Adozione dell’euro

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro

Regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro

Articolo 140 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — disposizioni transitorie sulla politica economica e monetaria

QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI E DELL’ARTICOLO 140 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA?

I due regolamenti forniscono la base e la certezza giuridica per l’introduzione dell’euro (Unione economica e monetaria).

L’articolo 140 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce i criteri per l’adesione all’Unione economica e monetaria e l’adozione dell’euro. Prevede una verifica regolare dello stato di avanzamento rispetto al raggiungimento di tali requisiti da parte degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) non appartenenti alla zona euro.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (CE) n. 974/98:

Il regolamento (CE) n. 1103/97:

L’articolo 140 del TFUE e il protocollo n. 13 allegato al TFUE stabiliscono le condizioni economiche e finanziarie, note come i «criteri di convergenza», che gli Stati membri devono soddisfare per adottare l’euro. Tali condizioni sono le seguenti:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Periodo di ritiro progressivo. Un anno al massimo, a partire dalla data di adozione dell’euro.
  2. Strumento giuridico. Normativa, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, istruzioni di pagamento ed altri documenti con effetto giuridico.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del , relativo all’introduzione dell’euro (GU L 139 dell’, pag. 1).

I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 974/98 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del , relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (GU L 162 del , pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Capo 5 — Disposizioni transitorie — Articolo 140 (ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda frase, e 123, paragrafo 5, del TCE) (GU C 202 del , pag. 108).

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