Accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea
Il Consiglio dell’Unione e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono responsabili del coordinamento delle misure adottate dall’Unione e dai paesi dell’Unione per l’attuazione degli articoli da 2 a 5 della decisione 2011/168/PESC, in particolare sulle tre questioni seguenti:
Promuovere un appoggio universale
Garantire l’indipendenza della CPI
Per garantire l’indipendenza della CPI, L’Unione e i paesi dell’Unione:
Sostenere un funzionamento efficace
Il piano d’azione per dare seguito alla presente decisione 2011/168/CE si concentra su:
L’accordo è entrato in vigore il .
La CPI è la prima e unica corte penale internazionale permanente al mondo e ha sede all’Aia, nei Paesi Bassi. La CPI indaga e, ove giustificato, interroga le persone accusate dei più gravi crimini che rappresentano una preoccupazione per la comunità internazionale: il genocidio2, crimini di guerra3, crimini contro l’umanità4 e i crimini di aggressione5. È istituito e regolato dallo Statuto di Roma, entrato in vigore il , ed è stato ratificato da tutti i paesi dell’Unione.
Decisione 2006/313/PESC del relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea (GU L 115 del , pag. 49).
Accordo di cooperazione e di assistenza tra la Corte penale internazionale e l’Unione europea (GU L 115 del , pag. 50).
Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del , sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del , pag. 56).
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