Causa C‑76/10

Pohotovosť s.r.o.

contro

Iveta Korčkovská

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove)

«Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Direttiva 2008/48/CE — Direttiva 87/102 — Contratti di credito al consumo — Tasso annuo effettivo globale — Procedimento arbitrale — Lodo arbitrale — Facoltà del giudice nazionale di valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di talune clausole»

Massime dell’ordinanza

1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Ricorso per l’esecuzione forzata di un lodo arbitrale avente forza di giudicato, pronunciato in contumacia

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6, n. 1)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Clausola abusiva — Criteri generali di valutazione

(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3 e 4)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei consumatori in materia di credito al consumo — Direttiva 87/102 — Contratto di credito al consumo — Mancata indicazione nel contratto del tasso annuo effettivo globale

(Direttiva del Consiglio 87/102, come modificata dalla direttiva 98/7, art. 4, e 93/13, artt. 3 e 4)

1.        La direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, impone al giudice nazionale, investito di un ricorso volto all’esecuzione forzata di un lodo arbitrale avente forza di giudicato, pronunciato in assenza del consumatore, di valutare, anche d’ufficio, il carattere abusivo di una penalità contenuta nel contratto di credito concluso da un finanziatore con un consumatore, applicata nel citato lodo, ove tale giudice disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale e possa, in forza delle disposizioni processuali nazionali, effettuare una tale valutazione nell’ambito di procedimenti analoghi basati sul diritto nazionale.

Considerate la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che la direttiva 93/13 garantisce ai consumatori, l’art. 6 della stessa deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico.

(v. punti 50, 54, dispositivo 1)

2.        Per quanto riguarda la questione se una clausola contrattuale particolare presenti o meno carattere abusivo, l’art. 4 della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, precisa che la risposta dev’essere fornita tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione. In questo contesto, devono altresì essere valutate le conseguenze che detta clausola può avere nell’ambito del diritto applicabile al contratto, il che implica un esame del sistema giuridico nazionale.

Ne consegue che la Corte, nell’ambito dell’esercizio della competenza di interpretazione del diritto dell’Unione ad essa conferita all’art. 267 TFUE, può interpretare i criteri generali utilizzati dal legislatore dell’Unione per definire la nozione di clausola abusiva. Essa non può, invece, pronunciarsi sull’applicazione di tali criteri generali ad una clausola particolare che dev’essere esaminata in relazione alle circostanze proprie al caso di specie.

Di conseguenza, spetta al giudice nazionale adito determinare se una clausola di un contratto di credito, la quale prevede una penalità di importo sproporzionatamente elevato a carico del consumatore, alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto, debba essere considerata abusiva ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13. In caso di soluzione affermativa, incombe a detto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato da detta clausola. Inoltre detto giudice dovrà, in forza dell’art. 6, n. 1, della citata direttiva, valutare se il contratto possa essere mantenuto in assenza di detta clausola eventualmente abusiva.

(v. punti 59-61, 63, dispositivo 2)

3.        La mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) in un contratto di credito al consumo, indicazione che riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della direttiva 87/102, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva 98/7, può costituire un elemento decisivo nell’ambito dell’accertamento, da parte del giudice nazionale, della circostanza se una clausola di un contratto di credito al consumo relativa al costo di quest’ultimo, nella quale non compaia una siffatta indicazione, sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’art. 4 della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Ove così non fosse, detto giudice nazionale può valutare, anche d’ufficio, se, alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto, l’omessa indicazione del TAEG in una clausola dello stesso relativa al costo di tale credito sia tale da attribuire alla citata clausola un carattere abusivo ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13.

Tuttavia, indipendentemente dalla riconosciuta possibilità di valutare il citato contratto alla luce della direttiva 93/13, la direttiva 87/102 dev’essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di applicare d’ufficio le disposizioni che traspongono nel diritto interno l’art. 4 di quest’ultima direttiva e in base alle quali la mancata indicazione del TAEG in un contratto di credito al consumo comporta che il credito concesso sia considerato esente da interessi e spese.

(v. punto 77, dispositivo 3)







ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

16 novembre 2010 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Direttiva 2008/48/CE – Direttiva 87/102 – Contratti di credito al consumo – Tasso annuo effettivo globale – Procedimento arbitrale – Lodo arbitrale – Facoltà del giudice nazionale di valutare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo di talune clausole»

Nel procedimento C‑76/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) con decisione 19 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 9 febbraio 2010, nella causa

Pohotovosť s. r. o.

contro

Iveta Korčkovská,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dal sig. L. Bay Larsen, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, dalle sig.re C. Toader (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

intendendo statuire con ordinanza motivata in conformità dell’art. 104, n. 3, primo comma, del suo regolamento di procedura,

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29), in combinato disposto con la normativa dell’Unione applicabile ai contratti di credito al consumo.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Pohotovosť s.r.o. (in prosieguo: la «Pohotovosť») e la sig.ra Korčkovská in merito all’esecuzione di un lodo arbitrale che imponeva a ques’ultima, conformemente a quanto stipulato in un contratto di credito dell’importo di SKK 20 000 (EUR 663,88) concluso tra tali parti, di pagare a detta società un importo di SKK 48 820 (EUR 1 620,53) nonché gli interessi di mora e le spese.

 Contesto normativo

 La normativa dell’Unione

 La direttiva 87/102/CEE

3        Il venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE (GU L 101, pag. 17; in prosieguo: la «direttiva 87/102»), è formulato come segue:

«considerando che la presente direttiva è intesa a conseguire un certo grado di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nonché un certo livello di protezione del consumatore e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal Trattato».

4        L’art. 1 della direttiva 87/102 dispone quanto segue:

«1.      La presente direttiva si applica ai contratti di credito.

2.       Ai sensi della presente direttiva si intende:

a)      per “consumatore”, la persona fisica che, per le transazioni disciplinate dalla presente direttiva, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;

b)      per “creditore”, una persona fisica o giuridica che concede un credito nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, ovvero un gruppo di tali persone;

c)      per “contratto di credito”, un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

(…)

d)       per “costo totale del credito al consumatore”, tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito;

e)      per “tasso annuo effettivo globale”, il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’ammontare del credito concesso e calcolato in conformità dell’articolo 1 bis».

5        L’art. 1 bis di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.      a)       Il tasso annuo effettivo globale che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, rimborsi e oneri) esistenti o futuri presi dal creditore e dal consumatore, è calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell’allegato II.

      b.       Nell’allegato III si danno quattro esempi di calcolo a titolo indicativo. 

2.      Per il calcolo del tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore quale è definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), escluse le spese seguenti:

i)      le spese che il consumatore deve pagare per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo cui è soggetto e che figura nel contratto di credito; 

(…)

iii) le spese di trasferimento di fondi, come pure le spese per il mantenimento di un conto destinato a ricevere gli importi addebitati a titolo di rimborso del credito, del pagamento degli interessi e degli altri oneri tranne nel caso in cui il consumatore non disponga di una ragionevole libertà di scelta in materia e tali spese siano anormalmente elevate; tuttavia questa disposizione non si applica alle spese di riscossione di tali rimborsi o di tali pagamenti, indipendentemente dal fatto che siano riscossi in contanti o in un altro modo;

(…)

4. a)            Il tasso annuo effettivo globale è calcolato al momento in cui si conclude il contratto di credito, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 relativo agli avvisi e offerte pubblicitarie.

b)               Il calcolo è effettuato nell’ipotesi che il contratto di credito sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.       

6.      Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso d’interesse e l’importo o il livello di altre spese, i quali sono ripresi nel tasso annuo effettivo globale ma non possono essere quantificati al momento del suo calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calcolato nell’ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.

(…)».

6        L’art. 4 della direttiva 87/102 sancisce quanto segue:

«1.      I contratti di credito devono essere conclusi per iscritto. Il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto.

2.      Il documento scritto deve contenere:

a)      un’indicazione del tasso annuo effettivo globale, espresso in percentuale;

b)      un’indicazione delle condizioni secondo cui il tasso annuo effettivo globale può essere modificato;      

c)      un estratto dell’importo, del numero e della periodicità o delle date dei versamenti che il consumatore deve effettuare per rimborsare il credito e pagare gli interessi e le altre spese, nonché l’importo totale di questi versamenti, quando ciò è possibile;

d)      un estratto degli elementi di costo che sono riportati all’articolo 1 bis, paragrafo 2, eccettuate le spese connesse al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, e che non sono inclusi nel calcolo del tasso annuo effettivo globale ma che devono essere pagati dal consumatore in determinate condizioni, nonché un elenco in cui si precisano tali condizioni. Se si conoscerà l’importo esatto di questi elementi, lo si indica; in caso contrario, se possibile, si fornisce un metodo di calcolo o la stima più realista possibile.

Qualora non sia possibile indicare il tasso annuo effettivo globale espresso in percentuale, saranno fornite al consumatore adeguate informazioni nel documento scritto. Tali informazioni devono almeno comprendere le informazioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino.

(…)».

7        L’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva 87/102 prevede quanto segue:

«1. Nonostante l’esclusione prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), in caso di accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito, il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto:

–        dell’eventuale massimale del credito;

–        del tasso di interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati;

–        delle modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto.

Queste informazioni devono essere confermate per iscritto.

2.      Inoltre, nel corso del contratto di credito, il consumatore dev’essere informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse annuo o delle spese applicabili, al momento in cui essa entra in vigore. Tale notifica può aver luogo a mezzo di un estratto conto o in ogni altro modo accettabile per gli Stati membri».

8        L’art. 14 di tale direttiva dispone quanto segue:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito non deroghino, a detrimento del consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.

2.      Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti e in particolare attraverso la distribuzione dell’importo del credito in più contratti».

9        L’art. 15 della citata direttiva sancisce quanto segue:

«La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, fermi restando gli obblighi previsti dal Trattato».

 La direttiva 2008/48/CE

10      La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102 (GU L 133, pag. 66), prevede un obbligo generale in capo al creditore, sia nella fase precontrattuale sia nel contratto di credito, di fornire al consumatore talune informazioni, tra le quali il tasso annuo effettivo globale (in prosieguo: il «TAEG»). L’allegato I di tale direttiva prevede un metodo di calcolo armonizzato del TAEG.

11      Conformemente agli artt. 27 e 29 della direttiva 2008/48, il termine di trasposizione di quest’ultima è scaduto il 12 maggio 2010, data in cui la direttiva 87/102 è stata abrogata.

 La direttiva 93/13

12      L’art. 3 della direttiva 93/13 dispone quanto segue:

«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l’applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l’onere della prova.

3.      L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».

13      L’art. 4 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.

2.      La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

14      L’art. 5 della citata direttiva è formulato come segue:

«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. Questa regola di interpretazione non è applicabile nell’ambito delle procedure previste all’articolo 7, paragrafo 2».

15      Ai sensi dell’art. 6, n. 1, della medesima direttiva, «[g]li Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

16      L’art. 7 della direttiva 93/13 prevede quanto segue:

«1.      Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2.      I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di siffatte clausole.

3.      Nel rispetto della legislazione nazionale, i ricorsi menzionati al paragrafo 2 possono essere diretti, separatamente o in comune, contro più professionisti dello stesso settore economico o associazioni di professionisti che utilizzano o raccomandano l’inserzione delle stesse clausole contrattuali generali o di clausole simili».

17      Ai sensi dell’art. 8 della direttiva 93/13: «[g]li Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato [da tale] direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il Trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

18      Il punto 1, lett. e), dell’allegato della citata direttiva, relativo alle clausole di cui all’art. 3, n. 3, di quest’ultima, menziona le «[c]lausole che hanno per oggetto o per effetto di: (...) e) imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato».

 La normativa slovacca

19      L’art. 52 del codice civile sancisce quanto segue:

«1)      Si intende per ‘contratto concluso con un consumatore’ un contratto stipulato, a prescindere dalla forma giuridica, tra un fornitore e un consumatore.

2)      Le clausole di un contratto concluso con un consumatore, come anche ogni altra disposizione che disciplini un rapporto giuridico nel quale un consumatore è parte, si applicano sempre in senso favorevole al consumatore che lo ha stipulato. È nulla ogni altra convenzione o accordo di natura contrattuale distinto il cui contenuto o il cui scopo mirino a eludere tali disposizioni.

(...)

4)      Si intende per ‘consumatore’ ogni persona fisica che, per la stipula e l’esecuzione di un contratto di consumo, non agisce nell’ambito della sua attività commerciale o di altra attività economica».

20      L’art. 53 di tale codice prevede quanto segue:

«1)      Un contratto concluso con un consumatore non deve contenere disposizioni atte a creare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti (clausola abusiva). Non è abusiva una clausola contrattuale che riguarda l’oggetto principale dell’esecuzione o l’adeguamento del prezzo, se è formulata in modo preciso, chiaro e comprensibile, o se è stata oggetto di negoziato individuale.

(…)

4)      Sono considerate clausole abusive, in particolare, le disposizioni contenute in un contratto concluso con un consumatore, le quali:

(…)

k)      impongano, a titolo di penalità, al consumatore che non adempie ai propri obblighi, il pagamento di un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato,

(…)

5)      Le clausole abusive che compaiono in un contratto concluso con un consumatore sono nulle».

21      L’art. 4 della legge n. 258/2001 sui crediti al consumo, nella versione vigente all’epoca dei fatti della causa principale, stabilisce quanto segue:

«Contratto di credito al consumo

1)      Il contratto di credito al consumo deve essere concluso per iscritto, a pena di nullità, e il consumatore deve riceverne un esemplare.

2.      Il contratto di credito al consumo deve contenere, oltre alle disposizioni generali:

(...)

j)      un’indicazione del tasso annuo effettivo globale e di tutte le spese associate al credito a carico del consumatore, calcolati in base a dati attuali al momento della conclusione del contratto,

(...)

Qualora il contratto di credito al consumo non contenga gli elementi indicati al paragrafo 2, [lettera] (...) j), il credito concesso si considera esente da interessi e spese».

22      L’art. 45 della legge n. 244/2002 sul procedimento arbitrale, nella versione vigente all’epoca dei fatti della causa principale, prevede quanto segue:

«1)      Il giudice competente all’esecuzione di una decisione o all’esecuzione in base alle disposizioni speciali, su istanza della parte del procedimento contro la quale è stata ordinata l’esecuzione di un lodo arbitrale, sospende il procedimento per l’esecuzione della decisione o il procedimento esecutivo:

(...)

c)      se il lodo arbitrale impone ad una parte del procedimento arbitrale una prestazione che sia oggettivamente impossibile, non sia consentita dalla legge o sia contraria al buon costume.

2)      Il giudice competente all’esecuzione di una decisione o all’esecuzione sospende l’esecuzione di un lodo arbitrale o il procedimento d’esecuzione anche d’ufficio allorché rileva i vizi di cui al n. 1, lett. b) o c) nel procedimento arbitrale».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

23      La sig.ra Korčkovská, fisicamente disabile, la quale percepisce una pensione d’invalidità per l’importo di circa EUR 370 mensili, ha negoziato con la Pohotovosť, il 26 febbraio 2008, la concessione di un credito le cui condizioni generali erano le seguenti. L’importo dato in prestito ammontava a SKK 20 000 (EUR 663,88) e le spese attinenti al credito ammontavano a SKK 19 120 (EUR 634,67). La sig.ra Korčkovská doveva rimborsare l’importo principale e le spese entro un anno in rate mensili dell’importo di SKK 3 260 (EUR 108,21). Secondo il giudice del rinvio, il TAEG di tale credito ammontava quindi al 95,6%, ma non era menzionato, in quanto tale, né nelle condizioni generali del prestito concesso dalla Pohotovosť né nel singolo contratto di credito stipulato.

24      In forza dell’art. 4 di tali condizioni generali, l’intero importo del debito diviene immediatamente esigibile se il debitore non assolve integralmente il pagamento di due rate consecutive. Inoltre, in tal caso, l’art. 6 delle citate condizioni generali prevede il versamento di interessi di mora giornalieri pari allo 0,25% dell’importo dovuto a decorrere dalla data in cui il debito diviene esigibile e fino al giorno della sua liquidazione definitiva. Una siffatta penalità corrisponderebbe quindi ad un tasso annuo del 91,25%. Orbene, il giudice del rinvio rileva a tale proposito che, secondo il diritto slovacco, le sanzioni previste nelle controversie di diritto civile sotto forma di interessi di mora non devono oltrepassare i tassi di riferimento della Banca centrale europea, attualmente fissati all’1%, aumentati dell’8%, vale a dire, in totale, il 9%.

25      L’art. 17 delle medesime condizioni generali prevede che le controversie derivanti da un contratto di credito siano risolte a Bratislava dal Stály rozhodcovský súd (Corte arbitrale) o da un giudice nazionale competente a scelta della parte che presenta un ricorso. Inoltre, ai sensi dell’art. 19 delle citate condizioni, tutti i rapporti tra il creditore e il debitore sono regolati dalle disposizioni del codice commerciale e non da quelle del codice civile. Il giudice del rinvio aggiunge che il contratto di cui trattasi nella causa principale conteneva un mandato conferito ad un avvocato per rappresentare la sig.ra Korčkovská.

26      Poiché la sig.ra Korčkovská non aveva versato due rate mensili consecutive, la Pohotovosť ha adito, il 9 ottobre 2008, lo Stály rozhodcovský súd, il quale ha emanato, il 3 novembre 2008, un lodo arbitrale con cui condannava l’interessata a pagare a detta società, in particolare, un importo pari a SKK 48 820 (EUR 1 620,53), nonché interessi di mora per un importo di SKK 39 120 (EUR 1 298,55) e spese pari a SKK 9 928 (EUR 329,55). Tale lodo ha acquisito forza di giudicato il 15 dicembre 2008 ed è divenuto esecutivo il 18 dicembre seguente.

27      Sulla base di tale lodo, l’ufficiale giudiziario ha chiesto, il 9 marzo 2009, all’Okresný súd Stará Ľubovňa (Tribunale dipartimentale di Stará Ľubovňa) di rilasciare un’autorizzazione all’esecuzione per una somma di EUR 3 467. Con ordinanza 31 luglio 2009, detto giudice ha sospeso il procedimento esecutivo invocando la contrarietà al buon costume delle spese per la rappresentanza legale della ricorrente nel procedimento esecutivo, che erano superiori ad un importo di EUR 94,61, e dell’imposizione di interessi di mora giornalieri dello 0,25% sulla somma di EUR 1 298,52, a decorrere dal 21 luglio 2008 fino alla data di liquidazione del debito.

28      Il 26 agosto 2009, la Pohotovosť ha impugnato tale ordinanza dinanzi alla Krajský súd Prešov (Corte regionale di Prešov). A sostegno della sig.ra Korčkovská, l’Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska (associazione slovacca dei consumatori; in prosieguo: l’«Asociácia») è stata ammessa a depositare una memoria nella quale essa ha, in particolare, informato tale giudice del numero elevato di procedimenti di esecuzione avviati in Slovacchia dalla Pohotovosť. Orbene, l’Asociácia ritiene che le condizioni generali dei prestiti concessi da tale società contengano clausole abusive e costituiscano pratiche commerciali sleali, cosicché essa ha suggerito al giudice del rinvio di adire la Corte sul fondamento dell’art. 267 TFUE.

29      Ritenendo inoltre che la denuncia presentata dall’Asociácia contenesse fatti in merito ai quali esso può procedere d’ufficio, il Krajský súd v Prešove ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)     Se il dato sui costi complessivi per il consumatore in punti percentuali [il TAEG] sia a tal punto importante che, laddove non sia menzionato nel contratto, il costo del credito al consumo non può essere considerato trasparente, sufficientemente chiaro e comprensibile.

      b)      Se il quadro della tutela del consumatore, assicurata dalla direttiva (...) 93/13 (...), sia tale che anche il costo possa essere considerato una clausola abusiva in un contratto di credito al consumo per il fatto di essere insufficientemente trasparente e comprensibile, ove nel contratto manchi il dato in punti percentuali relativo al costo complessivo del credito al consumo e quest’ultimo sia espresso solo mediante una somma di denaro composta di molteplici spese accessorie, menzionate parte nel contratto e parte nelle condizioni generali di contratto.

2)      a)     Se la direttiva (...) 93/13 (...) debba essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, che decide su una domanda di esecuzione forzata di un lodo arbitrale avente forza di giudicato, pronunciato in assenza del consumatore, ove disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale, deve valutare d’ufficio il carattere sproporzionato di una penalità contenuta nel contratto relativo al credito concluso dal finanziatore con il consumatore, qualora in forza delle disposizioni processuali nazionali sia possibile effettuare una valutazione del genere nell’ambito di procedimenti analoghi basati sul diritto nazionale.

      b)      Qualora si tratti di una penalità sproporzionata per l’inadempimento degli obblighi del consumatore, se spetti a detto giudice trarre tutte le conseguenze che ai sensi del diritto nazionale derivano da tale circostanza per far sì che tale consumatore non sia vincolato da detta penalità.

      c)      Se una penalità dello 0,25% al giorno, ossia del 91,25% annuo, sull’importo dovuto del credito possa essere considerata vessatoria in ragione della sua sproporzione.

3)      Se il quadro della tutela del consumatore nell’ambito dell’applicazione delle norme dell’Unione [direttiva 93/13 (...), direttiva 2008/48 (...), che abroga la direttiva 87/102 (...)] ai contratti di credito al consumo sia tale che, qualora in base al contratto siano eluse le disposizioni stabilite a tutela del consumatore nei crediti al consumo e, in base a tale contratto, sia già stata presentata domanda per l’esecuzione di una decisione adottata in forza di un lodo arbitrale, il giudice possa sospendere l’esecuzione forzata oppure ordinare l’esecuzione a carico del debitore solo a concorrenza dell’ammontare della parte non rimborsata del credito erogato, qualora, ai sensi delle disposizioni nazionali, sia possibile effettuare una valutazione siffatta del lodo arbitrale e il giudice disponga delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale».

 Sulle questioni pregiudiziali

30      Ai sensi dell’art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, qualora la risposta ad una questione pregiudiziale possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

31      La Corte ritiene che tale ipotesi ricorra nella causa principale.

 Sulla ricevibilità

32      La Pohotovosť fa valere nelle sue osservazioni scritte, da un lato, che la soluzione di alcune delle questioni pregiudiziali può essere fornita mediante ordinanza in base all’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura. Dall’altro lato, essa sostiene, in particolare, che la prima e la terza questione non vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione e che, in via generale, il giudice del rinvio non ha rispettato l’obbligo ad esso incombente di statuire sulle questioni di diritto nazionale prima di adire la Corte mediante il meccanismo previsto dall’art. 267 TFUE.

33      A tale proposito, basti rammentare che, sebbene possa essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, i giudici nazionali godono della più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell’ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implichino un’interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione che siano essenziali ai fini della pronuncia nel merito della causa di cui sono investiti (sentenza della Corte 22 giugno 2010, cause riunite C‑188/10 e C‑189/10, Melki e Abdeli, Racc. pag. I‑5667, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

34      Per quanto riguarda le questioni pregiudiziali formulate dal giudice del rinvio, è giocoforza constatare che queste ultime vertono sull’interpretazione del diritto l’Unione.

35      Di conseguenza, si devono risolvere tali questioni sottoposte dal Krajský súd v Prešove.

 Sulla seconda questione, sub a)

36      Con la sua seconda questione, sub a), che è opportuno esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede se, in applicazione della direttiva 93/13, il giudice nazionale investito di un ricorso volto all’esecuzione forzata di un lodo arbitrale avente forza di giudicato, pronunciato in assenza del consumatore sia tenuto, ove disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale, a valutare, anche d’ufficio, il carattere abusivo di una penalità contenuta nel contratto relativo al credito concluso tra un finanziatore e un consumatore, applicata nel citato lodo, qualora, in forza delle disposizioni processuali nazionali, esso possa effettuare una tale valutazione nell’ambito di procedimenti analoghi basati sul diritto nazionale.

37      Secondo una giurisprudenza costante, il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (sentenze 27 giugno 2000, cause riunite da C‑240/98 a C‑244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, Racc. pag. I‑4941, punto 25, nonché 26 ottobre 2006, causa C‑168/05, Mostaza Claro, Racc. pag. I‑10421, punto 25).

38      Relativamente ad una siffatta situazione di inferiorità, l’art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Come emerge dalla giurisprudenza, si tratta di una norma imperativa che mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza delle parti stesse (sentenze Mostaza Claro, cit., punto 36, e 4 giugno 2009, causa C‑243/08, Pannon GSM, Racc. pag. I‑4713, punto 25).

39      Per garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, la Corte ha altresì più volte sottolineato che la disuguaglianza tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale (sentenze Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, cit., punto 27; Mostaza Claro, cit., punto 26, nonché 6 ottobre 2009, causa C‑40/08, Asturcom Telecomunicaciones, Racc. pag. I‑9579, punto 31).

40      È sulla base di tali principi che la Corte ha così statuito che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale (sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 32).

41      La facoltà per il giudice di esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola costituisce un mezzo idoneo al conseguimento tanto dell’obiettivo fissato dall’art. 6 della direttiva 93/13, che è quello di impedire che il singolo consumatore sia vincolato da una clausola abusiva, quanto dell’obiettivo dell’art. 7 della medesima direttiva, dato che tale esame può avere un effetto dissuasivo e, pertanto, può contribuire a far cessare l’inserimento di clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e i consumatori (sentenze 21 novembre 2002, causa C‑473/00, Cofidis, Racc. pag. I‑10875, punto 32, e Mostaza Claro, cit., punto 27).

42      Questa facoltà riconosciuta al giudice è stata ritenuta necessaria per garantire al consumatore una tutela effettiva, tenuto conto in particolare del rischio non trascurabile che questi ignori i suoi diritti o incontri difficoltà per esercitarli (citate sentenze Cofidis, punto 33, nonché Mostaza Claro, punto 28).

43      La tutela prevista dalla citata direttiva a favore dei consumatori si estende così ai casi in cui il consumatore che ha stipulato con un professionista un contratto contenente una clausola abusiva si astenga dal dedurre l’abusività della detta clausola perché ignora i suoi diritti o perché viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che un’azione giudiziaria comporterebbe (sentenza Cofidis, cit., punto 34).

44      Siffatta tutela è a maggior ragione giustificata laddove, come sembra considerare il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il contratto di credito di cui trattasi nella causa principale contenga un mandato conferito ad un avvocato scelto dal creditore e che deve rappresentare il consumatore debitore, il quale può scegliere di farsi rappresentare da un altro avvocato unicamente dietro pagamento di una penalità contrattuale corrispondente al 15% dell’importo del credito.

45      È vero che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto comunitario non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, come un lodo arbitrale, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione di una disposizione, di qualsiasi natura essa sia, del diritto dell’Unione da parte di tale decisione (sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 37).

46      A tale proposito, la Corte ha già avuto occasione di precisare che, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

47      Quindi, in assenza di una normativa dell’Unione in materia, le modalità di attuazione del principio dell’autorità di cosa giudicata rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Esse non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 38).

48      Per quanto riguarda il principio di equivalenza, quest’ultimo esige che le condizioni imposte dal diritto nazionale per applicare d’ufficio una norma di diritto dell’Unione non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano l’applicazione d’ufficio delle norme di pari rango del diritto nazionale (sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

49      Orbene, a tale proposito, occorre precisare che l’art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 è una norma imperativa. Si deve, inoltre, rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale direttiva, nella sua integralità, costituisce un provvedimento indispensabile per l’adempimento dei compiti affidati alla Comunità europea e, in particolare, per l’innalzamento del livello e della qualità della vita al suo interno (v. citate sentenze Mostaza Claro, punto 37, nonché Asturcom Telecomunicaciones, punto 51).

50      Così, considerate la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si fonda la tutela che la direttiva 93/13 garantisce ai consumatori, il suo art. 6 deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (sentenza Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 52).

51      Ne consegue, in particolare, che, qualora un giudice nazionale investito di una domanda per l’esecuzione forzata di un lodo arbitrale definitivo debba, secondo le norme procedurali interne, valutare d’ufficio la contrarietà di una clausola compromissoria con le norme nazionali d’ordine pubblico, egli è parimenti tenuto a valutare d’ufficio il carattere abusivo di detta clausola alla luce dell’art. 6 della citata direttiva, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (v., in tal senso, citate sentenze Pannon GSM, punto 32, e Asturcom Telecomunicaciones, punto 53).

52      Nella causa principale emerge che, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, la normativa nazionale relativa al procedimento arbitrale impone al giudice di porre fine all’esecuzione di una prestazione, prevista da un lodo arbitrale, qualora una siffatta prestazione sia vietata dalla legge oppure contraria al buon costume. Peraltro, tale giudice ritiene che ogni clausola abusiva che compare in un contratto concluso con un consumatore sarebbe, ai sensi del diritto nazionale, contraria al buon costume in quanto, malgrado il requisito della buona fede, determinerebbe, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi che incombono al professionista e al consumatore stesso.

53      Dunque, analogamente a quanto verificatosi nel contesto della causa che ha dato luogo alla sentenza Asturcom Telecomunicaciones, citata, in una situazione come quella della causa principale, laddove il giudice investito ai fini dell’esecuzione di un lodo arbitrale può porre fine, anche d’ufficio, all’applicazione di tale lodo qualora quest’ultimo imponga all’interessato una prestazione materialmente impossibile, vietata dalla legge o contraria al buon costume, tale giudice, ove disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale, deve valutare, anche d’ufficio, nell’ambito del procedimento di esecuzione, il carattere abusivo della penalità prevista dal contratto di credito concluso da un finanziatore con un consumatore.

54      Si deve dunque risolvere la seconda questione, sub a), dichiarando che la direttiva 93/13 impone al giudice nazionale, investito di un ricorso volto all’esecuzione forzata di un lodo arbitrale avente forza di giudicato, pronunciato in assenza del consumatore, di valutare, anche d’ufficio, il carattere abusivo di una penalità contenuta nel contratto relativo al credito concluso da un finanziatore con un consumatore, applicata nel citato lodo, ove tale giudice disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale e possa, in forza delle disposizioni processuali nazionali, effettuare una tale valutazione nell’ambito di procedimenti analoghi basati sul diritto nazionale.

 Sulla seconda questione, sub b) e c)

55      Con la sua seconda questione, sub b) e c), il giudice del rinvio chiede, da un lato, se possa essere considerata abusiva ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13 una clausola contenuta in un contratto di credito la quale preveda, in caso di mancato pagamento da parte del consumatore, una penalità pari allo 0,25% dell’importo del credito al giorno, ossia al 91,25% di tale importo all’anno, in ragione della sua natura sproporzionata, e, dall’altro lato, in caso di soluzione affermativa, se spetta al giudice nazionale che accerta tale sproporzione rendere inopponibile una siffatta clausola nei confronti del consumatore.

56      Al riguardo occorre constatare che, riferendosi alle nozioni di buona fede e di significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, l’art. 3 della direttiva 93/13 definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono il carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di trattativa individuale (v., in tal senso, sentenze 7 maggio 2002, causa C‑478/99, Commissione/Svezia, Racc. pag. I‑4147, punto 17, e 1° aprile 2004, causa C‑237/02, Freiburger Kommunalbauten, Racc. pag. I‑3403, punto 19).

57      L’art. 3, n. 2, della citata direttiva prevede tuttavia che si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto, in particolare nell’ambito di un contratto di adesione, come sembrerebbe verificarsi nella causa principale.

58      L’allegato cui rinvia l’art. 3, n. 3, della direttiva 93/13 contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive, tra le quali compaiono, al punto 1, lett. e), del citato allegato, quelle «che hanno per oggetto o per effetto di: (...) e) imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato».

59      Per quanto riguarda la questione se una clausola contrattuale particolare presenti o meno carattere abusivo, l’art. 4 della direttiva 93/13 precisa che la risposta dev’essere fornita tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione. Occorre rilevare che, in questo contesto, devono altresì essere valutate le conseguenze che la detta clausola può avere nell’ambito del diritto applicabile al contratto, il che implica un esame del sistema giuridico nazionale (sentenza Freiburger Kommunalbauten, cit., punto 21).

60      Ne consegue che la Corte, nell’ambito dell’esercizio della competenza di interpretazione del diritto dell’Unione ad essa conferita all’art. 267 TFUE, può interpretare i criteri generali utilizzati dal legislatore dell’Unione per definire la nozione di clausola abusiva. Invece, essa non può pronunciarsi sull’applicazione di tali criteri generali ad una clausola particolare che dev’essere esaminata in relazione alle circostanze proprie al caso di specie, cosicché spetta al giudice nazionale determinare se una clausola contrattuale come quella oggetto della controversia nella causa principale, la quale prevede, secondo gli accertamenti effettuati dal giudice del rinvio, un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato, debba essere qualificata abusiva alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto (v., in tal senso, sentenza Freiburger Kommunalbauten, cit., punti 22 e 25).

61      Di conseguenza, qualora tale giudice giunga alla conclusione che la clausola oggetto della causa principale è abusiva ai sensi della direttiva 93/13, si deve rammentare che una siffatta clausola, conformemente all’art. 6, n. 1, di tale direttiva, non deve vincolare il consumatore, conformemente alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, e che, inoltre, in forza di tale medesima disposizione, detto giudice dovrà valutare se il contratto possa essere mantenuto in assenza di detta clausola eventualmente abusiva.

62      In un caso simile, incombe quindi a detto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato da detta clausola (v., in tal senso, Asturcom Telecomunicaciones, cit., punto 59).

63      Considerato quanto suesposto, si deve risolvere la seconda questione, sub b) e c), dichiarando che spetta al giudice nazionale adito determinare se una clausola di un contratto di credito, come quella oggetto della causa principale, la quale preveda, conformemente agli accertamenti effettuati da tale giudice, una penalità di importo sproporzionatamente elevato a carico del consumatore, debba essere considerata abusiva ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13, alla luce delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto. In caso di soluzione affermativa, incombe pertanto a detto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato da detta clausola.

 Sulla prima questione

64      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’indicazione del TAEG in un contratto di credito al consumo, come prevista dall’art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva 87/102, costituisca un’informazione essenziale in tale tipo di contratto e, di conseguenza, se si possa ritenere che, in mancanza di una siffatta indicazione, ai sensi dell’art. 4, n. 2, della direttiva 93/13, le clausole di tale contratto non siano formulate in modo chiaro e comprensibile, di modo che la clausola relativa al costo di detto credito potrà quindi costituire oggetto del sindacato di tale giudice relativamente al suo carattere eventualmente abusivo ai sensi dell’art. 3 di quest’ultima direttiva.

65      In via preliminare, si deve rilevare che, tenuto conto della data di stipula del contratto di prestito oggetto della causa principale nonché delle precisazioni contenute nel punto 11 della presente ordinanza, si deve risolvere la presente questione pregiudiziale facendo riferimento alla direttiva 87/102 e non alla direttiva 2008/48.

66      A tale proposito, la Corte ha già statuito che l’obiettivo perseguito dalla direttiva 87/102 consiste nel garantire il rispetto di una norma di tutela minima del consumatore in materia di credito al consumo (sentenze 4 ottobre 2007, causa C‑429/05, Rampion e Godard, Racc. pag. I‑8017, punto 47, nonché 23 aprile 2009, causa C‑509/07, Scarpelli, Racc. pag. I‑3311, punto 25). Infatti, tale direttiva, come emerge dal suo art. 15 e dal suo venticinquesimo ‘considerando’, a norma dei quali la suddetta direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, si limita ad un’armonizzazione minima delle disposizioni nazionali relative al credito al consumo (sentenza Rampion e Godard, cit., punto 18).

67      La Corte ha anche constatato, in diverse occasioni, che la direttiva 87/102, come risulta dai ‘considerando’ della stessa, è stata adottata al duplice scopo di assicurare, da una parte, la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo (terzo, quarto e quinto ‘considerando’) e, dall’altra, di proteggere i consumatori che sottoscrivono tali crediti (sesto, settimo e nono ‘considerando’) (sentenze 23 marzo 2000, causa C‑208/98, Berliner Kindl Brauerei, Racc. pag. I‑1741, punto 20, e 4 marzo 2004, causa C‑264/02, Cofinoga, Racc. pag. I‑2157, punto 25).

68      È proprio in questa prospettiva di protezione del consumatore contro condizioni di credito inique e allo scopo di consentirgli di avere una conoscenza completa delle condizioni dell’esecuzione futura del contratto sottoscritto, che l’art. 4 della direttiva 87/102 esige che, al momento della conclusione dello stesso, il mutuatario disponga di tutti gli elementi che possono incidere sulla portata del suo impegno (sentenza Berliner Kindl Brauerei, cit., punto 21).

69      L’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 87/102 prevede che il contratto di credito debba essere concluso per iscritto e che il documento scritto debba contenere un’indicazione del TAEG, nonché un’indicazione delle condizioni secondo cui quest’ultimo può essere modificato. L’art. 1 bis di tale direttiva stabilisce le modalità di calcolo del TAEG e precisa, al n. 4, lett. a), che quest’ultimo dev’essere calcolato «al momento in cui si conclude il contratto» (v., in tal senso, sentenza Cofinoga, cit., punto 23).

70      Tale informazione del consumatore sul costo globale del credito, sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica, riveste a tal riguardo un’importanza essenziale. Da un canto, tale informazione, che dev’essere comunicata, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 87/102, già nella pubblicità, contribuisce alla trasparenza del mercato, in quanto consente al consumatore di comparare le offerte di credito. D’altro canto, essa consente al consumatore di valutare la portata del proprio impegno (sentenza Cofinoga, cit., punto 26).

71      Di conseguenza, in una situazione come quella oggetto della causa principale, la mancata indicazione del TAEG nel contratto di credito di cui trattasi, indicazione che riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della direttiva 87/102, può costituire un elemento decisivo nell’ambito dell’accertamento, da parte del giudice nazionale, della circostanza se una clausola di un contratto di prestito relativa al costo di quest’ultimo, nella quale non compaia una siffatta indicazione, sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’art. 4 della direttiva 93/13.

72      Se ciò non dovesse verificarsi, il giudice nazionale può valutare il carattere abusivo di una siffatta clausola ai sensi dell’art. 3 della direttiva 93/13. Infatti, anche se si considera che tale clausola rientri nell’esclusione prevista nel citato articolo, si deve rammentare che le clausole previste dall’art. 4, n. 2, di tale direttiva, pur rientrando nel settore disciplinato dalla direttiva 93/13, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente dovesse considerare, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (v. sentenza 3 giugno 2010, causa C‑484/08, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Racc. pag. I‑4785, punto 32).

73      Nella causa principale, l’esame del carattere abusivo della clausola del contratto di prestito nella quale non è indicato il TAEG potrebbe quindi aver luogo in base alla direttiva 93/13 e, a tale proposito, come constatato al punto 53 della presente ordinanza, il giudice nazionale ha la facoltà di valutare d’ufficio una siffatta clausola. In una situazione simile, come rammentato al punto 60 della presente ordinanza, spetta al giudice nazionale determinare se, alla luce delle circostanze che accompagnano la conclusione del contratto oggetto della causa principale, l’omessa indicazione del TAEG in una clausola di un contratto di credito al consumo relativa al costo di tale credito possa attribuire alla citata clausola un carattere abusivo ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13.

74      Tuttavia, emerge dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio che, conformemente all’art. 4 della legge n. 258/2001, recante trasposizione della direttiva 87/102, un contratto di credito al consumo deve contenere l’indicazione del TAEG e, in mancanza di tale indicazione, il credito concesso si considera esente da interessi e spese.

75      Orbene, l’art. 14 della citata direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché i contratti di credito non deroghino, a detrimento del consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono a tale direttiva.

76      Pertanto, nelle circostanze di cui alla causa principale, non essendo necessario un esame, alla luce della direttiva 93/13, del carattere abusivo della clausola che omette l’indicazione del TAEG, la direttiva 87/102 dev’essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di applicare d’ufficio le disposizioni che traspongono nel diritto interno l’art. 4 di quest’ultima e in base alle quali la mancata indicazione del TAEG in un contratto di credito al consumo comporta che il credito concesso sia considerato esente da interessi e spese (v. per analogia, relativamente all’art. 11, n. 2, della direttiva 87/102, sentenza Rampion e Godard, cit., punto 69).

77      Si deve, di conseguenza, risolvere la prima questione dichiarando che, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, la mancata indicazione del TAEG in un contratto di credito al consumo, indicazione che riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della direttiva 87/102, può costituire un elemento decisivo nell’ambito dell’accertamento, da parte del giudice nazionale, della circostanza se una clausola di un contratto di credito al consumo relativa al costo di quest’ultimo, nella quale non compaia una siffatta indicazione, sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’art. 4 della direttiva 93/13. Ove così non fosse, il giudice nazionale può valutare, anche d’ufficio, se, alla luce delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto, l’omessa indicazione del TAEG in una clausola dello stesso relativa al costo di tale credito sia tale da attribuire alla citata clausola un carattere abusivo ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13. Tuttavia, nonostante la possibilità di valutare il citato contratto alla luce della direttiva 93/13, la direttiva 87/102 dev’essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di applicare d’ufficio le disposizioni che traspongono nel diritto interno l’art. 4 di quest’ultima direttiva e in base alle quali la mancata indicazione del TAEG in un contratto di credito al consumo comporta che il credito concesso sia considerato esente da interessi e spese.

 Sulla terza questione

78      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se, in circostanze come quelle oggetto della causa principale e a condizione che esso giunga alla conclusione che le disposizioni delle direttive 87/102 e 93/13 non siano state rispettate, esso abbia la facoltà, in forza della normativa dell’Unione relativa alla tutela dei consumatori, di far cessare o di limitare l’esecuzione di un lodo arbitrale definitivo adottato in applicazione di una clausola compromissoria prevista dal contratto di prestito.

79      A tale proposito si deve ricordare che, nell’ambito dell’art. 267 TFUE, la Corte non è competente ad applicare le norme dell’Unione ad una fattispecie concreta, ma unicamente a pronunciarsi sull’interpretazione del Trattato e degli atti emanati dagli organi dell’Unione (sentenza 6 ottobre 2005, causa C‑291/03, MyTravel, Racc. pag. I‑8477, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

80      Orbene, con la presente questione, il giudice del rinvio chiede che la Corte gli indichi se, in circostanze come quelle oggetto della causa principale, tenuto conto delle soluzioni fornite dalla Corte alla prima e alla seconda questione, esso possa, in applicazione del diritto dell’Unione e del diritto nazionale, limitare l’esecuzione del lodo arbitrale definitivo controverso nella causa principale all’importo rimanente dovuto a titolo del credito al consumo.

81      Poiché la soluzione di una siffatta questione implicherebbe che la Corte si pronunci sull’applicazione concreta ai fatti del caso di specie di norme di diritto interpretate nell’ambito delle prime due questioni e dal momento che, in ogni caso, il giudice del rinvio dispone, sulla base delle soluzioni fornite alle citate questioni, degli elementi di interpretazione necessari alla soluzione della controversia di cui è investito, non occorre risolvere la presente questione.

 Sulle spese

82      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      La direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, impone al giudice nazionale, investito di un ricorso volto all’esecuzione forzata di un lodo arbitrale avente forza di giudicato, pronunciato in assenza del consumatore, di valutare, anche d’ufficio, il carattere abusivo di una penalità contenuta nel contratto di credito concluso da un finanziatore con un consumatore, applicata nel citato lodo, ove tale giudice disponga a tal fine delle informazioni necessarie riguardo alla situazione giuridica e fattuale e possa, in forza delle disposizioni processuali nazionali, effettuare una tale valutazione nell’ambito di procedimenti analoghi basati sul diritto nazionale.

2)      Spetta al giudice nazionale adito determinare se una clausola di un contratto di credito, come quella oggetto della causa principale, la quale preveda, conformemente agli accertamenti effettuati da tale giudice, una penalità di importo sproporzionatamente elevato a carico del consumatore, debba essere considerata abusiva ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13, alla luce delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto. In caso di soluzione affermativa, incombe pertanto a detto giudice trarre tutte le conseguenze che ne derivano secondo il diritto nazionale affinché tale consumatore non sia vincolato da detta clausola.

3)      In circostanze come quelle oggetto della causa principale, la mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito al consumo, indicazione che riveste un’importanza fondamentale nell’ambito della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, può costituire un elemento decisivo nell’ambito dell’accertamento, da parte del giudice nazionale, della circostanza se una clausola di un contratto di credito al consumo relativa al costo di quest’ultimo, nella quale non compaia una siffatta indicazione, sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’art. 4 della direttiva 93/13. Ove così non fosse, il giudice nazionale può valutare, anche d’ufficio, se, alla luce delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto, l’omessa indicazione del tasso annuo effettivo globale in una clausola dello stesso relativa al costo di tale credito sia tale da attribuire alla citata clausola un carattere abusivo ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13. Tuttavia, indipendentemente dalla riconosciuta possibilità di valutare il citato contratto alla luce della direttiva 93/13, la citata direttiva 87/102 dev’essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di applicare d’ufficio le disposizioni che traspongono nel diritto interno l’art. 4 di quest’ultima direttiva e in base alle quali la mancata indicazione del tasso annuo effettivo globale in un contratto di credito al consumo comporta che il credito concesso sia considerato esente da interessi e spese.

Firme


* Lingua processuale: lo slovacco.