SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
10 marzo 2022 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Articolo 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 16 – Minore cittadino di uno Stato membro che soggiorna in un altro Stato membro – Diritto di soggiorno derivato del genitore che ha l’effettivo affidamento di tale minore – Requisito dell’assicurazione malattia che copra tutti i rischi – Minore titolare del diritto di soggiorno permanente per una parte dei periodi in questione»
Nella causa C‑247/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Social Security Appeal Tribunal (Northern Ireland) (Tribunale di appello in materia previdenziale, Irlanda del Nord, Regno Unito), con decisione dell’11 marzo 2020, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2020, nel procedimento
VI
contro
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da E. Regan, presidente di sezione, C. Lycourgos, presidente della Quarta Sezione, I. Jarukaitis, M. Ilešič (relatore) e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: G. Hogan
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per VI, inizialmente da R. Drabble, QC, e M. Black, solicitor, successivamente da R. Drabble, QC, C. Rothwell e S. Park, solicitors; |
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per il governo norvegese, da K. Moe Winther, L. Furuholmen, T. Hostvedt Aarthun e T. Midttun Tobiassen, in qualità di agenti; |
– |
per la Commissione europea, da E. Montaguti e J. Tomkin, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 settembre 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 21 TFUE, nonché degli articoli 7 e 16 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35). |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra VI e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Amministrazione delle Imposte e delle Dogane, Regno Unito) (in prosieguo: l’«HMRC»), in merito al diritto di VI di soggiornare nel Regno Unito nei periodi compresi tra il 1o maggio 2006 e il 20 agosto 2006 e tra il 18 agosto 2014 e il 25 settembre 2016, nonché di ivi beneficiare, per tali periodi, del credito d’imposta per figlio a carico e di prestazioni familiari. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2004/38
3 |
I considerando 1, 2, 10 e 18 della direttiva 2004/38 sono così formulati:
(...)
(...)
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4 |
In conformità al suo articolo 1, lettere a) e b), la direttiva 2004/38 riguarda le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari, nonché il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri. |
5 |
L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(...)». |
6 |
Il capo III di detta direttiva contiene, negli articoli da 6 a 15 della stessa, le disposizioni relative al diritto di soggiorno. |
7 |
L’articolo 7 della medesima direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», ai suoi paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
2. Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c)». |
8 |
L’articolo 12 della direttiva 2004/38, intitolato «Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione», al suo paragrafo 2, secondo comma, prevede quanto segue: «Prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un’attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. (...)». |
9 |
L’articolo 14 di tale direttiva, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno», al suo paragrafo 2, primo comma, enuncia quanto segue: «I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi». |
10 |
Il capo IV della citata direttiva contiene, negli articoli da 16 a 21 della stessa, le disposizioni che disciplinano il diritto di soggiorno permanente. |
11 |
Nella sezione I della direttiva 2004/38, intitolata «Acquisizione», figura l’articolo 16, che ai suoi paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue: «1. Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante». |
Regolamento (UE) n. 492/2011
12 |
Il considerando 1 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1), è così formulato: «Il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità [(GU 1968, L 257, pag. 2)], ha subito numerose e sostanziali modificazioni. È opportuno, a fini di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale regolamento». |
13 |
Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 492/2011, che corrisponde all’articolo 12 del regolamento n. 1612/68: «I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono. Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a tali figli di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni». |
Accordo sul recesso
14 |
Con la sua decisione (UE) 2020/135, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (CEEA) (GU 2020, L 29, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato, a nome dell’Unione europea e della CEEA, tale accordo (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo di recesso»), che è stato accluso a tale decisione. |
15 |
L’articolo 86 di tale accordo di recesso, intitolato «Cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea», ai suoi paragrafi 2 e 3 dispone quanto segue: «2. La Corte di giustizia dell’Unione europea resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. 3. Ai fini del presente capo, la Corte di giustizia dell’Unione europea si considera adita (...) nel momento in cui la domanda giudiziale è registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia (...)». |
16 |
L’articolo 89, paragrafo 1, dell’accordo di recesso dispone quanto segue: «Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate prima della fine del periodo di transizione, nonché le sentenze e le ordinanze emesse dopo la fine di tale periodo nei procedimenti di cui agli articoli 86 e 87 sono vincolanti nella loro totalità per il Regno Unito e nel Regno Unito». |
17 |
In conformità all’articolo 126 dell’accordo di recesso, il periodo di transizione ha iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore di tale accordo, ossia il 1o febbraio 2020, ed è terminato il 31 dicembre 2020. |
Diritto del Regno Unito
18 |
La direttiva 2004/38 era stata trasposta nel diritto del Regno Unito con l’Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 [regolamento del 2006 in materia di immigrazione (Spazio economico europeo); in prosieguo: il «regolamento del 2006 in materia di immigrazione»], che è stato successivamente consolidato dall’Immigration (European Economic Area) Regulations 2016 [regolamento del 2016 in materia di immigrazione (Spazio economico europeo); in prosieguo: il «regolamento del 2016 in materia di immigrazione»]. |
19 |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento del 2016 in materia di immigrazione definisce le diverse categorie di cittadini dell’Unione menzionate all’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2004/38, vale a dire, rispettivamente, quelle dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi, delle persone autosufficienti e degli studenti. Tale articolo 4, paragrafo 1, lettera c), definisce la «persona autosufficiente» come una persona che dispone di risorse economiche sufficienti per non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale del Regno Unito durante il suo periodo di soggiorno e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nel Regno Unito. |
20 |
L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento del 2016 in materia di immigrazione precisa, per quanto riguarda i familiari di una persona autosufficiente il cui diritto di soggiorno dipende da quello di tale persona, che il requisito di disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nel Regno Unito è soddisfatto solo se tale assicurazione copre sia detta persona che i suoi familiari. |
21 |
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento del 2016 in materia di immigrazione definisce la nozione di «persone qualificate» ai fini di tale regolamento. Secondo tale articolo 6, paragrafo 1, lettera d), la nozione di «persona qualificata» include le persone autosufficienti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. |
22 |
In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento del 2016 in materia di immigrazione, una persona qualificata ha diritto di soggiornare nel Regno Unito fintantoché rimane qualificata. |
23 |
Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del 2016 in materia di immigrazione, un cittadino dello Spazio economico europeo (SEE) che abbia soggiornato conformemente a tale regolamento in via continuativa per cinque anni nel Regno Unito acquisisce il diritto di soggiorno permanente. Secondo tale articolo 15, paragrafo 1, lettera b), lo stesso vale per un familiare di un cittadino del SEE che non abbia egli stesso la cittadinanza di uno Stato membro, ma che abbia soggiornato nel Regno Unito insieme a tale cittadino, conformemente a detto regolamento, in via continuativa per cinque anni. |
24 |
L’articolo 16 del regolamento del 2016 in materia di immigrazione, che corrisponde all’articolo 15a del regolamento del 2006 in materia di immigrazione, stabilisce a quali condizioni una persona può essere riconosciuta come titolare di un diritto di soggiorno derivato nel Regno Unito. In applicazione dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento del 2016 in materia di immigrazione, una persona che sia l’affidataria principale di un cittadino del SEE che soggiorna nel Regno Unito è titolare di un diritto derivato di soggiornare in tale Stato se il cittadino del SEE in questione non ha ancora compiuto 18 anni, soggiorna nel Regno Unito come persona autosufficiente e non sarebbe in grado di rimanere nel Regno Unito se detta persona lasciasse il Regno Unito per un periodo indefinito. |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
25 |
VI è una cittadina pakistana che soggiorna con suo marito, anch’egli cittadino pakistano, e i loro quattro figli in Irlanda del Nord (Regno Unito). Nel corso del 2004 è ivi nato loro figlio, che ha la cittadinanza irlandese. |
26 |
VI e suo marito dispongono di risorse economiche sufficienti per provvedere ai loro bisogni e a quelli della loro famiglia. In particolare, il marito di VI ha lavorato ed è stato soggetto passivo d’imposta in tutti i periodi di cui trattasi nel procedimento principale. VI, che inizialmente si occupava dei loro figli, lavora ed è soggetto passivo d’imposta dal mese di aprile 2016. |
27 |
È pacifico tra le parti nel procedimento principale che, quantomeno nel periodo compreso tra il 17 agosto 2006 e il 16 agosto 2014, VI e la sua famiglia disponevano di un’assicurazione malattia che copriva tutti i rischi e che, conseguentemente, VI godeva, ai sensi dell’articolo 15a, paragrafi 1 e 2, del regolamento del 2006 in materia di immigrazione, di un diritto di soggiorno derivato in qualità di affidataria principale di un minore cittadino del SEE «autosufficiente». |
28 |
Le parti convengono anche sul fatto che il figlio di VI abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito per avervi soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni. |
29 |
Per contro, le parti nel procedimento principale dissentono circa la spettanza a VI del diritto di beneficiare – per i periodi compresi tra il 1o maggio 2006 e il 20 agosto 2006 e tra il 18 agosto 2014 e il 25 settembre 2016 – da un lato, del credito d’imposta per figlio a carico e, dall’altro, di prestazioni familiari. I due ricorsi relativi ai procedimenti principali, pendenti dinanzi al giudice del rinvio, sono stati riuniti da quest’ultimo ai fini del presente rinvio pregiudiziale, sulla base del rilievo essi condividono lo stesso oggetto, ossia il diritto di soggiorno nel Regno Unito di VI nei periodi di cui trattasi. |
30 |
Secondo l’HMRC, infatti, un siffatto diritto non sussiste in quanto VI non disponeva di un’assicurazione malattia che coprisse tutti i rischi durante i detti periodi. Di conseguenza, in relazione a tali periodi la stessa non potrebbe beneficiare né del credito d’imposta per figlio a carico, né di prestazioni familiari. Tuttavia, l’HMRC ammette ora che l’importo dell’eventuale eccedenza percepita non può essere recuperato nei confronti di VI, in quanto quest’ultima non ha mai falsificato né omesso di rivelare fatti rilevanti. |
31 |
In tali circostanze, il Social Security Appeal Tribunal (Northern Ireland) (Tribunale di appello in materia previdenziale, Irlanda del Nord, Regno Unito) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulla competenza della Corte
32 |
Secondo una giurisprudenza costante, spetta alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali essa viene adita dal giudice nazionale, al fine di verificare la propria competenza (sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). |
33 |
A tal riguardo, dall’articolo 19, paragrafo 3, lettera b), TUE e dall’articolo 267, primo comma, TFUE risulta che la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti compiuti dalle istituzioni dell’Unione. Il secondo comma di tale articolo 267 precisa, in sostanza, che quando una questione che può essere oggetto di un rinvio pregiudiziale è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione di uno Stato membro, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. |
34 |
Nella specie, il 1o febbraio 2020, data di entrata in vigore dell’accordo di recesso, il Regno Unito è receduto dall’Unione, divenendo così uno Stato terzo. Ne consegue che gli organi giurisdizionali di tale Stato non possono più, a partire da tale data, essere considerati giurisdizioni di uno Stato membro. |
35 |
Tale accordo prevede tuttavia, al suo articolo 126, un periodo di transizione che va dalla data di entrata in vigore di detto accordo, ossia il 1o febbraio 2020, al 31 dicembre 2020. L’articolo 127 del medesimo dispone che, nel corso di tale periodo, salvo che l’accordo stesso non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel suo territorio, produce gli stessi effetti giuridici che produce all’interno dell’Unione e degli Stati membri ed è interpretato e applicato secondo gli stessi metodi e principi generali applicabili all’interno dell’Unione. |
36 |
L’articolo 86 dell’accordo di recesso prevede parimenti, al suo paragrafo 2, che la Corte resti competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Dal paragrafo 3 di tale articolo risulta inoltre che una domanda di pronuncia pregiudiziale si considera presentata, ai sensi di detto paragrafo 2, nel momento in cui la domanda giudiziale è stata registrata presso la cancelleria della Corte. |
37 |
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta dinanzi alla Corte da un giudice del Regno Unito il 7 aprile 2020, ossia prima della fine del periodo di transizione, nell’ambito dei procedimenti principali concernenti il diritto di VI di soggiornare nel Regno Unito nei periodi compresi tra il 1o maggio 2006 e il 20 agosto 2006 e tra il 18 agosto 2014 e il 25 settembre 2016, nonché di ivi beneficiare, per tali periodi, del credito d’imposta per figlio a carico e di prestazioni familiari. |
38 |
Ne consegue che, da un lato, la fattispecie di cui al procedimento principale è relativa a periodi antecedenti al recesso del Regno Unito dall’Unione e alla scadenza del periodo di transizione e, pertanto, rientra nell’ambito di applicazione ratione temporis del diritto dell’Unione. Dall’altro, la Corte è competente a statuire in via pregiudiziale sulla domanda del giudice del rinvio, in applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, di tale accordo, nei limiti in cui tale domanda è intesa ad ottenere un’interpretazione del diritto dell’Unione. |
Sull’istanza di procedimento accelerato
39 |
Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa al procedimento accelerato previsto all’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. Sebbene tale giudice non abbia motivato esso stesso tale istanza, risulta dalla sua decisione di rinvio che essa è stata presentata a seguito di una domanda in questo senso da parte di VI e che quest’ultima aveva motivato la necessità di ricorrere a tale procedimento, in primo luogo, con la scadenza, in data 31 dicembre 2020, del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, dopo la quale l’esecuzione di una sentenza della Corte sarebbe più difficile, in secondo luogo, con il fatto che l’HMRC chiederebbe ancora il recupero delle somme che, a suo parere, sarebbero state indebitamente versate a titolo di crediti d’imposta per figlio a carico e, in terzo luogo, con la circostanza che, dall’ottobre 2016, VI non beneficia delle prestazioni sociali a cui sostiene di avere diritto. |
40 |
L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato. |
41 |
Occorre ricordare, a tal proposito, che un siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria (sentenza del 21 dicembre 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). |
42 |
Nel caso di specie, con decisione del 20 luglio 2020 il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha respinto la domanda di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato. |
43 |
Infatti, per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento relativo alla scadenza del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, dall’articolo 89, paragrafo 1, di tale accordo, in combinato disposto con il suo articolo 86, paragrafo 2, risulta che le decisioni pregiudiziali che la Corte pronuncia dopo la fine del periodo di transizione, su domanda di un giudice del Regno Unito presentata prima della fine di tale periodo, sono vincolanti nella loro totalità per il Regno Unito e nel Regno Unito. |
44 |
Per quanto concerne, in secondo luogo, l’argomento relativo alla circostanza che l’HMRC chiederebbe ancora il recupero delle somme che, a suo parere, sarebbero state indebitamente versate a titolo di crediti d’imposta per figlio a carico, emerge dagli accertamenti di fatto effettuati dal giudice del rinvio, il solo competente a tal riguardo, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale e sintetizzati al punto 30 della presente sentenza che ora l’HMRC ammette che l’importo dell’eventuale eccedenza percepita non può essere recuperato nei confronti di VI, in quanto quest’ultima non ha mai falsificato né omesso di rivelare fatti rilevanti. |
45 |
In terzo luogo, quanto alla circostanza che, dall’ottobre 2016, VI non beneficia delle prestazioni sociali a cui sostiene di avere diritto, si deve rilevare che, anche nell’ipotesi in cui le decisioni giudiziarie nei procedimenti principali, che riguardano periodi precedenti a tale data, dovessero far sorgere l’obbligo in capo all’HMRC di effettuare il pagamento di tali prestazioni altresì per periodi successivi a quest’ultima, dal fascicolo presentato alla Corte non risulta che il mancato pagamento di dette prestazioni esporrebbe VI e la sua famiglia a una situazione di indigenza materiale, idonea a giustificare il ricorso al procedimento accelerato (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 44). Orbene, né il mero interesse dei singoli, per quanto importante e legittimo, a che sia determinata il più rapidamente possibile la portata dei diritti loro derivanti dal diritto dell’Unione, né la delicatezza di un procedimento dal punto di vista economico o sociale implicano, di per sé, la necessità di un suo rapido trattamento, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte (v., in tal senso, ordinanza del 26 novembre 2020, DSK Bank e FrontEx International, C‑807/19, EU:C:2020:967, punto 38). |
46 |
In tali circostanze, sulla base delle informazioni fornite alla Corte, non è apparso che la presente causa fosse a tal punto urgente da giustificare una deroga, in via eccezionale, alle ordinarie norme di procedura applicabili in materia di rinvio pregiudiziale. |
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
47 |
Si deve ricordare che il sistema di cooperazione istituito dall’articolo 267 TFUE è fondato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte. Nell’ambito di un procedimento instaurato in forza di tale articolo, l’interpretazione delle disposizioni nazionali incombe ai giudici degli Stati membri e non alla Corte e non spetta a quest’ultima pronunciarsi sulla compatibilità di norme di diritto interno con le disposizioni del diritto dell’Unione. Per contro, la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto dell’Unione che consentano a detto giudice di valutare la compatibilità di norme di diritto interno con la normativa dell’Unione (sentenza del 18 novembre 2020, Syndicat CFTC, C‑463/19, EU:C:2020:932, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). |
48 |
Inoltre, spetta alla Corte, nell’ambito di tale procedura di cooperazione, fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 15 luglio 2021, The Department for Communities in Northern Ireland, C‑709/20, EU:C:2021:602, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). A tal riguardo, spetta alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). |
49 |
Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che è pacifico tra le parti nel procedimento principale che VI dispone di risorse economiche sufficienti per provvedere ai propri bisogni e a quelli di suo figlio, cittadino dell’Unione nato nel corso del 2004, e che, quantomeno nel periodo compreso tra il 17 agosto 2006 e il 16 agosto 2014, essi disponevano di un’assicurazione malattia che copriva tutti i rischi. Ne consegue che il figlio di VI e VI stessa, in quanto genitore che ne ha l’effettivo affidamento, erano titolari, durante tutto il periodo in parola, del diritto di soggiorno nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, nonché dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 (v., per analogia, sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punti da 42 a 47, nonché del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punti da 41 a 53). |
50 |
Il figlio di VI, avendo dunque soggiornato legalmente ed in via continuativa per più di cinque anni nel Regno Unito, ha acquisito, al più tardi il 17 agosto 2011, il diritto di soggiorno permanente in tale Stato, in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38. |
51 |
I procedimenti principali vertono sul diritto di VI di beneficiare del credito d’imposta per figlio a carico e di prestazioni familiari, da un lato, per un periodo anteriore al 17 agosto 2006, durante il quale suo figlio non era ancora titolare del diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, e, dall’altro, per un periodo successivo al 16 agosto 2014, durante il quale egli godeva di un siffatto diritto. A parere dell’HMRC, rispetto a tali periodi VI non può beneficiare né del credito d’imposta per figlio a carico né di prestazioni familiari, sulla base del rilievo che, durante detti periodi, la stessa non disponeva di un’assicurazione malattia che coprisse tutti i rischi e, di conseguenza, non era titolare di un diritto di soggiorno derivato nel Regno Unito. |
52 |
Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, quindi, di stabilire in che misura il requisito di disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, era applicabile a VI e a suo figlio nei periodi medesimi e, all’occorrenza, se la copertura assicurativa di cui disponevano era sufficiente per soddisfare tale requisito. Si devono, quindi, riformulare le questioni in tal senso. |
Sulla prima questione
53 |
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21 TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 debbano essere interpretati nel senso che un minore, cittadino dell’Unione, che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente e il genitore che ne ha l’effettivo affidamento sono tenuti a disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, al fine di conservare il loro diritto di soggiorno nello Stato ospitante. |
54 |
Per quanto riguarda tale minore, che è cittadino dell’Unione, occorre rilevare che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 dispone espressamente che il diritto di soggiorno permanente, che i cittadini dell’Unione acquisiscono dopo aver soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante, «non è subordinato alle condizioni di cui al capo III». Tale diritto non è quindi soggetto, in particolare, alle condizioni, previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, di disporre, per se stesso e per la propria famiglia, di risorse economiche sufficienti nonché di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. |
55 |
Il considerando 18 di detta direttiva precisa, a tal riguardo, che, «[p]er costituire un autentico mezzo di integrazione nella società dello Stato membro ospitante in cui il cittadino dell’Unione soggiorna, il diritto di soggiorno permanente non dovrebbe, una volta ottenuto, essere sottoposto ad alcuna condizione». |
56 |
Per quanto riguarda il genitore, cittadino di un paese terzo, che ha l’effettivo affidamento di detto minore, occorre rilevare che l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, ai sensi del quale le disposizioni del paragrafo 1 di tale articolo si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante, non si applica alla situazione di tale genitore. |
57 |
Infatti, come risulta dall’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, la nozione di «familiare», ai sensi di tale direttiva, è limitata, per quanto riguarda gli ascendenti di un cittadino dell’Unione, agli «ascendenti diretti a carico». Di conseguenza, nel caso in cui un cittadino dell’Unione minorenne sia a carico del genitore, cittadino di un paese terzo, quest’ultimo non può invocare la qualità di ascendente diretto «a carico», ai sensi di detta direttiva, per beneficiare di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). |
58 |
Ciò premesso, la giurisprudenza costante ha affermato che il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante, conferito dal diritto dell’Unione al cittadino minorenne di un altro Stato membro, deve, al fine di garantire l’effetto utile di tale diritto di soggiorno, essere interpretato come implicante necessariamente, in forza dell’articolo 21 TFUE, il diritto del genitore che ha l’effettivo affidamento di tale cittadino minorenne dell’Unione di soggiornare con lui nello Stato membro ospitante, e ciò a prescindere dalla cittadinanza di detto genitore (v., in tal senso, sentenze del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punti 45 e 46, nonché del 13 settembre 2016, Rendón Marín, C‑165/14, EU:C:2016:675, punti 51 e 52). |
59 |
Ne consegue che l’inapplicabilità delle condizioni previste, segnatamente, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, in seguito all’acquisizione, da parte di detto minore, del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva, si estende, in forza dell’articolo 21 TFUE, a tale genitore. |
60 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 21 TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che né il minore, cittadino dell’Unione, che ha acquisito il diritto di soggiorno permanente né il genitore che ne ha l’effettivo affidamento sono tenuti a disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, al fine di conservare il loro diritto di soggiorno nello Stato ospitante. |
Sulla seconda questione
61 |
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 21 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 debbano essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda i periodi anteriori all’acquisizione, da parte di un minore, cittadino dell’Unione, del diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante, sia tale minore, qualora il diritto di soggiorno sia per lui invocato in base a detto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sia il genitore che ne ha l’effettivo affidamento devono disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, ai sensi di tale direttiva. |
62 |
Secondo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, ma inferiore a cinque anni, nel territorio di un altro Stato membro, a condizione «di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante». |
63 |
Come l’avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 48 e 49 delle sue conclusioni, se è vero che la formulazione di tale disposizione, nella sua versione in lingua inglese, presenta una certa ambiguità, risulta tuttavia chiaramente da altre versioni linguistiche di detta disposizione, come quelle in tedesco, spagnolo, francese e italiano, nonché dall’impianto sistematico generale e dalla finalità della direttiva 2004/38 che, in applicazione della medesima disposizione, non solo il cittadino dell’Unione, ma anche i suoi familiari che soggiornano con lui nello Stato ospitante, devono disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi. |
64 |
A tal riguardo, occorre sottolineare che, come ricordato al punto 58 della presente sentenza, anche se, indubbiamente, il genitore che ha l’effettivo affidamento di un cittadino dell’Unione minorenne non rientra nella nozione di «familiari» di quest’ultimo ai sensi della direttiva 2004/38, nondimeno il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi e inferiore a cinque anni conferito da tale direttiva a detto cittadino dell’Unione minorenne si estende, al fine di garantire l’effetto utile di tale diritto di soggiorno, al citato genitore, in forza dell’articolo 21 TFUE. |
65 |
Pertanto, al fine di stabilire se detto genitore, cittadino di un paese terzo, benefici di un siffatto diritto di soggiorno grazie alla situazione di suo figlio, cittadino dell’Unione, occorre esaminare se tale figlio soddisfi le condizioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38. Ai fini di questo esame, tali condizioni devono essere ritenute applicabili in via analogica al genitore medesimo. |
66 |
La Corte ha già avuto modo di statuire che discende dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, letto alla luce del considerando 10 e in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 2, della stessa, che, per tutta la durata del soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante superiore a tre mesi e inferiore a cinque anni, il cittadino dell’Unione economicamente inattivo deve, segnatamente, disporre, per se stesso e per i propri familiari, di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi al fine di non diventare un onere irragionevole per le finanze pubbliche dello Stato membro in parola [sentenza del 15 luglio 2021, A (Assistenza sanitaria pubblica), C‑535/19, EU:C:2021:595, punti da 53 a 55]. |
67 |
Per quanto riguarda la situazione di un minore, cittadino dell’Unione, che soggiorna nello Stato ospitante con un genitore che ne ha l’effettivo affidamento, tale requisito è soddisfatto sia qualora detto minore disponga di un’assicurazione malattia a copertura di tutti i rischi che tuteli il genitore, sia nell’ipotesi inversa in cui tale genitore disponga di una siffatta assicurazione che copra il minore (v., per analogia, sentenza del 19 ottobre 2004, Zhu e Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, punti da 29 a 33). |
68 |
Nel caso di specie risulta dal fascicolo che durante il periodo di cui trattasi, vale a dire quello compreso tra il 1o maggio 2006 e il 20 agosto 2006, VI e suo figlio sono stati iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia del Regno Unito, offerto, a titolo gratuito, dal National Health Service (servizio sanitario nazionale). |
69 |
A tal riguardo, occorre ricordare che, se è vero che lo Stato membro ospitante può, nel rispetto del principio di proporzionalità, subordinare l’iscrizione al proprio sistema pubblico di assicurazione malattia di un cittadino dell’Unione economicamente inattivo, che soggiorna nel suo territorio sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, a condizioni finalizzate a che tale cittadino non divenga un onere irragionevole per le finanze pubbliche di detto Stato membro, quali la conclusione o il mantenimento, da parte del cittadino in parola, di un’assicurazione malattia privata che copra tutti i rischi, la quale consenta il rimborso allo Stato membro di cui trattasi delle spese sanitarie sostenute da quest’ultimo a favore del cittadino stesso o il pagamento, da parte di quest’ultimo, di un contributo al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro medesimo [sentenza del 15 luglio 2021, A (Assistenza sanitaria pubblica), C‑535/19, EU:C:2021:595, punto 59], resta nondimeno il fatto che un cittadino dell’Unione, dal momento in cui è iscritto a un siffatto sistema pubblico di assicurazione malattia nello Stato membro ospitante, dispone di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi, ai sensi di tale articolo 7, paragrafo 1, lettera b). |
70 |
Inoltre, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui il cittadino dell’Unione economicamente inattivo in questione è un minore di cui uno dei genitori, cittadino di un paese terzo, ha lavorato ed è stato soggetto passivo d’imposta nello Stato ospitante durante il periodo di cui trattasi, sarebbe sproporzionato negare a tale minore e al genitore che ne ha l’effettivo affidamento il diritto di soggiorno, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38, con la sola motivazione che, durante tale periodo, essi sono stati iscritti gratuitamente al sistema pubblico di assicurazione malattia di detto Stato. Infatti, non si può ritenere che tale iscrizione gratuita costituisca, in siffatte circostanze, un onere irragionevole per le finanze pubbliche di detto Stato. |
71 |
Infine, nei limiti in cui il giudice del rinvio fa riferimento, nella sua seconda questione, al punto 70 della sentenza del 23 febbraio 2010, Teixeira (C‑480/08, EU:C:2010:83), occorre rilevare che quest’ultimo non è pertinente al caso di specie. È certo vero che la Corte ha ivi dichiarato che il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui gode il genitore che ha l’effettivo affidamento di un figlio il quale eserciti il diritto di proseguire gli studi conformemente all’articolo 12 del regolamento n. 1612/68 non è soggetto alla condizione che detto genitore disponga di risorse sufficienti in modo da non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale di tale Stato membro durante il suo soggiorno nonché di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato. Tuttavia, l’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, così come l’articolo 10 del regolamento n. 492/2011 che l’ha sostituito, conferiscono diritti unicamente ai figli appartenenti alla famiglia del cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato sul territorio dello Stato membro ospitante. Orbene, il marito di VI e padre del minore di cui trattasi è cittadino di un paese terzo. |
72 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 21 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda i periodi anteriori all’acquisizione, da parte di un minore, cittadino dell’Unione, del diritto di soggiorno permanente nello Stato ospitante, sia tale minore, qualora il diritto di soggiorno sia per lui invocato in base a detto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sia il genitore che ne ha l’effettivo affidamento devono disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, ai sensi di tale direttiva. |
Sulla terza questione
73 |
Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede se, a seguito di una sentenza pronunciata nel corso del 2014 dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (United Kingdom) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito], gli accordi reciproci in vigore relativamente alla zona di libero spostamento applicabili in materia di assicurazione malattia tra il Regno Unito e l’Irlanda debbano essere considerati come «accordi reciproci» e, pertanto, come un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento del 2016 in materia di immigrazione. |
74 |
Sebbene, tenuto conto delle considerazioni preliminari esposte nei punti da 47 a 52 della presente sentenza, appaia possibile riformulare tale questione nel senso che, attraverso quest’ultima, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che accordi reciproci, come quelli in vigore relativamente alla zona di libero spostamento applicabili in materia di assicurazione malattia tra il Regno Unito e l’Irlanda, possono soddisfare il requisito di disporre di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, ai sensi di tale disposizione, si deve tuttavia rilevare che il giudice del rinvio non fornisce alcuna informazione quanto al contenuto di tali accordi e alla loro rilevanza rispetto al procedimento principale. |
75 |
Orbene, secondo costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni da lui sollevate o che esso, perlomeno, spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. La decisione di rinvio deve, inoltre, indicare le ragioni precise che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessario sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale (sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). |
76 |
Tali requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono indicati in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio è tenuto a rispettare nell’ambito della cooperazione instaurata dall’articolo 267 TFUE (sentenza del 25 marzo 2021, Obala i lučice, C‑307/19, EU:C:2021:236, punto 50 e giurisprudenza ivi citata). Essi sono altresì richiamati nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1). |
77 |
Poiché, nel caso di specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale non soddisfa i detti requisiti per quanto riguarda la terza questione, essa è irricevibile. |
Sulle spese
78 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.