Essa contiene le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione europea per le parti coinvolte nei casi di concentrazioni di imprese e di controllo anti-trust. La comunicazione mira ad aumentare la trasparenza dei procedimenti in materia di concorrenza e sottolinea l’impegno della Commissione nel diritto delle parti a un giusto processo e alla difesa.
L’accesso al fascicolo istruttorio è inteso a consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa contro qualsiasi obiezione della Commissione nei casi di cui all’articolo 101 e all’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nei casi previsti dal regolamento sulle concentrazioni tra imprese, che copre la procedura per il controllo di alcune operazioni di fusione tra società.
L’articolo 101 (ex articolo 81 del trattato CE) vieta gli accordi tra imprese e associazioni di imprese che limitano la concorrenza, come la fissazione dei prezzi o la ripartizione del mercato. L’articolo 102 (ex articolo 82 del trattato CE) vieta alle imprese di abusare di una posizione dominante sul mercato, ad esempio facendo pagare prezzi sleali, limitando la produzione o rifiutandosi di innovare.
L’accesso al fascicolo istruttorio è concesso, su richiesta, alle persone, alle imprese o alle associazioni di imprese a cui la Commissione ha rivolto obiezioni. La comunicazione chiarisce chi ha il diritto di richiedere l’accesso al fascicolo e in quali circostanze. Le persone, imprese o associazioni di imprese alle quali la Commissione ha inviato una comunicazione di addebiti1 hanno il diritto di vedere nel fascicolo istruttorio della Commissione tutte le prove, a prescindere se siano incriminate o scagionate.
La comunicazione riconosce un diritto separato, garantendo accesso limitato a documenti specifici del fascicolo istruttorio ai denuncianti nei casi di procedimenti anti-trust e alle altre parti coinvolte nei casi di concentrazione d’impresa. Tali diritti sono trattati separatamente in quanto il loro ambito, natura e tempistica sono diversi dal diritto di accesso al fascicolo istruttorio fornito ai destinatari di una comunicazione degli addebiti.
Il diritto di accesso al fascicolo nei casi di concorrenza è distinto dal diritto generale di accesso ai documenti stabilito nel regolamento n. 1049/2001. Il diritto di accesso ai documenti è soggetto a criteri ed eccezioni differenti e persegue uno scopo anch’esso differente.
Il fascicolo della Commissione include tutti i documenti che fanno parte della procedura specifica su cui si basa la comunicazione degli addebiti. La comunicazione identifica i tipi di documenti che sono accessibili e quelli che non lo sono. Solo due tipi di informazioni non sono accessibili:
Per garantire la protezione dei segreti commerciali e di altre informazioni riservate, qualsiasi persona che presenti informazioni alla Commissione deve:
La comunicazione descrive i criteri che la Commissione utilizza per la valutazione delle richieste di riservatezza. Prevede inoltre che la necessità di salvaguardare i diritti della difesa possa superare la preoccupazione di proteggere le informazioni riservate.
Conferma che la Commissione può concedere l’accesso in forma elettronica o su supporto cartaceo.
Per maggiori informazioni, consultare:
Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU L 325 del , pag. 7).
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