21.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 314/15


PROCESSO VERBALE

(2006/C 314 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vicepresidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.00.

2.   Presentazione di documenti

Sono stati presentati i seguenti documenti dal Consiglio e dalla Commissione:

Proposta di storno di stanziamenti DEC 39/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1064 — C6-0383/2006 — 2006/2266(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) (COM(2006)0657 — C6-0381/2006 — 2006/0220(COD))

deferimento

merito: JURI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2006)0662 — C6-0380/2006 — 2006/0221(COD))

deferimento

merito: JURI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (secondo direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (COM(2006)0652 — C6-0378/2006 — 2006/0214(COD))

deferimento

merito: JURI

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il campo di visibilità e i tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2006)0651 — C6-0377/2006 — 2006/0216(COD))

deferimento

merito: JURI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (COM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

deferimento

merito: ECON

 

parere: CULT, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la conclusione dell'accordo destinato a rinnovare e modificare l'accordo concernente le attività di ricerca e sviluppo nel settore dei sistemi intelligenti di fabbricazione tra la Comunità europea e l'Australia, il Canada, i paesi dell'EFTA Norvegia e Svizzera, la Corea, il Giappone e gli Stati Uniti d'America (COM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111 (CNS))

deferimento

merito: ITRE

 

parere: AFET

Proposta di storno di stanziamenti DEC 53/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1354 — C6-0372/2006 — 2006/2264(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 52/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1353 — C6-0371/2006 — 2006/2263(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 44/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1284 — C6-0370/2006 — 2006/2262(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 50/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1351 — C6-0369/2006 — 2006/2261(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 48/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1349 — C6-0368/2006 — 2006/2260(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 49/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1350 — C6-0367/2006 — 2006/2259(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 46/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1286 — C6-0366/2006 — 2006/2258(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 45/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1285 — C6-0365/2006 — 2006/2257(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di storno di stanziamenti DEC 43/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1283 — C6-0364/2006 — 2006/2256(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (COM(2006)0636 — C6-0363/2006 — 2006/0206(COD))

deferimento

merito: ENVI

 

parere: ITRE, INTA

Proposta di storno di stanziamenti DEC 41/2006 — Sezione III — Commissione (SEC(2006)1281 — C6-0361/2006 — 2006/2255(GBD))

deferimento

merito: BUDG

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (COM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD))

deferimento

merito: TRAN

 

parere: EMPL, ITRE, ECON, IMCO

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica (COM(2006)0599 — C6-0348/2006 — 2006/0199(COD))

deferimento

merito: ECON

 

parere: IMCO

3.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 115 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I.

ETIOPIA

Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL sull'Etiopia (B6-0596/2006)

Eoin Ryan, Roberts Zīle, Michał Tomasz Kamiński e Adam Bielan, a nome del gruppo UEN, sull'Etiopia (B6-0598/2006)

Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, sull'Etiopia (B6-0600/2006)

Pasqualina Napoletano e Ana Maria Gomes, a nome del gruppo PSE, sull'Etiopia (B6-0603/2006)

Michael Gahler, Mario Mauro e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, sull'Etiopia (B6-0606/2006)

Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken e Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE sull'Etiopia (B6-0613/2006)

II.

BANGLADESH

Vittorio Agnoletto e Esko Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL sul Bangladesh (B6-0595/2006)

Frédérique Ries e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, sulle violenze contro i giornalisti in Bangladesh (B6-0599/2006)

Pasqualina Napoletano, Neena Gill e Robert Evans, a nome del gruppo PSE, sul Bangladesh (B6-0601/2006)

Thomas Mann, Charles Tannock e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, sul Bangladesh (B6-0605/2006)

Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, sul Bangladesh (B6-0608/2006)

Jean Lambert e Gérard Onesta, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Bangladesh (B6-0612/2006)

III.

IRAN

Giusto Catania e André Brie, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'Iran (B6-0597/2006)

Pasqualina Napoletano, Christa Prets e Lilli Gruber, a nome del gruppo PSE, sulla violazione dei diritti dell'uomo in Iran (B6-0602/2006)

Marco Pannella, Marco Cappato, Frédérique Ries e Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, sui diritti dell'uomo in Iran con particolare riferimento al rispetto dei diritti delle minoranze (B6-0604/2006)

Michael Gahler, Bernd Posselt e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE, sull'Iran (B6-0607/2006)

Romano Maria La Russa, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Mogens N.J. Camre e Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, sulla situazione dei diritti dell'uomo in Iran (B6-0609/2006)

Angelika Beer e Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'Iran (B6-0614/2006)

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 142 del regolamento.

4.   Decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

Richiesta del Consiglio di applicare la procedura d'urgenza (articolo 134 del regolamento) a:

Accordo di pesca UE/Mauritania

* Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (COM(2006)0506 — C6-0334/2006 — 2006/0168(CNS)) — commissione PECH

Interviene Rosa Miguélez Ramos, a nome della commissione PECH.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta.

Il punto è iscritto all'ordine del giorno della seduta di giovedì 16.11.2006.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 10.00 di mercoledì 15.11.2006.

5.   Illustrazione della relazione annuale della Corte dei conti — 2005 (discussione)

Hubert Weber, Presidente della Corte dei conti, illustra la relazione annuale della sua istituzione.

Interviene Siim Kallas (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Salvador Garriga Polledo, a nome del gruppo PPE-DE, Dan Jørgensen, a nome del gruppo PSE, Jan Mulder, a nome del gruppo ALDE, Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, a nome del gruppo GUE/NGL, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, Ashley Mote, non iscritto, Daniel Caspary, Szabolcs Fazakas, Jeffrey Titford, José Javier Pomés Ruiz, Herbert Bösch, Hubert Weber, Siim Kallas, Ashley Mote, che precisa il suo intervento, Jan Mulder, per porre una domanda alla Commissione, cui risponde Siim Kallas.

La discussione è chiusa.

6.   Impresa comune per il sistema europeo di gestione del traffico aereo (SESAR) * (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (COM(2005)0602 — C6-0002/2006 — 2005/0235(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0382/2006)

Interviene Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione).

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Erna Hennicot-Schoepges illustra la sua relazione.

Intervengono Philip Bradbourn (relatore per parere della commissione TRAN), Reinhard Rack, a nome del gruppo PPE-DE, Britta Thomsen, a nome del gruppo PSE, Fiona Hall, a nome del gruppo ALDE, Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, Jaromír Kohlíček, a nome del gruppo GUE/NGL, Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, Georgios Karatzaferis, a nome del gruppo IND/DEM, Emanuel Jardim Fernandes, Seán Ó Neachtain e Jacques Barrot.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.18 del PV del 14.11.2006.

7.   Dispositivi di misura contenenti mercurio ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio (COM(2006)0069 — C6-0064/2006 — 2006/0018(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: María Sornosa Martínez (A6-0287/2006)

Interviene Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione).

María Sornosa Martínez illustra la sua relazione.

Intervengono Martin Callanan, a nome del gruppo PPE-DE, Linda McAvan, a nome del gruppo PSE, Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Adamos Adamou, a nome del gruppo GUE/NGL, Urszula Krupa, a nome del gruppo IND/DEM, Irena Belohorská, non iscritto, Avril Doyle, Dorette Corbey e Jim Allister.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 9.16 del PV del 14.11.2006.

8.   Credito ipotecario (discussione)

Relazione sul credito ipotecario nell'Unione europea (2006/2102(INI)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: John Purvis (A6-0370/2006)

John Purvis illustra la sua relazione.

Interviene Charlie McCreevy (membro della Commissione).

Intervengono Manuel Medina Ortega (relatore per parere della commissione IMCO), Kurt Lechner (relatore per parere della commissione JURI), Harald Ettl, a nome del gruppo PSE, Margarita Starkevičiūtė, a nome del gruppo ALDE, Marek Aleksander Czarnecki, non iscritto, e Charlie McCreevy.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 11.3 del PV del 14.11.2006.

PRESIDENZA: Pierre MOSCOVICI

Vicepresidente

9.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato «Risultati delle votazioni», unito al processo verbale.

9.1.   Regimi di sostegno diretto nel quadro della PAC e sostegno allo sviluppo rurale tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2006)0500 — C6-0335/2006 — 2006/0172(CNS)) — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Joseph Daul (A6-0377/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 1)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0468)

9.2.   Accordo CE/Canada sulla cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù (COM(2006)0274 — C6-0255/2006 — 2006/0096(CNS)) — Commissione per la cultura e l'istruzione.

Relatore: Marie-Hélène Descamps (A6-0338/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 2)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0469)

9.3.   Accordo CE/Stati Uniti nel settore dell'istruzione superiore e della formazione professionale * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nel settore dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionali (COM(2006)0180 — C6-0174/2006 — 2006/0061(CNS)) — Commissione per la cultura e l'istruzione.

Relatore: Marie-Hélène Descamps (A6-0339/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 3)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0470)

9.4.   Regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ***I (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(2005)0676 — C6-0442/2005 — 2005/0258(COD)) — Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

Relatore: Maria Matsouka (A6-0346/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 4)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0471)

9.5.   Acquacoltura: specie esotiche e localmente assenti * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (COM(2006)0154 — C6-0137/2006 — 2006/0056(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatore: Philippe Morillon (A6-0331/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 5)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0472)

9.6.   Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2006)0233 — C6-0202/2006 — 2006/0081(CNS)) — Commissione per la pesca.

Relatore: Philippe Morillon (A6-0311/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 6)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0473)

9.7.   Accesso all'informazione, partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia in materia di ambiente * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2006)0338 — C6-0276/2006 — 2006/0113(CNS)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Eija-Riitta Korhola (A6-0336/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 7)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0474)

9.8.   Esenzione dall'IVA e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (COM(2006)0076 — C6-0078/2006 — 2006/0021(CNS)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: Charles Tannock (A6-0361/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0475)

9.9.   Terzo contributo comunitario a favore del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla prima quota del terzo contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» (COM(2006)0305 — C6-0251/2006 — 2006/0102(CNS)) — Commissione per i bilanci.

Relatore: Janusz Lewandowski (A6-0374/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTI e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0476)

9.10.   Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, per conto della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (COM(2006)0082 — C6-0105/2006 — 2006/0023(CNS)) — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Giusto Catania (A6-0380/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 10)

Giusto Catania (relatore) fa una dichiarazione in virtù dell'articolo 131, paragrafo 4, del regolamento.

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, EMENDAMENTO e PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0477)

9.11.   Sostegno allo sviluppo rurale a titolo del FEASR * (articolo 131 del regolamento)(votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2006)0237 — C6-0237/2006 — 2006/0082(CNS)) — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Jan Mulder (A6-0319/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 11)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0478)

9.12.   Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Gabriele Albertini (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Gabriele Albertini (2006/2099(IMM)) — Commissione giuridica.

Relatore: Diana Wallis (A6-0378/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 12)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0479)

9.13.   Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Gabriele Albertini (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Gabriele Albertini (2006/2122(IMM)) — Commissione giuridica.

Relatore: Diana Wallis (A6-0383/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 13)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0480)

9.14.   Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Gérard Onesta (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Gérard Onesta (2006/2121(IMM)) — Commissione giuridica.

Relatore: Klaus-Heiner Lehne (A6-0386/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 14)

PROPOSTA DI DECISIONE

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2006)0481)

9.15.   Politica comunitaria per l'ambiente marino ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino) (COM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Marie-Noëlle Lienemann (A6-0373/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 15)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0482)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0482)

9.16.   Dispositivi di misura contenenti mercurio ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio (COM(2006)0069 — C6-0064/2006 — 2006/0018(COD)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: María Sornosa Martínez (A6-0287/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 16)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0483)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0483)

9.17.   Modulazione facoltativa dei pagamenti diretti nell'ambito della PAC * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (COM(2006)0241 — C6-0235/2006 — 2006/0083(CNS)) — Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

Relatore: Lutz Goepel (A6-0315/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 17)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Reiezione

La Commissione è stata invitata, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento, a ritirare la sua proposta. Charlie McCreevy (membro della Commissione) ha dichiarato che la sua istituzione non poteva aderire alla richiesta del Parlamento.

La questione è pertanto rinviata nuovamente alla commissione competente.

9.18.   Impresa comune per il sistema europeo di gestione del traffico aereo (SESAR) * (votazione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (COM(2005)0602 — C6-0002/2006 — 2005/0235(CNS)) — Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.

Relatore: Erna Hennicot-Schoepges (A6-0382/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 18)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2006)0484)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2006)0484)

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

10.   Seduta solenne — Georgia

Dalle 12.05 alle 12.55, il Parlamento si riunisce in seduta solenne in occasione della visita di Mikhaïl Saakachvili, Presidente della Repubblica di Georgia.

PRESIDENZA: Pierre MOSCOVICI

Vicepresidente

11.   Turno di votazioni (seguito)

11.1.   Relazione annuale 2006 sull'area dell'euro (votazione)

Relazione sulla relazione annuale 2006 sull'area dell'euro (2006/2239(INI)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: José Manuel García-Margallo y Marfil (A6-0381/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 19)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0485)

Interventi sulla votazione:

Alain Lipietz ha presentato un emendamento orale all'emendamento 13.

Poiché più di 37 deputati si sono opposti alla presa in considerazione dell'emendamento orale, quest'ultimo non è stato accolto.

11.2.   Strategia tematica per l'ambiente marino (votazione)

Relazione sulla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino (2006/2174(INI)) — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Aldis Kušķis (A6-0364/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 20)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0486)

11.3.   Credito ipotecario (votazione)

Relazione sul credito ipotecario nell'Unione europea (2006/2102(INI)) — Commissione per i problemi economici e monetari.

Relatore: John Purvis (A6-0370/2006)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato «Risultati delle votazioni», punto 21)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2006)0487)

12.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Joseph Daul — A6-0377/2006

Andreas Mölzer

Relazione Maria Matsouka — A6-0346/2006

Andreas Mölzer

Relazione María Sornosa Martínez — A6-0287/2006

Richard Corbett

Relazione Lutz Goepel — A6-0315/2006

Richard Corbett, Hynek Fajmon e Michl Ebner

13.   Correzioni e intenzioni di voto

Le correzioni e le intenzioni di voto sono riprese nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato «Risultato delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica Europarl è aggiornata regolarmente per un periodo massimo di due settimane a partire dal giorno della votazione.

Dopo tale termine, l'elenco delle correzioni e delle intenzioni di voto sarà chiuso per procedere alla sua traduzione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Nils Lundgren ha comunicato che la sua postazione di voto non aveva funzionato durante la votazione sulla relazione di Philippe Morillon — A6-0311/2006.

Brian Crowley ha comunicato che la sua scheda di voto non aveva funzionato durante la votazione sulla relazione di Jan Mulder — A6-0319/2006.

Luis Manuel Capoulas Santos ha comunicato che la sua postazione di voto non aveva funzionato durante la votazione sulla relazione di Lutz Goepel — A6-0315/2006.

Arlene McCarthy ha comunicato che la sua postazione di voto non aveva funzionato durante la votazione sulla relazione di José Manuel García-Margallo y Marfil — A6-0381/2006 — emendamento 10.

Piia-Noora Kauppi ha comunicato che non diponeva della propria scheda di voto e che non ha votato durante le prime nove votazioni, aggiungendo comunque che avrebbe voluto esprimere i seguenti voti:

Relazione Philippe Morillon

A6-0331/2006: favorevoli

Relazione Philippe Morillon

A6-0311/2006: favorevoli

Relazione Jan Mulder

A6-0319/2006: favorevoli

Relazione María Sornosa Martínez — A6-0287/2006

emendamento 19: favorevoli

emendamento 18: favorevoli

proposta modificata: favorevoli

risoluzione legislativa: favorevoli

Relazione Lutz Goepel — A6-0315/2006

proposta legislativa: contrari

Relazione Erna Hennicot-Schoepges — A6-0382/2006

emendamento 60: favorevoli

(La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 15.10)

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

14.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

15.   Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007 (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007

José Manuel Barroso (Presidente della Commissione) fa la dichiarazione.

Introduzione — Grandi orientamenti politici

Intervengono Françoise Grossetête, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Silvana Koch-Mehrin, a nome del gruppo ALDE, Pierre Jonckheer, a nome del gruppo Verts/ALE, Gabriele Zimmer, a nome del gruppo GUE/NGL, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, Jens-Peter Bonde, a nome del gruppo IND/DEM, Frank Vanhecke, non iscritto, e José Manuel Barroso.

Crescita — Impiego — Competitività

Intervengono Ria Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE-DE, Hannes Swoboda, a nome del gruppo PSE, Lena Ek, a nome del gruppo ALDE, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Ilda Figueiredo, a nome del gruppo GUE/NGL, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, Roger Helmer, non iscritto, e Paul Rübig.

PRESIDENZA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Vicepresidente

Intervengono Stephen Hughes, Elizabeth Lynne, Adamos Adamou, Alessandro Battilocchio, Amalia Sartori, Pervenche Berès, Salvador Garriga Polledo, Enrique Barón Crespo, José Javier Pomés Ruiz e Evelyne Gebhardt.

Coesione — Salvaguardia delle risorse naturali

Intervengono Konstantinos Hatzidakis, a nome del gruppo PPE-DE, Riitta Myller, a nome del gruppo PSE, Jean Marie Beaupuy, a nome del gruppo ALDE, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, John Bowis, Catherine Guy-Quint, Reino Paasilinna e Carmen Fraga Estévez.

Affari interni

Intervengono Martine Roure, a nome del gruppo PSE, Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE, Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL, Michael Henry Nattrass, a nome del gruppo IND/DEM, Bert Doorn, Maria Berger, Alexander Alvaro, Kyriacos Triantaphyllides, Malcolm Harbour e Jo Leinen.

PRESIDENZA: Miroslav OUZKÝ

Vicepresidente

Interviene Genowefa Grabowska.

Affari esteri

Intervengono Maria Martens, a nome del gruppo PPE-DE, Véronique De Keyser, a nome del gruppo PSE, Andrew Duff, a nome del gruppo ALDE, Angelika Beer, a nome del gruppo Verts/ALE, Konrad Szymański, a nome del gruppo UEN, Georgios Karatzaferis, a nome del gruppo IND/DEM, Robert Sturdy e Margrietus van den Berg.

Chiusura della discussione

Interviene Margot Wallström (Vicepresidente della Commissione).

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Termine per la presentazione: 6.12.2006 alle 18.00.

La discussione è chiusa.

Votazione: durante la sessione di dicembre 2006.

(La seduta, sospesa alle 18.10 in attesa dell'ora delle interrogazioni, è ripresa alle 18.30)

PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vicepresidente

16.   Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B6-0445/2006).

La Presidente comunica, riguardo alla seconda parte del tempo delle interrogazioni, che, su richiesta della Commissione, l'ordine di intervento dei Commissari designati ha subito le modifiche riportate in appresso e che gli autori delle interrogazioni ne sono stati informati:

László Kovács (interrogazioni 41 e 42), Neelie Kroes (interrogazioni da 43 a 47), Louis Michel (interrogazioni 32 à 40).

Prima parte

Interrogazione 30 (Manolis Mavrommatis): Università europee.

Ján Figeľ (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Manolis Mavrommatis e Reinhard Rack.

Interrogazione 31 (Chris Davies): Emissioni di biossido di carbonio dei nuovi veicoli a motore.

Günter Verheugen (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Chris Davies, Reinhard Rack e Jörg Leichtfried.

Seconda parte

Interrogazione 41 (Bernd Posselt): Imposte sulla birra.

Interrogazione 42 (Justas Vincas Paleckis): Metodo di calcolo inerente all'aumento delle accise sull'alcool.

László Kovács (membro della Commissione) risponde alle interrogazioni e alle domande complementari di Bernd Posselt, Danutė Budreikaitė, Justas Vincas Paleckis, Andreas Mölzer e Richard Corbett.

Interrogazione 43 (Georgios Papastamkos): Sistema decentralizzato in materia di diritto della concorrenza.

Neelie Kroes (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Georgios Papastamkos, Richard Corbett e Katerina Batzeli.

Interrogazione 44 (Ruth Hieronymi): Sostegno alle produzioni cinematografiche attraverso agevolazioni fiscali nel Regno Unito.

Neelie Kroes risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Ruth Hieronymi.

Le interrogazioni da 45 a 47 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 32 (Claude Moraes): Prevenzione e cura dell'HIV/AIDS in Sud Africa.

Louis Michel (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Claude Moraes e Danutė Budreikaitė.

Interrogazione 33 (Manuel Medina Ortega): Immigrazione — sostegno agli immigrati rimpatriati.

Louis Michel risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Manuel Medina Ortega, Glyn Ford e Jörg Leichtfried.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto (vedasi allegato al resoconto integrale delle discussioni).

Il tempo delle interrogazioni riservato alla Commissione è chiuso.

(La seduta, sospesa alle 19.50, è ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA: Manuel António dos SANTOS

Vicepresidente

17.   Tempo delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B6-0455/2006).

L'interrogazione 1 decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 2 (Manuel Medina Ortega): Maggioranza qualificata per uno spazio interno di libertà, sicurezza e giustizia e per l'immigrazione.

Paula Lehtomäki (Presidente in carica del Consiglio) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Manuel Medina Ortega, Richard Corbett e Danutė Budreikaitė.

Interviene Nils Lundgren.

Interrogazione 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Promozione dell'agenda sulla possibilità di un lavoro dignitoso per tutti.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Marie Panayotopoulos-Cassiotou e Laima Liucija Andrikienė.

Interrogazione 4 (Sajjad Karim): Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e l'India.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Sajjad Karim.

Interrogazione 5 (Sarah Ludford): Riunione del Consiglio «Relazioni esterne» del 15 settembre 2006.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sajjad Karim (sostituto dell'autore) e Sophia in 't Veld.

Interrogazione 6 (Nils Lundgren): Genocidio degli armeni.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Nils Lundgren, Danutė Budreikaitė e Piia-Noora Kauppi.

Interrogazione 7 (Piia-Noora Kauppi): Omofobia in Polonia.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Piia-Noora Kauppi.

L'interrogazione 8 decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 9 (Elena Valenciano Martínez-Orozco): Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Manuel Medina Ortega (sostituto dell'autore) e Laima Liucija Andrikienė.

Interrogazione 10 (Chris Davies): Accordo di associazione UE-Israele.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Chris Davies.

L'interrogazione 11 decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 12 (Brian Crowley): Relazioni fra l'UE e i paesi balcanici.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Brian Crowley e Agnes Schierhuber.

Interrogazione 13 (Liam Aylward): Programmi di efficienza energetica dell'UE.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Brian Crowley (sostituto dell'autore).

Interrogazione 14 (Eoin Ryan): Aiuti dell'UE al Mozambico.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Brian Crowley (sostituto dell'autore).

L'interrogazione 15 è stata ritirata.

Interrogazione 16 (Robert Evans): Islanda.

Paula Lehtomäki risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Robert Evans.

Alle interrogazioni da 17 a 29 che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, sarà fornita una risposta per iscritto (vedasi l'Allegato al resoconto integrale).

Il tempo delle interrogazioni riservato al Consiglio è chiuso.

(La seduta, sospesa alle 22.20, è ripresa alle 22.25)

18.   Giochi d'azzardo e scommesse sportive nel mercato interno (discussione)

Interrogazione orale (O-0118/2006) presentata da Arlene McCarthy, a nome della commissione IMCO, alla Commissione: Giochi d'azzardo e scommesse sportive nel mercato interno (B6-0443/2006)

Arlene McCarthy svolge l'interrogazione orale.

Charlie McCreevy (membro della Commissione) risponde all'interrogazione orale.

PRESIDENZA: Gérard ONESTA

Vicepresidente

Intervengono Malcolm Harbour, a nome del gruppo PPE-DE, che esordisce deplorando il fatto che la discussione sia iniziata prima dell'orario indicato nell'ordine del giorno (Il Presidente gli risponde che la possibilità che la discussione avrebbe potuto iniziare prima del previsto era stata segnalata per tempo utile sul sito del Parlamento), Donata Gottardi, a nome del gruppo PSE, Toine Manders, a nome del gruppo ALDE, Kathy Sinnott, a nome del gruppo IND/DEM, Marianne Thyssen, Manuel Medina Ortega, Andreas Schwab, Joel Hasse Ferreira, Jacques Toubon, Manolis Mavrommatis, Othmar Karas, Brian Crowley e Charlie McCreevy.

La discussione è chiusa.

19.   Una nuova strategia quadro per il multilinguismo (discussione)

Relazione su una nuova strategia quadro per il multilinguismo (2006/2083(INI)) — Commissione per la cultura e l'istruzione.

Relatore: Bernat Joan i Marí (A6-0372/2006)

Bernat Joan i Marí illustra la sua relazione.

Interviene Ján Figeľ (membro della Commissione).

Intervengono Erna Hennicot-Schoepges, a nome del gruppo PPE-DE, Maria Badia i Cutchet, a nome del gruppo PSE, Jolanta Dičkutė, a nome del gruppo ALDE, Raül Romeva i Rueda, a nome del gruppo Verts/ALE, Bairbre de Brún, a nome del gruppo GUE/NGL, Zdzisław Zbigniew Podkański, a nome del gruppo UEN, Alejo Vidal-Quadras, Marianne Mikko, Daniel Strož, Roberts Zīle, Vasco Graça Moura, Seán Ó Neachtain e Ján Figeľ.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.1 del PV del 15.11.2006.

20.   Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea

Peter Mandelson (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Godelieve Quisthoudt-Rowohl, a nome del gruppo PPE-DE, Antolín Sánchez Presedo, a nome del gruppo PSE, Sajjad Karim, a nome del gruppo ALDE, Caroline Lucas, a nome del gruppo Verts/ALE, Jan Andersson, Kader Arif e Peter Mandelson.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Helmuth Markov, a nome del gruppo GUE/NGL, sul sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea (B6-0578/2006);

Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ria Oomen-Ruijten e Maria Martens, a nome del gruppo PPE-DE, sul sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea (B6-0579/2006);

Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli e Mieczysław Edmund Janowski, a nome del gruppo UEN, sul Sistema delle preferenze generalizzate dell'Unione europea (B6-0580/2006);

Caroline Lucas e Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, sul sistema delle preferenze generalizzate dell'Unione europea (B6-0581/2006);

Antolín Sánchez Presedo, Jan Andersson, Erika Mann e Stephen Hughes, a nome del gruppo PSE, sul sistema di preferenze generalizzate dell'Unione europea (B6-0582/2006);

Jean-Louis Bourlanges, Bernard Lehideux e Johan Van Hecke, a nome del gruppo ALDE, sulle preferenze tariffarie accordate ai paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione (SPG+) (B6-0583/2006).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 4.2 del PV del 15.11.2006.

21.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 379.744/OJME).

22.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 24.00.

Julian Priestley

Segretario generale

Pierre Moscovici

Vicepresidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Osservatori:

Abadjiev, Ali, Anastase, Athanasiu, Bărbuleţiu, Bliznashki, Buruiană-Aprodu, Cappone, Cioroianu, Corlăţean, Coşea, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Martin Dimitrov, Dîncu, Duca, Dumitrescu, Ganţ, Hogea, Husmenova, Iacob-Ridzi, Ivanova, Kazak, Kelemen, Kirilov, Kónya-Hamar, Mihăescu, Mihalache, Morţun, Paparizov, Parvanova, Paşcu, Petre, Podgorean, Popa, Popeangă, Sârbu, Severin, Silaghi, Sofianski, Stoyanov, Szabó, Ţicău, Ţîrle, Vigenin


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

ritirato

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Regimi di sostegno diretto nel quadro della PAC e sostegno allo sviluppo rurale tramite il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) *

Relazione: Joseph DAUL (A6-0377/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

2.   Accordo CE/Canada sulla cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù *

Relazione: Marie-Hélène DESCAMPS (A6-0338/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

3.   Accordo CE/Stati Uniti nel settore dell'istruzione superiore e della formazione professionale *

Relazione: Marie-Hélène DESCAMPS (A6-0339/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

4.   Regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ***I

Relazione: Maria MATSOUKA (A6-0346/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

5.   Acquacoltura: specie esotiche e localmente assenti *

Relazione: Philippe MORILLON (A6-0331/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

429, 19, 13

Richiesta di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

IND/DEM: votazione finale

6.   Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura *

Relazione: Philippe MORILLON (A6-0311/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

450, 18, 12

Richiesta di votazione per appello nominale

IND/DEM: votazione finale

7.   Accesso all'informazione, partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia in materia di ambiente *

Relazione: Eija-Riitta KORHOLA (A6-0336/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

8.   Esenzione dall'IVA e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi *

Relazione: Charles TANNOCK (A6-0361/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

9.   Terzo contributo comunitario a favore del fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» *

Relazione: Janusz LEWANDOWSKI (A6-0374/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

10.   Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione *

Relazione: Giusto CATANIA (A6-0380/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

11.   Sostegno allo sviluppo rurale a titolo del FEASR *

Relazione: Jan MULDER (A6-0319/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

565, 12, 25

Richiesta di votazione per appello nominale

IND/DEM: votazione finale

12.   Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Gabriele Albertini

Relazione: Diana Wallis (A6-0378/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

13.   Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Gabriele Albertini

Relazione: Diana Wallis (A6-0383/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

14.   Richiesta di difesa dell'immunità parlamentare di Gérard Onesta

Relazione: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0386/2006)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

 

15.   Politica comunitaria per l'ambiente marino ***I

Relazione: Marie-Noëlle LIENEMANN (A6-0373/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-2

4-7

9-23

25-26

28-30

32-35

37-38

41

43-55

57-61

63-64

67

69-71

73-79

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazione distinta separate

3

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

8

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

31

commissione

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

326, 274, 18

36

commissione

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

352, 261, 8

40

commissione

vd

+

 

42

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

56

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

62

commissione

vd

+

 

65

commissione

vd

+

 

66

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

68

commissione

vd

+

 

72

commissione

vd

+

 

articolo 1

85

PPE-DE

 

+

 

24

commissione

 

 

dopo l'articolo 2

27

commissione

VE

+

333, 286, 7

86

PPE-DE

 

 

dopo l'articolo 4

39

commissione

 

+

 

87

PPE-DE

 

 

art 12, § 3

88

PPE-DE

 

+

 

dopo l'allegato

80

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

89

PPE-DE

 

 

91

ALDE

 

+

 

92

ALDE

VE

+

343, 245, 15

81

Verts/ALE,

GUE/NGL

 

+

 

82

Verts/ALE,

GUE/NGL

 

+

 

83

PSE, PPE-DE

 

 

allegato 2

90

PPE-DE

 

+

 

dopo il cons 10

84

PPE-DE

 

+

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm 40, 62, 65, 68 e 72

Richieste di votazione per parti separate

PPE-DE

em 31

prima parte: da «Per ciascuna regione marina ...» a «... disposizioni della presente direttiva.»

seconda parte: da «Gli Stati membri definiscono ...» a «... specificata all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma.»

em 36

prima parte: da «Qualora gli Stati membri che hanno in comune ...» a «... facendo della zona un'area pilota»

seconda parte: da «Le disposizioni di cui al paragrafo 1 ...» a «... misure protettive più rigorose.»

em 42

prima parte: da «Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione di una strategia ...» a «... zone marine situate all'interno della regione marina in questione;»

seconda parte: da «e i paesi terzi senza sbocco sul mare ...» a «... per via fluviale o atmosferica»

em 66

prima parte: Il testo nella sua interezza, esclusa la lettera c),

seconda parte: i.e. «delle modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per ragioni imperative e prioritarie di interesse generale.»

PPE-DE, Verts/ALE

em 56

prima parte: il testo nella sua interezza, esclusi i termini «, in particolare dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE,» e «in particolare nei servizi marittimi»

seconda parte:«, in particolare dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE,»

terza parte:«in particolare nei servizi marittimi»

Verts/ALE

em 3

prima parte: Il testo nella sua interezza esclusi i termini «e sui servizi ecologici marini, quali l'assorbimento di rifiuti,»

seconda parte: tali termini

em 8

prima parte: Il testo nella sua interezza, esclusi i termini «, in congiunzione con i principi della politica comune della pesca,»

seconda parte: tali termini

PSE

em 80

prima parte: Il testo nella sua interezza escluse le lettere q) e r)

seconda parte: Le lettere q) e r)

16.   Dispositivi di misura contenenti mercurio ***I

Relazione: María SORNOSA MARTÍNEZ (A6-0287/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

art 2

11

IND/DEM

 

-

 

17

PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

Allegato 1, punto 19 bis, colonna di sinistra, punto 1

10

IND/DEM

 

-

 

Allegato 1, punto 19 bis, colonna di destra, dopo punto 1

19

PPE-DE, IND/DEM

AN

+

327, 274, 17

14

PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

 

18pc

PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

AN

+

576, 31, 25

2

7

commissione

 

 

6

commissione

 

+

 

5

commissione

 

 

8

commissione

vd

+

 

conss — blocco n. 1

12

13

15

16

PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

conss — blocco n. 2

1

3

4

commissione

 

 

cons 4

9

IND/DEM

VE

+

312, 307, 11

votazione: proposta modificata

AN

+

582, 17, 21

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

599, 13, 25

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: em 19

PSE: emm 18 e 19, proposta legislativa, risoluzione legislativa

IND/DEM: em 19

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE: em 8

17.   Modulazione facoltativa dei pagamenti diretti nell'ambito della PAC *

Relazione: Lutz GOEPEL (A6-0315/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: proposta legislativa

AN

-

64, 559, 16

A norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento, la questione è nuovamente rinviata alla commissione compente.

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: proposta legislativa

18.   Impresa comune per il sistema europeo di gestione del traffico aereo (SESAR) *

Relazione: Erna HENNICOT-SCHOEPGES (A6-0382/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-5

8-24

26-29

32

34-40

42-44

46-55

57-59

commissione

 

+

 

emendamenti della commissione competente — votazione distinta separate

6

commissione

vd

-

 

7

commissione

vd

-

 

25

commissione

vd/VE

+

323, 291, 9

41

commissione

vd

+

 

56

commissione

vd

+

 

art 4, § 1, lettere a) + b)

30

commissione

 

-

 

31

commissione

vd

-

 

art 4, § 1, lettera a)

63pc

PSE

 

+

 

art 4, § 1, lettera b)

61=

63pc=

PPE-DE, PSE

 

+

 

Allegato, art 4, § 2

45

commissione

 

-

 

60

PPE-DE

AN

-

295, 335, 12

62

PSE

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Poiché non riguarda tutte le versioni, l'emendamento 33 non è stato posto in votazione (vedasi l'articolo 151, paragrafo 1, lettera d), del regolamento).

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: em 60

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: emm 6, 7 e 31

PSE: emm 6, 25 e 56

GUE/NGL: em 41

19.   Relazione annuale 2006 sull'area dell'euro

Relazione: José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL (A6-0381/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 2

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 9

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 13

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 16

§

testo originale

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

3

+

 

§ 19

11

Verts/ALE

 

+

 

§ 20

§

trasferimento del testo originale

 

+

trasferito dopo il § 28

§ 21

1

PSE

 

-

 

dopo il § 23

2

PSE

 

+

 

§ 26

10

Verts/ALE

AN

-

231, 311, 56

dopo il § 26

13

Verts/ALE

 

+

 

§ 28

3

PSE

 

+

 

5

PPE-DE

 

 

dopo il cons C

4

PPE-DE

 

+

 

dopo il cons E

6

Verts/ALE

 

+

 

7

Verts/ALE

 

-

 

8

Verts/ALE

 

+

 

9

Verts/ALE

 

-

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

444, 71, 85

L'emendamento 12 è ritirato.

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: em 10

IND/DEM: votazione finale

Richieste di votazione per parti separate

ALDE

§ 2

prima parte: l'insieme del testo escluso il termine «succinti»

seconda parte: tale termine

Verts/ALE

§ 9

prima parte: da «constata che ...» a «... della domanda interna;»

seconda parte: da «e che le riforme ...» a «... potenzialmente negativi»

§ 13

prima parte: da «ritiene che il complemento ...» a «... e monetaria e» e il termine «pertanto»

seconda parte: da «chiede un'ulteriore ...» a «... e dei capitali»

Verts/ALE, GUE/NGL

§ 16

prima parte: da «ritiene che i mercati ...» a «... mercato del lavoro»

seconda parte: l'insieme del testo esclusi i termini «e che vadano eliminati quegli aspetti della normativa ... del mercato del lavoro»

terza parte: da «riconosce che, a lungo termine ...» a «... l'immigrazione illegale»

Varie

Il gruppo PSE ha proposto di trasferire il paragrafo 20 dopo il paragrafo 28.

20.   Strategia tematica per l'ambiente marino

Relazione: Aldis KUŠĶIS (A6-0364/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: risoluzione (insieme del testo)

AN

+

573, 8, 13

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

21.   Credito ipotecario

Relazione: John PURVIS (A6-0370/2006)

Oggetto

N. em

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

§ 10

1

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2

+

 

dopo il § 14

2

PPE-DE

 

+

 

§ 16

§

testo originale

vd

+

 

§ 21

3

PPE-DE

vs

 

 

1

+

 

2/VE

+

271, 260, 23

§ 22

4

PPE-DE

 

+

 

§ 27

5

PPE-DE

 

+

 

§ 28

§

testo originale

vd

 

§ 34

6

PPE-DE

 

+

 

§ 35

§

testo originale

vd

 

§ 45

§

testo originale

vd

+

 

votazione: risoluzione (insieme del testo)

 

+

 

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: §§ 28 e 35

ALDE: § 45

PSE: § 16

Richieste di votazione per parti separate

PSE

em 1

prima parte:«da ritiene che il codice ...» a «... attualmente volontario»

seconda parte: da «, se non si arriverà ...» a «... in tempi ravvicinati»

em 3

prima parte: da «riconosce l'utile ...» a «... per siffatti operatori»

seconda parte:«(soppressione)»


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Morillon A6-0331/2006

Risoluzione

Favorevoli: 429

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Budreikaitė, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, DrčarMurko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Prodi, Ries, Savi, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Strož, Uca, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Karatzaferis, Louis, Sinnott

NI: Battilocchio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Masiel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Berend, Böge, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Spautz, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Bösch, Bono, Bullmann, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Napoletano, Paasilinna, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, dos Santos, Scheele, Segelström, Sifunakis, Simpson, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Horáček, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 19

GUE/NGL: Holm, Krarup, Liotard, Pafilis, Seppänen, Svensson, Toussas

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski, Železný

PPE-DE: Cabrnoch, Fajmon, Patriciello, Škottová, Strejček, Zvěřina

Astensioni: 13

GUE/NGL: de Brún

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Wise

NI: Allister, Bobošíková, Mote

PPE-DE: Lauk

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Edite Estrela, Piia-Noora Kauppi, Paul Rübig, Marie-Hélène Descamps, Hubert Pirker, Nils Lundgren

2.   Relazione Morillon A6-0311/2006

Risoluzione

Favorevoli: 450

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Koch-Mehrin, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Goudin, Louis, Sinnott

NI: Battilocchio, Chruszcz, Czarnecki Marek Aleksander, Giertych, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Fatuzzo, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Spautz, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Tajani, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Veneto, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wohlin, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Bullmann, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Vits, Díez González, Douay, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Grech, Groote, Gurmai, Hänsch, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Napoletano, Paasilinna, Patrie, Peillon, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Simpson, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Van Lancker, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Willmott, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Ryan, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Ždanoka

Contrari: 18

GUE/NGL: Holm, Krarup, Liotard, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Grabowski, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Titford, Wise, Zapałowski, Železný

Astensioni: 12

GUE/NGL: de Brún

NI: Allister, Bobošíková, Claeys, Mote

PPE-DE: Cabrnoch, Fajmon, Ouzký, Škottová, Strejček, Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Edite Estrela, Piia-Noora Kauppi, Paul Rübig, Hubert Pirker

Contrari: Hélène Goudin, Nils Lundgren

3.   Relazione Mulder A6-0319/2006

Risoluzione

Favorevoli: 565

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Masiel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pleštinská, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, dos Santos, Scheele, Segelström, Sifunakis, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 12

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise

PPE-DE: Deva

UEN: La Russa

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 25

GUE/NGL: de Brún

IND/DEM: Bonde

NI: Baco, Helmer, Mote

PPE-DE: Ashworth, Beazley, Bradbourn, Bushill-Matthews, Chichester, Dover, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Parish, Purvis, Stevenson, Sturdy, Tannock, Van Orden

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Piia-Noora Kauppi, Brian Crowley

4.   Relazione Sornosa Martínez A6-0287/2006

Emendamento 19

Favorevoli: 327

ALDE: Alvaro, Beaupuy, Bourlanges, Bowles, Cappato, Cavada, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hennis-Plasschaert, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Manders, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Piskorski, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Booth, Clark, Farage, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Titford, Wise, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Helmer, Masiel, Mote, Rivera, Rutowicz, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Kindermann, Prets, Reynaud, Van Lancker

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Contrari: 274

ALDE: Birutis, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Costa, Drčar Murko, Duff, Geremek, Guardans Cambó, Hall, in 't Veld, Kułakowski, Matsakis, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Schmidt Olle, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Goudin, Lundgren

NI: Baco, Battilocchio

PPE-DE: Hennicot-Schoepges, Karas, Pirker, Rack, Rübig, Seeber, Spautz

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 17

IND/DEM: Rogalski, Zapałowski

NI: Belohorská, Gollnisch, Kozlík, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PSE: Attard-Montalto, Grech, Muscat, Rouček

UEN: Kamiński

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Piia-Noora Kauppi

Contrari: Hans-Peter Martin

5.   Relazione Sornosa Martínez A6-0287/2006

Emendamento 18

Favorevoli: 576

ALDE: Andrejevs, Busk, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, in 't Veld, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lehideux, Matsakis, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Staniszewska, Starkevičiūtė, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Goudin, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 31

ALDE: Alvaro, Andria, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Cappato, Davies, Degutis, Deprez, Hennis-Plasschaert, Koch-Mehrin, Lax, Maaten, Manders, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Sterckx, Watson

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Železný

NI: Bobošíková, Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Belet

Astensioni: 25

ALDE: Birutis, Ek

IND/DEM: Belder, Karatzaferis, Louis, Sinnott

NI: Borghezio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Roithová

PSE: Attard-Montalto, Gierek, Grech, Muscat

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Piia-Noora Kauppi

6.   Relazione Sornosa Martínez A6-0287/2006

Proposta modificata

Favorevoli: 582

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Busk, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Karatzaferis, Lundgren, Sinnott

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Dillen, Martin Hans-Peter, Martinez, Rivera, Romagnoli, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lehne, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 17

GUE/NGL: Seppänen

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Louis, Nattrass, Rogalski, Titford, Wise, Železný

NI: Chruszcz, Giertych, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PSE: Occhetto

Astensioni: 21

ALDE: Cappato, Newton Dunn

GUE/NGL: Krarup

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Zapałowski

NI: Baco, Borghezio, Claeys, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: Roithová

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Piia-Noora Kauppi, Georgios Toussas

7.   Relazione Sornosa Martínez A6-0287/2006

Risoluzione

Favorevoli: 599

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Goudin, Karatzaferis, Louis, Lundgren, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Borghezio, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Martin Hans-Peter, Rivera, Rutowicz, Speroni, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 13

GUE/NGL: Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Titford, Wise

NI: Chruszcz, Giertych, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Dehaene

Astensioni: 25

ALDE: Cappato, Newton Dunn

GUE/NGL: Krarup

IND/DEM: Coûteaux, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Roithová

UEN: Bielan

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Piia-Noora Kauppi

8.   Relazione Goepel A6-0315/2006

Proposta legislativa

Favorevoli: 64

ALDE: Nicholson of Winterbourne, Pannella

GUE/NGL: Holm, Liotard, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Bonde

NI: Belohorská

PPE-DE: Andrikienė, Březina, Cabrnoch, Duchoň, Fajmon, Fjellner, Gutiérrez-Cortines, Hökmark, Ouzký, Seeberg, Strejček, Veneto, Vlasák, Wohlin, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Christensen, Corbett, Correia, Estrela, Evans Robert, Fernandes, Ferreira Elisa, Ford, Gill, Gomes, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jørgensen, Kinnock, McAvan, McCarthy, Martin David, Mastenbroek, Moraes, Morgan, Rouček, dos Santos, Schaldemose, Segelström, Simpson, Stihler, Thomsen, Titley, Weiler, Westlund, Willmott

Verts/ALE: Schlyter

Contrari: 559

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Borghezio, Chruszcz, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Speroni, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Falbr, Fava, Fazakas, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Golik, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, Scheele, Schulz, Sifunakis, Sornosa Martínez, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 16

GUE/NGL: de Brún, Krarup

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Baco, Kozlík

PSE: Berman, Bozkurt

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Luis Manuel Capoulas Santos, Jamila Madeira, Charlotte Cederschiöld

Contrari: Piia-Noora Kauppi, Margrete Auken

9.   Relazione Hennicot-Schoepges A6-0382/2006

Emendamento 60

Favorevoli: 295

IND/DEM: Batten, Belder, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Titford, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Helmer, Masiel, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gawronski, Gewalt, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Auken, Cohn-Bendit, Onesta

Contrari: 335

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Carlshamre, Cavada, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Chruszcz, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Dehaene, Rübig, Schwab

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre, Maldeikis

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Cramer, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 12

ALDE: Ek

IND/DEM: Bonde, Goudin, Karatzaferis

NI: Baco, Bobošíková, Borghezio, Kozlík, Mote, Rivera, Speroni

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Piia-Noora Kauppi

10.   Relazione García-Margallo y Marfil A6-0381/2006

Emendamento 10

Favorevoli: 231

GUE/NGL: Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Martin Hans-Peter, Speroni, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Audy, Ebner, Gewalt, Kelam, Ventre

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Martin David, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Salinas García, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contrari: 311

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, in 't Veld, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Pafilis, Toussas, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Belder, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Karatzaferis, Krupa, Lundgren, Piotrowski, Sinnott, Wise, Železný

NI: Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Spautz, Stauner, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

UEN: Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Szymański, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Astensioni: 56

IND/DEM: Grabowski, Louis, Pęk, Rogalski, Zapałowski

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Duchoň, Elles, Heaton-Harris, Jackson, Kirkhope, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Corbett, Evans Robert, Ford, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, McAvan, Stihler, Titley, Willmott

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Correzioni e intenzioni di voto

Astensioni: Arlene McCarthy, Brian Simpson

11.   Relazione García-Margallo y Marfil A6-0381/2006

Risoluzione

Favorevoli: 444

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Dičkutė, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Martin Hans-Peter, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Busuttil, Buzek, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Herczog, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Saks, Salinas García, dos Santos, Schaldemose, Scheele, Segelström, Sifunakis, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Graefe zu Baringdorf, Staes, Trüpel

Contrari: 71

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Chruszcz, Claeys, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Wojciechowski Bernard Piotr

PPE-DE: Ayuso, Daul, Mauro, Wohlin

PSE: Swoboda

Verts/ALE: Voggenhuber

Astensioni: 85

NI: Borghezio, Helmer, Speroni

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Bowis, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Nicholson, Parish, Purvis, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zvěřina

PSE: Cottigny, Evans Robert, Falbr, Ford, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Laignel, McAvan, McCarthy, Martin David, Simpson, Stihler, Titley, Willmott

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt Frithjof, Schroedter, Smith, Turmes, Ždanoka

12.   Relazione Kušķis A6-0364/2006

Risoluzione

Favorevoli: 573

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Cocilovo, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Mohácsi, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Pannella, Piskorski, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schmidt Olle, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Susta, Szent-Iványi, Toia, Veraldi, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Holm, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Bonde, Coûteaux, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Rivera, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, De Blasio, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Patriciello, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Podestà, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Veneto, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wohlin, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Castex, Cercas, Chiesa, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Gröner, Groote, Gruber, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Saks, Schaldemose, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Simpson, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Westlund, Wiersma, Willmott, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Janowski, Kamiński, Krasts, Kuźmiuk, La Russa, Libicki, Maldeikis, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Podkański, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Vaidere, Wojciechowski Janusz, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Rühle, Schroedter, Turmes, Ždanoka

Contrari: 8

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Wise

NI: Chruszcz, Giertych, Mote, Wojciechowski Bernard Piotr

Astensioni: 13

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Pafilis, Toussas

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Borghezio, Martinez, Speroni

PPE-DE: McMillan-Scott

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter, Smith

Correzioni e intenzioni di voto

Favorevoli: Carl Schlyter


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2006)0468

Regimi di sostegno diretto e sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2006)0500 — C6-0335/2006 — 2006/0172(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0500) (1),

visti gli articoli 36 e 37 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0335/2006),

visto l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0377/2006);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0469

Accordo CE/Canada sulla cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della gioventù (COM(2006)0274 — C6-0255/2006 — 2006/0096(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0274) (1),

visti l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e gli articoli 149 e 150 del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0255/2006),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0338/2006);

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo del Canada.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0470

Accordo CE/Stati Uniti nel settore dell'istruzione superiore e della formazione professionale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione nel settore dell'istruzione terziaria e dell'istruzione e formazione professionali (COM(2006)0180 — C6-0174/2006 — 2006/0061(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0180) (1),

visti l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e gli articoli 149 e 150 del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0174/2006),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0339/2006);

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo degli Stati Uniti d'America.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0471

Regimi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (COM(2005)0676 — C6-0442/2005 — 2005/0258(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0676) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2 e gli articoli 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0442/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0346/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0258

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2006 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Per tener conto delle modifiche apportate alla legislazione di taluni Stati membri è necessario adeguare alcuni allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 deve essere modificato di conseguenza.

(3)

Al fine di assicurare che la riforma del regime di assicurazione malattia dei Paesi Bassi a decorrere dal 1o gennaio 2006 sia correttamente rispecchiata nelle disposizioni europee di coordinamento a partire dalla data in cui essa ha preso effetto e che possa così essere garantita la certezza del diritto con riguardo al coordinamento delle prestazioni di malattia, è necessario provvedere affinché le modifiche degli allegati I e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 relative alla riforma del regime di assicurazione malattia dei Paesi Bassi si applichino retroattivamente a partire dal 1o gennaio 2006.

(4)

Il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale per le persone diverse dai lavoratori subordinati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II, II bis, III, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati secondo l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1, lettera b) e il punto 6, lettera b), dell'allegato, relativi ai Paesi Bassi, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2006, ad eccezione della sezione «Q. PAESI BASSI», punto 1, lettera f), sesto trattino dell'allegato VI al regolamento (CEE) n. 1408/71, quale modificata dal punto 6, lettera b), dell'allegato al presente regolamento, che si applica a decorrere dalla data di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  Parere del ... (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2006.

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come indicato in appresso.

1.

L'allegato I è così modificato:

a)

nella parte I, la sezione «X. SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«X.   SVEZIA

Sono considerate lavoratori autonomi le persone che esercitano un'attività lucrativa e che versano contributi su tali proventi a norma del capitolo 3, paragrafo 3, della legge sui contributi di sicurezza sociale (2000:980).»

b)

nella parte II, la sezione «Q. PAESI BASSI» è sostituita dalla seguente:

«Q.   PAESI BASSI

Per determinare il diritto alle prestazioni conformemente ai capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge, il partner registrato o un figlio di età inferiore a 18 anni.»

2.

Nell'allegato II, parte III, la sezione «R. AUSTRIA» è sostituita dalla seguente:

«R.   AUSTRIA

Senza oggetto»

3.

L'allegato II bis è modificato come segue:

a)

la sezione «M. LITUANIA» è sostituita dalla seguente:

«M.   LITUANIA

a)

Pensione di assistenza sociale (legge del 2005 sulle indennità sociali statali, articolo 5).

b)

Indennità speciale di assistenza (legge del 2005 sulle indennità sociali statali, articolo 15).

c)

Compensazione speciale delle spese di trasporto per i disabili con ridotta capacità motoria (legge del 2000 sulle compensazioni per i trasporti, articolo 7).»

b)

nella sezione «V. SLOVACCHIA», viene inserita la lettera a) davanti all'attuale testo e viene aggiunta la seguente lettera:

«b)

pensione sociale accordata prima del 1o gennaio 2004.»

4.

Nell'allegato III, parte A, il punto 187 è soppresso.

5.

L'allegato IV è modificato come segue:

a)

nella parte A, la sezione «V. SLOVACCHIA», è sostituita dalla seguente:

«V.   SLOVACCHIA

Pensioni di invalidità per le persone divenute invalide quando erano figli a carico, considerate sempre come aventi compiuto il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3, e articolo 73, paragrafi 3 e 4, della legge n. 461/2003 sulle assicurazioni sociali, come modificata).;»

b)

nella parte B, la sezione «G. SPAGNA» è sostituita dalla seguente:

«G.   SPAGNA

Regime di anticipazione dell'età di pensionamento per la gente di mare autonoma che esercita le attività di cui al regio decreto n. 2390/2004 del 30 dicembre 2004.»

c)

la parte C è modificata come segue:

i)

la sezione «V. SLOVACCHIA» è sostituita dalla seguente:

«V.   SLOVACCHIA

Pensioni di reversibilità (in favore di vedova, vedovo e orfani) il cui importo è ricavato dalla pensione di vecchiaia, dalla pensione di vecchiaia anticipata o dalla pensione di invalidità precedentemente pagata alla persona deceduta.»

ii)

la sezione «X. SVEZIA» è sostituita dalla seguente:

«X.   SVEZIA

Pensioni di vecchiaia basate sul reddito (legge 1998:674) e pensioni di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge 1998:702).»

d)

la parte D è modificata come segue:

i)

il punto 1, lettera i), è sostituito dal seguente:

«i)

la pensione di garanzia e l'indennità compensativa di garanzia svedesi che hanno sostituito la pensione statale svedese completa di cui alla legislazione sulle pensioni statali applicata anteriormente al 1o gennaio 1993, la pensione statale completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a partire da tale data e le indennità compensative svedesi di malattia e per inabilità correlate al reddito.»

ii)

il punto 2, lettera i), è sostituito dal seguente:

«i)

l'indennità compensativa svedese di malattia e l'indennità compensativa svedese per inabilità sotto forma di indennità compensativa di garanzia (legge 1962:381, come modificata dalla legge 2001:489), le pensioni di reversibilità calcolate sulla base dei periodi di assicurazione utili (leggi 2000:461 e 2000:462) e le pensioni di vecchiaia svedesi sotto forma di pensioni di garanzia calcolate sulla base di periodi fittizi (legge 1998:702).»

iii)

il punto 3 è modificato nel modo seguente:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Convenzione nordica del 18 agosto 2003 sulla sicurezza sociale;»

è aggiunta la seguente lettera:

«c)

Accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo.»

6.

L'allegato VI è modificato come segue:

a)

la sezione «E. ESTONIA», è sostituita dalla seguente:

«E.   ESTONIA

Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali i periodi di occupazione in Stati membri diversi dall'Estonia si considerano basati sullo stesso importo medio di contributi sociali versati durante i periodi di occupazione in Estonia con cui sono totalizzati. Se durante l'anno di riferimento il lavoratore ha lavorato soltanto in altri Stati membri il calcolo delle prestazioni sarà considerato come basato sui contributi sociali medi versati in Estonia tra l'anno di riferimento e il congedo di maternità.»

b)

nella sezione «Q. PAESI BASSI», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Assicurazione malattia

a)

Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell'applicazione dei capitoli 1 e 4 del titolo III del presente regolamento, si intende:

i)

la persona che, ai sensi dell'articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia,

e

ii)

se non già inclusa nel caso di cui al punto i), la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del regolamento, ha diritto all'assistenza sanitaria nello Stato di residenza quando i costi di tale assistenza sono a carico dei Paesi Bassi.

b)

La persona di cui alla lettera a), punto i), deve, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui alla lettera a), punto ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

c)

Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) e della Algemene wet bijzondere ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l'obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono prelevati dalla persona da cui discende il diritto all'assistenza sanitaria.

d)

Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un'assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui alla lettera a), punto ii).

e)

I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall'istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene wet bijzondere ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali).

f)

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 27 a 34 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni da corrispondersi in virtù delle disposizioni legali di cui rispettivamente alla lettera b) (invalidità) e alla lettera c) (vecchiaia) della dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 5 del presente regolamento, le seguenti pensioni:

le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale sulle pensioni civili);

le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari);

le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle Ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri);

le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle Ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen);

le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l'età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella loro vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell'ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;

le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.

g)

Ai fini dei capitoli 1 e 4 del titolo III del presente regolamento il rimborso previsto dalle disposizioni dei Paesi Bassi in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari è considerato una prestazione di malattia in denaro.»

c)

nella sezione «W. FINLANDIA», i punti 1 e 2 sono sostituiti dal seguente punto:

«1.

In sede di applicazione dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo fittizio ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, nel caso in cui una persona possa far valere periodi di assicurazione pensionistica per effetto dell'occupazione in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia divisa per il numero di mesi per il quale vi sono stati periodi di assicurazione in Finlandia durante il periodo di riferimento.»

Il numero dei punti 3, 4 e 5 è modificato rispettivamente in 2, 3 e 4;

d)

la sezione «X. SVEZIA» è modificata come segue:

i)

il punto 1 soppresso;

ii)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«1.

Le disposizioni del presente regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di soggiorno non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto a una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937, o in anni precedenti, che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000:798).»

iii)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«2.

Ai fini del calcolo del reddito fittizio per l'indennità compensativa di malattia e l'indennità compensativa per inabilità correlate ai redditi da lavoro conformemente al capitolo 8 della Lag (1962:381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni), vale quanto segue:

a)

se l'assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un'attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell'assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;

b)

se le prestazioni sono calcolate a norma dell'articolo 40 del presente regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998:674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l'assicurato ha percepito un reddito da un'attività lucrativa in Svezia.»

iv)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«3.

a)

Ai fini del calcolo del capitale convenzionale per la pensione di reversibilità basata sul reddito (legge 2000:461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento), occorre altresì tener conto dei periodi di assicurazione compiuti in altri Stati membri come se fossero stati compiuti in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri sono considerati come basati sulla media dei diritti in Svezia. Se può essere fatto valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.

b)

Ai fini del calcolo dei crediti di pensione fittizi per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso intervenuto il 1o gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione con riguardo ad almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell'assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati compiuti in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni sono considerati come basati sugli stessi crediti di pensione dell'anno svedese.»

P6_TA(2006)0472

Acquacoltura: specie esotiche e localmente assenti *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (COM(2006)0154 — C6-0137/2006 — 2006/0056(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0154) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0137/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0331/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis) L'acquacoltura non è l'unica fonte di potenziale diffusione di specie esotiche nel mezzo acquatico. Altre attività, come, ad esempio, l'utilizzo di acque di zavorra e il commercio di pesci ornamentali, possono essere più significative in termini di rischio ambientale e richiedono speciali misure di gestione. È opportuno quindi sviluppare strategie globali per affrontare il problema delle specie esotiche in modo integrato. Finché tale strategia non sarà attuata è comunque opportuno adottare misure settoriali come quelle proposte nel presente regolamento.

Emendamento 2

Considerando 5 ter (nuovo)

 

(5 ter) Occorre sviluppare strategie specifiche per contrastare l'introduzione di specie geneticamente modificate nel settore acquicolo dell'Unione europea e per controllare la circolazione delle uova fecondate.

Emendamento 3

Considerando 8 bis (nuovo)

 

(8 bis) Occorre tener conto del fatto che i movimenti di specie esotiche o di specie localmente assenti destinate ad impianti di acquacoltura chiusi che sono sicuri e presentano uno scarsissimo rischio di fuga non dovrebbero normalmente formare oggetto di una preventiva valutazione di impatto ambientale.

Emendamento 4

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis) Talune specie esotiche sono comunemente usate da molto tempo in acquacoltura e l'esperienza ha evidenziato che il rischio ambientale ad esse associato è minimo. Le attività connesse dovrebbero pertanto beneficiare di un trattamento differenziato che ne agevoli lo sviluppo senza ulteriore onere amministrativo.

Emendamento 5

Considerando 9 ter (nuovo)

 

(9 ter) È opportuno prevedere un adeguato periodo di transizione fra l'entrata in vigore e l'applicazione del presente regolamento, tenuto conto delle implicazioni finanziarie e istituzionali per le parti interessate.

Emendamento 6

Articolo 2, paragrafo 4 bis (nuovo)

 

4 bis. Nell'applicazione del presente regolamento si dovrebbe tenere conto del fatto che gli impianti di acquacoltura chiusi, definiti all'articolo 3, paragrafo 3, presentano un rischio di fuga minore.

Emendamento 7

Articolo 2, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, il presente regolamento non si applica alle specie che sono comunemente impiegate in acquacoltura da più di 30 anni e per le quali la fuga verso il mezzo acquatico naturale ha dimostrato di non rappresentare un pericolo.

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e sulla base delle conoscenze scientifiche, stabilisce un elenco di tali specie prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 8

Articolo 5

Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento («l'autorità competente»). Ciascuna delle autorità competenti è assistita da un comitato consultivo da essa designato, nel quale sono rappresentate competenze in campo biologico edecologico («il comitato consultivo»).

Gli Stati membri designano l'autorità competente incaricata di garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento («l'autorità competente»). Ciascuna delle autorità competenti è assistita da un comitato consultivo da essa designato, nel quale sono rappresentate competenze in campo biologico ed ecologico («il comitato consultivo»). Qualora la competenza in materia di gestione delle attività di acquacoltura sia delegata a organismi regionali o subregionali, le autorità competenti e i comitati consultivi possono essere designati da tali organismi regionali o subregionali.

Emendamento 9

Articolo 6, paragrafo 1

1. Chiunque intenda effettuare un'introduzione o una traslocazione di un organismo acquatico è tenuto a chiedere un'autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro destinatario. Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di cinque anni .

1. Chiunque intenda effettuare un'introduzione o una traslocazione di un organismo acquatico è tenuto a chiedere un'autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro destinatario. Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni .

Emendamento 10

Articolo 10, paragrafo 1

1. La decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione o al rigetto della domanda è notificata per iscritto al richiedente entro un termine ragionevole, che comunque non può superare un anno dalla data di presentazione della domanda.

1. La decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione o al rigetto della domanda è notificata per iscritto al richiedente entro un termine ragionevole, che comunque non può superare sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Emendamento 11

Articolo 12

L'autorità competente può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento qualora si verifichino eventi imprevisti che incidano negativamente sull'ambiente o sulle popolazioni autoctone.

L'autorità competente può revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento qualora si verifichino eventi imprevisti che incidano negativamente sull'ambiente o sulle popolazioni autoctone. Qualsiasi revoca di autorizzazione deve essere motivata su basi scientifiche.

Emendamento 12

Articolo 25, comma 1 bis (nuovo)

 

Esso è applicabile a decorrere dal ... (2)


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)   Dodici mesi dopo la data della sua entrata in vigore.

P6_TA(2006)0473

Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) n 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2006)0233 — C6-0202/2006 — 2006/0081(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0233) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0202/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A6-0311/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0474

Emendamento alla Convenzione sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2006)0338 — C6-0276/2006 — 2006/0113(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0338) (1),

visti l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0276/2006),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2005 sulla strategia dell'Unione europea in vista della Conferenza di Almaty sulla Convenzione di Aarhus (2),

viste le conclusioni della seconda riunione delle parti (MOP-2) della convenzione di Aarhus, svoltasi ad Almaty, Kazakistan, dal 25 al 27 maggio 2005,

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0336/2006);

1.

approva la conclusione dell'emendamento;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 383.

P6_TA(2006)0475

Esenzione dall'IVA e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (COM(2006)0076 — C6-0078/2006 — 2006/0021(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0076) (1),

visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0078/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0361/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 3, punto 1 bis (nuovo)

 

1 bis)

«passeggeri di traghetti marittimi e navi da crociera»: tutti i passeggeri che si spostano utilizzando traghetti marittimi, navi di linea e navi da crociera regolari, percorrendo una distanza di almeno 50 km;

Emendamento 2

Articolo 8, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise le importazioni delle merci non contemplate dalla sezione 3 che abbiano valore totale non superiore a 220 EUR per persona.

1. Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise le importazioni delle merci non contemplate dalla sezione 3 che abbiano valore totale non superiore a 330 EUR per persona.

Emendamento 3

Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

Per i viaggiatori aerei la soglia monetaria di cui al primo comma è pari a 500 EUR .

Per i viaggiatori aerei e i passeggeri di traghetti marittimi e navi da crociera la soglia monetaria di cui al primo comma è pari a 1 000 EUR .

Emendamento 4

Articolo 8, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono ridurre la soglia monetaria per viaggiatori di età inferiore a quindici anni indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. La soglia monetaria non può tuttavia essere inferiore a 110 EUR.

2. Gli Stati membri possono ridurre la soglia monetaria per viaggiatori di età inferiore a sedici anni indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. La soglia monetaria non può tuttavia essere inferiore a 110 EUR.

Emendamento 5

Articolo 9, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono decidere di operare una distinzione fra viaggiatori aerei e altri viaggiatori applicando solo a questi ultimi i limiti quantitativi ridotti di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono decidere di operare una distinzione fra viaggiatori aerei o passeggeri di traghetti marittimi e navi da crociera e altri viaggiatori , applicando solo a questi ultimi i limiti quantitativi ridotti di cui al paragrafo 1.

Emendamento 6

Articolo 10, paragrafo 3

3. Oltre all'esenzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise un totale di 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra.

3. Oltre all'esenzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise un totale di 8 litri di vino fermo e 16 litri di birra.

Emendamento 7

Articolo 11

Le esenzioni di cui agli articoli 9 o 10 non si applicano ai viaggiatori di età inferiore a 17 anni .

Le esenzioni di cui agli articoli 9 o 10 non si applicano ai viaggiatori di età inferiore a 18 anni .

Emendamento 8

Articolo 12

Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise , nel caso di qualsiasi mezzo di trasporto, il carburante contenuto nel serbatoio e una quantità non superiore a 10 litri di carburante contenuto in un contenitore portatile, fatte salve le disposizioni nazionali disciplinanti il possesso e il trasporto di carburante.

Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise una quantità non superiore a 10 litri di carburante trasportato su un automezzo e contenuto in un contenitore portatile, fatte salve le disposizioni nazionali disciplinanti il possesso e il trasporto di carburante. Gli Stati membri hanno tuttavia il diritto di controllare le dimensioni del turismo finalizzato all'acquisto di carburante, che viene praticato nelle regioni frontaliere a scopi di evasione fiscale, e di adottare le misure necessarie per contrastare tale fenomeno.

Emendamento 9

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

a) persone residenti nella zona di frontiera;

soppresso

Emendamento 10

Articolo 16, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. Le soglie monetarie di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, sono riviste almeno ogni cinque anni, quanto meno sulla base dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo o dei dati ufficiali Eurostat sul tasso medio d'inflazione negli Stati membri — a seconda di quale dei due valori sia il più elevato —, salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0476

Terzo contributo comunitario a favore del Fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla prima quota del terzo contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» (COM(2006)0305 — C6-0251/2006 — 2006/0102(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0305) (1),

visto l'articolo 203 del trattato Euratom,

visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0251/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0374/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE e dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Articolo 1, comma 2

Gli stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Gli stanziamenti sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie. Il contributo è finanziato con gli stanziamenti di bilancio annuali disponibili.

Emendamento 2

Articolo 2, paragrafo 1, comma 2

La Commissione trasmette alla Corte dei conti tutte le informazioni pertinenti e chiede alla BERS le informazioni supplementari, eventualmente richieste dalla Corte dei Conti , per quanto riguarda gli aspetti della gestione del Fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» concernenti il contributo comunitario.

La Commissione trasmette all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti tutte le informazioni pertinenti e fornisce loro le informazioni supplementari, eventualmente richieste, per quanto riguarda gli aspetti della gestione del Fondo «Struttura di protezione di Cernobyl» concernenti il contributo comunitario.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0477

Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, per conto della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (COM(2006)0082 — C6-0105/2006 — 2006/0023(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0082) (1),

vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 95, l'articolo 107, paragrafo 5, l'articolo 179, l'articolo 181 bis, l'articolo 190, paragrafo 5, l'articolo 195, paragrafo 4, l'articolo 199, l'articolo 207, paragrafo 3, l'articolo 218, paragrafo 2, l'articolo 223, ultimo comma, l'articolo 224, penultimo comma, l'articolo 225 bis, penultimo comma, l'articolo 245, paragrafo 2, l'articolo 248, paragrafo 4, ultimo comma, l'articolo 255, paragrafo 2, l'articolo 255, paragrafo 3, l'articolo 260, secondo comma, l'articolo 264, secondo comma, l'articolo 266, ultimo comma, l'articolo 279, l'articolo 280, l'articolo 283 e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0105/2006),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0380/2006);

1.

approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis) È estremamente importante che tutti gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto firmino e ratifichino la convenzione senza ulteriori ritardi.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0478

Sostegno allo sviluppo rurale a titolo del FEASR *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2006)0237 — C6-0237/2006 — 2006/0082(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0237) (1),

visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0237/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0319/2006);

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2006)0479

Richiesta di difesa dell'immunità di Gabriele Albertini

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Gabriele Albertini (2006/2099(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata da Gabriele Albertini in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Milano, in data 25 aprile 2006, comunicata in seduta plenaria il 27 aprile 2006,

avendo ascoltato Gabriele Albertini, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0378/2006);

1.

decide di difendere i privilegi e l'immunità di Gabriele Albertini;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana.


(1)  Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.

P6_TA(2006)0480

Richiesta di difesa dell'immunità di Gabriele Albertini

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Gabriele Albertini (2006/2122(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta presentata da Gabriele Albertini in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Milano, in data 28 aprile 2006, comunicata in seduta plenaria il 15 maggio 2006,

avendo ascoltato Gabriele Albertini, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica italiana,

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0383/2006),

A.

considerando che Gabriele Albertini è stato eletto deputato al Parlamento europeo a seguito della sesta elezione a suffragio universale diretto del 10-13 giugno 2004 e che in data 14 dicembre 2004 il Parlamento ha proceduto alla verifica dei suoi poteri (2),

B.

considerando che, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese, che l'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto, che ciò non può pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri (3),

C.

considerando che la disposizione applicabile nella fattispecie è l'articolo 68, secondo paragrafo della Costituzione italiana, che consente di avviare, senza particolari formalità, un procedimento penale contro un membro del parlamento in quanto stabilisce che, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza,

D.

considerando che le accuse rivolte contro Gabriele Albertini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano si riferiscono alla presentazione di emendamenti in bianco nel corso della procedura di bilancio del Consiglio comunale di Milano allo scopo di riempirli successivamente, oltre il termine ultimo per la presentazione di emendamenti, alla luce di quelli presentati dall'opposizione, il che sarebbe inammissibile,

E.

considerando che la presentazione di emendamenti in bianco può essere considerata come un aspetto della politica e della vita politica e che, fintanto che la legge definitiva cui fanno riferimento non è stata approvata, tali emendamenti sono semplici atti di procedura interna totalmente privi di effetti esterni, in particolare e soprattutto dal punto di vista del diritto penale, poiché la presentazione di tali emendamenti equivale a un reato impossibile e in ogni caso a un reato inesistente,

F.

considerando che, in altri procedimenti (causa n. 9384/03 R.G.N.R.), lo stesso Tribunale di Milano, chiamato a considerare una denuncia analoga a quella rivolta contro Gabriele Albertini, ma allora presentata dallo stesso Gabriele Albertini contro i suoi avversari politici, ha disposto l'archiviazione del caso dopo aver stabilito che il reato non sussisteva,

G.

considerando che il medesimo tribunale ha adottato una linea diametralmente opposta in due casi sostanzialmente analoghi, il che equivale a una irragionevole diversità di trattamento, che induce a pensare che Gabriele Albertini venga perseguito in modo iniquo,

H.

considerando che la questione in esame è estremamente delicata e le sue conseguenze per le prerogative del Parlamento europeo sono inaccettabili, poiché non esiste alcuna giustificazione per il diverso trattamento nei confronti di Gabriele Albertini, il che dà adito a sospetti di fumus persecutionis,

I.

considerando che qualunque episodio di persecuzione politica contro uno dei suoi membri costituisce un attacco all'integrità del Parlamento europeo come istituzione politica democraticamente eletta dai popoli d'Europa ed equivale a un oltraggio al Parlamento,

J.

considerando che l'atteggiamento discriminatorio del tribunale italiano è pregiudizievole per Gabriele Albertini,

K.

considerando che, se lo Statuto dei membri del Parlamento europeo fosse già entrato in vigore — ma non è questo il caso, benché il Parlamento europeo lo abbia approvato due volte, con le sue risoluzioni del 5 dicembre 2002 (4) e del 17 dicembre 2003 (5) — il procedimento contro Gabriele Albertini avrebbe potuto essere sospeso;

1.

si rammarica che, rebus sic stantibus, il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 non consenta al Parlamento europeo di adottare provvedimenti vincolanti per proteggere Gabriele Albertini, e decide pertanto di non difendere la sua immunità;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nel quadro della procedura penale n. 8629/05 R.G...


(1)  Causa 101/63 Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, e causa 149/85 Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.

(2)  Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri (GU C 226 E del 15.9.2005, pag. 51).

(3)  Articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965.

(4)  GU C 27 E del 30.1.2004, pag. 139.

(5)  GU C 91 E del 15.4.2004, pag. 230.

P6_TA(2006)0481

Richiesta di difesa dell'immunità di Gérard Onesta

Decisione del Parlamento europeo sulla richiesta di difesa dei privilegi e dell'immunità di Gérard Onesta (2006/2121(IMM))

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta della onorevole Monica Frassoni riguardante la difesa dell'immunità di Gérard Onesta in relazione al procedimento penale intentato nei confronti di quest'ultimo presso la terza Camera della Corte d'appello, sezione penale, di Tolosa, Francia, presentata in data 17 maggio 2006 e comunicata in seduta plenaria il 31 maggio 2006,

avendo ascoltato Gérard Onesta, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 (1),

visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A6-0386/2006),

A.

considerando che Gérard Onesta è stato eletto membro del Parlamento europeo a seguito della sesta elezione a suffragio universale diretto del 10-13 giugno 2004 e che in data 14 dicembre 2004 il Parlamento ha proceduto alla verifica dei suoi poteri (2),

B.

considerando che, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese, che l'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto, che ciò non può pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri (3),

C.

considerando che la disposizione applicabile nella fattispecie è l'articolo 26, secondo comma, della Costituzione francese, secondo cui nessun membro del parlamento può essere sottoposto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'assemblea alla quale appartiene e che detta autorizzazione non è richiesta in caso di flagranza o di condanna definitiva,

D.

considerando che la Corte d'appello, sezione penale, di Tolosa ha condannato Gérard Onesta a tre mesi di detenzione, applicando in tal modo una sanzione più severa rispetto a quella riservata all'altro accusato e che la suddetta Corte ha giustificato questa diversa decisione dichiarando che, nella sua veste di parlamentare, Gérard Onesta disponeva, più di qualsiasi altro cittadino, dei mezzi per far sentire la sua voce nei fori politici, in particolare con il sostegno di altri membri eletti del suo partito, del suo gruppo nell'assemblea e, se necessario, dei mezzi di comunicazione dato che egli è, secondo la suddetta Corte, un esperto nell'arte della comunicazione,

E.

considerando che punire Gérard Onesta in modo più severo solamente alla luce del suo status di parlamentare costituisce una chiara discriminazione nei confronti dei politici eletti dato che, visto che disporrebbero di altri e più efficaci mezzi di espressione, non sarebbero autorizzati a partecipare a dimostrazioni pubbliche nello stesso modo di altri cittadini; considerando che ciò comporterebbe pertanto l'inaccettabile conclusione che i membri di un parlamento sono autorizzati ad agire solamente in seno ad assemblee politiche e che, al di fuori di detti fori, essi godono di diritti e mezzi di espressione più limitati rispetto ad altri cittadini,

F.

considerando che il ricorso discriminatorio delle autorità francesi alla procedura di flagranza di reato solamente nei confronti di parlamentari — scelti tra più di 400 persone coinvolte — costituisce un abuso di procedura con l'unico obiettivo di eludere il Protocollo sui privilegi e sulle immunità,

G.

considerando che Gérard Onesta afferma che la sua intenzione era di richiamare l'attenzione sul fatto che la Corte di giustizia europea si è pronunciata contro la Francia per non aver recepito la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (4),

H.

considerando che la questione in gioco è estremamente delicata e che le sue conseguenze per le prerogative del Parlamento europeo sono inaccettabili dato che vanno fermamente deplorati l'atteggiamento discriminatorio della Corte francese e il conseguente pregiudizio politico arrecato ai diritti civili di Gérard Onesta,

I.

considerando che, dopo aver esaurito le vie di ricorso nazionali, Gérard Onesta ha in ogni caso il diritto di adire la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo e che il Parlamento europeo sta già prendendo in considerazione misure di sostegno,

J.

considerando che qualsiasi caso di persecuzione politica di uno dei suoi membri costituisce un attacco all'integrità del Parlamento europeo in quanto istituzione politica, democraticamente eletta dai popoli dell'Europa, e costituisce una manifestazione di spregio nei confronti del Parlamento; considerando altresì che, in quanto istituzione democratica, il Parlamento europeo è tenuto a difendere le sue prerogative utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione;

1.

deplora che, nella sua versione attuale, il Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 non attribuisca al Parlamento europeo i mezzi per adottare un'azione vincolante al fine di tutelare Gérard Onesta e decide pertanto di non difendere la sua immunità.


(1)  Causa 101/63, Wagner v Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383 e causa 149/85, Wybot v Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391.

(2)  Decisione del Parlamento europeo sulla verifica dei poteri (GU C 226 E, 15.9.2005, pag. 51).

(3)  Articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965.

(4)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

P6_TA(2006)0482

Azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino) (COM(2005)0505 — C6-0346/2005 — 2005/0211(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0505) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0346/2005),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per la pesca (A6-0373/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2005)0211

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2006 in vista dell'adozione della direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino)

(Testo rilevante ai fini SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, ripristinato e gestito con l'opportuna cautela, al fine ultimo di preservare la diversità biologica e la vitalità di mari ed oceani che siano sicuri, puliti, sani e produttivi.

(2)

L'Europa è circondata da quattro mari: il Mar Mediterraneo, il Mar Baltico, il Mare del Nord e il Mar Nero, e da due oceani: l'Oceano Atlantico e l'Oceano Artico.

(3)

Il territorio terrestre della Comunità è formato in effetti da una penisola che presenta un litorale lungo migliaia di chilometri e il territorio marino della Comunità è più vasto del suo territorio terrestre.

(4)

È evidente che la domanda che preme sulle risorse naturali marine e sui servizi ecologici marini, quali l'assorbimento di rifiuti, è troppo elevata e che la Comunità deve ridurre la sua pressione sulle acque marine dentro e fuori il territorio comunitario.

(5)

In considerazione della particolare sensibilità dell'ecosistema del Mar Baltico, dovuta al suo carattere chiuso e frammentato, gli Stati membri che si affacciano sulle sue coste dovrebbero cercare di affrontare con urgenza le particolari minacce che incombono su questo mare, quali ad esempio l'eutrofizzazione, l'introduzione di specie invasive e l'eccesso di pesca.

(6)

Ai sensi della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (4), entro tre anni dall'adozione del programma di azione doveva essere adottata una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino volta a promuovere l'uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini.

(7)

La strategia tematica per l'ambiente marino — basata su un approccio integrato — dovrebbe includere, se del caso, obiettivi qualitativi e quantitativi e calendari che permettano di confrontare e valutare le misure previste. Le azioni intraprese ai fini dell'esecuzione della strategia dovrebbero rispettare il principio di sussidiarietà. Dovrebbe inoltre essere considerato un maggior coinvolgimento delle parti interessate e una migliore utilizzazione dei diversi strumenti di finanziamento della Comunità che riguardano direttamente o indirettamente la protezione dell'ambiente marino.

(8)

È necessario orientare lo sviluppo e l'esecuzione della strategia verso la preservazione dell'ecosistema. Tale approccio dovrebbe tener conto delle aree biogeografiche da proteggere, nonché delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino.

(9)

È necessario continuare a stabilire obiettivi e quadri di riferimento biologici e ambientali, tenendo conto degli obiettivi fissati nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (5) (direttiva sugli habitat), nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (6), e degli altri obiettivi convenuti a livello internazionale.

(10)

Ai fini della promozione dell'uso sostenibile dei mari e della conservazione degli ecosistemi marini occorre innanzi tutto conseguire, proteggere e preservare nel tempo un buono stato ecologico dell'ambiente marino nella Comunità ed evitarne qualsiasi ulteriore degrado.

(11)

Per realizzare tali obiettivi occorre istituire un quadro legislativo trasparente e coerente che comprenda una definizione di buono stato ecologico e che, in congiunzione con i principi della politica comune della pesca, consenta di sviluppare un'azione globale e coordinata, conforme all'azione prevista da altri atti normativi comunitari e accordi internazionali e ad essa efficacemente integrata.

(12)

La diversità delle condizioni, dei problemi e dei bisogni delle varie regioni marine che compongono l'ambiente marino nella Comunità richiede soluzioni differenziate e specifiche. Occorre tener conto di tale diversità nella formulazione, pianificazione ed attuazione delle misure volte a conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino della Comunità nell'ambito delle varie regioni e sottoregioni marine.

(13)

È quindi opportuno che gli Stati membri con una regione marina in comune assicurino che, per quanto riguarda le acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, sia elaborata una strategia di protezione dell'ambiente marino per regione o sottoregione. Ogni Stato membro dovrebbe elaborare per le proprie acque europee una strategia per la protezione dell'ambiente marino che, benché specificamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva più ampia della regione marina interessata. Le strategie per la protezione dell'ambiente marino dovrebbero condurre alla realizzazione di programmi di misure finalizzati al conseguimento di un buono stato ecologico.

(14)

Data la natura transfrontaliera dell'ambiente marino è opportuno che le strategie finalizzate alla sua protezione siano elaborate in modo coordinato per ogni regione marina. Dal momento che le regioni marine sono comuni a più Stati membri e paesi terzi, è necessario che ogni Stato membro si sforzi di porre in essere un coordinamento quanto più stretto possibile con gli altri Stati membri e paesi terzi interessati. Ove ciò sia praticabile e appropriato, per garantire tale coordinamento ci si avvarrà delle strutture istituzionali esistenti nelle regioni marine.

(15)

Poiché il raggiungimento di tali obiettivi non può prescindere da un'azione a livello internazionale, è opportuno che la presente direttiva rafforzi l'efficacia dell'intervento della Comunità nell'ambito di accordi internazionali.

(16)

Dato l'interagire degli interessi dei paesi marittimi e che esercitano attività di pesca, nonché delle loro navi e attività nell'ambiente marino, è assolutamente necessario coordinare gli sforzi per tutelare l'ambiente marino dai rischi connessi con l'attività che tali navi esercitano nella regione marina con gli Stati di bandiera. Nel caso in cui le navi di un paese terzo operino nella regione marina, gli Stati membri dovrebbero coordinare i loro sforzi per tutelare l'ambiente marino nel quadro degli attuali organismi e istituzioni.

(17)

La Comunità e gli Stati membri sono parti contraenti alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) approvata dalla decisione 98/392/CE del Consiglio  (7). È quindi opportuno che la presente direttiva tenga pienamente conto degli obblighi che incombono alla Comunità e agli Stati membri in virtù di tali accordi.

(18)

La presente direttiva dovrebbe inoltre corroborare la posizione forte assunta dalla Comunità nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica approvata con decisione 93/626/CE del Consiglio  (8) in ordine alla necessità di arrestare la perdita della diversità biologica, garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina e istituire una rete mondiale di zone marine protette entro il 2012. Essa dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della settima conferenza delle parti alla convenzione sulla diversità biologica (CBD/COP7), che ha adottato un programma di lavoro articolato sulla biodiversità marina e costiera, con una serie di obiettivi e attività volti a contrastare la perdita della diversità biologica a livello nazionale, regionale e internazionale e ad assicurare che l'ecosistema marino continui ad essere fonte di beni e servizi, e un programma di lavoro sulle zone protette destinato a istituire e a mantenere, entro il 2012, reti nazionali e regionali, rappresentative sotto il profilo ecologico, di zone marine protette. Un progresso significativo in questa direzione sarà realizzato con i siti Natura 2000 che gli Stati membri sono tenuti a designare in virtù della direttiva sugli habitat.

(19)

È necessario definire un approccio razionale per la piena attuazione della rete Natura 2000 nell'ambiente marino. Tale approccio dovrebbe includere proposte di adattamento degli allegati alla direttiva sugli habitat per quanto concerne gli habitat e le specie marini, e applicare e adeguare le necessarie misure di strumentazione tecnica e finanziaria.

(20)

L'integrazione, nelle strategie per la protezione dell'ambiente marino, degli obiettivi di conservazione, delle misure di gestione e delle attività di monitoraggio e valutazione previste per le zone marittime protette riveste importanza fondamentale ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

(21)

La presente direttiva dovrebbe altresì contribuire all'adempimento degli obblighi della Comunità e degli Stati membri nell'ambito di numerosi altri accordi internazionali pertinenti, in virtù dei quali essi hanno assunto impegni importanti in materia di protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento: la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico, approvata con decisione 94/157/CE del Consiglio (9), la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, approvata con decisione 98/249/CE del Consiglio (10), nonché il suo nuovo allegato V concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marina e la relativa appendice 3, approvati con decisione 2000/340/CE del Consiglio (11), la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e delle zone costiere del Mediterraneo, approvata con decisione 77/585/CEE del Consiglio (12) , quale modificata nel 1995 e approvata con decisione 1999/802/CE del Consiglio (13) , e il suo protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, approvato con decisione 83/101/CEE del Consiglio (14).

(22)

È necessario invitare i paesi vicini a partecipare a tale processo e sviluppare con loro partenariati, specialmente per quanto concerne il Mar Baltico, il Mar Mediterraneo e il Mar Nero, tenendo conto, tra l'altro, delle iniziative di partenariato lanciate nel quadro del Vertice mondiale 2002 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

(23)

Occorre anche considerare la biodiversità e il potenziale di ricerca marina associato agli ambienti situati in profondità al largo delle regioni ultraperiferiche e sostenere, mediante programmi specifici, l'esecuzione di ricerche scientifiche al fine di una caratterizzazione più accurata degli ecosistemi di profondità.

(24)

Ai fini di un'efficace protezione dell'ambiente marino, gli Stati membri dovrebbero mettere a punto quadri e piattaforme che consentano una conduzione intersettoriale delle attività marine. Lo sviluppo dello stato delle acque marine non dovrebbe pertanto essere considerato esclusivamente da un punto di vista ambientale, bensì dovrebbe abbinare scienza naturale e sviluppo economico, sociale e amministrativo dell'area.

(25)

Per essere efficaci ed avere il miglior rapporto costo-efficacia possibile , i programmi di misure attuati nell'ambito delle strategie per la protezione dell'ambiente marino dovranno essere basati su una conoscenza scientifica approfondita dello stato dell'ambiente marino in una determinata zona ed essere quanto più possibile rispondenti ai bisogni specifici della zona marina in questione per ogni Stato membro, nel rispetto della prospettiva più ampia della regione marina interessata. Occorre pertanto provvedere alla messa a punto, a livello nazionale, di un quadro — inclusa la ricerca marina e le attività di controllo — atto a consentire un'elaborazione consapevole delle politiche.

(26)

A tal fine gli Stati membri di una stessa regione marina dovrebbero innanzi tutto analizzare le caratteristiche e le funzioni delle loro acque territoriali, identificando le pressioni e gli impatti principali cui sono sottoposte, la loro funzione economica e sociale e il costo del degrado dell'ambiente marino.

(27)

Alla luce di tali analisi gli Stati membri dovrebbero quindi definire una serie di requisiti di buono stato ecologico applicabili alle acque europee. A tal fine è opportuno prevedere descrittori qualitativi generici, criteri particolareggiati e norme che la Commissione dovrà elaborare nel prossimo futuro con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

(28)

La Comunità dovrebbe creare le condizioni necessarie perché gli Stati membri possano beneficiare della qualità della ricerca e della massa di conoscenze prodotte nelle università che si dedicano allo studio delle scienze marine. L'informazione scientifica e tecnica richiesta per la realizzazione delle varie tappe stabilite dalla presente direttiva dovrebbe essere ottenuta quindi da fonti attendibili e si dovrebbe garantire la sostenibilità delle aree costiere dove normalmente si situano tali centri di insegnamento.

(29)

Il sostegno alla ricerca sull'ambiente marino dovrebbe essere sancito nel Settimo programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (2007-2013).

(30)

La tappa successiva verso il conseguimento di un buono stato ecologico dovrebbe essere la definizione di obiettivi ambientali e di programmi di monitoraggio permanente che consentano di valutare periodicamente lo stato delle acque.

(31)

Nell'ambito di tali quadri gli Stati membri dovrebbero istituire e attuare programmi di misure volti a conseguire un buono stato ecologico nelle zone marine interessate, nel rispetto dei vigenti requisiti comunitari e internazionali e dei bisogni della regione marina considerata.

(32)

Data la necessità di un'azione mirata è opportuno che l'attuazione di tali interventi sia affidata agli Stati membri. Tuttavia, affinché l'azione della Comunità sia omogenea e conforme agli impegni assunti a livello internazionale, è indispensabile che tanto il quadro preliminare quanto i programmi di misure siano soggetti all'approvazione della Commissione.

(33)

L'elaborazione, l'applicazione e la gestione dei programmi di misure possono comportare notevoli spese. Tenuto conto del fatto che i programmi di misure sono lo strumento per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, la Comunità dovrebbe partecipare alle spese degli Stati membri in fase di preparazione, applicazione e coordinamento di questi programmi.

(34)

Per ragioni di equità e di fattibilità è opportuno considerare che in determinati casi uno Stato membro possa trovarsi nell'impossibilità di giungere al pieno conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti.

(35)

In tale contesto è necessario prevedere due tipi di casi particolari. Il primo si verifica quando lo Stato membro si trova nell'impossibilità di realizzare i propri obiettivi ambientali a motivo dell'azione o dell'inazione di un altro paese, per cause naturali o di forza maggiore o a seguito di provvedimenti da esso stesso adottati per ragioni di interesse generale ritenute superiori agli effetti negativi sull'ambiente. In tali circostanze è opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare misure ad hoc al posto delle misure contemplate nei loro programmi. Le misure ad hoc dovrebbero essere tali da impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine ed attenuare l'impatto negativo nella regione marina interessata.

(36)

Il secondo caso particolare si ha quando uno Stato membro identifica un problema che incide negativamente sullo stato ecologico delle proprie acque marine europee o addirittura dell'intera regione marina interessata, ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale. In casi di questo tipo è opportuno disporre che la Commissione venga informata all'atto della presentazione dei programmi di misure.

(37)

Tuttavia è necessario che la flessibilità applicata in casi particolari sia soggetta a un controllo a livello comunitario. Pertanto, nel primo tipo di casi particolari è opportuno che, nel valutare i programmi di misure ai fini della loro approvazione, la Commissione verifichi attentamente l'efficacia delle misure ad hoc eventualmente adottate. Inoltre, in caso di provvedimenti attuati per ragioni imperative di interesse generale, la Commissione deve assicurarsi che le eventuali modificazioni o alterazioni dell'ambiente marino che ne conseguono non siano tali da escludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione marina interessata.

(38)

Nel secondo caso particolare è necessario che, prima di approvare il programma di misure, la Commissione esamini la pertinenza del parere formulato dallo Stato membro interessato circa l'insufficienza delle misure nazionali e la necessità di un'azione a livello comunitario.

(39)

In considerazione del dinamismo e della variabilità naturale degli ecosistemi marini e tenuto conto del fatto che le pressioni e gli impatti cui sono soggetti variano in funzione dell'evoluzione delle attività umane e degli effetti del cambiamento climatico, è essenziale riconoscere che la definizione di un buono stato ecologico è flessibile e dinamica e deve essere adeguata nel corso del tempo. Anche la protezione dell'ambiente marino, quindi, deve essere flessibile e capace di adattamento. Occorre pertanto aggiornare periodicamente le strategie per la salvaguardia dell'ambiente marino.

(40)

È inoltre necessario prevedere la pubblicazione dei programmi di misure e dei relativi aggiornamenti, nonché la presentazione alla Commissione di relazioni intermedie che illustrino i progressi realizzati nell'attuazione dei programmi.

(41)

Per promuovere la partecipazione attiva del pubblico alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento delle strategie per la protezione dell'ambiente marino occorre divulgare le opportune informazioni sui vari elementi che le compongono o sui relativi aggiornamenti, nonché, se richiesti, i documenti di riferimento e i dati utilizzati per l'elaborazione di tali strategie.

(42)

È opportuno che la Commissione presenti, entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure e comunque non oltre il 2017 , una prima relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva. Le successive relazioni della Commissione saranno pubblicate ogni sei anni.

(43)

Al fine di garantire la compatibilità con la direttiva 2007/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (15) è opportuno prevedere l'adozione di adeguamenti delle norme in materia di valutazione dello stato dell'ambiente marino, monitoraggio e obiettivi ambientali, nonché dei formati tecnici utilizzati per la trasmissione e l'elaborazione dei dati.

(44)

Le misure volte a disciplinare la gestione della pesca possono altresì essere adottate sulla base di pareri scientifici nell'ambito della politica comune della pesca, quale definita nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (16). Tali misure rientrano pertanto anche nel campo di applicazione della presente direttiva. Il controllo degli scarichi e delle emissioni derivanti dall'utilizzo di materiale radioattivo è disciplinato dagli articoli 30 e 31 del trattato Euratom ed esula pertanto dall'ambito della presente direttiva.

(45)

La futura riforma della politica comune della pesca dovrebbe tener conto dell'impatto ambientale della pesca e degli obiettivi della presente direttiva.

(46)

Poiché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell'entità o degli effetti dell'intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario ai fini del conseguimento di tali obiettivi.

(47)

Le azioni degli Stati membri dovrebbero fondarsi sul principio di precauzione e su un approccio basato sull'ecosistema.

(48)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, essa mira a promuovere l'integrazione nelle politiche comunitarie di un livello elevato di tutela dell'ambiente e del miglioramento della sua qualità conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(49)

È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (17),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce un quadro mediante il quale gli Stati membri devono conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2017 e adottare misure volte a:

a)

garantire la protezione e la conservazione dell'ambiente marino o permetterne il risanamento o, qualora ciò sia possibile, ristabilire la struttura, il funzionamento e i processi della biodiversità marina e degli ecosistemi marini;

b)

prevenire ed eliminare progressivamente l'inquinamento nell'ambiente marino per garantire che non vi sia un impatto o un rischio significativo per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare;

c)

contenere l'utilizzazione dei servizi e dei beni marini e le altre attività esplicate nell'ambiente marino a livelli che siano sostenibili e non compromettano gli utilizzi e le attività delle generazioni future né la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dalla natura e dagli uomini.

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente direttiva si applica a tutte le acque marine europee e tiene conto dell'esigenza di assicurare la qualità dell'ambiente marino degli Stati associati e candidati .

Articolo 3

Obblighi, impegni e iniziative esistenti

La presente direttiva non pregiudica:

a)

gli attuali obblighi, impegni e iniziative degli Stati membri o della Comunità a livello comunitario o internazionale, in materia di protezione dell'ambiente nelle acque marine europee; e

b)

la competenza degli Stati membri in seno alle attuali strutture istituzionali internazionali.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«acque marine europee»:

tutte le acque europee situate al di là della linea di base che serve a misurare la larghezza delle acque territoriali e che si estendono fino ai confini della zona sottoposta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, compreso il fondale e il sottosuolo di tutte queste acque; e

tutte le acque europee soggette a marea, siano esse all'interno degli Stati membri o adiacenti ad essi, a partire dalle quali viene misurata la distanza delle acque territoriali, e ogni terreno o fondale marino coperto in modo intermittente o continuo da tali acque;

2)

«stato ecologico»: lo stato generale dell'ambiente delle acque in questione, tenendo conto:

a)

della struttura, della funzione e dei processi che compongono l'ambiente marino; e

b)

delle componenti, condizioni e fattori, siano essi acustici, biologici, chimici, climatici, geografici, geologici, fisici o fisiografici, che interagiscono e determinano la condizione, la produttività, la qualità e lo stato degli ambienti marini di cui alla lettera a).

Le componenti, le condizioni e i fattori di cui alla lettera b) comprendono quelli risultanti da attività umane, indipendentemente dal fatto che siano esplicate dentro o fuori le acque marine europee in questione;

3)

«buono stato ecologico»: lo stato dell'ambiente allorché:

a)

la struttura, la funzione e i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino permettono a detti ecosistemi di funzionare interamente nel modo autoregolante che è naturalmente presente. Gli ecosistemi marini mantengono la loro resilienza naturale ad un cambiamento ambientale più ampio;

b)

tutte le attività umane dentro e fuori il settore interessato sono gestite in modo da rendere la loro pressione collettiva sugli ecosistemi marini compatibile con il buono stato ecologico. Le attività umane esercitate nell'ambiente marino non devono superare livelli che sono sostenibili su scala geografica appropriata per la valutazione. Il potenziale per gli utilizzi e le attività delle generazioni future nell'ambiente marino è mantenuto;

c)

la biodiversità e gli ecosistemi marini sono protetti, il loro deterioramento è evitato, il risanamento è possibile e, nella misura del possibile, sono ricostituite le loro strutture, funzioni, e i processi;

d)

l'inquinamento e l'energia, compresi i rumori, nell'ambiente marino sono costantemente ridotti al fine di garantire che l'impatto o il rischio per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare siano minimizzati; e

e)

ricorrono tutte le condizioni elencate nell'allegato I;

4)

«inquinamento»: l'introduzione diretta o indiretta, in conseguenza dell'attività umana, di sostanze o di energia, compresi i rumori, nell'ambiente marino che risulta o può risultare in effetti deleteri suscettibili di nuocere alla biodiversità marina e agli ecosistemi marini, provocare rischi per la salute umana e costituire un ostacolo agli usi legittimi del mare;

5)

«zone marine protette»: le zone in cui sono limitate o vietate le attività indicate come capaci di provocare notevole pressione e/o impatto sull'ambiente marino. Le zone marine protette sono indicate dagli Stati membri nella fase di preparazione della strategia marina e si inquadrano in un sistema di pianificazione dello spazio marino che ha una sua coerenza a livello comunitario, regionale e sottoregionale ed è in linea con gli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

Articolo 5

Regioni e sottoregioni marine

1.   Gli Stati membri applicano la presente direttiva con riferimento alle seguenti regioni marine:

a)

Mar Baltico;

b)

Oceano Atlantico nord-orientale;

c)

Mar Mediterraneo;

d)

Mar Nero.

2.   Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la presente direttiva sulla base di sottodivisioni delle acque marine di cui al paragrafo 1, a condizione che tali sottodivisioni siano definite in modo coerente con gli accordi internazionali e compatibile con le seguenti sottoregioni marine:

a)

nell'Atlantico nord-orientale:

i)

nel grande Mare del Nord, compreso il Kattegat e la Manica, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito;

ii)

nel Mar Celtico, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Irlanda e Regno Unito;

iii)

nel Golfo di Biscaglia e lungo la costa iberica, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Francia, Portogallo e Spagna;

iv)

nell'Oceano Atlantico, le acque marine intorno alle Azzorre e a Madera soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo, e le acque marine intorno alle Isole Canarie soggette alla giurisdizione della Spagna;

b)

nel Mediterraneo:

i)

nel Mediterraneo occidentale, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Spagna, Francia e Italia;

ii)

nel Mare Adriatico, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Italia, Slovenia e Croazia ;

iii)

nel Mar Ionio, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Grecia, Italia e Malta;

iv)

nel Mar Egeo orientale, le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Grecia e Cipro.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data prevista all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, le sottodivisioni eventualmente stabilite.

3.     Per ciascuna regione marina, gli Stati membri interessati pervengono ad un buono stato ecologico nelle acque marine europee in tale regione entro il 2017 mediante la definizione e l'attuazione di una strategia marina per tale regione, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri definiscono idonee unità di gestione nelle loro zone marine europee relativamente a ogni regione o sottoregione marina. Le unità di gestione, se necessario, tengono conto delle esistenti unità amministrative, di controllo e di riferimento e sono identificate mediante coordinate nell'ambito della pertinente strategia marina.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito a ciascuna unità di gestione definita entro la data specificata all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma.

Articolo 6

Strategie per la protezione dell'ambiente marino

1.     Gli Stati membri realizzano un buono stato ecologico mediante l'elaborazione e l'attuazione di strategie per la protezione dell'ambiente marino.

2.     Gli Stati membri che hanno in comune una regione marina assicurano che sia elaborata un'unica strategia comune per la protezione dell'ambiente marino per regione o sottoregione per le acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione all'interno della regione in questione. Ciascuno Stato membro elabora, per ogni regione marina considerata, una strategia per la protezione dell'ambiente marino nelle proprie acque marine europee in base al seguente piano d'azione:

a)

Preparazione:

i)

entro il ... (18): valutazione dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell'impatto ambientale esercitato delle attività umane su tali acque, in conformità dell'articolo 10;

ii)

entro il ... (18): definizione del «buono stato ecologico» delle acque considerate, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1;

iii)

entro il ... (19): definizione di una serie di obiettivi ambientali, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1;

iv)

entro il ... (19): salvo diversa disposizione della pertinente legislazione comunitaria, elaborazione e attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico degli obiettivi, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1;

b)

Programmi di misure:

i)

entro il 2012 , elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento di un buono stato ecologico, in conformità dell'articolo 16, paragrafi 1, 3 e 5;

ii)

entro il 2014 , avvio del programma di cui al punto i), in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8.

3.     Qualora gli Stati membri che hanno in comune una particolare regione o sottoregione marina decidano in merito all'attuazione delle misure delineate al paragrafo 2, lettere a) e b) più rapidamente di quanto indicato, informano la Commissione in merito alla modifica del calendario e procedono di conseguenza.

Tali Stati membri ottengono dall'Unione europea il dovuto sostegno per i maggiori sforzi che dedicano al miglioramento dell'ambiente facendo della zona un'area pilota.

Le disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o introduca misure protettive più rigorose.

4.     Gli Stati membri definiscono meccanismi adeguati per garantire che le azioni di cui al paragrafo 2, riguardanti gli articoli 10, 11, 12, 13 e 16, siano sviluppate e attuate in conformità dell'articolo 8 e in maniera tale da elaborare un'unica strategia comune per la protezione dell'ambiente marino per regione e una relazione congiunta sugli aspetti indicati in tali articoli.

Per ciascuna regione marina, lo Stato membro o l'autorità competente trasmette, entro un termine di tre mesi, la sua relazione alla Commissione e agli Stati membri interessati.

5.     La regione marina del Mar Baltico potrebbe costituire una zona pilota per l'attuazione della strategia per la protezione dell'ambiente marino. Il prossimo piano d'azione sul Mar Baltico della Commissione di Helsinki (HELCOM) potrebbe essere un utile strumento per utilizzare il Mar Baltico a tal fine.

Un programma comune di misure per la regione marina del Mar Baltico a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) verrà elaborato dagli Stati membri della regione entro il 2010 per raggiungere un buono stato ecologico nella regione marina del Mar Baltico.

Articolo 7

Zone di protezione marina

1.     Gli Stati membri definiscono nelle loro strategie misure di protezione delle zone, per regione e sottoregione, denominate «zone di protezione marina».

Se del caso, nel quadro delle loro strategie regionali e subregionali, gli Stati membri adottano anche misure volte a creare riserve naturali marine chiuse con l'obiettivo di proteggere e preservare gli ecosistemi marini più fragili e la biodiversità.

2.     Uno Stato membro che istituisce un programma di misure include tra quelle del proprio programma il ricorso a misure di protezione spaziale, compreso, ma non esclusivamente, l'uso di zone speciali di conservazione a norma della direttiva 92/43/CEE, l'uso di zone speciali di protezione a norma della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici (20) (direttiva sugli uccelli selvatici) e l'uso di zone marine protette, come stabilito dalla decisione VII/5 della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica, oltre a quelle derivanti da qualsiasi altro accordo internazionale o regionale concluso dalla Comunità.

3.     Gli Stati membri assicurano che tali zone contribuiscano a una rete coerente e rappresentativa di zone marine protette al più tardi entro il 2012 con zone di misura sufficiente che sono completamente protette da tutte le attività estrattive, per proteggere, tra l'altro, le zone di riproduzione, allevamento e alimentazione, in modo da permettere la conservazione o il recupero dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.

4.     Gli Stati membri istituiscono uno o più registri per tali zone di protezione marina che vanno realizzate al più tardi ... (21).

5.     Il pubblico ha accesso alle informazioni contenute nel registro o nei registri.

6.     Per ciascuna regione o sottoregione marina il registro o i registri delle zone di protezione marina vengono rivisti e aggiornati.

Articolo 8

Cooperazione e coordinamento con i paesi terzi

1.   Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri le cui acque marine appartengono a una stessa regione o sottoregione marina cooperano e coordinano i loro interventi.

Ove ciò sia fattibile e appropriato, gli Stati membri si avvalgono delle strutture istituzionali esistenti nella regione o sottoregione marina considerata e, nella misura del possibile, dei programmi e delle attività che vi sono decisi, sottolineando che vanno adattati in particolare per essere conformi all'articolo 22 .

2.   Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione di una strategia per la protezione dell'ambiente marino, gli Stati membri si adoperano per coordinare i loro interventi con:

a)

i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulle zone marine situate all'interno della regione marina in questione;

b)

i paesi terzi le cui navi operano nella regione marina in questione; e

c)

i paesi terzi senza sbocco sul mare ma che hanno sui loro territori fonti puntuali o estese di inquinamento trasportato verso la regione marina in questione per via fluviale o atmosferica.

In tale contesto gli Stati membri si basano, per quanto possibile, sui programmi e sulle attività elaborate nell'ambito di strutture risultanti da accordi internazionali.

Nel quadro degli accordi internazionali o regionali che la Comunità ha concluso con organismi e con paesi terzi aventi sovranità o giurisdizione:

su acque confinanti con le acque marine europee,

su navi operanti nelle acque marine europee, e

su territori terrestri che possono provocare inquinamento nelle acque marine europee,

gli Stati membri e la Commissione promuovono l'adozione di misure e programmi per le strategie per la protezione dell'ambiente marino conformemente alle disposizioni del capo II e del capo III.

3.     La Commissione, entro il 2007, stabilisce un quadro regolamentare orientato su criteri ambientali per assicurare che tutti gli interessati siano consultati in via preventiva per quanto riguarda i principali progetti infrastrutturali per l'ambiente marino.

4.     Possono beneficiare dell'assistenza dell'Unione europea, ad esempio nel quadro della politica agricola comune, soltanto gli attori in grado di dimostrare che la loro attività è caratterizzata da un equilibrio ambientale a livello di sostanze nutritive, ossia che non comporta la dispersione di ingenti quantità di fertilizzanti nei bacini idrici.

Articolo 9

Autorità nazionali competenti

1.   Entro la data prevista all'articolo 30, paragrafo 1, gli Stati membri designano per ogni regione marina interessata l'autorità competente per l'attuazione della presente direttiva nelle loro acque marine europee.

Entro sei mesi da tale data gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate, unitamente alle informazioni elencate nell'allegato II.

Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti per tutti gli organismi internazionali pertinenti ai quali essi partecipano.

2.   In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione entro tre mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

Capo II

Strategie per la protezione dell'ambiente marino: preparazione

Articolo 10

Valutazione

1.    Per ciascuna regione marina, gli Stati membri procedono a una valutazione iniziale delle loro acque marine europee che comprende i seguenti elementi:

a)

analisi delle caratteristiche essenziali , delle funzioni e dello stato ecologico attuale delle acque realizzata sulla base dell'elenco non esaustivo di elementi riportato nella tabella 1 dell'allegato III e comprendente i tipi di habitat, i componenti biologici, le caratteristiche fisico-chimiche e l'idromorfologia;

b)

analisi delle pressioni e degli impatti principali, anche derivanti dalle attività umane, sullo stato ecologico delle acque considerate che:

i)

sia realizzata sulla base dell'elenco non esaustivo di elementi riportato nella tabella 2 dell'allegato III;

ii)

copra gli effetti cumulativi e sinergici nonché le tendenze ravvisabili ; e

iii)

tenga conto delle valutazioni pertinenti che sono state elaborate in virtù della vigente legislazione europea;

c)

analisi degli aspetti economico-sociali dell'utilizzo delle acque considerate e del costo del degrado dell'ambiente marino.

2.   Ai fini di una valutazione globale dello stato dell'ambiente marino, le analisi di cui al paragrafo 1 tengono conto di elementi relativi alle acque territoriali, di transizione e costiere che rientrano nel campo di applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE nonché delle disposizioni pertinenti della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (22), della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione (23), e della direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica della direttiva 2000/60/CE (24).

3.     Per ciascuna regione marina gli Stati membri preparano la valutazione di cui al paragrafo 1 sforzandosi, mediante il coordinamento stabilito in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, di garantire che:

a)

i loro metodi di valutazione siano coerenti tra Stati membri appartenenti alla stessa regione marina;

b)

siano tenuti presenti gli impatti transfrontalieri e le caratteristiche transfrontaliere; e

c)

siano tenute presenti le opinioni degli Stati membri appartenenti alla stessa regione marina.

4.     I dati e le informazioni derivanti dalla valutazione iniziale sono messi a disposizione dell'Agenzia europea dell'ambiente nonché delle organizzazioni e convenzioni regionali competenti per l'ambiente marino e per la pesca, entro tre mesi dal termine della valutazione, affinché essi possano essere utilizzati nell'ambito di valutazioni marine a livello paneuropeo, in particolare nell'esame dello stato dell'ambiente marino nella Comunità, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 11

Definizione di un buono stato ecologico

1.   Sulla scorta della valutazione iniziale realizzata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione marina interessata, una serie di requisiti specifici di buono stato ecologico per le acque marine europee sulla base dei descrittori qualitativi generici, dei criteri e delle norme di cui agli allegati I e III .

Essi tengono conto segnatamente degli elementi enumerati agli allegati I e III relativi ai tipi di habitat, ai componenti biologici, alle caratteristiche fisico-chimiche e all' idromorfologia.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione la valutazione realizzata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data in cui quest'ultima è stata stabilita .

Articolo 12

Definizione di obiettivi ambientali

1.   Sulla base della valutazione iniziale realizzata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono congiuntamente per ogni regione marina interessata , al fine di ottenere un buono stato ecologico al più tardi entro il 2017, un'ampia serie unica di obiettivi ambientali con i corrispondenti indicatori per l'insieme delle loro acque marine europee, tenendo conto dell'elenco non esaustivo di requisiti che figura nell'allegato IV.

Nello stabilire i suddetti obiettivi e indicatori gli Stati membri tengono conto del fatto che continuano ad essere applicabili alle acque in questione gli obiettivi ambientali esistenti definiti a livello nazionale, comunitario o internazionale e assicurano che si tenga anche conto delle conseguenze e caratteristiche transfrontaliere .

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli obiettivi ambientali entro tre mesi dalla loro definizione.

Articolo 13

Elaborazione di programmi di monitoraggio

1.   Sulla base della valutazione iniziale realizzata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano e attuano, sulla scorta degli elenchi che figurano negli allegati III e V, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle loro acque marine europee in funzione degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'articolo 12.

Tali programmi devono essere coerenti all'interno delle varie regioni e subregioni marine ed essere fondati sulle disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dalla pertinente legislazione comunitaria , in particolare dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, o da accordi internazionali , o sulle iniziative della Comunità riguardanti le infrastrutture per i dati spaziali e il GMES (Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza), in particolare nei servizi marittimi, nella misura in cui tali requisiti riguardino le acque marine europee dello Stato membro nella regione marina in questione .

2.    Per ciascuna regione o sottoregione marina, gli Stati membri stabiliscono un programma di monitoraggio seguendo le modalità di cui al paragrafo 1 e, ai fini del coordinamento, compiono gli sforzi necessari per assicurare che:

a)

i metodi di monitoraggio siano coerenti tra gli Stati membri e si basino su obiettivi comuni chiaramente definiti;

b)

le conseguenze transfrontaliere significative e le caratteristiche transfrontaliere siano prese in considerazione.

3.   Ove opportuno la Commissione adotta, in conformità della procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 2, specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione.

4.     I dati e le informazioni derivanti dai programmi di monitoraggio sono messi a disposizione dell'Agenzia europea dell'ambiente nonché delle organizzazioni e convenzioni regionali competenti per l'ambiente marino e per la pesca, entro tre mesi dal termine dei programmi, affinché essi possano essere utilizzati nell'ambito di valutazioni marine a livello paneuropeo, in particolare nell'esame dello stato dell'ambiente marino nella Comunità, in conformità dell'articolo 23, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 14

Inquinamento marino

Gli Stati membri adottano misure e programmi di individuazione e tracciabilità dell'inquinamento marino.

Articolo 15

Approvazione

Sulla base delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 2, nell'ambito di ogni regione marina, la Commissione valuta per ogni Stato membro se gli elementi notificati costituiscono un quadro conforme ai requisiti della presente direttiva.

Nel procedere a tale valutazione la Commissione tiene conto della coerenza dei quadri stabiliti nelle varie regioni marine e nell'insieme della Comunità.

In sede di valutazione la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che essa ritenga necessaria ai fini della decisione.

Entro sei mesi dal ricevimento della notifica dei programmi di monitoraggio definiti ai sensi dell'articolo 13, la Commissione può decidere di respingere, in tutto o in parte, il quadro presentato da uno Stato membro in quanto non conforme alla direttiva.

Capo III

Strategie per la protezione dell'ambiente marino: programmi di misure

Articolo 16

Programmi di misure

1.   Gli Stati membri identificano, per ogni regione marina interessata, le misure necessarie per conseguire un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, nell'insieme delle loro acque marine europee.

Tali misure sono elaborate sulla base della valutazione iniziale realizzata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, in funzione degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 , tenendo conto dei tipi di misure elencati nell'allegato VI nonché delle conseguenze e caratteristiche transfrontaliere, e si basano sui seguenti principi ambientali:

a)

il principio di precauzione e i principi secondo cui andrebbero adottate misure preventive, il danno ambientale andrebbe rettificato in via prioritaria alla fonte e «chi inquina paga»;

b)

un approccio basato sull'ecosistema.

Gli Stati membri decidono le misure che occorre adottare in virtù dell'articolo 14 sulla tracciabilità e l'individuazione dell'inquinamento marino.

2.     I programmi di misure degli Stati membri includono misure di protezione spaziale. Tali misure comprendono, ma non in via esclusiva, l'uso di zone speciali di conservazione a norma della direttiva 92/43/CEE, di zone di protezione speciale a norma della direttiva 79/409/CEE e di aree marine protette concordate nella decisione VII/5 della Conferenza delle parti firmatarie della Convenzione sulla diversità biologica, nonché di zone che rientrano in qualsiasi altro accordo internazionale o regionale concluso dalla Comunità.

Gli Stati membri assicurano che tali zone contribuiscano a una rete coerente e rappresentativa di zone marine protette al più tardi entro il 2012 con zone di misura sufficiente che sono totalmente protette da tutte le attività estrattive, per proteggere, tra l'altro, le zone di riproduzione, allevamento e alimentazione, in modo da permettere la conservazione o il recupero dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.

3.   Gli Stati membri integrano le misure elaborate ai sensi del paragrafo 1 in un programma di misure, tenendo conto delle misure prescritte dalla pertinente legislazione comunitaria o da accordi internazionali. In particolare, gli Stati membri accordano la dovuta attenzione ai vantaggi derivanti dall'applicazione della direttiva 91/271/CEE, della direttiva 2006/7/CE e della direttiva .../.../CE [relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque].

4.     I programmi di misure includono in particolare:

a)

le misure relative alle acque territoriali, di transizione e costiere, in virtù della direttiva 2000/60/CE;e

b)

le misure di protezione delle zone di protezione marina, in virtù dell'articolo 7.

5.   Nell'elaborare i programmi di misure ai sensi del paragrafo 3 gli Stati membri tengono in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile e segnatamente gli impatti socioeconomici delle misure proposte. Gli Stati membri predispongono quadri e piattaforme a livello amministrativo che consentono un trattamento transettoriale delle questioni marine al fine di coniugare la scienza ambientale e le misure ambientali con lo sviluppo economico, sociale e amministrativo della zona interessata e trarre vantaggio da tale interazione.

Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porle in essere, procedono a un'analisi di impatto che comprenda una valutazione circostanziata dei costi e benefici.

6.   Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento degli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

7.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati i loro programmi di misure entro tre mesi dalla loro elaborazione.

8.   Fatto salvo l'articolo 19, gli Stati membri provvedono affinché i programmi siano resi operativi entro due anni dalla loro elaborazione.

9.     Dopo aver consultato tutte le parti interessate, la Commissione definisce entro ... (25) conformemente alla procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 2, criteri e norme dettagliati ai fini dell'applicazione dei principi di buona gestione degli oceani.

Articolo 17

Eccezioni

1.   Qualora uno Stato membro che ha elaborato un programma di misure in virtù dell'articolo 16, paragrafo 1, individui un caso in cui , per una qualsiasi delle ragioni sotto elencate, gli obiettivi ambientali e il buono stato ecologico non possono essere conseguiti attraverso le misure da esso adottate, tale Stato membro identifica chiaramente detto caso nel suo programma di misure e fornisce alla Commissione le motivazioni della sua affermazione:

a)

l'obiettivo ambientale non è pertinente per tale Stato membro tenuto conto della qualità che fa sì che tale Stato membro non sia interessato;

b)

il potere di adottare la misura o le misure in questione non appartiene esclusivamente a tale Stato membro in virtù del diritto comunitario;

c)

il potere di adottare le misure in questione non appartiene esclusivamente a tale Stato membro in virtù del diritto internazionale;

d)

l' azione o l' inazione di un altro Stato membro, di un paese terzo , della Comunità europea o di un'altra organizzazione internazionale;

e)

delle cause naturali o la forza maggiore;

f)

il cambiamento climatico;

g)

delle modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per ragioni imperative e prioritarie di interesse generale.

2.     Ogni Stato membro che invoca il motivo di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) o f) inserisce nel proprio programma opportune misure ad hoc compatibili con il diritto comunitario ed internazionale, al fine di minimizzare la portata in cui il conseguimento del buono stato ecologico non può essere realizzato nelle acque marine europee della regione marina interessata.

3.    Ogni Stato membro che invoca il motivo di cui al paragrafo 1, lettera g) si assicura che le eventuali modificazioni o alterazioni dell'ambiente marino non siano tali da escludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione marina interessata.

4.    Allorché uno Stato membro invoca il motivo di cui al paragrafo 1, lettera b) e che la Commissione accetta la validità di detto motivo, la Commissione adotta senza indugio tutte le misure necessarie, entro i limiti dei suoi poteri, per assicurare che sia conseguito l'obiettivo ambientale in questione.

Articolo 18

Informazione

Qualora uno Stato membro identifichi un problema che incide negativamente sullo stato ecologico delle proprie acque marine europee ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale, esso ne informa immediatamente la Commissione trasmettendo le prove a sostegno della sua affermazione.

Articolo 19

Approvazione

Sulla base delle notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 7, la Commissione valuta per ogni Stato membro se i programmi di misure notificati sono idonei a conseguire un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.

Nel procedere a tale valutazione la Commissione tiene conto della coerenza dei programmi di misure nell'insieme della Comunità.

In sede di valutazione la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che essa ritenga necessaria ai fini della decisione.

Entro sei mesi dal ricevimento della notifica dei programmi di misure la Commissione può decidere di respingere, in tutto o in parte, il programma presentato da uno Stato membro in quanto non conforme alla direttiva.

Capo IV

Aggiornamento, relazioni e informazione del pubblico

Articolo 20

Aggiornamento

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le strategie per la protezione dell'ambiente marino vengano aggiornate per ciascuna delle regioni marine considerate.

2.   Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri riesaminano, ogni sei anni successivamente all'elaborazione, i seguenti elementi delle loro strategie per la protezione dell'ambiente marino:

a)

la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1;

b)

gli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

c)

i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1;

d)

i programmi di misure definiti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

3.   I dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui al paragrafo 2 sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4.

4.   Gli articoli 15 e 19 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 21

Relazioni intermedie

Entro tre mesi dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione intermedia che illustri i progressi realizzati nell'attuazione dei programmi.

Articolo 22

Consultazione e informazione del pubblico

1.   A norma della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (26) gli Stati membri assicurano la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati all'attuazione della presente direttiva, con particolare riguardo all'elaborazione delle strategie per la protezione dell'ambiente marino previste ai capi II e III e al loro aggiornamento in conformità dell'articolo 20.

2.     A norma del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, ove possibile, la partecipazione attiva dei soggetti interessati ricorrendo agli organismi o alle strutture di gestione esistenti, comprese le convenzioni marine regionali, i comitati consultivi scientifici e i consigli consultivi regionali (CCR).

3.     Gli Stati membri istituiscono una struttura per la concertazione e gli scambi regolari di informazioni coinvolgendo le autorità locali competenti, gli esperti, le ONG e l'insieme degli utenti interessati nella regione o sottoregione marina. Tale struttura deve essere in contatto diretto con i consigli consultivi regionali della pesca patrocinati dall'Unione europea.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per la protezione dell'ambiente marino o dei relativi aggiornamenti:

a)

la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1;

b)

gli obiettivi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

c)

i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1;

d)

i programmi di misure definiti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

5.   A norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (27) è possibile accedere, su richiesta, ai documenti di riferimento e alle informazioni utilizzate per l'elaborazione delle strategie per la protezione dell'ambiente marino. In particolare saranno divulgati, via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati, i dati e le informazioni emerse dalla valutazione iniziale e dai programmi di monitoraggio.

Gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, diritti illimitati di accesso e di utilizzo dei suddetti dati e informazioni.

Articolo 23

Relazioni della Commissione

1.   La Commissione pubblica una prima relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure, e comunque non oltre il 2017 .

Successivamente la Commissione pubblica le proprie relazioni ogni sei anni.

Essa trasmette le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.     Entro ...  (28) la Commissione pubblica una relazione che segnala l'esistenza di conflitti o di complementarità tra il potenziale miglioramento della presente direttiva e gli obblighi, gli impegni e le iniziative menzionati all'articolo 3.

La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti elementi:

a)

un esame dei progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva;

b)

un esame dello stato dell'ambiente marino nella Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con le pertinenti organizzazioni e convenzioni regionali per l'ambiente marino e la pesca;

c)

un'analisi delle strategie per la protezione dell'ambiente marino, accompagnata da suggerimenti per migliorare tali strategie;

d)

una sintesi delle valutazioni effettuate dalla Commissione in conformità dell'articolo 19 sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18;

e)

una sintesi delle risposte a ciascuna delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 21;

f)

una sintesi delle risposte alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su precedenti strategie per l'ambiente marino.

4.     Entro ... (29), la Commissione riferisce sullo stato dell'ambiente marino delle acque artiche che rivestono importanza per la Comunità e, se del caso, propone al Parlamento europeo e al Consiglio misure pertinenti per la protezione di tali acque allo scopo di definire l'Artico zona protetta, analogamente all'Antartico, e designarlo quale «riserva naturale dedicata alla pace e alla scienza».

Gli Stati membri della cui giurisdizione fanno parte acque marine europee che includono acque nell'Artico mettono a disposizione del Consiglio Artico le risultanze di questa valutazione iniziale su tali acque.

Articolo 24

Relazione sui progressi realizzati nelle aree protette

Entro ... (30), la Commissione riferisce sui progressi realizzati nella messa a punto di una rete globale di zone protette e chiusure in alcuni periodi o di alcune zone al fine di tutelare le zone e i periodi di allevamento della prole, in conformità dell'impegno assunto ai sensi della decisione VII/5 della Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica, e sul contributo della Comunità alla realizzazione di tale rete.

Su questa base la Commissione propone, se del caso, conformemente alle procedure previste dal Trattato, eventuali misure addizionali della Comunità necessarie per conseguire l'obiettivo di tutelare una rete rappresentativa di zone di protezione marina entro il 2012.

Articolo 25

Riesame della presente direttiva

1.    Entro il ... (31), la Commissione riesamina la presente direttiva e propone al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche eventualmente necessarie per:

a)

agevolare il conseguimento di un buono stato ecologico nelle acque marine europee ove tale stato non sia stato conseguito entro il 2017;

b)

agevolare la preservazione di un buono stato ecologico nelle acque marine europee ove tale stato sia stato conseguito entro il 2017.

2.     La Commissione tiene conto, in particolare, della prima relazione di valutazione elaborata in virtù dell'articolo 23, paragrafo 1.

Articolo 26

Finanziamento comunitario

1.     Dato il carattere prioritario che riveste l'elaborazione di una strategia per l'ambiente marino, l'attuazione della presente direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari con decorrenza 2007.

2.     I programmi elaborati dagli Stati membri sono cofinanziati dall'Unione europea in conformità degli strumenti finanziari esistenti.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 27

Adeguamenti tecnici

1.   Gli allegati III, IV e V vengono adeguati al progresso tecnico e scientifico secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 3, tenendo conto dei termini per il riesame e l'aggiornamento delle strategie per la protezione dell'ambiente marino stabiliti all'articolo 20, paragrafo 2.

2.   Se necessario la Commissione può adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 3 :

a)

norme per l'applicazione degli allegati III, IV e V;

b)

formati tecnici ai fini della trasmissione ed elaborazione dei dati, compresi dati statistici e cartografici.

Articolo 28

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE, in seguito denominato «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 29

Acque situate al di là delle acque marine europee

Il Parlamento europeo e il Consiglio, o il Consiglio, se del caso, adottano misure comunitarie volte a migliorare lo stato ecologico delle acque situate al di là delle acque marine europee qualora un siffatto miglioramento sia possibile mediante il controllo di attività rientranti nelle competenze della Comunità o degli Stati membri.

Tali misure sono adottate sulla base di proposte presentate dalla Commissione entro ... (32) conformemente alle procedure definite dal trattato.

Articolo 30

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... (33). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 20 .

(2)  GU C 206 del 29.8.2006, pag. 5 .

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2006.

(4)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(5)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(7)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

(8)   GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1 .

(9)  GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19.

(10)  GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

(11)  GU L 118 dell'8.5.2000, pag. 44.

(12)  GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1 .

(13)  GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

(14)  GU L 67 del 12.3.1983, pag. 1.

(15)  GU ....

(16)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(17)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(18)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(19)  Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(20)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(21)  Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(22)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(23)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

(24)  GU ....

(25)  Tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(26)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(27)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

(28)   Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva..

(29)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(30)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(31)  Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(32)  Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(33)  Due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 11

a)

sulla base di informazioni di tendenza, la diversità biologica di una regione marina è preservata (allorché le tendenze sono stabili) e ripristinata (allorché era stata registrata una tendenza al ribasso), ivi compresi gli ecosistemi, gli habitat e le specie, accordando un'attenzione specifica a quanti sono più vulnerabili rispetto agli impatti delle attività umane a motivo di talune caratteristiche ecologiche, quali fragilità, sensibilità, crescita lenta, bassa fecondità, longevità, situazione periferica dell'area di ripartizione, flusso genetico povero e sottopopolazioni geneticamente distinte;

b)

le popolazioni di tutte le risorse marine viventi sono state ripristinate e si mantengono a livelli in grado di garantire l'abbondanza delle specie a lungo termine e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock;

c)

la distribuzione e l'abbondanza delle specie non soggette a sfruttamento diretto non devono essere (sostanzialmente) intaccate dall'attività umana;

d)

gli impatti negativi delle pratiche di pesca sull'ambiente marino sono stati ridotti, ivi compresi gli impatti sul fondale marino e le catture accessorie non selettive e di pesci giovani;

e)

i livelli di popolazione delle specie di piccoli pesci di «foraggio», al livello inferiore della catena alimentare, sono sostenibili, in particolare tenendo conto della loro importanza per i predatori dipendenti, compresi i pesci che hanno un valore commerciale, e per la preservazione sostenibile degli ecosistemi e della loro base di risorse;

f)

i tassi di concentrazione di sostanze ecotossiche di origine antropica (incluse le sostanze sintetiche e i prodotti chimici perturbatori del funzionamento ormonale) sono vicini allo zero e non possano causare, direttamente o indirettamente, danni all'ambiente o alla salute umana;

g)

i tassi di concentrazione di sostanze ecotossiche di origine naturale sono vicini ai livelli naturali dell'ecosistema;

h)

l'impatto degli agenti inquinanti organici e dei fertilizzanti provenienti dal litorale o dall'entroterra, dall'acquacoltura o da scarichi fognari o di altro tipo è inferiore ai livelli in grado di arrecare pregiudizio all'ambiente, alla salute umana o all'utilizzo legittimo del mare e delle coste;

i)

l'eutrofizzazione, dovuta ad esempio ad emissioni di nutrienti come fosforo e nitrogeno, è stata ridotta al minimo e si colloca ad un livello in cui non ha più effetti negativi come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e mancanza di ossigeno nelle acque di fondo;

j)

gli impatti sugli ecosistemi marini costieri, ivi compresi l'habitat e le specie, risultanti dall'esplorazione o dallo sfruttamento del fondale marino, del sottosuolo o di specie sedentarie, sono stati minimizzati e non colpiscono in modo negativo l'integrità strutturale ed ecologica degli ecosistemi bentonici e associati;

k)

la quantità di rifiuti negli ambienti marini e costieri è stata ridotta ad un livello tale da non costituire una minaccia alle specie e agli habitat marini, alla salute umana e alla sicurezza nonché all'economica delle comunità costiere;

l)

gli scarichi operazionali regolamentati di piattaforme e oleodotti e l'uso di fanghi di perforazione non rappresentano un grande rischio per l'ambiente marino e le fuoriuscite accidentali di sostanze provenienti da piattaforme marine per l'estrazione off-shore di petrolio e di gas sono state ridotte al minimo;

m)

tutte le fuoriuscite operazionali e gli scarichi dovuti al trasporto marittimo sono regolamentati dal diritto internazionale e conformi ad esso, alle convenzioni marittime regionali o alla normativa comunitaria, e il rischio di incidenti è stato ridotto al minimo;

n)

sono cessati i regolari scarichi di petrolio dalle piattaforme e dagli oleodotti nonché l'utilizzo di fanghi di perforazione e sono state ridotte al minimo le fuoriuscite accidentali di tali sostanze;

o)

gli scarichi operativi nocivi e gli scarichi derivanti dal traffico marino sono stati eliminati e il rischio di incidenti che possano comportare scarichi nocivi è stato ridotto al minimo;

p)

l'introduzione intenzionale di specie non indigene nell'ambiente marino e costiero è vietata, le introduzioni accidentali sono state ridotte al minimo e le acque di zavorramento sono state eliminate in quanto possibile fonte di introduzione. L'utilizzo di nuove specie (comprese le specie non indigene e geneticamente modificate) nell'acquacoltura è vietato senza una previa valutazione di impatto;

q)

gli impatti sulle specie e gli habitat marini e costieri risultanti da costruzioni realizzate dall'uomo sono stati ridotti al minimo e non influenzano negativamente l'integrità strutturale ed ecologica degli ecosistemi bentonici e associati, né la capacità delle specie e degli habitat marini e costieri di adattare la loro area di distribuzione al cambiamento climatico;

r)

l'inquinamento acustico, generato ad esempio dal traffico marino e dagli equipaggiamenti acustici sottomarini, è stato ridotto al minimo al fine di evitare gli impatti negativi sulla vita marina, sulla salute umana o sull'utilizzo legittimo del mare e delle coste;

s)

lo scarico sistematico/intenzionale di liquidi o gas nella colonna d'acqua è stato vietato e lo scarico di materiali solidi nella colonna d'acqua è proibito salvo autorizzazione concessa nel rispetto del diritto internazionale e previa valutazione d'impatto ambientale effettuata conformemente alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1) alle pertinenti convenzioni internazionali;

t)

lo scarico sistematico/intenzionale di liquidi o gas nel fondo marino/sottofondo è stato vietato e lo scarico di materiali solidi nel fondo marino/sottofondo è vietato salvo autorizzazione concessa nel rispetto del diritto internazionale e previa valutazione d'impatto ambientale effettuata conformemente alla direttiva 85/337/CEE e alle pertinenti convenzioni internazionali;

u)

in ogni regione la proporzione di zone marine preservate dalle attività umane potenzialmente nefaste, così come la diversità degli ecosistemi presenti in tali aree, sono sufficienti per contribuire in modo efficace a una rete regionale e globale di zone di protezione marina.


(1)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE.

ALLEGATO II

ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

1) Nome e indirizzo dell'autorità competente — denominazione ufficiale e indirizzo dell'autorità designata.

2) Forma giuridica dell'autorità competente — descrizione della forma giuridica dell'autorità competente e, se pertinente, sintesi o copia dello statuto, dell'atto costitutivo o di altro documento giuridico equivalente.

3) Responsabilità — descrizione delle competenze giuridiche e amministrative dell'autorità competente e del ruolo della stessa rispetto alle acque marine interessate.

4) Partecipazione — quando l'autorità competente funge da organo di coordinamento per altre autorità competenti, sono necessari un elenco di tali autorità e una sintesi dei rapporti istituzionali creati per garantire il coordinamento.

5) Coordinamento regionale — è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque marine europee appartengono alla stessa regione marina.

ALLEGATO III

ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1, e ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1

Tabella 1 — Caratteristiche

Caratteristiche fisico-chimiche

Caratteristiche batimetriche;

regime annuo e stagionale delle temperature;

correnti predominanti e tempi stimati di riciclo/sostituzione;

salinità, compresi tendenze e gradienti in tutta la regione.

Tipi di habitat

Tipo/i di habitat predominante/e con descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche tipiche — profondità, regime delle temperature, correnti, salinità, struttura e substrato del fondo;

identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari, soprattutto quelli riconosciuti o identificati nell'ambito della legislazione comunitaria (direttive sugli habitat e sugli uccelli selvatici) o delle convenzioni internazionali come habitat di particolare interesse scientifico o in termini di biodiversità;

altre zone speciali che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare. Tra queste possono figurare aree soggette a pressioni intense o specifiche oppure aree che meritano un regime di protezione specifico.

Elementi biologici

Descrizione delle comunità biologiche associate agli habitat predominanti. Sono comprese informazioni sulle tipiche comunità di fitoplancton e zooplancton, comprese le specie tipiche, la variabilità stagionale e geografica e le stime della produttività primaria e secondaria. Devono essere fornite informazioni sugli invertebrati del fondo marino, in particolare la composizione delle specie, la biomassa, la produttività e la variabilità annuale/stagionale. Infine, devono figurare informazioni sulla struttura delle popolazioni ittiche, compresa l'abbondanza, la distribuzione e la struttura per età/dimensione delle popolazioni;

descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato di tutte le specie di mammiferi marini presenti nella regione/sottoregione. Per le specie identificate nell'ambito della legislazione UE (direttiva sugli habitat) o di accordi internazionali, deve essere fornita anche una descrizione delle principali minacce e misure di protezione/gestione messe in atto;

descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato di tutte le specie di uccelli marini presenti nella regione/sottoregione. Per le specie identificate nell'ambito della legislazione UE (direttiva sugli uccelli selvatici) o di accordi internazionali, deve essere fornita anche una descrizione delle principali minacce e misure di protezione/gestione messe in atto;

descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato di tutte le altre specie presenti nella regione/sottoregione e contemplate dalla legislazione UE o da accordi internazionali, compresa una descrizione delle principali minacce e misure di protezione/gestione messe in atto;

inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla distribuzione di specie esotiche, non indigene, presenti nella regione/sottoregione.

Altre caratteristiche

Descrizione delle incidenze dei fenomeni di arricchimento/apporto di nutrienti, cicli dei nutrienti (correnti e interazioni sedimenti/acqua), distribuzione territoriale, conseguenze;

descrizione dello stato generale di inquinamento chimico, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute (contaminazione delle carni dei pesci);

altre caratteristiche, caratteristiche tipiche/specifiche della regione/sottoregione (ad esempio munizioni scaricate in mare).


Tabella 2 — Pressioni e impatti

Introduzione generale

Inquinamento sotto forma di introduzione, diretta o indiretta conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell'ambiente marino, compreso l'inquinamento acustico sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o che può provocare effetti deleteri come danni alle risorse biologiche e alla vita marina, pericoli per la salute umana, ostacoli alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità dell'acqua marina che ne pregiudichino l'utilizzo e una riduzione della funzione ricreativa dell'ambiente marino.

Perdita fisica

Soffocamento (ad esempio con strutture artificiali, o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio)

Sigillatura (ad esempio con costruzioni permanenti)

Danni fisici

Interramento (ad esempio dilavamento, dragaggio, scarichi di fognatura)

Abrasione (ad esempio navigazione, attracco)

Estrazione selettiva (ad esempio dragaggio di aggregati, impigliamento)

Perturbazioni di natura non fisica

Sonore (ad esempio attività delle imbarcazioni, sismica)

Visive (ad esempio attività ricreativa)

Contaminazione tossica

Introduzione di composti sintetici (ad esempio pesticidi, agenti antivegetativi, PCB)

Introduzione di composti non sintetici (ad esempio metalli pesanti, idrocarburi )

Contaminazione non tossica

Arricchimento di nutrienti (ad esempio acque di dilavamento di origine agricola, scarichi di fognatura)

Arricchimento organico (ad esempio maricoltura, scarichi di fognatura)

Cambiamenti del regime termico (ad esempio scarichi di fognatura, centrali elettriche)

Cambiamenti di torbidità (ad esempio acque di dilavamento, dragaggio)

Cambiamenti di salinità (ad esempio estrazione di acqua, scarichi di fognatura)

Perturbazioni biologiche

Introduzione di patogeni microbici

Introduzione di specie non indigene e traslocazioni

Estrazione selettiva di specie (ad esempio attività di pesca a scopi commerciali e ricreativi)

ALLEGATO IV

ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

1) Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all'interno di una regione o sottoregione marina.

2) Necessità di definire: a) obiettivi volti a conseguire le condizioni auspicate in base alla definizione di «buono stato ecologico»; b) obiettivi quantificabili che consentano il monitoraggio; c) obiettivi operativi riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al conseguimento degli stessi.

3) Indicazione dello stato ecologico da conseguire e formulazione di quest'ultimo in termini di proprietà quantificabili degli elementi che caratterizzano le acque marine europee di uno Stato membro all'interno di una regione o sottoregione marina.

4) Coerenza tra le varie serie di obiettivi; assenza di conflitti tra gli stessi.

5) Indicazione delle risorse necessarie per conseguire gli obiettivi.

6) Formulazione degli obiettivi e indicazione dei tempi per il loro conseguimento.

7) Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione verso il conseguimento degli obiettivi.

8) Se necessario, indicazione dei punti di riferimento (punti di riferimento limite e punti di riferimentoobiettivo).

9) Adeguata considerazione degli aspetti socio-economici nella definizione degli obiettivi.

10) Esame delle serie di obiettivi ambientali, dei relativi indicatori e dei punti di riferimento limite e obiettivo definiti in funzione dell'obiettivo ambientale fissato all'articolo 1, al fine di valutare se il raggiungimento degli obiettivi in questione potrebbe consentire alle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all'interno di una regione o sottoregione marina di pervenire ad uno stato conforme a tali obiettivi.

11) Compatibilità tra gli obiettivi fissati e gli obiettivi che la Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare nell'ambito di pertinenti accordi internazionali e regionali.

12) Una volta fissati gli obiettivi e gli indicatori, questi devono essere esaminati rispetto all'obiettivo ambientale istituito all'articolo 1 per valutare se il raggiungimento degli obiettivi in questione potrebbe consentire all'ambiente marino di pervenire ad uno stato conforme agli obiettivi medesimi.

ALLEGATO V

ARTICOLO 13, PARAGRAFO 1

1) Necessità di fornire informazioni che consentano di valutare lo stato ecologico e di determinare il divario rispetto al buono stato ambientale e i progressi in corso per il conseguimento di tale stato secondo quanto indicato all'allegato III e le norme e i criteri dettagliati da definirsi ai sensi degli allegati I e III.

2) Necessità di garantire la presentazione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più adeguati per gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 12.

3) Necessità di garantire la presentazione di informazioni che consentano di valutare l'impatto delle misure di cui all'articolo 16.

4) Necessità di inserire attività volte a individuare le cause di eventuali alterazioni e le misure di correzione che possono essere adottate per ripristinare il buono stato ecologico, qualora siano state rilevate deviazioni dall'intervallo di valori che definisce lo stato auspicato.

5) Necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale.

6) Necessità di includere attività atte a confermare che le misure correttive producano i cambiamenti auspicati, senza effetti collaterali indesiderati.

7) Necessità di aggregare le informazioni in base alle regioni marine.

8) Necessità di formulare specifiche tecniche e metodi standardizzati di monitoraggio a livello comunitario per consentire di comparare le informazioni.

9) Necessità di garantire la massima compatibilità possibile con i programmi esistenti predisposti a livello regionale e internazionale per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed evitare attività superflue.

10) Necessità di includere, nell'ambito della valutazione iniziale prevista dall'articolo 10, una valutazione delle principali alterazioni delle condizioni ambientali e, se necessario, degli aspetti nuovi ed emergenti.

11) Necessità di trattare, nell'ambito della valutazione iniziale prevista dall'articolo 10, gli elementi elencati nell'allegato III e la relativa variabilità naturale e di valutare le tendenze verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, facendo ricorso, dove opportuno, agli indicatori istituiti e ai relativi punti di riferimento limite e obiettivo.

ALLEGATO VI

ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1

1) Controlli input: misure di gestione che influenzano l'entità consentita di un'attività umana.

2) Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.

3) Controlli della distribuzione territoriale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento nei quali può avvenire l'attività.

4) Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.

5) Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori dell'ecosistema marino agire in modo da contribuire al conseguimento degli obiettivi ecologici fissati per l'ecosistema.

6) Strumenti di attenuazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.

7) Comunicazione, coinvolgimento degli interessati e sensibilizzazione.

P6_TA(2006)0483

Apparecchiature di misura contenenti mercurio ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio (COM(2006)0069 — C6-0064/2006 — 2006/0018(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0069) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0064/2006),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0287/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2006)0018

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 novembre 2006 in vista dell'adozione della direttiva 2006/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni alla commercializzazione di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio

(Testo rilevante ai fini SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

In base alla comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2005 in merito a una strategia comunitaria sul mercurio, relativa a tutti gli impieghi del mercurio, sarebbe opportuno introdurre, a livello comunitario, restrizioni alla commercializzazione di determinate apparecchiature di misura e controllo non elettriche e non elettroniche contenti mercurio che costituiscono la principale categoria di prodotti non ancora disciplinata da provvedimenti comunitari.

(2)

L'introduzione di restrizioni alla commercializzazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio impedirebbe al mercurio di entrare nel flusso dei rifiuti, comportando benefici per l'ambiente e, a lungo termine, per la salute umana.

(3)

Considerata la fattibilità tecnica ed economica, le informazioni disponibili sulle apparecchiature di misura e controllo indicano che i provvedimenti restrittivi immediati dovrebbero riguardare solo le apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico e tutti i termometri per la temperatura corporea .

(4)

L'importazione di apparecchiature di misura contenenti mercurio di più di 50 anni riguarda o gli oggetti d'antiquariato o i beni culturali ai sensi del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali (3). Tale commercio è di portata limitata e non sembra comportare rischi per la salute umana o l'ambiente e non dovrebbe pertanto essere sottoposto a restrizioni.

(5)

Onde ridurre al minimo l'emissione di mercurio nell'ambiente e garantire il ritiro graduale delle rimanenti apparecchiature di misura contenenti mercurio per uso professionale e industriale, in particolare gli sfigmomanometri per uso sanitario, la Commissione dovrebbe esaminare la disponibilità di soluzioni alternative più sicure che siano tecnicamente ed economicamente fattibili. Nel caso degli sfigmomanometri per uso sanitario, bisognerebbe consultare gli esperti in campo medico al fine di garantire che siano adeguatamente soddisfatti i requisiti in termini di diagnosi e trattamento di patologie specifiche.

(6)

La presente direttiva è intesa a limitare solo la commercializzazione di apparecchiature di misura nuove. Tale restrizione non dovrebbe pertanto applicarsi alle apparecchiature già in uso o già immesse sul mercato .

(7)

Le disparità tra legislazioni o provvedimenti amministrativi adottati dagli Stati membri in merito a restrizioni al mercurio contenuto in diverse apparecchiature di misura e controllo possono creare ostacoli al commercio, falsare la concorrenza nella Comunità e in tal modo avere un impatto diretto sulla realizzazione e il funzionamento del mercato interno. Appare quindi necessario ravvicinare le leggi degli Stati membri nel settore delle apparecchiature di misura e controllo introducendo disposizioni armonizzate sui prodotti contenenti mercurio, al fine di preservare il mercato interno, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

(8)

Occorre pertanto modificare la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (4).

(9)

La presente direttiva va applicata fatta salva la legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva del Consiglio n. 89/391/CEE, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (5), e alle direttive particolari basate sulla medesima, in particolare la direttiva del Consiglio n. 98/24/CE, del 7 aprile 1998, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (6).

(10)

Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (7), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... (8), le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. E ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal ... (9).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  Parere del 13 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2006.

(3)  GU L 395 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 28).

(5)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(6)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(7)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

(8)  Un anno dall' entrata in vigore della presente direttiva.

(9)  Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto:

19 bis

Mercurio

Numero CAS: 7439-97-6

1)

Non può essere commercializzato:

a)

nei termometri per la temperatura corporea;

b)

in altre apparecchiature di misura destinate alla vendita al grande pubblico (per esempio manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la temperatura corporea);

c)

in altre apparecchiature di misura non destinate alla vendita al grande pubblico, dopo ... (1);

d)

negli sfigmomanometri (salvo gli estensimetri per uso sanitario) contenenti mercurio destinati sia all'uso di privati sia al settore sanitario.

I fabbricanti possono chiedere una deroga alla lettera c) entro ... (2). Sarà autorizzata una deroga per gli usi essenziali per un periodo di tempo limitato, da fissare caso per caso, qualora i fabbricanti possano provare che hanno esplicato tutti gli sforzi possibili per sviluppare alternative o processi alternativi più sicuri ma che questi non sono ancora disponibili.

2)

A titolo di deroga, la restrizione di cui al punto 1, lettera b), non si applica a:

a)

alle apparecchiature di misura aventi più di 50 anni il ... (3);

o

b)

ai barometri. Gli Stati membri definiscono meccanismi adeguati ed efficaci per autorizzarne e controllarne l'immissione sul mercato al fine di assicurare che gli obiettivi della presente direttiva non vengano compromessi.

3)

Entro ... (4) la Commissione esamina la disponibilità di soluzioni alternative più sicure che siano tecnicamente ed economicamente fattibili per gli sfigmomanometri contenenti mercurio e altre apparecchiature di misura mediche o ad uso professionale e industriale.

Sulla base di tale esame, o appena siano disponibili nuove informazioni circa alternative più sicure per gli sfigmomanometri e altre apparecchiature di misura contenenti mercurio, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa volta ad estendere le restrizioni di cui al punto 1 agli sfigmomanometri e alle altre apparecchiature di misura per uso medico e per altri utilizzi in campo professionale o industriale, in modo da eliminare gradualmente il mercurio dalle apparecchiature di misura, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile.

(1)   Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(2)   Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(3)   Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(4)   Due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

P6_TA(2006)0484

Impresa comune per il sistema europeo di gestione del traffico aereo (SESAR) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (COM(2005)0602 — C6-0002/2006 — 2005/0235(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0602) (1),

visto l'articolo 171 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0002/2006),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0382/2006);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Trattino 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 171 e 173 ,

Emendamento 2

Considerando 2

(2) Il progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa (nel seguito denominato «progetto SESAR») costituisce la componente tecnica del cielo unico europeo. Suo scopo è dotare la Comunità di un'infrastruttura di controllo efficiente e capace di assicurare lo sviluppo del trasporto aereo su basi sicure e nel rispetto dell'ambiente, beneficiando pienamente dei progressi tecnologici di programmi come GALILEO.

(2) Il progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa (nel seguito denominato «progetto SESAR») costituisce la componente tecnica del cielo unico europeo. Suo scopo è dotare la Comunità di un'infrastruttura di controllo efficiente e capace di assicurare lo sviluppo del trasporto aereo su basi sicure , efficienti sotto il profilo energetico e nel rispetto dell'ambiente, beneficiando pienamente dei progressi tecnologici di programmi come GALILEO. Suo scopo è, inoltre, integrare sia la gestione della velocità, per motivi di efficienza energetica, che un'intensa cooperazione con i servizi di previsioni meteorologiche al fine di ridurre l'impatto dell'aviazione sul cambiamento climatico.

Emendamento 3

Considerando 3

(3) Il progetto SESAR è finalizzato all'integrazione e al coordinamento delle attività precedentemente svolte in maniera dispersa e disorganica nella Comunità.

(3) Il progetto SESAR è finalizzato all'integrazione e al coordinamento delle attività precedentemente svolte in maniera dispersa e disorganica nella Comunità , comprese le sue regioni più remote e ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato .

Emendamento 4

Considerando 6

(6) Alla fase di definizione seguirà una fase di attuazione del piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo nella Comunità, articolato in due tappe successive: sviluppo (2008-2013) e spiegamento (2014-2020).

(6) Alla fase di definizione seguiranno due fasi successive: una fase di sviluppo (2008-2013) e una fase di spiegamento (2014-2020).

Emendamento 5

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis) Per ciascuna fase si dovrebbero stabilire i principali elementi del suo contenuto e, per la «fase di spiegamento», dovrebbero essere precisate le disposizioni in una proposta a sé stante.

Emendamento 8

Considerando 12

(12) In considerazione del gran numero di soggetti che interverranno in questa operazione, dell'entità delle risorse finanziarie e delle capacità tecniche necessarie, è imperativo costituire un soggetto giuridico capace di garantire l'unicità della gestione dei fondi assegnati al progetto SESAR durante la fase di attuazione .

(12) In considerazione del gran numero di soggetti che interverranno in questa operazione, dell'entità delle risorse finanziarie e delle capacità tecniche necessarie, è imperativo costituire un soggetto giuridico capace di garantire l'unicità della gestione dei fondi assegnati al progetto SESAR durante la fase di sviluppo .

Emendamento 9

Considerando 13

(13) Questo soggetto , incaricato di gestire un progetto di ricerca pubblico di interesse europeo , deve essere considerato un organismo internazionale rientrante nella previsione dell'articolo 15, punto 10, secondo trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari — Sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

(13) Questo soggetto sarà incaricato di gestire un progetto di ricerca pubblico di interesse europeo ai sensi dell'articolo 15, punto 10, secondo trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari — Sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

Emendamento 10

Considerando 14

(14) È inoltre opportuno che questo soggetto benefici di un'esenzione fiscale da parte degli Stati membri con riferimento alle tasse e alle imposte diverse dall'IVA e dalle accise e che gli stipendi corrisposti al suo personale siano esenti da qualsiasi imposta nazionale sul reddito .

(14) È inoltre opportuno che questo soggetto benefici di un'esenzione fiscale da parte degli Stati membri con riferimento alle tasse e alle imposte diverse dall'IVA e dalle accise e che gli stipendi corrisposti al suo personale siano conformi alle condizioni d'assunzione applicabili agli altri agenti delle Comunità europee .

Emendamento 11

Considerando 15

(15) SESAR è un progetto di ricerca e sviluppo avente i requisiti per beneficiare di un finanziamento in virtù dei programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo. È quindi necessario creare un'impresa comune ai sensi dell'articolo 171 del trattato al fine di compiere progressi considerevoli nello sviluppo delle tecnologie relative ai sistemi di controllo aereo nella fase di sviluppo (2008-2013).

(15) SESAR è un progetto di ricerca e sviluppo avente i requisiti per beneficiare di un finanziamento in virtù dei programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo. È quindi necessario creare un'impresa comune ai sensi degli articoli 171 e 173 del trattato al fine di compiere progressi considerevoli nello sviluppo delle tecnologie relative ai sistemi di controllo aereo nella fase di sviluppo (2008-2013).

Emendamento 12

Considerando 17

(17) Compito principale dell'impresa comune deve essere l'organizzazione e il coordinamento del progetto SESAR mediante la combinazione di fondi pubblici e privati sulla base di risorse tecniche esterne.

(17) Compito principale dell'impresa comune deve essere l'organizzazione e il coordinamento del progetto SESAR mediante la combinazione di fondi pubblici e privati sulla base di risorse tecniche esterne, conferite dai suoi membri, e in particolare l'esperienza e le competenze di Eurocontrol.

Emendamento 13

Considerando 17 bis (nuovo)

 

(17 bis) Per il settore privato risulta auspicabile un'adeguata partecipazione in tutte le fasi, specialmente in quella di sviluppo, al fine di definire le responsabilità dei rappresentanti del settore privato nel corso della fase di spiegamento.

Emendamento 14

Considerando 20

(20) È opportuno stabilire le modalità organizzative e operative dell'impresa comune adottando lo statuto dell'impresa comune.

(20) Le modalità organizzative e operative dell'impresa comune , le regole atte ad evitare i conflitti di interesse nell'ambito dell'impresa comune e la procedura per la nomina di funzionari dovrebbero essere stabilite adottando lo statuto dell'impresa comune di cui all'allegato .

Emendamento 15

Considerando 20 bis (nuovo)

 

(20 bis) Al Parlamento europeo dovrebbe essere riconosciuto lo status di osservatore al consiglio di amministrazione dell'impresa comune.

Emendamento 16

Considerando 20 ter (nuovo)

 

(20 ter) Le domande di adesione all'impresa comune di nuovi membri dovrebbero essere accolte favorevolmente, con riserva delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 dell'allegato.

Emendamento 17

Considerando 22 bis (nuovo)

 

(22 bis) La Commissione dovrebbe riferire ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento e, se del caso, proporre emendamenti allo stesso.

Emendamento 18

Articolo 1, paragrafo 1

1. Per l'esecuzione delle attività di sviluppo della fase di attuazione del progetto di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa (nel seguito «il progetto SESAR») è costituita un'impresa comune denominata «Impresa comune SESAR », per un periodo che scade il 31 dicembre 2013 .

1. È costituita un'impresa comune (in appresso denominata «Impresa comune» ). Il suo obiettivo primario è di gestire le attività della fase di sviluppo del progetto, modernizzare la gestione del traffico aereo in Europa (di seguito «il progetto SESAR») , per un periodo che va dalla data in cui il Consiglio approva il Piano di massima di gestione del traffico aereo («Piano di massima ATM») di cui al paragrafo 1 bis, lettera a) fino alla fine della fase di sviluppo.

Emendamento 19

Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis.

Il progetto SESAR comprende tre fasi:

a)

una «fase di definizione», volta a definire le opzioni tecniche, le misure da adottare e le priorità nei programmi di modernizzazione, nonché i piani operativi di attuazione. Tale fase, iniziata nell'ottobre 2005, dovrebbe terminare nel dicembre 2007 con l'elaborazione di un Piano direttore ATM. Tale Piano direttore ATM è realizzato da un consorzio di imprese poste sotto la sorveglianza di Eurocontrol;

b)

una «fase di sviluppo» inizierà il 1o gennaio 2008 dopo l'approvazione del Piano direttore ATM da parte del Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Tale fase terminerà il 31 dicembre 2013;

c)

una «fase di spiegamento» inizierà il 1o gennaio 2014 e terminerà il 31 dicembre 2020. Essa comprenderà la produzione e l'attuazione su grande scala delle nuove infrastrutture della gestione del traffico aereo. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta a definire:

i)

il passaggio dalla fase di sviluppo alla fase di spiegamento,

ii)

i meccanismi di rimborso che sarà tenuto ad applicare ogni organismo che succederà all'impresa comune, e

iii)

il trasferimento dei beni materiali e immateriali al nuovo organismo che succederà all'impresa comune.

Emendamento 20

Articolo 1, paragrafo 1 ter (nuovo)

 

1 ter. L'ambito d'azione, la governance, il finanziamento e la durata dell'impresa comune sono rivisti, se del caso, dal Consiglio, in base allo sviluppo del progetto e del «piano di massima ATM». Il Consiglio tiene conto della valutazione di cui all'articolo 6 e delle disposizioni di cui all'articolo 6 bis.

Emendamento 21

Articolo 1, paragrafo 2, alinea

2)

Scopo dell'impresa comune è di provvedere alla modernizzazione del sistema di gestione del traffico aereo europeo coordinando gli sforzi di ricerca e sviluppo nella Comunità . L'impresa comune è in particolare responsabile dell'esecuzione dei seguenti compiti:

2)

Scopo dell'impresa comune di provvedere alla modernizzazione del sistema di gestione del traffico aereo europeo coordinando e concentrando tutte le pertinenti attività di ricerca e sviluppo. L'impresa comune è in particolare responsabile dell'esecuzione dei seguenti compiti:

Emendamento 22

Articolo 1, paragrafo 2, trattino 1

organizzare e coordinare la realizzazione del progetto SESAR, in conformità con il piano di modernizzazione della gestione del traffico aereo in Europa (nel seguito «il piano») predisposto dall'agenzia dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) mediante la combinazione di fondi pubblici e privati;

organizzare e coordinare le attività della fase di sviluppo del progetto SESAR, in conformità del piano di massima ATM risultante dalla fase di definizione del progetto e gestito dall'agenzia dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) mediante la combinazione e la gestione nell'ambito di una struttura unica di fondi pubblici e privati;

Emendamento 23

Articolo 1, paragrafo 2, trattino 2 bis (nuovo)

 

garantire i finanziamenti necessari per le attività della fase di sviluppo in conformità del piano di massima ATM;

Emendamento 24

Articolo 1, paragrafo 2, trattino 2 ter (nuovo)

 

garantire la partecipazione degli attori della gestione del traffico aereo in Europa sia al processo decisionale che al finanziamento.

Emendamento 25

Articolo 1, paragrafo 3

3. L' impresa comune ha sede in Bruxelles .

3. La sede dell' impresa comune è stabilita in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2002 che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comiunitari (2) .

Emendamento 26

Articolo 2, paragrafo 2

2. L'impresa comune è assimilata ad un organismo internazionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 10, secondo trattino, della direttiva 77/388/CEE e dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE.

soppresso

Emendamento 27

Articolo 2, paragrafo 3

3. L'impresa comune beneficia, da parte degli Stati membri, dell'esenzione dalle imposte diverse dall'IVA e dalle accise. In particolare, l'IC è esentata dal pagamento dei diritti di registro e dall'imposta sulle società o altri tributi assimilati. Gli stipendi corrisposti al personale dell'impresa comune sono esenti da qualsiasi imposta nazionale sul reddito .

3. L'impresa comune beneficia, da parte degli Stati membri, dell'esenzione dalle imposte diverse dall'IVA e dalle accise. In particolare, l'IC è esentata dal pagamento dei diritti di registro e dall'imposta sulle società o altri tributi assimilati. Gli stipendi sono corrisposti al personale dell'impresa comune in conformità delle condizioni d'assunzione di altri agenti delle Comunità europee .

Emendamento 28

Articolo 3, paragrafo 1

1. È adottato lo statuto dell'impresa comune, allegato al presente regolamento.

1. È adottato lo statuto dell'impresa comune, allegato al presente regolamento che costituisca parte integrante di quest'ultimo .

Emendamento 29

Articolo 3, paragrafo 2

2. Lo statuto può essere modificato con la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda gli articoli 3, 4, 5, 6, ed 8 .

2. Lo statuto può essere modificato con la procedura di cui all'articolo 6 bis .

Emendamento 63 e 61

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

a)

dai contributi dei suoi membri, ai sensi dell'articolo 1 del suo statuto e

a)

dai contributi dei suoi membri, ai sensi degli articoli 1, 3 e 11 del suo statuto e

b)

da un prelievo eventualmente effettuato sulle tariffe di navigazione aerea ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 550/2004. La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 550/2004, le modalità di riscossione e di utilizzazione di tale prelievo.

b)

da un prelievo eventualmente effettuato sulle tariffe di navigazione aerea ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 550/2004. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio che definisce le modalità di riscossione e di utilizzazione di tale prelievo.

Emendamento 32

Articolo 4, paragrafo 3

3. L'insieme dei contributi finanziari comunitari all'impresa comune cessano quando scade il periodo indicato all'articolo 1 .

3. L'insieme dei contributi finanziari comunitari all'impresa comune cessano quando scade la fase di sviluppo, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio decidano altrimenti sulla base di una proposta della Commissione .

Emendamento 34

Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. La posizione della Commissione per quanto concerne le decisioni in seno al consiglio di amministrazione concernenti gli adeguamenti tecnici al piano di massima ATM è adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

Emendamento 35

Articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

Adesione di nuovi membri

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'adesione di nuovi membri all'impresa comune. L'adesione di nuovi membri, inclusi i membri di paesi terzi, è sottoposta all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 36

Articolo 6

Ogni tre anni , con decorrenza dall'inizio dell'attività dell'impresa comune e fino al momento della sua cessazione, la Commissione procede a valutazioni dell'attuazione del presente regolamento, dei risultati ottenuti dall'impresa comune e dei suoi metodi di lavoro.

A norma dell'articolo 173 del trattato CE, con decorrenza dall'inizio dell'attività dell'impresa comune e fino al momento della sua cessazione, la Commissione procede a valutazioni dell'attuazione del presente regolamento, dei risultati ottenuti dall'impresa comune e dei suoi metodi di lavoro. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sui risultati di tali valutazioni e sulle conclusioni da trarne.

Emendamento 37

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Articolo 6 bis

Revisione

Se la Commissione ritiene necessario o se il Parlamento europeo o il Consiglio chiedono, nel quadro della procedura di comitatologia, la revisione del presente regolamento o degli statuti dell'impresa comune, la Commissione presenta una proposta legislativa appropriata in conformità della procedura prevista dal trattato.

Emendamento 38

Allegato, articolo 1, paragrafo 2, trattino 3

qualsiasi altra impresa o ente pubblico o privato.

qualsiasi altra impresa o ente pubblico o privato che abbia concluso almeno un accordo con la Comunità europea nel settore del trasporto aereo .

Emendamento 39

Allegato, articolo 1, paragrafo 3, comma 2

Il consiglio di amministrazione decide se accogliere o respingere la domanda di adesione. In caso di decisione favorevole, il direttore esecutivo negozia le condizioni di adesione e le presenta per approvazione al consiglio di amministrazione. Le suddette condizioni possono contemplare, in particolare, disposizioni relative al contributo finanziario e alla rappresentanza in seno al consiglio d'amministrazione.

Il consiglio di amministrazione consiglia la Commissione quanto all'opportunità di accogliere o respingere la domanda di adesione e la Commissione, applicando la procedura di cui all'articolo 5 bis, elabora una proposta in tal senso . In caso di decisione favorevole, il direttore esecutivo negozia le condizioni di adesione e le presenta per approvazione al consiglio di amministrazione. Le suddette condizioni possono contemplare, in particolare, disposizioni relative al contributo finanziario e alla rappresentanza in seno al consiglio d'amministrazione.

Emendamento 40

Allegato, articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.

Nel raccomandare di autorizzare o meno i negoziati di adesione con un'impresa o un ente pubblico o privato, dato l'accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino dell'allegato, il consiglio di amministrazione tiene particolarmente conto dei seguenti criteri:

la conoscenza e l'esperienza provate in materia di gestione del traffico aereo e/o di fornitura di attrezzature e/o servizi da utilizzare nella gestione del traffico aereo;

il contributo che l'impresa o l'ente possono presumibilmente fornire all'attuazione del piano di massima ATM;

la sicurezza finanziaria dell'impresa o dell'ente;

l'eventuale conflitto di interessi.

Emendamento 41

Allegato, articolo 3, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

 

a bis) un rappresentante dell'autorità militare;

Emendamento 42

Allegato, articolo 3, paragrafo 2

2. I rappresentanti di cui al paragrafo 1, lettere b, c), d), e) e f) sono designati dall'Organo consultivo del settore, istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 549/2004 .

2. Il Parlamento europeo dispone di uno status di osservatore al consiglio di amministrazione.

Emendamento 43

Allegato, articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Il consiglio di amministrazione è presieduto dalla Commissione.

Emendamento 44

Allegato, articolo 4, paragrafo 1

1. I rappresentanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , lettere a) e b), hanno diritto di voto.

1. Tutti i rappresentanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 dispongono di un voto ponderato in proporzione al loro contributo al capitale dell'impresa comune e in base alle disposizioni del paragrafo 2 .

Emendamento 46

Allegato, articolo 4, paragrafo 5

5. Ogni decisione relativa all'adesione di nuovi membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, alla nomina del direttore esecutivo e allo scioglimento dell'impresa comune deve avere il parere favorevole del rappresentante della Comunità nel consiglio di amministrazione.

soppresso

Emendamento 47

Allegato, articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)

 

5 bis. Le decisioni relative al piano generale della gestione del traffico aereo e le relative modifiche sono adottate con il voto favorevole di tutti i membri fondatori. Fatto salvo il paragrafo 1, dette decisioni non sono adottate se i rappresentanti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da c) a f) esprimono all'unanimità il proprio disaccordo.

Emendamento 48

Allegato, articolo 4, paragrafo 5 ter (nuovo)

 

5 ter. Il Piano direttore ATM viene comunicato e trasmesso al Parlamento europeo.

Emendamento 49

Allegato, articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

b)

decidere in merito all'adesione di nuovi membri;

b)

formulare proposte in merito all'adesione di nuovi membri;

Emendamento 50

Allegato, articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

c)

nominare il direttore e approvare l'organigramma dell'impresa comune,

c)

nominare il direttore , sulla base della procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 dell'allegato, e approvare l'organigramma dell'impresa comune,

Emendamento 51

Allegato, articolo 5 bis (nuovo)

 

Articolo 5 bis

Prevenzione dei conflitti di interesse

1. I membri dell'impresa comune o del consiglio di amministrazione e il personale di detta impresa comune non partecipano alle procedure di preparazione delle gare d'appalto pubbliche o alla valutazione o all'aggiudicazione di contratti se hanno concluso accordi di partenariato con organismi che sono potenziali candidati a gare d'appalto pubbliche o con soggetti che rappresentano tali organismi.

2. I membri dell'impresa comune e i partecipanti al consiglio di amministrazione devono notificare qualsiasi interesse personale o corporativo diretto o indiretto nell'esito delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle questioni iscritte all'ordine del giorno. Tale requisito si applica anche al personale dell'impresa comune in relazione ai compiti che gli sono assegnati.

3. In base a eventuali notifiche di cui al paragrafo 2, il consiglio di amministrazione può decidere di escludere i membri, i partecipanti o il personale dal processo decisionale o dai compiti imprenditoriali laddove è probabile che si configuri un conflitto di interessi. Agli esclusi è precluso l'accesso alle informazioni relative agli argomenti che possano essere oggetto di conflitti di interesse.

Emendamento 52

Allegato, articolo 6, paragrafo 1

1. Il direttore esecutivo è incaricato dell'amministrazione corrente dell'impresa comune ed è il suo rappresentante legale. È nominato dal consiglio di amministrazione su proposta della Commissione. Esercita le proprie funzioni in assoluta indipendenza .

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, a partire da un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione e da Eurocontrol in base al concorso pubblico di assunzione e sentito il parere del rappresentante nominato dal Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri .

Emendamento 53

Allegato, articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

 

1 bis. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Su proposta della Commissione, ascoltato il parere del rappresentante nominato dal Parlamento europeo e previa valutazione, può essere prorogato una volta per un periodo non superiore ai tre anni.

Emendamento 54

Allegato, articolo 8, alinea

Al fine di eseguire i compiti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'impresa comune conclude con Eurocontrol un accordo in base al quale:

1. Al fine di eseguire i compiti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'impresa comune conclude con i suoi membri accordi specifici.

 

1 bis. Il ruolo e il contributo di Eurocontrol sono definiti in un accordo con l'impresa comune. Tale accordo:

Emendamento 55

Allegato, articolo 8, lettere a) e b)

a)

Eurocontrol condivide i risultati della fase di definizione con l'impresa comune;

a)

definisce le modalità del trasferimento e dell'uso dei risultati della fase di definizione all' impresa comune;

b)

a Eurocontrol è affidata la responsabilità dei compiti qui di seguito elencati, che derivano dall'obbligo di eseguire il «piano», nonché la gestione dei fondi ad essi relativi :

b)

descrive i compiti di Eurocontrol e definisce le sue responsabilità nell'esecuzione del «Piano direttore ATM» :

Emendamento 56

Allegato, articolo 11, paragrafo 3, comma 1

3. I membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, si impegnano a versare un contributo iniziale minimo di 10 mio EUR entro un anno decorrente dall'accettazione della loro adesione all'impresa comune. Tale importo è ridotto a 5 milioni di euro per i membri che sottoscrivono all'impresa comune entro 12 mesi dalla sua costituzione.

3. I membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo e terzo trattino, si impegnano a versare un contributo iniziale minimo di 10 000 000 EUR entro un anno decorrente dall'accettazione della loro adesione all'impresa comune.

Emendamento 57

Allegato, articolo 11, paragrafo 3, comma 2

Nel caso di imprese che sottoscrivono a titolo individuale o collettivo e che possono essere qualificate come piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 concernente la definizione delle piccole e medie imprese, il suddetto importo è ridotto a 250 000 EUR indipendentemente dal momento in cui acquistano la qualità di membro.

Nel caso di imprese che sottoscrivono a titolo individuale o collettivo e che possono essere qualificate come piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 concernente la definizione delle piccole e medie imprese, il suddetto importo è ridotto a 250 000 EUR indipendentemente dal momento in cui acquistano la qualità di membro e i membri fondatori possono scaglionare il pagamento di diverse rate per un periodo determinato previo accordo fra le parti.

Emendamento 58

Allegato, articolo 11, paragrafo 5

5. Sono ammessi i conferimenti in natura. I conferimenti in natura sono oggetto di una valutazione del loro valore e della loro utilità per la realizzazione dei compiti affidati all'impresa comune.

5. Sono ammessi i conferimenti in natura , che sono stabiliti negli accordi di cui all'articolo 8 del presente allegato . I conferimenti in natura sono oggetto di una valutazione del loro valore e della loro utilità per la realizzazione dei compiti affidati all'impresa comune.

Emendamento 59

Allegato, articolo 17

L'impresa comune è proprietaria di tutti i beni materiali ed immateriali da essa creati o ad essa ceduti per la fase di attuazione del progetto SESAR.

L'impresa comune è proprietaria di tutti i beni materiali ed immateriali da essa creati o ad essa ceduti per la fase di sviluppo del progetto SESAR , in conformità degli accordi di adesione da essa conclusi. L'impresa comune può concedere diritti di accesso alle conoscenze risultanti dal progetto, segnatamente ai suoi membri ma anche agli Stati membri dell'Unione europea e/o ad Eurocontrol, per loro scopi propri non commerciali .


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)   GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

P6_TA(2006)0485

Relazione annuale 2006 sull'area dell'euro

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale 2006 sull'area dell'euro (2006/2239(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Dichiarazione annuale sull'area dell'euro» (COM(2006)0392),

viste le previsioni intermedie della Commissione del settembre 2006,

vista la propria risoluzione del 3 luglio 2003 sul ruolo internazionale dell'area dell'euro e sulla prima valutazione dell'introduzione delle banconote e monete (1),

vista la propria risoluzione del 4 aprile 2006 sulla situazione dell'economia europea: relazione preparatoria sugli indirizzi di massima per le politiche economiche per il 2006 (2),

vista la propria risoluzione del 14 marzo 2006 sulla revisione strategica del Fondo monetario internazionale (3),

vista la propria risoluzione del 17 maggio 2006 sulle finanze pubbliche nell'Unione economia e monetaria (UEM) (4),

vista la propria risoluzione del 1o giugno 2006 sull'allargamento dell'area dell'euro (5),

vista la propria risoluzione del 26 ottobre 2006 sulla relazione annuale 2005 della Banca centrale europea (6),

viste le relazioni della Banca centrale europea (BCE) sul ruolo internazionale dell'euro e sull'integrazione finanziaria nell'area dell'euro,

vista la propria risoluzione del 13 dicembre 2005 sul regime fiscale delle imprese nell'Unione europea: una base imponibile comune consolidata per le società (7),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0381/2006),

A.

considerando che l'appartenenza all'area dell'euro rafforza il grado di interdipendenza economica tra gli Stati membri e rende necessario un più stretto coordinamento delle politiche economiche per correggere le debolezze strutturali al fine di far fronte alle nuove sfide e conseguire maggiore prosperità e competitività per essere preparati ad una più vasta economia globalizzata,

B.

considerando che nel 2006 la crescita economica nell'area dell'euro è in accelerazione e sembra avere basi più ampie, con una domanda interna che va acquistando slancio, specialmente per quanto riguarda gli investimenti; che tale crescita potrebbe tuttavia rallentare nel 2007 a causa degli alti prezzi del petrolio, degli effetti ritardati del rafforzamento dell'euro e di una diminuzione della crescita statunitense,

C.

considerando che il potenziale di crescita dell'area dell'euro è generalmente valutato intorno al 2% e deve essere aumentato e mantenuto al 3% per poter dare un lavoro ad oltre dodici milioni di europei disoccupati, farne aumentare il reddito disponibile e consentire l'allocazione delle risorse necessarie per la modernizzazione del sistema di previdenza sociale europeo, unico nel suo genere,

D.

considerando che per il criterio del tasso d'inflazione sono utilizzate due diverse definizioni di «stabilità dei prezzi»; considerando che la BCE ha chiarito che nel perseguire la stabilità dei prezzi si prefigge di mantenere i tassi di inflazione al di sotto ma vicini al 2% a medio termine mentre nelle relazioni sulla convergenza la BCE e la Commissione utilizzano un valore di riferimento calcolato in base al tasso di inflazione medio nei precedenti 12 mesi nei tre Stati membri più virtuosi, più 1,5 punti percentuali, a norma del protocollo sui criteri di convergenza cui si fa riferimento all'articolo 121, paragrafo 1 del Trattato CE, che presume che il migliore andamento in termini di stabilità dei prezzi corrisponda, in pratica, al più basso livello possibile di inflazione;

E.

considerando che, al 1o gennaio 2007, l'area dell'euro comprenderà solo 13 Stati membri, ma che il coordinamento della politica macroeconomica e il mercato interno riguarderanno tutti i 27 Stati membri,

F.

considerando che la rappresentanza esterna dell'area euro in istituzioni e forum internazionali non è commisurata al peso economico che detiene nell'economia mondiale; che da quando è stato introdotto l'euro sono stati realizzati progressi limitati per assicurare che l'area dell'euro parli con una voce sola in istituzioni e forum internazionali e che, a causa di tali carenze, l'area dell'euro ha difficoltà a promuovere i propri interessi e ad assumere un ruolo guida nell'affrontare le sfide poste dall'economia globale,

G.

considerando che la BCE condivide con il Consiglio la responsabilità dei problemi inerenti al tasso di cambio ed alla rappresentanza internazionale dell'area dell'euro;

H.

considerando che l'Eurogruppo è preposto al dialogo informale con la BCE e che il suo compito principale è quello di definire vedute comuni sul funzionamento generale dell'economia nell'area dell'euro nonché di esaminare l'andamento del tasso di cambio dell'euro rispetto alle altre monete;

Politica macroeconomica

1.

accoglie con favore la presentazione della prima relazione annuale della Commissione sull'area dell'euro, che riflette l'evoluzione delle economie dell'area dell'euro nel 2006 e costituisce un utile contributo al dibattito sulle sfide condivise in materia di politica economica cui si trovano a far fronte i membri dell'area dell'euro;

2.

ritiene che la politica monetaria sarebbe più prevedibile ed efficace se vi fossero regole chiare e trasparenti sul modo in cui i due pilastri principali — la massa monetaria da una parte e tutte le altre informazioni pertinenti sui futuri andamenti dell'inflazione dall'altra — ne influenzano le decisioni operative; ritiene inoltre che i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo della BCE dovrebbero essere pubblicati e dovrebbero contenere una chiara esposizione degli argomenti favorevoli e contrari alle decisioni adottate e i motivi per cui tali decisioni sono state prese; ritiene importante tale trasparenza perché consentirà al mercato di farsi un quadro più chiaro della politica monetaria della BCE;

3.

tenendo conto del fatto che lo stimolo monetario degli ultimi anni sta venendo progressivamente meno, invita la Commissione ad attenersi ad un'interpretazione rigorosa del rinnovato Patto di stabilità e di crescita e gli Stati membri a perseguire un miglioramento annuale dei rispettivi disavanzi di bilancio corretti per il ciclo pari allo 0,5% del PIL come valore di riferimento, il che contribuirà ad attenuare le pressioni inflazionistiche e a mantenere i tassi d'interesse a livelli sufficientemente bassi da non mettere in pericolo la ripresa economica in corso; ricorda in tale contesto il valore aggiunto apportato da un miglior coordinamento fiscale, soprattutto in materia di bilancio, tra gli Stati membri ai fini di un equilibrio più coerente nella politica macroeconomica, rispetto alla politica monetaria ben sviluppata dell'Unione economica e monetaria;

4.

ritiene importante, senza mettere in questione il principio di sussidiarietà nella politica fiscale e sempre rispettando le prerogative dei governi nazionali per quanto riguarda la definizione delle loro politiche strutturali e di bilancio, che tutti gli Stati membri, per lo meno quelli facenti parte dell'area dell'euro, coordinino i rispettivi calendari fiscali e basino le proprie proiezioni di bilancio su criteri simili, al fine di evitare disparità causate dall'uso di previsioni macroeconomiche diverse (crescita globale, crescita dell'UE, prezzo del petrolio al barile, tassi di interesse) e di altri parametri; ritiene che la Commissione possa fornire un importante contributo al compimento di questa missione;

5.

invita gli Stati membri a destinare una quota consistente delle entrate fiscali aggiuntive derivanti dall'attuale crescita economica alla riduzione del debito pubblico, il che libererà risorse da utilizzare per l'istruzione, la formazione professionale, le infrastrutture, la ricerca e l'innovazione, conformemente agli obiettivi della strategia di Lisbona e Göteborg, e per affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione e dal cambiamento climatico;

6.

ricorda alla Commissione che il Parlamento, nella citata risoluzione del 4 aprile 2006, chiedeva una revisione generale dei sistemi fiscali degli Stati membri quale fattore chiave per rafforzare la competitività dell'economia e la sostenibilità delle finanze pubbliche;

7.

invita la Commissione ad avviare uno studio sui benefici, per l'area dell'euro e per l'Unione nel suo insieme, di un migliore funzionamento del pilastro economico dell'Unione economica e monetaria applicato all'area dell'euro in termini di crescita e occupazione;

Riforme economiche

8.

rammenta a tale proposito l'importanza dell'attuazione concreta e urgente della strategia di Lisbona, in modo uguale a tutti i livelli e in tutti gli ambiti d'azione interessati da una combinazione di politiche sinergiche caratterizzata da riforme in campo economico, occupazionale, ambientale e sociale;

9.

constata che l'economia dell'area dell'euro si è adeguata solo molto lentamente alla ripresa della crescita economica mondiale, in particolare a causa della debolezza della domanda interna, e che le riforme economiche nei mercati dei prodotti, del lavoro e dei capitali consentiranno una più rapida reattività dei prezzi e dei salari ai mutamenti delle circostanze economiche, il che è essenziale per incrementare il potenziale di crescita, per affrontare disparità ingiustificate in termini di crescita e di inflazione tra gli Stati membri dell'area dell'euro e per adeguarsi a sviluppi mondiali potenzialmente negativi;

10.

tiene conto del fatto che alcuni Stati membri hanno mostrato impegno nel quadro dei rispettivi programmi nazionali di riforma, ma riconosce che ciò non è sufficiente e sollecita gli Stati membri ad agire; ricorda che i risultati economici sarebbero favoriti dall'approvazione di un codice di condotta che consentisse agli Stati membri un monitoraggio reciproco di tali programmi attraverso lo scambio delle migliori pratiche e la pubblicazione da parte della Commissione di una graduatoria («league table») annuale da cui risultino i migliori o peggiori risultati ottenuti dai vari paesi, come proposto nella relazione del novembre 2004 del gruppo ad alto livello della Commissione presieduto da Wim Kok sul tema «Affrontare la sfida — La strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione»;

11.

ritiene che gli Stati membri dell'area dell'euro dovrebbero continuare a progredire simultaneamente per quanto riguarda i tre principi del modello di Lisbona/Göteborg (crescita economica, coesione sociale e protezione dell'ambiente) e sottolinea altresì il potenziale della «flessicurezza» (flessibilità e sicurezza) nel rafforzare la partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda le donne, i lavoratori anziani, i giovani, i disoccupati di lunga durata e i lavoratori immigrati;

12.

ribadisce la sua convinzione che l'obiettivo di introdurre una base imponibile consolidata comune per le società in Europa potrebbe essere conseguito anche mediante il meccanismo della cooperazione rafforzata qualora gli Stati membri non riescano a pervenire a un accordo unanime; sottolinea che il meccanismo della cooperazione rafforzata, sebbene meno desiderabile rispetto all'accordo unanime degli Stati membri, consentirebbe alla maggior parte degli Stati membri di progredire nella definizione di un sistema comune d'imposta sulle società nel mercato interno, offrendo nel contempo agli Stati membri non partecipanti la possibilità di aderire in una fase successiva; ritiene che tale questione sia ancora più importante per l'area dell'euro e sollecita gli Stati membri che ne fanno parte ad intensificare i propri sforzi per realizzare progressi in tale ambito;

Mercato interno

13.

ritiene che il completamento del mercato interno, specialmente dei servizi, sia essenziale per promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro in seno all'Unione economica e monetaria e chiede pertanto un'ulteriore e migliore attuazione delle direttive; condanna le politiche adottate da alcuni Stati membri di protezione delle loro industrie e servizi chiave dalla concorrenza transfrontaliera e ribadisce la propria fedeltà ai principi della libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali;

14.

concorda con la Commissione sulla necessità di rimuovere gli ostacoli alla creazione di un'area europea unica dei pagamenti e di compiere altri sforzi per aprire i frammentati mercati dei servizi finanziari al dettaglio (piani di risparmio, mutui ipotecari, assicurazioni e piani pensionistici), sempre assicurando la protezione dei consumatori; sottolinea l'importanza di sviluppare un approccio paneuropeo in materia di regolamentazione e di vigilanza dei mercati finanziari e ricorda che è necessario rivedere le regole in materia di solvibilità delle assicurazioni (Solvency II), nonché quelle riguardanti i poteri discrezionali delle autorità di regolamentazione nel caso di fusioni transfrontaliere, al fine di evitare conflitti tra le autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e di quello ospitante;

15.

è convinto che un'ambiziosa politica di innovazione nell'Unione europea sia uno degli assi portanti dello sviluppo sostenibile e della creazione di posti di lavoro e debba costituire una delle priorità principali di un approccio volto ad un coordinamento economico rafforzato; deplora che le spese di ricerca e sviluppo nell'area dell'euro rappresentino il 2% del PIL, ossia una percentuale nettamente inferiore all'obiettivo del 3% fissato per l'UE nel suo insieme; invita la Commissione ad avanzare proposte concrete riguardo al finanziamento della R&S nell'Unione europea e ad un quadro efficiente in materia di diritti di proprietà intellettuale; invita gli Stati membri a destinare maggiori risorse alla ricerca e all'innovazione e a stabilire incentivi fiscali per le imprese e le università che investono nella R&S ricordando che, rispetto alle sovvenzioni dirette, tali incentivi garantiscono meglio l'utilizzazione delle risorse pubbliche a sostegno di iniziative aventi vocazione alla riuscita;

16.

ritiene che i mercati del lavoro debbano diventare più flessibili e che vadano eliminati quegli aspetti della normativa sul lavoro a tempo indeterminato che possono costituire un ostacolo all'adeguamento del mercato del lavoro; riconosce che, a lungo termine, i salari reali e la produttività dovrebbero crescere simultaneamente; si rammarica del fatto che non si sia tenuto conto di molte delle proposte formulate dal Parlamento, specialmente quelle riguardanti il miglioramento dei servizi per la custodia dei bambini, il raggiungimento di un migliore equilibrio tra vita personale e professionale, la creazione di incentivi per incoraggiare i lavoratori a ritardare il pensionamento volontario e l'instaurazione di politiche volte ad integrare gli immigrati legali nel mercato del lavoro e a combattere l'immigrazione illegale;

17.

deplora il fatto che gli attuali livelli di istruzione e di formazione permanente, che dovrebbero figurare tra le principali priorità di un approccio volto ad un coordinamento economico rafforzato, siano chiaramente insufficienti e concorda con la maggior parte delle misure proposte dalla Commissione; si rammarica tuttavia del fatto che non siano state recepite alcune delle proposte approvate dal Parlamento, in particolare quelle miranti a migliorare la conoscenza delle lingue straniere, della matematica e delle scienze nell'istruzione primaria e secondaria, a realizzare un modello integrato di formazione professionale, ad attrarre un maggior numero di studenti verso le carriere scientifiche, a rafforzare la cooperazione tra le università e i settori industriali e commerciali, ad incoraggiare un'offerta d'istruzione che tenga conto del mercato del lavoro, a garantire l'accesso di tutti all'istruzione terziaria, a promuovere la formazione permanente e ad affrontare di conseguenza i problemi della disoccupazione di lunga durata e giovanile e a garantire na migliore comunicazione, divulgazione e applicazione dei risultati della ricerca;

18.

invita gli Stati membri e la Commissione ad iscrivere tra le loro priorità principali la realizzazione di n mercato interno dell'energia, il miglioramento della politica di R&S in materia di fonti energetiche alternative di energia più ecologica e pulita, incluso uno slancio verso un uso rafforzato delle energie rinnovabili, n impegno più pronunciato al risparmio e all'efficienza energetici nonché il rafforzamento dei legami olitici ed economici con il maggior numero possibile di paesi fornitori, al fine di diversificare le fonti di pprovvigionamento energetico e poter meglio fronteggiare le carenze di tale approvvigionamento;

Un'Unione economica e monetaria funzionante

19.

concorda con la Commissione su fatto che la disparità dei tassi di crescita e di inflazione all'interno ell'area dell'euro, con differenze che arrivano a l4,5 % per la crescita e al 2,7 % per l'inflazione nel 2005, è empre più dovuta a ragioni strutturali; si rammarica del fatto che la dispersione dei tassi d'inflazione degli Stati membri con inflazione più alta incida negativamente sulla competitività e sulla stabilità monetaria ell'intera area dell'euro; osserva che tali differenze fanno parte talvolta di un processo positivo di convergenza ei livelli dei redditi e dei prezzi, nell'ambito del processo di allineamento delle economie; invita ncora una volta gli Stati membri della zona euro ad intensificare gli sforzi volti ad un coordinamento fficace delle politiche economiche e monetarie, in particolare mediante il rafforzamento delle loro strategie omuni in seno all'Eurogruppo, al fine di migliorare la convergenza reale delle economie e di limitare irischi di shock asimmetrico nell'UEM;

20.

accoglie la Slovenia nell'area dell'euro a partire dal 1o gennaio 2007 e sollecita i nuovi Stati membri ad intraprendere le azioni necessarie per conformarsi ai criteri di convergenza di Maastricht; sottolinea che la BCE e la Commissione devono applicare il criterio della stabilità dei prezzi secondo le modalità previste dal trattato CE, che divergono da quelle applicate dalla BCE nell'attuare la propria politica monetaria; invita la BCE e la Commissione a valutare se sia giustificato il mantenimento di tali approcci differenziati;

21.

riconosce che, ai sensi dei criteri di convergenza di Maastricht, il tasso di inflazione non deve superare dell'1,5 % quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; segnala che sia la definizione dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi che il metodo di calcolo del valore di riferimento vanno esaminati attentamente, per riflettere il fatto che attualmente dodici Stati membri costituiscono l'Unione monetaria europea e utilizzano un'unica moneta soggetta ad una politica monetaria comune e che i diversi risultati da essi conseguiti sul piano dell'inflazione riflettono fattori strutturali piuttosto che posizioni diverse in materia di politiche macroeconomiche;

22.

chiede alla Commissione e a Eurostat di migliorare la qualità dei macro-dati statistici (in particolare disavanzo di bilancio e debito pubblico) e di ricorrere a tutti i loro strumenti per evitare squilibri fiscali in ciascuno degli Stati membri; chiede un ulteriore rafforzamento delle competenze della Commissione per quanto riguarda la verifica della qualità dei dati trasmessi;

23.

invita la Commissione a prestare maggiore attenzione all'impatto dell'andamento dei mercati finanziari sulla situazione macroeconomica della zona euro;

24.

sollecita le autorità di vigilanza competenti ad intensificare i loro sforzi, al fine di controllare più efficacemente le attività dei fondi di investimento speculativi per quanto riguarda i rischi sistemici che questi possono creare, ed invita l'Eurogruppo ad esaminare tale questione;

Rappresentanza esterna

25.

plaude all'accordo raggiunto in seno al Consiglio di parlare con una sola voce alla riunione annuale delle istituzioni di Bretton Woods svoltasi a Singapore il 19-20 settembre 2006; ribadisce che le posizioni delle rappresentanze degli Stati membri in seno al Fondo monetario internazionale devono essere meglio coordinate; invita nuovamente gli Stati membri ad operare per formare un raggruppamento unitario, iniziando eventualmente come raggruppamento euro, nella prospettiva, nel più lungo periodo, di garantire una rappresentanza dell'Unione europea coerente che coinvolga la Presidenza del Consiglio Ecofin e la Commissione, sotto il controllo del Parlamento;

Coordinamento

26.

accoglie con favore la rielezione di Jean-Claude Juncker alla Presidenza dell'Eurogruppo; ritiene che l'Eurogruppo debba accordarsi su una tabella di marcia relativa agli obiettivi da conseguire nell'area dell'euro nei prossimi due anni;

27.

rileva che il trattato non chiarisce come il Consiglio debba esercitare la sua responsabilità in materia di politica del cambio; invita l'Eurogruppo, il Consiglio e la BCE a rafforzare il coordinamento della loro azione nel settore della politica del cambio;

28.

evidenzia la necessità di sostenere la cooperazione nell'area dell'euro per rafforzare la governance economica e il processo di integrazione europea, al fine di affrontare le sfide economiche mondiali; invita pertanto la Commissione ad assicurare che la relazione annuale sull'area dell'euro fornisca in futuro una gamma di strumenti più concreti, atti a favorire un dialogo più approfondito tra le varie istituzioni dell'Unione europea interessate al miglioramento della governance economica dell'Unione; invita la Commissione a fornire un solido sostegno alle attività dell'Eurogruppo e del suo presidente;

29.

ritiene che sarebbe vantaggioso per tutte le parti svolgere, almeno trimestralmente, un dialogo più costante e strutturato su questioni macroeconomiche tra l'Eurogruppo, la Commissione e il Parlamento, analogo al dialogo monetario tra il Parlamento e la BCE, per approfondire gli ambiti esistenti e discutere le sfide che si pongono per l'economia dell'area dell'euro e i modi di affrontarle;

30.

ritiene che riunioni regolari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali potrebbero svolgere un ruolo significativo contribuendo a far sì che i parlamenti nazionali si approprino maggiormente del necessario coordinamento delle politiche economiche;

*

* *

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente dell'Eurogruppo, al Consiglio, alla Commissione e alla Banca Centrale europea.


(1)  GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 871.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2006)0124.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2006)0076.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2006)0214.

(5)  Testi approvati, P6_TA(2006)0240.

(6)  Testi approvati, P6_TA(2006)0464.

(7)  Testi approvati, P6_TA(2005)0511.

P6_TA(2006)0486

Strategia tematica per l'ambiente marino

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino (2006/2174(INI))

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino (COM(2005)0504),

visto il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (PAA) (1),

vista la proposta di direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino) (COM(2005)0505,

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2) (direttiva quadro sulle acque), i cui obiettivi includono il contributo alla protezione delle acque territoriali e marittime nonché la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento marino,

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2003 sulla comunicazione della Commissione «Verso una strategia per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino» (3),

vista l'ultima relazione sullo stato dell'ambiente dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), pubblicata nel 2005 (4),

vista la nota informativa dell'Istituto per una politica europea dell'ambiente (5),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) (6),

vista la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki) (7),

vista la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR) (8),

vista la Convenzione sulla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento e i suoi protocolli addizionali (Convenzione di Barcellona) (9),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0364/2006),

A.

considerando che l'ambiente marino è sottoposto a forti pressioni e che, secondo la succitata relazione dell'AEA, si osservano i primi segni di modifiche strutturali della catena alimentare negli ecosistemi marini e costieri europei, risultanti nella perdita di specie fondamentali, nella presenza di grandi concentrazioni di specie di plancton che ne sostituiscono altre e nella diffusione di specie invasive, tutti fenomeni che scaturiscono dal cambiamento climatico e dall'intensità delle attività umane,

B.

considerando che il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente stabilisce la priorità delle azioni miranti a una maggiore protezione delle zone marittime e a una migliore integrazione dell'ambiente nelle altre politiche comunitarie,

C.

considerando che le acque dell'UE sono le più vaste al mondo e hanno una superficie superiore a quella del territorio dell'Unione; che 20 Stati membri hanno uno sviluppo costiero pari a quasi 70 000 km e che circa la metà della popolazione europea vive a meno di 50 km dalla costa; che nel 2004 le regioni marittime dei 15 Stati membri registravano già oltre il 40 % del PIL; che la costruzione navale, i porti, la pesca e le industrie dei servizi affini danno lavoro a due milioni e mezzo di persone; che l'Unione europea conta 1 200 porti e che il 90 % dei prodotti del suo commercio estero e il 41 % dei prodotti del commercio interno sono trasportati via mare,

D.

considerando che il turismo, la pesca e l'acquacoltura sono attività che possono svilupparsi favorevolmente solo in un ambiente marino in buono stato ambientale,

E.

considerando che al Vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, tenutosi nel 2002, le parti si sono impegnate a ridurre in maniera significativa, entro il 2012, le perdite relative alla biodiversità marina, e che questo impegno è stato ribadito in occasione della Conferenza sulla biodiversità svoltasi a Curitiba nel 2006,

F.

considerando che gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure appropriate per garantire la conservazione degli habitat naturali e la diversità biologica nell'ambiente marino nonché proteggere i loro ecosistemi costieri; che tali misure dovrebbero essere prese anche nell'ottica di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali nei loro mari,

G.

considerando che una politica efficace dipende da un'informazione di elevata qualità e che ai vari livelli governativi è necessario utilizzare informazioni scientifiche, individuando e colmando le conoscenze mancanti, riducendo i doppioni nella raccolta di dati e nella ricerca e promuovendo l'armonizzazione, l'ampia diffusione e l'impiego di dati e conoscenze scientifiche sull'ambiente marino,

H.

considerando che non si insisterà mai abbastanza sulla necessità di selezionare criteri di ampia portata ai fini della definizione di un buono stato ambientale, dato che saranno probabilmente tali obiettivi qualitativi a guidare i programmi d'azione ancora per molti anni,

I.

considerando che, per proteggere e migliorare l'ambiente marino in una determinata area marina, occorrono misure transfrontaliere in tutti i settori aventi un impatto sull'area in questione, il che può comportare la necessità di adottare misure sia all'interno della zona marina che nelle zone marine e costiere adiacenti, nel bacino idrografico, nonché in altre regioni nel caso di sostanze a impatto trasfrontaliero,

J.

considerando l'importanza che rivestono talune acque artiche per la Comunità e lo Spazio economico europeo, e che alcuni Stati membri (Danimarca, Finlandia e Svezia) fanno parte del Consiglio artico,

K.

K considerando che, in seguito al futuro allargamento dell'UE a Bulgaria e Romania nel 2007, il Mar Nero entrerà a far parte delle acque comunitarie,

L.

considerando che la Comunità e i suoi Stati membri sono parte di vari accordi internazionali che prevedono importanti obblighi in materia di protezione delle acque marine dall'inquinamento, segnatamente le Convenzioni HELCOM e OSPAR e la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento,

M.

considerando che gli sforzi nazionali non bastano da soli ad assicurare una protezione e un miglioramento efficaci dell'ambiente marino, bensì servono una stretta cooperazione regionale e altre idonee misure internazionali;

Fissare il giusto livello di aspirazioni

1.

accoglie con favore la strategia tematica della Commissione per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino nonché il suo obiettivo primordiale di promuovere un utilizzo sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini; rileva con disappunto che la proposta di direttiva per una strategia marittima nella sua forma attuale non riuscirà a mobilitare le autorità regionali e locali ad adottare le misure appropriate;

2.

crede nel ruolo guida dell'UE questo processo e chiede pertanto una politica europea forte in materia di protezione del mare, scongiurando ulteriori perdite di biodiversità e il deterioramento dell'ambiente marino nonché accelerando il ripristino della biodiversità marina;

3.

sollecita l'inclusione nella direttiva di una definizione comune a livello UE di «buono stato ambientale», inteso come lo stato dell'ambiente che si configura quando tutti gli ecosistemi marini di una determinata regione marittima sono gestiti in maniera tale da poter funzionare in modo equilibrato e autonomo dinanzi ai cambiamenti ambientali, sostenendo sia la biodiversità che le attività umane; ritiene che ciò assicuri una maggiore efficacia nell'applicazione della direttiva sulla strategia marina;

4.

rileva che un buono stato ambientale dei mari regionali europei può essere ottenuto solo tramite un'azione forte e coordinata a livello regionale piuttosto che da Stati membri che agiscono a livello individuale; chiede pertanto che la direttiva sulla strategia marina includa l'obbligo legale per gli Stati membri di conseguire un buono stato ambientale; ritiene pertanto che la strategia debba sfociare in obblighi sovrannazionali vincolanti che comportino anche impegni comuni in paesi terzi;

5.

chiede inoltre l'inclusione di un elenco di descrittori qualitativi generici, criteri e norme relative al riconoscimento di un buono stato ambientale, ovvero un elenco esistente generalmente accettato dalle parti interessate, senza peraltro escluderne ulteriori miglioramenti ed estensioni;

6.

ritiene importante che gli obiettivi, le misure, il linguaggio e i concetti utilizzati nella direttiva sulla strategia marina e in altre direttive concernenti l'ambiente marino, quali la direttiva quadro sulle acque e la direttiva sugli habitat (10), siano armonizzati per aumentare la chiarezza e agevolare il coordinamento tra tali direttive;

7.

ritiene che le misure volte a migliorare la qualità dell'acqua vadano adottate con rapidità ed esprime pertanto preoccupazione per la lunghezza dei tempi previsti dal calendario contenuto nella proposta di direttiva sulla strategia marina; ritiene che detto calendario dovrebbe essere maggiormente in linea con quello della direttiva quadro sulle acque;

8.

rileva che negli Stati membri è già stato applicato il calendario previsto dalla direttiva quadro sulle acque, che indica nel 2015 il termine per il conseguimento di un buono stato ecologico delle acque costiere; ritiene che sia illogico e inappropriato proporre contemporaneamente un obiettivo meno ambizioso per le zone marine adiacenti e parzialmente confluenti; sottolinea che in molte acque costiere non sarà possibile conseguire un buono stato ecologico se le zone marine adiacenti non godono di condizioni ambientali altrettanto buone;

Sinergie con le politiche dell'UE

9.

accoglie con favore il Libro verde «Verso una futura politica marittima per l'Unione» (COM(2006) 0275) che prevede un approccio olistico nei confronti dello sviluppo sostenibile degli oceani, ma ammonisce contro un'enfasi troppo marcata sull'approccio economico e insiste affinché venga trovato un equilibrio tra l'aspetto economico e quello ecologico; confida che il suo pilastro ambientale, ovvero la direttiva su una strategia per l'ambiente marino, fornisca in quadro giuridico per la preservazione e l'integrità dell'ambiente marino, nonché il quadro giuridico per le unità di gestione — regioni e strategie marine — per la pianificazione e le decisioni relative all'ambiente marino;

10.

ritiene che occorra precisare le conseguenze cui vanno incontro gli Stati membri se gli obiettivi e le azioni riguardanti la protezione dell'ambiente marino non saranno di portata sufficiente, e quindi, in altre parole, che occorra definire le modalità atte a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi della direttiva in materia di buono stato ambientale;

11.

prende nota del ritardo registrato dagli Stati membri nell'ottemperare alle componenti marine della rete Natura 2000; incoraggia gli Stati membri ad individuare le aree marine protette che presentano un interesse specifico sul piano scientifico o della biodiversità, o che sono sottoposte ad intense pressioni, in linea con le direttive sugli habitat e gli uccelli (11);

12.

preferisce gli sforzi a lungo termine volti ad integrare gli obiettivi ambientali nella politica comune della pesca (PCP) e in tal modo a rispondere ai criteri di sviluppo sostenibile, ma ribadisce che gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare misure d'urgenza e a breve termine, come la creazione di zone preservate (riserve marine), o santuari marini, così da proteggere gli ecosistemi marini più vulnerabili;

13.

deplora che sia nella comunicazione che nella direttiva sulla strategia per l'ambiente marino la Commissione non faccia riferimento alle acque marine dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madeira e delle Isole Canarie, alla luce delle condizioni enunciate all'articolo 299 del trattato CE, nonché alle acque marine dei paesi e territori d'oltremare figuranti nell'allegato II del trattato;

Questioni di bilancio

14.

esprime la propria preoccupazione per la mancanza di mezzi finanziari destinati all'attuazione delle strategie per l'ambiente marino; chiede alla Commissione e agli Stati membri di individuare le misure che potrebbero essere cofinanziate da Life+ in considerazione della loro particolare importanza per la realizzazione del buono stato ambientale delle acque marine europee;

15.

ritiene che, nella misura del possibile, il coordinamento tra gli interessi economici e ambientali debba avere luogo a livello locale per garantire il principio di sussidiarietà e la partecipazione di operatori locali, ma debba altresì avere luogo a livelli superiori (regionale, comunitario e internazionale) se opportuno e necessario;

16.

sottolinea che in seno all'UE le regioni marine differiscono l'una dall'altra e hanno esigenze di protezione diverse; ritiene pertanto che certe regioni possano avere bisogno di interventi finanziari più ampi da parte dell'UE per conseguire un buono stato ecologico sostenibile;

17.

ritiene che si possa beneficiare al massimo del coordinamento con i programmi esistenti adeguando il calendario della strategia per l'ambiente marino con quello di altri importanti programmi a livello UE; reputa che il coordinamento con il prossimo periodo di programmazione del fondo agricolo dell'UE (a partire dal 2014) rivesta particolare importanza per le regioni in cui l'agricoltura costituisce una notevole fonte di inquinamento marino;

18.

ritiene che in tutti i settori occorra prevedere incentivi economici, quali, citando un esempio funzionante nel Baltico, la differenziazione delle tasse portuali e delle tasse sulle rotte in base a criteri ecologici; ritiene che anche in tale contesto si rendano necessarie misure più ampie in certe regioni;

Condivisione dei dati

19.

raccomanda un nuovo approccio relativo alla valutazione e al monitoraggio dell'ambiente marino, basato su organismi e programmi esistenti, compreso il regolamento relativo alla raccolta dei dati nel quadro della PCP, e configurato in maniera tale da garantire la totale coerenza, e la relativa integrazione, con le nuove iniziative della Commissione sull'infrastruttura dei dati spaziali e il sistema per il monitoraggio globale dell'ambiente e della sicurezza (GMES), con particolare riferimento ai servizi marittimi;

20.

ricorda il compito dell'AEA di procedere regolarmente a valutazioni paneuropee dell'ambiente marino, sulla base degli indicatori esistenti e di altri dati e informazioni disponibili a livello nazionale; ribadisce la necessità di migliorare ulteriormente la stesura delle relazioni nazionali, anche tramite specifici protocolli sugli scambi di dati, ad esempio in merito al flusso di informazioni per alimentare la messa a punto degli indicatori fondamentali dell'Agenzia;

21.

ritiene essenziale adottare misure e programmi in materia di tracciabilità e riconoscibilità al fine di identificare l'inquinamento e localizzarne le fonti in modo da farvi fronte efficacemente;

22.

ritiene essenziale cooperare con le agenzie decentrate (Agenzia europea dell'ambiente, Agenzia europea per la sicurezza marittima, ecc.) e con il Centro comune di ricerca al fine di produrre dati sulla qualità delle acque marine e di identificare, localizzare e combattere l'inquinamento;

Relazioni con convenzioni e paesi terzi

23.

accoglie con favore gli eccellenti contributi alla protezione del mare forniti da varie convenzioni marittime regionali, grazie alla loro competenza tecnica e scientifica e alla capacità di fungere da ponte con i paesi terzi; spera che tali convenzioni rivestano un ruolo essenziale nell'attuazione della direttiva sulla strategia per l'ambiente marino; chiede l'inclusione di impegni espliciti volti a promuovere la cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni terze affinché adottino strategie marittime relative a regioni o sottoregioni bagnate dalle acque marine europee;

24.

invita la Commissione e gli Stati membri, al fine di evitare un doppio fardello burocratico sull'effettiva attuazione della direttiva sulla strategia per l'ambiente marino, di fare in modo che le convenzioni marittime regionali dispongano delle relative competenze giuridiche ed amministrative o che i vari organismi regionali operanti nella medesima regione marina elaborino meccanismi per un'attuazione congiunta della strategia; ritiene che in ambedue i casi sia necessario prevedere il coinvolgimento più ampio possibile dei vari settori e operatori;

25.

invita la Commissione a esaminare la possibilità di fare del Mar Baltico un'area pilota, dato che si tratta di una zona marittima particolarmente sensibile e che gli Stati membri che vi si affacciano probabilmente si accorderanno su un'applicazione più rapida dei piani e delle misure mediante l'attività condotta in seno alla HELCOM e ad altri organismi; rileva che il prossimo piano d'azione per il Mar Baltico della Convenzione di Helsinki (HELCOM) potrebbe fungere da progetto pilota per la realizzazione degli obiettivi della strategia nella regione marittima del Mar Baltico;

26.

ritiene che le norme internazionali in vigore andrebbero riviste affinché le acque internazionali (a più di 12 miglia marine dalla costa) non possano più essere utilizzate come luogo di scarico delle latrine;

27.

rileva che la protezione del Mar Mediterraneo risente dell'assenza della necessaria normativa ambientale ovvero, qualora essa esista, dell'assenza della volontà politica di farla rispettare; ritiene che gli obiettivi della Convenzione di Barcellona, volti a promuovere la gestione integrata delle zone costiere, siano confrontati a uno sviluppo a due velocità delle regioni, segnatamente dei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale, da un lato, e dei paesi del Mediterraneo settentrionale, dall'altro;

28.

rileva che, a causa della bassa temperatura dell'acqua e del ridotto ricambio idrico, gli ecosistemi del Mar Baltico sono estremamente vulnerabili all'inquinamento e che da stime risulta che l'ambiente marino dell'area baltica ha subíto un danno quasi irreversibile; sollecita pertanto gli Stati membri e la Commissione a introdurre misure speciali, tra l'altro nel quadro della politica agricola comune (PAC), al fine di migliorare lo stato ecologico del Mar Baltico; ritiene inoltre che vada rafforzata la cooperazione tra l'UE e la Russia; aggiunge a tale proposito che il fondo del programma di partenariato ambientale, nel quadro del programma sulla dimensione settentrionale dell'UE, costituisce una misura essenziale per migliorare la salvaguardia delle acque del Mar Baltico;

29.

invita la Commissione a proporre adeguate misure per la protezione delle acque artiche — un ecosistema estremamente fragile soggetto a costanti e nuove minacce — nonché a elaborare e sostenere programmi e progetti che tengano conto dei diritti e delle necessità delle popolazioni indigene nell'affrontare la questione dell'uso sostenibile delle risorse naturali dell'Artico;

30.

invita la Commissione a esaminare le condizioni preliminari per fare dell'Artico un'area protetta, analogamente all'Antartico, designandola «riserva naturale dedicata alla pace e alla scienza», e a riferire in materia al Parlamento e al Consiglio entro il 2008;

31.

invita gli Stati membri e la Commissione, nel quadro degli accordi internazionali e regionali dell'UE con paesi terzi aventi sovranità o giurisdizione su acque contigue alle acque marine europee, a promuovere l'adozione di misure e di programmi in linea con la direttiva sulla strategia per l'ambiente marino, che è in corso di adozione;

32.

raccomanda l'inclusione del Mar Nero fra le regioni marine coperte dalla direttiva sulla strategia per l'ambiente marino; ricorda che questa importante regione è delimitata dalla Bulgaria e dalla Romania, paesi che aderiranno dell'UE nel 2007 e che già partecipano all'attuazione della direttiva quadro sulle acque — nel quadro dei lavori diretti dalla Commissione internazionale per la protezione del Danubio — e dalla Turchia, con cui sono in corso negoziati di adesione;

33.

deplora l'assenza di garanzia ambientale nel contesto della costruzione del gasdotto nordeuropeo, per scongiurare un'eventuale catastrofe ecologica nella regione del Mar Baltico; chiede alla Commissione di procedere a una valutazione dell'impatto ambientale del progetto previsto e di rinviare qualsiasi decisione sul cofinanziamento del progetto stesso;

34.

chiede che i paesi limitrofi e gli altri paesi interessati siano sempre consultati in via preliminare su tutti i progetti che possono produrre un impatto sull'ambiente comune, anche quando il progetto viene realizzato in acque internazionali; segnala che, come mostra l'esperienza, le valutazioni di impatto ambientale sono sovente lacunose e non vengono condotte in consultazione con altri Stati; chiede pertanto che la Commissione proponga un meccanismo di negoziazione vincolante tra gli Stati membri e che il Consiglio agisca a livello internazionale per sviluppare valutazioni di impatto ambientale obbligatorie nell'ambito delle relazioni tra l'UE e i paesi terzi;

*

* *

35.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

(3)  GU C 69 E del 19.3.2004, pag. 141.

(4)  http://reports.eea.europa.eu/state_of_envirenment_report_2005_1/en.

(5)  http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep_6leg/marine_thematic_strategy.pdf.

(6)  http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm.

(7)  http://www.helcom.fi/stc/files/Convention/Conv0704.pdf.

(8)  http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html.

(9)  http://europa.eu.scadplus/leg/en/lvb/128084.htm.

(10)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(11)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

P6_TA(2006)0487

Credito ipotecario nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo sul credito ipotecario nell'Unione europea (2006/2102(INI))

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde della Commissione sul credito ipotecario nell'UE (COM(2005)0327) (Libro verde),

visto il Libro bianco della Commissione sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 (COM(2005)0629),

vista la risposta del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) al Libro verde sul credito ipotecario nell'UE, in data 1o dicembre 2005,

vista la seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (1),

viste la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione) (2) (direttiva sui requisiti patrimoniali) e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza di capitale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (3),

vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 (4), concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori,

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (5),

vista la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti di credito ai consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CE del Consiglio (COM(2005)0483),

vista la proposta modificata della Commissione di direttiva del Consiglio sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi nel campo del credito ipotecario (COM(1987)0255),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari nonché i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A6-0370/2006),

A.

considerando che il credito ipotecario rappresenta un ampio mercato in rapida espansione e che costituisce una parte fondamentale della struttura socioeconomica dell'UE,

B.

considerando che in alcuni Stati membri si è registrata una crescita del mercato immobiliare senza precedenti, che è stata capace di fare del settore edilizio un settore anticiclico, fattore fondamentale per creare crescita e occupazione durante la recessione economica che ha colpito l'Europa nel periodo 2000-2005,

C.

considerando che tassi di interesse tradizionalmente bassi hanno avuto come risultato un aumento considerevole dei mutui ipotecari, in particolare in quei paesi in cui ciò si basava su una fiducia che ha portato alla crescita economica,

D.

considerando che la tutela dei consumatori europei deve essere l'elemento fondamentale di qualsiasi azione legislativa in materia di credito ipotecario, che per la maggior parte dei cittadini dell'UE rappresenta il più importante impegno finanziario della vita, con implicazioni a lungo termine per il loro standard di vita e la loro stabilità finanziaria,

E.

considerando che una maggiore trasparenza relativamente agli aspetti fondamentali concernenti i prodotti ipotecari disponibili non solo migliorerà l'efficienza del mercato, ma aumenterà anche la fiducia dei mutuatari che si interessano a crediti ipotecari in altri Stati membri e consentirà loro di prendere decisioni informate,

F.

considerando che i consumatori devono poter accedere ad informazioni quanto più ampie e semplici possibile, fornite in ciascun caso specifico in forme standard che si prestano ad uno studio comparativo nei vari Stati membri, al fine di consentire loro di esercitare la propria libertà di scelta in modo più efficace al momento dell'accensione di un credito ipotecario su base transfrontaliera,

G.

considerando che misure mirate per un miglioramento della gamma dei prodotti e dei servizi, una più ampia disponibilità e un mercato finanziario integrato potrebbero rafforzare l'efficienza del mercato, le economie di scala e la diversificazione, ridurre il costo dei prestiti e in tal modo arrecare vantaggi all'economia europea,

H.

considerando che l'istituzione dell'accesso alle basi di dati relative ai crediti ai clienti per i fornitori di servizi ipotecari nel caso di prestiti transfrontalieri apporta un contributo fondamentale alla promozione della concorrenza nel settore del credito ipotecario e alla creazione di un mercato unico europeo del credito ipotecario;

I.

considerando che un mercato ipotecario integrato faciliterà la mobilità dei lavoratori,

J.

considerando che, stranamente, i mutuanti ipotecari e le organizzazioni dei consumatori esercitano scarse pressioni per attuare operazioni di prestito transfrontaliere con modalità diverse dall'effettivo insediamento nei singoli mercati nazionali,

K.

considerando che considerevoli ostacoli del mercato hanno finora impedito l'aumento delle offerte di credito ipotecario transfontaliero, finora pari a meno dell'1 % del mercato ipotecario globale dell'UE,

L.

considerando che per tutta una serie di importanti questioni esiste solo una limitata competenza della Comunità, o non esiste affatto, e che occorre salvaguardare il principio di sussidiarietà e di proporzionalità,

M.

considerando che i mediatori di credito ipotecario possono svolgere un ruolo importante attingendo alla loro esperienza in materia di prodotti ipotecari sul mercato nazionale, ma anche sui mercati dei vari Stati membri, sostenendo attività transfrontaliere e agendo da collegamento tra consumatori e istituti finanziari, sia stranieri che locali,

N.

considerando che esistono considerevoli variazioni tra i vari Stati membri per quanto riguarda la gamma e le caratteristiche dei prodotti, le strutture di distribuzione, la durata dei prestiti e i meccanismi di finanziamento, a causa di divergenti condizioni giuridiche, fiscali, regolamentari e di protezione dei consumatori,

O.

considerando che i mercati dei crediti ipotecari sono estremamente complessi, che i sistemi giuridici e le tradizioni in materia di finanziamenti nonché il regime fondiario e catastale, il diritto reale, la legislazione in materia di contratti di credito, le questioni legate alla valutazione, il diritto in materia di vendita forzata, i mercati di rifinanziamento, ecc. sono disciplinati in modo molto diverso a livello nazionale e che nel contempo esiste un legame interno tra i settori,

P.

considerando che esistono ancora ostacoli fiscali di natura discriminatoria che impediscono la creazione di un mercato unico in materia di credito ipotecario e in taluni casi possono persino costituire una violazione delle normative comunitarie;

Q.

considerando che vi è un legame diretto tra il mercato ipotecario e la politica macroeconomica e la gestione della politica monetaria in particolare,

R.

considerando che la volatilità del mercato ipotecario può influenzare i cicli economici e dell'edilizia e di conseguenza provocare rischi sistemici;

S.

considerando che, al fine di rendere più efficace e competitivo il mercato del credito ipotecario dell'UE, può essere preferibile concentrarsi innanzitutto sull'attuazione e sull'efficacia della raccomandazione 2001/193/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, sulla informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono mutui per la casa di abitazione (6) (Codice deontologico) nonché sull'uso del Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS), al fine di garantire che i consumatori ottengano informazioni trasparenti e comparabili in merito ai mutui edilizi;

T.

considerando che il summenzionato codice deontologico sembra essere stato applicato con diversi livelli di successo negli Stati membri, senza risolvere tuttavia il problema globale della mancanza di un quadro giuridico comune;

Introduzione

1.

riconosce i vantaggi che i consumatori potrebbero trarre da un'ulteriore integrazione mirata del mercato ipotecario dell'UE;

2.

ritiene che qualsiasi azione a livello UE concernente il mercato europeo del credito ipotecario debba innanzitutto arrecare vantaggi direttamente ai cittadini in quanto mutuatari ipotecari e che il mercato del credito ipotecario dovrebbe essere accessibile a un più ampio numero di potenziali mutuatari, compresi quelli con un profilo creditizio basso o incompleto, lavoratori con contratti a termine e acquirenti delle prime case;

3.

accoglie con favore l'ampia consultazione della Commissione e insiste sulla necessità che qualsiasi proposta specifica sia preceduta da approfondite valutazioni di impatto socioeconomico;

4.

accoglie con favore gli sforzi effettuati sinora dalla Commissione per conformarsi ai requisiti di una migliore regolamentazione; ricorda tuttavia alla Commissione che qualsiasi conclusione raggiunta dovrebbe sempre costituire il risultato di un ampio processo di consultazione;

5.

prende atto dei numerosi ostacoli a un mercato unico UE al dettaglio per il credito ipotecario posti in luce nel Libro verde ed esorta la Commissione a concentrarsi su misure mirate che offrano i maggiori benefici, incoraggiando, ove possibile, iniziative ispirate al mercato;

6.

avverte la Commissione che i tentativi volti ad armonizzare i prodotti stessi potrebbero condurre a incoerenze giuridiche e di conseguenza produrre un impatto negativo sul settore;

7.

insiste sulla necessità che le azioni UE non ostacolino la concorrenza e l'innovazione, in particolare per quanto riguarda i prodotti, i servizi accessori e le tecniche di finanziamento;

Codice deontologico e informativa precontrattuale

8.

chiede misure finalizzate all'armonizzazione delle disposizioni che disciplinano l'informativa precontrattuale, misure che sono necessarie per consentire ai mutuatari di prendere decisioni informate in merito a potenziali contratti ipotecari;

9.

insiste sulla necessità che tale informativa precontrattuale sia accurata e comprensibile in modo da consentire una scelta informata e fornisca al consumatore un quadro quanto più comprensibile e globale possibile alla luce delle informazioni disponibili su cui si basa il contratto ipotecario; sottolinea che, qualora il mutuante prenda l'iniziativa di offrire un credito in un altro Stato membro, tale informazione deve essere fornita al più presto al mutuatario nelle lingue ufficiali riconosciute nello Stato membro di residenza del mutuatario;

10.

ritiene che il codice deontologico e l'ESIS siano strumenti importanti ma insufficienti a tutelare gli interessi economici dei cittadini che si spostano tra gli Stati membri e potrebbero acquistare proprietà in altri Stati membri; esorta la Commissione a valutare i progressi compiuti e a considerare la possibilità di rendere obbligatorio il codice deontologico, che è attualmente volontario, se non si arriverà al suo rispetto in tempi ravvicinati;

Finanziamenti

11.

è dell'avviso che lo sviluppo di un mercato unico di finanziamento, aperto e compatibile, costituisca un'assoluta priorità in quanto promuoverà l'efficienza, consentirà la diversificazione internazionale del rischio di credito, ottimizzerà le condizioni di finanziamento e la distribuzione dei capitali e ridurrà i costi dei prestiti; riconosce l'importanza di integrare le iniziative ispirate al mercato in tale campo e l'esistenza del potenziale per farlo;

12.

rileva che la creazione di un mercato unico secondario delle ipoteche non si potrà realizzare senza una graduale convergenza delle normative contrattuali nazionali;

13.

si compiace della costituzione del gruppo di esperti per i finanziamenti ipotecari e sollecita un'analisi approfondita delle divergenze nelle pratiche giuridiche e regolamentari nazionali che interessano le ipoteche;

14.

è dell'avviso che le disposizioni figuranti nella direttiva sui requisiti patrimoniali relativamente alle obbligazioni coperte e ai titoli garantiti da ipoteche (mortgage-backed securities) offrano importanti opzioni di finanziamento;

15.

propone che la Commissione esamini il modo migliore per creare una banca dati centrale che raccolga le informazioni in merito ai vari mercati ipotecari nazionali, ai pool transnazionali di titoli garantiti da ipoteche (come probabilità di inadempienza, perdite per inadempienza e rimborsi anticipati) che consentirebbero agli investitori di valutare e quotare adeguatamente i pool ipotecari;

16.

suggerisce che una gamma di pacchetti standardizzati di ipoteche europee potrebbe essere commercializzata sui mercati di capitali con posizioni finanziare in linea con le loro caratteristiche, potenziando in tal modo i mercati secondari delle ipoteche garantite da titoli;

17.

invita la Commissione a prendere in considerazione il crescente mercato ipotecario rispettoso della legge della sharia e a garantire che le normative non escludano i requisiti di tale mercato;

18.

riconosce il ruolo importante dell'assicurazione ipotecaria nel ridurre l'esposizione al rischio dei mutuanti e nel consentire l'accesso a una più ampia gamma di mutuatari;

Dettaglio

19.

esorta la Commissione ad esaminare gli ostacoli che impediscono i diritti dei mutuanti alla libera fornitura di servizi o alla libertà di stabilimento in altri Stati membri e ad accertare se la clausola «bene generale» sia utilizzata per scoraggiare le attività transfrontaliere;

20.

appoggia l'azione della Commissione volta a facilitare fusioni e acquisizioni transfrontaliere nel settore dei servizi finanziari, garantendo nel contempo che le reti di distribuzione tengano conto dei requisiti delle situazioni regionali e dei mercati più piccoli, ma rileva che le fusioni e le acquisizioni transfrontaliere non saranno sufficienti a promuovere da sole l'integrazione del mercato in tale settore;

21.

è dell'avviso che l'apertura del mercato del credito ipotecario a istituzioni non creditizie, con un regime di vigilanza equivalente, aumenterà la concorrenza e la gamma dei prodotti;

22.

riconosce l'utile ruolo che gli intermediari del credito, quali i broker ipotecari, possono svolgere nell'aiutare i consumatori ad accedere a crediti ipotecari competitivi da mutuanti nazionali e non nazionali, e sostiene la Commissione nel suo impegno a procedere a una consultazione su un adeguato quadro regolamentare per siffatti operatori;

23.

invita la Commissione a vagliare gli ostacoli al trasferimento di prestiti al di là delle frontiere e ad esplorare ulteriormente il potenziale dell'Euroipoteca quale strumento collaterale, esaminando altresì:

le garanzie di cui occorrerebbe corredarla ai fini della sua costituzione, specie in termini di verifica del collateral, di pubblico accesso agli atti e di effetti nei confronti di terzi,

il rango che le sarebbe conferito rispetto ad altre garanzie reali fondiarie,

il legame fra il credito e il collateral,

le conseguenze giuridiche di un'estinzione parziale o totale del credito garantito, d'una modifica del suo imponibile o della sua cessione, nei confronti sia dei creditori che dei terzi;

24.

ritiene che eventuali proposte in tal senso dovrebbero essere, se del caso, corredate da una valutazione d'impatto comprensiva degli aspetti giuridici, con studi dettagliati di diritto comparato, come pure degli aspetti socioeconomici, in linea con l'approccio raccomandato nella guida alla valutazione d'impatto approvata dal Consiglio «Concorrenza» il 29 maggio 2006;

25.

invita la Commissione ad incentivare lo sviluppo di meccanismi d'ipoteca ricaricabile e di prestito vitalizio ipotecario comprensivi di tutte le garanzie in termini di pubblicità, tenendo debitamente conto delle questioni di confidenzialità e degli effetti per i terzi;

26.

è dell'avviso che è più probabile che i mutuanti entrino su un mercato se le norme nazionali consentono loro di offrire condizioni di rimborso anticipato a un prezzo proporzionato ai costi o di variare i tassi di interesse in linea con le condizioni di mercato e i rischi e che restrizioni in ordine a tali aspetti potrebbero pregiudicare lo sviluppo del mercato in termini di finanziamento, nuovi prodotti e prestiti a mutuatari che presentano un rischio più elevato;

27.

ritiene che uno standard UE, che definisca la portata e il calcolo dei tassi annui effettivi globali, dovrebbe combinare tutti i costi addebitati dal mutuatante e dovrebbe garantire la loro comparabilità con prodotti di pari scadenza offerti in altri Stati membri, che hanno la stessa scadenza; ritiene inoltre che i mutuatari dovrebbero altresì essere informati in anticipo di eventuali altri costi connessi alla transazione e agli obblighi giuridici gravanti sul mutuatario, incluse le voci addebitate da terzi quali costi legali, tasse di registro e diritti amministrativi come pure il costo di qualunque valutazione o stima di tali oneri, se la cifra esatta non è disponibile;

28.

ritiene che, oltre a fornire informazioni esatte sui tassi annui effettivi globali, il mutuante debba fornire informazioni su qualsiasi altro tipo di onere o costo che potrebbe insorgere in relazione alle sue attività, ad esempio i costi per l'esame delle richieste, le spese di apertura, le penali in caso di rimborso anticipato, integrale o parziale;

29.

riconosce il potenziale di Internet quale mezzo per la commercializzazione dei crediti ipotecari e raccomanda che la Commissione proceda a ulteriori studi al riguardo;

Ostacoli giuridici, fiscali e operativi

30.

esorta la Commissione ad esaminare gli ostacoli giuridici e regolamentari che impediscono lo sviluppo, ispirato al mercato, di un mercato paneuropeo dei finanziamenti per il credito ipotecario;

31.

invita la Commissione a specificare la sfera d'applicazione delle sue future proposte circoscrivendola ai contratti ipotecari e alle loro garanzie (tassi fissi sui beni immobili), onde evitare doppioni con la proposta di cui al COM(2005)0483;

32.

invita la Commissione a prendere misure volte ad assicurare il buon funzionamento del mercato ipotecario secondario e a stabilire un quadro giuridico per realizzare operazioni di portafoglio efficaci, in particolare precisando i fattori che impediscono agli strumenti giuridici di rifinanziamento disponibili di rispondere all'obiettivo perseguito e tenendo conto delle diverse tradizioni giuridiche e dei diversi modelli di garanzie reali;

33.

conviene con la Commissione che la questione della legislazione applicabile ai contratti relativi al credito ipotecario dovrebbe essere trattata nell'ambito della revisione della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ma appoggia la tesi del Gruppo di discussione sul credito ipotecario secondo cui la legislazione applicabile ai contratti relativi ai crediti ipotecari non deve essere allineata alla legislazione applicabile agli atti ipotecari e che, nel caso di atti ipotecari, si applica la lex rei sitae;

34.

sottolinea l'importanza di basi di dati esaustive ed affidabili relative ai crediti ai clienti ed esorta la Commissione a promuovere lo sviluppo di un processo di migrazione verso un formato uniforme in tutti gli Stati membri;

35.

invita la Commissione a facilitare l'accesso transfrontaliero alle basi di dati relative ai crediti ai clienti su base non discriminatoria quale priorità per incoraggiare i mutuanti ad entrare su nuovi mercati;

36.

riconosce che, nel rispetto della legittima protezione della privacy, è auspicabile l'accesso ai dati relativi ai crediti positivi e negativi;

37.

accoglie con favore gli sforzi volti a migliorare e adeguare la legislazione relativa alle vendite forzate;

38.

appoggia la proposta della Commissione di istituire un «quadro di punteggio» per la durata e il costo delle procedure di vendita forzata;

39.

propone che organi professionali di estimatori collaborino per adottare norme comuni UE per la valutazione della proprietà, che siano di alta qualità e raffrontabilità;

40.

sottolinea l'importanza per i mutuanti di un accesso facile a informazioni esaustive ed accurate su diritti di proprietà e garanzie collaterali;

41.

è a favore della promozione dell'accesso ai registri immobiliari, qualora ciò non sia ostacolato dalla legislazione esistente, e appoggia tutti gli sforzi volti ad armonizzare il valore informativo di tali registri mediante misure nazionali e incoraggia il potenziamento dell'attuale sistema del Servizio europeo d'informazione fondiaria (EULIS);

42.

appoggia l'azione volta ad abolire gli ostacoli fiscali di natura discriminatoria quali un trattamento fiscale differenziato per i mutuanti locali e stranieri e le tasse governative;

43.

sollecita la Commissione ad esaminare, in caso di ipoteche transfrontaliere, come riconciliare i diversi approcci nei confronti della detrazione fiscale degli interessi ipotecari nell'UE;

Questioni sistemiche, macroeconomiche e prudenziali

44.

sollecita la Commissione e la BCE a controllare e ad analizzare i potenziali rischi dell'aumento dei livelli dei debiti e dei crediti ipotecari finanziati dai mercati dei capitali;

Conclusione

45.

conclude che vi sono potenziali benefici economici e per i consumatori derivanti da una ulteriore, ben definita integrazione del mercato ipotecario dell'UE;

*

* *

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Banca centrale europea e ai governi degli Stati membri.


(1)  GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1.

(2)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(3)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(4)  GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

(5)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(6)  GU L 69 del 10.3.2001, pag. 25.