SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

10 giugno 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Rischio di indebitamento eccessivo – Articolo 8 – Obbligo di verifica da parte del creditore del merito creditizio del consumatore – Articolo 23 – Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione in caso di violazione di tale obbligo»

Nella causa C‑303/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Opatów, 1a divisione civile, Polonia), con decisione del 27 settembre 2019, pervenuta in cancelleria l’8 luglio 2020, nel procedimento

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA

contro

KM,

con l’intervento di:

Prokuratura Okręgowa w Kielcach,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, C. Toader (relatrice) e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA, da W. Kołosza, radca prawny;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da G. Goddin e A. Szmytkowska, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA (in prosieguo: la «Ultimo Portfolio Investment»), cessionaria dell’Aasa Polska SA, e KM, una persona fisica, in merito al pagamento di un credito derivante da un contratto di credito al consumo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 26 e 47 della direttiva 2008/48 affermano quanto segue:

«(26)

(...) In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio, e gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse. (...) i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell’arco di una relazione commerciale di lunga data. Le autorità degli Stati membri potrebbero inoltre fornire istruzioni e orientamenti appropriati ai creditori e i consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare le loro obbligazioni contrattuali.

(...)

(47)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l’attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive».

4

L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. Gli Stati membri, la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente, possono mantenere tale obbligo».

5

L’articolo 23 di detta direttiva, intitolato «Sanzioni», così dispone:

«Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive».

Diritto polacco

6

L’ustawa o kredycie konsumenckim (legge sul credito al consumo), del 12 maggio 2011 (Dz. U. del 2011, n. 126, posizione 715), ha recepito la direttiva 2008/48 nel diritto polacco. L’articolo 9 di tale legge, nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul credito al consumo»), così dispone:

«1.   Prima della conclusione di un contratto di credito al consumo, il creditore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore.

2.   La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni fornite dal consumatore o sulla base delle informazioni ottenute consultando la banca dati pertinente o i dati di cui dispone il creditore.

3.   Il consumatore è tenuto a fornire, su richiesta del creditore, i documenti e le informazioni necessari alla la valutazione del merito creditizio.

4.   Se il creditore è una banca o un altro istituto legalmente abilitato a concedere prestiti, la valutazione del merito creditizio è effettuata conformemente all’articolo 70 della legge bancaria del 29 agosto 1997 e ad altre norme applicabili a tali soggetti, tenendo conto dei paragrafi da 1 a 3».

7

L’articolo 24 dell’ustawa – Kodeks wykroczeń (legge recante adozione del codice delle contravvenzioni), del 20 maggio 1971 (in prosieguo: il «codice delle contravvenzioni»), enuncia quanto segue:

«1.   L’importo dell’ammenda da infliggere è compreso tra 20 e 5000 zloty [polacchi PLN], a meno che la legge non disponga diversamente.

2.   Qualora per una contravvenzione commessa a scopo di lucro sia stata inflitta una pena detentiva, in aggiunta a tale pena è irrogata anche un’ammenda, a meno che l’irrogazione dell’ammenda risulti non opportuna.

3.   Nell’irrogare l’ammenda si tiene conto del reddito, della situazione personale e familiare, del regime patrimoniale e delle possibilità di guadagno dell’autore della contravvenzione».

8

Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, di tale codice, la contravvenzione cessa di essere punibile trascorso un anno dalla sua commissione e, qualora durante tale periodo sia stato avviato un procedimento, la contravvenzione cessa di essere punibile al termine del periodo di due anni successivi alla fine di tale periodo.

9

L’articolo 138c di detto codice prevede quanto segue:

«1a.   Alla stessa sanzione (ammenda) soggiace chiunque, concludendo un contratto di credito al consumo con un consumatore, non adempia all’obbligo di valutazione del merito creditizio.

(...)

4.   Se il professionista è un soggetto che non sia una persona fisica, responsabile ai sensi delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 è il dirigente dell’impresa o la persona autorizzata a concludere contratti con i consumatori».

10

In forza dell’articolo 5 dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge che introduce il codice civile) del 23 aprile 1964, nella versione applicabile al procedimento principale, un giudice civile, su istanza di parte o d’ufficio, può respingere le domande dell’attore invocando la disposizione che sanziona l’abuso di diritto.

11

Ai sensi dell’articolo 320 dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge sul codice di procedura civile) del 17 novembre 1964, nella versione applicabile al procedimento principale:

«In casi particolarmente giustificati, il giudice può ordinare che l’esecuzione della prestazione ordinata sia suddivisa in diverse rate e, nei casi di consegna di beni immobili o di evacuazione di locali, fissare una data adeguata per l’esecuzione di tale prestazione».

Controversia principale e questione pregiudiziale

12

Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il 23 maggio 2018 l’Aasa Polska, con sede a Varsavia (Polonia), e KM hanno concluso un contratto di credito al consumo. L’importo del credito era di PLN 5000 (circa EUR 1080) e l’importo totale da rimborsare era di PLN 8626,58 (circa EUR 1862). Tale somma consisteva nel capitale preso in prestito, negli interessi per tutto il periodo di validità del contratto, pari a PLN 536,58 (circa EUR 115), nelle spese di gestione del fascicolo pari a PLN 2490 (circa EUR 537) e nelle spese amministrative pari a PLN 600 (circa EUR 130). Il prestito doveva essere rimborsato mediante pagamento di 24 rate da PLN 408,00 (circa EUR 88) cadauna, per il periodo dal 22 giugno 2018 al 22 maggio 2020.

13

Il credito risultante da tale contratto è stato ceduto dall’Aasa Polska alla Ultimo Portfolio Investment, che ha sede a Lussemburgo (Lussemburgo).

14

Alla data della conclusione di detto contratto, KM era debitrice dei debiti risultanti da 23 contratti di credito e di prestito, pari a PLN 261850 (circa EUR 56500), ove l’importo totale delle rate mensili derivanti da tali debiti era di PLN 8198 (circa EUR 1770), e anche il coniuge era debitore dei debiti derivanti da 24 contratti di credito e di prestito. I debiti derivanti da tutti questi contratti ammontavano a PLN 457830 (circa EUR 98840) e le corrispondenti rate mensili ammontavano a PLN 9974,35 (circa EUR 2153). A quella stessa data, KM era impiegata in forza di un contratto di lavoro e percepiva una retribuzione di PLN 2300 netti (circa EUR 500). Il coniuge che, per motivi di salute, non lavorava, non percepiva alcun reddito.

15

Il Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Opatów, 1a divisione civile, Polonia), adito il 4 aprile 2019 dalla Ultimo Portfolio Investment, cessionaria di un credito di PLN 7139,76 (circa EUR 1540), maggiorato degli interessi legali, fa presente che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale è stato concluso tramite un intermediario del credito e che l’Aasa Polska, prima della conclusione di tale contratto, non ha verificato la situazione patrimoniale di KM né l’ammontare dei suoi debiti, in quanto durante il previo colloquio alla conclusione di detto contratto non sono state poste domande su tale situazione o sull’ammontare dei redditi e dei debiti della famiglia interessata.

16

Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, tale giudice afferma che, sebbene il 14 giugno 2019 abbia ordinato alla Ultimo Portfolio Investment di fornirgli elementi aggiuntivi relativi alle azioni intraprese dal creditore per valutare il merito creditizio di KM, non gli è stata comunicata alcuna informazione al riguardo.

17

Il giudice del rinvio espone che, secondo la sua lettura dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, gli Stati membri devono provvedere affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di sufficienti informazioni fornite, se del caso, da quest’ultimo e, se necessario, consultando la banca dati pertinente. Inoltre, in forza dell’articolo 23 di tale direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione di tale obbligo, adottando tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Ora, secondo tale giudice, il diritto polacco vigente non garantisce il rispetto di tali requisiti imposti da detta direttiva.

18

In tal senso, detto giudice rileva che l’articolo 138c, paragrafi 1a e 4, del codice delle contravvenzioni sanziona l’inosservanza dell’obbligo di esaminare il merito creditizio del consumatore solo con l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista all’articolo 24 di tale codice. Inoltre, in forza dell’articolo 45 di tale codice, la sanzione pecuniaria sarebbe rapidamente prescritta. Esso segnala altresì che la normativa nazionale prevede la sussistenza della responsabilità non dei creditori quali persone giuridiche che hanno concluso contratti di prestito, ma solo quella delle persone fisiche, quali il dirigente o la persona abilitata dal mutuante a concludere contratti con i consumatori.

19

Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se la sanzione prevista dal codice delle contravvenzioni soddisfi i requisiti fissati dalla direttiva 2008/48 e nutre dubbi quanto al carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo di tale sanzione in caso di violazione dell’obbligo di verifica da parte del creditore del merito creditizio del consumatore.

20

Date tali circostanze, il Sąd Rejonowy w Opatowie I Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Opatów, 1a sezione civile) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la sanzione della responsabilità per la contravvenzione di cui all’articolo 138c § 1[a], del [codice delle contravvenzioni], per il mancato adempimento dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva [2008/48], costituisca un’attuazione adeguata e sufficiente dell’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 23 della [medesima] direttiva, di stabilire nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione da parte del creditore dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

21

La Ultimo Portfolio Investment e il governo polacco ritengono in sostanza, in via principale, che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia irricevibile, in quanto il giudice del rinvio, che è un giudice civile, investito di una controversia in materia civile, non è competente a pronunciare, se del caso, una sanzione pecuniaria nei confronti di un creditore professionista ai sensi del codice delle contravvenzioni.

22

Dalla giurisprudenza della Corte emerge che, nell’ambito della cooperazione tra la stessa e i giudici nazionali, prevista dall’articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di poter emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi.

23

Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2014, KušionováC‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

24

Nel caso in esame, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio si interroga sul senso e sulla portata di una disposizione del diritto dell’Unione, nel caso di specie l’articolo 23 della direttiva 2008/48, di cui chiede alla Corte di fornirgli un’interpretazione. Tale giudice ha esposto, in maniera sufficiente e con precisione, le circostanze di fatto all’origine della controversia principale nonché il contesto normativo del procedimento principale, da cui risulta che la questione sollevata non presenta un carattere ipotetico.

25

Inoltre, sebbene la Ultima Portfolio Investment e il governo polacco sostengano, in particolare, che, secondo le norme di procedura polacche, un giudice civile che statuisce su una causa civile non può applicare le sanzioni previste dal codice delle contravvenzioni e che la sanzione stabilita all’articolo 138c, paragrafo 1a, di tale codice può essere irrogata solo da un giudice penale, occorre ricordare che la Corte, in particolare, può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo dell’Unione, sulla base dei fatti che le vengono indicati dal giudice nazionale. Spetta invece esclusivamente al giudice del rinvio interpretare la normativa nazionale (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2021, Firma Z, C‑802/19, EU:C:2021:195, punto 37).

26

Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Nel merito

27

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23 della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni previste da tale articolo, in caso, in particolare, di inosservanza dell’obbligo di esame del merito creditizio del consumatore, previsto dall’articolo 8 della stessa direttiva, deve essere effettuata tenendo conto unicamente della disposizione di diritto nazionale adottata ad hoc in occasione del recepimento di detta direttiva.

28

Dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 risulta che, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore, obbligo che può, eventualmente, includere la consultazione delle banche dati pertinenti. Tale obbligo persegue altresì l’obiettivo di responsabilizzare il creditore e di evitare che quest’ultimo eroghi un credito a consumatori insolvibili (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, punto 43; del 6 giugno 2019, Schyns, C‑58/18, EU:C:2019:467, punto 40, e del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 20).

29

Un obbligo del genere, poiché mira a tutelare i consumatori contro i rischi di indebitamento eccessivo e di insolvenza, riveste, per il consumatore, un’importanza fondamentale (v., in tal senso, sentenze del 6 giugno 2019, Schyns, C‑58/18, EU:C:2019:467, punto 41, e del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 21 nonché giurisprudenza ivi citata).

30

L’articolo 23 della direttiva 2008/48 prevede, da un lato, che il regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma dell’articolo 8 di detta direttiva debba essere definito in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate nonché dissuasive e, dall’altro, che gli Stati membri adottino tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Entro tali limiti, la scelta del suddetto regime di sanzioni è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, punto 59 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

31

Sebbene i quesiti del giudice del rinvio riguardino, nel caso di specie, la sola sanzione risultante dal combinato disposto degli articoli 24 e 138c del codice delle contravvenzioni, dalle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte, fatta salva una conferma da parte del giudice del rinvio, risulta che il diritto polacco prevede un certo numero di altre sanzioni, segnatamente sanzioni civili, che i giudici nazionali possono irrogare in caso di inosservanza dell’obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore.

32

In primo luogo, è vero che un’ammenda può costituire una sanzione dissuasiva, ma la debolezza del quantum può rendere tale sanzione insufficiente. Del pari, il fatto che solo le persone fisiche siano soggette a tale sanzione può essere indicativo delle carenze della legislazione in questione (v. per analogia, sentenza del 4 marzo 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18, EU:C:2020:153, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, affinché una sanzione sia effettiva e dissuasiva, occorre privare i contravventori dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni che essi hanno commesso [v., per analogia, sentenza dell’11 febbraio 2021, K.M. (Sanzioni inflitte al capitano di nave), C‑77/20, EU:C:2021:112, punto 48]. Infine, e soprattutto, una sanzione del genere non è idonea a garantire in modo sufficientemente efficace la tutela dei consumatori contro i rischi di indebitamento eccessivo e di insolvenza perseguita dalla direttiva 2008/48 se non incide sulla situazione di un consumatore al quale sia stato concesso un credito in violazione dell’articolo 8 di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 38).

33

Ciò premesso, occorre, in secondo luogo, ricordare che, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, la direttiva, vincolando lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lascia agli organi nazionali la competenza in merito alla forma e ai mezzi (sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

34

Pertanto, il recepimento di una direttiva non esige necessariamente un’azione legislativa in ciascuno Stato membro. In particolare, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’esistenza di principi generali o di norme generali può rendere superfluo il recepimento mediante provvedimenti legislativi o regolamentari ad hoc aggiuntivi, a condizione, tuttavia, che dette norme garantiscano effettivamente la piena applicazione di tale direttiva e che, qualora la disposizione in questione di detta direttiva miri a creare diritti per i singoli, la situazione giuridica risultante da tali principi sia sufficientemente precisa e chiara e che i beneficiari siano messi in grado di conoscere la pienezza dei loro diritti nonché, occorrendo, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza del 3 dicembre 2009, Commissione/Belgio, C‑475/08, EU:C:2009:751, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

35

Ne consegue che, al fine di determinare se una normativa nazionale attui sufficientemente gli obblighi derivanti da una determinata direttiva, occorre prendere in considerazione non solo la normativa adottata ad hoc ai fini del recepimento di tale direttiva, ma anche l’insieme delle norme giuridiche disponibili e applicabili.

36

Dalla giurisprudenza della Corte risulta infatti che, sebbene l’articolo 23 della direttiva 2008/48 imponga che le sanzioni siano dissuasive, i giudici devono altresì disporre di un potere discrezionale che consenta loro di scegliere, a seconda delle circostanze del caso di specie, la misura proporzionata alla gravità dell’inosservanza dell’obbligo accertato (v., in tal senso, sentenze del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, punto 63, e del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 26). I giudici nazionali devono quindi prendere in considerazione tutte le norme del diritto nazionale e interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di tale direttiva, al fine di ottenere un risultato compatibile con gli obiettivi da essa perseguiti (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, punto 54, e del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 41).

37

Dal momento che il legislatore nazionale, come nel caso di specie, ha previsto, per sanzionare una violazione dell’obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, oltre ad una sanzione inserita nel codice delle contravvenzioni, sanzioni di diritto civile che possono andare a beneficio del consumatore interessato, tali sanzioni, tenuto conto della particolare importanza accordata dalla direttiva 2008/48 alla tutela dei consumatori, devono essere attuate nel rispetto del principio di effettività (sentenza del 5 marzo 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, punto 39).

38

Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte, e fatti salvi gli accertamenti che spetta al giudice del rinvio effettuare, risulta che tra le disposizioni previste dalla normativa nazionale figurano la decadenza dal diritto agli interessi, il frazionamento dell’esecuzione del contratto a rate non produttive di interessi e la nullità di talune clausole sulla base della normativa nazionale che recepisce la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), o la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese [nei confronti dei] consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).

39

Per quanto riguarda, anzitutto, la decadenza dal diritto agli interessi, la Corte ha già dichiarato che tale tipo di sanzione, previsto dalla normativa nazionale, deve essere considerato proporzionato, ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/48, per quanto riguarda i casi di violazione, da parte del creditore, di un obbligo che riveste un’importanza essenziale nel contesto di tale direttiva (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, punti da 69 a 71 nonché giurisprudenza ivi citata).

40

Ora, come rilevato ai punti 29 e 30 della presente sentenza, l’obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, previsto all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, riveste una siffatta importanza essenziale.

41

Per quanto riguarda, poi, il frazionamento dell’esecuzione del contratto, quest’ultimo può consentire di prendere in considerazione la situazione del consumatore e di evitare che questi sia esposto a conseguenze particolarmente dannose (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Abanca Corporación Bancaria e Bankia, C‑70/17 e C‑179/17, EU:C:2019:250, punti 56, 5859 nonché giurisprudenza ivi citata).

42

Infine, al fine di soddisfare i requisiti stabiliti dall’articolo 23 della direttiva 2008/48, il giudice del rinvio può procedere a un’applicazione congiunta di quest’ultima con la direttiva 93/13, per giungere, se del caso, alla conclusione che le clausole relative alle spese esorbitanti non vincolano il consumatore (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 e C‑252/19, EU:C:2020:631, punto 97).

43

In tal modo, esso deve verificare se l’applicazione della sanzione prevista dalla direttiva 93/13 non sia meno vantaggiosa per il consumatore rispetto ad una semplice sanzione consistente nella decadenza dal diritto agli interessi, prevista dalla normativa nazionale in esecuzione dell’articolo 23 della direttiva 2008/48 (v., in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, punto 77).

44

Nello stesso ordine di idee, la Corte ha già dichiarato che l’accertamento del carattere sleale di una pratica commerciale, ai sensi della direttiva 2005/29, costituisce un elemento tra gli altri sul quale il giudice competente può fondare la sua valutazione del carattere abusivo, ai sensi della direttiva 93/13, delle clausole del contratto relative a tale pratica figuranti nel contratto che vincola il professionista al consumatore (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, punto 47, nonché di oggi, BNP Paribas Personal Finance, da C‑776/19 a C‑782/19, punto 76).

45

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 23 della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni previste da tale disposizione, in caso, in particolare, di mancato rispetto dell’obbligo di esaminare il merito creditizio del consumatore previsto all’articolo 8 di tale direttiva, deve essere effettuata tenendo conto, conformemente all’articolo 288, terzo comma, TFUE, non solo della disposizione adottata ad hoc, nel diritto nazionale, per il recepimento di detta direttiva, ma anche dell’insieme delle disposizioni di tale diritto, interpretandole, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e degli obiettivi della medesima direttiva, in maniera tale che dette sanzioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 23 della stessa.

Sulle spese

46

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la valutazione del carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni previste da tale disposizione, in caso, in particolare, di mancato rispetto dell’obbligo di esaminare il merito creditizio del consumatore previsto all’articolo 8 di tale direttiva, deve essere effettuata tenendo conto, conformemente all’articolo 288, terzo comma, TFUE, non solo della disposizione adottata ad hoc, nel diritto nazionale, per il recepimento di detta direttiva, ma anche dell’insieme delle disposizioni di tale diritto, interpretandole, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e degli obiettivi della medesima direttiva, in maniera tale che dette sanzioni soddisfino i requisiti di cui all’articolo 23 della stessa.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.