Il regolamento (UE) 2024/1183 che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 (regolamento sull’identificazione elettronica e sui servizi fiduciari, si veda la sintesi), istituisce il quadro europeo relativo a un’identità digitale, imponendo agli Stati membri dell’Unione europea (UE) di fornire ai loro cittadini, residenti e imprese un portafoglio europeo di identità digitale, sviluppato sulla base delle stesse specifiche, entro la fine del 2026. Tale quadro mira a garantire ai cittadini dell’Unione l’identificazione sicura online e offline, consentendo un accesso affidabile e senza soluzione di continuità ai servizi digitali pubblici e privati a livello transfrontaliero.
PUNTI CHIAVE
Il quadro europeo relativo a un’identità digitale
Il quadro europeo relativo a un’identità digitale comprende le tre seguenti configurazioni.
Portafoglio europeo di identità digitale. Tutte le persone fisiche e giuridiche dell’Unione saranno in grado di identificarsi in modo sicuro tramite un dispositivo mobile per accedere ai servizi pubblici e privati in tutta Europa, rimanendo al contempo nel pieno controllo dei propri dati.
Riconoscimento reciproco dei sistemi nazionali di identificazione elettronica. Ciascuno Stato membro accetterà i mezzi di identificazione elettronica provenienti da altri Stati membri per l’autenticazione transfrontaliera al fine di accedere a un servizio pubblico.
Servizi fiduciari. Essi comprendono un quadro giuridico per i servizi, quali firme elettroniche, sigilli e marche temporali, insieme ad un elenco di nuovi servizi fiduciari quali la gestione di dispositivi di creazione di firme elettroniche qualificati a distanza, la gestione di dispositivi di creazione di sigilli elettronici qualificati a distanza, il rilascio di attestati elettronici qualificati di attributi, servizi di archiviazione elettronica qualificati e registri elettronici qualificati, garantendo che le transazioni siano sicure, protette e affidabili.
Il portafoglio europeo di identità digitale
Il portafoglio europeo di identità digitale è un mezzo di identificazione elettronica che consente all’utente di archiviare, gestire e convalidare in modo sicuro i dati di identificazione personale e gli attestati elettronici degli attributi. Le persone che utilizzano i portafogli a titolo personale avranno la possibilità di firmare per via elettronica con validità legale, gratuitamente.
Le sue caratteristiche comprendono quanto segue.
Collegamento con le identità digitali nazionali. I portafogli possono essere collegati alle identità digitali nazionali degli utenti.
Autenticazione. Gli utenti possono autenticarsi online e offline, garantendo che i dati siano condivisi solo in modo selettivo.
Prova di attributi personali. Gli utenti possono condividere i documenti digitali, quali patenti di guida, documenti di viaggio, qualifiche accademiche e professionali e documenti sui conti bancari.
Controllo dei dati. Gli utenti possono scegliere quali aspetti della loro identità e dati condividere con terzi, nonché gestire (ad esempio richiedere, conservare, condividere o cancellare) i propri dati.
Generazione di pseudonimi. Per una maggiore riservatezza, gli utenti possono generare pseudonimi crittografati archiviati localmente all’interno del portafoglio.
Connessioni sicure. Il portafoglio consente la condivisione e autenticazione sicura e diretta dei dati con altri portafogli europei di identità digitale.
Trasparenza. Gli utenti possono accedere a un registro delle transazioni, visualizzare un pannello di gestione comune e utilizzare firme elettroniche qualificate.
Open source e sicurezza
Per una massima trasparenza, il software applicativo del portafoglio viene concesso con una licenza open source. Sebbene alcuni componenti possano non venire divulgati per motivi di sicurezza giustificati, questo approccio open source mira a promuovere la fiducia e l’innovazione in tutto il quadro.
Garanzie e accessibilità
Utilizzo volontario. Il portafoglio resta completamente opzionale per tutti i cittadini e vengono offerte solide protezioni dalla discriminazione per chi sceglie di non utilizzarlo.
Nessun costo nascosto. Il rilascio di un portafoglio, il suo utilizzo e la verifica sono gratuiti per le persone, mentre gli Stati membri coprono i costi di convalida per garantirne la continua accessibilità.
Limiti rigorosi per il trattamento dei dati. Il trattamento dei dati è progettato al fine di essere limitato a quanto necessario per il funzionamento del portafoglio. I fornitori del portafoglio non possono accedere ai dati personali aggiuntivi o memorizzarli.
Conformità e responsabilità
Norme rigorose per la registrazione, il monitoraggio e la convalida garantiscono che solo gli enti verificati utilizzino il portafoglio. Le parti facenti affidamento sulla certificazione1 che offrono servizi attraverso il portafoglio si registreranno all’interno del loro Stato membro, sostenendo la responsabilità e la tracciabilità.
Parte facente affidamento sulla certificazione. Persona fisica o giuridica che fa affidamento su un’identificazione elettronica o su un servizio fiduciario.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale (GU L 2024/1183 del ).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del , pag. 4).
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del , pag. 73).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 910/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.