QUALI SONO GLI SCOPI DELLA DIRETTIVA E DELLA DECISIONE QUADRO?
Entrambe mirano a rafforzare il sistema di sanzioni che impediscono il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
La direttiva 2002/90/CE fornisce una definizione comune a livello dell’UE di cosa sia il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
La decisione quadro 2002/946/GAI armonizza le leggi dei paesi dell’UE riguardo a:
sanzioni;
responsabilità delle persone giuridiche; e
competenza giurisdizionale per gli illeciti relativi al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
PUNTI CHIAVE
Violazioni
Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è così definito:
aiutare intenzionalmente una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a entrare o a transitare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione; o
aiutare intenzionalmente, a scopo di lucro, una persona che non sia cittadino di uno Stato membro a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione;
Tuttavia, nel primo caso, quando l’obiettivo è fornire assistenza umanitaria, gli Stati membri non sono obbligati a imporre sanzioni.
Sanzioni
Gli Stati membri adottano sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per questi reati che possono comportare l’estradizione. Tali sanzioni penali possono essere accompagnate dalle seguenti misure:
confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato;
il divieto di esercitare l’attività professionale esercitata in occasione della commissione del reato; o
l’espulsione.
La violazione o l’istigazione alla violazione saranno passibili di pene privative della libertà, il cui massimo non può essere inferiore a otto anni:
se commesse a scopo di lucro;
se commesse come parte dell’attività di un’organizzazione criminale; o
se mettono in pericolo la vita delle persone che ne sono vittime.
Responsabilità delle persone giuridiche
Gli Stati membri adottano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le persone giuridiche1 che aiutano l’immigrazione illegale commessa a loro vantaggio, in una delle seguenti circostanze:
la violazione è commessa da persone che agiscono da una posizione direttiva all’interno della persona giuridica;
la violazione è commessa da persone sotto l’autorità della persona giuridica e sulle quali la persona che occupa la posizione direttiva trascura di esercitare la supervisione o il controllo.
Le sanzioni comprendono sanzioni di natura penale o non penale ed eventualmente altre sanzioni, tra cui:
l’esclusione dal godimento di un vantaggio pubblico;
il divieto temporaneo o permanente di esercitare un’attività commerciale; o
la sorveglianza giudiziaria o un provvedimento giudiziario di scioglimento.
Competenza giurisdizionale
Gli Stati membri garantiscono l’applicazione della loro competenza giurisdizionale sugli illeciti perpetrati nel loro territorio. Essi decidono di applicare o meno la propria competenza giurisdizionale nei casi in cui il reato è commesso da un loro cittadino o per conto di una persona giuridica stabilita nel loro territorio. Tuttavia, se uno Stato membro non estrada i propri cittadini, deve garantire che la propria competenza giurisdizionale sia applicata agli illeciti perpetrati da un suo cittadino al di fuori del proprio territorio.
Se uno Stato membro è informato di illeciti che costituiscono una violazione della legislazione di un altro Stato membro in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, esso ne informa quest’ultimo Stato membro. Uno Stato membro che richiede a un altro Stato membro di perseguire un tale illecito, deve specificare, tramite una relazione ufficiale o un certificato delle autorità competenti, quali disposizioni del suo ordinamento sono state violate.
Applicazione territoriale
La Danimarca non partecipa all’applicazione della direttiva o della decisione ai sensi del diritto dell’UE, ma è vincolata dalle sue norme sulla base del protocollo 22.
La direttiva e la decisione erano inizialmente applicabili al Regno Unito, che ha scelto di non dare attuazione alla decisione quadro a partire dal sulla base dell’articolo 10, paragrafo 4, del protocollo 36. Pertanto, solo la direttiva si applica al Regno Unito.
Il pacchetto sul favoreggiamento non si applica ancora all’Irlanda.
La direttiva e la decisione rappresentano lo sviluppo dell’acquis di Schengen e pertanto si applicano a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO QUESTI ATTI?
Entrambi gli atti si applicano dal con l’intento di diventare legge nei Paesi dell’UE entro il .
Persona giuridica: un corpo di persone o un’entità (ad es. una società) considerata come avente molti dei diritti e delle responsabilità di una persona fisica e, in particolare, la capacità di intentare causa e di essere citata in giudizio.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del , volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del , pag. 17).
Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del , relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del , pag. 1).
DOCUMENTI COLLEGATI
Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del , pag. 1).
Le modifiche successive alla direttiva 2011/93/UE sono state incorporate nel testo originario. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 , pag. 1).
Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del , pag. 24).
Decisione del Consiglio 2002/192/CE del , riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del , pag. 20).
Decisione del Consiglio 2000/365/CE del , riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 del , pag. 43).
Decisione del Consiglio 1999/437/CE del , relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del , pag. 31).
Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi — Protocollo allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea — Protocollo sulla posizione della Danimarca (GU C 340 del , pag. 101).
Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi — Protocollo allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea — Protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea (GU C 340 del , pag. 93).