La direttiva 2011/98/UE crea:
La direttiva si applica a cittadini e cittadine di paesi terzi autorizzati a vivere o lavorare nell’Unione indipendentemente dal motivo originario della loro ammissione. Ciò comprende:
Alcune categorie di cittadini e cittadine di paesi terzi non sono interessati dalla direttiva, come coloro cui è stato concesso lo status di residente a lungo termine dell’Unione, che rientra in altre legislazioni unionali.
Le autorità degli Stati membri devono trattare qualsiasi richiesta per tale permesso unico di soggiorno e di lavoro (nuovo, modificato o rinnovato) come un’unica procedura di domanda. Devono decidere se la richiesta deve essere presentata dal/dalla cittadino/a del paese terzo o dal suo datore di lavoro (o da entrambi).
Il formato del permesso unico è lo stesso descritto nel regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un permesso di soggiorno unico per i cittadini di paesi terzi.
Il permesso unico consente ai beneficiari dei paesi terzi di godere di un insieme di diritti, fra cui:
La direttiva stabilisce criteri specifici in base ai quali gli Stati membri possono restringere il trattamento in determinate materie (accesso all’istruzione/formazione, benefici di sicurezza sociale come l’assegno familiare o l’abitazione).
La direttiva 2011/98/UE sarà abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1233 (si veda la sintesi) a partire dal .
La direttiva 2011/98/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal .
Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L 343 del , pag. 1).
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