Il regolamento stabilisce norme comuni per i controlli ufficialidell’Unione europea (Unione) volti a garantire che la legislazione riguardante la filiera agroalimentare a tutela della salute umana, della salute e del benessere degli animali, e della salute delle piante sia correttamente applicata e resa esecutiva.
Il regolamento introduce un sistema più armonizzato e coerente di controlli ufficiali e misure esecutive lungo la filiera agroalimentare, rafforzando il principio dei controlli basati sul rischio.
PUNTI CHIAVE
Filiera agroalimentare
Il regolamento contempla norme sui controlli ufficiali eseguiti su tutte le aziende di alimenti e mangimi, dai produttori primari ai rivenditori al dettaglio e ai ristoratori, compresi selezionatori, coltivatori, allevatori e commercianti di animali e piante.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i controlli ufficiali effettuati dalle autorità nazionali preposte all’applicazione della legge per verificare la conformità alle norme sulla filiera agroalimentare per quanto riguarda:
prodotti alimentari e sicurezza alimentare, integrità e salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
l’impiego di organismi geneticamente modificati per la produzione di prodotti alimentari e mangimi;
mangimi e sicurezza dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso;
salute e benessere degli animali;
produzione biologica ed etichettatura di prodotti biologici.
Il regolamento riguarda inoltre le importazioni di determinati animali e merci:
provenienti da paesi al di fuori dell’Unione europea che è necessario verificare ai posti di controllo frontalieri dell’Unione;
merci vendute via Internet.
Il regolamento riguarda anche i controlli ufficiali per la verifica della conformità delle importazioni di animali e di prodotti di origine animale, con norme specifiche sull’uso dei medicinali veterinari.
Sistema basato sul rischio
Definisce un sistema di controllo basato sul rischio, affinché le autorità nazionali preposte all’applicazione della legge effettuino i controlli ufficiali laddove sono più necessari.
In generale, per garantirne l’efficacia, i controlli ufficiali verranno svolti senza preavviso.
Benessere degli animali
I controlli ufficiali si applicano alle norme sul benessere degli animali, comprese le fasi di trasporto, macellazione e allevamento.
La Commissione europea può adottare provvedimenti legislativi volti all’adeguamento delle norme sui controlli ufficiali affinché soddisfino le esigenze specifiche del benessere degli animali.
Saranno presenti centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere animale, per:
fornire assistenza agli Stati membri dell’Unione con i controlli ufficiali tramite:
l’esecuzione di studi scientifici e tecnici;
lo svolgimento di corsi di formazione;
la condivisione dei risultati della ricerca e delle informazioni sulle innovazioni tecniche;
la fornitura di competenze scientifiche e tecniche sui metodi di valutazione e miglioramento del benessere degli animali.
Cooperazione tra Stati membri
Chiarisce e rafforza le norme sulla cooperazione e l’assistenza amministrativa tra gli Stati membri.
Gli Stati membri devono garantire lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e altre autorità preposte all’applicazione della legge, magistratura inquirente e autorità giudiziarie su possibili casi di non conformità.
Un sistema di gestione integrato per i controlli ufficiali riunirà tutti i sistemi informatici esistenti (e futuri) gestiti dalla Commissione.
Trasparenza
Le autorità nazionali devono pubblicare relazioni annuali.
Finanziamento
Le norme per il calcolo delle tariffe per i controlli ufficiali garantiranno il corretto finanziamento dei sistemi di controllo degli Stati membri e che tali tariffe non superino i costi di esecuzione dei controlli ufficiali.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È in vigore dal per quanto riguarda la maggior parte degli articoli presenti nel regolamento, quali quelli relativi all’ambito di applicazione, alle definizioni, alle norme per le autorità competenti, al finanziamento dei controlli ufficiali e alle azioni esecutive delle autorità competenti.
Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/625 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione del che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del , pag. 118).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del , relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (GU L 98 del , pag. 30).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del , che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo (GU L 165 del , pag. 10).
Regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri (GU L 165 del , pag. 4).
Regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell’, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell’esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri (GU L 171 del , pag. 1).
Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell’, recante norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del , pag. 1).
Regolamento delegato (UE) 2018/631 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo laboratori di riferimento dell’Unione europea per gli organismi nocivi per le piante (GU L 105 del , pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del , che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali (GU L 63 del , pag. 13).
Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del , pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del , pag. 1).
Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del , che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del , pag. 19).
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70, , pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del , sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e del regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del , pag. 1).