SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

7 aprile 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 2, lettera b) – Normativa nazionale che subordina il sostegno diretto alla detenzione da parte dell’agricoltore di animali propri – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “agricoltore in attività” – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 60 – Clausola di elusione – Nozione di «condizioni create artificialmente»

Nella causa C‑176/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello d’Alba Iulia, Romania), con decisione dell’11 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2020, nel procedimento

SC Avio Lucos SRL

contro

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj,

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, I. Ziemele (relatrice), T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la SC Avio Lucos SRL, da M. Gornoviceanu, avocate;

per l’Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj, da N.S. Răducan, in qualità di agente;

per l’Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central, da A. Pintea, in qualità di agente;

per il governo rumeno, da E. Gane e A. Rotăreanu, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Sauka e A. Biolan, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 2, lettera b), nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608) e, dall’altro, dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da una parte, la SC Avio Lucos SRL e, dall’altra, l’Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul județean Dolj (Agenzia per i pagamenti e gli interventi a favore dell’agricoltura – Centro distrettuale di Dolj, Romania) e l’Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – Aparat Central (Agenzia per i pagamenti e gli interventi a favore dell’agricoltura – Sede centrale, Romania) (in prosieguo, congiuntamente: l’«APIA») in merito a una decisione dell’APIA che respinge la domanda di aiuto dell’Avio Lucos in base al regime di pagamento unico per superficie per l’anno 2015.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento (CE) n. 1782/2003

3

Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003, L 270, pag. 1), intitolato «Limitazione dei pagamenti»:

«Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno».

Regolamento n. 1306/2013

4

L’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Clausola di elusione», così dispone:

«Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione».

Regolamento n. 1307/2013

5

Il considerando 3 del regolamento n. 1307/2013 così recita:

«Il presente regolamento dovrebbe includere tutti gli elementi essenziali riguardanti il pagamento del sostegno unionale agli agricoltori e stabilire altresì le condizioni di accesso ai pagamenti che sono inestricabilmente collegate a tali elementi essenziali».

6

L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Definizioni e relative disposizioni», prevede quanto segue:

«1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

“agricoltore”: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell’articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un’attività agricola;

b)

“azienda”: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

c)

“attività agricola”:

i)

la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

ii)

il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, o

iii)

lo svolgimento di un’attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

(...)

2.   Gli Stati membri:

(...)

b)

se applicabile in uno Stato membro, definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);

(...)

3.   Per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 70 che stabiliscano:

(...)

b)

il quadro all’interno del quale gli Stati membri definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii);

(...)».

7

L’articolo 9 di detto regolamento, intitolato «Agricoltore in attività», al paragrafo 1, così dispone:

«Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima definita dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b)».

8

Conformemente al suo articolo 74, il regolamento n. 1307/2013 è divenuto applicabile il 1o gennaio 2015.

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014

9

I considerando da 4 a 16 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1307/2013 e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1), sono così formulati:

«(4)

In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (...), è opportuno precisare che gli Stati membri, nell’adottare le misure di esecuzione del diritto dell’Unione, devono esercitare il loro potere discrezionale nel rispetto di taluni principi, tra cui in particolare il principio di non discriminazione.

(...)

(16)

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (...), i diritti all’aiuto devono essere assegnati alla persona che detiene il potere decisionale e assume i benefici e i rischi finanziari connessi all’attività agricola sulla superficie per la quale è richiesta tale assegnazione. È opportuno chiarire che questo principio si applica in particolare nei casi in cui un ettaro ammissibile è oggetto di una domanda di diritti all’aiuto da parte di più di un agricoltore».

10

L’articolo 5 di detto regolamento delegato, intitolato «Quadro delle attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione», così dispone:

«Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del [regolamento n. 1307/2013], l’attività minima definita dagli Stati membri da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è almeno un’attività annuale svolta dall’agricoltore. Ove giustificato per motivi di tutela ambientale, gli Stati membri possono decidere di riconoscere anche attività svolte solo ogni secondo anno».

Diritto rumeno

Decreto legge n. 34/2013

11

L’articolo 2 dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (decreto legge n. 34/2013 relativo all’organizzazione, alla gestione e allo sfruttamento dei pascoli permanenti e che modifica e integra la legge sulla proprietà fondiaria n. 18/1991), del 23 aprile 2013 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 267 del 13 maggio 2013), così dispone:

«Ai fini del presente decreto legge, si intende per i termini e le espressioni seguenti:

(...)

c)

unità bestiame adulto (UBA) – unità di misura standard stabilita in base al fabbisogno nutritivo di ciascuna specie animale, che consente la conversione tra diverse categorie di animali (…)».

OUG n. 3/2015

12

L’articolo 2 dell’Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) n. 3 pentru aprobarea schemelor de plăți care si aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme di asociere în agricultură (decreto legge n. 3/2015 per l’approvazione dei regimi di pagamento che si applicano in agricoltura nel periodo 2015-2020 e per la modifica dell’articolo 2 della legge n. 36/1991 relativa alle società agricole e ad altre forme di associazione in ambito agricolo), del 18 marzo 2015, nella sua versione in vigore dal 1o luglio 2015 (Monitorul Oficial al României, partie I, n. 191 del 23 marzo 2015) (in prosieguo: l’«OUG n. 3/2015»), così dispone:

«(1)   Ai fini del presente decreto legge, i termini seguenti sono così definiti (...)

(...)

f)

“agricoltore”: una persona fisica o giuridica o una forma associativa di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico della stessa, la cui azienda è situata nel territorio della Romania e che esercita un’attività agricola;

(...)

(2)   Ai sensi del paragrafo 1, lettera f), l’espressione “attività agricola” significa, a seconda dei casi:

(...)

d)

lo svolgimento di un’attività minima sulle superfici agricole mantenute abitualmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante il pascolo, con la garanzia di un carico minimo di 0,3 UBA/ha con gli animali [allevati] dall’agricoltore o una falciatura annuale sui pascoli permanenti, secondo le disposizioni della legislazione specifica nel settore dei pascoli (…)».

13

L’articolo 7, paragrafo 1, di tale decreto prevede quanto segue:

«I beneficiari dei pagamenti sono agricoltori in attività persone fisiche e/o giuridiche, che svolgono un’attività agricola in qualità di utilizzatori di superfici di terreno agricolo e/o detentori legittimi di animali, ai sensi della legislazione vigente (…)».

14

L’articolo 8 di detto decreto così recita:

«1   Per beneficiare dei pagamenti diretti (...) gli agricoltori devono:

(...)

c)

sfruttare un terreno agricolo avente una superficie di almeno 1 ha, la superficie della parcella agricola dev’essere di almeno 0,3 ha, e nel caso delle serre, delle serre solari, dei vigneti, dei frutteti, delle coltivazioni di luppolo, dei vivai, degli arbusti fruttiferi, la superficie della parcella agricola deve essere di almeno 0,1 ha e/o, a seconda dei casi, detenere un numero minimo di animali (…).

(...)

n)

presentare al momento del deposito della domanda unica di pagamento o delle modifiche ad essa apportate i documenti necessari che dimostrano l’uso legittimo del terreno agricolo, inclusi i terreni che comprendono aree di interesse ecologico nonché degli animali (…).

(...)

(6)   I documenti che dimostrano l’uso legittimo dei terreni agricoli e la detenzione del bestiame sono determinati con decreto del [Ministro dell’Agricoltura, delle Foreste e dello Sviluppo rurale] e sono presentati, a seconda dei casi, da tutti i richiedenti al momento del deposito delle domande uniche di pagamento. Le superfici o il bestiame per i quali tali documenti non sono presentati non sono ammissibili al pagamento».

Il decreto n. 619/2015

15

L’articolo 2 dell’Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiților specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la articolul 1 alineatele (2) și (3) din [OUG nr. 3/2015, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicable pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (decreto del Ministro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale n. 619/2015 recante approvazione dei criteri di ammissibilità, delle condizioni specifiche e delle modalità di attuazione dei regimi di pagamento previsti dall’articolo 1, paragrafi 2 e 3 dell’[OUG n. 3/2015], nonché delle condizioni specifiche di attuazione delle misure compensative di sviluppo rurale applicabili ai terreni agricoli, previste dal Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2020), del 6 aprile 2015, nella sua versione in vigore il 1o luglio 2015 (Monitorul Oficial al României, partie I, n. 234 del 6 aprile 2015), (in prosieguo il «decreto n. 619/2015»), così dispone:

«Ai fini del presente decreto si intende per:

(...)

m)

“detentore di animali” – persona che possiede durevolmente animali, in qualità di proprietario di animali e/o proprietario di azienda, o possiede temporaneamente animali in qualità di persona alla quale essi sono stati affidati in custodia per l’intero periodo dell’anno di domanda, detenuti in base a un atto stipulato secondo le condizioni della normativa vigente;

(...)».

16

L’articolo 7, paragrafo 3, di tale decreto prevede quanto segue:

«Gli utilizzatori di pascoli permanenti, persone fisiche o giuridiche di diritto privato, diversi da quelli indicati al paragrafo 1 e all’articolo 6, paragrafo 1, che svolgono almeno un’attività agricola minima sui pascoli permanenti che sono a loro disposizione a norma dalla legge vigente, come definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del[l’OUG n. 3/2015], in qualità di agricoltori in attività, presentano, al momento del deposito della domanda unica di pagamento all’APIA, i documenti previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), lettera b) punto i), lettere c) e d), nonché, a seconda dei casi:

a)

una copia del documento di identificazione dell’azienda zootecnica in cui sono registrati gli animali o il certificato di un veterinario abilitato, dal quale risulta il codice dell’azienda iscritta nel registro nazionale delle aziende valido alla data del deposito della domanda unica di pagamento, nel caso in cui il proprietario del pascolo permanente detenga animali con cui garantisce un carico minimo di 0,3 UBA/ha;

(...)».

Codice civile

17

L’articolo 2.146 del Codul Civil (codice civile), adottato con legge n. 287 del 17 luglio 2009 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 505, del 15 luglio 2011), relativo al comodato d’uso, così dispone:

«Il comodato d’uso è il contratto a titolo gratuito con il quale una parte, denominata “comodante”, consegna all’altra parte, denominata “comodatario”, un bene mobile o immobile, affinché quest’ultimo lo utilizzi, con l’obbligo di restituirlo dopo un certo periodo di tempo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

L’Avio Lucos ha presentato all’APIA una domanda di sostegno finanziario in base al regime di pagamento unico per superficie per l’anno 2015, riguardante una superficie da pascolo di 170,36 ha. A tal fine, essa ha prodotto un certo numero di documenti, tra i quali un contratto di concessione, stipulato il 28 gennaio 2013 con il Consiliul Local al Comunei Podari (consiglio municipale del comune di Podari, Romania), relativo a una superficie da pascolo situata in tale comune nonché contratti di comodato d’uso, stipulati nell’aprile 2015 tra l’Avio Lucos e diversi proprietari di animali, in forza dei quali tali animali sono utilizzati per il pascolo e contribuiscono così all’attività agricola dichiarata.

19

Con decisione del 20 ottobre 2017 l’APIA ha respinto tale domanda per il motivo che l’Avio Lucos non aveva garantito il carico minimo di 0,3 UBA/ha per l’integralità della superficie da pascolo di 170,36 ha. Secondo tale agenzia, il pascolo sarebbe stato, infatti, effettuato non già dagli animali dell’Avio Lucos, ma da quelli dei proprietari con cui essa aveva stipulato un contratto di comodato d’uso. L’Avio Lucos ha presentato un reclamo avverso tale decisione, che è stato respinto dall’APIA il 4 gennaio 2018.

20

L’Avio Lucos ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Tribunalul Dolj (Tribunale superiore di Dolj, Romania), il quale lo ha respinto il 28 gennaio 2018. In sostanza, tale tribunale ha innanzitutto considerato che il contratto di concessione era stato stipulato in violazione del diritto nazionale, dal momento che l’Avio Lucos non aveva, in particolare, la qualità di allevatore di bestiame alla data di stipula di tale contratto e che il carico di 0,3 UBA/ha doveva essere soddisfatto a tale medesima data. Di conseguenza, tale società non sarebbe stata legittimamente abilitata a prendere in concessione i pascoli in questione, di modo che la sua domanda di pagamento non sarebbe stata ammissibile. Successivamente, l’Avio Lucos, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa nazionale applicabile, avrebbe creato artificialmente le condizioni per ottenere un sostegno finanziario. Infine, un’interpretazione estensiva della nozione di «allevatore» di bestiame, come quella proposta dall’Avio Lucos, sarebbe contraria al diritto dell’Unione, dal momento che le autorità nazionali, per rifiutare il sostegno richiesto, possono basarsi esclusivamente sui dati contenuti nel sistema nazionale d’identificazione e di registrazione individuale degli animali senza necessariamente dover procedere ad altre verifiche.

21

L’Avio Lucos ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, la Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia, Romania). A sostegno del suo ricorso essa fa valere, in particolare, che detta sentenza ha erroneamente ritenuto che essa non soddisfacesse la condizione relativa alla qualità di allevatore di bestiame.

22

Il giudice del rinvio indica che, secondo l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1307/2013, rientra in particolare nella nozione di «agricoltore» una persona fisica o giuridica che eserciti un’«attività agricola», la quale può consistere, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di tale regolamento, nell’esercizio di un’attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione. Nel caso di una tale attività minima, l’articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento lascerebbe agli Stati membri la possibilità di definire tale concetto. Orbene, il legislatore rumeno avrebbe previsto, a tal riguardo, che l’attività agricola debba essere esercitata con gli animali allevati dall’agricoltore stesso, escludendo dalla concessione del sostegno finanziario qualsiasi persona giuridica che eserciti una siffatta attività per intermediazione, come avverrebbe, secondo l’APIA, nel caso dell’Avio Lucos.

23

Tale giudice ritiene che chiarire se l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento n. 1307/2013 osti a una siffatta normativa nazionale e, in caso di risposta negativa, se la medesima disposizione nonché l’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento consentano di ritenere che una persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione e contratti di comodato d’uso in circostanze come quelle di cui al procedimento principale rientri nella nozione di «agricoltore attivo», sia una questione non priva di incertezza. Inoltre, dal momento che l’Avio Lucos soddisfaceva, da un punto di vista formale, i criteri di ammissibilità previsti dal diritto nazionale, detto giudice si chiede se la conclusione di un contratto di concessione e di contratti di comodato d’uso come quelli di cui trattasi nella controversia di cui al procedimento principale possano rientrare nella nozione di «[condizioni] creat[e] artificialmente», di cui all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013.

24

In tali circostanze, la Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il [regolamento n. 1307/2013] osti a una normativa nazionale con cui si stabilisce che l’attività minima che deve essere effettuata sulle superfici agricole mantenute abitualmente in uno stato idoneo al pascolo consiste nel pascolo con animali [allevati] dall’agricoltore.

2)

Nella misura in cui il diritto dell’Unione sopra richiamato non osti alla normativa nazionale indicata nella prima questione, se le disposizioni rispettivamente dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 possano essere interpretate nel senso che può essere considerato «agricoltore in attività» la persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione in circostanze come quelle della controversia principale e che detiene animali in base a taluni contratti di comodato d’uso stipulati con persone fisiche, contratti mediante i quali i comodanti affidano ai comodatari, a titolo gratuito, gli animali che detengono in qualità di proprietari, ai fini dell’uso per il pascolo, sulle superfici di pascolo messe a disposizione dai comodatari e negli intervalli di tempo concordati.

3)

Se le disposizioni dell’articolo 60 del [regolamento n. 1306/2013] debbano essere interpretate nel senso che per condizioni artificiali si intenda anche il caso di un contratto di concessione e di taluni contratti di comodato d’uso come quelli di cui trattasi nella controversia principale».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25

In via preliminare, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, quest’ultima è tenuta a fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, la Corte deve, all’occorrenza, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 18 novembre 2021, A. S.A., C‑212/20, EU:C:2021:934, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

26

Nel caso di specie, si deve rilevare, innanzitutto, che, nonostante la circostanza che il giudice del rinvio non precisi le disposizioni del regolamento n. 1307/2013 di cui chiede l’interpretazione, dai motivi della decisione di rinvio emerge che i dubbi di tale giudice vertono specificamente sull’interpretazione dell’articolo 4 di tale regolamento, e in particolare del paragrafo 1, lettera c), punto iii), nonché del paragrafo 2, lettera b), di tale articolo.

27

Inoltre, come sottolineato dal governo rumeno nelle sue osservazioni scritte, l’espressione «superfici agricole mantenute abitualmente», che figura nel testo della prima questione, è utilizzata all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), dell’OUG n. 3/2015, il quale, secondo tale governo, corrisponde, in sostanza, all’espressione «superfici agricole mantenute naturalmente», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013.

28

Infine, in risposta a una richiesta di chiarimenti della Corte, il giudice del rinvio ha precisato che l’espressione «animali allevati dall’agricoltore», anch’essa utilizzata nel testo della sua prima questione e contenuta all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), dell’OUG n. 3/2015, non è definita nel diritto nazionale. Tale espressione si sovrapporrebbe tuttavia sia alla nozione di «detenzione» di animali, prevista all’articolo 8, paragrafo 6, dell’OUG n. 3/2015, sia a quella di «detentore di animali», di cui all’articolo 2, lettera m), del decreto n. 619/2015.

29

In tali circostanze, si deve considerare che, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che l’attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, di cui a tali disposizioni, deve essere esercitata dall’agricoltore con animali da lui stesso detenuti.

30

Innanzitutto, si deve rilevare che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 1307/2013, definisce la nozione di «attività agricola», in particolare, come lo svolgimento di un’attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. Inoltre, il paragrafo 2, lettera b), di tale articolo precisa che gli Stati membri «definiscono le attività minime da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, ai sensi del paragrafo 1, lettera c), punto iii)».

31

Come risulta chiaramente dalla loro formulazione, tali disposizioni conferiscono agli Stati membri un margine di discrezionalità per definire il tipo di attività minima che deve essere esercitata in particolare sulle superfici agricole naturalmente idonee al pascolo.

32

Per quanto riguarda la questione se tale margine di discrezionalità includa la possibilità, per gli Stati membri, di prevedere, nelle loro rispettive legislazioni interne, una condizione secondo la quale tale attività minima deve essere esercitata dall’agricoltore con animali che detiene, occorre rilevare che l’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 dispone che, per assicurare la certezza del diritto alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscano il quadro all’interno del quale gli Stati membri definiscono dette attività minime.

33

Il regolamento delegato n. 639/2014, adottato a tal fine, pur enunciando, al suo considerando 4 che gli Stati membri, nell’adottare le misure di esecuzione del diritto dell’Unione, devono esercitare il loro potere discrezionale nel rispetto di taluni principi, tra cui in particolare il principio di non discriminazione, si limita a tal riguardo a prevedere, nelle sue disposizioni relative alle definizioni del regolamento n. 1307/2013, e in particolare al suo articolo 5, che delimita il quadro di cui al punto precedente, che, «ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del [regolamento (UE) n. 1307/2013], l’attività minima definita dagli Stati membri da svolgere sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione è almeno un’attività annuale svolta dall’agricoltore»; gli Stati membri sono tuttavia liberi, ove giustificato per motivi di tutela ambientale, di riconoscere anche attività svolte solo ogni secondo anno.

34

Ne consegue che, da un lato, l’attività minima deve, in linea di principio, essere esercitata su tali superfici agricole almeno una volta all’anno. Dall’altro, tale attività minima deve essere esercitata «dall’agricoltore».

35

A tal riguardo, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013, che definisce la nozione di «agricoltore», non precisa la natura del diritto che quest’ultimo deve possedere sugli animali che, se del caso, fa pascolare su siffatte superfici agricole.

36

Tale disposizione indica tuttavia, in sostanza, che un agricoltore è una persona la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati e che esercita un’attività agricola. Orbene, la nozione di «azienda», definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, comprende l’insieme delle unità di produzione «gestite» da un agricoltore situate nel territorio di uno stesso Stato membro. Si deve quindi concludere che le unità di produzione gestite dall’agricoltore in questione includono gli animali utilizzati per il pascolo, purché quest’ultimo detenga su tali animali un potere di disposizione sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola, circostanza che spetta al giudice nazionale competente valutare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie (v., per analogia, sentenze del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, punti 6162, nonché del 2 luglio 2015, Demmer, C‑684/13, EU:C:2015:439, punto 58).

37

Una siffatta interpretazione è corroborata dal considerando 16 del regolamento delegato n. 639/2014, che enuncia, in sostanza, che i diritti all’aiuto devono essere assegnati alla persona che detiene il potere decisionale e che assume i benefici e i rischi finanziari connessi all’attività agricola sulla superficie per la quale è richiesta tale assegnazione.

38

Nel caso di specie, come emerge dal punto 28 della presente sentenza, il giudice del rinvio ha sottolineato, in sostanza, che il «detentore di animali», ai sensi dell’articolo 2, lettera m), del decreto n. 619/2015, è o la persona che possiede durevolmente animali, in qualità di proprietario di animali e/o proprietario di azienda, o quella che possiede temporaneamente gli animali, sulla base di un contratto stipulato alle condizioni previste dalla legislazione nazionale vigente, in qualità di persona alla quale essi sono stati affidati in custodia per l’intero periodo dell’anno di domanda.

39

Nelle sue osservazioni scritte, l’APIA ha precisato, con riferimento a tale aspetto, da un lato, che, in Romania, l’identificazione e la registrazione di suini, ovini, caprini e bovini sono assicurate dalla banca dati informatica nazionale nonché dal sistema nazionale d’identificazione e di registrazione degli animali e, dall’altro, che la qualità di proprietario di animali e/o di detentore temporaneo di animali deve essere dimostrata mediante il «documento di identificazione», ossia il documento che identifica l’azienda di allevamento di bestiame, in quanto ogni azienda agricola in Romania deve essere registrata nel registro nazionale delle aziende e riceve un codice alfanumerico unico e permanente. Orbene, la domanda di pagamento unico per superficie dell’Avio Lucos non avrebbe dimostrato, in questo modo, la sua qualità di proprietario di animali o di detentore temporaneo di animali.

40

A tal riguardo, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, tenuto conto della discrezionalità degli Stati membri nell’ambito di regimi di sostegno rientranti nella politica agricola comune (PAC), questi ultimi sono legittimati a introdurre precisazioni quanto alle prove da fornire a sostegno di una domanda di aiuto facendo riferimento, in particolare, alle prassi abituali sul loro territorio nel settore dell’agricoltura relative alla detenzione da parte dell’agricoltore degli animali utilizzati per il pascolo (v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2010, Pontini e a., C‑375/08, EU:C:2010:365, punto 82).

41

In tale contesto, la Corte ha già dichiarato che la banca dati di un sistema d’identificazione e di registrazione di animali mira a garantire una rintracciabilità efficiente in tempo reale di questi ultimi, che è essenziale per motivi di sanità pubblica, e che una siffatta banca dati è idonea a comprovare che ricorrono i presupposti di ammissibilità al beneficio di un aiuto, come quello riguardante la densità del bestiame (v., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2011, Nagy, C‑21/10, EU:C:2011:505, punto 42).

42

Ciò non toglie che, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, l’esercizio da parte degli Stati membri del loro margine di discrezionalità in relazione alle prove da fornire a sostegno di una domanda di aiuti deve rispettare gli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione di cui trattasi e i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di proporzionalità, che esige che i mezzi approntati da una disposizione siano idonei a realizzare l’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo [v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2010, Pontini e a., C‑375/08, EU:C:2010:365, punti 8687, nonché del 17 dicembre 2020, Land Berlin (Diritti all’aiuto della PAC), C‑216/19, EU:C:2020:1046, punto 35].

43

Spetta in primo luogo al giudice del rinvio verificare se tale principio sia stato rispettato nell’ambito della legislazione nazionale applicabile alla causa di cui al procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2010, Pontini e a., C‑375/08, EU:C:2010:365, punto 89).

44

Nelle sue osservazioni scritte, il governo rumeno ha indicato che, in particolare, nello stabilire le attività minime per le superfici agricole naturalmente mantenute in uno stato che le rende idonee al pascolo, il legislatore rumeno ha inteso facilitare l’accesso diretto ai pascoli in questione al maggior numero possibile di proprietari o di possessori di animali, e non alle persone che esercitano attività agricole sotto forma d’intermediazione.

45

A tal riguardo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, un siffatto obiettivo rispetta quelli perseguiti dalla normativa dell’Unione di cui trattasi. Infatti, l’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE enuncia che i regimi di sostegno della PAC prevedono un sostegno diretto al reddito, la cui finalità è di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura.

46

Per quanto riguarda l’idoneità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale a raggiungere l’obiettivo da essa perseguito, è sufficiente constatare che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essa sembra essere idonea a realizzare tale obiettivo, consistente, come emerge dal punto 44 della presente sentenza, nell’agevolare l’accesso diretto ai pascoli in questione per il maggior numero possibile di proprietari o di possessori di animali.

47

Inoltre, in tali circostanze, la normativa nazionale in parola non sembra nemmeno andare oltre quanto necessario per raggiungere detto obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, occorre rammentare che l’esame della proporzionalità deve essere effettuato tenendo conto, in particolare, degli obiettivi della PAC, il che impone un bilanciamento tra tali obiettivi e quello perseguito da tale normativa (v., in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2015, Scotch Whisky Association e a., C‑333/14, EU:C:2015:845, punti 2840).

48

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che l’attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, di cui a tali disposizioni, debba essere esercitata dall’agricoltore con animali da lui stesso detenuti.

Sulla seconda questione

49

Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), nonché l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 debbano essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di «agricoltore in attività», ai sensi di tale seconda disposizione, una persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione avente ad oggetto una superficie da pascolo appartenente a un comune e che vi fa pascolare bestiame che gli è stato prestato, a titolo gratuito, da persone fisiche che ne sono proprietarie.

50

Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto dei termini di queste ultime conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2010, Pontini e a., C‑375/08, EU:C:2010:365, punto 58, e del 29 luglio 2019, Pelham e a., C‑476/17, EU:C:2019:624, punto 28 nonché giurisprudenza ivi citata).

51

In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 9 del regolamento n. 1307/2013, che verte, in base al suo titolo, sulla nozione di «agricoltore in attività», occorre rilevare, innanzitutto, che tale disposizione prevede espressamente, al suo paragrafo 1, che non sono concessi pagamenti diretti a persone le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima definita dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento; tali condizioni sono cumulative, come emerge dall’uso della congiunzione «e» in tale articolo 9, paragrafo 1.

52

Nel caso di specie, è pacifico che le superfici agricole di cui trattasi nel procedimento principale costituiscono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, conformemente alla prima condizione posta da tale disposizione.

53

Per quanto attiene alla seconda condizione fissata da quest’ultima, dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 emerge che un agricoltore che non eserciti sulle superfici agricole in questione l’attività minima definita dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di tale regolamento, non può essere considerato un «agricoltore in attività» e, di conseguenza, gli deve essere negato qualsiasi pagamento diretto.

54

In secondo luogo, per poter rientrare poi nella nozione di «agricoltore in attività», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, una persona deve previamente soddisfare i requisiti di cui a tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, secondo il quale la nozione di «agricoltore» si riferisce a una persona «la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati (...) e che esercita un’attività agricola».

55

A tal riguardo, come risulta dal punto 36 della presente sentenza, la nozione di «azienda», definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, comprende tutte le unità di produzione gestite da un agricoltore.

56

Orbene, da un lato, per quanto riguarda il requisito che un’unità di produzione debba essere «gestita» da un agricoltore, la Corte ha già dichiarato che la nozione di gestione non implica che l’agricoltore abbia facoltà di disporre senza limiti della superficie interessata nell’ambito dello sfruttamento di quest’ultima per fini agricoli. Invece, l’agricoltore in questione deve disporre di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola su tale superficie, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto di tutte le circostanze della causa sottoposta alla sua valutazione (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, punti 6162, nonché del 2 luglio 2015, Demmer, C‑684/13, EU:C:2015:439, punto 58).

57

Ne consegue che la circostanza che le superfici utilizzate ai fini dell’esercizio di un’attività agricola siano state oggetto di un contratto di concessione relativo a una superficie da pascolo appartenente a un comune è irrilevante al fine di stabilire se un agricoltore rientri nella nozione di «agricoltore in attività», purché l’agricoltore di cui trattasi disponga su tale superficie di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola.

58

Dall’altro lato, come emerge dal punto 36 della presente sentenza, le «unità produttive», di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, includono gli animali utilizzati per il pascolo, a condizione che l’agricoltore interessato detenga su tali animali un potere di disposizione sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto di tutte le circostanze del caso sottoposto alla sua valutazione.

59

Ne consegue che, nella causa di cui al procedimento principale, la circostanza che l’Avio Lucos faccia pascolare bestiame che le è stato prestato, a titolo gratuito, da persone fisiche che ne sono proprietarie, è altrettanto irrilevante al fine di stabilire se tale persona giuridica rientri nella nozione di «agricoltore in attività», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, purché, come risulta dal punto precedente, quest’ultima detenga su tali animali un potere di disposizione sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola.

60

In secondo luogo, l’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), nonché dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, come discende dai punti da 50 a 59 della presente sentenza, è corroborata dal contesto nel quale s’inseriscono tali disposizioni. Infatti, come è stato rilevato al punto 37 della presente sentenza, il considerando 16 del regolamento delegato n. 639/2014 enuncia, in sostanza, che i diritti all’aiuto devono essere assegnati alla persona che detiene il potere decisionale e assume i benefici e i rischi finanziari connessi all’attività agricola sulla superficie per la quale è richiesta l’assegnazione.

61

In tali circostanze, si deve considerare che, a condizione che l’agricoltore detenga un potere di disposizione sufficiente sugli animali della sua azienda ai fini dell’esercizio della sua attività agricola, e assuma i benefici e i rischi finanziari connessi all’attività agricola sui terreni per i quali è formulata la domanda di aiuto, la circostanza che un agricoltore eserciti un’attività agricola con animali messi a sua disposizione nell’ambito di un contratto di comodato d’uso non esclude che tale agricoltore sia considerato come un «agricoltore in attività», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013.

62

Una siffatta interpretazione è, in terzo luogo, conforme all’obiettivo perseguito da tale regolamento. In particolare, i regimi di sostegno che rientrano nella PAC forniscono un sostegno diretto al reddito, che ha lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura.

63

Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, laddove l’aiuto diretto è concesso agli agricoltori che dispongono, sul bestiame utilizzato per il pascolo, di un potere sufficiente nell’ambito dell’utilizzo di questi ultimi a fini agricoli, con assunzione dei benefici e dei rischi finanziari connessi all’attività agricola sui terreni per i quali è richiesta tale assegnazione, la circostanza che detto bestiame sia utilizzato nell’ambito di un contratto di comodato non è decisiva.

64

Nel caso di specie, dalla risposta alla prima questione risulta che, fatte salve le verifiche che devono essere effettuate dal giudice del rinvio, il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che prevede che l’attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1307/2013, debba essere esercitata dall’agricoltore, con animali da lui detenuti. A tal riguardo, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, nel caso di specie, il «detentore di animali», quale definito all’articolo 2, lettera m), del decreto n. 619/2015, è non soltanto la persona che possiede durevolmente animali in qualità di proprietario di animali e/o di proprietario dell’azienda, ma anche la persona che possiede tali animali temporaneamente, in qualità di persona incaricata di occuparsene per l’intero periodo dell’anno di domanda, animali che sono detenuti in base a un atto stipulato secondo le condizioni della normativa vigente. Orbene, una siffatta definizione non sembra, in linea di principio, escludere dalla nozione di «detentore di animali» la persona che possiede animali che le sono prestati, a titolo gratuito, da persone fisiche che ne sono proprietarie, e che detiene un potere di disposizione sufficiente su tali animali ai fini dell’esercizio della sua attività agricola. Poiché una siffatta constatazione implica un’interpretazione del diritto nazionale, spetta al giudice del rinvio, se del caso, effettuarla.

65

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), nonché l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 devono essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di «agricoltore in attività», ai sensi di tale seconda disposizione, una persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione avente ad oggetto una superfice da pascolo appartenente a un comune e che vi fa pascolare animali che gli sono stati prestati, a titolo gratuito, da persone fisiche che ne sono proprietarie, purché tale persona svolga, su tale superficie da pascolo, una «attività minima», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di tale regolamento.

Sulla terza questione

66

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 debba essere interpretato nel senso che una situazione in cui il richiedente un sostegno finanziario in base al regime di pagamento unico per superficie produce, a sostegno della sua domanda, un contratto di concessione avente ad oggetto superfici di pascolo e contratti di comodato d’uso, a titolo gratuito, riguardanti animali destinati a pascolare su tali superfici, possa rientrare nella nozione di «condizioni create artificialmente», ai sensi di tale disposizione.

67

In base all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

68

Alla luce del suo tenore letterale, il citato articolo 60 è, in sostanza, una ripetizione dell’articolo 29 del regolamento n. 1782/2003, che effettua la codificazione di una giurisprudenza esistente secondo cui i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme di tale diritto.

69

Infatti, secondo costante giurisprudenza, l’applicazione dei regolamenti dell’Unione non può estendersi fino a comprendere pratiche abusive di operatori economici (sentenza del 12 settembre 2013, Slancheva sila, C‑434/12, EU:C:2013:546, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

70

Orbene, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che la prova di una prassi abusiva in capo al beneficiario potenziale di un aiuto richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa pertinente, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (sentenza del 12 settembre 2013, Slancheva sila, C‑434/12, EU:C:2013:546, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

71

La Corte ha del resto precisato che spetta al giudice nazionale stabilire l’esistenza dei due detti elementi, la cui prova deve essere fornita conformemente alle norme del diritto nazionale, purché ciò non pregiudichi l’efficacia del diritto dell’Unione (sentenza del 12 settembre 2013, Slancheva sila, C‑434/12, EU:C:2013:546, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

72

È in tale contesto che occorre interpretare la nozione di «condizioni create artificialmente», ai sensi dell’articolo 60 del regolamento n. 1307/2013.

73

Da un lato, per quanto riguarda l’elemento oggettivo di cui al punto 70 della presente sentenza, occorre ricordare che dall’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE emerge che i regimi di sostegno della PAC prevedono un sostegno diretto al reddito, la cui finalità è di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura. Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, la concessione di un siffatto sostegno a una persona che abbia stipulato un contratto di concessione relativo a superfici di pascolo e che, non detenendo il numero di animali necessario per sfruttare tali pascoli, stipula contratti di comodato d’uso riguardanti gli animali destinati a pascolare su tali superfici, può costituire un uso improprio di tale sostegno, a danno di una parte della popolazione agricola, nel caso di specie le persone che fanno pascolare i propri animali su dette superfici.

74

Del resto, come parimenti sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, in base all’elemento soggettivo di cui al punto 70 della presente sentenza, nel caso di specie spetta al giudice del rinvio tener conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia di cui al procedimento principale al fine di determinare se l’Avio Lucos avesse l’intenzione di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione creando artificialmente le condizioni necessarie per il suo ottenimento. Rientrano tra gli elementi di fatto che possono così essere presi in considerazione, la stipula, in violazione del diritto nazionale applicabile, del contratto di concessione o ancora il contenuto dei contratti di comodato d’uso di cui trattasi nel procedimento principale, in particolare se emergesse da essi che la messa al pascolo degli animali prestati è realizzata non già dall’Avio Lucos, ma dai proprietari di tali animali.

75

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 deve essere interpretato nel senso che una situazione in cui il richiedente un sostegno finanziario in base al regime di pagamento unico per superficie produce, per corroborare la sua domanda, un contratto di concessione avente ad oggetto superfici di pascolo e contratti di comodato d’uso, a titolo gratuito, riguardanti animali destinati a pascolare su tali superfici, può rientrare nella nozione di «condizioni create artificialmente», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, da un lato, risulti da un insieme di circostanze oggettive che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa pertinente, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, dall’altro, sia accertata l’intenzione di ottenere un vantaggio risultante dalla normativa dell’Unione creando artificialmente le condizioni richieste per il suo ottenimento.

Sulle spese

76

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che l’attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, di cui a tali disposizioni, debba essere esercitata dall’agricoltore con animali da lui stesso detenuti.

 

2)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), nonché l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 devono essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di «agricoltore in attività», ai sensi di tale seconda disposizione, una persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione avente ad oggetto una superfice da pascolo appartenente a un comune e che vi fa pascolare animali che gli sono stati prestati, a titolo gratuito, da persone fisiche che ne sono proprietarie, purché tale persona svolga, su tale superficie da pascolo, una «attività minima», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di tale regolamento.

 

3)

L’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, deve essere interpretato nel senso che una situazione in cui il richiedente un sostegno finanziario in base al regime di pagamento unico per superficie produce, per corroborare la sua domanda, un contratto di concessione avente ad oggetto superfici di pascolo e contratti di comodato d’uso, a titolo gratuito, riguardanti animali destinati a pascolare su tali superfici, può rientrare nella nozione di «condizioni create artificialmente», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, da un lato, risulti da un insieme di circostanze oggettive che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa pertinente, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, dall’altro, sia accertata l’intenzione di ottenere un vantaggio risultante dalla normativa dell’Unione creando artificialmente le condizioni richieste per il suo ottenimento.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.