Statistiche integrate dell’UE sulle aziende agricole

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2018/1091 relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento:

Copertura e fondi dei dati

I dati richiesti dal regolamento devono riguardare:

Al fine di elaborare le statistiche, gli Stati membri utilizzano una o più delle fonti o dei metodi seguenti, a condizione che le informazioni soddisfino i requisiti di qualità stabiliti dal regolamento:

Gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base5 per gli anni di riferimento 2020, 2023 e 2026, di cui all’allegato III del regolamento. La rilevazione dei dati di base per l’anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento.

Gli Stati membri in cui il censimento per il 2020 coincida con il censimento decennale della popolazione potranno anticipare l’indagine agricola di un anno, così da ridurre il pesante onere derivante dall’effettuazione contemporanea dei due censimenti.

La rilevazione dei dati di base per gli anni di riferimento 2023 e 2026 può avvenire su base campionaria. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all’allegato V.

Dotazione finanziaria dell’Unione

L’UE concede sovvenzioni per 40 000 000 EUR agli istituti nazionali di statistica per l’attuazione del programma di rilevazione dei dati per l’anno di riferimento 2020. La dotazione per il periodo successivo al 2020 è determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

Delega di potere

Il regolamento conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati al fine di soddisfare le nuove esigenze in fatto di dati dovute ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche. Al riguardo, essa riceve gli orientamenti dagli esperti designati da ciascuno Stato membro.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal .

CONTESTO

La valutazione del sistema europeo per le statistiche agricole ha concluso che, sebbene i principali utenti delle statistiche agricole dell’UE fossero abbastanza soddisfatti del livello di dettaglio e qualità delle statistiche agricole dell’UE, mancavano dati su voci specifiche e il sistema non era abbastanza armonizzato e troppo rigido, non permettendo la rapida introduzione di nuove raccolte di dati. Il nuovo regolamento risponde a queste preoccupazioni.

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Unità di terreno agricolo collettivo: un appezzamento di terreno a cui si applicano i diritti comuni e utilizzato da due o più aziende agricole per la produzione agricola, ma non è ripartito tra di esse.
  2. Unità di bestiame: un’unità di misura standard che consente l’aggregazione delle varie categorie di bestiame per poterle confrontare (per maggiori dettagli, si veda l’Allegato I del regolamento).
  3. Superficie agricola utilizzata: la superficie utilizzata per l’agricoltura, compresi i seminativi, i prati permanenti, le colture permanenti e altri terreni agricoli utilizzati.
  4. Orto familiare: superficie riservata alla coltivazione di prodotti agricoli destinati all’autoconsumo.
  5. Dati strutturali di base: dati che devono essere raccolti, elencati nell’allegato III.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del , pag. 1).

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