Rimpatrio di immigranti irregolari — Norme e procedure comuni

SINTESI DI:

Direttiva 2008/115/CE CE — Norme e procedure comuni sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Fine del soggiorno irregolare

La fine del soggiorno irregolare avviene mediante una procedura in due fasi:

  1. la prima prevede una «decisione di rimpatrio» che fissa un periodo per la «partenza volontaria»;
  2. la seconda prevede la «decisione di allontanamento», con la possibilità del trattenimento, e la successiva «espulsione».

Decisione di rimpatrio

Allontanamento

Qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, o in caso di mancato adempimento da parte del cittadino di un paese terzo dell’obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso, lo Stato membro adotta tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio, con l’eccezione delle circostanze particolari in cui l’allontanamento può essere rinviato. L’allontanamento di cittadini di paesi terzi può essere rinviato se rischia di mettere in pericolo la loro vita (principio di non-respingimento1) o se la decisione di rimpatrio è stata temporaneamente sospesa.

Misure coercitive proporzionate che non eccedano un uso ragionevole della forza possono essere utilizzate solo in ultima istanza per l’allontanamento di cittadini di paesi terzi.

Trattenimento ai fini dell’allontanamento

Garanzie procedurali

La direttiva stabilisce una serie di garanzie procedurali:

Gli Stati membri sono inoltre tenuti al rispetto dell’unità del nucleo familiare, a garantire l’accesso al sistema educativo di base per i minori e a fornire le prestazioni sanitarie d’urgenza, nonché a tenere conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili durante il periodo di rimpatrio volontario e di allontanamento.

Minori non accompagnati

Norme generali

Alcune categorie di cittadini di paesi terzi possono essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva, ad esempio coloro che sono stati fermati in occasione dell’attraversamento irregolare via terra. Gli Stati membri devono comunque garantire loro un trattamento e un livello di protezione corrispondenti almeno ad alcune delle disposizioni in materia di misure coercitive, espulsione, trattamento sanitario e trattenimento dell’Unione. In ogni caso, gli Stati membri devono:

A quali paesi si applica la direttiva?

La direttiva si applica a tutti gli Stati membri ad eccezione dell’Irlanda e del Regno Unito e dei seguenti paesi dell’area Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Attuazione e documenti collegati

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

Le norme della direttiva dovevano essere recepite nella legislazione nazionale entro il , ad eccezione delle norme sull’assistenza e/o rappresentanza legale gratuita, per le quali la scadenza era fissata al .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Respingimento. L’atto tramite il quale si costringono i rifugiati o i richiedenti asilo a rientrare in un paese in cui rischiano di subire persecuzioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del , pag. 98).

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