SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
27 novembre 2024 ( *1 )
«Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Violazione dell’obbligo di motivazione – Annullamento parziale della decisione da parte di una sentenza del Tribunale – Decisione modificativa – Ammende – Prescrizione – Importo di base – Valore delle vendite – Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Parità di trattamento – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»
Nella causa T‑561/21,
HSBC Holdings plc, con sede a Londra (Regno Unito),
HSBC Bank plc, con sede a Londra,
HSBC Continental Europe, con sede a Parigi (Francia),
rappresentate da M. Demetriou e D. Bailey, barristers, C. Angeli, M. Giner Asins e C. Chevreste, avvocati, e M. Simpson, solicitor,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da T. Baumé, P. Berghe e M. Farley, in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da K. Kowalik-Bańczyk, presidente, E. Buttigieg (relatore) e G. Hesse, giudici,
cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento, segnatamente:
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la decisione del 21 dicembre 2021 di sospendere il procedimento in applicazione dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale fino alla pronuncia della sentenza nella causa C‑883/19 P, HSBC Holdings e a./Commissione, |
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la sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a./Commissione (C‑883/19 P, EU:C:2023:11), e le osservazioni delle parti ad essa relative, presentate nell’ambito della replica e della controreplica, |
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le sentenze del 20 dicembre 2023, JPMorgan Chase e a./Commissione (T‑106/17, con impugnazione pendente, EU:T:2023:832), e del 20 dicembre 2023, Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commissione (T‑113/17, con impugnazione pendente, EU:T:2023:847), e le osservazioni delle parti ad esse relative, |
in seguito all’udienza del 25 gennaio 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
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1 |
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la HSBC Holdings plc, la HSBC Bank plc e la HSBC Continental Europe (in prosieguo, considerate congiuntamente: la «HSBC»), ricorrenti, chiedono, da un lato, l’annullamento dell’articolo 1, della decisione C(2021) 4600 final della Commissione, del 28 giugno 2021, che modifica la decisione C(2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)] (in prosieguo: la «decisione del 2021»), nonché l’annullamento dell’articolo 2, lettera b), della decisione C(2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)] (in prosieguo: la «decisione del 2016), come modificata, e, dall’altro, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta nella decisione del 2021. [omissis] |
Conclusioni delle parti
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Le ricorrenti chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia:
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La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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In diritto
[omissis]
Sulla domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione del 2021 e dell’articolo 2, lettera b), della decisione del 2016, come modificata
Sul primo motivo, vertente sulla violazione del termine di prescrizione per infliggere un’ammenda alla HSBC
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Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti fanno valere che la decisione del 2021 è stata adottata oltre il termine di prescrizione di dieci anni previsto all’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003. Esse sostengono, in sostanza, che tale termine di prescrizione non è stato sospeso, in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, con la proposizione da parte della Commissione dell’impugnazione nella causa C‑806/19 P (v. punto 8 supra) nei limiti in cui, già a tale data, la Commissione aveva intenzione di adottare una nuova decisione nei confronti della HSBC senza attendere l’esito del procedimento di impugnazione. Secondo le ricorrenti, la Commissione non poteva proporre l’impugnazione con il solo obiettivo di sospendere il termine di prescrizione al fine di procurarsi un termine supplementare per adottare una nuova decisione nel frattempo. Tale impugnazione, proposta con uno scopo improprio, sarebbe priva di oggetto e non avrebbe sospeso il termine di prescrizione. |
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Inoltre, secondo le ricorrenti, anche supponendo che l’impugnazione proposta dalla Commissione abbia sospeso il termine di prescrizione a decorrere dal 31 ottobre 2019, tale sospensione è in ogni caso cessata al momento dell’invio della lettera dell’8 maggio 2020 quando il membro della Commissione incaricato della concorrenza ha notificato alla HSBC la sua intenzione di proporre al collegio dei commissari l’adozione di una nuova decisione da inviare alla HSBC (v. punto 9 supra). Secondo le ricorrenti, a tale data, la Commissione ha dimostrato che non le era «impedito» di agire nonostante l’impugnazione pendente. Il suo interesse nell’esito dell’impugnazione sarebbe venuto meno quando essa ha intrapreso le iniziative volte ad adottare una nuova decisione nei confronti della HSBC. |
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La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti. |
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A tale riguardo, occorre rilevare che lo scopo dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 è di istituire una normativa che disciplina i termini entro i quali la Commissione, senza ledere il principio fondamentale della certezza del diritto, può infliggere ammende e penalità di mora alle imprese oggetto di procedimenti di applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione (sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, punto 38). Tale disposizione risulta da un contemperamento operato dal legislatore dell’Unione, nell’esercizio delle competenze ad esso conferite, tra due obiettivi che possono richiedere misure che vanno in senso contrario, vale a dire, da un lato, la necessità di garantire la certezza del diritto evitando che possano essere indefinitamente messe in discussione situazioni consolidate con il decorso del tempo, nonché, dall’altro, l’esigenza di garantire il rispetto del diritto, perseguendo, accertando e sanzionando le infrazioni al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2022, Ferriere Nord/Commissione, T‑667/19, con impugnazione pendente, EU:T:2022:692, punto 354 e giurisprudenza ivi citata). |
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In applicazione dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione del potere della Commissione di infliggere un’ammenda opera, in presenza di atti della Commissione destinati all’accertamento o alla repressione dell’infrazione, al più tardi entro dieci anni a decorrere dal giorno in cui è cessata l’infrazione continuata o ripetuta. Inoltre, l’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 prevede che la prescrizione rimanga sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea un ricorso contro la decisione della Commissione. Ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo, il termine di prescrizione di dieci anni è prolungato della durata della sospensione della prescrizione in conformità al suo paragrafo 6. |
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Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere, conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il 27 marzo 2007, ossia dalla data in cui è cessata l’infrazione unica e continuata addebitata nei confronti delle ricorrenti. La Commissione ha adottato la decisione del 2016 il 7 dicembre 2016, ossia nove anni, otto mesi e dieci giorni dopo la cessazione dell’infrazione. È altresì pacifico tra le parti che il termine di prescrizione è stato sospeso, in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, a partire dal 17 febbraio 2017, data della proposizione del ricorso nella causa T‑105/17, ossia nove anni, dieci mesi e venti giorni dopo la cessazione dell’infrazione, e ciò fino alla pronuncia della sentenza in tale causa il 24 settembre 2019. In tale data, in considerazione del termine di prescrizione massimo di dieci anni previsto all’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, la Commissione disponeva di un mese e undici giorni per adottare una nuova decisione che infliggeva un’ammenda. |
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Il 31 ottobre 2019, ossia un mese e sette giorni dopo la pronuncia della sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione (T‑105/17, EU:T:2019:675), la Commissione ha proposto impugnazione nella causa C‑806/19 P. |
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La decisione del 2021 è stata adottata il 28 giugno 2021, mentre il procedimento nella causa C‑806/19 P riguardante l’impugnazione proposta dalla Commissione era pendente dinanzi alla Corte. |
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Al fine di stabilire se la prescrizione fosse intervenuta al momento dell’adozione della decisione del 2021, come sostenuto dalle ricorrenti, occorre determinare, in considerazione degli argomenti da esse dedotti al riguardo, da un lato, se l’impugnazione proposta dalla Commissione nella causa C‑806/19 P abbia avuto l’effetto di sospendere il termine di prescrizione di cui trattasi e, dall’altro, se tale eventuale sospensione fosse perdurata fino all’adozione di tale decisione. Infatti, è pacifico che, alla data di proposizione dell’impugnazione da parte della Commissione, il termine di prescrizione non era ancora scaduto. |
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A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, il termine di prescrizione è sospeso per il tempo in cui pende dinanzi a un giudice dell’Unione un ricorso contro la decisione della Commissione. Ne risulta inequivocabilmente che la sospensione del termine di prescrizione ai sensi di tale disposizione è fondata su una circostanza oggettiva, soddisfatta nel caso di specie, vertente sull’esistenza stessa di un procedimento giurisdizionale pendente (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190, punto 141 e giurisprudenza ivi citata). Contrariamente a quanto risulta, in sostanza, dagli argomenti delle ricorrenti, tale disposizione non subordina detta sospensione ad alcuna condizione soggettiva, quale un «obiettivo» perseguito con la proposizione del ricorso o l’«intenzione» della parte che lo ha proposto. |
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In tale contesto, occorre altresì ricordare che l’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 tutela la Commissione dinanzi agli effetti della prescrizione in situazioni in cui essa deve attendere la decisione del giudice dell’Unione, nell’ambito di procedimenti sul cui svolgimento essa non ha il controllo assoluto, prima di sapere se l’atto impugnato sia viziato o meno da illegittimità (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punti 144 e 151). |
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La nozione di «impedimento» di agire della Commissione, cui si riferisce la giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 144), invocata dalle ricorrenti, non deve essere intesa come un’impossibilità assoluta per la Commissione di intraprendere, come nel caso di specie, atti preparatori in vista dell’eventuale adozione di una nuova decisione al fine di conformarsi a una sentenza del Tribunale che ha constatato un’illegittimità che vizia la sua decisione. Tale nozione di «impedimento» si riferisce ad una circostanza oggettiva vertente sull’esistenza stessa di un procedimento giurisdizionale pendente a causa della quale persiste un’incertezza riguardo alla legittimità della decisione della Commissione. |
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Nel caso di specie, proponendo l’impugnazione nella causa C‑806/19 P, la Commissione ha investito la Corte della valutazione della legittimità dell’articolo 2, lettera b), della decisione del 2016, rimessa in discussione dal Tribunale nella sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione (T‑105/17, EU:T:2019:675). Per il tempo in cui il procedimento relativo a tale impugnazione era pendente, sussisteva un’incertezza riguardo alla legittimità di tale disposizione della decisione del 2016. |
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È vero che, come fanno valere, in sostanza, le ricorrenti, conformemente a una giurisprudenza costante, l’esistenza di un interesse ad agire del ricorrente presuppone che l’impugnazione possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta (v. sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, se è pur vero che la mancanza di un siffatto interesse ad agire al momento della proposizione del ricorso, supponendola dimostrata, potrebbe condurre al rigetto di un’impugnazione in quanto irricevibile e il venir meno di un interesse ad agire in corso di causa potrebbe indurre il giudice dell’Unione a pronunciare un non luogo a statuire, una siffatta circostanza non può eliminare retroattivamente la sospensione della prescrizione del potere della Commissione di infliggere le ammende a motivo dell’avvio di un procedimento di impugnazione. Infatti, è il fatto stesso che un ricorso sia pendente dinanzi al Tribunale o alla Corte che giustifica la sospensione, e non già le conclusioni cui giungono tali giudici nella decisione conclusiva del procedimento (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 153). |
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Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la proposizione dell’impugnazione da parte della Commissione ha avuto l’effetto di sospendere la prescrizione del suo potere di infliggere loro ammende fino all’adozione da parte della Corte di una decisione conclusiva del procedimento in tale causa (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punti 147 e 157), e ciò indipendentemente dalle iniziative da essa intraprese ai fini dell’adozione della decisione del 2021, mentre tale procedimento di impugnazione era pendente. |
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In ogni caso, le ricorrenti non possono utilmente invocare il venir meno dell’interesse della Commissione a conoscere l’esito della sua impugnazione a partire dall’8 maggio 2020, data in cui essa avrebbe manifestato la sua intenzione di adottare una nuova decisione nei confronti della HSBC. Infatti, la Corte ha riconosciuto che il semplice fatto di formulare una proposta di atto al fine di conformarsi ad una sentenza del Tribunale non può, in quanto tale, essere interpretato come un’acquiescenza definitiva e formale da parte della Commissione alla sentenza del Tribunale interessata e non implica, in quanto tale, il venir meno di ogni interesse della Commissione a promuovere un’impugnazione e alla soluzione della controversia (v., in tal senso, sentenze dell’8 gennaio 2002, Francia/Monsanto e Commissione, C‑248/99 P, EU:C:2002:1, punto 31, e del 13 giugno 2013, Versalis/Commissione, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, punto 125). |
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Analogamente, nel caso di specie, il solo fatto di aver intrapreso iniziative volte ad adottare una nuova decisione a seguito della pronuncia della sentenza del 24 settembre 2019, HSBC Holdings e a./Commissione (T‑105/17, EU:T:2019:675), non dimostra che la Commissione abbia perso ogni interesse a far accertare la legittimità dell’articolo 2, lettera b), della decisione del 2016, in quanto tale interesse perdura fino all’adozione della decisione della Corte conclusiva del procedimento o, quanto meno, fino all’adozione di tale nuova decisione. Il fatto che, dopo l’adozione della decisione del 2021, la Commissione abbia rinunciato alla sua impugnazione nella causa C‑806/19 P (v. punto 14 supra) non modifica in alcun modo tale conclusione. |
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Inoltre, occorre rilevare che solo una decisione adottata dal collegio dei commissari contiene una posizione definitiva e formale della Commissione, il che non avviene nel caso delle informazioni fornite o delle dichiarazioni di intenti formulate dal membro della Commissione incaricato della concorrenza in merito all’adozione di una siffatta decisione, come giustamente ricordato dalla Commissione nella lettera dell’8 maggio 2021 indirizzata alle ricorrenti. |
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Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l’esercizio da parte della Commissione del suo potere sanzionatorio nei confronti dei comportamenti illeciti delle ricorrenti non era prescritto al momento dell’adozione, il 28 giugno 2021, della decisione del 2021, in considerazione del fatto che il procedimento relativo all’impugnazione nella causa C‑806/19 P era pendente dinanzi alla Corte. |
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55 |
Pertanto, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato. [omissis] |
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda della Commissione. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Settima Sezione) dichiara e statuisce: |
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Kowalik-Bańczyk Buttigieg Hesse Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 novembre 2024. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.