Regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro
Regolamento (CE) n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro
I due regolamenti forniscono la base e la certezza giuridica per l’introduzione dell’euro (Unione economica e monetaria).
L’articolo 140 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce i criteri per l’adesione all’Unione economica e monetaria e l’adozione dell’euro. Prevede una verifica regolare dello stato di avanzamento rispetto al raggiungimento di tali requisiti da parte degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) non appartenenti alla zona euro.
Il regolamento (CE) n. 974/98:
Il regolamento (CE) n. 1103/97:
L’articolo 140 del TFUE e il protocollo n. 13 allegato al TFUE stabiliscono le condizioni economiche e finanziarie, note come i «criteri di convergenza», che gli Stati membri devono soddisfare per adottare l’euro. Tali condizioni sono le seguenti:
Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del , relativo all’introduzione dell’euro (GU L 139 dell’, pag. 1).
I successivi emendamenti al regolamento (CE) n. 974/98 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del , relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro (GU L 162 del , pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Capo 5 — Disposizioni transitorie — Articolo 140 (ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda frase, e 123, paragrafo 5, del TCE) (GU C 202 del , pag. 108).
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