Accordo tra l’Unione e la Corte penale internazionale (CPI)

SINTESI DI:

Decisione 2006/313/PESC relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea

Accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea

Decisione 2011/168/PESC sulla Corte penale internazionale

QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI E DELL’ACCORDO?

PUNTI CHIAVE

Il Consiglio dell’Unione e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono responsabili del coordinamento delle misure adottate dall’Unione e dai paesi dell’Unione per l’attuazione degli articoli da 2 a 5 della decisione 2011/168/PESC, in particolare sulle tre questioni seguenti:

Promuovere un appoggio universale

Garantire l’indipendenza della CPI

Per garantire l’indipendenza della CPI, L’Unione e i paesi dell’Unione:

Sostenere un funzionamento efficace

Piano di azione

Il piano d’azione per dare seguito alla presente decisione 2011/168/CE si concentra su:

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il .

CONTESTO

La CPI è la prima e unica corte penale internazionale permanente al mondo e ha sede all’Aia, nei Paesi Bassi. La CPI indaga e, ove giustificato, interroga le persone accusate dei più gravi crimini che rappresentano una preoccupazione per la comunità internazionale: il genocidio2, crimini di guerra3, crimini contro l’umanità4 e i crimini di aggressione5. È istituito e regolato dallo Statuto di Roma, entrato in vigore il , ed è stato ratificato da tutti i paesi dell’Unione.

TERMINI CHIAVE

  1. Complementarietà: in questo contesto, è il principio per il quale la CPI viene considerata come una corte di ultima istanza, il che significa che dovrebbe indagare e perseguire solo qualora le corti nazionali abbiano fallito.
  2. Genocidio: insieme di atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
  3. Crimini di guerra: atti che violano la legge e le consuetudini applicabili nei conflitti armati (ad esempio le Convenzioni di Ginevra). Alcuni esempi comprendono il maltrattamento dei prigionieri di guerra, l’uccisione degli ostaggi o la distruzione deliberata di città e centri abitati.
  4. Crimini contro l’umanità: atti commessi nell’ambito di un attacco diffuso o sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile con la consapevolezza dell’attacco.
  5. Crimine di aggressione: la pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per suo carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 2006/313/PESC del relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea (GU L 115 del , pag. 49).

Accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea (GU L 115 del , pag. 50).

Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del , sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del , pag. 56).

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