Tariffe di roaming all’interno dell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2022/612 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

L’obiettivo è quello di estendere e migliorare con ulteriori vantaggi i servizi di roaming quando gli utenti si recano all’estero nell’Unione europea (Unione), offrendo loro una migliore connettività e informazione e tutelandoli da prezzi eccessivi per chiamate, SMS e uso dei dati, continuando a vietare i sovrapprezzi. Questo servizio migliorato viene anche definito «roaming a tariffa nazionale».

Intende inoltre:

PUNTI CHIAVE

Proroga del roaming a tariffe nazionali fino al 2032

Accesso all’ingrosso al roaming1

Fornitura al dettaglio di servizi di roaming regolamentati

Tariffe all’ingrosso per i servizi di roaming regolamentati

Trasparenza

Uso corretto

Per evitare che i clienti utilizzino i servizi di roaming per scopi diversi dai viaggi periodici, i fornitori di servizi possono applicare un limite di uso corretto. L’operatore deve informare in anticipo i clienti di tale limite e deve inviare un avviso se il cliente raggiunge l’80 % del limite. Qualsiasi politica di uso corretto deve essere coerente con i piani tariffari degli utenti e seguire la formula dettagliata descritta nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione.

Chiamare i servizi di emergenza all’estero

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Il regolamento rifonde e abroga il regolamento (UE) n. 531/2012 e il regolamento (UE) 2015/2120.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Accesso all’ingrosso al roaming. Un operatore di rete mobile che mette a disposizione di un’altra impresa strutture o servizi per fornire servizi di roaming regolamentati ai clienti di tali servizi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione) (GU L 115 del , pag. 1).

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