Il regolamento (UE) 2023/1115 stabilisce norme vincolanti per gli operatori dell’Unione europea (UE), gli operatori a valle e gli operatori commerciali che immettono sul mercato dell’UE o esportano dall’UE bestiame, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, insieme a determinati prodotti derivati, con l’obiettivo di:
ridurre al minimo il contributo dell’UE alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale;
ridurre il contributo dell’UE alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello globale.
La deforestazione e il degrado forestale sono il risultato dell’espansione dei terreni agricoli, che è legata alla produzione delle materie prime oggetto del presente regolamento (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno). In qualità di principale consumatore di tali prodotti, l’Unione può ridurre il suo contributo alla deforestazione globale e al degrado forestale garantendo che tali prodotti e le loro catene di approvvigionamento siano esenti da deforestazione.
Due diligence
La valutazione d’impatto del regolamento stima che, senza questo intervento, il solo consumo e la sola produzione dell’UE delle sette materie prime potrebbero causare quasi 250 000 ettari di deforestazione all’anno entro il 2030.
Il regolamento, come modificato dal regolamento (UE) 2025/2650, distingue tra operatori, operatori a valle e commercianti, con obblighi differenziati lungo la catena di approvvigionamento.
Il regolamento stabilisce norme di due diligence obbligatorie per gli operatori che immettono tali materie prime sul mercato dell’UE o le esportano dall’UE.
Le norme si applicano anche a una serie di prodotti derivati, quali cioccolato, mobili, carta stampata e una gamma di prodotti derivati dall’olio di palma (ad esempio prodotti per la cura personale).
Gli operatori sono tenuti a tracciare i prodotti che vendono fino all’appezzamento di terreno in cui sono stati prodotti e a dichiarare di aver esercitato la due diligence. I micro o piccoli operatori primari possono soddisfare tale requisito mediante una dichiarazione semplificata.
Il regolamento consente agli operatori di incaricare un rappresentante autorizzato di presentare una dichiarazione di due diligence o una dichiarazione semplificata per loro conto.
Il regolamento fissa come data limite il 31 dicembre 2020, il che significa che solo i prodotti che sono stati prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell’UE o esportati dall’UE.
Un sistema d’informazione sarà accessibile agli operatori e, se del caso, ai loro rappresentanti autorizzati, agli operatori a valle e ai commercianti, nonché alle autorità competenti e alle autorità doganali, per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi stabiliti dal regolamento (UE) 2023/1115. Il sistema, un’applicazione software basata sulla piattaforma TRACES, istituita a norma del regolamento (UE) 2017/625 in materia di applicazione delle norme dell’UE per la filiera agroalimentare, è concepito per agevolare il trasferimento di informazioni tra le autorità competenti e le autorità doganali degli Stati membri dell’UE. Consentirà la presentazione sia di dichiarazioni di dovuta diligenza sia di dichiarazioni semplificate. Un atto di esecuzione, il regolamento (UE) 2024/3084, stabilisce le norme per il funzionamento di tale sistema d’informazione, comprese le norme relative alla protezione dei dati personali e allo scambio di dati con altri sistemi informatici.
Classificazione dei rischi e controlli sui prodotti
Il regolamento prevede la creazione di un sistema di benchmarking, che assegna un livello di rischio relativo alla deforestazione e al degrado forestale (basso, standard o alto) agli Stati membri e ai paesi terzi.
La categoria di rischio determina il livello di obblighi in materia di due diligence a carico degli operatori e di ispezioni e controlli a carico delle autorità degli Stati membri.
Per verificare l’adempimento effettivo dei loro obblighi, ogni Stato membro deve effettuare controlli su:
il 9 % degli operatori che trattano prodotti provenienti da paesi ad alto rischio, insieme al 9 % delle materie prime e dei prodotti pertinenti immessi, messi a disposizione o esportati dal loro mercato da paesi ad alto rischio;
3 % degli operatori che si occupano di prodotti provenienti da paesi a rischio standard;
1 % degli operatori che si occupano di prodotti provenienti da paesi a basso rischio.
L’Unione rafforzerà la cooperazione con i paesi partner, in particolare quelli classificati come ad alto rischio.
Il regolamento prevede norme in materia di sanzioni, che gli Stati membri devono garantire siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni dovrebbero includere, tra l’altro, ammende proporzionate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti, che devono essere fissate ad un livello pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo degli operatori nell’UE, nonché l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e/o dall’accesso ai finanziamenti pubblici. Tali sanzioni si applicano in conformità agli obblighi stabiliti dal regolamento.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento (UE) 2023/1115 è in vigore dal .
Il regolamento (UE) 2024/3234 di modifica ha rinviato di un anno la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, mentre il regolamento (UE) 2025/2650 di modifica ne ha ulteriormente rinviato l’applicazione di un ulteriore anno.
Gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti che non rientrano nella categoria delle micro o piccole imprese dovranno conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) 2023/1115 a partire dal , mentre le micro e piccole imprese dal .
Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del , pagg. 206-247).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/1115 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, del 22 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio
Comunicazione della Commissione – Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115.
Comunicazione della Commissione – Nuova strategia forestale dell’UE per il 2030 (COM(2021) 572 final).
Comunicazione della Commissione – Strategia dell’UE per la biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nelle nostre vite. (COM(2020) 380 final).
Comunicazione della Commissione – Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).