CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
TAMARA ĆAPETA
del 28 aprile 2022 ( 1 )
Cause riunite C‑164/21 e C‑318/21
SIA Baltijas Starptautiskā Akadēmija
contro
Latvijas Zinātnes padome (C‑164/21)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia)]
e
SIA Stockholm School of Economics in Riga
contro
Latvijas Zinātnes padome (C‑318/21)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia)]
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Articolo 2, punto 83 – Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione – Nozione di organismo di ricerca – Istituto di istruzione superiore che esercita attività economiche e non economiche – Determinazione dell’attività principale»
I. Introduzione
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1. |
Gli istituti di istruzione superiore privati possono essere considerati organismi di ricerca e diffusione della conoscenza? Questo è il nucleo delle questioni poste dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia) e dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia). |
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2. |
Più precisamente, nelle due cause, la Corte è invitata a interpretare la nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» di cui all’articolo 2, punto 83, del regolamento generale di esenzione per categoria (in prosieguo: il «RGEC») ( 2 ). |
II. Contesto normativo
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3. |
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del RGEC stabilisce che esso si applica, in particolare, agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. |
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4. |
Nel precisare le nozioni relative a tale categoria di aiuti, l’articolo 2, punto 83, del RGEC definisce un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» nei seguenti termini: «un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati». |
III. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
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5. |
Le due cause pendenti dinanzi ai giudici del rinvio sono accomunate da fatti quasi identici: le ricorrenti sono entrambe due istituti di istruzione superiore privati che hanno partecipato, rispettivamente, a due diversi bandi indetti dal Latvijas Zinātnes padome (Consiglio scientifico della Lettonia) per il finanziamento di progetti di ricerca. |
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6. |
In entrambi i casi, il Consiglio scientifico della Lettonia ha respinto le candidature in quanto inammissibili, poiché le ricorrenti esercitavano, in parte, attività economiche. |
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7. |
Entrambi i bandi per progetti di ricerca erano stati redatti in conformità al Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 725 «Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība» (decreto n. 725 del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2017 sulle procedure di valutazione dei progetti di ricerca fondamentale e applicata e di gestione del loro finanziamento) (in prosieguo: il «decreto n. 725»). |
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8. |
Ai sensi del decreto n. 725, per poter ottenere un finanziamento della ricerca, il progetto deve essere realizzato da un’istituzione scientifica iscritta nel Registro delle istituzioni scientifiche che, indipendentemente dal suo status giuridico (costituita secondo il diritto privato o pubblico) o dal modo in cui è finanziata, in base alle disposizioni normative che ne disciplinano le attività (statuto, regolamento interno o atto costitutivo), svolge attività principali non aventi natura economica e risponde alla definizione di organismo di ricerca di cui all’articolo 2, punto 83, del RGEC. |
A. Causa C‑164/21
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9. |
La ricorrente nel procedimento principale, la SIA Baltijas Starptautiskā Akadēmija, offre servizi di istruzione superiore di natura universitaria e non universitaria. È un istituto di istruzione superiore accreditato che opera in conformità al Komerclikums (codice di commercio), nei limiti in cui quest’ultimo non sia contrario all’Augstskolu likums (legge in materia di istituti di istruzione superiore). Uno dei settori di attività definiti dalla ricorrente è l’attività scientifica. La ricorrente è iscritta nel Registro delle istituzioni scientifiche. |
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10. |
Con decisione del 23 gennaio 2020, il Consiglio scientifico della Lettonia ha adottato il disciplinare del bando generale per progetti di ricerca fondamentale e applicata per il 2020 (in prosieguo: il «disciplinare del bando»), al quale la ricorrente ha partecipato presentando una proposta di progetto. |
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11. |
Con decisione del 14 aprile 2020, il Consiglio scientifico della Lettonia ha respinto detta proposta di progetto ritenendo che la ricorrente non fosse un’istituzione scientifica ai sensi del decreto n. 725. |
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12. |
Dalla proposta di progetto risulta che, nel 2019, la proporzione del fatturato delle attività che non avevano natura economica rispetto a quello delle attività economiche era del 95% contro il 5%. Allo stesso tempo, l’84% del fatturato totale era costituito dalle tasse d’iscrizione percepite per l’attività accademica che, data la natura dell’attività della ricorrente (una società a responsabilità limitata il cui principale obiettivo è realizzare utili), è un’attività economica. Pertanto, secondo il Consiglio scientifico della Lettonia, l’attività principale della ricorrente è di natura commerciale. |
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13. |
La ricorrente nel procedimento principale ha contestato tale rigetto dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che la ricerca indipendente costituisce la sua attività principale. La ricorrente sostiene che né il RGEC né il disciplinare del bando prevedono che un partecipante non possa esercitare un’attività economica e ricavarne utili, né stabiliscono quale debba essere la proporzione tra l’attività economica e l’attività non economica. La ricorrente sostiene che essa separa chiaramente le attività principali prive di natura economica dalle attività economiche. |
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14. |
Nel contesto di tale procedimento, l’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
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15. |
Le parti nel procedimento principale, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. |
B. Causa C‑318/21
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16. |
Il 22 maggio 2019 il Consiglio scientifico della Lettonia ha adottato il disciplinare di un bando per progetti di ricerca fondamentale e applicata per il 2019 e ha indetto un bando per la presentazione di progetti, al quale la SIA Stockholm School of Economics in Riga, ricorrente, ha partecipato presentando una proposta di progetto. |
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17. |
Con decisione del Consiglio scientifico della Lettonia del 19 settembre 2019, la proposta di progetto è stata respinta, ritenendosi che non soddisfacesse i criteri di ammissibilità previsti dal decreto n. 725. Tale decisione si fondava sulla circostanza che la proporzione di attività non economiche della ricorrente era pari al 34%, contro il 66% di attività economiche. Il Consiglio scientifico della Lettonia ha quindi deciso che l’attività principale della ricorrente era di natura commerciale e che quest’ultima non poteva essere considerata avente come finalità principale quella di svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o di garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. |
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18. |
La ricorrente ha impugnato tale decisione, sostenendo di soddisfare i requisiti imposti dal decreto n. 725, in virtù della sua iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche e del fatto che la sua attività principale era di natura non economica. A tal riguardo, la ricorrente ha prodotto documenti per dimostrare che i contributi finanziari dell’attività principale erano separati dalle attività di natura economica e che gli utili di tali attività economiche della ricorrente erano reinvestiti nell’attività principale dell’organismo di ricerca. |
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19. |
Con sentenza dell’8 giugno 2020, l’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) ha respinto tale ricorso. Secondo tale giudice, dalla relazione relativa al fatturato per il 2018 risulta che i ricavi e i costi relativi alle attività economiche della ricorrente prevalgono rispetto alle attività prive di natura economica. Esso ha quindi dichiarato che la ricorrente non è un’istituzione scientifica che può beneficiare di finanziamenti statali per ricerca fondamentale e applicata. |
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20. |
La ricorrente ha impugnato la decisione dell’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale) dinanzi al giudice del rinvio. In tale contesto, le questioni poste nella presente causa dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) alla Corte di giustizia sono le seguenti:
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21. |
Le parti nel procedimento principale e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte. |
IV. Analisi
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22. |
Come richiesto dalla Corte, nell’ambito della mia analisi mi concentrerò sulle prime due questioni poste dal giudice del rinvio nella causa C‑164/21 e sulle prime tre questioni poste nella causa C‑318/21. |
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23. |
Questi due gruppi di questioni richiedono, in sostanza, l’interpretazione dell’articolo 2, punto 83, del RGEC, al fine di assistere i giudici del rinvio nello stabilire se un istituto di istruzione superiore privato, finanziato principalmente attraverso tasse di iscrizione per servizi accademici, possa essere considerato un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» ai sensi di tale disposizione. I giudici del rinvio chiedono altresì se la quota di finanziamento proveniente da attività economiche rispetto a quella proveniente da attività non economiche sia rilevante al fine di determinare la finalità principale di tale organismo. |
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24. |
Ritengo che la Corte non sia competente a rispondere a tali questioni. Illustrerò la mia posizione nella sezione IV.A. Qualora la Corte decida diversamente, fornirò le risposte alle questioni poste nella sezione IV.B. |
A. Competenza della Corte
1. Non applicabilità del RGEC ai sensi del diritto dell’Unione
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25. |
La Corte è competente a interpretare il diritto dell’Unione nell’ambito di un procedimento pregiudiziale qualora si ponga la questione della sua applicazione, ai sensi del diritto dell’Unione, dinanzi a un giudice nazionale ( 3 ). |
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26. |
Le questioni poste dai giudici del rinvio vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 83, del RGEC. |
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27. |
Occorre quindi stabilire, anzitutto, le ragioni per le quali tale disposizione è rilevante nelle cause in esame. |
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28. |
Il RGEC ha lo scopo di determinare le situazioni in cui un aiuto di Stato può essere considerato compatibile con il mercato interno, sebbene esso non sia stato notificato e approvato singolarmente dalla Commissione europea. I procedimenti pendenti dinanzi ai giudici del rinvio, tuttavia, non vertono sulla questione se le sovvenzioni di cui trattasi fossero soggette o meno a notifica in quanto aiuti di Stato. Di converso, sembra che l’articolo 2, punto 83, del RGEC sia divenuto rilevante nell’ambito di procedimenti nazionali per effetto del decreto n. 725, nel quale la definizione contenuta nel RGEC è stata utilizzata per determinare le istituzioni che possono beneficiare di sovvenzioni pubbliche per attività di ricerca. |
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29. |
L’articolo 2, punto 83, del RGEC non è applicabile ai sensi del diritto dell’Unione, bensì in virtù della scelta del Consiglio dei ministri della Lettonia, espressa nel decreto n. 725, di utilizzare una definizione tratta da un atto giuridico dell’Unione a fini puramente interni: la determinazione dei potenziali beneficiari di sovvenzioni pubbliche per attività di ricerca. |
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30. |
Pertanto, l’articolo 2, punto 83, del RGEC si applica ai sensi del diritto nazionale, e non del diritto dell’Unione. |
2. Diversità dello scopo della definizione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» nel RGEC e nel decreto n. 725
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31. |
Dalle decisioni di rinvio e dalle osservazioni delle parti risulta altresì che la scelta di utilizzare la definizione tratta dal RGEC è motivata dallo sforzo dello Stato lettone di garantire la compatibilità con le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. |
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32. |
Di converso, come spiegherò nel prosieguo, la ragione dell’inclusione nel RGEC della nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» non ha nulla a che vedere con la legittimità o l’illegittimità degli aiuti alla ricerca concessi direttamente a siffatte organizzazioni. |
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33. |
Il RGEC non esclude, in alcuna delle sue disposizioni concernenti gli aiuti a favore di ricerca e sviluppo, l’obbligo di notifica con riferimento al tipo di entità beneficiaria. Piuttosto, il RGEC adotta un approccio funzionale: sono gli aiuti alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e agli studi di fattibilità che soddisfano altri criteri enunciati nel capo III, sezione 4, del RGEC, ad essere esentati dall’obbligo di notifica ( 4 ) e, quindi, ad essere assistiti da una presunzione di compatibilità con il mercato interno. |
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34. |
Il coinvolgimento di entità definite come «organismi di ricerca e diffusione della conoscenza» all’articolo 2, punto 83, del RGEC, svolge un ruolo nella decisione concernente la necessità o meno di una notifica, come spiegherò tra poco. Tuttavia, tale definizione non influisce, di per sé, sulla compatibilità con il mercato interno di una sovvenzione alla ricerca concessa a un istituto di ricerca. |
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35. |
La definizione di cui all’articolo 2, punto 83, del RGEC è pertinente soltanto con riferimento a talune disposizioni del capo III, sezione 4, del RGEC. In primo luogo, la collaborazione effettiva tra «organismi di ricerca e diffusione della conoscenza» e imprese può determinare un aumento dell’intensità di aiuti di Stato ammessa per determinati progetti di ricerca ( 5 ). In secondo luogo, gli aiuti all’innovazione a favore delle piccole e medie imprese (PMI) possono coprire i costi di messa a disposizione di ricercatori altamente qualificati da parte di siffatti organismi per lavorare nell’ambito del progetto di una PMI beneficiaria ( 6 ). Infine, gli aiuti a favore di ricerca e sviluppo nel settore della pesca e dell’acquacoltura possono essere concessi direttamente soltanto a un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» ( 7 ). Questi sono gli unici casi in cui la definizione di organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» di cui all’articolo 2, punto 83, del RGEC è impiegata nel RGEC. |
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36. |
Infine, nulla nel RGEC suggerisce che la nozione di «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» incida sulla definizione di impresa ai fini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 8 ). Qualora siffatta istituzione eserciti attività economiche, essa sarà qualificata come impresa e la compatibilità con il mercato interno di aiuti alla ricerca da essi percepiti dovrà essere approvata in ogni singolo caso al momento della sua notifica oppure automaticamente, senza necessità di notifica, purché soddisfi le condizioni di cui al RGEC. |
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37. |
Pertanto, al fine di garantire la compatibilità del finanziamento pubblico della ricerca con le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato ed evitare così la violazione di tali norme da parte di decisioni del Consiglio scientifico della Lettonia, l’esclusione degli organismi di ricerca che svolgono anche attività economiche non è necessaria. A seconda delle circostanze, un aiuto del genere potrebbe essere compatibile con il mercato interno. |
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38. |
È opportuno aggiungere che la politica dell’Unione in materia di aiuti di Stato è a favore degli aiuti alla ricerca. La ricerca rafforza il livello di conoscenza nella società e crea nuove opportunità economiche ( 9 ). Tuttavia, anche se i risultati dei progetti di ricerca sono generalmente benefici per la società, vari progetti potrebbero presentare un tasso di rendimento poco attraente dal punto di vista degli investitori privati. Pertanto, come spiegato dalla Commissione europea, gli aiuti di Stato possono «contribuire alla realizzazione di progetti che apportano un beneficio generale alla collettività o all’economia e che altrimenti non sarebbero attuati» ( 10 ). Quanto correggono tali fallimenti di mercato o asimmetrie nell’informazione o nel coordinamento fra differenti enti di ricerca ( 11 ), gli aiuti a favore di ricerca e sviluppo sono generalmente considerati compatibili con il mercato interno. |
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39. |
Non vi è dubbio, a mio avviso, che gli istituti di istruzione superiore privati siano in grado di contribuire alla ricerca, all’innovazione e, di conseguenza, alla crescita, al pari dei loro omologhi pubblici. Non vedo quindi alcun motivo per escludere tali istituti dalla cerchia dei potenziali beneficiari di aiuti alla ricerca. |
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40. |
I programmi di finanziamento della ricerca propri dell’Unione non escludono gli istituti di istruzione superiore privati dai loro progetti, come nel caso dei fondi Horizon Europe ( 12 ), comprendenti le azioni Marie Skłodowska-Curie. |
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41. |
Ciò premesso, come rilevato dal governo dei Paesi Bassi, la scelta delle istituzioni che possono beneficiare di aiuti alla ricerca mediante risorse pubbliche è rimessa interamente, in definitiva, allo Stato lettone. Esso può scegliere di escludere gli istituti di ricerca e di istruzione privati che offrono servizi di insegnamento a titolo oneroso. Tale decisione non è tuttavia dettata dal diritto dell’Unione, e certamente, non dall’articolo 2, punto 83, del RGEC. |
3. Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza e norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato
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42. |
In quanto beneficiari di un finanziamento pubblico alla ricerca, gli organismi di ricerca possono certamente trovarsi in situazioni diverse alla luce delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Va detto che tali norme si applicano agli organismi di ricerca al pari di qualsiasi altra istituzione. Pertanto, gli organismi di ricerca sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato qualora possano essere qualificati come imprese. Tuttavia, se non lo sono, essi esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato non si applicano, quindi, alle sovvenzioni alla ricerca concesse a organismi di ricerca che non si qualificano come imprese. |
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43. |
Secondo una giurisprudenza costante della Corte nel settore del diritto della concorrenza, un’impresa è un’entità che esercita un’attività economica, nel senso che offre beni o servizi sul mercato ( 13 ). La qualificazione come impresa non dipende dalla questione se essa sia costituita ai sensi del diritto pubblico o privato, né dalla questione se essa persegua uno scopo di lucro ( 14 ). Lo stesso vale, in linea di principio, per gli organismi di ricerca ( 15 ). |
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44. |
Un ente è qualificato come impresa in relazione a un’attività specifica. Un ente che svolga sia attività economiche sia attività non economiche è considerato come un’impresa solo per quanto riguarda le prime ( 16 ). Pertanto, gli aiuti a sostegno delle attività di organismi di ricerca che sono considerate economiche sono soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato, mentre gli aiuti a sostegno delle attività non economiche di tali organismi esulano dall’ambito di applicazione di dette norme. |
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45. |
Le università sono, di regola, enti che svolgono sia attività di ricerca sia attività di diffusione della conoscenza attraverso l’insegnamento e la pubblicazione. |
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46. |
La Corte ha escluso dalla nozione di prestazione di servizi le attività di insegnamento impartite da istituti integrati nel sistema dell’istruzione pubblica e finanziate prevalentemente mediante fondi pubblici ( 17 ). Attività di questo tipo esulano, quindi, dall’ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. L’attività di insegnamento finanziata mediante fondi privati ( 18 ) è stata invece considerata dalla Corte come una prestazione di servizi ( 19 ). Essa costituisce quindi un’attività economica ( 20 ), salvo che i fondi provengano dal prestatore dei servizi stesso ( 21 ). |
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47. |
Un istituto di ricerca e di insegnamento può esercitare contemporaneamente attività economiche e non economiche, ad esempio offrendo corsi a pagamento nell’ambito della sua attività economica e svolgendo attività di ricerca fondamentale a titolo di attività non economica. Questo sembra essere il caso delle due università ricorrenti nei procedimenti principali. |
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48. |
La questione che si pone in situazioni del genere è se qualsiasi aiuto concesso da uno Stato o attraverso risorse statali a un organismo che eserciti anche attività economiche collochi necessariamente tale organismo nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
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49. |
Nel contesto dell’istruzione superiore, la giurisprudenza della Corte ha precisato che ciò non avviene. Se le attività non economiche di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza possono essere distinte dalle sue attività economiche e se può essere dimostrato che l’aiuto riguarda esclusivamente attività non economiche, siffatto trasferimento di risorse statali non è allora considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ( 22 ). |
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50. |
Più in generale, la Corte ha dichiarato che «la qualificazione come attività rientrante nell’esercizio dei pubblici poteri o come attività economica dev’essere effettuata separatamente per ogni attività esercitata da un dato ente» ( 23 ). |
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51. |
La Commissione europea ha accolto lo stesso ragionamento nella disciplina. Essa ha quindi precisato che «[l]addove la medesima entità svolga attività economiche e non economiche e al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell’attività economica, il finanziamento pubblico dell’attività non economica non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e entrate possono essere nettamente separati» ( 24 ). |
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52. |
Pertanto, se un organismo di ricerca esercita sia attività economiche sia attività non economiche, il finanziamento pubblico rientra nelle norme in materia di aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi connessi ad attività economiche La Commissione europea accerta tale aspetto valutando se il finanziamento pubblico assegnato alla pertinente entità per un determinato periodo contabile è superiore ai costi delle attività non economiche sostenute in quel periodo ( 25 ). |
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53. |
Inoltre, se un organismo di ricerca offre servizi di insegnamento a titolo oneroso, ma tutti gli utili di tali attività sono reinvestiti nelle attività primarie di ricerca, le sue attività sono considerate come attività non economiche nel loro complesso ( 26 ). |
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54. |
Pertanto, la questione se un aiuto concesso a un organismo di ricerca costituisca un aiuto di Stato dipende dalla qualificazione dell’attività finanziata come economica o non economica. Se l’attività finanziata non ha carattere economico, le norme in materia di aiuti di Stato non trovano applicazione, anche qualora lo stesso ente eserciti altresì attività economiche, purché queste siano chiaramente separate dalle attività finanziate. Se le attività finanziate sono attività economiche, siffatto finanziamento costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Detto aiuto può quindi, in definitiva, essere considerato compatibile con il mercato interno e, di conseguenza, permesso. |
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55. |
Un lettore attento avrà notato che in nessuna parte della presente sezione è stato menzionato l’articolo 2, punto 83, del RGEC. Ciò poiché esso è irrilevante ai fini dell’applicabilità delle norme in materia di aiuti di Stato alle sovvenzioni alla ricerca concesse a istituti di ricerca. |
4. Conclusione provvisoria: la Corte non è competente
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56. |
Sulla base di quanto precede, dato che la disposizione del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione si applica soltanto in forza del diritto nazionale e per uno scopo diverso da quello che essa persegue ai sensi del diritto dell’Unione, ritengo che la Corte non sia competente a rispondere alle questioni poste. |
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57. |
È vero che, sulla base della giurisprudenza Dzodzi, la Corte ha affermato la propria competenza in situazioni in cui una normativa nazionale adotta le stesse soluzioni in situazioni equivalenti a quelle disciplinate dal diritto dell’Unione. In casi del genere, il legislatore nazionale decide di ricorrere al diritto dell’Unione per disciplinare una situazione interna equivalente. In siffatta ipotesi, la Corte ha ritenuto che, per evitare future divergenze d’interpretazione, è chiaramente nell’interesse dell’Unione garantire un’interpretazione uniforme delle norme e delle nozioni tratte dal diritto dell’Unione, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate ( 27 ). |
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58. |
Ad esempio, nella stessa causa Dzodzi, il legislatore belga ha deciso di estendere l’applicazione delle norme di diritto dell’Unione relative a situazioni transfrontaliere anche a una situazione puramente interna equivalente ( 28 ). |
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59. |
Un altro esempio in cui la Corte ha fondato la propria competenza sulla necessità di un’interpretazione uniforme in casi che esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’Unione riguardava situazioni in cui gli Stati membri avevano esteso l’applicabilità della direttiva concernente gli agenti commerciali, applicabile unicamente alla vendita di merci, anche alla prestazione di servizi ( 29 ). |
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60. |
Il terzo esempio in cui è stata impiegata la logica Dzodzi riguarda l’interpretazione degli accordi misti. Nella causa Hermès, sebbene una disposizione di un accordo misto ( 30 ) si applicasse a una situazione esterna al diritto dell’Unione, la Corte si è dichiarata competente a interpretarla, a causa della sua possibile applicazione a situazioni equivalenti rientranti nel diritto dell’Unione ( 31 ). In altri termini, vi era un interesse dell’Unione all’interpretazione uniforme di disposizioni applicabili a situazioni equivalenti. |
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61. |
Infine, la Corte ha seguito un analogo ragionamento anche in una serie di cause in materia di diritto della concorrenza, in cui norme dell’Unione europea erano state applicate dal legislatore nazionale a situazioni puramente interne senza impatto alcuno sugli scambi fra Stati membri ( 32 ). |
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62. |
Un importante motivo a legittimazione della competenza della Corte in tutte le sopracitate cause era l’equivalenza tra, da un lato, situazioni puramente interne per disciplinare le quali veniva fatto riferimento al diritto dell’Unione europea, e, dall’altro, situazioni dell’Unione europea per le quali era stata disegnata la pertinente norma di diritto dell’Unione. In situazioni in cui lo scopo della norma di diritto dell’Unione non era relazionata allo scopo per il quale era stata usata nel contesto interno, la Corte ha declinato la sua competenza ( 33 ). |
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63. |
Come precisato supra, nella sezione IV.A.2, la definizione di cui all’articolo 2, punto 83, riveste, nel RGEC, una funzione del tutto diversa rispetto a quella che svolge nell’ambito del decreto n. 725. Pertanto, è evidente che le fattispecie dinanzi ai giudici del rinvio non rappresentano situazioni interne equivalenti a quelle che potrebbero presentarsi ai sensi del RGEC. |
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64. |
La «competenza Dzodzi» si fonda in sostanza su due requisiti: l’interesse dell’Unione a un’interpretazione uniforme e l’equivalenza tra la situazione interna e quella dell’Unione controverse ( 34 ). |
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65. |
Anche se abbastanza inverosimile, si potrebbe sostenere che l’interpretazione dell’articolo 2, punto 83, del RGEC nelle presenti cause è nell’interesse dell’uniformità del diritto dell’Unione. È certamente possibile ipotizzare situazioni in cui le autorità nazionali e i giudici nazionali competenti faranno ricorso a tale interpretazione nell’applicazione del capo III, sezione 4, del RGEC. |
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66. |
Tuttavia, la situazione in cui l’articolo 2, punto 83, del RGEC deve essere utilizzato nelle presenti cause non equivale al suo impiego nel contesto di tale regolamento. Pertanto, poiché la Corte può interpretare l’articolo 2, punto 83, del RGEC soltanto nel contesto del RGEC e alla luce della sua finalità specifica, l’interpretazione che la Corte può fornire nella presente fattispecie, a mio avviso, non può essere di alcuna utilità ai giudici del rinvio. Si tratta di due situazioni completamente diverse. |
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67. |
Infine, occorre aggiungere che i giudici del rinvio non hanno spiegato, come richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, in che modo l’interpretazione dell’articolo 2, punto 83, del RGEC potrebbe essere rilevante in un contesto di diritto nazionale funzionalmente e giuridicamente differente ( 35 ). |
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68. |
Ritengo pertanto che la Corte non possa dichiarare la propria competenza nelle presenti cause, poiché manca il requisito di una situazione interna equivalente richiesto dalla giurisprudenza Dzodzi. |
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69. |
Qualora la Corte decida comunque di dichiararsi competente, passo ora a interpretare l’articolo 2, punto 83, del RGEC. |
B. In che cosa consiste un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza ai sensi dell’articolo 2, punto 83, del RGEC?
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70. |
L’articolo 2, punto 83, del RGEC qualifica come «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» un’entità la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca (fondamentale, industriale o sperimentale) ( 36 )o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati della ricerca mediante l’insegnamento, la pubblicazione o vari tipi di trasferimento di conoscenze. |
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71. |
Questa «o» evidenziata genera confusione. |
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72. |
È possibile che un’entità svolga soltanto o principalmente attività di ricerca? Può limitarsi a svolgere soltanto o principalmente attività di diffusione della conoscenza? È necessario che essa svolga attività di ricerca? È necessario che essa svolga attività di diffusione della conoscenza? In alternativa, occorre che essa svolga sia attività di ricerca sia attività di diffusione della conoscenza, come i termini «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» potrebbero suggerire? |
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73. |
L’espressione «finalità principale» dovrebbe, a mio avviso, essere intesa nel senso di attività per lo svolgimento delle quali l’entità è stata istituita fin dall’inizio. Certamente, possono esservi più attività principali. |
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74. |
Ad esempio, istituti come le università sono generalmente istituiti sia per diffondere la conoscenza sia per condurre ricerche. Tanto l’insegnamento quanto la ricerca costituiscono, in questo caso, le loro attività principali. Gli istituti di ricerca possono essere creati esclusivamente per condurre ricerche e possono diffondere i loro risultati in pubblicazioni esterne. La ricerca costituisce, dunque, la loro unica attività principale. Infine, talune istituzioni, quali le scuole di lingue o gli istituti di formazione professionale, possono essere istituiti soltanto a fini di insegnamento, ma possono anche condurre ricerche, ad esempio, sul miglioramento della loro metodologia pedagogica. Tuttavia, questo tipo di ricerche non costituisce la finalità principale di siffatti istituti; in tale ipotesi, la ricerca è meramente strumentale e, quindi, accessoria alla finalità principale dell’insegnamento dell’istituto. |
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75. |
Considerando che la definizione di cui all’articolo 2, punto 83, del RGEC figura nella sezione di tale articolo intitolata «Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», ritengo che la ricerca debba essere una delle finalità principali di un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza». |
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76. |
Se un’entità ha come finalità principale la ricerca, essa è un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza», indipendentemente dal fatto che sia istituita ai sensi del diritto pubblico o del diritto privato e indipendentemente dalle sue modalità di finanziamento. Secondo la mia interpretazione, un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» può esercitare sia attività economiche, sia attività non economiche ( 37 ). L’unico aspetto rilevante è che la ricerca indipendente si collochi fra le sue attività principali. |
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77. |
Tuttavia, sebbene detta entità possa, dunque, esercitare attività economiche, dall’articolo 2, punto 83, seconda frase, del RGEC si può dedurre che alcune delle sue attività di ricerca devono essere non economiche. La seconda frase di tale articolo prevede quanto segue: «[q]ualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata» ( 38 ). |
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78. |
La conclusione secondo cui un’attività di ricerca deve avere carattere non economico, almeno parzialmente, è corroborata anche dall’elemento della diffusione della conoscenza contenuto nella definizione di cui all’articolo 2, punto 83, del RGEC. È un elemento intrinseco alle ricerche di natura non economica il fatto che i loro risultati siano diffusi ampiamente e pubblicamente. L’ultima frase di tale disposizione corrobora tale interpretazione, poiché l’organismo di ricerca non può accordare un accesso preferenziale ai risultati delle ricerche, ad esempio, ai suoi azionisti o soci. |
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79. |
La mia conclusione secondo cui la ricerca, in quanto una delle attività principali, deve essere almeno parzialmente priva di carattere economico, discende altresì dal ruolo attribuito dal RGEC agli «organismi di ricerca e diffusione della conoscenza». La partecipazione di tali organismi a progetti di collaborazione o il loro ruolo di primo piano in taluni tipi di ricerche accrescono la probabilità che gli aiuti alla ricerca siano compatibili con il mercato interno senza obbligo di notifica. |
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80. |
Dalla formulazione dell’articolo 2, punto 83, del RGEC posso quindi dedurre che un «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» dovrebbe condurre ricerche i cui risultati sono accessibili al pubblico e trasferire i risultati della ricerca mediante l’insegnamento, la pubblicazione o altri mezzi. Se la ricerca (o parte di essa) è condotta come attività non economica, l’insegnamento può essere fornito a titolo oneroso. |
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81. |
Al fine di accertare l’attività principale di un organismo, si può fare ricorso a vari fattori: lo statuto o un atto costitutivo analogo dell’entità in questione, la sua relazione annuale e se esso soddisfi i criteri previsti dal diritto nazionale per l’acquisizione dello status di istituto di istruzione superiore o di ricerca (come l’accreditamento) ( 39 ), così come le relazioni dell’autorità nazionale di accreditamento. Poiché l’accreditamento degli istituti di istruzione superiore è generalmente concesso per un periodo di tempo limitato ed è oggetto di rinnovo, anche le decisioni di riaccreditamento possono essere considerate un’occasione per determinare l’attività principale di un’entità. |
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82. |
Nella decisione di rinvio nella causa C‑164/21, si afferma che le attività commerciali della ricorrente nel procedimento principale sono permesse nella misura in cui non siano contrarie alla legge in materia di istituti di istruzione superiore. Questo elemento può essere pertinente ai fini di stabilire l’attività principale dell’entità di cui trattasi. |
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83. |
Se un organismo svolge, in qualità di attività principali, attività di ricerca e di insegnamento, la percentuale delle attività svolte a titolo di attività economiche e non economiche non è pertinente ai fini della sua qualificazione come «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza». Una chiara separazione dei costi delle attività economiche e non economiche è pertinente soltanto quando si tratta di stabilire se una sovvenzione alla ricerca concessa a detta entità rientri o meno nell’ambito di applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato. |
V. Conclusione
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84. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di dichiarare la propria incompetenza a rispondere alle questioni poste dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia) e dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia). |
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85. |
In subordine, qualora la Corte non declini la propria competenza, suggerisco di rispondere come segue:
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( 1 ) Lingua originale: l’inglese.
( 2 ) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del [TFUE] (GU 2014, L 187, pag. 1). Una versione consolidata giuridicamente non vincolante può essere consultata al seguente indirizzo: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/2021-08-01.
( 3 ) Sentenze del 19 dicembre 2013, Fish Legal e Shirley (C‑279/12, EU:C:2013:853, punti 29 e 30), e del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e Prokurator Generalny (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 44); ordinanza del 21 febbraio 2022, Leonardo (C‑550/21, non pubblicata, EU:C:2022:139, punto 11).
( 4 ) Se inferiori alle soglie di notifica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera i), punto i), del RGEC.
( 5 ) Articolo 25, paragrafo 6, lettera b), punto i), del RGEC. L’intensità degli aiuti di Stato è una percentuale dei costi ammissibili al finanziamento per particolari tipi di progetti. Ad esempio, l’intensità degli aiuti alla ricerca industriale che, a norma del RGEC, sono esentati dall’obbligo di notifica è pari al 50%. Tuttavia, se un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza partecipa al progetto, l’intensità di aiuto può essere aumentata del 15%, ossia fino al 65% dei costi totali del progetto.
( 6 ) Articolo 28, paragrafo 2, lettera b), del RGEC.
( 7 ) Articolo 30, paragrafo 5, del RGEC.
( 8 ) V. infra, sezione IV.A.3.
( 9 ) L’importanza della ricerca è riconosciuta dall’articolo 179, paragrafo 1, TFUE nonché da diversi programmi dell’Unione. Così, ad esempio, la ricerca ha rivestito un ruolo importante nella strategia di crescita «Europa 2020» [comunicazione della Commissione, Europa 2020, Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, Bruxelles, 3 marzo 2010, COM (2010) 2020] ed è promossa nella strategia in materia di ricerca e innovazione 2020-2024 (https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024_en). V. anche von Wendland, B., «New Rules for State Aid for Research, Development and Innovation: Not a Revolution but a Silent Reform», European State Aid Law Quarterly, Vol. 14(1), 2015, pag. 25.
( 10 ) Comunicazione della Commissione, Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU 2014, C 198, pag. 1; in prosieguo: la «disciplina»), punto 49.
( 11 ) Ibidem.
( 12 ) Articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU 2021, L 170, pag. 1).
( 13 ) Sentenze del 16 giugno 1987, Commissione/Italia (118/85, EU:C:1987:283, punto 7), del 18 giugno 1998, Commissione/Italia (C‑35/96, EU:C:1998:303, punto 36) e del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98, punto 46).
( 14 ) Sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C‑309/99, EU:C:2002:98, punti 46 e 47) e del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 41).
( 15 ) Punto 17 della disciplina (nota 10).
( 16 ) Sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 44). V. altresì comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2016, C 262, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione»), punto 10.
( 17 ) Sentenze del 27 settembre 1988, Humbel e Edel (263/86, EU:C:1988:451, punti da 17 a 19), e del 7 dicembre 1993, Wirth (C‑109/92, EU:C:1993:916, punti 15 e 16).
( 18 ) Il finanziamento può essere assicurato dagli studenti o dai loro genitori, ma anche da terzi, dal momento che il carattere economico di un’attività di insegnamento non dipende dal fatto che il servizio sia pagato da coloro che ne beneficiano. Sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 49).
( 19 ) Sentenze dell’11 settembre 2007, Commissione/Germania (C‑318/05, EU:C:2007:495, punto 69), e del 20 maggio 2010, Zanotti (C‑56/09, EU:C:2010:288, punto 32).
( 20 ) Sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, punti da 45 a 48).
( 21 ) Sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 48).
( 22 ) Sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496, punto 51). V. anche Buts, C., Nicolaides P., Pirlet H., «Puzzles of the State Aid Rules on RDI», European State Aid Law Quarterly, Vol. 18(4), 2019, pag. 489, in particolare pag. 494.
( 23 ) Sentenza del 1o luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376, punto 25).
( 24 ) Punto 18 della disciplina (nota 10).
( 25 ) Punto 20 della disciplina (nota 10) e relativa nota 6.
( 26 ) Punto 19, lettera b), della disciplina (nota 10). V. anche il punto 32 della comunicazione (nota 17).
( 27 ) Sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi (C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punto 41); e del 18 novembre 2021, Visma Enterprise (C‑306/20, EU:C:2021:935, punto 45). Per una panoramica chiara e dettagliata della giurisprudenza Dzodzi, v. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649, paragrafi da 27 a 50).
( 28 ) Sentenza del 18 ottobre 1990, Dzodzi (C‑297/88 e C‑197/89, EU:C:1990:360, punto 43). La situazione riguardava il diritto derivato di una cittadina di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino belga che lavorava in Belgio, di soggiornare in tale paese. Al fine di evitare una discriminazione al contrario nei confronti dei propri cittadini, il Belgio ha previsto l’applicazione del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione anche a situazioni puramente interne.
( 29 ) Sentenze del 16 marzo 2006, Poseidon Chartering (C‑3/04, EU:C:2006:176, punti da 11 a 19); del 28 ottobre 2010, Volvo Car Germany (C‑203/09, EU:C:2010:647, punti da 23 a 28); del 3 dicembre 2015, Quenon K. (C‑338/14, EU:C:2015:795, punti da 17 a 19), e del 17 maggio 2017, ERGO Poist’ovňa (C‑48/16, EU:C:2017:377, punti da 29 a 32).
( 30 ) Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, approvato con la decisione del Consiglio 94/800/CE, del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo TRIPS»).
( 31 ) Sentenza del 16 giugno 1998, Hermès (C‑53/96, EU:C:1998:292, punto 32). La causa riguardava una misura provvisoria adottata ai sensi dell’accordo TRIPS a tutela di un marchio del Benelux. Sebbene tali marchi non fossero disciplinati dal diritto dell’Unione, la stessa disposizione dell’accordo TRIPS era potenzialmente applicabile ai marchi dell’Unione.
( 32 ) V., ad esempio, sentenze del 26 novembre 2015, Maxima Latvija (C‑345/14, EU:C:2015:784, punti da 12 a 14); del 21 luglio 2016, VM Remonts e a. (C‑542/14, EU:C:2016:578, punti da 16 a 19) e del 18 novembre 2021, Visma Enterprise (C‑306/20, EU:C:2021:935, punti da 41 a 49).
( 33 ) V., ad esempio, sentenza del 10 dicembre 2020, J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:1011, punti da 44 a 49).
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34
) L’avvocato generale ha proposto tre condizioni per stabilire se la giurisprudenza Dzodzi possa essere applicata per determinare la competenza in fattispecie che esulano dal diritto dell’Unione. In primo luogo, il diritto nazionale deve contenere un rinvio diretto e incondizionato alla disposizione dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione. In secondo luogo, le norme dell’Unione estese dal diritto nazionale devono continuare a operare in un contesto funzionalmente e giuridicamente comparabile, in cui permanga l’interesse a preservare l’uniformità concettuale, e all’interno del quale l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione possa ancora essere di aiuto pratico al giudice del rinvio. Infine, il giudice del rinvio è tenuto a spiegare chiaramente come i due requisiti di cui sopra siano soddisfatti nel caso di specie, precisando le disposizioni pertinenti del diritto nazionale.
V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649, paragrafi da 43 a 45, da 54 a 61 e da 71 a 73).
( 35 ) V., al riguardo, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 55). Alcuni ritengono che una spiegazione del genere da parte del giudice nazionale dovrebbe essere imposta come requisito procedurale ai fini di stabilire la competenza della Corte in situazioni simili alla causa Dzodzi. V., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nelle cause riunite Venturini e a. (da C‑159/12 a C‑161/12, EU:C:2013:529, paragrafi da 54 a 62); e conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649, paragrafo 57).
( 36 ) L’articolo 2, punto 84, del RGEC definisce la «ricerca fondamentale», l’articolo 2, punto 85, definisce la «ricerca industriale», l’articolo 2, punto 86, definisce la nozione di «sviluppo sperimentale» e l’articolo 2, punto 87, quella di «studio di fattibilità».
( 37 ) Anche la disciplina (nota 10) prevede che un organismo di ricerca possa esercitare contemporaneamente attività economiche e non economiche. V., ad esempio, punto 20 della disciplina.
( 38 ) Il corsivo è mio.
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39
) V. anche Kleiner, T., «The new Framework for Research, Development and Innovation,
2007-2013», European State Aid Law Quarterly, Vol. 6(2), 2007, pag. 231, in particolare pagg. 238 e 239.