Valutazione e monitoraggio di Schengen

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per garantire che i paesi dello spazio Schengen applichino l’acquis di Schengen in modo efficace, mantenendo un corretto funzionamento dello spazio Schengen. Essa si prefigge di:

Tutti gli Stati membri partecipano in parte allo spazio senza controlli alle frontiere interne. Attualmente, 23 Stati membri applicano integralmente l’acquis di Schengen, così come i quattro paesi dell’Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e i paesi associati a Schengen. Bulgaria, Cipro e Romania, conformemente ai loro rispettivi atti di adesione, aderiranno presto allo spazio Schengen. A partire dal 1o gennaio 2023, l’acquis di Schengen si applica pienamente alla Croazia [decisione (UE) 2022/2451 del Consiglio]. L’Irlanda non fa parte dello spazio Schengen, sebbene faccia parte dell’acquis relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria, compreso il sistema d’informazione Schengen.

PUNTI CHIAVE

Cooperazione

Gli Stati membri, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea devono cooperare pienamente al fine di garantire l’attuazione efficace del regolamento e informare il Parlamento europeo sugli sviluppi significativi. La natura inter pares e il coinvolgimento attivo degli Stati membri sono alcune delle caratteristiche chiave della valutazione Schengen.

Valutazione e monitoraggio

Le valutazioni, alcune delle quali possono essere condotte a breve termine, possono essere:

Il monitoraggio comprende:

La valutazione e il monitoraggio vengono effettuati principalmente attraverso visite e questionari e in via eccezionale attraverso altri metodi remoti.

Cooperazione con gli organi e le agenzie dell’Unione

La Commissione collabora con gli organi e le agenzie dell’Unione, in particolare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

La Commissione può chiedere agli organismi dell’Unione di fornire dati statistici o analisi dei rischi per avere maggiore consapevolezza delle potenziali minacce future e garantire la sicurezza interna dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1896.

Cooperazione con Frontex ed Europol

Frontex presenta un’analisi annuale dei rischi riguardante gli aspetti rilevanti della gestione integrata delle frontiere, per assistere il programma di valutazione annuale, comprese le valutazioni senza preavviso per l’anno successivo, con raccomandazioni su:

Europol fornisce competenze, analisi, relazioni e altre informazioni.

Programmi di valutazione

La Commissione, previa consultazione con gli organi dell’Unione, e sulla base di analisi dei rischi e altre informazioni, istituisce:

Gruppi di valutazione

Le valutazioni sono effettuate da piccoli gruppi composti da esperti degli Stati membri, rappresentanti della Commissione e osservatori degli organi e delle agenzie dell’Unione.

Tutti i membri e gli osservatori del gruppo devono essere adeguatamente qualificati e possedere una solida conoscenza teorica ed esperienza nei settori oggetto della valutazione e del monitoraggio, nonché una conoscenza solida dei principi, delle procedure e delle tecniche di valutazione.

Relazioni e follow-up

La relazione di valutazione analizza aspetti qualitativi, quantitativi, operativi, amministrativi e organizzativi. I risultati sono valutati come uno dei seguenti:

Di norma, la Commissione trasmette la relazione e le sue raccomandazioni entro quattro settimane allo Stato membro, che a sua volta ha a disposizione due settimane per formulare le proprie osservazioni. Successivamente la adotta per mezzo di un atto di esecuzione entro quattro mesi.

Lo Stato membro valutato deve:

Gravi carenze

Gli Stati membri sono informati quando viene rilevata una carenza grave e lo Stato membro valutato deve adottare immediatamente misure correttive. Il Consiglio adotta raccomandazioni e gli Stati membri valutati devono presentare un piano d’azione entro un mese.

Per verificare i progressi, la Commissione organizza una nuova visita entro 180 giorni dalla valutazione e una visita di verifica prima della chiusura del piano d’azione.

Relazione al Parlamento e al Consiglio

La Commissione presenta una relazione annuale globale al Parlamento e al Consiglio sulle valutazioni condotte nell’anno precedente, comprese le conclusioni tratte dalle valutazioni, le azioni correttive adottate dagli Stati membri e le migliori pratiche.

Disposizioni transitorie

Il nuovo regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (regolamento precedente).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 1 ottobre 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2022/2451 del Consiglio, dell’8 dicembre 2022, relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 320 del 14.12.2022, pag. 41).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Relazione sullo stato di Schengen 2022 [COM(2022) 301 final/2 del 24.5.2022].

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2018/1726 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 23.11.2022