Disposizioni comuni per i Fondi strutturali e d’investimento europei (2014-2020)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Relazione della Corte dei conti europea

Pandemia COVID-19modifiche al regolamento

Proroga del periodo di applicazione del regolamento ai programmi FEASR

Il regolamento (UE) 2020/2220 proroga fino al sia l’applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai programmi sostenuti dal FEASR sia il periodo di durata di tali programmi. Ciò è subordinato alla presentazione di una richiesta di modifica dei relativi programmi di sviluppo rurale per il periodo transitorio di due anni, che durerà fino all’applicazione della nuova politica agricola comune a partire dal .

L’azione di coesione per i rifugiati in Europa (CARE)

A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, il regolamento (UE) 2022/562 modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 come segue:

Aumento del prefinanziamento dalle risorse REACT-EU e fissazione di un costo unitario (CARE+)

Per integrare tali misure, è stata introdotta una seconda modifica per aumentare il prefinanziamento dalle risorse REACT-EU e stabilire un costo unitario per persona, noto come CARE+ [regolamento (UE) 2022/613]. Lo scopo principale del presente regolamento era fornire liquidità supplementare e semplificare le procedure amministrative relative alle spese.

L’aumento del prefinanziamento deriva dal bilancio di REACT-EU, in cui tutti gli Stati membri hanno ricevuto un 4 % supplementare, portando così il tasso di prefinanziamento dall’11 % al 15 %. Inoltre, gli Stati membri confinanti con l’Ucraina o che hanno avuto un afflusso di persone rifugiate superiore all’1 % della loro popolazione nel primo mese successivo all’invasione russa hanno ricevuto un 34 % aggiuntivo, aumentando così il proprio tasso di prefinanziamento dall’11 % al 45 %. Questi nove Stati membri sono: Bulgaria, Cechia, Estonia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania e Slovacchia.

L’opzione dei costi semplificata a livello dell’Unione mira a ridurre in modo significativo gli oneri amministrativi, affinché gli sforzi possano concentrarsi sulla realizzazione di obiettivi politici più ampi, e le lunghe verifiche della gestione e del controllo non ritardino l’attuazione. Invece di fornire la documentazione per ogni acquisto (ad esempio, coperte, prodotti igienici, alimenti essenziali e articoli personali), l’autorità di gestione può richiedere semplicemente un costo unitario di 40 euro a settimana a persona con una protezione temporanea (o altra protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale) per un massimo di 13 settimane. Questa opzione può coprire efficacemente i costi sostenuti dalle organizzazioni non governative e dalle autorità locali che hanno fornito sostegno immediato alla frontiera a partire dal primo giorno dell’invasione. L’opzione dei costi semplificata è stata ulteriormente migliorata dall’emendamento FAST-CARE, aumentando l’importo a 100 euro a settimana a persona e estendendo il sostegno a 26 settimane (si veda di seguito).

Assistenza flessibile ai territori — FAST-CARE

Il regolamento (UE) 2022/2039 modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 e il regolamento che stabilisce le norme per il periodo 2021-2027, il regolamento (UE) 2021/1060 (si veda la sintesi). Per quanto riguarda le modifiche al regolamento sulle disposizioni comuni 2014-2020, le norme mirano a introdurre una maggiore flessibilità per contribuire a ottimizzare l’uso delle risorse del periodo di programmazione 2014-2020 e consentire una graduale introduzione di progetti in ritardo tra i programmi 2014-2020 e 2021-2027.

Sostenere un’energia conveniente (SAFE, Supporting affordable energy)

Nell’ambito delle modifiche incluse nel regolamento (UE) n. 2023/435, le modifiche mirate ed eccezionali al regolamento sulle disposizioni comuni 2014-2020, noto come SAFE, mirano a sostenere gli Stati membri e le regioni che affrontano le sfide derivanti dall’attuale crisi energetica.

Nello specifico, SAFE prevede:

Tali cambiamenti mirati si basano sulle stesse norme delle precedenti flessibilità offerte da CARE e FAST-CARE:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del , pag. 320).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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