Libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/1807 — relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento si applica al trattamento di dati non personali1 che viene:

Il regolamento vieta le misure note come obblighi di localizzazione2, limitando il trattamento dei dati a un territorio specifico dell’UE, tranne che per motivi di pubblica sicurezza.

Gli Stati membri devono:

Le autorità pubbliche possono richiedere l’accesso ai dati situati in un altro paese dell’UE, o conservati o trattati nel cloud, e necessari per l’esercizio delle loro funzioni ufficiali.

La Commissione deve:

La Commissione incoraggia l’elaborazione di codici di condotta di autoregolamentazione a livello dell’Unione. Essi dovrebbero:

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal . Come menzionato nella sintesi, vi sono scadenze specifiche nel regolamento che devono essere rispettate, come l’abrogazione, entro il , di eventuali obblighi di localizzazione ingiustificati.

CONTESTO

Le nuove regole sono studiate per rendere più semplice la gestione transfrontaliera delle attività commerciali nell’UE e creare un mercato unico per i servizi di archiviazione e trattamento dei dati, come il cloud computing.

La possibilità di scegliere un fornitore di servizi di dati ovunque nell’UE dovrebbe portare a servizi innovativi basati sui dati e a prezzi più competitivi per le imprese, i consumatori e le amministrazioni pubbliche.

Con un contesto normativo favorevole, si stima che l’economia dei dati possa valere il 4% del PIL (prodotto interno lordo) dell’UE entro il 2020.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

  1. Dati non personali: qualsiasi informazione non collegata a una persona identificata o identificabile, ovvero qualsiasi dato diverso dai dati personali definiti all’articolo 4, punto 1 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
  2. Obblighi di localizzazione: qualsiasi misura legale o amministrativa che dichiari che il trattamento dei dati deve svolgersi in uno specifico territorio dell’UE.
  3. Portabilità dei dati: trasferimento dei dati da un fornitore di servizi a un altro o ritorno ai server di un’azienda.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea (GU L 303 del , pag. 59).

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