Applicazione delle norme dell’Unione europea per la filiera agroalimentare

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Filiera agroalimentare

Il regolamento contempla norme sui controlli ufficiali eseguiti su tutte le aziende di alimenti e mangimi, dai produttori primari ai rivenditori al dettaglio e ai ristoratori, compresi selezionatori, coltivatori, allevatori e commercianti di animali e piante.

Ambito di applicazione

Sistema basato sul rischio

Benessere degli animali

Cooperazione tra Stati membri

Trasparenza

Le autorità nazionali devono pubblicare relazioni annuali.

Finanziamento

Le norme per il calcolo delle tariffe per i controlli ufficiali garantiranno il corretto finanziamento dei sistemi di controllo degli Stati membri e che tali tariffe non superino i costi di esecuzione dei controlli ufficiali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal per quanto riguarda la maggior parte degli articoli presenti nel regolamento, quali quelli relativi all’ambito di applicazione, alle definizioni, alle norme per le autorità competenti, al finanziamento dei controlli ufficiali e alle azioni esecutive delle autorità competenti.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/625 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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