Causa C‑375/08

Procedimento penale

a carico di

Luigi Pontini e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso)

«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carni bovine — Regolamento (CE) n. 1254/1999 — Contributi finanziari comunitari relativi ai premi speciali per i bovini maschi e ai pagamenti per l’estensivizzazione — Presupposti per la concessione — Calcolo del coefficiente di densità dei capi detenuti nell’azienda — Nozione di “superficie foraggera disponibile” — Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 — Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari — Normativa nazionale che subordina l’erogazione dei contributi finanziari comunitari alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi l’utilizzazione delle superfici foraggere dell’azienda»

Massime della sentenza

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carni bovine — Premio speciale per i bovini maschi — Pagamento per l’estensivizzazione

(Regolamento del Consiglio n. 1254/1999)

La normativa comunitaria, ed in particolare il regolamento n. 1254/1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non subordina l’ammissibilità di una domanda di premi speciali per i bovini maschi e di pagamento per l’estensivizzazione alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto di tale domanda di aiuti. Tuttavia, la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l’obbligo di produrre un titolo siffatto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità.

(v. punto 90 e dispositivo)








SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

24 giugno 2010 (*)

«Agricoltura − Organizzazione comune dei mercati − Carni bovine − Regolamento (CE) n. 1254/1999 − Contributi finanziari comunitari relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l’estensivizzazione − Presupposti per la concessione − Calcolo del coefficiente di densità dei capi detenuti nell’azienda − Nozione di ‘superficie foraggera disponibile’ − Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 − Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari − Normativa nazionale che subordina l’erogazione dei contributi finanziari comunitari alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi l’utilizzazione delle superfici foraggere dell’azienda»

Nel procedimento C‑375/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale di Treviso con ordinanza 6 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 18 agosto 2008, nel procedimento penale a carico di

Luigi Pontini e altri,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (presidente di sezione), dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, A. Ó Caoimh (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 gennaio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Emanuele Rech, Giovanni Forato e Laura Forato, dagli avv.ti B. Nascimbene e F. Rossi dal Pozzo;

–        per Adele Adami e altri, dall’avv. W. Viscardini;

–        per Ivo Colomberotto, dagli avv.ti A. Mascotto e O. Bigolin;

–        per l’Agrirocca di Rech Emanuele e l’Asolat di Rech Emanuele & C., dall’avv. G. Donà;

–        per l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA, dagli avv.ti A. dal Ferro e A. Cevese;

–        per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        per il governo ellenico, dalle sig.re A. Vassilopoulou e E. Leftheriotou, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, dai sigg. P. Rossi e N. Rasmussen, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della normativa comunitaria in materia di domande di aiuti per animale, e segnatamente del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21, e rettifiche in GU 1999, L 282, pag. 16, e GU 2000, L 263, pag. 34).

2        La questione è sorta nell’ambito di un procedimento penale a carico dei sigg. Pontini, Rech, Forato, Bonora e Colomberotto, nonché delle sig.re. Forato e Adami, imputati di vari illeciti penali commessi a danno della Comunità europea, consistenti nella percezione, indebita secondo la prospettazione dell’accusa, di contributi finanziari comunitari relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l’estensivizzazione nel corso degli anni 2000-2004.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

 Il regolamento (CEE) n. 3508/92

3        L’art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), dispone che ciascuno Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo: il «SIGC») applicabile a vari regimi di aiuti comunitari nei settori della produzione vegetale e della produzione animale.

4        L’art. 2 del citato regolamento, come modificato con regolamento (CE) del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1593 (GU L 182, pag. 4), dispone che il SIGC comprende una base di dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, delle domande di aiuti e un sistema integrato di controllo.

5        L’art. 6 del regolamento n. 3508/92, come modificato dal regolamento n. 1593/2000, così recita:

«1. Per essere ammesso a beneficiare di uno o più regimi comunitari soggetti alle disposizioni del presente regolamento, ciascun imprenditore presenta, per ciascun anno civile, una domanda di aiuto “superfici” che indichi:

–        le parcelle agricole, comprese le superfici foraggere, nonché le parcelle agricole interessate da una misura di ritiro di seminativi e le parcelle a riposo,

–        eventualmente, qualsiasi altra informazione necessaria prevista dai regolamenti relativi ai regimi comunitari o dallo Stato membro interessato.

(…)

6.       Per ciascuna delle parcelle agricole dichiarate, l’imprenditore deve indicare la superficie nonché l’ubicazione, elementi che devono permettere di identificare la parcella nel quadro del sistema alfanumerico per l’identificazione delle parcelle agricole.

(…)».

 Il regolamento (CEE) n. 3887/92

6        Il settimo e il nono ‘considerando’ del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n.1678 (GU L 212, pag. 23; in prosieguo: il «regolamento n. 3887/92»), recitano quanto segue:

«(…) il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari deve essere controllato in modo efficace; (…)

(…)

(…) alla luce dell’esperienza acquisita e tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze naturali, è opportuno adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi; (…)».

7        L’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3887/92 stabilisce che, in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le competenti autorità procedono alla ripartizione delle medesime fra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione o al loro diritto di utilizzazione di tali superfici.

8        L’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3887/92 è redatto come segue:

«Fatti salvi i requisiti previsti nei regolamenti settoriali, le domande d’aiuto per superficie devono contenere tutte le informazioni necessarie e in particolare:

–        l’identificazione dell’imprenditore,

–        gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell’azienda, la superficie, la localizzazione, l’utilizzazione, eventualmente la specificazione che si tratta di una parcella irrigua, nonché il regime d’aiuto,

–        una dichiarazione del produttore che ha preso atto delle condizioni di concessione degli aiuti.

Per “utilizzazione” si intende il tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura.

(…)».

 Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95

9        L’art. 4, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), dispone quanto segue:

«Gli atti per i quali si stabilisce che hanno per scopo il conseguimento di un vantaggio contrario agli obiettivi del diritto comunitario applicabile nella fattispecie, creando artificialmente le condizioni necessarie per ottenere detto vantaggio, comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento oppure la revoca del vantaggio stesso».

10      Ai sensi dell’art. 8 di tale regolamento:

«1.      Gli Stati membri adottano, secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie per assicurare la regolarità e l’effettività delle operazioni che coinvolgono gli interessi finanziari delle Comunità.

2.       Le misure di controllo sono adeguate alle specificità di ciascun settore e sono proporzionate agli obiettivi perseguiti. (…)

(…)».

 Il regolamento (CE) n. 1254/1999

11      Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1254/1999 enuncia che, «data la tendenza a intensificare la produzione bovina, si dovrebbero limitare i premi connessi con l’allevamento in base al potenziale foraggero di ogni azienda, correlato al numero e alle specie di animali nell’azienda stessa; che, per evitare tipi di produzione eccessivamente intensivi, è opportuno limitare la concessione di detti premi applicando un coefficiente di densità massima dei capi detenuti nell’azienda».

12      Per quanto riguarda la necessità di prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, il quindicesimo ‘considerando’ del medesimo regolamento enuncia che «è essenziale che gli Stati membri siano tenuti ad usare i loro poteri discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da salvaguardare pienamente il principio della parità di trattamento e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza».

13      La nozione di «azienda» è definita all’art. 3, lett. b), del regolamento n. 1254/1999 come «il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro».

14      Conformemente all’art. 4, n. 1, del medesimo regolamento, il produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un premio speciale.

15      L’art. 12 del regolamento citato, dal titolo «Coefficienti di densità», così dispone:

«1.       Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell’azienda pari a 2 unità bestiame adulto (UBA) per ettaro e per anno civile. Tale coefficiente è espresso in numero di UBA e correlato alla superficie foraggera aziendale adibita all’alimentazione degli animali presenti nell’azienda stessa. Tuttavia, un produttore è esentato dall’applicazione del coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell’azienda da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità non sia superiore a 15 UBA.

2.       Per determinare il coefficiente di densità nell’azienda si tiene conto:

a)       dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio, nonché delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore; la conversione in UBA del numero di animali così ottenuto viene effettuata mediante l’apposita tabella riprodotta nell’allegato III;

b)      della superficie foraggera, cioè della superficie dell’azienda disponibile durante tutto l’anno civile per l’allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini; non sono compresi in questa superficie:

–        i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri,

–        le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti per superficie a norma dell’articolo 17 del presente regolamento e dell’articolo 19 del regolamento (CE) [del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160, pag. 48)],

–        le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

         La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista.

3.       La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo. Tali modalità comprendono in particolare quelle:

–      relative alle superfici utilizzate in comune e alle superfici adibite ad una coltura mista,

–      che permettono di evitare un’applicazione non corretta del coefficiente di densità».

16      L’art. 12, n. 1, del regolamento n. 1254/1999 è stato modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2001, n. 1512 (GU L 201, pag. 1), con l’aggiunta, dopo la prima frase di tale disposizione, della frase seguente:

«Il coefficiente di densità è di 1,9 UBA a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di 1,8 UBA a decorrere dal 1° gennaio 2003».

17      L’art. 13 del regolamento n. 1254/1999, rubricato «Pagamento per l’estensivizzazione», al n. 1 dispone quanto segue:

«I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l’estensivizzazione».

18      L’art. 45 del regolamento n. 1254/1999 stabilisce che il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), e le relative norme d’attuazione si applicano ai prodotti di cui all’art. 1 del regolamento n. 1254/1999.

 Il regolamento (CE) n. 1258/1999

19      Conformemente all’art. 1 del regolamento n. 1258/1999, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (in prosieguo: il «FEAOG») comprende una sezione «garanzia», che finanzia in particolare gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli.

20      L’art. 8, n. 1, di tale regolamento così dispone:

«Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

a)      accertare se le operazioni [finanziate dal FEAOG] siano reali e regolari;

b)      prevenire e perseguire le irregolarità;

c)      recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato dei procedimenti amministrativi e giudiziari».

 Il regolamento (CE) n. 1259/1999

21      Il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune (GU L 160, pag. 113), si applica, conformemente all’art. 1, ai pagamenti corrisposti direttamente agli agricoltori nell’ambito di regimi di sostegno della politica agricola comune (in prosieguo: la «PAC») finanziati in tutto o in parte dalla sezione «garanzia» del FEAOG, eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

22      Ai sensi dell’art. 7 del regolamento n. 1259/1999, fatte salve eventuali disposizioni specifiche in singoli regimi di sostegno, nessun pagamento è effettuato a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.

 Il regolamento (CE) n. 2419/2001

23      L’art. 4 del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11, e rettifica in GU 2002, L 7, pag. 48), rubricato «Identificazione e dimensione minima delle parcelle agricole», al n. 1 stabilisce quanto segue:

«Il sistema d’identificazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 è stabilito a livello delle parcelle agricole. Gli Stati membri possono prevedere l’utilizzazione di un’unità diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l’appezzamento. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola».

24      L’art. 5, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 così dispone:

«Ai fini del presente regolamento:

(…)

b)      in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le competenti autorità procedono alla ripartizione virtuale delle medesime fra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di tali superfici o al loro diritto di utilizzazione;

c)      ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per l’allevamento degli animali per un periodo minimo di sette mesi a decorrere da una data determinata dallo Stato membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo».

25      LÒart. 10 del regolamento n. 2419/2001, rubricato «Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale», così recita:

«1.      Le domande di aiuto per animale devono contenere tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità dell’aiuto e in particolare:

a)      l’identità dell’imprenditore;

b)      un riferimento alla domanda di aiuto per superficie se questa è già stata presentata;

c)      il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto un aiuto e, per i bovini, il codice d’identificazione degli animali;

d)      eventualmente, l’impegno dell’imprenditore a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante il periodo di detenzione, nonché il luogo e i periodi della medesima;

e)      eventualmente, il limite o il massimale individuale per gli animali in questione;

(…)

g)      una dichiarazione dell’imprenditore di aver preso atto delle condizioni di concessione dell’aiuto in questione.

Se il luogo in cui è detenuto l’animale cambia nel corso del periodo di detenzione, l’imprenditore ne informa anticipatamente per iscritto l’autorità competente.

2.      Gli Stati membri garantiscono a ciascun detentore di animali il diritto di ottenere dall’autorità competente, senza oneri particolari, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l’accesso ai dati concernenti lui stesso e i suoi animali, contenuti nella banca di dati informatizzata. Unitamente alla propria domanda di aiuto, l’imprenditore dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.

(…)».

26      Conformemente all’art. 15 del regolamento n. 2419/2001, i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti.

27      L’art. 22 di tale regolamento, dal titolo «Determinazione delle superfici», dispone quanto segue:

«1.      La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. (…)

2.      La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione, purché sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi, viene considerata la superficie realmente utilizzata.

(…)

3.      Lo Stato membro verifica l’ammissibilità delle parcelle agricole con qualsiasi mezzo appropriato. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari».

28      L’art. 53, n. 1, del regolamento n. 2419/2001 ha abrogato il regolamento n. 3887/92, precisando al contempo che quest’ultimo sarebbe rimasto applicabile alle domande di aiuti relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che iniziavano anteriormente al 1° gennaio 2002.

29      Conformemente all’art. 54, n. 2, del regolamento n. 2419/2001, esso si applica alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 Il regolamento (CE) n. 1782/2003

30      L’art. 153, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 94, pag. 70), ha abrogato il regolamento n. 3508/92, precisando che esso avrebbe continuato ad applicarsi alle domande di pagamenti diretti in relazione agli anni civili precedenti il 2005.

31      Il regolamento n. 1782/2003 ha altresì abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2005, talune disposizioni del regolamento n. 1254/1999.

 La normativa nazionale

32      Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole (GURI n. 305 del 30 dicembre 1999; in prosieguo: il «decreto n. 503/1999»), disciplina i contenuti informativi dell’anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale o del produttore.

33      Ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. f), del citato decreto, le informazioni contenute in tale anagrafe devono comprendere, in particolare, per ciascuna azienda, la consistenza territoriale, il titolo di conduzione e l’individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell’amministrazione.

34      Risulta dall’ordinanza di rinvio che la normativa nazionale pertinente, vale a dire il decreto n. 503/1999 e i decreti del Ministero delle Politiche agricole e forestali 4 aprile 2000, 10 agosto 2001 e 17 aprile 2003, prevede, per quanto riguarda gli adempimenti relativi al fascicolo del produttore, che, ove il titolo di conduzione delle superfici aziendali non sia un titolo di proprietà, il richiedente debba allegare alla domanda di aiuti i documenti giustificativi della conduzione medesima.

35      L’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA (in prosieguo: l’«AVEPA»), l’organismo di pagamento per la Regione Veneto, fa presente che il decreto n. 503/1999 è stato attuato mediante una serie di circolari adottate dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, tra le quali la circolare 24 aprile 2001, n. 35, che dispone quanto segue:

«B) Adempimenti specifici per le domande [relative alla PAC; in prosieguo: le ‘domande PAC’] seminativi:

ai fini di migliorare la gestione della presentazione di una domanda PAC seminativi, l’interessato è invitato a produrre copia delle certificazioni catastali aggiornate, riferite ai terreni indicati in domanda.

Qualora il produttore che presenta domanda sia soggetto diverso dal proprietario cui si riferiscono le certificazioni catastali di cui al comma 1, deve comprovare il titolo di conduzione dei terreni (ad esempio nel caso di affitto, di comodato, di usufrutto, di enfiteusi, ecc.) in questione, fornendo: copia autentica del titolo regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente.

(…) Nell’ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale, è tenuto a produrre autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge [23 dicembre 1998, n. 448]; tale autocertificazione deve attestare che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superfici e oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all’autocertificazione».

 Fatti e questione pregiudiziale

36      In esito ad indagini avviate nel 2004 su impulso della Procura della Repubblica di Treviso, i sigg. Pontini e altri sono imputati dinanzi al Tribunale di Treviso, sulla base delle pertinenti disposizioni del codice penale italiano, dei reati di associazione per delinquere nonché truffa aggravata e continuata ai danni della Comunità europea. L’accusa contesta loro di avere indebitamente percepito, nel corso degli anni 2000-2004, contributi finanziari comunitari, segnatamente premi speciali per bovini maschi e pagamenti per l’estensivizzazione, come rispettivamente previsti all’art. 4, n. 1, e all’art. 13 del regolamento n. 1254/1999.

37      Dall’ordinanza di rinvio emerge che, secondo l’accusa, gli imputati avrebbero posto in essere atti simulati o fraudolenti al fine di indurre in errore le competenti autorità nazionali e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. L’accusa muove dal presupposto che i premi speciali per bovini maschi e i pagamenti per l’estensivizzazione siano stati fraudolentemente percepiti mediante la presentazione, in allegato alle domande, di contratti di comodato d’uso delle superfici foraggere utilizzate dalle aziende dei richiedenti che sarebbero stati creati all’insaputa dei proprietari dei terreni di cui trattasi.

38      Stando al giudice a quo, la normativa nazionale vigente prevede che il richiedente debba allegare alla domanda di aiuti la documentazione comprovante il titolo giustificativo della conduzione delle superfici che costituiscono il potenziale foraggero dell’azienda. Qualora il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario della superficie cui si riferisce la domanda, deve allegare alla stessa i documenti giustificativi della conduzione. Secondo tale giudice, la normativa nazionale vigente sarebbe da interpretare nel senso che il richiedente deve presentare un valido titolo che giustifichi la conduzione delle superfici, non essendo sufficiente, contrariamente a quanto sostengono gli imputati, che le aree foraggere, comunque possedute o sfruttate, siano effettivamente utilizzate.

39      Dinanzi al giudice a quo gli imputati hanno sostenuto che in alcuni Stati membri l’erogazione dei contributi finanziari comunitari come quelli in esame sarebbe subordinata soltanto al requisito dell’effettiva disponibilità ed utilizzazione delle aree foraggere appropriate, senza che venga in rilievo il titolo giuridico che legittima il godimento delle aree medesime.

40      Il giudice a quo si chiede se, con riferimento alle condizioni per l’erogazione di contributi finanziari comunitari come quelli in esame nella causa principale, il regolamento n. 1254/1999 contenga presupposti rigidi, non derogabili dagli Stati membri, o se abbia invece dettato una cornice generale di riferimento, rimettendosi alle competenti autorità nazionali per la necessaria attuazione e la regolamentazione nel dettaglio.

41      Ritenendo che l’interpretazione del regolamento n. 1254/1999, in particolare per quanto concerne la nozione di «superficie foraggera disponibile» di cui all’art. 12 di quest’ultimo, rivesta una grande importanza ai fini della soluzione della lite dinanzi ad esso pendente, il Tribunale di Treviso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«[Q]uali siano i presupposti per l’ammissione ai premi per bovini maschi ed ai pagamenti per l’estensivizzazione ed in particolare se sia sufficiente il requisito della utilizzazione di superfici foraggere, indipendentemente dall’esistenza di un valido titolo giuridico che la legittimi».

42      Ritenendo che la questione imponga una risposta urgente della Corte, considerato che il procedimento penale promosso a carico degli imputati è pendente dal 2004 e che, nel frattempo, l’autorità nazionale competente ha sospeso l’erogazione di tutti i contributi comunitari a loro favore, il giudice a quo ha chiesto alla Corte di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza, in applicazione dell’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte.

43      Con decisione 21 agosto 2008 la Terza Sezione della Corte ha respinto tale richiesta sulla base del rilievo che la domanda di pronuncia pregiudiziale non riguardava un settore riconducibile al procedimento d’urgenza ai sensi degli artt. 23 bis dello Statuto della Corte e 104 ter del suo regolamento di procedura e che, in ogni caso, essa non presentava l’urgenza richiesta per l’applicazione di tale procedimento.

44      Il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte, in subordine e per le stesse ragioni, di trattare il rinvio pregiudiziale con procedimento accelerato, in applicazione dell’art. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura della Corte.

45      Con ordinanza 29 settembre 2008 il presidente della Corte ha respinto tale richiesta con la motivazione che non ricorrevano le condizioni previste dal citato art. 104 bis, primo comma.

 Sulla questione pregiudiziale

46      Con la questione sollevata il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se le pertinenti disposizioni della normativa comunitaria relativa alle domande di aiuti per animale e, in particolare, il regolamento n. 1254/1999 impongano che una domanda di premi speciali ai bovini maschi o di pagamenti per l’estensivizzazione sia corredata di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto della domanda.

47      Occorre preliminarmente rilevare che, come risulta dall’udienza svoltasi dinanzi alla Corte, i fatti di causa sono oggetto di vivaci contestazioni. In particolare, è controverso se gli imputati, o alcuni di loro, abbiano falsificato e presentato contratti di comodato per ottenere i premi comunitari, nonché se le superfici oggetto delle domande di aiuti in discussione nella causa principale possano per la maggior parte essere qualificate come superfici foraggere disponibili ai sensi del regolamento n. 1254/1999.

48      Tuttavia, in forza dell’art. 234 CE, fondato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, questa può pronunciarsi unicamente sull’interpretazione o sulla validità di un testo comunitario sulla base dei fatti indicati dal giudice nazionale (v. in tal senso, in particolare, sentenza 19 febbraio 2009, causa C‑321/07, Schwarz, Racc. pag. I‑1113, punto 49).

49      Spetta quindi al giudice nazionale accertare i fatti che hanno dato luogo alla lite e trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia (v., in particolare, sentenza 16 settembre 1999, causa C‑435/97, WWF e a., Racc. pag. I‑5613, punto 32).

50      Contestata dagli imputati è altresì la pertinenza dei decreti che il giudice del rinvio menziona a titolo di normativa nazionale vigente, citati al punto 34 della presente sentenza, nonché delle circolari cui fa riferimento l’AVEPA, citate al punto 35 della presente sentenza, che non sarebbero stati applicabili all’epoca dei fatti oppure avrebbero avuto valore solo amministrativo e non giuridico.

51      Tuttavia, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è compito del giudice nazionale chiarire il contesto fattuale e normativo della causa principale (v. ordinanza 28 giugno 2000, causa C‑116/00, Laguillaumie, Racc. pag. I‑4979, punto 23). Non spetta alla Corte individuare le disposizioni del diritto nazionale pertinenti ai fini della lite, pronunciarsi sull’interpretazione di tali disposizioni e giudicare se l’interpretazione che il giudice del rinvio ne dà sia corretta (v., in tal senso, sentenza 23 aprile 2009, cause riunite da C‑378/07 a C‑380/07, Angelidaki e a. Racc. pag. I‑3071, punto 48).

52      Il procedimento principale verte segnatamente sull’interpretazione della normativa comunitaria in materia di domande di aiuti per animale, sulle condizioni stabilite da detta normativa per la concessione dei premi speciali ai bovini maschi e dei pagamenti per l’estensivizzazione previsti dagli artt. 4 e 13 del regolamento n. 1254/1999, nonché sul modo in cui le autorità nazionali competenti nel procedimento principale applicano la normativa comunitaria.

53      Gli imputati sostengono che interpretare la normativa comunitaria pertinente nel senso che l’allevamento può essere praticato unicamente su aree foraggere di proprietà del produttore o sulle quali questi possa vantare un preciso titolo di godimento contrasterebbe con lo spirito di tale normativa, che si riferisce alle superfici utilizzate o godute dal produttore, indipendentemente dal titolo in forza del quale avvengono tale utilizzazione o tale godimento. A parere degli imputati, l’intendimento del legislatore comunitario di condizionare i pagamenti alla mera utilizzazione o alla disponibilità delle superfici foraggere si desume in particolare dagli artt. 3, 12 e 17 del regolamento n. 1254/1999, dall’art. 1, n. 4, del regolamento n. 3508/92 e dagli artt. 5, 6 e 22 del regolamento n. 2419/2001.

54      La normativa comunitaria relativa alle modalità di erogazione dei premi speciali ai bovini maschi e dei pagamenti per l’estensivizzazione non conterrebbe alcun riferimento al titolo di occupazione delle superfici foraggere. Ciò che conta sarebbe soltanto l’utilizzazione effettiva dei terreni destinati al pascolo. Il regolamento n. 1254/1999 prevederebbe il rispetto rigoroso di una serie di requisiti volti ad accertare che l’allevatore abbia nella propria azienda un numero di bovini sufficiente a conseguire la misura premiale. L’elemento essenziale sarebbe l’esistenza dei capi di bestiame dichiarati.

55      Per contro, l’AVEPA e i governi italiano ed ellenico ritengono che una normativa nazionale che imponga al richiedente l’aiuto di produrre un titolo giuridico valido attestante che egli dispone della superficie cui si riferisce la sua domanda di premio speciale ai bovini maschi e di pagamento per l’estensivizzazione non sia in contrasto con la normativa comunitaria in materia. Spetterebbe agli Stati membri, nell’ambito del SIGC, istituire misure di sorveglianza e modalità di controllo al fine di vigilare in modo efficace sul rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari e introdurre norme dirette a prevenire e a sanzionare efficacemente le irregolarità e le frodi.

56      L’AVEPA e il governo italiano sostengono, in particolare, che imporre la produzione di un titolo giuridico valido consente di controllare la rispondenza dei dati forniti nelle domande di aiuti, contribuisce a evitare che la capacità foraggera della superficie di cui trattasi sia presa in considerazione due volte ed impedisce che gli allevatori possano abusivamente sfruttare terreni altrui con l’evidente finalità di aggirare la normativa in materia di aiuti.

57      Come correttamente osserva la Commissione, occorre esaminare se la normativa comunitaria, in particolare, il regolamento n. 1254/1999, imponga, quale condizione di ammissibilità per l’erogazione dei premi speciali ai bovini maschi e dei pagamenti per l’estensivizzazione, l’obbligo di produrre un titolo giuridico valido che giustifichi l’utilizzazione delle superfici foraggere oggetto della domanda di aiuti e, in caso negativo, se la normativa comunitaria osti a che gli Stati membri impongano un tale obbligo nella loro normativa nazionale.

58      Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenze 1° marzo 2007, causa C‑34/05, Schouten, Racc. pag. I‑1687, punto 25, e 24 maggio 2007, causa C‑45/05, Maatschap Schonewille-Prins, Racc. pag. I‑3997, punto 30).

59      Per quanto riguarda anzitutto il tenore letterale delle disposizioni comunitarie in esame, l’art. 3, lett. b), del regolamento n. 1254/1999 definisce l’azienda come il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro.

60      L’art. 12, n. 1, di tale regolamento stabilisce che il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale di cui all’art. 4, n. 1, viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell’azienda, che è variato, nel corso degli anni cui si riferisce il procedimento principale, da 2 a 1,8 UBA per ettaro e per anno civile di riferimento.

61      Come emerge dall’art. 12, n. 2, lett. a) e b), del citato regolamento, tale coefficiente di densità corrisponde a una frazione avente al numeratore il numero di capi per i quali sono state presentate domande di premio e al denominatore la superficie foraggera dell’azienda disponibile durante tutto l’anno civile per l’allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini. Di conseguenza, tanto più grande è la superficie foraggera adibita all’allevamento dei bovini nel corso dell’anno, quanto più elevato sarà il numero di animali per i quali si può richiedere il premio speciale.

62      Né la definizione di azienda di cui all’art. 3, lett. b), del regolamento n. 1254/1999 né il riferimento alla «superficie dell’azienda disponibile» di cui all’art. 12, n. 2, lett. b), di tale regolamento consentono di dedurre che il produttore, allorché presenta una domanda di aiuti, debba, in forza del citato regolamento e per fruire dei premi di cui trattasi, produrre un atto giuridico valido, idoneo a dimostrare che è proprietario della superficie di cui trattasi oppure che ha diritto di utilizzarla ad altro titolo.

63      Come sostiene la Commissione, tali disposizioni non escludono che la mera utilizzazione effettiva di una superficie foraggera per tutto l’anno civile di riferimento possa integrare gli estremi della disponibilità di tale superficie ai sensi del regolamento n. 1254/1999.

64      Emerge sia dall’art. 12, n. 2, ultimo comma, del regolamento n. 1254/1999 sia dall’art. 2, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3887/92 che le superfici foraggere oggetto di una domanda di aiuti possono essere utilizzate in comune. Conformemente all’art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2419/2001, che si applica alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1° gennaio 2002, in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere le competenti autorità possono procedere alla ripartizione virtuale delle medesime tra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di tali superfici o al loro diritto di utilizzazione.

65      Quanto all’art. 22 del regolamento n. 2419/2001, rubricato «Determinazione delle superfici», esso stabilisce che la determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato e che, se la superficie totale di una parcella agricola non è presa in considerazione perché quest’ultima non è stata utilizzata nel suo complesso, viene considerata la superficie realmente utilizzata.

66      Come risulta dalle summenzionate disposizioni, l’erogazione dei premi in parola è determinata sulla scorta, da un lato, delle superfici foraggere effettivamente utilizzate e, dall’altro, del numero di animali detenuti su tali superfici nel corso dell’anno civile di cui trattasi, e non dipende dalla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi l’utilizzazione di dette superfici.

67      Inoltre, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti con il regolamento n. 1254/1999, dal quarto e dal tredicesimo ‘considerando’ di quest’ultimo emerge che una delle sue finalità è di arginare la tendenza all’intensificazione della produzione di carne bovina, dovuta al fatto che i produttori detengono un numero di bovini continuamente crescente nelle loro aziende senza che le superfici aumentino e siano dunque sufficienti per nutrire tali animali (sentenza Schouten, cit., punto 28).

68      Il coefficiente di densità stabilito dall’art. 12 del citato regolamento è quindi diretto a far sì che i premi siano concessi soltanto per gli animali detenuti in aziende la cui superficie sia sufficiente a nutrirli. Come giustamente sostiene la Commissione, il calcolo del coefficiente di densità sulla base della superficie foraggera disponibile si riferisce quindi al potenziale foraggero effettivo dell’azienda e al controllo dell’utilizzazione effettiva di tale potenziale, e non al potenziale foraggero formalmente o legalmente disponibile, ma non effettivamente utilizzato, di tale superficie.

69      Come sostengono gli imputati, il conseguimento di tale obiettivo del regolamento n. 1254/1999 non postula, come condizione per l’erogazione dei premi di cui trattasi, la previa produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi l’utilizzazione delle superfici foraggere oggetto della domanda di aiuti, essendo sufficiente a tal fine la prova dell’utilizzazione effettiva di tali superfici.

70      Da quanto precede risulta che l’art. 12 del regolamento n. 1254/1999 non subordina l’ammissibilità di una domanda di aiuti alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto della domanda. Le pertinenti disposizioni del regolamento n. 1254/1999, il contesto in cui esse si inseriscono nonché le finalità perseguite in particolare da questo regolamento indicano che è l’utilizzazione effettiva della superficie foraggera a costituire una delle condizioni di ammissibilità per l’erogazione dei premi in parola.

71      Tuttavia, benché una condizione siffatta non sia imposta dalla normativa comunitaria, si deve esaminare, come risulta dal punto 57 della presente sentenza, se tale normativa osti a che gli Stati membri prevedano nella propria normativa nazionale un obbligo di produrre un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto della sua domanda di aiuti.

72      Occorre a tal proposito esaminare la natura e gli obiettivi del SIGC istituito dalla normativa comunitaria relativa ai regimi di aiuti comunitari e determinare quale sia il margine di discrezionalità concesso agli Stati membri in ordine al controllo del rispetto delle condizioni previste per l’erogazione degli aiuti nell’ambito del SIGC.

73      Conformemente agli artt. 1 e 2 del regolamento n. 3508/92, ogni Stato membro deve istituire un SIGC, che comprenda una base di dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali, domande di aiuti e un sistema integrato di controllo.

74      La finalità del SIGC, conformemente al settimo e al nono ‘considerando’ del regolamento n. 3887/92, è quella di controllare in modo efficace il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari e di adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi (v., in tal senso, sentenze 17 luglio 1997, causa C‑354/95, National Farmers’ Union e a., Racc. pag. I‑4559, punto 51; 16 maggio 2002, causa C‑63/00, Schilling e Nehring, Racc. pag. I‑4483, punto 25, nonché 1° luglio 2004, causa C‑295/02, Gerken, Racc. pag. I‑6369, punto 41).

75      Dalla normativa comunitaria relativa al SIGC, alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e al finanziamento della PAC emerge chiaramente che gli Stati membri devono prendere i provvedimenti atti a garantire la corretta attuazione del SIGC e che sono tenuti segnatamente ad adottare le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dalle Comunità in generale, e dal FEAOG in particolare, siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità.

76      Emerge altresì dalla disamina delle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuti comunitari e di SIGC che gli Stati membri, in sede di attuazione di tali regimi e di scelta dei provvedimenti nazionali che reputano necessari per prevenire e sanzionare efficacemente le irregolarità e le frodi, godono di un margine di discrezionalità.

77      In tal senso, l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 3508/92 dispone che, per essere ammesso a fruire dei regimi di aiuti comunitari soggetti alle disposizioni di tale regolamento, ciascun imprenditore deve presentare, per ciascun anno civile, una domanda di aiuto per superficie che indichi le parcelle agricole, comprese le superfici foraggere, ed eventualmente «qualsiasi altra informazione necessaria prevista dai regolamenti relativi ai [detti] regimi [di aiuti] comunitari, o dallo Stato membro interessato».

78      Analogamente, l’art. 4, n. 1, del regolamento n. 3887/92 stabilisce che una domanda di aiuto per superficie deve contenere tutte le informazioni necessarie e, in particolare, gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro superficie, ubicazione e utilizzazione.

79      Il margine discrezionale di cui godono gli Stati membri in merito al controllo delle domande di aiuti risulta altresì dal regolamento n. 2419/2001. Come risulta dal ‘considerando’ 48 di tale regolamento, gli Stati membri devono adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare l’adeguata applicazione del regolamento stesso. Ai sensi del suo art. 4, gli Stati membri devono garantire che le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per superficie siano corredate degli elementi o dei documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola. Conformemente all’art. 22, n. 3, del medesimo regolamento, lo Stato membro verifica l’ammissibilità delle parcelle agricole con qualsiasi mezzo appropriato e a tal fine può essere richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

80      Peraltro, l’art. 7 del regolamento n. 1259/1999 dispone che nell’ambito dei regimi di aiuti disciplinati da tale regolamento non sarà effettuato alcun pagamento a favore di beneficiari per i quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione al fine di trarre un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno di cui trattasi.

81      Inoltre, i provvedimenti menzionati al punto 75 della presente sentenza, che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per accertare se le operazioni finanziate dalle Comunità siano reali e regolari, come risulta dall’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2988/95 e dall’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1258/1999 devono essere adottati in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali.

82      Emerge chiaramente dall’insieme delle menzionate disposizioni della normativa comunitaria in materia di regimi di aiuti e di modalità di applicazione del SIGC che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per quanto riguarda i documenti giustificativi e le prove che si possono pretendere dal richiedente in merito alle superfici foraggere oggetto della sua domanda di aiuti. Tenuto conto di tale discrezionalità, gli Stati membri sono legittimati ad introdurre precisazioni quanto alle prove da fornire a sostegno di una domanda di aiuti facendo riferimento, in particolare, alle prassi abituali sul loro territorio nel settore dell’agricoltura relative al godimento e all’utilizzazione delle superfici foraggere nonché ai titoli da produrre a proposito di tale utilizzazione.

83      Occorre tuttavia rammentare che questo margine di discrezionalità è soggetto a taluni limiti.

84      Come emerge infatti dal quindicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1254/1999, gli Stati membri sono tenuti ad usare i loro poteri discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da salvaguardare pienamente il principio della parità di trattamento e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Sebbene il requisito della produzione di un titolo giuridico valido costituisca, in via di principio, un criterio oggettivo, spetta nondimeno al giudice del rinvio il compito di verificare se esso sia imposto a tutti i richiedenti l’aiuto di cui trattasi che si trovino in situazioni analoghe.

85      Risulta parimenti dall’art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2988/95 che le misure di controllo adottate dagli Stati membri per assicurare la regolarità e l’effettività delle operazioni che coinvolgono gli interessi finanziari delle Comunità, come le operazioni finanziate dal FEAOG, devo essere adeguate alle specificità di ciascun settore e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

86      Di conseguenza, l’esercizio da parte degli Stati membri della discrezionalità di cui dispongono in materia di prove che devono essere fornite a sostegno di una domanda di aiuti, in particolare allorché esso si risolve nell’imporre al richiedente l’obbligo di produrre un titolo giuridico valido che giustifichi il suo diritto di utilizzare le superfici foraggere oggetto della sua domanda, deve rispettare gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria in materia e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità.

87      Come la Corte ha dichiarato, quest’ultimo principio, che esige che i mezzi approntati da una disposizione comunitaria siano idonei a realizzare l’obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo, deve essere rispettato sia dal legislatore comunitario sia dai legislatori e giudici nazionali che applicano il diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite C‑37/06 e C‑58/06, Viamex Agrar Handel e ZVK, Racc. pag. I‑69, punto 33). Tale principio deve pertanto essere rispettato dalle competenti autorità nazionali in sede di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1254/99 e di quelle relative al SIGC.

88      Come emerge dal punto 75 della presente sentenza, la normativa comunitaria relativa al SIGC, alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e al finanziamento della PAC esige l’emanazione di provvedimenti nazionali atti a garantire la corretta attuazione del SIGC, nonché l’effettività e la regolarità dei regimi di aiuti finanziati dalla Comunità. Una normativa come quella applicabile alla fattispecie, la quale, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, è diretta segnatamente a impedire che gli allevatori possano abusivamente sfruttare terreni altrui al fine di eludere la normativa comunitaria relativa a detti regimi, cerca di rispettare tali obiettivi. L’obbligo imposto da siffatta normativa quanto alla produzione di un titolo giuridico valido sembra conforme al principio di proporzionalità.

89      Spetta tuttavia al giudice a quo verificare se tale principio sia stato rispettato nella circostanze di cui al procedimento principale.

90      Alla luce di quanto precede, la questione sollevata dev’essere risolta dichiarando che la normativa comunitaria, ed in particolare il regolamento n. 1254/1999, non subordina l’ammissibilità di una domanda di premi speciali ai bovini maschi e di pagamento per l’estensivizzazione alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto di tale domanda di aiuti. Tuttavia, la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l’obbligo di produrre un titolo siffatto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità.

 Sulle spese

91      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La normativa comunitaria, ed in particolare il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non subordina l’ammissibilità di una domanda di premi speciali ai bovini maschi e di pagamento per l’estensivizzazione alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto di tale domanda di aiuti. Tuttavia, la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l’obbligo di produrre un titolo siffatto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.