SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
1o agosto 2025 ( *1 )
«Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione 2014/145/PESC – Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e d) – Inserimento del nome del ricorrente a causa del sostegno fornito alle azioni o alle politiche della Federazione russa contro l’Ucraina e del sostegno materiale o finanziario fornito ai decisori russi – Incidenza della mancata dissociazione pubblica e dell'atteggiamento passivo del ricorrente»
Nella causa C-702/23 P,
avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 16 novembre 2023,
Gennady Nikolayevich Timchenko, residente in Ginevra (Svizzera), rappresentato da S. Bonifassi, T. Bontinck e E. Fedorova, avocats,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato da M.-C. Cadilhac e V. Piessevaux, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M. L. Arastey Sahún (relatrice), presidente di sezione, D. Gratsias, E. Regan, J. Passer e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell'avvocata generale, presentate all'udienza del 10 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 6 settembre 2023, Timchenko/Consiglio (T-252/22, EU:T:2023:496; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, sotto un primo profilo, ad ottenere l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 59, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 58, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti iniziali controversi»), nonché, dall’altro, della decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti di mantenimento controversi»), nella parte in cui gli atti iniziali e di mantenimento controversi (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti controversi») lo riguardano, e sotto un secondo profilo, ad ottenere il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa dell’adozione degli atti controversi. |
Contesto normativo e fatti
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2 |
Il contesto di fatto e di diritto del caso di specie è esposto ai punti da 2 a 18 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, esso può essere riassunto come segue. |
Decisione 2014/145
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A seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa il 24 febbraio 2022, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 25 febbraio 2022, la decisione (PESC) 2022/329 che modifica la decisione n. 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1). |
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4 |
L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione n. 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), come modificata dalla decisione 2022/329 (in prosieguo: la «decisione 2014/145»), vieta l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri delle persone fisiche che soddisfano i criteri previsti, in particolare, alle sue lettere a) e b), mentre l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 prevede il congelamento dei capitali delle persone fisiche che rispondono ai criteri previsti in particolare alle lettere a) e d), tali criteri essendo, sostanzialmente, identici a quelli previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145. |
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5 |
L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145 recita quanto segue: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:
(...)
(...)». |
Regolamento n. 269/2014
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Il 25 febbraio 2022, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/330, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1). |
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7 |
In tale contesto, il Consiglio ha introdotto, all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), come modificato dal regolamento 2022/330 (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»), gli stessi criteri menzionati al punto 5 della presente sentenza al fine di congelare, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, i fondi e le risorse economiche appartenenti in particolare alle persone fisiche che rispondono a detti criteri. |
Atti controversi
Atti iniziali controversi
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Il 28 febbraio 2022, alla luce della gravità della situazione in Ucraina, il Consiglio ha adottato gli atti iniziali controversi. Con tali atti, il nome del ricorrente è stato aggiunto, con il numero 694, all’elenco allegato alla decisione 2014/145 modificata e, parimenti con lo stesso numero, all’elenco di cui all’allegato I del regolamento n. 269/2014, per i seguenti motivi: «[Il sig.] Gennady [Nikolayevich] Timchenko è una conoscenza di vecchia data del presidente della Federazione russa [sig.] Vladimir Putin ed è ampiamente descritto come uno dei suoi confidenti. Trae vantaggio dai suoi legami con decisori russi. È fondatore e azionista del Volga Group, un gruppo di investimento con un portafoglio di investimenti in settori chiave dell'economia russa. Il Volga Group contribuisce in modo significativo all’economia russa e al relativo sviluppo. È inoltre azionista della Banca Rossiya, che è considerata la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa. Dall’annessione illegale della Crimea, la Banca Rossiya ha aperto filiali in tutta la Crimea e a Sebastopoli, consolidando pertanto la loro integrazione nella Federazione russa. Inoltre, la Banca Rossiya detiene importanti quote azionarie nel National MEDIA Group, che a sua volta controlla emittenti televisive che sostengono attivamente le politiche di destabilizzazione dell’Ucraina condotte dal governo russo. È pertanto responsabile del sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. È altresì responsabile di fornire sostegno finanziario e materiale ai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina e di trarre vantaggio dagli stessi». |
Atti di mantenimento controversi
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Il 14 settembre 2022, il Consiglio ha adottato gli atti di mantenimento controversi, i quali mantenevano l'inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in discussione sulla base degli stessi motivi riprodotti al punto precedente. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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Con atto di ricorso del 9 maggio 2022, integrato da una memoria di adattamento il 25 novembre 2022, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di annullare gli atti controversi, nella parte in cui inseriscono il suo nome nell'elenco delle persone sottoposte a misure restrittive, nonché di risarcire il danno morale che egli asseriva di aver subito a causa dell'adozione di tali atti. Nell'ambito del suo ricorso di annullamento, egli contestava in particolare la valutazione del Consiglio secondo cui il criterio relativo al sostegno materiale o finanziario dei decisori russi, previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 [in prosieguo: il «criterio d)»], e quello relativo al sostegno ad azioni o politiche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina, enunciato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione [in prosieguo: il «criterio a)»] erano soddisfatti nei suoi confronti. Il ricorrente di cui si tratta riteneva che, nell'ambito di tale valutazione, il Consiglio avesse commesso errori manifesti di valutazione. |
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Per quanto riguarda il criterio d), relativo, in particolare, alle persone fisiche che sostengono, materialmente o finanziariamente i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina, ovvero che traggono vantaggio dagli stessi, il Tribunale ha constatato, ai punti 97, 106 e 108 della sentenza impugnata, che dagli elementi del fascicolo emergeva, da un lato, che il ricorrente, amico del sig. Putin, era il secondo maggiore azionista della Banca Rossiya e che faceva parte di un nucleo stabile di azionisti di maggioranza di tale banca noti per la loro vicinanza al sig. Putin, cosicché la sua influenza molto importante sull'adozione di decisioni in detta banca non può essere negata, e, dall'altro, che esistevano indizi precisi, concreti e concordanti a dimostrazione che la Banca Rossiya è la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa, compreso il suo presidente, il sig. Putin. |
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Il Tribunale ha peraltro dichiarato, ai punti 109 e 110 della sentenza impugnata, che, nella misura in cui, segnatamente, le misure restrittive non sono sanzioni penali, una persona fisica può essere oggetto di misure restrittive per gli atti commessi da una società di cui è azionista qualora eserciti un'influenza molto importante, se non determinante, su detta società, in particolare qualora le posizioni che tale azionista adotta possano influire sul senso delle decisioni adottate dalla società in parola. Esso ha quindi concluso, in sostanza, ai punti 111 e 114 della sentenza impugnata, che il Consiglio aveva potuto, senza commettere errori di valutazione, affermare che, tramite la Banca Rossiya, che è la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa, il ricorrente, il quale, da un lato, non poteva ignorare che la banca in parola sosteneva finanziariamente il sig. Putin e che, dall'altro, ha lasciato tale stato di fatto perdurare mentre aveva il potere di influire sulle decisioni di detta banca e, come risulta dal punto 112 della sentenza impugnata, che avrebbe potuto dissociarsi pubblicamente dalla politica condotta dalla stessa banca o cedere la sua partecipazione in quest'ultima, aveva egli stesso sostenuto finanziariamente i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, nella fattispecie il sig. Putin. |
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Per quanto riguarda il criterio a), relativo, in particolare, alle persone fisiche responsabili di azioni o politiche contro l'Ucraina o che sostengono o realizzano dette azioni o politiche, il Tribunale ha ricordato, anzitutto, al punto 117 della sentenza impugnata, che tale criterio implicava che fosse stabilita l'esistenza di un nesso, diretto o indiretto, tra le attività o le azioni della persona o entità interessata e la situazione in Ucraina all'origine dell'adozione delle misure restrittive in discussione. Il Tribunale ha aggiunto che detto criterio presupponeva quindi di dimostrare che la persona interessata, con il suo comportamento, si sia resa responsabile di azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Esso ha poi dichiarato, al punto 118 di tale sentenza, che, alla luce degli elementi di prova forniti, la Banca Rossiya aveva sostenuto la politica di annessione della Crimea, ai sensi di detto criterio. Al punto 120 della menzionata sentenza, il Tribunale ha infine rilevato, in considerazione segnatamente delle ragioni esposte nell'ambito dell'analisi relativa al criterio d), che il Consiglio aveva potuto validamente ritenere che il ricorrente, adottando un atteggiamento passivo nei confronti del sostegno della Banca Rossiya alla politica di annessione della Crimea, avesse egli stesso sostenuto le azioni e le politiche che compromettono la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
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Avendo respinto gli altri motivi del ricorrente nonché la sua domanda di risarcimento, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. |
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
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Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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Il Consiglio chiede che la Corte voglia:
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Sull'impugnazione
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Il ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione, vertenti, il primo, su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso, nell'interpretare il criterio d), ritenendo che il sostegno materiale o finanziario di cui a tale criterio potesse essere dimostrato dall'assenza di opposizione, da parte della persona oggetto delle misure restrittive, nei confronti delle decisioni adottate dall'entità considerata direttamente responsabile di un siffatto sostegno e, il secondo, su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso, nell'ambito dell'interpretazione del criterio a), dichiarando che il sostegno previsto da detto criterio poteva essere dimostrato dalla mancanza di dissociazione, da parte di una siffatta persona, dalla politica e dalle decisioni di una siffatta entità. |
Sul primo motivo d’impugnazione
Argomenti delle parti
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Con il suo primo motivo d’impugnazione, il ricorrente sostiene, sotto un primo profilo, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando in modo troppo ampio, in violazione della giurisprudenza applicabile, la nozione di «soste[gno] material[e] o finanziari[o]», ai sensi del criterio d). In particolare, al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe ritenuto, quale unico elemento che gli avrebbe consentito di concludere che il ricorrente aveva egli stesso sostenuto finanziariamente i decisori russi, che la mancata dissociazione del ricorrente rispetto alla politica di sostegno materiale o finanziario fornita dalla Banca Rossiya a tali decisori costituisse un'approvazione quantomeno tacita di detta politica e, pertanto, un sostegno a quest'ultima, ai sensi del criterio d). |
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A tal riguardo, il Tribunale avrebbe, in violazione dei diritti della difesa del ricorrente, altresì sostituito i propri motivi a quelli esposti dal Consiglio negli atti controversi. |
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Inoltre, la valutazione del Tribunale al punto 112 della sentenza impugnata sarebbe contraria alla giurisprudenza del Tribunale, secondo la quale il sostegno materiale o finanziario deve essere di una certa importanza quantitativa o qualitativa in modo da consentire effettivamente il proseguimento delle operazioni militari della Federazione russa in Ucraina, come risulterebbe del resto dagli obiettivi perseguiti dal criterio d). Una siffatta importanza non sussisterebbe nel caso di specie, dato che il sostegno contestato al ricorrente è soltanto un sostegno indiretto basato non su atti, bensì sull'assenza di comportamento positivo o sulla mancata dissociazione a posteriori. |
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Sotto un secondo profilo, il ricorrente ritiene che il Tribunale non si sia assicurato che gli atti controversi si basassero su una base fattuale sufficientemente solida, non avendo il Tribunale considerato il fatto che il Consiglio non aveva fornito alcun elemento di prova a sostegno dell'affermazione secondo cui egli disporrebbe, come emergerebbe dai punti 106 e 110 della sentenza impugnata, di un potere sufficiente per essere in grado, unitamente agli altri azionisti della Banca Rossiya, di influenzare le decisioni adottate da quest'ultima, avendo il Tribunale così ragionato per via di presunzione. Il ricorrente contesta quindi al Tribunale di non aver risposto al suo argomento secondo cui egli non aveva il potere di influenzare le decisioni di tale banca e di essersi limitato a respingere la sua difesa senza altro motivo se non il fatto che avrebbe dovuto dissociarsi dalla politica condotta da detta banca. |
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In definitiva, l'interpretazione in tal modo estensiva adottata dal Tribunale del criterio d) avrebbe condotto quest'ultimo ad avallare la possibilità per il Consiglio di adottare misure restrittive sproporzionate nei confronti di una persona fisica che presenta solo un legame molto indiretto e lontano con gli asseriti atti di sostegno materiale o finanziario; il ricorrente ha tuttavia precisato, nella sua replica, che non intende sollevare una censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità. |
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Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente. In particolare, esso ritiene che il Tribunale non abbia considerato la mancata dissociazione come un elemento costitutivo del criterio d), ma abbia trattato tale aspetto come un elemento di fatto, ciò che risulterebbe in particolare dal punto 115 della sentenza impugnata. Orbene, il Consiglio ricorda che, salvo il caso di snaturamento non dedotto nella fattispecie dal ricorrente, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nel procedimento di impugnazione. Tali considerazioni varrebbero parimenti riguardo alle allegazioni con le quali il ricorrente in parola intende mettere in discussione la valutazione di taluni elementi di fatto e di prova da parte del Tribunale. Entro tali limiti, gli argomenti di detto ricorrente dovrebbero essere dichiarati irricevibili. |
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità
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Occorre ricordare che, in virtù dell'articolo 256 TFUE e dell'articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva a constatare e a valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 4 ottobre 2024, Ferriere Nord/Commissione, C-31/23 P, EU:C:2024:851, punto 89 e giurisprudenza citata). |
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Per contro, il potere di controllo della Corte sugli accertamenti di fatto operati dal Tribunale si estende, in particolare, alla questione del rispetto delle norme in materia di onere e di produzione della prova (sentenza del 29 novembre 2018, Banca Tejarat/Consiglio, C-248/17 P, EU:C:2018:967, punto 37 e giurisprudenza citata). Inoltre, la Corte è competente ad esercitare, a norma dell’articolo 256 TFUE, un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza del 1o ottobre 2014, Consiglio/Alumina, C-393/13 P, EU:C:2014:2245, punto 16 e giurisprudenza citata). |
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Nel caso di specie, sotto un primo profilo, il Consiglio afferma, in sostanza, che, contestando al Tribunale di aver concluso che il ricorrente aveva sostenuto finanziariamente i decisori russi, ai sensi del criterio d), per il solo fatto della sua mancata dissociazione rispetto alla politica di sostegno fornita dalla Banca Rossiya a tali decisori, il ricorrente non fonda il suo primo motivo d’impugnazione su questioni di diritto, ma cerca di mettere in discussione la valutazione di fatto che il Tribunale ha operato di detta mancata dissociazione. |
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Tale motivo di irricevibilità non può essere accolto. Infatti, dall'impugnazione risulta chiaramente che, con una siffatta censura, il ricorrente non mira a mettere in discussione le constatazioni e le valutazioni di fatto relative alla sua mancata dissociazione rispetto alla politica condotta dalla Banca Rossiya, ma contesta al Tribunale di essersi limitato a trarre da questo solo elemento di fatto la conseguenza secondo cui egli avrebbe fornito un sostegno, ai sensi del criterio d), il che rientra nel potere di controllo della Corte in sede di impugnazione, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 25 della presente sentenza. |
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Sotto un secondo profilo, il Consiglio deduce che il ricorrente cerca di mettere in discussione la valutazione di taluni elementi di fatto e di prova da parte del Tribunale, senza tuttavia invocare il loro snaturamento, il che vizierebbe il primo motivo di irricevibilità. |
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Anche questo altro motivo di irricevibilità non può essere accolto. Infatti, se è vero che il ricorrente, nell'ambito del suo primo motivo d’impugnazione, contesta taluni elementi di fatto, è perché ritiene che il Tribunale abbia constatato e valutato tali elementi in assenza di qualsiasi elemento di prova prodotto dal Consiglio. Orbene, la censura diretta a contestare al Tribunale di aver proceduto alla constatazione o alla valutazione di fatti senza essersi sincerato che questi ultimi fossero suffragati da elementi di prova equivale a chiedere alla Corte di esercitare un controllo su un'eventuale violazione da parte del Tribunale delle norme in materia di onere e di produzione della prova, aspetto che rientra nell’ambito di competenza della Corte in forza della giurisprudenza ricordata al punto 25 della presente sentenza. |
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Ne consegue che i motivi di irricevibilità sollevati dal Consiglio per quanto riguarda il primo motivo d’impugnazione devono essere respinti e che quest'ultimo è ricevibile nella sua interezza. |
– Nel merito
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In primo luogo, a sostegno del suo primo motivo d’impugnazione, il ricorrente contesta al Tribunale di aver accolto un'interpretazione troppo ampia del criterio d) in quanto detto giudice si sarebbe basato unicamente, ai punti 111 e 112 della sentenza impugnata, sulla sua mancata dissociazione rispetto alla politica condotta dalla Banca Rossiya per concludere che il Consiglio poteva validamente ritenere che egli, tramite tale banca, sostenesse finanziariamente i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina, ai sensi di tale criterio, sebbene una siffatta mancata dissociazione non costituisca un atto positivo e diretto di sostegno di un'importanza quantitativa o qualitativa sufficiente. |
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In proposito, è sufficiente rilevare che il ricorrente effettua una lettura erronea della sentenza impugnata. Il Tribunale, infatti, non ha addotto una siffatta mancata dissociazione come elemento costitutivo del «soste[gno] material[e] o finanziari[o] [a]i decisori russi» di cui al criterio d). |
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Al contrario, il Tribunale ha indicato, ai punti da 99 a 111 della sentenza in parola, gli elementi di fatto e di prova che lo hanno indotto a ritenere che il ricorrente, amico del sig. Putin e secondo maggiore azionista della Banca Rossiya, costituisse, unitamente ad altri tre amici di quest'ultimo, il blocco stabile e maggioritario dei soci di tale banca e che egli fosse quindi un azionista molto influente della stessa, cosicché non poteva ignorare, alla data del suo inserimento iniziale o del mantenimento del suo inserimento, che la Banca Rossiya sosteneva finanziariamente i decisori russi quale il sig. Putin, ai sensi del criterio in parola. |
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Sulla base di siffatti elementi, il Tribunale, al punto 114 della sentenza impugnata, ha riconosciuto, senza commettere errori di diritto, che, in tale caso particolare che, come indicato al punto 110 della sentenza impugnata, dalle «circostanze specifiche della causa», risultano esistere indizi sufficientemente precisi, concreti e concordanti i quali consentivano di dimostrare che, tramite la Banca Rossiya, che è la banca personale degli alti funzionari della Federazione russa, il ricorrente sosteneva finanziariamente i decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina, ai sensi del criterio d). |
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In tale contesto, il Tribunale ha certamente tenuto conto della mancata dissociazione del ricorrente rispetto alla politica di finanziamento della Banca Rossiya. Tuttavia, occorre considerare che, dichiarando, nell'ultima parte della frase del punto 111 della sentenza impugnata, introdotta da «d’altro lato», nonché ai punti 112 e 115 di quest'ultima, che il ricorrente non si era dissociato dalla politica condotta da detta banca nei confronti dei decisori russi, prima o dopo il suo inserimento iniziale, il Tribunale, lungi dall'aggiungere un elemento costitutivo al criterio d), ha verificato in sostanza se esistessero elementi a discarico a favore del ricorrente. |
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36 |
Di conseguenza, contrariamente alla censura dedotta dal ricorrente, l'evocazione di una mancata dissociazione rappresenta solo uno degli indizi tra gli altri sulla base dei quali, come esposto al punto 34 della presente sentenza, il Tribunale ha concluso, senza sostituire i suoi motivi a quelli del Consiglio, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 43 e 44 delle sue conclusioni, che le misure restrittive di cui il ricorrente è stato oggetto a titolo del criterio d) erano fondate. |
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In secondo luogo, il ricorrente, nell'ambito del suo primo motivo d’impugnazione, contesta al Tribunale di aver violato le norme in materia di onere e di produzione della prova avendo omesso di verificare se il fatto che egli disponesse, come emerge dai punti 106 e 110 della sentenza impugnata, di un potere sufficiente per essere in grado, unitamente agli altri azionisti della Banca Rossiya, di influenzare le decisioni adottate da quest'ultima fosse suffragato da elementi di prova, avendo il Tribunale ragionato per presunzione. |
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38 |
Occorre ricordare che, nell'ambito del controllo della legittimità dei motivi su cui si fonda la decisione di inserire o di mantenere il nome di una persona nell'elenco delle persone sottoposte a misure restrittive, l'effettività del controllo giurisdizionale garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea esige, in particolare, che il giudice dell'Unione si assicuri che tale decisione, la quale riveste portata individuale per la persona interessata, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, EU:C:2013:518, punto 119, nonché del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio, C-530/17 P, EU:C:2018:1031, punto 22). |
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Come il Tribunale ha altresì ricordato ai punti 63 e 64 della sentenza impugnata, una siffatta valutazione deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova non in maniera isolata, bensì nel contesto in cui si inseriscono, dato che il Consiglio adempie all'onere della prova ad esso incombente qualora evochi dinanzi al giudice dell'Unione un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l'esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta a una misura di congelamento dei suoi capitali e il regime combattuto (sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio, C-605/13 P, EU:C:2015:248, punti 50 e 52). Inoltre, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi. Sebbene non sia richiesto che tale autorità produca dinanzi al giudice dell'Unione tutte le informazioni e gli elementi probatori inerenti ai motivi addotti, occorre tuttavia che le informazioni o gli elementi prodotti suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P, EU:C:2013:518, punti 121 e 122). |
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Al riguardo, il Tribunale si è basato, ai punti da 103 a 105 e 107 della sentenza impugnata, su elementi di prova per constatare, al punto 106 di detta sentenza, che il ricorrente, in quanto secondo azionista della Banca Rossiya qualificata come banca personale del sig. Putin e degli alti funzionari della Federazione russa, faceva parte di un «nucleo stabile di azionisti di maggioranza noti per la loro vicinanza al sig. Putin» e per i loro vincoli di solidarietà quantomeno capitalistici. Al punto 106 della sentenza impugnata, letto in combinato disposto con il punto 110 di quest'ultima, il Tribunale ha affermato che, in una configurazione del genere suffragata dagli elementi di prova summenzionati alla luce in particolare della composizione dell'azionariato e dell'importanza capitalistica della società interessata, l'influenza molto importante del ricorrente sull'adozione di una decisione della banca in parola non poteva essere negata, esulando una siffatta valutazione dei fatti, come ricordato al punto 24 della presente sentenza e tenuto conto del fatto che il ricorrente non fa valere alcuno snaturamento, dal controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione. |
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Quanto al fatto che il Tribunale si sarebbe astenuto dal verificare se i diversi azionisti agissero congiuntamente ed esercitassero quindi congiuntamente un controllo sull'adozione di decisioni della Banca Rossiya, occorre considerare che tale fatto è irrilevante, in quanto il Tribunale ha considerato in sostanza che, in assenza di qualsiasi elemento che attesti una dissociazione da parte sua, il ricorrente, tenuto conto delle circostanze specifiche ricordate al punto 34 della presente sentenza, ha necessariamente fornito il suo sostegno a decisioni della Banca Rossiya dirette a concedere un sostegno finanziario ai decisori russi. In ogni caso, detto fatto risulta implicitamente ma necessariamente dalla circostanza che, come indicato dal Tribunale ai punti da 103 a 106 e 111 della sentenza impugnata alla luce di svariati elementi di prova, l'azionariato di maggioranza della banca in parola, composto dal ricorrente e da altre tre persone, era stabile e che i suoi membri intrattenevano vincoli di amicizia o di solidarietà tanto fra loro quanto nei confronti del sig. Putin. Non si può quindi contestare al Tribunale di aver ragionato per via di presunzione al riguardo. |
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42 |
Tenuto conto peraltro del fatto che il ricorrente, nella sua impugnazione, non contesta i punti da 70 a 87 della sentenza impugnata con i quali il Tribunale ha confermato l'efficacia probatoria degli elementi di prova sui quali si è basato ai punti da 99 a 107 di tale sentenza, occorre respingere la censura del ricorrente vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe violato le norme in materia di onere e di produzione della prova. |
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43 |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve respingere il primo motivo d’impugnazione in quanto infondato. |
Sul secondo motivo d’impugnazione
Argomenti delle parti
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Nell'ambito del suo secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente afferma che, ammettendo l'esistenza di un sostegno, ai sensi del criterio a), per il solo fatto del suo atteggiamento passivo adottato nei confronti della politica condotta dalla Banca Rossiya in Crimea, il Tribunale ha interpretato, ai punti 118 e 120 della sentenza impugnata, la nozione di sostegno in modo incompatibile con la giurisprudenza ricordata al punto 117 di tale sentenza e abbia quindi commesso un errore di diritto. |
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45 |
Infatti, quand’anche potesse essere addebitato alla Banca Rossiya un comportamento con il quale quest'ultima si sarebbe resa responsabile di azioni o di politiche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina, ai sensi del criterio a), detto ragionamento non può essere applicato tale e quale al ricorrente per applicargli questo criterio. In particolare, il fatto di includere, nell'ambito di applicazione di suddetto criterio, persone che non sostengono, con un atto positivo e concreto, le azioni e le politiche poste in essere non consentirebbe di caratterizzare un sostegno concreto e di stabilire un collegamento sufficiente tra la persona designata e la situazione combattuta. In ogni caso, la nozione di azione o di attività, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 117 della sentenza impugnata, non potrebbe ricomprendere una condotta passiva o un'astensione come quella considerata dal Tribunale al punto 120 di tale sentenza. |
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Pertanto, il Tribunale avrebbe avallato un'interpretazione troppo ampia del criterio a) che non consentirebbe di adottare misure restrittive mirate e, pertanto, proporzionate e appropriate. |
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Il Consiglio contesta gli argomenti del ricorrente rilevando al contempo che, nella misura in cui quest'ultimo tenta di mettere in discussione elementi di fatto senza invocare un qualsivoglia snaturamento, gli argomenti del medesimo, per motivi identici a quelli esposti al punto 23 della presente sentenza, dovrebbero essere dichiarati irricevibili. |
Giudizio della Corte
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Poiché, come risulta dal punto 36 della presente sentenza, il dispositivo della sentenza impugnata deve essere considerato fondato nella misura in cui gli atti controversi hanno adottato e mantenuto misure restrittive nei confronti del ricorrente sulla base del rilievo che quest'ultimo sostiene finanziariamente i decisori russi, ai sensi del criterio d), un errore del Tribunale quanto al motivo relativo al sostegno, da parte del ricorrente, ad azioni o politiche di cui al criterio a), quand’anche dimostrato, non può comportare l'annullamento di tale dispositivo, cosicché, senza che sia peraltro necessario statuire sul motivo di irricevibilità sollevato dal Consiglio, il secondo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto inoperante (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2011, Comitato Venezia vuole vivere e a./Commissione, C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, EU:C:2011:368, punto 65 e giurisprudenza citata). |
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49 |
Ne consegue che l’impugnazione dev’essere respinta nella sua integralità. |
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. |
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Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese. |
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Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: il francese.