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Cittadinanza dell’Unione europea

I cittadini e le cittadine di uno Stato membro sono considerati cittadini e cittadine dell’Unione europea. La cittadinanza dell’Unione europea non sostituisce la cittadinanza nazionale, ma si aggiunge a essa. La cittadinanza permette di:

  • circolare e trasferire la residenza in tutto il territorio dell’Unione europea;
  • votare ed essere eletti alle elezioni municipali e del Parlamento europeo nel paese di residenza;
  • ricevere al di fuori dell’Unione la protezione diplomatica e consolare delle autorità di qualsiasi Stato membro se il proprio paese di appartenenza nazionale non è rappresentato;
  • presentare una petizione al Parlamento europeo e ricorrere al mediatore europeo;
  • rivolgersi alle istituzioni europee in una delle lingue ufficiali e ricevere una risposta nella stessa lingua;
  • esercitare la non discriminazione basata sulla nazionalità;
  • invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa (iniziativa dei cittadini);
  • accedere ai documenti di istituzioni e organismi dell’Unione europea, soggetti a determinate condizioni (articolo 15 del TFUE).

I cittadini e le cittadine dell’Unione europea dispongono di un accesso equo alla funzione pubblica dell’Unione.

La cittadinanza europea è stata introdotta per la prima volta negli articoli 9-12 del trattato sull’Unione europea. Gli articoli 18-25 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabiliscono i diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione europea.

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