SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione Intermedia)
10 settembre 2025 ( *1 )
«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Decisione del consiglio di amministrazione dell’EUIPO di non sottoporre al Consiglio una proposta di proroga del mandato del ricorrente – Decisione del Consiglio di non prorogare il mandato del ricorrente – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità»
Nelle cause T‑435/23 e T‑224/24,
YL, rappresentato da A. Guillerme, T. Bontinck e L. Bouchet, avvocati,
ricorrente nelle cause T‑435/23 e T‑224/24,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e A.-L. Meyer, in qualità di agenti,
convenuto nelle cause T‑435/23 e T‑224/24,
sostenuto da
Repubblica di Lettonia, rappresentata da K. Pommere e J. Davidoviča, in qualità di agenti,
da
Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna e M. Horoszko, in qualità di agenti,
da
Repubblica portoghese, rappresentata da A. Pimenta, P. Barros da Costa, M. Ramos e V. Couto, in qualità di agenti,
e da
Repubblica slovacca, rappresentata da E. Larišová e A. Lukáčik, in qualità di agenti,
intervenienti nella causa T‑435/23,
e
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Lukošiūtė, E. Lekan e G. Bertoli, in qualità di agenti,
convenuto nella causa T‑435/23,
sostenuto da
Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna e M. Horoszko,
e da
Repubblica slovacca, rappresentata da E. Larišová e A. Lukáčik,
intervenienti nella causa T‑435/23,
IL TRIBUNALE (Sezione Intermedia),
composto da R. da Silva Passos, facente funzione di presidente, J. Svenningsen, O. Porchia, H. Kanninen, L. Madise, N. Półtorak, P. Nihoul, S. Verschuur (relatore) e H. Cassagnabère, giudici,
cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 10 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il suo ricorso nella causa T‑435/23, fondato sull’articolo 270 TFUE, YL, ricorrente, chiede, da un lato, l’annullamento, in primo luogo, di varie decisioni adottate dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) il 22 novembre 2022, ossia quella di non sottoporre al Consiglio dell’Unione europea una proposta di proroga del suo mandato in quanto direttore esecutivo dell’EUIPO (in prosieguo: la «decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente») e quelle di avviare il procedimento di selezione per il posto di direttore esecutivo, comprendente le fasi e il calendario indicativo di detto procedimento di selezione (in prosieguo: le «decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione»), in secondo luogo, della decisione adottata dal consiglio di amministrazione dell’EUIPO il 6 marzo 2023 di sospendere temporaneamente i suoi poteri dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») (in prosieguo: la «decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN») e, in terzo luogo, della decisione del Consiglio di non prorogare il suo mandato, quale risulta dalla lettera del 30 maggio 2023 del presidente del Consiglio al presidente del consiglio di amministrazione dell’EUIPO (in prosieguo: la «decisione di non prorogare il mandato»), e, dall’altro, il risarcimento del danno materiale e morale che egli avrebbe subito. |
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2 |
Con il suo ricorso nella causa T‑224/24, fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di non prorogare il mandato nonché il risarcimento del danno materiale e morale che egli avrebbe subito a causa di detta decisione. |
Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione dei ricorsi
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3 |
Il 18 settembre 2018 il ricorrente è stato nominato, ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), direttore esecutivo dell’EUIPO (in prosieguo: il «[riservato]») per un periodo di cinque anni, dal 1o ottobre 2018 al 30 settembre 2023. |
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4 |
Con messaggio di posta elettronica del 27 luglio 2022, il presidente del consiglio di amministrazione dell’EUIPO (in prosieguo: il «consiglio di amministrazione») ha informato il ricorrente che, in occasione della sua prossima riunione, che si sarebbe svolta nel novembre 2022, il consiglio di amministrazione sarebbe stato tenuto ad adottare una decisione riguardante un’eventuale proroga del suo mandato. Nello stesso messaggio di posta elettronica, il presidente del consiglio di amministrazione ha chiesto al ricorrente di indicargli se intendesse conservare le sue funzioni presso l’EUIPO e se fosse disponibile a tal fine. Con messaggio di posta elettronica del 3 agosto 2022, il ricorrente ha risposto in senso affermativo. |
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5 |
Il 27 ottobre 2022 il segretariato del consiglio di amministrazione ha comunicato al ricorrente il progetto di nota MB/22/S14/4.1/EN (O), intitolato «Proposta di proroga del mandato del direttore esecutivo dell’[EUIPO]», che conteneva, da un lato, una valutazione delle sue prestazioni durante il suo primo mandato e, dall’altro, una descrizione delle missioni e delle sfide future dell’EUIPO. Nel messaggio di posta elettronica di accompagnamento, la segreteria del consiglio di amministrazione indicava che il progetto sarebbe stato inviato la sera stessa al presidente di detto consiglio per approvazione. Lo stesso giorno, il ricorrente ha risposto con alcuni commenti sul progetto. |
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6 |
Il 31 ottobre 2022 il presidente del consiglio di amministrazione ha sottoposto ai membri dello stesso consiglio la versione definitiva della nota MB/22/S14/4.1/EN(O) (in prosieguo: la «nota del 31 ottobre 2022»). Quest’ultima iniziava con la spiegazione secondo la quale, da un lato, il suo obiettivo era quello di fornire ai membri del consiglio di amministrazione le informazioni pertinenti per esaminare le prestazioni del ricorrente, il cui mandato sarebbe scaduto il 30 settembre 2023, e, dall’altro, i membri del consiglio di amministrazione erano invitati ad adottare una decisione in merito a una proroga del mandato del ricorrente a proporre al Consiglio. Si aggiungeva in tale nota che, nell’ipotesi in cui il voto del consiglio di amministrazione non avesse raggiunto la maggioranza richiesta, quest’ultimo sarebbe stato invitato ad adottare una decisione sull’avvio del procedimento di selezione mediante la pubblicazione dell’avviso di posto vacante per il posto di cui trattasi. Nella parte intitolata «Conclusione» di detta nota, veniva indicato che, secondo il presidente del consiglio di amministrazione, «l’esame [poteva] essere considerato positivo». |
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7 |
Il consiglio di amministrazione, nella sua riunione del 22 novembre 2022, ha adottato la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente. Tale decisione era così formulata: «Decisione di non presentare al Consiglio dell’Unione europea una proposta di proroga del mandato [del ricorrente] in qualità di direttore esecutivo per un periodo supplementare di cinque anni, tenuto conto dell’esame di valutazione delle sue prestazioni durante il suo primo mandato nonché dei compiti e delle sfide futuri dell’[EUIPO]. La decisione non ha raggiunto la maggioranza di due terzi dei membri con undici voti favorevoli, sette voti contrari e dodici astensioni». |
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8 |
Nella riunione del 22 novembre 2022, il consiglio di amministrazione ha altresì adottato le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione. |
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9 |
Il 22 novembre 2022 diversi giornali spagnoli hanno riferito che il consiglio di amministrazione aveva deciso di non sottoporre al Consiglio una proposta di proroga del mandato del ricorrente in qualità di direttore esecutivo. |
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10 |
Con messaggio di posta elettronica del 7 dicembre 2022, il consiglio di amministrazione ha trasmesso al Consiglio la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente e le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, indicando quanto segue: «Nella [riunione del 22 novembre 2022], il [consiglio di amministrazione] ha deciso di non sottoporre al Consiglio dell’Unione europea una proposta di proroga del mandato [del ricorrente] in qualità di direttore esecutivo per un periodo supplementare di cinque anni, tenuto conto dell’esame della valutazione delle sue prestazioni nel corso del suo primo mandato nonché dei compiti e delle sfide futuri dell’[EUIPO]. Tale decisione è stata adottata conformemente all’articolo 158, paragrafo 3, del [regolamento 2017/1001] ([d]ecisione MB-22-19). Di conseguenza, nel corso della medesima riunione, il [consiglio di amministrazione] ha deciso di avviare il procedimento di selezione per il posto di direttore esecutivo, vacante a decorrere dal 1o ottobre 2023, e di adottare l’avviso di posto vacante ([d]ecisione MB-22-20). La pubblicazione dell’avviso di posto vacante nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è prevista per l’8 dicembre 2022. Conformemente all’articolo 158, paragrafo 2, del [regolamento 2017/1001], il [consiglio di amministrazione] decide, nella sua prossima riunione, il 6 giugno 2023, a partire da un elenco di [tre] candidati al massimo da presentare al Consiglio dell’Unione europea per la nomina di un nuovo direttore esecutivo». |
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11 |
L’8 dicembre 2022 l’avviso di posto vacante per la procedura di selezione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso prevedeva, in particolare, che il candidato dovesse essere in grado di svolgere un primo mandato completo di cinque anni prima di raggiungere l’età pensionabile di 66 anni. |
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12 |
Nel corso del mese di gennaio 2023, il ricorrente ha deciso di non rinnovare i contratti, in scadenza, di sei esperti nazionali distaccati presso l’EUIPO. |
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13 |
Il 31 gennaio 2023, la bozza di verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2022 è stata trasmessa alle persone che hanno partecipato a detta riunione. |
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14 |
Il 3 febbraio 2023 il ricorrente ha chiesto che fossero aggiunte al verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2022 le dichiarazioni da lui rese dopo essere venuto a conoscenza della decisione negativa del consiglio di amministrazione riguardante l’eventuale proroga del suo mandato. |
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15 |
Lo stesso giorno, gli avvocati del ricorrente hanno chiesto al presidente del consiglio di amministrazione di indicare loro le misure adottate in risposta alle divulgazioni fatte dalla stampa riguardanti la riunione del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2022 (v. punto 9 supra). |
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16 |
Il 17 febbraio 2023 il ricorrente ha presentato al consiglio di amministrazione un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») avverso la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato e le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione e ha chiesto, a tale titolo, un risarcimento del suo danno materiale per un importo di EUR 442561,11, nonché del suo danno morale per un importo di EUR 75000. |
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17 |
Il 18 febbraio 2023 uno degli avvocati del ricorrente, con messaggio di posta elettronica, ha trasmesso una copia del reclamo di quest’ultimo al segretario generale del Consiglio nonché al segretario generale e al direttore generale del servizio di revisione interna della Commissione europea. |
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18 |
Il 22 febbraio 2023 il ricorrente, nel corso di una conversazione telefonica, ha comunicato al presidente del consiglio di amministrazione che la sua appartenenza al sottocomitato preparatorio relativo alla selezione del futuro direttore esecutivo non lo poneva in una situazione di conflitto di interessi. |
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19 |
Il 24 febbraio 2023 il presidente del consiglio di amministrazione ha risposto alla lettera degli avvocati del ricorrente del 3 febbraio 2023 (v. punto 15 supra) osservando che non si era verificata alcuna fuga di dati. |
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20 |
Il 27 febbraio 2023 il presidente del consiglio di amministrazione ha inviato una nota riservata ai membri di tale consiglio in vista della riunione del 6 marzo 2023. Tale nota mirava, in primo luogo, a informare il consiglio di amministrazione del fatto che il ricorrente aveva presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato e contro le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, in secondo luogo, a far adottare una decisione diretta ad escludere il ricorrente dal sottocomitato preparatorio relativo all’assunzione di un nuovo direttore esecutivo e, in terzo luogo, a far adottare una decisione che sospendesse, conformemente all’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e all’articolo 4 della decisione MB-17-01 del consiglio di amministrazione, del 21 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione MB-17-01») che disciplina la delega delle competenze spettanti all’APN e all’AACC (in prosieguo, congiuntamente: le «competenze spettanti all’APN»), la delega, accordata al ricorrente, di dette competenze nonché a limitare i poteri di gestione del ricorrente agli affari correnti per il funzionamento dell’EUIPO. |
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21 |
Il 1o marzo 2023 il ricorrente ha inviato una nota ai membri del consiglio di amministrazione al fine di fornire chiarimenti sul reclamo da lui presentato il 17 febbraio 2023 avverso la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato e le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione (v. punto 16 supra) e sulle relative circostanze e di esprimere il suo punto di vista per quanto riguardava le informazioni informali che aveva ricevuto in merito alle possibili decisioni previste. In tale nota, egli ha indicato che si sarebbe sottoposto alla decisione del consiglio di amministrazione in caso di adozione di una mozione intesa ad escluderlo dal sottocomitato preparatorio relativo alla selezione del futuro direttore esecutivo (v. punto 20 supra). |
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22 |
Nel corso della sua riunione del 6 marzo 2023, il consiglio di amministrazione ha adottato diverse decisioni, tra cui la decisione MB-23-03 recante l’esclusione del ricorrente dal sottocomitato preparatorio relativo alla selezione del futuro direttore esecutivo e la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN. Poco tempo dopo, tale ultima decisione è stata portata all’attenzione del personale dell’EUIPO e alcuni articoli al riguardo sono apparsi anche sulla stampa. |
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23 |
Il 15 marzo 2023 il segretariato generale del Consiglio ha accusato ricevuta del messaggio di posta elettronica del 7 dicembre 2022, al quale erano allegate la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente e le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione (v. punto 10 supra). |
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24 |
Il 17 marzo 2023 il ricorrente, sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo avverso la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN e ha chiesto a tale titolo un risarcimento del suo danno morale pari a EUR 50000. |
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25 |
Il 22 marzo 2023 il Consiglio ha inviato un messaggio di posta elettronica chiedendo al consiglio di amministrazione, in persona del suo presidente, di sottoporgli la valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 (v. punto 5 supra). |
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26 |
In risposta al messaggio di posta elettronica del 22 marzo 2023, il 25 aprile 2023, il presidente del consiglio di amministrazione ha trasmesso la nota del 31 ottobre 2022 (v. punto 6 supra) indicando, in sostanza, nella lettera di accompagnamento, che, a seguito dell’esame della suddetta nota, il consiglio di amministrazione aveva respinto la proposta di proroga del suo mandato. Egli precisava che tale proposta non aveva ottenuto la maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione, in quanto undici membri avevano votato per il rinnovo e sette contro, mentre dodici membri si erano astenuti. |
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27 |
La decisione di non prorogare il mandato è stata ribadita in una lettera del 30 maggio 2023, notificata all’EUIPO lo stesso giorno, nella quale il presidente del Consiglio ha indicato che la valutazione effettuata dal consiglio di amministrazione era stata presa in considerazione dal Consiglio e che non era stata raggiunta la maggioranza semplice richiesta per l’adozione della decisione di proroga del mandato del ricorrente. Ai sensi di tale lettera, il Consiglio invitava il consiglio di amministrazione a inviargli un elenco di candidati tra i quali esso avrebbe potuto scegliere il futuro direttore esecutivo. |
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28 |
Il 12 giugno 2023 il consiglio di amministrazione ha accettato di aggiungere al progetto di verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2022 una sintesi delle dichiarazioni delle quali il ricorrente aveva chiesto l’aggiunta (v. punto 14 supra). |
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29 |
Il 16 giugno 2023 il consiglio di amministrazione ha respinto il reclamo del ricorrente riguardante la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato e le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione (v. punto 16 supra). |
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30 |
Il 17 luglio 2023 il consiglio di amministrazione ha respinto il reclamo del ricorrente contro la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN (v. punto 24 supra) (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo contro la decisione MB-23-04»). |
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31 |
Il 19 luglio 2023 il Consiglio ha nominato [riservato] ( 1 ) direttore esecutivo dell’EUIPO. |
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32 |
Il 26 luglio 2023 il ricorrente ha proposto un ricorso nella causa T‑435/23, avverso la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato, le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN e la decisione di non prorogare il mandato. |
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33 |
L’11 agosto 2023 il ricorrente è stato informato dal Consiglio di una violazione dei dati personali che lo riguardavano, scoperta il 17 luglio 2023. Più precisamente, una persona non autorizzata avrebbe scaricato, dai server informatici del Consiglio, la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente, la nota del 31 ottobre 2022 nonché la valutazione che era stata fatta in merito al primo mandato del ricorrente. |
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34 |
Il 30 agosto 2023 il ricorrente ha presentato al Consiglio un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro la decisione di non prorogare il mandato e ha chiesto, a tale titolo, il risarcimento del danno materiale da lui subito per un importo di EUR 364728,64 nonché del suo danno morale per un importo di EUR 125000. |
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35 |
Non avendo ricevuto entro il termine di quattro mesi previsto dall’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, vale a dire il 30 dicembre 2023, una decisione sul suo reclamo del 30 agosto 2023 avverso la decisione di non prorogare il mandato, il ricorrente ha ritenuto che il suddetto reclamo fosse stato implicitamente respinto dal Consiglio. |
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36 |
Il 6 febbraio 2024, nell’ambito della causa T‑435/23, il ricorrente ha depositato alla cancelleria del Tribunale un documento intitolato «Memoria in adattamento», nel quale ha chiesto che fosse preso in considerazione il fatto che il reclamo da lui presentato il 30 agosto 2023 era stato implicitamente respinto il 30 dicembre 2023. |
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37 |
Il 27 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato una decisione di rigetto esplicito del reclamo del ricorrente avverso la decisione di non prorogare il mandato. |
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38 |
Il 22 aprile 2024 il ricorrente ha proposto il ricorso nella causa T‑224/24. |
Conclusioni delle parti
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39 |
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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40 |
Nella causa T‑435/23, il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese e dalla Repubblica slovacca, nonché l’EUIPO, sostenuto dalla Repubblica di Polonia e dalla Repubblica slovacca, e, nella causa T‑224/24, il Consiglio chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia:
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41 |
Nella stessa causa, la Repubblica di Lettonia chiede il rigetto del ricorso. |
In diritto
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42 |
Dopo aver sentito le parti al riguardo, il Tribunale decide di riunire le presenti cause ai fini della sentenza, in applicazione dell’articolo 68 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Sul fondamento giuridico dei ricorsi
Osservazioni preliminari
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43 |
Occorre constatare che il ricorso nella causa T‑435/23, diretto all’annullamento della decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente, delle decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, della decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN e della decisione di non prorogare il mandato, è stato proposto in via principale sul fondamento dell’articolo 270 TFUE e, in subordine, nella parte in cui riguarda la decisione di non prorogare il mandato, sulla base dell’articolo 263 TFUE. |
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44 |
Si ricorda inoltre che il ricorso nella causa T‑435/23 è stato proposto dopo che il ricorrente aveva presentato, presso il consiglio di amministrazione, reclami ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato, le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione e la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN e che detti reclami erano stati respinti (v. punti 16, 24, 29 e 30 supra), ma senza che il ricorrente abbia seguito il procedimento precontenzioso per quanto riguardava la decisione di non prorogare il mandato. |
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45 |
Il ricorrente spiega al riguardo che la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato, le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione e la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN sono state adottate nell’ambito dello Statuto, in quanto il consiglio di amministrazione ha agito in qualità di AACC nei suoi confronti, come prevedono espressamente l’articolo 153, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2017/1001 e gli articoli 1 e 2 della decisione MB-17-01. |
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46 |
Per quanto riguarda la decisione di non prorogare il mandato, il ricorrente fa valere che l’obbligo di adire l’APN o l’AACC prima di un ricorso riguarda solo i provvedimenti che detta autorità può riformare e che, pertanto, non era necessario presentare un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, dato che il consiglio di amministrazione, in quanto AACC, non poteva riesaminare detta decisione. |
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47 |
Quanto al ricorso nella causa T‑224/24, anch’esso diretto all’annullamento della decisione di non prorogare il mandato e anch’esso proposto sulla base dell’articolo 270 TFUE, si ricorda che esso è stato proposto dopo che il ricorrente aveva presentato al Consiglio un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e che quest’ultimo era stato, implicitamente, poi esplicitamente, respinto (v. punti da 34 a 37 supra). |
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48 |
Il ricorrente spiega al riguardo di aver agito in tal modo, tenuto conto dell’incertezza quanto alla questione se, al momento dell’adozione della decisione di non prorogare il mandato, il Consiglio avesse parimenti agito in qualità di AACC, cosicché esso, a titolo di misura complementare e cautelare, ha comunque seguito il procedimento precontenzioso presso il Consiglio. |
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49 |
L’EUIPO, sostenuto dalla Repubblica di Polonia e dalla Repubblica slovacca, nonché il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese e dalla Repubblica slovacca, fanno valere che i ricorsi nelle cause T‑435/23 e T‑224/24 sono erroneamente fondati sull’articolo 270 TFUE, in quanto tutte le decisioni oggetto di dette cause non rientrano nell’ambito di applicazione dello Statuto. |
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50 |
In particolare, la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente, le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione e la decisione di non prorogare il mandato sarebbero state adottate nell’ambito delle competenze specifiche conferite al consiglio di amministrazione e al Consiglio, in forza dell’articolo 158 del regolamento 2017/1001, che istituisce una procedura sui generis relativa alla nomina e alla rimozione del direttore esecutivo, mentre la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN sarebbe stata adottata sulla base dell’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e della decisione MB-17-01, che istituisce un sistema distinto relativo alle competenze dell’APN e al loro esercizio all’interno dell’EUIPO e conferendo direttamente ed esclusivamente al consiglio di amministrazione il potere di sospendere la delega di tali competenze accordate al direttore esecutivo. |
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51 |
Secondo l’EUIPO, sostenuto dalla Repubblica di Polonia e dalla Repubblica slovacca, nonché il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese e dalla Repubblica slovacca, i ricorsi avrebbero quindi dovuto essere fondati sull’articolo 263 TFUE e, poiché le domande dirette contro la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente, le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione e la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN non sono state introdotte entro i termini prescritti da detto articolo, tali decisioni sarebbero divenute definitive e, di conseguenza, non contestabili. |
Sull’applicabilità dell’articolo 270 TFUE e degli articoli 90 e 91 dello Statuto
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52 |
Occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (in prosieguo: il «RAA») e che, in tale ambito, la nozione di «controversia tra l’Unione e i suoi agenti» è interpretata dalla giurisprudenza in senso lato (v. sentenza del 5 ottobre 2004, Sanders e a./Commissione, T‑45/01, EU:T:2004:289, punto 45 e giurisprudenza citata). |
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53 |
L’articolo 270 TFUE crea in tal modo un mezzo di ricorso per il contenzioso della funzione pubblica distinto dai mezzi di ricorso generali, quali il ricorso di annullamento disciplinato dall’articolo 263 TFUE (sentenza del 5 maggio 2022, Commissione/Missir Mamachi di Lusignano, C‑54/20 P, EU:C:2022:349, punto 39). |
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54 |
A tal riguardo, per determinare la competenza del giudice dell’Unione adito ai sensi dell’articolo 270 TFUE, occorre prendere in considerazione, oltre alla formulazione di tale articolo, le disposizioni dello Statuto, tenuto conto del rinvio a quest’ultimo da parte di detto articolo, e, segnatamente, gli articoli 90 e 91 dello Statuto, i quali danno esecuzione all’articolo 270 TFUE. L’insieme di tali disposizioni definisce detta competenza sia ratione materiae sia ratione personae (sentenza del 5 maggio 2022, Commissione/Missir Mamachi di Lusignano, C‑54/20 P, EU:C:2022:349, punto 40 e giurisprudenza citata). |
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55 |
Quanto alla competenza ratione personae di giudici dell’Unione ai sensi dell’articolo 270 TFUE, l’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto precisa che la Corte è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e «una delle persone indicate nel[lo] [S]tatuto» e vertente sulla legalità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Conformemente a quest’ultima disposizione, «[q]ualsiasi persona cui si applica lo [S]tatuto» può presentare all’APN un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio (sentenza del 5 maggio 2022, Commissione/Missir Mamachi di Lusignano, C‑54/20 P, EU:C:2022:349, punto 45). |
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56 |
Per quanto riguarda la competenza ratione materiae, secondo costante giurisprudenza rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto qualsiasi controversia tra un funzionario e l’istituzione cui appartiene, quando la controversia ha origine nel rapporto di lavoro tra tale funzionario e tale istituzione (v. sentenza del 5 maggio 2022, Commissione/Missir Mamachi di Lusignano, C‑54/20 P, EU:C:2022:349, punto 42 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, ordinanza dell’11 luglio 1996, Gomes de Sá Pereira/Consiglio, T‑30/96, EU:T:1996:107, punto 24 e giurisprudenza citata). |
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57 |
Orbene, nel caso di specie, occorre constatare quanto segue. |
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58 |
In primo luogo, per quanto riguarda la competenza ratione personae, dall’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 risulta che il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo, conformemente all’articolo 2, lettera a), del RAA. Occorre altresì constatare che il direttore esecutivo fa parte del personale dell’EUIPO, al quale, come risulta dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, si applicano lo Statuto e il RAA nonché le norme di esecuzione di tali disposizioni. Inoltre, dall’articolo 153, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 2017/1001 e dagli articoli 1 e 2 della decisione MB-17-01 risulta che il consiglio di amministrazione è designato quale AACC del direttore esecutivo, ai sensi dell’articolo 6, primo comma, del RAA, per quanto riguarda le modalità di esercizio dei poteri di direttore esecutivo ai fini del funzionamento dell’EUIPO. |
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59 |
Peraltro, l’articolo 1 del contratto di lavoro stipulato tra l’EUIPO e il ricorrente prevede espressamente che quest’ultimo sia stato assunto come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del RAA. |
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60 |
Per quanto riguarda la competenza ratione materiae, occorre ricordare, da un lato, che la sospensione della delega al direttore esecutivo delle competenze spettanti all’APN è decisa dal consiglio di amministrazione, conformemente all’articolo 153, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e all’articolo 4 della decisione MB-17-01, e, dall’altro, che la procedura di proroga del mandato del direttore esecutivo è una procedura per fasi alla quale partecipano tanto il consiglio di amministrazione, che procede a un esame che tiene conto di una valutazione delle prestazioni del direttore esecutivo nonché dei compiti e delle sfide futuri dell’EUIPO, conformemente all’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento 2017/2001, quanto il Consiglio, il quale, tenendo conto di tale esame, può prorogare il mandato del direttore esecutivo sul fondamento dell’articolo 158, paragrafo 4, di detto regolamento. |
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61 |
Per quanto riguarda la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN, occorre rilevare che essa ha lo scopo di sospendere le competenze spettanti all’APN che il consiglio di amministrazione ha delegato al ricorrente nella sua qualità di direttore esecutivo. Pertanto, nella parte in cui la controversia riguarda detta decisione, essa si riferisce al rapporto di impiego che lega il ricorrente all’EUIPO. |
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62 |
Per quanto riguarda la procedura di proroga del mandato del direttore esecutivo, occorre aggiungere che, se è vero che quest’ultimo non ha un rapporto di impiego formale con il Consiglio, resta il fatto che tale istituzione adotta una decisione che, indipendentemente dal suo contenuto, produce conseguenze sul rapporto di impiego tra il direttore esecutivo e il suo datore di lavoro, l’EUIPO, e, pertanto, sulla sua assunzione come agente temporaneo. Pertanto, il Consiglio deve essere considerato l’AACC del direttore esecutivo per quanto riguarda la procedura di proroga del suo mandato (v., per analogia, ordinanza dell’11 luglio 1996, Gomes de Sá Pereira/Consiglio, T‑30/96, EU:T:1996:107, punto 29). |
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63 |
In secondo luogo, occorre constatare che l’EUIPO non è riuscito a spiegare in che misura le caratteristiche delle funzioni del direttore esecutivo, in particolare attraverso la loro definizione all’articolo 157 del regolamento 2017/1001, comportassero che una decisione sull’eventuale proroga del mandato di quest’ultimo non rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 270 TFUE, nonostante il suo status di agente temporaneo. Infatti, detto articolo non opera alcuna distinzione a seconda della natura delle funzioni della persona interessata o del livello delle responsabilità da essa esercitate. |
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64 |
In terzo luogo, occorre constatare che i principi elaborati nell’ambito della causa che ha dato luogo all’ordinanza del 13 giugno 2022, Mendes de Almeida/Consiglio (T‑334/21, EU:T:2022:375), riguardante i procuratori europei, non sono destinati ad essere applicati nel caso di specie. |
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65 |
Infatti, contrariamente a quanto avviene per il direttore esecutivo (v. punto 58 supra), conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, punto 4, e dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (GU 2017, L 283, pag. 1), i procuratori europei non fanno parte del personale della Procura europea e, di conseguenza, non rientrano nell’ambito di applicazione dello Statuto (ordinanza del 13 giugno 2022, Mendes de Almeida/Consiglio, T‑334/21, EU:T:2022:375, punto 37). |
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66 |
Tenuto conto di tali elementi, si deve ritenere che il ricorrente agisca, ai fini dei presenti ricorsi, nella sua qualità di agente dell’Unione, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, e di persona cui si applica lo Statuto ai sensi degli articoli 90 e 91 di quest’ultimo. Inoltre, poiché la controversia ha ad oggetto la sospensione di alcuni dei poteri del ricorrente in qualità di direttore esecutivo nonché la mancata proroga del suo mandato, essa trae origine dal rapporto di impiego che legava il ricorrente all’EUIPO. |
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67 |
Ne consegue che il Tribunale è competente a conoscere dei presenti ricorsi ai sensi dell’articolo 270 TFUE. |
Sul rispetto del procedimento precontenzioso
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68 |
Occorre ricordare che, in forza l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, qualsiasi persona cui si applica lo Statuto può presentare all’APN un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo Statuto. Peraltro, dall’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto discende che un ricorso dinanzi al Tribunale è ricevibile solo se all’APN è stato previamente presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto entro il termine impartito e se tale reclamo è stato oggetto di una decisione implicita o esplicita di rigetto. |
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69 |
Per quanto riguarda la causa T‑224/24, occorre constatare che il ricorrente ha proposto il ricorso in tale causa dopo aver presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto presso il Consiglio e dopo che tale reclamo è stato respinto. |
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70 |
Di conseguenza, si deve concludere che il procedimento precontenzioso è stato rispettato presso il Consiglio, il quale, tenuto conto della specificità della procedura di proroga del mandato del direttore esecutivo, quale risulta dal precedente punto 60, ai fini detta procedura, è l’AACC competente a pronunciarsi sul reclamo presentato dal ricorrente. |
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71 |
Per quanto riguarda la causa T‑435/23, occorre constatare che il ricorrente ha presentato reclami al consiglio di amministrazione contro la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato, le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione e la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, e ha proposto il suo ricorso dopo che i reclami ad essi relativi erano stati respinti (v. punto 44 supra). |
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72 |
Di conseguenza, il procedimento precontenzioso è stato rispettato presso l’AACC competente prima di proporre il ricorso di annullamento nella causa T‑435/23, nella parte in cui quest’ultimo riguarda la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente, le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione e la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN. |
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73 |
Per quanto attiene al rispetto del procedimento precontenzioso riguardante la decisione di non prorogare il mandato nell’ambito del ricorso nella causa T‑435/23, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, poiché la ricevibilità di un ricorso va valutata al momento della sua proposizione, un ricorrente può essere autorizzato ad adeguare le sue conclusioni e i suoi motivi, in modo da riguardare la sopravvenienza di nuovi atti nel corso del procedimento, solo a condizione che la sua domanda di annullamento dell’atto inizialmente impugnato fosse essa stessa ricevibile al momento della sua proposizione (v. ordinanza del 21 novembre 2019, ZW/BEI, T‑727/18, non pubblicata, EU:T:2019:809, punto 27 e giurisprudenza citata). |
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74 |
Orbene, nel caso di specie, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se il documento depositato dal ricorrente il 6 febbraio 2024 possa essere considerato una memoria di adattamento ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 4, del regolamento di procedura, è sufficiente constatare che, alla data di proposizione del ricorso nella causa T‑435/23, ossia il 26 luglio 2023, il ricorrente non aveva ancora presentato il reclamo avverso la decisione di non prorogare il mandato, reclamo che è stato depositato solo il 30 agosto 2023. Ne consegue che, al momento della proposizione del ricorso nella causa T‑435/23, la domanda del ricorrente diretta all’annullamento di detta decisione non era ricevibile a causa del mancato rispetto del procedimento precontenzioso. |
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75 |
In ogni caso, tale conclusione è irrilevante nel caso di specie, tenuto conto della circostanza che, al punto 70 supra, è stato dichiarato che il ricorrente aveva rispettato il procedimento precontenzioso prima di proporre il ricorso nella causa T‑224/24 avverso la decisione di non prorogare il mandato. |
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76 |
Ne consegue che, sebbene la domanda diretta all’annullamento della decisione di non prorogare il mandato sia irricevibile nella causa T‑435/23, ciò non si verifica invece nel caso di quella proposta avverso tale decisione nella causa T‑224/24. |
Sulle domande di annullamento
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77 |
A sostegno della domanda di annullamento nella causa T‑435/23, il ricorrente deduce, in primo luogo, l’illegittimità della decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato e delle decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione e, in secondo luogo, l’illegittimità della decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN. |
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78 |
A sostegno della sua domanda di annullamento nella causa T‑224/24, il ricorrente deduce l’illegittimità della decisione di non prorogare il mandato. |
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79 |
Occorre, anzitutto, esaminare la domanda di annullamento nella causa T‑435/23 nella parte in cui è diretta contro, da un lato, la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente e, dall’altro, le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, poi, analizzare la domanda di annullamento nella causa T‑224/24, che riguarda la decisione di non prorogare il mandato, e, infine, statuire sulla domanda di annullamento nella causa T‑435/23 nella parte in cui è diretta contro la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN. |
Sulla domanda di annullamento nella causa T‑435/23 nella parte in cui è diretta contro la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente
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80 |
Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato, che egli considera un atto impugnabile. |
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81 |
A tal fine, il ricorrente fa valere che, adottando una decisione con la quale il consiglio di amministrazione ha comunicato al Consiglio che non gli proponeva di prorogare il suo mandato, senza averne tuttavia la competenza, l’EUIPO ha di fatto impedito tale proroga e ha quindi adottato una decisione che arreca pregiudizio. |
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82 |
L’EUIPO, sostenuto dalla Repubblica di Polonia e dalla Repubblica slovacca, conclude tuttavia per l’irricevibilità della domanda del ricorrente, in quanto la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato di quest’ultimo concretizzerebbe la valutazione prevista all’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 e rivestirebbe quindi solo un valore consultivo, dato che il Consiglio è, infatti, il solo competente ad adottare un atto a carattere decisorio per quanto riguarda la proroga di un siffatto mandato. |
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83 |
Per quanto riguarda la ricevibilità della domanda di annullamento della decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente, secondo costante giurisprudenza costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento tutti gli atti adottati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro forma, che mirano a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. A tale proposito, in linea di principio, costituiscono atti impugnabili i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione di un’istituzione, di un organo od organismo dell’Unione al termine di un procedimento amministrativo e che sono intesi alla produzione di effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente, ad esclusione segnatamente dei provvedimenti intermedi destinati alla preparazione della decisione finale, che sono privi di tali effetti (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punto 70 e giurisprudenza citata). |
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84 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, nell’ambito della procedura di proroga del mandato del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione procede soltanto a una valutazione che tiene conto della valutazione dell’operato di tale direttore esecutivo nonché dei compiti e delle sfide futuri dell’EUIPO, mentre, conformemente all’articolo 158, paragrafo 4, di detto regolamento, il Consiglio, tenendo conto di detta valutazione, deve adottare la decisione sull’eventuale proroga. |
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85 |
Orbene, la circostanza che, nel caso di specie, il consiglio di amministrazione abbia intitolato la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente «Decisione di non sottoporre al Consiglio dell’Unione europea una proposta di proroga del mandato del [ricorrente]» e abbia presentato, nella sua lettera del 7 dicembre 2022 al Consiglio, la partenza del direttore esecutivo e l’assunzione di un successore in termini irreversibili (v. punti 7 e 10 supra) è, di per sé, irrilevante ai fini della questione della ricevibilità della domanda diretta all’annullamento di detta decisione. |
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86 |
Infatti, dall’articolo 158, paragrafi 3 e 4, del regolamento 2017/1001 risulta chiaramente che la procedura di proroga del mandato del direttore esecutivo si svolge in due fasi, la prima delle quali consiste nella realizzazione di una valutazione da parte del consiglio di amministrazione e la seconda nell’adozione di una decisione da parte del Consiglio, la quale tiene conto di detta valutazione, senza che sia prescritto che il Consiglio è vincolato da quest’ultima (v. punto 60 supra). |
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87 |
Orbene, quando l’adozione di atti o di decisioni avviene in esito ad un procedimento che ha comportato più fasi di elaborazione, solo i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione costituiscono atti impugnabili, ad esclusione dei provvedimenti intermedi, che li hanno preceduti e che avevano lo scopo di prepararli (v. sentenza del 2 febbraio 2022, LU/BEI, T‑536/20, non pubblicata, EU:T:2022:40, punto 38 e giurisprudenza citata). |
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88 |
Poiché la decisione finale relativa all’eventuale proroga del mandato del direttore esecutivo, nel caso di specie, deve essere adottata dal Consiglio, alla luce del procedimento ricordato al punto 86 supra, ne consegue che la decisione MB‑22‑19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente è un atto preparatorio, atteso che essa non produce alcun effetto giuridico vincolante tale da incidere sugli interessi del ricorrente (v., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 18 novembre 2010, NDSHT/Commissione, C‑322/09 P, EU:C:2010:701, punto 45 e giurisprudenza citata), e che non può incidere sulla libertà di scelta del Consiglio quanto alla proroga del mandato del ricorrente. |
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89 |
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento del ricorrente secondo cui la trasmissione tardiva della nota del 31 ottobre 2022 al Consiglio (v. punto 26 supra) non ha lasciato a quest’ultimo altra scelta se non quella di non prorogare il suo mandato. Infatti, il ricorrente non ha fornito, in ogni caso, alcun elemento che consentisse di concludere che il periodo rimanente tra detta trasmissione, il 25 aprile 2023, e la fine del suo mandato, il 30 settembre 2023, non fosse sufficiente per consentire al Consiglio di formarsi la propria valutazione. |
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90 |
Di conseguenza, si deve concludere che la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente non produce alcun effetto giuridico vincolante tale da incidere sugli interessi di quest’ultimo, cosicché la domanda di annullamento di detta decisione è irricevibile. |
Sulla domanda di annullamento nella causa T‑435/23 nella parte in cui è diretta contro le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione
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91 |
Il ricorrente fa valere che le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione ledono i suoi interessi, in quanto sono intrinsecamente connesse alla decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato in quanto, affinché un avviso di posto vacante sia lanciato, occorre che vi sia la certezza che un posto è vacante o lo sarà a breve termine. |
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92 |
Al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale esposizione deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire al convenuto di preparare la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Il ricorso deve, pertanto, esporre esplicitamente in cosa consista il motivo su cui è fondato, sicché la sua semplice enunciazione astratta non soddisfa le prescrizioni del regolamento di procedura [v. sentenza del 4 luglio 2017, Systema Teknolotzis/Commissione, T‑234/15, EU:T:2017:461, punto 139 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. Infatti, dal ricorso deve risultare inequivocabilmente ciò che il ricorrente ha inteso sostenere (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Pethke/EUIPO, T‑169/17, non pubblicata, EU:T:2019:135, punto 115). |
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93 |
Orbene, si deve constatare che il ricorrente non ha sollevato alcun argomento diretto specificamente a contestare la legittimità delle decisioni MB-22-20 e MB‑22-21 relative al procedimento di selezione (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, Winkler/Commissione, T‑369/17, non pubblicata, EU:T:2018:334, punto 54). |
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94 |
Inoltre, interrogato al riguardo in udienza, il ricorrente ha confermato di concludere per l’illegittimità delle decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione facendo riferimento, in generale, all’argomento da lui dedotto nell’ambito della decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato. Orbene, in nessun punto del ricorso detta argomentazione è adeguata alle decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione. |
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95 |
Pertanto, occorre constatare che le condizioni di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura non sono soddisfatte, in quanto un siffatto generico riferimento ad altre parti del ricorso costringe il Tribunale a tentare di individuare gli argomenti che ritiene possano riferirsi all’asserita illegittimità delle decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione (v., in tal senso, ordinanza del 6 giugno 2024, Lucaccioni/Commissione, T‑516/23, non pubblicata, EU:T:2024:386, punto 24), cosicché dal ricorso non risulta inequivocabilmente ciò che il ricorrente ha inteso sostenere al riguardo. |
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96 |
Infine, nell’ipotesi in cui il ricorrente intendesse far valere che l’illegittimità delle decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione derivava direttamente dall’illegittimità della decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato, neppure le condizioni di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura sono soddisfatte, dal momento che, in assenza di qualsiasi spiegazione al riguardo (v. punto 93 supra), non è dimostrato che i vizi che asseritamente inficiano quest’ultima decisione (v. punto 80 supra) potevano altresì rimettere in discussione la legittimità delle decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, tenuto conto della diversa natura di tali decisioni. |
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97 |
Alla luce di quanto precede, occorre respingere le domande di annullamento nella causa T‑435/23 in quanto irricevibili nella parte in cui riguardano le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, dal momento che, indipendentemente dalla questione se esse costituissero atti impugnabili, non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. |
Sulla domanda di annullamento nella causa T‑224/24, nella parte in cui riguarda la legittimità della decisione di non prorogare il mandato
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98 |
Nel contesto del motivo unico nella causa T‑224/24, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di non prorogare il mandato facendo valere, in primo luogo, che essa non rispetta la procedura prevista all’articolo 158 del regolamento 2017/1001, essendo viziata da incompetenza dell’autore dell’atto e da una violazione del diritto di essere ascoltato, in secondo luogo, che essa è viziata da un errore manifesto di valutazione e, in terzo luogo, che essa contrasta con i principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento. |
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99 |
Per quanto riguarda l’asserita violazione del diritto di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che occorre esaminare anzitutto, il ricorrente fa valere che non gli è stata data la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell’adozione della decisione di non prorogare il mandato. |
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100 |
Il Consiglio sostiene che non vi è stata una violazione del diritto di essere ascoltato e deduce, in tale contesto, vari argomenti. |
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101 |
Sotto un primo profilo, il Consiglio fa valere che il diritto di essere ascoltato non si applica nel caso di specie, dal momento che la procedura di nomina del direttore esecutivo e quella della proroga del suo mandato non rientrano nello Statuto né nel RAA. Il Consiglio avrebbe invece agito in quanto autorità politica che statuiva sull’eventuale proroga di un mandato implicante una «responsabilità particolare di alto livello nel sistema istituzionale dell’Unione» nell’ambito della quale avrebbe valutato i compiti e le sfide futuri dell’EUIPO e avrebbe deciso la scelta della persona che riteneva più adatta a farvi fronte nel corso dei successivi cinque anni. |
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102 |
Il Consiglio aggiunge che la procedura relativa ad un’eventuale proroga del mandato del direttore esecutivo è assimilabile alla procedura di selezione di un nuovo direttore esecutivo, con la sola differenza che, nel corso della procedura relativa a un’eventuale proroga del mandato, il consiglio di amministrazione non è tenuto a redigere un elenco di candidati. Ciò premesso, in entrambi i casi, il candidato non prescelto non disporrebbe di alcun diritto di essere ascoltato. |
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103 |
Sotto un secondo profilo, il Consiglio ritiene che il ricorrente sia stato invece ascoltato, dal momento che, da un lato, conformemente ai suoi obblighi derivanti dall’articolo 157 del regolamento 2017/1001, in quanto direttore esecutivo, egli rendeva regolarmente conto al consiglio di amministrazione delle sue attività in qualità di direttore esecutivo e, dall’altro, ha partecipato attivamente alla preparazione della nota del 31 ottobre 2022. Pertanto, il ricorrente avrebbe ammesso i fatti e gli elementi raccolti dal consiglio di amministrazione e presentati al Consiglio nell’ambito della valutazione svolta ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 3, di detto regolamento. |
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104 |
Sotto un terzo profilo, il Consiglio fa valere che il risultato del procedimento non sarebbe stato diverso nell’ipotesi in cui il ricorrente fosse stato ascoltato, in quanto è difficile vedere quali elementi supplementari idonei a modificare sostanzialmente la decisione di non prorogare il mandato avrebbe potuto apportare, dal momento che, nel caso di specie, doveva essere operata una scelta binaria tra la proroga e la mancata proroga del suo mandato alla luce della valutazione delle sue prestazioni passate in qualità di direttore esecutivo nonché dei compiti e delle sfide futuri dell’EUIPO. |
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105 |
Al riguardo, occorre ricordare, in via preliminare, che l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dispone che il diritto ad una buona amministrazione comprende, in particolare, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio. |
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106 |
Il diritto di essere ascoltato esige che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi posti a loro carico per fondare l’atto controverso nell’ambito di uno scambio scritto o orale avviato dall’amministrazione (sentenza del 19 dicembre 2019, Probelte/Commissione, T‑67/18, EU:T:2019:873, punto 86 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, sentenze del 10 gennaio 2019, RY/Commissione, T‑160/17, EU:T:2019:1, punto 45 e giurisprudenza citata, e del 9 febbraio 2022, Van Walle/ECDC, T‑33/20, non pubblicata, EU:T:2022:60, punto 133 e giurisprudenza citata). |
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107 |
Peraltro, il diritto al contraddittorio comporta che l’amministrazione presti tutta l’attenzione necessaria alle osservazioni così presentate dall’interessato esaminando, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e che possa istruire il fascicolo in modo da adottare una decisione con piena cognizione di causa e motivare quest’ultima in modo adeguato, affinché, se del caso, l’interessato possa validamente esercitare il suo diritto di ricorso (v. sentenza del 10 gennaio 2019, RY/Commissione, T‑160/17, EU:T:2019:1, punti 26 e 27 e giurisprudenza citata). |
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108 |
In primo luogo, per quanto riguarda l’applicabilità, nel caso di specie, del diritto di essere ascoltato, occorre ricordare che tale diritto si applica a qualsiasi procedimento avviato nei confronti di una persona e che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, quand’anche la normativa applicabile non lo preveda (sentenza dell’8 maggio 2019, PT/BEI, T‑571/16, non pubblicata, EU:T:2019:301, punto 164 e giurisprudenza citata). |
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109 |
A tal riguardo, occorre constatare che, con messaggio di posta elettronica del 3 agosto 2022, il ricorrente ha esplicitamente confermato la sua disponibilità nonché la sua volontà di conservare il suo posto in seno all’EUIPO (v. punto 4 supra), di modo che si deve ritenere che la decisione di non prorogare il mandato sia stata adottata a seguito di una sua richiesta di proroga del suo mandato (v., in tal senso, sentenza del 25 settembre 2024, Kirimova/EUIPO, T‑727/20 RENV, EU:T:2024:646, punti 76 e 77 e giurisprudenza citata). |
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110 |
Orbene, dato che una decisione di non prorogare il mandato sfocia inevitabilmente nel mancato rinnovo del contratto del ricorrente in qualità di agente temporaneo dell’EUIPO (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2022, Van Walle/ECDC, T‑83/21, non pubblicata, EU:T:2022:626, punto 33 e giurisprudenza citata), essa gli arreca pregiudizio, di modo che trova applicazione il diritto di essere ascoltato. |
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Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti avanzati dal Consiglio. |
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112 |
Anzitutto, la circostanza che il Consiglio abbia agito in quanto «autorità politica» che statuisce sull’eventuale proroga del mandato di un agente che esercita una «responsabilità particolare di alto livello nel sistema istituzionale dell’Unione» è irrilevante, in quanto il diritto dell’Unione non prevede siffatte eccezioni al diritto di essere ascoltato. |
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113 |
Inoltre, è parimenti irrilevante la questione se la procedura di nomina del direttore esecutivo e di proroga del suo mandato, quale prevista all’articolo 158, paragrafi 2 e 4, del regolamento 2017/1001, rientri nell’ambito di applicazione dello Statuto e del RAA. Infatti, come indicato al punto 108 supra, il diritto di essere ascoltato si applica a qualsiasi procedimento avviato nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto lesivo, indipendentemente dal fatto che la procedura di cui trattasi sia prevista dallo Statuto o dal RAA o che la normativa applicabile lo preveda. |
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114 |
Infine, occorre respingere l’argomento del Consiglio secondo cui il ricorrente non disponeva di alcun diritto di essere ascoltato, dato che il procedimento relativo a un’eventuale proroga del mandato del direttore esecutivo è assimilabile al procedimento di selezione di un nuovo direttore esecutivo. |
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115 |
A tal riguardo, è sufficiente constatare che un procedimento di selezione di un nuovo direttore esecutivo svolto conformemente all’articolo 158, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 comporta soltanto la valutazione dell’idoneità dei diversi candidati alla luce delle condizioni di selezione. Per contro, anzitutto, un procedimento relativo a un’eventuale proroga del mandato del direttore esecutivo svolto conformemente all’articolo 158, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, implica, da un lato, una valutazione delle prestazioni del direttore esecutivo in funzione durante il suo mandato e, dall’altro, l’adozione di una decisione tenendo conto di tale valutazione nonché dei compiti e delle sfide futuri dell’EUIPO. Tale procedimento è poi caratterizzato dal fatto di sfociare nell’adozione di un provvedimento individuale ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali. |
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116 |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento del Consiglio secondo cui il ricorrente ha, in ogni caso, avuto la possibilità di presentare il suo punto di vista, occorre rilevare che l’interesse di quest’ultimo ad essere ascoltato si è manifestato soprattutto una volta accertato, alla fine della riunione del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2022, che non vi era una maggioranza in seno a detto consiglio a favore di una proroga del suo mandato. Infatti, anteriormente a tale momento, il ricorrente era a conoscenza solo della nota del 31 ottobre 2022, che aveva un tenore positivo nei suoi confronti e conteneva una raccomandazione, da parte del presidente del consiglio di amministrazione, di prorogare il suo mandato. Pertanto, il Consiglio doveva mettere il ricorrente in condizione di esercitare utilmente il suo diritto di essere ascoltato in un momento opportuno tra la riunione del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2022 e l’adozione della decisione di non prorogare il mandato. |
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117 |
Per la stessa ragione, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, il regolare scambio tra il consiglio di amministrazione e il ricorrente riguardante le sue attività in qualità di direttore esecutivo e la sua collaborazione alla nota del 31 ottobre 2022 non hanno consentito a quest’ultimo di far conoscere utilmente il suo punto di vista in merito ad un’eventuale mancata proroga del suo mandato, come richiesto dalla giurisprudenza citata al punto 106 supra. |
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118 |
Infatti, il diritto di essere ascoltato esige che l’interessato sia posto in grado di far valere il proprio punto di vista in merito agli elementi adottati a suo carico per fondare l’atto controverso (v. punto 106 supra). Orbene, anche se il ricorrente ha potuto presentare osservazioni in merito alla nota del 31 ottobre 2022, che gli era favorevole, occorre rilevare che, per adottare la decisione di non prorogare il mandato, il Consiglio ha preso in considerazione anche la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta della proroga del mandato del ricorrente, sulla quale quest’ultimo non è stato ascoltato. |
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119 |
Alla luce di quanto precede, si deve constatare che il diritto di essere ascoltato non è stato rispettato. |
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120 |
In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se il risultato del procedimento avrebbe potuto essere diverso se il ricorrente fosse stato ascoltato, occorre ricordare che, anche nel caso in cui vi sia stata una violazione del diritto di essere ascoltato, affinché il motivo possa essere accolto occorre che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso (v. sentenza del 6 febbraio 2007, Wunenburger/Commissione, T‑246/04 e T‑71/05, EU:T:2007:34, punto 149 e giurisprudenza citata). Orbene, in tale ambito, non si può obbligare un ricorrente che deduce la violazione del suo diritto ad essere ascoltato a dimostrare che la decisione dell’istituzione dell’Unione interessata avrebbe avuto un contenuto differente, bensì solo che una simile ipotesi non è totalmente esclusa (v., in tal senso, sentenza del 25 settembre 2024, Kirimova/EUIPO, T‑727/20 RENV, EU:T:2024:646, punto 78 e giurisprudenza citata). |
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121 |
A tal riguardo, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, il ricorrente avrebbe potuto fornirgli spiegazioni o chiarimenti quanto alla mancata proroga del suo mandato. Infatti, sebbene una decisione sull’eventuale proroga del mandato del direttore esecutivo rifletta non solo qualità personali e realizzazioni di detto direttore, ma anche considerazioni di natura generale, o addirittura politiche, ciò non rimette in discussione il fatto che si tratta, per definizione, di elementi sui quali il ricorrente avrebbe potuto formulare spiegazioni potenzialmente pertinenti. Di conseguenza, non si può escludere che il procedimento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso. |
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122 |
Inoltre, dal fascicolo risulta che gli Stati membri, che sono rappresentati tanto nel consiglio di amministrazione quanto nel Consiglio, avevano, nella fase della valutazione svolta conformemente all’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, opinioni divergenti sull’eventuale proroga del mandato del ricorrente. Infatti, nel consiglio di amministrazione vi erano undici voti a favore di una siffatta proroga, sette voti contrari e dodici astensioni. Orbene, dato che il Consiglio adotta la decisione di cui all’articolo 158, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 a maggioranza semplice, non si può escludere che il numero di Stati membri necessari per far convergere la maggioranza a favore del ricorrente sarebbe cambiato dopo che tali Stati fossero venuti a conoscenza delle osservazioni supplementari che il ricorrente avrebbe dovuto poter presentare in un momento opportuno tra la riunione del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2022 e l’adozione della decisione di non prorogare il mandato. |
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123 |
Alla luce di quanto precede, la decisione di non prorogare il mandato deve essere annullata, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri argomenti sollevati dal ricorrente nell’ambito del motivo unico nella causa T‑224/24. |
Sulla domanda di annullamento nella causa T‑435/23 nella parte in cui è diretta contro la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega dei poteri spettanti all’APN
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124 |
Il ricorrente conclude per l’illegittimità della decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN, che comporta la sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN che gli era stata concessa nonché una limitazione dei suoi poteri alla gestione degli affari di ordinaria amministrazione per il funzionamento dell’EUIPO, in quanto detta decisione violerebbe, sotto un primo profilo, il suo diritto di essere ascoltato, sotto un secondo profilo, l’articolo 157 del regolamento 2017/1001 e, sotto un terzo profilo, l’articolo 4 della decisione MB-17-01 nonché il principio di proporzionalità. |
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125 |
Occorre esaminare anzitutto quest’ultimo argomento. |
– Sulla portata della decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN
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126 |
Occorre ricordare che, nella decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN, dopo l’indicazione secondo la quale il consiglio di amministrazione aveva deciso di sospendere la delega al ricorrente delle competenze spettanti all’APN, si afferma che «il consiglio di amministrazione ha deciso di limitare [i] poteri [del ricorrente] alla gestione degli affari correnti per il funzionamento dell’[EUIPO], senza incidenza sul futuro dell’[EUIPO], né obbligo per il prossimo direttore esecutivo». |
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127 |
Tuttavia, nella decisione di rigetto del reclamo contro la decisione MB-23-04, si precisa che solo la delega al ricorrente delle competenze spettanti all’APN è stata sospesa e che ogni altra competenza attribuita a quest’ultimo, in particolare in forza dell’articolo 157 del regolamento 2017/1001, resta in vigore. |
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128 |
Si deve considerare, tenuto conto della decisione di rigetto del reclamo contro la decisione MB-23-04, la cui motivazione deve essere presa in considerazione per valutare la legittimità della decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN [v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 32 e giurisprudenza citata, e del 23 marzo 2022, NV/eu-LISA, T‑661/20, EU:T:2022:154, punti 31 e 33 (non pubblicati) e giurisprudenza citata], che è stata sospesa solo la delega al ricorrente delle competenze spettanti all’APN. Occorre inoltre constatare che il ricorrente contesta solo la legittimità di tale sospensione. |
– Sulla ricevibilità della domanda di annullamento nella causa T‑435/23 nella parte in cui è diretta contro la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN e sull’interesse ad agire del ricorrente
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129 |
L’EUIPO contesta, nel caso di specie, l’esistenza di un atto che arreca pregiudizio nonché quella di un interesse ad agire, le quali costituiscono condizioni per la ricevibilità di qualsiasi ricorso di annullamento. |
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130 |
Per quanto riguarda l’esistenza di un atto che arreca pregiudizio, in primo luogo, si deve considerare che, tenuto conto della natura e della portata delle competenze spettanti all’APN, sospendendo la delega di queste ultime, la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN ha prodotto effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente modificando, in misura rilevante, la sua situazione giuridica (v., in tal senso, sentenze del 22 ottobre 2002, Pflugradt/BCE, T‑178/00 e T‑341/00, EU:T:2002:253, punto 81, e del 1o settembre 2021, KN/CESE, T‑377/20, EU:T:2021:528, punto 74). |
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131 |
In secondo luogo, nella decisione di rigetto del reclamo avverso la decisione MB‑23‑04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN, il consiglio di amministrazione deduce una perdita di fiducia nella capacità del ricorrente di esercitare il suo ruolo di APN in modo imparziale e obiettivo nell’interesse dell’EUIPO, facendo valere cinque episodi connessi a comportamenti di quest’ultimo, il che può comportare conseguenze importanti per l’interessato, sia sul piano professionale che sul piano personale (v., per analogia, sentenza del 15 giugno 2000, F/Commissione, T‑211/98, EU:T:2000:153, punti 30 e 31). |
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132 |
Ne consegue che la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN può arrecare pregiudizio al ricorrente ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto. |
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133 |
Per quanto riguarda l’interesse ad agire, l’EUIPO fa valere che il ricorrente ha perso il suo interesse ad agire, dal momento che la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN era valida fino alla fine del suo mandato e che essa non è più in vigore. Pertanto, il ricorrente non potrebbe più trarre alcun beneficio dal suo annullamento. |
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134 |
Il ricorrente sostiene che l’annullamento della decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN, la quale riflette un giudizio di valore da parte del consiglio di amministrazione e ha ricevuto molta attenzione interna ed esterna, potrebbe contribuire alla sua riabilitazione e costituire una forma di risarcimento del danno morale da lui subito. |
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135 |
A tal riguardo, anche se dalla giurisprudenza risulta che l’interesse ad agire deve perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto (sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti 42 e 43), la Corte ha riconosciuto che l’interesse ad agire di una parte ricorrente non veniva necessariamente meno per il fatto che l’atto impugnato da quest’ultima aveva cessato di produrre effetti in corso di causa. Infatti, un ricorrente può conservare un interesse ad ottenere una dichiarazione di illegittimità di tale atto per il periodo nel corso del quale esso era applicabile e ha prodotto i suoi effetti, dato che una siffatta dichiarazione conserva quantomeno un interesse quale fondamento di un eventuale ricorso per responsabilità (v. sentenza del 12 dicembre 2024, Nemea Bank/BCE e a., C‑181/22 P, EU:C:2024:1020, punto 41 e giurisprudenza citata). |
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136 |
Nel caso di specie, occorre constatare che, il 1o ottobre 2023, il mandato del ricorrente è cessato, cosicché la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN ha cessato di produrre effetti giuridici nei suoi confronti. Tuttavia, occorre rilevare, da un lato, che le domande risarcitorie nella causa T‑435/23 sono parzialmente fondate sull’asserita illegittimità di detta decisione e, dall’altro, che il danno che il ricorrente asserisce di aver subito al riguardo è connesso alla lesione della sua reputazione professionale. |
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137 |
Ne consegue che un annullamento della decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN può procurare un beneficio al ricorrente, cosicché egli ha preservato il suo interesse ad agire contro tale decisione e gli argomenti da lui sollevati al riguardo devono essere esaminati, iniziando da quelli relativi a una violazione dell’articolo 4 della decisione MB‑17‑01 nonché del principio di proporzionalità. |
– Sulla fondatezza della domanda di annullamento nella causa T‑435/23 nella parte in cui è diretta contro la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN
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138 |
Come indicato al precedente punto 124, il ricorrente fa valere, in particolare, che la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN viola l’articolo 4 della decisione MB-17-01 e il principio di proporzionalità, in quanto il consiglio di amministrazione può decidere di sospendere la delega delle competenze spettanti all’APN solo in circostanze eccezionali che non si applicherebbero nel caso di specie. |
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139 |
Più in particolare, il ricorrente fa riferimento ai cinque episodi evocati nella decisione di rigetto del reclamo contro la decisione MB-23-04 per giustificare la sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN che gli era stata concessa (v. punto 131 supra), ossia, in primo luogo, la trasmissione, mediante un messaggio di uno dei suoi avvocati, al segretario generale del Consiglio nonché al segretario generale della Commissione, con copia al direttore generale del servizio di audit interno di quest’ultima, di una copia del suo reclamo contro la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato e le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, in secondo luogo, la sua domanda di modifica del contenuto del verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2022, in terzo luogo, la lettera del 3 febbraio 2023 dei suoi avvocati al presidente del consiglio di amministrazione, con la quale si informerebbe sulle misure adottate in risposta alla divulgazione, in diversi giornali spagnoli, del risultato della riunione di detto consiglio del 22 novembre 2022, in quarto luogo, l’assenza di una dichiarazione di conflitto di interessi da parte sua quanto alla sua partecipazione al sottocomitato preparatorio relativo alla selezione del futuro direttore esecutivo e, in quinto luogo, la sua decisione di non rinnovare, nel gennaio 2023, i contratti in scadenza di sei esperti nazionali distaccati all’EUIPO. |
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140 |
Secondo il ricorrente, gli episodi menzionati al punto 139 supra non rappresentano circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4 della decisione MB-17-01 e non possono giustificare la legittimità della sospensione della delega delle sue competenze spettanti all’APN che gli è stata concessa. |
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141 |
Nelle sue memorie, l’EUIPO, sostenuto dalla Repubblica di Polonia e dalla Repubblica slovacca, non confuta gli argomenti invocati dal ricorrente riguardo a detti cinque episodi, ma afferma, in generale, che talune azioni e dichiarazioni del ricorrente nonché taluni episodi dei quali è all’origine hanno creato un rischio per la gestione dell’EUIPO. |
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142 |
Inoltre, l’EUIPO fa valere altri episodi che si sarebbero verificati a seguito dell’adozione della decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente e della decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN, i quali dimostrerebbero l’atteggiamento vendicativo e antagonista del ricorrente nei confronti del consiglio di amministrazione. |
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143 |
Anzitutto, il ricorrente avrebbe tentato di utilizzare le risorse dell’EUIPO per contestare la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato e le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione e per ottenere l’accesso a documenti riservati, chiedendo al personale dell’EUIPO di preparargli un’analisi riguardante un eventuale reclamo avverso tali decisioni, compreso un eventuale conflitto di interessi di taluni membri del consiglio di amministrazione, e di indagare sulla liquidazione dei danni pagati a seguito di una composizione amichevole o sulla base di una sentenza. Inoltre, egli avrebbe apertamente espresso la sua mancanza di fiducia nell’affidabilità e nella professionalità del personale del segretariato del consiglio di amministrazione. Infine, egli avrebbe considerato di adottare misure di ritorsione individuale nei confronti della responsabile del servizio delle relazioni istituzionali, esaminando la possibilità di non confermarla alla fine del suo periodo di prova e negando, dopo averla inizialmente approvata, la sua partecipazione alla riunione annuale dell’International Trademark Association (INTA) del 2023. |
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144 |
Secondo l’EUIPO, i fatti riportati al punto 143 supra, considerati congiuntamente, dimostrano che l’indipendenza e l’obiettività del ricorrente in quanto direttore esecutivo erano compromesse, riducendo così considerevolmente la fiducia del consiglio di amministrazione nella sua capacità di gestire oggettivamente le competenze spettanti all’APN. |
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145 |
A tal riguardo, occorre ricordare, in via preliminare, che l’articolo 4 della decisione MB-17-01 e l’articolo 153, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento 2017/1001 prevedono che la delega al direttore esecutivo delle competenze spettanti all’APN può essere temporaneamente sospesa qualora lo richiedano «circostanze eccezionali». |
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146 |
In tale contesto, il consiglio di amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale quando valuta la condizione relativa alle circostanze eccezionali, dato che una decisione di sospensione delle competenze spettanti all’APN viene adottata nell’ambito dell’organizzazione dei suoi servizi. Tenuto conto dell’ampiezza di tale potere discrezionale, il sindacato del Tribunale sul rispetto della condizione relativa alle circostanze eccezionali deve limitarsi alla questione se l’EUIPO si sia mantenuto entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 7 giugno 2018, OW/AESA, T‑597/16, non pubblicata, EU:T:2018:338, punti 41 e 42). |
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147 |
In tale contesto, la decisione di rigetto del reclamo avverso la decisione MB-23-04 osserva, in generale, che talune azioni, dichiarazioni del ricorrente, nonché taluni episodi di cui sarebbe all’origine, come talune domande al personale dell’EUIPO di dare la precedenza ai suoi interessi personali, avvalendosi di detto personale per ottenere, a proprio vantaggio, l’accesso a documenti e a informazioni, hanno pregiudicato il ruolo legittimo del consiglio di amministrazione, il che avrebbe sollevato seri dubbi quanto alla sua lealtà nei confronti dell’EUIPO in generale e del consiglio di amministrazione in particolare e avrebbe comportato una perdita di fiducia nella sua capacità di esercitare il suo ruolo di APN in modo imparziale e obiettivo nell’interesse dell’EUIPO. |
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148 |
Secondo la decisione di rigetto del reclamo contro la decisione MB-23-04, tale conclusione deriverebbe in particolare dai cinque episodi menzionati al punto 139 supra. |
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149 |
A tal riguardo, per quanto riguarda il primo episodio menzionato (v. punti 17 e 139 supra), occorre ricordare, in via preliminare, il legittimo diritto di cui dispone ogni membro del personale dell’EUIPO, come il direttore esecutivo, di presentare un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso una decisione che gli arreca pregiudizio, il quale è peraltro esplicitamente riconosciuto nella decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN nonché dall’EUIPO nel suo controricorso. |
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150 |
Pertanto, la trasmissione del reclamo contro la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente e le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione al segretario generale del Consiglio, contestata al ricorrente in tale contesto, non può essere considerata inappropriata, dato che spetta al Consiglio adottare, tenendo conto della valutazione svolta dal consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 158, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, la decisione finale sull’eventuale proroga del mandato del ricorrente (v. punto 84 supra), e che, quindi, il ricorrente aveva un interesse legittimo ad assicurarsi che il Consiglio fosse al corrente delle asserite illegittimità che viziavano dette decisioni. |
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151 |
Quanto alla trasmissione del reclamo contro la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente e le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione al segretario generale e al direttore generale del servizio di audit interno della Commissione, anch’essa contestata al ricorrente in tale contesto, occorre osservare che la Commissione, in forza dell’articolo 154, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, ha due rappresentanti nel consiglio di amministrazione, cosicché essa sarebbe stata comunque informata della presentazione di detto reclamo e, pertanto, detta trasmissione alla Commissione non ha avuto alcuna conseguenza pratica. |
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152 |
Quanto al secondo episodio menzionato (v. punti 14 e 139 supra), nella decisione di rigetto del reclamo contro la decisione MB-23-04 si afferma che il ricorrente ha tentato di influenzare il contenuto del verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2022 e di eludere la procedura della sua adozione, chiedendo di aggiungere al verbale dichiarazioni da lui rese in occasione di detta riunione, le quali non corrisponderebbero alle registrazioni. |
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153 |
Orbene, è sufficiente constatare che dal fascicolo risulta che, il 12 giugno 2023, vale a dire prima dell’adozione della decisione di rigetto del reclamo avverso la decisione MB-23-04, il consiglio di amministrazione ha completato il verbale con una sintesi delle dichiarazioni la cui aggiunta era stata richiesta dal ricorrente, cosicché l’EUIPO ha riconosciuto la legittimità delle domande di quest’ultimo. |
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154 |
Quanto al terzo episodio menzionato (v. punti 9, 15 e 139 supra), occorre ricordare che, nella decisione di rigetto del reclamo contro la decisione MB-23-04, si contesta al ricorrente di aver chiesto al presidente del consiglio di amministrazione, con lettera dei suoi avvocati del 3 febbraio 2023, di notificare al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) la divulgazione, in diversi giornali spagnoli, del risultato della riunione di detto consiglio del 22 novembre 2022, quale violazione di dati personali, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39). Più in particolare, detta lettera sarebbe stata inviata tardivamente, vale a dire oltre due mesi dopo l’evento, e tale divulgazione non costituirebbe una violazione di dati personali. |
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155 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, nella lettera del 3 febbraio 2023, gli avvocati del ricorrente hanno sostenuto che la divulgazione in questione costituiva, da un lato, una violazione dell’obbligo di riservatezza incombente ai membri del consiglio di amministrazione in forza dell’articolo 15 del regolamento interno del consiglio di amministrazione e, dall’altro, una violazione dei dati personali ai sensi dell’articolo 3, punto 16, del regolamento 2018/1725. |
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156 |
Orbene, nella decisione di rigetto del reclamo contro la decisione MB-23-04, non è contestato che il risultato della riunione del consiglio di amministrazione del 22 novembre 2022 era stato divulgato alla stampa spagnola ancor prima che il ricorrente ne fosse stato informato, né che ciò era contrario all’articolo 15 del regolamento interno del consiglio di amministrazione. Tuttavia, senza affrontare la questione se detta divulgazione costituisse una violazione di dati personali ai sensi dell’articolo 3, punto 16, del regolamento 2018/1725, in tale decisione si afferma che la divulgazione di questo tipo di informazioni, comprese le proroghe dei mandati come quello di cui trattasi, è una prassi consolidata del consiglio di amministrazione istituita dal ricorrente stesso e che non si tratta di dati personali. |
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157 |
Orbene, come sostiene il ricorrente senza essere contraddetto dall’EUIPO, la divulgazione in questione non può essere paragonata a quella di altri agenti o funzionari dell’EUIPO le cui nomine sono state comunicate al pubblico dopo che erano divenute definitive e che ne erano stati informati, dal momento che, nel caso di specie, si tratta di una decisione del consiglio di amministrazione che era negativa e che è stata divulgata in una fase prematura, vale a dire prima della decisione definitiva del Consiglio sull’eventuale proroga del suo mandato e prima che egli ne fosse stato ufficialmente informato. Pertanto, non si può considerare inappropriato da parte del ricorrente denunciare detta divulgazione al presidente del consiglio di amministrazione. |
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158 |
Quanto al quarto episodio menzionato (v. punti 18, 21 e 139 supra), occorre ricordare che, dopo che il ricorrente ha indicato, durante una conversazione telefonica con il presidente del consiglio di amministrazione il 22 febbraio 2023, di ritenere di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, egli ha precisato, nella sua nota del 1o marzo 2023 indirizzata ai membri del consiglio di amministrazione (v. punto 21 supra), che, se tale consiglio avesse deciso di escluderlo dal sottocomitato preparatorio relativo alla selezione del futuro direttore esecutivo, egli avrebbe accettato tale decisione. Infatti, egli non ha presentato reclamo avverso la decisione MB-23-03 recante la sua esclusione da detto sottocomitato. |
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159 |
Ne consegue che il solo addebito mosso al ricorrente attiene alla circostanza secondo la quale egli ha avuto un’opinione divergente da quella del presidente del consiglio di amministrazione per quanto riguardava l’esistenza di un conflitto di interessi, il che non può tuttavia caratterizzare un comportamento inappropriato da parte del ricorrente. |
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160 |
Quanto al quinto episodio menzionato, (v. punti 12 e 139 supra), il ricorrente ha indicato, senza essere contraddetto dall’EUIPO, che il mancato rinnovo dei contratti di sei esperti nazionali distaccati presso l’EUIPO non era motivato dal fatto che tali esperti nazionali provenivano da Stati membri che non avevano sostenuto la proroga del suo mandato, bensì da ragioni di bilancio. Di conseguenza, non vi è alcuna prova che il ricorrente abbia agito in modo inappropriato nell’ambito di detto mancato rinnovo. |
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161 |
Ne consegue che nessuno dei cinque episodi menzionati al punto 139 supra indica un comportamento inappropriato da parte del ricorrente, cosicché essi non possono costituire circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4 della decisione MB-17-01. |
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162 |
Per quanto riguarda gli episodi dedotti dall’EUIPO nel suo controricorso (v. punti 142 e 143 supra), il ricorrente fa valere che si tratta di elementi nuovi, che non figurano nella decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN. |
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163 |
A tal riguardo, occorre ricordare che la motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. Solo in presenza di circostanze eccezionali possono essere prese in considerazione ragioni supplementari, fornite nel corso del procedimento, al fine di valutare la legittimità di detta decisione (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punti 51 e 52 e giurisprudenza citata). |
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164 |
L’EUIPO sostiene che gli episodi dedotti nel suo controricorso spiegano maggiormente quelli riportati nella decisione di rigetto del reclamo contro la decisione MB-23-04, senza tuttavia precisare a quali aspetti della decisione MB‑23‑04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN, si riferirebbero tali elementi. |
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165 |
In tale contesto, occorre constatare che, oltre ai cinque episodi specifici menzionati al precedente punto 139, la decisione di rigetto del reclamo contro la decisione MB-23-04 fa riferimento soltanto a talune azioni e dichiarazioni da parte del ricorrente, come domande al personale dell’EUIPO di dare la priorità ai suoi interessi personali, avvalendosi di detto personale per ottenere, a proprio vantaggio, l’accesso a documenti e a informazioni (v. punto 147 supra). |
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166 |
Orbene, in primo luogo, tale riferimento generico alle azioni del ricorrente è lacunoso e non ha consentito al ricorrente di comprendere che esso si riferiva all’addebito mosso dall’EUIPO secondo cui egli avrebbe «apertamente espresso la sua mancanza di fiducia nell’affidabilità e nella professionalità del personale di [detto] segretariato» (v. punto 143 supra), il che equivale ad un difetto di motivazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 55 e giurisprudenza citata). |
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167 |
In secondo luogo, lo stesso vale per quanto riguarda l’addebito secondo cui il ricorrente avrebbe adottato misure di ritorsione contro la responsabile del servizio delle relazioni istituzionali (v. punto 143 supra). |
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168 |
Inoltre, per quanto riguarda le suddette misure di ritorsione, il ricorrente ha spiegato, senza essere contraddetto dall’EUIPO, che dai rapporti di valutazione di detta responsabile risultava che le sue prestazioni e la sua condotta ponevano problemi già dal 2022, che la sua partecipazione alla riunione annuale dell’INTA era stata rifiutata principalmente per ridurre i costi e che, in ogni caso, l’EUIPO non aveva alla fine partecipato a detta riunione. |
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169 |
In terzo luogo, per quanto riguarda l’episodio relativo a un’asserita domanda del ricorrente al personale dell’EUIPO di preparargli un’analisi riguardante un eventuale reclamo avverso la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato e le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione nonché di indagare sulla liquidazione dei danni pagati a seguito di una composizione amichevole o sulla base di una sentenza (v. punto 143 supra), non si può escludere che il riferimento a talune azioni e dichiarazioni, come domande al personale dell’EUIPO, riportato nella decisione MB‑23‑04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN riguardi tale episodio. |
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170 |
Tuttavia, è solo in casi eccezionali che la motivazione di una decisione contestata può essere integrata da spiegazioni fornite nel corso del procedimento (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2020, Commissione/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, punto 59). A tal riguardo, è sufficiente constatare che nessun elemento del fascicolo consente di concludere che le circostanze del caso di specie erano tali che l’EUIPO non fosse in grado di indicare a sufficienza di quali «domande al personale» si trattava nel caso di specie. |
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171 |
In ogni caso, occorre constatare che l’EUIPO non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tali affermazioni, mentre, all’udienza di discussione, il ricorrente ha esplicitamente contestato dette affermazioni e spiegato di aver contattato un avvocato esterno a tal fine. |
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172 |
Inoltre, anche supponendo che le domande del ricorrente al personale dell’EUIPO siano prese in considerazione nella decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN, occorre rilevare che quest’ultima non contiene alcun elemento che consenta di concludere che la sospensione della delega al ricorrente delle competenze spettanti all’APN sarebbe una misura proporzionata a causa di tale episodio da solo, dato che tutti gli altri episodi e comportamenti contestati non sono idonei a giustificare tale sospensione, come risulta dalle considerazioni sopra esposte. |
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173 |
Alla luce di quanto precede, occorre accogliere l’argomento del ricorrente relativo ad una violazione dell’articolo 4 della decisione MB-17-01 e, di conseguenza, annullare la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN, senza che sia necessario pronunciarsi sugli altri argomenti sollevati dal ricorrente. |
Sulle domande di risarcimento
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174 |
A titolo di danno materiale, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare l’EUIPO e il Consiglio congiuntamente nella causa T‑435/23 e il Consiglio nella causa T‑224/24 al pagamento di un risarcimento pari, in ciascuna causa, a EUR 346728,64. A tal riguardo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che le decisioni adottate dall’EUIPO e dal Consiglio che hanno portato alla mancata proroga del suo mandato in qualità di direttore esecutivo costituiscono tale danno. |
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175 |
A titolo di danno morale, il ricorrente chiede la condanna dell’EUIPO, nella causa T‑435/23, e del Consiglio, nella causa T‑224/24, al pagamento della somma di EUR 125000, in quanto la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato, le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN e la decisione di non prorogare il mandato nonché la divulgazione di talune informazioni hanno arrecato un danno alla sua reputazione professionale. |
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176 |
A tal riguardo, occorre ricordare che la ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni proposto dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto, è subordinata al regolare svolgimento del procedimento precontenzioso e al rispetto dei termini ivi previsti (v. ordinanza del 7 febbraio 2017, Stips/Commissione, T‑593/16, non pubblicata, EU:T:2017:71, punto 23 e giurisprudenza citata). |
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177 |
Il procedimento precontenzioso differisce a seconda che il danno di cui si chiede il risarcimento risulti da un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale (ordinanza del 14 dicembre 2022, Baert/Commissione, T‑111/22, non pubblicata, EU:T:2022:823, punto 66). |
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178 |
Nel primo caso dei casi menzionati al punto 177 supra, l’interessato deve proporre, nei termini stabiliti, un reclamo all’APN avverso l’atto di cui trattasi. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la domanda di risarcimento di un danno materiale o morale dev’essere respinta qualora presenti uno stretto collegamento con la domanda di annullamento che sia stata, a sua volta, respinta in quanto irricevibile o infondata (v. sentenza del 24 novembre 2021, CX/Commissione, T‑743/16 RENV II, non pubblicata, EU:T:2021:824, punto 417 e giurisprudenza citata). |
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179 |
Nel secondo dei casi menzionati al punto 177 supra, per contro, il procedimento amministrativo deve iniziare con la presentazione di una domanda, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta a ottenere un risarcimento e proseguire, se del caso, con un reclamo avverso la decisione di rigetto della domanda (v. sentenza del 24 marzo 2021, BK/EASO, T‑277/19, non pubblicata, EU:T:2021:161, punto 124 e giurisprudenza citata). |
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180 |
È alla luce di tali elementi che devono essere valutate le domande risarcitorie presentate dal ricorrente, in primo luogo, nella causa T‑435/23 e, in secondo luogo, nella causa T‑224/24. |
Sulle domande di risarcimento presentate nella causa T‑435/23
– Per quanto riguarda il danno materiale
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181 |
Per quanto attiene al danno materiale, occorre rilevare che la domanda risarcitoria è strettamente connessa alle domande di annullamento della decisione di non prorogare il mandato e della decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente nonché delle decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, le quali sono tuttavia irricevibili (v. punti 74, 90 e 97 supra). Ne consegue che anche detta domanda è irricevibile. |
– Per quanto riguarda il danno morale
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182 |
Per quanto attiene al danno morale, occorre ricordare che la domanda risarcitoria si fonda, da un lato, sull’illegittimità della decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente e delle decisioni MB‑22‑20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione nonché sulla divulgazione dell’esito del voto del consiglio di amministrazione nella stampa e, dall’altro, sull’illegittimità della decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN nonché sulla comunicazione del contenuto di tale decisione al personale dell’EUIPO e sulla sua successiva divulgazione alla stampa. |
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183 |
Nei limiti in cui la domanda di risarcimento danni si fonda sull’asserita illegittimità della decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente e delle decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, essa deve essere respinta in quanto irricevibile per le ragioni menzionate al precedente punto 178, in quanto le domande di annullamento di dette decisioni sono anch’esse irricevibili (v. punti 90 e 97 supra). |
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184 |
Inoltre, nei limiti in cui la domanda di risarcimento si basa sulla divulgazione sulla stampa spagnola dell’esito della votazione del consiglio di amministrazione (v. punto 9 supra), si deve considerare che il danno fatto valere è la conseguenza di un comportamento dell’EUIPO distinto dalla decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente e dalle decisioni MB‑22‑20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione. |
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185 |
Orbene, in tale contesto, occorre rilevare che, sebbene il ricorrente, nel suo reclamo del 17 febbraio 2023, che ha inviato all’EUIPO avverso la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato e le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, abbia espressamente chiesto il risarcimento del suo danno morale connesso ai fatti di divulgazione sulla stampa spagnola dell’esito della votazione nel consiglio di amministrazione, resta tuttavia il fatto che, a seguito del rigetto di tale domanda il 16 giugno 2023, egli non ha presentato un reclamo avverso tale decisione di rigetto, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, BK/EASO, T‑277/19, non pubblicata, EU:T:2021:161, punto 125 e giurisprudenza citata). |
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186 |
Pertanto, poiché il ricorrente non si è conformato alle due fasi del procedimento precontenzioso menzionate al punto 179 supra, occorre respingere tale domanda di risarcimento in quanto irricevibile. |
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187 |
Inoltre, nei limiti in cui la domanda di risarcimento connessa al danno morale si fonda sull’asserita illegittimità della decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN, essa è strettamente connessa alla domanda di annullamento di tale decisione, la quale è ricevibile e fondata (v. punti 137 e 173 supra). |
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188 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando la domanda di risarcimento trova il suo fondamento nell’illegittimità dell’atto annullato, l’annullamento pronunciato dal Tribunale può costituire, di per sé, il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa aver causato, a meno che il ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale, che non può essere integralmente risarcito da tale annullamento (v., in tal senso, ordinanza del 3 settembre 2019, FV/Consiglio, C‑188/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:690, punto 26, e sentenza del 28 aprile 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, punto 86). |
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189 |
Orbene, si deve constatare che il ricorrente non deduce alcun argomento specifico che dimostri che il suo danno morale non può essere integralmente risarcito dall’annullamento della decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN. |
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190 |
Inoltre, per quanto riguarda l’asserito danno morale derivante dalla comunicazione al personale dell’EUIPO del contenuto della decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN e dalla sua successiva divulgazione alla stampa, occorre constatare che, sebbene il ricorrente, nel reclamo del 17 marzo 2023, da lui inviato al Consiglio, abbia espressamente chiesto il risarcimento del suo danno morale connesso a tali fatti, che non hanno alcun nesso diretto con il ricorso di annullamento proposto avverso tale decisione, resta tuttavia il fatto che il ricorrente, a seguito del rigetto di tale domanda il 17 luglio 2023, non ha presentato un reclamo avverso tale decisione di rigetto, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, BK/EASO, T‑277/19, non pubblicata, EU:T:2021:161, punto 125 e giurisprudenza citata). Pertanto, poiché il ricorrente non si è conformato alle due fasi del procedimento precontenzioso menzionate al punto 179 supra, occorre respingere tale domanda di risarcimento in quanto irricevibile. |
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191 |
Alla luce di quanto precede, occorre respingere le domande risarcitorie nella causa T‑435/23. |
Sulle domande di risarcimento presentate nella causa T‑224/24
– Per quanto riguarda il danno materiale
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192 |
Per quanto attiene al danno materiale, occorre ricordare che la domanda risarcitoria è strettamente connessa alla domanda di annullamento della decisione di non prorogare del mandato, la quale è ricevibile e fondata (v. punto 123 supra). |
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193 |
In tale contesto, il ricorrente fa valere di aver perso la possibilità di ottenere la proroga del suo mandato fino al momento della sua pensione, con le conseguenze materiali che ne derivano. |
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194 |
A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che, per essere presa in considerazione, la perdita di opportunità deve essere reale e definitiva (v. sentenza del 14 dicembre 2022, SU/EIOPA, T‑296/21, EU:T:2022:808, punto 83 e giurisprudenza citata). |
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195 |
Al fine di determinare il carattere reale della perdita di opportunità, occorre esaminare se sia sufficientemente dimostrato che il ricorrente è stato privato non necessariamente della proroga del suo mandato, di cui non potrà mai provare che si sarebbe verificata, bensì di una seria opportunità di proroga del suo mandato, con la conseguenza per lui di un danno materiale consistente in una perdita di reddito (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2022, SU/EIOPA, C‑296/21, EU:C:2022:808, punto 86 e giurisprudenza citata). |
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196 |
L’esistenza di una siffatta seria opportunità non dipende dal grado di probabilità che tale opportunità si sarebbe realizzata, poiché quest’ultimo elemento è preso in considerazione successivamente, se tale esistenza è riconosciuta, per determinare l’entità del danno materiale subito e del suo risarcimento (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 119). |
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197 |
Nel caso di specie, occorre constatare che la perdita di opportunità del ricorrente era reale, in quanto l’esito del procedimento di proroga del suo mandato avrebbe potuto essere diverso in assenza di violazione del diritto di essere ascoltato (v. punti 121 e 122 supra), di modo che è sufficientemente dimostrato che egli è stato privato di una seria opportunità di ottenere la proroga del suo mandato. |
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198 |
Inoltre, occorre constatare che la perdita di opportunità del ricorrente è definitiva, in quanto il Consiglio, il 19 luglio 2023, ha nominato [riservato] nuovo direttore esecutivo, cosicché il posto al quale il ricorrente si era candidato è stato assegnato (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 50). |
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199 |
Per quanto riguarda il risarcimento della perdita di opportunità, dalla giurisprudenza risulta che, per determinare l’importo del risarcimento da versare a tale titolo occorre determinare, dopo aver individuato il carattere reale e definitivo dell’opportunità di cui il funzionario o l’agente è stato privato, la data a partire dalla quale egli avrebbe potuto beneficiare di tale opportunità, poi quantificare detta opportunità e, infine, precisare quali siano state per lui le conseguenze finanziarie di tale perdita di opportunità (v. sentenza del 15 dicembre 2021, HB/BEI, T‑757/19, non pubblicata, EU:T:2021:890, punto 114 e giurisprudenza citata). |
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200 |
Per di più, secondo la giurisprudenza, quando ciò sia possibile, l’opportunità di cui un funzionario è stato privato dev’essere determinata obiettivamente, sotto forma di un coefficiente matematico risultante da un’analisi precisa. Tuttavia, qualora detta opportunità non possa essere quantificata in questo modo, è ammesso che il danno subito possa essere valutato ex aequo et bono (v. sentenza del 15 dicembre 2021, HB/BEI, T‑757/19, non pubblicata, EU:T:2021:890, punto 115 e giurisprudenza citata). |
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201 |
Nel caso di specie, anche se il ricorrente ha fornito una valutazione in cifre dell’importo che deve servire da base per il calcolo del risarcimento per perdita di opportunità, corrispondente alla retribuzione netta che egli avrebbe percepito in caso di proroga del suo mandato fino alla sua pensione, diminuita dell’importo totale dei diritti a pensione che avrebbe ricevuto durante tale periodo, il Tribunale resta nell’impossibilità di fissare un coefficiente matematico che rifletta l’opportunità del ricorrente, in quanto gli elementi di analisi forniti dalle parti al riguardo sono privi di precisione sufficiente per consentirgli di determinare tale coefficiente (v., in tal senso, sentenze del 24 ottobre 2018, Fernández González/Commissione, T‑162/17 RENV, non pubblicata, EU:T:2018:711, punto 120, e del 13 giugno 2019, CC/Parlamento, T‑248/17 RENV, non pubblicata, EU:T:2019:418, punto 74). |
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202 |
Di conseguenza, avvalendosi della facoltà per il Tribunale di valutare ex aequo et bono il danno subito, occorre riconoscere al ricorrente una somma forfettaria, a titolo di risarcimento della perdita di opportunità da lui subita a causa dell’illecito commesso dal Consiglio. |
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203 |
Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, sarà fatta un’equa valutazione dell’intero danno materiale subito dal ricorrente, condannando il Consiglio a versargli, ex aequo et bono, la somma forfettaria di EUR 25000. Conformemente alla domanda del ricorrente in tal senso, tale somma dovrà, essere maggiorata degli interessi moratori a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino alla data di pagamento della somma totale dovuta, a un tasso pari a quello applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali. |
– Per quanto riguarda il danno morale
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204 |
Per quanto attiene al danno morale, occorre constatare che la domanda di risarcimento del danno morale pari a EUR 125000 è fondata, in primo luogo, su diversi comportamenti dell’EUIPO, vale a dire l’adozione della decisione MB‑22‑19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente e delle decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, in secondo luogo, su una violazione dei dati personali che sarebbe stata scoperta il 17 luglio 2023 e, in terzo luogo, sull’impatto della mancata proroga del mandato del ricorrente in qualità di direttore esecutivo sulla sua reputazione professionale. |
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205 |
A tal riguardo, in primo luogo, per la parte in cui la domanda risarcitoria si basa sulla decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente e sulle decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, essa deve essere respinta, in quanto dette decisioni non sono state adottate dal Consiglio, bensì dall’EUIPO. |
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206 |
In secondo luogo, nei limiti in cui la violazione di dati personali è la conseguenza di un comportamento del Consiglio privo di carattere decisionale, occorre constatare che, sebbene il ricorrente, nel suo reclamo del 30 agosto 2023, che ha indirizzato al Consiglio contro la decisione di proroga prorogare il mandato, abbia espressamente chiesto il risarcimento del danno morale da lui subito, connesso a tali fatti, che non sono direttamente collegati alla domanda di annullamento formulata avverso tale atto, resta tuttavia il fatto che egli, a seguito del rigetto di tale domanda il 27 febbraio 2024, non ha presentato un reclamo avverso tale decisione di rigetto, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, BK/EASO, T‑277/19, non pubblicata, EU:T:2021:161, punto 125 e giurisprudenza citata). |
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207 |
Pertanto, poiché il ricorrente non si è conformato alle due fasi del procedimento precontenzioso menzionate al punto 179 supra, occorre respingere tale domanda di risarcimento in quanto irricevibile. |
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208 |
Inoltre, per la parte in cui la domanda risarcitoria si fonda sull’illegittimità della decisione di non prorogare il mandato, si deve constatare che il ricorrente non deduce alcun argomento specifico che dimostri che il suo danno morale non può essere integralmente risarcito dall’annullamento di tale decisione. |
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209 |
Considerati tutti tali elementi, occorre respingere tutte le domande presentate a titolo di risarcimento del danno morale nella causa T‑224/24. |
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210 |
Alla luce di quanto precede, occorre annullare la decisione MB-23-04 relativa alla sospensione della delega delle competenze spettanti all’APN per la parte in cui essa sospende temporaneamente la delega al ricorrente delle competenze spettanti all’APN nonché la decisione di non prorogare il mandato. Inoltre, occorre condannare il Consiglio a versare al ricorrente una somma pari a EUR 25000, maggiorato degli interessi di mora a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, fino alla data di pagamento della somma totale dovuta, a un tasso pari a quello applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali. I ricorsi sono respinti quanto al resto. |
Sulle spese
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211 |
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Peraltro, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura, qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. Inoltre, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell’avvio del giudizio, in particolare se essa ha causato all’altra parte spese che il Tribunale riconosce come superflue o defatigatorie. Secondo la giurisprudenza, il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, qualora un’istituzione o un organismo dell’Unione abbia favorito, con il suo comportamento, il sorgere della controversia [v. sentenza dell’8 luglio 2015, European Dynamics Luxembourg e a./Commissione, T‑536/11, EU:T:2015:476, punto 391 (non pubblicata) e giurisprudenza citata]. |
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212 |
Nel caso di specie, è vero che il ricorrente è rimasto parzialmente soccombente nelle sue domande, in quanto tanto le domande di annullamento presentate nell’ambito della causa T‑435/23 avverso la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del suo mandato, le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione e quella di mancata proroga del mandato quanto le domande risarcitorie presentate nell’ambito della medesima causa e la domanda di risarcimento del danno morale presentata nell’ambito della causa T‑224/24 sono respinte, cosicché l’EUIPO e il Consiglio possono essere considerati parti vittoriose al riguardo. |
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213 |
Tuttavia, è consentito al Tribunale condannare alle spese un’istituzione la cui decisione non sia stata annullata, a causa dell’insufficienza di quest’ultima, che ha potuto indurre un ricorrente a proporre un ricorso (v. sentenza del 22 aprile 2016, Italia e Eurallumina/Commissione, T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, punto 245 e giurisprudenza citata). |
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214 |
Orbene, la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente e le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione danno erroneamente l’impressione che il consiglio di amministrazione abbia adottato una decisione definitiva di non prorogare il mandato del ricorrente (v. punti 83 e 84 supra). Infatti, la decisione MB-22-19 relativa alla mancata proposta di proroga del mandato del ricorrente è intitolata «Decisione di non sottoporre al Consiglio dell’Unione europea una proposta di proroga del mandato del [ricorrente]», mentre, con le decisioni MB-22-20 e MB-22-21 relative al procedimento di selezione, il consiglio di amministrazione ha avviato la procedura di selezione del successore del ricorrente. Tale impressione erronea ha potuto indurre il ricorrente a proporre i ricorsi avverso dette decisioni. |
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215 |
Parimenti, per quanto riguarda la decisione di non prorogare il mandato, era legittimo per il ricorrente chiedere l’annullamento di detta decisione sia nell’ambito del ricorso nella causa T‑435/23 sia in quello nella causa T‑224/24. |
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216 |
Tenuto conto di tali circostanze, il Tribunale ritiene che sia fatta un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie condannando l’EUIPO alle proprie spese nonché a quelle del ricorrente nella causa T‑435/23 e condannando il Consiglio alle proprie spese nelle cause T‑435/23 e T‑224/24 nonché a quelle del ricorrente nella causa T‑224/24. |
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217 |
Inoltre, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca, intervenute nella causa T‑435/23, sopportano le proprie spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Sezione Intermedia), dichiara e statuisce: |
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da Silva Passos Svenningsen Porchia Kanninen Madise Półtorak Nihoul Verschuur Cassagnabère Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2025. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( 1 ) Dati riservati omessi