Il regolamento introduce misure volte a ridurre la domanda di energia elettrica e a distribuire ricavi e profitti eccedenti del settore dell’energia alle famiglie e alle imprese per attenuare gli effetti dell’impennata dei prezzi dell’energia.
PUNTI CHIAVE
Riduzione della domanda di energia elettrica
Il regolamento introduce:
un obiettivo di riduzione mensile del 10 % su base volontaria del consumo di energia elettrica;
un obiettivo vincolante di riduzione del 5 % del consumo di energia elettrica nelle ore di punta.
Il punto di riferimento iniziale per il confronto è il consumo medio di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo da novembre a marzo dei cinque anni precedenti.
evitare di ostacolare il processo di sostituzione delle tecnologie a base di combustibili fossili con tecnologie che utilizzano l’energia elettrica.
Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato
I ricavi di mercato dei generatori di energia elettrica inframarginali sono limitati a un massimo di 180 EUR per MWh, al fine di limitare temporaneamente redditi eccessivi del mercato dei produttori di energia elettrica con costi marginali inferiori in presenza di prezzi del gas estremamente elevati che vanno a gonfiare i costi di centrali elettriche alimentate a gas. Questo livello ha lo scopo di preservare la redditività degli operatori ed evitare di ostacolare gli investimenti nelle energie rinnovabili. Si applica all’energia elettrica generata da:
energia eolica;
energia solare (termica e fotovoltaica);
energia geotermica;
energia idroelettrica senza serbatoi;
biomasse (escluso il biometano);
rifiuti;
energia nucleare;
lignite;
prodotti del petrolio greggio;
torba.
Gli Stati membri devono:
garantire che il tetto sia applicato a tutti i ricavi, compresi quelli degli intermediari che lavorano per conto dei produttori;
mettere in atto misure efficaci per prevenire l’elusione da parte dei produttori di tali obblighi, in particolare quando sono sotto il controllo o parzialmente di proprietà di altre imprese.
In alcune circostanze potrebbero essere previste eccezioni all’applicazione del tetto, tra cui:
progetti dimostrativi;
produttori con capacità inferiore a 1 MW, per cui il tetto potrebbe comportare un onere amministrativo notevole;
energia elettrica prodotta in impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali, in cui sussiste il rischio di aumentare le emissioni di CO2 e diminuire la produzione di energia rinnovabile.
Misure nazionali di crisi
Gli Stati membri possono fissare limiti diversi sui ricavi per:
differenziare tra le tecnologie;
applicare ulteriori limiti agli operatori economici dell’energia elettrica;
applicare limiti più elevati ai produttori con investimenti e costi operativi superiori a 180 EUR/MWh; o
mantenere o introdurre misure nazionali per limitare i ricavi dei produttori che producono energia elettrica da fonti non elencate sopra.
Gli Stati membri possono inoltre fissare un tetto specifico sui ricavi del mercato derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dal carbone o da taluni impianti idroelettrici non contemplati nell’elenco di cui sopra. Tali misure devono:
essere proporzionate e non discriminatorie;
evitare di compromettere i segnali di investimento;
assicurare la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio;
evitare di generare distorsioni nel funzionamento dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica.
Gli Stati membri possono utilizzare i ricavi eccedenti derivanti dal tetto per finanziare misure mirate a sostegno dei clienti finali dell’energia elettrica per attenuare l’impatto dei prezzi elevati dell’energia elettrica. Queste misure possono includere:
un sostegno alla riduzione del consumo di energia elettrica;
trasferimenti diretti ai clienti, comprese le riduzioni delle tariffe di rete;
una compensazione ai fornitori che forniscono elettricità ai clienti al di sotto dei costi, seguendo la fissazione dei prezzi nazionali;
una riduzione dei prezzi dell’energia elettrica per i clienti finali;
la promozione degli investimenti dei consumatori nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica.
Gli Stati membri caratterizzati da una dipendenza dalle importazioni nette superiore al 100 % devono concludere un accordo entro il per ripartire adeguatamente i ricavi in eccesso con lo Stato membro esportatore. Tutti gli Stati membri che importano energia possono concludere accordi analoghi.
Misure relative alla vendita al dettaglio
Gli Stati membri possono temporaneamente:
intervenire fissando i prezzi di fornitura dell’energia elettrica alle piccole e medie imprese;
fissare in via eccezionale prezzi inferiori ai costi.
Contributo di solidarietà dai settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione
Il regolamento stabilisce un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio per gli utili eccedenti delle imprese nei settori del petrolio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, calcolati sugli utili imponibili nell’esercizio fiscale che inizia nel 2022 e/o nel 2023, che sono superiori al 20 % degli utili medi annuali imponibili tra il 2018 e il 2021.
Gli Stati membri devono utilizzare i proventi per fornire un sostegno finanziario mirato a:
clienti, in particolare alle famiglie e alle imprese vulnerabili, per attenuare gli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia elettrica al dettaglio;
ridurre il consumo energetico attraverso varie iniziative;
promuovere gli investimenti nazionali nelle energie rinnovabili, l’efficienza energetica strutturale e altre tecnologie di decarbonizzazione;
imprese attive nel settore ad alta intensità energetica, a condizione di investire nelle energie rinnovabili, nell’efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione;
sviluppare l’autonomia energetica, in particolare gli investimenti in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU;
al finanziamento comune delle misure adottate dagli Stati membri per proteggere l’occupazione, la riqualificazione professionale e il miglioramento delle competenze della forza lavoro.
Riesame
La Commissione europea riesaminerà le misure relative alla riduzione della domanda e al tetto ai prezzi entro il . La misura relativa al contributo di solidarietà sarà rivista entro il .
A QUALE PERIODO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dall’. Il regolamento costituisce una misura di emergenza temporanea; la maggior parte delle sue norme scadrà il .
Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (GU L 261 I del , pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell’, pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano REPowerEU [COM(2022) 230 final, del ].
Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione) (GU L 158 del , pag. 54).
Le modifiche successive al regolamento (UE) 2019/943 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (GU L 158 del , pag. 125).
Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione) (GU L 158 del , pag. 22).
Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del , pag. 1).