Il regolamento impone agli enti creditizi di autenticare le monete in euro mediante apparecchiature per il trattamento delle monete oppure manualmente, con l’impiego di personale formato specificamente a tale scopo. Qualsiasi apparecchiatura per il trattamento delle monete utilizzata deve aver superato con successo un test di individuazione effettuato dall’autorità nazionale incaricata o dal Centro nazionale di analisi delle monete in ciascun paese dell’area dell’euro.
I paesi nell’area dell’euro devono effettuare controlli annuali sul posto presso gli enti al fine di verificare, mediante test di individuazione, il corretto funzionamento di un numero rappresentativo di apparecchiature per il trattamento delle monete. Ciascun paese deve controllare annualmente un numero di apparecchiature per il trattamento delle monete il cui volume di monete in euro trattate durante l’anno equivale ad almeno il 25 % del volume netto totale cumulato di monete emesse dal paese stesso dal momento d’introduzione dell’euro fino alla fine dell’anno precedente.
I paesi dell’UE devono ritirare dalla circolazione non solo le monete in euro falsificate, ma anche le monete in euro autentiche diventate non adatte a causa di un utilizzo prolungato, incidentalmente o per qualsiasi altra ragione. I paesi dell’UE possono rifiutare di rimborsare monete in euro non adatte alla circolazione che sono state alterate deliberatamente o a causa di un procedimento avente l’effetto prevedibile di alterarle.
Ciascuna autorità nazionale che tratta monete in euro non adatte alla circolazione può prelevare una commissione di trattamento a persone fisiche o giuridiche per sostenere le spese connesse a tale processo. Le commissioni di trattamento non devono essere applicate alle consegne di modeste quantità di monete in euro non adatte alla circolazione.
Il regolamento istituisce norme per l’imballaggio delle monete in euro non adatte alla circolazione, che devono essere selezionate in base al taglio1 e poste in appositi sacchetti o contenitori standardizzati.
I paesi dell’UE presentano annualmente alla Commissione europea relazioni sulle loro attività di autenticazione delle monete in euro.
Per controllare l’osservanza da parte degli enti, i paesi dell’UE devono imporre loro di fornire le seguenti informazioni:
Come stabilito nel regolamento, nel 2017 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio l’ultima relazione sul funzionamento e sugli effetti del regolamento.
Si applica dal , fatto salvo il suo capo III (trattamento delle monete non adatte alla circolazione), che si applica dall’.
Per ulteriori informazioni, si consulti:
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del , pag. 1).
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