Lotta contro la deforestazione e il degrado forestale

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2023/1115 stabilisce norme vincolanti per gli operatori dell’Unione europea (UE), gli operatori a valle e gli operatori commerciali che immettono sul mercato dell’UE o esportano dall’UE bestiame, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, insieme a determinati prodotti derivati, con l’obiettivo di:

Il regolamento fa parte della strategia dell’Unione sulla biodiversità per il 2030, della nuova strategia forestale dell’Unione per il 2030 e del Green Deal europeo.

PUNTI CHIAVE

La deforestazione e il degrado forestale sono il risultato dell’espansione dei terreni agricoli, che è legata alla produzione delle materie prime oggetto del presente regolamento (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno). In qualità di principale consumatore di tali prodotti, l’Unione può ridurre il suo contributo alla deforestazione globale e al degrado forestale garantendo che tali prodotti e le loro catene di approvvigionamento siano esenti da deforestazione.

Due diligence

Classificazione dei rischi e controlli sui prodotti

Diritti umani

Le norme tengono conto anche della tutela dei diritti umani in relazione alla deforestazione, nel rispetto del principio del consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene.

Sanzioni

Il regolamento prevede norme in materia di sanzioni, che gli Stati membri devono garantire siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni dovrebbero includere, tra l’altro, ammende proporzionate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti, che devono essere fissate ad un livello pari ad almeno il 4 % del fatturato annuo degli operatori nell’UE, nonché l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e/o dall’accesso ai finanziamenti pubblici. Tali sanzioni si applicano in conformità agli obblighi stabiliti dal regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2023/1115 è in vigore dal .

Il regolamento (UE) 2024/3234 di modifica ha rinviato di un anno la data di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, mentre il regolamento (UE) 2025/2650 di modifica ne ha ulteriormente rinviato l’applicazione di un ulteriore anno.

Gli operatori, gli operatori a valle e i commercianti che non rientrano nella categoria delle micro o piccole imprese dovranno conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) 2023/1115 a partire dal , mentre le micro e piccole imprese dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del , pagg. 206-247).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/1115 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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