Misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

 

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

Regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regime globale di sanzioni dell’Unione in materia di diritti umani fornisce all’Unione una base giuridica per contrastare persone, imprese e organismi, compresi coloro che sono e coloro che non sono associati ai governi nazionali, responsabili, coinvolti o associati a gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo, a prescindere da dove si siano verificati.

Ambito di applicazione

Il regime globale di sanzioni dell’Unione in materia di diritti umani riguarda una serie di abusi dei diritti umani, quali:

Il regime di sanzioni contempla altresì atti che sono diffusi, sistematici o che destano grave preoccupazione in relazione agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), stabiliti nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, Tra esse figurano:

Sanzioni e deroghe

Le misure restrittive comprenderanno un divieto di viaggio per le persone e il congelamento dei fondi per persone ed entità. Inoltre, alle persone e alle entità nell’Unione sarà vietato rendere disponibili fondi a coloro presenti sull’elenco, sia direttamente che indirettamente.

Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure quando il viaggio è giustificato per:

Modifica dell’elenco

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri possono proporre modifiche all’elenco.

Le modifiche sono decise dal Consiglio dell’Unione europea e annunciate pubblicamente.

Allineamento di determinati paesi terzi con le misure restrittive dell’Unione

I paesi candidati, quali Montenegro, Macedonia del Nord, Albania e Ucraina, e i paesi dell’Associazione europea di libero scambio, ossia Islanda, Liechtenstein e Norvegia (che sono anche membri dello Spazio economico europeo), si sono allineati a questa decisione. Essi garantiranno che le loro politiche nazionali rispettino la presente decisione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

Esse si applicano dall’8 dicembre 2020.

CONTESTO

Il regime globale di sanzioni dell’Unione in materia di diritti umani faceva parte degli impegni per far fronte a gravi violazioni e abusi dei diritti umani esposti nel piano d’azione dell’Unione per i diritti umani e la democrazia 2020-2024.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 13).

Le successive modifiche alla decisione (PESC) 2020/1999 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 410I del 7.12.2020, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (PESC) 2022/2376 del Consiglio, del 5 dicembre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 90).

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano d’azione dell’Unione per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 [JOIN(2020) 5 final del 25.3.2020].

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Ultimo aggiornamento: 08.09.2023