SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
30 aprile 2025 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 4 e 5 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratti di mutuo ipotecario – Clausola sulla commissione di apertura del mutuo – Carattere chiaro e comprensibile delle clausole»
Nella causa C‑39/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 6 de Ceuta (Giudice di primo grado e istruzione n. 6 di Ceuta, Spagna), con decisione del 2 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 15 gennaio 2024, nel procedimento
Justa
contro
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da S. Rodin (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e N. Fenger, giudici,
avvocato generale: D. Spielmann
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, da M.Á. Cepero Aránguez, J.M. Martínez Gimeno e C. Vendrell Cervantes, abogados; |
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per il governo spagnolo, da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente; |
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per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz, P. Kienapfel e N. Ruiz García, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), nonché, dall’altro, dell’articolo 7 della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Justa e il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA in merito al carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale relativa ad una commissione di apertura di un mutuo. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 93/13
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3 |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13: «Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto». |
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4 |
L’articolo 4 di tale direttiva così prevede: «1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. 2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile». |
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5 |
L’articolo 5 di detta direttiva è così formulato: «Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell’ambito delle procedure previste all’articolo 7, paragrafo 2». |
Direttiva 2014/17
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6 |
L’articolo 7 della direttiva 2014/17, intitolato «Norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori», al paragrafo 1, così dispone: «Gli Stati membri esigono che il creditore, l’intermediario del credito o il rappresentante designato, quando mettono a punto prodotti creditizi o concedono, fungono da intermediari o forniscono servizi di consulenza relativi a crediti e, se del caso, a servizi accessori ai consumatori o quando eseguono un contratto di credito, agiscano in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori. (...)». |
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7 |
Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, di tale direttiva: «La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in essere prima del 21 marzo 2016». |
Diritto spagnolo
Legge 5/2019
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L’articolo 14 della Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (legge 5/2019, che disciplina i contratti di credito immobiliare), del 15 marzo 2019 (BOE n. 65, del 16 marzo 2019), prevede quanto segue: «3. Si possono addebitare spese o percepire commissioni unicamente per servizi connessi ai mutui che sono stati richiesti o accettati espressamente da un mutuatario o da un potenziale mutuatario e a condizione che corrispondano a servizi effettivamente forniti o a spese sostenute che possono essere comprovate. 4. Se viene concordata una commissione di apertura, la stessa è pagata una sola volta e copre tutte le spese per l’esame, il trattamento o la concessione del mutuo o altre spese analoghe inerenti all’attività del mutuante occasionata dalla concessione del mutuo. Nel caso di mutui espressi in valuta estera, la commissione di apertura comprende anche le commissioni di cambio correlate all’esborso iniziale del mutuo». |
Decreto del Ministero della presidenza relativo alla trasparenza delle condizioni finanziarie dei mutui ipotecari
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9 |
L’allegato II dell’Orden del Ministerio de la Presidencia sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (decreto del Ministero della presidenza relativo alla trasparenza delle condizioni finanziarie dei mutui ipotecari), del 5 maggio 1994 (BOE n. 112, dell’11 maggio 1994, pag. 14444), al suo paragrafo 4.a, intitolato «Commissioni», così dispone: «1. Commissione di apertura – Tutte le spese per l’esame del mutuo, per la concessione o per il trattamento del mutuo ipotecario, o altre spese analoghe inerenti all’attività dell’ente mutuante occasionata dalla concessione del mutuo, devono essere obbligatoriamente integrate in una commissione unica, denominata commissione di apertura, ed essa è pagabile una sola volta. Il suo importo, nonché la sua forma e la sua data di pagamento, saranno precisati in tale clausola. (...)». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
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10 |
Il 3 novembre 2005 Justa ha stipulato, mediante atto pubblico, con il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria un contratto di credito con garanzia ipotecaria. |
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11 |
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di tale contratto, il mutuatario doveva versare, alla firma dell’atto, una commissione di apertura pari allo 0,25% del capitale prestato. |
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12 |
Justa ha proposto un ricorso contro il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, dinanzi allo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 6 de Ceuta (Giudice di primo grado e istruttore n. 6 di Ceuta, Spagna), giudice del rinvio, diretto, in particolare, a far dichiarare il carattere abusivo della clausola che prevede la commissione di apertura. |
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Nella decisione di rinvio, tale giudice rileva che, nella sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578), la Corte ha, in particolare, interpretato la direttiva 93/13 in relazione al controllo del carattere abusivo e del requisito relativo alla trasparenza della clausola, contenuta in un contratto di mutuo disciplinato dal diritto spagnolo, che impone al mutuatario il pagamento di una commissione di apertura. Esso precisa che, a seguito di tale sentenza, diversi giudici nazionali hanno emesso decisioni di annullamento delle clausole che prevedevano una siffatta commissione, il che ha indotto il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente nuovamente su tale clausola e che ha dato luogo alla sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo) (C‑565/21, EU:C:2023:212). |
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Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità della giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) con quest’ultima sentenza. |
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A tale riguardo, il giudice del rinvio menziona una sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 29 maggio 2023 (816/2023, ES:TS:2023:2131), in cui quest’ultimo ha ritenuto che la commissione di apertura, che remunera le spese per l’esame, la concessione o il trattamento del mutuo o del credito ipotecario, non rientri nell’oggetto principale di un contratto di mutuo e possa, pertanto, essere oggetto di controllo da parte del giudice nazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, precisando al contempo che una clausola che prevede tale commissione non presenta, di per sé, carattere abusivo. Spetterebbe quindi a tale giudice assicurarsi che il consumatore sia posto in grado di comprendere la natura dei servizi forniti in cambio delle spese previste, di verificare l’assenza di sovrapposizione tra le diverse spese previste, di acquisire sufficientemente conoscenza, a partire dalle informazioni fornite dall’istituto finanziario in forza della normativa nazionale, del contenuto economico e del funzionamento della clausola, ancorché il creditore non sia tenuto a specificare nel contratto la natura di tutti i servizi forniti in cambio della commissione di apertura, dovendo il giudice nazionale, a tal riguardo, prendere in considerazione la particolare attenzione che il consumatore medio presterebbe ad una clausola di questo tipo. Inoltre, il Tribunal Supremo (Corte suprema) imporrebbe al giudice nazionale di verificare che il costo della commissione di apertura non sia sproporzionato rispetto all’importo del mutuo e ciò alla luce del costo medio di una siffatta commissione. |
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In tali circostanze, lo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 6 de Ceuta (Giudice di primo grado e istruzione n. 6 di Ceuta) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
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17 |
Nelle loro osservazioni scritte presentate alla Corte, la convenuta nel procedimento principale, il Regno di Spagna e la Commissione europea esprimono dubbi riguardo alla ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale o, quanto meno, della seconda questione pregiudiziale sollevata. |
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Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità riguardante la domanda di pronuncia pregiudiziale, sollevata dalla convenuta nel procedimento principale, essa verte sul fatto che tale domanda non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, non avendo il giudice del rinvio descritto i motivi per i quali nutre dubbi in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione. La convenuta aggiunge che la problematica sottesa alle questioni pregiudiziali trasmesse è già stata affrontata dalla Corte nella sua sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo) (C‑565/21, EU:C:2023:212), cosicché una risposta a tali questioni non sarebbe più necessaria. |
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19 |
Secondo una costante giurisprudenza, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie, tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione di una norma giuridica dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenza del 19 settembre 2024, Booking.com e Booking.com (Deutschland), C‑264/23, EU:C:2024:764, punto 34 nonché giurisprudenza citata]. |
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20 |
Ne consegue che le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta relativamente ad una norma dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 19 settembre 2024, Booking.com e Booking.com (Deutschland), C‑264/23, EU:C:2024:764, punto 35 nonché giurisprudenza citata]. |
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21 |
Nel caso di specie, le questioni sollevate vertono, in sostanza, sull’interpretazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 93/13 e dell’articolo 7 della direttiva 2014/17. Inoltre, da una lettura d’insieme della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ha definito il contesto di fatto e di diritto in cui si inserisce la sua domanda in modo sufficientemente preciso tale da consentire sia alle parti interessate di presentare osservazioni, conformemente all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, sia alla Corte di rispondere utilmente a detta domanda. In particolare, il giudice del rinvio ha chiaramente menzionato la giurisprudenza nazionale in questione e i dubbi che nutre sulla compatibilità della sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 29 maggio 2023 (816/2023, ES:TS:2023:2131) con la direttiva 93/13, come interpretata dalla Corte nella sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo) (C‑565/21, EU:C:2023:212). Tali interrogativi si deducono altresì dalla formulazione delle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio e vertono, in particolare, sui criteri di valutazione del carattere trasparente di una clausola che prevede una commissione di apertura. Essi richiedono di fornire precisazioni complementari alla sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo) (C‑565/21, EU:C:2023:212). |
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Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta nel procedimento principale deve essere respinta. |
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23 |
Quanto all’irricevibilità della seconda questione pregiudiziale, il Regno di Spagna e la Commissione considerano che la direttiva 2014/17, sulla quale essa verte, non è applicabile ratione temporis alla controversia principale. |
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24 |
Con la seconda questione, il giudice del rinvio si interroga sulle conseguenze di una qualificazione dei servizi remunerati con la commissione di apertura che li escluda, in forza della direttiva 2014/17, dall’attività di mutuo bancario. Tale questione si basa sull’ipotesi che detta direttiva sia applicabile alla controversia di cui al procedimento principale. |
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25 |
Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, quest’ultima non si applica ai contratti di credito in corso al 21 marzo 2016. Orbene, il contratto di credito di cui trattasi nel procedimento principale è stato stipulato il 3 novembre 2005. |
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26 |
Pertanto, si deve constatare che la direttiva 2014/17, la cui interpretazione è richiesta, in sostanza, nella seconda questione pregiudiziale, non si applica ratione temporis alle circostanze del procedimento principale. |
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27 |
In tale contesto, risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta nell’ambito della seconda questione sollevata non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza di cui ai punti 19 e 20 della presente sentenza, la seconda questione deve essere dichiarata irricevibile. |
Nel merito
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28 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale che, in considerazione di una normativa nazionale secondo cui la commissione di apertura remunera i servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito ipotecario o altri servizi analoghi, considera che la clausola che impone una siffatta commissione al mutuatario soddisfa il requisito di trasparenza senza precisare il dettaglio dei servizi forniti in cambio della commissione né il tempo necessario all’esecuzione di tali servizi. |
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29 |
In via preliminare, occorre rilevare che tale questione riguarda la valutazione del carattere chiaro e comprensibile, e, pertanto, della trasparenza, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, di una clausola che stabilisce una commissione di apertura quale quella di cui trattasi nel procedimento principale. |
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30 |
La Corte ha dichiarato che le clausole contrattuali rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali di detto contratto e che, come tali, lo caratterizzano. Per contro, le clausole che rivestono carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare in tale nozione [v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punti 35 e 36, nonché del 21 marzo 2024, Profi Credit Bulgaria (Servizi accessori al contratto di credito), C‑714/22, EU:C:2024:263, punto 60]. |
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31 |
Le prestazioni essenziali di un contratto di credito sono che il creditore si impegni, principalmente, a mettere a disposizione del prenditore del credito una determinata somma di denaro, mentre quest’ultimo si impegna, da parte sua, principalmente a rimborsare, generalmente con gli interessi, detta somma secondo le scadenze previste [sentenza del 21 marzo 2024, Profi Credit Bulgaria (Servizi accessori al contratto di credito), C‑714/22, EU:C:2024:263, punto 61]. |
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32 |
Nella sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 64), la Corte ha dichiarato che una commissione di apertura non può essere considerata una prestazione essenziale di un mutuo ipotecario per il solo fatto che sia compresa nel costo totale di quest’ultimo. |
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33 |
Dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio relative alla normativa nazionale applicabile risulta che la commissione di apertura copre la remunerazione dei servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito o di altri servizi analoghi inerenti all’attività del mutuante occasionata dalla concessione del mutuo o del credito. |
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34 |
In considerazione dell’obbligo di interpretare restrittivamente l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, l’obbligo di remunerare siffatti servizi non può essere considerato come rientrante negli impegni principali risultanti da un contratto di credito quali individuati dalla giurisprudenza ricordata al punto 31 della presente sentenza. Infatti, sarebbe contrario a tale obbligo di interpretazione restrittiva includere nella nozione di «oggetto principale del contratto» tutte le prestazioni che sono semplicemente connesse all’oggetto principale stesso e che rivestono pertanto carattere accessorio, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 30 della presente sentenza [sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo), C‑565/21, EU:C:2023:212, punto 23 nonché giurisprudenza citata]. |
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35 |
Ciò precisato, lo stesso requisito di trasparenza previsto all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 è contenuto anche nell’articolo 5 di tale direttiva, ai sensi del quale le clausole contrattuali scritte devono essere «sempre» redatte in modo chiaro e comprensibile. Come la Corte ha già dichiarato, il requisito di trasparenza che figura nella prima disposizione ha la stessa portata di quello previsto dalla seconda [sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo), C‑565/21, EU:C:2023:212, punto 28 nonché giurisprudenza citata]. |
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36 |
Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre considerare che, con la sua prima questione, quest’ultimo chiede, in sostanza, se l’articolo 5 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale che, in considerazione di una normativa nazionale secondo cui la commissione di apertura remunera i servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito ipotecario o altri servizi analoghi, considera che la clausola che impone una siffatta commissione al mutuatario soddisfa il requisito di trasparenza senza precisare il dettaglio dei servizi forniti in cambio della commissione né il tempo necessario all’esecuzione di tali servizi. |
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37 |
A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che il requisito di trasparenza di cui all’articolo 5 della direttiva 93/13 non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di tali clausole, ma che, al contrario, poiché il sistema di tutela istituito da tale direttiva poggia sull’idea che il consumatore versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale requisito di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, sancito da detta direttiva, deve essere inteso in maniera estensiva [sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo), C‑565/21, EU:C:2023:212, punto 30 e giurisprudenza citata]. |
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38 |
Pertanto, detto requisito deve essere inteso nel senso non soltanto che la clausola in questione deve essere intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto deve esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola di cui trattasi nonché, se del caso, il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano [sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo), C‑565/21, EU:C:2023:212, punto 31 e giurisprudenza citata]. |
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39 |
Da tale giurisprudenza non discende che il mutuante sia tenuto a specificare nel contratto in questione la natura di tutti i servizi forniti in cambio delle spese previste da una o più clausole contrattuali. Tuttavia, alla luce della tutela che la direttiva 93/13 è intesa ad accordare al consumatore in ragione del fatto che quest’ultimo si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, occorre che la natura dei servizi effettivamente forniti possa essere ragionevolmente compresa o dedotta a partire dal contratto considerato nel suo complesso. Inoltre, il consumatore deve essere in grado di verificare che non vi sia sovrapposizione tra le diverse spese o i servizi remunerati da queste ultime [sentenze del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, punto 43, nonché del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo), C‑565/21, EU:C:2023:212, punto 32]. |
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40 |
A tale riguardo, al punto 70 della sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578), la Corte ha precisato che spetta al giudice nazionale verificare se l’istituto finanziario abbia comunicato al consumatore gli elementi sufficienti affinché quest’ultimo venga a conoscenza del contenuto e del funzionamento della clausola che gli impone il pagamento di una commissione di apertura, nonché del suo ruolo nel contratto di mutuo. In tal modo, il consumatore avrà accesso ai motivi che giustificano la remunerazione corrispondente a tale commissione, potendo così valutare la portata del suo impegno e, in particolare, il costo totale di detto contratto [sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo), C‑565/21, EU:C:2023:212, punto 35 e giurisprudenza citata]. |
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41 |
Il carattere chiaro e comprensibile di una clausola, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, deve essere valutato dal giudice competente in considerazione di tutti gli elementi di fatto pertinenti e, in particolare, della formulazione della clausola esaminata, delle informazioni che l’istituto finanziario ha fornito al mutuatario, ivi comprese quelle che è tenuto a fornire conformemente alla normativa nazionale pertinente, nonché della pubblicità realizzata da tale istituto in merito al tipo di contratto sottoscritto, e ciò tenendo conto del livello di attenzione che ci si può aspettare da un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [sentenza del 16 marzo 2023, Caixabank (Commissione di apertura del mutuo), C‑565/21, EU:C:2023:212, punto 40]. |
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42 |
Per quanto riguarda il momento in cui il consumatore deve essere informato, la Corte ha dichiarato che la comunicazione, prima della conclusione del contratto, delle informazioni in merito alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta conclusione è, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista [sentenza del 9 luglio 2020, Ibercaja Banco, C‑452/18, EU:C:2020:536, punto 47, e del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria), C‑395/21, EU:C:2023:14, punto 39]. |
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43 |
Per quanto riguarda un contratto di servizi legali fatturabili su base oraria, la Corte ha precisato che se è vero che non si può esigere che il professionista informi il consumatore riguardo alle conseguenze finanziarie finali del suo impegno, che dipendono da eventi futuri, imprevedibili e indipendenti dalla volontà di detto professionista, ciò non toglie che le informazioni che egli è tenuto a comunicare prima della conclusione del contratto debbano consentire al consumatore di prendere la sua decisione con prudenza e con piena cognizione, da un lato, della possibilità che siffatti eventi si verifichino e, dall’altro, delle conseguenze che essi potrebbero comportare per quanto riguarda la durata della prestazione di servizi legali di cui trattasi [sentenza del 12 gennaio 2023, D.V. (Compenso dell’avvocato – Principio della tariffa oraria), C‑395/21, EU:C:2023:14, punto 43]. |
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44 |
Nel caso di specie, occorre osservare che la clausola che impone al mutuatario una commissione di apertura di EUR 435, corrispondente allo 0,25% dell’importo del mutuo concesso, è definita dalla normativa nazionale come la remunerazione dei servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito ipotecario o di altri servizi analoghi. Il requisito di trasparenza, che mira principalmente a garantire che il consumatore sia posto in grado di valutare le conseguenze finanziarie di una clausola come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non implica l’obbligo, per l’istituto bancario, di specificare con precisione la natura dei servizi forniti in cambio della commissione di apertura, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 38 della presente sentenza, né il volume orario dedicato alla fornitura di ciascuno di tali servizi, a condizione che la clausola in questione rispetti il contesto normativo nazionale. |
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45 |
Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si può altresì precisare che neppure dalla direttiva 93/13 discende che l’istituto bancario sia tenuto a fornire al consumatore fatture che illustrino la natura dei servizi forniti, purché il giudice nazionale possa controllare l’effettiva fornitura di tali servizi. Infatti, un obbligo del genere non sarebbe, per definizione, idoneo a facilitare la comprensione del consumatore prima della conclusione del contratto, giacché il pagamento della commissione di apertura ha luogo in un’unica soluzione, al momento della concessione del mutuo, e la fatturazione avviene dopo la firma di detto contratto. |
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46 |
Occorre ricordare che la valutazione del carattere «chiaro e comprensibile», ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 93/13, di una clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, deve essere effettuata dal giudice nazionale alla luce di tutti gli elementi di fatto pertinenti e tenendo conto di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto. Nell’ambito di tale valutazione devono, in particolare, essere prese in considerazione le informazioni che l’istituto ha fornito al mutuatario nelle varie fasi precedenti la firma del contratto di mutuo, ivi comprese quelle che esso è tenuto a fornire conformemente alla normativa nazionale. Un siffatto esame caso per caso risulta tanto più importante in quanto il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come richiesto dall’articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione del carattere abusivo di tale clausola, che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, punto 49). Pertanto, in linea di principio, il carattere abusivo di una specifica clausola contrattuale non può essere presunto, poiché una siffatta qualificazione può dipendere dalle circostanze specifiche della conclusione di ciascun contratto, incluso dalle informazioni particolari fornite da ciascun professionista a ciascun consumatore, nonché dall’effettiva fornitura dei servizi. |
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Alla luce dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale soddisfa il requisito di trasparenza una clausola contrattuale che, conformemente alla normativa nazionale, prevede il pagamento da parte del consumatore di una commissione di apertura destinata a remunerare i servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito ipotecario o altri servizi analoghi, che non contiene la descrizione dettagliata della natura di tali servizi né l’indicazione del tempo dedicato alla loro esecuzione, purché il consumatore sia stato effettivamente posto in grado di valutare le conseguenze economiche che gliene derivano, di comprendere la natura dei servizi forniti in cambio delle spese previste da detta clausola e di verificare che non vi sia sovrapposizione tra le varie spese previste dal contratto o tra i servizi remunerati da queste ultime. |
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: |
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L’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, |
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deve essere interpretato nel senso che: |
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esso non osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale soddisfa il requisito di trasparenza una clausola contrattuale che, conformemente alla normativa nazionale, prevede il pagamento da parte del consumatore di una commissione di apertura destinata a remunerare i servizi connessi all’esame, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito ipotecario o altri servizi analoghi, che non contiene la descrizione dettagliata della natura di tali servizi né l’indicazione del tempo dedicato alla loro esecuzione, purché il consumatore sia stato effettivamente posto in grado di valutare le conseguenze economiche che gliene derivano, di comprendere la natura dei servizi forniti in cambio delle spese previste da detta clausola e di verificare che non vi sia sovrapposizione tra le varie spese previste dal contratto o tra i servizi remunerati da queste ultime. |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.