QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?
Essi fanno parte dell’insieme di strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea (Unione), che promuovono gli obiettivi della PESC fornendo la base giuridica per le «sanzioni» dell’Unione in considerazione della situazione nella Repubblica Centrafricana.
Rafforzano l’embargo generale e completo sulle armi nei confronti della Repubblica Centrafricana, che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto il , e che è in vigore fino al .
la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi, munizioni, veicoli e attrezzature militari, materiale paramilitare e parti di ricambio;
la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, di servizi di intermediazione e di altri servizi connessi ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nella Repubblica Centrafricana o per l’uso in essa;
congelano tutti i fondi e le risorse economiche di persone, società e organismi identificati dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite poiché compromettono la pace, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica Centrafricana, violano l’embargo sulle armi, o partecipano ad atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale (allegato I del regolamento);
vietano qualsiasi tentativo attivo di eludere le sanzioni;
le forniture di equipaggiamenti non letali per scopi umanitari e il sostegno alle forze di sicurezza della Repubblica Centrafricana;
gli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari;
lo svincolo di determinati fondi congelati per scopi legittimi, quali il rispetto delle esigenze fondamentali delle persone, il pagamento di onorari professionali ragionevoli o il rimborso delle spese.
Le misure restrittive si applicano:
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
a bordo degli aeromobili e delle navi immatricolate nell’Unione;
ai cittadini e alle imprese dell’Unione, sia all’interno che all’esterno del suo territorio;
a qualsiasi persona fisica o azienda che eserciti attività commerciali in qualunque parte dell’Unione.
Deroghe umanitarie
In seguito alla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il regolamento (UE) 2023/331 del Consiglio e la decisione (PESC) 2023/338 del Consiglio introducono nel diritto dell’Unione una deroga al congelamento dei beni per gli aiuti umanitari e altre attività a sostegno dei bisogni umani primari, svolte da organizzazioni umanitarie pertinenti.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?
La decisione 2013/798/PESC si applica dal .
Il regolamento (UE) n. 224/2014 è in vigore dall’.
Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del , concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 del , pag. 51).
Le successive modifiche alla decisione 2013/798/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del , concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica Centrafricana (GU L 70 dell’, pag. 1).
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del , pag. 33).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del , pag. 144).