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Stabilisce i termini e le condizioni di concessione e ritiro dello status di soggiornante di lungo periodo a cittadini non comunitari (cittadini di paesi terzi1) che vivono legalmente in un paese dell’Unione europea (UE) da almeno 5 anni.
Determina i diritti di tali cittadini e gli ambiti in cui godono di pari trattamento rispetto ai cittadini dell’UE.
Elenca le condizioni applicabili nel caso in cui desiderino trasferirsi in un altro paese dell’UE.
PUNTI CHIAVE
Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi devono aver vissuto legalmente e continuativamente in un paese dell’UE per 5 anni.
Nel calcolo dei 5 anni, sono concesse assenze inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori a 10 mesi nell’intero periodo.
I cittadini di paesi terzi devono dimostrare di disporre di risorse economiche stabili e regolari per il sostentamento proprio e della famiglia e di un’assicurazione contro le malattie.
Le autorità nazionali devono emettere una decisione sulle richieste, corredata della documentazione pertinente, entro 6 mesi dalla loro ricezione.
Le autorità possono negare lo status di soggiornante di lungo periodo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza interna, ma non per ragioni economiche.
Ai richiedenti ritenuti idonei viene concesso un permesso di soggiorno valido almeno 5 anni e automaticamente rinnovabile.
I soggiornanti di lungo periodo possono perdere il loro status nel caso in cui:
lo abbiano acquisito in modo fraudolento;
siano destinatari di un provvedimento di allontanamento perché ritenuti una minaccia grave per l’ordine pubblico e la sicurezza;
escano dall’UE per 12 mesi consecutivi.
I soggiornanti di lungo periodo godono dello stesso trattamento dei cittadini del paese in ambiti quali il lavoro, l’istruzione, la sicurezza sociale, il fisco e la libertà di associazione. Tuttavia, in determinati casi, i paesi dell’UE possono limitare tale parità di trattamento.
I soggiornanti di lungo periodo possono trasferirsi per vivere, lavorare o studiare in un altro paese dell’UE per più di 3 mesi, purché soddisfino determinate condizioni, e possono essere accompagnati dai membri della loro famiglia.
Esistono punti di contatto nazionali preposti a inviare e ricevere le informazioni pertinenti dai vari paesi dell’UE.
La normativa non si applica a determinate categorie di cittadini di paesi terzi, quali gli studenti, coloro che lavorano temporaneamente «alla pari» o i lavoratori stagionali.
La normativa non si applica nel Regno Unito (1), in Irlanda o in Danimarca, che dispongono di accordi speciali in materia di politica sull’immigrazione e l’asilo.
Nel 2011, la direttiva è stata modificata per comprendere i cittadini di paesi terzi, quali rifugiati o apolidi, che godono di protezione internazionale.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Si applica a partire dal . I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il .
Cittadino di paese terzo: chiunque non sia cittadino di un paese dell’UE.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del , relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del , pagg. 44–53)
Successive modifiche e correzioni alla direttiva 2003/109/CE sono state incorporate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.
DOCUMENTI COLLEGATI
Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del , relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del , pagg. 12–18)
Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del , pagg. 21–57)
ultimo aggiornamento
(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.