CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentate il 17 maggio 2023 ( 1 )
Causa C‑46/22 P
Liam Jenkinson
contro
Consiglio dell’Unione europea,
Commissione europea,
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE),
Eulex Kosovo
«Impugnazione – Clausola compromissoria – Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato – Domanda di riqualificazione dell’insieme dei rapporti contrattuali come contratto a tempo indeterminato – Diritto nazionale applicabile – Determinazione e applicazione – Ufficio di giudice – Portata del sindacato»
I. Introduzione
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1. |
La Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sul ricorso proposto dal sig. Liam Jenkinson inteso a riqualificare come contratto di lavoro a tempo indeterminato ( 2 ) i contratti di lavoro a tempo determinato ( 3 ) consecutivi sulla base dei quali egli ha svolto le sue funzioni per quasi 20 anni nell’ambito di tre missioni internazionali istituite o prorogate dall’Unione europea ( 4 ) nel contesto della propria politica estera e di sicurezza comune (PESC), tra cui, in ultimo, la missione Eulex Kosovo ( 5 ), nonché ad ottenere il risarcimento dei danni contrattuali e extracontrattuali. |
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2. |
Infatti, con sentenza del 5 luglio 2018, Jenkinson/Consiglio e a. ( 6 ), la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 9 novembre 2016, Jenkinson/Consiglio e a. ( 7 ), il quale sulla base dell’articolo 272 TFUE aveva ritenuto che la propria competenza, limitata all’ultimo CTD, che gliela attribuiva, non potesse estendersi a tutti gli altri CTD conclusi nell’ambito delle tre missioni, i quali prevedevano la competenza dei giudici belgi. |
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3. |
La presente impugnazione del sig. L. Jenkinson avverso la sentenza del 10 novembre 2021, Jenkinson/Consiglio e a. ( 8 ), che ha respinto il suo ricorso, offre alla Corte l’opportunità di precisare la portata della sua decisione sulla competenza del giudice designato da una clausola compromissoria, tenuto conto dell’oggetto della controversia e del regime giuridico cui è soggetto un rapporto di lavoro contrattuale qualora le parti non abbiano scelto una legge ad esso applicabile. |
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4. |
In tale contenzioso in materia di diritto del lavoro, che non è isolato, come testimoniano le cause pendenti dinanzi al Tribunale ( 9 ) o quelle di cui i giudici belgi possono essere aditi a motivo della loro designazione nella maggior parte dei contratti in questione ( 10 ), si tratterà altresì di determinare in quali condizioni debba essere preso in considerazione il contesto specifico in cui il rapporto di lavoro si è svolto, ossia quello di missioni rientranti nella PESC e, in particolare, quello della missione Eulex Kosovo, alla quale è stata conferita la capacità giuridica a partire dal 12 giugno 2014. |
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5. |
La mia analisi dell’impugnazione verterà quindi principalmente sulle questioni relative alla competenza del Tribunale, alla valutazione da parte di quest’ultimo del regime giuridico applicabile ai contratti conclusi in particolare con tale missione e alla portata del sindacato che la Corte sarà chiamata ad esercitare sull’applicazione, da parte del Tribunale, della legge nazionale nell’ambito di tale contenzioso fondato sull’articolo 272 TFUE. |
II. Contesto normativo
A. Azione comune 2008/124
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6. |
L’articolo 1 dell’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (Eulex Kosovo) ( 11 ), come modificata fino alla decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014 ( 12 ), intitolato «Missione», prevede, al paragrafo 1, quanto segue: «L’Unione europea istituisce una missione dell’Unione Europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (in seguito denominata “EULEX KOSOVO”)». |
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7. |
L’articolo 2 di tale azione comune, intitolato «Mandato della missione», così dispone: «L’EULEX KOSOVO assiste le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell’ulteriore sviluppo e rafforzamento dell’indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. In piena cooperazione con i programmi di assistenza della Commissione europea, l’EULEX KOSOVO assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive». |
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8. |
L’articolo 9 della suddetta azione comune, intitolato «Personale», così recita: «1. Il personale dell’EULEX KOSOVO è adeguato per entità e competenza al mandato della missione di cui all’articolo 2, ai compiti di cui all’articolo 3 e alla struttura dell’EULEX KOSOVO di cui all’articolo 6. 2. L’EULEX KOSOVO è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’[Unione]. Ogni Stato membro o istituzione dell’[Unione] sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili. 3. L’EULEX KOSOVO può anche, all’occorrenza, assumere personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini di Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno [ ( 13 )]. (...)». |
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9. |
L’articolo 10 della medesima azione comune, intitolato «Status dell’EULEX KOSOVO e del relativo personale», al paragrafo 3, così dispone: «Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l’EULEX KOSOVO e i membri del personale interessati [ ( 14 )]». |
B. Regolamento Roma I
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10. |
L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( 15 ), così recita: «L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 13». |
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11. |
L’articolo 8 di tale regolamento prevede: «1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. 3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. 4. Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese». |
III. Fatti all’origine della controversia
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12. |
I fatti all’origine della controversia sono riassunti ai punti da 1 a 5 della sentenza impugnata: «1. Il ricorrente, sig. (...) Jenkinson, cittadino irlandese, è stato impiegato, in primo luogo, dal 20 agosto 1994 al 5 giugno 2002, nell’ambito di vari [CTD] consecutivi (...), presso la Missione di vigilanza in Iugoslavia, istituita da un memorandum d’intesa firmato a Belgrado il 13 luglio 1991, denominata all’epoca “Missione di vigilanza della Comunità europea (ECMM)”, successivamente rinominata “Missione di vigilanza dell’Unione europea (EUMM)” dall’azione comune 2000/811/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla Missione di vigilanza dell’Unione europea (GU 2000, L 328, pag. 53). Il mandato dell’ECMM, e successivamente dell’EUMM, è stato prorogato a più riprese, da ultimo dall’azione comune 2006/867/PESC del Consiglio, del 30 novembre 2006, che proroga e modifica il mandato della Missione di vigilanza dell’Unione europea (EUMM) (GU 2006, L 335, pag. 48), fino al 31 dicembre 2007. 2. Il ricorrente veniva successivamente impiegato dal 17 giugno 2002 al 31 dicembre 2009, nell’ambito di vari CTD consecutivi, presso la Missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM), istituita dall’azione comune 2002/210/PESC del Consiglio, dell’11 marzo 2002, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (GU 2002, L 70, pag. 1). Il mandato dell’EUPM è stato prorogato a più riprese, da ultimo con la decisione 2011/781/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (GU 2011, L 319, pag. 51), fino al 30 giugno 2012. 3. Infine, il ricorrente veniva impiegato presso la Missione Eulex Kosovo dal 5 aprile 2010 al 14 novembre 2014, nell’ambito di undici CTD consecutivi conclusi, per quanto riguarda i primi nove, con il capo della Missione Eulex Kosovo e, per quanto riguarda gli ultimi due, con la missione stessa (in prosieguo: gli “undici CTD”) [ ( 16 )]. La missione Eulex Kosovo è stata istituita dall’azione comune 2008/124 (...) Essa è stata prorogata a più riprese, in particolare fino al 14 giugno 2016 con la decisione 2014/349 (...). 4. Nel corso del decimo CTD, concluso con la Missione Eulex Kosovo, relativo al periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 ottobre 2014, il ricorrente veniva informato, con lettera del capo della Missione Eulex Kosovo datata 26 giugno 2014 (...), che, a seguito di una decisione di ristrutturazione della Missione Eulex Kosovo adottata dagli Stati membri il 24 giugno 2014, la posizione che ricopriva sin dalla sua assunzione nell’ambito della missione sarebbe stata soppressa dopo il 14 novembre 2014 e che, di conseguenza, il suo contratto non sarebbe stato rinnovato oltre tale data. Un undicesimo e ultimo CTD veniva quindi concluso tra il ricorrente e la Missione Eulex Kosovo per il periodo compreso tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2014 (in prosieguo: l’“ultimo CTD”). 5. Ad eccezione dell’ultimo CTD, tutti i CTD conclusi dal ricorrente, relativi alle sue attività presso la Missione Eulex Kosovo, contenevano una clausola [attributiva di competenza ( 17 )] che attribuiva la competenza ai giudici belgi. Per quanto riguarda l’ultimo CTD, esso, all’articolo 21, conteneva una clausola compromissoria che attribuiva al giudice dell’Unione europea, sulla base dell’articolo 272 TFUE, la competenza a conoscere di qualsiasi controversia relativa al contratto [ ( 18 )]» ( 19 ). |
IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia
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13. |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2015, il sig. L. Jenkinson ha proposto un ricorso avente ad oggetto, in via principale, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta, da una parte, a far riqualificare l’insieme dei suoi rapporti contrattuali in un CTI e a ottenere il risarcimento del danno da esso subito a causa dell’abuso di CTD consecutivi e del licenziamento illegittimo e, dall’altra, all’accertamento del trattamento discriminatorio da esso subito ad opera del Consiglio, della Commissione e del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) con conseguente loro condanna al relativo risarcimento nonché, in subordine, una domanda fondata sulla responsabilità extracontrattuale delle istituzioni europee ( 20 ). |
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14. |
Con ordinanza del 9 novembre 2016, Jenkinson/Consiglio e a. ( 21 ), il Tribunale ha dichiarato la propria manifesta incompetenza a pronunciarsi sui due capi della domanda dedotti in via principale e ha respinto il capo della domanda dedotto in via subordinata in quanto manifestamente irricevibile. Di conseguenza, ha respinto integralmente il ricorso e condannato il sig. L. Jenkinson alle spese. |
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15. |
Con la sentenza Jenkinson I, la Corte ha accolto l’impugnazione proposta dal sig. L. Jenkinson, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale e ha riservato le spese. |
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16. |
La Corte ha dichiarato che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarandosi, sulla base dell’articolo 272 TFUE, manifestamente incompetente a pronunciarsi sui capi della domanda sollevati in via principale. La Corte ha concluso che la competenza del Tribunale poteva estendersi ai contratti di lavoro anteriori che prevedono la competenza dei giudici di Bruxelles, a condizione che il ricorso proposto dal sig. L. Jenkinson contenesse domande derivanti dall’ultimo CTD o aventi un nesso diretto con le obbligazioni derivanti da tale contratto. A questo proposito, la Corte ha constatato che le domande del sig. L. Jenkinson implicano che siano presi in considerazione gli effetti dei contratti di lavoro precedenti. |
V. Sentenza impugnata
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17. |
Dopo aver menzionato le domande del sig. L. Jenkinson al punto 31 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riprodotto, al punto 38, la sintesi di tali domande tratta dalla sentenza Jenkinson I ( 22 ), nella quale si precisa che, «[c]on atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2015, il ricorrente ha proposto ricorso contro il Consiglio, la Commissione, il SEAE nonché la Missione Eulex Kosovo, chiedendo che il Tribunale volesse:
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18. |
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza. |
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19. |
A titolo preliminare, il Tribunale, al punto 45 della sentenza impugnata, constata che il ricorso non è stato proposto sulla base dell’articolo 263 TFUE ( 27 ). Al punto 62 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che, per quanto attiene al primo capo della domanda, formulato in via principale, detto ricorso è stato proposto in base alla clausola compromissoria contenuta nell’ultimo CTD che designa il giudice dell’Unione e che, per quanto riguarda il secondo capo della domanda, anch’esso formulato in via principale, e il terzo capo della domanda, formulato in subordine, detto ricorso è un ricorso per responsabilità extracontrattuale, proposto sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE ( 28 ). |
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20. |
Al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato di essere competente ad esaminare i tre capi della domanda. |
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21. |
Per quanto riguarda la seconda eccezione di irricevibilità delle domande ( 29 )dedotta dai convenuti, il Tribunale ha ricordato che questi ultimi contestano che i fatti, le decisioni e le eventuali irregolarità invocati dal ricorrente siano loro imputabili ( 30 ), in quanto, nel caso del Consiglio, del SEAE o della Commissione, essi non hanno instaurato alcun legame contrattuale con il ricorrente o, nel caso di Eulex Kosovo, essa non ha instaurato alcun legame di questo tipo prima del 5 aprile 2010. Il Tribunale ha considerato, ai punti 75, 76 e 78 della sentenza impugnata, che, in sostanza, tale eccezione di irricevibilità è diretta non contro il ricorso in generale, ma soltanto contro il primo capo della domanda e che è al termine dell’esame nel merito di tale capo della domanda che occorrerebbe eventualmente determinare, alla luce del diritto applicabile alla controversia, in che misura le domande formulate dal ricorrente in detto capo della domanda siano fondate nei confronti di ciascuno dei convenuti. |
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22. |
Per quanto riguarda il primo capo della domanda relativo alla riqualificazione del rapporto contrattuale in un CTI, il Tribunale ha osservato, innanzitutto, che il ricorrente fa riferimento all’insieme dei CTD consecutivi da lui conclusi nel corso delle sue attività nell’ambito delle tre missioni ( 31 ). |
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23. |
Successivamente, il Tribunale ha ritenuto che occorresse, «in un primo momento», esaminare la domanda del ricorrente basata sugli undici CTD conclusi per la sua attività nel contesto della missione Eulex Kosovo, in quanto l’eventuale rigetto di tale domanda determina l’esame delle serie di CTD conclusi nell’ambito delle prime due missioni ( 32 ). Infine, esso ha considerato, in assenza di norme specifiche stabilite dal legislatore dell’Unione ( 33 ) o di atti adottati a seguito dell’istituzione della missione Eulex Kosovo ( 34 ), di dover risolvere la controversia sulla base del diritto sostanziale nazionale applicabile e in particolare garantendo, mediante l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione, il rispetto del principio generale del divieto dell’abuso di diritto derivante dal ricorso ad una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato ( 35 ). |
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24. |
Per determinare la legge applicabile alla controversia, il Tribunale ha deciso di «avvale[rsi]» del regolamento Roma I e, in particolare, dell’articolo 8 di quest’ultimo, relativo ai contratti individuali di lavoro ( 36 ). Per quanto riguarda i primi nove CTD, il Tribunale ha constatato, al punto 119 della sentenza impugnata, che le parti contraenti hanno scelto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma I, mediante rinvio alla comunicazione C(2009) 9502 ( 37 ), il diritto irlandese quale diritto del lavoro nazionale applicabile. |
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25. |
Per quanto riguarda il decimo e l’undicesimo CTD, il Tribunale ha dichiarato, al punto 130 di tale sentenza, che essi avevano un collegamento più stretto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del suddetto regolamento, con il diritto irlandese. |
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26. |
Dopo aver analizzato, ai punti da 152 a 186 della sentenza impugnata, l’applicazione delle disposizioni del diritto irlandese ( 38 ), alla luce della giurisprudenza della Corte, alle circostanze del caso di specie, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 184, 187 e 188 di tale sentenza, che sussistevano ragioni oggettive, connesse alla natura temporanea e in continua evoluzione del mandato della missione Eulex Kosovo, che giustificavano la proposta al sig. L. Jenkinson di concludere i primi CTD nonché un ultimo CTD della durata di un mese, senza commettere abusi. |
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27. |
Al punto 188 di tale sentenza, il Tribunale ha quindi respinto tutte le domande di riqualificazione dei CTD in un CTI, comprese quelle relative ai contratti a tempo determinato conclusi tra il sig. L. Jenkinson e le prime due missioni ( 39 ). |
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28. |
Al punto 209, terza frase, della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che non poteva essere accolta la domanda di riqualificazione dei CTD in un CTI sul fondamento della violazione dei requisiti di informazione del dipendente previsti dall’articolo 8, paragrafo 2, della legge del 2003 ( 40 ). Infatti, benché tale violazione sia correttamente fatta valere dal sig. L. Jenkinson nel caso di specie ( 41 ), il diritto irlandese non prevede una siffatta riqualificazione a titolo di conseguenze giuridiche ed eque ( 42 ). |
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29. |
Al punto 215 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento di tutti i danni contrattuali in quanto infondata. Esso ha infatti osservato, da un lato, che la domanda di risarcimento di questi danni avanzata nell’ambito del primo capo della domanda si basa sulla riqualificazione in un CTI dei CTD che sarebbero stati conclusi abusivamente, nonché sulla violazione delle norme di formalismo contrattuale previste dal diritto belga o dal diritto irlandese ( 43 ). Dall’altro, ha ricordato che tali argomenti del ricorrente erano stati respinti ( 44 ). |
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30. |
Al punto 216 di tale sentenza, il Tribunale ha ritenuto che, a causa del rigetto del primo capo della domanda, non era necessario esaminare l’eccezione di irricevibilità fondata sulla deduzione che i fatti, le decisioni e le eventuali irregolarità invocati dal ricorrente non sarebbero imputabili, in tutto o in parte, ai convenuti ( 45 ). |
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31. |
Per quanto riguarda il secondo capo della domanda, relativo alla richiesta di risarcimento di danni extracontrattuali, anch’esso dedotto in via principale, il Tribunale ha ricordato che esso si fonda sulle disposizioni degli articoli 268 e 340 TFUE e mira ad ottenere il risarcimento, da parte del Consiglio, della Commissione e del SEAE, di danni extracontrattuali che il sig. L. Jenkinson avrebbe subito a causa della politica di assunzione del personale civile internazionale delle missioni che essi hanno adottato ( 46 ). Al punto 237 della sentenza impugnata, il Tribunale, senza pronunciarsi sull’irricevibilità dedotta dalla Commissione e dal SEAE ( 47 ), ha dichiarato che il sig. L. Jenkinson non ha fornito la prova di una violazione sufficientemente qualificata di una norma del diritto dell’Unione preordinata a conferirgli diritti. In particolare, al punto 228 di tale sentenza, ha dichiarato che le disposizioni normative relative alla missione Eulex Kosovo hanno espressamente indicato una base giuridica che consente al capomissione, poi a quest’ultima, di assumere personale civile internazionale su base contrattuale basandosi sulle disposizioni di diritto primario relative specificamente alla PESC. Il Tribunale ha inoltre escluso, al punto 230 di detta sentenza, l’esistenza di una discriminazione tra i membri del personale contrattuale derivante dall’applicazione di diritti nazionali diversi. Esso ha altresì respinto, ai punti 231 e 233 della medesima sentenza, gli argomenti relativi ad una disparità di trattamento rispetto agli agenti soggetti al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea ( 48 ), ritenendo che il sig. L. Jenkinson non avesse dimostrato di avere, secondo il diritto dell’Unione, il diritto di essere assunto secondo le regole di tale RAA o secondo uno status equivalente ( 49 ). |
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32. |
Per quanto riguarda il terzo capo della domanda, relativo alla domanda di risarcimento a titolo extracontrattuale, dedotto in subordine, esso viene respinto dal Tribunale in quanto manifestamente irricevibile per mancanza di chiarezza ( 50 ), essendo così accolta la prima eccezione di irricevibilità dei convenuti ( 51 ). |
VI. Conclusioni delle parti
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33. |
Con la sua impugnazione, il sig. L. Jenkinson chiede che la Corte voglia, in via principale, annullare la sentenza impugnata e avocare sé la causa, nonché, in subordine, rinviarla al Tribunale. Il ricorrente chiede inoltre la condanna dei convenuti alle spese di entrambi i gradi di giudizio. |
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34. |
A sostegno della sua impugnazione, il sig. L. Jenkinson deduce sei motivi vertenti, in primo luogo, su un’errata interpretazione delle domande e dei motivi, in quanto il Tribunale, in particolare, ha escluso dal suo sindacato qualsiasi capo di domanda basato su un’eccezione di illegittimità; in secondo luogo, su un errore di diritto, in quanto il Tribunale ha analizzato esclusivamente l’ultima occupazione del sig. L. Jenkinson nell’ambito della missione Eulex Kosovo; in terzo luogo, su diversi errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nell’esaminare la fondatezza delle sue domande contenute nel primo capo della domanda; in quarto luogo, sull’errata applicazione del principio della parità di trattamento tra agenti dell’Unione e sulla violazione dell’articolo 336 TFUE, per aver escluso qualsiasi responsabilità extracontrattuale dei convenuti; in quinto luogo, su errori di diritto commessi dal Tribunale nel respingere il terzo capo della domanda in quanto irricevibile e, in sesto luogo, su un errore di motivazione relativo alle spese. |
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35. |
Il Consiglio, la Commissione, il SEAE e Eulex Kosovo chiedono che la Corte voglia respingere l’impugnazione e condannare il sig. L. Jenkinson alle spese ( 52 ). I primi tre convenuti sostengono, in via principale, che il ricorso in primo grado dovrebbe essere dichiarato irricevibile. Eulex Kosovo sostiene che l’impugnazione è in parte infondata in diritto e in parte irricevibile. |
VII. Analisi
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36. |
Su richiesta della Corte, le presenti conclusioni riguarderanno unicamente il secondo motivo, nonché le parti prima, terza e quarta del terzo motivo. |
A. Osservazioni preliminari
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37. |
Data l’abbondanza di argomenti sviluppati a sostegno della presente impugnazione, ritengo opportuno ricordare i limiti entro i quali deve inserirsi la loro analisi. |
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38. |
In primo luogo, ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, le decisioni del Tribunale possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte «per i soli motivi di diritto». Tuttavia, la Corte può esercitare il proprio sindacato su alcuni motivi di fatto in cui si deduce un travisamento dei fatti o un’inesattezza materiale nonché un difetto di motivazione ( 53 ). |
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39. |
In secondo luogo, per quanto riguarda la decisione del Tribunale di unire al merito le eccezioni di irricevibilità dedotte dai convenuti ( 54 ), essa non può essere esaminata in mancanza di un’impugnazione incidentale ( 55 ). In tali circostanze, solo in caso di annullamento della sentenza impugnata si dovrebbe esaminare la ricevibilità del ricorso rivolto contro i convenuti. Occorre tuttavia tener conto, da un lato, della sentenza Eulex Kosovo ( 56 ), per quanto riguarda il primo capo della domanda, nella parte in cui è diretto contro Eulex Kosovo. Dall’altro, occorre tener conto della differenza di oggetto tra detto capo della domanda e gli altri due, in quanto questi ultimi sono fondati sugli articoli 268 e 340 TFUE relativi alla responsabilità extracontrattuale delle istituzioni dell’Unione in particolare ( 57 ). |
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40. |
In terzo luogo, in forza dei requisiti enunciati all’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte ( 58 ), occorre rilevare gli elementi che sono ormai costanti. Questo è il caso della qualificazione di una parte del ricorso del sig. L. Jenkinson. Infatti, la constatazione del Tribunale, ai punti 41, 44 e 45 della sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente non ha proposto un ricorso di annullamento di un qualsivoglia atto, fondato sull’articolo 263 TFUE ( 59 ), non è oggetto di alcuna contestazione. Lo stesso vale per la constatazione che egli non contesta la fondatezza del mancato rinnovo del suo contratto e non chiede di essere reintegrato ( 60 ). In tali circostanze, è inoperante qualsiasi contestazione vertente sull’illegittimità di un atto che presuppone altresì che la stessa sia stata dedotta e suffragata mediante argomenti in diritto e in fatto ( 61 ). Peraltro, si può rilevare l’assenza di contestazioni relative ai punti da 140 a 146 e da 198 a 200 della sentenza impugnata, relativi al diritto sostanziale irlandese applicabile nella fattispecie. |
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41. |
In quarto luogo, l’assenza di contestazioni all’esposizione da parte del Tribunale delle domande del sig. L. Jenkinson formulate nel contesto del primo capo della domanda, ai punti 31, 38 ( 62 ) e 54, nonché al punto 77, prima frase, al punto 85, al punto 197, seconda frase, e al punto 209, seconda frase, della sentenza impugnata, secondo cui le richieste di risarcimento del ricorrente si basano sulla riqualificazione dei CTD in un CTI, o sono ad essa conseguenti, porta a concludere che solo l’annullamento della decisione in materia di diritto del lavoro comporterà l’esame della richiesta di risarcimento del presunto danno contrattuale ( 63 ). |
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42. |
È quindi sulla base di tutti questi elementi che svilupperò la mia analisi dei motivi relativi alla competenza del Tribunale e all’ufficio di giudice nel contesto dell’articolo 272 TFUE, sulla base del quale è stato formulato il primo capo della domanda. |
B. Sul secondo motivo
1. Argomenti delle parti
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43. |
Con il suo secondo motivo, il sig. L. Jenkinson sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, al punto 82 della sentenza impugnata, che l’ultimo contratto facesse parte solo degli undici CTD firmati con la missione Eulex Kosovo e non di un rapporto contrattuale più lungo. Il sig. L. Jenkinson ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel considerare necessario verificare la legittimità degli undici CTD prima di quella delle prime due serie di CTD, in cui esso non era designato come giudice competente. |
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44. |
Egli sostiene che la competenza del Tribunale a pronunciarsi sulla domanda applicando il diritto nazionale si estende a tutti i CTD, e che tale diritto imponeva che i CTD fossero esaminati in ordine cronologico. Il sig. L. Jenkinson ritiene che la motivazione della sentenza impugnata relativa all’esclusione dei primi 30 CTD sia insufficiente in quanto non si basa né sul diritto irlandese né sul diritto dell’Unione. Inoltre, l’omessa analisi del concetto di «occupazione continuativa presso uno o più datori di lavoro» o di «datori di lavoro collegati», ai sensi del diritto irlandese, ammettendo che sia il diritto applicabile, equivarrebbe a negare l’importanza del punto 77 della sentenza impugnata nonché l’interdipendenza della questione dell’identificazione del datore di lavoro, vale a dire l’Unione per l’insieme dei contratti, e dell’esistenza di un rapporto di lavoro continuativo all’interno dell’Unione con l’analisi della riqualificazione dei CTD in un CTI. A questo proposito, nella replica, il ricorrente sottolinea che la missione Eulex Kosovo non ha la stessa capacità di assunzione ai sensi dei trattati dell’Unione ( 64 ) e che, nel caso delle prime due missioni, l’Unione è responsabile in conseguenza della loro soppressione, come potrebbe esserlo un liquidatore in caso di scioglimento di una società. |
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45. |
Il Consiglio ritiene che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto, alla luce del punto 50 della sentenza Jenkinson I e della giurisprudenza citata ai punti da 38 a 40 e 44 di quest’ultima, considerando, con un’interpretazione restrittiva della sua competenza, che solo gli undici CTD sottoscritti con la missione Eulex Kosovo hanno un rapporto diretto con l’ultimo CTD che designa il giudice dell’Unione. Esso aggiunge che le disposizioni del diritto irlandese non possono essere opposte al Tribunale per definirne la competenza ai sensi dell’articolo 272 TFUE. |
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46. |
La Commissione ritiene anzitutto che, in assenza di una clausola compromissoria che attribuisse alla Corte la competenza a pronunciarsi sui CTD stipulati nel corso delle attività del sig. L. Jenkinson nell’ambito delle prime due missioni, il Tribunale era tenuto, ai sensi del punto 47 della sentenza Jenkinson I, a iniziare dall’analisi dei CTD stipulati con l’Eulex Kosovo al fine di valutare l’esistenza di un rapporto unico e continuativo, prima di decidere se esso potesse essere esteso alle prime due serie di CTD. Poi, la Commissione ritiene che gli argomenti del sig. L. Jenkinson relativi ai punti 77 e 232 della sentenza impugnata si basino su una lettura errata di tali punti. Infine, la Commissione osserva che l’argomento del ricorrente basato sulla nozione di «datori di lavoro associati» contraddice quello da lui addotto nella sua precedente impugnazione, ossia che le prime due missioni non esisterebbero più in quanto tali. Inoltre, la Commissione sottolinea che gli argomenti relativi alla capacità di assunzione dell’Unione, in parte nuovi, non hanno alcun fondamento per l’Eulex Kosovo a partire dalla sentenza Eulex Kosovo, nonché, per estensione, per le altre missioni. |
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47. |
Il SEAE ritiene che la presente controversia riguardi solo il contratto tra il sig. L. Jenkinson e la missione Eulex Kosovo. Ciò risulterebbe dai punti 47 e 48 della sentenza Jenkinson I. Il fatto che il sig. L. Jenkinson fosse stato assunto da altre due missioni sarebbe irrilevante. Sarebbe evidente che, trattandosi di missioni diverse, non vi sarebbe alcuna continuità d’impiego. |
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48. |
L’Eulex Kosovo ritiene che il tentativo di costruire un rapporto di lavoro unico e continuativo non regga all’esame dei tre distinti periodi di lavoro del sig. L. Jenkinson e che quest’ultimo abbia dedotto, per la prima volta in fase di impugnazione, un’argomentazione relativa alla nozione di «datori di lavoro collegati» in relazione all’Unione. Tale missione sottolinea, inoltre, che qualsiasi argomentazione contraria alla decisione 2014/349 ( 65 ), che riconosce la sua capacità giuridica di stipulare contratti e stare in giudizio, nonché alla sentenza Eulex Kosovo, relativa alla sua responsabilità per tutti i fatti avvenuti prima del 12 giugno 2014, è infondata. |
2. Valutazione
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49. |
La critica contenuta nel secondo motivo riguarda il punto 82 della sentenza impugnata, che è così formulato: «Pertanto, poiché l’ultimo CTD fa parte degli undici CTD, i quali sono relativi alle attività del ricorrente nell’ambito della Missione Eulex Kosovo, occorre, in un primo momento, esaminare la domanda del ricorrente di riqualificazione in un unico CTI degli undici CTD. Infatti, se tale domanda dovesse essere respinta, il Tribunale non sarebbe competente ad esaminare la domanda di riqualificazione in un CTI delle prime due serie di CTD, concluse dal ricorrente nel corso delle sue attività nell’ambito delle prime due missioni, di cui ai precedenti punti 1 e 2 [ ( 66 )], poiché questi ultimi CTD non contenevano la clausola compromissoria che designa il giudice dell’Unione». |
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50. |
In sostanza, il sig. L. Jenkinson contesta la limitazione della competenza del Tribunale all’ultima serie di CTD relativi alle sue attività nell’ambito della missione Eulex Kosovo, mentre l’applicazione del diritto nazionale avrebbe dovuto indurre il Tribunale a prendere in considerazione l’insieme dei contratti stipulati, indipendentemente dalla missione alla quale era stato assegnato, per pronunciarsi sul primo capo della domanda. |
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51. |
In primo luogo, rilevo che il motivo di contestazione si trova nella parte della sentenza impugnata dedicata all’esame del merito della «domanda di riqualificazione dei CTD consecutivi in un unico CTI» ( 67 ), dopo che il Tribunale si era pronunciato sulla propria competenza ai punti da 64 a 66 di tale sentenza, cosa che lo stesso ricorda al punto 81 della stessa. Ai citati punti da 64 a 66 ( 68 ), il Tribunale ha ripreso i termini della decisione della Corte nella causa Jenkinson I e ha constatato che la sua competenza riguarda tutte le domande derivanti dall’ultimo CTD o direttamente collegate agli obblighi derivanti da tale contratto. |
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52. |
In secondo luogo, per quanto riguarda la portata di detta decisione, osservo quanto segue:
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53. |
Pertanto, da un lato, ritengo che da quest’ultimo motivo emerga specificamente che la Corte ha prestato particolare attenzione all’oggetto della domanda, vale a dire la riqualificazione di vari CTD in un CTI, in quanto una siffatta pretesa richiede la nomina di un unico giudice che esamini tali contratti nel loro complesso. Dall’altro lato, in assenza di riserva espressa da parte della Corte, non si può dedurre dal riferimento alla sentenza del 1o luglio 1982, Porta/Commissione ( 74 ), di cui al punto 44 della sentenza Jenkinson I, che la Corte abbia inteso limitare la sua decisione all’ultima serie di CTD stipulati nell’ambito della missione Eulex Kosovo e che alcuni criteri, quali il rapporto contrattuale con un unico datore di lavoro, la mancata interruzione di tale rapporto o, ancora, l’assenza della volontà di sottoporre la controversia a una determinata giurisdizione, sarebbero determinanti ( 75 ). |
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54. |
Di conseguenza, ritengo che il Tribunale abbia correttamente dichiarato la propria competenza ad esaminare le domande di cui al primo capo della domanda, tenendo conto dell’insieme dei contratti di lavoro ( 76 ). |
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55. |
In terzo luogo, va sottolineato che, nell’esaminare il merito delle domande, il giudice esercita una funzione distinta da quella esercitata nel pronunciarsi sulla propria competenza, poiché queste due funzioni hanno fondamenti diversi ( 77 ). La sentenza Jenkinson I, relativa alla competenza del Tribunale, non ha quindi alcuna rilevanza al riguardo. |
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56. |
Per valutare la fondatezza della domanda di riqualificazione in un CTI di CTD stipulati nell’ambito di tre diverse missioni, per tre periodi di tempo non continuativi, il Tribunale poteva, a mio avviso, senza commettere un errore di diritto, decidere di iniziare la propria valutazione con la serie degli undici CTD, compreso il contratto contenente la clausola compromissoria che lo designava, dopo aver rilevato che solo il legame contrattuale tra la missione Eulex Kosovo e il ricorrente non era contestato ( 78 ) e aver considerato che la valutazione del coinvolgimento di ciascuno dei convenuti nel ricorso in materia di diritto del lavoro di cui era investito dipendeva dalla legge applicabile ( 79 ). |
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57. |
Allo stesso modo, ritengo che il Tribunale, adito con domande di riqualificazione di vari CTD e di risarcimento dei danni contrattuali, dirette contro diversi convenuti senza distinzione tra loro in funzione della loro qualità in sede di conclusione dei vari contratti ( 80 ), poteva legittimamente condurre un’analisi in due fasi ( 81 ). Infatti, tenuto conto del fatto che era stato adito ai sensi dell’articolo 272 TFUE e degli elementi di prova sottopostigli dal sig. L. Jenkinson, il Tribunale aveva il diritto di ricercare, in via preliminare e sulla base del rapporto contrattuale con Eulex Kosovo, i criteri per determinare il diritto applicabile ai CTD conclusi nell’ambito di tale missione, per poter decidere in merito alla domanda applicando le condizioni stabilite da detto diritto ( 82 ). |
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58. |
Per contro, nel perimetro dell’esame così definito, al punto 82 della sentenza impugnata, il Tribunale, a mio avviso, ha erroneamente considerato, in ragione dell’oggetto della domanda sottoposta al suo apprezzamento, di potersi esimere dal prendere in considerazione tutti i contratti in caso di rigetto della domanda sulla base dei soli contratti che legavano il sig. L. Jenkinson all’Eulex Kosovo. |
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59. |
In primo luogo, i criteri elaborati per determinare quale sia il diritto che disciplina l’ultima serie di CTD dovevano essere applicati ai contratti delle prime due missioni. In secondo luogo, solo alla fine della seconda parte della sua analisi, dedicata all’enunciazione delle condizioni previste da tale diritto ai fini dell’accoglimento o del rigetto della domanda di riqualificazione, poteva essere giustificato l’effetto di tale valutazione relativa ai CTD stipulati nell’ambito di una missione su quelli stipulati nell’ambito di ciascuna delle altre due missioni, tenuto conto dei limiti degli argomenti del ricorrente al riguardo. In terzo luogo, dalla competenza del Tribunale non può trarsi alcuna motivazione, altrimenti si rischierebbe di contraddire le motivazioni riprese dalla sentenza Jenkinson I, alla quale detto giudice si è conformato ( 83 ). In particolare, il fatto che la sua competenza si basi su domande derivanti dall’ultimo CTD non osta a che il Tribunale si pronunci nel merito dichiarando che non vi sono legami tra i vari CTD che ne autorizzino la riqualificazione in un CTI. |
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60. |
Tuttavia, mi sembra che il motivo di cui al punto 82 della sentenza impugnata debba essere letto alla luce di quelli relativi all’applicazione del diritto che disciplina i contratti di lavoro ( 84 ) e che tale conclusione prematura del Tribunale non sia tale da comportare l’annullamento della sentenza. |
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61. |
Propongo pertanto alla Corte di dichiarare che, sebbene il Tribunale si sia erroneamente basato sulla propria competenza, esso ha comunque correttamente considerato che i motivi di rigetto della domanda di riqualificazione in un CTI dei CTD stipulati nell’ambito della missione Eulex Kosovo, previsti dal diritto applicabile, e che era suo dovere ricercare, potevano essere estesi ai CTD delle altre due missioni, con l’effetto di respingere la domanda relativa all’insieme dei rapporti contrattuali ( 85 ). Di conseguenza, il secondo motivo non può essere accolto. |
C. Sulla prima parte del terzo motivo
1. Argomenti delle parti
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62. |
Con la prima parte del terzo motivo, il sig. L. Jenkinson censura il fatto che il Tribunale non abbia tratto conseguenze dalla constatazione, di cui al punto 92 della sentenza impugnata, del mancato rispetto da parte delle «istituzioni europee» dell’articolo 336 TFUE. |
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63. |
Egli contesta altresì al Tribunale di non aver esaminato, ove necessario d’ufficio, la questione dell’inapplicabilità della comunicazione C(2009) 9502, laddove avrebbe sostenuto che le condizioni di impiego in essa contenute non sono state decise conformemente a detto articolo 336 TFUE. Lo stesso varrebbe per la questione della violazione del regolamento finanziario. |
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64. |
Inoltre, il sig. L. Jenkinson rileva l’assenza di norme sulla determinazione del diritto sostanziale applicabile a un contratto stipulato in nome dell’Unione, mentre, da un lato, esso è previsto per tutto il personale dell’Unione, è individuabile in base a una disposizione del RAA ed è identico per ogni categoria di dipendenti. Orbene, al punto 95 della sentenza impugnata, il Tribunale ha espressamente qualificato il ricorrente come facente parte degli «altri agenti dell’Unione», escludendo l’applicazione del codice europeo di buona condotta amministrativa del Mediatore europeo. D’altro lato, il personale contrattuale internazionale dell’organismo istituito dall’Eulex Kosovo, il «Registry-Kosovo Specialist Chambers», è soggetto a un corpus di norme di diritto sostanziale unico. |
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65. |
Inoltre, egli sostiene che il legislatore dell’Unione non ha previsto che il regolamento Roma I fosse applicabile a una controversia di diritto pubblico come quella del caso di specie. Infatti, detto regolamento si applica alle controversie relative a contratti di diritto privato, mentre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 270 e 336 TFUE, il legislatore avrebbe attribuito alla Corte di giustizia dell’Unione europea la competenza per verificare il rispetto degli obblighi derivanti dall’assunzione di un agente dell’Unione. |
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66. |
La Commissione, il SEAE e Eulex Kosovo sottolineano che gli argomenti relativi a una possibile violazione dell’articolo 336 TFUE e all’inapplicabilità della comunicazione C(2009) 9502 non sono stati dedotti in primo grado. Il Consiglio e la Commissione ritengono che, al punto 92 della sentenza impugnata, il Tribunale si sia limitato a constatare che il legislatore dell’Unione non aveva adottato norme che disciplinassero le condizioni di impiego del personale contrattuale delle missioni. |
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67. |
Il Consiglio e il SEAE ritengono che le istituzioni dell’Unione non fossero tenute ad adottare siffatte norme. Le disposizioni di diritto primario relative specificamente alla PESC, su cui si basano le disposizioni normative relative alla missione Eulex Kosovo, forniscono una base giuridica al capomissione, e quindi alla missione, per assumere personale civile internazionale su base contrattuale adeguata alle esigenze della missione. A questo proposito, la Commissione ricorda che la Corte ha dichiarato, nella sentenza Eulex Kosovo, che la responsabilità della missione Eulex Kosovo è esclusiva. |
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68. |
Eulex Kosovo sottolinea che il riferimento alla «Kosovo Specialist Chambers» è inoperante, in quanto tale organo giudiziario non è paragonabile a una missione diplomatica come Eulex Kosovo. |
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69. |
Per quanto riguarda il regolamento finanziario, il Consiglio sostiene che il Tribunale ha potuto correttamente omettere di analizzarlo, dal momento che esso non presenta alcun legame con la questione se lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea o del RAA dovesse essere applicato al rapporto contrattuale tra il sig. L. Jenkinson e la missione Eulex Kosovo. La Commissione osserva che il riferimento a tale regolamento è impreciso e che il Tribunale non è tenuto a sollevare d’ufficio una censura di illegittimità come quella dedotta dal ricorrente ( 86 ). |
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70. |
Per quanto riguarda la censura relativa all’inapplicabilità del regolamento Roma I, la Commissione ritiene che essa sia manifestamente infondata poiché, da un lato, il sig. L. Jenkinson non contesta i punti 103 e 104 della sentenza impugnata e, dall’altro, tale censura è in contrasto con altre parti del suo ricorso e della sua impugnazione. Eulex Kosovo ritiene che questo argomento sia irricevibile, in quanto tardivo e in contrasto con la sua domanda iniziale, nella quale chiedeva l’applicazione del diritto belga. |
2. Valutazione
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71. |
Al termine delle argomentazioni a sostegno di questo primo capo del terzo motivo, il sig. L. Jenkinson conclude che «[s]i deve pertanto rilevare che il [Tribunale] non poteva legittimamente escludere ogni responsabilità delle istituzioni e considerare legittimo il rapporto di lavoro nell’ambito della missione Eulex Kosovo nonché di qualsiasi altra, senza mai analizzare le conseguenze da trarre dalla constatazione da esso effettuata al punto 92 della sentenza impugnata». |
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72. |
Tale censura è infondata. In primo luogo, occorre ricordare che essa si riferisce ai punti 92 e 95 della sentenza impugnata, che fanno parte delle osservazioni preliminari del Tribunale, dopo che lo stesso ha riassunto, ai punti da 84 a 89, gli argomenti delle parti relativi alla determinazione del diritto applicabile agli undici CTD conclusi nell’ambito della missione Eulex Kosovo. |
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73. |
Questi ultimi punti non sono stati contestati dall’impugnazione. È quindi pacifico che l’argomentazione del sig. L. Jenkinson era fondata unicamente su norme del diritto nazionale, in particolare sul diritto belga applicabile a suo avviso in forza del regolamento Roma I ( 87 ), e, di conseguenza, che non è stata invocata alcuna disposizione derivante dal diritto primario, dal Trattato FUE o dal RAA ( 88 ). |
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74. |
In secondo luogo, il fatto che il primo capo della domanda esaminato dal Tribunale in questa parte della sentenza impugnata riguardi la riqualificazione dei CTD e si basi sull’articolo 272 TFUE impone il rigetto di qualsiasi argomento relativo all’illegittimità di qualsiasi atto o del rapporto contrattuale, che potrebbe essere dedotto solo a sostegno del secondo capo della domanda ( 89 ). È quindi giustificato che la motivazione di tale sentenza sia dedicata alla ricerca del fondamento delle norme applicabili alla controversia. |
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75. |
In terzo luogo, la critica mossa al punto 92 della sentenza impugnata dal sig. L. Jenkinson si basa su un’erronea lettura da parte sua. In detto punto e al punto 93, il Tribunale risponde agli argomenti del SEAE e di Eulex Kosovo, secondo i quali ai contratti conclusi con gli agenti contrattuali è applicabile un diritto autonomo ( 90 ). Al punto 94 di tale sentenza, il Tribunale ha respinto detto argomento traendo le conseguenze della constatazione che il legislatore dell’Unione non aveva introdotto alcuna disposizione specifica ai sensi del diritto primario, in particolare dell’articolo 336 TFUE, né una siffatta disposizione esisteva negli atti adottati in seguito all’istituzione della missione Eulex Kosovo. |
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76. |
In quarto luogo, il sig. L. Jenkinson sostiene, a torto, a causa di un’errata lettura del punto 95 della sentenza impugnata, che il Tribunale lo ha «identificato (...) come facente parte degli “altri agenti dell’Unione”». |
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77. |
Per quanto riguarda la censura relativa all’applicabilità del regolamento Roma I, poiché l’impugnazione non riguarda i punti 103 e 104 della sentenza impugnata che trattano tale questione, mi sembra che essa debba essere intesa, in sostanza, come avente ad oggetto l’applicazione delle sole norme di diritto privato ai contratti del personale internazionale senza una sufficiente giustificazione, dal momento che il sig. L. Jenkinson rivendicava il beneficio delle regole del RAA o di un regime equivalente ( 91 ). |
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78. |
Infatti, in una controversia di diritto del lavoro, l’individuazione del datore di lavoro e la qualificazione delle norme che disciplinano la situazione giuridica di cui trattasi devono precedere la determinazione del diritto applicabile ( 92 ). |
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79. |
La questione dell’individuazione del datore di lavoro è stata decisa dalla Corte nella sentenza Eulex Kosovo. La Corte aveva ricevuto una domanda di pronuncia pregiudiziale ( 93 ) proposta dal tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio) ( 94 ) nell’ambito di una controversia di diritto del lavoro tra 45 membri o ex membri del personale civile internazionale dell’Eulex Kossovo e il capomissione, relativa in particolare alla modifica delle loro condizioni di lavoro e, per alcuni di essi, al mancato rinnovo del loro contratto di lavoro ( 95 ). Tali membri del personale erano stati assunti sulla base di CTD, identici a quelli conclusi con il sig. L. Jenkinson in particolare per quanto riguarda la scelta dei giudici competenti ( 96 ). La questione pregiudiziale riguardava l’individuazione dell’ente responsabile dell’esecuzione della missione Eulex Kosovo anteriormente al 12 giugno 2014 e, di conseguenza, della parte convenuta nel ricorso principale ( 97 ). |
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80. |
La Corte ha dichiarato, da un lato, che dalla capacità giuridica conferita all’Eulex Kosovo dall’articolo 15 bis dell’azione comune 2008/124 ( 98 ), risulta che tale ente era investito, già prima del 15 giugno 2014, di una responsabilità connessa all’esecuzione della missione che gli è stata affidata ( 99 ) e, dall’altro, che l’articolo 16, paragrafo 5, di tale azione comune deve essere interpretato nel senso che esso fa subentrare l’Eulex Kosovo nei diritti e negli obblighi della persona o delle persone precedentemente responsabili dell’esecuzione della missione ( 100 ). |
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81. |
La Corte ha dichiarato che «l’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124 (...) deve essere interpretato nel senso che esso designa, a decorrere dal 15 giugno 2014, l’Eulex Kosovo come responsabile e, quindi, come convenuta in qualsiasi ricorso relativo alle conseguenze dell’esecuzione della missione che le è stata affidata, e ciò a prescindere dalla circostanza che i fatti sottesi a tale ricorso si siano verificati prima del 12 giugno 2014, data di entrata in vigore della decisione 2014/349» ( 101 ). |
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82. |
Per quanto riguarda la qualificazione delle norme che disciplinano la situazione giuridica in questione, in cui il personale internazionale è legato all’Eulex Kosovo, al fine di definire il diritto applicabile, occorre ricordare, anzitutto, che i diritti e gli obblighi del personale internazionale dell’Eulex Kosovo sono definiti per contratto ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124 ( 102 ). La constatazione del Tribunale, contenuta al punto 116 della sentenza impugnata ( 103 ), non ha alcuna incidenza sul contesto in cui s’inserisce nella fattispecie il rapporto giuridico controverso. Questo non è di natura statutaria ( 104 ). La Corte ha poi dichiarato che lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il RAA «non costituiscono una disciplina esauriente tale da vietare l’assunzione di persone al di fuori dell’ambito regolamentare così stabilito» ( 105 ). Infine, il sig. L. Jenkinson svolgeva mansioni tecniche ( 106 ). |
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83. |
Poiché il Tribunale è stato adito in virtù di una clausola compromissoria contenuta, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, in un contratto che non contiene alcuna specificazione del diritto sostanziale ( 107 ) o del regime imperativo ( 108 ) applicabile, il Tribunale ha correttamente deciso, tenuto conto del contesto della controversia e del suo oggetto, che essa doveva essere definita sulla base del diritto sostanziale nazionale applicabile ( 109 ), da determinarsi in base alle norme di diritto del lavoro ( 110 ) che disciplinano i contratti di diritto privato. |
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84. |
In tali circostanze, il Tribunale ha giustamente fatto riferimento, al punto 103 della sentenza impugnata, alle norme di diritto internazionale privato ( 111 ) e, in particolare, al regolamento Roma I applicabile in materia contrattuale ( 112 ). |
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85. |
Per i contratti conclusi a partire dal 17 dicembre 2009, il regolamento Roma I stabilisce le norme per la determinazione del diritto nazionale applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale ( 113 ) in una situazione internazionale ( 114 ). L’articolo 8 di detto regolamento stabilisce norme specifiche applicabili ai contratti individuali di lavoro, che variano a seconda che le parti abbiano scelto o meno la legge applicabile al loro contratto. |
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86. |
Di conseguenza, propongo alla Corte di dichiarare che la motivazione di cui ai punti 92, 99, 102, 103 e 108 della sentenza impugnata consente di comprendere le ragioni per le quali il Tribunale, avendo ritenuto che nessun diritto autonomo sia applicabile ( 115 ) alla controversia di cui è stato investito in materia di diritto del lavoro relativa ai CTD conclusi dal sig. L. Jenkinson con l’Eulex Kosovo, ha considerato che tale controversia fosse soggetta a norme di diritto privato. Pertanto, ha giustamente fatto riferimento all’articolo 8 del regolamento Roma I e, in particolare, in assenza di una clausola contrattuale, ai paragrafi da 2 a 4 dello stesso ( 116 ). |
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87. |
Ritengo pertanto che la prima parte del terzo motivo sia infondata. |
D. Sulla terza parte del terzo motivo
1. Argomenti delle parti
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88. |
Nella terza parte del terzo motivo, il sig. L. Jenkinson lamenta che il Tribunale ha commesso un errore nel determinare la legge applicabile al rapporto contrattuale. |
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89. |
In via preliminare, da un lato, egli ricorda che l’applicazione del regolamento Roma I sarebbe «l’esemplificazione della totale mancanza di prevedibilità e di certezza giuridica del regime di assunzione (...) [degli] agenti contrattuali internazionali che lavorano nell’ambito delle missioni istituite dall’Unione». |
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90. |
Dall’altro lato, egli fa valere che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che l’Eulex Kosovo aveva anche una sede a Bruxelles (Belgio) quando ha deciso di escludere l’applicazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento Roma I. |
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91. |
Inoltre, al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha deciso, senza fornire alcuna motivazione particolare e in modo errato, di iniziare la sua analisi con i primi nove contratti conclusi con il capomissione dell’Eulex Kosovo ( 117 ). |
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92. |
Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile agli ultimi due CTD, il sig. L. Jenkinson contesta al Tribunale di non aver preso in considerazione, al punto 126 della sentenza impugnata, il fatto che tali contratti non menzionavano le condizioni di impiego e i diritti e gli obblighi del personale internazionale. In quel punto, il Tribunale si sarebbe pronunciato in modo manifestamente errato sulla volontà delle parti nonché sulla natura informata e completa del suo consenso. Queste non avrebbero mai previsto di assoggettare il loro rapporto contrattuale al diritto irlandese, soprattutto perché Eulex Kosovo ha invocato l’applicazione di un «diritto sui generis». Il sig. L. Jenkinson sostiene inoltre che il Tribunale non ha tenuto conto della volontà delle parti di eliminare il riferimento alla comunicazione C(2009) 9502 negli ultimi contratti, al fine di modificare la legge applicabile. La decisione del Tribunale al punto 130 della sentenza impugnata, basata sull’esistenza di un collegamento più stretto con il diritto irlandese, sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe limitato la sua valutazione all’Eulex Kosovo, senza aver preventivamente analizzato la potenziale qualità di co-datori di lavoro delle istituzioni dell’Unione. Inoltre, il Tribunale non avrebbe analizzato né l’intero quadro giuridico disciplinante l’assunzione del personale contrattuale delle missioni, né i rapporti funzionali della missione Eulex Kosovo con Bruxelles e le istituzioni che ne disciplinano l’attività. Il sig. L. Jenkinson contesta quindi al Tribunale di non aver spiegato il motivo per cui ha deciso di escludere l’applicazione del diritto belga e di non aver motivato la sua decisione alla luce della giurisprudenza europea. |
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93. |
Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile ai primi nove CTD, il sig. L. Jenkinson critica la risoluzione del Tribunale, al punto 113 della sentenza impugnata, di considerare la comunicazione C(2009) 9502 applicabile nei suoi confronti. Il Tribunale avrebbe ignorato la giurisprudenza relativa all’opponibilità delle clausole e condizioni contrattuali alla parte contraente debole, nonché il diritto dell’Unione relativo alla validità delle condizioni generali predisposte unilateralmente da un’impresa «considerate come “contratto per adesione”» ( 118 ). |
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94. |
Inoltre, l’analisi specifica di tale comunicazione, contenuta nei punti da 116 a 119 della sentenza impugnata, sarebbe stata effettuata senza tener conto della nozione di vizio del consenso, che deve essere valutata in base alla legge applicabile al contratto ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento Roma I. Il sig. L. Jenkinson lamenta che, al punto 122 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe erroneamente desunto la sua intenzione nel contesto della designazione del luogo di origine. |
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95. |
Infine, facendo valere un’omessa pronuncia, il sig. L. Jenkinson sostiene che il Tribunale non avrebbe applicato il criterio di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma I al fine di verificare se le parti abbiano rinunciato al rispetto delle disposizioni più favorevoli o di ordine pubblico previste dal diritto belga, in mancanza di un regime analogo al RAA. Parimenti, il Tribunale avrebbe dovuto applicare le disposizioni della legge del foro, compresi i principi identificati come «norme di applicazione necessaria» ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento. Escludendo l’applicazione dei «principi di diritto europeo», il Tribunale avrebbe violato l’oggetto del predetto regolamento. |
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96. |
Il Consiglio ritiene, in primo luogo, che l’applicazione del regolamento Roma I da parte del Tribunale sia la conseguenza della competenza di quest’ultimo derivante dalla clausola compromissoria che gli impone di decidere la controversia sulla base della legge applicabile al contratto. A suo parere l’ordine di esame dei CTD non ha alcuna influenza sull’esito dell’analisi del Tribunale. Fa poi valere che l’esame condotto dal Tribunale ai punti da 126 a 128 della sentenza impugnata era inteso a determinare se le parti avessero designato il diritto del lavoro applicabile, e non se si fosse verificata una violazione delle norme che disciplinano i contratti. Inoltre, il Consiglio considera che, nell’ambito dell’analisi del primo capo della domanda, il Tribunale non poteva che basarsi sui contratti effettivamente conclusi dalle parti tra loro e non con ipotetici datori di lavoro diversi. Peraltro, esso precisa che i motivi relativi all’applicazione del diritto irlandese, compreso quello sull’opponibilità della comunicazione C(2009) 9502, in assenza di consenso informato e valido sulle sue conseguenze, rientrano nella valutazione dei fatti, che non è soggetta al sindacato della Corte in sede di impugnazione. Infine, il Consiglio sottolinea che i «principi di diritto europeo» non rientrano nelle categorie delle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, e all’articolo 9 del regolamento Roma I. |
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97. |
La Commissione sostiene che tre argomenti sono irricevibili: quello vertente sulla violazione della giurisprudenza della Corte, in quanto non dimostrato, e quelli vertenti sull’esistenza di una sede della missione Eulex Kosovo a Bruxelles e sull’applicabilità del diritto belga come norma di applicazione necessaria, in quanto non sarebbero stati dedotti in primo grado. |
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98. |
Secondo la Commissione, l’esistenza di un rapporto di lavoro continuativo con l’Eulex Kosovo giustificava la presa in considerazione della volontà delle parti espressa nel corso di tale rapporto. L’esame in due fasi dei CTD non sarebbe quindi criticabile e qualsiasi considerazione relativa all’analisi della competenza del Tribunale sarebbe irrilevante. |
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99. |
Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile agli ultimi due CTD, poiché il Tribunale ha stabilito l’esistenza di un collegamento più stretto tra tali contratti e il diritto irlandese, l’argomento basato sulla mancata considerazione in tali contratti dell’omesso riferimento alla comunicazione C(2009) 9502 sarebbe inoperante. |
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100. |
La Commissione sottolinea che, in ogni caso, in una controversia di natura contrattuale, il datore di lavoro può essere solo quello indicato nel contratto, ossia l’Eulex Kosovo. |
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101. |
Essa ritiene che il Tribunale non fosse tenuto a motivare specificamente la sua decisione sull’inapplicabilità del diritto belga, in quanto essa consegue chiaramente dalla sua decisione di applicare il diritto irlandese. |
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102. |
Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile ai primi nove CTD, la Commissione osserva che il Tribunale si è pronunciato, ai punti 194 e 195 della sentenza impugnata, sulla censura relativa al presunto vizio del consenso dedotta dal sig. L. Jenkinson in relazione alla comunicazione C(2009) 9502. A questo proposito, dato il ripetuto riferimento ad essa in nove CTD e la continuità del suo rapporto di lavoro fino agli ultimi due CTD, il sig. L. Jenkinson non avrebbe potuto ritenere che il diritto irlandese non fosse applicabile a tale rapporto di lavoro. |
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103. |
La censura relativa all’applicazione delle norme imperative inderogabili sarebbe manifestamente infondata, in quanto viene invocato un «regime analogo al RAA» che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere adottato sulla base dell’articolo 336 TFUE. |
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104. |
Inoltre, la Commissione considera che, poiché le parti hanno espresso una scelta, il Tribunale non era tenuto a determinare né la legge che si sarebbe applicata al contratto se le parti non avessero scelto di applicare la legge irlandese, né le disposizioni di ordine pubblico applicabili in assenza di scelta. Per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’Unione, si tratterebbe di un argomento manifestamente infondato, poiché la controversia doveva essere decisa sulla base del diritto sostanziale nazionale applicabile, la cui attuazione comprende i principi del diritto dell’Unione. |
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105. |
L’Eulex Kosovo sostiene di non aver mai inteso applicare il diritto belga e che la sua sede è a Pristina (Kosovo). Il sig. L. Jenkinson non spiega in che modo tale legge sarebbe stata applicabile nei suoi confronti, sebbene, come rilevato dal Tribunale, egli sia cittadino irlandese, risieda in Irlanda e sia stato informato dell’applicazione della legge irlandese mediante il rinvio, all’interno dei contratti, alla comunicazione C(2009) 9502, che costituisce l’espressione della volontà comune delle parti. Il sig. L. Jenkinson se ne è peraltro avvalso per chiedere il rimborso delle spese di viaggio verso il proprio domicilio in Irlanda. L’Eulex Kosovo osserva che, ai punti da 191 a 195 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il sig. L. Jenkinson aveva piena cognizione delle sue condizioni di impiego e non era legittimato a rilevare una mancanza di prevedibilità e di certezza giuridica nel suo rapporto contrattuale, tenuto conto delle informazioni che gli erano state fornite prima di ogni assunzione. |
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106. |
Per quanto riguarda gli ultimi due CTD, l’Eulex Kosovo sottolinea che il Tribunale ha correttamente basato la sua decisione su un rapporto di lavoro continuativo e che il sig. L. Jenkinson continua a negare l’assenza di un collegamento più stretto con il Belgio, nonostante la sua nazionalità, il luogo in cui svolge le sue mansioni e il luogo di assunzione. |
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107. |
Per quanto riguarda i possibili limiti all’applicazione del diritto sostanziale nazionale in aggiunta al diritto dell’Unione, l’Eulex Kosovo sostiene che la sentenza del 13 luglio 2022, JC/EUCAP Somalia ( 119 ), conferma l’approccio adottato dal Tribunale secondo il quale l’applicazione del diritto nazionale è giustificata in particolare quando il contratto non consente di risolvere tutti gli aspetti della controversia. |
2. Valutazione
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108. |
Il sig. L. Jenkinson contesta gli elementi considerati dal Tribunale per decidere che al suo rapporto contrattuale con l’Eulex Kosovo era applicabile il diritto irlandese. |
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109. |
Tale critica incontra tre limiti. In primo luogo, osservo che la motivazione contestata è coerente con la decisione del Tribunale di limitare l’esame del rapporto contrattuale agli undici CTD stipulati nell’ambito della missione Eulex Kosovo ( 120 ), con la sua constatazione dell’assenza di una clausola contrattuale relativa alla riqualificazione dei contratti atta a risolvere la controversia ( 121 ), con la decisione di fare riferimento al diritto sostanziale nazionale applicabile al contratto, che comprende le norme di tutela del diritto dell’Unione ( 122 ), e con il richiamo al fatto che, in assenza di precisazioni su tale diritto, deve avvalersi delle disposizioni del regolamento Roma I ( 123 ) al fine di potersi pronunciare sulla domanda di riqualificazione di cui è investito. Per le ragioni che ho esposto ai paragrafi da 71 a 86 delle presenti conclusioni in relazione all’analisi della prima parte del terzo motivo, ritengo che qualsiasi censura che si fondi su un presunto regime di assunzione europeo da applicare sia infondata. |
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110. |
In secondo luogo, occorre sottolineare che la ricerca dell’indicazione della legge applicabile nei contratti si basa su considerazioni fattuali che esulano dal sindacato della Corte, a meno che non venga invocato un qualche travisamento, il che non avviene nel caso di specie. Di conseguenza, ritengo che le critiche relative al rinvio, nei primi nove CTD, alla comunicazione C(2009) 9502 (punto 112 della sentenza impugnata) e alla sua opponibilità (punto 113 di detta sentenza), nonché alla constatazione della comune volontà delle parti (punto 115 della medesima sentenza) debbano essere respinte in quanto inoperanti. Da queste constatazioni risulta che il sig. L. Jenkinson aveva piena cognizione delle sue condizioni di lavoro. Egli non è pertanto legittimato a sostenere che il suo rapporto contrattuale mancasse di prevedibilità e di certezza giuridica. Inoltre, ai punti da 120 a 124 della sentenza impugnata, non contestati dal ricorrente, il Tribunale ha evidenziato gli elementi di fatto specifici della situazione del ricorrente dai quali ha dedotto, sulla base delle disposizioni del punto 4 bis della comunicazione C(2009) 9502, l’applicabilità del diritto irlandese. |
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111. |
Analogamente, per quanto riguarda gli ultimi due CTD conclusi dal sig. L. Jenkinson, non si fa valere alcun travisamento relativo alle constatazioni del Tribunale secondo cui le parti non hanno scelto la legge applicabile in questi contratti ( 124 ). In tali circostanze, il Tribunale ha correttamente proceduto all’individuazione dei criteri definiti all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, del regolamento Roma I, in base ai quali si può determinare la legge applicabile ( 125 ). Per quanto riguarda il criterio di collegamento di cui al paragrafo 2 di detto articolo, vale a dire il luogo di esecuzione del contratto di lavoro, il Tribunale lo ha giustamente considerato prioritario ( 126 ), in quanto tale criterio risponde alla generale esigenza di prevedibilità della legge e quindi di certezza del diritto nelle relazioni contrattuali ( 127 ). Ciò conduce, inoltre, a respingere la critica del sig. L. Jenkinson sul regolamento Roma I in relazione a tali esigenze. |
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112. |
In terzo luogo, l’esclusione da parte del Tribunale dell’applicabilità del diritto del Kosovo non è contestabile dal sig. L. Jenkinson in quanto è coerente con la sua analisi ( 128 ). Lo stesso vale per l’applicazione del criterio di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Roma I, vale a dire quello relativo al collegamento più stretto con un altro Stato membro. Infatti, le constatazioni del Tribunale relative alla continuità del lavoro durante gli undici CTD si basano in particolare su precisazioni fornite dal sig. L. Jenkinson sui suoi compiti ( 129 ) nonché sulla presa in considerazione della sua anzianità accumulata nel corso degli undici CTD e della sua affiliazione ai regimi previdenziali, pensionistici e fiscali connessi all’esecuzione dei suoi contratti ( 130 ). |
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113. |
In tali circostanze, ritengo che, in sostanza, il sig. L. Jenkinson chieda alla Corte di esercitare il suo sindacato sulle condizioni d’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Roma I nonché sui criteri per determinare se sussista un collegamento stretto ai sensi di tale disposizione. |
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114. |
Anzitutto, per quanto riguarda le condizioni di applicazione di detto articolo 8, paragrafo 4, che presuppongono l’esistenza di circostanze che consentano di escludere l’applicazione della legge determinata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 di tale articolo, mi sembra che esse possano essere interpretate, conformemente all’obiettivo di tutela dei lavoratori perseguito da tale disposizione ( 131 ), nel senso che ricomprendono anche la fattispecie in cui alla controversia non può applicarsi nessuna norma giuridica prevista dalla legge che disciplina il contratto di lavoro. Il Tribunale non ha quindi commesso un errore di diritto nel procedere all’individuazione del paese con il quale i CTD presentassero il collegamento più stretto. |
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115. |
Poi, per quanto riguarda il criterio di collegamento scelto dal legislatore dell’Unione, esso deve essere interpretato come la dimostrazione della volontà di privilegiare un criterio di vicinanza, piuttosto che la ricerca della legge più vantaggiosa per il lavoratore ( 132 ). Gli argomenti del sig. L. Jenkinson basati sull’obbligo di applicare una legge a lui più favorevole sono quindi infondati. |
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116. |
Per quanto riguarda, in particolare, il metodo di valutazione dell’esistenza di un collegamento più stretto con un paese, la Corte ha dichiarato che il giudice deve effettuare una valutazione complessiva dell’insieme delle circostanze oggettive che caratterizzano il rapporto contrattuale ed esaminare quella o quelle che, a suo parere, risultano maggiormente significative. Il loro numero è irrilevante ( 133 ). |
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117. |
La Corte ha precisato che, «tra gli elementi significativi di collegamento, occorre in particolare prendere in considerazione il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività nonché quello in cui egli è iscritto al sistema di previdenza sociale ed ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione malattia e di invalidità. Inoltre, il giudice nazionale deve tenere conto anche dell’insieme delle circostanze del procedimento, quali, segnatamente, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro» ( 134 ). |
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118. |
Pertanto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il Tribunale non ha commesso errori manifesti nella scelta degli elementi di collegamento da esso esaminati ai punti da 131 a 135 della sentenza impugnata e prendendo in considerazione l’insieme dei rapporti di lavoro ai punti da 136 a 139 di tale sentenza ( 135 ). |
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119. |
Peraltro, gli argomenti del ricorrente fondati su ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento Roma I presuppongono, per poter essere esaminati, che essi siano suffragati tanto in diritto quanto in fatto per poter sostenere la contestazione dei punti oggetto della terza parte del terzo motivo ( 136 ), il che manifestamente non si verifica. |
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120. |
Propongo quindi alla Corte di dichiarare che, con una decisione motivata sulla base delle sue constatazioni, il Tribunale ha potuto decidere, al punto 139 della sentenza impugnata, che il diritto irlandese era applicabile e, pertanto, senza dover rispondere dettagliatamente agli argomenti del ricorrente sull’applicabilità del diritto belga, che egli aveva inizialmente invocato ( 137 ). |
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121. |
Di conseguenza, ritengo che la terza parte del terzo motivo sia infondata. |
E. Sulla quarta parte del terzo motivo
1. Argomenti delle parti
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122. |
Nella quarta parte del terzo motivo, il sig. L. Jenkinson contesta al Tribunale di aver travisato il diritto irlandese e commesso un errore manifesto di interpretazione e di applicazione dell’articolo 9 della legge del 2003 per giustificare il ricorso a CTD consecutivi. |
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123. |
In primo luogo, il sig. L. Jenkinson sostiene che il Tribunale ha commesso un errore nella valutazione effettuata al punto 153 della sentenza impugnata, in quanto non ha preso in considerazione, a cominciare dall’analisi delle domande formulate nel primo capo di domanda, tutti i CTD delle tre missioni in applicazione della nozione di «datori di lavoro collegati». Orbene, quest’ultima sarebbe essenziale per il diritto irlandese. |
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124. |
In secondo luogo, per quanto riguarda la scelta del tipo di contratto, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto al punto 151 della sentenza impugnata, in quanto solo il Consiglio sarebbe competente a stabilire le condizioni di impiego e la comunicazione C(2009) 9502 imporrebbe il tipo di contratto in funzione del tipo di funzioni ricoperte. |
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125. |
In terzo luogo, per quanto riguarda l’analisi dell’obiettivo legittimo perseguito dalla missione Eulex Kosovo che giustifica la successione dei CTD, il sig. L. Jenkinson ritiene che, ai punti 152, 154 e 155 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto applicare non la giurisprudenza europea, bensì quella irlandese. A questo proposito, il sig. L. Jenkinson ritiene che la giurisprudenza citata dall’Eulex Kosovo ( 138 ) sia irrilevante in quanto riguarda una persona «impiegata dalla stessa organizzazione su una serie di posti diversi», mentre egli ha sempre occupato lo stesso posto con 21 CTD. Il Tribunale avrebbe in tal modo limitato la tutela che il diritto irlandese conferisce al lavoratore. |
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126. |
A tal proposito, anzitutto, secondo il sig. L. Jenkinson, al punto 156 della sentenza impugnata, il Tribunale, fra i vari motivi oggettivi che giustificano il ricorso a CTD consecutivi, si sarebbe limitato, erroneamente e senza motivazione, ad analizzare quello relativo alla «dimensione temporanea [della Missione]». Tale esame sarebbe manifestamente contrario alla giurisprudenza irlandese da esso invocata. Dopo aver ricordato che, in diritto irlandese, i motivi oggettivi che giustificano il ricorso a CTD consecutivi devono essere interpretati in senso restrittivo, il sig. L. Jenkinson ha contestato in successione ciascuno dei criteri utilizzati dal Tribunale nei punti da 157 a 175 della sentenza impugnata. |
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127. |
Per quanto riguarda la durata dei mandati ( 139 ), il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della natura del lavoro eseguito dal sig. L. Jenkinson, che rispondeva a esigenze fisse e permanenti del datore di lavoro, anziché fare riferimento, ai punti da 177 a 180 della sentenza impugnata, all’attività della missione Eulex Kosovo o alla priorità dell’assunzione di personale distaccato. Per quanto riguarda i periodi di bilancio, la valutazione di cui ai punti 161 e 162 di tale sentenza, secondo cui la limitazione temporale dello stanziamento concesso alla missione Eulex Kosovo giustificava il ricorso a CTD consecutivi, sarebbe contraria alla giurisprudenza irlandese. Per quanto riguarda la variazione delle competenze e del campo d’azione della missione Eulex Kosovo, rilevata ai punti da 163 a 169 di detta sentenza, la legittimità del quadro di adeguamento, alla luce dei Trattati, non può giustificare, secondo il sig. L. Jenkinson, la limitazione alla tutela di cui gode ogni lavoratore conformemente al diritto irlandese. Per quanto riguarda la durata dei mandati dei capimissione Eulex Kosovo, il sig. L. Jenkinson ritiene che il Tribunale abbia erroneamente applicato tale criterio ai punti da 170 a 175 della medesima sentenza, in quanto esso darebbe al datore di lavoro un mezzo per esimersi da qualsiasi obbligo. Per quanto riguarda l’ultimo CTD, il Tribunale, ai punti 185 e 187 della sentenza impugnata, non poteva constatare che le ragioni della sua conclusione fossero le stesse di quelle relative agli altri CTD, dato che l’Eulex Kosovo aveva dichiarato che quest’ultimo contratto era volto a coordinare la cessazione dei CTD di diverse persone. |
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128. |
Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di analizzare l’adeguatezza del ricorso ai CTD alla luce del diritto irlandese e avrebbe erroneamente respinto, ai punti 181 e 184 della sentenza impugnata, la proposta di misura alternativa presentata dal sig. L. Jenkinson. Procedendo in tal modo, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova. Al punto 187, il Tribunale avrebbe considerato necessario e appropriato il ricorso all’ultimo CTD, snaturando il diritto irlandese. |
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129. |
In quarto luogo, secondo il sig. L. Jenkinson, il Tribunale avrebbe omesso di statuire non tenendo conto della mancanza di personalità giuridica dell’Eulex Kosovo nonché delle considerazioni relative alle deleghe di potere e di bilancio. |
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130. |
In subordine, il sig. L. Jenkinson fa valere la violazione del principio della parità di trattamento e del principio di uniformità del diritto. Egli invoca la necessità di analizzare la nozione di «permanente e durevole» di diritto irlandese e di interpretarla allo stesso modo del legislatore dell’Unione quando quest’ultimo ha adottato il RAA in applicazione dell’articolo 336 TFUE. Fa poi riferimento alle sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a. ( 140 ), e dell’11 luglio 1985, Maag/Commissione ( 141 ), nonché del 15 aprile 2008, IMPACT ( 142 ). Egli contesta la decisione del Tribunale per aver esso «elaborato un’interpretazione significativamente più ampia della nozione di impiego stabile e permanente» ai sensi dell’accordo quadro, rispetto a quella che le istituzioni europee si sono imposte nel contesto del RAA, limitando a due il numero di rinnovi dei CTD. |
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131. |
Per quanto riguarda la censura dedotta in primo luogo, il Consiglio ritiene che tale censura sia in contraddizione con il primo capo della domanda del ricorrente, come ricordato al punto 38, primo trattino, della sentenza impugnata, che poteva essere interpretato solo come riguardante il rapporto contrattuale con la missione Eulex Kosovo. L’Eulex Kosovo e la Commissione ritengono che questa censura costituisca un argomento nuovo ed errato, in quanto l’Eulex Kosovo è l’unico datore di lavoro del sig. L. Jenkinson. Inoltre, si baserebbe su un’interpretazione errata dell’articolo 9 della legge del 2003. |
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132. |
Per quanto riguarda la censura dedotta in secondo luogo, il Consiglio ritiene che tale censura si sovrapponga a quella dedotta nella prima parte del terzo motivo ( 143 ). La Commissione sottolinea il significato dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124 e ricorda che la comunicazione C(2009) 9502 si limita a richiamare le categorie di personale indicate all’articolo 9 di tale azione comune. |
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133. |
Per quanto riguarda la terza censura, il Consiglio ritiene che si basi su premesse errate. Infatti, il Tribunale avrebbe correttamente esaminato, in modo molto dettagliato, la nozione di «ragioni obiettive» alla luce della giurisprudenza della Corte, dato che la legge del 2003 traspone la direttiva 1999/70 e che la giurisprudenza irlandese riguarda situazioni di impiego in un contesto nazionale diverso da quello di una missione. In ogni caso, tali orientamenti giurisprudenziali sarebbero complementari. La Commissione propone argomenti simili a questo proposito, vertenti anche sull’accordo quadro, e sottolinea la particolare natura di una missione di gestione delle crisi. L’Eulex Kosovo ritiene che si debba tener conto soltanto delle sentenze della High Court (Alta Corte, Irlanda), rese in grado d’appello sulle questioni di diritto sollevate dalle decisioni del Labour Court (Tribunale del lavoro, Irlanda) ( 144 ). L’Eulex Kosovo sostiene inoltre che l’analisi dei fatti eseguita dal Tribunale ai punti da 157 a 184 della sentenza impugnata è pertinente e riflette l’effettiva esecuzione del suo mandato e la specificità della posizione regionale di «IT officer» rivestita dal ricorrente, che non era permanente, il che giustificava la conclusione del CTD. L’Eulex Kosovo sostiene inoltre che il ricorrente critica, a torto e senza elementi probatori, il ragionamento seguito dal Tribunale in merito alla legittimità di una successione di CTD nelle particolari circostanze dell’esercizio del suo mandato. |
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134. |
Nella sua dettagliata risposta ai vari argomenti del sig. L. Jenkinson che criticano l’applicazione delle ragioni obiettive alla sua situazione giuridica, la Commissione osserva che essi sono in parte irricevibili, in quanto non sono stati presentati in primo grado, e in ogni caso infondati per quanto riguarda la pertinenza della motivazione della sentenza. In particolare, essa sottolinea che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, si deve tener conto delle esigenze del datore di lavoro e non del «solo» lavoro del ricorrente. A questo proposito, il Tribunale ha giustamente rilevato il «contesto di bilancio temporaneo» da cui dipende la conclusione dei contratti, che rende privo di validità il confronto del ricorrente con l’organigramma di un’istituzione che non è soggetta agli stessi vincoli finanziari e operativi. Anche il nesso tra la durata dei CTD e la durata del mandato del capomissione, soggetta all’aleatorietà della gestione di una crisi internazionale, doveva essere preso in considerazione dal Tribunale ( 145 ), senza tuttavia che il ricorrente possa dedurne «una “fissazione” unilaterale di ragioni obiettive da parte del datore di lavoro al fine di giustificare la reiterazione di un CTD». |
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135. |
Per quanto riguarda la censura dedotta in quarto luogo, la Commissione solleva un’eccezione di incomprensibilità. Supponendo che il sig. L. Jenkinson si riferisca alla responsabilità dell’esecuzione del bilancio, delegata dalla Commissione al capomissione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124, tale disposizione è stata abrogata dall’articolo 1 della decisione 2014/349. Inoltre, tale censura sarebbe inoperante in considerazione della decisione della Corte sulla responsabilità della missione ( 146 ). Il Consiglio ritiene che non ricorrano le condizioni per dichiarare l’omessa pronuncia previste dall’articolo 165 del regolamento di procedura del Tribunale. |
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136. |
Per quanto riguarda l’argomento in subordine, la Commissione sostiene che il sig. L. Jenkinson non specifica su quale disposizione dell’accordo quadro o del diritto irlandese si basi la sua critica e che la giurisprudenza citata in materia di funzione pubblica europea non può servire da riferimento nel caso di specie. |
2. Valutazione
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137. |
Con la quarta parte del terzo motivo, il sig. L. Jenkinson contesta i punti da 151 a 188 della sentenza impugnata, relativi all’applicazione del diritto irlandese alla domanda di riqualificazione degli undici CTD in un CTI. |
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138. |
Tale parte della sentenza impugnata fa seguito alla rassegna, di cui ai punti da 140 a 146 della stessa, non contestati nell’impugnazione, delle disposizioni del diritto dell’Unione applicabile, vale a dire la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro ad essa allegato, nonché di quelle della legge del 2003 che traspone detta direttiva. Tali disposizioni costituiscono pertanto il diritto sostanziale che disciplina i contratti controversi, nella versione applicabile alla controversia, sulla base del quale deve pronunciarsi il Tribunale, adito in virtù di una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE ( 147 ). Al punto 150 della sentenza impugnata, non contestato, il Tribunale ha dichiarato che la legge del 2003 era conforme all’accordo quadro ( 148 ) e al principio generale del divieto dell’abuso di diritto, di cui esso garantisce l’attuazione ( 149 ). |
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139. |
Non è neppure contestata l’analisi del Tribunale, di cui al punto 146 della sentenza impugnata, dell’articolo 9, paragrafo 4, della legge del 2003, secondo la quale, in sostanza, il motivo oggettivo che può essere invocato da un datore di lavoro per derogare agli obblighi derivanti dai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo ( 150 )«deve essere basato su considerazioni esterne al dipendente e il trattamento meno favorevole che il CTD implica per quest’ultimo deve essere finalizzato a raggiungere un obiettivo legittimo del datore di lavoro, in modo adeguato e necessario». |
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140. |
Le argomentazioni del sig. L. Jenkinson, ricordate ai punti 147 e 148 della sentenza impugnata, che non vengono contestate nell’impugnazione, erano le seguenti:
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141. |
Di conseguenza, rilevo, con la riserva che la lettura del punto 151 della sentenza impugnata debba essere quella proposta dal sig. L. Jenkinson ( 151 ), che la questione vertente sulla designazione dell’autorità responsabile della scelta delle modalità di assunzione sulla base di CTD non rientrava nel dibattito relativo all’applicazione del diritto irlandese. Inoltre, essa è inoperante. Poiché la controversia ha ad oggetto la riqualificazione dei CTD in un CTI, la valutazione del Tribunale deve essere limitata alla giustificazione del rinnovo di assunzioni consecutive di durata limitata. La seconda censura ( 152 ) deve, dunque, essere respinta. |
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142. |
Anche altre censure devono essere respinte per i motivi già esposti. Infatti, la prima censura ( 153 ) relativa alla nozione di «datori di lavoro collegati» corrisponde a quella sostenuta nell’ambito del secondo motivo. Inoltre, per quanto riguarda la capacità giuridica dell’Eulex Kosovo, la quarta censura ( 154 ) è infondata ( 155 ). |
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143. |
Con la sua terza censura ( 156 ), il sig. L. Jenkinson contesta al Tribunale di aver esaminato la nozione di «ragioni obiettive» unicamente alla luce della giurisprudenza della Corte. Egli ritiene altresì che, alla luce del diritto irlandese, il Tribunale abbia ritenuto, adducendo motivazioni insufficienti, che il ricorso a CTD consecutivi fosse giustificato dalla dimensione temporanea della missione Eulex Kosovo e, travisando il contenuto dell’ultimo CTD, che quest’ultimo fosse stato concluso in condizioni intese alla soppressione del suo posto di lavoro. |
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144. |
In sostanza, la prima parte della censura riguarda l’ufficio di giudice. A mio avviso, essa deve essere esaminata indipendentemente dal fatto che il sig. L. Jenkinson non si basi su decisioni irlandesi prodotte ai fini della discussone e che sarebbero state più favorevoli rispetto alla sentenza del 26 gennaio 2012, Kücük ( 157 ), alla quale il Tribunale ha fatto riferimento. |
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145. |
Infatti, per quanto riguarda l’attuazione della legge nazionale applicabile al contratto sul fondamento dell’articolo 272 TFUE, ritengo, tenuto conto dei limiti stabiliti dall’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea ( 158 ), che debba essere applicata anche la giurisprudenza della Corte, secondo la quale, per quanto riguarda l’analisi, nell’ambito dell’esame di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale riguardanti il diritto nazionale, la Corte è competente soltanto a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto. Tale snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove ( 159 ). Sono pertanto irricevibili nuovi argomenti e prove basati sul diritto sostanziale invocato a sostegno dell’impugnazione. |
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146. |
A questo proposito, rilevo che il Tribunale si è pronunciato sul diritto nazionale applicabile dopo aver chiesto al ricorrente le osservazioni sulla legislazione irlandese che egli non aveva invocato ( 160 ). Il Tribunale ha quindi ritenuto che tale diritto fosse conforme al diritto dell’Unione, vale a dire alla direttiva 1999/70 e all’accordo quadro ( 161 ), e ha applicato le norme derivate da tale diritto che stabiliscono il metodo di esame delle ragioni obiettive applicabile da qualsiasi giudice nazionale ( 162 ), ritenendo, allo stesso modo, che gli elementi relativi alla legge nazionale di cui disponeva fossero insufficienti per consentirgli di decidere la controversia ( 163 ). |
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147. |
In tali circostanze, anche quale giudice dell’Unione ( 164 ), spetta al Tribunale attuare tale diritto nazionale in conformità al diritto dell’Unione. In alcune situazioni, esso deve addirittura escludere l’applicazione di disposizioni nazionali. Tali sono i casi in cui l’oggetto della controversia è disciplinato da un regolamento ( 165 ) o in cui una disposizione del diritto dell’Unione ha effetto diretto ( 166 ). Nel caso di specie, il Tribunale doveva necessariamente prendere in considerazione il particolare contesto del rapporto di lavoro, vale a dire quello di una missione nell’ambito della PESC, che è necessariamente sconosciuto in diritto nazionale. |
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148. |
Pertanto, nel caso di una disposizione o giurisprudenza di diritto nazionale equivalente ( 167 ), il Tribunale può giustamente preferire di basare la sua decisione su criteri applicabili in tutti gli Stati membri ( 168 ), risultanti da un’interpretazione costante da parte della Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, in particolare in materia di tutela dei lavoratori. |
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149. |
Nel caso di specie, precisamente al punto 154 della sentenza impugnata, il Tribunale ha citato il punto 27 ( 169 ) della sentenza del 26 gennaio 2012, Kücük ( 170 ), i cui termini risultano da una giurisprudenza costante della Corte. Infatti, in numerose sentenze, la Corte ha ricordato la sua interpretazione della nozione di «ragioni obiettive», ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro. Tale giurisprudenza guida i giudici degli Stati membri nell’esame concreto delle situazioni sottoposte alla loro valutazione, che può rivelare che il rinnovo consecutivo di rapporti di lavoro a tempo determinato è in realtà destinato a soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in termini di personale. |
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150. |
Il sig. L. Jenkinson non motiva in modo dettagliato, alla luce di tale giurisprudenza, uno snaturamento del diritto positivo irlandese che egli avrebbe sottoposto alla valutazione del Tribunale e, in particolare, che quest’ultimo abbia svolto un’analisi manifestamente contraria al contenuto di tale diritto in considerazione del contesto in cui gli undici CTD sono stati conclusi. La sua contestazione deve pertanto essere respinta in quanto in parte irricevibile ( 171 ) e non sufficientemente motivata e rilevante per il resto. |
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151. |
Di conseguenza, per quanto riguarda la seconda parte della censura ( 172 ), rilevo, nell’ambito del riesame della motivazione della sentenza impugnata richiesto dal sig. L. Jenkinson, che il Tribunale ha correttamente proceduto a individuare le circostanze precise e concrete che caratterizzavano l’attività per la quale erano stati conclusi i CTD con il sig. L. Jenkinson e l’obiettivo perseguito nell’ambito della missione Eulex Kosovo. |
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152. |
La contestazione di cui all’impugnazione non riguarda gli elementi oggettivi considerati dal Tribunale, bensì la loro valutazione, che lo ha indotto a basare la sua decisione sul carattere temporaneo del quadro giuridico e del contesto professionale generale in cui il sig. L. Jenkinson ha svolto i compiti a lui affidati presso la missione Eulex Kosovo. |
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153. |
Sono del parere, da un lato, che il Tribunale si sia pronunciato, ai punti da 156 a 188 della sentenza impugnata, in risposta agli argomenti del sig. L. Jenkinson, con decisione motivata basata sull’insieme delle misure adottate con riguardo alla missione Eulex Kosovo dalla sua istituzione alla sua evoluzione, nonché su quelle che ne organizzano il funzionamento e il finanziamento ( 173 ), conformemente ai mandati ad essa affidati ( 174 ), in particolare alla luce degli auspici espressi dalle autorità kosovare ( 175 ). Dall’altro, il Tribunale ha correttamente dichiarato che il ricorso a CTD consecutivi per ricoprire mansioni, in subordine, mediante personale civile internazionale, in particolare ( 176 ) per periodi limitati e ( 177 ) variabili ( 178 ), con un bilancio stabilito con molta regolarità per circa sette anni per periodi che vanno da meno di sei mesi a sedici mesi ( 179 ), era giustificato da circostanze peculiari all’attività di una missione di gestione di crisi internazionale nell’ambito della PESC ( 180 ). A questo proposito, dalle sue constatazioni relative alle aleatorietà geopolitiche e diplomatiche cui è intrinsecamente soggetto questo tipo di missione, come la missione Eulex Kosovo ( 181 ), il Tribunale ha giustamente dedotto che la missione si caratterizza per la sua dimensione temporanea ( 182 ). |
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154. |
Rilevo, inoltre, che tali constatazioni sono altresì alla base della valutazione del Tribunale ( 183 ) secondo cui le condizioni di impiego sono necessariamente connesse alla natura stessa della missione nonché alle modalità del suo finanziamento, dal momento che essa non è stata concepita come permanente ed è soggetta ai mandati che le sono affidati. Esso ha così potuto decidere che la prassi costante di non utilizzare CTI è giustificata da un’esigenza di flessibilità al fine di reagire il più rapidamente possibile a situazioni instabili. Ha quindi evidenziato che, in un caso specifico come questo, il rinnovo del CTD non può avere lo scopo o l’effetto di fornire un posto di lavoro stabile e durevole finanziato in modo permanente ( 184 ). |
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155. |
Di conseguenza, e in prosecuzione dell’esame della fondatezza del secondo motivo ( 185 ), propongo alla Corte di giustizia di considerare che, dall’analisi delle caratteristiche della missione Eulex Kosovo e dai fondamenti delle decisioni del Consiglio nell’ambito della PESC, risulta che il Tribunale ha elaborato criteri generali che caratterizzano il rapporto di lavoro i quali sono applicabili, per analogia, alle prime due missioni nelle quali il sig. L. Jenkinson è stato assunto, in ragione della loro natura, e che quindi, sulle basi sottoposte alla sua valutazione, ha legittimamente giustificato la propria decisione di respingere la domanda di riqualificazione dell’insieme dei CTD in un CTI ( 186 ). |
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156. |
La contestazione contenuta nella quarta parte del terzo motivo d’impugnazione deve pertanto, a mio avviso, essere respinta. |
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157. |
All’esito della mia analisi, propongo alla Corte di dichiarare infondati il secondo motivo e la prima, la terza e la quarta parte del terzo motivo d’impugnazione. |
VIII. Conclusione
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158. |
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere in quanto infondati il secondo motivo e la prima, la terza e la quarta parte del terzo motivo d’impugnazione. |
( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) In prosieguo: «CTI».
( 3 ) In prosieguo: «CTD».
( 4 ) In prosieguo: una «missione».
( 5 ) In prosieguo: «Eulex Kosovo» o la «missione Eulex Kosovo».
( 6 ) C‑43/17 P; in prosieguo: la «sentenza Jenkinson I, EU:C:2018:531.
( 7 ) T‑602/15, EU:T:2016:660.
( 8 ) T‑602/15 RENV, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:764.
( 9 ) I procedimenti aventi ad oggetto ricorsi analoghi, attualmente sospesi, sono, per quanto riguarda i membri del personale internazionale di Eulex Kosovo: BL e BM/Consiglio e a. (T‑204/19); QP e a./Consiglio e a. (T‑183/21), e RI e a./Consiglio e a. (T‑190/21). Per quanto riguarda un’altra missione: Stockdale/Consiglio e a. (fra cui il rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina) (T‑776/20).
( 10 ) V., a titolo di esempio, la causa che ha dato luogo alla sentenza del 24 febbraio 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, in prosieguo: la «sentenza Eulex Kosovo, EU:C:2022:126).
( 11 ) GU 2008, L 42, pag. 92. Ai sensi dell’articolo 20, secondo comma, prima frase, di tale azione comune, la durata inizialmente prevista era di 28 mesi a decorrere dall’adozione del piano operativo (OPLAN). Essa è stata prorogata più volte e, da ultimo, fino al 14 giugno 2023 dalla decisione (PESC) 2021/904 del Consiglio, del 3 giugno 2021 (GU 2021, L 197, pag. 114).
( 12 ) GU 2014, L 174, pag. 42. In prosieguo: l’«azione comune 2008/124».
( 13 ) Nella sua versione iniziale, prima della sua modifica ad opera della decisione 2010/322/PESC del Consiglio, dell’8 giugno 2010 (GU 2010, L 145, pag. 13), entrata in vigore il giorno della sua adozione, tale paragrafo era così formulato: «L’EULEX KOSOVO può altresì assumere personale internazionale e locale su base contrattuale, in funzione delle necessità».
( 14 ) Come si precisa al punto 227 della sentenza impugnata, nella sua versione iniziale, antecedente all’entrata in vigore, nel giorno della sua adozione, della decisione 2014/349, tale disposizione era formulata come segue: «Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale». Da collegare con l’articolo 15 bis dell’azione comune 2008/124, inserito da tale decisione (v. paragrafo 80 delle presenti conclusioni).
( 15 ) GU 2008, L 177, pag. 6, e rettifica in GU 2009, L 309, pag. 87. In prosieguo: il «regolamento Roma I».
( 16 ) Ai punti 151 e 153 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che «è pacifico che è sulla base dell’articolo 9, paragrafo 3, prima frase, dell’azione comune 2008/124, che il ricorrente è stato assunto per la Missione Eulex Kosovo» e che «il ricorrente sia stato impiegato presso la Missione Eulex Kosovo sulla base degli undici CTD, conclusi successivamente tra il 5 aprile 2010 e il 14 novembre 2014, in qualità di responsabile delle tecnologie (“IT Officer”)». Al punto 132 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che, in base alle osservazioni scritte del ricorrente, «nell’ambito della mansione che ricopriva dal 15 giugno 2012, identificata con il codice EK 10453, egli svolgeva, presso la Missione Eulex Kosovo, funzioni di amministratore e supervisore di tutti i membri del personale impiegati presso l’ufficio di assistenza e di supporto informatico (IT help desk/support)».
( 17 ) V. sentenza Eulex Kosovo (punto 14).
( 18 ) Occorre rilevare che, al punto 42 della sentenza Jenkinson I, vertente sulla precedente impugnazione, la Corte ha precisato che, «come osservato dal Tribunale ai punti 21 e 22 dell’ordinanza impugnata, è pacifico che tutti i contratti di lavoro precedenti conclusi tra le Missioni e il ricorrente contengono una clausola in cui è espressamente previsto che le controversie derivanti da, o relative a, tali contratti ricadono nella competenza dei tribunali di Bruxelles [Belgio] e che soltanto l’ultimo contratto a tempo determinato prevede espressamente, al suo articolo 21, che le controversie derivanti da, o relative a, tale contratto rientrano nella competenza della Corte ai sensi dell’articolo 272 TFUE». V. sentenza del 25 giugno 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), in cui si precisa che «l’articolo 272 TFUE costituisce una disposizione specifica che consente di adire il giudice dell’Unione in virtù di una clausola compromissoria stipulata dalle parti per contratti di diritto pubblico o di diritto privato, senza limitazioni riguardo alla natura dell’azione proposta dinanzi al giudice dell’Unione».
( 19 ) Al punto 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che gli undici CTD conclusi nell’ambito della missione Eulex Kosovo non contengono clausole idonee a risolvere direttamente la controversia.
( 20 ) Per un’esposizione dettagliata delle domande, v. paragrafo 17 delle presenti conclusioni.
( 21 ) T‑602/15, EU:T:2016:660.
( 22 ) V. punto 3 di tale sentenza.
( 23 ) In prosieguo: il «primo capo della domanda».
( 24 ) V. punti da 1 a 5 della sentenza impugnata, richiamati al paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
( 25 ) In prosieguo: il «secondo capo della domanda».
( 26 ) In prosieguo: il «terzo capo della domanda».
( 27 ) Il Tribunale ha di conseguenza respinto, in quanto infondata in fatto e in diritto, l’eccezione di irricevibilità relativa alla tardività del ricorso, nella parte in cui sarebbe diretta a far annullare la lettera del capomissione Eulex Kosovo del 26 giugno 2014 (v. paragrafo 12 delle presenti conclusioni), dedotta dal Consiglio, dal SEAE e dalla missione Eulex Kosovo.
( 28 ) V. altresì punti 55 e 61 della sentenza impugnata.
( 29 ) La prima eccezione, il cui esame è stato rinviato (v. punto 73 della sentenza impugnata), è stata accolta (v. punto 244 di tale sentenza). V. paragrafo 32 delle presenti conclusioni.
( 30 ) V. punti 71 e 74 della sentenza impugnata.
( 31 ) V. punto 80 della sentenza impugnata, in combinato disposto con il punto 46 della sentenza Jenkinson I.
( 32 ) V. punto 82 della sentenza impugnata.
( 33 ) V. punto 92 della sentenza impugnata.
( 34 ) V. punto 93 della sentenza impugnata.
( 35 ) V. punti da 99 a 101 della sentenza impugnata.
( 36 ) V. punto 103 della sentenza impugnata.
( 37 ) Comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2009, intitolata «Norme relative ai consiglieri speciali della Commissione incaricati di attuare azioni operative PESC nonché agli agenti contrattuali internazionali» [in prosieguo: la «comunicazione C(2009) 9502»].
( 38 ) Si tratta del Protection of Employees (Fixed – Term Work) Act 2003 [legge del 2003 sulla tutela dei lavoratori (lavoro a tempo determinato); in prosieguo: la «legge del 2003»)], che ha trasposto nel diritto irlandese la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43). Tale accordo quadro, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), è stato concluso il 18 marzo 1999.
( 39 ) V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni.
( 40 ) Al punto 198 della sentenza impugnata si precisa che tale disposizione impone al datore di lavoro di comunicare al dipendente per iscritto, non oltre la data del rinnovo del CTD, le ragioni obiettive che giustificano quest’ultimo contratto e la mancata proposta di concludere un CTI.
( 41 ) V. punto 207 della sentenza impugnata.
( 42 ) V. constatazioni ai punti 199 e 200 della sentenza impugnata.
( 43 ) V. punto 211 della sentenza impugnata, da collegare ai punti 197 e 209 della stessa.
( 44 ) V. punti 213 e 214 della sentenza impugnata.
( 45 ) V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni.
( 46 ) V. punto 219 della sentenza impugnata e paragrafo 19 delle presenti conclusioni.
( 47 ) V. punto 220 della sentenza impugnata.
( 48 ) In prosieguo: il «RAA».
( 49 ) V. punto 236 della sentenza impugnata.
( 50 ) V. punto 247 della sentenza impugnata.
( 51 ) V. nota 29 delle presenti conclusioni.
( 52 ) Più precisamente, il Consiglio chiede la condanna alle «spese del presente procedimento» ed Eulex Kosovo «a tutte le spese».
( 53 ) V. Van Raepenbusch, S., Le contrôle juridictionnel dans l’Union européenne, 3a ed., Éditions de l’Université de Bruxelles, collana «Commentaire J. Mégret», Bruxelles, 2018, punto 430, pag. 359. V., altresì, Naômé, C., Le pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne, Larcier, Bruxelles, 2016, punti 32 e 33, pag. 23.
( 54 ) V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni.
( 55 ) V. articolo 178, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, nonché Naômé, C., op. cit., punti da 119 a 121 e 128. V. altresì, in particolare, sentenza del 24 marzo 2022, Hermann Albers/Commissione (C‑656/20 P, non pubblicata, EU:C:2022:222, punti 23 e 24, e giurisprudenza ivi citata).
( 56 ) V. paragrafo 81 delle presenti conclusioni.
( 57 ) V. punti da 67 a 70 della sentenza impugnata, non contestati.
( 58 ) Ai sensi di tale disposizione, «[i] motivi e argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione»
( 59 ) V., per quanto riguarda la distinzione fra tale fondamento e l’articolo 272 TFUE, sentenze del 25 giugno 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505, punti da 30 a 32 e giurisprudenza citata), e del 25 giugno 2020, CSUE/KF (C‑14/19 P, EU:C:2020:492, punti 68, 78, 80 e 81).
( 60 ) V. punto 43 e punto 85, ultima frase, della sentenza impugnata.
( 61 ) V., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2017, Commissione/Italia (C‑467/15 P, EU:C:2017:799, punto 15). Ciò giustifica, a mio avviso, il rigetto del primo motivo di ricorso per tale motivo.
( 62 ) V. paragrafo 17 delle presenti conclusioni.
( 63 ) Per questo motivo, ritengo che la sesta parte del terzo motivo debba essere respinta. Inoltre, sottolineo che il Tribunale non è tenuto a rispondere ad allegazioni che non sono né sufficientemente suffragate in diritto e in fatto né dedotte a sostegno di una domanda corrispondente al loro oggetto.
( 64 ) Il sig. L. Jenkinson sostiene altresì che non si può seguire la decisione adottata dalla Corte nella sentenza Eulex Kosovo relativa alla responsabilità dell’Eulex Kosovo, dal momento che essa viola «i trattati (TUE e TFUE) e il regolamento [(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1; in prosieguo: il “regolamento finanziario”)]» in quanto esclude l’Unione per difendere la legittimità di un contratto stipulato in suo nome o per suo conto.
( 65 ) V. nota 14 delle presenti conclusioni.
( 66 ) V. paragrafo 12 delle presenti conclusioni.
( 67 ) V. titolo IV, C, 1., a), pag. 17, della sentenza impugnata.
( 68 ) Tali punti non sono stati oggetto di impugnazione incidentale.
( 69 ) V. nota 18 delle presenti conclusioni.
( 70 ) V. sentenza Jenkinson I (punto 50).
( 71 ) V. punto 46 di tale sentenza: «il sig. Jenkinson ha sostanzialmente chiesto al Tribunale di riqualificare l’insieme dei suoi rapporti contrattuali come [CTI]». Al punto 47, la Corte ha osservato che, «considerato che le domande del sig. Jenkinson sono legate all’esistenza di un rapporto di lavoro unico e continuo fondato su una successione di contratti a tempo determinato, esse vertono sulla riqualificazione dell’insieme dei contratti stipulati e sono fondate sull’insieme di tali contratti, incluso l’ultimo contratto a tempo determinato». Il corsivo è mio.
( 72 ) Sentenza Jenkinson I (punto 48).
( 73 ) Sentenza Jenkinson I (punto 49).
( 74 ) 109/81, EU:C:1982:253.
( 75 ) Infatti, l’esistenza di legami con più datori di lavoro o di interruzioni tra i CTD non implica che si debba escludere la riqualificazione dei CTD in un CTI, laddove si possano individuare circostanze particolari, come l’assenza di autonomia fra le strutture lavorative collegate a un’entità che ne è responsabile o di giustificazioni per il decorso di un certo periodo di tempo fra le stipule di CTD consecutivi. Inoltre, la Corte ha implicitamente ammesso che l’oggetto della controversia ha avuto l’effetto di estendere l’ambito di applicazione della clausola compromissoria a soggetti terzi rispetto ai contratti di lavoro conclusi nel contesto dell’ultima missione.
( 76 ) Rilevo, a questo proposito, che una siffatta interpretazione è coerente con lo scopo della scelta di introdurre nei contratti una clausola compromissoria basata sull’articolo 272 TFUE, vale a dire promuovere la ricerca di soluzioni armonizzate come, ad esempio, in materia di determinazione del responsabile dei rapporti contrattuali. V, in tal senso, Karpenstein, U., «AEUV Art. 272 Zuständigkeit aufgrund einer Schiedsklausel», in Grabitz, E., Hilf, M., e Nettesheim, M., Das Recht der Europäischen Union, C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2022, in particolare punto 3. V., altresì, nota 168 delle presenti conclusioni.
( 77 ) V., a titolo esplicativo, sentenza del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek (426/85, EU:C:1986:501, punti 12 e 13).
( 78 ) V. punto 74 della sentenza impugnata, non contestato. A questo proposito, osservo che, al punto 90 della sua impugnazione, il sig. L. Jenkinson sostiene che «i suoi datori di lavoro sono i convenuti e, quanto meno, il Consiglio e la Commissione (e, in via estremamente subordinata, solo la Commissione [...])». In udienza, egli ha sostenuto di essere legato a una ventina di datori di lavoro.
( 79 ) V. punti da 76 a 78 della sentenza impugnata.
( 80 ) V. punto 77 della sentenza impugnata. Come ricordato nella sua impugnazione, il sig. L. Jenkinson afferma che, nell’ambito delle prime due missioni, i CTD sono stati conclusi in nome e per conto dell’Unione, quest’ultima considerata come suo datore di lavoro. In senso più complessivo, questa affermazione di natura generale è legata al fatto che il suo ricorso mira a far riconoscere l’esistenza di un rapporto continuativo in qualità di agente dell’Unione. V., per lo stesso motivo, l’affermazione a sostegno del secondo capo della domanda, secondo cui, in base alle disposizioni del diritto dell’Unione, il sig. L. Jenkinson aveva il diritto di essere assunto presso le missioni secondo le regole del RAA o secondo uno status equivalente, ricordata al paragrafo 31 delle presenti conclusioni. V., altresì, paragrafo 77 delle medesime.
( 81 ) V., al punto 82 della sentenza impugnata, l’espressione «in un primo momento».
( 82 ) V. punto 83 della sentenza impugnata, non contestato.
( 83 ) V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni.
( 84 ) V. paragrafo 148 delle presenti conclusioni.
( 85 ) Sulla sostituzione dei motivi, v. Naômé, C., op. cit., punti 324 e segg. V., altresì, paragrafo 155 delle presenti conclusioni.
( 86 ) La Commissione fa riferimento alla sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a. (C‑272/12 P, EU:C:2013:812, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
( 87 ) V. punti 84 e 85 della sentenza impugnata.
( 88 ) Ciò porta a ritenere irricevibile l’argomento esposto al paragrafo 62 delle presenti conclusioni.
( 89 ) V., inoltre, paragrafo 40 delle presenti conclusioni.
( 90 ) Rilevo che questo argomento è stato dedotto in via principale anche dall’EUCAP Somalia, in qualità di datore di lavoro nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 luglio 2022, JC/EUCAP Somalia (T‑165/20, EU:T:2022:453, punto 34), prima che le parti concordassero sull’applicabilità del diritto belga (punti 35 e 43).
( 91 ) V., in tal senso, punti 217 e 236 della sentenza impugnata. V., altresì, nota 80 delle presenti conclusioni.
( 92 ) V., a tal proposito, ordinanza del 30 settembre 2014, Bitiqi e a./Commissione e a. (T‑410/13, non pubblicata, EU:T:2014:871, punto 27), e sentenza del 25 giugno 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505, punto 37).
( 93 ) Al punto 36 di tale sentenza, la Corte ha considerato che: «con la sua domanda, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafi 3 e 5, l’articolo 9, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124, nonché l’articolo 16, paragrafo 5, dell’azione comune 2008/124, come modificata, debbano essere interpretati nel senso che essi designano il capomissione, che agisce in nome e per conto proprio, e/o la Commissione, il SEAE, il Consiglio o qualsiasi altro ente quale datore di lavoro del personale dell’Eulex Kosovo per il periodo precedente al 12 giugno 2014». Il corsivo è mio.
( 94 ) Per quanto a mia conoscenza, non è ancora stata presa una decisione nel merito.
( 95 ) V. sentenza Eulex Kosovo (punti 2 e 16).
( 96 ) V. sentenza Eulex Kosovo (punto 14).
( 97 ) V. sentenza Eulex Kosovo (punto 34).
( 98 ) V. nota 14 delle presenti conclusioni.
( 99 ) V. sentenza Eulex Kosovo (punto 44).
( 100 ) V. sentenza Eulex Kosovo (punti 41 e 45).
( 101 ) Sentenza Eulex Kosovo (punto 47).
( 102 ) V. nota 14 delle presenti conclusioni. V. anche le basi del rapporto contrattuale tra le parti contraenti precisate al punto 227 della sentenza impugnata. V., altresì, sentenza del 25 giugno 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505, punto 37).
( 103 ) Ai sensi di tale punto, «l’articolo 1.1 dei primi nove CTD stabiliva che, firmando il contratto di assunzione, il dipendente avrebbe preso atto e accettato le disposizioni e i principi contenuti in tali contratti, i loro allegati, le procedure operative standard e il codice di condotta della Missione Eulex Kosovo. Ai sensi dell’articolo 23 dei primi nove CTD, si rinviava alla comunicazione C(2009) 9502 precisando che essa era parte integrante di tali contratti».
( 104 ) V., in tal senso, ordinanza del 30 settembre 2014, Bitiqi e a./Commissione (T‑410/13, non pubblicata, EU:T:2014:871, punto 27), e sentenza del 25 giugno 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505, punti 5, 37, 38 e 39).
( 105 ) Sentenza del 6 dicembre 1989, Mulfinger e a./Commissione (C‑249/87, EU:C:1989:614, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).
( 106 ) V. nota 16 delle presenti conclusioni. Va sottolineato che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124, il personale internazionale è assunto su base contrattuale, in base alle esigenze della missione, a differenza del personale distaccato, che costituisce la componente maggioritaria della missione Eulex Kosovo (v. paragrafo 2 di detto articolo).
( 107 ) V., quale esempio di designazione della legge applicabile in contratti non rientranti nel rapporto di lavoro subordinato, sentenza del 7 dicembre 1976, Pellegrini/Commissione e Flexon-Italia (23/76, EU:C:1976:174, pag. 1870, punto 8), nonché sentenze del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek (426/85, EU:C:1986:501, punto 4), e del 4 maggio 2017, Meta Group/Commissione (T‑744/14, non pubblicata, EU:T:2017:304, punto 64), citate dal Tribunale al punto 99 della sentenza impugnata. L’ultima sentenza citata è stata oggetto di un’impugnazione respinta con sentenza del 14 marzo 2019, Meta Group/Commissione (C‑428/17 P, non pubblicata, EU:C:2019:201).
( 108 ) V., tra le altre, sentenze del 19 febbraio 2016, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione (T‑53/14, non pubblicata, EU:T:2016:88, punto 41), e del 9 dicembre 2020, Adraces/Commissione (T‑714/18, non pubblicata, EU:T:2020:591, punto 36). V., altresì, Borchardt, K.-D., «Art. 272 AEUV I. Begründung der Zuständigkeit durch Schiedsklausel», in Lenz, C., O., e Borchardt, K.-D., EU-Verträge Kommentar, 6a ed., Bundesanzeiger Verlag, Colonia, 2013, in particolare punto 12.
( 109 ) V. punti 99 e 100 della sentenza impugnata, quest’ultimo relativo al diritto dell’Unione. Inoltre, se le parti decidono, nel loro contratto, tramite una clausola compromissoria, di attribuire al giudice dell’Unione la competenza a conoscere delle controversie relative a tale contratto, detto giudice sarà competente, indipendentemente dal diritto applicabile stabilito nel suddetto contratto, ad esaminare eventuali violazioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi generali del diritto dell’Unione [v. sentenza del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione (C‑378/16 P, EU:C:2020:575, punto 81)]. Per tali motivi, ritengo inoltre che la seconda parte del terzo motivo, che fa riferimento ai punti da 99 a 101 della sentenza impugnata, sia infondata.
( 110 ) V. punto 102 della sentenza impugnata.
( 111 ) V., a titolo di esempio di ispirazione delle norme di diritto applicabili in materia di competenza, sentenza del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek (426/85, EU:C:1986:501, punto 11). V., in relazione a tale principio, Cremer, W., «AEUV Art. 272 (ex-Art. 238 EGV) [Zuständigkeit auf Grund einer Schiedsklausel]», in Calliess, C., e Ruffert, M., EUV/AEUV, 6a ed., C.H. Beck, Monaco, 2022, in particolare punti da 7 a 9, specialmente punto 9, nota 18, e Borchardt, K.-D., op. cit., punto 12.
( 112 ) V., sull’utilizzo del regolamento Roma I, sentenza del 18 febbraio 2016, Calberson GE/Commissione (T‑164/14, EU:T:2016:85, punto 25). Nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze cui rinvia tale punto, le parti hanno scelto il diritto tedesco [v. sentenze dell’11 ottobre 2001, Commission/Oder-Plan Architektur e a. (C‑77/99, EU:C:2001:531, punto 4), e del 17 marzo 2005, Commissione/AMI Semiconductor Belgium e a. (C‑294/02, EU:C:2005:172, punto 3). Per contro, al fine di statuire sulla ricevibilità della domanda, la Corte si è pronunciata, al punto 28 della prima sentenza e al punto 60 della seconda sentenza, applicando un criterio di collegamento che designa la legge applicabile generalmente ammesso in diritto internazionale privato]. Si fa riferimento alla suddetta sentenza del 18 febbraio 2016, Calberson GE/Commissione (T‑164/14, EU:T:2016:85), anche nelle sentenze del 13 luglio 2022, JC/EUCAP Somalia (T‑165/20, EU:T:2022:453, punto 40), e del 13 luglio 2022, JF/EUCAP Somalia (T‑194/20, EU:T:2022:454, punto 55). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Jenkinson/Consiglio e a. (C‑43/17 P, EU:C:2018:231, nota 18, che rinvia a Kohler, C., «La Cour de justice des Communautés européennes et le droit international privé», Droit international privé: travaux du Comité français de droit international privé, anno 12o, 1993-1995, Edizioni A. Pedone, Parigi, 1996, pagg. da 71 a 95). V. pagg. da 77 a 79 di tale articolo e, in particolare, pag. 78, ultimo paragrafo, precisazioni sull’articolo 6 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Roma»), le cui disposizioni relative alla legge applicabile ai contratti di lavoro sono state riprese, in sostanza, all’articolo 8 del regolamento Roma I. V., altresì, Lenaerts, K., Maselis, I., e Gutman, K., «Jurisdiction of the Union Courts to give judgement Pursuant to an Arbitration Clause or a Special Agreement», EU Procedural Law, Oxford University Press, Oxford, 2014, pagg. da 686 a 699, in particolare pag. 695.
( 113 ) Tale nozione autonoma è interpretata dalla Corte nel senso che, in relazione all’ambito di applicazione delle disposizioni relative alla determinazione della competenza dei giudici degli Stati membri, stabilito all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), esclude le controversie tra un’autorità pubblica e un soggetto di diritto privato, purché l’autorità pubblica agisca nell’esercizio di pubblici poteri. V. sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice (C‑307/19, EU:C:2021:236, punti da 62 a 64). A quanto mi consta, la Corte non ha dovuto pronunciarsi sull’interpretazione di tale nozione nell’ambito dell’applicazione del regolamento Roma I.V., per una rassegna della problematica, Gaudemet-Tallon, H., «Convention de Rome du 19 juin 1980 et règlement “Rome I” du 17 juin 2008. – Champ d’application. – Clauses générales», JurisClasseur Europe Traité, LexisNexis, Parigi, 1o marzo 2020, fascicolo 3200, punto 43.
( 114 ) V. Gaudemet-Tallon, H., op. cit., punti 46 e 47. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento Roma I, «[l]a legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro».
( 115 ) V. paragrafo 75 delle presenti conclusioni.
( 116 ) V. punti da 103 a 106 della sentenza impugnata.
( 117 ) Il Tribunale fa riferimento, a tal proposito, alle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Jenkinson/Consiglio e a. (C‑43/17 P, EU:C:2018:231, paragrafo 49) per giustificare l’analisi degli ultimi due contratti conclusi nell’ambito della missione Eulex Kosovo.
( 118 ) Il sig. L. Jenkinson fa riferimento alla sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a. (C‑168/16 e C‑169/16, EU:C:2017:688).
( 119 ) T‑165/20, EU:T:2022:453, punti 37 e 38.
( 120 ) V. punto 83 della sentenza impugnata.
( 121 ) V. punti da 108 a 111 della sentenza impugnata. V., in tal senso, sentenza del 26 novembre 1985, Commissione/CO.DE.MI. (318/81, EU:C:1985:467, punti 21 e 23), in cui la Corte ha dichiarato che «le stipulazioni contrattuali che esprimono la comune volontà delle parti devono prevalere su qualsiasi altro criterio che potrebbe servire solo nel silenzio del contratto» e che, ai fini dell’esame della controversia nel merito, «occorre, in primo luogo, richiamarsi alle stipulazioni contrattuali pertinenti». V., nello stesso senso, sentenza del 13 luglio 2022, JC/EUCAP Somalia (T‑165/20, EU:T:2022:453, punti 37 e 45). V., altresì, sentenze del 12 aprile 2018, PY/EUCAP Sahel Niger (T‑763/16, EU:T:2018:181, punto 66), e del 13 luglio 2022, JF/EUCAP Somalia (T‑194/20, EU:T:2022:454, punto 59), in caso di rinvio nel contratto a un codice di condotta o a procedure operative standard le cui disposizioni possano essere sufficienti. V. anche Lenaerts, K., Maselis, I., e Gutman, K., op. cit., pagg. 696 e 697, punti 19.17 e 19.19.
( 122 ) V. punti da 92 a 101 della sentenza impugnata.
( 123 ) V. punti 105 e 106 della sentenza impugnata.
( 124 ) V. punto 127 della sentenza impugnata.
( 125 ) V. punto 128 della sentenza impugnata.
( 126 ) V. sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker (C‑64/12; in prosieguo: la «sentenza Schlecker, EU:C:2013:551, punti 32 e 39), relativa all’articolo 6 della Convenzione di Roma (v. nota 112, in fine, delle presenti conclusioni). Al punto 38 della sentenza Schlecker, la Corte ha rilevato che la sua interpretazione dei criteri di collegamento di tale convenzione si concilia con la formulazione della nuova disposizione sulle norme di diritto internazionale privato relative ai contratti di lavoro, introdotta dal regolamento Roma I, che non era tuttavia applicabile in quel procedimento ratione temporis. Inoltre, sul carattere subordinato del criterio del luogo di assunzione, v., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd (C‑384/10, EU:C:2011:842, punto 47). L’argomento del sig. L. Jenkinson a questo proposito è quindi infondato.
( 127 ) V. sentenza Schlecker (punto 35).
( 128 ) V. punto 129 della sentenza impugnata.
( 129 ) V. punti 132 e 133 della sentenza impugnata.
( 130 ) V. punto 138 della sentenza impugnata.
( 131 ) V., in tal senso, articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma I, nonché sentenza Schlecker (punti da 33 a 36).
( 132 ) V., a tal riguardo, sentenza Schlecker (punto 34).
( 133 ) V. sentenza Schlecker (punto 40).
( 134 ) Sentenza Schlecker (punto 41).
( 135 ) V., a titolo di esempio recente dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Roma I, sentenza del 13 luglio 2022, JC/EUCAP Somalia (T‑165/20, EU:T:2022:453, punto 44).
( 136 ) Il Tribunale ha esaminato gli argomenti del ricorrente relativi alla validità del suo consenso ai punti da 193 a 195 della sentenza impugnata.
( 137 ) V. sentenza del 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, punto 56).
( 138 ) V. nota 144 delle presenti conclusioni.
( 139 ) V. punti da 157 a 160 della sentenza impugnata.
( 140 ) C‑212/04, EU:C:2006:443, punti da 58 a 75.
( 141 ) 43/84, EU:C:1985:328, punti 16 e 18.
( 142 ) C‑268/06, EU:C:2008:223, punti 87, 111, 112 e 114.
( 143 ) V. paragrafi 62 e segg. delle presenti conclusioni.
( 144 ) Per questo motivo, le sentenze citate negli allegati da 5 a 8 dell’impugnazione dovrebbero essere espunte. Invece, la decisione della Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda), del 31 marzo 2022, Maurice Power v. Health Service Executive (n. 2021/94, punto 20), disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.courts.ie/ga/view/Judgments/431fa418-32b9-48a7-92af-a1a7617c5a4a/17951cac-4583-484d-b8b9-7852cbcf3272/2022_IESC_17.pdf/pdf, avvalorerebbe l’analisi della sentenza impugnata.
( 145 ) Per quanto riguarda l’importanza di tale aleatorietà, la Commissione fa un confronto con la sentenza Eulex Kosovo.
( 146 ) La Commissione fa riferimento alla sentenza Eulex Kosovo.
( 147 ) V. paragrafo 83 delle presenti conclusioni.
( 148 ) La Corte si è già occupata della legge del 2003 nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 aprile 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223), relativa in particolare alla clausola 4, punto 1, e alla clausola 5 dell’accordo quadro. Al punto 50 di tale sentenza, la Corte ha constatato che la legge del 2003 «costituisce la normativa con la quale l’Irlanda ha soddisfatto gli obblighi incombentile ai sensi della direttiva 1999/70».
( 149 ) V. punto 140 della sentenza impugnata.
( 150 ) In sostanza, l’articolo 9 prevede che a un lavoratore che sia stato assunto con due o più CTD consecutivi per un periodo di quattro anni ininterrotti non possa imporsi un altro CTD, fatte salve ragioni obiettive che giustifichino tale rinnovo.
( 151 ) Infatti, da una lettura coordinata di tale punto 151 con i punti 175 e 182 deduco che il Tribunale ha evocato la scelta della durata dei CTD da parte del capomissione Eulex Kosovo e successivamente della missione Eulex Kosovo, il che costituisce, a mio avviso, una risposta all’argomento sostenuto dal sig. L. Jenkinson al punto 11 della sua risposta del 27 settembre 2019. V. punto 19 della sentenza impugnata.
( 152 ) V. paragrafo 124 delle presenti conclusioni.
( 153 ) V. paragrafo 123 delle presenti conclusioni.
( 154 ) V. paragrafo 129 delle presenti conclusioni.
( 155 ) V. paragrafo 80 delle presenti conclusioni.
( 156 ) V. paragrafi da 125 a 128 delle presenti conclusioni.
( 157 ) C‑586/10, EU:C:2012:39.
( 158 ) Il primo comma di tale articolo stabilisce che «[l]’impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale». V., su tale base, l’analisi dell’avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni nella causa Commune de Millau e SEMEA/Commissione (C‑531/12 P, EU:C:2014:1946, paragrafi da 75 a 79), allo stato della giurisprudenza al 27 febbraio 2014. V., per un’esposizione generale della problematica relativa alla portata del sindacato esercitato dalla Corte sull’analisi del diritto nazionale effettuata dal Tribunale, Prek, M., e Lefèvre, S., «The EU Courts as “National” Courts: National Law in the EU Judicial Process», Common Market Law Review, vol. 54, n. 2, Kluwer Law International, Alphen-sur-le-Rhin, 2017, pagg. da 369 a 402, in particolare pagg. 396 e segg.
( 159 ) V., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione (C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punti 65 e 66 e giurisprudenza ivi citata).
( 160 ) V., al punto 19 della sentenza impugnata, il riferimento alla risposta del sig. L. Jenkinson del 27 settembre 2019 sulla legislazione irlandese, da collegare al punto 147 della sentenza impugnata, non contestato. V., altresì, sulla prassi del Tribunale in materia, Prek, M., e Lefèvre, S., op. cit., in particolare sezione 4.1, pagg. da 388 a 390, nonché pag. 394, commento all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale.
( 161 ) V. paragrafo 138 delle presenti conclusioni.
( 162 ) V. paragrafo 149 delle presenti conclusioni. Inoltre, dalla risposta del sig. L. Jenkinson del 27 settembre 2019 risulta che egli ha fatto riferimento, al punto 25, alla giurisprudenza della Corte.
( 163 ) V., per quanto riguarda il caso in cui non è pertinente nessuna giurisprudenza nazionale, Prek, M., e Lefèvre, S., op. cit., in particolare pag. 388, nota 84. Osservo peraltro, da un lato, che il sig. L. Jenkinson non sostiene di aver sottoposto alla valutazione del Tribunale precisazioni sufficienti sulla legislazione irlandese in relazione alle specificità della missione Eulex Kosovo, raccolte dal Tribunale sulla base degli elementi forniti dai convenuti. Dall’altro, a sostegno della sua impugnazione, egli ha fornito nuovi elementi tratti dalla giurisprudenza irlandese.
( 164 ) V., in tal senso, Karpenstein, U., op. cit., punto 2.
( 165 ) V. sentenze del 19 febbraio 2016, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione (T‑53/14, non pubblicata, EU:T:2016:88, punto 40), e del 9 dicembre 2020, Adraces/Commissione (T‑714/18, non pubblicata, EU:T:2020:591, punto 36).
( 166 ) V., in particolare, per quanto riguarda l’effetto diretto della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, sentenza del 15 aprile 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223, punto 68).
( 167 ) A mio avviso, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta implicitamente che nessuna decisione nazionale era particolarmente pertinente.
( 168 ) Sulla vocazione dell’articolo 272 TFUE a costituire un quadro privilegiato per elaborare soluzioni armonizzate, v. Butler, G., «The EU’s contractual relations and the arbitration clause: disputes at the Court of Justice of the European Union», European Law Review, vol. 46, n. 3, Sweet & Maxwell, Londra, 2021, pagg. da 345 a 363, in particolare pagg. 347 e 348.
( 169 ) Tale punto è stato citato, da ultimo, nella sentenza del 28 febbraio 2018, John (C‑46/17, EU:C:2018:131, punto 53).
( 170 ) C‑586/10, EU:C:2012:39.
( 171 ) V., in particolare, sentenze del 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commissione (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, punto 39), e del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione (C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, punto 50).
( 172 ) V. seconda parte della censura al paragrafo 143 delle presenti conclusioni.
( 173 ) V. punti 161 e 162 della sentenza impugnata, vertenti specificamente sui vincoli di bilancio, nonché punti 169 e 176 di tale sentenza.
( 174 ) V. punti da 157 a 160 e 176 della sentenza impugnata. V., a tale riguardo, la definizione di «lavoratore a tempo determinato» di cui alla clausola 3, punto 1, dell’accordo quadro, formulata come segue: «una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico».
( 175 ) V. punti da 163 a 168 della sentenza impugnata.
( 176 ) V. punti 177 e 178 della sentenza impugnata.
( 177 ) V. punto 182 della sentenza impugnata.
( 178 ) V. punti 175 e 176 della sentenza impugnata.
( 179 ) V. punto 162 della sentenza impugnata.
( 180 ) V. punto 179 della sentenza impugnata.
( 181 ) V. punti da 164 a 168 della sentenza impugnata e in particolare quest’ultimo punto.
( 182 ) V. punto 184 della sentenza impugnata, nonché, nello stesso senso, sentenza Eulex Kosovo (punto 45, relativo agli scopi perseguiti dall’azione comune 2008/124 e il riferimento al considerando 6 della decisione 2014/349). Anche questi elementi consentono di notare l’autonomia della missione Eulex Kosovo.
( 183 ) V., in particolare, punto 181, terza frase fino a «personale», della sentenza impugnata.
( 184 ) V., in particolare, constatazioni del Tribunale ai punti 186 e 187 della sentenza impugnata, relative all’ultimo CTD proposto. V., per quanto riguarda situazioni in cui il ricorso a CTD non riguarda esigenze provvisorie, ma durevoli, in particolare, sentenze del 26 novembre 2014, Mascolo e a. [C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13, EU:C:2014:2401, punto 120, in un caso di rinnovo illimitato di CTD (punto 84)]; del 14 settembre 2016, Pérez López [C‑16/15, EU:C:2016:679, in un caso di deficit strutturale di posti per il personale di ruolo nel settore di attività interessato (punto 55)], e del 19 marzo 2020, Sánchez Ruiz e a. [C‑103/18 e C‑429/18, EU:C:2020:219, in cui il datore di lavoro non ha organizzato una procedura di selezione diretta a coprire definitivamente il posto vacante (punto 51)].
( 185 ) V. paragrafo 61 delle presenti conclusioni.
( 186 ) V. nota 80 delle presenti conclusioni.