9.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 272/13


PROCESSO VERBALE

(2006/C 272 E/02)

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

1.   Apertura della seduta

La seduta è aperta alle 09.05.

2.   Discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (comunicazione delle proposte di risoluzione presentate)

I seguenti deputati o gruppi politici hanno presentato, conformemente all'articolo 115 del regolamento, alcune richieste di organizzare una tale discussione per le seguenti proposte di risoluzione:

I.

DIRITTI DELL'UOMO NEL SAHARA OCCIDENTALE

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Iratxe García Pérez e Karin Scheele, a nome del gruppo PSE, sui diritti dell'uomo nel Sahara occidentale (B6-0561/2005);

Raül Romeva i Rueda, Alyn Smith, Hélène Flautre e Bernat Joan i Mari, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Sahara occidentale (B6-0566/2005);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE, sui diritti dell'uomo nel Sahara occidentale (B6-0568/2005);

Cecilia Malmström e Anneli Jäätteenmäki, a nome del gruppo ALDE, sul Sahara occidentale (B6-0571/2005);

Willy Meyer Pleite, Vittorio Agnoletto, Jonas Sjöstedt, Miguel Portas, Luisa Morgantini, Tobias Pflüger e Pedro Guerreiro, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Sahara occidentale (B6-0574/2005);

Ģirts Valdis Kristovskis, a nome del gruppo UEN, sulla situazione nel Sahara occidentale (B6-0580/2005);

II.

UZBEKISTAN

Pasqualina Napoletano e Bernadette Bourzai, a nome del gruppo PSE, sull'Uzbekistan (B6-0563/2005);

Cem Özdemir e Bart Staes, a nome del gruppo Verts/ALE, sull'Uzbekistan (B6-0564/2005);

Albert Jan Maat, Simon Coveney e Bernd Posselt, a nome del gruppo PPE-DE, sull'Uzbekistan (B6-0569/2005);

Ona Juknevičienė, a nome del gruppo ALDE, sull'Uzbekistan (B6-0572/2005);

Eva-Britt Svensson e Roberto Musacchio, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione in Uzbekistan (B6-0573/2005);

Cristiana Muscardini, Anna Elzbieta Fotyga, Marcin Libicki e Inese Vaidere, a nome del gruppo UEN, sulla situazione dei diritti dell'uomo in Uzbekistan (B6-0579/2005);

III.

IL CASO DI TENZIN DELEK RINPOCHÉ

Pasqualina Napoletano, a nome del gruppo PSE, sul caso di Tenzin Delek Rinpoché (B6-0562/2005);

Raül Romeva i Rueda e Eva Lichtenberger, a nome del gruppo Verts/ALE, sul Tibet e il caso di Tenzin Delek Rinpoché (B6-0565/2005);

Thomas Mann, Bernd Posselt e Charles Tannock, a nome del gruppo PPE-DE, sul caso di Tenzin Delek Rinpoché (B6-0567/2005);

Bill Newton Dunn, Frédérique Ries e Dirk Sterckx, a nome del gruppo ALDE, sul caso di Tenzin Delek Rinpoché (B6-0570/2005);

Jonas Sjöstedt e Luisa Morgantini, a nome del gruppo GUE/NGL, sul caso di Tenzin Delek Rinpoché (B6-0575/2005);

Marcin Libicki, a nome del gruppo UEN, sul caso di Tenzin Delek Rinpoché (B6-0581/2005);

Il tempo di parola sarà ripartito conformemente all'articolo 142 del regolamento.

3.   Recenti dichiarazioni di Charlie McCreevy sul caso Vaxholm (discussione)

Dichiarazioni di José Manuel Barroso e Charlie McCreevy: Recenti dichiarazioni di Charlie McCreevy sul caso Vaxholm

José Manuel Barroso (Presidente della Commissione) e Charlie McCreevy (membro della Commissione) fanno le dichiarazioni.

Intervengono Hans-Gert Poettering, a nome del gruppo PPE-DE, Martin Schulz, a nome del gruppo PSE, Graham Watson, a nome del gruppo ALDE, Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE, Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Nils Lundgren, a nome del gruppo IND/DEM, Brian Crowley, a nome del gruppo UEN, James Hugh Allister, non iscritto, Ria Oomen-Ruijten, Jan Andersson, Cecilia Malmström, Elisabeth Schroedter, Eva-Britt Svensson, Kathy Sinnott, Roberts Zīle, Gunnar Hökmark, Richard Falbr, Jens-Peter Bonde, Proinsias De Rossa e José Manuel Barroso.

La discussione è chiusa.

PRESIDENZA: Luigi COCILOVO

Vicepresidente

4.   Strategia contro la pandemia di influenza (discussione)

Interrogazione orale presentata da Karl-Heinz Florenz, alla Commissione: Strategia contro la pandemia di influenza (B6-0334/2005) (O-0089/2005)

Antonios Trakatellis (sostituto dell'autore) svolge l'interrogazione orale.

Markos Kyprianou (membro della Commissione) risponde all'interrogazione (B6-0334/2005).

Intervengono John Bowis, a nome del gruppo PPE-DE, Phillip Whitehead, a nome del gruppo PSE, Georgs Andrejevs, a nome del gruppo ALDE, Satu Hassi, a nome del gruppo Verts/ALE, Adamos Adamou, a nome del gruppo GUE/NGL, Georgios Karatzaferis, a nome del gruppo IND/DEM, Alessandro Foglietta, a nome del gruppo UEN, Irena Belohorská, non iscritto, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Caroline Lucas, Urszula Krupa, Luca Romagnoli, Neil Parish, Dorette Corbey, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Ryszard Czarnecki, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, María del Pilar Ayuso González, Katerina Batzeli, Avril Doyle, Linda McAvan, Miroslav Mikolášik, Evangelia Tzampazi, Karsten Friedrich Hoppenstedt e Markos Kyprianou.

Proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento, al termine della discussione:

Georgs Andrejevs, Karl-Heinz Florenz e Antonios Trakatellis, a nome della commissione ENVI, sulla strategia contro la pandemia dell'influenza (B6-0548/2005)

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 3.7 del PV del 26.10.2005.

PRESIDENZA: Mario MAURO

Vicepresidente

5.   Turno di votazioni

I risultati dettagliati delle votazioni (emendamenti, votazioni distinte, votazioni per parti separate, ecc.) figurano nell'allegato I, unito al processo verbale.

5.1.   Accordo CE/Azerbaigian su alcuni aspetti dei servizi aerei * (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei [COM(2005)0060 — C6-0130/2005 — 2005/0011(CNS)] — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Paolo Costa (A6-0230/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 1)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione con votazione unica (P6_TA(2005)0390)

5.2.   Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2005 dell'Unione europea per l'esercizio 2005 (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2005 (Sezione IV) — Corte di giustizia [12180/2005 — C6-0304/2005]

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 2)

EMENDAMENTO

Approvazione (P6_TA(2005)0391)

5.3.   Progetto di bilancio rettificativo 6/2005: Sezione IV (articolo 131 del regolamento) (votazione)

Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2005de ll'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005 Sezione IV — Corte di Giustizia — Creazione del Tribunale della funzione pubblica [12180/2005 — C6-0304/2005 — 2005/2159(BUD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Anne E. Jensen (A6-0306/2005)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 3)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Approvazione (P6_TA(2005)0392)

5.4.   Trasferimenti di rifiuti ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai trasferimenti di rifiuti [15311/4/2004 — C6-0223/2005 — 2003/0139(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Johannes Blokland (A6-0287/2005)

(Richiesta la maggioranza qualificata)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 4)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

Dichiarata approvata quale emendata (P6_TA(2005)0393)

5.5.   Esigenze di qualità contrattuali per il trasporto merci ***I (votazione finale)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci [COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD)] — Commissione per i trasporti e il turismo.

Relatore: Roberts Zīle (A6-0171/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 5)

La proposta della Commissione è stata respinta il 28.9.2005(punto 7.6 del PV del 28.09.2005) e la questione è stata deferita alla commissione competente (articolo 52, paragrafo 3, del regolamento).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0394)

Il rigetto della proposta è pertanto confermato. La procedura è chiusa.

5.6.   Programma d'azione integrato nel settore dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente [COM(2004)0474 — C6-0095/2004 — 2004/0153(COD)] — Commissione per la cultura e l'istruzione.

Relatore: Doris Pack (A6-0267/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 6)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0395)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0395)

Interventi sulla votazione:

Antonio Tajani in merito al proprio emendamento 79.

5.7.   Programma «Gioventù in azione» (2007-2013) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 [COM(2004)0471 — C6-0096/2004 — 2004/0152(COD)] — Commissione per la cultura e l'istruzione.

Relatore: Lissy Gröner (A6-0263/2005).

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 7)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0396)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0396)

5.8.   Programma Cultura 2007 (2007-2013) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013) [COM(2004)0469 — C6-0094/2004 — 2004/0150(COD)] — Commissione per la cultura e l'istruzione.

Relatore: Vasco Graça Moura (A6-0269/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 8)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0397)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0397)

PRESIDENZA: Josep BORRELL FONTELLES

Presidente

6.   Seduta solenne — Cile

Dalle 12.00 alle 12.30, il Parlamento si riunisce in seduta solenne in occasione della visita di Ricardo Lagos Escobar, Presidente della Repubblica del Cile.

PRESIDENZA: Mario MAURO

Vicepresidente

7.   Turno di votazioni (seguito)

7.1.   Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) ***I (votazione)

Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) [COM(2004)0470 — C6-0093/2004 — 2004/015l(COD)] — Commissione per la cultura e l'istruzione.

Relatore: Ruth Hieronymi (A6-0278/2005)

(Richiesta la maggioranza semplice)

(Risultati della votazione: allegato I, punto 9)

PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

Approvazione con emendamenti (P6_TA(2005)0398)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Approvazione (P6_TA(2005)0398)

Interventi sulla votazione:

Phillip Whitehead, prima della votazione, ha fatto una dichiarazione di interessi finanziari, a norma dell'allegato I, articolo 1, paragrafo 1, del regolamento, e ha dichiarato che non parteciperà alla votazione su tale relazione.

8.   Dichiarazioni di voto

Dichiarazioni di voto scritte:

Le dichiarazioni di voto scritte, ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 3, del regolamento, figurano nel resoconto integrale delle discussioni della presente seduta.

Dichiarazioni di voto orali:

Relazione Doris Pack — A6-0267/2005

Michl Ebner

9.   Correzioni di voto

Le correzioni di voto figurano nel sito «Séance en direct», «Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)» e nella versione stampata dell'allegato 2 «Risultati delle votazioni per appello nominale».

La versione elettronica in Europarl sarà aggiornata regolarmente per un periodo massimo di 2 settimane a decorrere dal giorno della votazione.

Dopo detto termine, l'elenco delle correzioni di voto sarà chiuso per la successiva traduzione e pubblicazione nella GU.

Deputati che hanno dichiarato di non aver partecipato alle votazioni:

Hiltrud Breyer e Ana Maria Gomes hanno comunicato di non aver partecipato alle votazioni — salvo sulla relazione di Ruth Hieronymi (A6-0278/2005) — a causa di un problema con la loro scheda di voto.

Phillip Whitehead ha fatto una dichiarazione di interessi finanziari a norma dell'allegato I del regolamento e non ha partecipato alla votazione sulla relazione di Ruth Hieronymi (A6-0278/2005).

(La seduta, sospesa alle 12.40, riprende alle 15.00)

PRESIDENZA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Vicepresidente

10.   Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Erika Mann ha comunicato di essere stata presente ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

*

* *

Interviene Erika Marni che invita il Presidente a inviare, a nome del Parlamento europeo, una lettera di solidarietà al popolo messicano, colpito dall'uragano Wilma, e ad esaminare le possibilità offerte dall'accordo di libero scambio CE-Messico per fornire l'aiuto necessario al Messico (La Presidente ne prende atto).

(La seduta, sospesa alle 15.05 in attesa dell'arrivo di Olli Rehn (membro della Commissione), riprende alle 15.10.)

11.   Progressi compiuti da Bulgaria e Romania in vista dell'adesione (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Progressi compiuti da Bulgaria e Romania in vista dell'adesione

Olli Rehn (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Interviene Roger Knapman sul ritardo della Commissione (La Presidente gli toglie la parola).

Intervengono Elmar Brok, a nome del gruppo PPE-DE, Pierre Moscovici, a nome del gruppo PSE, Alexander Lambsdorff, a nome del gruppo ALDE, Joost Lagendijk, a nome del gruppo Verts/ALE, Erik Meijer, a nome del gruppo GUE/NGL, Bastiaan Belder, a nome del gruppo IND/DEM, Salvatore Tatarella, a nome del gruppo UEN, Jan Tadeusz Masiel, non iscritto, Geoffrey Van Orden, Jan Marinus Wiersma, Nicholson of Winterbourne, Christopher Beazley, che deplora l'assenza del Consiglio, e Milan Horáček.

PRESIDENZA: Miroslav OUZKÝ

Vicepresidente

Intervengono Jaromír Kohlíček, Roger Knapman, Andreas Mölzer, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Athanasios Pafilis, Nils Lundgren, Koenraad Dillen, Kinga Gál, Catherine Guy-Quint, Luciana Sbarbati, Marie Anne Isler Béguin, Hans-Peter Martin, David Casa, Alexandra Dobolyi, Cecilia Malmström, Anna Ibrisagic, Helmut Kuhne, István Szent-Iványi, Guido Podestà, Miguel Angel Martínez Martínez, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Ivo Strejček, Panagiotis Beglitis, Camiel Eurlings, Libor Rouček, Péter Olajos, Georgios Papastamkos, Michl Ebner, Ioannis Varvitsiotis, Mairead McGuinness, Bernd Posselt e Olli Rehn.

PRESIDENZA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vicepresidente

La discussione è chiusa.

12.   Tempo delle interrogazioni (interrogazioni alla Commissione)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni alla Commissione (B6-0332/2005).

Prima parte

Interrogazione 47 (Linda McAvan): I diritti dei passeggeri aerei.

Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Linda McAvan, Richard Corbett e Paul Rübig.

Interrogazione 48 (João de Deus Pinheiro): Concorrenza nei settori del gas e dell'elettricità.

Neelie Kroes (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di João de Deus Pinheiro, Paul Rübig e José Manuel García-Margallo y Marfil.

Interviene Antonio Masip Hidalgo.

Interrogazione 49 (Georgios Toussas): Prezzo del petrolio.

Neelie Kroes risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Georgios Toussas e Antonio Masip Hidalgo.

Seconda parte

Interrogazione 50 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Problema dei rifiuti e misure per affrontarlo.

Stavros Dimas (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Mairead McGuinness e Gay Mitchell.

Interrogazione 51 (Sarah Ludford): Procedura nei confronti del Regno Unito per violazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

Stavros Dimas risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Sarah Ludford.

Interrogazione 52 (Dimitrios Papadimoulis): Fanghi di rifiuti liquidi e impianto di depurazione di Psyttalia.

Stavros Dimas risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Dimitrios Papadimoulis, Georgios Papastamkos e Josu Ortuondo Larrea.

Le interrogazioni da 53 a 59 riceveranno una risposta scritta.

Interrogazione 60 (Sajjad Karim): Accordo di associazione UE-Israele.

Benita Ferrero-Waldner (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Sajjad Karim, David Martin e Jonas Sjöstedt.

L'interrogazione 61 decade, poiché il suo autore è assente.

Interrogazione 62 (Bernd Posselt): Caucaso meridionale e Mar Caspico.

Benita Ferrero-Waldner risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Bernd Posselt e Justas Vincas Paleckis.

Interrogazione 63 (Ģirts Valdis Kristovskis): Situazione dei finanziamenti dell'EU alla Tunisia.

Benita Ferrero-Waldner risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Ģirts Valdis Kristovskis.

Le interrogazioni da 64 a 72 riceveranno una risposta scritta.

Le interrogazioni 73, 74 e 78 decadono per assenza degli autori.

Interrogazione 75 (Ioannis Gklavakis): Possibilità di pesca delle spugne.

Joe Borg (membro della Commissione) risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di Ioannis Gklavakis.

Interviene Christopher Beazley sullo svolgimento del tempo delle interrogazioni.

Interrogazione 76 (Mairead McGuinness): Impatto dell'uso di reti da posta sui branchi di salmoni nelle acque europee.

Joe Borg risponde all'interrogazione e alle domande complementari di Mairead McGuinness e David Martin.

Interrogazione 77 (María Isabel Salinas García): Inosservanza delle norme di pesca nel Mediterraneo.

Joe Borg risponde all'interrogazione e a una domanda complementare di María Isabel Salinas García.

Le interrogazioni che, per mancanza di tempo, non hanno ricevuto risposta, la riceveranno per iscritto.

Il tempo delle interrogazioni riservato alla Commissione è chiuso.

(La seduta, sospesa alle 19.25, riprende alle 21.00)

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vicepresidente

13.   Brevetto per le invenzioni biotecnologiche (discussione)

Dichiarazione della Commissione: Brevetto per le invenzioni biotecnologiche

Charlie McCreevy (membro della Commissione) fa la dichiarazione.

Intervengono Peter Liese, a nome del gruppo PPE-DE, Maria Berger, a nome del gruppo PSE, Diana Wallis, a nome del gruppo ALDE, Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE, Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM, Marcin Libicki, a nome del gruppo UEN, Manuel Medina Ortega, Patrizia Toia, Maciej Marian Giertych, Andrzej Jan Szejna e Kathy Sinnott.

Proposte di risoluzione presentate ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento, per concludere la discussione:

Diana Wallis, a nome del gruppo ALDE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (B6-0551/2005);

Maria Berger, a nome del gruppo PSE, sulla tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche (B6-0552/2005);

Hiltrud Breyer e Margrete Auken, a nome del gruppo Verts/ALE, sulla tutela giuridica delle invenzioni biotecnologiche (B6-0553/2005);

Klaus-Heiner Lehne, Jaime Mayor Oreja, Miroslav Mikolášik, Peter Liese e Giuseppe Gargani, a nome del gruppo PPE-DE, sui brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche (B6-0554/2005);

Brian Crowley, Rolandas Pavilionis e Marcin Libicki, a nome del gruppo UEN, sui brevetti per le invenzioni biotecnologiche (B6-0555/2005);

Umberto Guidoni, Marco Rizzo, Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro e Sylvia-Yvonne Kaufmann, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (B6-0556/2005);

Bastiaan Belder, Johannes Blokland, Kathy Sinnott, Maciej Marian Giertych, Patrick Louis, Mario Borghezio, Matteo Salvini e Francesco Enrico Speroni, a nome del gruppo IND/DEM, sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche (B6-0557/2005).

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 3.8 del PV del 26.10.2005.

14.   Lotta contro la criminalità organizzata * (discussione)

Relazione sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro la criminalità organizzata [COM(2005)0006 — C6-0061/2005 — 2005/0003(CNS)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Bill Newton Dunn (A6-0277/2005)

Interviene Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione).

Bill Newton Dunn illustra la sua relazione.

Intervengono Manfred Weber, a nome del gruppo PPE-DE, Martine Roure, a nome del gruppo PSE, Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, Johannes Voggenhuber, a nome del gruppo Verts/ALE, Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL, James Hugh Allister, non iscritto, Carlos Coelho, Kyriacos Triantaphyllides, Alexander Stubb, Franco Frattini e Giusto Catania sull'intervento di James Hugh Allister.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 3.6 del PV del 26.10.2005.

15.   Approccio comunitario della gestione delle migrazioni economiche (discussione)

Relazione su un approccio comunitario della gestione delle migrazioni economiche [COM(2004)0811 — 2005/2059(INI)] — Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.

Relatore: Ewa Klamt (A6-0286/2005)

Ewa Klamt illustra la sua relazione.

Interviene Franco Frattini (Vicepresidente della Commissione).

Intervengono Gabriele Zimmer (relatore per parere della commissione DEVE), Danutė Budreikaitė (relatore per parere della commissione INTA), Anna Záborská (relatore per parere della commissione FEMM), Carlos Coelho, a nome del gruppo PPE-DE, Adeline Hazan, a nome del gruppo PSE, Sophia in 't Veld, a nome del gruppo ALDE, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL, Jan Tadeusz Masiel, non iscritto, Patrick Gaubert e Martine Roure.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 3.9 del PV del 26.10.2005.

16.   Contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le norme generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia e che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio [COM(2004)0475 — C6-0086/2004 — 2004/0154(COD)] — Commissione per i bilanci.

Relatore: Mario Mauro (A6-0283/2005)

Interviene Jacques Barrot (Vicepresidente della Commissione)

Mario Mauro illustra la sua relazione.

Intervengono Ingeborg Gräßle, a nome del gruppo PPE-DE, Herbert Bösch, a nome del gruppo PSE, Sepp Kusstatscher, a nome del gruppo Verts/ALE, Jacky Henin, a nome del gruppo GUE/NGL, Sylwester Chruszcz, a nome del gruppo IND/DEM, Anna Elzbieta Fotyga, a nome del gruppo UEN, Leopold Józef Rutowicz, non iscritto, Stanisław Jałowiecki, Gilles Savary, Eva Lichtenberger, Bairbre de Brún, Alessandro Battilocchio e Jacques Barrot.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 3.4 del PV del 26.10.2005.

17.   Additivi utilizzati nei prodotti alimentari ***I (discussione)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e della direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari [COM(2004)0650 — C6-0139/2004 — 2004/0237(COD)] — Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

Relatore: Mojca Drčar Murko (A6-0191/2005)

Interviene Markos Kyprianou (membro della Commissione).

Mojca Drčar Murko illustra la sua relazione.

Intervengono Maria del Pilar Ayuso González, a nome del gruppo PPE-DE, Åsa Westlund, a nome del gruppo PSE, Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE, Christa Klaß e Markos Kyprianou.

La discussione è chiusa.

Votazione: punto 3.5 del PV del 26.10.2005.

18.   Ordine del giorno della prossima seduta

L'ordine del giorno della seduta di domani è fissato (documento «Ordine del giorno» PE 364.061/OJME).

19.   Chiusura della seduta

La seduta è tolta alle 24.00.

Julian Priestley

Segretario generale

Josep Borrell Fontelles

Presidente


ELENCO DEI PRESENTI

Hanno firmato:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienè, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso Gonzàlez, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorskà, Benovà, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, BerHnguer, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutìs, Blokland, Bloom, Bobosikovà, Bòsch, Bonde, Boriino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Bfezina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitè, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero Gonzàlez, Carollo, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiòld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Bnin, Degutis, Dehaene, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, DeS, Deva, De Veyrac, De Vits, Diaz de Mera Garcia Consuegra, Didziokas, Diez Gonzàlez, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drcar Murko, Duchoii, Duhrkop Duhrkop, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Etti, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernàndez Martin, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarovà, Flautre, Foglietta, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gài, Gala, Galeote Quecedo, Garcia-Margallo y Marfil, Garcia Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graga Moura, Graefe zu Baringdorf, Graftle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gròner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetète, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyurk, Hànsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz Garcia, Herrero-Tejedor, Higgins, Hòkmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horàcek, Howitt, Hudacky, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybàskovà, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itala, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jààtteenmàki, Jalowiecki, Janowski, Jàróka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Mari, Jòns, Jorgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevicienè, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaft, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlfcek, Konrad, Korhola, Kósàné Kovàcs, Koterec, Kozlfk, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dòrfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kulakowski, Kuskis, Kusstatscher, Kuzmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foli, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Janusz Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istiiriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmstròm, Manders, Manka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martinez Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastàlka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolàsik, Millàn Mon, Mitchell, Mòlzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sànchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Òger, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, óry, Ouzky, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pek, Pfluger, Piecyk, Pieper, Piks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Plestinskà, Podestà, Podkanski, Poettering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jorgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithovà, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Roucek, Roure, Rudi Ubeda, Rubig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saffi, Sakalas, Salafranca Sànchez-Neyra, Salinas Garcia, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sànchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Schede, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schòpflin, Schròder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelstròm, Seppànen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjòstedt, Skinner, Skottovà, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkeviciutè, Stastny, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejcek, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surjàn, Svensson, Swoboda, Szajer, Szejna, Szent-Ivànyi, Szymanski, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Tidey, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trupel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vàyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martinez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasàk, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yanez-Barnuevo Garcia, Zàborskà, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapalowski, Zappala, Zadoukal, Zdanoka, Zelezny, Zieleniec, Zlle, Zimmer, Zingaretti, Zvéfina, Zwiefka

Osservatori

Abadjiev Dimitar, Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Barbulefiu Tiberiu, Becfenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruianà Aprodu Daniela, Cappone Maria, Christova Christina Velcheva, Ciornei Silvia, Cioroianu Adrian Mihai, Corlàfean Titus, Co§ea Dumitru Gheorghe Mircea, Creju Corina, Creju Gabriela, Dimitrov Martin, Dìncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Ganf Ovidiu Victor, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Bela Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sàndor, Marinescu Marian-Jean, Mihàescu Eugen, Morfun Alexandru Ioan, Nicolae §erban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Pa§cu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangà Petre, Sàrbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofìanski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Kàroly Ferenc, Tìrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu §tefan


ALLEGATO I

RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Significato delle abbreviazioni e dei simboli utilizzati

+

approvato

-

respinto

decaduto

R

R

AN (..., ..., ...)

votazione per appello nominale (favorevoli, contrari, astenuti)

VE (..., ..., ...)

votazione elettronica (favorevoli, contrari, astenuti)

vs

votazioni per parti separate

vd

votazione distinta

em

emendamento

EC

emendamento di compromesso

PC

parte corrispondente

S

emendamento di soppressione

=

emendamenti identici

§

paragrafo

art

articolo

cons

considerando

PR

proposta di risoluzione

PRC

proposta di risoluzione comune

SEC

votazione a scrutinio segreto

1.   Accordo CE/Azerbaigian su taluni aspetti dei servizi aerei *

Relazione: Paolo COSTA (A6-0230/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

AN

+

355, 54, 10

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: votazione unica

2.   Progetto di bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2005

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

insieme del testo

1

commissione

 

+

richiesta maggioranza qualificata

3.   Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2005: Sezione IV — Corte di giustizia

Relazione: Anne E. /ENSEN (A6-0306/2005)

Oggetto

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione unica

 

+

richiesta maggioranza qualificata

4.   Spedizioni di rifiuti ***II

Raccomandazione per la seconda lettura: (richiesta maggioranza qualificata) Johannes BLOKLAND (A6-0287/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Blocco n. 1 — emendamenti di compromesso

1

2

6

8

12

14

17-22

26

29

32

36

38

40-45

47-50

53

55

57-64

70-75

77

79-80

84-85

90

102

104-106

108-113

commissione

IND/DEM, PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

Blocco n. 2 — emendamenti della commissione competente

3-5

10-11

13

15-16

23-25

27

30

33-35

37

39

46

51-52

54

56

65-69

76

78

81-82

86

89

commissione

 

 

Blocco n. 2 — emendamenti della commissione competente — votazione distinta

83

commissione

AN

-

70, 424, 41

87

commissione

AN

-

82, 434, 45

88

commissione

AN

-

73, 454, 48

art 1, § 3

91

Verts/ALE

 

-

 

7

commissione

 

+

 

art 1, dopo § 5

9

commissione

AN

-

67, 515, 8

103

IND/DEM, PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

art 3, § 5

92

Verts/ALE

 

-

 

art 3, dopo § 5

93

Verts/ALE

AN

-

52, 501, 46

art 11, § 1, dopo lettera h)

94

Verts/ALE

 

-

 

107

IND/DEM, PPE-DE, PSE, ALDE

 

+

 

28

commissione

 

 

art 12, § 1, dopo lettera e)

95

Verts/ALE

 

-

 

31

commissione

 

-

 

art 12, § 1, dopo lettera c)

96

Verts/ALE

 

-

 

art 12, § 1, dopo lettera e)

97

Verts/ALE

 

-

 

art 12, § 1, dopo lettera g)

98

Verts/ALE

 

-

 

art 42, dopo § 3

99

Verts/ALE

 

-

 

art 57, § 1, lettera b)

100

Verts/ALE

 

-

 

dopo Allegato 7

101

Verts/ALE

AN

-

53, 515, 52

Gli emendamenti 7, 103 e 107 fanno parte del pacchetto di compromesso

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: emm. 9, 83, 87, 88, 93, 101

5.   Esigenze di qualità contrattuali per il trasporto ferroviario di merci ***I

Relazione: Roberts ZILE (A6-0171/2005) (votazione finale)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Il 28.09.2005 il Parlamento ha respinto la proposta della Commissione e la questione è stata rinviata alla commissione competente (articolo 52, paragrafo 3, del regolamento).

Con la votazione il Parlamento conferma la reiezione della proposta di regolamento.

La procedura è pertanto conclusa.

6.   Programma d'azione integrato nel settore dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita ***I

Relazione: Doris PACK (A6-0267/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di decisione

Emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-42

44-55

57-71

commissione

 

+

 

Emendamenti della commissione competente — votazione distinte

56

commissione

vd

+

 

art 15, § 1

75=

78=

PSE

PPE-DE

VE

+

300, 282, 27

43

commissione

 

 

art 42, § 2, dopo lettera d)

72

UEN

 

-

 

79

TAJANI e altri

VE

-

144, 401, 63

votazione: proposta modificata

 

+

 

Progetto di risoluzione legislativa

dopo il § 1

73=

76=

PSE

PPE-DE

 

+

 

74=

77=

PSE

PPE-DE

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

549, 47, 23

Richieste di votazione per appello nominale

PPE-DE: votazione finale

Richieste di votazione distinta

PSE: em 56

7.   Programma «Gioventù in azione» (2007-2013) ***I

Relazione: Lissy GRÖNER (A6-0263/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di decisione

Emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-17

19-32

34

36-51

53

commissione

 

+

 

Emendamenti della commissione competente — votazioni distinte

18

commissione

VE

-

290, 333, 9

art 3, § 1, dopo lettera f)

54

ALDE

 

+

 

art 8, § 6, dopo lettera d)

62

67

PSE

PPE-DE

VE

R

+

326, 203, 53

art 8, dopo § 7

63

68

PSE

PPE-DE

 

R

+

 

art 13, § 1

64=

69=

PSE

PPE-DE

 

+

 

33

commissione

 

 

art 14, dopo § 3

55=

70=

PSE

Verts/ALE

 

+

 

35

commissione

 

 

allegato, azione 4, punto 4.1, § 3

56=

71=

PSE

Verts/ALE

 

-

 

allegato, azione 4, punto 4.1, § 7

57=

72=

PSE

Verts/ALE

 

-

 

allegato, azione 5, punto 5.1

59

PPE-DE

VE

-

470, 137, 22

Allegato, azione 5 dopo punto 5.1

58=

73=

PSE

Verts/ALE

 

+

 

52

commissione

 

 

votazione: proposto modificata

 

+

 

Progetto di risoluzione legislativa

dopo il § 1

60=

65/riv.=

PSE

PPE-DE

 

+

 

61 =

66=

PSE

PPE-DE

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

547, 76, 12

Richieste di votazione per appello nominale

IND/DEM: votazione finale

PPE-DE: em 18

PSE: votazione finale

8.   Programma Cultura 2007 (2007-2013) ***I

Relazione: Vasco GRAÇA MOURA (A6-0269/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposto di decisione

Emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-2

4-5

7-8

10-11

13-16

18

20

23-24

26-28

31-34

39

41

43-44

47-48

50-60

commissione

 

+

 

Emendamenti della commissione competente — votazione distinta

3

commissione

vd

+

 

6

commissione

vs

 

 

1

+

 

2

-

 

9

commissione

vd

+

 

12

commissione

vd/VE

+

331, 290, 11

17

commissione

vd/VE

+

335, 279, 18

19

commissione

vd/VE

+

306, 292, 16

25

commissione

vd

+

 

29

commissione

vd

+

 

35

commissione

vd

+

 

36

commissione

vd

+

 

37

commissione

vd

+

 

38

commissione

vd

+

 

40

commissione

vd/VE

+

313, 306, 17

42

commissione

vd

+

 

45

commissione

vd

+

 

46

commissione

vd

+

 

49

commissione

vd

+

 

art 2, § 1

68=

71=

PSE

PPE-DE

VE

-

283, 320, 27

21

commissione

VE

-

355, 200, 69

art 3, § 2, prima della lettera a)

65

PPE-DE

AN

+

328, 270, 24

art 5, § 1, dopo trattino 3

72

Verts/ALE

 

+

 

art 12, dopo lettera b)

62

PSE

 

+

 

30

commissione

 

 

allegato, titolo I, punto 1.3, § 4

63

PSE

 

-

 

dopo il cons. 2

61

PSE

 

+

 

dopo il cons. 21

64

PPE-DE

AN

+

335, 308, 3

votazione: proposta modificata

 

+

 

Progetto di risoluzione legislativa

dopo il § 1

66=

69=

PSE

PPE-DE

 

+

 

67=

70=

PSE

PPE-DE

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

AN

+

553, 61, 29

Gli emendamenti 14 e 22 sono stati fusi

Richieste di votazione per appello nominale

Verts/ALE: em 65

PPE-DE: emm. 64, 65 e votazione finale

Richieste di votazione per partì separate

Verts/ALE

em 6

prima parte: Insieme del testo tranne le parole «e in particolare il settore del patrimonio culturale»

seconda parte: queste parole

Richieste di votazione distinta

Verts/ALE: emm. 9, 12, 19 e 40

PPE-DE: em. 17

PSE: emm. 3, 9, 12, 19, 25, 29, 35, 36, 38, 40, 42, 46, 49

ALDE: emm. 19, 37, 40 e 45

9.   Programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) ***I

Relazione: Ruth HIER0NYMI (A6-0278/2005)

Oggetto

Em. n.

Autore

AN, ecc.

Votazione

Votazioni per AN/VE — osservazioni

Proposta di decisione

Emendamenti della commissione competente — votazione in blocco

1-14

16-20

22-33

35-41

43-50

52-77

commissione

 

+

 

emendamenti detta commissione competente — votazioni distinte

15

commissione

AN

+

408, 26, 32

34

commissione

vd

+

 

51

commissione

vd

+

 

art 1, § 2, comma 2, lettera a)

78

ALDE

 

+

 

21

commissione

 

 

art 2, § 1

86=

89=

PSE

PPE-DE

 

+

 

art 6, dopo lettera d)

80

UEN

 

-

 

art 13, § 1, lettera d)

42

commissione

 

+

 

81

UEN

 

-

 

art 16

82

UEN

 

-

 

allegato, capitolo 2, punto 2.1, dopo trattino 2

83

UEN

 

-

 

dopo il cons. 2

79

UEN

 

-

 

votazione: proposta modificata

 

+

 

Progetto di risoluzione legislativa

dopo § 1

84=

87=

PSE

PPE-DE

 

+

 

85=

88=

PSE

PPE-DE

 

+

 

votazione: risoluzione legislativa

 

+

 

Richiesta di votazione per appello nominale

IND/DEM: em 15

Richieste di votazione distinta

PPE-DE: em 34

ALDE: em 51


ALLEGATO II

RISULTATO DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1.   Relazione Costa A6-0230/2005

Favorevoli: 355

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lax, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Resetarits, Ries, Savi, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

GUE/NGL: Meijer, Seppänen

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Krupa, Lundgren, Wohlin

NI: Belohorská, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Descamps, De Veyrac, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomołka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Koch, Konrad, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mathieu, Mauro, Méndez de Vigo, Mikolášik, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Novak, Pack, Pieper, Pīks, Pinheiro, Podkański, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Tajani, Thyssen, Toubon, Ulmer, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Beňová, van den Berg, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, El Khadraoui, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gierek, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Lienemann, McAvan, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Panzeri, Piecyk, Pittella, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tarabella, Tarand, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Fotyga, Janowski, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 54

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, McDonald, Markov, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Knapman, Speroni, Titford, Wise, Železný

NI: Allister, Helmer, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Demetriou, Deß, Dimitrakopoulos, Hatzidakis, Kasoulides, Kudrycka, Kuškis, Mavrommatis, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Piskorski, Samaras, Trakatellis, Vakalis, Varvitsiotis

PSE: Batzeli

Astensioni: 10

GUE/NGL: Krarup

NI: Claeys, Dillen, Lang, Le Pen Marine, Romagnoli, Vanhecke

PPE-DE: Brejc, Sonik

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Contrari: Stavros Arnaoutakis, Panagiotis Beglitis, Pedro Guerreiro, Georgios Karatzaferis, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Stavros Lambrinidis, Marios Matsakis, Nikolaos Sifunakis

2.   Raccomandazione Blokland A6-0287/2005

Favorevoli: 70

ALDE: Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Wohlin, Zapałowski

NI: Belohorská, Czarnecki Ryszard, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Gaľa, Seeberg

UEN: Aylward, Berlato, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari 424

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drėar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkeviėiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Flasarová, Kohlíček, Strož, Uca

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Allister, Helmer

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Novak, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Ettl, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kühne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Astensioni: 41

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Dillen, Kilroy-Silk, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Cristiana Muscardini, Claude Turmes

Contrari: Stephen Hughes, José Ribeiro e Castro

3.   Raccomandazione Blokland A6-0287/2005

Favorevoli: 82

ALDE: Malmström, Nicholson of Winterbourne

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapałowski

NI: Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Sonik, Stubb, Wijkman

PSE: Díez González, Golik, Grech

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 434

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Kohlíček, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gierek, Gill, Goebbels, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Astensioni: 45

ALDE: Matsakis

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Mote

PPE-DE: Sommer

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Cristiana Muscardini, Claude Turmes

Contrari: Rosa Díez González, Stephen Hughes, José Ribeiro e Castro, Louis Grech

4.   Raccomandazione Blokland A6-0287/2005

Favorevoli: 73

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin, Zapaľowski

NI: Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 454

ALDE: Alvaro, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Kohlíček, Remek, Strož

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Titford, Wise

NI: Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Belet, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Astensioni: 48

ALDE: Andrejevs

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Karatzaferis, Louis, Sinnott, Speroni, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Mote

PPE-DE: Wijkman

PSE: Bullmann, Paasilinna

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Claude Turmes

Contrari: José Ribeiro e Castro, Stephen Hughes

5.   Raccomandazione Blokland A6-0287/2005

Favorevoli: 67

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Bonde

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Wijkman

PSE: Sakalas

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 515

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Camre

Astensioni: 8

ALDE: Matsakis

IND/DEM: Lundgren, Wohlin

NI: Allister, Kozlík, Mote

UEN: Fotyga

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Claude Turmes

Contrari: Stephen Hughes

6.   Raccomandazione Blokland A6-0287/2005

Favorevoli: 52

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Meijer, Pafilis

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Wijkman

PSE: Berman, Reynaud, Savary

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 501

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Kohlíček

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Speroni, Titford, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kilroy-Silk, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere

Astensioni: 46

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Krarup, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Sinnott

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Bullmann

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Claude Turmes

Contrari: Stephen Hughes

7.   Raccomandazione Blokland A6-0287/2005

Favorevoli: 53

ALDE: Toia

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Meijer, Pafilis

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Wijkman

PSE: Muscat, Reynaud, Santoro

Verts/ALE: Aubert, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 515

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Astensioni: 52

ALDE: Samuelsen

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Sinnott, Speroni

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Bullmann

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Claude Turmes

Contrari: Stephen Hughes

8.   Relazione Pack A6-0267/2005

Favorevoli: 549

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Belohorská, Bobošíková, Martín Hans-Peter, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebier, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny D'Alema, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 47

GUE/NGL: Adamou, Pafilis, Triantaphyllides

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin

NI: Allister, Helmer, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Ehler, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil

PSE: Riera Madurell

Astensioni: 23

GUE/NGL: Krarup

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni, Železný

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Pieper, Reul, Zvěřina

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Proinsias De Rossa

9.   Relazione Gröner A6-0263/2005

Favorevoli: 547

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Salvini, Speroni

NI: Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Martín Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kuškis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Iibicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Contrari: 76

GUE/NGL: Pafilis, Sjöstedt

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoò, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Mauro, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil

UEN: Camre

Astensioni: 12

GUE/NGL: Krarup, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Sinnott

NI: Kozlík

PPE-DE: Lauk, Podkański, Wijkman, Zvěřina

Verts/ALE: van Buitenen, Schlyter

Correzioni di voto

Favorevoli: Rainer Wieland

10.   Relazione Graça Moura A6-0269/2005

Favorevoli: 328

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Zapałowski

NI: Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoń, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Beglitis, Lambrinidis, Matsouka, Sifunakis

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Hammerstein Mintz, Harms, Hassi

Contrari: 270

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Bonde, Karatzaferis, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Allister, Martin Hans-Peter, Mote

PSE: Andersson, Arif, Ayala Sender, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Lives, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 24

GUE/NGL: Krarup, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Wohlin

NI: Kozlík

PPE-DE: Wijkman

UEN: Bielan

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Rainer Wieland

11.   Relazione Graça Moura A6-0269/2005

Favorevoli: 335

ALDE: De Sarnez, Guardans Cambó

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Belohorská, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arnaoutakis, Batzeli, Beglitis, Lambrinidis, Matsouka, Sifunakis, Tzampazi

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Contrari: 308

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Krarup, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Nattrass, Sinnott, Titford, Wise, Wohlin

NI: Allister, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Audy, Bachelot-Narquin, del Castillo Vera, Descamps, Gaubert, Gauzès, Grossetête, Mathieu, Saïfi, Sudre

PSE: Andersson, Arif, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Schlyter, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Astensioni: 3

NI: Bobošíková, Kozlík

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Paul Marie Coûteaux, Patrick Louis

12.   Relazione Graça Moura A6-0269/2005

Favorevoli: 553

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cocilovo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karím, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Oviir, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Speroni, Tomczak

NI: Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Kozlík, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bonsignore, Bowis, Brejc, Brepoels, Březina, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Napoletano, Navarro, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber

Contrari: 61

GUE/NGL: Krarup, Meijer, Pafilis, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Nattrass, Titford, Wise, Wohlin, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Helmer, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, McMillan-Scott, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Seeberg, Škottová, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil

UEN: Camre

Verts/ALE: Schlyter

Astensioni: 29

ALDE: Lehideux, Malmström

GUE/NGL: Seppänen

IND/DEM: Belder, Blokland, Coûteaux, Krupa, Louis, Pęk, Sinnott

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Zvěřina

PSE: Gill

Verts/ALE: van Buitenen, Lucas, Romeva i Rueda, Trüpel, Ždanoka

13.   Relazione Hieronymi A6-0278/2005

Favorevoli: 408

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Cocilovo, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia

GUE/NGL: Kaufmann

IND/DEM: Sinnott

NI: Belohorská, Czarnecki Ryszard, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chichester, Chmielewski, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fraga Estévez, Friedrich, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Gomolka, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Harbour, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Oomen-Ruijten, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pinheiro, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varvitsiotis, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Arif, Arnaoutakis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Rossa, De Vits, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gurmai, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Honeyball, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kristensen, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Öger, Paasilinna, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Sifunakis, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tarabella, Thomsen, Trautmann, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Wiersma, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Isler Béguin, Jonckheer, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Romeva i Rueda, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Contrari: 26

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Meijer, Seppänen, Svensson

IND/DEM: Bonde, Booth, Borghezio, Karatzaferis, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wohlin

NI: Allister, Gollnisch, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi

PSE: Hedh

UEN: Kristovskis

Astensioni: 32

ALDE: Ek

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Catania, de Brún, Flasarová, Henin, Kohlíček, McDonald, Maštálka, Musacchio, Pafilis, Ransdorf, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Coûteaux

NI: Kozlík

PSE: van den Berg, Hedkvist Petersen, Segelström

UEN: Fotyga, Janowski, Vaidere, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

Correzioni di voto

Favorevoli: Glyn Ford, David Martin, Richard Howitt, Lívia Járóka, Gérard Onesta, José Ribeiro e Castro

Contrari: Thomas Wise


TESTI APPROVATI

 

P6_TA(2005)0390

Accordo CE/Azerbaigian su taluni aspetti dei servizi aerei *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'Azerbaigian su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2005)0060 — C6-0130/2005 — 2005/0011(CNS))

(Procedura di consultazione)

II Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2005)0060) (1),

visti l'articolo 80, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, del trattato CE,

visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0130/2005),

visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0230/2005),

1.

approva la conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica dell'Azerbaigian.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0391

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2005 (Emendamento)

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2005 dell'Unione europea per l'esercizio 2005 — Sezione IV — Corte di giustizia — Istituzione del Tribunale della funzione pubblica (12180/2005 — C6-0304/2005 — 2005/2159(BUDG))

Emendamento 1

SEZIONE IV — Corte di giustizia

Organigramma: Creazione di 2 posti permanenti B*3, 2 posti permanenti C*l e 4 posti temporanei B*3.

Personale in attività di servizio

Linea

Bilancio 2005

PBR 6/2005

Emendamento

Bilancio 2005 + PBR6 (emendato)

 

Impegni

Impegni

Impegni

Impegni

1 1 0 0

Stipendi base

 

111 633 022

111 964 022

+73 000

112 037 022

1 1 0 1

Assegni familiari

 

8 940 000

8 967 000

+6 000

8 973 000

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio (compreso l'articolo 97 dello statuto CECA)

 

17 770 000

17 823 000

+12 000

17 835 000

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

 

3 890 000

3 902 000

+3 000

3 905 000

1 1 8 1

Spese di viaggio (comprese quelle dei familiari)

 

42 000

45 000

+2 000

47 000

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

 

1 170 000

1 223 000

+30 000

1 253 000

1 1 8 3

Spese di trasloco

 

217 000

238 000

+10 000

248 000

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

 

956 000

1 008 000

+23 000

1 031 000

1 1 9 1

Stanziamenti accantonati

 

1 973 000

1 242 000

- 159 000

1 083 000

Motivazione

Creazione di 8 posti (2 permanenti B*3, 2 permanenti C*1 e 4 temporanei B*3) non approvati dal Consiglio e ripristino delle cifre del progetto preliminare di bilancio rettificativo 7/2005.

P6_TA(2005)0392

Progetto di bilancio rettificativo n. 6/2005

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2005 dell'Unione europea per l'esercizio 2005, Sezione IV — Corte di giustizia — Istituzione del Tribunale della funzione pubblica (12180/2005 — C6-0304/2005 — 2005/2159(BUD))

II Parlamento europeo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 272, paragrafo 4, penultimo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 177,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare gli articoli 37 e 38,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, definitivamente adottato il 16 dicembre 2004 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (3),

visto il progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 7/2005 dell'Unione europea per l'esercizio 2005 presentato dalla Commissione il 5 settembre 2005 (COM(2005)0419),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2005 stabilito dal Consiglio il 3 ottobre 2005 (12180/2005 — C6-0304/2005),

visti l'articolo 69 e l'allegato IV del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0306/2005),

A.

considerando che il Consiglio ha deciso di istituire il Tribunale della funzione pubblica,

B.

considerando che la data in cui il Tribunale della funzione pubblica deve diventare operativo è stata anticipata al 2005,

1.

decide di creare tutti i posti richiesti per il Tribunale della funzione pubblica nel progetto preliminare di bilancio rettificativo n. 7/2005 e di adeguare di conseguenza gli stanziamenti nel progetto di bilancio rettificativo n. 6/2005;

2.

approva il progetto di bilancio rettificativo n. 6/2005 quale emendato;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, accompagnata dall'emendamento al progetto di bilancio rettificativo n. 6/2005, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte di giustizia.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 60 dell'8.3.2005.

(3)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

P6_TA(2005)0393

Trasferimenti di rifiuti ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (15311/4/2004 — C6-0223/2005 — 2003/0139(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

II Parlamento europeo,

vista la posizione comune del Consiglio (15311/4/2004 — C6-0223/2005),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0379) (2),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2004)0172) (2),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

visto l'articolo 62 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0287/2005),

1.

approva la posizione comune quale emendata;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 281.

(2)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC2-COD(2003)0139

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 25 ottobre 2005 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Obiettivo e componente principale e preponderante del presente regolamento è la protezione dell'ambiente, essendo i suoi effetti sul commercio internazionale solo incidentali.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (3), è già stato più volte modificato in maniera significativa e richiede ulteriori modifiche. È, in particolare, necessario inserire in tale regolamento il contenuto della decisione 94/774/CE della Commissione, del 24 novembre 1994, relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (4), e della decisione 1999/412/CE della Commissione, del 3 giugno 1999, concernente un questionario sull'obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio (5). Per motivi di chiarezza il regolamento (CEE) n. 259/93 dovrebbe pertanto essere sostituito.

(3)

La decisione 93/98/CEE del Consiglio (6) riguardava la conclusione, a nome della Comunità, della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (7), della quale la Comunità è parte dal 1994. Tramite adattamenti del regolamento (CEE) n. 259/93, il Consiglio ha emanato norme intese a restringere e a controllare questi movimenti allo scopo, in particolare, di conformare il vigente sistema comunitario in tema di sorveglianza e di controllo dei movimenti di rifiuti alle prescrizioni della convenzione di Basilea.

(4)

La decisione 97/640/CE del Consiglio (8) riguardava l'approvazione, a nome della Comunità, della modifica della convenzione di Basilea, conformemente alla decisione HI/1 della conferenza delle parti. Tale modifica vietava tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento provenienti da paesi elencati nell'allegato VII della convenzione e destinati a paesi non compresi nell'elenco nonché, con effetto dal 1° gennaio 1998, tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) della convenzione, destinati al recupero. Il regolamento (CEE) n. 259/93 è stato modificato di conseguenza dal regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio (9).

(5)

Dato che la Comunità ha approvato la decisione C(2001) 107 defin. del Consiglio OCSE, del 14 giugno 2001, relativa alla revisione della decisione C(92) 39 defin. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (decisione OCSE) allo scopo di armonizzare gli elenchi di rifiuti con la convenzione di Basilea e rivedere talune altre prescrizioni, è necessario recepire il contenuto della citata decisione nella normativa comunitaria.

(6)

La Comunità ha firmato la Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti.

(7)

È importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione del regolamento in tutto il territorio della Comunità.

(8)

È altresì importante tener presenti le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d) della convenzione di Basilea, in base alle quali le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotte al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti.

(9)

Inoltre, è importante tener presente il diritto di ciascuna delle parti alla convenzione di Basilea di vietare, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della stessa, l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II di detta convenzione.

(10)

Le spedizioni di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie dovrebbero essere escluse dall'ambito d'applicazione del presente regolamento in caso di importazione nella Comunità in talune circostanze (incluso il transito nel territorio della Comunità allorché i rifiuti entrano nella Comunità). Per quanto concerne tali spedizioni, dovrebbero essere rispettate le disposizioni del diritto internazionale e degli accordi internazionali. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità dovrebbero essere informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione .

(11)

È necessario evitare duplicazioni con il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (10), che già contiene disposizioni riguardanti, in generale, l'invio, l'inoltro e il movimento (raccolta, trasporto, manipolazione, trasformazione, uso, recupero o eliminazione, registrazione, documenti di accompagnamento e rintracciabilità) dei sottoprodotti di origine animale all'interno e a destinazione della Comunità o in provenienza dalla stessa.

(12)

Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione dovrebbe riferire sulle connessioni tra la vigente normativa settoriale sulla sanità pubblica e animale e le disposizioni del presente regolamento e dovrebbe presentare entro tale data le proposte necessarie per allineare tale normativa al presente regolamento, per conseguire un livello equivalente di controllo.

(13)

Benché la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti nel territorio di uno Stato membro rientrino nelle competenze di detto Stato membro, i sistemi nazionali istituiti a tal fine dovrebbero tener conto dell'esigenza di coerenza con il sistema comunitario in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.

(14)

Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati a operazioni di smaltimento e rifiuti non elencati negli allegati III, IIIA o IIIB destinati a operazioni di recupero è opportuno assicurare una sorveglianza e un controllo ottimali prescrivendo per tali spedizioni l'autorizzazione preventiva scritta. Questa procedura dovrebbe a sua volta dare luogo ad una notifica preventiva, che consenta alle autorità competenti di essere debitamente informate in modo da poter prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione della salute umana e dell'ambiente. Essa dovrebbe inoltre consentire alle suddette autorità di sollevare obiezioni motivate riguardo a tali spedizioni.

(15)

Nel caso di spedizioni di rifiuti elencati negli allegati III, IIIA o IIIB destinati a operazioni di recupero è opportuno garantire un livello minimo di sorveglianza e di controllo imponendo l'obbligo che tali spedizioni siano accompagnate da determinate informazioni.

(16)

Stante la necessità di un'applicazione uniforme del presente regolamento e del corretto funzionamento del mercato interno è necessario, nell'interesse dell'efficienza, prevedere che le notifiche siano trasmesse per mezzo dell'autorità competente di spedizione.

(17)

È altresì importante chiarire il funzionamento del sistema delle garanzie finanziarie o assicurazioni equivalenti.

(18)

Tenuto conto della responsabilità dei produttori di rifiuti in materia di gestione ecologica dei rifiuti, i documenti di notifica e di trasporto dei rifiuti dovrebbero, ove possibile, essere compilati dai produttori.

(19)

Ai fini della certezza del diritto e dell'applicazione uniforme del presente regolamento, nonché del corretto funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere garanzie procedurali per il notificatore.

(20)

Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale, a norma della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (11), adottando, nel rispetto del trattato, misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni riguardo a tali spedizioni. Occorrerebbe inoltre tener conto delle prescrizioni dettate dalla direttiva 75/442/CEE, in base alle quali agli Stati membri è fatto obbligo di istituire una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti allo scopo di consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere in grado di garantire che gli impianti di gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (12), applichi le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa, conformemente alla licenza di esercizio dell'impianto, e che i rifiuti in questione siano trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di smaltimento.

(21)

Nel caso di spedizioni di rifiuti destinati al recupero, gli Stati membri dovrebbero poter garantire che gli impianti di gestione dei rifiuti disciplinati dalla direttiva 96/61/CE applichino le migliori tecniche disponibili quali definite nella direttiva stessa, conformemente alla licenza di esercizio dell'impianto. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter garantire che i rifiuti siano trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di recupero e che, tenendo conto dell'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 75/442/CEE, i rifiuti siano trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma di detta direttiva allo scopo di garantire l'attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti in materia di recupero o di riciclo stabiliti dalla legislazione comunitaria.

(22)

Lo sviluppo di prescrizioni obbligatorie in materia di impianti e di trattamento di rifiuti specifici a livello comunitario, oltre alle disposizioni vigenti del diritto comunitario può contribuire alla creazione di un livello elevato di protezione dell'ambiente in tutta la Comunità nonché all'istituzione di condizioni uniformi per il riciclo e concorrere a garantire che non sia ostacolato lo sviluppo di un mercato interno del riciclo economicamente conveniente. È necessario pertanto sviluppare condizioni uniformi a livello comunitario per il riciclo, mediante l'applicazione di norme comuni in determinati settori, se del caso e anche in relazione ai materiali secondari, per migliorare la qualità del riciclo. Non appena possibile, la Commissione dovrebbe presentare, se necessario, proposte riguardanti tali norme per determinati rifiuti e impianti di riciclo ciò sulla base di un ulteriore esame nell'ambito della strategia dei rifiuti e tenendo conto della vigente legislazione comunitaria e degli Stati membri. Nell'attesa, dovrebbe essere possibile opporsi, a determinate condizioni, a spedizioni programmate di rifiuti, se il relativo riciclo non fosse conforme alla normativa nazionale nel paese in cui si effettua la spedizione in materia di riciclo di rifiuti. Nel frattempo, la Commissione dovrebbe anche seguire attentamente la situazione in relazione ad eventuali spedizioni di rifiuti indesiderate verso i nuovi Stati membri e, se necessario, presentare proposte adeguate per far fronte a tali situazioni.

(23)

Dovrebbe essere stabilito l'obbligo di riportare nel paese di spedizione i rifiuti di una spedizione che non possa essere portata a termine come previsto o di recuperarli o smaltirli in altro modo.

(24)

Dovrebbe inoltre essere stabilito l'obbligo per la persona il cui comportamento sia all'origine di una spedizione illegale di riprendere i rifiuti in questione o provvedere in altro modo al loro recupero o smaltimento. In caso contrario, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione, a seconda dei casi, dovrebbero intervenire.

(25)

Allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, occorre precisare la portata del divieto, a norma della convenzione di Basilea, delle esportazioni in provenienza dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento in un paese terzo diverso dai paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio).

(26)

I paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono adottare le procedure di controllo previste per le spedizioni all'interno della Comunità.

(27)

Allo scopo di proteggere l'ambiente dei paesi interessati, è altresì necessario chiarire la portata del divieto di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, anch'esso stabilito a norma della convenzione di Basilea. In particolare, è necessario definire l'elenco dei rifiuti ai quali si applica tale divieto e assicurare che questo comprenda anche i rifiuti elencati nell'allegato II della convenzione di Basilea, vale a dire i rifiuti domestici e i residui dell'incenerimento di rifiuti domestici.

(28)

Dovrebbero essere mantenute in vigore disposizioni specifiche per le esportazioni di rifiuti non pericolosi destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e si dovrebbe prevedere la possibilità per gli stessi di semplificare tali disposizioni in futuro.

(29)

Le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento dovrebbero essere autorizzate quando il paese esportatore è parte della convenzione di Basilea. Le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero dovrebbero essere autorizzate quando il paese esportatore è uno dei paesi cui si applica la decisione OCSE o è parte della convenzione di Basilea. Negli altri casi, tuttavia, le importazioni dovrebbero essere autorizzate soltanto se il paese esportatore è vincolato da un accordo o da un'intesa bilaterale o multilaterale compatibile con la normativa comunitaria e conforme all'articolo 11 della convenzione di Basilea, tranne quando non sia possibile in situazioni di crisi, pacificazione, mantenimento della pace o guerra.

(30)

Il presente regolamento dovrebbe essere applicato secondo il diritto marittimo internazionale.

(31)

Il presente regolamento dovrebbe far proprie le norme in tema di esportazioni e di importazioni di rifiuti destinati o provenienti da paesi e tenitori d'oltremare, quali figurano nella decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare») (13).

(32)

Si dovrebbero intraprendere i passi necessari per garantire che, ai sensi della direttiva 75/442/CEE e delle altre normative comunitarie sui rifiuti, i rifiuti spediti all'interno della Comunità e quelli importati nella Comunità siano gestiti, per tutta la durata della spedizione, compreso il recupero e lo smaltimento nel paese di destinazione, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. Per quanto attiene alle esportazioni non vietate dalla Comunità, dovrebbero essere fatti sforzi per assicurare che i rifiuti siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compreso il recupero o lo smaltimento nel paese terzo di destinazione. L'impianto che riceve i rifiuti dovrebbe essere gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria. Dovrebbe essere stabilito un elenco di linee direttrici non vincolanti che offrano un orientamento ai fini di una gestione ecologicamente corretta.

(33)

Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni relative all'attuazione del presente regolamento, sia mediante le relazioni presentate al segretariato della convenzione di Basilea sia mediante un questionario distinto.

(34)

È necessario garantire la gestione sicura ed ecologicamente corretta della demolizione delle navi onde proteggere la salute umana e l'ambiente. E' opportuno inoltre tener conto del fatto che una nave può divenire rifiuto ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione di Basilea ed essere al tempo stessa definita come nave in forza di altre norme internazionali. E' importante rammentare che sono in corso lavori cui partecipano, nel quadro di una cooperazione reciproca, l'OIL, l'IMO e la Convenzione di Basilea, per definire a livello globale criteri vincolanti che assicurino una soluzione efficace ed efficiente del problema della demolizione delle navi.

(35)

Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire, conformemente alla Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (Convenzione Aarhus), che le autorità competenti rendano di pubblico dominio con idonei mezzi le informazioni sulle notifiche relative alle spedizioni, purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle disposizioni normative nazionali o comunitarie.

(36)

Una cooperazione internazionale efficace in tema di controllo delle spedizioni di rifiuti contribuisce a garantire il controllo delle spedizioni di rifiuti pericolosi. Dovrebbero essere incoraggiati lo scambio di informazioni, la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra la Comunità e i suoi Stati membri da un lato e i paesi terzi dall'altro al fine di garantire una gestione corretta dei rifiuti.

(37)

Alcuni allegati del presente regolamento dovrebbero essere adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE. Tale procedura dovrebbe applicarsi anche alla modifica degli allegati al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico, di modifiche della pertinente normativa comunitaria o di eventi correlati alla decisione OCSE o alla convenzione di Basilea e ad altri pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

(38)

Nel preparare le istruzioni per compilare i documenti di notifica e movimento di cui all'allegato IC, la Commissione, tenendo conto della decisione OCSE e della convenzione di Basilea, dovrebbe precisare tra l'altro che i documenti di notifica e di movimento dovrebbero, per quanto possibile, consistere di due pagine con l'indicazione precisa dei tempi per la compilazione dei documenti di notifica e movimento di cui agli allegati IA e IB, tenendo conto dell'allegato II. Inoltre, in caso di differenze riguardo a terminologia e prescrizioni tra la decisione OCSE o la convenzione di Basilea e il presente regolamento, occorrerebbe chiarire le prescrizioni specifiche.

(39)

Nell'esaminare le miscele di rifiuti da aggiungere nell'allegato IIIA occorrerebbe prendere in considerazione, tra l'altro, le seguenti informazioni: le proprietà dei rifiuti come le loro possibili caratteristiche di pericolosità, la loro possibilità di contaminazione e il loro stato fisico; gli aspetti riguardanti la gestione, quali la capacità tecnica di recuperare i rifiuti e i vantaggi ambientali derivanti dall'operazione di recupero, compreso il caso in cui la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti possa essere compromessa. La Commissione dovrebbe adoperarsi per completare l'elaborazione di questo allegato se possibile entro la data di entrata in vigore del presente regolamento e portare a termine tale compito entro sei mesi da tale data.

(40)

La Commissione dovrebbe inoltre adottare misure aggiuntive relative all'attuazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE. Tali misure dovrebbero comprendere un metodo di calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che la Commissione dovrebbe elaborare, se possibile, prima della data di applicazione del presente regolamento.

(41)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (14).

(42)

Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire garantire la protezione dell'ambiente quando i rifiuti sono oggetto di spedizione, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

2.   Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti:

a)

fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;

b)

importati nella Comunità da paesi terzi;

c)

esportati dalla Comunità verso paesi terzi;

d)

in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

3.   Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente regolamento:

a)

lo scarico a terra di rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, purché questi rifiuti siano disciplinati dalla convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978 (Marpol 73/78), o da altri strumenti internazionali vincolanti;

b)

i rifiuti prodotti a bordo veicoli, treni, aeromobili e navi, finché tali rifiuti non sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;

c)

le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelli verso la Comunità e fuori di essa (15);

d)

le spedizioni soggette all'obbligo di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002;

e)

la spedizione di rifiuti di cui all'articolo 2, punto 1, lettera b) , punti ii), iv) e v), della direttiva 75/442/CEE, qualora sia già contemplata da altra normativa comunitaria contenente disposizioni simili;

f)

le spedizioni di rifiuti dall'Antartico nella Comunità ai sensi delle disposizioni del protocollo sulla protezione ambientale del trattato Antartico (1991);

g)

le importazioni nella Comunità di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie in situazioni di crisi, operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace qualora detti rifiuti siano spediti dalle forze armate o dalle organizzazioni umanitarie in questione o per loro conto, direttamente o indirettamente, verso il paese di destinazione. In tali casi, ogni autorità competente di transito e l'autorità competente di destinazione nella Comunità sono informate in anticipo della spedizione e della sua destinazione .

4.   Le spedizioni di rifiuti dall'Antartico verso paesi non membri della Comunità, in transito nel territorio di quest'ultima, sono soggette agli articoli 36 e 49.

5.   Le spedizioni di rifiuti effettuate esclusivamente all'interno di uno Stato membro sono soggette solo all'articolo 33.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«rifiuti»: i rifiuti quali definiti dall'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE;

2)

«rifiuti pericolosi»: i rifiuti definiti dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (16);

3)

«miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati III, IIIB, IV e IVA. I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti;

4)

«smaltimento»: lo smaltimento quale definito dall'articolo 1, lettera e) della direttiva 75/442/CEE;

5)

«smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento da D 13 a D 15 quali definite nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;

6)

«recupero»: il recupero quale definito dall'articolo 1, lettera f) della direttiva 75/442/CEE;

7)

«recupero intermedio»: le operazioni di recupero R 12 e R 13 quali definite nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;

8)

«gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura praticabile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti;

9)

«produttore»: il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti («produttore iniziale») e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti («nuovo produttore») (di cui all'articolo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE);

10)

«detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene (quale definito nell'articolo 1, lettera c) della direttiva 75/442/CEE);

11)

«raccoglitore»: chiunque effettua la raccolta dei rifiuti quale definita dall'articolo 1, lettera g) della direttiva 75/442/CEE;

12)

«commerciante»: chiunque agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, come definito dall'articolo 12 della direttiva 75/442/CEE;

13)

«intermediario»: chiunque dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti, come definito dall'articolo 12 della direttiva 75/442/CEE;

14)

«destinatario»: la persona o l'impresa, posta sotto la giurisdizione del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

15)

«notificatore»:

a)

nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, la persona fisica o giuridica soggetta alla giurisdizione di tale Stato membro, che intenda effettuare o far effettuare una spedizione di rifiuti e a cui spetta l'obbligo della notifica. Il notificatore è una delle persone o degli organismi sottoelencati, conformemente al seguente ordine gerarchico:

i)

il produttore iniziale; o

ii)

il nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione; o

iii)

un raccoglitore abilitato che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo e provenienti da fonti diverse, la spedizione in partenza da un'unica località notificata; o

iv)

un commerciante registrato che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;

v)

un intermediario registrato, che è stato autorizzato per iscritto dal produttore iniziale, dal nuovo produttore o dal raccoglitore abilitato di cui ai punti i), ii) e iii) ad agire per suo conto in qualità di notificatore;

vi)

qualora tutti i soggetti di cui ai punti i), ii), iii), iv) e v), se applicabili, siano sconosciuti o insolventi, il detentore.

Qualora il notificatore di cui ai punti iv) o v) non ottemperi a uno degli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli da 22 a 25, il produttore iniziale, il nuovo produttore o il raccoglitore abilitato di cui rispettivamente ai punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi in materia di ripresa dei rifiuti. Nel caso di spedizioni illegali, notificate da un commerciante o da un intermediario di cui ai punti iv) o v), la persona specificata nei punti i), ii) o iii) che ha autorizzato tale commerciante o intermediario ad agire per suo conto è considerata il notificatore ai fini del presente regolamento;

b)

in caso di importazioni o di transito nel territorio della Comunità di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, è considerato notificatore una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione del paese di spedizione che intenda effettuare o far effettuare o che abbia fatto effettuare una spedizione di rifiuti:

i)

la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione; o, in mancanza di tale designazione,

ii)

il detentore al momento in cui l'esportazione ha avuto luogo;

16)

«convenzione di Basilea»: la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

17)

«decisione OCSE»: la decisione C(2001)107 defin. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92)39/defin. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero;

18)

«autorità competente»:

a)

nel caso degli Stati membri, l'organismo designato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 53; o

b)

nel caso di un paese terzo che ha aderito alla convenzione di Basilea, l'organismo designato da tale paese in quanto autorità competente ai fini di tale convenzione a norma dell'articolo 5 della stessa; o

c)

nel caso di un paese non menzionato nei punti a) e b), l'organismo che è stato designato in quanto autorità competente dal paese o dalla regione interessata o, in assenza di tale designazione, l'autorità di regolamentazione di tale paese o regione, che abbia giurisdizione sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi;

19)

«autorità competente di spedizione»: l'autorità competente per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio;

20)

«autorità competente di destinazione»: l'autorità competente per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione, o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;

21)

«autorità competente di transito»: l'autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell'autorità competente di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;

22)

«paese di spedizione»: qualsiasi paese dal quale si prevede che la spedizione di rifiuti avrà inizio o nel quale essa ha inizio;

23)

«paese di destinazione»: qualsiasi paese verso il quale è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;

24)

«paese di transito»: qualsiasi paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti;

25)

«zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese»: qualsiasi territorio o zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell'ambiente;

26)

«paesi e tenitori d'oltremare»: i paesi e tenitori d'oltremare elencati nell'allegato 1A della decisione 2001/822/CE;

27)

«ufficio doganale di esportazione dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 161, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (17);

28)

«ufficio doganale di uscita dalla Comunità»: l'ufficio doganale quale definito dall'articolo 793, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (18);

29)

«ufficio doganale di entrata nella Comunità»: l'ufficio doganale al quale i rifiuti introdotti nel territorio doganale della Comunità devono essere condotti a norma dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

30)

«importazione»: qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;

31)

«esportazione»: atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità;

32)

«transito»: la spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;

33)

«trasporto»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;

34)

«spedizione»: il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:

a)

tra un paese ed un altro paese, o

b)

tra un paese e paesi e tenitori d'oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; o

c)

tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o

d)

tra un paese e l'Antartico; o

e)

da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o

f)

all'interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; o

g)

da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese.

35)

«spedizione illegale»: qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

a)

senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o

b)

senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o

e)

con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o

d)

in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o

e)

in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in con la normativa comunitaria o internazionale; o

f)

in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o

g)

per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:

i)

i rifiuti non sono elencati negli allegati III, IIIA o IIIB; o

ii)

l'articolo 3, paragrafo 4 non è stato rispettato;

iii)

la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII.

TITOLO II

SPEDIZIONI ALL' INTERNO DELLA COMUNITÀ CON O SENZA TRANSITO ATTRAVERSO PAESI TERZI

Articolo 3

Quadro procedurale generale

1.   Sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo, le spedizioni dei seguenti rifiuti:

a)

se destinati ad operazioni di smaltimento:

tutti i rifiuti;

b)

se destinati ad operazioni di recupero:

i)

i rifiuti elencati nell'allegato IV , che comprende fra l'altro i rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea;

ii)

i rifiuti elencati nell'allegato IVA;

iii)

i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IVA;

iv)

le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IVA tranne se elencati nell'allegato IIIA.

2.    Se la quantità dei rifiuti spediti supera i 20 kg, sono soggette agli obblighi generali di cui all' articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:

a)

i rifiuti elencati nell'allegato III o IIIB,

b)

le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell'allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell'allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell'allegato IIIA, a norma dell'articolo 58.

3.   Se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati nell'allegato III, in casi eccezionali, sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero elencati nell'allegato IV. Tali casi sono trattati a norma dell'articolo 58.

4.   Le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio allo scopo di accertare le loro caratteristiche fisiche o chimiche o di determinare la loro idoneità ad operazioni di recupero o smaltimento non sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al paragrafo 1. In luogo di tale procedura si applicano le regole procedurali di cui all'articolo 18. Il quantitativo di rifiuti che fruiscono dell'esenzione riservata ai rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio è determinato in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per effettuare correttamente l'analisi in ciascun caso particolare e non deve superare i 25 kg.

5.   Le spedizioni di rifiuti urbani non differenziati (voce 20 03 01) provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui tale raccolta comprende anche rifiuti provenienti da altri produttori, destinati a impianti di recupero o smaltimento sono soggette, a norma del presente regolamento, alle stesse disposizioni previste per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.

Capo 1

Notifica e autorizzazione preventive scritte

Articolo 4

Notifica

Il notificatore che intende spedire rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), trasmette una notifica scritta preventiva all'autorità competente di spedizione, che provvede ad inoltrarla, e, se trasmette una notifica generale, esso si conforma all'articolo 13.

Le notifiche devono rispondere ai seguenti requisiti:

1)

documenti di notifica e di movimento:

La notifica dovrà essere effettuata mediante i seguenti documenti:

a)

il documento di notifica che figura nell'allegato IA; e

b)

il documento di movimento che figura nell'allegato IB.

All'atto della notifica il notificatore compila il documento di notifica e, se pertinente, il documento di movimento.

Qualora il notificatore non sia il produttore iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 15, lettera a), punto i), provvede affinché anche tale produttore o una delle persone di cui all'articolo 2, punto 15, lettera a), punti ii) o iii), ove possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato 1A.

Il documento di notifica e il documento di movimento sono rilasciati al notificatore dall'autorità competente di spedizione.

2)

Informazioni e documenti che corredano i documenti di notifica e di movimento:

Il notificatore fornisce sul documento di notifica, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parte 1. Il notificatore fornisce sul documento di movimento, o vi allega, le informazioni e i documenti elencati di cui all'allegato II, parte 2, nei limiti del possibile al momento della notifica.

La notifica si considera debitamente compilata quando l'autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati ai sensi del primo comma.

3)

Informazioni e documenti aggiuntivi:

Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce informazioni e documenti aggiuntivi. L'elenco delle informazioni e dei documenti aggiuntivi che possono essere richiesti figura nell'allegato II, parte 3.

La notifica si considera debitamente compilata quando la competente autorità di destinazione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati e che il notificatore ha fornito le informazioni e i documenti elencati nell'allegato II, parti 1 e 2, nonché le informazioni e i documenti aggiuntivi richiesti a norma del presente paragrafo di cui all'allegato II, parte 3.

4)

Stipulazione di un contratto fra il notificatore e il destinatario:

il notificatore stipula con il destinatario un contratto secondo le modalità di cui all'articolo 5 per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.

Al momento della notifica deve essere fornita alle autorità competenti interessate la prova dell'esistenza del contratto o una dichiarazione che ne certifica l'esistenza ai sensi dell'allegato IA. Il notificatore o il destinatario forniscono copia del contratto o prova considerata adeguata dall'autorità competente interessata su richiesta della stessa autorità competente.

5)

Costituzione di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione equivalente:

è costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente secondo le modalità di cui all'articolo 6. Il notificatore rilascia una dichiarazione in tal senso compilando la corrispondente parte del documento di notifica di cui all'allegato IA.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, una prova di detta garanzia o assicurazione o una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) è fornita come elemento del documento di notifica all'atto della notifica o, qualora l'autorità competente lo consenta in virtù della normativa nazionale, entro un certo termine prima dell'inizio della spedizione.

6)

Portata della notifica:

la notifica copre la spedizione di rifiuti dal luogo di spedizione iniziale, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio.

Qualora le operazioni intermedie o non intermedie successive siano effettuate in un paese diverso dal primo paese di destinazione, l'operazione non intermedia e la relativa destinazione sono indicate nella notifica e si applica l'articolo 15, lettera f).

Ciascuna notifica riguarda un solo codice di identificazione dei rifiuti, fatta eccezione per:

a)

i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IVA. In tal caso, è specificato un solo tipo di rifiuti;

b)

le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IVA tranne quelli elencati nell'allegato IIIA. In tal caso, il codice di ciascuna parte di rifiuti è specificato in ordine di importanza.

Articolo 5

Contratto

1.   Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è stipulato un contratto tra il notificatore e il destinatario per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti notificati.

2.   Il contratto è stipulato ed è efficace al momento della notifica e per tutta la durata della spedizione fino al rilascio del certificato di cui all'articolo 15, lettera e), all'articolo 16, lettera e) o, se del caso, all'articolo 15, lettera d).

3.   Il contratto include obblighi:

a)

per il notificatore, di riprendere i rifiuti qualora la spedizione, il recupero o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente, a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 24 paragrafo 2;

b)

per il destinatario, di recuperare o smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3; e

c)

per l'impianto, di fornire, a norma dell'articolo 16, lettera e), un certificato secondo cui i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle relative condizioni, nonché alle disposizioni del presente regolamento.

4.   Se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento, nel contratto figurano i seguenti obblighi supplementari :

a)

l'obbligo per l'impianto di destinazione di fornire, in virtù dell'articolo 15, lettera d) e, se del caso, dell'articolo 15, lettera e), i certificati che attestano che i rifiuti sono stati recuperati o smaltiti conformemente alla notifica e alle condizioni ivi fissate, nonché alle disposizioni del presente regolamento; e

b)

l'obbligo per il destinatario di trasmettere, se del caso, una notifica all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale, a norma dell'articolo 15, lettera f), punto ii).

5.   Qualora la spedizione si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l'impegno di recuperare o smaltire i rifiuti notificati.

Articolo 6

Garanzia finanziaria

1.   Per tutte le spedizioni di rifiuti soggette all'obbligo di notifica è costituita una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente che copra:

a)

le spese di trasporto;

b)

le spese di recupero o smaltimento, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie; e

c)

le spese di deposito per 90 giorni.

2.   La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è finalizzata a coprire le spese derivanti da:

a)

casi in cui la spedizione, il recupero o lo smaltimento non possano essere portati a termine come previsto, secondo quanto indicato nell'articolo 22; e

b)

casi di spedizione, recupero o smaltimento illegali di cui all'articolo 24.

3.   La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è costituita dal notificatore o da un'altra persona fisica o giuridica che agisce per suo conto ed è efficace al momento della notifica o, se l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente lo consente, al più tardi quando ha inizio la spedizione, e si applica alla spedizione notificata al più tardi al momento in cui ha inizio la spedizione.

4.   L'autorità competente di spedizione approva la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, compresi la forma, il contenuto e l'importo della copertura.

Tuttavia, in caso di importazione nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità esamina l'importo della copertura e, se necessario, approva una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente supplementare.

5.   La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è valida e copre la spedizione notificata e il completamento del recupero o dello smaltimento dei rifiuti notificati.

La garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente è svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e) o, se previsto, all'articolo 15, lettera e) per quanto attiene alle operazioni intermedie di recupero o smaltimento.

6.   In deroga al paragrafo 5, se i rifiuti spediti sono destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento e un'ulteriore operazione di recupero o smaltimento ha luogo nel paese di destinazione, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente può essere svincolata quando i rifiuti lasciano l'impianto intermedio e l'autorità competente interessasta a ricevuto il certificato di cui all'articolo 15, lettera d). In tal caso, eventuali altre spedizioni verso un impianto di recupero o smaltimento sono coperte da una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente, a meno che l'autorità competente di destinazione non ritenga necessaria una nuova garanzia finanziaria o assicurazione equivalente. In questo caso, l'autorità competente di destinazione è responsabile degli obblighi derivanti in caso di spedizione illegale o della ripresa dei rifiuti quando la spedizione o l'ulteriore operazione di recupero o smaltimento non può essere portata a termine come previsto.

7.   L'autorità competente nella Comunità, che ha approvato la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, ha accesso alla stessa e utilizza il fondo tra l'altro per effettuare pagamenti alle altre autorità interessate in ottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 23 e 25.

8.   In caso di notifica generale ai sensi dell'articolo 13, lettera a) è consentito costituire una garanzia finanziaria o assicurazione equivalente che copra singole parti della notifica generale anziché coprire la notifica generale nel suo insieme. In tali casi la garanzia finanziaria o assicurazione equivalente si applica alla spedizione al più tardi quando ha inizio la spedizione notificata cui si riferiscono.

La garanzia finanziaria o assicurazione equivalente viene svincolata quando l'autorità competente interessata ha ricevuto il certificato di cui all'articolo 16, lettera e) o, se del caso, all'articolo 15, lettera e) per quanto riguarda le operazioni intermedie di recupero o smaltimento per i rifiuti in questione. Il paragrafo 6 si applica mutatis mutandis.

9.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate a norma del presente articolo.

Articolo 7

Trasmissione della notifica da parte dell'autorità competente di spedizione

1.   Quando riceve una notifica debitamente compilata nei modi prescritti dall'articolo 4, secondo comma, punto 2, l'autorità competente di spedizione ne trattiene una copia e trasmette la notifica all'autorità competente di destinazione con copia alle eventuali autorità competenti di transito e informa il notificatore dell'avvenuta trasmissione. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

2.   Se la notifica non è debitamente compilata, l'autorità competente di spedizione chiede al notificatore informazioni e documenti a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2.

Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica.

In tal caso, l'autorità competente di spedizione dispone di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e/o dei documenti richiesti per conformarsi al paragrafo 1.

3.   L'autorità competente di spedizione può decidere, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica debitamente compilata a norma dell'articolo 4, secondo comma, punto 2, di non inoltrare la notifica se ha obiezioni nei confronti della spedizione a norma degli articoli 11 e 12.

Essa informa immediatamente il notificatore della sua decisione e di tali obiezioni.

4.   Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di spedizione non l'ha trasmessa come prescritto dal paragrafo 1, essa fornisce una spiegazione motivata al notificatore su richiesta di quest'ultimo. Ciò non vale nel caso in cui non sia stato dato seguito alla richiesta di informazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Richieste di informazioni e documenti da parte delle autorità competenti interessate e conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione

1.   Se, dopo la trasmissione della notifica da parte dell'autorità competente di spedizione, una delle autorità competenti interessate ritiene che siano necessarie informazioni e documenti aggiuntivi di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 3, chiede informazioni e documenti al notificatore e informa le altre autorità competenti di tale richiesta. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica. In tal caso le autorità competenti interessate dispongono di tre giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti richiesti per informare l'autorità competente di destinazione.

2.   Se l'autorità competente di destinazione considera che la notifica è stata debitamente compilata, come prescritto nell'articolo 4, secondo comma, punto 3, essa invia una conferma di ricevimento al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica debitamente compilata.

3.   Se, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione non conferma il ricevimento della notifica come prescritto dal paragrafo 2, fornisce al notificatore, su richiesta di quest'ultimo, una spiegazione motivata.

Articolo 9

Autorizzazioni da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito e termini per il trasporto, il recupero o lo smaltimento

1.   Le autorità competenti di destinazione, spedizione e transito dispongono di un termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione di cui all'articolo 8 per prendere una delle seguenti decisioni scritte debitamente motivate in relazione alla spedizione notificata:

a)

autorizzazione senza condizioni;

b)

autorizzazione corredata delle condizioni di cui all'articolo 10; o

c)

obiezioni ai sensi degli articoli 11 e 12.

Se nel suddetto termine di 30 giorni non è sollevata alcuna obiezione si presume che vi sia l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di transito.

2.   Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, prevista, transito trasmettono per iscritto la loro decisione e le relative motivazioni al notificatore nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1 con copia alle altre autorità competenti interessate.

3.   Le autorità competenti di destinazione, spedizione e, se del caso, transito notificano la loro autorizzazione scritta apponendo il loro timbro, firma e data sul documento di notifica o sulle copie dello stesso.

4.   L'autorizzazione scritta ad una spedizione prevista scade decorso un anno civile dalla data di rilascio o da tale data successiva come indicato nel documento di notifica. Tuttavia, questa disposizione non si applica se le autorità competenti interessate indicano un termine più breve.

5.   L'autorizzazione tacita ad una spedizione prevista scade decorso un anno civile dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1.

6.   Una spedizione prevista può essere effettuata solo una volta ottemperato agli obblighi imposti dall'articolo 16, lettere a) e b) e durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rilasciate da tutte le autorità competenti.

7.   Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione prevista è completato entro un anno civile dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto , a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve.

8.   Le autorità competenti interessate revocano l'autorizzazione se vengono a conoscenza del fatto che:

a)

la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata; o

b)

le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate; o

c)

i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione; o

d)

i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.

9.   La revoca dell'autorizzazione è trasmessa ufficialmente al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

Articolo 10

Condizioni cui sono subordinate le spedizioni

1.   Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito hanno facoltà, nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, di fissare le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata. Tali condizioni possono fondarsi su uno o più dei motivi specificati nell'articolo 11 o nell'articolo 12.

2.   Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la loro giurisdizione. Tali condizioni non sono più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nel territorio posto sotto la loro giurisdizione e tengono debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.

3.   Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, imporre la condizione che l'autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente non è applicabile, al più tardi, alla data in cui la spedizione notificata ha inizio, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 3.

4.   Le condizioni sono trasmesse per iscritto al notificatore dall'autorità competente che le stabilisce, con copia alle autorità competenti interessate.

Le condizioni sono fornite nel documento di notifica, o allegate allo stesso, a cura dell'autorità competente interessata.

5.     L'autorità competente di destinazione può altresì, nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, imporre la condizione che l'impianto ricevente provveda alla registrazione sistematica dei flussi in entrata, in uscita e/o dei saldi per i rifiuti e le connesse operazioni di recupero o smaltimento indicate nella notifica, per il periodo di validità della notifica stessa. Tali registrazioni devono essere firmate da una persona che sia legalmente responsabile dell'impianto ed essere trasmesse all'autorità competente di destinazione entro un mese dal completamento dell'operazione di recupero o smaltimento notificata.

Articolo 11

Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

1.   In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati allo smaltimento, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:

a)

la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale a norma della direttiva 75/442/CEE, per vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti di spedizioni di rifiuti; o

b)

la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o

c)

il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o

d)

il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o

e)

lo Stato membro desidera esercitare il suo diritto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 della convenzione di Basilea, di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati nell'allegato II di detta convenzione; o

f)

la spedizione o lo smaltimento previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o

g)

la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla direttiva 75/442/CEE, in particolare agli articoli 5 e 7, tenuto conto delle condizioni geografiche o della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti:

i)

ai fini dell'attuazione del principio dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale, o

ii)

qualora l'impianto specializzato debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti, o

iii)

ai fini di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti; o

h)

i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 9, paragrafo 4 di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o

i)

i rifiuti sono rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica (voce 20 03 01), o

j)

i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente stabilite dalla normativa comunitaria riguardo alle operazioni di smaltimento (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee).

2.   La(le) autorità competente(i) di transito può(possono), entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate, fondate esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), c), d) e f).

3.   In caso di rifiuti pericolosi prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui risulti antieconomico approntare nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato, il paragrafo 1, lettera a) non si applica.

L'autorità competente di destinazione coopera con l'autorità competente di spedizione, ove questa ritenga che si applichi il presente paragrafo e non il paragrafo 1, lettera a), al fine di risolvere la questione a livello bilaterale.

Qualora non si raggiunga una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione. La Commissione ne determina l'esito secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE.

4.   Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, considerano che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

5.   Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono stati risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria un'ulteriore notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione.

6.   I provvedimenti presi dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, lettera a) allo scopo di vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti delle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, o a norma del paragrafo 1, lettera e), sono immediatamente notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 12

Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1.   In caso di notifica riguardante una spedizione prevista di rifiuti destinati al recupero, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8, sollevare obiezioni motivate, fondate su uno o più dei motivi seguenti e conformemente al trattato:

a)

la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla direttiva 75/442/CEE e, in particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della stessa; o

b)

la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni; o

c)

la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale del paese di spedizione relativa al recupero dei rifiuti, anche quando la spedizione prevista riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme di trattamento meno severe, per tali particolari rifiuti, rispetto a quelle stabilite nel paese di spedizione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;

Ciò non si applica qualora:

i)

esista una corrispondente normativa comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, e nella legislazione nazionale che ha recepito tale normativa vi siano norme almeno rigorose quanto quelle previste dal diritto comunitario;

ii)

l'operazione di recupero nel paese di destinazione sia effettuata con modalità grosso modo equivalenti a quelle previste dalla legislazione nazionale del paese di spedizione;

iii)

la legislazione nazionale del paese di spedizione diversa da quella di cui al punto i) non sia stata notificata a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (19), laddove previsto da tale direttiva; o

d)

il notificatore o il destinatario ha subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente. In tal caso le autorità competenti di spedizione e destinazione possono rifiutare tutte le spedizioni di cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale; o

e)

il notificatore o l'impianto si è reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni; o

f)

la spedizione o il recupero previsto è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo(dagli) Stato(i) membro(i) interessati o dalla Comunità; o

g)

il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della parte non recuperabile non giustificano il recupero con riguardo a considerazioni economiche e/o ambientali; o

h)

i rifiuti spediti sono destinati allo smaltimento e non al recupero; o

i)

i rifiuti saranno trattati in un impianto disciplinato dalla direttiva 96/61/CE, ma che non applica le migliori tecniche disponibili quali definite nell'articolo 9, paragrafo 4 di tale direttiva conformemente alla licenza dell'impianto; o

j)

i rifiuti in questione non saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente riguardo alle operazioni di recupero o degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria (anche nei casi in cui sono concesse deroghe temporanee); o

k)

i rifiuti in questione non saranno trattati nel rispetto dei piani di gestione dei rifiuti elaborati a norma dell'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE per assicurare l'attuazione degli obblighi giuridicamente vincolanti di recupero o riciclo imposti dalla normativa comunitaria.

2.   La(le) autorità competente(i) di transito può(possono), entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate alla spedizione prevista, fondate esclusivamente sul paragrafo 1, lettere b), d), e) ed f).

3.   Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, considerano che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, inviano immediata comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

4.   Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria un'ulteriore notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione.

5.   Le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera c) sono notificate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 51.

6.   Lo Stato membro di spedizione informa la Commissione e gli altri Stati membri della legislazione nazionale sulla quale possono essere basate le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera c), e specifica a quali rifiuti e operazioni di recupero dei rifiuti si applicano, prima che tale legislazione sia invocata per sollevare obiezioni motivate.

Articolo 13

Notifica generale

1.   Il notificatore può presentare una notifica generale relativa a più spedizioni se, per ciascuna spedizione:

a)

i rifiuti hanno caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili; e

b)

i rifiuti sono spediti allo stesso destinatario e allo stesso impianto; e

c)

le spedizioni seguono lo stesso itinerario indicato nel documento di notifica.

2.   Se, per circostanze impreviste, non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente, prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.

Qualora la modifica dell'itinerario sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica generale, la notifica generale non può essere utilizzata e occorre presentare una nuova notifica.

3.   Le autorità competenti interessate hanno facoltà di subordinare la loro approvazione del ricorso ad una notifica generale alla fornitura a posteriori di informazioni e documenti aggiuntivi, a norma dell'articolo 4, secondo comma, punti 2 e 3).

Articolo 14

Impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva

1.   Le autorità competenti di destinazione aventi giurisdizione su determinati impianti di recupero possono decidere di rilasciare autorizzazioni preventive a tali impianti.

Tali decisioni hanno una validità limitata e possono essere revocate in qualsiasi momento.

2.   In caso di notifica generale trasmessa a norma dell'articolo 13, l'autorità competente di destinazione, d'intesa con le altre autorità competenti interessate, può prorogare fino a un massimo di tre anni il periodo di validità dell'autorizzazione di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5.

3.   Le autorità competenti che decidono di rilasciare l'autorizzazione preventiva a un impianto a norma dei paragrafi 1 e 2 comunicano alla Commissione e, se del caso, al Segretariato dell'OCSE:

a)

il nome, il numero di registrazione e l'indirizzo dell'impianto di recupero;

b)

la descrizione delle tecnologie impiegate, compresi i codici R;

c)

i rifiuti elencati negli allegati IV e IVA o i rifiuti ai quali si applica la decisione;

d)

il quantitativo globale oggetto dell'autorizzazione preventiva;

e)

il periodo di validità;

f)

qualunque modifica intervenuta nell'autorizzazione preventiva;

g)

qualunque modifica intervenuta nelle informazioni notificate; e

h)

qualunque revoca dell'autorizzazione preventiva.

A tal fine viene utilizzato il modulo che figura nell'allegato VI.

4.   In deroga agli articoli 9, 10 e 12, l'autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 9, le condizioni imposte a norma dell'articolo 10 o le obiezioni sollevate in forza dell'articolo 12 dalle autorità competenti interessate sono soggette all'osservanza di un termine di sette giorni lavorativi a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8.

5.   Fermo restando il paragrafo 4, l'autorità competente di spedizione può decidere che il termine deve essere prorogato allo scopo di ricevere informazioni o documenti aggiuntivi dal notificatore.

In tal caso l'autorità competente dà comunicazione scritta al notificatore entro sette giorni lavorativi con copia alle altre autorità competenti interessate.

Il termine non deve complessivamente superare i 30 giorni a decorrere dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell'autorità competente di destinazione a norma dell'articolo 8.

Articolo 15

Disposizioni aggiuntive relative alle operazioni intermedie di recupero e smaltimento

Le spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero o smaltimento sono soggette alle seguenti disposizioni aggiuntive:

a)

se una spedizione di rifiuti è destinata a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all'operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale;

b)

le autorità competenti di spedizione e destinazione possono dare l'autorizzazione a una spedizione di rifiuti destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento solo se non vi sono motivi per sollevare obiezioni, a norma degli articoli 11 e 12, alle spedizioni di rifiuti agli impianti che effettuano le operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive;

c)

entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto che effettua l'operazione intermedia di recupero o smaltimento, tale impianto fornisce conferma scritta di avere ricevuto i rifiuti.

Tale conferma è fornita nel documento di movimento o ad esso allegata. Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;

d)

quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione intermedia di recupero o smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, l'impianto che effettua tale operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento intermedio.

Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.

Il suddetto impianto invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato;

e)

quando un impianto di recupero o smaltimento che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento consegna i rifiuti per operazioni intermedie o non intermedie di recupero o smaltimento successive ad un impianto situato nel paese di destinazione, esso si fa rilasciare da tale impianto, quanto prima e comunque non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, dopo la consegna dei rifiuti, un certificato che attesta l'avvenuta operazione non intermedia di recupero o smaltimento successiva di tali rifiuti.

L'impianto suddetto che effettua un'operazione intermedia di recupero o smaltimento trasmette rapidamente i relativi certificati al notificatore e alle autorità competenti interessate, indicando le spedizioni alle quali i detti certificati si riferiscono;

f)

se la consegna di cui alla lettera e) è effettuata ad un impianto situato rispettivamente:

i)

nel paese di spedizione iniziale o in un altro Stato membro, è necessaria una nuova notifica, secondo le disposizioni del presente titolo; o

ii)

in un paese terzo è necessaria una nuova notifica secondo le disposizioni del presente regolamento, fermo restando che le disposizioni relative alle autorità competenti interessate si applicano pari-menti all'autorità competente iniziale del paese di spedizione iniziale.

Articolo 16

Obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione

Una volta ottenuta dalle autorità competenti interessate l'autorizzazione a una spedizione notificata, tutte le imprese interessate compilano, nelle apposite voci, il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento, lo firmano o li firmano e ne conservano copia. Sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

compilazione del documento di movimento da parte del notificatore: quando il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dalle competenti autorità di spedizione, destinazione e transito o, per quanto concerne l'autorità di transito, può presumerne l'autorizzazione tacita, inserisce la data effettiva di spedizione e compila le voci restanti del documento di movimento per quanto possibile;

b)

informazione preventiva circa la data effettiva di inizio della spedizione: il notificatore invia copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato alla lettera a), alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio;

c)

documenti di accompagnamento di ciascun trasporto: il notificatore conserva copia del documento di movimento. Ogni trasporto è accompagnato dal documento di movimento e da copia del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le condizioni delle autorità competenti interessate. Il documento di movimento è conservato dall'impianto che riceve i rifiuti ;

d)

conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto : entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti l'impianto invia conferma scritta che i rifiuti sono stati ricevuti.

Tale conferma è contenuta nel documento di movimento o allegata allo stesso.

L'impianto invia al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento contenente tale conferma;

e)

certificato di recupero o smaltimento non intermedio da parte dell'impianto : quanto prima, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dell'operazione di recupero o di smaltimento non intermedio e non oltre un anno civile o un termine più breve a norma dell'articolo 9, paragrafo 7 dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'impianto che effettua l'operazione certifica, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto recupero o smaltimento non intermedio dei rifiuti.

Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato.

L'impianto invia copia firmata del documento di movimento contenente tale certificato al notificatore e alle autorità competenti interessate.

Articolo 17

Modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione

1.   Se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore, il notificatore ne informa immediatamente le autorità competenti interessate nonché il destinatario e se possibile prima che abbia inizio la spedizione.

2.   In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.

3.   Qualora le modifiche coinvolgano autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale, è trasmessa una nuova notifica.

Capo 2

Obblighi generali d'informazione

Articolo 18

Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni

1.   I rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali:

a)

per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell'allegato VII;

b)

il documento contenuto nell'allegato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall'impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.

2.   Il contratto di cui all'allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia quando la spedizione ha inizio e comprende l'obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest'ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di:

a)

riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e

b)

provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo.

Il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell'autorità competente interessata.

3.   A fini di ispezione, di controllo dell'applicazione, di programmazione e di statistica, gli Stati membri possono, conformemente alla legislazione nazionale, chiedere informazioni di cui al paragrafo 1 sulle spedizioni contemplate dal presente articolo.

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Capo 3

Obblighi generali

Articolo 19

Divieto di miscelazione dei rifiuti durante la spedizione

Dall'inizio della spedizione fino al ricevimento in un impianto di recupero o smaltimento, i rifiuti indicati nel documento di notifica o di cui all'articolo 18 non devono essere mescolati a altri rifiuti.

Articolo 20

Conservazione dei documenti e delle informazioni

1.   Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da queste inviati in relazione ad una spedizione notificata sono conservati nella Comunità dalle autorità competenti, dal notificatore , dal destinatario e dall'impianto che riceve i rifiuti per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.

2.   Le informazioni fornite a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 sono conservate nella Comunità dal soggetto che organizza la spedizione , dal destinatario e dall'impianto che riceve i riufiuti per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.

Articolo 21

Accesso del pubblico alle notifiche

Le autorità competenti di spedizione o destinazione possono rendere di pubblico dominio con idonei mezzi, quali Internet, informazioni su notifiche di spedizioni da esse autorizzate, purché tali informazioni non siano soggette a vincoli di riservatezza in forza delle disposizioni normative nazionali o comunitarie.

Capo 4

Obblighi di riprendere i rifiuti

Articolo 22

Ripresa dei rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine come previsto

1.   Quando una delle autorità competenti interessate viene a conoscenza che una spedizione di rifiuti, inclusi il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine come previsto dalle clausole del documento di notifica e del documento di movimento e/o del contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4 e all'articolo 5, ne informa immediatamente l'autorità competente di spedizione. Quando un impianto di recupero o smaltimento rifiuta una spedizione, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione.

2.   L'autorità competente di spedizione provvede affinché, salvo nei casi di cui al paragrafo 3, i rifiuti in questione siano ripresi nella sua zona di competenza o altrove all'interno del paese di spedizione dal notificatore quale individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15 o, qualora ciò risulti impossibile, vi provvede essa stessa o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Il suddetto obbligo deve essere assolto entro 90 giorni o entro il periodo stabilito dalle autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità di spedizione competente viene a conoscenza o è stata informata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito del fatto che la spedizione autorizzata di rifiuti, o il recupero o lo smaltimento di questi, non può essere portata a termine nonché dei motivi di tale impossibilità. Queste informazioni possono risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché, da altre autorità competenti.

3.   L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione coinvolte nel recupero o nello smaltimento dei rifiuti accertano che il notificatore o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione, o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, possano recuperare o smaltire i rifiuti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove.

L'obbligo di riprendere i rifiuti di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti, durante l'operazione nell'impianto in questione, sono stati mescolati in modo irreversibile ad altri rifiuti prima che un'autorità competente interessata venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele sono recuperate o smaltite in modo alternativo, a norma del primo comma.

4.   In caso di ripresa dei rifiuti a norma del paragrafo 2 è trasmessa una nuova notifica a meno che le autorità competenti interessate non convengano che sia sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

Se necessario, una nuova notifica è trasmessa dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fisica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15 o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni o opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione che non può essere portata a termine o alla corrispondente operazione di recupero o smaltimento.

5.   In caso di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, il notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, qualsiasi altra persona fìsica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15 o, qualora ciò risulti impossibile, l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, trasmettono, se necessario, una nuova notifica.

Nel caso di nuova notifica da parte del notificatore, la notifica è trasmessa anche all'autorità competente del paese di spedizione iniziale.

6.   In caso di soluzioni alternative nel paese di destinazione iniziale di cui al paragrafo 3, non è necessaria una nuova notifica ed è sufficiente una richiesta debitamente motivata. Siffatta richiesta, volta a ottenere l'approvazione per la soluzione alternativa, è trasmessa all'autorità competente di destinazione e spedizione dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, all'autorità competente di destinazione dall'autorità competente di spedizione iniziale.

7.   Se non è trasmessa una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 6, è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell'articolo 15, o dell'articolo 16, dal notificatore iniziale o, qualora ciò risulti impossibile, da qualsiasi altra persona fìsica o giuridica individuata a norma dell'articolo 2, punto 15 o, qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale o da una persona fìsica o giuridica che agisce per suo conto.

Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica a norma del paragrafo 4 o 5, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.

8.   L'obbligo del notificatore e, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di recupero o di smaltimento non intermedio di cui all'articolo 16, lettera e) o, se necessario, di cui all'articolo 15, lettera e). In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).

Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano l'articolo 24, paragrafo 3 e l'articolo 25, paragrafo 2.

9.   Se in uno Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti oggetto di una spedizione che non ha potuto essere portata a termine, inclusi il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo.

Articolo 23

Spese per la ripresa di rifiuti quando la spedizione non può essere portata a termine

1.   Le spese risultanti dalla reintroduzione dei rifiuti di una spedizione che non è portata a termine, comprese le spese del loro trasporto, recupero o smaltimento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 o 3 e, a partire dalla data in cui l'autorità competente di spedizione è a conoscenza del fatto che la spedizione dei rifiuti o lo smaltimento o il recupero non può essere portata a termine, le spese del deposito ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 9, sono a carico:

a)

del notificatore individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15 o, qualora ciò risulti impossibile,

b)

delle altre persone fisiche o giuridiche se del caso, o, qualora ciò risulti impossibile,

c)

dell'autorità competente di spedizione o, qualora ciò risulti impossibile,

d)

secondo altre modalità decise dalle autorità competenti interessate.

2.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.

Articolo 24

Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

1.   Quando un'autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate.

2.   Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l'autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:

a)

ripresi dal notificatore de facto o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,

b)

ripresi dal notificatore de iure o, qualora ciò risulti impossibile,

c)

ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto o, qualora ciò risulti impossibile,

d)

recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, o, qualora ciò risulti impossibile,

e)

recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto se tutte le autorità competenti interessate sono d'accordo.

Tale ripresa, recupero o smaltimento devono avvenire entro 30 giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché, da altre autorità competenti.

In caso di ripresa dei rifiuti di cui alle lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell'autorità competente di spedizione iniziale.

La nuova notifica è trasmessa dai soggetti o dalle autorità di cui alle lettere a), b) o c) dell'elenco, nell'ordine indicato.

Nessuna autorità competente può sollevare obiezioni o opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale. Qualora l'autorità competente di spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui alle lettere d) e e), l'autorità competente di spedizione iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto trasmette una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata di tale autorità.

3.   Se il responsabile della spedizione illegale è il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti con metodi ecologicamente corretti:

a)

dal destinatario, o, qualora ciò sia impossibile,

b)

dall'autorità competente stessa, o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto.

Tale recupero o smaltimento deve avvenire entro 30 giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l'autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, nonché da altre autorità competenti.

A tal fine, le autorità competenti interessate cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.

4.   Se non è trasmessa una nuova notifica, è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell'articolo 15 o 16, dal soggetto responsabile della ripresa dei rifiuti, o qualora ciò risulti impossibile, dall'autorità competente di spedizione iniziale.

Se l'autorità competente di spedizione iniziale trasmette una nuova notifica, non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.

5.   In particolare, quando la responsabilità della spedizione illegale non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti interessate cooperano per assicurare che i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti.

6.   In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui all'articolo 6, paragrafo 6, allorché è stata rilevata una spedizione illegale dopo l'operazione di recupero o smaltimento intermedio, l'obbligo, in subordine, del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando l'impianto rilascia il certificato di cui all'articolo 15, lettera d).

Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si applicano il paragrafo 3 e l'articolo 25, paragrafo 2.

7.   Se in uno Stato membro è rilevata la presenza dei rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta all'autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero o smaltimento non intermedio in modo alternativo.

8.   Gli articoli 34 e 36 non si applicano qualora spedizioni illegali siano reintrodotte nel paese di spedizione e quest'ultimo sia un paese cui si applicano i divieti di cui ai suddetti articoli.

9.   In caso di spedizione illegale quale definita all'articolo 2, punto 35, lettera g), il soggetto che organizza la spedizione è soggetto agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.

10.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.

Articolo 25

Spese per la ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale

1.   Le spese risultanti dalla ripresa di rifiuti di una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto, di recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e, dal giorno in cui l'autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:

a)

del notificatore de facto, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15 o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,

b)

del notificatore de iure o di altre persone fisiche o giuridiche, se del caso, o se ciò risulta impossibile,

c)

dell'autorità competente di spedizione.

2.   Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 5, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:

a)

del destinatario, o, se ciò risulta impossibile,

b)

dell'autorità competente di destinazione.

3.   Le spese risultanti dal recupero o smaltimento di cui all'articolo 24, paragrafo 5, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito di cui all'articolo 24, paragrafo 7, sono poste a carico:

a)

del notificatore, individuato secondo la gerarchia stabilita nell'articolo 2, punto 15 e/o del destinatario a seconda della decisione presa dalle autorità competenti interessate o, se ciò risulta impossibile,

b)

delle altre persone fisiche o giuridiche, se del caso, o, se ciò risulta impossibile,

c)

delle autorità competenti di spedizione e destinazione.

4.   In caso di spedizione illegale quale definita all'articolo 2, punto 35, lettera g), il soggetto che organizza la spedizione è soggetto agli stessi obblighi che il presente articolo impone al notificatore.

5.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di responsabilità.

Capo 5

Disposizioni amministrative generali

Articolo 26

Forma delle comunicazioni

1.   Le informazioni e i documenti seguenti possono essere trasmessi per posta:

a)

notifica di una spedizione prevista a norma degli articoli 4 e 13;

b)

richiesta di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;

c)

trasmissione di informazioni e documenti a norma degli articoli 4, 7 e 8;

d)

autorizzazione scritta di una spedizione notificata a norma dell'articolo 9;

e)

condizioni cui è subordinata una spedizione a norma dell'articolo 10;

f)

obiezioni a una spedizione a norma degli articoli 11 e 12;

g)

informazioni in merito alle decisioni di autorizzazione preventiva per impianti di recupero specifici a norma dell'articolo 14, paragrafo 3;

h)

conferma scritta del ricevimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;

i)

certificato di recupero o smaltimento dei rifiuti a norma degli articoli 15 e 16;

j)

informazione preventiva in merito all'effettivo inizio della spedizione a norma dell'articolo 16;

k)

informazioni in merito alle modifiche apportate alla spedizione dopo il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 17; e

1)

autorizzazioni scritte e documenti di movimento da trasmettere a norma dei titoli IV, V e VI.

2.   Previo accordo delle autorità competenti interessate e del notificatore, i documenti di cui al paragrafo 1 possono in alternativa essere trasmessi mediante una delle seguenti modalità di comunicazione:

a)

per fax; o

b)

per fax, seguito da invio postale; o

c)

per e-mail con firma elettronica; in tal caso gli eventuali timbri o firme richiesti sono sostituiti dalla firma elettronica; o

d)

per e-mail senza firma elettronica seguita da invio postale.

3.   I documenti che accompagnano ciascun trasporto a norma dell'articolo 16, lettera c) e dell'articolo 18 possono essere in formato elettronico con firma elettronica purché siano leggibili in qualsiasi momento durante il trasporto e purché vi sia il consenso delle autorità competenti interessate.

4.   Fatto salvo il consenso delle autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in virtù della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (20), ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza. In tali casi possono essere adottate misure organizzative riguardo al flusso dell'interscambio elettronico dei dati.

Articolo 27

Lingua

1.   Tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse a norma delle disposizioni del presente titolo sono fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate.

2.   Il notificatore fornisce alle autorità competenti interessate una o più traduzioni autenticate in una lingua accettabile per tali autorità, se queste ultime lo richiedono.

Articolo 28

Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti

1.   Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale.

2.   Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti dell'allegato III, IIIA, IIIB o IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell'allegato IV.

3.   Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dell'operazione notificata di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni in materia di smaltimento.

4.   I paragrafi da 1 a 3 si applicano esclusivamente ai fini del presente regolamento e lasciano impregiudicato il diritto delle parti interessate di risolvere eventuali controversie relative a tali questioni dinanzi a un organo giurisdizionale.

Articolo 29

Spese amministrative

Possono essere poste a carico del notificatore spese amministrative appropriate e proporzionate per l'espletamento della procedura di notifica e sorveglianza, nonché le spese ordinarie per analisi e ispezioni appropriate.

Articolo 30

Accordi per le zone di confine

1.   In casi eccezionali, se la specifica situazione geografica o demografica lo richiede, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali volti a rendere le procedure di notifica per le spedizioni di determinati flussi di rifiuti meno vincolanti nell'ambito di spedizioni transfrontaliere di rifiuti verso l'impianto idoneo più vicino, situato nella zona di confine tra i due Stati membri interessati.

2.   Tali accordi bilaterali possono essere conclusi anche quando i rifiuti sono spediti dal paese di spedizione e sono trattati nello stesso ma transitano in un altro Stato membro.

3.   Gli Stati membri possono altresì concludere tali accordi con paesi che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

4.   Tali accordi sono notificati alla Commissione prima che abbiano effetto.

Capo 6

Spedizioni all'interno della Comunità con transito attraverso paesi terzi

Articolo 31

Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Se una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento è effettuata all'interno della Comunità, con transito attraverso uno o più paesi terzi, l'autorità competente di spedizione, in aggiunta alle disposizioni del presente titolo, chiede alle autorità competenti dei paesi terzi se desiderino trasmettere la loro autorizzazione scritta alla spedizione prevista:

a)

nel caso di parti della convenzione di Basilea, entro 60 giorni, a meno che le autorità competenti abbiano rinunciato a tale diritto ai sensi delle disposizioni di tale convenzione, o

b)

nel caso di paesi che non sono parti della Convenzione di Basilea, entro un termine convenuto tra le autorità competenti.

Articolo 32

Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1.   Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE, si applica l'articolo 31.

2.   Se una spedizione di rifiuti destinati al recupero è effettuata all'interno della Comunità, comprese le spedizioni fra luoghi situati nello stesso Stato membro, con transito attraverso uno o più paesi terzi ai quali si applica la decisione dell'OCSE, l'autorizzazione di cui all'articolo 9 può essere accordata tacitamente e, se non sono state sollevate obiezioni o non sono state poste condizioni, la spedizione può avere inizio 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte della competente autorità di destinazione a norma dell'articolo 8.

TITOLO III

SPEDIZIONI ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 33

Applicazione del presente regolamento alle spedizioni esclusivamente all'interno degli Stati membri

1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema deve tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dai titoli II e VII.

2.   Ogni Stato membro informa la Commissione del suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La Commissione informa gli altri Stati membri.

3.   Gli Stati membri possono applicare, nel territorio posto sotto la loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II e VII.

TITOLO IV

ESPORTAZIONI DALLA COMUNITÀ VERSO PAESI TERZI

Capo 1

Esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 34

Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA

1.   Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.

3.   Sono parimenti vietate le esportazioni verso un paese EFTA parte della convenzione di Basilea di rifiuti destinati allo smaltimento:

a)

quando il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti, o

b)

se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.

4.   La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.

Articolo 35

Procedure di esportazione verso i paesi EFTA

1.   In caso di esportazione dalla Comunità verso paesi EFTA parti della convenzione di Basilea di rifiuti destinati allo smaltimento, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.

2.   Si applicano i seguenti adattamenti:

a)

l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per chiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni, se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione di Basilea, e

b)

l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto all'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta dall'autorità competente di destinazione e, se previsto, l'autorizzazione tacita o scritta dell'autorità competente di transito esterna alla Comunità e non prima di 61 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di 61 giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate.

3.   Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

a)

l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica;

b)

le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

c)

una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;

d)

non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;

e)

se, 42 giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dall'impianto , ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e

f)

il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4 e all'articolo 5 stipula che:

i)

se l'impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;

ii)

entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento di cui al punto iii); e

iii)

il più rapidamente possibile, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento dello smaltimento e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la sua responsabilità, che lo smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.

4.   La spedizione può avere luogo soltanto se:

a)

il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito esterne alla Comunità, e se sono state osservate tutte le condizioni;

b)

è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4 e all'articolo 5;

c)

è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5 e all'articolo 6; e

d)

è assicurata una gestione ecologicamente corretta come disposto all'articolo 49.

5.   Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di smaltimento in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.

6.   Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a)

informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità, e

b)

immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

Capo 2

Esportazioni di rifiuti destinati al recupero

Sezione 1

Esportazioni verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE

Articolo 36

Divieto di esportazione

1.   Sono vietate le esportazioni dalla Comunità dei seguenti rifiuti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:

a)

rifiuti che figurano nell'allegato V come pericolosi;

b)

rifiuti che figurano nell'allegato V, parte 3;

c)

rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;

d)

miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica nell'allegato V;

e)

rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea;

f)

rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione; o

g)

rifiuti per i quali l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che non saranno gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di destinazione interessato.

2.   La presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi di riprendere i rifiuti di cui agli articoli 22 e 24.

3.   Gli Stati membri possono, in casi eccezionali, adottare disposizioni sulla base di prove documentali fornite in modo appropriato dal notificatore, per stabilire che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell'allegato V è escluso dal divieto di esportazione se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (21).

4.   Il fatto che un rifiuto non sia elencato come pericoloso nell'allegato V o sia elencato nell'allegato V, parte 1, elenco B, non impedisce che, in casi eccezionali, sia classificato come pericoloso e sia pertanto soggetto al divieto di esportazione qualora presenti una delle caratteristiche di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, tenuto conto, per quanto riguarda le voci da H3 a H8, H10 e H11 di cui al suddetto allegato, dei valori limite stabiliti dalla decisione 2000/532/CE della Commissione, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE e dal paragrafo introduttivo dell'allegato III del presente regolamento.

5.   Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro interessato informa il paese di destinazione previsto prima di prendere una decisione. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione comunica le informazioni a tutti gli Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione può formulare commenti e, ove opportuno, modificare l'allegato V a norma dell'articolo 58.

Articolo 37

Procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III o IIIA

1.   In relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III o IIIA la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36, la Commissione, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, invia una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo:

i)

conferma scritta che detti rifiuti possono essere esportati dalla Comunità a fini di recupero in tale paese, e

ii)

un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE possono scegliere una delle opzioni seguenti:

a)

il divieto, o

b)

una procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte secondo le modalità di cui all'articolo 35, oppure

c)

nessun controllo nel paese di destinazione.

2.   Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta un regolamento che tiene conto di tutte le risposte ricevute in virtù del paragrafo 1 e informa il comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Se un paese non ha inviato la conferma di cui al paragrafo 1 o se, per una qualunque ragione, un paese non è stato contattato, si applica il paragrafo 1, lettera b).

La Commissione aggiorna periodicamente il regolamento adottato.

3.   Se nella risposta un paese indica che determinate spedizioni di rifiuti non sono soggette ad alcun controllo, a tali spedizioni si applica, mutatis mutandis, l'articolo 18.

4.   Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.

5.   In caso di spedizioni di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o di spedizioni di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III o IIIA o di spedizioni di rifiuti classificati nell'allegato IIIB e purché l'esportazione non sia vietata in virtù dell'articolo 36, si applica il paragrafo 1 lettera b) del presente articolo.

Sezione 2

Esportazioni verso paesi ai quali si applica la decisione OCSE

Articolo 38

Esportazioni di rifiuti elencati negli allegati III, IIIA, IIIB, IV e IVA

1.   In caso di esportazione dalla Comunità di rifiuti elencati negli allegati III, IIIA, IIIB, IV e IVA e di rifiuti o di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IV o IVA destinati al recupero in paesi ai quali si applica la decisione OCSE con o senza transito attraverso paesi ai quali si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni elencati nei paragrafi 2, 3 e 5.

2.   Si applicano i seguenti adattamenti:

a)

le miscele di rifiuti elencate nell'allegato IIIA destinate ad operazioni intermedie sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte se qualsiasi operazione intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento successiva avrà luogo in un paese al quale non si applica la decisione OCSE;

b)

i rifiuti elencati nell'allegato IIIB sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte;

c)

l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di destinazione esterna alla Comunità.

3.   Nel caso di esportazioni di rifiuti elencati negli allegati IV e IVA, si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

a)

le autorità competenti di spedizione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di esportazione ed all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

b)

una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di esportazione e all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità;

c)

non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di spedizione nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità;

d)

se, 42 giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità non ha ricevuto avviso di ricevimento dei rifiuti dal destinatario, ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione; e

e)

il contratto di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 4 e all'articolo 5 stipula che:

i)

se un impianto rilascia un certificato di recupero inesatto, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario deve far fronte alle spese che derivano dall'obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell'autorità competente di spedizione e alle spese di recupero o smaltimento in modo alternativo e secondo metodi ecologicamente corretti;

ii)

entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati al recupero, l'impianto trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copia firmata del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di recupero di cui al punto iii);

iii)

il più rapidamente possibile, e comunque non oltre 30 giorni dal completamento del recupero e non oltre un anno civile dal ricevimento dei rifiuti, l'impianto certifica, sotto la sua responsabilità, che il recupero dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore ed alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente tale certificazione.

4.   La spedizione può avere luogo soltanto:

a)

se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito o, se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di destinazione e transito esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta e se sono state osservate tutte le condizioni;

b)

se è stato osservato l'articolo 35, paragrafo 4, lettere b), c) e d).

5.   Se un'esportazione di cui al paragrafo 1 di rifiuti elencati negli allegati IV e IVA è in transito attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE, si applicano i seguenti adattamenti:

a)

l'autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita se il paese in questione ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione di Basilea, o per rilasciare un'autorizzazione scritta, con o senza condizioni, e

b)

l'autorità competente di spedizione nella Comunità prende la decisione di autorizzare la spedizione, come previsto dall'articolo 9, soltanto dopo aver ricevuto l'autorizzazione tacita o scritta dalla suddetta autorità competente di transito alla quale non si applica la decisione OCSE e non prima di 61 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento dell'autorità competente di transito. L'autorità competente di spedizione può prendere la decisione prima della fine del periodo previsto di 61 giorni se dispone dell'autorizzazione scritta delle altre autorità competenti interessate.

6.   Allorché i rifiuti sono esportati, essi sono destinati a operazioni di recupero in impianti che, ai sensi della normativa nazionale applicabile, funzionano o sono autorizzati a funzionare nel paese di destinazione.

7.   Se un ufficio doganale di esportazione o un ufficio doganale di uscita dalla Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a)

informa immediatamente l'autorità competente di spedizione nella Comunità, e

b)

immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale nel quale sono detenuti i rifiuti.

Capo 3

Disposizioni generali

Articolo 39

Esportazioni verso l'Antartico

Sono vietate le esportazioni di rifiuti dalla Comunità verso l'Antartico.

Articolo 40

Esportazioni verso i paesi o tenitori d'oltremare

1.   Sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento dalla Comunità verso paesi o tenitori d'oltremare.

2.   Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero nei paesi o tenitori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il divieto di cui all'articolo 36.

3.   Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti destinati al recupero in paesi o territori d'oltremare non soggetti al divieto di cui al paragrafo 2, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II.

TITOLO V

IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DA PAESI TERZI

Capo 1

Importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 41

Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra

1.   Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelli provenienti da:

a)

paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o

b)

altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o

c)

altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o

d)

altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c), o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

2.   In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti in detti Stati membri, qualora tali rifiuti non siano gestiti secondo i metodi ecologicamente corretti di cui all'articolo 49 nel paese di spedizione.

Tali accordi e intese sono compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea.

Tali accordi e intese garantiscono che le operazioni di smaltimento siano effettuate in un impianto autorizzato e soddisfino i requisiti di una gestione ecologicamente corretta.

Tali accordi e intese garantiscono altresì che i rifiuti saranno prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo o l'intesa.

I suddetti accordi o intese sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione. In casi urgenti essi possono tuttavia essere notificati entro un mese dalla loro conclusione.

3.   Gli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c) si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 42.

4.   I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) presentano all'autorità competente dello Stato membro di destinazione una preventiva richiesta debitamente motivata basata sul fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

Articolo 42

Obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri tenitori in situazione di crisi o in caso di guerra

1.   In caso di importazione nella Comunità da paesi aderenti alla convenzione di Basilea di rifiuti destinati allo smaltimento, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.

2.   Si applicano i seguenti adattamenti:

a)

l'autorità competente di transito esterna alla Comunità dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione della sua conferma di ricevimento della notifica per richiedere informazioni aggiuntive circa la spedizione notificata, per dare autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un'autorizzazione preliminare scritta e ne ha informato le altre parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 della convenzione di Basilea, e

b)

nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.

3.   Si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

a)

l'autorità competente di transito nella Comunità rilascia al notificatore la conferma di ricevimento della notifica con copia alle autorità competenti interessate;

b)

le autorità competenti di destinazione e, se del caso, di transito nella Comunità inviano all'ufficio doganale di entrata nella Comunità una copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione;

c)

una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all'ufficio doganale di entrata nella Comunità; e

d)

non appena espletate le necessarie formalità doganali, l'ufficio doganale di entrata nella Comunità invia una copia timbrata del documento di movimento alle autorità competenti di destinazione e transito nella Comunità attestante che i rifiuti sono entrati nella Comunità.

4.   In aggiunta alle condizioni del titolo II, la spedizione può avere luogo soltanto se:

a)

il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito e se sono state osservate tutte le condizioni;

b)

è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4, e all'articolo 5;

c)

è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5 e all'articolo 6;

d)

è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49.

5.   Se un ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a)

informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e

b)

immobilizza i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

Capo 2

Importazioni di rifiuti destinati al recupero

Articolo 43

Divieto di importazioni ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri tenitori in situazione di crisi o in caso di guerra

1.   Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelli provenienti da:

a)

paesi ai quali si applica la decisione OCSE; o

b)

altri paesi aderenti alla convenzione di Basilea; o

c)

altri paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e conformi all'articolo 11 della convenzione di Basilea; o

d)

altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2, o

e)

altri tenitori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b) o c) o in cui l'autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire.

2.   In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti in quegli Stati membri in cui tali rifiuti non siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49, nel paese di spedizione.

In tal caso si applica l'articolo 41, paragrafo 2.

3.   Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d) si basano sugli obblighi procedurali di cui all'articolo 42, se pertinenti.

Articolo 44

Obblighi procedurali per le importazioni da un paese cui si applica la decisione OCSE o da altri tenitori in situazione di crisi o in caso di guerra

1.   In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero provenienti o transitanti da paesi cui si applica la decisione OCSE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3.

2.   Si applicano i seguenti adattamenti:

a)

l'autorizzazione prescritta a norma dell'articolo 9 può essere data tacitamente dall'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità,

b)

la notifica scritta preventiva di cui all'articolo 4 può essere trasmessa dal notificatore,

c)

nelle situazioni di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), non è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti di spedizione.

3.   In aggiunta, sono osservate le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

4.   La spedizione può aver luogo soltanto:

a)

se il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito, o se l'autorizzazione tacita dell'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità è accordata o può essere presunta, e se sono state osservate le condizioni;

b)

se è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 4 e all'articolo 5;

c)

se è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente, come prescritto all'articolo 4, secondo comma, punto 5 e all'articolo 6; e

d)

se è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all'articolo 49.

5.   Se l'ufficio doganale di entrata nella Comunità rileva una spedizione illegale, informa immediatamente l'autorità competente nel paese dell'ufficio doganale che:

a)

informa immediatamente l'autorità competente di destinazione nella Comunità, la quale informa l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità; e

b)

blocca i rifiuti fino a che l'autorità competente di spedizione esterna alla Comunità abbia preso una diversa decisione e l'abbia comunicata per iscritto all'autorità competente del paese dell'ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti.

Articolo 45

Obblighi procedurali per le importazioni da un paese aderente alla convenzione di Basilea ai quali non si applica la decisione OCSE o da altri tenitori in situazione di crisi o in caso di guerra

In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero:

a)

provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE; o

b)

che transitano attraverso un paese cui non si applica la decisione OCSE e che è parte della convenzione di Basilea,

si applica, mutatis mutandis, l'articolo 42.

Capo 3

Disposizioni generali

Articolo 46

Importazioni da paesi o tenitori d'oltremare

1.   In caso di importazione nella Comunità di rifiuti provenienti da paesi o tenitori d'oltremare si applica, mutatis mutandis, il titolo II.

2.   Uno o più paesi o tenitori d'oltremare e lo Stato membro al quale sono collegati possono applicare procedure nazionali alle spedizioni di rifiuti provenienti dai paesi e tenitori d'oltremare verso tale Stato membro.

3.   Gli Stati membri che applicano il paragrafo 2 comunicano alla Commissione le procedure nazionali applicate.

TITOLO VI

TRANSITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DI SPEDIZIONI DA E VERSO PAESI TERZI

Capo 1

Rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 47

Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento

Alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento in provenienza e a destinazione di paesi terzi, che transitano attraverso uno o più Stati membri, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 42, con gli adattamenti e le integrazioni di cui in prosieguo.

a)

la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata delle loro decisioni di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a); e

b)

non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento all'autorità competente di transito nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.

Capo 2

Transito di rifiuti destinati al recupero

Articolo 48

Transito nel territorio della Comunità di rifiuti destinati al recupero

1.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui non si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 47.

2.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza e a destinazione di un paese cui si applica la decisione OCSE, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 44, con i seguenti adattamenti e aggiunte:

a)

la prima e l'ultima autorità competente di transito nella Comunità trasmettono, se del caso, rispettivamente agli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità copia timbrata della loro decisione di autorizzare la spedizione o, se hanno dato autorizzazione tacita, copia della conferma di ricevimento, a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera a);

b)

non appena i rifiuti hanno lasciato la Comunità, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità invia copia timbrata del documento di movimento alle autorità competenti di transito nella Comunità attestante che i rifiuti hanno lasciato la Comunità.

3.   Alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero che transitano attraverso uno o più Stati membri in provenienza da un paese cui non si applica la decisione OCSE e a destinazione di un paese cui tale decisione si applica o viceversa, si applica il paragrafo 1 al paese al quale non si applica la decisione OCSE e il paragrafo 2 al paese al quale tale decisione si applica.

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

Capo 1

Obblighi supplementari

Articolo 49

Protezione dell'ambiente

1.   Il produttore, il notificatore e le altre imprese interessate da una spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento. In particolare, quando la spedizione ha luogo nella Comunità, viene osservato quanto prescritto all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e l'altra normativa comunitaria sui rifiuti.

2.   In caso di esportazioni dalla Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità:

a)

impone, e si adopera per garantire, che tutti i rifiuti esportati siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero di cui agli articoli 36 e 38 o lo smaltimento di cui all'articolo 34 nel paese terzo di destinazione;

b)

vieta l'esportazione di rifiuti verso paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).

In particolare, si considera che l'operazione di recupero o di smaltimento sia effettuata in modo ecologicamente corretto se il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria.

Tale presunzione non pregiudica tuttavia la valutazione globale della gestione ecologicamente corretta durante tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese terzo di destinazione.

Per un orientamento in materia di gestione ecologicamente corretta, possono essere prese in considerazione le linee guida figuranti all'allegato VIII.

3.   In caso di importazioni nella Comunità, l'autorità competente di destinazione nella Comunità:

a)

impone e adotta le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e a norma dell'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e dell'altra normativa comunitaria sui rifiuti per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese di destinazione;

b)

vieta l'importazione di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che essi non saranno gestiti secondo quanto prescritto alla lettera a).

Articolo 50

Misure di esecuzione negli Stati membri

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro normativa nazionale riguardante la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali nonché le sanzioni per tali spedizioni.

2.   Gli Stati membri prevedono , mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l'altro, ispezioni di stabilimenti e imprese a norma dell'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE, nonché controlli a campione sulle spedizioni di rifiuti o sul relativo recupero o smaltimento.

3.   I controlli delle spedizioni possono aver luogo in particolare:

a)

nel luogo di origine, ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;

b)

nel luogo di destinazione, ed essere effettuati con il destinatario o l'impianto ;

c)

alle frontiere della Comunità; e/o

d)

durante la spedizione nel territorio della Comunità.

4.   I controlli sulle spedizioni comprendono la verifica di documenti, l'accertamento delle identità e, se opportuno, il controllo fisico dei rifiuti.

5.   Gli Stati membri cooperano , a titolo bilaterale o multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali.

Gli Stati membri designano fra il proprio personale di ruolo le persone responsabili per tale cooperazione ed individuano il(i) punto(i) focale(i) per i controlli fisici Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione che compila e distribuisce un elenco ai corrispondenti di cui all'articolo 54.

6.   Uno Stato membro, su richiesta di un altro Stato membro, può e adottare misure di esecuzione nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nell'altro Stato membro.

Articolo 51

Relazioni degli Stati membri

1.   Prima della fine di ogni anno civile, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione copia della relazione per l'anno civile precedente redatta e presentata al segretariato della convenzione di Basilea a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 della stessa.

2.   Prima della fine di ogni anno civile, gli Stati membri redigono altresì una relazione riguardante l'anno precedente sulla base del questionario di cui all'allegato IX, da compilare ai fini dell'obbligo di informazione e la trasmettono alla Commissione.

3.   Le relazioni redatte dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione in versione elettronica.

4.   Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri.

Articolo 52

Cooperazione internazionale

Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l'altro attraverso lo scambio e/o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di buona pratica.

Articolo 53

Designazione delle autorità competenti

Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito.

Articolo 54

Designazione dei corrispondenti

Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni. Il corrispondente della Commissione trasmette ai corrispondenti degli Stati membri qualsiasi eventuale quesito che gli sia sottoposto e che riguardi questi ultimi e viceversa.

Articolo 55

Designazione degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità

Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità per le spedizioni di rifiuti che entrano nella Comunità o ne escono. Se gli Stati membri decidono di designare tali uffici doganali, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per valichi di frontiera all'entrata nella Comunità o all'uscita dalla Comunità diversi da quelli designati.

Articolo 56

Notifica ed informazione riguardo alle designazioni

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le designazioni:

a)

delle autorità competenti a norma dell'articolo 53;

b)

dei corrispondenti a norma dell'articolo 54; e

c)

se del caso, degli uffici doganali di entrata nella Comunità e di uscita dalla Comunità, a norma dell'articolo 55.

2.   In relazione a tali designazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:

a)

nomi,

b)

indirizzi postali,

c)

indirizzi elettronici,

d)

numeri telefonici

e)

numeri di fax e

f)

lingue accettabili dalle autorità competenti.

3.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le modifiche intervenute in tali dati.

4.   Tali dati, e ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi alla Commissione in forma elettronica e cartacea, su richiesta.

5.   La Commissione pubblica nel suo sito web e, se necessario, aggiorna gli elenchi delle autorità competenti dei corrispondenti e degli uffici doganali designati di entrata nella Comunità.

Capo 2

Altre disposizioni

Articolo 57

Riunione dei corrispondenti

La Commissione, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, si riunisce periodicamente con i corrispondenti per esaminare i problemi posti dall'attuazione del presente regolamento. Le parti interessate sono invitate a partecipare a tali riunioni o parti di runioni, purché tutti gli Stati membri e la Commissione concordino sull'opportunità di tale partecipazione.

Articolo 58

Modifiche degli allegati

1.   Gli allegati possono essere modificati dalla Commissione mediante regolamenti e secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Inoltre:

a)

gli allegati I, II, III, IIIA, IV e V sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell'ambito della convenzione di Basilea e della decisione OCSE; inoltre, l'allegato IC, relativo alle istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento è elaborato entro la data di applicazione del presente regolamento tenendo conto delle istruzioni OCSE;

b)

i rifiuti non classificati possono essere aggiunti provvisoriamente negli allegati IIIB, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE;

c)

su presentazione di una richiesta da parte di uno Stato membro, è possibile prendere in considerazione l'inclusione provvisoria nell'allegato IIIA delle miscele di due o più rifiuti elencati nell'allegato III, nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 2, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione OCSE. Le voci iniziali da inserire nell'allegato IIIA sono inserite, se possibile, entro la data di applicazione del presente regolamento e comunque non oltre sei mesi da tale data. L'allegato IIIA può contenere una clausola condizionale secondo la quale una o più voci non si applicano alle esportazioni verso i paesi cui non si applica la decisione OCSE;

d)

sono determinati i casi eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e, se necessario, tali rifiuti sono inseriti negli allegati IVA e V e soppressi dall'allegato III;

e)

l'allegato V è modificato per tener conto delle modifiche convenute dell'elenco dei rifiuti pericolosi adottate a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE;

f)

l'allegato VIII è modificato per tener conto delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

2.   Al momento di modificare l'allegato IX, il comitato istituito dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (22), è pienamente associato alle deliberazioni.

3.   Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

Articolo 59

Misure supplementari

1.   La Commissione può adottare le seguenti misure supplementari relative all'attuazione del presente regolamento:

a)

un metodo di calcolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente di cui all'articolo 6;

b)

orientamenti per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera g);

c)

ulteriori condizioni e obblighi in relazione agli impianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 14;

d)

orientamenti sull'applicazione dell'articolo 15 riguardo all'individuazione e al monitoraggio dei rifiuti che hanno subito modifiche sostanziali nelle operazioni intermedie di recupero o smaltimento;

e)

orientamenti per la cooperazione delle autorità competenti in relazione alle spedizioni illegali di cui all'articolo 24;

f)

disposizioni tecniche e organizzative relative all'attuazione pratica dell'interscambio elettronico dei dati per la trasmissione dei documenti e delle informazioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 4;

g)

ulteriori orientamenti relativi all'uso delle lingue di cui all'articolo 27;

h)

ulteriori chiarimenti degli obblighi procedurali del titolo II in relazione alla loro applicazione alle esportazioni, alle importazioni e al transito dei rifiuti da, verso e attraverso la Comunità;

i)

ulteriori orientamenti relativi ai termini giuridici non definiti.

2.   Tali misure sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE.

3.   Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

Articolo 60

Riesame

1.   Entro ... (23) la Commissione completa il riesame delle connessioni fra la vigente normativa settoriale sulla sanità pubblica e animale, comprese le spedizioni di rifiuti contemplate dal regolamento (CE) n. 1774/2002 e le disposizioni del presente regolamento. Se necessario, il riesame è accompagnato da proposte appropriate per conseguire un livello equivalente di procedure e di regime di controllo per le spedizioni di tali rifiuti.

2.   Entro cinque anni dal ... (24) la Commissione riesamina l'attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), compresi i suoi effetti sulla tutela ambientale e sul funzionamento del mercato interno. Se necessario, tale riesame è accompagnato da adeguate proposte di modifica di tale disposizione.

Articolo 61

Abrogazioni

1.   Il regolamento (CEE) n. 259/93 e la decisione 94/774/CE sono abrogati con effetto ... (24).

2.   I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 259/93 s'intendono fatti al presente regolamento.

3.   La decisione 1999/412/CE è abrogata con effetto al 1° gennaio ... (25)

Articolo 62

Disposizioni transitorie

1.   Le spedizioni che sono state notificate e il cui ricevimento è stato confermato dall'autorità competente di destinazione prima ... (23) sono soggette alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 259/93.

2.     Tutte le spedizioni alle quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l'autorizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 259/93, devono essere portate a termine entro un anno a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

3.   Le relazioni da presentare a norma dell'articolo 41, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 259/93 e dell'articolo 51 del presente regolamento in merito all'anno ... (26) si basano sul questionario che figura nella decisione 1999/412/CE.

Articolo 63

Disposizioni transitorie relative a taluni Stati membri

1.    Fino al 31 dicembre 2010, tutte le spedizioni in Lettonia di rifiuti destinati al recupero elencati o meno negli allegati III e IV sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea .

2.    Fino al 31 dicembre 2012, tutte le spedizioni in Polonia di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2007 le autorità competenti possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Polonia dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:

B2020 e GE 020 (rifiuti di vetro)

B2070

B 2080

B2100

B2120

B3010 e GH 013 (rifiuti solidi in plastica)

B3020 (rifiuti di carta)

B3140 (rifiuti di pneumatici)

Y46

Y47

A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico e al mercurio)

A1060

A 1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

Salvo per i rifiuti di vetro, di carta e di pneumatici, il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Polonia:

a)

dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:

A2050

A3030

A3180, (salvo i naftaleni polidorurati (PCN))

A3190

A4110

A4120

RB020

e

b)

dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

3.   Fino al 31 dicembre 2011, tutte le spedizioni in Slovacchia di rifiuti destinati al recupero elencati o meno negli allegati III e IV sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni delle direttive 94/67/CE e 96/61/CE, della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (27) e della direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (28) ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

4.     Fino al 31 dicembre 2014, tutte le spedizioni in Bulgaria di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma delle disposizioni del titolo II.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Bulgaria dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:

B2070

B2080

B2100

B2120

Y46

Y47

A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico e al mercurio)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A2040

A3030

A3040

A3070

A3120

A3130

A3160

A3170

A3180 (si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN))

A4010

A4050

A4060

A4070

A4090

AB030

AB070

AB120

AB130

AB150

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AD150

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012 secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2009 le autorità competenti bulgare possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Bulgaria:

a)

dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:

A2050 A3030 A3180 salvo i naftaleni policlorurati (PCN) A3190 A4110 A4120 RB020

e

b)

dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti bulgare si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

5.     Fino al 31 dicembre 2015, tutte le spedizioni in Romania di rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato III sono sottoposte alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, a norma del titolo II.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni sulle spedizioni in Romania dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati negli allegati III e IV, in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11:

B2070

B2100, salvo rifiuti di allumina

B2120

B4030

Y46

Y47

A1010 e A1030 (solo i trattini che fanno riferimento all'arsenico, al mercurio e al tallio)

A1060

A1140

A2010

A2020

A2030

A3030

A3040

A3050

A3060

A3070

A3120

A3130

A3140

A3150

A3160

A3170

A3180 (si applica solo ai naftaleni policlorurati (PCN))

A4010

A4030

A4040

A4050

A4080

A4090

A4100

A4160

AA060

AB030

AB120

AC060

AC070

AC080

AC150

AC160

AC260

AC270

AD120

AD150

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 75/442/CEE.

In deroga all'articolo 12, fino al 31 dicembre 2011 le autorità competenti rumene possono sollevare obiezioni in base alle motivazioni enunciate nell'articolo 11 sulle spedizioni in Romania:

a)

dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell'allegato IV:

A2050 A3030 A3180 salvo i naftaleni policlorurati (PCN) A3190 A4110 A4120 RB020

e

b)

dei rifiuti destinati al recupero non elencati negli allegati

Il suddetto periodo può essere prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2015 secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 75/442/OEE.

In deroga all'articolo 12, le autorità competenti rumene si oppongono a spedizioni di rifiuti destinati al recupero, elencati o meno negli allegati III e IV, destinate a un impianto che fruisca di una deroga temporanea da determinate disposizioni della direttiva 96/61/CE, della direttiva 2000/76/CE o della direttiva 2001/80/CE ed effettuate durante il periodo in cui all'impianto di destinazione si applica la deroga temporanea.

6.   Ove nel presente articolo si faccia riferimento al titolo II in relazione ai rifiuti elencati nell'allegato III, non si applicano l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, secondo comma, punto 5 e gli articoli 6, 11, 22, 23, 24, 25 e 31.

Articolo 64

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da ... (29).

2.     Qualora la data di adesione della Bulgaria e della Romania fosse posteriore a quella di applicazione di cui al paragrafo 1, si applica l'articolo 62, paragrafi 4 e 5, a decorrere dalla data di adesione, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Previo accordo degli Stati membri interessati, l'articolo 26, paragrafo 4 può essere applicato anteriormente ... (29).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 108 del 30.4.2004, pag. 58.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 2003 (GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 281), posizione comune del Consiglio del 24 giugno 2005 (GU C 206 E del 23.8.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

(4)  GU L 310 del 3.12.1994, pag. 70.

(5)  GU L 156 del 23.6.1999, pag. 37.

(6)  GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1.

(7)  GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3.

(8)  GU L 272 del 4.10.1997, pag. 45.

(9)  GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14.

(10)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

(11)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(12)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(13)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(14)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(15)  GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

(16)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

(17)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(18)  GU L 253 deU'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(19)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(20)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(21)  GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).

(22)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(23)  La data di entrata in vigore del presente regolamento.

(24)  La data di applicazione del presente regolamento (dodici mesi dalla data di pubblicazione).

(25)  L'anno successivo a quello di applicazione del presente regolamento (il secondo anno successivo a quello di pubblicazione).

(26)  L'anno di applicazione del presente regolamento (l'anno successivo a quello di pubblicazione).

(27)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(28)  GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

(29)  Dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

ALLEGATO IA

Documento di notifica per movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti UE

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Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di notifica

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Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione dei rifiuti (punto 14), ossia I codici di cui agli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea, I codici OCSE e I codici Y, sono ricavabili dal Manuale d'istruzione (Guidance/Instruction Manual), ottenibile dall'OCSE e dal Segretariato della convenzione di Basilea.

ALLEGATO IB

Documento di movimento per movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti UE

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Elenco delle abbreviazioni e dei codici usati nel documento di movimento

Image

Altre informazioni, riguardanti in particolare il codice di identificazione dei rifiuti (punto 14), ossia i codici di cui agli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea, i codici OCSE e i codici Y, sono ricavabili dal Manuale d'istruzione (Guidance/Instruction Manual), ottenibile dall'OCSE e dal Segretariato della convenzione di Basilea.

ALLEGATO 1C

ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO

 

ALLEGATO II

INFORMAZIONI E DOCUMENTI CHE CORREDANO LA NOTIFICA

Parte 1. INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI NOTIFICA

1.

Numero d'ordine o altro identificativo accettato del documento di notifica e numero totale di spedizioni previsti.

2.

Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.

3.

Se il notificatore non è il produttore: nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del produttore(i) e persona da contattare.

4.

Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del commerciante o intermediario(i) e persona da contattare, qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 2, punto 15.

5.

Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione dell'impianto di recupero o smaltimento, persona da contattare, tecnologie utilizzate e eventualmente indicazione se titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14.

Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni analoghe riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento.

Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5 della direttiva 96/61/CE, è necessario esibire la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.

6.

Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.

7.

Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.

8.

Paese di spedizione e autorità competente interessata.

9.

Paesi di transito e autorità competenti interessate.

10.

Paese di destinazione e autorità competente interessata.

11.

Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.

12.

Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.

13.

Mezzi di trasporto previsti.

14.

Tappe previste (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario previsto (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

15.

Prova della registrazione del vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).

16.

Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte/fonti, descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche pericolose. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.

17.

Quantitativo minimo e massimo stimati.

18.

Tipo di imballaggio previsto.

19.

Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE.

20.

Se i rifiuti sono destinati al recupero:

a)

il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;

b)

volume dei materiali recuperati in relazione ai rifiuti non recuperabili;

c)

valore presunto del materiale recuperato;

d)

costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.

21.

Prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile (ad esempio dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).

22.

Prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifica l'esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 4 e dall'articolo 5.

23.

Una copia del contratto o prova dell'esistenza (o una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, nel caso l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore.

24.

Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica, o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 5 e dall'articolo 6.

25.

Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete e esatte.

26.

Qualora il notificatore non sia il produttore ai sensi dell'articolo 2, punto 15, lettera a), punto i), il notificatore fa in modo che anche il produttore o una delle persone indicate all'articolo 2, punto 15, lettera a), punti ii) o iii), se possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato IA.

Parte 2. INFORMAZIONI DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI MOVIMENTO

Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati in appresso, e le altre informazioni aggiuntive specificate:

1.

Numero d'ordine e numero totale di spedizioni.

2.

Data di inizio della spedizione.

3.

Mezzo di trasporto.

4.

Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.

5.

Tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.

6.

Quantitativi.

7.

Tipo di imballaggio.

8.

Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore/dai vettori.

9.

Dichiarazione del notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. La dichiarazione dev'essere firmata dal notificatore.

10.

Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.

Parte 3. INFORMAZIONI E DOCUMENTI AGGIUNTIVI CHE POSSONO ESSERE RICHIESTI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI:

1.

Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui è titolare l'impianto di recupero o smaltimento.

2.

Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 96/61/CE.

3.

Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.

4.

Le distanze di trasporto tra il notificatore e l'impianto , compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.

5.

Informazioni sui costi del trasporto tra il notificatore e l'impianto .

6.

Copia della registrazione del vettore(i) per il trasporto di rifiuti.

7.

Analisi chimica della composizione dei rifiuti.

8.

Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.

9.

Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.

10.

Garanzia finanziaria o assicurazione equivalente o copia di detti documenti.

11.

Informazioni sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 5 e all'articolo 6.

12.

Copia dei contratti di cui alla parte 1, punti 22 e 23.

13.

Copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile.

14.

Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.

ALLEGATO III

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO GENERALE DI ESSERE ACCOMPAGNATI DA DETERMINATE INFORMAZIONI («ELENCO VERDE») (1)

Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati all'obbligo generale di essere accompagnati da determinate informazioni qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da:

a)

aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di peri-colosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE, o

b)

impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Parte I

I rifiuti di seguito indicati sono soggetti all'obbligo generale di essere accompagnati da determinate informazioni:

Rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea (2).

Ai fini del presente regolamento:

a)

tutti i riferimenti all'elenco A dell'allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato IV del presente regolamento;

b)

alla voce B1020 della Convenzione di Basilea i termini «alla rinfusa e in forma finita» comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non disperabili (3) ivi elencate;

c)

la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a «Scorie derivanti dalla lavorazione del rame» ecc. non si applica e si applica invece la voce (OCSE) GB040 della parte II;

d)

la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci (OCSE) GC010 e GC020 della parte II;

e)

la voce B2050 non si applica e si applica invece la voce (OCSE) GG040 della parte II;

f)

il riferimento, nella voce B3010 dell'allegato IX della Convenzione di Basilea, ai rifiuti di polimeri fuorurati si intende comprensivo dei polimeri e dei copolimeri di tetrafuoroetilene (PTFE).

Parte II

I rifiuti di seguito indicati sono parimenti soggetti all'obbligo generale di essere accompagnati da determinate informazioni:

Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli

GB040

7112

262030

262090

Scorie dai processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi

Altri rifiuti contenenti metalli

GC010

 

Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

GC020

 

Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili, ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi

GC030

ex 890800

Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, adeguatamente vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali serviti al loro funzionamento che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi

GC050

 

Catalizzatori da cracking catalitico fluido (FCC) esausti (per esempio: ossido di alluminio, zeoliti)

Rifiuti di vetro in forma non dispersibile

GE020

ex 7001

ex 701939

Rifiuti di fibre di vetro

Rifiuti ceramici in forma non dispersibile

GF010

 

Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

GG030

ex 2621

Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone

GG040

ex 2621

Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone

Rifiuti solidi in plastica

GH013

391530

ex 390410-40

polimeri di cloruro di vinile

Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio

GN010

ex 050200

Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli

GN020

ex 050300

Rifiuti di crine, in strati o no, con o senza materiale di supporto

GN030

ex 050590

Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione


(1)  Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 3.

(2)  L'allegato IX della convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco B.

(3)  I rifiuti in forma «non dispersibile» non comprendono i rifiuti sotto forma di polvere, fango o gli articoli solidi contenenti rifiuti pericolosi in forma liquida.

ALLEGATO IIIA

MISCELE DI DUE O PIÙ RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III E NON CLASSIFICATI SOTTO UNA VOCE SPECIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

 

ALLEGATO IIIB

RIFIUTI VERDI ADDIZIONALI IN ATTESA DELL'INCLUSIONE NEI PERTINENTI ALLEGATI DELLA CONVENZIONE DI BASILEA O DELLA DECISIONE OCSE DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 1, LETTERA b)

 

ALLEGATO IV

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») (1)

Parte I

I seguenti rifiuti sono soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte:

Rifiuti elencati negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea (2).

Ai fini del presente regolamento:

a)

tutti i riferimenti all'elenco B dell'allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all'allegato III del presente regolamento;

b)

alla voce A1010, i termini «esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B (allegato IX)» fanno riferimento tanto alla voce B1020 della convenzione di Basilea quanto alla nota relativa alla voce B1020 dell'allegato III del presente regolamento, parte I, lettera b);

c)

le voci A1180 e A2060 della convenzione di Basilea non si applicano e si applicano invece, ove opportuno, le voci (OCSE) GC010, GC020 e GG040 dell'allegato III, parte II;

d)

la voce A4050 della convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l'elettrolisi dell'alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB 120 della parte II, poiché contengono composti inorganici fluorurati, ad esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32.

Parte II

I seguenti rifiuti sono parimenti soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte:

Rifiuti contenenti metalli

AA010

261900

Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (3)

AA060

262050

Ceneri e residui di vanadio (3)

AA190

810420

ex 8/10430

Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette a contatto con l'acqua gas infiammabili in quantità pericolose con acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

AB030

 

Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli

AB070

 

Sabbie usate in operazioni di fonderia

AB120

ex 281290

ex 3824

Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove

AB130

 

Sabbia usata per limatura

AB150

ex 382490

Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

AC060

ex 381900

Fluidi idraulici

AC070

ex 381900

Fluidi per freni

AC080

ex 382000

Fluidi antigelo

AC150

 

Clorofluorocarburi

AC160

 

Alogeni (Halon)

AC170

ex 440310

Rifiuti di legno o di sughero trattati

AC250

 

Tensioattivi

AC260

ex 3101

Feci e letame liquido da porcilaia

AC270

 

Fanghi di depurazione

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

AD090

ex 382490

Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografìa, non specificati né compresi altrove

AD100

 

Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro del trattamento superficiale delle plastiche

AD120

ex 391400

ex 3915

Resine a scambio ionico

AD150

 

Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (quali biofìltri usati)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

RB020

ex 6815

Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto


(1)  Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 4.

(2)  L'allegato VIII della Convenzione di Basilea è riportato nel presente regolamento all'allegato V, parte 1, elenco A. L'allegato II della convenzione di Basilea contiene le seguenti voci: Y 46 Rifiuti domestici, ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III. Y 47 Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici.

(3)  Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.

ALLEGATO IVA

RIFIUTI ELENCATI NELL'ALLEGATO III MA SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE (ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3)

 

ALLEGATO V

RIFIUTI SOGGETTI AL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 NOTE INTRODUTTIVE

1. Il presente allegato si applica fatta salva la direttiva 75/442/CEE, e alla direttiva 91/689/CEE.

2. Il presente allegato si compone di tre parti, le parti 2 e 3 si applicano solo quando non si applica la parte 1. Di conseguenza, per stabilire se un determinato rifiuto è elencato nel presente allegato, occorre per prima cosa verificare se il rifiuto in questione figura nella parte 1 del presente allegato e, qualora non sia così, se sia elencato nella parte 2 e, se la ricerca ha dato esito negativo, nella parte 3.

La parte 1 è divisa in due sezioni: l'elenco A, relativo ai rifiuti classificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1), lettera a) della convenzione di Basilea e, pertanto, soggetti al divieto di esportazione, e l'elenco B, relativo ai rifiuti non contemplati all'articolo 1, paragrafo 1), lettera a) della convenzione di Basilea e, pertanto, non soggetti al divieto di esportazione.

Quindi, se un rifiuto figura nella parte 1, occorre accertare se è inserito nell'elenco A o nell'elenco B. Solo qualora un rifiuto non figuri né nell'elenco A né nell'elenco B della parte 1, occorre accertare se figura tra i rifiuti pericolosi della parte 2 (ossia i tipi di rifiuti contrassegnati da asterisco) o della parte 3, nel qual caso è soggetto al divieto di esportazione.

3. I rifiuti inseriti nell'elenco B della parte 1 o che figurano tra i rifiuti non pericolosi della parte 2 (ossia i rifiuti non contrassegnati da un asterisco) sono soggetti al divieto di esportazione se sono contaminati da altri materiali in misura tale da:

a)

aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di peri-colosità di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE o

b)

impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

PARTE 1 (1)

Elenco A (allegato VIII della convenzione di Basilea)

A1

Rifiuti di metalli o contenenti metalli

A1010

Rifiuti di metallo e rifiuti che consistono di leghe di uno dei seguenti elementi:

Antimonio

Arsenico

Berillio

Cadmio

Piombo

Mercurio

Selenio

Tellurio

Tallio

esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco B.

A1020

Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti — esclusi i rifiuti di metallo in forma massiccia — uno dei seguenti elementi:

Antimonio; composti di antimonio

Berillio; composti di berillio

Cadmio; composti di cadmio

Piombo; composti di piombo

Selenio; composti di selenio

Tellurio; composti di tellurio

A1030

Rifiuti che hanno come componenti o agenti inquinanti uno dei seguenti elementi:

Arsenico; composti di arsenico

Mercurio; composti di mercurio

Tallio; composti di tallio

A1040

Rifiuti che hanno come componenti uno dei seguenti elementi:

Metalli carbonilici

Composti esavalenti di cromo

A1050

Fanghi da galvanizzazione

A1060

Rifiuti fluidi prodotti dal decapaggio dei metalli

A1070

Residui di liscivazione prodotti dal trattamento dello zinco, polveri e fanghi quali iarosite, ematite, ecc.

A1080

Rifiuti dei residui di zinco non riportati sull'elenco B, contenenti piombo e cadmio in concen-trazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III

A1090

Ceneri prodotte dall'incenerimento di cavi isolati di rame

A1100

Polveri e residui prodotti dai sistemi di depurazione a gas delle fonderie di rame

A1110

Soluzioni elettrolitiche esauste derivanti da processi di elettroraffinazione e estrazione per via elettrolitica del rame

A1120

Fanghi, esclusi quelli anodici, prodotti dai sistemi di purificazione elettrolitica in processi di elettroraffinazione ed estrazione per via elettrolitica del rame

A1130

Reattivi d'attacco chimico esausti contenenti rame disciolto

A1140

Rifiuti di catalizzatori di cloruro di rame e cianuro di rame

A1150

Ceneri di metalli preziosi prodotte dall'incenerimento di circuiti stampati non inclusi nell'elenco B (2)

A1160

Batterie piombo/acido in pezzi o rottami

A1170

Batterie non assortite, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell'elenco B. Batterie non incluse nell'elenco B che contengono sostanze di cui all'allegato I in quantità tale da renderle pericolose

A1180

Rifiuti di dispositivi elettrici o elettronici o rottami (3) che contengono elementi quali accumulatori ed altre batterie incluse nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi e condensatori di PCB, o contaminati da elementi riportati nell'allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) in misura tale da acquisire una delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B1110) (4)

A1190

Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche contenenti o contaminate con catrame di carbone, PCB (5), piombo, cadmio, altri composti organoalogenati o altri costituenti dell'allegato I in una misura tale da presentare le caratteristiche dell'allegato III;

A2

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

A2010

Vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi

A2020

Rifiuti di composti inorganici di fluoro in forma di liquami o di fanghi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2030

Rifiuti di catalizzatori, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A2040

Gesso proveniente da processi dell'industria chimica, quando contiene componenti elencati nell'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2080)

A2050

Rifiuti di amianto (polveri e fibre)

A2060

Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2050)

A3

Rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o composti inorganici

A3010

Rifiuti dalla produzione o lavorazione di coke e bitume di petrolio

A3020

Rifiuti di oli minerali non più idonei alla loro funzione originaria

A3030

Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da fanghi con additivi antidetonanti al piombo

A3040

Rifiuti di fluidi termici (per trasferimento di calore)

A3050

Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi, esclusi quelli inseriti nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4020)

A3060

Rifiuti di nitrocellulosa

A3070

Rifiuti di fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, in forma liquida o di fanghi

A3080

Rifiuti di eteri, ad esclusione di quelli inseriti nell'elenco B

A3090

Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, quando contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3100)

A3100

Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio che contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3090)

A3110

Rifiuti della slanatura che contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B3110)

A3120

Fluff — frammenti leggeri derivanti dalla frantumazione

A3130

Rifiuti di composti organici del fosforo

A3140

Rifiuti di solventi organici non alogenati, esclusi quelli inseriti nell'elenco B

A3150

Rifiuti di solventi organici alogenati

A3160

Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di recupero di solventi organici

A3170

Rifiuti della produzione di idrocarburi alifatici alogenati (quali clorometani, dicloroetano, cloruro di vinile, cloruro di vinilidene, cloruro di allile e epicloridrina)

A3180

Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da: policlorodifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT), policlorato naftalene (PCN) o polibromodifenili (PBB), o qualsiasi altro polibromurato analogo a questi composti, con una concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg (6)

A3190

Rifiuti di residui catramosi (esclusi i cementi asfaltici) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi di materiali organici

A3200

Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B B2130)

A4

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

A4010

Rifiuti derivanti da produzione, preparazione e utilizzo di prodotti farmaceutici ad esclusione di quelli riportati sull'elenco B

A4020

Rifiuti clinici o analoghi; ovvero rifiuti che derivano da attività sanitarie, di assistenza, odontoia-triche, veterinarie o simili, e rifiuti prodotti negli ospedali o in altre strutture durante le visite o il trattamento di pazienti, o nell'ambito di progetti di ricerca

A4030

Rifiuti derivanti della produzione, formulazione e utilizzazione di biocidi e fitofarmaci, compresi i rifiuti di antiparassitari e diserbanti che sono fuori specifica, scaduti (7) o non più idonei alla loro funzione originaria

A4040

Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione e uso di sostanze chimiche per la conservazione del legno (8)

A4050

Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:

cianuri inorganici, eccetto i residui di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici;

cianuri organici.

A4060

Rifiuti di miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua

A4070

Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici esclusi quelli riportati nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B4010)

A4080

Rifiuti di natura esplosiva (esclusi quelli riportati nell'elenco B)

A4090

Rifiuti di soluzioni acide e basiche, ad esclusione di quelle riportate alla corrispondente voce nell'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2120)

A4100

Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo dell'inquinamento industriale per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi, ad eccezione di quelli riportati nell'elenco B

A4110

Rifiuti che contengono, consistono di o sono contaminati da:

qualsiasi prodotto della famiglia dei policloro dibenzofurani

qualsiasi prodotto della famiglia delle policloro dibenzodiossine

A4120

Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da perossidi

A4130

Rifiuti di contenitori e imballaggi contenenti sostanze di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da presentare le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III

A4140

Rifiuti che consistono di o che contengono sostanze chimiche fuori specifica o scadute (9) corrispondenti alle categorie riportate nell'allegato I e aventi le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III

A4150

Rifiuti di sostanze chimiche che risultano da attività di ricerca e di sviluppo o di insegnamento non identificate e/o nuove e di cui non sono noti gli effetti sulla salute dell'uomo e/o sull'ambiente

A4160

Carbone attivo esausto non riportato sull'elenco B (cfr. la voce corrispondente nell'elenco B, B2060)

Elenco B (allegato IX della convenzione di Basilea)

B1

Rifiuti di metalli o contenenti metalli

B1010

Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non disperabile:

Metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)

Rottami di ferro e acciaio

Rottami di rame

Rottami di nichel

Rottami di alluminio

Rottami di zinco

Rottami di stagno

Rottami di tungsteno

Rottami di molibdeno

Rottami di tantalio

Rottami di magnesio

Rottami di cobalto

Rottami di bismuto

Rottami di titanio

Rottami di zirconio

Rottami di manganese

Rottami di germanio

Rottami di vanadio

Rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio

Rottami di torio

Rottami delle terre rare

Rottami di cromo

B1020

Rottami di metallo puliti, non contaminati, comprese le leghe, alla rinfusa e in forma finita (lamierino, lamiera, travi, barrette, ecc.):

Rottami di antimonio

Rottami di berillio

Rottami di cadmio

Rottami di piombo (batterie piombo/acido escluse)

Rottami di selenio

Rottami di tellurio

B1030

Metalli refrattari contenenti residui

B1031

Rifiuti di molibdeno, tungsteno, titanio, tantalio, niobio e renio e delle loro leghe sotto forma metallica disperabile (polvere metallica), esclusi quelli specificatamente inclusi nell'elenco A, alla voce A1050, Fanghi da galvanizzazione.

B1040

Rottami provenienti da centrali elettriche non contaminati da oli lubrificanti, PCB o PCT in misura tale da renderli pericolosi

B1050

Miscele di metalli non ferrosi, rottami in frazioni pesanti, non contenenti materiali di cui all'allegato I in concentrazioni sufficienti da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III (10)

B1060

Rifiuti di selenio e tellurio in forma elementare metallica, polvere compresa

B1070

Rifiuti di rame e leghe di rame in forma disperabile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III

B1080

Ceneri e residui di zinco, compresi i residui di leghe di zinco in forma disperabile, a meno che non contengano componenti di cui all'allegato I in concentrazione tale da acquisire le caratteristiche di cui all'allegato III o le caratteristiche di rischio H4.3 (11)

B1090

Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio

B1100

Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli:

Zinco commerciale solido

Schiumature e scorie di zinco:

Scorie di superfìcie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)

Scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)

Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)

Schiumature da fonderia di zinco

Schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse

Scorie derivanti dalla lavorazione del rame per ulteriore lavorazione e raffìnazione, non contenenti arsenico, piombo o cadmio in misura tale da far acquisire loro le caratteristiche di rischio di cui all'allegato III

Rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

Scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni

Tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore a 0,5 %

B1110

Assemblaggi elettrici ed elettronici

Rifiuti provenienti da assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe

Rifiuti o rottami di assemblaggi elettrici o elettronici (12) (comprese le piastre di circuiti stampati) che non contengono componenti quali accumulatori e altre batterie riportate nell'elenco A, commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi e condensatori di PCB, o non contaminati da sostanze di cui allegato I (ad esempio cadmio, mercurio, piombo, difenile policlorato) o da cui tali sostanze sono state eliminate in misura tale che essi non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'allegato III (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1180)

Assemblaggi elettrici ed elettronici (compresi i circuiti stampati, i componenti elettronici e i cavi) destinati al riutilizzo (13) diretto e non al riciclaggio o all'eliminazione definitiva (14)

B1115

Rifiuti di cavi metallici rivestiti o isolati con materie plastiche, non comprese nella voce A1190 dell'elenco A, escluse quelle destinate alle operazioni dell'allegato IV A o ad ogni altra operazione di eliminazione che comprenda, in qualsiasi fase, processi termici incontrollati, come l'incinerazione all'aperto

B1120

Catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti uno dei seguenti elementi:

Metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A:

Scandio

Vanadio

Manganese

Cobalto

Rame

Ittrio

Niobio

Afnio

Tungsteno

Titanio

Cromo

Ferro

Nichel

Zinco

Zirconio

Molibdeno

Tantalio

Renio

Lantanidi (metalli delle terre rare):

Lantanio

Praseodimio

Samario

Gadolinio

Disprosio

Erbio

Itterbio

Cerio

Neodimio

Europio

Terbio

Olmio

Tulio

Lutezio

B1130

Catalizzatori esausti depurati contenenti metalli preziosi

B1140

Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida contenenti tracce di cianuri inorganici

B1150

Rifiuti di metalli preziosi e loro leghe (oro, argento, gruppo del platino, mercurio escluso) in forma disperabile, non liquida, con imballaggio ed etichettatura appropriati

B1160

Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di circuiti stampati (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A1150)

B1170

Ceneri di metalli preziosi derivanti dall'incenerimento di pellicole fotografiche

B1180

Rifiuti di pellicola fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico

B1190

Rifiuti di carta fotografica contenente alogenuri di argento e argento metallico

B1200

Scorie granulari derivanti dalla produzione di ferro e acciaio

B1210

Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio, incluse le scorie fonti di TiO2 e vanadio

B1220

Scorie derivanti dalla produzione di zinco, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre 20 %) e trattate secondo specifiche industriali (ad esempio DIN 4301), destinate principalmente alla costruzione

B1230

Scaglie di laminazione derivanti dalla produzione di ferro e di acciaio

B1240

Scaglie di laminazione dell'ossido di rame

B1250

Rifiuti di autoveicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi

B2

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

B2010

Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, in forma non disperabile:

Rifiuti di grafite naturale

Rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o altrimenti

Rifiuti di mica

Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite

Rifiuti di feldspato

Rifiuti di spatofluoro

Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia

B2020

Rifiuti di vetro in forma non dispersibile:

Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto i vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi

B2030

Rifiuti ceramici in forma non dispersibile:

Rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)

Fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove

B2040

Altri rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici:

Solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)

Rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici

Scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre 20%) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinati principalmente alla costruzione e alle applicazione abrasive

Zolfo in forma solida

Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9)

Cloruri di sodio, calcio e potassio

Carborundum (carburo di silicio)

Rottami di calcestruzzo

Rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio

B2050

Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone, non incluse nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A A2060)

B2060

Carbone attivo esausto non contenente nessun costituente di cui all'allegato I in misura tale da presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio carbone derivante dal trattamento dell'acqua potabile, dai processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A A4160)

B2070

Fanghi di fluoruro di calcio

B2080

Rifiuti di gesso proveniente dai processi dell'industria chimica non inclusi nell'elenco A (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A A2040)

B2090

Residui anodici derivanti dalla produzione di acciaio o alluminio costituiti da coke di petrolio e/o bitume di petrolio, depurati secondo le normali specifiche industriali (ad eccezione dei residui anodici derivanti dall'elettrolisi cloroalcalina e provenienti dall'industria metallurgica)

B2100

Rifiuti di idrossido di alluminio, rifiuti di allumina e residui della produzione di allumina, tranne quando questi materiali sono utilizzati per processi di depurazione del gas, flocculazione o filtrazione

B2110

Residui di bauxite («fango rosso») (pH moderato inferiore a 11.5)

B2120

Soluzioni acide o basiche con pH superiore a 2 e inferiore a 11.5, non corrosive o altrimenti pericolose (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A, A4090)

B2130

Materiali bituminosi (rifiuti di asfalto) provenienti dalla costruzione e manutenzione di strade, non contenenti catrame (15) (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A A3200)

B3

Rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o composti inorganici

B3010

Rifiuti solidi di plastica:

I seguenti materiali di plastica o misto plastica, purché non siano mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

Rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, comprendenti (ma non limitati a) (16):

etilene

stirolo

polipropilene

tereftalato di polietilene

acrilonitrile

butadiene

resine acetaliche

poliammidi

tereftalato di polibutilene

policarbonati

polieteri

solfuri di polifenilene

polimeri acrilici

alcani C10-C13 (plastificante)

poliuretano (non contenente CFC)

polisilossano

polimetilacrilato

alcool polivinilico

butirrale di polivinile

acetato polivinilico

Rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui:

resine ureiche

resine formofenoliche

resine melammine formaldeidi

resine epossidiche

resine alchiliche

poliammidi

I seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati (17):

perfluoroetilene/propilene (FEP)

perfluoro alcossi alcano

tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA)

tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA)

fluoruro di polivinile (PVF)

polifluoruro di vinilidene (PVDF)

B 3020

Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta

I seguenti materiali purché non mescolati con rifiuti pericolosi:

Rifiuti e residui di carta o cartone consistenti di:

carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati

altre carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata

carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio: giornali, riviste e stampe analoghe)

Altri, includendo ma non limitati a

1)

cartoni laminati;

2)

residui non selezionati

B3030

Rifiuti tessili

I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti e preparati conformemente a una specifica:

Cascami di seta (compresi bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

non cardati né pettinati

altri

Cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati

pettinacce di lana o di peli fini di animali

altri cascami di lana o di peli fini di animali

cascami di peli grossolani di animali

Cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati)

cascami di filatura (compresi i cascami di fili)

sfilacciati

altri

Stoppe e cascami di lino

Stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (Cannabis sativa L.)

Stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè)

Stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave

Stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco

Stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)

Stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove

Cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte:

fibre sintetiche

fibre artificiali

Indumenti ed altri articoli tessili usurati

Residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli logori di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

selezionati

altri

B 3035

Rifiuti di rivestimenti per pavimenti in tessuto, tappeti

B3040

Rifiuti di gomma

I seguenti materiali, purché non mescolati con altri rifiuti:

Rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)

Altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)

B3050

Rifiuti di legno e sughero non trattati:

Rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari

Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

B3060

Rifiuti dell'industria agroalimentare, purché non infettivi:

Fecce di vino

Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellets o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove

Degras: residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati

Rifiuti di pesce

Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao

Altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale

B3065

Rifiuti di grassi ed oli commestibili di origine animale o vegetale (per esempio oli per frittura), purché non presentino una caratteristica di cui all'allegato III

B3070

I seguenti rifiuti:

Rifiuti di capelli umani

Rifiuti di paglia

Micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali

B3080

Rifiuti, trucioli e residui di gomma

B3090

Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A A3100)

B3100

Rifiuti di polveri, ceneri, fanghi e farine di cuoio, che non contengono composti esavalenti di cromo o biocidi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A A3090)

B3110

Rifiuti della slanatura che non contengono composti esavalenti di cromo, biocidi o sostanze infettive (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A A3110)

B3120

Rifiuti di coloranti alimentari

B3130

Rifiuti di eteri polimerici e rifiuti di eteri monomerici incapaci di formare perossidi

B3140

Rifiuti di pneumatici, esclusi quelli destinati alle operazioni di cui all'allegato IV A

B4

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

B4010

Rifiuti che consistono principalmente di idropitture e pitture a base di lattice, inchiostri e vernici indurite non contenenti solventi organici, metalli pesanti o biocidi in misura tale da renderli pericolosi (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A A4070)

B4020

Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di resine, latex, plastificanti, colle/adesivi non inclusi nell'elenco A, liberi da solventi e altri agenti inquinanti in misura tale da non presentare le caratteristiche di cui all'allegato III, ad esempio prodotti a base di acqua o colle a base di amido di caseina, destrina, eteri di cellulosa, alcool polivinilici (cfr. la voce corrispondente nell'elenco A A3050)

B4030

Macchine fotografiche monouso, con batterie non incluse nell'elenco A

PARTE 2

Rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE (18)

01

RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI

0101

rifiuti prodotti dall'estrazione di minerali

01 01 01

rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02

rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

0103

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04*

sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05*

altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06

sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08

polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09

fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

01 04

rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07*

rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08

scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09

sabbia e argilla di scarto

01 04 10

polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11

rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12

sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13

rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

01 05

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04

fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05*

fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio

01 05 06*

fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08

fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

02

RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SILVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01

rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca

02 01 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02

scarti di tessuti animali

02 01 03

scarti di tessuti vegetali

02 01 04

rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06

feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07

rifiuti della silvicoltura

02 01 08*

rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09

rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10

rifiuti metallici

02 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 02

rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01

fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02

scarti di tessuti animali

02 02 03

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 03

rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01

fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02

rifiuti dall'impiego di conservanti

02 03 03

rifiuti da separazione con solventi

02 03 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 04

rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01

terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02

carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 05

rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 06

rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02

rifiuti dall'impiego di conservanti

02 06 03

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

02 07

rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01

rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02

rifiuti della distillazione di bevande alcoliche

02 07 03

rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04

scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

02 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

03

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01

rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01

scarti di corteccia e sughero

03 01 04*

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05

segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

03 02

rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati

03 02 02*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati

03 02 03*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo-metallici

03 02 04*

prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici

03 02 05*

altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose

03 02 99

prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03

rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01

scarti di corteccia e legno

03 03 02

fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05

fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07

scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08

scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

03 03 09

fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10

scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

04

RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE

04 01

rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01

carniccio e frammenti di calce

04 01 02

rifiuti di calcinazione

04 01 03*

bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida

04 01 04

liquido di concia contenente cromo

04 01 05

liquido di concia non contenente cromo

04 01 06

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07

fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08

cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo

04 01 09

cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

04 02

rifiuti dell'industria tessile

04 02 09

rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 14*

rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici

04 02 15

rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 16*

tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 17

tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 19*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

04 02 20

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21

rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22

rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

05

RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE

05 01

rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02*

fanghi da processi di dissalazione

05 01 03*

morchie e fondi di serbatoi

05 01 04*

fanghi acidi da processi di alchilazione

05 01 05*

perdite di olio

05 01 06*

fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature

05 01 07*

catrami acidi

05 01 08*

altri catrami

05 01 09*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

05 01 10

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11*

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

05 01 12*

acidi contenenti oli

05 01 13

fanghi di trattamento delle acque di alimentazione delle caldaie

05 01 14

rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15*

filtri di argilla esauriti

05 01 16

rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforazione del petrolio

05 01 17

bitumi

05 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

05 06

rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01*

catrami acidi

05 06 03*

altri catrami

05 06 04

rifiuti da torri di raffreddamento

05 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

05 07

rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale

05 07 01*

rifiuti contenenti mercurio

05 07 02

rifiuti contenenti zolfo

05 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

06

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi

06 01 01*

acido solforoso e solforico

06 01 02*

acido cloridrico

06 01 03*

acido fluoridrico

06 01 04*

acido fosforoso e fosforico

06 01 05*

acido nitroso e nitrico

06 01 06*

altri acidi

06 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi

06 02 01*

idrossido di calcio

06 02 03*

idrossido di ammonio

06 02 04*

idrossido di sodio e di potassio

06 02 05*

altre basi

06 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11*

sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13*

sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14

sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 15*

ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16

ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 04

rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

06 04 03*

rifiuti contenenti arsenico

06 04 04*

rifiuti contenenti mercurio

06 04 05*

rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 05

fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

06 05 02*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

06 05 03

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 02*

rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03

rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 07

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01*

rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici

06 07 02*

carbone attivo dalla produzione di cloro

06 07 03*

fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04*

soluzioni e acidi, ad es. acido di contatto

06 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 08

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati

06 08 02*

rifiuti contenenti clorosilani pericolosi

06 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 09

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02

scorie contenenti fosforo

06 09 03*

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 10

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02*

rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 11

rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01

rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

06 13

rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01*

prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02*

carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03

nerofumo di gas

06 13 04*

rifiuti della lavorazione dell'amianto

06 13 05*

fuliggine

06 13 99

rifiuti non specificati altrimenti

07

RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 07*

fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 01 08*

altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 01 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 01 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07*

fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 02 08*

altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 02 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 02 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13

rifiuti plastici

07 02 14*

rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose

07 02 15

rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 16*

rifiuti contenenti siliconi pericolosi

07 02 17

rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16

07 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 03 07*

fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 03 08*

altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 03 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 03 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 03 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 04

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici

07 04 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 04 07*

fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 04 08*

altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 04 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 04 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 04 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 13*

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 05

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 05 07*

fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 05 08*

altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 05 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 05 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13*

rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14

rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 06

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07*

fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 06 08*

altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 06 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 06 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

07 07

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01*

soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03*

solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04*

altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 07*

fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

07 07 08*

altri fondi di distillazione e residui di reazione

07 07 09*

residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 07 10*

altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

08

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

08 01 11*

pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12

pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13*

fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14

fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15*

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16

fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17*

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18

fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19*

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20

sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21*

residui di vernici o di sverniciatori

08 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 02

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01

polveri di scarto di rivestimenti

08 02 02

fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03

sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 03

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 07

fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08

soluzioni acquose contenenti inchiostro

08 03 12*

scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13

scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14*

fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15

fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16*

residui di soluzioni chimiche per incisione

08 03 17*

toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18

toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19*

oli dispersi

08 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 04

rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09*

adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10

adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11*

fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12

fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13*

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14

fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15*

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16

rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17*

olio di resina

08 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

08 05

rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01*

isocianati di scarto

09

RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01

rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01*

soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

09 01 02*

soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03*

soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04*

soluzioni di fissaggio

09 01 05*

soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore

09 01 06*

rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07

carta e pellicole per fotografìa contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08

carta e pellicole per fotografìa non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10

macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 11*

macchine fotografìche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 c 16 06 03

09 01 12

macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

09 01 13*

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

10

RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI

10 01

rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02

ceneri leggere

10 01 03

ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04*

ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05

rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07

rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 09*

acido solforico

10 01 13*

ceneri leggere prodotti da idrocarburi emulsionati usati come carburante

10 01 14*

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15

ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 16*

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 17

ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18*

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 01 19

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 20*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 01 21

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 22*

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose

10 01 23

fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25

rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettri-che a carbone

10 01 26

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 02

rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 01

rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02

scorie non trasformate

10 02 07*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 08

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10

scaglie di laminazione

10 02 11*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 02 12

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 13*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15

altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 03

rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02

frammenti di anodi

10 03 04*

scorie della produzione primaria

10 03 05

rifiuti di allumina

10 03 08*

scorie saline della produzione secondaria

10 03 09*

scorie nere della produzione secondaria

10 03 15*

schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 03 16

schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 17*

rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 03 18

rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 19*

polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 03 20

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 21*

altre polveri e particolari (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22

altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 23*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 24

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 25*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 26

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 27*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 03 28

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 29*

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30

rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 04

rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01*

scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02*

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 04 03*

arsenato di calcio

10 04 04*

polveri dei gas di combustione

10 04 05*

altre polveri e particolato

10 04 06*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 09*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 04 10

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 05

rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03*

polveri dei gas di combustione

10 05 04

altre polveri e particolato

10 05 05*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 06*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 05 08*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 05 09

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10*

impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 05 11

scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 06

rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 03*

polveri dei gas di combustione

10 06 04

altre polveri e particolato

10 06 06*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 09*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 06 10

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 07

rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01

scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02

impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04

altre polveri e particolato

10 07 05

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 07*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 07 08

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 08

rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04

polveri e particolato

10 08 08*

scorie salate della produzione primaria e secondaria

10 08 09

altre scorie

10 08 10*

impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

10 08 11

impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 12*

rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi

10 08 13

rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14

frammenti di anodi

10 08 15*

polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 08 16

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 17*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 19*

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

10 08 20

rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 09

rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03

scorie di fusione

10 09 05*

forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 06

forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 07*

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 09 08

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 09*

polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 09 10

polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 11*

altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 13*

leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 09 14

leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 15*

scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 09 16

scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 10

rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03

scorie di fusione

10 10 05*

forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 06

forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 07*

forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose

10 10 08

forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07

10 10 09*

polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose

10 10 10

polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 11*

altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12

altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 13*

leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose

10 10 14

leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 15*

scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose

10 10 16

scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 10 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 11

rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03

materiali di scarto a base di vetro

10 11 05

polveri e particolato

10 11 09*

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10

scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11*

rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)

10 11 12

rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 13*

lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose

10 11 14

lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 16

rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17*

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20

rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 12

rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01

miscela di preparazione scartata prima del processo termico

10 12 03

polveri e particolato

10 12 05

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06

stampi di scarto

10 12 08

scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 12 10

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11*

rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti

10 12 12

rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 13

rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01

miscela di preparazione scartata prima del processo termico

10 13 04

rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06

polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07

fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 09*

rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento, contenenti amianto

10 13 10

rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11

rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 13 13

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14

rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99

rifiuti non specificati altrimenti

10 14

rifiuti prodotti dai forni crematoli

10 14 01*

rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio

11

RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

11 01

rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05*

acidi di decapaggio

11 01 06*

acidi non specificati altrimenti

11 01 07*

basi di decapaggio

11 01 08*

fanghi di fosfatazione

11 01 09*

fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10

fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11*

soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12

soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

11 01 13*

rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14

rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15*

eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16*

resine a scambio ionico sature o esauste

11 01 98*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

11 02

rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02*

rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

11 02 03

rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05*

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06

rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

11 03

rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01*

rifiuti contenenti cianuri

11 03 02*

altri rifiuti

11 05

rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01

zinco solido

11 05 02

ceneri di zinco

11 05 03*

rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

11 05 04*

fondente esaurito

11 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

12

RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01

rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 01

limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi

12 01 02

polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 03

limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi

12 01 04

polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 05

limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 06*

oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07*

oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08*

emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09*

emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni

12 01 10*

oli sintetici per macchinari

12 01 12*

grassi e cere esauriti

12 01 13

rifiuti di saldatura

12 01 14*

fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15

fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 16*

materiale abrasivo di scarto, contenete sostanze pericolose

12 01 17

materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 18*

fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio

12 01 19*

oli per macchinali, facilmente biodegradabili

12 01 20*

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose

12 01 21

corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

12 03

rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11)

12 03 01*

soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02*

rifiuti di sgrassatura a vapore

13

OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)

13 01

scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01*

oli per circuiti idraulici contenenti PCB (19)

13 01 04*

emulsioni contenenti composti organici clorurati

13 01 05*

emulsioni non clorurate

13 01 09*

oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10*

oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11*

oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12*

oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13*

altri oli per circuiti idraulici

13 02

scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04*

scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05*

scarti di oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati

13 02 06*

scarti di oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07*

oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili

13 02 08*

altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03

oli isolanti e termoconduttori di scarto

13 03 01*

oli isolanti o termoconduttori, contenenti PCB

13 03 06*

oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07*

oli minerali isolanti e termoconduttori, non clorurati

13 03 08*

oli sintetici isolanti e termoconduttori

13 03 09*

oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili

13 03 10*

altri oli isolanti e termoconduttori

13 04

oli di sentina

13 04 01*

oli di sentina da navigazione interna

13 04 02*

oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli

13 04 03*

oli di sentina da altre navigazioni

13 05

prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01*

rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 02*

fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03*

fanghi da collettori

13 05 06*

oli prodotti dalla separazione olio/acqua

13 05 07*

acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua

13 05 08*

miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

13 07

rifiuti di carburanti liquidi

13 07 01*

olio combustibile e carburante diesel

13 07 02*

petrolio

13 07 03*

altri carburanti (comprese le miscele)

13 08

rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01*

fanghi o emulsioni da dissalatori

13 08 02*

altre emulsioni

13 08 99*

rifiuti non specificati altrimenti

14

SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 E 08)

14 06

solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto

14 06 01*

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02*

altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03*

altri solventi e miscele di solventi

14 06 04*

fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati

14 06 05*

fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi

15

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01

imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01

imballaggi in carta e cartone

15 01 02

imballaggi in plastica

15 01 03

imballaggi in legno

15 01 04

imballaggi metallici

15 01 05

imballaggi compositi

15 01 06

imballaggi in materiali misti

15 01 07

imballaggi in vetro

15 01 09

imballaggi in materiale tessile

15 01 10*

imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 11*

imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

15 02

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 02*

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03

assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16

RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01

veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03

pneumatici fuori uso

16 01 04*

veicoli fuori uso

16 01 06

veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi

16 01 07*

filtri dell'olio

16 01 08*

componenti contenenti mercurio

16 01 09*

componenti contenenti PCB

16 01 10*

componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)

16 01 11*

pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12

pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

16 01 13*

oli per freni

16 01 14*

liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15

liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

16 01 16

serbatoi per gas liquido

16 01 17

metalli ferrosi

16 01 18

metalli non ferrosi

16 01 19

plastica

16 01 20

vetro

16 01 21*

componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22

componenti non specificati altrimenti

16 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

16 02

scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 09*

trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10*

apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16 02 11*

apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 12*

apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre

16 02 13*

apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (20) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

16 02 14

apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15*

componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 02 16

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03

prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03*

rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose

16 03 04

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 05*

rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose

16 03 06

rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 04

esplosivi di scarto

16 04 01*

munizioni di scarto

16 04 02*

fuochi artificiali di scarto

16 04 03*

altri rifiuti esplosivi di scarto

16 05

gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

16 05 04*

gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

16 05 05

gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04

16 05 06*

sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio

16 05 07*

sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 08*

sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

16 05 09

sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 o 16 05 08

16 06

batterie ed accumulatori

16 06 01*

accumulatori al piombo

16 06 02*

accumulatori al nichel-cadmio

16 06 03*

batterie contenenti mercurio

16 06 04

batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05

altre batterie ed accumulatori

16 06 06*

elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07

rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)

16 07 08*

rifiuti contenenti oli

16 07 09*

rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99

rifiuti non specificati altrimenti

16 08

catalizzatori esauriti

16 08 01

catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02*

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (21) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03

catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04

catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)

16 08 05*

catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06*

liquidi esauriti usati come catalizzatori

16 08 07*

catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09

sostanze ossidanti

16 09 01*

permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02*

cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio

16 09 03*

perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

16 09 04*

sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10

rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito

16 10 01*

soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose

16 10 02

soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01

16 10 03*

concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04

concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11

scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01*

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 02

rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 03*

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 04

altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05*

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06

rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17

RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 01

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01

cemento

17 01 02

mattoni

17 01 03

mattonelle e ceramica

17 01 06*

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07

miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06

17 02

legno, vetro e plastica

17 02 01

legno

17 02 02

vetro

17 02 03

plastica

17 02 04*

vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01*

miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03*

catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04

metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01

rame, bronzo, ottone

17 04 02

alluminio

17 04 03

piombo

17 04 04

zinco

17 04 05

ferro e acciaio

17 04 06

stagno

17 04 07

metalli misti

17 04 09*

rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10*

cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11

cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05

terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 03*

terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05*

fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose

17 05 06

fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05

17 05 07*

pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08

pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 06

materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 01*

materiali isolanti, contenenti amianto

17 06 03*

altri materiali isolanti, contenenti o costituiti da sostanze pericolose

17 06 04

materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 06 05*

materiali da costruzione contenenti amianto

17 08

materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01*

materiali da costruzione a base di gesso, contaminati da sostanze pericolose

17 08 02

materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 01*

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio

17 09 02*

rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)

17 09 03*

altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04

rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18

RIFIUTI PROVENIENTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)

18 01

rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01

oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02

parti anatomiche ed organi, incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01 04

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06*

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 01 07

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 08*

medicinali citotossici e citostatici

18 01 09

medicinali diversi da quelle di cui alla voce 18 01 08

18 01 10*

rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18 02

rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01

oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 02*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 03

rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05*

sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

18 02 06

sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 07*

medicinali citotossici e citostatici

18 02 08

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19

RIFIUTI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 01

rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02

materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti

19 01 05*

residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi

19 01 06*

rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07*

rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10*

carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi

19 01 11*

ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12

ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

19 01 13*

ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14

ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 15*

ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16

polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 17*

rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18

rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19

sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 02

rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03

miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 04*

miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso

19 02 05*

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose

19 02 06

fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07*

oli e concentrati prodotti da processi di separazione

19 02 08*

rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 09*

rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose

19 02 10

rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 02 11*

altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 03

rifiuti stabilizzati/solidificati (22)

19 03 04*

rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente (23)stabilizzati

19 03 05

rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 06*

rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07

rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04

rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01

rifiuti vetrificati

19 04 02*

ceneri leggere ed altri rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi

19 04 03*

fase solida non vetrificata

19 04 04

rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati

19 05

rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01

frazione non compostata di rifiuti urbani e simili

19 05 02

parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03

compost fuori specifica

19 05 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 06

rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 04

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 05

liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 06

digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 06 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 07

percolato di discariche

19 07 02*

percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03

percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02

19 08

rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01

vaglio

19 08 02

rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 05

fanghi di trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06*

resine a scambio ionico sature o esauste

19 08 07*

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 08 08*

rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose

19 08 09

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli grassi commestibili

19 08 10*

miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 11*

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 12

fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di ci alla voce 19 08 11

19 08 13*

fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 14

fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 09

rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01

rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 09 02

fanghi di impianti di chiarificazione delle acque

19 09 03

fanghi di impianti di decarbonizzazione delle acque

19 09 04

carbone attivo esaurito

19 09 05

resine a scambio ionico sature o esauste

19 09 06

soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

19 09 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 10

rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 01

rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02

rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03*

fluff — frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose

19 10 04

fluff — frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 05*

altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06

altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11

rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli

19 11 01*

filtri di argilla esauriti

19 11 02*

catrami acidi

19 11 03*

rifiuti liquidi acquosi

19 11 04*

rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi

19 11 05*

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

19 11 06

fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 07*

rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi

19 11 99

rifiuti non specificati altrimenti

19 12

rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01

carta e cartone

19 12 02

metalli ferrosi

19 12 03

metalli non ferrosi

19 12 04

plastica e gomma

19 12 05

vetro

19 12 06*

legno, contenente sostanze pericolose

19 12 07

legno, diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08

prodotti tessili

19 12 09

minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10

rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19 12 11*

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13

rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 01*

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02

rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 03*

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04

fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05*

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06

fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 07*

rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 08

rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20

RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) COMPRESI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01

frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01

carta e cartone

20 01 02

vetro

20 01 08

rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10

abbigliamento

20 01 11

prodotti tessili

20 01 13*

solventi

20 01 14*

acidi

20 01 15*

sostanze alcaline

20 01 17*

prodotti fotochimici

20 01 19*

pesticidi

20 01 21*

tubi fluorescenti ed altri rifiuti, contenenti mercurio

20 01 23*

apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi

20 01 25

oli e grassi commestibili

20 01 26*

oli e grassi, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 2 5

20 01 27*

vernici, inchiostri, adesivi e resine, contenenti sostanze pericolose

20 01 28

vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 29*

detergenti, contenenti sostanze pericolose

20 01 30

detergenti, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31*

medicinali citotossici e citostatici

20 01 32

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33*

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

20 01 34

batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35*

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (24)

20 01 36

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37*

legno, contenente sostanze pericolose

20 01 38

legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39

plastica

20 01 40

metallo

20 01 41

rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99

altre frazioni non specificate altrimenti

20 02

rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01

rifiuti biodegradabili

20 02 02

terra e rocce

20 02 03

altri rifiuti non biodegradabili

20 03

altri rifiuti urbani

20 03 01

rifiuti urbani misti

20 03 02

rifiuti di mercati

20 03 03

residui della pulizia stradale

20 03 04

fanghi di fosse settiche

20 03 06

rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07

rifiuti ingombranti

20 03 99

rifiuti urbani non specificati altrimenti

PARTE 3

Elenco A (allegato II della convenzione di Basilea) (25)

Y46

Rifiuti domestici (26)

Y47

Residui dell'incenerimento di rifiuti domestici

Elenco B (Rifiuti di cui alla decisione OCSE, appendice 4, parte II (27))

Rifiuti contenenti metalli

AA 010

261900

Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (28)

AA 060

262050

Ceneri e residui di vanadio (26)

AA 190

810420

ex 810430

Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

AB 030

 

Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale di metalli

AB 070

 

Sabbie usate in operazioni di fonderia

AB 120

ex 281290

ex 3824

Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove

AB 150

ex 382490

Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici

AC 060

ex 381900

Fluidi idraulici

AC 070

ex 381900

Fluidi per freni

AC 080

ex 382000

Fluidi antigelo

AC 150

 

Clorofluorocarburi

AC 160

 

Alogeni (Halon)

AC 170

ex 440310

Rifiuti di legno o di sughero trattati

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici

AD 090

ex 382490

Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove

AD 100

 

Rifiuti di sistemi che non sono a base di cianuro derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche

AD 120

ex 391400

ex 3915

Resine a scambio ionico

AD 150

 

Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici

RB 020

ex 6815

Fibre di ceramiche con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell'amianto


(1)  I riferimenti negli elenchi A e B agli allegati I, III e IV si intendono come riferimenti agli allegati della convenzione di Basilea.

(2)  Si noti che la voce corrispondente nell'elenco B (B1160) non specifica eccezioni.

(3)  Questa voce non include rottami di assemblaggi provenienti dalle centrali elettriche.

(4)  I PCB presentano un livello di concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.

(5)   PCB ad un livello di concentrazione pari o superiore a 50 mg/kg.

(6)  Il livello di 50 mg/kg è considerato a livello internazionale come un indicatore pratico per tutti i rifiuti. Tuttavia, molti paesi hanno fissato livelli normativi inferiori per determinati tipi di rifiuti (ad esempio 20 mg/kg).

(7)  «Scaduti» significa non utilizzati nel periodo raccomandato dal produttore.

(8)  Questa voce non include il legno trattato con prodotti chimici di conservazione.

(9)  «Scadute» significa non utilizzate nel periodo raccomandato dal produttore.

(10)  Si noti che, anche laddove si registri inizialmente un basso livello di contaminazione con i materiali inclusi nell'allegato I, i trattamenti successivi, incluso il riciclaggio, possono determinare la separazione in parti che presentano concentrazioni significativamente superiori a quelle dei materiali elencati nell'allegato I.

(11)  La classificazione delle ceneri di zinco è attualmente in fase di riesame ed esiste una raccomandazione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) secondo cui le ceneri di zinco non dovrebbero essere considerate pericolose.

(12)  Questa voce non include rottami provenienti dalle centrali elettriche.

(13)  «Riutilizzo» può indicare la riparazione, la rimessa a nuovo o il miglioramento, ma non un riassemblaggio di notevole entità.

(14)  In alcuni paesi tali materiali destinati al riutilizzo diretto non sono considerati rifiuti.

(15)  Il livello di concentrazione del benzo(a)pirene non dovrebbe essere pari o superiore a 50 mg/kg.

(16)  È inteso che tali residui sono completamente polimerizzati.

(17)  I rifiuti di consumo sono esclusi da questa voce. I rifiuti non devono essere mescolati. Devono essere tenuti in considerazione i problemi che risultano dalle pratiche di incinerazione all'aperto.

(18)  I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE. Nell'identificazione di un rifiuto qui elencato, è rilevante l'introduzione nell'allegato della decisione 2000/532/CE.

(19)  La definizione di PCB adottata nel presente elenco di rifiuti è quella contenuta nella direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31).

(20)  Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi, ecc.

(21)  Al fini della presente voce sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio. Tali metalli o i loro composti sono considerati pericolosi se classificati come sostanze pericolose. La classificazione come sostanze pericolose determina quali di questi metalli di transizione e composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.

(22)  I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle componenti contenute nei rifiuti e trasformano pertanto i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (ad esempio dallo stato liquido a quello solido) per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.

(23)  Un rifiuto è considerato parzialmente stabilizzato se, dopo il processo di stabilizzazione, le sue componenti pericolose, che non sono state completamente trasformate in componenti non pericolose, possono essere disperse nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

(24)  Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alla voce 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici e altri vetri radioattivi, ecc.

(25)  Questo elenco deriva dalla decisione OCSE, appendice 4, parte I.

(26)  Ad esclusione di quelli adeguatamente classificati sotto una voce specifica nell'allegato III.

(27)  I rifiuti contrassegnati con i codici AB 130, AC 250, AC 260 e AC 270 sono stati soppressi in quanto ritenuti, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, non pericolosi e pertanto non soggetti al divieto di esportazione di cui all'articolo 35.

(28)  Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.

ALLEGATO VI

Modulo per gli impianti titolari di autorizzazione preventiva (articolo 14)

Autorità competente

Impianto di recupero

Identificazione dei rifiuti

Periodo di validità

Quantitativo con autorizzazione preventiva

 

Nome e numero dell'impianto di recupero

Indirizzo

Operazione di recupero (+ codice R)

Tecnologie impiegate

(Codice)

dal

al

(kg/litri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 4

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ALLEGATO VIII

LINEE GUIDA PER UNA GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA (Articolo 49)

I. linee guida adottate a norma della convenzione di Basilea:

1. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti biomedici e sanitari (Y1; Y3) (1)

2. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo e acido (1).

3. Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta del disarmo integrale o parziale di navi (1).

4. Direttive tecniche generati per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da inquinanti organici persistenti (POP), contenenti tali inquinanti o da essi contaminati (2) .

5. Direttive tecniche per una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti composti da policlorodifenile (PCB), trifenile policlorurato (PCT) o polibromobifenile (PBB), contenenti tali sostanze o da esse contaminati (2) .

6. Direttive tecniche per il riciclaggio o il recupero ecologicamente corretto dei metalli e dei composti metallici (R4) (2) .

II. Linee guida adottate dall'OCSE:

Direttive tecniche per la gestione ecologicamente corretta di flussi specifici di rifiuti: personal computer usati e rottami (3).

III. Linee guida adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO)

Linee guida sul riciclaggio delle navi (4).

IV. linee direttrici adottate dall'organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

Sicurezza e salute nella demolizione di navi: direttive per i paesi asiatici e per la Turchia (5).


(1)  Adottate alla sesta conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, 9-13 dicembre 2002.

(2)  Adottate in occasione della settima riunione della Conferenza delle parti contraenti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento del 25-29 ottobre 2004.

(3)  Adottate dal Comitato per la politica ambientale dell'OCSE, febbraio 2003, (documento ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(4)  Risoluzione A.962 adottata dall'assemblea dell'IMO nella 23a sessione ordinaria, 24 novembre-5 dicembre 2003.

(5)  Approvate, al fine della loro pubblicazione, nella 289a sessione del consiglio di amministrazione dell'OIL, 11-26 marzo 2004.

ALLEGATO IX

QUESTIONARIO SUPPLEMENTARE SULL' INFORMAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 2

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Nota per la compilazione delle tabelle:

I codici D e R sono quelli indicati negli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE.

I codici di identificazione dei rifiuti sono quelli che figurano negli allegati III, IIIA, IIIB, IV e IVA del presente regolamento.

Tabella 1

INFORMAZIONI SULLE ECCEZIONI ALL'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA VICINANZA, DELLA PRIORITÀ AL RECUPERO E DELL'AUTOSUFFICIENZA (articolo 11, paragrafo 3)

Identificazione dei rifiuti (Codice)

Quantitativo (kg/litri)

Paese di destinazione (De)/Paese di spedizione (Sp)

Operazione di smaltimento Codice D

Deferimento della questione alla Commissione (Sì/No)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

OBIEZIONI ALLE SPEDIZIONI O AGLI SMALTIMENTI PREVISTI (articolo 11, paragrafo 1, lettera g)

Identificazione dei rifiuti (Codice)

Quantitativo (kg/litri)

Paese di transito (T)/Paese di spedizione (Sp)

Motivi dell'obiezione (apporre il segno ✓ nella casella corrispondente)

Impianto

Art. 11, par. 1, lett. g), i)

Art. 11, par. 1, lett. g), ii)

Art. 11, par. 1, lett. g), iii)

Nome (nel caso dell'art. 11, par. 1, lett. g), ii))

Operazione di smaltimento Codice D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3

OBIEZIONI ALLE SPEDIZIONI O AI RECUPERI PREVISTI (articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

Identificazione dei rifiuti (Codice)

Quantitativo (kg/litri)

Paese di destinazione

Motivi dell'obiezione e dettagli della normativa nazionale pertinente

Impianto (nel paese di destinazione)

 

 

 

 

Nome

Operazione di recupero Codice R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 4

INFORMAZIONI SULLE DECISIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A RILASCIARE AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE (ARTICOLO 14)

Autorità competente

Impianto di recupero

Identificazione dei rifiuti (Codice)

Periodo di validità

Revoca (data)

Nome e numero

Indirizzo

Operazione di recupero Codice R

Tecnologie impiegate

 

dal

al

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 5

INFORMAZIONI SULLE SPEDIZIONI ILLEGALI DI RIFIUTI (1) (articolo 24 e articolo 50, paragrafo 1)

Identificazione dei rifiuti (Codice)

Quantitativo (kg/litri)

Paese di destinazione (De) e paese di spedizione (Sp)

Indicazione dei motivi dell'illegalità (eventuale riferimento agli articoli violati)

Responsabile della spedizione illegale (appone il segno ✓ nella casella corrispondente)

Misure adottate ed eventuali sanzioni

Notificatore

Destinatario

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 6

INFORMAZIONI SUGLI UFFICI DOGANALI SPECIFICI DESIGNATI DAGLI STATI MEMBRI PER LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI IN ENTRATA NELLA COMUNITÀ E IN USCITA DALLA COMUNITÀ (articolo 55)

Ufficio doganale

Ufficio

Luogo

Paesi di importazione/esportazione controllati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Informazioni sui casi chiusi durante il periodo oggetto della relazione.

P6_TA(2005)0394

Esigenze di qualità contrattuali per il trasporto ferroviario di merci ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci (COM(2004)0144 — C6-0004/2004 — 2004/0050(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0144) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0004/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0171/2005),

1.

respinge la proposta della Commissione;

2.

invita la Commissione a ritirare la proposta;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TA(2005)0395

Apprendimento permanente ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente (COM(2004)0474 — C6-0095/2004 — 2004/0153(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0474) (1),

visto l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0095/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0267/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

sottolinea che gli stanziamenti indicati nella proposta della Commissione oltre il 2006 dipendono dalle decisioni che saranno prese sul prossimo quadro finanziario pluriennale;

3.

invita la Commissione a presentare, se del caso, dopo l'approvazione del prossimo quadro finanziario pluriennale, una proposta relativa all'adeguamento dell'importo finanziario di riferimento del programma;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0153

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2005 in vista dell'adozione della decisione n. .../2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione integrato nel campo dell'apprendimento permanente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 1999/382/CE del Consiglio  (4) ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci».

(2)

La decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «SOCRATE».

(3)

La decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha istituito un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma eLearning).

(4)

La decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione.

(5)

La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha istituito un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass).

(6)

La decisione n. 2317/2003/CE del Portamento europeo e del Consiglio (9) ha istituito un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008).

(7)

Le forti disparità quanto atte prestazioni dei sistemi d'istruzione nell'Unione europea evidenziate dal rapporto PISA 2003 costituiscono motivo di preoccupazione.

(8)

La dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 dai ministri dell'Istruzione di ventinove paesi europei, ha istituito un processo intergovernativo — che richiede sostegno a livello comunitario — volto alla costruzione di uno «spazio europeo dell'istruzione superiore» entro il 2010.

(9)

Nella riunione speciale del Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 l'Unione europea si è prefissata un obiettivo strategico: diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale; nella stessa sede il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio «Istruzione» di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali.

(10)

Una società avanzata basata sulla conoscenza è essenziale per aumentare il tasso di crescita e di occupazione. L'istruzione e la formazione sono priorità fondamentali per consentire all'Unione europea di raggiungere gli obiettivi di Lisbona.

(11)

In data 12 febbraio 2001 il Consiglio ha adottato una relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi d'istruzione e formazione; successivamente, il 14 giugno 2002, ha adottato un programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa i medesimi obiettivi — programma che richiede sostegno a livello comunitario.

(12)

Il Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 ha approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile e aggiunto una dimensione ambientale al processo di Lisbona per l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale.

(13)

Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha fissato l'obiettivo di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'Unione europea un punto di riferimento di qualità a livello mondiale e ha invitato a intraprendere ulteriori azioni per migliorare la padronanza delle competenze di base, segnatamente mediante l'insegnamento di almeno due lingue straniere sin dall'infanzia.

(14)

La comunicazione della Commissione «Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente» e la risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002  (10) sull'apprendimento permanente riaffermano che l'apprendimento permanente dovrebbe essere rafforzato dalle azioni e dalle politiche elaborate nell'ambito dei programmi comunitari di settore.

(15)

Nella sua risoluzione sulla summenzionata comunicazione della Commissione (11), il Variamento europeo plaude all'iniziativa ili della Banca europea per gli investimenti intesa a estendere il proprio mandato atta concessione di mutui per migliorare le opportunità di istruzione e invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare i prestiti BEI a favore dell'apprendimento permanente.

(16)

La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (12) ha previsto un rafforzamento della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, che richiede sostegno a livello comunitario. La dichiarazione di Copenaghen, adottata dai ministri dell'Istruzione di trentuno paesi europei il 30 novembre 2002, ha coinvolto in questo processo le parti sociali e i paesi candidati.

(17)

La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per le competenze e la mobilità ha segnalato l'esigenza di proseguire gli interventi a livello comunitario per migliorare il riconoscimento delle qualifiche accademiche e professionali.

(18)

La comunicazione della Commissione relativa al piano d'azione per la promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica ha delineato una serie di azioni da adottare a livello comunitario nel periodo 2004-2006 e prevede procedure di follow-up.

(19)

La promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue nonché della diversità linguistica, comprese te lingue ufficiali delta Comunità e te sue lingue regionali e minoritarie, dovrebbe costituire una priorità dell'azione comunitaria nel settore dell'istruzione e della formazione. Siffatta azione è particolarmente importante nelle regioni di frontiera degli Stati membri in relazione alle lingue utilizzate nelle regioni limitrofe di altri Stati membri.

(20)

Le relazioni di valutazione intermedia degli attuali programmi Socrate e Leonardo da Vinci e la consultazione pubblica sul futuro dell'attività comunitaria nel campo dell'istruzione e della formazione hanno evidenziato che esiste una forte e sotto taluni aspetti crescente esigenza di proseguire la cooperazione e le attività di mobilità in questi settori a livello europeo. In tali sedi è stata sottolineata l'importanza di creare collegamenti più stretti tra i programmi comunitari e la definizione delle politiche nei settori dell'istruzione e della formazione ed è stato formulato l'auspicio di un'azione comunitaria strutturata in grado di rispondere meglio al paradigma dell'apprendimento permanente. Le relazioni e la consultazione pubblica hanno inoltre sollecitato, per l'attuazione di tali interventi, un'impostazione più semplice, più flessibile e un approccio più facilmente fruibile.

(21)

Integrare in un unico programma il sostegno comunitario alla cooperazione e alla mobilità transnazionali nei settori dell'istruzione e della formazione produrrebbe notevoli vantaggi: il programma consentirebbe maggiori sinergie tra i diversi settori di intervento, accrescerebbe la capacità di seguire l'evoluzione dell'apprendimento permanente e renderebbe disponibili strumenti amministrativi più coerenti, semplificati ed efficienti. Un programma unico favorirebbe inoltre una migliore cooperazione tra i diversi livelli di insegnamento.

(22)

Sarebbe pertanto opportuno istituire un programma integrato che contribuisca, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo dell'Unione europea quale società avanzata basata sulla conoscenza, in grado di realizzare uno sviluppo economico sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro , una maggiore coesione sociale nonché una cultura del rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia .

(23)

Alla luce delle specificità della scuola, dell'istruzione superiore, della formazione professionale e dell'educazione degli adulti e data la conseguente esigenza di un'azione comunitaria fondata su obiettivi, forme di intervento e strutture organizzative rispondenti a tali specificità, è opportuno mantenere, nell'ambito del programma integrato, singoli programmi che si concentrino rispettivamente su ciascuno dei quattro settori citati, rafforzando al massimo, nel contempo, la coerenza e gli elementi comuni tra i programmi.

(24)

Nella comunicazione «Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013» la Commissione ha fissato, per prossima generazione di programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione, una serie di obiettivi quantificati che impongono un notevole aumento delle azioni di mobilità e partenariato.

(25)

Considerati gli effetti positivi che la mobilità transnazionale ha dimostrato di produrre sia sulle persone fisiche sia sui sistemi di istruzione e formazione, visto il volume elevato di domanda di mobilità non soddisfatta in tutti i settori e data l'importanza della mobilità in rapporto all'obiettivo di Lisbona, è necessario aumentare considerevolmente il livello di sostegno alla mobilità transnazionale nell'ambito dei quattro programmi settoriali.

(26)

La sovvenzione standard Erasmus per la mobilità degli studenti ammonta dal 1993 a un importo medio di circa 150 EUR al mese. In termini reali ciò rappresenta una diminuzione del suo valore pari al 25% e costituisce un ostacolo sempre più importante alla partecipazione al programma da parte degli studenti meno abbienti Alfine di coprire più adeguatamente i costi reali supplementari sostenuti dagli studenti che studiano all'estero, la sovvenzione standard per la mobilità degli studenti dovrebbe essere aumentata gradualmente durante la durata del programma, da 210 EUR al mese nel 2007 a 300 EUR al mese nel 2013.

(27)

Dovrebbero essere adottate disposizioni supplementari relativamente alle esigenze di mobilità dei singoli allievi del livello secondario e dei singoli discenti adulti, che finora non rientravano nel campo d'applicazione dei programmi comunitari, introducendo nuove forme di azioni di mobilità nei sottoprogrammi Comenius e Grundtvig. Anche le opportunità offerte dalla mobilità dei singoli insegnanti ai fini dello sviluppo di una cooperazione a lungo termine fra scuole di regioni limitrofe dovrebbero essere sfruttate maggiormente. Durante l'intero arco del programma integrato, l'obiettìvo del sottoprogramma Comenius dovrebbe essere quello di coinvolgere circa 10 000 allievi del livello secondario in azioni di mobilità individuale e di permettere a circa 10 000 insegnanti di partecipare ad azioni di mobilità individuale tra scuole, soprattutto nelle regioni limitrofe.

(28)

Le piccole e medie imprese hanno un ruolo importante nell'economia europea. Finora, tuttavia, la loro partecipazione al programma Leonardo è stata limitata. È opportuno adottare misure intese a rendere più attraente per tali imprese l'azione comunitaria, in particolare offrendo maggiori opportunità di mobilità per gli apprendisti. Si dovrebbero inoltre prevedere modalità adeguate, analoghe a quelle esistenti in ambito Erasmus, per il riconoscimento dei risultati di tale mobilità.

(29)

Considerate le sfide specifiche nel settore dell'istruzione cui si trovano confrontati i figli di coloro che viaggiano per motivi professionali e dei lavoratori soggetti a mobilità in Europa, si dovrebbe fare pienamente uso delle opportunità disponibili nell'ambito del programma Comenius per sostenere le attività transnazionali mirate ai loro bisogni.

(30)

L'aumento della mobilità a livello europeo non deve assolutamente comportare un calo di qualità, anzi deve essere sempre accompagnata da un costante miglioramento qualitativo.

(31)

Se si vuole inserire il programma Erasmus Mundus nel programma integrato occorre aumentare di conseguenza la dotazione finanziaria globale.

(32)

Per rispondere all'accresciuta esigenza di sostenere le attività di livello europeo volte al conseguimento di questi obiettivi politici, per disporre di uno strumento a sostegno dell'attività transettoriale nei campi delle lingue e delle TIC e rafforzare la diffusione e l'utilizzo dei risultati del programma, si ritiene opportuno integrare i quattro programmi strutturali con un programma trasversale.

(33)

Per rispondere alla crescente esigenza di conoscenze e dialogo sul processo di integrazione europea e sui relativi sviluppi, è importante stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione in questo campo mediante il sostegno agli istituti di istruzione superiore specializzati nello studio del processo di integrazione europea, alle associazioni europee attive nel campo dell'istruzione o della formazione e all'azione Jean Monnet.

(34)

È necessario formulare la presente decisione con una flessibilità tale da consentire gli opportuni adattamenti delle azioni del programma integrato così da far fronte al mutare delle esigenze nel periodo 2007-2013 ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate delle fasi precedenti dei programmi Socrate e Leonardo da Vinci.

(35)

L'azione della Comunità deve eliminare le ineguaglianze, nonché promuovere la parità tra uomini e donne, come sancito dall'articolo 3 del trattato.

(36)

L'articolo 151 del trattato stabilisce che la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. Occorre prestare un'attenzione particolare alla sinergia tra il settore della cultura e altri ambiti, come quello dell'istruzione, promuovendo altresì il dialogo interculturale.

(37)

Occorre promuovere una cittadinanza attiva e il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia, e rafforzare la lotta contro ogni forma di esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia.

(38)

Una particolare attenzione dovrebbe essere accordata ai gruppi che sono sottorappresentati nei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione europea.

(39)

Si dovrebbe rispondere attivamente agli specifici bisogni di apprendimento delle persone con disabilità nell'attuazione di tutte le parti del programma, anche tramite l'uso di sovvenzioni più elevate per riflettere i costi supplementari dei partecipanti disabili e la fornitura di sostegno per l'apprendimento e l'uso dei linguaggi gestuali e braille.

(40)

Si dovrebbe prendere atto delle realizzazioni dell'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 e dei potenziali benefici che detto anno ha posto in luce a livello dell'educazione derivanti dalla cooperazione tra istituti scolastici e organizzazioni sportive.

(41)

I paesi candidati all'adesione all'Unione europea e i paesi EFTA membri del SEE possono partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi.

(42)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato le conclusioni del Consiglio del 16 giugno sui Balcani occidentali, compresa l'allegata «Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: Procedere verso l'integrazione europea», che prevede che i programmi comunitari siano aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione in base ad accordi quadro che verranno conclusi tra la Comunità e tali paesi.

(43)

La Comunità e la Confederazione svizzera hanno dichiarato che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi in campi di comune interesse, quali i programmi comunitari nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

(44)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, in collaborazione tra loro, un monitoraggio e una valutazione periodici del programma integrato al fine di consentire aggiustamenti, in particolare, delle priorità relative all'attuazione delle misure. La valutazione dovrebbe comprendere una valutazione esterna condotta da organismi indipendenti e imparziali.

(45)

La risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma Socrate (13) ha rilevato che nella seconda fase del programma le procedure amministrative restavano sproporzionatamente onerose per i candidati alle borse di studio.

(46)

Devono essere applicati il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (14) e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002 (15), recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 — regolamenti che tutelano gli interessi finanziari della Comunità — tenendo conto dei seguenti principi: semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché necessità di proporzionalità tra l'entità delle risorse e l'onere amministrativo del loro impiego.

(47)

Affinché il programma possa essere attuato con successo è essenziale semplificare drasticamente le procedure amministrative relative alle candidature. In mancanza di un quadro giuridico adeguato, i requisiti amministrativi e contabili dovrebbero essere proporzionati all'ammontare della sovvenzione.

(48)

Dovrebbero essere inoltre adottate le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e dovrebbero essere intraprese le iniziative necessarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

(49)

Atteso che gli obiettivi dell'azione proposta, ovvero il contributo della cooperazione comunitaria a un'istruzione e ad una formazione di qualità, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri in quanto sono necessari partenariati multilaterali, una mobilità transnazionale e scambi di informazioni su scala comunitaria, e atteso che detti obiettivi possono dunque, date le azioni e le misure necessarie, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali scopi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(50)

La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (16).

(51)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (17),

DECIDONO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Programma integrato

Articolo 1

Istituzione del programma integrato

1.   La presente decisione istituisce un programma integrato di azione comunitaria nel settore dell'apprendimento permanente, di seguito denominato «programma integrato».

2.   L'obiettivo generale del programma integrato è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, che sia in grado di realizzare uno sviluppo economico sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale e garantisca nel contempo una valida tutela dell'ambiente per le future generazioni. L'obiettivo del programma è, in particolare, quello di promuovere all'interno della Comunità gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

3.   Il programma integrato si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

a)

contribuire allo sviluppo di un apprendimento permanente di qualità nonché alla convergenza del sistemi d'istruzione degli Stati membri verso standard di qualità più elevati e promuovere l'innovazione e una dimensione europea nei sistemi e nelle pratiche del settore;

b)

creare un'interazione fra imprese, formatori, istituti di istruzione superiore e mondo scientifico così da fornire un'istruzione e una formazione della migliore qualità;

c)

migliorare la realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente;

d)

contribuire a migliorare la qualità, l'attrattiva e l'accessibilità delle opportunità di apprendimento permanente disponibili negli Stati membri;

e)

rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente all'autorealizzazione, alla coesione sociale, alla cittadinanza attiva, al dialogo interculturale, alla parità tra le donne e gli uomini e alla partecipazione delle persone con bisogni speciali;

f)

contribuire a promuovere la creatività, la competitività, l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale;

g)

contribuire a una maggiore partecipazione di persone di tutte le età all'apprendimento permanente , a prescindere dal retroterra sociale e accademico, accordando un'attenzione particolare a categorie della popolazione sottorappresentate nell'istruzione e nella formazione in Europa ;

h)

promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica;

i)

rafforzare il ruolo dell'apprendimento permanente nello sviluppo di un sentimento di cittadinanza europea , basato sulla comprensione e sul rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia, e nella promozione della tolleranza e del rispetto degli altri popoli e delle altre culture;

j)

promuovere la cooperazione in materia di garanzia della qualità, in tutti i settori dell'istruzione e della formazione in Europa;

k)

utilizzare i risultati, i prodotti e i processi innovativi e scambiare le buone pratiche nei settori disciplinati dal programma integrato al fine di migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione individuando le pratiche migliori.

4.   Il programma integrato rafforza e integra le azioni condotte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni amministrative descritte nell'allegato.

5.   Gli obiettivi del programma integrato sono perseguiti, così come previsto dall'articolo 2, attraverso l'attuazione di quattro programmi settoriali, un programma trasversale e il programma Jean Monnet, di seguito denominati collettivamente «programmi specifici».

6.   La presente decisione è attuata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione possono tuttavia essere attuate misure preparatorie, comprese decisioni della Commissione a norma dell'articolo 9.

7.   Le disposizioni della presente decisione relative al programma integrato disciplinano anche i programmi specifici, cui si applicano inoltre disposizioni specifiche.

Articolo 2

Programmi specifici

1.   I programmi settoriali sono i seguenti:

a)

il programma Comenius, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione prescolare e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori, nonché degli istituti e delle organizzazioni preposti a questo tipo di istruzione;

b)

il programma Erasmus, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione superiore di tipo formale e nell'istruzione e formazione professionali di terzo livello (indipendentemente dalla lunghezza dei corsi o dalla qualifica e compresi anche gli studi di dottorato), nonché degli istituti e delle organizzazioni preposti a questo tipo di istruzione e formazione;

c)

il programma Leonardo da Vinci, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionali, compresa la formazione professionale iniziale e continua, esclusa l'istruzione e la formazione professionale avanzata di terzo livello, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione e formazione o lo agevolano;

d)

il programma Grundtvig, che risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento delle persone coinvolte in ogni forma di educazione degli adulti, nonché degli istituti e delle organizzazioni che sono preposti a questo tipo di istruzione o lo agevolano.

2.   Il programma trasversale comprende le quattro attività chiave di seguito elencate:

a)

la cooperazione politica nel settore dell'apprendimento permanente, all'interno della Comunità;

b)

la promozione dell'apprendimento delle lingue;

c)

lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle TIC;

d)

la diffusione e l'utilizzo dei risultati delle azioni sostenute nell'ambito del programma e dei precedenti programmi correlati, nonché lo scambio delle buone pratiche.

3.   Il programma Jean Monnet sostiene le istituzioni e le attività nel campo dell'integrazione europea. Comprende le tre attività chiave di seguito elencate:

a)

l'azione Jean Monnet;

b)

le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di istituzioni specifiche che trattano temi connessi all'integrazione europea;

c)

le sovvenzioni di funzionamento a sostegno di altre istituzioni e associazioni europee attive nel campo dell'istruzione e della formazione.

4.   I programmi specifici, oltre agli obiettivi enunciati all'articolo 1, si prefiggono gli obiettivi specifici di seguito elencati.

(a)

Programma Comenius:

i)

sviluppare, tra i giovani e il personale docente, la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore;

ii)

aiutare i giovani ad acquisire le abilità per la vita (life-skills) e le competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale, della successiva occupazione e della cittadinanza europea attiva.

(b)

Programma Erasmus:

i)

sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore;

ii)

rafforzare il contributo dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale avanzata al processo di innovazione.

(c)

Programma Leonardo da Vinci:

i)

facilitare l'adeguamento alle trasformazioni e ai requisiti del mercato del lavoro nonché all'evoluzione delle esigenze di competenze;

ii)

facilitare la mobilità degli studenti lavoratori ;

iii)

incrementare l'attrattiva dell'istruzione e della formazione professionale e della mobilità per i datori di lavoro e le persone.

(d)

Programma Grundtvig:

i)

rispondere alla sfida educativa posta dall'invecchiamento della popolazione europea;

ii)

contribuire a offrire agli adulti percorsi alternativi per migliorare le proprie conoscenze e competenze.

(e)

Programma trasversale:

i)

promuovere la cooperazione europea in settori rientranti in due o più programmi settoriali;

ii)

promuovere la convergenza dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri.

(f)

Programma Jean Monnet:

i)

stimolare le attività di insegnamento, ricerca e riflessione nel settore degli studi sull'integrazione europea;

ii)

sostenere la vitalità di un'opportuna serie di istituzioni e associazioni che si concentrano su temi connessi all'integrazione europea e sull'insegnamento e sulla formazione in una prospettiva europea.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione, valgono le seguenti definizioni:

1.

«istruzione prescolare»: attività di istruzione organizzata che precede l'inizio del ciclo dell'obbligo scolastico;

2.

«allievo»: la persona iscritta quale discente in un istituto scolastico;

3.

«istituto scolastico» o «scuola»: tutti i tipi di istituti di istruzione generale (pre-primaria o altra forma di istruzione prescolare, primaria o secondaria), professionale e tecnica e, a titolo eccezionale, nel caso di misure volte a promuovere l'apprendimento delle lingue, gli istituti non scolastici che offrono percorsi di formazione in apprendistato;

4.

«insegnanti/personale docente»: le persone che, per le loro funzioni, partecipano direttamente al processo di istruzione negli Stati membri;

5.

«studente»: la persona iscritta presso un istituto di istruzione superiore, qualunque sia il campo di studi, per seguire studi superiori sanciti da una laurea o da un diploma, sino al livello del dottorato compreso;

6.

«istituto di istruzione superiore»:

a)

qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore secondo la legislazione o la prassi nazionale, che rilasci qualifiche o diplomi di tale livello, a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri;

b)

qualsiasi istituto che offra formazione professionale avanzata di livello 5 o 6 secondo la classificazione internazionale dei livelli di istruzione (ISCED);

7.

«master congiunti»: corsi master nell'ambito dell'istruzione superiore che:

a)

coinvolgono almeno tre istituti d'istruzione superiore di tre diversi Stati membri;

b)

realizzano un programma di studi che preveda un periodo di studio in almeno due di questi tre istituti;

c)

sono dotati di meccanismi automatici per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati negli istituti partner, basati sul sistema europeo di trasferimento di crediti accademici o con esso compatibili;

d)

conducono al rilascio, da parte degli istituti partecipanti, di titoli di studio comuni, doppi o multipli, riconosciuti o accreditati dagli Stati membri;

8.

«formazione professionale iniziale»: qualsiasi tipo di formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale, i sistemi di apprendistato e l'istruzione ad orientamento professionale, che contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la formazione è acquisita;

9.

«formazione professionale continua»: qualsiasi formazione professionale intrapresa da una persona nella Comunità nell'arco della sua vita lavorativa;

10.

«educazione degli adulti»: ogni forma di educazione degli adulti a carattere non professionale, di tipo formale, non formale o informale;

11.

«visita di studio»: una visita di breve durata per studiare un aspetto specifico dell'apprendimento permanente in un altro Stato membro, scambiare buone pratiche o apprendere una nuova metodologia o competenza;

12.

«mobilità»: lo spostarsi fisicamente in un altro paese per svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o didattica o un'attività amministrativa correlata, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza;

13.

«tirocinio»: periodo di permanenza all'interno di un'impresa o di un'organizzazione in un altro Stato membro, all'occorrenza con il supporto di corsi preparatori e di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza, per facilitare l'adeguamento alle richieste del mercato del lavoro a livello comunitario, nonché per l'acquisizione di una competenza specifica o una migliore comprensione della cultura socioeconomica del paese interessato;

14.

«unilaterale»: il coinvolgimento di un solo istituto;

15.

«bilaterale»: il coinvolgimento di partner di due Stati membri;

16.

«multilaterale»: il coinvolgimento di partner di almeno tre Stati membri. La Commissione può considerare multilaterali le associazioni o altri organismi composti da membri di tre o più Stati membri;

17.

«partenariato»: un accordo bilaterale o multilaterale tra un gruppo di istituti o di organizzazioni di vari Stati membri per lo svolgimento di attività europee congiunte nel campo dell'apprendimento permanente;

18.

«rete»: un raggruppamento formale o informale di organismi attivi in un campo, in una disciplina o in un settore determinati dell'apprendimento permanente;

19.

«progetto»: attività di cooperazione svolta congiuntamente da un raggruppamento formale o informale di organizzazioni o istituti;

20.

«coordinatore del progetto»: l'organizzazione o l'istituto incaricato dal raggruppamento multilaterale firmatario della convenzione di sovvenzione con la Commissione dell'attuazione del progetto;

21.

«partner del progetto»: le organizzazioni o gli istituti, diversi dal coordinatore, che costituiscono il raggruppamento multilaterale;

22.

«impresa»: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale;

23.

«parti sociali»: a livello nazionale, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali e, a livello comunitario, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale di livello comunitario;

24.

«fornitore di sapere» (learning provider): qualsiasi istituto o organizzazione che fornisca servizi di apprendimento permanente nel quadro del programma integrato o nell'ambito dei relativi programmi specifici;

25.

«orientamento e consulenza»: gamma di attività comprendente l'informazione, la valutazione, l'orientamento e la consulenza per aiutare i discenti e i docenti a compiere le scelte riguardanti i programmi di istruzione e di formazione o le opportunità di lavoro;

26.

«diffusione e utilizzo dei risultati»: attività volte a garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma integrato e di quelli che lo hanno preceduto;

27.

«apprendimento permanente»: istruzione generale, istruzione e formazione professionali, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nelle varie fasi della vita, che diano luogo a un miglioramento delle conoscenze, delle capacità e delle competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale. È compresa la prestazione di servizi di consulenza e orientamento.

Articolo 4

Accesso al programma integrato

È previsto l'accesso al programma integrato per tutti coloro che sotto di seguito citati e che operano conformemente alla legislazione degli Stati membri :

a)

ad allievi, studenti, persone in formazione e discenti adulti;

b)

al personale coinvolto, sotto qualsivoglia profilo, nell'apprendimento permanente;

c)

alle persone presenti sul mercato del lavoro;

d)

ai fornitori di sapere;

e)

alle persone e agli organismi responsabili — a livello locale, regionale , nazionale ed europeo — dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;

f)

alle imprese, parti sociali e alle loro organizzazioni a tutti i livelli, comprese le organizzazioni professionali e le camere di commercio e industria;

g)

agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;

h)

alle associazioni che operano nel settore dell'apprendimento permanente, comprese le associazioni di studenti, persone in formazione, allievi, insegnanti, genitori e discenti adulti;

i)

ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;

j)

alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG).

Articolo 5

Azioni comunitarie

1.   Il programma integrato comprende il sostegno alle azioni di seguito elencate:

a)

la mobilità delle persone coinvolte nell'apprendimento permanente in Europa , incluso il sostegno mediante sovvenzioni di mobilità e sovvenzioni per l'organizzazione della mobilità ad istituti d'istruzione superiore, promotori della mobilità ed aziende che inviano e/o accolgono persone (ad esempio, organizzazione e gestione di progetti e misure necessarie per una mobilità di alta qualità) ;

b)

i partenariati bilaterali e multilaterali;

c)

i progetti multilaterali finalizzati allo sviluppo e al miglioramento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione nazionali;

d)

i progetti unilaterali e nazionali;

e)

i progetti e le reti multilaterali;

f)

l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi concernenti l'apprendimento permanente, l'elaborazione di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, nonché l'azione volta a sostenere la cooperazione in tema di garanzia della qualità e a promuovere progetti pilota per la definizione di approcci innovativi intesi ad aumentare l'occupabilità dei discenti in tutto il territorio europeo ;

g)

sovvenzioni di funzionamento destinate a sostenere talune spese di funzionamento e amministrative di organizzazioni operanti nel settore oggetto del programma integrato;

h)

altre iniziative conformi agli obiettivi del programma integrato («misure di accompagnamento»).

2.   Può essere concesso un sostegno comunitario per visite preparatorie e di aggiornamento connesse a una qualsiasi delle azioni previste dal presente articolo.

3.   La Commissione può organizzare seminari, convegni o altre riunioni in grado di agevolare l'attuazione del programma integrato e svolgere appropriate azioni di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché azioni per aumentare l'accettazione del programma, nonché intraprendere il monitoraggio e la valutazione del programma.

4.   Le azioni di cui al presente articolo possono essere attuate mediante inviti a presentare proposte, gare d'appalto o direttamente dalla Commissione.

Articolo 6

Compiti della Commissione e degli Stati membri

1.   La Commissione assicura la realizzazione delle azioni comunitarie previste dal programma integrato.

2.   Gli Stati membri:

a)

pongono in essere le iniziative necessarie per garantire il regolare ed effettivo funzionamento del programma integrato a livello degli Stati membri, coinvolgendo — conformemente alle prassi nazionali — tutte le parti interessate ai diversi aspetti dell'apprendimento permanente;

b)

istituiscono oppure designano e controllano, a livello di Stato membro, una struttura idonea (agenzie nazionali) incaricata della gestione coordinata, anche in termini di gestione di bilancio, dell'attuazione delle azioni del programma integrato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, secondo i criteri seguenti:

i)

un'organizzazione istituita o designata quale agenzia nazionale ha personalità giuridica ed è disciplinata dalla legge dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale;

ii)

le agenzie nazionali devono disporre di un organico sufficiente, in possesso delle competenze professionali e linguistiche idonee al lavoro in un contesto di cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione e della formazione;

iii)

le agenzie nazionali devono disporre di un'infrastruttura idonea, soprattutto sotto il profilo informatico e delle comunicazioni;

iv)

devono operare in un contesto amministrativo che consenta loro di svolgere i propri compiti in modo soddisfacente e di evitare conflitti di interesse;

v)

devono essere in condizioni tali da applicare le regole di gestione finanziaria e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;

vi)

devono offrire garanzie finanziarie adeguate, prestate preferibilmente da un'autorità pubblica, e la loro capacità di gestione deve essere adeguata rispetto all'entità dei fondi che saranno chiamate a gestire;

c)

sono responsabili della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b) supra, degli stanziamenti trasferiti alle agenzie nazionali a sostegno dei progetti. Sono in particolare responsabili del rispetto, da parte delle citate agenzie nazionali, dei principi di trasparenza e parità di trattamento, di prevenzione del doppio finanziamento ad opera di altre fonti di fondi comunitari e dell'obbligo di controllare i progetti e recuperare eventuali fondi che i beneficiari siano tenuti a rimborsare;

d)

pongono in essere le iniziative necessarie per garantire l'audit e la sorveglianza finanziaria adeguati nei confronti delle agenzie nazionali di cui alla lettera b) supra. In particolare:

i)

prima che l'agenzia nazionale inizi l'attività, gli Stati membri forniscono alla Commissione le necessarie garanzie attestanti l'esistenza, la pertinenza e il buon funzionamento all'interno dell'agenzia — e secondo le regole della sana gestione finanziaria — delle procedure applicate, dei sistemi di controllo, dei sistemi contabili e delle procedure relative all'aggiudicazione degli appalti e alla concessione di sovvenzioni;

ii)

forniscono ogni anno alla Commissione una dichiarazione che attesti l'affidabilità delle procedure e dei sistemi finanziari delle agenzie nazionali e la correttezza dei conti;

e)

sono responsabili dei fondi non recuperati laddove, in caso di irregolarità, negligenza o frode imputabile a una struttura nazionale istituita o designata a norma della lettera b) supra, la Commissione non possa integralmente recuperare le somme ad essa dovute dall'agenzia nazionale;

f)

designano su richiesta della Commissione i fornitori o le tipologie di fornitori di sapere che possono essere ammessi a partecipare al programma integrato nel proprio rispettivo territorio;

g)

adottano tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma integrato;

h)

diffondono le informazioni sui programmi attraverso i mezzi di comunicazione più adeguati, in modo da facilitare l'accesso delle specifiche categorie di persone cui le informazioni sono destinate;

i)

pongono in essere iniziative atte a garantire la realizzazione, a livello degli Stati membri, delle potenziali sinergie con altri programmi e strumenti finanziari comunitari e con altri programmi pertinenti attivati nello Stato membro interessato.

3.   La Commissione assicura, in collaborazione con gli Stati membri:

a)

la transizione tra le azioni svolte nell'ambito dei precedenti programmi relativi ai settori dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e le azioni da realizzare nell'ambito del programma integrato;

b)

l'idonea tutela degli interessi finanziari delle Comunità, in particolare mediante l'introduzione di misure efficaci, proporzionali e dissuasive, nonché di controlli e sanzioni di carattere amministrativo;

c)

un'informazione, una pubblicità ed un seguito adeguati in relazione alle azioni sostenute nel quadro del programma integrato.

Articolo 7

Partecipazione di paesi terzi

1.   Il programma integrato è aperto alla partecipazione:

a)

dei paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle condizioni previste dall'accordo SEE;

b)

della Turchia e dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;

c)

dei paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle disposizioni da definire con detti paesi a seguito della conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari;

d)

della Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese.

2.   L'attività chiave 1 del programma Jean Monnet di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), è aperta agli istituti di istruzione superiore di qualsiasi paese terzo.

3.   I paesi terzi che partecipano al programma integrato sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono tutti i compiti previsti a carico degli Stati membri dalla presente decisione.

Articolo 8

Cooperazione internazionale

La Commissione può, nel quadro del programma integrato e conformemente all'articolo 9, cooperare con paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Capo II

Attuazione del programma integrato

Articolo 9

Misure di attuazione

1.   Le misure necessarie all'attuazione del programma integrato sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate:

a)

il programma di lavoro annuale;

b)

il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra i programmi specifici;

c)

le modalità volte a garantire la coerenza interna del programma integrato;

d)

le modalità di monitoraggio e valutazione del programma integrato nonché di diffusione e trasferimento dei risultati.

2.   Le misure necessarie all'attuazione di tutte le altre materie disciplinate dal Titolo I, diverse da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato, di seguito denominato «comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

5.   Gli Stati membri non possono essere rappresentati da persone che lavorano alle dipendenze delle agenzie nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) o che rivestono responsabilità operative presso le medesime.

Articolo 11

Parti sociali

1.   Ogniqualvolta il comitato venga consultato su qualsiasi questione concernente l'applicazione della presente decisione in rapporto ai temi dell'istruzione e della formazione professionale, i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali europee possono partecipare ai lavori del comitato come osservatori. Il numero di tali osservatori è pari a quello dei rappresentanti degli Stati membri.

2.   Tali osservatori hanno diritto di chiedere che la loro posizione sia iscritta nel verbale della riunione del comitato.

Articolo 12

Temi orizzontali

Nel dare attuazione al programma integrato occorre garantire che esso contribuisca appieno alla promozione delle politiche orizzontali della Comunità, in particolare:

a)

favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza della diversità culturale e linguistica e della multiculturalità in Europa e in merito all'esigenza di combattere i pregiudizi, il razzismo e la xenofobia;

b)

tenendo conto dei discenti con bisogni speciali e contribuendo soprattutto a favorire la loro integrazione nei sistemi generali di istruzione e formazione;

c)

favorendo la sensibilizzazione in merito all'importanza di contribuire a uno sviluppo economico soste-nibile;

d)

promuovendo la parità tra uomini e donne e contribuendo a combattere tutte le forme di discriminazione fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sugli handicap, sull'età o sulle tendenze sessuali.

Articolo 13

Azioni congiunte

Nell'ambito del processo di costruzione di un'Europa della conoscenza, le azioni sostenute in virtù del programma integrato possono essere attuate, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in forma congiunta con azioni e programmi comunitari correlati, quali segnatamente quelli nei settori della cultura, dei media, della gioventù, della ricerca e dello sviluppo, dell'occupazione, delle imprese, dell'ambiente, nonché delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 14

Coerenza e complementarità

1.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità globali con altre politiche, azioni e strumenti comunitari pertinenti, in particolare con il Fondo sociale europeo, le azioni in materia di risorse umane e mobilità del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo e il programma statistico comunitario. La Commissione assicura un collegamento efficace tra il programma integrato e i programmi e le azioni nel settore dell'istruzione e della formazione condotti nel quadro degli strumenti comunitari di preadesione, nell'ambito di altre forme di cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti.

2.   La Commissione tiene regolarmente informato il comitato in merito alle altre iniziative comunitarie intraprese nel settore dell'apprendimento permanente, ivi compresa la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

3.   Nell'attuare le azioni inerenti al programma integrato la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle priorità stabilite negli orientamenti adottati dal Consiglio in materia d'occupazione nell'ambito di una strategia coordinata per l'occupazione.

4.   La Commissione si impegna a sviluppare, in collaborazione con le parti sociali europee, un adeguato coordinamento tra il programma integrato e il dialogo sociale a livello comunitario, compreso quello ai livelli settoriali.

5.   Nel dare attuazione al programma integrato la Commissione si avvale, laddove opportuno, dell'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) nei settori di competenza di quest'ultimo e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (18). Laddove opportuno la Commissione può avvalersi altresì del sostegno della Fondazione europea per la formazione professionale nei limiti del mandato di quest'ultima e secondo le modalità stabilite nel regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990  (19).

6.   La Commissione tiene regolarmente informato il comitato consultivo per la formazione professionale sugli sviluppi inerenti al programma Leonardo da Vinci.

Capo III

Disposizioni finanziarie — Valutazione

Articolo 15

Finanziamento

1.   La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del presente strumento per il periodo di sette anni a partire dal 1° gennaio 2007 è pari a 14 377 milioni EUR. All'interno di questa dotazione le percentuali da impegnare a titolo dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci e Grundtvig non sono inferiori a quelli stabiliti alla parte B, punto 9, dell'allegato. La Commissione può modificare tali importi secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

2.   Una percentuale pari al massimo all'1 % del bilancio del programma integrato può essere utilizzata per sostenere la partecipazione di partner di paesi terzi, che non partecipino al programma integrato in virtù delle disposizioni dell'articolo 7, ad azioni di partenariato, progettuali e di rete organizzate nel quadro del programma integrato.

3.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 16

Monitoraggio e valutazione

1.   Il programma integrato è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 4 e attività specifiche.

2.   Il programma integrato è periodicamente oggetto di valutazioni esterne indipendenti predisposte dalla Commissione.

3.   Rispettivamente entro il 30 giugno 2010 ed entro il 30 giugno 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni sulla realizzazione e sull'impatto del programma integrato.

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

entro il 31 marzo 2011 una relazione di valutazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma integrato;

b)

entro il 31 dicembre 2011 una comunicazione sul proseguimento del programma integrato;

c)

entro il 31 marzo 2016 una relazione di valutazione ex post.

TITOLO II

PROGRAMMI SPECIFICI

Capo I

Programma Comenius

Articolo 17

Accesso al programma Comenius

Nel quadro del programma integrato il programma Comenius si rivolge:

a)

agli allievi dell'istruzione prescolare e scolastica fino al termine degli studi secondari superiori;

b)

agli istituti scolastici indicati dagli Stati membri;

c)

al personale docente, amministrativo e di supporto di tali istituti scolastici;

d)

alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione scolastica;

e)

alle organizzazioni pubbliche e private responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione a livello locale, regionale e nazionale;

f)

ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;

g)

agli istituti di istruzione superiore.

Articolo 18

Obiettivi operativi

Il programma Comenius si prefigge, oltre agli obiettivi del programma integrato enunciati agli articoli 1 e 2, i seguenti obiettivi operativi:

a)

promuovere la convergenza tra i sistemi d'istruzione degli Stati membri verso standard di qualità più elevata, segnatamente attraverso lo scambio e la diffusione delle migliori prassi;

b)

aumentare il volume e migliorare la qualità degli scambi di allievi e personale docente nei vari Stati membri;

c)

aumentare il volume e migliorare la qualità dei partenariati tra istituti scolastici di vari Stati membri, in modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno un allievo su quindici nel corso della durata del programma;

d)

incoraggiare l'apprendimento delle lingue straniere, segnatamente della seconda o di un'ulteriore lingua straniera;

e)

migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea della formazione degli insegnanti;

f)

migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica.

Articolo 19

Azioni

1.   Il programma Comenius può sostenere le seguenti azioni:

a)

la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che ai giovani in mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere:

i)

gli scambi di allievi e personale;

ii)

i tirocini di allievi o personale docente presso istituti scolastici o imprese all'estero;

iii)

la partecipazione di insegnanti a corsi di formazione;

iv)

le visite di studio e preparatorie connesse alle attività di mobilità, di partenariato, di progetto o di rete;

v)

gli assistentati per insegnanti e potenziali insegnanti.

b)

lo sviluppo dei partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) tra

i)

scuole con la finalità di sviluppare progetti di apprendimento comuni tra gli allievi («partenariati scolastici Comenius») ;

ii)

organizzazioni responsabili di qualsiasi aspetto dell'educazione scolastica al fine di promuovere la cooperazione regionale («partenariati Comenius-Regio»);

c)

i progetti multilaterali di cooperazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare i progetti finalizzati a:

i)

sviluppare, promuovere e diffondere le migliori prassi nel settore dell'istruzione, compresi nuovi metodi o materiali didattici;

ii)

acquisire o scambiare esperienze su sistemi di informazione o di orientamento particolarmente consoni ai discenti e ai docenti destinatali del programma Comenius;

iii)

elaborare, promuovere e diffondere nuovi corsi o nuovi contenuti didattici per la formazione degli insegnanti;

d)

le reti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), tra cui possono figurare le reti finalizzate a:

i)

sviluppare l'istruzione nella disciplina o nel settore tematico di attività della rete, a vantaggio della rete medesima e più in generale dell'istruzione;

ii)

acquisire e diffondere le buone pratiche e l'innovazione pertinenti;

iii)

fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti;

iv)

promuovere lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e delle sue applicazioni pratiche nell'ambito dell'istruzione scolastica;

e)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Comenius, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2.   I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 20

Bilancio

Almeno l'85 % del bilancio disponibile per il programma Comenius è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) e i partenariati Comenius di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 21

Misure di attuazione

1.   Le misure necessarie all'attuazione del programma Comenius sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate:

a)

il programma di lavoro annuale;

b)

il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Comenius;

c)

gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Comenius, nonché i criteri e le procedure di selezione;

d)

la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla «procedura incentrata sulle agenzie nazionali» descritta nell'allegato;

e)

le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.

2.   Le misure necessarie all'attuazione del programma Comenius, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Capo II

Programma Erasmus

Articolo 22

Accesso al programma Erasmus

Nel quadro del programma integrato il programma Erasmus si rivolge:

a)

agli studenti e alle persone in formazione che seguono un qualsiasi tipo di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale avanzate (livelli 5 e 6 della classificazione ISCED);

b)

agli istituti di istruzione superiore indicati dagli Stati membri;

c)

al personale docente e amministrativo di tali istituti;

d)

alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione superiore, comprese le associazioni degli studenti, delle università e degli insegnanti/formatori;

e)

alle imprese, parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro;

f)

alle organizzazioni pubbliche e private responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale e regionale;

g)

ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente.

Articolo 23

Obiettivi operativi

Il programma Erasmus si prefigge, oltre agli obiettivi del programma integrato enunciati agli articoli 1 e 2, i seguenti obiettivi operativi:

a)

aumentare il volume e migliorare la qualità degli scambi di studenti e personale docente in tutta Europa, in modo da contribuire a raggiungere entro il 2011 una partecipazione di almeno tre milioni di persone alla mobilità studentesca nel quadro del programma Erasmus e dei programmi che lo hanno preceduto;

b)

aumentare il volume e migliorare la qualità della cooperazione multilaterale tra gli istituti di istruzione superiore in Europa;

c)

accrescere il livello di convergenza delle qualifiche dell'istruzione superiore e dell'istruzione professionale avanzata conseguite in Europa;

d)

favorire la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e le imprese.

Articolo 24

Azioni

1.   Il programma Erasmus può sostenere le seguenti azioni:

a)

la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Detta mobilità può comprendere:

i)

la mobilità degli studenti per lo svolgimento di studi o di una formazione all'estero presso istituti di istruzione superiore, nonché i tirocini presso imprese, centri di formazione o altre organizzazioni;

ii)

la mobilità del personale docente di istituti di istruzione superiore finalizzata all'insegnamento o alla propria formazione presso un istituto partner all'estero;

iii)

la mobilità di altro personale degli istituti di istruzione superiore, nonché di personale di aziende ai fini di attività di formazione o insegnamento;

iv)

programmi intensivi Erasmus organizzati su basi multilaterali.

Un sostegno può essere altresì concesso agli istituti di istruzione superiore o alle imprese di provenienza e di accoglienza per l'attività volta a garantire la qualità di ogni fase e aspetto delle azioni di mobilità, compresi i corsi di lingue preparatori e di aggiornamento ;

b)

i progetti congiunti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), dedicati tra l'altro all'innovazione e alla sperimentazione nei settori citati tra gli obiettivi specifici e operativi;

c)

le reti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), gestite da consorzi di istituti di istruzione superiore e aventi carattere monodisciplinare o interdisciplinare («reti tematiche Erasmus»), il cui obiettivo sia lo sviluppo di nuovi concetti di apprendimento e di nuove competenze. Tali reti possono comprendere inoltre rappresentanti di altri organismi pubblici o di imprese o associazioni;

d)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Erasmus, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2.   Le persone fisiche che beneficiano della mobilità a norma del paragrafo 1, lettera a), punto i) («studenti Erasmus») sono:

a)

studenti di istituti di istruzione superiore che, dopo aver completato almeno il primo anno di studi, trascorrono un periodo di studio in un altro Stato membro nel quadro dell'azione di mobilità del programma Erasmus, indipendentemente dalla concessione di un contributo finanziario nel quadro di detto programma. Tali periodi di studio sono interamente riconosciuti in forza degli accordi bilaterali tra l'istituto di provenienza e quello di accoglienza. Gli istituti di accoglienza non impongono tasse d'iscrizione a tali studenti;

b)

studenti iscritti ai master congiunti in un paese diverso da quello in cui hanno conseguito il titolo universitario di primo livello;

c)

studenti di istituti di istruzione superiore che partecipano a tirocini presso imprese , enti pubblici o centri di formazione.

3.   I dettagli operativi delle azioni di cui al paragrafo 1 sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 25

Bilancio

Almeno il 85 % del bilancio disponibile per il programma Erasmus è destinato a sostenere la mobilità di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 26

Misure di attuazione

1.   Le misure necessarie all'attuazione del programma Erasmus sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate:

a)

il programma di lavoro annuale;

b)

il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Erasmus;

c)

gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Erasmus, nonché i criteri e le procedure di selezione;

d)

la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla «procedura incentrata sulle agenzie nazionali» descritta nell'allegato;

e)

le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.

2.   Le misure necessarie all'attuazione del programma Erasmus, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Capo III

Programma Leonardo da Vinci

Articolo 27

Accesso al programma Leonardo da Vinci

Nel quadro del programma integrato il programma Leonardo da Vinci si rivolge:

a)

ai giovani che seguono un qualsiasi tipo di istruzione e formazione professionale fino al termine degli studi secondari superiori (fino al livello 3 della classificazione ISCED);

b)

ai discenti inseriti nell'istruzione e nella formazione professionale continua (livello 4 della classificazione ISCED);

c)

alle persone presenti sul mercato del lavoro;

d)

ai fornitori di sapere nei settori contemplati dal programma Leonardo da Vinci;

e)

al personale docente e amministrativo operante presso tali fornitori di sapere;

f)

alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione professionale, comprese le associazioni delle persone in formazione, dei genitori e degli insegnanti;

g)

alle imprese, parti sociali e agli altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere di commercio e altre organizzazioni professionali;

h)

agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;

i)

alle persone e agli organismi responsabili — a livello locale, regionale e nazionale — dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'apprendimento permanente;

j)

ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano delle tematiche dell'apprendimento permanente;

k)

alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG).

Articolo 28

Obiettivi operativi

Il programma Leonardo da Vinci si prefigge, oltre agli obiettivi del programma integrato enunciati agli articoli 1 e 2, i seguenti obiettivi operativi:

a)

aumentare il volume e migliorare la qualità della mobilità, in tutta Europa, delle persone coinvolte nell'istruzione e formazione professionale iniziale (fra cui la formazione professionale iniziale combinata comprensiva dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8) e nella formazione continua, in modo che entro la fine del programma integrato i tirocini in azienda aumentino raggiungendo almeno il numero di 150 000 unità l'anno . La singola partecipazione di tirocinanti a programmi di mobilità deve essere garantita in ciascuno Stato membro ;

b)

aumentare il volume e migliorare la qualità della cooperazione tra fornitori di sapere, imprese, parti sociali e altri organismi pertinenti in tutta Europa;

c)

agevolare lo sviluppo di pratiche innovative nei settori della formazione iniziale e continua e il trasferimento di queste pratiche anche da un paese partecipante agli altri;

d)

migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale ;

e)

facilitare l'elaborazione di misure volte a contribuire al miglioramento delle condizioni qualitative e quantitative delle possibilità di collocamento dei giovani informazione professionale iniziale in alternanza sotto contratto di lavoro.

Articolo 29

Azioni

1.   Il programma Leonardo da Vinci può sostenere le seguenti azioni:

a)

la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che alle persone che partecipano ad un'azione di mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere:

i)

i tirocini transnazionali in imprese o istituti di formazione;

ii)

i tirocini e gli scambi finalizzati ad un ulteriore sviluppo professionale dei formatori e dei consulenti di orientamento, dei responsabili degli istituti di formazione e dei responsabili della programmazione della formazione e dell'orientamento professionale all'interno delle imprese;

iii)

le misure volte, da una parte, a facilitare la partecipazione delle imprese, in particolare le PMI, le microimprese e le imprese artigianali e, dall'altra, a migliorare la mobilità delle persone di cui ai punti (i) e (ii) e a facilitare l'assunzione di partecipanti a programmi di collocamento;

b)

i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) che abbiano al centro temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti;

c)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in particolare quei progetti, volti a migliorare i sistemi di formazione mediante il trasferimento dell'innovazione, che adattino alle esigenze nazionali — sotto i profili linguistico, culturale e giuridico — i prodotti e dei processi innovativi sviluppati in contesti diversi;

d)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di formazione mediante lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione e delle buone pratiche;

e)

le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), che si occupano di temi specifici connessi all'istruzione e alla formazione professionali;

f)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2.   I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 30

Bilancio

Almeno il 75 % del bilancio disponibile per il programma Leonardo da Vinci è destinato a sostenere la mobilità e i partenariati di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b) .

Articolo 31

Misure di attuazione

1.   Le misure necessarie all'attuazione del programma Leonardo da Vinci sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate:

a)

il programma di lavoro annuale;

b)

il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Leonardo da Vinci;

c)

gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Leonardo da Vinci, nonché i criteri e le procedure di selezione;

d)

la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla «procedura incentrata sulle agenzie nazionali» descritta nell'allegato;

e)

le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.

2.   Le misure necessarie all'attuazione del programma Leonardo da Vinci, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Capo IV

Programma Grundtvig

Articolo 32

Accesso al programma Grundtvig

Nel quadro del programma integrato il programma Grundtvig si rivolge:

a)

ai discenti inseriti nell'educazione degli adulti;

b)

ai fornitori di sapere operanti nel settore dell'educazione degli adulti;

c)

al personale docente e amministrativo operante presso tali fornitori di sapere e presso altre organizzazioni che si occupano di educazione degli adulti;

d)

agli istituti che si occupano della formazione iniziale o di perfezionamento del personale impegnato nell'educazione degli adulti;

e)

alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'educazione degli adulti, comprese le associazioni dei discenti e degli insegnanti;

f)

agli organismi che forniscono servizi di orientamento, consulenza e informazione connessi a qualsiasi aspetto dell'educazione degli adulti;

g)

alle persone e agli organismi responsabili — a livello locale, regionale e nazionale — dei sistemi e delle politiche riguardanti qualsiasi aspetto dell'educazione degli adulti;

h)

ai centri e agli istituti di ricerca che si occupano di tematiche relative all'educazione degli adulti;

i)

alle imprese;

j)

alle organizzazioni senza scopo di lucro, agli organismi di volontariato e alle organizzazioni non governative (ONG);

k)

agli istituti di istruzione superiore.

Articolo 33

Obiettivi operativi

Il programma Grundtvig si prefigge, oltre agli obiettivi del programma integrato enunciati agli articoli 1 e 2, i seguenti obiettivi operativi:

a)

aumentare il volume e migliorare la qualità della mobilità, in tutta Europa, delle persone coinvolte nell'educazione degli adulti, in modo che entro il 2013 venga sostenuta la mobilità annua di almeno 25 000 persone coinvolte nell'educazione degli adulti;

b)

aumentare il volume e migliorare la qualità della cooperazione tra le organizzazioni coinvolte nell'educazione degli adulti in tutta Europa;

c)

agevolare lo sviluppo di pratiche innovative nel settore dell'educazione degli adulti , delle valutazioni di competenze e dell'accreditamento dell'esperienza acquisita e il trasferimento di queste pratiche anche da un paese partecipante agli altri;

d)

garantire che alle persone appartenenti a gruppi sociali vulnerabili e a contesti sociali marginali, soprattutto agli anziani e a coloro che hanno lasciato gli studi senza aver acquisito qualifiche di base o sono analfabeti , siano offerte opportunità alternative e facilmente accessibili di partecipare all'educazione degli adulti;

e)

migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione delle organizzazioni operanti nel campo dell'educazione degli adulti.

Articolo 34

Azioni

1.   Il programma Grundtvig può sostenere le seguenti azioni:

a)

la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Nel predisporre o sostenere l'organizzazione di tale mobilità vengono adottate le misure preparatorie necessarie e si garantisce che alle persone che partecipano ad un'azione di mobilità siano offerti una supervisione e un sostegno adeguati. Detta mobilità può comprendere visite, tirocini, assistentati e scambi destinati alle persone coinvolte nell'educazione degli adulti di tipo formale e non formale, inclusi la formazione e lo sviluppo professionale del personale impegnato nell'educazione degli adulti;

b)

i partenariati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), denominati «partenariati di apprendimento Grundtvig» che abbiano al centro temi di interesse reciproco per le organizzazioni partecipanti;

c)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti a migliorare i sistemi di educazione degli adulti mediante lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione e delle buone pratiche;

d)

le reti tematiche di esperti e le organizzazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), denominate «reti Grundtvig», impegnate in particolare a:

i)

sviluppare l'educazione degli adulti nella disciplina, nel settore tematico o sotto il profilo gestionale propri dell'attività della rete;

ii)

individuare , migliorare e diffondere le buone pratiche e l'innovazione pertinenti;

iii)

fornire un sostegno, in termini di contenuti, a progetti e partenariati istituiti da altri soggetti e agevolare l'interattività tra detti progetti e partenariati;

iv)

favorire lo sviluppo dell'analisi dei bisogni e della garanzia della qualità nell'ambito dell'educazione degli adulti;

e)

altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Grundtvig, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento»).

2.   I dettagli operativi di tali azioni sono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 35

Bilancio

Almeno il 60 % del bilancio disponibile per il programma Grundtvig è destinato a sostenere la mobilità e i partenariati di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 36

Misure di attuazione

1.   Le misure necessarie all'attuazione del programma Grundtvig sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate:

a)

il programma di lavoro annuale;

b)

il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Grundtvig;

c)

gli orientamenti generali per l'attuazione del programma Grundtvig, nonché i criteri e le procedure di selezione;

d)

la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla «procedura incentrata sulle agenzie nazionali» descritta nell'allegato;

e)

le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.

2.   Le misure necessarie all'attuazione del programma Grundtvig, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Capo V

Programma trasversale

Articolo 37

Obiettivi operativi

Il programma trasversale si prefigge, oltre agli obiettivi generali del programma integrato enunciati agli articoli 1 e 2, i seguenti obiettivi operativi:

a)

sostenere la definizione, a livello europeo, delle politiche in materia di apprendimento permanente, in particolare nel quadro dei processi di Lisbona, Bologna e Copenaghen e di quelli che li seguiranno;

b)

garantire un'adeguata disponibilità di dati, statistiche e analisi confrontabili su cui fondare la definizione delle politiche in materia di apprendimento permanente;

c)

monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati in materia di apprendimento permanente e individuare i settori su cui concretare l'attenzione;

d)

promuovere l'apprendimento delle lingue e sostenere la diversità linguistica negli Stati membri;

e)

sostenere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche innovativi basati sulle TIC;

f)

garantire il riconoscimento, la dimostrazione e l'applicazione in forma opportuna e su vasta scala dei risultati del programma integrato.

Articolo 38

Azioni

1.   Nel quadro dell'attività chiave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni:

a)

la mobilità delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), comprese le visite di studio riservate agli esperti e ai funzionali designati dalle autorità nazionali, regionali e locali, ai dirigenti degli istituti di istruzione e formazione e dei servizi di orientamento e di accreditamento dell'esperienza, nonché alle parti sociali;

b)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati alla preparazione e alla verifica delle proposte politiche sviluppate a livello comunitario;

c)

le reti multilaterali di cooperazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) costituite da esperti e/o istituzioni che collaborano su questioni di natura politica. Dette reti possono comprendere:

i)

le reti tematiche che si occupano di temi connessi ai contenuti dell'apprendimento permanente o alle metodologie e alle politiche dell'apprendimento permanente. Queste reti tematiche possono esaminare, scambiare, individuare e analizzare le buone pratiche e l'innovazione e presentare proposte per un migliore e più ampio utilizzo di tali pratiche negli Stati membri;

ii)

le conferenze permanenti su temi di natura politica, finalizzate ad un coordinamento politico europeo su temi strategici dell'apprendimento permanente;

d)

l'osservazione e l'analisi, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di politiche e sistemi afferenti all'apprendimento permanente. Questo tipo di azione può esprimersi attraverso:

i)

studi e ricerche comparate;

ii)

lo sviluppo di indicatori e indagini statistiche, compreso il sostegno ai lavori svolti — in collaborazione con Eurostat — nel campo dell'apprendimento permanente;

iii)

il sostegno al funzionamento della rete Eurydice e il finanziamento dell'unità europea di Eurydice istituita dalla Commissione;

e)

azione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze, comprese quelle acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale, l'informazione e l'orientamento in merito alla mobilità a fini di apprendimento, nonché la cooperazione sul tema della garanzia della qualità. Possono rientrare in tale azione:

i)

le reti di organizzazioni che agevolano la mobilità e il riconoscimento, come Euroguidance e i Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC);

ii)

il sostegno a servizi transnazionali sul web come Ploteus;

iii)

le attività nel quadro dell'iniziativa Europass, conformemente alla decisione n. 2241/2004/CE;

f)

altre iniziative di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h) («misure di accompagnamento») volte a promuovere gli obiettivi dell'attività chiave contemplata dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

2.   Nel quadro dell'attività chiave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) possono essere sostenute le seguenti azioni strategiche che intendono rispondere alle esigenze didattiche e di apprendimento in più fasi della vita:

a)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati tra l'altro allo:

i)

sviluppo di nuovo materiale per l'apprendimento delle lingue, compresi corsi on line e strumenti di verifica delle competenze linguistiche (language testing);

ii)

sviluppo di strumenti e corsi di formazione per insegnanti di lingua straniera;

b)

le reti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), operanti nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica;

c)

altre iniziative, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), conformi agli obiettivi del programma integrato, comprese le attività volte ad accrescere tra i discenti l'attrattiva dell'apprendimento delle lingue (utilizzando a tal fine i mass media e/o il marketing, le campagne pubblicitarie e d'informazione), come pure le conferenze, gli studi e gli indicatori statistici nel campo dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica.

3.   Nel quadro dell'attività chiave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni:

a)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), finalizzati allo sviluppo e alla diffusione di metodi, contenuti, servizi e ambienti innovativi;

b)

le reti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), per la condivisione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle buone pratiche;

c)

altre azioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), volte a migliorare la politica e la pratica dell'apprendimento permanente. In questa voce possono rientrare i meccanismi di valutazione, osservazione, analisi comparativa e miglioramento della qualità, nonché l'analisi delle tendenze tecnologiche e didattiche.

4.   Nel quadro dell'attività chiave di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni:

a)

i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);

b)

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), volti tra l'altro a:

i)

sostenere l'utilizzo e l'applicazione di prodotti e processi innovativi;

ii)

stimolare la cooperazione tra progetti realizzati nello stesso settore;

iii)

sviluppare buone pratiche relative ai metodi di diffusione;

c)

l'elaborazione di materiale di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), che può comprendere la raccolta di dati statistici pertinenti e studi nel settore della diffusione, dell'utilizzo dei risultati e dello scambio delle buone pratiche.

Articolo 39

Misure di attuazione

1.   Le misure necessarie all'attuazione del programma trasversale sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate:

a)

il programma di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione;

b)

il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma trasversale;

c)

gli orientamenti relativi all'attuazione del programma trasversale e delle sue attività chiave;

d)

la ripartizione dei fondi tra gli Stati membri per le azioni da gestire in base alla «procedura incentrata sulle agenzie nazionali» descritta nell'allegato;

e)

le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.

2.   Le misure necessarie all'attuazione del programma trasversale, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Capo VI

Programma Jean Monnet

Articolo 40

Accesso al programma Jean Monnet

Nel quadro del programma integrato e dell'allegato il programma Jean Monnet si rivolge:

a)

agli studenti e ai ricercatori che — all'interno e all'esterno della Comunità — si dedicano allo studio dell'integrazione europea in ogni tipo di istruzione superiore (livelli 5 e 6 della classificazione ISCED);

b)

agli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità;

c)

al personale docente e amministrativo di tali istituti;

d)

alle associazioni e ai rappresentanti dei soggetti coinvolti nell'istruzione e formazione all'interno e all'esterno della Comunità;

e)

alle organizzazioni pubbliche e private responsabili dell'organizzazione e dell'erogazione dell'istruzione e della formazione a livello locale e regionale;

f)

ai centri e agli istituti di ricerca che — all'interno e all'esterno della Comunità — si occupano di temi connessi all'integrazione europea.

Articolo 41

Obiettivi operativi

Il programma Jean Monnet si prefigge, oltre agli obiettivi generali del programma integrato enunciati agli articoli 1 e 2, i seguenti obiettivi operativi:

a)

stimolare l'eccellenza dell'insegnamento, della ricerca e della riflessione nel campo degli studi sull'integrazione europea negli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno della Comunità;

b)

rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei temi connessi all'integrazione europea tra gli esperti del mondo accademico e tra i cittadini europei in generale;

c)

sostenere importanti istituti europei che si occupano di temi connessi all'integrazione europea;

d)

sostenere la vitalità di associazioni europee di elevato profilo operanti nei settori dell'istruzione e della formazione.

Articolo 42

Azioni

1.   Nel quadro dell'attività chiave di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) possono beneficiare di un sostegno le seguenti azioni:

a)

i progetti unilaterali e nazionali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), tra cui possono figurare:

i)

le cattedre, i poli di eccellenza e i moduli di insegnamento Jean Monnet;

ii)

le associazioni di professori, altro personale docente dell'istruzione superiore e ricercatori specializzati nell'integrazione europea;

iii)

il sostegno ai giovani ricercatori specializzati in studi sull'integrazione europea;

iv)

le attività di informazione e ricerca relative alla Comunità, finalizzate a promuovere il dibattito, la riflessione e la conoscenza del processo di integrazione europea;

b)

i progetti e le reti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), compreso l'eventuale sostegno all'istituzione di gruppi di ricerca multilaterali nel campo dell'integrazione europea.

2.   Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g) possono essere concesse a sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative delle seguenti istituzioni che perseguono un obiettivo di interesse europeo:

a)

il collegio d'Europa (campus di Bruges e campus di Natolin);

b)

l'Istituto universitario europeo di Firenze;

c)

l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht;

d)

l'Accademia di diritto europeo di Treviri.

e)

l'Istituto europeo dell'Università della Saarland;

f)

il Centro internazionale di formazione europea (CIFE) di Nizza;

g)

il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell'uomo e la democratizzazione di Venezia;

h)

l'Agenzia europea per lo sviluppo dell'istruzione delle persone disabili di Middelfart.

3.   Nel quadro dell'attività chiave contemplata all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g) possono essere concesse a sostegno di determinate spese di funzionamento e amministrative di istituzioni o associazioni europee attive nei settori dell'istruzione e della formazione. La scelta delle istituzioni che ricevono tali sovvenzioni di funzionamento avviene sulla base di un invito a presentare proposte.

4.   Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili nell'ambito di un accordo quadro di partenariato con la Commissione.

Articolo 43

Bilancio

Almeno il 25 % del bilancio disponibile per il programma Jean Monnet è destinato a sostenere l'attività chiave di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a); almeno il 48 % è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) ed almeno il 17 % è riservato all'attività chiave di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 44

Misure di attuazione

1.   Le misure necessarie all'attuazione del programma Jean Monnet sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per quanto concerne le materie di seguito elencate:

a)

il programma di lavoro annuale, i criteri e le procedure di selezione;

b)

il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma Jean Monnet;

c)

gli orientamenti relativi all'attuazione del programma Jean Monnet e delle sue attività chiave;

d)

le modalità di monitoraggio e valutazione del programma, come pure di diffusione e trasferimento dei risultati.

2.   Le misure necessarie all'attuazione del programma Jean Monnet, concernenti ogni altra materia diversa da quelle elencate al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

Disposizione transitoria

Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in virtù della decisione 1999/382/CE, della decisione n. 253/2000/CE, della decisione n. 2318/2003/CE, della decisione n. 791/2004/CE o della decisione n. 2241/2004/CE, sono gestite conformemente alle citate decisioni, con l'unica eccezione che i comitati previsti dalle medesime sono sostituiti dal comitato istituito a norma dell'articolo 10 della presente decisione.

Articolo 46

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)   GU C 221 dell'8.9.2005, pag. 134.

(2)   GU C 164 del 5.7.2005, pag. 59.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005.

(4)  GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell' 1.5.2004, pag. 1).

(5)  GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004.

(6)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 9.

(7)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(8)   GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

(9)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

(10)  GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

(11)  GU C 272 E del 13.112003, pag. 449.

(12)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

(13)  GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 103.

(14)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(15)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(16)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(17)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(18)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2051/2004 (GU L 355 del 1.12.2004, pag. 1).

(19)  GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1648/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 22.).

ALLEGATO

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

A.   Disposizioni amministrative

Sono previste le seguenti procedure per la proposta e la selezione delle attività del programma integrato.

1.   Procedura incentrata sulle agenzie nazionali

1.1   Procedura 1

Le azioni di seguito elencate, per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalle agenzie nazionali competenti, sono gestite in base alla «prima procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:

a)

la mobilità transnazionale delle persone coinvolte nell'apprendimento permanente in Europa, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a);

b)

i partenariati bilaterali e multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

c)

i progetti unilaterali e bilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), laddove essi siano finanziati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera a).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alle agenzie nazionali competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) della decisione. Le agenzie nazionali procedono alla selezione e assegnano il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma degli articoli 9, 21, 26, 31, 36 e 39. Le agenzie nazionali distribuiscono le sovvenzioni ai beneficiari con sede nei rispettivi Stati membri. Ogni partner di un partenariato bilaterale o multilaterale riceve il finanziamento direttamente dalla propria agenzia nazionale.

1.2   Procedura 2

L'azione di seguito elencata, per la quale le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione, ma per la quale la procedure di valutazione e di conclusione dei contratti sono affidate alle agenzie nazionali competenti, è gestita in base alla «seconda procedura incentrata sulle agenzie nazionali»:

i progetti multilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tale azione sono indirizzate all'agenzia nazionale designata dallo Stato membro del coordinatore del progetto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) della decisione. L'agenzia nazionale dello Stato membro del coordinatore del progetto valuta le candidature e presenta alla Commissione una rosa ristretta di candidature di cui propone l'accoglimento. La Commissione decide in merito alla rosa ristretta proposta e sulla base di tale decisione l'agenzia nazionale assegna il contributo finanziario corrispondente ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma dell'articolo 31. Prima di presentare alla Commissione la rosa ristretta di candidature, l'agenzia nazionale del paese del coordinatore del progetto si mette in contatto con le agenzie nazionali dei paesi di tutti gli altri partner del progetto. Le agenzie nazionali versano le sovvenzioni ai coordinatori dei progetti selezionati con sede nei rispettivi Stati membri; i coordinatori dei progetti sono responsabili della distribuzione dei fondi ai partner coinvolti nei progetti.

2.   Procedura incentrata sulla Commissione

Le azioni di seguito elencate, per le quali le proposte dei progetti sono presentate alla Commissione e per le quali le decisioni in materia di selezione sono adottate dalla Commissione medesima, sono gestite in base alla «procedura incentrata sulla Commissione»:

a)

i progetti unilaterali e bilaterali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), ad eccezione di quelli finanziati a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera a);

b)

i progetti e le reti multilaterali, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e);

c)

l'osservazione e l'analisi delle politiche e dei sistemi concernenti l'apprendimento permanente, l'elaborazione di materiale di riferimento, compresi sondaggi, statistiche, analisi e indicatori, e l'azione volta a sostenere la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e del curriculum precedente, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f);

d)

le sovvenzioni di funzionamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g);

e)

altre iniziative conformi agli obiettivi del programma integrato («misure di accompagnamento»), di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h).

Le domande di contributo finanziario presentate nel quadro di tali azioni sono indirizzate alla Commissione, che procede alla selezione e assegna il contributo finanziario ai candidati prescelti secondo gli orientamenti generali da definire a norma degli articoli 9, 21, 26, 31, 36, 39 e 44.

B.   Disposizioni finanziarie

La Commissione vigila affinché le prescrizioni finanziarie e amministrative imposte ai beneficiari delle sovvenzioni concesse nel quadro del programma integrato siano commisurate all'entità della sovvenzione. La Commissione garantisce, in particolare, che le norme finanziarie e le prescrizioni per la presentazione delle candidature e delle relazioni restino — per quanto concerne la mobilità individuale e i partenariati — agevoli e sufficientemente semplici da non limitare l'accesso delle persone meno favorite e delle istituzioni o delle organizzazioni che lavorano con questi soggetti.

La Commissione fornisce alle agenzie nazionali, per quanto attiene ai fondi che gestiscono, criteri che devono rispettare in ordine alle procedure di selezione e attribuzione come pure alle disposizioni relative ai contratti, al pagamento e alle verifiche. Tali criteri tengono conto dell'ammontare delle sovvenzioni concesse; laddove queste ultime ammontino a meno di 25 000 EUR, vengono previsti sistemi semplificati in tutte le fasi che coinvolgono richiedenti o beneficiari. Consentono alle agenzie nazionali di determinare e limitare i dettagli richiesti ai richiedenti per te sovvenzioni e di rilasciare contratti a seguito della concessione di sovvenzioni su una base semplificata che include solamente i seguenti elementi:

le parti contraenti;

la durata del contratto, che è equivalente al periodo di sovvenzionabilità della spesa;

l'importo massimo dei finanziamenti attribuiti;

una breve descrizione dell'azione intrapresa;

requisiti per le relazioni e l'accesso alle verifiche.

Permettono altresì alle agenzie nazionali di consentire che il cofinanziamento fornito dai beneficiari assuma la forma di contributi in natura. Questi sono verificabili de facto, ma non devono essere soggetti a valutazione finanziaria.

1.   Azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali

1.1   I fondi comunitari destinati al sostegno finanziario delle azioni gestite in base alla procedura incentrata sulle agenzie nazionali, prevista dalla sezione A, punto 1, del presente allegato, sono assegnati agli Stati membri secondo i criteri fissati dalla Commissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, i quali possono comprendere elementi quali:

a)

a ciascuno Stato membro è attribuito un importo minimo da determinare in base alla disponibilità di bilancio per l'azione di cui trattasi;

b)

il residuo è assegnato ai vari Stati membri in funzione:

i)

della differenza del costo della vita tra gli Stati membri;

ii)

della distanza tra le capitali dei singoli Stati membri;

iii)

della domanda e/o della partecipazione relative all'azione in esame all'interno di ciascuno Stato membro;

iv)

del numero totale, in ciascuno Stato membro:

di allievi e insegnanti dell'istruzione scolastica per i partenariati scolastici e le azioni di mobilità del programma Comenius, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b);

di studenti e/o di laureati dell'istruzione superiore per le azioni «mobilità degli studenti» e «programma intensivo» del programma Erasmus, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iv);

di insegnanti degli istituti di istruzione superiore per le azioni «mobilità dei docenti» e «mobilità di altro personale» del programma Erasmus, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii);

della popolazione complessiva e di persone di età compresa tra 15 e 35 anni in rapporto alla popolazione complessiva, per le azioni di mobilità, i partenariati, i progetti bilaterali e multilaterali del programma Leonardo da Vinci, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

degli adulti per le azioni di mobilità e partenariato del programma Grundtvig, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b).

1.2   I fondi comunitari così distribuiti sono gestiti dalle agenzie nazionali previste all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

1.3   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta le misure necessarie per incoraggiare una partecipazione equilibrata a livello comunitario, nazionale ed eventualmente regionale nonché, all'oc-correnza, nei diversi campi di studio. La quota riservata a tali misure non può superare il 5 % del bilancio annuale destinato al finanziamento di ciascuna delle azioni in questione.

2.   Designazione dei beneficiari

Le istituzioni elencate all'articolo 42, paragrafo 2, della presente decisione sono designate quali beneficiane delle sovvenzioni del programma integrato, conformemente all'articolo 168 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

I centri nazionali appartenenti alla rete NARIC, la rete Eurydice, la rete Euroguidance, i punti di riferimento nazionali per le qualifiche professionali e i centri nazionali Europass costituiscono gli strumenti per l'attuazione del programma a livello nazionale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dall'articolo 38 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

3.   Tipologie di beneficiari

Le sovvenzioni possono essere concesse a persone fisiche, conformemente a quanto disposto dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 possono consistere nella concessione di borse di studio.

4.   Sovvenzioni forfettarie, tabelle di costi unitari e premi

Nel caso delle azioni contemplate all'articolo 5 possono essere impiegate le sovvenzioni forfettarie e/o le tabelle di costi unitari di cui all'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

Le sovvenzioni forfettarie possono essere utilizzate fino a un massimo di 25 000 EUR per sovvenzione. Possono essere combinate fino a un massimo di 100 000 EUR o utilizzate congiuntamente alle tabelle di costi unitari.

La Commissione può prevedere l'assegnazione di premi per le attività svolte nel quadro del programma integrato.

5.     Fornitori di sapere pubblici

Tutte le scuole e gli istituti di istruzione superiore specificati dagli Stati membri come pure tutti i fornitori di sapere che hanno ricevuto oltre il 50 % delle loro entrate annue da fonti pubbliche nel corso dei due anni precedenti o che sono controllati da organismi pubblici o dai loro rappresentanti, sono trattati dalla Commissione come aventi la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa unitamente alla necessaria stabilità finanziaria per attuare progetti nell'ambito del presente programma; non sono tenuti a presentare ulteriori documenti per dimostrare tali capacità.

6.   Organismi che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo

Le sovvenzioni di funzionamento concesse nel quadro del presente programma ad organismi che perseguono un obiettivo di interesse generale europeo, quale definito dall'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 non hanno, in caso di rinnovo, carattere degressivo, in forza di quanto disposto dall'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

7.   Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti

La Commissione può, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 decidere che determinate categorie di beneficiari dispongano delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

8.   Partecipazione di partner di paesi terzi

I partner di paesi terzi possono — a discrezione della Commissione o dell'agenzia nazionale interessata — partecipare ai progetti, alle reti o ai partenariati multilaterali a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione. La decisione di sostenere o non sostenere tali partner si fonda sul livello di valore aggiunto di portata europea che può derivare dalla loro partecipazione al progetto, alla rete o al partenariato in questione.

9.   Stanziamenti minimi

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, ai programmi settoriali sono destinate le seguenti percentuali minime calcolate in rapporto alla dotazione finanziaria prevista nel citato articolo:

Comenius 12 %

Erasmus 41 %

Leonardo da Vinci 23 %

Grundtvig 3 %

10.   Agenzie nazionali

È previsto un contributo finanziario comunitario a sostegno delle attività delle agenzie nazionali istituite o designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b). Tale contributo può essere erogato sotto forma di sovvenzioni di funzionamento e non supera il 50 % del totale dei costi ammissibili del programma di lavoro approvato dell'agenzia nazionale.

A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la funzione di agenzia nazionale può, nei paesi terzi che partecipano al programma integrato in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, della presente decisione, essere assolta da organismi pubblici o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico che siano disciplinati dal diritto dello stato interessato.

In linea con il principio della proporzionalità i requisiti di certificazione e di comunicazione saranno tenuti a un adeguato livello minimo necessario.

11.   Assistenza tecnica

La dotazione finanziaria del programma integrato può coprire anche spese connesse ad azioni preparatorie, al monitoraggio, al controllo, all'audit e alla valutazione, che siano necessari ai fini dell'attuazione del programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi. Vi rientrano, in particolare, gli studi, le riunioni, le attività informative, le pubblicazioni, le spese delle reti informatiche per lo scambio di informazioni e ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa cui la Commissione debba eventualmente fare ricorso per l'attuazione del programma.

12.   Misure antifrode

Le decisioni della Commissione adottate in forza degli articoli 9, 21, 26, 31, 36, 39 e 44 della presente decisione, i contratti e le convenzioni che ne conseguono, come pure gli accordi con paesi terzi partecipanti, devono prevedere, in particolare, la sorveglianza e il controllo finanziario da parte della Commissione (o di un rappresentante da essa delegato), compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché audit della Corte dei Conti, effettuati — se necessario — in loco. Tali controlli possono essere condotti con le agenzie nazionali come pure — laddove ciò sia necessario — con i beneficiari delle sovvenzioni.

Il beneficiario di una sovvenzione di funzionamento conserva a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute nel corso dell'anno per il quale la sovvenzione è stata concessa, compreso il rendiconto certificato, per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione è tenuto ad assicurare che, laddove tale prescrizione sia applicabile, i documenti giustificativi detenuti dai partner o dai membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione ha il diritto di effettuare, direttamente tramite i suoi agenti oppure tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, un audit dell'utilizzo della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della convenzione nonché per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. L'esito di tali audit può all'occorrenza, dar luogo a decisioni di recupero da parte della Commissione.

Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione godono di un adeguato diritto di accesso, in particolare agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per svolgere tali audit.

La Corte dei conti e l'OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.

Nel quadro del presente programma la Commissione può inoltre effettuare controlli e verifiche sul posto conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (1) .

Per le azioni comunitarie finanziate a norma della presente decisione, il concetto di irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2) , designa qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario oppure un qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivanti da un'azione o da un'omissione di una persona giuridica, che abbiano o possano avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da esse gestite, attraverso una spesa indebita.


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(2)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

P6_TA(2005)0396

Programma «Gioventù in azione» (2007-2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «GIOVENTÙ IN AZIONE» per il periodo 2007-2013 (COM(2004)0471 — C6-0096/2004 — 2004/0152(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0471) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo149, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0096/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0263/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

desidera mettere in chiaro che gli stanziamenti indicati nella proposta di decisione della Commissione sono puramente indicativi e verranno stabiliti nella decisione sul prossimo contesto finanziario pluriennale;

3.

3 invita la Commissione a presentare, se del caso, dopo l'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale, una proposta relativa all'adeguamento dell'importo finanziario di riferimento;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0152

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2005 in vista dell'adozione della decisione n. .../2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al programma «GIOVENTÙ IN AZIONE» per il periodo 2007-2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato istituisce una cittadinanza dell'Unione e stabilisce che l'azione della Comunità in materia d'istruzione, di formazione professionale e di gioventù sia volta a favorire, tra le altre azioni, lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori socio-educativi.

(2)

L 'Unione europea è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali , della parità fra donne e uomini e della lotta contro le discriminazioni ; la promozione della cittadinanza attiva dei giovani deve contribuire allo sviluppo di questi valori.

(3)

Con la decisione n. 1031/2000/CE del 13 aprile 2000 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno istituito il programma d'azione comunitaria «gioventù» (4). Sulla base dell'esperienza acquisita attraverso tale programma occorre proseguire e rafforzare la cooperazione e l'azione dell'Unione europea in questo settore.

(4)

Con la decisione n. 790/2004/CE del 21 aprile 2004, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno istituito un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù (5).

(5)

Il Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 ha stabilito per l'Unione un obiettivo strategico che prevede, tra l'altro, una politica attiva dell'occupazione che attribuisca una più elevata priorità all'attività di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, completato da una strategia in materia di sviluppo duraturo varata dal Consiglio europeo di Göteborg il 15 ed il 16 giugno 2001.

(6)

La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali per l'Unione europea consiste nell'avvicinare i cittadini, e in primo luogo i giovani, al progetto europeo e alle istituzioni europee.

(7)

Il 21 novembre 2001 la Commissione ha adottato il libro bianco «Un nuovo slancio per la gioventù europea», che propone un quadro di cooperazione nel settore della gioventù mirante a rafforzare in modo prioritario la partecipazione, l'informazione, le attività di volontariato dei giovani ed una migliore conoscenza del settore della gioventù; il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 maggio 2002 (6), ha fatto sue queste proposte.

(8)

La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 27 giugno 2002 (7), stabilisce in particolare un metodo aperto di coordinamento che copre le seguenti priorità: partecipazione, informazione, attività di volontariato dei giovani e migliore conoscenza del settore della gioventù; in occasione dell'attuazione del presente programma è doveroso tenere conto dei suoi lavori.

(9)

Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 6 maggio 2003 (8), sottolinea la necessità di mantenere e sviluppare gli strumenti comunitari esistenti rivolti specificamente ai giovani, condizione essenziale per lo sviluppo della cooperazione tra Stati membri nel settore della gioventù, e, ancora, che le priorità e gli obiettivi di tali strumenti dovrebbero inserirsi nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù.

(10)

L'azione della Comunità comporta un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e deve mirare ad eliminare le disuguaglianze nonché a promuovere l'uguaglianza tra le donne e gli uomini , ai sensi dell'articolo 3 del trattato.

(11)

Occorre soddisfare le necessità specifiche delle persone disabili.

(12)

È necessario promuovere la cittadinanza attiva per cui, a livello di attuazione delle linee di azione, deve essere rafforzata la lotta contro tutte le forme di esclusione e discriminazione comprese quelle fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap nonché l'età o le tendenze sessuali, conformemente all'articolo 13 del trattato .

(13)

I paesi candidati all'Unione europea ed i paesi dell'EFTA membri dell'accordo SEE hanno una propensione riconosciuta a partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi conclusi con questi paesi.

(14)

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato «l'Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: progredire sulla via dell'integrazione europea», che prevede l'apertura dei programmi comunitari ai paesi del processo di stabilizzazione e d'associazione sulla base di accordi quadro da firmare tra la Comunità e tali paesi.

(15)

Dovrebbero essere previste delle disposizioni in previsione dell'apertura del programma alla Confederazione elvetica.

(16)

La dichiarazione di Barcellona approvata nel 1995 dalla conferenza euro-mediterranea afferma che gli scambi di giovani dovrebbero servire a preparare le future generazioni a una più stretta cooperazione tra i partner mediterranei in base altresì ai valori umani universali .

(17)

Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 16 giugno 2003, sulla base della comunicazione della Commissione intitolata «Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali», menziona, come assi d'azione dell'Unione europea, l'intensificazione della cooperazione culturale, della comprensione reciproca e della cooperazione con i paesi limitrofi nel settore dell'insegnamento e della formazione.

(18)

Le relazioni di valutazione intermedia dell'attuale programma GIOVENTÙ, nonché la consultazione pubblica sul futuro dell'azione comunitaria in materia di istruzione, formazione e gioventù rivelano la necessità urgente, e sotto certi aspetti crescente, di proseguire le attività di cooperazione e di mobilità nel settore della gioventù a livello europeo e ne auspicano un'attuazione più semplice, di facile utilizzo e flessibile.

(19)

Il programma ivi istituito dovrebbe essere sottoposto a controllo e valutazioni regolari nell'ambito di una cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, per consentire gli adeguamenti del caso, in particolare per le priorità d'applicazione delle misure.

(20)

La formulazione della base giuridica del programma deve essere sufficientemente flessibile da permettere eventuali adattamenti delle azioni, in modo da poter reagire all'evoluzione delle necessità nel corso del periodo 2007-2013, e di evitare le disposizioni inutilmente dettagliate contenute nei programmi precedenti. Occorre di conseguenza limitare la presente decisione a definizioni generiche delle azioni ed a disposizioni amministrative e finanziarie di accompagnamento.

(21)

Occorre prevedere le modalità particolari d'applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) e delle sue misure d'applicazione nonché le deroghe a tali testi rese necessarie dalle caratteristiche dei partecipanti e dalla natura delle azioni.

(22)

Occorre attuare le misure necessarie a prevenire le irregolarità e le frodi nonché recuperare i fondi perduti, versati o utilizzati indebitamente.

(23)

La presente decisione fissa per tutta la durata del programma un pacchetto finanziario che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (10).

(24)

Poiché gli scopi dell'azione prevista non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, dal momento che implicano in particolare partnership multilaterali, misure di mobilità transnazionali e lo scambio di informazioni a livello europeo, e possono dunque, a causa della dimensione transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure del presente programma, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio della proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(25)

Occorre adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

(26)

Occorre adottare i provvedimenti transitori per il seguito delle azioni intraprese entro il 31 dicembre 2006 conformemente alla decisione n. 1031/2000/CE ed alla decisione n. 790/2004/CE.

DECIDONO:

Articolo 1

Stabilimento del programma

1.   La presente decisione stabilisce il programma d'azione comunitaria «GIOVENTÙ in AZIONE», qui di seguito denominato «il programma», che mira a sviluppare la politica di cooperazione nel settore della gioventù nell'Unione europea.

2.   Il programma è attuato per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Obiettivi generali del programma

1.   Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare;

b)

sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza dei giovani nei confronti di tutti gli aspetti dell'esistenza umana , in particolare per rafforzare la coesione sociale dell'Unione europea;

c)

favorire la comprensione reciproca dei giovani di vari paesi;

d)

contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù;

e)

favorire la cooperazione europea in materia di politiche della gioventù tenendo conto dei livelli locale e regionale.

2.   Gli obiettivi generali del programma sono complementari agli obiettivi perseguiti in altri settori d'azione dell'Unione europea, in particolare nel settore dell'istruzione e della formazione professionale nel contesto di un'Europa della conoscenza e della formazione lungo tutto l'arco della vita nonché nei settori della cultura e dello sport.

3.   Gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della varietà culturale, multiculturale e linguistica dell'Europa, la lotta contro ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni, sulla disabilità, sull'età, o sull'orientamento sessuale, e per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Obiettivi specifici del programma

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

1.

Nel quadro dell'obiettivo generale «promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare»:

a)

offrire ai giovani ed alle organizzazioni che li rappresentano l'opportunità di partecipare allo sviluppo della società in generale e dell'Unione europea in particolare;

b)

sviluppare il sentimento d'appartenenza all'Unione europea da parte dei giovani;

c)

promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa;

d)

sviluppare la mobilità dei giovani in Europa;

e)

sviluppare l'apprendimento interculturale e linguistico da parte dei giovani;

f)

garantire la promozione dei valori fondamentali dell'Unione presso i giovani , in particolare il rispetto della dignità umana, l'uguaglianza, il rispetto dei diritti umani, la tolleranza e la non discriminazione ;

g)

incoraggiare lo spirito di iniziativa, d'impresa e di creatività;

h)

promuovere lo sport e le attività culturali allo scopo di incoraggiare l'integrazione sociale, la tolleranza e la non discriminazione;

i)

garantire la partecipazione al programma da parte dei giovani con minori opportunità , compresi i giovani disabili ;

j)

garantire il rispetto della parità tra donne e uomini nella partecipazione al programma e la promozione dell'uguaglianza tra i sessi nel quadro delle azioni;

k)

mettere a disposizioni possibilità informali di istruzione che abbiano una dimensione europea e offrire opportunità innovative in relazione all'esercizio della cittadinanza attiva.

2.

Nel quadro dell'obiettivo generale «sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza dei giovani nei confronti di tutti gli aspetti dell'esistenza umana , in particolare per rafforzare la coesione sociale dell'Unione»

a)

Offrire ai giovani l'opportunità di esprimere il loro impegno personale con attività di volontariato a livello europeo ed internazionale;

b)

associare i giovani alle azioni di solidarietà dell'Unione europea;

c)

contribuire alla cooperazione tra i servizi civili e volontari che coinvolgono giovani a livello nazionale.

3.

Nel quadro dell'obiettivo generale «Favorire la comprensione reciproca dei giovani di vari paesi »:

a)

sviluppare gli scambi ed il dialogo interculturale tra i giovani europei ed i giovani dei paesi limitrofi;

b)

sviluppare la formazione e la cooperazione degli operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani ;

c)

sviluppare con gli altri paesi cooperazioni tematiche che coinvolgono i giovani e gli operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani .

4.

Nel quadro dell'obiettivo generale «Contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed a quello della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù»:

a)

contribuire alla messa in rete delle organizzazioni;

b)

sviluppare la formazione e la cooperazione degli operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani ;

c)

stimolare l'innovazione in materia di attività a favore dei giovani;

d)

contribuire al miglioramento dell'informazione dei giovani anche attraverso una particolare attenzione all'accesso ad una migliore informazione per i giovani disabili ;

e)

Consentire il riconoscimento dell'istruzione non formale dei giovani.

5.

Nel quadro dell'obiettivo generale «Favorire la cooperazione europea in materia di politiche della gioventù tenendo conto dei livelli locale e regionale »:

a)

incoraggiare lo scambio di buone pratiche e la cooperazione tra amministrazioni e responsabili politici;

b)

incoraggiare il dialogo strutturato tra i responsabili politici ed i giovani;

c)

migliorare la conoscenza del settore della gioventù.

Articolo 4

Azioni del programma

Gli obiettivi generali e specifici del programma sono attuati attraverso le azioni seguenti, elencate in dettaglio nell'allegato.

1)

Gioventù per l'Europa

Questa azione punta a sostenere gli scambi di giovani nell'intento di aumentarne la mobilità, lo spirito di iniziativa nonché i progetti e le attività di partecipazione alla vita democratica mirati a svilupparne il sentimento di cittadinanza e la comprensione reciproca.

2)

Il servizio volontario europeo

Questa azione punta a rafforzare la partecipazione dei giovani a varie forme di attività di volontariato, sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea.

3)

Gioventù nel mondo

Questa azione — in virtù dell'articolo 5 del programma — punta a sostenere progetti con i paesi partner del programma, in particolare lo scambio di giovani e di operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani , il sostegno alle iniziative che rafforzano la comprensione reciproca dei giovani ed il loro senso della solidarietà e della tolleranza nonché lo sviluppo della cooperazione nel settore della gioventù e della società civile in questi paesi.

4)

Operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani e sistemi di sostegno

Questa azione punta a sostenere gli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, in particolare il funzionamento delle organizzazioni giovanili non governative, la loro messa in rete, il sostegno agli autori di progetti nell'organizzazione di progetti giovanili europei e la garanzia di qualità tramite lo scambio, la formazione e la messa in rete degli operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani , l'incentivazione dell'innovazione e della qualità delle azioni, l'informazione dei giovani e l'attuazione delle strutture ed attività necessarie al programma per raggiungere i suoi obiettivi nonché la promozione di partenariati con enti territoriali, locali e regionali .

5)

Sostegno alla cooperazione politica

Questa azione punta ad organizzare il dialogo tra i vari soggetti del mondo della gioventù, in particolare i giovani, gli operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani ed i responsabili politici , a promuovere seminati giovanili su tematiche sociali, culturali e politiche di interesse per i giovani , a contribuire allo sviluppo della cooperazione politica nel settore della gioventù e ad assicurare i lavori e le messe in rete necessari ad una migliore conoscenza del settore della gioventù.

Articolo 5

Partecipazione al programma

1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi, qui di seguito denominati «i paesi partecipanti al programma»:

a)

gli Stati membri;

b)

gli stati dell'EFTA che sono membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE;

c)

la Turchia ed i paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e modalità generali di partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari, fissate rispettivamente nell'accordo quadro e nelle decisioni dei consigli d'associazione;

d)

i paesi dei Balcani occidentali, in base a modalità da definirsi con tali paesi sulla base degli accordi quadro da concludere riguardo alla loro partecipazione ai programmi comunitari;

e)

la Confederazione elvetica, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese.

2.   Le azioni di cui ai punti 2.1, 2.2 e 3 dell'allegato sono aperte alla cooperazione con i paesi che hanno concluso accordi di associazione o di cooperazione con la Comunità europea, qui di seguito denominati «i paesi partner del programma».

La cooperazione di cui al primo capoverso avviene, se del caso, tramite crediti supplementari che verranno erogati in base a procedure da decidere insieme ai paesi partner del programma.

Articolo 6

Accesso al programma

1.   Il programma è rivolto ai giovani, ai gruppi di giovani, agli operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani , alle organizzazioni giovanili ed agli altri partner attivi nel settore della gioventù.

2.   Fatte salve le modalità definite nell'allegato per l'attuazione delle azioni, il programma si rivolge ai giovani dai 13 ai 30 anni. Tuttavia, il gruppo principale di destinatali dovrebbe essere quello dei giovani dai 15 ai 28 anni.

3.   I partecipanti devono risiedere legalmente in un paese partecipante al programma o, a seconda della natura dell'azione, in un paese partner del programma.

4.   Tutti i giovani, senza discriminazioni di sorta, devono potere avere accesso alle attività del programma nel rispetto delle modalità definite nell'allegato. La Commissione ed i paesi partecipanti al garantiscono il compimento di sforzi particolari in favore dei giovani che, per ragioni d'ordine educativo, sociale, fisico, mentale, economico, culturale o geografico, hanno maggiori difficoltà a partecipare al programma.

5.   I paesi partecipanti al programma adottano le misure necessarie per eliminare gli ostacoli alla mobilità dei partecipanti, nonché per consentire loro di accedere alle cure sanitarie, di conservare la propria assicurazione sociale, di viaggiare e di risiedere nel paese ospitante. Ciò riguarda in particolare il diritto di ingresso, di soggiorno e di libera circolazione. I paesi partecipanti al programma adottano — se del caso — le misure necessarie per garantire l'ammissione sul proprio territorio dei partecipanti provenienti da paesi terzi, per evitare ogni discriminazione e per poter fornire aiuto alle persone disabili .

Articolo 7

Cooperazione internazionale

Il programma è aperto anche alla cooperazione con organizzazioni internazionali competenti nel settore della gioventù, in particolare con il Consiglio d'Europa.

Articolo 8

Attuazione del programma

1.   La Commissione garantisce l'attuazione delle azioni previste dal programma conformemente all'allegato.

2.   La Commissione ed i paesi partecipanti al programma adottano le misure idonee per sviluppare le strutture a livello europeo, nazionale e, se necessario, regionale o locale al fine di realizzare gli obiettivi del programma, e valorizzare le azioni del programma.

3.   La Commissione ed i paesi partecipanti al programma adottano le misure necessarie per promuovere il riconoscimento dell'istruzione non formale ed informale a favore dei giovani, segnatamente mediante la consegna di un attestato o di un certificato di livello nazionale o europeo che riconosca in particolare l'esperienza acquisita dai beneficiari e sancisca la partecipazione diretta dei giovani o degli operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani ad un'azione del programma. Questo obiettivo può essere rafforzato attraverso la complementarità con altre azioni della Comunità, previste dall'articolo 11.

4.     La Commissione e i paesi partecipanti consultano il Parlamento europeo, i giovani, le organizzazioni di giovani e altre organizzazioni che si occupano della realizzazione dei progetti, al fine di definire gli obiettivi del programma e di valutarlo.

5.   La Commissione ed i paesi partecipanti al programma garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, introducendo misure efficaci, proporzionate e dissuasive.

6.   La Commissione ed i paesi partecipanti al programma fanno in modo che le azioni sostenute dal programma siano adeguatamente rese note e pubblicizzate.

7.   I paesi partecipanti al programma devono:

a)

adottare le misure necessarie per garantire il funzionamento regolare del programma al loro livello, coinvolgendo le parti collegate al mondo giovanile concordemente alle pratiche nazionali;

b)

stabilire o designare e assicurare il seguito alle agenzie nazionali per la gestione dell'attuazione delle azioni del programma a livello nazionale, conformemente all'articolo 54 par. 2 c del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e nel rispetto dei criteri seguenti:

i)

un organismo costituito o designato come agenzia nazionale deve possedere la personalità giuridica (ed essere disciplinato dal diritto del paese partecipante). Un ministero non può essere designato come agenzia nazionale;

ii)

deve disporre di un personale sufficiente e in possesso di qualifiche professionali e linguistiche adeguate al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale;

iii)

deve disporre di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche ed i mezzi di comunicazione , che tengano conto anche delle condizioni necessarie per l'accesso dei disabili ;

iv)

deve disporre di personale che abbia sufficienti competenze nel settore del lavoro dei giovani e della politica in materia di gioventù nonché della capacità di garantire il sostegno agli utenti del programma;

v)

deve operare in un contesto amministrativo che gli permetta di adempiere adeguatamente ai suoi compiti ed evitare ogni conflitto d'interesse;

vi)

deve essere in grado di applicare le norme di gestione dei fondi e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;

vii)

deve possedere una capacità di gestione commisurata al volume di fondi comunitari che sarà destinato a gestire;

c)

assumersi la responsabilità della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui al punto b), dei crediti trasferiti alle stesse in funzione della concessione di sovvenzioni ai progetti, ed in particolare del rispetto, da parte delle agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non cumulabilità con altri fondi comunitari nonché dell'obbligo di recupero dei fondi eventualmente dovuti dai partecipanti ;

d)

adottare le misure necessarie per assicurare i controlli adeguati e la vigilanza finanziaria delle agenzie nazionali di cui al punto b), ed in particolare:

i)

fornire alla Commissione, prima dell'avviamento dei lavori dell'agenzia nazionale, le assicurazioni del caso riguardo all'esistenza, la pertinenza ed il funzionamento regolare dell'agenzia nazionale, in conformità con le norme di buona gestione finanziaria, le procedure attuate, i sistemi di controllo, i sistemi contabili e le procedure di mercato e di concessione delle sovvenzioni;

ii)

garantire alla Commissione — alla fine di ciascun esercizio annuale — l'affidabilità dei sistemi finanziari e delle procedure delle agenzie nazionali e della regolarità dei loro conti;

e)

rispettare il principio della proporzionalità per quanto riguarda i documenti e le informazioni addizionali da fornire, in particolare in merito ai criteri stabiliti alla lettera b), punto vii) e alla lettera d);

f)

in caso d'irregolarità, di negligenza o di frode imputabile all'agenzia nazionale di cui al punto b) che costringa la Commissione a recuperare fondi presso l'agenzia nazionale, assumersi la responsabilità per i fondi eventualmente non recuperati.

8.   Nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9 paragrafo 1, la Commissione può stabilire, per ciascuna delle azioni di cui all'allegato, degli orientamenti fondati sull'evoluzione delle priorità della cooperazione europea in materia di gioventù, per adattare le azioni del programma a tale evoluzione.

9.     La Commissione istituisce una base di dati per i documenti di cui al paragrafo 7, lettera d).

Articolo 9

Misure d'esecuzione

1.   Le misure necessarie all'attuazione della presente decisione per quanto concerne le materie sottoindicate sono varate in conformità con la procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2;

a)

le modalità d'attuazione del programma, compreso il piano di lavoro annuale;

b)

l'equilibrio generale tra le varie azioni del programma;

c)

in materia finanziaria, i criteri (in particolare, la popolazione giovane, il PNL e la distanza geografica tra paesi) da applicare per accertare la distribuzione indicativa dei fondi tra gli Stati membri, per le azioni da gestire in modo decentrato;

d)

le modalità di valutazione del programma;

e)

le modalità di attestazione della partecipazione dei giovani alle azioni;

f)

le modalità d'adattamento delle azioni del programma di cui all'articolo 8, paragrafo 8.

2.   Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione per quanto concerne le materie sottoindicate sono varate in conformità con la procedura consultiva di cui all'articolo 10 paragrafo 3.

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Complementarità con altri strumenti d'azione comunitari

1.   La Commissione garantisce l'articolazione tra il programma e altri provvedimenti comunitari, in particolare quelli riguardanti l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù, lo sport, le lingue, l'inserimento sociale, la parità tra i sessi, la lotta contro le discriminazioni, la ricerca, l'imprenditoria e l'azione esterna dell'Unione.

2.   Il programma può mettere in comune mezzi con altri strumenti comunitari per realizzare azioni corrispondenti ad obiettivi comuni al programma ed a tali strumenti.

3.   La Commissione e gli Stati membri cercano di valorizzare le azioni del programma che contribuiscono allo sviluppo degli obiettivi di altri settori d'azione comunitari, in particolare l'istruzione, la formazione, la cultura , lo sport , le lingue, l'inserimento sociale, la parità fra i sessi, le pari opportunità e la lotta contro le discriminazioni .

Articolo 12

Complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali

1.   I paesi partecipanti al programma possono ottenere un marchio europeo per azioni nazionali , regionali e locali simili a quelle di cui all'articolo 4.

2.   Un paese partecipante al programma può mettere a disposizione dei partecipanti del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del programma, ed utilizzare a tale scopo le strutture decentrate del programma, a condizione che ne garantisca il finanziamento in misura proporzionale.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie generali

1.    Il contesto finanziario indicativo per l'attuazione del presente programma per il periodo settennale a partire dal 1o gennaio 2007 di cui all'articolo 1 è stabilito a 1 128 000 000 EUR .

2.   Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle previsioni finanziarie.

Articolo 14

Disposizioni finanziarie riguardanti i partecipanti

1.   Conformemente all'articolo 114, primo paragrafo del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, i partecipanti del programma possono essere persone fisiche.

2.   Conformemente all'articolo 176, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12) la Commissione può decidere, in funzione della caratteristica dei partecipanti e della natura delle azioni, se sia il caso di esentare gli stessi dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l'azione o il programma di lavoro. In sede di definizione degli obblighi relativi all'ammontare dell'aiuto finanziario, la Commissione deve rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto delle caratteristiche dei partecipanti, della loro età, del tipo di azione e dell'entità dell'aiuto finanziario.

3.   A seconda della natura dell'azione, gli aiuti finanziari potranno assumere la forma di sovvenzioni o di borse di studio. La Commissione può anche assegnare premi per azioni o progetti attuati nel quadro del programma. Ai sensi dell'articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e a seconda della natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l'applicazione di tabelle di costo unitario.

4.     La procedura di finanziamento è la più breve possibile e le organizzazioni sono informate del risultato il più rapidamente possibile. La Commissione garantisce che non trascorrano più di 4 mesi fra il ricevimento ufficiale della domanda presentata da un'organizzazione e l'accreditamento del primo pagamento sul conto del partecipante, in caso di accoglimento della domanda. Tale disposizione non si applica alle misure 4.1 e 4.2 previste dal programma.

5.   Le sovvenzioni di funzionamento assegnate nel quadro di questo programma agli organismi attivi a livello europeo nell'accezione di cui all'articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, in caso di rinnovo non hanno carattere degressivo obbligatorio ai sensi dell'articolo 113 paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

6.   Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può delegare compiti di potere pubblico ed in particolare funzioni d'esecuzione del bilancio alle strutture organismi di cui all'articolo 8 paragrafo 2.

7.   Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la possibilità descritta al paragrafo 6 vale anche per le strutture dei paesi partecipanti al programma non disciplinate dal diritto degli Stati membri, o degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE) o dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

Articolo 15

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del presente programma. Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 nonché delle attività specifiche.

2.   La Commissione garantisce la valutazione regolare, indipendente ed esterna del programma.

3.   I paesi partecipanti al programma presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2010, una relazione sull'attuazione del programma, ed entro il 30 giugno 2015 una relazione sull'impatto del programma.

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni:

a)

una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, al più tardi il 31 marzo 2011;

b)

una comunicazione sulla continuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2011;

c)

una relazione di valutazione a posteriori, al più tardi il 31 marzo 2016.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE, esse continuano a essere gestite fino alla loro conclusione conformemente alle disposizioni di tali decisioni. Il comitato previsto dall'articolo 8 della decisione n. 1031/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all'articolo 10 della presente decisione.

Articolo 17

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

il Presidente


(1)   GU C 234 del 22.9.2005, pag. 46 .

(2)   GU C 71 del 223.2005, pag. 34 .

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005.

(4)  GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1).

(5)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

(6)   GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 145 .

(7)  GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

(8)  GU C 115 del 15.5.2003, pag. 1.

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(10)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(11)   GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 .

(12)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

ALLEGATO

Le azioni attuate per realizzare gli obiettivi generali e specifici del programma sostengono progetti di portata limitata che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani.

La partecipazione dei giovani alle varie azioni del programma non richiede esperienze o qualifiche precedenti, salvo in alcuni casi particolari specificati nelle azioni.

Tali azioni vengono realizzate tramite le misure seguenti:

AZIONE 1 — Gioventù per l'Europa

Questa azione punta a rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani e la comprensione reciproca tra i giovani mediante le misure seguenti:

La dotazione finanziaria indicativa per l'azione 1 non dovrebbe essere inferiore al 30 % dei costi totali previsti per tutte cinque le azioni (per il periodo 2007-2013).

1.1. Scambi di giovani

Gli scambi di giovani permettono ad uno o più gruppi di giovani di essere accolti da un gruppo di un altro paese per realizzare un programma di attività in comune. Tali scambi vengono praticati di norma da gruppi di giovani tra i 13 e i 25 anni.

Queste attività basate su partnership transnazionali tra i vari protagonisti di un progetto implicano la partecipazione attiva dei giovani e puntano a permettere la scoperta e la sensibilizzazione verso realtà sociali e culturali diverse, offrendo ai giovani l'opportunità di imparare reciprocamente e di rafforzare la loro consapevolezza di essere cittadini europei. Il sostegno si basa soprattutto su attività multilaterali improntate alla mobilità di gruppo.

Gli scambi bilaterali di gruppo sono appropriati soprattutto qualora si tratti di una prima attività europea o dell'attività di associazioni di piccole dimensioni o locali prive di esperienza a livello europeo. Inoltre sono utilizzati per i giovani più svantaggiati, per rafforzare la loro partecipazione al programma.

Questa misura sostiene anche attività preparatorie miranti a rafforzare la partecipazione attiva di tali giovani ai progetti, in particolare a livello linguistico ed interculturale, nonché delle riunioni transnazionali di giovani desiderosi di discutere di argomenti importanti per il loro futuro e quello dell'Europa.

Nell'ambito di tale azione si appoggiano le attività preparatorie e la verifica specie nel settore linguistico e interculturale miranti ad intensificare la partecipazione attiva dei giovani ai progetti.

1.2. Sostegno alle iniziative dei giovani

Questa misura sostiene progetti nei quali i giovani partecipano attivamente e direttamente ad attività da essi stessi concepite e di cui sono i principali protagonisti, per svilupparne lo spirito d'iniziativa e imprenditoriale nonché la loro creatività. Di norma questa misura si applica ai giovani tra i 16 ed i 30 anni .

Questa misura permette di sostenere progetti di iniziative di gruppo concepite a livello locale, regionale e nazionale e la messa in rete di progetti simili condotti in vari paesi, per rafforzarne il carattere europeo e moltiplicare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i giovani.

Particolare attenzione è prestata ai giovani più svantaggiati.

1.3. Progetti di democrazia partecipativa

Questa misura sostiene progetti o attività che mirano a favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica. Tali progetti ed attività prevedono la partecipazione attiva dei giovani alla vita attiva della loro Comunità a livello locale, regionale, nazionale e internazionale .

Di norma questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 30 anni.

Queste attività o progetti sono basati su partnership transnazionali che permettono la messa in comune, a livello europeo, di idee, scambi di esperienze e buone pratiche di progetti o attività condotte a livello locale o regionale, basate su miglioramento della partecipazione dei giovani ai vari livelli di Comunità. Queste attività possono comprendere l'organizzazione di consultazioni di giovani riguardo alle loro necessità ed i loro desideri in attesa al fine di sviluppare nuovi approcci in materia di partecipazione attiva dei giovani in un'Europa democratica.

AZIONE 2 — Servizio volontario europeo

Il volontariato mira a sviluppare la solidarietà dei giovani, a promuoverne la cittadinanza attiva ed a favorire la comprensione reciproca tra i giovani, tramite le misure seguenti:

La dotazione finanziaria indicativa per l'azione 2 non dovrebbe essere inferiore al 23 % dei costi totali previsti per tutte cinque le azioni (per il periodo 2007-2013).

2.1. Servizio volontario europeo individuale

Il giovane volontario partecipa, in un paese diverso da quello dove risiede, ad un'attività non lucrativa e non remunerata a beneficio della collettività. Il servizio volontario europeo non deve incidere negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse.

Il servizio volontario europeo dura vari mesi, fino ad un massimo di dodici. In casi debitamente giustificati, in particolare per favorire la partecipazione dei giovani più svantaggiati, può essere attuato un servizio volontario europeo abbreviato.

Di norma questa misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma con un inquadramento adeguato alcune attività di volontariato possono essere già realizzate a partire da 16 anni.

Questa misura finanzia per intero o parzialmente l'indennità del volontario, la sua assicurazione, le sue spese di sussistenza e di viaggio nonché, se del caso, un aiuto supplementare per i giovani più svantaggiati.

Questa misura sostiene inoltre le attività miranti a formare i giovani volontari, in particolare prima della loro partenza, ed a coordinare i vari partner. Se necessario essa permette di garantire il seguito delle iniziative basate sulle esperienze acquisite in occasione del servizio volontario europeo.

Gli Stati membri e la Commissione assicurano il rispetto degli standard qualitativi: il volontariato implica una dimensione di istruzione non formale, che si concretizza attraverso attività pedagogiche miranti a preparare i giovani sul piano personale, interculturale e tecnico, ed attraverso un costante sostegno personale. Un'importanza particolare è attribuita alla partnership tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto ed alla prevenzione dei rischi.

2.2. Servizio volontario europeo d'intervento

Questa misura sostiene progetti di volontariato con caratteristiche uguali a quelli descritti al punto 2.1, che consentano a gruppi di giovani di partecipare collettivamente ad attività organizzate a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale .

Di norma questa misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni .

2.3. Cooperazione tra servizi civili o volontari

Questa misura sostiene la cooperazione tra servizi nazionali ed internazionali di giovani volontari. Il programma può sostenere il rafforzamento delle sinergie e la creazione di compatibilità tra le varie forme di servizio civile volontario a livello europeo ed a livello nazionale, al fine di incrementarne la dimensione europea.

AZIONE 3 — Gioventù nel mondo

Questa azione punta a sviluppare la comprensione reciproca tra i popoli in uno spirito d'apertura al mondo, contribuendo al contempo allo sviluppo di sistemi di qualità che sostengano le attività dei giovani nei paesi interessati. Essa è aperta ai paesi partner del programma.

La dotazione finanziaria indicativa per l'azione 3 non dovrebbe essere inferiore al 4% dei costi totali previsti per tutte cinque le azioni (per il periodo 2007-2013).

3.1. Cooperazione con i paesi limitrofi all'Europa allargata

Questa misura sostiene progetti svolti in cooperazione con i paesi partner del programma considerati di volta in volta paesi limitrofi conformemente alle disposizioni sulla politica europea di vicinato dell'Unione e a norma dell'articolo 5, paragrafo 2  (1).

Questa misura sostiene scambi di giovani, di norma multilaterali, che consentono a vari gruppi di giovani provenienti dai paesi partecipanti al programma e dai paesi limitrofi all'Europa di incontrarsi per realizzare un programma di attività in comune. Di norma questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 25 anni. Tali attività basate su partnership transnazionali tra i vari soggetti di un progetto prevedono una formazione preliminare del personale di inquadramento e la partecipazione attiva dei giovani; il loro obiettivo è permettere ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse. Le attività miranti a rafforzare la partecipazione attiva di questi giovani ai progetti possono beneficiare di un finanziamento, in particolare quando si tratta di una preparazione a livello linguistico ed interculturale.

A condizione che nei paesi limitrofi vengano create strutture nazionali di gestione adeguate, anche le iniziative di giovani o di gruppi di giovani concepite a livello locale, regionale e nazionale in questi paesi possono essere finanziate, a condizione che vengano messe in rete con iniziative simili nei paesi partecipanti al programma. Si tratta di attività che i giovani stessi hanno concepito e di cui sono i soggetti principali. In linea di principio questa attività si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative giovanili, se dispongono di una cornice adeguata, possono essere realizzate già a partire da 16 anni.

Questa misura sostiene attività miranti a rafforzare la capacità delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e la loro messa in rete, riconoscendo il ruolo importante che queste organizzazioni possono svolgere nello sviluppo della società civile nei paesi limitrofi. Essa riguarda la formazione degli operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani e lo scambio di esperienze, di competenza e di buone pratiche tra detti animatori. Questa misura sostiene le attività che faciliteranno la messa a punto di progetti e di partnership durevoli e di qualità.

Questa misura sostiene inoltre progetti che stimolano l'innovazione e la qualità, miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù.

Un aiuto finanziario può essere accordato alle azioni d'informazione rivolte ai giovani ed agli operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani .

Questa misura sostiene inoltre le attività che permettono la cooperazione nel settore della gioventù con i paesi limitrofi. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, nonché altre misure di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività relative al settore giovanile nei paesi interessati.

3.2. Cooperazione con gli altri paesi

Questa misura sostiene attività di cooperazione nel settore della gioventù, in particolare lo scambio di buone pratiche con gli altri paesi partner del programma.

Essa incoraggia lo scambio tra gli operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani e la loro formazione, nonché lo sviluppo di partnership e reti tra organizzazioni giovanili.

Scambi multilaterali di giovani possono essere realizzati su una base tematica tra questi paesi ed i paesi che partecipano al programma.

I finanziamenti sono accordati alle attività che dimostrano un potenziale moltiplicatore.

Nell'ambito della cooperazione con paesi industrializzati, questa misura finanzia solo i partecipanti europei dei progetti.

AZIONE 4 — Operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani e strutture di sostegno

Questa azione punta a sviluppare la qualità delle strutture di sostegno al servizio dei giovani, a sostenere il lavoro degli operatori qualificati nel lavoro del giovani e nelle organizzazioni di giovani , a sviluppare la qualità del programma ed a favorire l'impegno cittadino dei giovani a livello europeo sostenendo le organizzazioni giovanili operanti a livello europeo nel settore della gioventù.

La dotazione finanziaria indicativa per l'azione 4 non dovrebbe essere inferiore al 15% dei costi totali previsti per tutte cinque le azioni (per il periodo 2007-2013).

4.1. Sostegno alle organizzazioni giovanili operanti a livello europeo nel settore della gioventù

Questa misura sostiene il funzionamento delle organizzazioni non governative attive a livello europeo nel settore della gioventù che perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo. Le loro attività devono in particolare contribuire alla partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica ed alla società nonché allo sviluppo ed all'attuazione di azioni di cooperazione europea nel settore della gioventù in senso ampio.

Per potere beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un'organizzazione deve rispettare le disposizioni seguenti:

deve essere giuridicamente costituita almeno da un anno

deve trattarsi di un organizzazione senza scopi di lucro

deve avere sede in uno dei paesi partecipanti al programma ai sensi dell'articolo 5 par. 1 o in alcuni stati dell'Europa orientale (2)

deve esercitare le sue attività a livello europeo, sola o sotto forma di diverse associazioni coordinate, e la sua struttura e le sue attività devono coprire almeno otto paesi che partecipano al programma; può trattarsi di una rete europea rappresentativa di organizzazioni attive a favore dei giovani

le sue attività devono essere conformi ai principi che stanno alla base dell'azione comunitaria nel settore politico della gioventù

può trattarsi di un'organizzazione che sviluppa le sue attività esclusivamente a favore dei giovani o di un'organizzazione a scopo più ampio, che sviluppa una parte delle sue attività a favore dei giovani

l'organizzazione deve coinvolgere i giovani nella gestione delle attività sviluppate a loro favore

Gli organismi beneficiari di una sovvenzione di funzionamento sono scelti sulla base di inviti a presentare proposte. Convenzioni quadro relative a partnership pluriennali possono essere concluse con le organizzazioni prescelte. Tuttavia, le convenzioni quadro non escludono il lancio di inviti a presentare proposte annuali per selezionare ulteriori partecipanti .

Le attività delle organizzazioni giovanili suscettibili di contribuire al rafforzamento e all'efficacia dell'azione comunitaria sono in particolare le seguenti:

funzione di rappresentazione dei punti di vista ed interessi dei giovani nella loro varietà a livello europeo

scambi di giovani e servizi di volontariato

apprendimento non formale ed informale e programmi d'attività per la gioventù

promozione dell'apprendimento e della comprensione interculturali

dibattiti su questioni europee, sulle politiche dell'Unione europea o sulle politiche per i giovani

diffusione di informazioni sull'azione comunitaria

azioni volte a favorire la partecipazione e l'iniziativa dei giovani

A titolo della presente misura sono prese in considerazione per la determinazione della sovvenzione di funzionamento solo le spese di funzionamento necessarie al corretto svolgimento delle attività normali dell'organismo selezionato, in particolare le spese di personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d'informazione e di diffusione.

La sovvenzione è accordata nel rispetto dell'indipendenza dell'organismo riguardo alla selezione dei suoi membri e della sua autonomia quanto alla definizione dettagliata delle sue attività.

La Commissione dovrebbe elaborare una guida dell'utente che spieghi con chiarezza i diritti legali e i doveri che l'accettazione di un finanziamento comporta.

Gli organismi interessati da questa parte beneficiano di un cofinanziamento pari almeno al 20 % del loro bilancio da parte di fonti diverse da quelle comunitarie.

Nell'interesse della sostenibilità e della continuità delle azioni giovanili create a norma della decisione n. 790/2004/CE, la dotazione minima annua a titolo dell'azione 4.1 ammonta a 2 600 000 EUR.

4.2. Sostegno al Forum europeo della gioventù

Nel quadro di questa misura possono essere accordate sovvenzioni per il sostegno delle attività permanenti del forum europeo della gioventù, organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo, nel rispetto dei principi seguenti:

indipendenza del forum europeo della gioventù riguardo alla selezione dei suoi membri, garantendo la più ampia rappresentazione possibile dei vari tipi di organizzazioni della gioventù

autonomia del forum europeo della gioventù riguardo alla definizione dettagliata delle proprie attività

associazione quanto più ampia possibile alle attività del Forum europeo della gioventù delle organizzazioni della gioventù non membri e dei giovani che non fanno parte di organizzazioni

contributo attivo del Forum europeo della gioventù alle attività politiche che riguardano i giovani a livello europeo, rispondendo in particolare alle domande delle istituzioni europee quando consultano la società civile e spiegando ai suoi membri le posizioni adottate da tali istituzioni.

Le spese ammissibili dal Forum europeo della gioventù riguardano al contempo le spese di funzionamento e le spese necessarie alla realizzazione delle proprie azioni. Data la necessità di assicurare la permanenza del Forum europeo della gioventù, al momento di stanziare le risorse del programma si tiene conto dell'orientamento seguente: le risorse annuali stanziate per il Forum europeo della gioventù non sono inferiori a 2 200 000 EUR .

Le sovvenzioni possono essere concesse al Forum europeo della gioventù previa ricezione di un piano di lavoro e di un bilancio appropriati. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili contestualmente ad un accordo quadro di partnership con la Commissione.

Il Forum beneficia di un cofinanziamento pari almeno al 20 % del suo bilancio da parte di fonti diverse da quelle comunitarie.

Le attività realizzate dal Forum Europeo della gioventù sono in particolare le seguenti:

funzione di rappresentanza dei giovani presso l'Unione europea;

funzione di coordinamento delle posizioni degli organismi associati nei confronti dell'Unione europea;

rilancio delle informazioni sulla gioventù nei confronti delle istituzioni europee;

rilancio delle informazioni dell'Unione europea nei confronti dei consigli nazionali della gioventù e delle organizzazioni non governative;

promozione e preparazione della partecipazione dei giovani alla vita democratica;

contributi al nuovo quadro di cooperazione deciso a livello dell'Unione europea nel settore della gioventù;

contributo allo sviluppo di politiche giovanili, progetti per la gioventù ed opportunità nel campo dell'istruzione nonché alla moltiplicazione delle informazioni relative ai giovani ed allo sviluppo di strutture rappresentative per i giovani in tutta l'Europa;

azioni di dibattito e di riflessione sulla gioventù in Europa ed in altre regioni della terra nonché sull'azione dell'Unione europea a favore dei giovani.

4.3. Formazione e messa in rete degli operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani

Questa misura sostiene le attività miranti alla formazione degli operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani nel settore della gioventù, in particolare dei lavoratori giovani , dei responsabili di progetti, dei consulenti per i giovani nonché degli esperti di pedagogia partecipanti ai progetti. Inoltre sostiene lo scambio di esperienze, di competenze e di buone pratiche tra tali operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani . La misura sostiene inoltre le attività che agevolano la creazione di progetti e partnership durature e di qualità nel quadro del programma. È necessario prestare particolare attenzione alle attività che favoriscono la partecipazione dei giovani che incontrano particolari difficoltà a partecipare ad azioni comunitarie.

4.4. Progetti volti a stimolare l'innovazione e la qualità

Questa misura sostiene i progetti miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù. Tali approcci innovativi possono riguardare i contenuti e gli obiettivi connessi all'evoluzione del quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù, la partecipazione di partner di diversa provenienza o la diffusione delle informazioni.

4.5. Azioni d'informazione rivolte ai giovani ed agli operatori qualificati nel lavoro dei giovani e nelle organizzazioni di giovani

Questa misura sostiene le informazioni e la comunicazione rivolte ai giovani migliorando il loro accesso alle informazioni pertinenti ed ai servizi di comunicazione, al fine di aumentarne la partecipazione alla vita pubblica e a facilitare l'espressione delle loro potenzialità di cittadini attivi e responsabili. A tale scopo verranno sostenute le attività di livello europeo e nazionale che migliorano l'accesso dei giovani all'informazione ed ai servizi di comunicazione, rafforzano la diffusione di un'informazione di qualità e aumentano la partecipazione dei giovani alla preparazione e alla diffusione delle informazioni.

Questa misura contribuisce in particolare allo sviluppo di portali europei, nazionali, regionali e locali miranti a diffondere informazioni specifiche per i giovani tramite qualsiasi tipo di mezzo, segnatamente tramite quelli che i giovani utilizzano più spesso. L'azione può inoltre sostenere misure volte a promuovere l'impegno dei giovani nella preparazione e diffusione di consigli e prodotti d'informazione comprensibili, di facile uso e mirati, per migliorare la qualità dell'informazione e l'accesso alla stessa da parte di tutti i giovani. In tutte le pubblicazioni si deve tener conto in modo chiaro ed esplicito della parità di genere e deve essere utilizzato un linguaggio che integri la dimensione di genere.

4.6. Partnership

Questa misura permette di finanziare partnership con organi regionali o locali, allo scopo di sviluppare durevolmente progetti che potranno combinare varie misure del programma. Il finanziamento riguarda i progetti e le attività di coordinamento.

4.7. Sostegno alle strutture del programma

Questa misura permette di finanziare le strutture di cui all'articolo 8 paragrafo 2, in particolare le agenzie nazionali. Tale assistenza può essere fornita sotto forma di concessione di sovvenzione di funzionamento che non superi il 50 % del costo totale ammissibile adottato nel programma di lavoro dell'agenzia. Questa misura permette inoltre di finanziare organismi assimilati, quali i coordinatori nazionali, i centri di risorse, la rete Eurodesk, la piattaforma euro-mediterranea della gioventù e le associazioni di giovani volontari europei, che agiscono in qualità di organi d'attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

4.8. Valorizzazione

La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni suscettibili di facilitare l'attuazione del programma. Essa può inoltre procedere a qualsiasi azione appropriata in materia di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché a una valutazione e ad un controllo del programma. Tali attività possono essere finanziate tramite sovvenzione, ottenute mediante appalti pubblici o organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

AZIONE 5 — Sostegno alla cooperazione politica

Questa azione punta a favorire la cooperazione europea in materia di politica della gioventù.

La dotazione finanziaria indicativa per l'azione 5 non dovrebbe essere inferiore al 4% dei costì totali previsti per tutte cinque le azioni {per il periodo 2007-2013).

5.1. Incontri di giovani e di responsabili delle politiche per la gioventù

Questa misura sostiene le attività che permettono la cooperazione politica ed il dialogo strutturato tra i giovani e le loro organizzazioni, da una parte, ed i responsabili della politica per la gioventù, dall'altra. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, le conferenze organizzate dalle presidenze dell'Unione, il sostegno ai seminari giovanili che promuovano e sostengano la partecipazione dei giovani europei quali comunità politica, sociale e culturale nonché altre attività di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività dell'Unione europea relative al settore della gioventù.

5.2. Settimana europea della gioventù

In tale contesto la settimana europea della gioventù diviene una manifestazione regolare e permanente quale componente fìssa della politica europea per la gioventù. Un'équipe di giovani prende parte alla programmazione e alla gestione delle attività in modo che la partecipazione dei giovani costituisca il filo conduttore di tale settimana.

Le attività seguenti fanno parte, con carattere centralizzato e decentralizzato, della settimana europea della gioventù:

informazioni sulle attività delle istituzioni europee;

azioni che consentano ai giovani di informare i deputati al Parlamento europeo delle loro preoccupazioni;

premiazione dei migliori progetti sostenuti dal programma «GIOVENTÙ IN AZIONE».

5.3. Sostegno alle attività miranti ad una migliore comprensione e conoscenza del settore della gioventù

Questa misura sostiene progetti specifici volti a individuare nozioni correlate a temi prioritari del settore giovanile fissati nel quadro del metodo aperto di coordinamento, nonché dei progetti che permettano di completarle, attualizzarle ed agevolarne l'accessibilità.

Inoltre mira a sostenere lo sviluppo di metodi che permettano di analizzare e comparare i risultati di studi e garantirne la qualità.

Il programma può inoltre sostenere attività relative alla messa in rete dei vari soggetti del settore della gioventù.

5.4. Cooperazione con organizzazioni internazionali

Questa azione può sostenere la cooperazione dell'Unione europea con organizzazioni internazionali competenti in materia di gioventù, in particolare il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione delle Nazioni Unite o le sue istituzioni specializzate.

6. GESTIONE DEL PROGRAMMA

Il pacchetto finanziario del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, controllo, audit, e valutazione direttamente necessarie alla gestione del programma ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni d'informazione e di pubblicazione, spese legate alle reti informatiche attinenti allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa d'assistenza amministrativa e tecnica nella quale può incorrere la Commissione nel quadro della gestione del programma.

Per presentare progetti modello e buone pratiche viene messa a punto una base di dati contenente le idee attuali nell'ambito delle attività giovanili su scala europea.

7. CONTROLLI E AUDIT

Per i progetti scelti conformemente alla procedura descritta all'articolo 13 paragrafo 2 della presente decisione si applica un sistema di audit a campionamento.

Il partecipante di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento. Se del caso, il partecipante di una sovvenzione garantisce che i giustificativi conservati dai propri partner o membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione, sia direttamente attraverso i suoi agenti, sia attraverso qualunque altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzazione che viene fatta della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati per tutta la durata della convenzione, nonché per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. Eventualmente, i risultati della revisione contabile possono indurre la Commissione a decisioni di recupero.

Il personale della Commissione e tutte le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in particolare negli uffici del partecipante , ed inoltre a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a compimento tali audit.

La Corte dei Conti e l'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) godono degli stessi diritti della Commissione, e in particolare del diritto di accesso.

Le decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, le convenzioni con le agenzie nazionali, gli accordi con i paesi terzi partecipanti, nonché le convenzioni ed i contratti che ne derivano prevedono in particolare un seguito ed un controllo finanziario da parte della Commissione (o di qualsiasi rappresentante autorizzato dalla stessa, fra cui l'OLAF), e controlli da parte della Corte dei conti, se necessario in loco. Tali controlli possono essere effettuati presso le agenzie nazionali, nonché, se del caso, presso i partecipanti di sovvenzioni.

La Commissione può inoltre procedere a controlli e verifiche in loco in conformità con il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3) .

Per le azioni comunitarie contemplate dalla presente decisione, la nozione d'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (4) deve essere intesa come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o di un'omissione da parte di un'entità giuridica che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o a bilanci gestiti da quest'ultima tramite una spesa indebita.


(1)  Senza pregiudizio agli sviluppi futuri, i paesi limitrofi in questione sono Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Federazione russa, Ucraina, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Territori palestinesi, Siria, e Tunisia.

(2)  Bielorussia, Moldavia, Federazione russa, Ucraina.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

P6_TA(2005)0397

Programma Cultura 2007 (2007-2013) ***I

Risoluzione legislativa del Parlameto europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013) (COM(2004)0469 — C6-0094/2004 — 2004/0150(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0469) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0094/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0269/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

rileva che gli stanziamenti indicati nella proposta della Commissione per il periodo successivo al 2006 sono subordinati alla decisione sul prossimo quadro finanziario pluriennale;

3.

chiede alla Commissione di presentare, se del caso, dopo l'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale, una proposta relativa all'adeguamento dell'importo finanziario di riferimento del programma;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0150

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2005 in vista dell'adozione della decisione n. .../2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura (2007-2013)

Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

È essenziale favorire la cooperazione e gli scambi culturali al fine di rispettare e promuovere la diversità delle lingue e culture in Europa e di far conoscere meglio ai cittadini europei le culture dell'Europa diverse dalla lor o, allo stesso tempo accrescendo la consapevolezza del patrimonio culturale europeo comune che condividono . La promozione della cooperazione e delle diversità culturali e linguistiche contribuisce in tal modo a fare della cittadinanza europea una realtà tangibile incoraggiando una partecipazione diretta dei cittadini europei al processo d'integrazione.

(2)

Una politica culturale attiva, volta a preservare la diversità culturale europea e a promuovere gli elementi culturali comuni e il patrimonio culturale dell'Europa, può contribuire a migliorare la visibilità esterna dell'Unione europea.

(3)

Il patrimonio architettonico costituisce una parte importante del patrimonio culturale europeo. Un'azione comunitaria mirante alla sua conservazione e tutela dovrebbe essere complementare alle misure nazionali e regionali.

(4)

La piena adesione e la piena partecipazione dei cittadini all'integrazione europea presuppongono che si mettano maggiormente in evidenza i loro valori e le loro radici culturali comuni come elemento chiave della loro identità e della loro appartenenza ad una società fondata sulla libertà, sull'equità, sulla democrazia, sul rispetto della dignità e dell'integrità della persona, sulla tolleranza e sulla solidarietà nel rispetto della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(5)

Il programma Cultura 2007-2013 deve prendere in considerazione i campi del patrimonio culturale e della produzione culturale degli Stati membri, quali l'architettura, le arti plastiche, la musica, la letteratura e lo spettacolo, pur mantenendo uno spirito non settoriale ed aperto all'innovazione e alle sinergie interdisciplinari.

(6)

Il settore culturale è un importante datore di lavoro diretto; esiste inoltre un chiaro collegamento tra investimenti nella cultura e sviluppo economico.

(7)

È essenziale che il settore culturale si impegni e svolga un ruolo nell'evoluzione politica europea in senso lato. Per tale motivo occorre rafforzare la posizione occupata dall'industria culturale nelle iniziative che vengono adottate nel quadro della strategia di Lisbona, in quanto tale industria contribuisce sempre più all'economia europea.

(8)

Perché la strategia di Lisbona sia attuata con successo, e al fine di creare una economia altamente competitiva basata sulla conoscenza che goda della comprensione e del sostegno del pubblico, la conoscenza specializzata dev'essere inquadrata in una più ampia matrice culturale, da cui deriva l'importanza di rafforzare le politiche culturali ai livelli regionale, nazionale ed europeo.

(9)

È altresì necessario promuovere una cittadinanza attiva e rafforzare la lotta contro tutte le forme d'esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia.

(10)

I musei sono importanti come conservatori e comunicatoti del patrimonio culturale dell'Europa e possono aiutare a promuovere una cittadinanza attiva e a rafforzare la lotta contro l'esclusione, fornendo una visione e una comprensione della storia e della diversità culturale europea.

(11)

Le popolazioni colpite da un'estrema povertà sono spesso sfavorite anche a livello culturale. Il miglioramento dell'accesso di massa alla cultura e al patrimonio culturale permette pertanto di lottare contro l'esclusione sociale.

(12)

L'articolo 3 del trattato prevede che l'azione della Comunità a norma di tale articolo mira a eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne.

(13)

I programmi culturali Caleidoscopio, Arianna, Raffaello e Cultura 2000, istituiti rispettivamente dalle decisioni n. 719/96/CE (3), n. 2085/97/CE (4), n. 2228/97/CE (5) e n. 508/2000/CE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, hanno segnato tappe positive nell'attuazione dell'azione comunitaria in materia culturale. È stata in tal modo acquisita un'esperienza considerevole, in particolare grazie alla valutazione dei suddetti programmi culturali. Occorre adesso razionalizzare e rafforzare l'azione culturale della Comunità basandosi sui risultati di tali valutazioni, sui risultati della consultazione di tutte le parti interessate e sui lavori delle istituzioni europee. Va dunque istituito un programma a tal fine.

(14)

Le istituzioni europee si sono pronunciate in diverse occasioni sull'azione culturale comunitaria e sulla rilevanza della cooperazione culturale, come risulta in particolare dalla risoluzione del Consiglio del 25 giugno 2002 su un nuovo piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura (7), dalla risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 recante attuazione del piano di lavoro in materia di cooperazione europea nel settore della cultura (8), dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 settembre 2001 sulla cooperazione culturale nell'Unione europea (9), dalla risoluzione del Parlamento europeo del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma Cultura 2000 (10), dalla risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2002 sull'importanza e sul dinamismo del teatro e delle arti dello spettacolo nell'Europa allargata (11) e dalla risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali (12), nonché dal parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2003 sulla proroga del programma Cultura 2000.

(15)

Il Consiglio, nelle conclusioni del 16 novembre 2004 relative al piano di lavoro in materia di cultura (2005-2006), il Parlamento europeo, nella risoluzione del 4 settembre 2003 sulle industrie culturali, e il Comitato economico e sociale europeo, nel parere sulle industrie culturali in Europa del 28 gennaio 2004, hanno affermato la necessità di tenere maggiormente conto della specificità economica e sociale delle industrie culturali non audiovisive.

(16)

Il Consiglio, nelle sue summenzionate risoluzioni, ha insistito sulla necessità di adottare a livello comunitario un approccio più coerente per quanto riguarda la cultura e sul fatto che il valore aggiunto europeo è un elemento essenziale e determinante nell'ambito della cooperazione europea in materia culturale, oltre che una condizione generale delle azioni della Comunità nel settore della cultura.

(17)

Per fare dello spazio culturale comune ai popoli dell'Europa una realtà, occorre promuovere la preservazione e la conoscenza del patrimonio culturale di valenza europea, la mobilità transnazionale degli operatori della cultura e incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali nonché favorire il dialogo e gli scambi culturali.

(18)

Occorre pertanto promuovere una maggiore cooperazione tra gli operatori culturali incoraggiandoli a formare reti di cooperazione pluriennale che permettano di sviluppare attività in comune, sostenere azioni più mirate aventi un reale valore aggiunto europeo, appoggiare eventi culturali emblematici, sostenere organismi europei di cooperazione culturale e incoraggiare lavori d'analisi su temi scelti d'interesse europeo e attività di raccolta e diffusione dell'informazione nonché azioni di valorizzazione nel settore della cooperazione culturale.

(19)

In applicazione della decisione n. 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura»per gli anni dal 2005 al 2019  (13), occorre prevedere un finanziamento significativo a favore di questa manifestazione, la quale gode di una grande visibilità presso gli Europei e contribuisce a rafforzare il senso d'appartenenza ad uno spazio culturale comune. Nel quadro della manifestazione, l'accento va posto sulla cooperazione culturale transeuropea.

(20)

Occorre sostenere il funzionamento di organismi che operano a favore della cooperazione culturale europea e che svolgono pertanto il ruolo di «ambasciatori» della cultura europea, facendo tesoro dell'esperienza acquisita dall'Unione europea nell'ambito della decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura  (14).

(21)

Nello spirito dell'articolo 151, paragrafo 4, del trattato, l'azione della Comunità nel campo della cultura dovrebbe essere coerente e complementare rispetto alle altre politiche, azioni e strumenti comunitari. Particolare attenzione dovrebbe essere accordata all'interfaccia delle misure comunitarie nei settori della cultura e dell'istruzione, per far sì che i progetti che hanno carattere comune (per esempio un progetto per la formazione di giovani musicisti) siano ammissibili al sostegno attraverso misure comunitarie nel più appropriato dei due campi.

(22)

È necessario che l'Unione europea parti, avanti una campagna di sensibilizzazione e di sostegno, a livello nazionale, europeo e internazionale, a favore della Convenzione dell'UNESCO sulla protezione della diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche. L'Unione dovrebbe inoltre contribuire a far sì che la Convenzione non indebolisca i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali nel nome della cultura o delle tradizioni.

(23)

È necessario che il programma, nel rispetto del principio della libertà d'espressione, contribuisca agli sforzi dell'Unione europea in materia di promozione dello sviluppo sostenibile e di lotta contro tutte le forme di discriminazione.

(24)

I paesi candidati all'Unione europea e i paesi EFTA membri dell'accordo SEE possono partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi con essi conclusi.

(25)

Il Consiglio europeo del19 e 20 giugno 2003 ha adottato «L'agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: progredire sulla via dell'integrazione europea», la quale prevede che i programmi comunitari dovrebbero essere aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e di associazione in base ad accordi quadro stipulati tra la Comunità e tali paesi. Questi ultimi, in funzione di considerazioni di bilancio o di priorità politiche, devono potere partecipare al programma o beneficiare di una forma di cooperazione più limitata, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da stabilire tra le parti interessate.

(26)

Il programma deve essere aperto anche alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano stipulato con la Comunità europea accordi comprendenti un aspetto culturale, secondo modalità da definire.

(27)

È opportuno istituire uno strumento unico di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale, intitolato « Programma cultura » e valido per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

(28)

Esiste consenso generale che risorse di bilancio adeguate debbano essere devolute a questo strumento di finanziamento e di programmazione, al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi prefissati.

(29)

L'azione comunitaria è complementare rispetto alle azioni nazionali o regionali condotte nel settore della cooperazione culturale. Dato che gli obiettivi dell'azione prevista ( la preservazione della conoscenza del patrimonio culturale di valenza europea, la mobilità transnazionale degli operatori culturali in Europa, la circolazione transnazionale delle opere d'arte e dei prodotti culturali ed artistici, il dialogo interculturale) non possono essere realizzati adeguatamente dagli Stati membri a causa del loro carattere transnazionale e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione non eccede quanto necessario per raggiungere i suddetti obiettivi.

(30)

Per quanto riguarda l'attuazione del sostegno comunitario, occorre tener conto della natura specifica del settore culturale in Europa e, in particolare, fare in modo che le procedure amministrative e finanziarie siano semplificate il più possibile e adattate tanto agli obiettivi perseguiti quanto alle prassi e tendenze del settore culturale.

(31)

La portata della diversità culturale e linguistica in Europa implica che il sostegno dovrebbe essere attribuito alle traduzioni letterarie nelle lingue moderne; un siffatto sostegno dovrebbe essere esteso alla traduzione da testi latini e greci dell'antichità classica e del medioevo; si dovrebbe altresì tener conto delle caratteristiche specifiche della traduzione letteraria.

(32)

Occorre garantire, nel quadro di una collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri, un monitoraggio ed una valutazione continui del presente programma per consentire adeguamenti, in particolare per quanto riguarda le priorità d'applicazione delle misure. La valutazione comprenderà una valutazione esterna effettuata da organismi indipendenti e imparziali.

(33)

Le procedure di controllo e di valutazione del programma dovrebbero utilizzare obiettivi e indicatori specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e definiti nel tempo.

(34)

Occorre attuare le misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi e per recuperare i fondi perduti e quelli versati o utilizzati indebitamente.

(35)

La presente decisione mira a stabilire, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato di cui al punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio (15).

(36)

Occorre adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (16).

(37)

Occorre prevedere disposizioni transitorie per garantire che la transizione tra, da un canto, i programmi istituiti dalle decisioni n. 508/2000/CE e n. 792/2004/CE e, dall'altro, il programma istituito dalla presente decisione avvenga senza problemi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1.   La presente decisione istituisce il programma Cultura, un programma pluriennale unico per le azioni comunitarie nel settore della cultura, qui di seguito denominato «il programma».

2.   Il programma è attuato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

Articolo 2

Dotazione finanziaria del programma

1.   La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di cui all'articolo 1, è fissata a 600 milioni EUR .

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   L'obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla valorizzazione di uno spazio culturale comune agli Europei sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono:

a)

promuovere la tutela e la conoscenza del patrimonio culturale d'importanza europea;

b)

promuovere la mobilità transnazionale delle persone che lavorano nel settore culturale;

c)

incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali;

d)

favorire il dialogo interculturale.

Articolo 4

linee d'azione del programma

1.   Gli obiettivi del programma sono perseguiti attuando le seguenti azioni, descritte nell'allegato:

a)

Sostegno ad azioni culturali

Le reti di cooperazione pluriennale

Le azioni di cooperazione

Le azioni speciali.

b)

Sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale .

c)

Sostegno a lavori d'analisi e alla raccolta e diffusione dell'informazione e delle attività di valorizzazione nei settori collegati alla cultura, quali la cooperazione culturale , il patrimonio culturale, la sinergia tra istruzione e cultura, la formazione avanzata per gli artisti e l'occupazione nel settore culturale.

d)

Sostegno ad azioni connesse all'educazione musicale ed artistica che promuovono gli scambi di buone pratiche ed una cooperazione più stretta a livello europeo.

2.   Queste azioni sono condotte conformemente alle disposizioni di cui all'allegato.

Articolo 5

Disposizioni riguardanti i paesi terzi

1.   Al programma possono partecipare anche i seguenti paesi:

i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE;

i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione all'Unione europea, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e modalità generali di partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari stabilite, rispettivamente, nell'accordo quadro e nelle decisioni dei Consigli d'associazione;

i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità definite con tali paesi in seguito agli accordi quadro da concludere per quanto riguarda la loro partecipazione ai programmi comunitari;

i paesi rientranti nella politica europea di vicinato in conformità dei piani d'azione da elaborare.

I paesi indicati nel presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite e mediante stanziamenti supplementari, partecipano pienamente al programma.

La Commissione garantisce l'articolazione tra il programma e altre azioni comunitarie, in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, della gioventù, dello sport, delle lingue, dell'inclusione sociale, della politica esterna dell'Unione, della lotta contro la discriminazione e della ricerca.

2.   Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità europea accordi d'associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da definire.

I paesi dei Balcani occidentali di cui al paragrafo 1 che non desiderassero beneficiare di una piena partecipazione al programma, possono beneficiare di una cooperazione con il programma alle condizioni previste nel presente paragrafo.

Articolo 6

Cooperazione con le organizzazioni internazionali

Il programma permette la cooperazione con organizzazioni internazionali competenti nel settore della cultura, come l'Unesco o il Consiglio d'Europa, sulla base di contributi paritari e nel rispetto delle regole proprie a ciascuna istituzione o organizzazione per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Complementarità con altri strumenti d'azione comunitari

La Commissione garantisce l'articolazione tra il programma e altri provvedimenti comunitari, in particolare quelli presi per mezzo dei Fondi strutturali e quelli riguardanti l'istruzione, la formazione professionale, la gioventù, lo sport, le lingue, l'inclusione sociale, la lotta contro ogni forma di discriminazione e la ricerca.

Articolo 8

Attuazione

1.   La Commissione garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma, conformemente all'allegato.

2.   I provvedimenti seguenti sono adottati in conformità della procedura di gestione di cui all'articolo 10, paragrafo 2:

a)

il piano di lavoro annuale, comprese le priorità, nonché i criteri e le procedure di selezione;

b)

il bilancio annuale e la ripartizione dei fondi tra le varie azioni del programma;

c)

le misure di monitoraggio e di valutazione del programma.

3.   Tutti gli altri provvedimenti necessari per l'attuazione della presente decisione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo 9

Misure di trasparenza

1.     I criteri di selezione definiti dagli esperti, unitamente alla tabella di classificazione applicata, sono messi a disposizione di tutti gli operatori culturali.

2.     Indipendentemente dal fatto che un operatore abbia ricevuto o meno una sovvenzione, i richiedenti hanno diritto a ricevere informazioni utili circa le motivazioni della decisione finale.

Articolo 10

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il rispetto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il rispetto dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Punti di contatto Cultura

1.   I punti di contatto Cultura, quali definiti al punto I.3.3 dell'allegato, operano come organi d'attuazione per la diffusione di informazioni sul programma a livello nazionale, salvo il rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (17), qui di seguito denominato «il regolamento finanziario».

2.   I punti di contatto Cultura devono possedere i seguenti requisiti:

disporre di personale sufficiente dotato sia di qualificazioni professionali attinenti alle loro funzioni, sia di qualificazioni linguistiche adeguate al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale;

disporre di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;

operare in un contesto amministrativo che permetta loro di adempiere correttamente i compiti ad essi affidati e di evitare conflitti d'interesse.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

1.   A norma dell'articolo 176, secondo paragrafo, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (18) , la Commissione può decidere, in funzione della natura delle azioni e delle caratteristiche dei beneficiari, se occorre esentare questi ultimi dalla verifica delle competenze e delle qualificazioni professionali necessarie per portare a termine l'azione o il programma di lavoro.

2.   Gli aiuti finanziari assumeranno la forma di sovvenzioni a persone giuridiche. In alcuni casi potranno essere assegnate borse a persone fisiche conformemente all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento finanziario. La Commissione può anche assegnare premi a persone fisiche o giuridiche per azioni o progetti attuati nel quadro del programma. Ai sensi dell'articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e secondo la natura dell'azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l'applicazione di tabelle di costo unitario.

3.   A norma dell'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, potranno essere sovvenzionate alcune attività specifiche delle Capitali europee della cultura designate ai sensi della decisione n. 1419/1999/CE.

Articolo 13

Contributo del programma ad altre politiche comunitarie

Il programma contribuisce al rafforzamento delle politiche trasversali della Comunità europea, in particolare:

a)

promovendo il principio fondamentale della libertà d'espressione;

b)

rafforzando un sentimento di cittadinanza europea e accrescendo la consapevolezza di un patrimonio culturale condiviso di valenza europea;

c)

sensibilizzando all'importanza di contribuire allo sviluppo sostenibile;

d)

affermando l'importanza di un programma europeo di cooperazione culturale mirante a promuovere la comprensione reciproca, l'inclusione sociale e la tolleranza in seno all'Unione europea;

e)

contribuendo a eliminare le discriminazioni basate sul sesso, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni, sull'handicap, sull'età o sull'orientamento sessuale;

f)

incoraggiando la consapevolezza culturale dei cittadini europei mediante il rafforzamento delle sinergie tra istruzione e cultura;

g)

promuovendo la diversità culturale e linguistica in tutte le sue forme in Europa.

La coerenza e la complementarità tra il programma e le politiche comunitarie nel settore della cooperazione culturale con i paesi terzi saranno oggetto di un'attenzione particolare.

Articolo 14

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del programma. I risultati del processo di monitoraggio e di valutazione sono presi in considerazione in sede di attuazione del programma.

Il monitoraggio comprende in particolare la stesura delle relazioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e c).

Gli obiettivi specifici del programma potranno, sulla base dei risultati delle relazioni di monitoraggio, essere rivisti conformemente con la procedura fissata all'artìcolo 251 del trattato.

2.   La Commissione garantisce una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma.

3.     La valutazione del programma tiene conto degli obiettivi formulati nella presente decisione onde garantirne il conseguimento.

4.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni:

a)

una relazione intermedia di valutazione , esterna e indipendente, riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2010;

b)

una comunicazione sulla continuazione del presente programma, al più tardi il 31 dicembre 2011;

c)

una relazione esterna e indipendente di valutazione a posteriori, al più tardi il 31 dicembre 2015.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

Per quanto riguarda le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione n. 508/2000/CE o della decisione n. 792/2004/CE, esse continueranno a essere gestite fino alla loro conclusione conformemente alle disposizioni di tali decisioni.

Il comitato previsto dall'articolo 5 della decisione n. 508/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all'articolo 10 della presente decisione.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)   GU C 164 del 5.7.2005, pag. 65 .

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005.

(3)  GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20.

(4)  GU L 291 del 24.10.1997, pag. 26.

(5)  GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 31.

(6)  GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.

(7)  GU C 162 del 6.7.2002, pag. 5.

(8)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 5.

(9)  GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 142.

(10)  GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 105.

(11)  GU C 300 E dell'11.12.2003, pag. 156.

(12)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 459.

(13)  GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 1.

(14)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40 .

(15)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(16)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(17)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(18)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

ALLEGATO

I. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI

1. Primo aspetto: sostegno ad azioni culturali

1.1. Le reti di cooperazione pluriennale

Il programma sostiene reti di cooperazione pluriennale culturale duraturi e strutturati tra operatori culturali europei. Questo sostegno ha lo scopo di aiutare le reti nella fase di decollo e strutturazione o in quella di estensione geografica. Si tratta di incoraggiare le reti a crearsi basi durature e a raggiungere l'autonomia finanziaria.

Ciascuna rete sarà costituita da almeno 6 operatori di quattro paesi diversi partecipanti al programma. Il suo proposito è di riunire operatori di uno o più settori attorno a diverse attività o progetti pluriennali, che possono essere di natura settoriale o transsettoriale, che debbono perseguire un obiettivo comune. Ciascuna rete avrà un operatore capo, che deve rappresentare gli altri operatori partecipanti e che è responsabile nei riguardi della Commissione.

Ciascuna rete è intesa a realizzare numerose attività culturali strutturate e pluriennali. Queste attività devono essere attuate durante tutta la durata del finanziamento comunitario e devono rientrare in almeno due obiettivi specifici indicati nell'articolo 3 , paragrafo 2, lettere da a) a (c) . Sarà data priorità alle reti intese a sviluppare attività che rispondono a tutti e tre gli obiettivi specifici dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a c) .

Le reti sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte, nel rispetto del regolamento finanziario e delle sue misure di esecuzione. Le reti sono selezionate , tra l'altro, sulla base della competenza riconosciuta dei coorganizzatori nel loro rispettivo settore d'attività, della capacità finanziaria e operativa di questi ultimi a portare a termine le attività proposte nonché della qualità di tali attività e della loro adeguatezza rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3.

Le reti devono essere fondate su un accordo di cooperazione, vale a dire su un documento comune avente forma giuridica in uno dei paesi partecipanti e firmato da tutti i coorganizzatori.

Il sostegno comunitario non può superare il 70 % del bilancio del progetto e ha carattere decrescente. Non può essere superiore a 500 000EUR l'anno. Il sostegno è concesso per un periodo di non meno di 3 anni e non più di 5 anni. Durante questo periodo, alcuni coorganizzatori possono essere sostituiti, ma gli obiettivi e il numero di paesi rappresentati rimarrà lo stesso.

Circa il 29 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

1.2. Le azioni di cooperazione

Il programma sostiene azioni di cooperazione culturale di natura settoriale o transsettoriale tra operatori europei. In esse dovrà prevalere l'aspetto della creatività e dell'innovazione specialmente per progetti tesi alla preservazione e disseminazione della conoscenza del patrimonio culturale di valenza europea . Verranno particolarmente incoraggiate le azioni intese ad esplorare possibilità di cooperazione da sviluppare in un periodo più lungo.

Ogni azione deve essere concepita e realizzata in partenariato da almeno tre operatori culturali di 3 paesi partecipanti diversi; gli operatori possono essere di uno o di più settori.

Le azioni sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte, nel rispetto del regolamento finanziario e delle sue misure di esecuzione. In tale contesto, la selezione verrà operata, tra l'altro, sulla base della competenza riconosciuta dei coorganizzatori, della capacità finanziaria e operativa di questi ultimi a portare a termine le attività proposte nonché della qualità di tali attività e della loro adeguatezza rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3.

Il sostegno comunitario non può superare il 70 % del bilancio del progetto e non può essere né inferiore a 30 000 EUR l'anno né superiore a 200 000EUR l'anno. Il sostegno è concesso per dodici-ventiquattro mesi .

Le condizioni fissate per questa azione riguardo al numero minimo di operatori richiesto al fine della presentazione dei progetti, nonché il minimo e massimo ammontare per il sostegno comunitario, possono essere adattati per tener conto delle condizioni specifiche della traduzione letteraria.

Circa il 30 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

1.3. Le azioni speciali

Il programma sostiene anche azioni speciali. Sono speciali le azioni che presentano una dimensione e una portata rilevanti, hanno una risonanza significativa presso i popoli dell'Europa e contribuiscono a una migliore presa di coscienza dell'appartenenza ad una stessa comunità, alla sensibilizzazione alla diversità culturale degli Stati membri e al dialogo interculturale ed internazionale. Esse devono rientrare in almeno due degli obiettivi specifici indicati nell'articolo 3 , paragrafo 2, lettere da a) a c) .

Queste azioni speciali contribuiscono altresì a rendere più visibile l'azione culturale comunitaria e ad aumentare l'influenza culturale del nostro continente.

A esempio, potranno essere sostenute come «azioni speciali» le assegnazioni di premi che, mettendo in luce artisti, opere o realizzazioni culturali o artistiche e facendoli conoscere al di là delle frontiere nazionali, favoriscono la mobilità e gli scambi, come per esempio avviene per il Premio Europa .

In tale contesto sarà accordato un sostegno significativo anche alle «Capitali europee della cultura» per contribuire all'attuazione di attività che mettano T'accento sulla visibilità europea e sulla cooperazione culturale transeuropea.

In questo quadro potranno inoltre essere sostenute le azioni di cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali previste dall'articolo 5, paragrafo 2, e dall'articolo 6.

Gli esempi precedenti non costituiscono un elenco esaustivo delle azioni che possono essere sostenute in quanto rientranti in questo sotto-aspetto del programma.

Le modalità di selezione delle azioni speciali dipenderanno dall'azione in questione. I finanziamenti saranno accordati a seguito di inviti a presentare proposte e di gare d'appalto, salvi i casi di cui agli articoli 54 e 168 del regolamento finanziario. Si terrà altresì conto dell'adeguatezza di ciascuna azione rispetto all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del programma indicati dall'articolo 3.

Il sostegno comunitario non può superare il 60 % del bilancio del progetto.

Circa il 16 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

2. Secondo aspetto: sostegno ad organismi europei attivi a livello europeo nel settore culturale e sostegno ad iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni.

Questo sostegno assume la forma di una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese connesse con il programma di lavoro permanente di un organismo che persegue un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della cultura o un obiettivo rientrante nella politica dell'Unione europea in tale settore.

Si prevede di concedere tali sovvenzioni sulla base di inviti annuali a presentare proposte.

Circa il 14 % del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

Sostegno al funzionamento di organizzazioni d'interesse culturale europeo

Possono beneficiare di questo sostegno gli organismi che operano a favore della cooperazione culturale in uno o più dei seguenti modi:

svolgendo funzioni di rappresentanza a livello comunitario,

raccogliendo o diffondendo informazioni atte a facilitare la cooperazione culturale transeuropea,

collegando in rete a livello europeo organismi attivi nel settore della cultura,

partecipando alla realizzazione di progetti di cooperazione culturale,

svolgendo il ruolo di ambasciatori della cultura europea, secondo l'esempio dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea.

Questi organismi devono avere una reale dimensione europea. A tale riguardo, essi devono esercitare le loro attività a livello europeo, autonomamente o in coordinamento con altre associazioni, e tanto la loro struttura (membri iscritti) quanto le loro attività devono essere atte ad abbracciare tutta l'Unione o almeno sette paesi europei.

La selezione degli organismi beneficiari di tali sovvenzioni di funzionamento è effettuata sulla base di un invito a presentare proposte. Ai fini di tale selezione rileva la rispondenza tra il programma di lavoro degli organismi e gli obiettivi specifici indicati nell'articolo 3. Con gli organismi così selezionati possono essere conclusi accordi quadro di partenariato pluriennali.

L'importo delle sovvenzioni di funzionamento di cui al presente punto non può superare l'80 % delle spese finanziabili dell'organismo nell'anno civile per il quale la sovvenzione è concessa .

3. Terzo aspetto: sostegno a lavori d'analisi nonché alla raccolta e alla diffusione dell'informazione nonché ad attività di valorizzazione nel settore della cooperazione culturale

Circa il 5% del bilancio totale del programma è riservato a questo tipo di sostegno.

3.1. Sostegno a lavori d'analisi nel settore della cooperazione culturale

Il programma sostiene la realizzazione di studi e di lavori d'analisi nel settore della cooperazione culturale. Questo sostegno ha lo scopo di aumentare il volume di informazioni e dati numerici riguardanti la cooperazione culturale su scala europea, in particolare per quanto riguarda la mobilità degli operatori della cultura, la circolazione delle opere d'arte e dei prodotti artistici e culturali ed il dialogo interculturale.

In tale contesto potranno essere sostenuti gli studi e i lavori d'analisi che contribuiscono ad arricchire la conoscenza del fenomeno della cooperazione culturale transeuropea e a creare un ambiente propizio al suo sviluppo. I progetti che mirano alla raccolta e all'analisi di dati statistici dovranno essere particolarmente incoraggiati.

3.2. Sostegno alla raccolta e alla diffusione dell'informazione nonché ad attività di valorizzazione nel settore della cooperazione culturale

Il programma sostiene la raccolta e la diffusione dell'informazione nonché attività di valorizzazione attraverso la concezione di uno strumento Internet adeguato alle necessità dei professionisti della cultura nel settore della cooperazione culturale transeuropea.

Lo strumento deve permettere lo scambio di esperienze e di buone prassi, la diffusione di informazioni riguardanti il programma culturale nonché la cooperazione culturale transeuropea in senso lato.

3.3. Sostegno ai punti di contatto Cultura

Per garantire una diffusione mirata ed efficace di informazioni pratiche riguardanti il programma, quest'ultimo prevede il sostegno di «punti di contatto Cultura» vicini ai beneficiari. Questi organi, che operano a livello nazionale, sono istituiti dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e su base volontaria: ove possibile, saranno localizzati sugli stessi luoghi della rappresentanza della Commissione nella capitale nazionale relativa.

I punti di contatto Cultura hanno il compito di:

garantire la promozione del programma,

agevolare l'accesso al programma e incoraggiare la partecipazione del maggior numero possibile di professionisti e di operatori culturali grazie ad una diffusione effettiva delle informazioni,

garantire un contatto permanente con le diverse istituzioni che sostengono il settore culturale negli Stati membri, contribuendo in tal modo alla complementarità tra le azioni del programma e le misure di sostegno nazionali,

garantire, al livello appropriato, l'informazione e il contatto tra i soggetti che partecipano al programma e ad altri programmi comunitari accessibili ai progetti culturali.

II. GESTIONE DEL PROGRAMMA

La dotazione finanziaria del programma può coprire anche le spese afferenti alle attività di preparazione, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione direttamente necessarie per gestire il programma e realizzarne gli obiettivi, in particolare, studi, riunioni, azioni d'informazione, pubblicazioni, spese legate alle reti informatiche per lo scambio delle informazioni nonché qualsiasi altra spesa di assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per la gestione del programma.

III. CONTROLLI E AUDIT

Per i progetti selezionati conformemente alla procedura descritta nell'articolo 12, paragrafo 1, è istituito un sistema di audit per campionamento.

Per cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento, il beneficiario di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate. Il beneficiario di una sovvenzione assicura che i giustificativi eventualmente conservati dai suoi partner o dai suoi membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione, tramite i suoi agenti o tramite qualsiasi altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo della sovvenzione. Gli audit possono essere effettuati durante tutta la durata del contratto e per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, in esito all'audit la Commissione potrà decidere di recuperare la sovvenzione.

Il personale della Commissione e le persone esterne delegate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in particolare, agli uffici del beneficiario e a tutte le informazioni necessarie per portare a termine gli audit, anche a quelle in formato elettronico.

La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno gli stessi diritti, in particolare il diritto d'accesso, della Commissione.

Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari delle Comunità europee contro frodi e altre irregolarità, nel quadro del presente programma la Commissione è autorizzata ad effettuare controlli e verifiche in loco conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (1). Se necessario, l'OLAF effettuerà indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

IV. AZIONI DI INFORMAZIONE, DI COMUNICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE

1. Commissione

La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni per facilitare l'attuazione del programma, può intraprendere azioni appropriate di informazione, pubblicazione, divulgazione e di valorizzazione e può procedere al monitoraggio e alla valutazione del programma. Tali attività potranno essere finanziate tramite sovvenzioni o appalti pubblici oppure potranno essere organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

2. Punti di contatto

La Commissione e gli Stati membri organizzano, su base volontaria, e rafforzano lo scambio delle informazioni utili all'attuazione del programma tramite i punti di contatto culturali, che operano come organi d'attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento finanziario.

V. RIPARTIZIONE DEL BILANCIO GLOBALE

Ripartizione indicativa del bilancio annuale del programma

 

Percentuale del bilancio

Aspetto 1 (sostegno ai progetti)

Circa il 75 %

reti di cooperazione pluriennali

Circa il 29 %

azioni di cooperazione

Circa il 30 %

azioni speciali

Circa il 16 %

Aspetto 2 (sostegno agli organismi)

Circa il 14 %

Aspetto 3 (analisi ed informazione)

Circa il 5 %

Totale spese operative

Circa il 94 %

Gestione del programma

Circa il 6 %


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

P6_TA(2005)0398

MEDIA 2007 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (COM(2004)0470 — C6-0093/2004 — 2004/0151(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0470) (1),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 157, paragrafo 3 e l'articolo 250, paragrafo 4, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0093/2004),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0278/2005),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

sottolinea che gli stanziamenti figuranti nella proposta per il periodo successivo al 2006 sono subordinati alla decisione relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale;

3.

invita la Commissione a presentare, se del caso, una proposta relativa all'adeguamento dell'importo finanziario di riferimento del presente programma dopo l'adozione del prossimo quadro finanziario pluriennale;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

P6_TC1-COD(2004)0151

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 25 ottobre 2005 in vista dell'adozione della decisione n. .../2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 157, paragrafo 3, e 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Al settore audiovisivo europeo compete un ruolo fondamentale nell'emergere di una cittadinanza europea, dal momento che rappresenta oggi uno dei principali vettori di trasmissione tra gli europei, in particolare tra i giovani, dei valori comuni, fondamentali, sociali e culturali dell'Unione . Il sostegno comunitario intende consentire al settore audiovisivo europeo di rafforzare il dialogo interculturale e la conoscenza reciproca fra le culture europee e di sviluppare il suo potenziale politico, culturale, sociale ed economico, vero valore aggiunto nella realizzazione della cittadinanza europea. Esso ha altresì come obiettivo quello di rafforzare la concorrenzialità, e in particolare di aumentare la quota di mercato di cui godono in Europa le opere europee non nazionali.

(2)

È anche necessario promuovere una cittadinanza attiva e rafforzare il rispetto del principio della dignità della persona umana, la promozione della parità tra donne e uomini e la lotta contro tutte le forme di discriminazione e di emarginazione, compresi il razzismo e la xenofobia.

(3)

La presenza e l'influenza crescenti delle donne nel settore dell'audiovisivo possono condurre a un cambiamento dei contenuti e suscitare l'interesse del pubblico femminile, e sono fondamentali per l'uguaglianza di genere nella società nel suo insieme.

(4)

Il sostegno comunitario al settore audiovisivo si basa sull'articolo 151 del trattato, il quale prevede che:

la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune;

la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

(5)

Il sostegno comunitario al settore audiovisivo s'inserisce anche nel contesto del nuovo obiettivo strategico definito per l'Unione dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, vale a dire rafforzare la formazione, l'occupazione, la riforma economica e la coesione sociale nel quadro di un'economia basata sulla conoscenza. Nelle sue conclusioni, il Consiglio ha constatato che «le industrie che producono contenuti informativi creano un valore aggiunto mettendo a frutto la diversità culturale europea e veicolandola in rete». Quest'approccio è stato confermato dalle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003.

(6)

Il sostegno comunitario al settore audiovisivo si basa infine sulla considerevole esperienza acquisita nel corso dei programmi MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus e MEDIA — Formazione (4), che hanno incoraggiato lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea a partire dal 1991. Quest'esperienza è risaltata in particolare nel quadro della valutazione dei programmi summenzionati (5).

(7)

Tale valutazione ha dimostrato che l'azione comunitaria deve concentrarsi in particolare:

a monte della produzione audiovisiva, sullo sviluppo delle opere audiovisive europee e sull'acquisizione e il perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo, e quest'ultima azione dev'essere considerata parte integrante del processo di preproduzione delle opere audiovisive;

a valle della produzione, sulla distribuzione, la proiezione nelle sale e la promozione delle opere audiovisive europee;

sul digitale, che fornirà un contributo decisivo al rafforzamento del settore audiovisivo e dovrebbe diventare una caratteristica fondamentale di MEDIA 2007;

e che la promozione prioritaria dei servizi digitali e dei cataloghi europei è indispensabile per superare la frammentazione del mercato europeo dell'audiovisivo.

(8)

Il programma MEDIA deve incoraggiare gli autori (sceneggiatori e registi) nel processo di creazione e incoraggiarli a sviluppare e adottare nuove tecniche creative che rafforzeranno la capacità di innovazione del settore audiovisivo europeo.

(9)

Vi sono più piattaforme di digitalizzazione nella proiezione di film, e la scelta della piattaforma dipende dai vari usi, utenti e necessità. I progetti pilota del programma MEDIA potrebbero fungere da terreno sperimentale da cui ricavare i nuovi criteri necessari al settore audiovisivo .

(10)

Realizzata come complemento ai programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione, l'azione preparatoria i2i «Crescita e audiovisivo» ha segnato un'altra tappa dell'attuazione della politica comunitaria di sostegno al settore audiovisivo. Essa infatti ha cercato di rimediare specificamente ai problemi d'accesso al finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI) del settore audiovisivo. La valutazione di i2i «Crescita e audiovisivo» ha confermato la sua adeguatezza rispetto alle esigenze del settore e la necessità di proseguire l'azione comunitaria in questo senso , ma ha evidenziato che occorre tener - maggiormente conto delle esigenze specifiche del settore .

(11)

Il settore audiovisivo europeo si caratterizza per il suo elevato potenziale di crescita, innovazione e dinamismo, la frammentazione del mercato a motivo della molteplicità culturale e linguistica e, di conseguenza, per un elevato numero di imprese medie, piccole e piccolissime che soffrono di una cronica sottocapitalizzazione. Per quanto riguarda l'attuazione del sostegno comunitario, è opportuno tener conto della natura specifica del settore audiovisivo e in particolare provvedere affinché le procedure amministrative e finanziarie siano proporzionate rispetto all'ammontare degli aiuti e, per quanto possibile, tassativamente semplificate e adattate agli obiettivi perseguiti e alle pratiche e agli interessi dell'industria dell'audiovisivo. La semplificazione deve consentire in particolare di ridurre l'intervallo fra la pianificazione dei progetti e la disponibilità di accedervi da parte del pubblico.

(12)

La pressoché totale assenza di istituti specializzati nel finanziamento dei crediti per il settore dell'audiovisivo costituisce a livello europeo un gravissimo ostacolo alla concorrenza.

(13)

Ogni azione adottata nel quadro del presente programma deve rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 11 sulla libertà di espressione e il pluralismo dei media.

(14)

Nel quadro degli aiuti al settore dell'audiovisivo e in particolare dei risultati dell'azione preparatoria «i2i», la Commissione e gli Stati membri dovrebbero verificare in che misura i futuri finanziamenti potranno facilitare lo sviluppo di prodotti specializzati per le PMI in materia di finanziamento dei crediti.

(15)

Negli Stati membri in cui sono stati sviluppati sistemi di finanziamento dei crediti atti a sostenere progetti nazionali dell'audiovisivo e a mobilitare capitale privato sarebbe opportuno verificare le modalità secondo cui tale capitale potrebbe essere accessibile anche a progetti europei non nazionali con il sostegno del programma MEDIA 2007.

(16)

L'articolo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che, per tutte le azioni cui intende procedere, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne mentre l'articolo 13 del trattato prevede che la Comunità prenda tutte le misure necessarie per combattere qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Il programma dovrà inoltre far fronte alle esigenze di accesso dei cittadini disabili, in particolare delle persone con particolari esigenze e problemi auditivi.

(17)

L'articolo II-82 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa stabilisce che l'Unione rispetta in particolare la diversità culturale e linguistica, ed è quindi necessario essere attenti ai bisogni particolari degli Stati membri più piccoli e degli Stati membri che presentano più di una zona linguistica.

(18)

Una maggiore trasparenza e diffusione dell'informazione relativa al mercato audiovisivo europeo costituisce un fattore di concorrenzialità per gli operatori del settore, in particolare le piccole e medie imprese. Maggiore trasparenza e diffusione di informazioni sono favorevoli alla fiducia degli investitori privati grazie ad un migliore recepimento delle potenzialità del settore e favoriscono altresì la valutazione e il seguito dell'azione comunitaria. La partecipazione dell'Unione europea all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo deve in particolare consentire di avvicinarsi a questi obiettivi.

(19)

In un'Unione europea di 25 Stati membri la cooperazione diventa sempre più un fattore strategico mirante a rafforzare la competitività dell'industria cinematografica europea. Pertanto è necessario finanziare maggiormente le reti europee a tutti i livelli di programma nel quadro del programma MEDIA — formazione, sviluppo, distribuzione e promozione. Ciò vale in particolare per i rapporti con soggetti degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004. Va sottolineato che qualunque strategia di cooperazione tra i soggetti del settore audiovisivo deve rispettare le norme sulle concorrenza stabilite dall'Unione europea.

(20)

Il sostegno finanziario pubblico al cinema, a livello europeo, nazionale, regionale o locale, è essenziale per superare le difficoltà strutturali del settore e consentire all'industria audiovisiva europea di rispondere alla sfida della globalizzazione. I meccanismi del sostegno pubblico devono essere conformi all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 151, paragrafo 4 del trattato e non devono essere oggetto di liberalizzazione nell'ambito dei negoziati internazionali sul commercio.

(21)

I paesi candidati e i paesi dell'EFTA che aderiscono al SEE hanno una vocazione riconosciuta a partecipare ai programmi comunitari, nel rispetto degli accordi conclusi con tali paesi.

(22)

È necessario rafforzare la cooperazione tra il programma MEDIA ed Eurimages, ma in maniera disgiunta dalle questioni finanziarie e procedurali.

(23)

Il Consiglio europeo di Salonicco, del 19 e 20 giugno 2003, ha adottato l'Agenda per i Balcani occidentali: Procedere verso l'integrazione europea, la quale prevede che i programmi comunitari siano aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione in base ad accordi quadro siglati tra la Comunità e i paesi interessati.

(24)

Gli altri paesi europei aderenti alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfronta-liera fanno parte integrante dello spazio audiovisivo europeo e possono dunque partecipare al programma, in base a stanziamenti supplementari, conformemente alle condizioni da stabilire negli accordi tra le parti; questi paesi, se lo ritengono opportuno in base a considerazioni finanziarie o alle priorità delle rispettive industrie audiovisive, devono poter partecipare al programma o beneficiare di una formula di cooperazione più limitata, in base a stanziamenti supplementari e a modalità specifiche da stabilire tra le parti interessate.

(25)

La cooperazione coi paesi terzi non europei sviluppata in base a interessi reciproci ed equilibrati può creare un valore aggiunto per l'industria audiovisiva europea per quanto riguarda promozione, accesso al mercato, distribuzione, diffusione e proiezioni delle opere europee in questi paesi; tale cooperazione dev'essere sviluppata sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da convenire negli accordi tra le parti interessate.

(26)

Devono essere adottate misure adeguate per prevenire le irregolarità e le frodi, per recuperare i fondi perduti o versati o utilizzati illegittimamente.

(27)

La presente decisione istituisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che rappresenta il riferimento privilegiato, in conformità dei punti 33 e 34 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (6).

(28)

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(29)

Occorre prevedere disposizioni transitorie al fine di garantire il passaggio dai programmi istituiti con decisione 2000/821/CE e con decisione n. 163/2001/CE al programma istituito dalla presente decisione,

DECIDONO:

Titolo 1

Obiettivi globali e dotazione finanziaria

Articolo 1

Obiettivi e priorità del programma

1.   La presente decisione istituisce un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo, in appresso denominato «il programma», per un periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.

2.   Il settore audiovisivo è un veicolo essenziale per la trasmissione e lo sviluppo dei valori fondamentali, sociali e culturali europei e lo sviluppo di posti di lavoro altamente qualificati e orientati al futuro. La sua creatività costituisce un fattore positivo per la competitività ed il richiamo culturale presso il pubblico . Il programma mira a rafforzare economicamente il settore audiovisivo, per consentire di svolgere al meglio tali ruoli culturali, sviluppando un'industria di contenuti potente e diversificata ed un patrimonio prezioso e accessibile.

Gli obiettivi globali del programma sono:

a)

conservare e valorizzare la diversità linguistica e culturale nonché il patrimonio audiovisivo europei, garantire l'accesso allo stesso da parte di tutti i cittadini europei , promuovere il pluralismo dei media e la libertà di espressione e favorire il dialogo tra le culture sia all'interno dell'Unione che fra l'Unione e i suoi vicini ;

b)

accrescere la circolazione delle opere audiovisive europee all'interno e all'esterno dell'Unione europea attraverso una maggiore cooperazione dei soggetti operanti ;

c)

rafforzare la concorrenzialità dell'audiovisivo europeo e delle opere audiovisive europee sul mercato europeo e sui mercati internazionali che favoriscono l'occupazione promuovendo le relazioni fra chi opera nel settore .

3.   Per realizzare tali obiettivi, il programma interviene sostenendo:

a)

a monte della produzione audiovisiva: l'acquisizione e il perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo e lo sviluppo delle opere audiovisive europee;

b)

a valle della produzione audiovisiva: la distribuzione e promozione delle opere audiovisive europee;

c)

progetti pilota intesi a garantire l'adeguamento del programma agli sviluppi del mercato.

4.   Nei settori d'intervento di cui al paragrafo 3 si tiene conto delle seguenti priorità:

a)

incoraggiamento della creazione nel settore audiovisivo e della conoscenza e diffusione del patrimonio cinematografico e audiovisivo europeo;

b)

rafforzamento della struttura finanziaria e produttiva del settore europeo dell'audiovisivo, in particolare delle PMI;

c)

riduzione, nel mercato audiovisivo europeo, degli squilibri tra paesi a forte capacità produttiva e paesi o regioni a debole capacità di produzione di audiovisivi e/o ad area geografica e linguistica ristretta;

d)

seguito delle evoluzioni del mercato in materia di digitalizzazione , compresa la promozione di cataloghi digitali della filmografìa europea su piattaforme digitali;

e)

miglioramento della commercializzazione delle opere audiovisive europee.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1.    Il quadro finanziario indicativo per l'esecuzione del presente programma, per il periodo di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2007 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è di EUR 1 055 000 000.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3.     In caso eccezionale di modifica del periodo del programma, l'importo inizialmente stabilito viene modificato soltanto nel rispetto di una rigorosa proporzionalità.

Titolo 2

Obiettivi specifici a monte della produzione audiovisiva

Articolo 3

Acquisizione e perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo

Per quanto riguarda l'acquisizione e il perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo, gli obiettivi specifici del programma sono:

1.

rafforzare le competenze dei professionisti europei dell'audiovisivo nei settori dello sviluppo, produzione, distribuzione/diffusione e promozione, al fine di migliorare la qualità e il potenziale delle opere audiovisive europee. Il programma sostiene in particolare azioni riguardanti:

a)

tecniche di scrittura di sceneggiature, per aumentare la qualità delle opere audiovisive europee e il loro potenziale di circolazione;

b)

gestione economica, finanziaria e commerciale della produzione, distribuzione e promozione delle opere audiovisive, per consentire l'elaborazione di strategie europee fin dalla fase di sviluppo;

c)

previsione a monte del ricorso alle tecnologie digitali per la produzione, postproduzione, distribuzione, proiezione e archiviazione dei programmi audiovisivi europei.

Deve anche essere garantita la partecipazione di professionisti e formatori di paesi diversi rispetto a quelli in cui si svolgono le azioni di formazione sostenute in conformità delle lettere da a) a c).

2.

migliorare la dimensione europea delle azioni di formazione audiovisiva mediante:

a)

un sostegno alle attività di rete e alla mobilità dei soggetti attivi nel mondo europeo della formazione, in particolare:

le scuole europee del cinema;

gli istituti di formazione;

i soggetti del settore professionale;

b)

la formazione dei formatori;

c)

il sostegno a percorsi individuali di formazione;

d)

la realizzazione di azioni di coordinamento e promozione degli enti sostenuti nel quadro delle azioni di cui al paragrafo 1.

3.

consentire ai professionisti originari dei nuovi Stati membri e di altri Stati membri che hanno modeste capacità di produzione audiovisiva e/o coprono una ridotta area geografica e/o linguistica di partecipare, tramite l'assegnazione di borse, alle azioni di formazione di cui al punto 1.

Le misure elencate ai punti da 1 a 3 sono attuate in conformità delle disposizioni date in allegato.

Articolo 4

Sviluppo

1.   Nel settore dello sviluppo gli obiettivi specifici del programma sono:

a)

sostenere l'elaborazione di progetti di produzione destinati al mercato europeo e internazionale presentati da società di produzione indipendenti;

b)

sostenere l'elaborazione di programmi di finanziamento per le società e i progetti di produzione europei, in particolare il finanziamento delle coproduzioni.

Le misure elencate ai punti a) e b) sono attuate in conformità delle disposizioni dell'allegato.

2.   La Commissione provvede a garantire la complementarità tra le azioni sostenute nel settore del miglioramento delle competenze dei professionisti e quelle di cui al paragrafo 1.

Titolo 3

Obiettivi specifici a valle della produzione audiovisiva

Articolo 5

Distribuzione e diffusione

Nel settore della distribuzione e della diffusione, gli obiettivi specifici del programma sono:

a)

rafforzare il settore europeo della distribuzione incoraggiandone gli operatori a investire nella coproduzione, acquisizione e promozione di film europei non nazionali e a realizzare strategie coordinate di commercializzazione;

b)

migliorare la circolazione dei film europei non nazionali sui mercati europeo e internazionale mediante misure di incoraggiamento dell'esportazione, distribuzione su qualunque supporto e programmazione in sala;

c)

promuovere la diffusione transnazionale delle opere audiovisive europee prodotte da società di produzione indipendenti, incoraggiando la cooperazione tra emittenti da una parte e produttori e distributori indipendenti dall'altra;

d)

incoraggiare la digitalizzazione delle opere audiovisive europee e lo sviluppo di un mercato digitale concorrenziale ;

e)

incoraggiare le sale a sfruttare le possibilità offerte dalla distribuzione digitale;

f)

incoraggiare l'uso dei sottotitoli come sostegno meno costoso alla distribuzione e alla diffusione di film europei al di là dei confini nazionali.

Le misure elencate alle lettere da a) a f) sono attuate in conformità delle disposizioni dell'allegato.

Articolo 6

Promozione

Nel settore della promozione gli obiettivi specifici del programma sono:

a)

migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo europeo un accesso ai mercati professionali europei e internazionali;

b)

migliorare l'accesso del pubblico europeo e internazionale alle opere audiovisive europee;

c)

incoraggiare azioni comuni tra enti nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi;

d)

incoraggiare azioni di promozione del patrimonio cinematografico e audiovisivo europeo e migliorarne l'accesso del pubblico, a livello sia europeo che internazionale;

e)

migliorare la promozione e la commercializzazione delle opere audiovisive europee su piattaforme digitali.

Le misure elencate alle lettere da a) ad e) sono attuate in conformità delle disposizioni dell'allegato.

Titolo 4

Progetti pilota

Articolo 7

Progetti pilota

1.   Per garantire l'adeguamento del programma agli sviluppi del mercato, in connessione in particolare con l'introduzione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il programma può sostenere dei progetti pilota.

2.   Per l'attuazione del paragrafo 1, la Commissione è consigliata da gruppi di consulenza tecnica composti da esperti designati dagli Stati membri su proposta della Commissione.

Titolo 5

Modalità di attuazione del programma e disposizioni finanziarie

Articolo 8

Disposizioni riguardanti i paesi terzi

1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi, purché le condizioni previste siano soddisfatte e siano forniti stanziamenti supplementari:

a)

i paesi dell'EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell'accordo SEE;

b)

i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione all'UE, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali di partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari definiti rispettivamente nell'accordo quadro e nelle decisioni dei Consigli d'associazione;

c)

i paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità definite con questi paesi in seguito agli accordi quadro da definire per quanto riguarda la loro partecipazione ai programmi comunitari.

2.   Il programma inoltre è aperto alla partecipazione dei paesi aderenti alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera diversi da quelli cui al paragrafo 1, sulla base di stanziamenti supplementari, secondo condizioni da convenire mediante accordi tra le parti interessate.

3.   L'apertura del programma ai paesi terzi europei di cui ai paragrafi 1 e 2 è soggetta ad un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario, ivi compreso l'articolo 6, paragrafo 5, quinto comma della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (8) . Questa disposizione non si applica alle azioni previste all'articolo 3.

4.   Il programma è anche aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano firmato con l'Unione europea degli accordi di associazione o di cooperazione contenenti clausole nel settore audiovisivo, e sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da definire. I paesi dei Balcani occidentali di cui al paragrafo 1 e i paesi europei contemplati dalla politica europea di prossimità che non desiderassero beneficiare di una piena partecipazione al programma possono avvalersi di una cooperazione con lo stesso alle condizioni previste al presente paragrafo.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   Conformemente all'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee  (9), i beneficiari del programma possono essere persone fisiche.

Fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità è parte contraente, le imprese beneficiarie del programma devono essere detenute e continuare ad esserlo, o direttamente o mediante partecipazione maggioritaria, da Stati membri e/o da cittadini degli Stati membri.

2.   Conformemente all'articolo 176, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (10), essa può decidere, in base alle caratteristiche dei beneficiari e alla natura delle azioni, se occorra esentare i beneficiari stessi dalla verifica delle competenze e delle qualifiche professionali richieste per condurre a buon fine l'azione o il programma di lavoro.

3.   A seconda della natura dell'azione, gli aiuti finanziari possono essere emessi sotto forma di sovvenzioni (11) o di borse. La Commissione può anche assegnare dei premi per azioni o progetti svolti nel quadro del programma. Conformemente all'articolo 181 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e a seconda della natura dell'azione, possono essere autorizzati dei finanziamenti forfettari o l'applicazione di tabelle di costi unitari.

4.     Per quanto concerne i criteri di idoneità, nonché i documenti da compilare e fornire, la Commissione deve rispettare il principio di proporzionalità.

5.   Gli aiuti finanziari assegnati nel quadro del programma non possono superare il 50 % dei costi definitivi delle operazioni sostenute. Nei casi espressamente previsti in allegato, gli aiuti finanziari possono però raggiungere il 75 % dei costi definitivi delle operazioni. Inoltre, le procedure di assegnazione di detti aiuti sono obiettive e trasparenti.

6.   In base alla natura specifica delle azioni cofinanziate e in conformità dell'articolo 112, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può considerare spese ammissibili i costi direttamente legati alla realizzazione dell'azione sostenuta, anche se sono in parte sostenuti dal beneficiario prima della procedura di selezione.

7.   A norma dell'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (12), i cofinanziamenti possono essere apportati interamente o in parte in natura, purché il valore di tale contributo non superi né il costo effettivamente sostenuto e opportunamente giustificato coi documenti contabili, né il costo generalmente accettato sul mercato considerato.

8.   I rimborsi delle somme assegnate nel quadro del programma, quelle provenienti dai programmi MEDIA (1991-2006) e le somme non utilizzate dai progetti selezionati sono riassegnate per coprire le esigenze del programma MEDIA 2007.

Articolo 10

Attuazione della decisione

1.   La Commissione è incaricata dell'attuazione del programma, secondo le modalità previste in allegato.

2.   Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione nei campi sotto indicati sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 11, paragrafo 2:

a)

gli orientamenti generali per tutte le misure descritte in allegato;

b)

il contenuto degli inviti a presentare proposte, la definizione dei criteri e delle procedure per la selezione dei progetti;

c)

le questioni riguardanti la ripartizione interna annuale delle risorse del programma, anche fra le azioni previste nei settori del miglioramento delle competenze dei professionisti, dello sviluppo, della distribuzione/diffusione e della promozione;

d)

le modalità di seguito e valutazione delle azioni.

3.   Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione concernenti tutti gli altri punti sono adottate conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 11

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 della stessa.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

MEDIA Desk

1.   La rete europea dei MEDIA Desk agisce in qualità di organo attuativo per la diffusione d'informazioni sul programma a livello nazionale, soprattutto per i progetti transfrontalieri, fatto salvo il disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e del paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 di cui al punto 2.2. dell'allegato.

2.     Occorre incoraggiare la cooperazione delle reti MEDIA Desk, specie di prossimità, onde agevolare gli scambi e i contatti fra professionisti e ottenere una sensibilizzazione del pubblico agli eventi principali del programma come i premi o le ricompense. I MEDIA Desk svolgono un prezioso ruolo di fornitori d'informazione e di servizi facilitando l'emergere di nuovi poli audiovisivi.

3.   I MEDIA Desk devono rispettare i seguenti criteri:

disporre di personale sufficiente e in possesso delle qualifiche professionali necessarie alle mansioni da svolgere, nonché delle competenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale;

disporre di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;

operare in un contesto amministrativo che consenta loro di svolgere opportunamente i propri compiti e di evitare ogni conflitto d'interessi.

4.     La Commissione incoraggia la creazione di MEDIA Desk e MEDIA Antennae in paesi e regioni caratterizzati da scarse capacità produttive, in linea con le priorità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), promuovendone la visibilità.

Articolo 13

Contributo del programma ad altre politiche e prerogative comunitarie

1.   Il programma contribuisce al rafforzamento delle politiche trasversali della Comunità europea, in particolare:

a)

promuovendo i principi fondamentali di libertà d'espressione nonché di pluralismo e indipendenza dell'informazione ;

b)

incoraggiando una presa di coscienza dell'importanza della diversità culturale e della multiculturalità in Europa e un migliore riconoscimento reciproco delle sue diverse culture quale strumento per conseguire la cittadinanza europea e creare una società inclusiva , nonché della necessità di combattere tutte le forme di discriminazione, compresi il razzismo e la xenofobia;

c)

incoraggiando una presa di coscienza dell'importanza di contribuire allo sviluppo economico sosteni-bile;

d)

contribuendo alla lotta contro tutte le forme di discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e alla promozione della parità tra donne e uomini ;

e)

contribuendo al dibattito e all'informazione sull'Unione europea come spazio di uguaglianza, pace, democrazia, libertà, prosperità, sicurezza e giustizia .

2.     La Commissione garantisce la cooperazione tra questo programma ed altri programmi comunitari nel settore dell'istruzione e della formazione, della ricerca e della società dell'informazione.

3.    La Commissione garantisce l'effettiva cooperazione tra questo programma e le azioni nel settore della formazione e dell'audiovisivo nel quadro della cooperazione tra l'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti, in particolare il Consiglio d'Europa (Eurimages e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo).

4.     La Commissione adotta iniziative volte a garantire che le attività realizzate a titolo del presente programma integrino altre attività a livello comunitario ed europeo in materia di istruzione e formazione, relativamente al settore cinematografico e audiovisivo.

Articolo 14

Seguito e valutazione

1.   La Commissione garantisce che le azioni previste dalia presente decisione siano oggetto di una valutazione a priori, di un seguito e di una valutazione a posteriori. Essa garantisce l'accessibilità al programma e la trasparenza della sua attuazione.

Il seguito comprende la redazione delle relazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e c) e attività specifiche.

2.   La Commissione garantisce una valutazione regolare, esterna e indipendente del programma.

3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:

a)

una relazione intermedia di valutazione sui risultati ottenuti, sull'adeguamento del programma al contesto tecnologico e le incidenze a livello del mercato europeo nonché sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'applicazione del programma, tre anni dopo la sua adozione; tale relazione dovrà in particolare consentire di valutare l'efficacia delle misure di miglioramento strutturale dei paesi di recente adesione all'Unione ;

b)

una comunicazione sul proseguimento del programma, quattro anni dopo la sua adozione;

c)

una relazione dettagliata di valutazione ex post sull'attuazione e sui risultati del programma, al termine dell'esecuzione dello stesso.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

Le azioni avviate entro il 31 dicembre 2006 in base alla decisione 2000/821/CE e alla decisione n. 163/2001/CE restano gestite, fino alla loro chiusura, in conformità delle disposizioni previste dalle suddette decisioni.

Il comitato previsto all'articolo 8 della decisione 2000/821/CE e all'articolo 6 della decisione n. 163/2001/CE è sostituito dal comitato di cui all'articolo 11 della presente decisione.

Titolo 6

Informazioni relative al settore audiovisivo europeo e partecipazione all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo

Articolo 16

Informazioni relative al settore audiovisivo europeo

L'Unione europea contribuisce al rafforzamento della trasparenza e della diffusione delle informazioni relative al settore audiovisivo europeo.

Articolo 17

Partecipazione all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo

Per l'attuazione dell'articolo 16, l'Unione europea partecipa, in particolare, all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per tutta la durata del programma.

La Commissione rappresenta l'Unione europea nelle relazioni con l'Osservatorio.

Articolo 18

Contributo alla realizzazione degli obiettivi del programma

La partecipazione dell'Unione europea all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo fa parte integrante del presente programma e contribuisce alla realizzazione dei suoi obiettivi:

favorendo la trasparenza del mercato attraverso una migliore comparabilità dei dati raccolti nei vari paesi e assicurando l'accesso degli operatori alle statistiche e all'informazione finanziaria e giuridica, rafforzando la concorrenzialità e lo sviluppo del settore audiovisivo europeo;

permettendo un miglior seguito del programma e facilitandone la valutazione;

avviando, a complemento della valutazione economica e di concerto con l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, una ricerca sul pubblico, le sue abitudini e le sue preferenze.

Articolo 19

Seguito e valutazione

La valutazione e il seguito della partecipazione dell'Unione europea all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo si svolgono nel quadro della valutazione e del seguito del programma, in conformità dell'articolo 14.

Titolo 7

Entrata in vigore

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

Fatto a ..., il ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 39 .

(2)  GU C 164 del 5.7.2005, pag. 76 .

(3)  Posizione dle Parlamento europeo del 25 ottobre 2005.

(4)  Programmi istituiti rispettivamente dalla decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (GU L 380 del 31.12.1990, pag. 37), dalla decisione 95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (Media II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25), dalla decisione 95/564/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (Media II — Formazione) (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33), dalla decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 4)) e dalla decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 845/2004/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 1)).

(5)  Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sull'attuazione e i risultati del Programma MEDIA II (1996-2000) COM(2003)0802 del 18.12.2003, relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Relazione sull'attuazione e i risultati intermedi dei programmi MEDIA Plus e MEDIA Formazione (2001-2005) e sui risultati dell'azione preparatoria «Crescita e audiovisivo: i2i audiovisivo» COM(2003)0725 del 24.11.2003.

(6)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

(9)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(10)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(11)  Nel caso dell'aiuto selettivo alla distribuzione e conformemente all'articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e all'articolo 168, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, le entrate generate durante il primo anno di proiezione al cinema di un film saranno rimborsate per l'importo del contributo MEDIA (tranne il sostegno al doppiaggio/ai sottotitoli).

(12)  In riferimento all'articolo 172 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

ALLEGATO

Tìtolo 1 : Obiettivi operativi e azioni da attuare

1.   Acquisizione e perfezionamento delle competenze nel settore audiovisivo

1.1.   Rafforzare le competenze dei professionisti europei dell'audiovisivo nei settori dello sviluppo, produzione, distribuzione/diffusione e promozione, al fine di migliorare la qualità e il potenziale delle opere audiovisive europee.

1.1.1.   Tecniche di scrittura di sceneggiature

Obiettivo operativo:

consentire agli sceneggiatori esperti di migliorare le proprie capacità di sviluppare tecniche basate sui metodi tradizionali e interattivi di scrittura.

Azioni da attuare:

sostenere l'elaborazione e l'attuazione di moduli di formazione relativi all'individuazione di categorie destinatane, all'edizione e sviluppo di sceneggiature per un pubblico internazionale, ai rapporti tra lo sceneggiatore, il direttore della scrittura, il produttore e il distributore;

sostenere la formazione a distanza e favorire gli scambi e i partenariati che associno i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o ad area linguistica o geografica limitata.

1.1.2.   Gestione economica, finanziaria e commerciale della produzione, distribuzione, commercializzazione e promozione delle opere audiovisive

Obiettivo operativo:

sviluppare la capacità dei professionisti di apprendere e inserire la dimensione europea nei settori dello sviluppo, produzione, commercializzazione, distribuzione/diffusione e promozione dei programmi audiovisivi.

Azioni da attuare:

sostenere, in integrazione delle azioni condotte dagli Stati membri, l'elaborazione e l'aggiornamento di moduli di formazione alla gestione, tenendo conto della dimensione europea;

sostenere la formazione a distanza e favorire gli scambi e i partenariati che associno i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o ad area linguistica o geografica limitata;

fissare un prezzo massimo per la cessione e la messa a disposizione del materiale delle cine-mateche nazionali dei 25 Stati membri, quando tale materiale è destinato a essere utilizzato dalle PMI che producono film e programmi di contenuto analogo, o anche da produttori cinematografici indipendenti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione o la cui sede sociale sia stabilita in uno Stato membro. Nel caso in cui il materiale venga utilizzato a fini commerciali in vista della creazione di un prodotto analogo, da parte del produttore che ha richiesto tale materiale d'archivio, è possibile una negoziazione finanziaria, purché vengano sempre rispettati i principi del pluralismo, della conoscenza e della divulgazione del patrimonio culturale.

1.1.3.   Previsione a monte del ricorso alle tecnologie digitali per la produzione, postproduzione, distribuzione, proiezione e archiviazione dei programmi audiovisivi

Obiettivo operativo:

sviluppare la capacità dei professionisti di utilizzare le tecnologie digitali, in particolare nei settori della produzione, postproduzione, distribuzione, proiezione, archiviazione e multimedia.

Azioni da attuare:

sostenere l'elaborazione e l'attuazione di moduli di formazione in materia di tecnologie audiovisive digitali, in integrazione delle azioni condotte dagli Stati membri;

sostenere la formazione a distanza e favorire gli scambi e i partenariati che associno i paesi e le regioni con scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o ad area linguistica o geografica limitata.

1.2.   Migliorare la dimensione europea delle azioni di formazione audiovisiva

1.2.1.   Sostegno alla creazione di reti dei protagonisti europei della formazione (scuole europee del cinema, istituti di formazione, soggetti del settore professionale)

Obiettivo operativo:

favorire gli scambi e la regolare collaborazione tra istituzioni e/o le attività di formazione esistenti.

Azioni da attuare:

incoraggiare i beneficiari di un sostegno nel quadro del programma a intensificare il coordinamento delle proprie attività di formazione continua e iniziale, al fine di sviluppare una rete europea che possa beneficiare di un aiuto comunitario soprattutto per la cooperazione con la partecipazione di soggetti — fra cui emittenti televisive — provenienti da Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il 30 aprile 2004 e/o da Stati membri con una modesta capacità di produzione audiovisiva e/o un'estensione geografica e/o linguistica ridotta .

1.2.2.   Formazione dei formatori

Obiettivo operativo:

disporre di formatori competenti.

Azioni da attuare:

contribuire alla formazione dei formatori, in particolare mediante l'insegnamento a distanza.

1.2.3.   Sostegno a percorsi individuali di formazione

Obiettivo operativo:

favorire la mobilità in Europa degli studenti di cinematografia.

Azioni da attuare:

borse di mobilità, legate a un progetto di formazione.

1.2.4.   Realizzazione di azioni di coordinamento e promozione degli enti sostenuti nel quadro delle azioni di cui al punto 1.1.1. del presente allegato.

Obiettivo operativo:

promuovere il coordinamento e la promozione dei beneficiari di un sostegno nel quadro del programma.

Azione da attuare:

contribuire all'attuazione di azioni mirate di coordinamento e promozione delle attività di formazione sostenute nel quadro del programma.

1.2.5.   Consentire ai professionisti originari degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 30 aprile 2004e di altri Stati membri che hanno modeste capacità di produzione audiovisiva e/o coprono una ridotta area geografica e/o linguistica, di partecipare, tramite l'assegnazione di borse, alle azioni di formazione di cui al punto 1.1.1. del presente allegato.

Obiettivo operativo:

facilitare la partecipazione dei professionisti provenienti dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 30 aprile 2004e da altri Stati membri che hanno una modesta capacità di produzione audiovisiva e/o coprono una ridotta area geografica e/o linguistica ai progetti sostenuti dal programma.

Azioni da attuare:

contribuire alla realizzazione di un sistema di borse.

2.   Sviluppo

2.1.   Sostenere l'elaborazione di progetti di produzione destinati al mercato europeo e internazionale presentati da società di produzione indipendenti

Obiettivi operativi:

sostenere lo sviluppo di opere europee appartenenti ai generi seguenti: fiction, animazione, documentario artistico, concetti multimediali;

incoraggiare le imprese a produrre progetti di qualità dotati di un potenziale internazionale;

incoraggiare lo sviluppo di nuovi talenti e professionisti attraverso l'istituzione del premio Pier Paolo Pasolini per i nuovi talenti;

incoraggiare le imprese a tener conto delle tecnologie digitali nei settori della produzione e della distribuzione fin dalla fase dello sviluppo;

incoraggiare le imprese a elaborare strategie di fruizione internazionale, di marketing e distribuzione fin dalla fase di sviluppo dei progetti;

consentire alle PMI di accedere al sostegno allo sviluppo e di adattare le azioni ai rispettivi bisogni;

introdurre una complementarità con le azioni sostenute da MEDIA nel settore del miglioramento delle competenze dei professionisti dell'audiovisivo.

Azioni da attuare:

sostenere lo sviluppo di progetti relativi ad opere audiovisive o di cataloghi di progetti , soprattutto per la cooperazione con soggetti provenienti da Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 30 aprile 2004 e/o da Stati membri con una modesta capacità di produzione audiovisiva e/o un'estensione geografica e/o linguistica ridotta ;

sostenere la digitalizzazione delle opere audiovisive europee fin dalla fase dello sviluppo.

2.2.   Sostenere l'elaborazione di programmi di finanziamento per le società e i progetti di produzione europei, compreso il finanziamento delle coproduzioni.

Obiettivi operativi:

incoraggiare l'elaborazione, da parte delle società di produzione, di programmi di finanziamento per i loro progetti di produzione appartenenti ai generi seguenti: fiction, animazione, documentario artistico, concetti multimediali;

nella prosecuzione delle azioni preparatorie i2i, incoraggiare la ricerca di partner finanziari a livello europeo, per creare una sinergia tra gli investitori pubblici e privati e favorire l'elaborazione di strategie di distribuzione fin dalla fase dello sviluppo.

Azioni da attuare:

sostenere i costi indiretti connessi col finanziamento privato dei progetti di produzione presentati dalle PMI (ad esempio i costi finanziari, d'assicurazione o garanzia di buona esecuzione);

sostenere l'accesso delle PMI, in particolare delle società di produzione indipendenti, alle società finanziarie attive nel settore dell'elaborazione di programmi d'investimento per lo sviluppo, la produzione e la coproduzione di opere audiovisive europee con un potenziale di distribuzione internazionale;

incoraggiare gli intermediali finanziari a sostenere lo sviluppo e la coproduzione di opere audiovisive con un potenziale di distribuzione internazionale;

sostenere la cooperazione tra le agenzie nazionali attive nel settore dell'audiovisivo.

3.   Distribuzione e diffusione

Obiettivo operativo trasversale:

valorizzare la diversità linguistica delle opere europee distribuite.

Azione da attuare:

sostenere doppiaggio e sottotitoli nella distribuzione e diffusione, per tutte le vie, soprattutto attraverso la digitalizzazione, delle opere audiovisive europee, a favore di produttori, distributori ed emittenti.

3.1.   Rafforzare il settore europeo della distribuzione incoraggiandone gli operatori a investire nella coproduzione, acquisizione e promozione di film europei non nazionali e a realizzare strategie coordinate di commercializzazione

Obiettivo operativo n. 1:

incoraggiare i distributori cinematografici a investire nella coproduzione, acquisizione, diritti di sfruttamento e promozione di film europei non nazionali.

Azioni da attuare:

instaurare un sistema di sostegno automatico ai distributori europei, proporzionale agli ingressi in sala totalizzati dai film europei non nazionali negli Stati partecipanti al programma, nei limiti di un importo massimo per film, modulato a seconda dei paesi;

Tale sostegno può essere utilizzato dai distributori solo per essere investito:

nella coproduzione di film europei non nazionali,

nell'acquisizione di film europei non nazionali,

nelle spese di edizione (copie, doppiaggio, sottotitoli), di promozione e di pubblicità per i film europei non nazionali.

Obiettivo operativo n. 2:

incoraggiare la cooperazione tra distributori europei, per favorire l'attuazione di strategie comuni sul mercato europeo.

Azione da attuare:

creare un sistema di aiuto selettivo alla distribuzione di film europei non nazionali destinato ai consorzi di distributori europei e assegnare loro un aiuto indiretto qualora siano costituiti su base permanente.

Obiettivo operativo n. 3:

incoraggiare la cooperazione tra distributori, produttori e agenti di vendita, per realizzare strategie internazionali di commercializzazione fin dallo stadio della produzione delle opere audiovisive europee.

Azione da attuare:

instaurare un sistema di sostegno alla creazione di un kit di promozione delle opere cinemato-grafiche europee (compresi una copia sottotitolata, una colonna sonora internazionale — musica ed effetti — e materiale promozionale).

Obiettivo operativo n. 4:

favorire l'accesso al finanziamento delle PMI per la distribuzione e la vendita internazionale di opere europee non nazionali.

Azione da attuare:

sostenere i costi indiretti (ad esempio i costi finanziari o di assicurazione) connessi col finanziamento privato delle attività di distribuzione e/o di vendita internazionale, come l'acquisizione di cataloghi di film europei, l'esplorazione di nuovi mercati per tali film, la costituzione di consorzi permanenti di distributori europei.

3.2.   Migliorare la circolazione dei film europei non nazionali sui mercati europeo e internazionale mediante misure di incoraggiamento dell'esportazione, distribuzione su qualunque supporto e programmazione in sala

Obiettivo operativo n. 1:

incoraggiare i distributori cinematografici a investire in costi di edizione e promozione adeguati per i film europei non nazionali.

Azioni da attuare:

instaurare un sistema di sostegno selettivo ai distributori cinematografici per la promozione e la commercializzazione di opere cinematografiche europee al di fuori del loro territorio di produzione. I criteri di scelta dei film possono comprendere disposizioni volte a distinguere i progetti a seconda della loro origine e della loro categoria di bilancio;

assegnare un sostegno particolare ai film interessanti per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea, in particolare sotto forma di un aiuto all'uscita di un catalogo di opere europee non nazionali in un dato periodo.

Obiettivo operativo n. 2:

favorire la proiezione dei film europei non nazionali sul mercato europeo, in particolare sostenendo il coordinamento di una rete di sale.

Azioni da attuare:

incoraggiare i gestori a proporre una programmazione significativa di film europei non nazionali nelle sale commerciali di prima visione, per una durata minima di gestione. Il sostegno assegnato a ciascuna sala sarà determinato in particolare in base al numero di ingressi realizzati in queste sale dai film europei non nazionali in un dato periodo di riferimento;

contribuire allo sviluppo di azioni educative e di sensibilizzazione del pubblico giovanile nelle sale;

favorire la creazione e il consolidamento di reti di gestori europei per lo sviluppo di azioni comuni a favore di tale programmazione.

Obiettivo operativo n. 3:

incoraggiare la vendita internazionale e l'esportazione dei film europei non nazionali in Europa e nel mondo.

Azione da attuare:

instaurare un sistema di sostegno alle società europee di distribuzione internazionale di film per il cinema (agenti di vendita) in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato in un periodo dato. Tale sostegno dovrà essere investito dai distributori internazionali nelle spese di acquisizione e promozione di nuove opere europee sui mercati europeo e internazionale.

3.3.   Promuovere la diffusione transnazionale delle opere audiovisive europee prodotte da società di produzione indipendenti, incoraggiando la cooperazione tra emittenti da una parte e produttori e distributori indipendenti dall'altra.

Obiettivo operativo n. 1:

incoraggiare la diffusione delle opere audiovisive europee non nazionali provenienti da società di produzione indipendenti.

Azioni da attuare:

incoraggiare i produttori indipendenti a realizzare opere (fiction, documentali e animazione) che prevedano la partecipazione di almeno tre emittenti di più Stati membri o di almeno due emittenti di Stati membri diversi appartenenti a zone linguistiche diverse. I criteri di scelta dei beneficiari possono comprendere delle disposizioni volte a distinguere i progetti secondo la loro categoria di bilancio;

assegnare un sostegno particolare ai film interessanti per la valorizzazione del patrimonio e della diversità linguistica e culturale europea.

Obiettivo operativo n. 2:

facilitare l'accesso al finanziamento per le società di produzione indipendenti europee.

Azione da attuare:

sostenere i costi indiretti (ad esempio i costi finanziari, di assicurazione o di garanzia di buona esecuzione) connessi col finanziamento privato dei progetti di produzione di opere (fiction, documentari e animazione) che prevedano la partecipazione di almeno tre emittenti di più Stati membri o di almeno due emittenti di Stati membri diversi appartenenti a zone linguistiche diverse.

Obiettivo operativo n. 3:

incoraggiare la distribuzione internazionale di programmi televisivi europei prodotti da produttori indipendenti, tenendo presente che la diffusione di tali programmi richiede il consenso del produttore indipendente, al quale occorre destinare una parte adeguata degli introiti commerciali .

Azione da attuare:

instaurare un sistema di sostegno alle società europee di distribuzione internazionale di opere audiovisive (distributori internazionali) in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato in un periodo dato. Tale sostegno dovrà essere investito dai distributori internazionali nelle spese di acquisizione e promozione di nuove opere europee sui mercati europeo e internazionale.

3.4.   Sostenere la digitalizzazione delle opere audiovisive europee

Obiettivo operativo n. 1:

migliorare la distribuzione delle opere europee non nazionali su supporto digitale a uso privato (DVD), in particolare incoraggiando la cooperazione tra editori per la creazione di master multilingui su scala europea;

favorire l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'edizione di opere europee (realizzazione di master digitali adatti a tutti i distributori europei);

incoraggiare particolarmente gli editori a investire in costi di promozione e distribuzione adeguati per le opere audiovisive europee non nazionali;

sostenere il multilinguismo delle opere europee (doppiaggio, sottotitoli e produzione multilingue).

Azioni da attuare:

instaurare un sistema di sostegno automatico agli editori di opere cinematografiche e audiovisive europee su supporti destinati a uso privato (come DVD, DVD-Rom), in funzione dei risultati da loro ottenuti sul mercato in un dato periodo. Tale sostegno dovrà essere investito dagli editori nelle spese di edizione e distribuzione di nuove opere europee non nazionali su supporto digitale;

sostenere le società specializzate nella digitalizzazione dei contenuti.

Obiettivo operativo n. 2:

favorire la distribuzione di opere europee non nazionali in linea attraverso servizi avanzati di distribuzione e nuovi media (Internet, video-on-demand, pay-per-view);

favorire l'adeguamento dell'industria europea dei programmi audiovisivi agli sviluppi della tecnologia digitale, soprattutto per quanto riguarda i servizi avanzati di distribuzione in linea.

Azione da attuare:

incoraggiare le società europee (fornitori di accessi in linea, reti tematiche ecc.), con misure a favore della digitalizzazione delle opere e della creazione di materiale di promozione e pubblicità su supporto digitale, a creare cataloghi di opere europee su formato digitale destinate alla fruizione attraverso i nuovi media.

3.5.   Incoraggiare le sale a sfruttare le possibilità offerte dalla distribuzione digitale

Obiettivi operativi:

incoraggiare le sale a investire in attrezzatura digitale, facilitando l'accesso al prestito da parte dei gestori delle sale stesse.

Azione da attuare:

sostenere i costi indiretti (ad esempio i costi finanziari o di assicurazione) sostenuti dai gestori delle sale e legati al finanziamento privato degli investimenti in attrezzatura digitale.

4.   Promozione

4.1.   Migliorare la circolazione delle opere audiovisive garantendo al settore audiovisivo europeo un accesso ai mercati professionali europei e internazionali

Obiettivo operativo n. 1:

migliorare le condizioni di accesso dei professionisti alle manifestazioni commerciali e ai mercati audiovisivi professionali, in Europa e al di fuori.

Azione da attuare:

fornire assistenza tecnica e finanziaria nel quadro di manifestazioni quali:

principali mercati europei e internazionali del cinema,

principali mercati europei e internazionali della televisione,

mercati tematici, in particolare i mercati del film di animazione, dei documentari, dei sistemi multimediali e delle nuove tecnologie.

Obiettivo operativo n. 2 e azione da attuare:

favorire e sostenere la costituzione di cataloghi europei e la realizzazione di banche dati relative ai cataloghi di programmi europei destinati ai professionisti.

Obiettivo operativo n. 3:

favorire il sostegno alla promozione a partire dalla fase di preproduzione o di produzione.

Azione da attuare:

sostenere l'organizzazione di forum per lo sviluppo, il finanziamento, la coproduzione e la distribuzione di opere e programmi europei e/o in maggioranza europei;

realizzare e lanciare campagne di marketing e promozione commerciale di programmi cinematografici e audiovisivi europei allo stadio della fase di produzione.

4.2.   Migliorare l'accesso del pubblico europeo e internazionale alle opere audiovisive europee

Obiettivi operativi e azioni da attuare:

incoraggiare i festival dell'audiovisivo a programmare una parte maggioritaria o significativa di opere europee e sostenerli nell'impresa;

privilegiare e sostenere i festival che contribuiscono alla promozione delle opere degli Stati membri o delle regioni a scarsa capacità di produzione audiovisiva e delle opere di giovani creatori europei, favorendo la diversità linguistica e culturale e il dialogo tra culture;

incoraggiare e sostenere le iniziative di educazione all'immagine organizzate dai festival per i giovani, e rivolte al pubblico giovanile, in stretta collaborazione con la scuola e altre istituzioni;

incoraggiare e sostenere le iniziative dei professionisti, in particolare dei gestori delle sale cine-matografiche, delle reti televisive pubbliche o commerciali, i festival e le istituzioni culturali, in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, per organizzare attività promozionali destinate al grande pubblico a favore della creazione cinematografica e audiovisiva europea;

incoraggiare e sostenere l'organizzazione di avvenimenti ad ampia copertura mediatica, come l'assegnazione di premi e festival cinematografici europei;

sostenere la partecipazione ai festival di giovani professionisti e di professionisti provenienti da paesi con modeste capacità di produzione audiovisiva.

4.3.   Incoraggiare azioni comuni tra enti nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi.

Obiettivi operativi:

incoraggiare le attività di rete e il coordinamento di azioni comuni e progetti europei.

Azione da attuare:

sostenere la creazione di piattaforme europee di promozione;

sostenere i consorzi e le organizzazioni di raccolta europee degli enti di promozione nazionali e/o regionali sui mercati in Europa e nel mondo;

sostenere le attività di rete tra i festival, in particolare lo scambio di programmi ed esperienze;

sostenere il consorzio tra progetti che perseguono obiettivi identici, simili e/o complementari;

sostenere la creazione di reti di banche dati e cataloghi;

ad integrazione del processo di raccolta sistematica delle opere cinematografiche che fanno parte del patrimonio nazionale degli Stati membri e del patrimonio europeo, così come previsto nella raccomandazione [n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., sul patrimonio cinematografico e la competitività delle attività industriali collegate], (1) predisporre modalità per esplorare le possibilità di costituire una rete di banche dati che comprendano il patrimonio audiovisivo europeo unitamente alle organizzazioni competenti, in particolare il Consiglio d'Europa (Eurimages e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo).

4.4.   Incoraggiare azioni di promozione e di accesso al patrimonio cinematografico e audiovisivo europeo

Obiettivo operativo e azione da attuare:

incoraggiare e sostenere l'organizzazione di avvenimenti, in particolare mirati al pubblico giovanile, allo scopo di promuovere il patrimonio cinematografico e audiovisivo europeo;

sostenere gli archivi del patrimonio cinematografico e audiovisivo europeo;

sostenere il patrimonio cinematografico e audiovisivo europeo nel quadro di piattaforme di distribuzione nuove e innovative.

5.   Progetti pilota

Obiettivo operativo:

garantire l'adeguamento del programma agli sviluppi del mercato, in connessione in particolare con l'introduzione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Azioni da attuare:

sostenere progetti pilota nei settori che secondo i protagonisti del settore audiovisivo potrebbero essere influenzati dall'introduzione e dall'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

diffondere ampiamente i risultati dei progetti pilota, mediante l'organizzazione di conferenze o di avvenimenti on-line e off-line, al fine d'incoraggiare la diffusione delle buone prassi.

Titolo 2: Modalità di attuazione delle azioni

1.   Sostegno comunitario

1.1.   Parte del contributo comunitario nei costi delle operazioni sostenute

Il contributo finanziario di MEDIA non può superare il 50 % dei costi delle operazioni sostenute, tranne nei casi che seguono.

Il contributo finanziario di MEDIA può raggiungere il 60 % dei costi delle operazioni sostenute:

a)

nel caso di azioni di formazione situate in paesi o regioni a scarsa capacità di produzione audiovisiva e/o ad area geografica e linguistica limitata;

b)

nel caso di progetti presentati nel quadro dei filoni sviluppo, distribuzione/diffusione e promozione interessanti per la valorizzazione della diversità linguistica e culturale europea;

c)

per le azioni, tra quelle descritte al punto 1.3. del presente allegato (distribuzione e diffusione) individuate in conformità della procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2 della presente decisione.

Il contributo finanziario di MEDIA può raggiungere il 75 % dei costi delle operazioni sostenute nel caso di azioni di formazione situate sul territorio dei nuovi Stati membri dell'Unione europea. Questa disposizione riceverà un'attenzione particolare nel quadro della valutazione intermedia del programma.

1.2.   Modalità del sostegno comunitario

Il sostegno comunitario è versato sotto forma di sovvenzioni o borse.

Nel settore della formazione, almeno il 10 % dei fondi disponibili ogni anno dev'essere assegnato, nella misura del possibile, ad attività nuove.

1.3.   Selezione dei progetti

I progetti selezionati devono essere conformi:

alle disposizioni della presente decisione e del suo allegato;

alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

2.   Comunicazione

2.1.   Commissione

La Commissione può organizzare seminari, colloqui o riunioni per facilitare l'attuazione del programma e avviare ogni azione appropriata d'informazione, pubblicazione e diffusione, in particolare in relazione al seguito e alla valutazione del programma. Tali attività possono essere sovvenzionate mediante procedura d'appalto oppure essere organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

2.2.   MEDIA Desk e MEDIA Antennae

La Commissione, congiuntamente e direttamente con gli Stati membri, costituisce una rete europea di MEDIA Desk e di MEDIA Antennae, che funga da organo di attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) e del paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al fine di:

a)

informare i professionisti del settore audiovisivo delle varie forme di sostegno disponibili nell'ambito della politica dell'Unione europea;

b)

assicurare l'informazione e la promozione del programma;

c)

incoraggiare la massima partecipazione possibile dei professionisti alle azioni del programma;

d)

assistere i professionisti nella presentazione dei progetti elaborati sulla base dell'invito a presentare proposte;

e)

favorire la cooperazione transfrontaliera tra professionisti , istituzioni e reti ;

f)

garantire il collegamento con le varie istituzioni di sostegno degli Stati membri ai fini della complementarità delle azioni del programma con le misure nazionali di sostegno;

g)

fornire dati quantitativi sui mercati nazionali dell'audiovisivo e la loro evoluzione.

3.   Informazioni relative al mercato audiovisivo europeo, partecipazione all'osservatorio europeo dell'audiovisivo e cooperazione col fondo di sostegno Eurimages

Il programma fornisce la base giuridica per le spese necessarie al seguito degli strumenti comunitari in materia di politica audiovisiva.

Il programma prevede in particolare che l'Unione europea continui a partecipare all'Osservatorio europeo dell'audiovisivo. Tale partecipazione facilita l'accesso all'informazione per gli operatori del settore, nonché la sua diffusione. Essa contribuisce poi a una maggiore trasparenza del processo di produzione. Inoltre, il programma potrebbe consentire all'Unione europea di esperire le possibilità di cooperare con il fondo di sostegno EURIMAGES del Consiglio d'Europa per la coproduzione di opere cinematografiche, onde favorire la competitività del settore audiovisivo europeo nel quadro sul mercato internazionale. Tale cooperazione non dovrebbe avere carattere finanziario.

4.   Compiti di gestione

La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie alla gestione del programma e alla realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare di studi, riunioni, azioni d'informazione e pubblicazione, spese legate alle reti informatiche per lo scambio d'informazioni e ogni altra spesa d'assistenza amministrativa e tecnica cui può ricorrere la Commissione per la gestione del programma.

5.   Controlli e audit

Per i progetti selezionati conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della presente decisione, è previsto un sistema di audit (verifica) a campione.

Il beneficiario di una sovvenzione mantiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute per un periodo di cinque anni a partire dall'ultimo pagamento. Il beneficiario di una sovvenzione fa sì che, se necessario, i documenti giustificativi in possesso dei partner o dei suoi membri siano messi a disposizione della Commissione.

La Commissione, direttamente tramite i propri agenti o tramite ogni altro ente esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull'utilizzo della sovvenzione. Detti controlli possono aver luogo per tutta la durata del contratto e in un periodo di cinque anni a partire dalla data di pagamento del saldo della sovvenzione. Se del caso, i risultati degli audit possono portare a decisioni di recupero dei fondi da parte della Commissione.

Il personale della Commissione e le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno accesso, in particolare, agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni necessarie, anche sotto formato elettronico, per condurre a buon fine gli audit.

La Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno gli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di accesso.

Inoltre, per proteggere gli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità, la Commissione è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto nel quadro del presente programma, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (2). Se necessario, l'OLAF procede a inchieste proprie, disciplinate dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio  (3).


(1)  GU L ....

(2)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(3)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

P6_TA(2005)0399

Introduzione delle banconote da 1 e 2 euro

Risoluzione del Parlamento europeo sull'introduzione delle banconote da 1 e 2 euro

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 116 del suo regolamento,

A.

considerando il disagio che molti cittadini europei continuano ad avere nei confronti dell'euro,

B.

considerando l'impatto che l'assenza di banconote da 1 e 2 euro ha sulla percezione del valore della moneta,

C.

ritenendo che l'assenza di dette banconote influisca negativamente anche sulla percezione del valore nominale dei centesimi,

D.

considerando i vantaggi che l'emissione e la circolazione di banconote da 1 e 2 euro potrebbero avere sull'inflazione e sul controllo del carovita,

E.

ritenendo che, in vista della prossima introduzione della moneta unica nei nuovi Stati membri, diventi ancor più necessario procedere ad una decisione sull'emissione delle nuove banconote,

F.

considerando i vantaggi indiscutibili che si produrrebbero in tutti gli Stati membri,

1.

chiede alla Commissione, al Consiglio e alla Banca centrale europea di riconoscere la necessità di procedere all'emissione di banconote da 1 e 2 euro;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea e ai governi degli Stati membri.

Elenco dei firmatari

Adamou, Agnoletto, Albertini, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Badía i Cutchet, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beglitisn, Belohorská, Bennahmias, Berend, van den Berg, Berger, Berlato, Birutis, Bonino, Bono, Bonsignore, Borghezio, Bourlanges, Bowis, Bozkurt, Braghetto, Brejc, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Casa, Cashman, Caspary Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chatzimarkakis, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Cocilovo, Corbey, Cornillet, Correia, Costa P., Cottigny Coveney, Czarnecki M., Czarnecki R., D'Alema, Daul, Davies, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Dess, Deva, De Veyrac, Díaz De Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Doorn, Doyle, Drčar Murko, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Evans Robert, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferreira A., Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Geremek, Gibault, Gierek, Gklavakis, Golik, Gollnisch, Gomes, Goudin, Grabowska, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guellec, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hamon, Handzlik, Hatzidakis, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hudacký, Hutchinson, Hybášková, Ilves, Itälä, Iturgaiz Angulo, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kamall, Karatzaferis, Kasoulides, Kelam, Kinnock, Klamt, Klass, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Kudrycka, La Russa, Laignel, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Laperrouze, Lavarra, Le Foll, Le Pen J.-M., Le Pen M., Le Rachinel, Lehideux, Lehne, Leinen, Letta, Liberadzki, Libicki, Liese, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Maat, Madeira, Manders, Mann T., Mantovani, Markov, Marques, Martens, Martin D., Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, McGuinness, McMillan-Scott, Méndez De Vigo, Mikko, Mikolášik, Mölzer, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Navarro, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Oomen-Ruijten, Öry, Oviir, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Queiró, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Roithová, Romagnoli, Roszkowski, Rothe, Rudi Ubeda, Rübig, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Sbarbati, Schenardi, Schierhuber, Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tatarella, Thomsen, Toia, Trakatellis, Triantaphyllides, Tzampazi, Ulmer, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Wagenknecht-Niemeyer, Weber H., Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Xenogiannakopoulou, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Železný, Zīle, Zingaretti, Zvěřina