Intende garantire che il crescente traffico di droni in tutta l’Unione europea (Unione) sia sicuro e protetto per le persone a terra e in aria.
PUNTI CHIAVE
Il regolamento di esecuzione stabilisce le norme per l’esercizio di droni (termine con cui ci si riferisce a un aeromobile senza equipaggio e alle apparecchiature per controllarlo) e per il personale, compresi i piloti remoti e le organizzazioni coinvolte in tali operazioni.
Autorizzazione all’esercizio
Il regolamento definisce tre categorie di operazioni con i droni.
Operazioni aperte. Non richiedono alcuna autorizzazione o dichiarazione da parte dell’operatore prima del volo.
Operazioni specifiche. Richiedono un’autorizzazione operativa rilasciata dall’autorità nazionale competente, con alcune eccezioni.
Operazioni certificate. Richiedono che il drone sia certificato ai sensi di un atto delegato adottato dalla Commissione europea, il regolamento delegato (UE) 2019/945 (cfr. sintesi). Richiedono inoltre la certificazione dell’operatore e, se del caso, il rilascio di licenza al pilota remoto.
Il regolamento stabilisce i requisiti per le operazioni in ciascuna categoria; le norme e procedure per le categorie di operazioni aperte e specifiche sono stabilite nell’allegato A.
Piloti remoti
Le norme relative alla competenza per i piloti remoti nelle categorie aperta e specifica sono stabilite nell’allegato A.
Per le operazioni nelle categorie aperta e specifica è richiesta un’età minima di 16 anni, ma ci sono alcune eccezioni.
Gli Stati membri dell’Unione possono abbassare l’età minima fino a quattro anni nella categoria aperta e a due anni nella categoria specifica.
Norme e procedure di esercizio
Il regolamento contiene norme e procedure su una serie di aspetti, fra cui:
l’aeronavigabilità dei droni;
le valutazioni dei rischi operativi;
l’autorizzazione delle operazioni della categoria specifica;
le operazioni della categoria «specifica» che attraversano le frontiere dell’Unione o si svolgono parzialmente o interamente in uno Stato membro diverso da quello di registrazione;
la registrazione degli operatori e la certificazione dei droni;
Zona geografica. Una porzione di spazio aereo stabilita dall’autorità competente che agevola, limita o esclude le operazioni di un sistema di aeromobili senza equipaggio al fine di far fronte ai rischi connessi alla sicurezza, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla sicurezza o all’ambiente derivanti dalle operazioni di un sistema di aeromobili senza equipaggio.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del , relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’, pag. 45).
Le modifiche successive al regolamento (UE) 2019/947 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del , relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell’, pag. 1).
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del , pag. 1).