Norme sui contratti di vendita di beni conclusi tra venditori e consumatori

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva (UE) 2019/771 mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell’Unione europea (Unione), offrendo al contempo un elevato livello di protezione. Per farlo, stabilisce norme comuni concernenti i contratti di vendita conclusi tra venditori e consumatori.

Esse comprendono:

La direttiva (UE) 2024/1799, che stabilisce norme comuni per promuovere la riparazione di beni, modifica la direttiva (UE) 2019/771. Intende facilitare l’accesso dei consumatori alla riparazione per evitare la sostituzione, rendendo i servizi di riparazione più accessibili, trasparenti e attraenti.

PUNTI CHIAVE

La normativa si applica ai contratti di vendita1 tra un consumatore e un venditore per la fornitura di beni2.

La direttiva non si applica:

I venditori devono garantire che i beni consegnati ai consumatori siano conformi al contratto di vendita e quindi che:

I venditori sono responsabili di qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro due anni dalla consegna. Durante il primo anno, il consumatore non è tenuto a dimostrare che il difetto esisteva al momento della consegna.

Nel caso di beni con elementi digitali:

Se i beni sono difettosi (non conformità), il consumatore ha diritto ai seguenti rimedi:

Il venditore può offrire un rimedio alternativo se quello scelto sia impossibile o imponga costi sproporzionati al venditore. Ciò potrebbe comportare:

Garanzie commerciali:

Gli Stati membri dell’Unione possono:

Gli Stati membri:

Abrogazione

La direttiva (UE) 2019/771 ha abrogato e sostituito la direttiva 1999/44/CE a partire dal .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva (UE) 2019/771 doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme della direttiva si applicano dal .

La direttiva di modifica (UE) 2024/1799 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il e si applicherà a partire da quel giorno.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Contratto di vendita. Un contratto in base al quale il venditore trasferisce la proprietà di beni al consumatore in cambio del pagamento di un prezzo.
  2. Beni. Qualsiasi bene mobile materiale, compresi acqua, gas ed elettricità quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale ne impedirebbe lo svolgimento delle funzioni (beni con elementi digitali).
  3. Contenuto digitale. Dati prodotti e forniti in formato digitale.
  4. Servizio digitale. Un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale, oppure un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del , pag. 28).

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