Essa stabilisce le prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali1 nell’ Unione Europea (Unione).
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La presente Direttiva contiene regole che integra le regole generali contenute nella Direttiva 89/391/CEE relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori a lavoro (si veda sintesi).
Si prega di notare che, tuttavia, la presente direttiva non si applica:
ai posti di guida di veicoli o macchine;
ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’uso da parte del pubblico;
ai sistemi denominati «portatili» ove non siano oggetto d’utilizzazione prolungata in un posto di lavoro stazione di lavoro2;
alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure necessarie all’uso diretto di tale attrezzatura;
alle macchine per scrivere classiche, denominate ««macchine finestra»».
Obblighi dei datori di lavoro
Per assicura la sicurezza e la salute dei lavorati, i datori di lavoro sono tenuti a:
compiere un’analisi dei posti di lavoro per determinarne le condizioni di sicurezza e di salute per i lavoratori, in particolare per quanto riguarda i rischi eventuali per la vista e problemi di affaticamento fisico e mentale;
garantire che i lavoratori ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, relative alla stazione di lavoro.
Inoltre, devono organizzare le attività dei lavoratori in modo tale che il lavoro giornaliero sull’attrezzatura munita di videoterminali sia periodicamente interrotto da pause o cambi di attività.
Devono fornire ai lavoratori la formazione sull’uso della stazione di lavoro prima di cominciare questo tipo di lavoro e qualora ci sia un sostanziale cambiamento nell’organizzazione della stazione di lavoro.
Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori
Prima di iniziare l’attività su videoterminale, i lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie, e ad intervalli regolari durante le loro attività e se subentrino disturbi visivi.
Se necessario e se i normali dispositivi di correzione non può essere usati, i lavoratori devono essere forniti dei interessati dispositivi speciali di correzione in funzione all’attività svolta, a titolo gratuito.
La Commissione Europea è abilitata ad adottare atti delegati, conformemente all’Articolo 10a del Regolamento (UE) 2019/1243, per apportare modifiche di carattere strettamente tecnico agli allegati, per progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo delle attrezzature munite di videoterminali.
Revisione della normativa
Come parte del suo quadro strategico sulla sicurezza e salute al lavoro 2021-2027, pubblicato a giugno 2021, la Commissione sta programmando di revisionare la Direttiva 90/270/CEE in vista della digitalizzazione da quando la suddetta Direttiva è stata adottata per la prima volta.
DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
La presente Direttiva 90/270/CEE è entrata in vigore dal e doveva diventare legge (trasposizione) negli Stati membri entro .
Attrezzature munite di videoterminali. Uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato.
Stazione di lavoro. L’insieme che comprende le attrezzature munite di un videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, e/o software per l’interfaccia uomo/macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per documenti, il sedile e il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva del Consiglio, 90/270/CEE del , relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 89/391/CEE) (GU L156 , pag. 14).
Successivi emendamenti alla Direttiva 90/270/CEE sono stati incorporati nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Quadro strategico dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027. Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione (COM(2021) 323 finale, ).
Direttiva del Consiglio 89/391/CEE del , concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del , pag. 1).