SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

18 settembre 2024 ( *1 )

«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei chip di banda di base UMTS – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE – Prezzi predatori – Competenza dell’autore dell’atto – Diritti della difesa – Definizione del mercato rilevante – Posizione dominante – Abuso – Ricostruzione dei prezzi – Determinazione dei costi di riferimento – Analisi prezzi-costi – Assenza di un obbligo di dimostrare l’esistenza di effetti concreti – Intento di eliminazione di un concorrente – Giustificazione oggettiva – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Valore delle vendite – Importo supplementare – Competenza estesa al merito»

Nella causa T‑671/19,

Qualcomm, Inc., con sede in San Diego, California (Stati Uniti), rappresentata da M. Davilla, M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. English e A. Kontosakou, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da H. van Vliet, G. Conte, M. Farley e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Nvidia Corp., rappresentata da M. Dolmans, avvocato, P. Stuart, barrister-at-Law e W. Lin, solicitor,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da D. Spielmann, presidente, V. Valančius, R. Mastroianni (relatore), I. Gâlea e T. Tóth, giudici,

cancelliere: M. Zwozdziak‑Carbonne, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza dal 13 al 15 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la Qualcomm Inc., ricorrente, chiede l’annullamento della decisione C(2019) 5361 final della Commissione, del 18 luglio 2019, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39711 – Qualcomm (comportamento predatorio)] (in prosieguo: la «decisione impugnata») o, in mancanza, la soppressione o la riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta in tale decisione.

Fatti

Contesto del caso

2

La Qualcomm è una società americana costituita nel 1985, attiva nel settore delle tecnologie cellulari e wireless. Essa esercita le sue attività principalmente tramite la Qualcomm CDMA Technologies (in prosieguo: la «QCT») e la Qualcomm Technology Licensing. La QCT sviluppa e fornisce, segnatamente, chip di banda di base, una tipologia di semiconduttore e un software di sistema fondato su un accesso multiplo a divisione di codice (CDMA), un accesso multiplo a divisione di frequenza ortogonale (OFDMA) e altre tecnologie utilizzate principalmente per le comunicazioni vocali e di dati. I chip della Qualcomm sono venduti (e il suo software di sistema è concesso su licenza) a imprese che li utilizzano per fornire di dotazioni i telefoni cellulari, i tablet, i computer portatili, i moduli di dati e altri beni di consumo elettronici. La Qualcomm Technology Licensing gestisce il programma di concessione di licenze relative alla proprietà intellettuale della Qualcomm, concedendo principalmente licenze ai fornitori di dispositivi mobili.

3

I dispositivi mobili, come i telefoni cellulari, i tablet e altri dispositivi connessi, necessitano di una connettività mobile a Internet ad alta velocità mediante reti di telecomunicazioni mobili cellulari.

4

Il componente essenziale che fornisce una connettività mobile all’interno di un dispositivo è il processore in banda base che assicura la funzionalità di trattamento dei segnali secondo i protocolli di comunicazione descritti dagli standard cellulari. I processori in banda base possono essere integrati direttamente nei dispositivi mobili, come gli smartphone, o in moduli esterni che sono, a loro volta, integrati in un dispositivo. Un siffatto processore è costituito da materiali semi-conduttori (come il silicone) e inserito in un chip denominato «chip di banda di base».

5

Oltre al processore in banda base, talune tipologie di dispositivi mobili richiedono un processore di applicazione, utilizzato per la gestione del sistema operativo e delle applicazioni, quali la messaggeria, la navigazione online, le immagini e i giochi. Detto processore di applicazione può essere fornito come prodotto autonomo, inserito in un chip separato, o essere integrato con il processore in banda base all’interno dello stesso chip. I chip di banda di base possono pertanto essere suddivisi in:

chip di banda di base autonomi (detti anche «chip di banda di base slim» o «modem slim»), quando non è incluso alcun processore di applicazione;

chip di banda di base integrati, quando i chip di banda di base sono stati integrati con il processore di applicazione.

6

Indipendentemente dalla presenza di un processore di applicazione, un processore in banda base è generalmente combinato con due elementi aggiuntivi per completare la sua funzionalità, vale a dire il circuito integrato di radiocomunicazione, denominato anche «ricetrasmettitore RF», e il circuito integrato di gestione dell’alimentazione. Questi tre elementi (processore in banda base, ricetrasmettitore RF e circuito integrato di gestione dell’alimentazione) sono necessari alla connettività mobile e sono di norma acquistati presso un medesimo fornitore, insieme o separatamente.

7

I chip di banda di base sono generalmente venduti a produttori che li incorporano nei dispositivi che utilizzano una connettività mobile, come Apple, HTC Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd (in prosieguo: la «Huawei»), LG Corp., Nokia Corporation, Samsung Group (in prosieguo: la «Samsung») e ZTE Corporation.

8

Dal 2009 al 2011, i dispositivi mobili incorporanti chip di banda di base potevano essere raggruppati in due grandi categorie. Da un lato, i telefoni cellulari (di diverse tipologie, da quelli che fornivano soltanto funzionalità di base, come i servizi vocali, agli smartphone) e, dall’altro, i dispositivi MBB, vale a dire dispositivi che forniscono una connettività diversa dai telefoni cellulari, generalmente priva di servizi vocali (ad esempio, tablet, schede dati come chiavi USB con un accesso cellulare, router senza fili operanti su Mifi o pc portatili).

9

Molti dispositivi MBB, come le schede dati, tendevano ad utilizzare principalmente modem slim, poiché non richiedevano alcuna funzionalità di trattamento, ma soltanto di connettività, e il mercato di detti dispositivi, in particolare quello dei dispositivi compatibili con le norme di comunicazione di terza generazione (3G) fondate sulla tecnologia «Universal Mobile Telecommunications System» (UMTS), era considerevolmente più piccolo di quello dei telefoni cellulari.

10

Come indicato al precedente punto 4, per fornire una connettività, un chip di banda di base deve utilizzare una delle norme di comunicazione. Inizialmente, le norme di comunicazione di prima generazione (1G), vale a dire le norme di comunicazione analogiche, e le norme di comunicazione di seconda generazione (2G) che le hanno sostituite, vale a dire le norme di comunicazione digitale, fornivano soltanto comunicazioni vocali. In seguito, lo standard messo a punto per le norme di comunicazione 2G, vale a dire il «Global System for Mobile comunicazione» (GSM) è stato esteso per supportare velocità superiori e il trasporto di dati in modalità «pacchetto», con le estensioni «General Packet Radio Services» (GPRS) ed «Enhanced Data rates for GSM Evolution» (EDGE).

11

Le norme di comunicazione 3G, basate sulla tecnologia UMTS, vale a dire una tecnologia di comunicazione senza fili e mobile, consentivano ai loro albori (verso l’anno 2000) di trattare velocità di trasferimento sino a 0,348 Megabit al secondo (Mbps), il che era insufficiente per consentire il funzionamento di applicazioni tipicamente ad alta velocità, come la navigazione completa su Internet e la diffusione di video in streaming. Gli sviluppi successivi hanno consentito di rafforzare la capacità di trasmissione dati di dette norme di comunicazione. La tecnologia «High Speed Packet Access» (HSPA) ha consentito di trattare velocità di trasferimento sino a 14 Mbps, e la tecnologia «Evolved High Speed Packet Access» (HSPA +) ha poi consentito di trattare velocità di trasferimento sino a 28 Mbps e addirittura 42 Mbps.

12

In linea di principio, i chip che supportano la tecnologia UMTS (in prosieguo: i «chip UMTS») supportavano anche lo standard esteso GSM/EDGE, inizialmente ottimizzato per la telefonia vocale. La ragione è che detto standard esteso era sempre indispensabile per i telefoni cellulari, poiché per la maggior parte degli operatori di rete mobile, il GSM svolgeva ancora un ruolo importante in materia di copertura e di capacità. Detto standard esteso poteva in effetti essere utile per i dispositivi MBB, pur non potendo fornire connettività a banda larga. Infatti, grazie al suo supporto di connettività di base, il GSM consentiva di garantire la continuità di servizio in caso di lacune nella copertura della rete che utilizzava la tecnologia UMTS.

13

A partire dalla fine del 2008, è comparsa la tecnologia «Long Term Evolution» (LTE). I primi chip che la supportavano erano compatibili esclusivamente con detta tecnologia, il che impediva un loro utilizzo pratico a causa del limitato sviluppo delle reti che la utilizzavano. Progressivamente, i grandi fornitori di chip di banda di base hanno sviluppato chip che supportavano sia le tecnologie UMTS sia le tecnologie LTE, i primi dei quali erano disponibili a livello commerciale nel 2011 o nel 2012. Le tecnologie UMTS e LTE sono state sviluppate in parallelo per migliorare le prestazioni e l’interoperabilità.

Procedimento amministrativo

14

Il 30 giugno 2009 l’Icera Inc. ha presentato alla Commissione europea una denuncia contro la Qualcomm, poi sostituita da una versione rivista e aggiornata dell’8 aprile 2010 (in prosieguo: la «denuncia»), sulla cui base la Commissione ha avviato la sua indagine.

15

Nel 2012, l’interveniente, la Nvidia Corp., che aveva acquisito l’Icera nel maggio 2011, ha fornito informazioni complementari, integrando la denuncia e accusando la Qualcomm di applicare prezzi predatori.

16

Tra il giugno 2010 e il luglio 2015, la Commissione ha indirizzato varie richieste di informazioni alla Qualcomm, all’Icera o alla Nvidia e ad altri operatori del settore dei chip di banda di base. In particolare, essa ha inviato alla Qualcomm, in primo luogo, una richiesta di informazioni del 7 giugno 2010, adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), in secondo luogo, una richiesta di informazioni del 3 novembre 2011, adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, di detto regolamento, in terzo luogo, una richiesta di informazioni del 10 luglio 2013, adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in quarto luogo, una richiesta di informazioni del 13 febbraio 2014, adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, in quinto luogo, una richiesta di informazioni del 13 ottobre 2014, adottata in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, di detto regolamento e, infine, una richiesta di informazioni congiunta del 14 gennaio 2015, adottata anche nel caso AT.40220 – Qualcomm (premi di esclusiva). La decisione finale in detto caso è stata impugnata dinanzi al Tribunale [sentenza del 15 giugno 2022, Qualcomm/Commissione (Qualcomm – premi di esclusiva), T‑235/18, EU:T:2022:358].

17

Il 16 luglio 2015 la Commissione ha avviato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), un procedimento nei confronti della Qualcomm nel caso AT.39711 – Qualcomm (comportamento predatorio). Detto procedimento riguardava un asserito sfruttamento abusivo da parte della Qualcomm della sua posizione dominante sotto forma di prezzi predatori sul mercato dei chip UMTS.

18

L’8 dicembre 2015 la Commissione ha adottato, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 773/2004, una comunicazione degli addebiti diretta alla Qualcomm (in prosieguo: la «CA»).

19

Tra il dicembre 2015 e il luglio 2016, la Qualcomm ha avuto accesso al fascicolo.

20

In particolare, con lettera del 18 aprile 2016, la Qualcomm ha chiesto al consigliere-auditore, conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, e all’articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU 2011, L 275, pag. 29), un accesso aggiuntivo a taluni elementi del fascicolo. A seguito del riesame compiuto dal consigliere-auditore, sono state fornite alla Qualcomm versioni più complete del fascicolo.

21

Il 15 agosto 2016 la Qualcomm ha inviato la sua risposta alla CA (in prosieguo: la «risposta alla CA»), con cui contestava le conclusioni preliminari della Commissione.

22

Il 10 novembre 2016 si è tenuta un’audizione su richiesta della Qualcomm.

23

A seguito di detta audizione, la Commissione ha adottato altri provvedimenti istruttori e ha inviato, tra il 2017 e 2019, nuove richieste di informazioni alla Qualcomm e ad altri operatori del settore dei chip di banda di base.

24

In particolare, il 30 gennaio 2017, la Commissione ha inviato alla Qualcomm una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, alla quale quest’ultima non ha risposto. Il 31 marzo 2017 la Commissione ha inviato alla Qualcomm una richiesta di informazioni mediante decisione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, di detto regolamento.

25

Il 13 giugno 2017 la Qualcomm ha presentato dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione del 31 marzo 2017. Essa ha presentato anche una domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, volta ad ottenere, in via principale, la sospensione di detta decisione o, in subordine, l’adozione di provvedimenti provvisori al riguardo. Con ordinanza del 12 luglio 2017, Qualcomm e Qualcomm Europe (T‑371/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:485), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione e, con sentenza del 9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione (T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232), il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento di detta decisione. L’impugnazione della Qualcomm diretta ad ottenere l’annullamento di detta sentenza è stata integralmente respinta dalla Corte nella sua sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione (C‑466/19 P, EU:C:2021:76).

26

Il 10 novembre 2017 la Commissione ha inviato, in forza dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, una nuova richiesta di informazioni alla Qualcomm.

27

Il 19 luglio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti complementare (in prosieguo: la «CA complementare») indirizzata alla Qualcomm, deducendo una durata più limitata della predazione e utilizzando un metodo rivisto per procedere a una comparazione dei prezzi e dei costi della Qualcomm relativi alle vendite asseritamente predatrici di cui trattasi.

28

Tra il 31 luglio e il 28 settembre 2018, la Qualcomm ha ottenuto di accedere ai documenti acquisiti al fascicolo della Commissione dopo l’adozione della CA dell’8 dicembre 2015.

29

Il 22 ottobre 2018 la Qualcomm ha inviato una risposta alla CA complementare (in prosieguo: la «risposta alla CA complementare»), che contestava le conclusioni preliminari della Commissione illustrate nella CA e integrate dalla CA complementare.

30

Il 10 gennaio 2019, su richiesta della Qualcomm, si è tenuta una seconda audizione.

31

Il 5 febbraio 2019 la Commissione ha inviato alla Qualcomm una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003.

32

Il 22 febbraio 2019 la Commissione ha inviato alla Qualcomm una lettera di esposizione dei fatti volta, a suo avviso, in primo luogo, a fornire alla Qualcomm chiarimenti su taluni elementi esposti nella CA complementare e che quest’ultima aveva messo in discussione nella risposta alla CA complementare; in secondo luogo, a informarla di elementi di prova preesistenti che non erano stati espressamente dedotti nella CA e nella CA complementare, ma che, a seguito di un’analisi complementare del fascicolo, avrebbero potuto essere pertinenti per supportare le conclusioni preliminari della CA, come integrate dalla CA complementare, e, in terzo luogo, a portare a sua conoscenza taluni aggiornamenti circoscritti all’analisi prezzi-costi compiuta nella CA complementare. La lettera di esposizione dei fatti conteneva in allegato altri documenti che non erano stati forniti alla Qualcomm in precedenza.

33

Il 24 marzo e il 25 aprile 2019 la Qualcomm ha presentato le proprie osservazioni sulla lettera di esposizione dei fatti.

34

Il 18 luglio 2019 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

Contenuto della decisione impugnata

Prodotti interessati

35

Dopo aver respinto le obiezioni sollevate dalla Qualcomm in merito ad asserite irregolarità procedurali del procedimento amministrativo, la Commissione ha fornito una descrizione dettagliata del contesto in cui operavano la Qualcomm e i suoi concorrenti, ivi compresa l’Icera, in materia di tecnologia e di proprietà intellettuale. In particolare, essa ha indicato che i prodotti interessati dalla sua indagine erano chip UMTS, vale a dire i chip MDM8200, MDM6200 e MDM8200A della Qualcomm, che, all’epoca della presunta infrazione, erano in concorrenza con i chip UMTS dell’Icera, segnatamente con i chip ICE8040, ICE8042 e ICE8060.

36

Secondo la Commissione, tutti questi prodotti erano chip di banda di base autonomi che supportavano la connettività dati a una velocità di scaricamento compresa tra 7,2/14,4 Mbps e 28 Mbps tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2011 (in prosieguo: il «periodo in esame»). In particolare, il chip MDM8200 era il primo chip di banda di base autonomo della Qualcomm destinato ai dispositivi MBB e che supportava la tecnologia HSPA +, con velocità di scaricamento sino a 28 Mbps. È stato commercializzato per la prima volta nel maggio 2009 ed è giunto alla fine della sua vita commerciale il 30 marzo 2011. Nel frattempo, a partire dal 2010, è stato progressivamente sostituito dal chip MDM8200A, la sua versione perfezionata, che, una volta apportate modifiche minori, poteva supportare anche la funzionalità vocale. Come i chip MDM8200 e MDM8200A, il chip MDM6200 era destinato principalmente ad applicazioni di traffico dati. Esso supportava, senza che fossero necessarie modifiche, la tecnologia HSPA +, con una velocità di scaricamento sino a 14,4 Mbps, oltre alla funzionalità vocale. Fornito in quantitativi limitati a partire dal secondo trimestre del 2010, è stato venduto in quantitativi superiori a partire dal 2011 e ha continuato ad essere commercializzato quantomeno sino alla fine del 2017.

37

Il chip Icera ICE8040, o Espresso-300, era anch’esso un chip di banda di base autonomo, lanciato nell’ottobre 2008. Poteva, in un primo momento, sostenere una velocità massima di scaricamento di 10 Mbps e, in ragione delle sue caratteristiche, poteva agevolmente beneficiare di potenziamenti e aggiornamenti tramite software al fine di portare progressivamente la sua velocità di scaricamento a 21 Mbps. Il chip ICE8042, o Espresso-302, era una variante perfezionata del chip ICE8040, lanciata a livello commerciale nel dicembre 2009 con una velocità di scaricamento sino a 14,4 Mbps, aumentata nel marzo 2010 per arrivare a 21 Mbps grazie agli aggiornamenti realizzati tramite software. Una versione declassata di detto chip, vale a dire il chip Espresso-302-1, che poteva fornire una velocità di scaricamento massima di soli 7,2 Mbps, veniva venduta da Icera alla ZTE. Infine, il chip ICE8060, o Espresso-400, annunciato nell’ottobre 2010, beneficiava dell’architettura modem definita dai software dell’Icera e di una velocità di scaricamento che poteva raggiungere i 28 Mbps. Veniva offerta anche una versione declassata di detto chip, vale a dire il chip E-400-1, che raggiungeva una velocità massima di scaricamento di 7,2 Mbps.

Mercato rilevante

38

La Commissione ha definito il mercato rilevante per i prodotti interessati come il mercato «libero» dei chip di banda di base autonomi e integrati, compatibili con la tecnologia UMTS (in prosieguo: il «mercato dei chip UMTS»). Essa è giunta a tale conclusione tenendo conto, segnatamente, della sostituibilità tra i chip UMTS e i chip che supportano altre tecnologie, nonché dell’assenza di pressioni concorrenziali esercitate dai produttori di chip di banda di base verticalmente integrati. Da un punto di vista geografico, tale mercato è definito come di portata mondiale.

Posizione dominante

39

La Commissione ha constatato, sulla base degli elementi di seguito indicati, che la Qualcomm occupava una posizione dominante sul mercato dei chip UMTS a livello mondiale, quantomeno tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

40

In primo luogo, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, la Qualcomm deteneva una quota di mercato di circa il 60% sul mercato rilevante.

41

In secondo luogo, sul mercato rilevante esistevano numerose barriere all’ingresso e all’espansione, quali la necessità di effettuare investimenti iniziali importanti in materia di ricerca e sviluppo (R&S) per l’ideazione di chip UMTS, oltre a diversi ostacoli legati ai diritti di proprietà intellettuale della Qualcomm, tra cui la sua rete di retrocessione.

42

In terzo luogo, la forza commerciale dei clienti, acquirenti dei chip della Qualcomm, non era sufficiente per incidere sulla posizione dominante di quest’ultima durante il periodo in esame.

Abuso di posizione dominante

43

La Commissione ha ritenuto che la Qualcomm avesse abusato della sua posizione dominante fornendo sottocosto, nel periodo in esame, determinati quantitativi di tre dei suoi chip UMTS, vale a dire i chip MDM8200, MDM6200 e MDM8200A, a due dei suoi principali clienti, ossia la Huawei e la ZTE, nell’intento di eliminare l’Icera, che in quel momento rappresentava il suo principale concorrente nel segmento di punta del mercato dei chip UMTS.

44

Secondo la Commissione, contenendo la crescita dell’Icera sul segmento di punta del mercato dei chip UMTS, che al tempo consisteva quasi esclusivamente in chip per dispositivi MBB a banda larga, la Qualcomm intendeva evitare che detta impresa, piccola e soggetta a restrizioni finanziarie, acquisisse la reputazione e le dimensioni necessarie per sfidare la sua posizione dominante su detto mercato, in particolare alla luce del potenziale di crescita previsto per detto segmento grazie all’adozione a livello mondiale dei dispositivi mobili detti «smart». La Commissione ha ritenuto che la Qualcomm intendesse così privare i produttori su detto segmento di una fonte alternativa di chip per i loro telefoni cellulari, riducendo in tal modo la scelta dei consumatori.

45

La Commissione ha individuato nei seguenti fattori gli elementi chiave delle sue conclusioni.

46

Le pratiche tariffarie della Qualcomm si sono inserite in un contesto che vedeva l’Icera aumentare la sua presenza sul mercato dei chip UMTS quale valido fornitore di chip UMTS, il che rappresentava una crescente minaccia per l’attività della Qualcomm. Per assicurarsi che l’attività dell’Icera non potesse raggiungere dimensioni critiche tali da minacciare la sua posizione su detto mercato, la Qualcomm ha intrapreso azioni preventive sotto forma di sconti per due clienti strategicamente importanti, la Huawei e la ZTE. Essa riteneva, infatti, che le prospettive di sviluppo dell’Icera dipendessero dalla sua capacità di allacciare rapporti commerciali con queste due imprese. Le azioni preventive della Qualcomm si basavano su una strategia «multichip» che coinvolgeva i suoi tre chip in concorrenza con i chip più avanzati dell’Icera e che mirava, in particolare, a proteggere la sua posizione di mercato nel segmento ad alta velocità dei chip per telefoni cellulari, mercato in cui l’Icera programmava di entrare non appena si fosse affermata nel segmento dei chip per dispositivi MBB ad alta velocità.

47

Secondo la Commissione, l’analisi dei prezzi praticati dalla Qualcomm alla Huawei e alla ZTE, nonché dei costi sostenuti dalla Qualcomm per la produzione dei suoi chip dimostrava che quest’ultima aveva venduto determinati quantitativi di chip a prezzi inferiori ai suoi costi incrementali medi a lungo termine (in prosieguo: i «LRAIC») e, in ogni caso, inferiori ai suoi costi medi totali (in prosieguo: gli «ATC»), nonché un quantitativo limitato di chip MDM6200 a prezzi inferiori ai suoi costi medi variabili (in prosieguo: gli «AVC»). I risultati dell’analisi prezzi‑costi compiuta erano corroborati da prove sotto forma di documenti interni e contemporanei della Qualcomm, che dimostravano l’intenzione di quest’ultima di estromettere l’Icera dal mercato.

– Assenza di giustificazione

48

La Commissione ha ritenuto che la Qualcomm non avesse fornito alcuna giustificazione oggettiva valida o difesa efficace per il suo comportamento.

– Infrazione unica e continuata

49

La Commissione ha concluso che le vendite predatorie della Qualcomm alla Huawei e alla ZTE, considerate nel loro insieme, costituivano un’infrazione unica e continuata per l’intera durata del periodo in esame.

– Competenza della Commissione

50

Secondo la Commissione, essa è competente ad applicare l’articolo 102 TFUE e l’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE») all’infrazione della Qualcomm, poiché tale infrazione è stata commessa ed è idonea a produrre effetti sostanziali, immediati e prevedibili nello Spazio economico europeo (SEE) e ha inciso sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri e tra le parti contraenti dell’accordo SEE.

– Sanzione

51

Benché, all’atto dell’adozione della decisione impugnata, l’infrazione commessa dalla Qualcomm fosse terminata, la Commissione le ha tuttavia ingiunto di astenersi dal reiterare le condotte descritte in detta decisione nonché da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto o effetto identico o analogo a tali condotte.

52

L’ammenda inflitta alla Qualcomm per l’infrazione, calcolata dalla Commissione sulla base dei principi enunciati negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210/2, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), era pari a EUR 242042000.

Procedimento e conclusioni delle parti

Procedimento

53

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o ottobre 2019, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

54

La Commissione ha chiesto due proroghe del termine per depositare il controricorso, rispettivamente, il 4 febbraio e il 24 marzo 2020, tenuto conto della lunghezza del ricorso e del numero di documenti allegati. Tale proroga le è stata concessa.

55

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 marzo 2020, la Nvidia ha chiesto di poter intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. L’istanza di intervento è stata notificata alle parti principali conformemente all’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Le parti principali non hanno sollevato obiezioni in proposito.

56

L’11 giugno 2020 la Commissione ha depositato presso la cancelleria del Tribunale il controricorso.

57

Il 6 luglio 2020 la ricorrente ha chiesto una proroga del termine per depositare la replica, tenuto conto della lunghezza del controricorso e del numero di documenti allegati. Tale proroga le è stata concessa.

58

Il 5 ottobre 2020 la ricorrente ha depositato la sua replica presso la cancelleria del Tribunale.

59

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2020, dopo aver ottenuto numerose proroghe del termine, la ricorrente e la Commissione hanno chiesto, ai sensi dell’articolo 144, paragrafi 2 e 7, del regolamento di procedura, il trattamento riservato, nei confronti della Nvidia, di taluni dati contenuti nel ricorso e nei relativi allegati. Dette parti hanno depositato una versione comune non riservata di tali documenti.

60

Il 23 ottobre 2020 la Commissione ha chiesto una proroga del termine per depositare la controreplica, tenuto conto della lunghezza della replica e del numero di documenti allegati. Tale proroga le è stata concessa.

61

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2020, la Commissione ha chiesto il trattamento riservato, nei confronti della Nvidia, di talune informazioni contenute nel controricorso. Lo stesso giorno, di concerto con la ricorrente, la Commissione ha depositato una versione comune non riservata del controricorso e dei relativi allegati.

62

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2020, la ricorrente ha chiesto il trattamento riservato, nei confronti della Nvidia, di talune informazioni contenute nel controricorso e nei relativi allegati e negli atti processuali comunicati alla cancelleria nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 5 ottobre 2020.

63

Con ordinanza del 25 novembre 2020, Qualcomm/Commissione (T‑671/19, non pubblicata), il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ordinato che la Nvidia fosse autorizzata a intervenire, riservandosi la decisione sulle spese.

64

Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2020 e il 18 gennaio 2021, la Nvidia ha sollevato obiezioni in merito alle domande di trattamento riservato relative al ricorso, al controricorso e a determinati allegati.

65

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2020, la Commissione ha chiesto il trattamento riservato, nei confronti della Nvidia, di talune informazioni contenute nel controricorso e nell’allegato C.8 di quest’ultimo.

66

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2020, la ricorrente ha chiesto il trattamento riservato, nei confronti della Nvidia, di talune informazioni contenute nella replica e nei relativi allegati e negli atti processuali comunicati alla cancelleria nel periodo compreso tra il 5 ottobre e il 9 dicembre 2020. Lo stesso giorno, le parti principali hanno depositato una versione comune non riservata della replica e dei relativi allegati.

67

Il 21 gennaio 2021 la Commissione ha depositato la controreplica presso la cancelleria del Tribunale.

68

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2021, dopo aver ottenuto una proroga del termine, la Commissione ha chiesto il trattamento riservato, nei confronti della Nvidia, di talune informazioni contenute nella controreplica. Lo stesso giorno, di concerto con la ricorrente, la Commissione ha depositato una versione comune non riservata della controreplica e del suo allegato.

69

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2021, dopo aver ottenuto una proroga del termine, la ricorrente ha chiesto il trattamento riservato, nei confronti della Nvidia, di altre informazioni contenute nella controreplica e nel suo allegato, nonché negli atti processuali comunicati alla cancelleria nel periodo compreso tra il 18 dicembre 2020 e il 10 febbraio 2021.

70

Con ordinanza del 22 luglio 2021, Qualcomm/Commissione (T‑671/19, non pubblicata, EU:T:2021:502), il presidente della Quinta Sezione ha accolto le domande di trattamento riservato relative a determinate informazioni riprodotte nel ricorso e nei suoi allegati A.1 e A.29 e nel controricorso, respingendo invece le domande analoghe relative agli altri atti processuali. È stato quindi impartito alla ricorrente e alla Commissione un termine per comunicare nuove versioni non riservate di determinati documenti del fascicolo. Il 16 e il 17 settembre 2021, dopo aver ottenuto una proroga del termine, le parti principali hanno depositato una versione comune non riservata di detti documenti.

71

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 2021, la Nvidia ha depositato una memoria di intervento.

72

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 novembre 2021, la Commissione ha dichiarato di non avere osservazioni in merito alla memoria di intervento.

73

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 novembre 2021, la ricorrente ha presentato osservazioni sulla memoria di intervento.

74

La fase scritta del procedimento è stata conclusa il 29 novembre 2021.

75

L’8 febbraio 2022 la ricorrente ha chiesto di essere ascoltata nel corso di un’udienza di discussione.

76

Su proposta della Quinta Sezione, il Tribunale ha deciso, a norma dell’articolo 28 del regolamento di procedura, di rinviare la causa alla Quinta Sezione ampliata.

77

Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione ampliata, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la causa in esame.

78

Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

79

Il 2 dicembre 2022, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti principali a rispondere ad alcuni quesiti. La ricorrente ha risposto a tali quesiti il 16 dicembre 2022. La Commissione, dopo aver ottenuto una proroga del termine fissato per depositare le sue risposte, ha risposto il 16 gennaio 2023.

80

Su richiesta delle parti principali, il termine fissato per il deposito delle domande di trattamento riservato delle loro risposte ai quesiti del Tribunale è stato prorogato. Infine, esso è stato fissato al 31 gennaio 2023, data in cui sono state depositate versioni comuni non riservate di tali risposte.

81

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2023, dopo aver ottenuto una proroga del termine, la Nvidia ha sollevato obiezioni in merito a dette domande di trattamento riservato vertenti sulle risposte delle parti principali ai quesiti posti dal Tribunale.

82

Una relazione d’udienza è stata comunicata alle parti e la ricorrente e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni su tale documento, rispettivamente, il 27 gennaio 2023 e il 16 febbraio 2023. Il Tribunale ha preso atto di tali osservazioni.

83

Con ordinanza dell’8 marzo 2023, Qualcomm/Commissione (T‑671/19, non pubblicata, EU:T:2023:125), il presidente della Prima Sezione ampliata ha accolto talune domande di trattamento riservato relative a informazioni riprodotte nelle risposte delle parti principali ai quesiti posti dal Tribunale e ne ha respinte altre. È stato quindi fissato alla ricorrente e alla Commissione un termine per comunicare nuove versioni non riservate di dette risposte. Il 10 marzo 2023 le parti principali hanno depositato una versione comune non riservata di tali documenti.

84

A causa dell’impedimento di un membro della Prima Sezione ampliata, il presidente di tale Sezione ha designato un altro giudice al fine di integrare detta Sezione.

85

La fase orale è stata chiusa al termine dell’udienza del 15 marzo 2023. Posto che un membro della Sezione era impedito a partecipare alla deliberazione dopo la scadenza del suo mandato avvenuta in data 27 settembre 2023, le deliberazioni del Tribunale sono state proseguite dai tre giudici firmatari della presente sentenza, in conformità dell’articolo 22 e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Conclusioni delle parti

86

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

«annullare, o, in subordine, ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda»;

ordinare misure di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori volti a ingiungere alla Commissione di confermare che le espunzioni presenti in taluni documenti sono fondate su rivendicazioni solide del segreto professionale e informarne la Qualcomm oppure ottenere detti documenti al fine di esaminare la validità delle rivendicazioni dell’interveniente;

condannare la Commissione alle spese.

87

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la Qualcomm alle spese.

88

La Nvidia chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la Qualcomm alle spese.

In diritto

89

In via preliminare, come indicato ai precedenti punti 59, 61 e 62, le parti principali hanno chiesto che venissero omesse, nei confronti della Nvidia e, di conseguenza, del pubblico, talune informazioni presenti nelle memorie e in altri documenti processuali. La Nvidia ha sollevato obiezioni in merito alle domande di trattamento riservato di talune informazioni. Con ordinanze del 22 luglio 2021, Qualcomm/Commissione (T‑671/19, non pubblicata, EU:T:2021:502), e dell’8 marzo 2023, Qualcomm/Commissione (T‑671/19, non pubblicata, EU:T:2023:125), i presidenti, rispettivamente, della Quinta e della Prima Sezione ampliata hanno accolto alcune domande di trattamento riservato e ne hanno respinte altre.

90

Quando una parte presenta una domanda ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 2, del regolamento di procedura, spetta al presidente pronunciarsi solo sui documenti e sulle informazioni la cui riservatezza è contestata (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 26 gennaio 2018, FV/Consiglio, T‑750/16, non pubblicata, EU:T:2018:59, punto 14 e giurisprudenza citata).

91

Tuttavia, malgrado l’assenza di contestazione, al Tribunale non può essere impedito di respingere domande di trattamento riservato nei limiti in cui esse riguardano dati il cui carattere pubblico risulta manifestamente dagli elementi del fascicolo o il cui carattere riservato divenga, per effetto della divulgazione di altri elementi del fascicolo, manifestamente obsoleto (ordinanza del 15 settembre 2016, Deutsche Telekom/Commissione, T‑827/14, non pubblicata, EU:T:2016:545, punto 46). Così, in talune circostanze, può decidere di pronunciarsi sugli aspetti non contestati di una domanda di trattamento riservato (v., in tal senso, ordinanza dell’11 aprile 2019, Google e Alphabet/Commissione, T‑612/17, non pubblicata, EU:T:2019:250, punto 16).

92

Occorre inoltre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, informazioni che sono state riservate, ma risalgono a cinque o più anni prima, devono, per tale motivo, essere considerate storiche ed essere comunicate alle altre parti, salvo che, eccezionalmente, la parte che chiede ne sia mantenuta la riservatezza dimostri che, nonostante siano datate, tali informazioni costituiscono ancora segreti essenziali, ad esempio industriali o commerciali, la cui divulgazione recherebbe pregiudizio a lei o al terzo interessato (v. ordinanza dell’11 aprile 2019, Google e Alphabet/Commissione, T‑612/17, non pubblicata, EU:T:2019:250, punto 19 e giurisprudenza citata).

93

A tal proposito, il Tribunale, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 66 del regolamento di procedura, deve conciliare il principio della pubblicità delle decisioni giurisdizionali con il diritto alla tutela dei dati personali e il diritto alla tutela del segreto professionale, tenendo altresì conto del diritto del pubblico di avere accesso, conformemente ai principi sanciti dall’articolo 15 TFUE, alle decisioni giurisdizionali (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 5 ottobre 2020, Broughton/Eurojust, T‑87/19, non pubblicata, EU:T:2020:464, punto 49).

94

Nella specie, il Tribunale ha deciso di non occultare, nella versione non riservata della sentenza, taluni dati che sono oggetto delle domande delle parti principali la cui riservatezza non è stata contestata dalla Nvidia. Infatti, taluni di detti dati possono essere desunti dal contenuto di altre parti della presente sentenza e sono quindi di pubblico dominio. Taluni dati costituiscono dati storici per i quali il mantenimento del carattere riservato dopo oltre un decennio non è adeguatamente giustificato. Infine, taluni altri dati forniscono precisazioni fattuali relative ai comportamenti che sono stati oggetto dell’indagine della Commissione. L’occultamento di tali dati inciderebbe sulla comprensione della sentenza del Tribunale da parte del pubblico (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2022, Scania e a./Commissione, T‑799/17, EU:T:2022:48, punto 82).

95

A sostegno della domanda di annullamento la ricorrente deduce quindici motivi:

il primo, vertente su irregolarità procedurali;

il secondo, vertente su «manifesti errori di valutazione», in fatto e in diritto, e su una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto attiene alla definizione del mercato rilevante e della sua posizione dominante nel periodo in esame;

il terzo, vertente su un «errore di diritto risultante dalla mancata applicazione della norma giuridica corretta»;

il quarto, vertente sul «carattere illogico e non suffragato da prove della “teoria della predazione”»;

il quinto, vertente su «manifesti errori di valutazione» e su una violazione dell’obbligo di motivazione con riferimento alla ricostruzione dei prezzi che si asserisce essere stati «effettivamente pagati»;

il sesto, vertente sull’«errata imputazione delle spese di ingegneria non ricorrenti»;

il settimo, vertente sulla «mancanza di un parametro di riferimento adeguato in materia di costi di riferimento»;

l’ottavo, vertente sul «carattere manifestamente errato dell’analisi prezzo/costo effettuata»;

il nono, vertente su «manifesti errori di valutazione» e di diritto per quanto attiene alla conclusione secondo cui i prezzi da essa praticati hanno escluso l’Icera e arrecato un danno ai consumatori;

il decimo, vertente su «manifesti errori di valutazione», in fatto e in diritto, su un difetto di motivazione e su una violazione del diritto di essere ascoltato e del principio di buona amministrazione, nella misura in cui la Commissione ha concluso che le sue pratiche tariffarie assicuravano l’attuazione di un disegno volto a estromettere l’Icera;

l’undicesimo, vertente su «manifesti errori di valutazione», in fatto e in diritto, e su un difetto di motivazione per quanto attiene al rigetto, da parte della Commissione, della giustificazione oggettiva da essa dedotta;

il dodicesimo, vertente su un’insufficienza di motivazione della decisione impugnata;

il tredicesimo, vertente su «manifesti errori di valutazione», sulla mancanza di fondamento e su un difetto di motivazione della decisione impugnata quanto alla durata dell’infrazione;

il quattordicesimo, vertente sul carattere «manifestamente erroneo» della decisione impugnata per quanto attiene all’imposizione e al calcolo dell’ammenda;

il quindicesimo, vertente su «manifesti errori di valutazione», in fatto e in diritto, e su un difetto di motivazione della decisione impugnata, nella misura in cui riconosce la competenza della Commissione e il pregiudizio per il commercio.

96

Questi motivi saranno esaminati in prosieguo secondo l’ordine seguito dalla ricorrente, fatta eccezione per il terzo, il quarto e l’ottavo motivo che si fondano su, o riprendono in maniera più sintetica, determinati argomenti affrontati, in particolare, nell’ambito dei motivi sesto, settimo e dal nono all’undicesimo e che saranno, pertanto, trattati dopo quest’ultimo.

Sul primo motivo, vertente su irregolarità procedurali

97

Il primo motivo si articola in due parti. La prima verte sulla violazione del principio di buona amministrazione in quanto la Commissione ha omesso di svolgere un’indagine approfondita, obiettiva e diligente. La seconda verte sulla violazione dei diritti della difesa e del principio della parità delle armi in quanto la Commissione non ha comunicato alla ricorrente elementi di prova utili alla sua difesa.

Sulla prima parte, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

98

La prima parte si articola in tre censure. La prima si riferisce alla durata eccessiva dell’indagine. La seconda concerne il carattere insufficientemente completo e preciso del fascicolo. La terza riguarda un’indagine di parte.

– Osservazioni preliminari

99

L’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») sancisce il diritto a una buona amministrazione e dispone che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione europea. Le spiegazioni relative alla Carta, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 dicembre 2007 (GU 2007, C 303, pag. 17), precisano che l’articolo 41 di quest’ultima è basato sull’esistenza dell’Unione in quanto unione di diritto, le cui caratteristiche sono state sviluppate dalla giurisprudenza che ha sancito segnatamente la buona amministrazione come principio generale di diritto [sentenza del 13 dicembre 2018, Transavia Airlines/Commissione, T‑591/15, EU:T:2018:946, punto 37 (non pubblicata)].

100

Secondo la giurisprudenza relativa al principio di buona amministrazione, nei casi in cui, come nella specie, le istituzioni dell’Unione dispongono di un potere discrezionale, il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi riveste un’importanza ancor più fondamentale. Tra queste garanzie figura, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie [sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14; del 13 dicembre 2018, Transavia Airlines/Commissione, T‑591/15, EU:T:2018:946, punto 38 (non pubblicata), e ordinanza del 17 gennaio 2022, Car‑Master 2/Commissione, T‑743/20, non pubblicata, EU:T:2022:33, punto 66].

– Sulla prima censura relativa alla durata eccessiva dell’indagine

101

La ricorrente sostiene che la durata dell’indagine, pari a dieci anni, è eccessiva e rivelatrice, segnatamente, di una mancanza di diligenza da parte della Commissione.

102

La ricorrente lamenta di non essere stata in grado, a causa della durata dell’indagine, di difendersi correttamente. In particolare, essa deduce cambiamenti nella composizione del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di compiere l’indagine, una richiesta di informazioni inviata otto anni dopo la presentazione della denuncia, richieste di chiarimenti vertenti su documenti di cui la Commissione disponeva da molti anni e la modifica della portata dell’indagine in una sua fase molto avanzata. Essa sottolinea altresì che il passare del tempo ha attenuato la memoria dei fatti, da parte sua e da parte della Huawei e della ZTE, che, per tale ragione, non sarebbero state in grado di rispondere a talune domande in qualche caso essenziali della Commissione. Essa contesta, infine, che la complessità del caso abbia potuto giustificare tale durata e aggiunge di aver sempre pienamente collaborato con la Commissione.

103

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

104

Secondo una giurisprudenza costante, l’osservanza di un termine ragionevole nell’espletamento dei procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale di diritto dell’Unione il cui rispetto è garantito dai giudici dell’Unione (v. sentenza del 19 dicembre 2012, Heineken Nederland e Heineken/Commissione, C‑452/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:829, punto 97 e giurisprudenza citata).

105

Il carattere ragionevole di ciascuna fase del procedimento dev’essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso e, in particolare, del contesto di quest’ultimo, del comportamento delle parti nel corso del procedimento, della rilevanza del caso per le diverse imprese interessate e del suo grado di complessità (sentenza del 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, EU:T:1999:80, punto 126).

106

Inoltre, in materia di politica della concorrenza, il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione può dare luogo a due fasi successive, ciascuna delle quali risponde a una propria logica interna. La prima fase, che si estende fino alla comunicazione degli addebiti, ha come termine iniziale la data in cui la Commissione, facendo uso dei poteri conferitile dal legislatore dell’Unione, adotta misure che implicano l’addebito di una violazione e deve consentire a detta istituzione di prendere posizione circa il seguito del procedimento. La seconda fase si estende invece dalla comunicazione degli addebiti fino all’adozione della decisione finale. Essa deve consentire alla Commissione di pronunciarsi definitivamente sulla violazione contestata (sentenza del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, punto 38).

107

Inoltre, qualora la violazione del principio del termine ragionevole abbia avuto un possibile influsso sull’esito del procedimento, una simile violazione può comportare l’annullamento della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2006, Technische Unie/Commissione, C‑113/04 P, EU:C:2006:593, punto 48 e giurisprudenza citata).

108

Occorre nondimeno precisare, quanto all’applicazione delle norme sulla concorrenza, che il superamento del termine ragionevole può costituire un motivo di annullamento delle sole decisioni che constatino la commissione di infrazioni, allorché è stato provato che la violazione di tale principio ha pregiudicato i diritti di difesa delle imprese interessate. Al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto dell’obbligo di decidere entro un termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo ai sensi del regolamento n. 1/2003 (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, punti 4243).

109

Nel caso di specie, va osservato che, tra il deposito della denuncia e l’invio della CA, è trascorso un periodo superiore a sei anni. Tuttavia, come indicato al precedente punto 15, è solo a metà del 2012, vale a dire tre anni dopo detto deposito, che la denunciante ha formulato le prime accuse di prezzi predatori e che la Commissione ha potuto avviare la sua indagine sul comportamento contestato. Ne consegue che la prima fase del procedimento amministrativo si è protratta per più di sei anni a partire da detto deposito, ma soltanto per poco più di tre anni dalle prime accuse di predazione da parte della denunciante.

110

La seconda fase del procedimento amministrativo, compresa tra il ricevimento della CA e l’adozione della decisione impugnata il 18 luglio 2019, è durata, dal canto suo, circa tre anni e mezzo.

111

Considerata nel suo complesso a partire dalle prime accuse di predazione, la durata dell’indagine, vale a dire circa sette anni, non è eccessiva tenuto conto delle circostanze proprie del caso e, in particolare, della sua complessità.

112

Infatti, come osservato dal Tribunale pronunciandosi sul ricorso di annullamento presentato contro la decisione della Commissione del 31 marzo 2017, la pratica contestata nel caso di specie ha richiesto analisi complesse di numerosi dati, la maggior parte dei quali era accessibile soltanto alla ricorrente, al fine di ricostruire la struttura dei prezzi-costi nell’ottica di verificare l’esistenza o meno di prezzi predatori. Tale attività è risultata, inoltre, ancor più complessa in quanto verteva su prodotti composti (sentenza del 9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 125).

113

Da un lato, come emerge dal ricorso, la ricorrente ha presentato alla Commissione più di 31000 documenti in risposta a otto richieste di informazioni, seguite talvolta da richieste di ulteriori chiarimenti. La Commissione ha inoltre organizzato numerose riunioni e numerosi colloqui telefonici, sia con la ricorrente sia con la denunciante e con terzi. Inoltre, dalla sezione 3 della decisione impugnata, che ripercorre le diverse tappe del procedimento amministrativo, emerge che la Commissione non è mai rimasta inattiva nel corso dell’indagine. Infine, occorre tener conto anche del fatto che la suddetta decisione contiene un’analisi al contempo complessa e dettagliata del comportamento contestato e che la Commissione si è sforzata di rispondere ai numerosi argomenti sollevati dalla ricorrente nel corso di detto procedimento, nel rispetto dei diritti della difesa di quest’ultima.

114

Dall’altro, la condotta delle parti nel corso del procedimento amministrativo ha inciso sulla sua durata. A tal proposito, va osservato che solo tre anni dopo il deposito della denuncia la denunciante ha, per la prima volta, formulato accuse di predazione. Quanto alla ricorrente, essa si è, anzitutto, rivolta nove volte al consigliere-auditore per definire questioni relative all’accesso al fascicolo, ha sollecitato poi più proroghe del termine, il rinvio di un’audizione e la tenuta di un’audizione aggiuntiva. Infine, proponendo un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione del 31 marzo 2017 e, in seguito, un’impugnazione avverso la sentenza del9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione (T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232), che aveva respinto detto ricorso, la ricorrente non poteva ignorare che ciò avrebbe rallentato necessariamente l’indagine.

115

Pertanto, posto che la durata dell’indagine non è stata eccessiva, la presente censura deve essere respinta in quanto infondata.

116

In ogni caso, anche ammettendo che la durata dell’indagine possa essere considerata eccessiva, la ricorrente non dimostra in che modo ciò avrebbe potuto incidere negativamente sulle sue possibilità di difesa.

117

In primo luogo, la ricorrente non spiega minimamente in che modo semplici cambiamenti, in seno alla Commissione, del personale incaricato dell’indagine a tutti i livelli gerarchici avrebbero potuto pregiudicare il rigore, l’esattezza, la stabilità e la portata dell’indagine o i suoi diritti della difesa.

118

In secondo luogo, per quanto attiene al documento presentato nel dicembre 2013 rispetto al quale la Commissione ha chiesto chiarimenti soltanto nel gennaio 2017, basti ricordare che, come dichiarato dal Tribunale, occorre prendere in considerazione l’obbligo generale di prudenza che incombe ad ogni impresa o associazione d’imprese, in forza del quale esse sono tenute ad assicurare la buona conservazione nei loro libri o archivi degli elementi che consentono di documentare la loro attività, al fine, in particolare, di disporre delle prove necessarie nell’eventualità di azioni giudiziarie o amministrative. Pertanto, quando, a far data dal 7 giugno 2010, alla ricorrente sono state inviate richieste di informazioni da parte della Commissione ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, essa doveva, quantomeno a partire da tale data, agire con una diligenza maggiore e adottare tutte le misure utili al fine di conservare le prove di cui essa poteva ragionevolmente disporre (v., in tal senso, sentenza del 9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232, punto 136 e giurisprudenza citata).

119

In terzo luogo, la Commissione ha spiegato che, se l’indagine si era evoluta in parallelo al procedimento amministrativo, era proprio per tener conto delle osservazioni e degli argomenti dedotti dalla ricorrente, in risposta, segnatamente, alla CA e alla CA complementare, il che, contrariamente a quanto dedotto da quest’ultima, non fa che rivelare il pieno rispetto dei suoi diritti della difesa da parte della Commissione.

120

In quarto luogo, la ricorrente non precisa in che modo l’impossibilità per la Huawei e la ZTE di fornire determinate spiegazioni richieste dalla Commissione, vertenti sui pagamenti di spese d’ingegneria non ricorrenti (in prosieguo: i «pagamenti NRE»), sarebbe stata legata al passare del tempo. In ogni caso, si deve constatare che la Commissione ha esaminato se, concedendo tali pagamenti alla Huawei e alla ZTE, la ricorrente intendesse riconoscere a questi due clienti sconti sui prezzi, cosicché si tratta di un elemento soggettivo e quindi estraneo a dette due società, che non avrebbero potuto pertanto fornire alcun elemento significativo a discarico in favore della ricorrente. Ciò è peraltro confermato dal fatto che, come risulta dall’esame del sesto motivo, la Commissione ha dimostrato tale elemento fondandosi su un insieme di elementi di prova concordanti diversi dalle testimonianze di dette due imprese.

121

Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente censura, anche ammettendone la fondatezza, non consente nella specie di accertare una violazione dei diritti della difesa della ricorrente tale da comportare l’annullamento della decisione impugnata.

– Sulla seconda censura, relativa al carattere insufficientemente completo e preciso del fascicolo

122

La ricorrente sostiene che, mancando di raccogliere determinate informazioni potenzialmente a discarico, la Commissione non è riuscita a creare un fascicolo completo e preciso. Si tratta, a suo avviso, di una carenza illustrata dai seguenti tre esempi. In primo luogo, la Commissione non avrebbe posto alla Huawei e alla ZTE alcun quesito in merito a un dipendente della Qualcomm, malgrado il numero considerevole di documenti di cui detto dipendente è l’autore su cui essa si fonda. In secondo luogo, la Huawei e la ZTE non sarebbero state in grado di rispondere in maniera significativa a una richiesta di informazioni vertente sui pagamenti NRE, benché essenziali. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione le ha concesso l’accesso a taluni documenti da cui era stato espunto un ampio numero di informazioni, senza verificare se le ragioni di riservatezza invocate dalla denunciante che li aveva prodotti fossero o meno fondate e ciò pur potendo tali documenti contenere elementi potenzialmente a discarico.

123

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

124

Secondo una giurisprudenza costante, compete alla Commissione, in linea di principio, valutare se un’informazione sia necessaria nell’ambito di un’indagine per un’infrazione alle regole della concorrenza (v. sentenza del 15 luglio 2015, GEA Group/Commissione, T‑45/10, non pubblicata, EU:T:2015:507, punto 311 e giurisprudenza citata). Inoltre, per quanto, contestando alla Commissione nell’ambito della presente parte di non aver cercato di ottenere informazioni probabilmente a discarico, essa invochi nell’ambito della presente parte anche la garanzia dei diritti della difesa, una siffatta garanzia non impone che la Commissione effettui indagini ulteriori, qualora ritenga che la pratica sia stata adeguatamente istruita (sentenze del 16 maggio 1984, Eisen e Metall/Commissione, 9/83, EU:C:1984:177, punto 32, e dell’11 marzo 1999, Thyssen Stahl/Commissione, T‑141/94, EU:T:1999:48, punto 110).

125

Inoltre, per quanto attiene all’esistenza di documenti potenzialmente a discarico che la Commissione non avrebbe cercato di ottenere, dalla giurisprudenza si evince che l’impresa interessata deve dimostrare che essa avrebbe potuto utilizzare tali documenti per la propria difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi non concordanti con le deduzioni operate in quello stadio dalla Commissione e avrebbe potuto, pertanto, influenzare, in una maniera qualsiasi, le valutazioni effettuate da quest’ultima nella sua decisione (v., in tal senso, sentenze del 1o luglio 2010, Knauf Gips/Commissione, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punto 23 e giurisprudenza citata, e del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 97).

126

Ne consegue che l’impresa interessata deve dimostrare, da un lato, che essa non ha avuto accesso a taluni elementi di prova a discarico e, dall’altro, che avrebbe potuto utilizzarli per la propria difesa (sentenze del 1o luglio 2010, Knauf Gips/Commissione, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punto 24, e del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 98).

127

Nel caso di specie, la ricorrente non spiega le ragioni per cui la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che il caso era stato sufficientemente istruito e in che modo le informazioni potenzialmente a discarico che la Commissione avrebbe mancato di acquisire, ivi compresi i tre esempi da essa menzionati, avrebbero potuto essere utilizzati per la sua difesa nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto influenzare, in una maniera qualsiasi, le valutazioni effettuate dalla Commissione nella decisione impugnata. In ogni caso, come emerge dalla giurisprudenza citata al precedente punto 124, la Commissione non è tenuta a proseguire l’indagine al fine di raccogliere tutti gli elementi potenzialmente a discarico, qualora ritenga che un caso sia stato sufficientemente istruito.

128

In particolare, per quanto attiene al suo dipendente, autore di numerosi documenti su cui la Commissione si fonda nella decisione impugnata, la ricorrente non spiega minimamente in che modo le risposte a eventuali quesiti posti dalla Commissione a terzi in merito a detto dipendente potevano presentare una qualche rilevanza ai fini dell’istruzione del fascicolo o avrebbero potuto essere utilizzate in un qualsiasi modo per assicurare la sua difesa o avrebbero potuto avere una qualche influenza sulle valutazioni compiute dalla Commissione. Infatti, la Commissione, pur essendosi fondata su taluni di detti documenti principalmente per dimostrare l’esistenza di un disegno volto a escludere l’Icera, si è basata anche su altri elementi di prova decisivi che essa ha reputato sufficienti. Infine, la ricorrente non spiega in che modo un terzo avrebbe potuto, meglio di essa, fornire elementi di prova idonei a confutare il ruolo di detto dipendente o l’interpretazione dei documenti di cui trattasi da parte della Commissione.

129

Allo stesso modo, anche ammettendo che la Huawei e la ZTE non siano state in grado di rispondere in maniera significativa a una richiesta di informazioni vertente sui pagamenti NRE, benché essenziali, occorre osservare che la Commissione non necessitava di tali risposte, essendosi basata, a tal riguardo, su un insieme di elementi di prova concordanti, come emerge dall’esame del sesto motivo. La Commissione ha quindi potuto considerare, senza commettere alcun errore manifesto, che il caso era sufficientemente istruito.

130

Infine, per quanto attiene al suo accesso a documenti recanti ampie parti espunte che avrebbero potuto potenzialmente contenere elementi a discarico, la ricorrente non nega che tali informazioni siano state considerate dalla denunciante, che le ha fornite, come soggette al segreto professionale e che la Commissione stessa non fosse in possesso di versioni non oscurate. In ogni caso, la Commissione ha potuto ragionevolmente ritenere di disporre di sufficienti ulteriori elementi per condurre l’indagine, senza dover chiedere alla denunciante di fornirle versioni dei documenti da essa prodotti con meno espunzioni.

131

Per tali ragioni, deve essere respinta anche la richiesta della ricorrente di ingiungere alla Commissione di confermare se le numerose espunzioni presenti nei documenti ID 1112-00146, 1112-00148, 1112-00150, 1112-00151, 1112-00154, 1112-00185, 1112-00218, 1112-00196, 1112-00229 e 1294 siano giustificate da rivendicazioni solide del segreto professionale e di informarla al riguardo o di ottenere dette presentazioni per esaminare le rivendicazioni della Nvidia.

132

Alla luce delle considerazioni che precedono, la presente censura deve essere respinta.

– Sulla terza censura, relativa a un’indagine di parte

133

La ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia il risultato di un’indagine di parte che ha comportato una violazione del principio di buona amministrazione e, in via accessoria, del principio di presunzione di innocenza, del principio in dubio pro reo e dei principi di certezza del diritto e parità delle armi, e che lederebbe i suoi diritti della difesa.

134

A sostegno della presente censura, la ricorrente invoca tre argomenti.

135

In primo luogo, la Commissione non avrebbe esaminato in piena imparzialità gli argomenti e le prove dedotte dalla ricorrente nella risposta alla CA e durante l’audizione. Essa avrebbe al contrario intrapreso un’interminabile serie di tentativi di acquisizione generalizzata di informazioni, emettendo richieste di informazioni multiple che hanno portato alla raccolta di numerosissimi dati. Inoltre, la decisione impugnata presenterebbe differenze importanti e conterrebbe elementi nuovi rispetto alla CA complementare e alla lettera di esposizione dei fatti, che si discosterebbero a loro volta dalla CA. A tal proposito, la ricorrente produce, nell’allegato A.11 del ricorso, un elenco di esempi di tali differenze.

136

In secondo luogo, la Commissione non avrebbe considerato nella decisione impugnata taluni elementi a discarico trasmessi dalla Huawei, in particolare con riferimento ai pagamenti NRE.

137

In terzo luogo, la Commissione avrebbe incontrato la denunciante per discutere di aspetti connessi all’audizione concernenti la CA complementare in assenza del consigliere-auditore, benché tale materia rientri nella competenza di quest’ultimo, il che solleverebbe seri dubbi quanto alla sua integrità e alla sua neutralità.

138

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

139

A tale riguardo, occorre osservare che ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni dell’Unione (v. sentenza del 2 febbraio 2022, Scania e a./Commissione, T‑799/17, EU:T:2022:48, punto 145 e giurisprudenza citata). Nel caso di specie, si deve tuttavia constatare che nessuno degli argomenti dedotti dalla ricorrente consente di stabilire che la Commissione non abbia offerto tutte le garanzie per escludere qualsiasi dubbio legittimo in merito alla sua imparzialità nell’indagine.

140

Per quanto concerne, anzitutto, l’argomento della ricorrente relativo all’invio, da parte della Commissione, di numerose richieste di informazioni che sono sfociate nella raccolta di numerosi dati, occorre ricordare che, ai sensi del considerando 23 del regolamento n. 1/2003, la Commissione deve disporre in tutta l’Unione del potere di esigere le informazioni necessarie per individuare, segnatamente, casi di abuso di posizione dominante vietati dall’articolo 102 TFUE. Inoltre, dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 emerge che, per l’assolvimento dei compiti affidatile da tale regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o con decisione, richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire «tutte le informazioni necessarie».

141

Tenuto conto del suo ampio potere di controllo e di accertamento, spetta alla Commissione valutare la necessità delle informazioni che essa richiede alle imprese interessate. Per quanto riguarda il controllo che il Tribunale esercita su tale valutazione della Commissione, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la nozione di «informazioni necessarie» deve essere interpretata in funzione delle finalità per le quali sono stati conferiti alla Commissione i poteri di accertamento di cui trattasi. Pertanto, l’esigenza di una correlazione tra la richiesta di informazioni e la presunta infrazione è soddisfatta allorché, in questa fase del procedimento, si può legittimamente considerare che detta richiesta presenta un rapporto con la presunta infrazione, nel senso che la Commissione può ragionevolmente supporre che l’informazione le sarà utile nell’accertare l’esistenza dell’infrazione contestata [v. sentenza del 14 marzo 2014, Holcim (Deutschland) e Holcim/Commissione, T‑293/11, non pubblicata, EU:T:2014:127, punto 110 e giurisprudenza citata].

142

Per quanto attiene, più nello specifico, al caso di specie, dal punto 128 della sentenza del 9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione (T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232), adottata a seguito dell’introduzione da parte della ricorrente di un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione del 31 marzo 2017, emerge che l’ambito di applicazione dell’indagine condotta dalla Commissione era tale da giustificare la fornitura di un numero considerevole di informazioni.

143

Inoltre, come sottolineato sempre dal Tribunale al punto 201 della sentenza del 9 aprile 2019, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione (T‑371/17, non pubblicata, EU:T:2019:232), è proprio al fine di preparare la sua decisione finale relativa all’eventuale esistenza di un’infrazione all’articolo 102 TFUE con tutta la diligenza richiesta e sulla base di tutti i dati che possono avere un’influenza sulla stessa che la Commissione poteva adottare detta decisione. Il medesimo ragionamento si applica, per analogia, alle altre richieste di informazioni trasmesse dalla Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo, senza che sia necessario ravvisarvi un qualche tentativo di acquisizione generalizzata di informazioni. Infatti, da un lato, una manifestazione di parzialità della Commissione nel corso dell’indagine nei confronti della ricorrente non può essere dedotta in maniera astratta dall’esistenza della discrezionalità di cui la Commissione dispone quanto alle modalità per condurre detta indagine e, dall’altro, la ricorrente non ha fornito elementi che consentono di dimostrare in maniera concreta che tali altre richieste di informazioni fossero motivate unicamente da una siffatta parzialità.

144

Per quanto concerne, inoltre, l’argomento della ricorrente relativo alle differenze esistenti tra la CA, la CA complementare, la lettera di esposizione dei fatti e la decisione impugnata, dalla giurisprudenza della Corte si evince che il rispetto dei diritti della difesa implica che l’impresa interessata sia stata posta in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’affermazione dell’esistenza di un’infrazione alle regole della concorrenza (v. sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/Commissione, C‑448/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:801, punto 41 e giurisprudenza citata; sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punto 106).

145

Tale esigenza risulta rispettata qualora la decisione definitiva non contesti agli interessati infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti e prenda in considerazione soltanto fatti sui quali gli interessati hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista (sentenze del 24 maggio 2012, MasterCard e a./Commissione, T‑111/08, EU:T:2012:260, punto 266; del 18 giugno 2013, ICF/Commissione, T‑406/08, EU:T:2013:322, punto 117, e del 13 dicembre 2018, Slovak Telekom/Commissione, T‑851/14, EU:T:2018:929, punto 180).

146

Tuttavia, l’enunciazione degli elementi essenziali su cui la Commissione si fonda nella comunicazione degli addebiti può farsi in modo sommario e la decisione non deve necessariamente ricalcare l’elenco degli addebiti, poiché tale comunicazione rappresenta un documento preparatorio le cui valutazioni di fatto e di diritto hanno un carattere puramente provvisorio (sentenza del 17 novembre 1987, British American Tobacco e Reynolds Industries/Commissione, 142/84 e 156/84, EU:C:1987:490, punto 70; v., altresì, sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/Commissione, C‑448/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:801, punto 42 e giurisprudenza citata; sentenza del 24 maggio 2012, MasterCard e a./Commissione, T‑111/08, EU:T:2012:260, punto 267). Sono quindi ammissibili supplementi alla comunicazione in questione predisposti alla luce della memoria di risposta delle parti, i cui argomenti dimostrino che queste ultime hanno potuto effettivamente esercitare i loro diritti della difesa. La Commissione può altresì, alla luce del procedimento amministrativo, rivedere o aggiungere argomenti di fatto o di diritto a sostegno degli addebiti da essa formulati (sentenza del 9 settembre 2011, Alliance One International/Commissione, T‑25/06, EU:T:2011:442, punto 181). Di conseguenza, finché non ha adottato una decisione finale, la Commissione può, in considerazione, in particolare, delle osservazioni scritte o orali delle parti, rinunciare ad alcuni o anche a tutti gli addebiti inizialmente formulati nei loro confronti e modificare così la sua posizione in loro favore, ma anche, al contrario, decidere di aggiungere nuovi addebiti a condizione di concedere alle imprese interessate l’occasione di manifestare su di essi il proprio punto di vista (v. sentenza del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, EU:T:2003:245, punto 115 e giurisprudenza citata).

147

Nella specie, una manifestazione della parzialità della Commissione nel corso dell’indagine nei confronti della ricorrente non può essere dedotta in maniera astratta dall’esistenza di differenze tra la CA, la CA complementare, la lettera di esposizione dei fatti e la decisione impugnata. Inoltre, la ricorrente non ha fornito elementi che consentono di dimostrare in maniera concreta che tali differenze potevano spiegarsi unicamente con una siffatta parzialità.

148

Occorre, per contro, esaminare se, nella decisione impugnata, la Commissione si sia fondata su nuove censure o elementi di prova a carico della ricorrente, rispetto ai quali quest’ultima non avrebbe avuto occasione di far valere il suo punto di vista nel corso del procedimento amministrativo.

149

A tal riguardo, la ricorrente si limita a sostenere, in termini generali, che la decisione impugnata conterrebbe differenze importanti ed elementi nuovi che non figurano nell’argomentazione dedotta nella CA complementare e nella lettera di esposizione dei fatti e si limita a citare, in nota a piè di pagina, qualche punto di detta decisione e a rinviare all’allegato A.11 del ricorso.

150

Anche nell’eventualità che tali elementi costituiscano effettivamente elementi nuovi, assenti nei precedenti documenti procedurali, resta il fatto che la ricorrente non spiega minimamente in che modo detti elementi integrerebbero censure nuove o elementi a suo carico rispetto ai quali essa non avrebbe avuto occasione di far valere il suo punto di vista e non la semplice presa in considerazione, nella decisione impugnata, di osservazioni ricevute dalla Commissione, anche da parte sua.

151

Come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 146, la decisione impugnata non può essere una copia della CA, della CA complementare o della lettera di esposizione dei fatti, proprio perché la Commissione è tenuta a tener conto delle osservazioni presentate dalle parti nel corso del procedimento amministrativo. Limitandosi a stilare un elenco di differenze tra detta decisione e i precedenti documenti procedurali, senza meglio spiegare le implicazioni concrete, a suo svantaggio, di tali modifiche sul ragionamento giuridico della Commissione e sulla qualificazione dei fatti e in che modo la portata del comportamento contestato sia stata così modificata, la ricorrente non dimostra che la Commissione abbia condotto un’indagine di parte.

152

Per quanto attiene, infine, all’argomento della ricorrente vertente sul fatto che la Commissione ha incontrato la denunciante per discutere di aspetti connessi all’audizione concernenti la CA complementare in assenza del consigliere‑auditore, benché tale materia rientri nella competenza di quest’ultimo, esso non consente di rimettere in discussione l’integrità della Commissione né la sua capacità di trattare il caso di specie in maniera neutrale e oggettiva. Inoltre, la ricorrente non dimostra in che modo un siffatto incontro avrebbe potuto ledere i suoi diritti della difesa, tanto più che nulla le impediva, ove lo avesse ritenuto necessario, di chiedere al consigliere-auditore un incontro equivalente.

153

La presente censura deve pertanto essere respinta.

154

La prima parte del primo motivo deve quindi essere respinta.

Sulla seconda parte, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del principio della parità delle armi

155

La presente parte si basa su due censure. La prima verte su un accesso insufficiente al fascicolo. La seconda riguarda, in sostanza, il contenuto insufficiente del fascicolo trasmesso.

– Osservazioni preliminari

156

I diritti della difesa sono diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei principi generali di diritto di cui il Tribunale e la Corte garantiscono il rispetto (sentenza del 25 ottobre 2011, Solvay/Commissione, C‑109/10 P, EU:C:2011:686, punto 52).

157

Il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il quale trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto che gli arreca pregiudizio (sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service, C‑265/17 P, EU:C:2019:23, punto 28).

158

Tale principio generale del diritto dell’Unione è sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettere a) e b), della Carta (sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punto 105).

159

Nel contesto del diritto della concorrenza, il rispetto dei diritti della difesa esige che qualsiasi destinatario di una decisione che constata che questi ha commesso un’infrazione alle regole di concorrenza sia stato posto in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze addebitatigli, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare tale affermazione, come emerge dalla giurisprudenza citata al precedente punto 144.

160

Secondo una giurisprudenza consolidata, una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltati, determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso. Non si può obbligare un ricorrente che deduce la violazione dei suoi diritti della difesa a dimostrare che la decisione dell’istituzione dell’Unione interessata avrebbe avuto un contenuto differente, bensì solo che una simile ipotesi non è totalmente esclusa (v. sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punti 105106 e giurisprudenza citata), in quanto detta parte avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità procedurale (sentenze del 2 ottobre 2003, Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, EU:C:2003:527, punto 31; del 1o ottobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, C‑141/08 P, EU:C:2009:598, punto 94, e del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione, T‑827/14, EU:T:2018:930, punto 129).

161

Siffatta valutazione deve essere effettuata in funzione delle circostanze di fatto e di diritto specifiche di ciascun caso di specie (sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 107).

– Sulla prima censura, vertente sull’accesso insufficiente al fascicolo

162

La ricorrente sostiene di aver avuto accesso al fascicolo solo successivamente all’adozione della CA e della CA complementare, e ciò dopo aver dovuto formulare varie richieste in tal senso. Essa sostiene altresì di aver dovuto dedicare «un’enorme quantità di tempo e risorse sproporzionate» alla consultazione di taluni documenti, il che avrebbe costituito una «distrazione inutile e dannosa» e avrebbe inciso negativamente sulla sua capacità di difesa.

163

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

164

Corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, il diritto di accesso al fascicolo implica che la Commissione debba dare all’impresa interessata la possibilità di procedere ad un esame di tutti i documenti presenti nel fascicolo istruttorio che potrebbero essere rilevanti per la sua difesa. Questi ultimi comprendono tanto i documenti a carico quanto quelli a discarico, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate (sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 68, e del 12 luglio 2011, Toshiba/Commissione, T‑113/07, EU:T:2011:343, punto 41).

165

Nel caso di specie, la ricorrente lamenta, in primo luogo, di aver dovuto insistere presso la Commissione per poter accedere ai documenti acquisiti al fascicolo, il che le avrebbe fatto perdere tempo e la memoria dei fatti e avrebbe, pertanto, inciso negativamente sulla sua difesa.

166

Orbene, gli argomenti dedotti dalla ricorrente vertenti sulla durata del procedimento amministrativo e sulle conseguenze sulle sue possibilità di difesa devono essere respinti per le medesime ragioni illustrate ai precedenti punti da 116 a 121. Inoltre, per quanto la ricorrente sostenga di aver avuto accesso solo tardivamente al fascicolo, è pacifico che ciò è avvenuto nel corso del procedimento amministrativo e che essa ha potuto tener conto dei documenti ivi contenuti nell’organizzare la propria difesa. Così, anche ammettendo che la ricorrente non abbia avuto immediatamente accesso al suo fascicolo, resta il fatto che essa non dimostra che tale accesso sia stato tardivo e che i suoi diritti della difesa siano stati violati, cosicché occorre respingere tale argomento.

167

Per quanto attiene, in secondo luogo, all’asserito accesso insufficiente al fascicolo, va osservato, come emerge dai punti 45 e 46 della decisione impugnata, non contestati dalla ricorrente, che, per quanto concerne la CA, quest’ultima ha riconosciuto essa stessa che tutte le questioni relative all’accesso al fascicolo erano state definite prima della presentazione, da parte sua, della risposta alla CA e che, per quanto riguardava la CA complementare, essa non si era avvalsa della possibilità, che le era stata concessa dalla Commissione, di integrare la risposta alla CA complementare dopo aver avuto accesso a una versione non riservata rivista di taluni documenti del fascicolo, cosicché non può validamente sostenere che i suoi diritti della difesa siano stati lesi.

168

Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

– Sulla seconda censura, vertente sul contenuto insufficiente del fascicolo trasmesso

169

La ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato il suo obbligo di prendere appunti dettagliati di tutte le riunioni, le conversazioni telefoniche e i colloqui, formali o informali, condotti al fine di raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine, e di fornirle utilmente tali appunti.

170

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha omesso di prendere appunti con riferimento a sette conferenze telefoniche e a cinque riunioni avute con essa. La Commissione non avrebbe quindi potuto utilizzare in seguito tali appunti, che avrebbero potuto contenere elementi a discarico.

171

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione le ha trasmesso con eccessivo ritardo taluni appunti relativi a riunioni o conferenze telefoniche avute con terzi, talvolta molti anni dopo la loro tenuta.

172

In terzo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione le ha trasmesso degli appunti troppo sintetici in relazione a talune conferenze telefoniche con terzi, vale a dire una conferenza telefonica con la Huawei e sette conferenze telefoniche con la denunciante, che non le consentivano di comprendere le informazioni scambiate.

173

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

174

Occorre anzitutto osservare che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 autorizza la Commissione a sentire ogni persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni relative all’oggetto di un’indagine e ciò per l’assolvimento dei compiti affidatile da detto regolamento.

175

Conformemente all’articolo 3 del regolamento n. 773/2004, la Commissione può registrare in qualsiasi forma le dichiarazioni rese dalle persone sentite nell’ambito di un colloquio compiuto sulla base dell’articolo 19 del regolamento n. 1/2003. L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004 precisa altresì che tale colloquio può svolgersi con qualsiasi mezzo, inclusi il telefono o le vie elettroniche.

176

A tal riguardo, dalla giurisprudenza emerge che la Commissione, laddove decida di procedere a un colloquio ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, è tenuta a registrare tale colloquio integralmente, ferma restando la possibilità di scelta, ad essa lasciata, riguardo alla forma di tale registrazione. Ne consegue che grava sulla Commissione l’obbligo di registrare, nella forma di sua scelta, qualsiasi colloquio da essa tenuto, ai sensi di detto articolo, al fine di raccogliere informazioni relative all’oggetto di un’indagine da essa condotta (sentenze del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punti 9091, e del 9 marzo 2023, Les Mousquetaires e ITM imprese/Commissione, C‑682/20 P, EU:C:2023:170, punto 89).

177

A tal fine, non è sufficiente che la Commissione proceda a una breve sintesi dei temi affrontati nel corso dell’audizione. Essa deve essere in grado di fornire un’indicazione del contenuto delle discussioni svoltesi durante l’audizione, in particolare della natura delle informazioni fornite nel corso di essa sugli argomenti affrontati [sentenza del 15 giugno 2022, Qualcomm/Commissione (Qualcomm – premi di esclusiva), T‑235/18, EU:T:2022:358, punto 190, v. altresì, in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punti 9192].

178

In primo luogo, per quanto attiene ai contatti intercorsi tra la Commissione e la ricorrente stessa nel corso del procedimento amministrativo, quest’ultima lamenta l’assenza nel fascicolo di appunti relativi a sette conferenze telefoniche e a cinque riunioni.

179

Orbene, occorre osservare che la ricorrente non spiega minimamente in che modo, ove vi siano state irregolarità procedurali, i suoi diritti della difesa possano essere stati lesi, dimostrando che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente se la Commissione avesse preso appunti sui contatti con essa intercorsi. Infatti, posto che dette riunioni sono intercorse tra la Commissione e la ricorrente stessa, quest’ultima aveva piena conoscenza del loro contenuto e delle questioni ivi discusse con la Commissione. Pertanto, essa era pienamente in grado di avvalersi, per difendersi più efficacemente, di tutti gli elementi a discarico che avrebbero potuto potenzialmente essere trattati in occasione di detti contatti. Inoltre, in un’ipotesi del genere, ci si potrebbe attendere che la ricorrente abbia adottato la precauzione di inviare essa stessa alla Commissione un riepilogo del contatto di cui trattasi, al fine di lasciare all’interno del fascicolo traccia scritta di tutti i potenziali elementi a discarico.

180

In secondo luogo, per quanto attiene a taluni appunti relativi a riunioni o conferenze telefoniche con terzi, la ricorrente lamenta di avervi avuto accesso solo tardivamente, il che avrebbe arrecato pregiudizio ai suoi diritti della difesa.

181

A tal riguardo, a prescindere dalla questione se le riunioni e i colloqui telefonici di cui trattasi costituiscano o meno «audizioni» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 che la Commissione era tenuta a registrare, circostanza questa che la ricorrente nemmeno cerca di dimostrare, è pacifico che quest’ultima ha avuto accesso agli appunti relativi ad essi il 31 luglio e il 27 agosto 2018, vale a dire subito dopo l’invio, da parte della Commissione, della CA complementare.

182

Orbene, pur essendo censurabile che l’accesso agli appunti relativi alle riunioni e alle conferenze telefoniche di cui trattasi sia stato effettivamente concesso molto tempo dopo la loro tenuta, ciò non toglie che la ricorrente ha risposto alla CA complementare il 22 ottobre 2018, vale a dire diverse settimane dopo il ricevimento di detti appunti e ha avuto così tempo sufficiente per esaminarli, ricavarne tutti gli elementi potenzialmente a discarico e avvalersene in detta risposta.

183

A tal proposito, occorre osservare che le circostanze del caso di specie devono essere distinte da quelle alla base della causa sfociata nella sentenza del 15 giugno 2022, Qualcomm/Commissione (Qualcomm – premi di esclusiva) (T‑235/18, EU:T:2022:358), in cui il Tribunale ha annullato la decisione C(2018) 240 final della Commissione, del 24 gennaio 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.40220 – Qualcomm (premi di esclusiva)], in particolare, in ragione dell’invio tardivo da parte della Commissione di taluni appunti relativi a colloqui con terzi.

184

Dai punti 168 e 169 della sentenza del 15 giugno 2022, Qualcomm/Commissione (Qualcomm – premi di esclusiva) (T‑235/18, EU:T:2022:358) emerge infatti che, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, la Commissione non aveva trasmesso alla Qualcomm, nel corso del procedimento amministrativo, alcuna informazione né sull’esistenza né sul contenuto di taluni colloqui con terzi e che solo dopo l’adozione della decisione C(2018) 240 final essa ha trasmesso tali appunti, alcuni dei quali sono stati forniti addirittura nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale in risposta ai mezzi istruttori adottati da quest’ultimo.

185

È inoltre pacifico che, diversamente dal caso di specie, nella causa sfociata nella sentenza del 15 giugno 2022, Qualcomm/Commissione (Qualcomm – premi di esclusiva) (T‑235/18, EU:T:2022:358) la Qualcomm non ha avuto accesso agli appunti nel corso del procedimento amministrativo e non ha quindi potuto far valere il suo punto di vista rispetto ad essi o avvalersi di eventuali elementi a discarico ivi contenuti per difendersi prima dell’adozione della decisione che la riconosceva responsabile per premi di esclusiva. Tali circostanze decisive, che hanno condotto il Tribunale ad annullare la decisione C(2018) 240 final, rappresentano una differenza fondamentale rispetto al caso di specie.

186

Alla luce di quanto precede, la ricorrente non ha dimostrato che il fatto che la Commissione le ha trasmesso con un certo ritardo gli appunti relativi alle riunioni e alle conferenze telefoniche di cui trattasi abbia leso i suoi diritti della difesa. L’argomento della ricorrente, vertente sul carattere tardivo della trasmissione da parte della Commissione di detti appunti, deve pertanto essere respinto.

187

In terzo luogo, per quanto attiene a taluni appunti relativi a conferenze telefoniche con terzi, vale a dire una conferenza telefonica con la Huawei e sette conferenze telefoniche con la denunciante, la ricorrente lamenta il loro carattere eccessivamente sintetico.

188

A tal proposito, in udienza, la Commissione ha riconosciuto, da un lato, che almeno alcune delle conferenze telefoniche cui si riferiva la ricorrente potevano effettivamente essere qualificate come «audizioni» ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, che essa non aveva provveduto alla loro registrazione. Occorre peraltro osservare che gli appunti relativi a detti colloqui, come riprodotti nell’allegato A.9 del ricorso, sono troppo sommari per poter sanare tale assenza di registrazione.

189

Per quanto riguarda le conseguenze che occorre trarre da una siffatta irregolarità procedurale, si deve stabilire se, tenuto conto delle particolari circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato che avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza di una siffatta irregolarità. Infatti, ove tale dimostrazione manchi, l’irregolarità di cui trattasi non può comportare l’annullamento della decisione impugnata.

190

Quando l’impresa interessata dispone di informazioni chiare e complete sugli autori, nonché sulla natura e il contenuto dei documenti ad essa non comunicati, grava su di essa l’onere di provare che le parti del fascicolo, a cui è stato illegittimamente impedito di accedere, che siano a carico o a discarico, potevano essere utilizzate per la sua difesa (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocata generale Kokott nella causa Solvay/Commissione, C‑110/10 P, EU:C:2011:257, paragrafo 37).

191

Se un elemento di prova a carico non le è stato comunicato, è sufficiente che l’impresa interessata dimostri che il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare a un risultato diverso se detto elemento di prova fosse stato scartato, nella misura in cui la Commissione si è fondata su di esso (v., in tal senso, sentenze del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punti 7173, e del 12 luglio 2011, Toshiba/Commissione, T‑113/07, EU:T:2011:343, punto 46).

192

Se un elemento di prova a discarico non le è stato divulgato, l’impresa interessata deve dimostrare che essa avrebbe potuto utilizzare tale elemento di prova per la propria difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere elementi non concordanti con le deduzioni operate in quello stadio dalla Commissione e avrebbe potuto, pertanto, influenzare, in una maniera qualsiasi, le valutazioni effettuate dall’istituzione nella sua decisione (v. sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punto 97 e giurisprudenza citata).

193

Orbene, nel caso di specie si deve constatare che la ricorrente non ha dimostrato che, in assenza della rilevata irregolarità procedurale, essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente.

194

In particolare, benché dagli appunti trasmessi dalla Commissione fosse possibile, tutto sommato, dedurre il contenuto dei colloqui di cui trattasi e, quindi, l’eventuale esistenza di elementi che essa avrebbe potuto utilizzare a propria difesa, la ricorrente non deduce alcun elemento circostanziato che consenta di comprendere a quale titolo essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente, benché il Tribunale l’abbia espressamente chiamata a esprimersi al riguardo in occasione dell’udienza di discussione.

195

Infine, va osservato che, nella sentenza del 15 giugno 2022, Qualcomm/Commissione (Qualcomm – premi di esclusiva) (T‑235/18, EU:T:2022:358), in cui il Tribunale ha annullato la decisione C(2018) 240 final, segnatamente, in ragione dell’incompletezza degli appunti trasmessi dalla Commissione relativi a taluni colloqui con terzi, al fine di corroborare le affermazioni formulate al riguardo nel ricorso la ricorrente aveva prodotto un allegato volto a precisare gli aspetti che avrebbero potuto essere discussi durante i suddetti colloqui e come tali elementi avrebbero potuto agevolare la sua difesa. Orbene, nella specie la ricorrente non ha dedotto alcuna precisazione in tal senso.

196

Ne consegue che l’irregolarità procedurale legata all’eccessiva sinteticità degli appunti relativi alle conferenze telefoniche con terzi riscontrata nel caso di specie non può comportare l’annullamento della decisione impugnata.

197

La presente censura deve pertanto essere respinta, come la seconda parte del primo motivo. Di conseguenza, posto che la prima parte di tale motivo è stata anch’essa respinta (v. punto 154 supra), occorre respingere detto motivo nella sua interezza.

Sul secondo motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione», in fatto e in diritto, e su una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto attiene alla definizione del mercato rilevante e della posizione dominante della ricorrente nel periodo in esame

198

Il secondo motivo di impugnazione si compone di cinque parti. La prima verte su lacune nella decisione impugnata quanto alla definizione del mercato rilevante. La seconda è relativa alle pressioni concorrenziali esercitate direttamente dall’offerta vincolata sul mercato libero. La terza concerne le pressioni concorrenziali esercitate indirettamente dall’offerta vincolata sul mercato libero. La quarta è relativa alla posizione dominante della ricorrente nel corso del periodo in esame. La quinta verte sulla definizione del segmento di punta del mercato dei chip UMTS su cui la Commissione avrebbe fondato la propria analisi.

Sulla prima parte, vertente su lacune nella decisione impugnata quanto alla definizione del mercato rilevante

199

La presente parte si articola in tre censure. La prima riguarda taluni manifesti errori di valutazione e di diritto nella misura in cui la Commissione si è fondata, per definire il mercato rilevante, su una selezione di risposte vaghe a richieste di informazioni poco chiare. La seconda verte su taluni manifesti errori di valutazione e di diritto nella misura in cui la Commissione non ha esaminato l’eventuale esistenza di una catena di sostituzione. La terza è relativa a manifesti errori di valutazione e di diritto nella misura in cui la Commissione ha concluso di non dover applicare il test «small but significant and non-transitory increase in price» (aumento lieve ma significativo e non transitorio dei prezzi) (in prosieguo: il «test SSNIP»).

– Osservazioni preliminari

200

Occorre ricordare che, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE, la determinazione del mercato rilevante ha ad oggetto la definizione del perimetro all’interno del quale deve essere valutata la questione se tale impresa sia in grado di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e dei consumatori [v. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 127 e giurisprudenza citata].

201

La determinazione del mercato rilevante costituisce, quindi, in linea di principio, un presupposto per la valutazione dell’eventuale esistenza di una posizione dominante dell’impresa interessata il che presuppone di definire, in primo luogo, i prodotti o i servizi di detto mercato e poi, in secondo luogo, la dimensione geografica di detto mercato [v. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punti 127128 e giurisprudenza citata].

202

Per quanto riguarda il mercato di prodotti o di servizi, la nozione di «mercato rilevante» implica che possa esistere una concorrenza effettiva tra i prodotti o i servizi che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità o di sostituibilità tra tali prodotti e tali servizi. L’intercambiabilità o la sostituibilità non si valuta unicamente in relazione alle caratteristiche oggettive dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Si devono prendere in considerazione anche le condizioni della concorrenza, nonché la struttura della domanda e dell’offerta in tale mercato [v. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 129 e giurisprudenza citata].

203

Una siffatta valutazione presuppone che esista un grado sufficiente di intercambiabilità tra i prodotti o i servizi che fanno parte del mercato rilevante e quelli previsti per rispondere alla domanda su tale mercato. Ciò si verifica, in particolare, qualora l’autore dell’offerta alternativa sia in grado di rispondere a breve termine alla domanda con una forza sufficiente da costituire un contrappeso serio al potere detenuto dall’impresa interessata su detto mercato [v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punti 132133].

204

Infine, secondo una giurisprudenza costante, la definizione del mercato rilevante, implicando valutazioni economiche complesse da parte della Commissione, può essere soggetta solo ad un controllo limitato da parte del giudice dell’Unione (sentenze del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T‑201/04, EU:T:2007:289, punto 482; del 7 maggio 2009, NVV e a./Commissione, T‑151/05, EU:T:2009:144, punto 53, e del 15 dicembre 2010, CEAHR/Commissione, T‑427/08, EU:T:2010:517, punto 66).

205

È pertanto alla luce di queste considerazioni che occorre esaminare l’argomento dedotto dalla ricorrente con riferimento alla definizione del mercato rilevante accolta dalla Commissione nella decisione impugnata.

– Sulla prima censura, vertente su manifesti errori di valutazione e di diritto nella misura in cui la Commissione si è fondata su una selezione di risposte vaghe a quesiti poco chiari

206

La ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione ha escluso l’eventuale sostituibilità tra i chip UMTS e i chip che supportano altre tecnologie sulla base dell’analisi distorta di una selezione di risposte a quesiti mal formulati.

207

Più in particolare, la decisione impugnata si fonda, secondo la ricorrente, su risposte poco chiare o ambigue a quesiti confusi o suscettibili di interpretazione posti all’interno di richieste di informazioni trasmesse parecchi anni dopo la presunta infrazione, con la conseguenza che molti dei soggetti che hanno risposto ai questionari del 4 novembre 2014 e del 30 aprile 2015 avrebbero interpretato i quesiti posti nel senso che vertevano sul mercato come strutturato all’atto dell’invio di dette richieste di informazioni e non al momento della presunta infrazione. Inoltre, la formulazione di taluni quesiti relativi alla sostituibilità tra i chip UMTS e i chip che supportano altre tecnologie avrebbe indotto le imprese interpellate a rispondere al quesito se esse intendessero cambiare fornitore con riferimento ai chip destinati ad essere integrati nei dispositivi esistenti e non in quelli futuri. Infine, la formulazione delle domande avrebbe presupposto l’esistenza di due mercati distinti, uno inglobante i chip UMTS e l’altro inglobante i chip che supportano le tecnologie LTE, posto che veniva chiesto ai soggetti invitati se sarebbero passati da una tipologia di chip all’altra.

208

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

209

Occorre anzitutto osservare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha concluso, basandosi su un ampio numero di dati, nel senso dell’assenza di sostituibilità tra i chip UMTS e i chip che supportano altre tecnologie. Ciò emerge dalle note 245, 246 e da 248 a 251 di detta decisione quanto all’assenza di sostituibilità tra i chip UMTS e altri chip che supportano lo standard GSM, dalle note da 254 a 258 della medesima decisione per quanto concerne l’assenza di sostituibilità tra i chip UMTS e gli altri chip che supportano lo standard CDMA, dalle note 260 e 264 della suddetta decisione quanto all’assenza di sostituibilità tra i chip UMTS nella loro variante «Frequency-division-duplexing» (FDD) e i medesimi chip nella loro variante «Time-division-duplex» (TDD) che non supportano la modalità FDD e dalle note da 271 a 273 della medesima decisione per quanto attiene all’assenza di sostituibilità tra i chip UMTS e gli altri chip che supportano lo standard WiFi/WiMAX. Inoltre, come emerge dalle note 277 e 279 della decisione impugnata, la Commissione si è altresì fondata su numerosi documenti per concludere nel senso della sostituibilità dei chip UMTS che supportano diverse versioni di detta tecnologia.

210

Occorre altresì osservare che la Commissione non si è fondata unicamente sulle risposte ai questionari inviati nel 2014 e nel 2015, ma anche sulle risposte a due questionari inviati nel 2010 e vertenti anch’essi sulla definizione del mercato rilevante, come confermato espressamente dalla Commissione in risposta a una misura di organizzazione del procedimento sotto forma di un quesito scritto del Tribunale, e su rapporti del settore industriale, come emerge dalle note 244, 261 e 270 della decisione impugnata.

211

Non si può, pertanto, contestare alla Commissione di essersi fondata, nel definire il mercato rilevante, soltanto su una selezione di risposte.

212

Inoltre, anche ammettendo che talune imprese sentite abbiano potuto rispondere ai questionari del 2014 e del 2015 facendo riferimento a un contesto temporale errato, si deve necessariamente osservare che non tutti i rispondenti cui la Commissione si riferisce nelle note 244, 261 e 270 della decisione impugnata hanno commesso un siffatto errore, circostanza questa non contestata dalla ricorrente, posto che essa si limita a citare qualche esempio di imprese la cui risposta, a suo avviso, non si riferirebbe al periodo in esame.

213

Per quanto attiene, più in particolare, al questionario del 30 aprile 2015, va osservato che esso precisa, nell’introduzione, che le risposte devono essere fornite con riferimento al periodo dal 2010 al 2014. Quanto alle ragioni per cui detto questionario non si riferiva all’anno 2009 benché il secondo trimestre di tale anno fosse incluso nel periodo in esame, sentita a tal proposito per iscritto dal Tribunale, la Commissione ha indicato che numerosi rispondenti a detto questionario avevano fatto espressamente riferimento a un contesto temporale anteriore al 2010 o avevano reso dichiarazioni di applicazione generale, indipendentemente dal periodo di riferimento e, quindi, valide anche per l’anno 2009.

214

Ne consegue che, anche se taluni dei rispondenti ai questionari del 4 novembre 2014 e del 30 aprile 2015 cui si riferisce la ricorrente avevano risposto in maniera vaga, come da essa sostenuto, riferendosi a un contesto temporale diverso da quello dell’infrazione, un siffatto errore non può in ogni caso rimettere in discussione l’analisi effettuata dalla Commissione alla luce di tutte le risposte quanto all’assenza di sostituibilità tra i chip UMTS e i chip che supportano altre tecnologie, tenuto conto dell’ampio numero di dati concordanti su cui essa si è fondata a tal proposito.

215

Inoltre, sostenendo che la formulazione di taluni quesiti relativi alla sostituibilità tra i chip UMTS e i chip che supportano altre tecnologie ha condotto le imprese sentite a rispondere al quesito se esse intendessero cambiare fornitore con riferimento ai chip destinati ad essere integrati nei dispositivi esistenti, piuttosto che in quelli futuri, la ricorrente ritiene, sostanzialmente, che la Commissione avrebbe dovuto esaminare l’ipotetica esistenza di una pressione concorrenziale esercitata dai fornitori di chip da integrare nei dispositivi futuri, vale a dire prodotti che ancora non esistevano.

216

Orbene, una tale argomentazione non può essere accolta.

217

Infatti, dal punto 7 della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione sulla definizione del mercato») emerge che il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati, il che implica che la valutazione sia compiuta a partire dalla tipologia di prodotti che le imprese interessate vendono in quel momento e non con riferimento a ipotetici prodotti futuri, di cui i consumatori non conoscono ancora le caratteristiche, il prezzo e l’uso.

218

A tal proposito, occorre altresì osservare che, in ogni caso, la ricorrente non spiega come la pressione concorrenziale esercitata dai chip destinati a dispositivi non ancora esistenti avrebbe potuto avere una qualche influenza sul risultato dell’analisi compiuta dalla Commissione, la quale si fonda, come indicato ai precedenti punti 209 e 210, su numerosi dati concordanti.

219

Infine, l’argomento della ricorrente secondo cui, chiedendo ai rispondenti se sarebbero passati da un tipo di chip all’altro, la Commissione avrebbe presupposto l’esistenza di due mercati distinti, vale a dire un mercato dei chip UMTS e un mercato dei chip che supportano la tecnologia LTE, deve essere respinto come destituito di ogni fondamento.

220

Infatti, i quesiti posti dalla Commissione a tal proposito si limitano a riferirsi a tecnologie specifiche, segnatamente gli standard GSM, UMTS e LTE, dotati, ciascuno, di caratteristiche proprie e mirano proprio a stabilire se i chip che supportano tali tecnologie siano o meno considerati come sostituibili dai rispettivi acquirenti e, pertanto, come potenzialmente parte di un medesimo mercato dei prodotti.

221

Da quanto suesposto risulta che la presente censura deve essere respinta.

– Sulla seconda censura, vertente su manifesti errori di valutazione e di diritto nella misura in cui la Commissione non ha esaminato l’esistenza di una catena di sostituzione

222

La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso manifesti errori di valutazione e di diritto omettendo di esaminare l’esistenza di una catena di sostituzione tra i chip UMTS e i chip che supportano tecnologie precedenti o successive.

223

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto esaminare se, in fase di transizione tra due tecnologie, esistesse quella che essa definisce come «catena di sostituzione», vale a dire, secondo la formulazione da essa stessa impiegata, «una continuità dei prodotti proposti o, in mancanza, un manifesto “punto di rottura” strutturale tra le due norme». Essa contesta, in particolare, la conclusione della Commissione secondo cui non esisteva alcuna catena di sostituzione tra i chip UMTS e i chip che supportavano in precedenza lo standard esteso GSM/EDGE.

224

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

225

Occorre osservare che, al punto 57 della comunicazione sulla definizione del mercato, la Commissione spiega che, in taluni casi, l’esistenza di catene di sostituzione può portare a includere in un mercato determinato prodotti non direttamente intercambiabili, quando un prodotto B risulta, dal punto di vista della domanda, sostitutivo dei prodotti A e C. In questo caso, anche se A e C non sono direttamente sostituibili l’uno con l’altro dal punto di vista della domanda, si potrà decidere che appartengono allo stesso mercato rilevante del prodotto, poiché i prezzi rispettivi possono essere condizionati dalla sostituibilità con B.

226

Orbene, si deve constatare che, nell’ambito della presente censura, la ricorrente contesta alla Commissione, in sostanza, da un lato, di aver ritenuto che i chip che supportano una tecnologia anteriore e i chip UMTS non fossero sostituibili e, dall’altro, che questi ultimi e i chip che supportano una tecnologia posteriore non fossero sostituibili. In altre parole, essa le contesta di aver realizzato due esami di sostituibilità «classica» tra due prodotti e non l’esame di un’eventuale sostituibilità a catena tra due prodotti non direttamente sostituibili, ma che lo diventano indirettamente, attraverso la loro sostituibilità comune con un prodotto terzo.

227

A tal riguardo, basti ricordare che è fondandosi su numerosi dati concordanti che la Commissione ha esaminato, nella decisione impugnata, la sostituibilità tra i chip UMTS e i chip che supportano altre tecnologie, precedenti o successive alla tecnologia UMTS, come emerge dai precedenti punti 209 e 210.

228

Da quanto suesposto risulta che la presente censura deve essere respinta.

– Sulla terza censura, vertente su manifesti errori di valutazione e di diritto nella misura in cui la Commissione ha concluso che non era tenuta ad applicare il test SSNIP

229

La ricorrente ritiene che, non applicando il test SSNIP nella decisione impugnata, la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e un errore di diritto. Secondo la ricorrente, benché la sentenza dell’11 gennaio 2017, Topps Europe/Commissione (T‑699/14, non pubblicata, EU:T:2017:2), cui la Commissione rimanda nella decisione di cui trattasi, si riferisca effettivamente a strumenti diversi da tale test, di cui la Commissione dispone, tra cui gli studi mercato o la valutazione dei punti di vista dei consumatori e dei concorrenti, resta il fatto che quest’ultima è tenuta a fondarsi su prove appropriate, convincenti e attendibili, condizione questa da essa non soddisfatta nel caso di specie, essendosi fondata su una selezione di risposte a quesiti confusi riprodotti nelle richieste di informazioni. La ricorrente contesta, inoltre, alla Commissione di aver ritenuto, al punto 248 della decisione impugnata, che un siffatto test non fosse, in ogni caso, appropriato, poiché il prezzo dei chip UMTS era già fissato a un livello superiore a quello concorrenziale.

230

La Commissione e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

231

In via preliminare, va ricordato che il test SSNIP consiste nell’esaminare se un incremento contenuto del prezzo di un prodotto, nell’ordine del 5-10%, indurrebbe un numero significativo di clienti ad optare per un altro prodotto, che sarà in tal caso considerato sostituibile al primo prodotto.

232

Va altresì osservato che, benché il test SSNIP costituisca un metodo riconosciuto per definire il mercato rilevante, non si tratta dell’unico metodo a disposizione della Commissione. Infatti, quest’ultima può prendere in considerazione altri strumenti per definire il mercato rilevante, come gli studi di mercato o una valutazione dei punti di vista dei consumatori e dei concorrenti [sentenze dell’11 gennaio 2017, Topps Europe/Commissione, T‑699/14, non pubblicata, EU:T:2017:2, punto 82, e del 5 ottobre 2020, HeidelbergCement e Schwenk Zement/Commissione, T‑380/17, EU:T:2020:471, punto 331 (non pubblicata)], circostanza questa non contestata dalla ricorrente.

233

Inoltre, sia dalla giurisprudenza che dal punto 25 della comunicazione sulla definizione del mercato emerge che non esiste alcuna rigida gerarchia per quanto attiene all’importanza da attribuire ai diversi elementi di valutazione di cui la Commissione dispone [v., in tal senso, sentenze dell’11 gennaio 2017, Topps Europe/Commissione, T‑699/14, non pubblicata, EU:T:2017:2, punto 82, e del 5 ottobre 2020, HeidelbergCement e Schwenk Zement/Commissione, T‑380/17, EU:T:2020:471, punto 331 (non pubblicata)], aspetto anche questo non contestato dalla ricorrente.

234

Occorre, inoltre, ricordare che la Commissione dispone di una certa discrezionalità nella definizione del mercato rilevante, nella misura in cui quest’ultima implica valutazioni economiche complesse (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2010, CEAHR/Commissione, T‑427/08, EU:T:2010:517, punto 66 e giurisprudenza citata).

235

Ne consegue che la Commissione non è tenuta, quando definisce il mercato rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE, ad effettuare un test SSNIP.

236

La Commissione non ha, quindi, commesso alcun errore di diritto indicando, al punto 180 della decisione impugnata, che, nel caso di specie, era in grado di definire il mercato rilevante senza dover effettuare il test SSNIP.

237

Dall’analisi della prima censura invocata dalla ricorrente a fondamento della prima parte del suo primo motivo emerge peraltro che, nel definire il mercato rilevante nella decisione impugnata, la Commissione si è fondata su prove appropriate, convincenti e attendibili, e non, come asserisce la ricorrente, su una selezione di risposte a quesiti confusi riprodotti nelle richieste di informazioni. La ricorrente non dimostra pertanto che, nella specie, la Commissione abbia erroneamente omesso di effettuare un test SSNIP.

238

Non solo, la ricorrente non ha nemmeno cercato di dimostrare che il ricorso al test SSNIP avrebbe modificato le conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella decisione impugnata [v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2020, HeidelbergCement e Schwenk Zement/Commissione, T‑380/17, EU:T:2020:471, punto 331 (non pubblicata)].

239

La presente censura deve pertanto essere respinta, senza che si renda necessario pronunciarsi sulla fondatezza di una delle giustificazioni fornite dalla Commissione per il mancato utilizzo nel caso di specie del test SSNIP, contestato dalla ricorrente, vale a dire il fatto che tale test non era in ogni caso appropriato nella specie, in quanto il prezzo dei chip UMTS era già fissato a un livello superiore a quello concorrenziale.

240

La prima parte del secondo motivo deve di conseguenza essere respinta.

Sulla seconda parte, relativa alle pressioni concorrenziali esercitate direttamente dall’offerta vincolata sul mercato libero

241

A sostegno della presente parte, la ricorrente invoca quattro censure.

242

In primo luogo, la ricorrente sostiene che, per riconoscere l’assenza di pressioni concorrenziali esercitate direttamente dall’offerta vincolata di taluni fabbricanti di apparecchiature originali verticalmente integrati sul mercato dei chip UMTS, la Commissione si è erroneamente fondata sulle dichiarazioni incoerenti e non pertinenti di tali fabbricanti, senza interrogare i clienti in merito alle loro disponibilità e alla loro capacità di passare, in caso di aumento del prezzo dei chip su detto mercato, all’autoapprovvigionamento o ad accrescerlo qualora fossero già verticalmente integrati.

243

In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia escluso a torto dal mercato rilevante la produzione vincolata di [riservato] ( 1 ) in ragione della sua limitatezza nel corso del periodo in esame. A tal riguardo, essa si riferisce alle proprie risposte alla CA e alla CA complementare, in cui avrebbe dimostrato che [riservato] esercitava una forte pressione concorrenziale.

244

In terzo luogo, la ricorrente critica il rigetto, da parte della Commissione, di taluni elementi di prova relativi alle dinamiche di mercato e alle tendenze del settore, benché in un settore tanto dinamico come quello oggetto della decisione impugnata, fosse necessario tener conto di dette evoluzioni e tendenze. Ciò sarebbe ancor più vero nel caso di specie poiché, con riferimento ad altri aspetti della decisione di cui trattasi, segnatamente, per comprovare l’esistenza di un forte potenziale di crescita del segmento di punta del mercato dei chip UMTS, la Commissione avrebbe tenuto conto di proiezioni future.

245

In quarto luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver tenuto conto delle realtà commerciali, segnatamente del fatto che essa aveva perduto circa il 70% delle sue vendite di chip UMTS destinati ai dispositivi MBB presso la Huawei a vantaggio dell’offerta vincolata della controllata di quest’ultima.

246

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

247

Dal punto 7 della comunicazione sulla definizione del mercato si evince che il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati.

248

Inoltre, ai sensi del punto 13 della comunicazione sulla definizione del mercato, le imprese sono soggette a tre principali fonti di pressioni concorrenziali, vale a dire la sostituibilità della domanda, la sostituibilità dell’offerta e la concorrenza potenziale e, nella prospettiva della definizione del mercato, la sostituibilità sul versante della domanda costituisce il vincolo più immediato ed efficace che condiziona i fornitori di un determinato prodotto. Infatti, un’impresa non può esercitare un’influenza significativa sulle condizioni di vendita correnti se i clienti sono in grado di passare agevolmente a prodotti sostitutivi disponibili sul mercato, il che porta a individuare le effettive fonti alternative di approvvigionamento dei clienti delle imprese interessate.

249

Inoltre, come indicato al punto 20 della comunicazione sulla definizione del mercato, la sostituibilità sul versante dell’offerta può essere parimenti presa in considerazione ai fini della definizione del mercato rilevante nell’ambito delle operazioni in cui tale sostituibilità abbia effetti equivalenti, in termini di efficacia e di immediatezza, a quelli della sostituibilità sul versante della domanda. Occorre, a tal fine, che i fornitori siano in grado di modificare il loro processo produttivo in modo da fabbricare i prodotti in causa e immetterli sul mercato in breve tempo, senza dover sostenere significativi costi aggiuntivi o affrontare significativi rischi aggiuntivi, in risposta a piccole variazioni permanenti dei prezzi relativi (sentenze del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T‑201/04, EU:T:2007:289, punto 484, e del 9 settembre 2009, Clearstream/Commissione, T‑301/04, EU:T:2009:317, punto 50).

250

Inoltre, dal punto 24 della comunicazione sulla definizione del mercato risulta che la concorrenza potenziale non viene presa in considerazione all’atto della definizione del mercato, poiché la misura nella quale la concorrenza potenziale eserciterà di fatto una pressione competitiva può essere determinata solo da un’analisi dei fattori e delle circostanze specifici che condizionano l’ingresso nel mercato.

251

Occorre sottolineare, infine, che dai punti 16, 20, 21 e 23 della comunicazione sulla definizione del mercato emerge che la necessaria sostituibilità ai fini della definizione del mercato rilevante deve concretizzarsi a breve termine (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, T‑336/07, EU:T:2012:172, punto 123).

252

Nel caso di specie, dal punto 215 della decisione impugnata, non contestato in sostanza dalla ricorrente, emerge che, nel periodo in esame, solo tre imprese verticalmente integrate hanno fatto ricorso all’autoapprovvigionamento di chip UMTS, [riservato]. Tenuto conto della produzione limitata di chip UMTS di [riservato] nel corso del suddetto periodo, la Commissione ha indicato in detto punto che non avrebbe tenuto conto di essa nella sua analisi.

253

Per quanto attiene alla prima censura, vertente sul fatto che la Commissione si è erroneamente fondata sulle dichiarazioni incoerenti e prive di pertinenza di taluni fabbricanti di apparecchiature originali verticalmente integrati sul mercato dei chip UMTS per negare una pressione concorrenziale esercitata direttamente dall’offerta vincolata di detti fabbricanti, non si può contestare alla Commissione di aver, in occasione del suo esame, sentito [riservato] in merito alla destinazione dei chip che essi autoproducevano e in merito alle loro intenzioni a tal riguardo. Infatti, come emerge dal punto 13 della comunicazione sulla definizione del mercato, per poter stabilire se la clientela sarebbe in grado di passare agevolmente a prodotti sostitutivi disponibili sul mercato, occorre individuare le effettive fonti alternative di approvvigionamento di detti clienti.

254

A tal riguardo, le risposte di [riservato] sono molto chiare, poiché dal punto 218 della decisione impugnata risulta che [riservato] e dal punto 219 di detta decisione che [riservato]. Inoltre, dal punto 220 di detta decisione si evince che [riservato]. Diversamente da quanto la ricorrente eccepisce in termini generali e senza alcuna spiegazione, tali dichiarazioni non sembrano affatto incoerenti o prive di fondamento.

255

Ne consegue che la produzione vincolata di [riservato] non costituiva un’effettiva fonte alternativa di approvvigionamento di cui gli acquirenti terzi di chip UMTS potevano servirsi nel corso del periodo in esame, con la conseguenza che tale clientela non era in grado di passare agevolmente a detta produzione vincolata ai sensi del punto 13 della comunicazione sulla definizione del mercato. In risposta a una misura di organizzazione del procedimento, la Commissione ha peraltro indicato che, conformemente al punto 24 di detta comunicazione, nel definire il mercato rilevante essa non doveva tener conto di prodotti potenzialmente (e non già) concorrenti, come i chip autoprodotti da [riservato] che, durante detto periodo, erano soltanto in una fase molto iniziale del loro sviluppo. Pertanto, è senza commettere alcun manifesto errore di valutazione e in maniera sufficientemente motivata che la Commissione ha potuto considerare, sulla base di tali risposte, che la suddetta produzione vincolata non era generalmente disponibile per l’approvvigionamento di clienti terzi, il che è sufficiente per escludere che tale medesima produzione vincolata possa aver esercitato direttamente una pressione concorrenziale sui produttori di chip UMTS nel corso di detto periodo.

256

Occorre, inoltre, respingere la critica mossa dalla ricorrente, secondo cui la Commissione avrebbe piuttosto dovuto interrogare i clienti in merito alla loro disponibilità e alla loro capacità di passare, in caso di aumento del prezzo dei chip UMTS sul mercato libero, all’autoapprovvigionamento o ad accrescerlo qualora fossero già verticalmente integrati. Infatti, alla luce delle caratteristiche del mercato dei chip UMTS e, segnatamente, delle alte barriere all’ingresso rappresentate, segnatamente, dai significativi costi di ricerca e di sviluppo (R&S) necessari allo sviluppo di tali chip (sezione 11.4.1 della decisione impugnata), è difficilmente ipotizzabile che i clienti non verticalmente integrati avrebbero potuto, in breve tempo, lanciarsi nella produzione di tali chip.

257

Quanto ai clienti verticalmente integrati, dal punto 220 della decisione impugnata emerge che [riservato]. Nel corso del periodo in esame, non era pertanto più ipotizzabile per [riservato] incrementare in tempi brevi il proprio autoapprovvigionamento. Quanto a [riservato], dal punto 230 della decisione impugnata, fondato sulle sue risposte a quesiti posti a tal proposito dalla Commissione, si evince che [riservato]. Se ne può quindi ragionevolmente dedurre che, anche in caso di aumento del prezzo dei chip UMTS sul mercato libero, detto fabbricante non avrebbe, in ogni caso, a breve termine, aumentato la propria autoproduzione così da creare una pressione concorrenziale diretta sui produttori di chip UMTS attivi su detto mercato.

258

Occorre pertanto respingere la presente censura.

259

Per quanto attiene alla seconda censura, vertente sul fatto che la Commissione ha erroneamente escluso la produzione vincolata di [riservato], va osservato che la ricorrente non contesta la limitatezza dell’autoproduzione di [riservato], che rappresentava, come risulta dalla nota 285 della decisione impugnata, soltanto lo 0,1% delle vendite totali di chip UMTS sul mercato libero nel 2010 e nel 2011.

260

Inoltre, la ricorrente non contesta nemmeno che [riservato] utilizzasse, nel corso del periodo in esame, la sua produzione vincolata esclusivamente o quasi esclusivamente a fini interni e che solo a partire da [riservato], vale a dire ben dopo detto periodo, tale fabbricante abbia iniziato a rifornire clienti terzi sul mercato libero, come risulta dal punto 225 della decisione impugnata.

261

Dalla limitatezza dell’autoproduzione di [riservato] e dall’utilizzo da parte di quest’ultima della propria produzione vincolata esclusivamente o quasi esclusivamente a fini interni nel corso del periodo in esame, aspetti questi non contestati dalla ricorrente, emerge che è difficilmente ipotizzabile che [riservato] abbia avuto la capacità, durante il periodo in esame, di disciplinare i prezzi proposti dalla ricorrente sul mercato dei chip UMTS, contrariamente a quanto dedotto da quest’ultima, e che è senza commettere alcun manifesto errore di valutazione e in maniera sufficientemente motivata che la Commissione ha escluso detta produzione vincolata dalla sua analisi, il che è sufficiente per rigettare la presente censura.

262

In ogni caso, si deve osservare che, quand’anche la Commissione avesse incluso la produzione vincolata di [riservato] nel mercato rilevante, alla luce della sua limitatezza, non contestata dalla ricorrente, tale inclusione non avrebbe influito in alcun modo sulla conclusione cui la Commissione è pervenuta quanto alla posizione dominante della ricorrente su detto mercato.

263

Per quanto concerne la terza censura, vertente sul fatto che la Commissione non ha tenuto sufficientemente conto delle dinamiche del mercato e delle tendenze del settore, va ricordato che dal punto 24 della comunicazione sulla definizione del mercato si evince che la concorrenza potenziale non è presa in considerazione ai fini della definizione dei mercati. La Commissione non doveva pertanto tener conto di tali sviluppi successivi al periodo in esame.

264

Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, un siffatto approccio non è incompatibile con il fatto che, al punto 363 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato il forte potenziale di crescita del segmento di punta del mercato dei chip UMTS, poiché detto punto rientra nella sezione 12 della suddetta decisione, dedicata all’abuso, nell’ambito della quale la Commissione può tener conto di proiezioni, segnatamente al fine di valutare gli effetti potenziali del comportamento contestato, e non nella sezione 10 di detta decisione, relativa alla definizione del mercato, nell’ambito della quale la Commissione deve stabilire quali prodotti sono, durante il periodo in esame, considerati dai clienti come sostituibili per includerli nel medesimo mercato dei prodotti. Trattandosi di due analisi differenti che perseguono obiettivi diversi, è normale che la Commissione tenga conto, nel compierle, di elementi differenti senza che ciò dia origine a una qualche incoerenza o incompatibilità.

265

Occorre infine osservare che la ricorrente si limita a contestare, in termini generali, la mancata presa in considerazione di quelli che essa qualifica come «elementi di prova relativi alle dinamiche di mercato e alle tendenze del settore», senza spiegare in alcun modo di quali elementi si tratti, come tali elementi avrebbero potuto influire sull’analisi compiuta dalla Commissione e, più in particolare, in che modo tali elementi avrebbero dovuto portare la Commissione a riconoscere l’esistenza di una pressione concorrenziale diretta esercitata dalla produzione vincolata delle imprese verticalmente integrate sui produttori attivi sul mercato dei chip UMTS.

266

La presente censura deve pertanto essere respinta.

267

Per quanto attiene alla quarta censura, vertente sulla mancata considerazione, da parte della Commissione, della realtà economica, la ricorrente si limita a dedurre unicamente di aver perso circa il 70% delle proprie vendite di chip UMTS destinati ai dispositivi MBB presso la Huawei a vantaggio dell’offerta vincolata della controllata di quest’ultima. Orbene, dalla risposta della Huawei al quesito 25 della richiesta di informazioni del 19 luglio 2013, citata dalla ricorrente, si evince che è solo nel 2013 che la Huawei si è autoapprovvigionata per il 69% presso la HiSilicon, vale a dire successivamente al periodo in esame. La Commissione non ha quindi commesso alcun manifesto errore di valutazione non tenendo conto di detta circostanza, il che è sufficiente per respingere la presente censura.

268

Si deve, pertanto, considerare che è senza commettere alcun manifesto errore di valutazione e senza violare l’obbligo di motivazione ad essa incombente che la Commissione ha riconosciuto l’assenza di pressione concorrenziale esercitata direttamente dall’offerta vincolata sul mercato dei chip UMTS. La seconda parte del secondo motivo dev’essere pertanto respinta.

Sulla terza parte, relativa alle pressioni concorrenziali esercitate indirettamente dall’offerta vincolata sul mercato libero

269

A sostegno della presente parte, la ricorrente invoca quattro censure.

270

In primo luogo, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia, a torto, circoscritto la propria analisi dell’esistenza di una pressione concorrenziale indiretta sul mercato a valle dei telefoni cellulari contenenti un chip UMTS con il pretesto che, durante il periodo in esame, l’autoapprovvigionamento di chip UMTS destinati ad altri dispositivi, compresi i dispositivi MBB, era trascurabile. Un siffatto approccio è peraltro, secondo la ricorrente, in contrasto con la «teoria del pregiudizio» sviluppata dalla Commissione, che è incentrata sui «chip di punta» utilizzati nei dispositivi MBB.

271

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, in mancanza di test SSNIP, l’affermazione della Commissione, contenuta nel punto 237 della decisione impugnata, secondo cui un ipotetico incremento del prezzo del chip UMTS non comporterebbe una marcata riduzione della domanda di tali chip sul mercato libero è priva di fondamento e di pertinenza.

272

In terzo luogo, la negazione delle pressioni indirette risultanti dalla concorrenza sul mercato a valle sarebbe inconciliabile con la «teoria del pregiudizio» sviluppata dalla Commissione per due ordini di ragioni.

273

Da un lato, la Commissione non può, senza contraddirsi, sostenere che un ipotetico aumento del prezzo compreso tra il 5 e il 10% sul mercato a monte, vale a dire quello dei chip UMTS, avrebbe avuto un impatto trascurabile sui prezzi sul mercato a valle, vale a dire quello dei dispositivi contenenti detti chip (punto 235 della decisione impugnata) e contestare allo stesso tempo alla ricorrente di aver compiuto una predazione indiretta.

274

Dall’altro lato, la Commissione non può, senza contraddirsi, sostenere che, quand’anche la produzione vincolata di [riservato] fosse stata inclusa nel mercato rilevante, ciò non avrebbe avuto, in ragione della sua limitatezza, alcun impatto sulla quota di mercato della ricorrente e, quindi, accettare il fatto che la produzione vincolata esercitava una certa pressione concorrenziale sul mercato libero (nota 311 della decisione impugnata) e concludere altresì che detta produzione vincolata non esercitava alcuna pressione concorrenziale sul mercato libero nel corso del periodo in esame.

275

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente indicato, nella nota 311 della decisione impugnata, che la produzione vincolata di [riservato] potrebbe essere inclusa nel mercato rilevante, ma non quella di [riservato], poiché, nel corso del periodo in esame, quest’ultima si sarebbe rifornita di chip UMTS per i propri dispositivi MBB unicamente sul mercato libero.

276

Secondo la ricorrente, la Commissione non poteva escludere la produzione vincolata di [riservato] per il fatto che quest’ultima non si autoapprovvigionava di chip destinati ai propri dispositivi MBB, benché la definizione del mercato rilevante accolta dalla Commissione nella decisione impugnata non si limitasse ai chip UMTS destinati ai dispositivi MBB, ma includesse anche i chip UMTS destinati ad altri dispositivi. Inoltre, dal punto 220, lettera b), di detta decisione risulterebbe che [riservato], pur avendo annunciato nel 2009 di porre fine alla propria produzione vincolata, si sarebbe in realtà autoapprovvigionata sino al terzo trimestre del 2013.

277

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

278

In via preliminare, va osservato che, alla sezione 10.2.9.2 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato le ragioni che l’avevano indotta a riconoscere che la produzione vincolata di due sole imprese verticalmente integrate nel corso del periodo in esame non aveva esercitato alcuna pressione concorrenziale indiretta sul mercato dei chip UMTS, attraverso una concorrenza sul mercato a valle.

279

Per giungere a una siffatta conclusione, la Commissione ha spiegato anzitutto di aver condotto la sua analisi di un’eventuale pressione concorrenziale indiretta tenendo conto unicamente di un’eventuale concorrenza a valle tra i telefoni cellulari che includono un chip UMTS, ad eccezione degli altri dispositivi, tra cui i dispositivi MBB. Al punto 230 della decisione impugnata, essa ha osservato di aver proceduto in tal modo trattandosi della sola pressione concorrenziale indiretta possibile, poiché l’autoproduzione di chip UMTS destinati ad essere integrati in dispositivi diversi dai telefoni cellulari era, in ogni caso, trascurabile nel periodo in esame.

280

Inoltre, la Commissione ha altresì spiegato che essa si era limitata ad esaminare la pressione concorrenziale indiretta esercitata da [riservato], poiché, nel periodo in esame, la produzione vincolata di [riservato] era minima e non avrebbe potuto pertanto esercitare alcuna pressione concorrenziale indiretta sul mercato libero.

281

La Commissione ha quindi spiegato, da un lato, che, dato che il fattore di diluizione dei prodotti interessati era debole poiché il prezzo di un chip UMTS rappresentava, nel periodo in esame, solo il 6% circa del prezzo al dettaglio del telefono cellulare che lo integrava, un aumento compreso tra il 5 e il 10% del prezzo di detto chip avrebbe avuto un impatto solo trascurabile sul prezzo del prodotto finito, cosicché un siffatto incremento a monte del prezzo dei chip UMTS sul mercato libero continuerebbe ad essere conveniente per il produttore di chip, che non assisterebbe a una contrazione del suo volume di vendite in ragione di tale incremento (punto 235 della decisione impugnata).

282

La Commissione ha dimostrato, dall’altro lato, che, in considerazione del fatto che i telefoni cellulari sono prodotti molto diversi a seconda dei marchi, con caratteristiche fortemente specifiche, un aumento del prezzo dei telefoni cellulari a seguito di un incremento del prezzo dei chip UMTS ivi integrati sul mercato libero non indurrebbe i clienti a indirizzarsi verso un altro marchio di telefono cellulare e, più in particolare, ad acquistare piuttosto un telefono cellulare integrante un chip autoprodotto non soggetto a un siffatto incremento di prezzo. Ciò confermerebbe che un aumento a monte del prezzo dei chip UMTS sul mercato libero resterebbe vantaggioso per il produttore di chip, che non registrerebbe alcun impatto negativo di detto aumento sul volume delle proprie vendite (punto 237 della decisione impugnata).

283

La Commissione ne ha dedotto che la produzione vincolata non era in grado di esercitare, nel corso del periodo in esame, alcuna pressione concorrenziale indiretta sul mercato dei chip UMTS.

284

Per quanto attiene alla prima censura, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente circoscritto la propria analisi dell’esistenza di una pressione concorrenziale indiretta sul mercato a valle dei telefoni cellulari integranti un chip UMTS, va osservato che si trattava proprio dei dispositivi per i quali l’autoproduzione di chip UMTS, stimata, ad esempio, per [riservato], era la più elevata, cosicché una limitazione dell’analisi della Commissione a detto segmento di mercato era l’ipotesi più idonea a dimostrare l’esistenza di una pressione concorrenziale indiretta e, quindi, la più favorevole per la ricorrente.

285

Inoltre, il fatto che una tale limitazione sarebbe asseritamente incompatibile con la «teoria del pregiudizio» che sarebbe stata sviluppata dalla Commissione, incentrata dal canto suo sui «chip di punta» utilizzati nei dispositivi MBB, non incide minimamente sulla maggiore vantaggiosità di tale approccio per la ricorrente e non ne pregiudica la validità. A tal proposito, si deve osservare che la produzione vincolata di «chip di punta» da integrare in detti dispositivi era, secondo la Commissione, molto più limitata di quella di chip UMTS destinati ad essere integrati nei telefoni cellulari, circostanza questa che la ricorrente peraltro non contesta.

286

Per quanto attiene alla seconda censura, vertente sull’infondatezza e sulla carenza di pertinenza dell’affermazione della Commissione, contenuta al punto 237 della decisione impugnata, secondo cui un ipotetico incremento del prezzo dei chip UMTS non comporterebbe una forte contrazione della richiesta di tali chip sul mercato libero, in ragione della mancanza di un test SSNIP, basti ricordare che la Commissione non è tenuta a compiere un siffatto test (v. punto 235 supra). Si osserva, inoltre, che la ricorrente non deduce, nella specie, nessun altro elemento oltre alla mancanza del test SSNIP per contestare tale affermazione della Commissione.

287

Per quanto attiene alla terza censura, vertente sul fatto che il rigetto della pressione indiretta sul mercato libero risultante dalla concorrenza a valle è inconciliabile con la «teoria del pregiudizio» sviluppata dalla Commissione, occorre ricordare che la predazione indiretta contestata alla ricorrente dalla Commissione non può, di per sé, invalidare l’analisi circa l’esistenza di una pressione concorrenziale indiretta, e ciò per due ragioni.

288

Da un lato, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la Commissione, senza commettere errori e senza contraddirsi, ha potuto ritenere che un ipotetico aumento del prezzo compreso tra il 5 e il 10% sul mercato a monte, vale a dire il mercato dei chip UMTS, avrebbe avuto soltanto un impatto trascurabile sui prezzi dei dispositivi integranti detti chip sul mercato a valle, vale a dire quello dei dispositivi contenenti detti chip, e contestare allo stesso tempo alla ricorrente di aver proceduto a una predazione indiretta. Solo perché un incremento generale del prezzo dei chip UMTS sul mercato a monte non ha avuto pressoché alcun impatto a valle sul prezzo dei dispositivi integranti detti chip non significa che una riduzione selettiva del prezzo dei chip UMTS offerta dalla ricorrente alla sola Huawei non abbia avvantaggiato quest’ultima, consentendole di meglio competere con la sua rivale ZTE sul mercato a valle.

289

Dall’altro lato, si deve constatare che, nella nota 311 della decisione impugnata, la Commissione non ha in alcun modo suggerito che la produzione vincolata di [riservato] esercitasse una certa pressione concorrenziale sul mercato libero. In detta nota, la Commissione si è limitata a indicare che, in ogni caso, quand’anche l’intera produzione vincolata di chip UMTS di [riservato], vale a dire i chip destinati a telefoni cellulari e i chip destinati ad essere incorporati in altri dispositivi, fosse inclusa nel mercato rilevante, la quota di mercato della ricorrente sarebbe rimasta immutata nel 2009 e si sarebbe ridotta solo marginalmente nel 2010 e nel 2011, restando in ogni caso superiore alla soglia del 50%. L’argomento della ricorrente si fonda pertanto su una lettura errata della suddetta nota.

290

Per quanto riguarda la quarta censura, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente indicato, nella nota 311 della decisione impugnata, che la produzione vincolata di [riservato] potrebbe essere inclusa nel mercato rilevante, ma non quella di [riservato], poiché, nel corso del periodo in esame, quest’ultima si sarebbe rifornita di chip UMTS per i propri dispositivi MBB unicamente sul mercato libero, anch’essa si fonda su una lettura errata della summenzionata nota. In quest’ultima nota, infatti, la Commissione non ha assolutamente ritenuto che la produzione vincolata di [riservato] potesse essere inclusa nel mercato rilevante, ma non quella di [riservato].

291

Occorre anzitutto precisare che la nota 311 della decisione impugnata si riferisce al punto 240 di detta decisione e, più in particolare, alla questione se, da un punto di vista ipotetico, un’analisi della pressione indiretta incentrata sui dispositivi MBB avrebbe condotto a un risultato differente.

292

A tal riguardo, per quanto attiene a [riservato], la Commissione si è limitata a indicare che la produzione vincolata di quest’ultima di chip destinati sia a telefoni cellulari che ad altri dispositivi era a tal punto contenuta nel periodo in esame che, quand’anche fosse stata inclusa nel mercato interessato (nell’ambito di un’analisi della pressione indiretta incentrata sui telefoni cellulari o nell’ambito di un’analisi della pressione indiretta incentrata sui dispositivi MBB), ciò non avrebbe comportato una contrazione della quota di mercato della ricorrente al di sotto della soglia che definisce una posizione dominante presunta del 50%.

293

Per contro, con riferimento a [riservato], la Commissione ha indicato, nella nota 311 della decisione impugnata, che, nello scenario ipotetico di un’analisi della pressione indiretta incentrata sui dispositivi MBB, non si sarebbe tenuto conto della produzione vincolata di [riservato], poiché quest’ultima acquistava tutti i chip UMTS destinati ai suoi dispositivi MBB sul mercato libero e aveva annunciato nel 2009 che avrebbe cessato la propria autoproduzione, come emerge dal punto 220, lettera b), di detta decisione. Invece, nell’analisi dell’esistenza di un’eventuale pressione indiretta a valle incentrata sui telefoni cellulari che essa ha effettivamente condotto, la Commissione ha tenuto conto della produzione vincolata di chip UMTS di [riservato] destinati ai suoi telefoni cellulari, poiché, per quanto riguardava detti dispositivi, quest’ultima si autoapprovvigionava in maniera efficace.

294

Inoltre, il fatto che dal punto 220 della decisione impugnata emerga che gli ultimi chip UMTS sono stati forniti da [riservato] nel 2013 non inficia né l’accertamento secondo cui [riservato] si riforniva unicamente sul mercato libero per i chip UMTS destinati ai suoi dispositivi MBB e limitava la sua autoproduzione ai chip destinati ai suoi telefoni cellulari, né la constatazione secondo cui [riservato] aveva deciso dal 2009 di cessare la sua produzione vincolata e aveva interrotto nel luglio 2010 lo sviluppo di nuovi chip UMTS, poiché tra, da un lato, detta decisione e la cessazione dell’attività di sviluppo di nuovi chip UMTS e, dall’altro, la fornitura degli ultimi chip UMTS prodotti, possono in effetti intercorrere svariati anni.

295

Da quanto precede si evince che nessuna delle censure formulate a sostegno della presente parte è idonea a rimettere in discussione l’analisi compiuta dalla Commissione alla sezione 10.2.9.1 della decisione impugnata, che riconosce l’assenza di pressione indiretta esercitata, nel periodo in esame, dalla produzione vincolata di chip UMTS sul mercato libero.

296

La terza parte del secondo motivo deve, pertanto, essere respinta.

Sulla quarta parte, vertente sulla posizione dominante della ricorrente nel corso del periodo in esame

297

A sostegno della presente parte, la ricorrente invoca le seguenti quattro censure.

298

In primo luogo, la ricorrente sostiene che, se il mercato del prodotto fosse stato correttamente definito e avesse compreso le vendite vincolate dei fabbricanti verticalmente integrati, le sue quote di mercato sarebbero state inferiori al 40%, vale a dire al di sotto della soglia che definisce una posizione dominante.

299

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente sovrastimato le sue quote di mercato. A suo avviso, il settore dei chip di banda di base è caratterizzato da cicli di innovazione brevi, cosicché le quote di mercato sarebbero effimere e non rappresenterebbero correttamente i rapporti di forza sul mercato. Essa sostiene inoltre che la Commissione, ove avesse correttamente tenuto conto delle pressioni esercitate su di essa, sarebbe giunta alla conclusione che non disponeva di un potere di mercato significativo e duraturo.

300

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il mercato rilevante fosse caratterizzato da significative barriere all’ingresso e all’espansione. A suo avviso, in ragione del carattere in gran parte standardizzato della tecnologia interessata, i nuovi operatori erano incoraggiati a entrare nel mercato senza essere frenati dalla necessità di sviluppare importanti investimenti in R&S. Essa afferma che nemmeno la rete di retrocessione di cui beneficiava integrava una barriera all’ingresso, come attesterebbe il fatto che solo una piccola minoranza dei soggetti che hanno risposto a un quesito della Commissione vertente sull’esistenza di barriere all’ingresso avrebbe qualificato come tale detta rete.

301

In quarto luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver quantificato le altre barriere all’ingresso da essa individuate, vale a dire la necessità di far certificare i chip di banda di base dagli operatori di rete mobile e dai produttori, la sua immagine sul mercato, la sua reputazione e i suoi solidi rapporti commerciali.

302

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

303

Secondo la giurisprudenza, la posizione dominante contemplata dall’articolo 102 TFUE corrisponde a una situazione di potenza economica grazie alla quale l’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori (sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffmann-La Roche/Commissione, 85/76, EU:C:1979:36, punto 38).

304

In generale, l’esistenza di una posizione dominante può risultare da vari fattori che, considerati singolarmente, non sono necessariamente decisivi (sentenze del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, 27/76, EU:C:1978:22, punto 66, e del 15 dicembre 1994, DLG, C‑250/92, EU:C:1994:413, punto 47). Tra tali fattori, l’esistenza di quote di mercato di grande ampiezza è altamente significativa (sentenze del 12 dicembre 1991, Hilti/Commissione, T‑30/89, EU:T:1991:70, punto 90, e del 25 giugno 2010, Imperial Chemical Industries/Commissione, T‑66/01, EU:T:2010:255, punti 255256).

305

Secondo la giurisprudenza, quote di mercato molto alte costituiscono di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante (sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffmann‑La Roche/Commissione, 85/76, EU:C:1979:36, punto 41). Più in particolare, una quota di mercato del 50% costituisce di per sé, e salvo circostanze eccezionali, una posizione dominante (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione, C‑62/86, EU:C:1991:286, punto 60).

306

Altri fattori possono essere presi in considerazione nell’analisi dell’esistenza di una posizione dominante, quali il rapporto tra le quote di mercato detenute dall’impresa interessata e quelle detenute dai suoi concorrenti diretti (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 1979, Hoffmann‑La Roche/Commissione, 85/76, EU:C:1979:36, punto 48), o l’esistenza di barriere all’ingresso o all’espansione, risultanti, in particolare, dalla necessità di realizzare investimenti importanti (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, 27/76, EU:C:1978:22, punto 122), o ancora, in taluni casi, la titolarità di diritti di proprietà intellettuale (v., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2010, AstraZeneca/Commissione, T‑321/05, EU:T:2010:266, punto 270 e giurisprudenza citata).

307

Per quanto attiene alla prima censura, vertente sul fatto che, se il mercato del prodotto rilevante fosse stato correttamente definito e avesse compreso le vendite vincolate dei fabbricanti verticalmente integrati, le quote di mercato della ricorrente sarebbero state inferiori al 40%, basti ricordare che, come emerge dall’analisi delle prime tre parti del secondo motivo, la Commissione non ha commesso alcun errore nel definire il mercato del prodotto rilevante come il mercato dei chip UMTS, il che consente di respingere tale censura.

308

Quanto alla seconda censura, secondo cui, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del settore, l’importanza delle quote di mercato della ricorrente, che quest’ultima considera effimere, non rispecchiavano un potere di mercato significativo e duraturo da essa detenuto, va osservato che, anche ammettendo che il mercato rilevante sia caratterizzato da cicli di innovazione brevi, ciò non integra circostanze eccezionali ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 305 che consentono di ritenere che quote di mercato di tale portata non costituiscono, di per sé, la prova dell’esistenza di una posizione dominante, soprattutto quando le quote di mercato del concorrente più vicino sono, dal canto loro, notevolmente inferiori, come nel caso di specie. In ogni caso, dai dati riprodotti nelle tabelle 3 e 5 della decisione impugnata, non contestate in sostanza dalla ricorrente, emerge che quest’ultima disponeva di quote di mercato del 61,2% nel 2009, del 59,7% nel 2010 e del 62,5% nel 2011, in termini di ricavi e del 58,9% nel 2009, del 57,8% nel 2010 e del 65,3% nel 2011, in termini di volume. Tali quote di mercato, relativamente stabili, non possono pertanto essere qualificate come effimere, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente.

309

Quanto ai rapporti di forza sul mercato, dai dati riprodotti nelle tabelle 3 e 5 della decisione impugnata, non contestati in sostanza dalla ricorrente, si evince altresì che i suoi due concorrenti più vicini erano, quanto ai ricavi, nel 2009, la ST-Ericsson con il 15,1% delle quote di mercato e l’Intel con il 12,6% delle quote di mercato, nel 2010, l’Intel con il 18,9% delle quote di mercato e la ST Ericsson con il 8,9% delle quote di mercato e, nel 2011, l’Intel con il 19,1% delle quote di mercato e la Broadcom con il 4,4% delle quote di mercato. In termini di volumi, i suoi due concorrenti più vicini erano, nel 2009, la ST Ericsson con quote di mercato comprese tra il 20 e il 30% e l’Intel con quote di mercato dal 10 al 20%, nel 2010, l’Intel con quote di mercato dal 10 al 20% e la ST Ericsson e la Marvell con quote di mercato dal 5 al 10% e, nel 2011, l’Intel con quote di mercato dal 20 al 30% e la Marvell con quote di mercato dal 5 al 10%. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tali tabelle dimostrano come quest’ultima si trovasse ad affrontare, nel periodo in esame, solo concorrenti tra loro non collegati che si trovavano in una posizione ben più debole e detenevano quote di mercato relativamente instabili, diversamente dalla ricorrente stessa, il che conferma, per quanto la riguarda, l’esistenza di un potere di mercato significativo e duraturo e rende poco credibile la possibilità per i suoi concorrenti di esercitare una reale pressione su di essa. La seconda censura deve pertanto essere respinta.

310

Per quanto attiene alla terza censura, vertente, in sostanza, sul fatto che la Commissione ha erroneamente considerato gli investimenti necessari per l’ideazione di un chip UMTS, segnatamente in R&S, come barriere all’ingresso o all’espansione, e alla quarta censura, secondo cui la Commissione non ha quantificato le altre barriere all’ingresso individuate, vale a dire la necessità di far certificare i chip di banda di base dagli operatori di rete mobile e dai produttori, l’immagine sul mercato, la reputazione e i solidi rapporti commerciali della ricorrente, basti osservare che esse riguardano altri fattori che possono essere presi in considerazione nell’analisi dell’esistenza di una posizione dominante (v. punto 306 supra), senza che possano rimettere in discussione la prova dell’esistenza di una posizione dominante, come dimostrata conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 305.

311

Da quanto precede deriva che la quarta parte del secondo motivo dev’essere respinta.

Sulla quinta parte, vertente sulla definizione del segmento di punta del mercato dei chip UMTS su cui la Commissione avrebbe fondato la propria analisi

312

A fondamento della quinta parte, la ricorrente contesta, sostanzialmente, alla Commissione di aver fondato la sua analisi sul segmento di punta del mercato dei chip UMTS, benché si tratti di un concetto di convenienza che non è mai esistito e che non inquadra la realtà dal punto di vista tecnico e commerciale nel periodo in esame.

313

Orbene, occorre considerare detto argomento come inoperante se dedotto per rimettere in discussione la definizione del mercato rilevante o la posizione dominante della ricorrente. Infatti, non è né alla sezione 10 della decisione impugnata, relativa a detta definizione, né alla successiva sezione 11, vertente su tale posizione dominante, che la Commissione ha definito il segmento di punta del mercato dei chip UMTS, bensì alla sezione 12 della decisione di cui trattasi, vertente sull’abuso, e, più in particolare, nella sua analisi della strategia della ricorrente volta a contrastare l’Icera su detto segmento di punta (sezione 12.4 della decisione impugnata).

314

Sentita al riguardo mediante una misura di organizzazione del procedimento, la ricorrente ha indicato di aver sviluppato la propria critica della definizione del segmento di punta del mercato dei chip UMTS, su cui la Commissione aveva fondato la sua analisi, all’interno del secondo motivo, al fine di sollevare tale aspetto fondamentale quanto prima nelle proprie memorie, poiché una siffatta critica poteva potenzialmente incidere sugli altri motivi sviluppati nel prosieguo e intendeva evidenziare le incoerenze nella definizione del mercato rilevante, compreso in relazione al segmento di punta, che ne faceva parte.

315

Tuttavia, una tale risposta non è sufficiente a superare il carattere inoperante della presente parte, poiché, anche laddove la censura formulata a suo fondamento dovesse essere accolta, ciò non rimetterebbe in discussione la conclusione cui è pervenuta la Commissione per quanto attiene alla definizione del mercato rilevante e alla posizione dominante della ricorrente.

316

Ne consegue che la quinta parte del secondo motivo deve essere respinta. Di conseguenza, posto che le altre parti di tale motivo sono state anch’esse respinte (v. punti 240, 268, 296 e 311 supra), occorre respingere detto motivo nella sua interezza.

Sul quinto motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione» e su una violazione dell’obbligo di motivazione con riferimento alla ricostruzione dei prezzi «effettivamente pagati»

317

Il quinto motivo si articola in due parti. La prima verte sull’inutilità della «rideterminazione dei prezzi» compiuta nella decisione impugnata. La seconda verte su errori commessi in detta decisione con riferimento a tale «rideterminazione».

Sulla prima parte, vertente sull’inutilità della «rideterminazione dei prezzi» compiuta nella decisione impugnata

318

A sostegno della prima parte, la ricorrente deduce, sostanzialmente, che, non fondandosi sui dati contabili della Qualcomm per determinare i prezzi dei chip, la Commissione ha compiuto una «rideterminazione» inutile e ingiustificata dei suoi dati sui prezzi. Essa rimette così in discussione la ricostruzione, compiuta nella decisione impugnata, dei prezzi effettivamente pagati alla Qualcomm dalla Huawei e dalla ZTE nel periodo in esame.

319

In primo luogo, la ricorrente sostiene che, nell’ambito della ricostruzione dei prezzi operata nella decisione impugnata, la Commissione non ha tenuto adeguatamente conto delle obiezioni da essa formulate in merito all’analisi prezzi-costi compiuta nella CA volte a contestare, da un lato, il fatto che tale ricostruzione escluderebbe determinati ricavi trattando, a torto, taluni casi limitati di volatilità dei prezzi medi di vendita come errori compatibili e, dall’altro, che essa non terrebbe conto degli effetti della tardiva contabilizzazione dei ricavi.

320

In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia erroneamente valutato, nella propria analisi prezzi-costi, i dati relativi ai prezzi della Qualcomm utilizzando un periodo di riferimento trimestrale. A suo avviso, il periodo più appropriato e più pertinente da un punto di vista commerciale per la valutazione della tariffazione era di sei mesi, o addirittura di un anno. La ricorrente precisa che essa non concorda i prezzi con i suoi clienti e non li rivede su base trimestrale, concludendo invece, di norma, con loro accordi per periodi molto più lunghi.

321

La ricorrente aggiunge che la Commissione ha respinto erroneamente l’argomento secondo cui l’aggregazione nel tempo potrebbe porre rimedio a problemi risultanti dal sistema di contabilizzazione tardivo, posto che detto rischio riguarda solo importi minimi, fermo restando che il rischio che i periodi di prezzi predatori siano difficili da individuare in ragione della loro media su un periodo di riferimento più lungo sussisterebbe solo se l’analisi prezzi-costi fosse compiuta non soltanto sul periodo di predazione, ma anche su tutto o parte del periodo di recupero. A suo parere, posto che la predazione asserita dalla Commissione nel caso di specie si era protratta su due anni, sarebbe stato possibile compiere l’analisi prezzi-costi sulla base di periodi di riferimento di sei mesi.

322

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l’attività di rideterminazione dei prezzi di vendita medi da parte della decisione impugnata è inutile, poiché, per quanto attiene ai prezzi di vendita medi registrati nei dati contabili, lo scarto con il risultato dei calcoli della Commissione è, in ogni caso, minimo. Essa deduce, inoltre, che l’analisi prezzi-costi effettuata dalla Commissione nella CA, che si fondava sui suoi dati, ha rivelato unicamente prezzi sottocosto di durata molto breve e con carattere intermittente, il che sarebbe incompatibile con una «teoria del pregiudizio» da essa sviluppata fondata su un blocco anticoncorrenziale. A parere della ricorrente, ciò suggerisce che la Commissione ha riformulato i prezzi di vendita medi unicamente per evitare l’accertamento di una predazione intermittente e, quindi, l’assenza di un’infrazione.

323

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

324

In via preliminare, occorre ricordare che la sezione 12.5 della decisione impugnata illustra il metodo della Commissione e il calcolo dei prezzi di vendita medi trimestrali che la Huawei e la ZTE hanno effettivamente pagato per unità per i chip oggetto dell’indagine nel corso del periodo in esame.

325

Nella CA la Commissione aveva fondato i suoi calcoli principalmente sui dati contabili della Qualcomm. Tuttavia, in ragione dell’applicazione dei principi contabili generalmente ammessi negli Stati Uniti (in prosieguo: gli «USA GAAP») e degli argomenti dedotti nella risposta alla CA, la Commissione ha ritenuto che fosse inadeguato fondare la propria analisi prezzi-costi su detti dati contabili senza procedere ad adeguamenti per tener conto del principio di contabilizzazione dei ricavi e per rispecchiare più fedelmente la realtà economica nel corso del periodo in esame.

326

In particolare, secondo la Commissione, da un lato, i ricavi inizialmente registrati nel corso di un determinato trimestre hanno potenzialmente sottostimato il prezzo effettivo finale delle unità vendute nel corso di detto trimestre e, dall’altro, la contabilizzazione tardiva delle riserve accumulate dalla Qualcomm e non ancora versate ha gonfiato i ricavi del trimestre in cui sono state registrate. Questa contabilizzazione tardiva sarebbe imputabile agli USA GAAP applicati dalla ricorrente, ai sensi dei quali, all’atto della spedizione fisica di un chip, la Qualcomm doveva contabilizzare unicamente i ricavi che erano certi e misurabili. Solo all’atto della verifica della quantità precisa di chip per i quali si applica un incentivo finanziario le riserve sarebbero nuovamente contabilizzate dalla Qualcomm.

327

Per questa ragione, la Commissione ha ritenuto che non fosse corretto fondarsi sui dati contabili della Qualcomm senza procedere ad adeguamenti per tener conto dello scostamento tra il trimestre di vendita dei chip e il trimestre di contabilizzazione dei ricavi.

328

La Commissione ha, quindi, valutato i prezzi «effettivamente pagati» tenendo conto delle riserve che sarebbero nuovamente contabilizzate dalla Qualcomm, così da calcolare i ricavi lordi incassati nel trimestre nel quale la vendita era intervenuta.

329

Ai punti da 608 a 610 della decisione impugnata, la Commissione ha altresì precisato di essersi fondata su periodi di riferimento trimestrali tenuto conto del fatto che, in primo luogo, da taluni documenti di [riservato] emergeva che le decisioni, quanto ai prezzi, erano adottate dalla Qualcomm a cadenza trimestrale, che, in secondo luogo, i clienti presentavano anch’essi le loro richieste di incentivi finanziari trimestralmente e che, in terzo luogo, detto lasso di tempo era coerente con i dati relativi agli AVC forniti dalla Qualcomm, presentati anch’essi su base trimestrale.

330

Per quanto attiene alla prima censura, vertente, sostanzialmente, sul fatto che la Commissione non ha preso in considerazione in maniera corretta gli argomenti che la ricorrente aveva formulato nella risposta alla CA, va osservato che quest’ultima non spiega in che modo la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione adeguatamente le sue osservazioni, né per quale ragione la ricostruzione dei prezzi operata nella decisione impugnata non fosse necessaria per rispondere alle critiche formulate in detta risposta.

331

In ogni caso, basti ricordare che, come indicato nella decisione impugnata, vista l’applicazione degli USA GAAP e gli argomenti dedotti nella risposta alla CA, la Commissione ha ritenuto che fosse inappropriato fondare la propria analisi prezzi-costi sui dati contabili della Qualcomm senza compiere adeguamenti per tener conto del principio di contabilizzazione dei ricavi. Nell’ambito della ricostruzione dei prezzi operata in detta decisione, la Commissione ha così tenuto conto di tale circostanza facendo corrispondere gli adeguamenti operati nei conti alle vendite interessate, così da rispecchiare più fedelmente la realtà economica nel periodo in esame. In particolare, essa ha adeguato detti dati contabili sulla base dei documenti detenuti dalla ricorrente, al fine di reimputare i diversi pagamenti di incentivi alle unità cui essi corrispondevano e di calcolare in tal modo il prezzo effettivamente pagato dalla Huawei e dalla ZTE.

332

Occorre inoltre osservare, in linea con la Commissione, che quest’ultima ha già compiuto, in passato, taluni adeguamenti, fondati sulle rilevazioni di prezzi e di costi dell’impresa dominante e su tutte le altre informazioni pertinenti fornite da quest’ultima e ciò al fine di rispecchiare la realtà economica. Orbene, questo approccio è stato confermato dalla giurisprudenza del Tribunale, ad esempio, nelle sentenze del 30 gennaio 2007, France Télécom/Commissione (T‑340/03,EU:T:2007:22, punti da 131 a 137), del 10 aprile 2008, Deutsche Telekom/Commissione (T‑271/03, EU:T:2008:101, punti da 208 a 211), e del 13 dicembre 2018, Slovak Telekom/Commissione (T‑851/14, EU:T:2018:929, punti da 220 a 235).

333

Occorre quindi respingere la prima censura.

334

Per quanto attiene alla seconda censura, vertente sul fatto che il periodo di riferimento trimestrale non era il più adatto per realizzare l’analisi prezzi-costi, va ricordato che, negli ambiti che richiedono valutazioni economiche complesse, il giudice dell’Unione è tenuto non solo a verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono. A tal proposito, il giudice dell’Unione dovrà effettuare il controllo di legittimità sulla base degli elementi prodotti dalla ricorrente a sostegno dei motivi dedotti (v. sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punti 5456 e giurisprudenza citata).

335

Nel caso di specie, ai punti 609, 610 e da 630 a 633 della decisione impugnata, la Commissione ha illustrato gli elementi di prova che l’avevano indotta ad adottare un periodo di riferimento trimestrale e il ragionamento seguito per respingere le obiezioni sollevate dalla ricorrente.

336

Occorre anzitutto osservare che, se è vero che i dati riprodotti nelle tabelle da 28 a 30, 44 e 45 della decisione impugnata non attestano una piena uniformità nella determinazione dei periodi di acquisto, ciò non toglie che se ne evince che il periodo più frequentemente utilizzato è, in effetti, il trimestre. A ciò va poi aggiunto, da un lato, che il periodo applicabile ai clienti per presentare le loro richieste di incentivi finanziari era il trimestre e, dall’altro, che i dati relativi ai costi riguardanti gli AVC forniti dalla Qualcomm stessa erano anch’essi messi a disposizione su base trimestrale. Inoltre, la ricorrente non ha presentato, né nelle sue memorie, né nelle sue risposte alla CA e alla CA complementare cui ha fatto riferimento, argomenti o elementi di prova a supporto della sua tesi, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto utilizzare un periodo di riferimento di sei mesi o di un anno.

337

Nemmeno gli altri elementi invocati dalla ricorrente consentono di ritenere che la Commissione abbia commesso un errore adottando un periodo di riferimento trimestrale per realizzare l’analisi prezzi-costi.

338

Da un lato, la ricorrente non riesce a dimostrare in che modo il problema della contabilizzazione tardiva, che interessa tutto il periodo in esame, avrebbe potuto essere risolto modificando il periodo di riferimento, come da essa sostenuto.

339

Dall’altro lato, quand’anche fosse vero, come afferma la ricorrente, che la presa in considerazione di un periodo di riferimento più lungo potrebbe falsare l’analisi solo nel caso in cui fossero presi in considerazione i prezzi relativi a un periodo che oltrepassa quello della predazione, tale circostanza non imporrebbe necessariamente di scegliere il periodo di riferimento da essa proposto. Infatti, nella specie, la Commissione ha scelto tra un periodo di riferimento trimestrale, semestrale o annuale in funzione dei dati e delle circostanze più pertinenti relative all’attività della ricorrente. A tal riguardo, occorre osservare che la ricorrente non è giunta a dimostrare che la scelta di un periodo di riferimento trimestrale fosse viziata da errore.

340

Ciò considerato, la seconda censura deve essere respinta.

341

Per quanto riguarda la terza censura, vertente sull’inutilità della rideterminazione dei prezzi di vendita medi da parte della Commissione, poiché, per quanto attiene ai prezzi di vendita medi registrati nei dati contabili della ricorrente, lo scarto con i risultati dei calcoli della Commissione è, in ogni caso, minimo, dai punti 614, 739, 740, 774, 775 e 922 della decisione impugnata emerge che la differenza tra i prezzi contabili della ricorrente e i prezzi ricostruiti dalla Commissione era molto di frequente contenuta. Tale circostanza è stata sostanzialmente confermata dalle parti in udienza.

342

Orbene, la ricorrente non dimostra che detta circostanza lederebbe la legittimità della decisione impugnata. Infatti, benché la differenza tra i prezzi di vendita medi registrati nelle scritture contabili e i prezzi di vendita medi ricostruiti dalla Commissione sia soltanto minima, non se ne può dedurre che la Commissione abbia commesso un errore nel ricostruire detti prezzi. La presente censura deve pertanto essere respinta.

343

Non è, inoltre, in alcun modo suffragato l’argomento della ricorrente secondo cui un’analisi prezzi-costi fondata sui suoi dati contabili avrebbe rivelato unicamente prezzi sottocosto di durata molto breve e con carattere intermittente e sarebbe, di conseguenza, incompatibile con l’accertamento dell’infrazione. Infatti, la ricorrente non spiega cosa intenda con predazione intermittente e per quale ragione tale tipologia di predazione non possa costituire un’infrazione al diritto della concorrenza.

344

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la terza censura e la prima parte del quinto motivo nella sua interezza.

Sulla seconda parte, vertente su errori commessi nella decisione impugnata con riferimento alla «rideterminazione» compiuta

345

A sostegno della presente parte, la ricorrente invoca cinque censure.

346

In primo luogo, la ricorrente sostiene che, per calcolare i prezzi «effettivamente pagati», la Commissione ha, sbagliando, trasferito taluni incentivi finanziari dai trimestri in cui erano stati registrati nel sistema di contabilità della Qualcomm ai trimestri in cui le unità interessate erano state spedite al cliente sulla base di un’errata manipolazione delle richieste di incentivi presentate alla Qualcomm dalla Huawei e dalla ZTE, contenute in «pacchetti di documenti» che non erano in grado di assicurare l’attendibilità dell’analisi prezzi-costi.

347

La ricorrente precisa, inoltre, che le ragioni per cui i «pacchetti di documenti» di cui trattasi non erano affidabili erano state illustrate nella risposta alla CA complementare, in cui aveva spiegato che tali pacchetti erano stati preparati in maniera molto dettagliata da clienti che non erano più in grado di fornire chiarimenti al riguardo nel momento in cui la Commissione ne ha fatto loro richiesta, nel 2017. Tali «pacchetti di documenti» sarebbero altresì incompleti e talvolta viziati da incoerenze ed errori.

348

In secondo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver adottato un approccio indebitamente retrospettivo, in quanto ha trasferito le riserve basandosi sull’ipotesi che le richieste di incentivi avrebbero potuto essere previste dalla Qualcomm con assoluta certezza all’atto della vendita.

349

A tal riguardo, l’accertamento, presente al punto 620 della decisione impugnata, secondo cui ciò che importa è che la Qualcomm era disposta ad incoraggiare l’acquisto di tutte le unità che, a priori, rientravano in taluni accordi integranti misure di incentivi, non avrebbe senso. L’applicazione degli USA GAAP implicherebbe che, all’atto di ricevere e spedire gli ordini di chip, la Qualcomm fosse tenuta a supporre che tutte le unità di chip potessero essere ammesse a beneficiare di ciascuno degli incentivi potenzialmente applicabili, senza che le fosse concesso avere la minima incertezza. Ciò non significherebbe che la Qualcomm avesse riconosciuto che tutte le unità beneficino di un incentivo massimo.

350

In terzo luogo, la ricorrente ritiene che l’approccio seguito dalla Commissione sia incoerente, nella misura in cui quest’ultima ha, da un lato, respinto i prezzi contabili della Qualcomm come «inadeguati» e, dall’altro, fatto ricorso in maniera selettiva all’utilizzo di detti stessi prezzi in due calcoli essenziali, vale a dire quello del prezzo dei chip per i quali non esistevano «pacchetti di documenti» e quello compiuto al fine di ripartire i costi aggiuntivi di R&S nell’ambito dell’analisi prezzi-costi.

351

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che l’approccio seguito dalla Commissione contrasta con la decisione C(2014) 7465 final adottata nel caso del 15 ottobre 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.39523 – Slovak Telekom), in cui quest’ultima ha ritenuto che fosse preferibile, per ragioni di certezza del diritto, effettuare valutazioni sulla base di dati sui costi come quelli utilizzati dall’impresa interessata piuttosto che sulla base di dati risultanti da adeguamenti e da calcoli complessi effettuati ex post.

352

In quinto luogo, la ricorrente osserva che il metodo della Commissione sfociava in prezzi che, in taluni casi, non sono evidentemente i prezzi «effettivamente pagati» dai clienti della Qualcomm. Ad esempio, non vi sarebbe alcuna incertezza quanto al prezzo reale pagato dalla Huawei per gli ordini non spediti di [riservato] unità del chip MDM8200 vendute dalla Qualcomm, per i quali il prezzo finale e forfettario concordato sarebbe stato pari a [riservato] (USD) per chip, al netto di tutti gli incentivi; per contro il prezzo ricostruito dalla Commissione a seguito dei suoi interventi è risultato essere di USD [riservato] per chip. Parimenti, nel primo trimestre del 2011, il prezzo pagato dalla Huawei per il chip MDM8200 sarebbe stato di USD [riservato] per chip, benché la Commissione abbia concluso, sulla base del suo metodo errato, che il prezzo di vendita netto per detto chip era di USD [riservato] per chip.

353

Inoltre, la Commissione non sarebbe in grado di spiegare perché il prezzo di vendita medio al netto dell’incentivo principale nel primo trimestre del 2011 fosse incompatibile con il prezzo di vendita medio al netto dell’incentivo principale menzionato nella slide di [riservato]: i due prezzi riformulati che la Commissione tenterebbe di giustificare fondandosi sulla slide della presentazione di [riservato] del 4 agosto 2010 non sarebbero, evidentemente, prezzi «reali».

354

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

355

Per quanto attiene alla prima censura, vertente, sostanzialmente, sul fatto che i «pacchetti di documenti» contenenti le richieste di incentivi presentate alla Qualcomm dalla Huawei e dalla ZTE non potevano assicurare l’attendibilità dell’analisi prezzi-costi, basti osservare, in linea con la Commissione, che i documenti interessati erano utilizzati dalla ricorrente stessa nell’ambito dell’emissione di note di credito e della redazione della sua contabilità, come indicato al punto 597 della decisione impugnata, aspetto questo non contestato dalla ricorrente. Di conseguenza, in mancanza di ulteriori elementi dedotti dalla ricorrente, la presente censura deve essere respinta.

356

Per quanto concerne la seconda censura, vertente sul fatto che la Commissione ha adottato un approccio indebitamente retrospettivo, in quanto ha trasferito le riserve ipotizzando che le richieste di incentivi avrebbero potuto essere previste dalla Qualcomm con assoluta certezza all’atto della vendita, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il metodo adottato dalla Commissione non si fonda su parametri che la Qualcomm non è stata in grado di valutare. Infatti, i prezzi applicati dalla Qualcomm erano strutturati come prezzi lordi cui erano applicati gli incentivi, vale a dire gli sconti. Pertanto, all’atto di assumere decisioni in materia di fissazione dei prezzi, la Qualcomm sapeva quale poteva essere il prezzo più basso in caso di applicazione di tutti gli incentivi. Tale calcolo, come sostiene la Commissione, mirava unicamente a stabilire, sulla base delle informazioni di cui la Qualcomm disponeva e su cui quest’ultima si fondava per redigere la propria contabilità, il prezzo effettivamente pagato dalla Huawei e dalla ZTE. Queste considerazioni sono sufficienti per respingere la presente censura.

357

Per quanto attiene alla terza censura, vertente sull’asserita incoerenza dell’approccio adottato dalla Commissione con riferimento ai prezzi della Qualcomm, per respingerla è sufficiente osservare che essa si fonda sulla premessa errata secondo cui la decisione impugnata avrebbe constatato che i prezzi contabili della Qualcomm erano «inadeguati». Infatti, ai punti 603, 613 e 618 di detta decisione, richiamati dalla ricorrente, la Commissione identifica chiaramente quali elementi in detti prezzi contabili erano inadeguati, senza tuttavia respingere la possibilità di utilizzarli dopo aver apportato, sulla base di altre fonti di informazione, gli adeguamenti necessari.

358

Per quanto concerne la quarta censura, vertente su una contraddizione con la decisione C(2014) 7465 final adottata nel caso del 15 ottobre 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso AT.39523 – Slovak Telekom), va osservato che, benché, in taluni casi, la Commissione si sia in effetti inizialmente fondata sui valori presenti nella contabilità dell’impresa dominante, il che è stato talvolta sufficiente, ogniqualvolta tali valori non erano disponibili o non corrispondevano alla realtà del mercato, essa ha costruito valori rappresentativi appropriati, fondati anche su tutte le informazioni pertinenti fornite dall’impresa dominante. Orbene, come osservato al precedente punto 332, tale approccio è stato convalidato dal Tribunale. La presente censura dev’essere pertanto respinta.

359

Per quanto attiene alla quinta censura, vertente sul fatto che il metodo della Commissione porta a prezzi che, in taluni casi, non sono evidentemente i prezzi «effettivamente pagati» dai clienti della Qualcomm, va osservato che, quanto al primo esempio invocato dalla ricorrente, la slide su cui si fonda la difesa della Commissione (allegato A.2.2.19 del ricorso) mostra effettivamente che il prezzo pagato dalla Huawei per il chip MDM8200 a seguito dell’applicazione dell’incentivo era di USD [riservato] (arrotondato a [riservato]) per chip, il che corrisponde al prezzo calcolato dalla Commissione e indicato al punto 743 della decisione impugnata. Quanto al secondo esempio, va osservato che il documento menzionato dalla Commissione (allegato A.2.4.12 del ricorso) per dimostrare che i prezzi approvati da [riservato] avevano subito variazioni eccessive, come chiarito nella risposta della Commissione ai quesiti posti dal Tribunale, conferma che il prezzo indicato alla Huawei per il chip MDM8200 nel primo trimestre 2011 era inferiore a quello presentato a [riservato] e corrispondeva al prezzo effettivo di USD [riservato] calcolato dalla Commissione.

360

Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di errori nel metodo impiegato dalla Commissione e nei risultati cui quest’ultima è pervenuta nella decisione impugnata. La presente censura deve pertanto essere respinta.

361

Ne consegue che occorre respingere la seconda parte del quinto motivo. Di conseguenza, posto che la prima parte di detto motivo è stata anch’essa respinta (v. punto 344 supra), occorre respingere detto motivo nella sua interezza.

Sul sesto motivo, vertente sull’«errata imputazione delle spese di ingegneria non ricorrenti»

362

Con il presente motivo, la ricorrente sostiene che, nella sua valutazione dei pagamenti NRE, la Commissione ha commesso «manifesti errori in fatto e in diritto e ha violato il principio della certezza del diritto, la presunzione di innocenza e il principio in dubio pro reo». Inoltre, la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata nella misura in cui ometterebbe di «prendere in considerazione» numerosi importanti argomenti dedotti dalla Qualcomm nel corso del procedimento amministrativo. La Commissione avrebbe così violato il suo «obbligo di buona amministrazione».

363

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

364

In forza dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e occorre, affinché sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto di ricorso stesso.

365

Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso. Lo stesso vale per tutte le conclusioni che devono essere integrate con i motivi e gli argomenti che consentano, sia alla parte convenuta sia al giudice, di valutarne la fondatezza [sentenza del 13 dicembre 2018, Slovak Telekom/Commissione, T‑851/14, EU:T:2018:929, punti 7475 (non pubblicati)].

366

Nella specie, va constatato che, benché gli argomenti della ricorrente sollevati nell’ambito del presente motivo possano essere letti come volti a mettere in luce asseriti errori di valutazione, relativi, da un lato, al pagamento NRE alla ZTE (prima parte) e, dall’altro, al pagamento NRE alla Huawei (seconda parte), commessi dalla Commissione, le violazioni dedotte dalla ricorrente non sono accompagnate da alcuna indicazione che consenta di valutarne la fondatezza. Ne consegue che gli argomenti della ricorrente concernenti dette violazioni, segnatamente la violazione del principio della certezza del diritto, la violazione del principio della presunzione di innocenza e la violazione del principio in dubio pro reo, devono essere considerati irricevibili nella misura in cui non sono accompagnati da precisazioni sufficienti per valutarne la fondatezza.

367

Occorre, inoltre, ricordare che, secondo la giurisprudenza, benché l’articolo 296 TFUE imponga alla Commissione, quando adotta una decisione nell’ambito dell’applicazione delle regole di concorrenza, di menzionare gli elementi di fatto da cui dipende la motivazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l’hanno indotta ad adottarla, detta norma non esige che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto che siano stati trattati durante il procedimento amministrativo. La motivazione di un atto che reca pregiudizio deve consentire alla Corte di esercitare il sindacato di legittimità e fornire all’interessato le indicazioni necessarie per stabilire se l’atto stesso sia fondato (sentenza dell’11 luglio 1985, Remia e a./Commissione, 42/84, EU:C:1985:327, punto 26). Alla luce di detta giurisprudenza, la ricorrente non può pertanto avvalersi validamente del fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha risposto specificamente a tutte le osservazioni in fatto o in diritto da essa sollevate nel corso del procedimento amministrativo.

Sulla prima parte, relativa al pagamento NRE alla ZTE

368

A fondamento della prima parte, dopo aver descritto, senza contestarla, la cronologia dei fatti relativi, in particolare, all’accordo sulle spese di ingegneria non ricorrenti concluso con la ZTE e al pagamento NRE a favore di quest’ultima, la ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente ritenuto che detto pagamento fosse equivalente a uno sconto di USD [riservato] per unità per i chip MDM6200 acquistati dalla ZTE nel 2010, benché l’approvazione del dicembre 2009 non fosse mai stata formalizzata in un accordo, né comunicata alla ZTE.

369

Secondo la ricorrente, se la Commissione non avesse preso in considerazione detto sconto per unità con riferimento alla ZTE, essa non avrebbe constatato una predazione nell’analisi prezzi‑costi dei chip MDM6200.

370

In primo luogo, la ricorrente ritiene che l’approvazione, a fine 2009 e nel maggio 2010, di un insieme di incentivi possibili per la ZTE rientrava in una serie più ampia di misure di incentivi nei confronti di quest’ultima, che non erano limitate al segmento di punta del mercato dei chip UMTS.

371

In secondo luogo, quanto alla considerazione della Commissione secondo cui il pagamento NRE alla ZTE equivaleva a uno sconto per unità per i chip MDM6200 acquistati dalla ZTE nel 2010, la ricorrente adduce i seguenti argomenti.

372

Anzitutto, la ricorrente afferma che le condizioni di approvazione sono mutate tra il dicembre 2009 e il maggio 2010, a seguito di una rivalutazione ponderata, il che ha comportato che il pagamento NRE alla ZTE non potesse essere percepito come uno sconto. Essa aggiunge che la Commissione considera il pagamento forfettario di USD [riservato] come uno sconto di USD [riservato] per chip, vale a dire come uno sconto ben maggiore rispetto a quello di USD [riservato] per chip asseritamente previsto dalla Qualcomm nel dicembre 2009.

373

La Commissione non fornirebbe poi alcuna prova né del fatto che la Qualcomm avesse l’intenzione, o anche la consapevolezza, di accordare alla ZTE un incentivo equivalente a uno sconto di USD [riservato] per chip, né del fatto che la ZTE fosse a conoscenza di un siffatto sconto unitario. Ne conseguirebbe che il pagamento NRE alla ZTE non avrebbe potuto incentivare quest’ultima ad acquistare chip MDM6200 nel 2010. Al contrario, la Commissione stessa fornirebbe la prova che, agli occhi della Qualcomm, il prezzo di detti chip venduti alla ZTE era superiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione di uno sconto di USD [riservato] per chip.

374

Trattando il pagamento NRE alla ZTE come uno sconto ricevuto per ciascun chip acquistato da quest’ultima, la decisione impugnata giungerebbe altresì a uno sconto per chip artificiosamente gonfiato di USD [riservato], proprio perché detto pagamento sarebbe indipendente dal numero di unità vendute e, nello stesso tempo, la domanda di chip MDM6200 da parte della ZTE nel 2010 rappresenterebbe una piccola frazione di quella prevista dalla Qualcomm nel dicembre 2009, il che avrebbe portato la Commissione a ripartire detto pagamento di USD [riservato] su una piccola frazione delle 1250000 unità menzionate nei messaggi di posta elettronica del dicembre 2009. Se il pagamento di cui trattasi avesse realmente incentivato la ZTE ad acquistare più unità di chip MDM6200, lo sconto implicito per unità sarebbe stato più contenuto e l’accertamento di un prezzo al di sotto del «costo» meno probabile.

375

La ricorrente afferma inoltre che, benché, nella decisione impugnata, la Commissione ammetta che il valore gonfiato è il risultato di una domanda debole da parte della ZTE per il chip MDM6200, essa ipotizza che detta domanda più debole potrebbe essere stata una delle ragioni che spiegano le modifiche nelle condizioni di pagamento concesse dalla Qualcomm in occasione dell’incontro di [riservato] del 24 maggio 2010. Orbene, la Qualcomm avrebbe individuato una corrispondenza datata maggio 2010, da cui risulterebbe che la ZTE aveva previsto una domanda di 475000 unità di chip MDM6200 per detto anno. Secondo la Qualcomm, applicando detto valore al pagamento di USD [riservato], si otterrebbero uno sconto ipotetico di USD [riservato] per chip all’atto dell’approvazione del maggio 2010 e prezzi pagati dalla ZTE per il chip MDM6200 che sarebbero invariabilmente superiori ai LRAIC della decisione impugnata.

376

Anche se la Qualcomm avesse poi inteso considerare il pagamento NRE come uno sconto unitario di USD [riservato], tale circostanza non sarebbe stata, in nessun caso, pertinente da un punto di vista economico, poiché detto pagamento non avrebbe mai indotto la ZTE ad acquistare chip MDM6200 piuttosto che chip forniti da un concorrente, posto che l’importo dell’incentivo era fisso e non aumentava in funzione del numero di chip acquistati.

377

Infine, il fatto che, nel febbraio 2011, la Qualcomm abbia aderito alla richiesta della ZTE di prolungare il termine per ottenere la qualifica di operatore di dispositivi per il chip MDM8200A sino al 30 giugno 2011, ma abbia respinto una richiesta corrispondente per i dispositivi contenenti un chip MDM6200, dimostrerebbe che il pagamento forfettario era, dal punto di vista contrattuale ed effettivamente, legato al chip MDM8200A, il che troverebbe conferma anche nella corrispondenza interna della Qualcomm.

378

In terzo luogo, la ricorrente lamenta un’incoerenza nella decisione impugnata tra, da un lato, le conclusioni relative alla predazione e, dall’altro, l’accertamento di un incremento del prezzo e del margine dei chip MDM6200 venduti alla ZTE. A suo avviso, esiste anche un’anomalia nella ripartizione degli asseriti costi di R&S tra i chip MDM6200 e MDM6600 nel 2010, poiché i prezzi utilizzati nel calcolo della Commissione per i chip MDM6200 venduti alla ZTE non sarebbero ridotti in funzione dello sconto derivante dalle spese di ingegneria non ricorrenti.

379

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

380

In via preliminare, occorre osservare che, in particolare ai punti da 677 a 693 della decisione impugnata, la Commissione ha proceduto al calcolo dei prezzi pagati dalla ZTE e dalla Huawei e, in conformità delle considerazioni svolte segnatamente nelle sezioni 12.4.2.3, 12.4.2.4, 12.4.2.6 e 12.4.2.11 di detta decisione, alla reimputazione di due sconti derivanti dalle spese di ingegneria non ricorrenti riconosciuti dalla Qualcomm a questi due clienti. Secondo la Commissione, benché ciascuno sconto fosse stato formalmente registrato come applicato ai chip MDM8200A venduti a detti clienti, elementi di prova contestuali dimostrano che la reale intenzione della Qualcomm era, da un lato, di concedere un pagamento forfettario di USD [riservato] (inizialmente di USD [riservato]) alla ZTE, da applicare alle vendite effettuate nel 2010, con l’obiettivo di incoraggiare quest’ultima ad acquistare e ad elaborare soluzioni fondate sul chip MDM6200 e, dall’altro, di concedere uno sconto retroattivo sotto forma di pagamento forfettario di USD [riservato] alla Huawei al fine di ridurre il prezzo delle unità del chip MDM8200 che essa aveva acquistato presso la Qualcomm, ma che erano risultate troppo costose per consentire alla Huawei di aggiudicarsi gare d’appalto a valle.

381

Per quanto attiene al pagamento NRE alla ZTE, per pervenire alla sua conclusione, la Commissione si riferisce, nelle sezioni 12.4.2.4, 12.4.2.6 e 12.4.2.11 della decisione impugnata, a documenti interni della Qualcomm, che dimostrano, a suo avviso, che quest’ultima non era in grado di proporre alla ZTE un prezzo inferiore a quello proposto alla Huawei e temeva di abbassare troppo presto il prezzo del chip MDM6200, che, in quel momento, non era stato ancora lanciato. Di conseguenza, sarebbe stato proposto, a partire dal dicembre 2009, di trattare la questione della fissazione dei prezzi sotto forma di sconti puntuali risultanti dalle spese di ingegneria non ricorrenti, di cui una parte era collegata alla condizione dell’ottenimento, da parte della ZTE, della qualifica di operatore di dispositivi per il chip MDM8200A e l’altra alla condizione dell’ottenimento, da parte della ZTE, della qualifica di operatore di dispositivi per il chip MDM6200, prima del 31 dicembre 2010 (termine che sarebbe poi stato spostato al 30 giugno 2011 con riferimento alla certificazione del chip MDM8200A). Secondo la Commissione, detto pagamento aveva in realtà l’obiettivo di ridurre il prezzo del chip MDM6200 di USD [riservato] per chip che la Qualcomm contava di vendere alla ZTE nel 2010. A seguito di una contrazione significativa degli ordini della ZTE rispetto alle previsioni della Qualcomm, l’importo della riduzione effettivamente concessa sarebbe stato di USD [riservato] per chip.

382

In primo luogo, va osservato che il fatto che la Qualcomm ha attuato, nei confronti della ZTE, una serie di misure di incentivi relative a diversi chip, compresi chip che non erano utilizzati per il segmento di punta del mercato dei chip UMTS, non significa tuttavia che alcune di esse non possano essere prese in considerazione ai fini dell’analisi prezzi-costi compiuta per la valutazione della predazione.

383

In secondo luogo, dalla descrizione della ricorrente emerge che la differenza tra l’incentivo approvato nel dicembre 2009 e quello approvato nel maggio 2010 risiede nel fatto che il primo comportava un pagamento di USD [riservato], realizzabile alla firma dell’accordo, e di USD [riservato] realizzabile a condizione che la ZTE ottenesse la qualifica di operatore di dispositivi per il chip MDM8200A, e che il secondo comportava un pagamento di USD [riservato], pagabile a condizione che la ZTE ottenesse la qualifica di operatore di dispositivi per il chip MDM6200. La ricorrente non spiega pertanto per quale ragione il fatto che «i termini dell’approvazione [fossero] cambiati da dicembre a maggio testimonierebbe una rivalutazione ponderata», né in che modo ciò sarebbe favorevole ai fini della valutazione della predazione.

384

Al contrario, come descritto ai punti 501 e 502 della decisione impugnata, le comunicazioni interne del dicembre 2009, intercorse tra membri con posizioni dirigenziali (quali il direttore della gestione dei prodotti QCT e i vicepresidenti delle finanze e delle vendite), indicano, anzitutto, che i prezzi offerti alla ZTE per il chip MDM6200 non potevano essere inferiori a quelli offerti alla Huawei e che la Qualcomm non voleva una «forte variazione del prezzo»; esse indicano poi che la Qualcomm temeva perdite per il chip MDM6200 derivanti dalla collaborazione tra la ZTE e l’Icera e, infine, che la soluzione considerata era un pagamento NRE legato ai chip MDM6200 o MDM8200A «per evitare che [l’]Icera concludesse molti affari». La soluzione a tale timore veniva individuata nella proposta «ZTE MDM6200 Price Proposal» del dicembre 2009 che, in un certo modo, non costituiva una «forte variazione del prezzo» in quanto si trattava non di una variazione del prezzo, ma di un incentivo, e comprendeva un pagamento legato alla qualifica come operatore di dispositivi per il chip MDM8200A e all’acquisto di un certo numero di unità del chip MDM6200, con la possibilità di trattenere il pagamento in caso di mancato soddisfacimento dell’una o dell’altra condizione.

385

Inoltre, dalla presentazione alla riunione [riservato] dell’8 febbraio 2010, successiva quindi all’approvazione del dicembre 2009, emerge che il pagamento che, all’epoca, avrebbe dovuto essere destinato formalmente sia al chip MDM8200A che al chip MDM6200, aveva in realtà solo l’obiettivo di ridurre il prezzo di quest’ultimo.

386

Occorre inoltre osservare, in linea con la Commissione, che la condizione inizialmente proposta, che prevedeva che la ZTE acquistasse [riservato] unità di chip MDM6200 nel 2010 (corrispondenti alle previsioni all’epoca compiute della domanda da parte della ZTE) non è stata ufficializzata nell’approvazione del [riservato]. Tuttavia, nel maggio 2010, visto il calo delle previsioni della domanda della ZTE a 475000 unità, il [riservato] ha modificato la struttura dei pagamenti NRE. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nulla indica che tali modifiche corrispondessero a un cambiamento nella volontà alla base di detti pagamenti, che era quella di incoraggiare gli acquisti da parte della ZTE di chip MDM6200. Infatti, se l’obiettivo iniziale fosse stato, nel dicembre 2009, di promuovere il chip MDM8200A, o se tale fosse stato nel maggio 2010, non sarebbe stato necessario o logico ridurre lo sconto per i chip MDM8200A da USD [riservato] a USD [riservato] (pari a un calo del 60%). Per contro, avendo fortemente rivisto le previsioni della domanda di chip MDM6200 della ZTE, che erano passate da [riservato] unità a meno di [riservato] unità, non era più giustificato, dal punto di vista della Qualcomm, proporre alla ZTE lo sconto inizialmente previsto di USD [riservato].

387

La modifica della struttura dei pagamenti NRE consentiva tuttavia di mantenere un pagamento equivalente a uno sconto di USD [riservato] per unità, formalmente collegato ai chip MDM8200A (ma, in realtà, destinato ai chip MDM6200), proponendo nel contempo di raddoppiare il pagamento (che sarebbe passato quindi a USD [riservato]) in caso di ottenimento da parte del cliente di una certificazione come operatore per il chip MDM6200 prima della fine del 2010, vale a dire se la ZTE avesse stimolato lo sviluppo di una soluzione MDM6200 nel corso del 2010. La Commissione indica, correttamente, che il rifiuto della Qualcomm di prolungare il termine per la qualifica come operatore per i chip MDM6200 nel febbraio 2011 è conforme a detta struttura e alla conclusione della Qualcomm secondo cui la ZTE non si era attivata a sufficienza per stimolare il chip MDM6200 nel 2010 così da meritare di ricevere la parte restante degli sconti derivanti dalle spese di ingegneria non ricorrenti.

388

Per quanto attiene all’argomento della ricorrente secondo cui il fatto che nel febbraio 2011 la Qualcomm si sia rifiutata di prolungare il termine per ottenere la qualifica come operatore di dispositivi contenenti un chip MDM6200 dimostrerebbe che il pagamento NRE alla ZTE era contrattualmente ed effettivamente legato al chip MDM8200A, occorre sottolineare che detta circostanza e, quindi, il fatto che la Qualcomm non ha versato alla ZTE la somma di USD [riservato] ad essa relativa, sono perfettamente coerenti con l’intenzione iniziale della Qualcomm di prevedere un meccanismo di recupero per una parte del pagamento NRE se la ZTE non avesse acquistato i volumi previsti di chip MDM6200.

389

Per quanto attiene al trattamento del pagamento NRE alla ZTE quale sconto unitario, si osserva che non è possibile ravvisare alcun errore della Commissione né con riferimento alla contabilizzazione di detto pagamento alle unità applicabili, né quanto al calcolo dello sconto e alla valutazione del contesto.

390

In primo luogo, per quantificare l’importanza del pagamento NRE alla ZTE, occorre contabilizzare ogni pagamento relativo ai chip MDM6200 ordinati e forniti, vale a dire 145775 unità, dividendo l’importo totale dei pagamenti per l’importo totale delle unità ordinate e acquistate.

391

La circostanza secondo cui il pagamento NRE alla ZTE ha comportato alla fine uno sconto unitario tre volte superiore a quello inizialmente previsto è solo il risultato di una riduzione significativa della quantità di chip MDM6200 ordinati e acquistati dalla ZTE rispetto a quanto previsto dalla Qualcomm, vale a dire [riservato] unità. Posto che l’ammontare dell’incentivo era stato determinato a priori, ciascun chip ha beneficiato di una riduzione di prezzo molto più elevata rispetto a quella inizialmente prevista. In altre parole, tale aumento dello sconto applicato a ciascun chip costituisce soltanto un effetto secondario di un’errata previsione delle vendite della Qualcomm con riferimento alla ZTE.

392

Quanto alla circostanza secondo cui la ZTE non era al corrente del fatto che il pagamento NRE ad essa destinato doveva essere trattato come uno sconto unitario, va osservato che la giurisprudenza non richiede che il cliente dell’impresa in posizione dominante sia a conoscenza del metodo impiegato per pervenire all’applicazione di un prezzo inferiore al costo. Infatti, è sufficiente, da un lato, che l’analisi prezzi-costi riveli un prezzo superiore alla misura del costo prescelta e, dall’altro, che esista un intento escludente del concorrente oggetto del comportamento (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione, C‑62/86, EU:C:1991:286, punti 7172).

393

Inoltre, per quanto concerne l’argomento vertente sul fatto che il pagamento non avrebbe incoraggiato la ZTE ad acquistare più chip, va osservato che, nella sentenza del 12 maggio 2022, Servizio Elettrico Nazionale e a. (C‑377/20, EU:C:2022:379, punto 53 e giurisprudenza citata), la Corte ha dichiarato che la qualificazione di una pratica di un’impresa in posizione dominante come abusiva non imponeva di dimostrare, nel caso di una pratica di una tale impresa diretta a escludere i propri concorrenti dal mercato in questione, che il suo risultato fosse stato raggiunto e, dunque, di dimostrare un concreto effetto escludente sul mercato. Infatti, l’articolo 102 TFUE mira a sanzionare lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di esso indipendentemente dall’eventuale esito fruttuoso di un simile sfruttamento.

394

In terzo luogo, l’argomento della ricorrente vertente sulle incoerenze della decisione impugnata è appena accennato, cosicché è difficile comprendere in che modo tali incoerenze potrebbero ledere la legittimità della decisione di cui trattasi, cosicché detto argomento deve essere dichiarato irricevibile. In ogni caso, la spiegazione fornita dalla Commissione, vale a dire che l’incremento del prezzo e del margine dei chip MDM6200 venduti alla ZTE nel periodo in esame è una conseguenza degli sconti derivanti dai pagamenti NRE, è del tutto coerente con la parte restante del ragionamento. Per quanto riguarda l’asserita anomalia nella ripartizione degli asseriti costi di R&S tra i chip MDM6200 e MDM6600 nel 2010, basti osservare che il punto 841 di detta decisione spiega in maniera dettagliata e credibile le ragioni che hanno spinto la Commissione a procedere in tal senso, ragioni che la ricorrente contesta, peraltro, solo in maniera generica.

395

Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima parte del sesto motivo deve essere respinta.

Sulla seconda parte, relativa al pagamento NRE alla Huawei

396

Secondo la ricorrente, anche ammettendo che essa abbia considerato il pagamento NRE alla Huawei come una «compensazione» per le scorte di chip MDM8200 che quest’ultima aveva accumulato, detto pagamento riguardava chip già acquistati e non avrebbe pertanto potuto indurre la Huawei ad acquistare un volume maggiore di tali chip. Inoltre, come risulterebbe anche dalla risposta della Huawei a una richiesta di informazioni della Commissione, i termini dell’accordo sulle spese di ingegneria non ricorrenti concluso con la Huawei e detto pagamento, legato alla qualifica come operatore di dispositivi per il chip MDM8200A, non incoraggiavano la Huawei ad acquistare tali chip, ma piuttosto chip MDM8200A, e ciò per un periodo indeterminato.

397

In termini più generali, la ricorrente contesta alla Commissione di aver espunto, dal punto 1142 della decisione impugnata, la frase contenente una «quasi-affermazione» esplicita di «dissimulazione» introdotta nella CA complementare per quanto atteneva ai pagamenti NRE alla ZTE e alla Huawei, cui la Qualcomm aveva risposto in occasione del procedimento amministrativo, mantenendo invariata la parte restante del punto riguardante detti pagamenti NRE. A suo avviso, detta soppressione integra un difetto di motivazione, indicativo anche dell’incapacità della Commissione di dimostrare l’intenzione della Qualcomm di escludere l’Icera dal mercato.

398

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

399

In via preliminare, va ricordato che, per quanto concerne il pagamento NRE alla Huawei, la Commissione si riferisce, nella sezione 12.4.2.3 della decisione impugnata, a documenti interni della Qualcomm che dimostrano, a suo avviso, come, vista la contrarietà di numerosi membri con posizioni dirigenziali della Qualcomm a cedere alle pressioni della Huawei, che chiedeva consistenti riduzioni dei prezzi sui chip MDM8200, la Qualcomm fosse alla fine giunta a concedere una riduzione del prezzo retroattiva per le spedizioni di chip MDM8200 successive al 23 novembre 2009, oltre a un «MDM8200A NRE», vale a dire un pagamento ufficialmente destinato a coprire spese di ingegneria non ricorrenti sopportate per la certificazione di un terminale specifico integrante il chip MDM8200A che ammontava a USD [riservato] (poi a USD [riservato]). Secondo la Commissione, benché formalmente associato all’ottenimento della certificazione come operatore per quest’ultimo chip, il pagamento NRE sarebbe stato esplicitamente collegato alla riserva di chip MDM8200 della Huawei e avrebbe consentito di applicare una riduzione retroattiva di prezzo per unità.

400

In primo luogo, non può essere condiviso l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la Huawei aveva già acquistato i chip MDM8200 e il pagamento NRE ad essa destinato non avrebbe potuto quindi incentivarla ad acquistarne volumi maggiori. Infatti, dai documenti e dalla corrispondenza menzionati, in particolare, ai punti da 480 a 486 della decisione impugnata emerge che detto incentivo è stato concesso alla Huawei per aiutarla a liberarsi di un eccesso di detti chip, in un contesto in cui quest’ultima si avvaleva sempre più della pressione concorrenziale esercitata dall’Icera, in particolare con il chip ICE8042, per ottenere condizioni più vantaggiose.

401

Inoltre, dai documenti e dalla corrispondenza menzionati, segnatamente, ai punti da 480 a 486 della decisione impugnata emerge che la Qualcomm non era nella condizione di ignorare le richieste della Huawei, il che dimostra che le trattative sui prezzi erano ancora in corso allorquando la Qualcomm ha deciso di riconoscere il pagamento NRE alla Huawei e che, in quel momento, le condizioni di vendita dei chip MDM8200 non erano state ancora fissate in maniera definitiva.

402

Per quanto attiene all’argomento della ricorrente vertente sul fatto che i termini dell’accordo sulle spese di ingegneria non ricorrenti e il pagamento NRE alla Huawei non incentivavano quest’ultima ad acquistare chip MDM8200, ma piuttosto chip MDM8200A, va osservato, in linea con la Commissione, che le risposte della Huawei ai quesiti della Commissione non dimostrano che quest’ultima considerava detto pagamento come riferito ai chip MDM8200A. Al contrario, come indicato al punto 681 della decisione impugnata, la risposta della Huawei si limita a ripetere semplicemente i termini di detto accordo, che non corrispondono agli elementi di prova relativi alla reale finalità di detto pagamento. Orbene, dagli elementi di prova menzionati ai punti 482 e 679 di detta decisione e per stessa ammissione della Qualcomm nella risposta alla CA emerge che il medesimo pagamento doveva fungere da sconto retroattivo per i chip MDM8200. Inoltre, l’affermazione della Qualcomm secondo cui la Huawei considerava il pagamento in questione come riferito ai chip MDM8200A è contraddetta dagli elementi di prova contemporanei menzionati ai punti 491, 527 e 543 di detta decisione, in cui la Huawei chiedeva alla Qualcomm di adeguare gli sconti derivanti dalle spese di ingegneria non ricorrenti per tener conto di una riserva aggiuntiva di unità per i chip MDM8200 che aveva registrato. Da questi elementi emerge che la Huawei sapeva perfettamente che la reale intenzione alla base del pagamento NRE era di fungere da sconto per i chip MDM8200, e non per i chip MDM8200A.

403

Infine, quanto alla «quasi-affermazione» esplicita di «dissimulazione» introdotta nella CA complementare per quanto riguarda i pagamenti NRE alla ZTE e alla Huawei, è sì vero, da un lato, che l’ultima frase del punto 771 della CA complementare sollevava la questione se il fatto che la Qualcomm non avesse contabilizzato correttamente le spese di ingegneria non ricorrenti per i chip fosse un tentativo di dissimulare lo sconto legato al pagamento di dette spese e, dall’altro, che detta questione non è stata riprodotta nella decisione impugnata. Tuttavia, non può essere accolta la critica della ricorrente in merito alla soppressione di detta «quasi-affermazione», secondo cui detta soppressione integrerebbe un difetto di motivazione e rivelerebbe altresì l’incapacità della Commissione di dimostrare l’intenzione della Qualcomm di escludere l’Icera dal mercato.

404

Infatti, basti osservare a tal proposito che, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 307, la Commissione non era tenuta a rispondere specificamente, nella decisione impugnata, a tutte le osservazioni in fatto o in diritto da essa sollevate nel corso del procedimento amministrativo. Peraltro, come sostiene la Commissione, la soppressione nella decisione impugnata dell’ultima frase del punto 771 della CA complementare dimostra, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, che la Commissione ha tenuto conto della risposta della Qualcomm nel procedimento amministrativo, senza tuttavia che ciò incida sulla dimostrazione della volontà della Qualcomm di escludere l’Icera dal mercato rilevante.

405

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la seconda parte del sesto motivo. Di conseguenza, posto che la prima parte di detto motivo è stata anch’essa respinta (v. punto 395 supra), occorre respingere detto motivo nella sua interezza.

Sul settimo motivo, vertente sulla «mancanza di un parametro di riferimento adeguato in materia di costi di riferimento»

406

Con il settimo motivo, che si divide in tre parti, la prima vertente su una violazione del principio di certezza del diritto e del principio in dubio pro reo, la seconda relativa al fatto che il criterio dei LRAIC non è il costo di riferimento adeguato e la terza secondo cui i LRAIC calcolati dalla Commissione non corrisponderebbero ai LRAIC «reali», la ricorrente sostiene che il trattamento dei costi nella decisione impugnata è viziato da numerosi errori e da violazioni dei principi generali del diritto.

Osservazioni preliminari

407

Nella sezione 12.6 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato, per quanto riguardava i chip oggetto dell’indagine, le ragioni per cui essa aveva ritenuto che la misura dei costi più adeguata per l’analisi prezzi-costi fosse costituita dai LRAIC. Nell’ambito del calcolo di questi ultimi, essa ha tenuto conto, da un lato, dei costi di fabbricazione, variabili in ragione della quantità di chip prodotti e che rappresentano così la pertinente componente variabile dei LRAIC (sezione 12.6.2 di detta decisione) e, dall’altro, dei costi di R&S della Qualcomm, come registrati nella banca dati relativa ai costi di R&S della Qualcomm [riservato], catturando così la principale parte fissa del costo incrementale di produzione di un chip (sezione 12.6.3 di detta decisione). Essa ha aggiunto che altri tipi di costi fissi, come i costi di commercializzazione, non erano inclusi, cosicché i LRAIC da essa calcolati erano inferiori agli ATC della Qualcomm.

408

Secondo la Commissione, alla luce dei criteri stabiliti dal giudice dell’Unione in tale settore, i LRAIC costituivano la misura dei costi più adeguata nel caso di specie per calcolare la percentuale minima di copertura dei costi sostenuti dalla Qualcomm per quanto attiene ai prodotti di cui trattasi. Essa ritiene che, posto che la Qualcomm è un’impresa fornitrice di più prodotti che beneficia di economie di diversificazione, numerosi prodotti potevano richiedere le medesime attività di produzione, con la conseguenza che i costi pertinenti non variavano in funzione del numero di prodotti forniti (in prosieguo: i «costi comuni»). A parere della Commissione, ne consegue che questi costi non erano presi in considerazione nell’ambito dei LRAIC, poiché questi ultimi comprendono unicamente i costi di produzione specifici per i prodotti oggetto dell’indagine. Pertanto, la media di tutti i costi variabili e fissi che la Qualcomm sopportava per produrre un prodotto specifico, vale a dire i LRAIC, sarebbe anch’essa inferiore, per ciascun prodotto, agli ATC.

409

Nella decisione impugnata, la Commissione osserva che la considerazione secondo cui i LRAIC erano inferiori, per ciascun prodotto, agli ATC, non è rimessa in discussione dal fatto che ciascun chip poteva comportare, o aver beneficiato, di ricadute in materia di R&S a favore di futuri chip. Secondo la Commissione, le ricadute di cui beneficiava un determinato chip potevano essere approssimativamente compensate con le ricadute che detto specifico prodotto poteva comportare, a sua volta, a favore di un futuro chip. Essa ha indicato che, pertanto, i costi di R&S sopportati per un chip non erano stati ridotti in funzione delle ricadute che detto stesso chip avrebbe potuto generare a favore di un chip futuro. Tuttavia, per quanto concerne i chip MDM8200 e MDM8200A, la Commissione ha adeguato la sua ripartizione dei costi di sviluppo tenendo conto del fatto che dagli elementi del fascicolo si evinceva che il chip MDM8200 aveva avuto, a favore del chip MDM8200A, molte più ricadute di quelle di cui esso aveva beneficiato.

410

In pratica, per calcolare gli AVC, la Commissione si è fondata sul parametro del «costo unitario medio» che risultava dai dati della Qualcomm, il quale poteva essere declinato secondo due criteri contabili: un primo criterio che rispecchia il costo unitario medio dei chip venduti nel corso di un determinato trimestre e un secondo criterio che rispecchia il costo unitario dei chip acquistati dalla Qualcomm (presso fonderie) nel corso di un determinato trimestre. Inizialmente, nella CA, la Commissione ha seguito il primo criterio. In seguito, nella CA complementare e nella decisione impugnata, per tener conto di determinate osservazioni della Qualcomm, la Commissione ha seguito piuttosto il secondo criterio, accompagnato da taluni adeguamenti volti principalmente a risolvere un problema di contabilizzazione dell’inventario.

411

Per contro, per calcolare i costi di R&S della Qualcomm da imputare a ciascun chip, la Commissione ha identificato come «incrementali» rispetto ad esso talune voci di costo nella [riservato], che la Qualcomm utilizzava per registrare ed imputare taluni costi fissi all’uno o all’altro chip. In particolare, l’identificazione dei costi «incrementali» è stata compiuta sulla base di un documento interno della Qualcomm in cui tale stesso termine era impiegato, vale a dire la presentazione interna intitolata [riservato], relativa alla [riservato] (in prosieguo: il [riservato]), e sulla base delle spiegazioni fornite dalla Qualcomm nel corso del procedimento amministrativo con riferimento alle categorie di costi considerate come «incrementali» in detto documento.

Sulla prima parte, vertente su una violazione del principio di certezza del diritto e del principio in dubio pro reo

412

La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto, il principio della presunzione di innocenza e il principio in dubio pro reo utilizzando due approcci differenti, uno «discendente», o «top-down», e l’altro «ascendente», o «bottom-up» per qualificare l’investimento totale in R&S della Qualcomm nella CA, da un lato, e nella CA complementare e nella decisione impugnata, dall’altro. Più in particolare, nella CA la Commissione avrebbe ammesso che la [riservato] era inadeguata per un’analisi prezzi-costi. Per contro, nella CA complementare e nella decisione impugnata, la Commissione utilizzerebbe dati tratti da detta banca dati e il metodo ivi impiegato porterebbe a margini molto differenti tra chip e da un trimestre all’altro rispetto a quelli indicati nella CA.

413

La ricorrente sostiene altresì che la diversità tra il metodo impiegato nella CA, da un lato, e il metodo impiegato nella CA complementare e nella decisione impugnata, dall’altro, le avrebbe impedito di conoscere in anticipo il metodo che la Commissione avrebbe infine utilizzato e i relativi risultati all’atto di assumere le pertinenti decisioni in materia di tariffazione dei chip e, a fortiori, in materia di investimenti in R&S. A suo avviso, la Commissione stessa non era in grado di anticipare gli elementi fondamentali del metodo infine impiegato nella suddetta decisione, né i suoi risultati, dopo oltre cinque anni di indagine.

414

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

415

In via preliminare va constatato, in linea con quanto è stato fatto ai precedenti punti da 364 a 366, che le censure della ricorrente vertenti sulla violazione del principio della presunzione di innocenza e del principio in dubio pro reo devono essere considerate irricevibili nella misura in cui non sono accompagnate da precisazioni sufficienti per valutarne la fondatezza.

416

Inoltre, in primo luogo, per quanto attiene all’argomento della ricorrente vertente, in sostanza, sulla differenza tra i metodi di analisi impiegati dalla Commissione, da un lato, nella CA e, dall’altro, nella CA complementare e nella decisione impugnata, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 146, fino all’adozione di una decisione finale, la Commissione può, in considerazione, in particolare, delle osservazioni scritte o orali delle parti, rinunciare ad alcuni o anche a tutti gli addebiti inizialmente formulati nei loro confronti e modificare così la sua posizione in loro favore, o decidere di aggiungere nuovi addebiti a condizione di concedere alle imprese interessate l’occasione di manifestare su di essi il proprio punto di vista. Lo stesso vale per il metodo impiegato dalla Commissione nella sua analisi prezzi-costi.

417

Occorre infatti ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, se il principio di certezza del diritto esige che le regole di diritto siano chiare e precise ed è inteso a garantire la prevedibilità delle situazioni e delle relazioni giuridiche che rientrano nella sfera del diritto dell’Unione (v. sentenza del 15 settembre 2005, Irlanda/Commissione, C‑199/03, EU:C:2005:548, punto 69 e giurisprudenza citata; sentenza del 29 marzo 2012, Spagna/Commissione, T‑398/07, EU:T:2012:173, punto 107), ciò non toglie che dal carattere provvisorio del metodo accolto nella CA ai fini di determinare la misura dei costi più adeguata per l’analisi prezzi-costi si evince che la decisione finale della Commissione non può essere annullata per il solo motivo che i risultati derivanti dall’applicazione di un altro metodo nella CA complementare e nella decisione impugnata non corrispondono in maniera identica ai risultati cui avrebbe portato il metodo inizialmente accolto nella CA (v., per analogia, sentenza del 5 dicembre 2013, SNIA/Commissione, C‑448/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:801, punto 43).

418

Occorre inoltre osservare che, nel caso di specie, la ricorrente non nega di aver avuto, nel corso del procedimento amministrativo e in particolare a seguito dell’invio della CA complementare, la possibilità di spiegare il suo punto di vista sul metodo da accogliere nella decisione impugnata.

419

Inoltre, la ricorrente si limita ad evocare il carattere «ascendente» e «discendente» dei metodi impiegati dalla Commissione e una differenza tra i requisiti di margine tra i chip e tra un trimestre e l’altro, senza spiegare, se non attraverso un rinvio alle sue memorie prodotte nel corso del procedimento amministrativo e allegate al ricorso, quali sarebbero in concreto le differenze tra l’approccio «discendente» e l’approccio «ascendente» e quali le loro implicazioni pratiche. A tal proposito, va osservato, in linea con la Commissione, che il metodo adottato nella decisione impugnata (e nella CA complementare) si fonda sui costi di R&S reali che la Qualcomm stessa ha contabilizzato per ciascun chip. Per tale ragione, la Commissione ha ritenuto che detto metodo riflettesse più fedelmente i costi di R&S realmente sostenuti per lo sviluppo di ciascun chip rispetto a quello applicato nella CA.

420

Pertanto, anche ammettendo che i metodi di analisi utilizzati dalla Commissione nella CA da un lato, e nella CA complementare e nella decisione impugnata, dall’altro, producano risultati diversi, come sostiene la ricorrente, tale elemento non consente di ritenere che, nel caso di specie, la Commissione abbia commesso un errore adottando nella decisione impugnata un metodo fondato sui costi di R&S reali che la Qualcomm stessa aveva contabilizzato per ciascun chip. Pertanto, tale argomento non può essere accolto.

421

In secondo luogo, per quanto concerne l’argomento della ricorrente vertente sull’impossibilità, per essa, di conoscere, all’atto di adottare le sue decisioni in merito ai prezzi dei chip e agli investimenti in R&S, il metodo che la Commissione avrebbe utilizzato per stabilire la pertinente misura dei costi, sollevato unicamente a supporto dell’allegata violazione del principio di certezza del diritto, occorre ricordare che, nella CA complementare, la Commissione aveva indicato che il calcolo dei LRAIC era stato modificato unicamente per tener conto delle obiezioni sollevate dalla ricorrente nella risposta alla CA con riferimento al calcolo dei LRAIC compiuto nella CA.

422

A tal riguardo, va osservato che, se è vero che la valutazione dei costi dell’impresa dominante consente a quest’ultima, in considerazione della particolare responsabilità che le incombe ex articolo 102 TFUE, di valutare la legittimità della propria condotta ed è quindi conforme al principio generale della certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 202, e del 17 febbraio 2011, Teliasonera Sverige, C‑52/09, EU:C:2011:83, punto 44), ciò non impedisce alla Commissione di compiere taluni adeguamenti fondati sulle rilevazioni di prezzi e di costi dell’impresa dominante e su tutte le altre informazioni pertinenti fornite da quest’ultima (v., in tal senso, sentenze del 30 gennaio 2007, France Télécom/Commissione, T‑340/03, EU:T:2007:22, punti da 131 a 137; del 10 aprile 2008, Deutsche Telekom/Commissione, T‑271/03, EU:T:2008:101, punti da 208 a 211, e del 13 dicembre 2018, Slovak Telekom/Commissione, T‑851/14, EU:T:2018:929, punti da 220 a 235).

423

Ne consegue che il principio di certezza del diritto non esige che l’impresa dominante disponga di previsioni dettagliate quanto al metodo esatto che la Commissione utilizzerà per calcolare i propri costi. Il metodo impiegato dalla Commissione deve infatti tener conto delle circostanze particolari del caso di specie e, segnatamente, delle informazioni disponibili fornite dall’impresa dominante.

424

Alla luce di quanto precede occorre respingere la prima parte del settimo motivo.

Sulla seconda parte, vertente sul fatto che il criterio dei LRAIC non è il costo di riferimento adeguato

425

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto considerare che il costo di riferimento più adeguato ai fini dell’analisi prezzi-costi nel presente caso era costituito dagli AVC o dai costi evitabili medi (in prosieguo: gli «AAC»), e non dai LRAIC.

426

In primo luogo, le decisioni in materia di prezzi si fonderebbero sulle condizioni della concorrenza in un momento in cui i costi di R&S della Qualcomm erano già divenuti «irrecuperabili», nel senso che non potevano più essere evitati. Prezzi inferiori ai LRAIC consentirebbero di frequente, secondo la ricorrente, di massimizzare i profitti a breve termine e non pregiudicherebbero il profitto.

427

In secondo luogo, i LRAIC sarebbero concepiti per una realtà statica, posto che si concentrerebbero su un prodotto determinato e non terrebbero conto dei prodotti collegati passati e futuri. Orbene, in un settore dinamico come quello dei semiconduttori, che ha ricadute intertemporali, il ricorso ad essi non sarebbe adeguato.

428

In terzo luogo, l’estrema limitatezza delle contestazioni di abuso nel presente caso (vertenti unicamente sulla vendita di tre chip a due clienti nel corso di qualche trimestre) comporterebbe che, in realtà, i LRAIC «reali» sarebbero gli AAC o gli AVC, ovvero costi estremamente vicini.

429

A tal riguardo, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che i prodotti appartenenti al mercato rilevante fossero caratterizzati da costi marginali o variabili deboli, pur avendo essa stessa dichiarato in più occasioni che gli AVC erano un importante parametro di concorrenza.

430

In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la scelta della Commissione di basare la sua analisi sui LRAIC invece che sugli ATC non sarebbe, contrariamente a quanto da quest’ultima sostenuto, più favorevole per essa. Secondo la ricorrente, è improbabile che gli ATC, correttamente calcolati, siano superiori ai LRAIC, posto che questi ultimi includono anche costi comuni, non tengono conto dei ricavi derivanti dalla sua attività in materia di licenze di brevetti e hanno subito manipolazioni post hoc, con l’effetto di gonfiare considerevolmente i LRAIC del chip MDM8200A.

431

La Commissione e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

432

Va ricordato, anzitutto, che, quando il Tribunale è adito, a norma dell’articolo 263 TFUE, con un ricorso di annullamento avverso una decisione di applicazione dell’articolo 102 TFUE, esso deve, in generale, esercitare, sulla base degli elementi prodotti dalla ricorrente per corroborare i propri motivi, un controllo completo sull’adempimento delle condizioni di applicazione di tale disposizione e che in occasione di tale controllo, il Tribunale non può basarsi sul potere discrezionale di cui dispone la Commissione, in forza del ruolo assegnatole, in materia di politica della concorrenza, dai Trattati UE e FUE, per rinunciare a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto (v., per analogia, sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punti 155156).

433

Occorre inoltre constatare che l’utilizzo, da parte della Commissione, di un metodo fondato su prezzi superiori agli AVC e inferiori agli ATC deriva unicamente dalla giurisprudenza. Infatti, secondo la Corte, prezzi inferiori agli AVC con cui un’impresa dominante cerca di eliminare un concorrente devono essere considerati abusivi. Poiché ogni vendita comporta per l’impresa dominante una perdita, ossia la totalità dei costi fissi (vale a dire quei costi che restano costanti a prescindere da quale sia l’entità dei quantitativi prodotti) e, almeno in parte, dei costi variabili relativi all’unità prodotta, la detta impresa non ha infatti alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti, per poter poi rialzare i propri prezzi approfittando della situazione di monopolio. D’altra parte, prezzi inferiori agli ATC, i quali comprendono i costi fissi e quelli variabili, ma superiori agli AVC, sono da considerare abusivi allorché sono fissati nell’ambito di un disegno inteso a eliminare un concorrente. Tali prezzi possono infatti estromettere dal mercato imprese le quali potrebbero essere altrettanto efficienti come l’impresa dominante, ma che, per via delle loro più modeste capacità finanziarie, sono incapaci di resistere alla concorrenza che viene esercitata nei loro confronti (sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione, C‑62/86, EU:C:1991:286, punti 7172).

434

Tale giurisprudenza è stata confermata in numerose sentenze successive che riconoscono, sistematicamente, che prezzi inferiori agli AVC devono essere considerati in via di principio abusivi in quanto, applicando prezzi di tal genere, si presume che un’impresa in posizione dominante persegua l’unico scopo economico di eliminare i propri concorrenti. Dall’altro lato, prezzi inferiori agli ATC ma superiori agli AVC devono essere considerati abusivi solo allorché sono fissati nell’ambito di un disegno inteso a eliminare un concorrente (sentenze del 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commissione, C‑333/94 P, EU:C:1996:436, punto 41, e del 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione, C‑202/07 P, EU:C:2009:214, punto 109).

435

Alla luce della giurisprudenza tratta dalla sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione (C‑62/86, EU:C:1991:286, punti 7172), la Commissione, per constatare un abuso di posizione dominante, doveva, quindi, nel caso di specie, da un lato, accertare che i prezzi della ricorrente erano inferiori agli ATC e, dall’altro, provare l’intenzione di quest’ultima di escludere un concorrente. Orbene, come ricordato ai precedenti punti 408 e 409, nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che i LRAIC della Qualcomm fossero inferiori, per ciascun prodotto, ai suoi ATC.

436

A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nell’ambito della sua quarta censura, si deve considerare che, posto che gli ATC comprendono, in particolare, tutti i costi comuni, mentre i LRAIC includono soltanto i costi associati ai prodotti specifici considerati, è, in sostanza, escluso che gli ATC siano inferiori ai LRAIC. Infatti, quand’anche la Commissione avesse erroneamente considerato determinati costi comuni come specifici per i prodotti di cui trattasi, la ricorrente non potrebbe validamente sostenere che i LRAIC possono essere superiori agli ATC.

437

Occorre peraltro osservare che la Commissione ha calcolato gli ATC alla sezione 12.7.5.2 della decisione impugnata e ha concluso che erano superiori ai LRAIC. Orbene, la Qualcomm non ha né contestato detto punto, né proposto un altro metodo di calcolo. Non può pertanto contestarsi alla Commissione di essersi avvalsa, ai fini della sua analisi prezzi-costi, dei LRAIC in luogo degli ATC, dal momento che i LRAIC sono più favorevoli alla ricorrente degli ATC. Inoltre, come sottolinea correttamente l’interveniente, la Commissione non era tenuta a stabilire se i prezzi applicati dalla ricorrente fossero anche inferiori agli AVC o ai LRAIC, poiché aveva scelto di verificare l’intenzione della Qualcomm di escludere un concorrente. Ne consegue che la quarta censura della ricorrente non può essere accolta.

438

Per quanto concerne le altre tre censure sollevate dalla ricorrente e volte a contestare l’adeguatezza dei LRAIC quale costo di riferimento, va osservato, in linea con la Commissione, che un calcolo dei prezzi fondato unicamente sui costi variabili non è adatto per individuare l’esistenza di prezzi predatori in un settore in cui, come risulta in particolare dai punti da 109 a 119 e da 280 a 284 della decisione impugnata, l’attività di R&S e la forte presenza di diritti di proprietà intellettuale generano elevati costi in materia di R&S, che non sarebbero presi in considerazione in un calcolo fondato sui soli costi variabili.

439

In particolare, è pacifico che, come indicato dalla Commissione al punto 787 della decisione impugnata, l’industria dei semiconduttori si caratterizza per costi variabili deboli (ad esempio, quelli legati alla fabbricazione dei chip) e costi fissi elevati (ad esempio, quelli legati all’investimento in R&S necessario per progettare e sviluppare i chip), che sono per la maggior parte irrecuperabili in fase di commercializzazione dei prodotti. Pertanto, la mancata inclusione dei costi irrecuperabili specifici per il prodotto, quali gli investimenti in R&S, non rifletterebbe la realtà del mercato quanto ai costi legati all’entrata e alla concorrenza sul mercato, rendendo così molto difficile, se non addirittura impossibile, l’individuazione di un caso di predazione diretto a estromettere un concorrente.

440

Orbene, i LRAIC, comprendendo i costi fissi e variabili specifici per ciascun prodotto sostenuti sia prima del periodo in cui il comportamento abusivo è stato tenuto che nel corso di esso, costituiscono, per tale motivo, il costo di riferimento più adatto, nel caso di specie, per calcolare la percentuale minima di copertura dei costi richiesta per i prodotti oggetto dell’indagine (punto 780 della decisione impugnata).

441

Inoltre, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui la vendita a un prezzo superiore agli AVC, ma inferiore ai LRAIC può rappresentare una massimizzazione del profitto a breve termine. Occorre osservare, infatti, in linea con la Commissione, che la giurisprudenza pertinente riconosce che una tariffazione superiore agli AVC, ma inferiore agli ATC (che, nel caso di specie, sarebbero superiori ai LRAIC) è abusiva solo se compiuta con l’intenzione di escludere un concorrente (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione, C‑62/86, EU:C:1991:286, punti 7172). Come ricordato al punto 785 della decisione impugnata, è esattamente questo che la Commissione ha dimostrato. Infatti, da un lato, la ricorrente ha applicato prezzi inferiori ai LRAIC e, dall’altro, essa l’ha fatto nell’ambito di un disegno diretto a escludere l’Icera. Pertanto, sostenere che prezzi superiori agli AVC potrebbero perseguire finalità legittime significa semplicemente riconoscere la distinzione operata nella pertinente giurisprudenza e non dimostrare che i LRAIC costituiscono, nel caso di specie, un riferimento inadeguato.

442

Per quanto concerne l’affermazione della ricorrente secondo cui, nel caso di specie, i LRAIC costituiscono un riferimento inadeguato in ragione della portata limitata della violazione, va osservato che, rispetto a una pratica predatoria della durata di due anni in un settore che, come confermato dalla stessa ricorrente (v., segnatamente, punti 333 e 337 della risposta della ricorrente alla CA complementare, allegati A.2.2 e A.2.4 del ricorso e punti da 715 a 723 della risposta della ricorrente alla CA), è caratterizzato da cicli di innovazione brevi che richiedono investimenti importanti in R&S, ignorare tutti i costi legati allo sviluppo dei prodotti oggetto dell’asserita predazione equivarrebbe a ignorare una parte importante dei costi che determinano sia le decisioni sui prezzi dell’impresa dominante sia quelle dei suoi rivali. Se fosse vero, come sostiene la ricorrente, che nei settori «a forte intensità di R&S» le imprese possono fissare i prezzi ottimali a livelli che non consentono il recupero di tutti i costi di R&S che possono essere associati a un determinato prodotto, la redditività delle loro attività sarebbe seriamente rimessa in discussione. Detti costi svolgono invece un ruolo importante nella strategia di definizione dei prezzi, per quanto attiene soprattutto ai mercati caratterizzati dalla presenza di una successione rapida di prodotti, con prodotti relativamente datati che vengono rapidamente sostituiti da prodotti più innovativi in tempi relativamente brevi. Il fatto che un’attività di R&S possa beneficiare di risultati precedenti o agevolare sviluppi o scoperte future non significa che detti investimenti non possano essere presi in considerazione, ma comporta piuttosto che occorre ripartire con cura i costi tra i diversi prodotti.

443

Alla luce di queste considerazioni, occorre respingere le censure con cui la ricorrente contesta l’adeguatezza dei LRAIC quale costo di riferimento. Infatti, benché la Commissione disponga di un potere discrezionale in materia di politica della concorrenza, soggetto a un controllo approfondito tanto in fatto quanto in diritto da parte del Tribunale (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./Commissione, C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 156), ciò non toglie che gli elementi dedotti dalla ricorrente non consentono di ritenere che, scegliendo di non avvalersi degli AVC o degli AAC quale costo di riferimento, la Commissione abbia commesso un errore.

444

Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre respingere la seconda parte del settimo motivo.

Sulla terza parte, vertente sul fatto che i LRAIC calcolati dalla Commissione non corrisponderebbero ai LRAIC «reali»

445

A sostegno della terza parte, la ricorrente invoca otto censure.

446

In primo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver commesso un errore nella definizione dei LRAIC, in quanto non ha tenuto conto del fatto che, in presenza di ricadute di un chip sull’altro, i costi che possono essere qualificati come tali non possono, in ragione della loro natura non specifica, essere associati a un particolare chip e non possono quindi assolutamente rientrare nel calcolo dei LRAIC.

447

In secondo luogo, la ricorrente lamenta un’incoerenza tra le giustificazioni fornite dalla Commissione con riferimento ai suoi calcoli nella CA complementare e quelle fornite con riferimento ai suoi calcoli nella decisione impugnata. A parere della ricorrente, nella CA complementare, la Commissione invoca la necessità di sanare «distorsioni causate dal sistema di contabilizzazione» individuate nella risposta alla CA mentre, nella decisione impugnata, essa invoca piuttosto la necessità di affrontare le critiche sollevate. In particolare, la ricorrente lamenta il fatto che la ricostruzione della misura degli AVC da parte della Commissione in detta decisione è eccessivamente complessa e che la Commissione non ha adottato il parametro dei costi unitari medi (AUC) nei suoi calcoli, contrariamente al metodo da essa difeso nelle sue risposte alla CA e alla CA complementare.

448

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la [riservato] è inadeguata per individuare i suoi costi incrementali di R&S, poiché detta [riservato] è utilizzata unicamente a fini di gestione interna e di contabilità e non è concepita o adeguata per l’analisi compiuta dalla Commissione.

449

In quarto luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver trattato taluni costi registrati nella [riservato], vale a dire i costi rientranti nelle categorie [riservato] e [riservato], come costi «incrementali», benché non lo fossero, perché erano stati associati a un determinato chip unicamente in ragione di imputazioni [riservato], e non in quanto specificamente collegati a detto chip.

450

A tal riguardo, la ricorrente deduce, anzitutto, che occorre distinguere tra i costi riferiti direttamente a un chip e quelli ad esso riferiti ex post mediante imputazione, vale a dire non perché considerati come specificamente collegati a detto chip, ma unicamente in ragione di un semplice meccanismo di imputazione interna. Secondo la ricorrente, i dipendenti della QCT [riservato].

451

Così, i costi di materiale che non sarebbero direttamente imputati a un chip, vale a dire i [riservato] nella categoria [riservato], i [riservato].

452

Parimenti, i costi legati ai software risulterebbero, a partire da settembre 2009, [riservato].

453

Tenuto conto della specificità della R&S nel settore dei semiconduttori, persino i costi contabilizzati nella [riservato] direttamente per un determinato chip potrebbero, in realtà, non essere affatto specifici per detto chip. In ogni caso, se la Commissione avesse considerato come «incrementali» o «specifici per un prodotto» i soli costi di R&S direttamente attribuiti a un chip, essa non avrebbe potuto constatare la predazione.

454

In pratica, la Commissione non fornirebbe alcuna solida giustificazione della qualificazione come «incrementali» dei costi rientranti nelle categorie [riservato] e [riservato] e si limiterebbe a fondarsi, da un lato, sull’utilizzo del termine inglese «incremental» in un solo documento della Qualcomm in suo possesso, vale a dire il [riservato], e, dall’altro, sulle spiegazioni fornite da quest’ultima nel corso del procedimento amministrativo, il che dimostrerebbe che essa non ha compiuto alcuna valutazione indipendente.

455

Per quanto attiene poi al [riservato] utilizzato dalla Commissione per identificare la categoria dei costi incrementali tra le categorie di costi sostenuti dalla ricorrente, quest’ultima sostiene che detto documento riguardava un chip specifico, il [riservato], non oggetto dell’indagine, che non era sviluppato contemporaneamente ai chip oggetto di detta indagine e che non era, diversamente da questi ultimi, un modem «slim». Per contro, numerosi documenti in possesso della Commissione, compresi quelli riguardanti i chip oggetto dell’indagine, non farebbero alcun riferimento ai costi incrementali.

456

Inoltre, il [riservato], datato aprile 2011, sarebbe posteriore alle principali decisioni in materia di investimento in R&S adottate con riferimento ai chip considerati.

457

Non solo, al punto 847 della decisione impugnata, la Commissione misconoscerebbe e mal interpreterebbe il [riservato], nella parte in cui contiene un riferimento ai costi di R&S qualificati come «incrementali». Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe altresì dovuto tener conto del riferimento, nel medesimo documento, alla nozione di «margine di portafoglio incrementale», il che avrebbe consentito di meglio comprendere il termine inglese «incremental». Parimenti, la ricorrente afferma di non aver mai dichiarato, come sostiene invece la Commissione al punto 848 della decisione impugnata, che l’espressione [riservato] avrebbe, presso la Qualcomm, un’applicazione più generale che in detto documento.

458

La ricorrente afferma infine di aver spiegato, a più riprese, che oltre [riservato] dei USD [riservato] erroneamente contabilizzati nei costi [riservato] e [riservato] e che la Commissione considerava come «incrementali» per i chip MDM8200 e MDM8200A, sono in realtà legati allo sviluppo di [riservato], che non sarebbe assolutamente specifico per un chip. A tal proposito, [riservato], indicherebbe che [riservato], il che dimostrerebbe che tali USD [riservato] non sarebbero specifici per un chip determinato.

459

Inoltre, a parere della ricorrente, le giustificazioni fornite nella decisione impugnata per respingere i suoi argomenti a tal riguardo non sarebbero plausibili.

460

In quinto luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver commesso un errore non tenendo conto dei ricavi generati dalla Qualcomm nell’ambito dell’attività di licenza di brevetti. In sostanza, essa ritiene che la Commissione avrebbe dovuto escludere i costi di R&S collegati ai chip considerati nella misura in cui detti costi risultavano dall’ottenimento di brevetti che la Qualcomm aveva inserito nel suo portafoglio di brevetti concessi in licenza e che non potevano quindi essere considerati come specifici per i chip di cui trattasi. Secondo la ricorrente, la Commissione ha erroneamente ritenuto, da un lato, [riservato] e, dall’altro, che i ricavi incrementali generati da tali licenze non potessero influire in alcun modo in maniera quantificabile sui ricavi generati da detta attività.

461

La ricorrente osserva che la Commissione stessa ha tuttavia affermato alla nota 1238 della decisione impugnata, che [riservato]. Essa aggiunge che la questione se i ricavi generati dall’attività di licenza di brevetti possano avere un impatto più o meno quantificabile sui ricavi generati dall’attività di licenza di tecnologie è mal posta. A suo avviso, occorre piuttosto verificare se la R&S di cui trattasi sia realmente «incrementale» con riferimento ai tre chip considerati e se sfoci in brevetti successivamente depositati, con la conseguenza che detta R&S non è specifica per detti chip.

462

Secondo la ricorrente, non sarebbe nemmeno possibile collegare direttamente i chip considerati e i brevetti sui software, nella misura in cui i costi collegati a questi ultimi non sono direttamente associati a uno specifico chip.

463

In sesto luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si fonda su un estratto dalla [riservato] che non collega alcuno dei costi ivi indicati a clienti specifici. Tuttavia, la Commissione riterrebbe che i costi di R&S legati allo sviluppo dei chip considerati erano costi «incrementali» per la Huawei e la ZTE. Secondo la ricorrente, un’analisi prezzi-costi riferita esclusivamente alla Huawei e alla ZTE dovrebbe tuttavia escludere tutti i costi di R&S, il che deporrebbe ulteriormente a favore del ricorso agli AVC o agli AAC.

464

In particolare, anzitutto, a parere della ricorrente, il fatto che le vendite a clienti diversi dalla ZTE e della Huawei non abbiano giustificato lo sviluppo dei chip di cui trattasi non significherebbe che le vendite alla Huawei e alla ZTE siano state sufficienti per giustificarlo. La Commissione stessa avrebbe poi ammesso, ai punti 131, 132 e 354 della decisione impugnata, che il chip MDM8200 era stato sviluppato in collaborazione con operatori diversi dalla ZTE e dalla Huawei. I dati riguardanti le vendite dei chip MDM8200A alla ZTE e alla Huawei, come riprodotti al punto 980 e nella tabella 58 di detta decisione, non corroborerebbero poi affatto l’affermazione secondo cui la R&S associata a detto chip doveva essere considerata come specifica per questi due clienti. I documenti menzionati dalla Commissione alla nota 1277 di tale medesima decisione non supporterebbero, inoltre, in nessun caso la tesi della Commissione. La Qualcomm infine [riservato].

465

In settimo luogo, la ricorrente critica manipolazioni post hoc compiute dalla Commissione reimputando i costi registrati nella [riservato] a diversi chip, in particolare riassegnando i costi del chip MDM8200 al chip MDM8200A, il che farebbe passare i LRAIC per il chip MDM8200A da USD [riservato] a USD [riservato]; in mancanza di detta manipolazione, con riferimento a quest’ultimo chip i prezzi non sarebbero inferiori ai costi. In sostanza, la ricorrente sostiene, anzitutto, che è pacifico che la decisione della Qualcomm di sviluppare detto chip sarebbe successiva e indipendente dalla sua decisione di sviluppare il chip MDM8200 e che questi due chip non costituivano un progetto comune, come risulterebbe dalla tabella riprodotta al punto 880, lettera a), della decisione impugnata.

466

La ricorrente sostiene poi di aver sviluppato numerosi chip dopo il chip MDM8200 e il chip MDM8200A, che sarebbero stati compatibili anche con la tecnologia HSPA+ e con tecnologie più avanzate. Per di più, nulla renderebbe la relazione tra il chip MDM8200 e il chip MDM8200A «unica»: l’esistenza di una stretta relazione tecnica tra due chip non avrebbe nulla di unico, né di inusuale.

467

Se è vero, inoltre, che sino a un certo momento, tra il 2013 e il 2015, [riservato], ciò sarebbe dovuto unicamente a un semplice errore nelle scritture che non sarebbe stato all’epoca particolarmente problematico. La decisione impugnata sarebbe inoltre incoerente per quanto attiene al trattamento, da un lato, dei chip MDM8200 e MDM8200A e, dall’altro, del chip MDM6200, che è anch’esso un chip asseritamente «di punta», strettamente legato ad altri chip della Qualcomm, in particolare al chip QSC6295, sviluppato in precedenza.

468

Infine, la Commissione non avrebbe compiuto alcuno sforzo volto a esaminare le tecnologie e le attività di R&S di cui trattasi, né a collegare le sue manipolazioni a entrate o a categorie di costi specifiche nella [riservato].

469

In ottavo luogo, la ricorrente contesta alla Commissione di aver erroneamente ripartito i costi «incrementali» sulla base dei ricavi, invece che sulla base dei volumi di vendita.

470

Il metodo di cui trattasi non troverebbe, anzitutto, alcun fondamento pertinente nella letteratura giuridica o economica. Esso porterebbe, inoltre, ad attribuire costi supplementari alle vendite in ragione del solo fatto che i prezzi nel corso di un determinato periodo sono relativamente elevati, il che favorirebbe fortemente l’accertamento di prezzi predatori dove non ve ne sono. Infine, una corretta verifica della sussistenza di una pratica di esclusione consisterebbe nell’esaminare se l’impresa aumenti i suoi prezzi in seguito (come la ricorrente non avrebbe fatto), il che, in base a detto metodo, significherebbe che costi di R&S inferiori sono imputati alle vendite asseritamente predatorie in ragione del fatto che essi sono invece trasferiti sul periodo di recupero. Ciò non avrebbe alcun senso a livello economico e non sarebbe compatibile con la nozione di «recupero».

471

La Commissione incorrerebbe altresì in un errore definendo il metodo di cui trattasi come una «stima dell’evoluzione del prezzo di un chip», omettendo così di considerare che i LRAIC sono una misura dei costi e non del prezzo.

472

Inoltre, la ricorrente ritiene che il metodo di cui trattasi persegua in tal modo un «obiettivo mobile», in forza del quale, qualora essa avesse aumentato i suoi prezzi per evitare l’asserita predazione, ciò avrebbe nel contempo determinato un incremento dei ricavi, il che avrebbe comportato un’imputazione di costi di R&S più elevati ad ogni trimestre, con il risultato che essa sarebbe sempre stata responsabile di una predazione. La ricorrente critica anche i «risultati imprevedibili e paradossali» cui porterebbe il metodo adottato dalla Commissione. La ricorrente aggiunge che l’adozione di una ripartizione fondata sul volume non sarebbe in pratica sfociata in una tariffazione inferiore ai costi.

473

La Commissione e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

474

Per quanto attiene alla prima censura, vertente su un errore nella definizione dei LRAIC, occorre constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha riconosciuto che nell’industria dei chip potevano esserci ricadute mano a mano che i prodotti registravano un miglioramento. Tuttavia, ciò non toglie che la ricorrente ha sopportato costi specificamente per lo sviluppo di un determinato chip e che essa non avrebbe potuto lanciarlo sul mercato senza sostenerli. Ne consegue che, anche in presenza di ricadute, la Commissione non ha commesso alcun errore scegliendo di tener conto dei costi di sviluppo incrementali legati specificamente al prodotto di cui trattasi.

475

Inoltre, fondando la misura dei costi sulla [riservato], la Commissione, come risulta dal punto 835 della decisione impugnata, ha tenuto conto unicamente dei costi che la ricorrente aveva direttamente o indirettamente contabilizzato per lo sviluppo dei chip di cui trattasi. In presenza di prove specifiche di ricadute, la Commissione ne ha tenuto conto, come si evince dalla sezione 12.6.3.2 di detta decisione per quanto attiene alle ricadute dei costi di R&S tra i chip MDM8200 e MDM8200A.

476

Quanto alle eventuali ricadute di carattere più generale, in mancanza di informazioni che avrebbero consentito alla Commissione di procedere alla loro quantificazione, l’approccio più ragionevole era di supporre, come ritenuto dalla Commissione al punto 783 della decisione impugnata, che le ricadute di cui un determinato chip aveva beneficiato fossero approssimativamente compensate dalle ricadute prodotte da detto specifico chip su altri chip. Di conseguenza, i costi di sviluppo sopportati per detto chip non sono stati eliminati in ragione delle ricadute da esso probabilmente prodotte.

477

La presente censura deve pertanto essere respinta.

478

Con riferimento alla seconda censura, vertente su un’incoerenza tra le giustificazioni fornite dalla Commissione in merito ai suoi calcoli nella CA complementare e nella decisione impugnata, basti osservare che detta censura, quand’anche fosse fondata, non potrebbe in alcun modo comportare l’illegittimità del metodo di cui trattasi. Occorre pertanto respingerla in quanto inoperante.

479

Quanto alla terza censura, vertente sull’inadeguatezza della [riservato] per identificare i costi incrementali di R&S, occorre ricordare che, in tale banca dati, la ricorrente registra i costi, suddivisi per chip, a fini di gestione interna e di contabilità. Orbene, tenuto conto di detta imputazione dei costi ripartita per chip e del fatto che detta banca dati è utilizzata internamente dalla Qualcomm, quest’ultima non spiega per quale ragione essa dovrebbe essere considerata inadeguata ai fini della ricostruzione dei costi da parte della Commissione. Inoltre, come indicato al punto 845 della decisione impugnata, la ricorrente stessa ha estrapolato informazioni dalla suddetta banca dati al fine di rispondere alle richieste di informazioni relative alla quantificazione dei costi.

480

Inoltre, per quanto concerne l’affermazione della Qualcomm secondo cui l’insieme dei dati presenti nella [riservato] non sarebbe concepito per calcolare i LRAIC ai fini del diritto della concorrenza, basti osservare che detta circostanza non impedisce alla Commissione di fondarsi su tale banca dati nella misura in cui contiene informazioni pertinenti per la sua indagine.

481

Infine, anche ammettendo che la Commissione abbia inizialmente deciso di non servirsi della [riservato] nella CA e non abbia spiegato le ragioni del suo cambiamento di posizione al riguardo nella CA complementare, basti osservare che, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 367, la ricorrente non può eccepire validamente che, nella decisione impugnata, la Commissione non avrebbe risposto specificamente a tutte le osservazioni in fatto o in diritto da essa sollevate nel corso del procedimento amministrativo. Ne consegue che la presente censura deve essere respinta.

482

Per quanto concerne la quarta censura, relativa a un errore nel trattamento di determinati costi registrati nella [riservato] quali costi «incrementali», occorre, anzitutto, ricordare che la decisione impugnata presenta, alla sua sezione 12.6.3.1, una spiegazione della misura della parte fissa dei costi di R&S sopportati dalla Qualcomm per la produzione di ciascun chip presa in considerazione per il calcolo dei LRAIC. Il punto 835 di detta decisione elenca, infatti, le diverse categorie di costi di R&S che, nella suddetta banca dati, sono imputati a ciascun chip o direttamente, con riferimento allo sviluppo di un prodotto specifico, o «ex post».

483

Inoltre, come illustrato al precedente punto 411, la decisione impugnata precisa, ai suoi punti 836 e 837, che, nello scegliere gli elementi da includere nell’analisi dei costi come costi «incrementali», la Commissione è stata guidata dall’utilizzo del termine inglese «incremental» nel [riservato], con riferimento al quale essa ha chiesto alla Qualcomm, al quesito 8.3 della richiesta di informazioni mediante decisione del 30 gennaio 2017, di fornire, per i chip di cui trattasi, le medesime informazioni sulla R&S incrementale fornite per la [riservato]. Le informazioni fornite in risposta sono riprodotte all’allegato A.15.1 del ricorso.

484

Infine, la Commissione ha ricostruito i costi incrementali sommando i costi [riservato] e i costi [riservato], vale a dire tutte le voci di costo presenti nella banca dati riprodotta all’allegato A.15.1 del ricorso, ad eccezione di quelle che erano registrate come costi [riservato], poiché questi ultimi costi, benché riprodotti in detta banca dati, erano stati sottratti dalla Qualcomm dal totale dei costi «Incremental (vale a dire secondo lo stesso [metodo] del [riservato])» in detta medesima banca dati.

485

Occorre considerare, a tal proposito, che gli elementi inclusi nell’estratto della banca dati oggetto delle critiche della ricorrente sono sintetizzati al punto 835 della decisione impugnata e sono stati identificati dalla Commissione sulla base delle informazioni fornite dalla Qualcomm.

486

Infatti, la ricorrente, in primo luogo, nella sua risposta alla richiesta di informazioni del 10 luglio 2013, datata dicembre 2013, e, in particolare, nella sua risposta al quesito 19 vertente sulle principali fasi di sviluppo dei primi chip MDM e sui relativi costi, in secondo luogo, nella sua risposta ai quesiti 8 e 9 della richiesta di informazioni del 13 ottobre 2014 (allegato A.4.8.b del ricorso), ai punti 38 e seguenti, e, in terzo luogo, nella sua risposta al quesito 8.3 della richiesta di informazioni mediante decisione del 30 gennaio 2017 (allegato A.4.10.b del ricorso), ha fornito sempre i medesimi elementi, che si trattasse o meno di classificarli in base a [riservato].

487

In altre parole, nelle risposte della ricorrente, le diverse categorie di costi sono identificate e attribuite a un determinato chip in maniera regolare e, in mancanza di incoerenze tra le tabelle riprodotte nelle diverse risposte (salvo per quanto attiene ai costi [riservato]), tali categorie possono pertanto essere considerate come costi «incrementali» di detto chip. In effetti, la sola differenza tra la presa in considerazione o meno del metodo si traduce nell’inclusione o meno di quest’ultimo elemento di costo che la Commissione ha, in ogni caso, escluso dai suoi calcoli.

488

Date le circostanze, si deve ritenere che, affinché un determinato costo possa rientrare nel calcolo dei LRAIC, il semplice utilizzo o meno del termine inglese «incremental» con riferimento ad esso nel [riservato] non può costituire il criterio decisivo. Per contro, devono piuttosto essere presi in considerazione la natura intrinseca del costo stesso (vale a dire, se esso rientri in una delle categorie di costi generalmente considerati come costi incrementali) e il metodo di classificazione seguito dalla ricorrente stessa nelle sue risposte.

489

Di conseguenza, sulla base delle risposte e delle spiegazioni fornite dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, si deve constatare che la decisione impugnata ricostruisce in modo corretto gli elementi di cui tener conto nel calcolo dei LRAIC. Va inoltre osservato che, nella sua risposta al quesito 19 della richiesta di informazioni del 10 luglio 2013 (la prima pertinente a tal riguardo, datata dicembre 2013) (allegato A.4.3 del ricorso), la ricorrente non aveva fatto alcun riferimento all’imputazione dei costi o al fatto che, in pratica, alcuni di detti costi non sarebbero attribuibili a chip specifici.

490

Inoltre, per quanto concerne i costi di sviluppo dei software, la ricorrente ha, in sostanza, indicato, ai punti 90 e 92 della risposta al quesito 19 della richiesta di informazioni del 10 luglio 2013 (allegato A.4.3 del ricorso), che la vita di un software era strettamente legata a quella di un determinato chip e che i relativi costi seguivano la vita commerciale di detto chip, confermando così la conclusione di cui al punto 860 della decisione impugnata, secondo cui detta parte della [riservato] costituisce una base solida per determinare i costi di R&S legati allo sviluppo di un determinato software da attribuire a uno specifico chip. Ciò non esclude, peraltro, che una parte di un software possa essere utilizzata in seguito per altri chip.

491

Occorre inoltre osservare che la riserva della ricorrente in merito all’imputazione dei costi è stata formulata in maniera relativamente imprecisa nel corso del procedimento amministrativo e nel ricorso.

492

Questa mancanza di precisione nell’identificazione delle categorie di costi che non sarebbero incrementali mina la credibilità degli argomenti della ricorrente, tanto più che, se si seguisse il suo ragionamento, quasi nessun costo di R&S potrebbe più essere imputato a un chip specifico.

493

Per quanto concerne il valore probatorio degli elementi utilizzati dalla Commissione, va ricordato che l’attendibilità e, quindi, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze nelle quali è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (sentenze del15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, EU:T:2000:77, punti 10531838, e del 12 luglio 2011, Hitachi e a./Commissione, T‑112/07, EU:T:2011:342, punto 70).

494

Nella specie, nella sua ricostruzione dei prezzi, la Commissione si è basata sulle tabelle e sulle risposte fornite dalla ricorrente stessa, compresi importi tratti dalla [riservato] e si è limitata, inoltre, ad applicare criteri di classificazione già utilizzati da quest’ultima. Posto che tali dati provengono dalla ricorrente stessa, essi devono essere considerati come sufficientemente attendibili per supportare la ricostruzione dei prezzi compiuta dalla Commissione.

495

In tale contesto, non è sufficiente che l’impresa interessata evochi una circostanza che potrebbe minare il valore probatorio di detti elementi di prova. Al contrario, incombe all’impresa interessata dimostrare adeguatamente, da un lato, la sussistenza della circostanza da essa invocata e, dall’altro, che tale circostanza rimette in discussione il valore probatorio degli elementi di prova sui quali si basa la Commissione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punti da 65 a 67).

496

Orbene, nella presente causa, la ricorrente si limita a ribadire gli argomenti presentati nel corso del procedimento amministrativo, a partire dalla sua risposta alla richiesta di informazioni del 13 ottobre 2014, insistendo sul fatto che i dati forniti non sarebbero utilizzabili ai fini di un’analisi antitrust, senza aggiungere a supporto di tale tesi alcun documento atto a dimostrare che un altro metodo di classificazione sarebbe stato più adatto di quello accolto dalla Commissione. In mancanza di una siffatta prova, si deve concludere che, nel caso di una contabilizzazione sia diretta che indiretta, i costi che la ricorrente stessa ha individuato nella sua risposta al quesito della Commissione devono essere considerati, in linea di principio, come incrementali con riferimento a ciascuno dei chip di cui trattasi.

497

Occorre inoltre sottolineare, in linea con la Commissione, che la scelta di uno specifico metodo di contabilizzazione (diretta o indiretta, vale a dire per imputazione) da parte dell’impresa dominante potrebbe condizionare l’analisi dei suoi costi. Infatti, anche se, effettivamente, una certa voce di costo è il risultato di un’imputazione, ciò non costituisce, di per sé, un ostacolo alla sua inclusione nel calcolo dei LRAIC. Se così fosse, un’impresa dominante potrebbe sempre sottrarsi a qualsiasi analisi prezzi-costi facendo valere l’impossibilità di ricondurre le imputazioni a costi specifici. Inoltre, nel caso di specie, le imputazioni rispecchiano le valutazioni compiute dalla ricorrente stessa dei costi che occorre collegare a un chip specifico.

498

Per quanto riguarda i USD [riservato] di costi di R&S, contabilizzati per il chip MDM8200, ma che si riferirebbero in realtà al [riservato], va osservato che la ricorrente ha sollevato questo aspetto per la prima volta nella risposta alla CA complementare. In precedenza, la Commissione non aveva alcun motivo di rimettere in discussione l’esattezza dei dati ricevuti, tanto più che l’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003 impone alle imprese interessate l’obbligo di fornire informazioni complete, esatte e non fuorvianti.

499

Infatti, l’intervenuta contabilizzazione di detti costi con riferimento al chip MDM8200 risulta chiaramente dalla [riservato] e dalle risposte provenienti dalla ricorrente, che devono essere considerate come elementi di prova particolarmente affidabili in quanto contrarie agli interessi del dichiarante (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2011, Siemens/Commissione, T‑110/07, EU:T:2011:68, punti 5475). Di fronte a questi elementi, la sola prova fornita dalla ricorrente è un documento del 9 luglio 2009 dal titolo [riservato] (allegato A.18.1 del ricorso), che contiene una nota 20 relativa all’esclusione della somma di USD [riservato], poiché corrispondente al [riservato]. A tal proposito, occorre osservare che detto documento, come sottolineato dalla Commissione al punto 851 della decisione impugnata, contiene una tabella di comparazione dei costi di R&S relativi al chip MDM8200 rispetto a quelli relativi al chip MDM8200A, considerato non concorrenziale per i costi («not cost competitive»). Orbene, questa tabella sembra dimostrare unicamente che, ai fini della comparazione dei costi dei due chip nella presentazione, non si è tenuto conto di detto importo per il [riservato], ma non che, nel calcolo dei costi relativi al chip MDM8200, detti costi non sono stati, o non avrebbero dovuto essere, presi in considerazione. Quanto al resto, gli argomenti della ricorrente non sono supportati da alcun documento e non sono, di per sé, idonei a rimettere in discussione gli elementi forniti in precedenza dalla ricorrente stessa. Tali argomenti devono pertanto essere respinti. Ne consegue che la presente censura deve essere respinta.

500

Per quanto attiene alla quinta censura, vertente su un errore relativo alla mancata presa in considerazione dei ricavi generati dalla Qualcomm nell’ambito dell’attività di licenza di brevetti, va osservato che, anche ammettendo che la ricorrente abbia modificato la sua politica di concessione di licenze, ciò non significa che, nel periodo in esame, essa non rilasciasse licenze relative all’intero suo portafoglio brevetti. In ogni caso, come risulta dalla nota 1238 della decisione impugnata, la ricorrente non rimette in discussione il fatto che [riservato].

501

Occorre, inoltre, sottolineare, da un lato, che la ricorrente sostiene di aver individuato approssimativamente [riservato] brevetti e domande di brevetti di cui «molti»«potrebbero» essere stati generati «in tutto o in parte» da attività che la Commissione considera come specifiche per i chip di cui trattasi. Dall’altro lato, la ricorrente non identifica tali brevetti e domande di brevetto e non quantifica nemmeno i ricavi in tal modo prodotti. Per contro, essa si limita a sostenere che, soprattutto per quanto attiene ai brevetti relativi ai software, è impossibile identificare quelli collegati ai chip in questione. Date le circostanze, gli argomenti dedotti dalla ricorrente non sono sufficienti per rimettere in discussione le conclusioni formulate dalla Commissione al riguardo. Ne consegue che la presente censura deve essere respinta.

502

Per quanto concerne la sesta censura, relativa, sostanzialmente, ad errori vertenti sulla presa in considerazione di costi di R&S legati allo sviluppo dei chip della Qualcomm, occorre considerare, come risulta chiaramente dalla decisione impugnata, in particolare dal suo punto 862 e, più in generale, dalla sua sezione 12.6.3, che le vendite alla Huawei e alla ZTE erano fondamentali per il recupero dei costi di R&S.

503

Non solo, come indicato al punto 888 della decisione impugnata, era opportuno includere i costi incrementali legati alla R&S nella misura del costo al fine di valutare se le vendite alla Huawei e alla ZTE fossero state effettuate sottocosto, poiché le previsioni di vendita alla Huawei e alla ZTE rappresentavano una parte importante della domanda prevista che giustificava lo sviluppo, anzitutto, di detti chip. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, benché le previsioni di vendita delle unità di chip MDM8200, MDM6200 e MDM8200A ad altri clienti abbiano anch’esse contribuito al recupero dei costi di sviluppo marginali, tali vendite presentavano un ordine di grandezza che non avrebbe giustificato lo sviluppo di detti prodotti. Tale conclusione è corroborata anche dai documenti menzionati nella nota 1277 di detta decisione.

504

Pertanto, la presente censura deve essere respinta.

505

Quanto alla settima censura, vertente su manipolazioni post hoc compiute dalla Commissione reimputando i costi registrati nella [riservato] a chip diversi, va osservato come la ricorrente stessa abbia riconosciuto che, fino al dicembre 2013, i costi legati ai software utilizzati per i chip MDM8200 e MDM8200A, come registrati in detta [riservato], non erano distinti a seconda che si riferissero all’uno o all’altro di questi due chip (nota 78 della risposta alla richiesta di informazioni del 13 ottobre 2014).

506

Occorre altresì osservare che, benché lo sviluppo del chip MDM8200A fosse iniziato nell’aprile 2009, nella tabella estratta dalla [riservato], presente nell’allegato A.15.1 del ricorso, non è ad esso associato alcun costo prima dell’ultimo trimestre del 2009 e che, anche a partire da quel momento, i costi associati a detto chip restano contenuti rispetto a quelli del chip MDM8200 e del chip MDM6200. Tenuto conto delle similitudini a livello tecnico tra questi due chip e della loro commercializzazione comune, tale circostanza corrobora gli argomenti della Commissione di cui al punto 880 della decisione impugnata, che dimostrano l’esistenza di un particolare rapporto tra il chip MDM8200 e il chip MDM8200A, non comparabile con quello che avrebbe potuto esistere tra il chip MDM8200 e un qualsiasi altro chip che supporta la tecnologia HSPA+.

507

L’interveniente osserva altresì, correttamente, che la decisione impugnata contiene un’«analisi della redditività a vita» nell’ambito della quale viene esaminata la redditività di tutte le vendite del chip MDM8200 e del chip MDM8200A, nel corso di tutta la loro vita e con riferimento a tutti i clienti, e che da detta analisi emerge che i ricavi a vita risultanti da questi due chip erano stati insufficienti a coprire i loro costi di R&S, di fabbricazione e di sviluppo. Pertanto, la tariffazione della Qualcomm relativa a questi due chip non avrebbe in nessun caso consentito a un fornitore altrettanto efficiente di coprire i suoi costi per un chip concorrente.

508

La presente censura deve pertanto essere respinta.

509

Per quanto attiene all’ottava censura, vertente su un’errata ripartizione dei costi «incrementali» sulla base dei ricavi invece che dei volumi di vendita, va osservato, in primo luogo, che, benché la Commissione citi unicamente una fonte a sostegno del metodo adottato, vale a dire le linee guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le società multinazionali e le amministrazioni finanziarie 2017, nella nota 1293 della decisione impugnata, la ricorrente non si riferisce, dal canto suo, a nessuno studio o linea guida a supporto del metodo alternativo che propone. Inoltre, nella misura in cui, argomentando che il metodo adottato dalla Commissione favorisce fortemente l’accertamento di prezzi predatori anche laddove non ve ne sono, la ricorrente sostiene che detto metodo porta a individuare artificiosamente comportamenti predatori, essa non fornisce alcun elemento idoneo a sostenere la sua affermazione.

510

In secondo luogo, basti osservare, in linea con la Commissione, che l’argomento della ricorrente secondo cui il metodo adottato dalla Commissione farebbe sì che alle vendite asseritamente predatorie siano attribuiti costi di R&S inferiori, per il fatto che sarebbero invece trasferiti sul periodo di recupero, non rende tuttavia detto metodo inadeguato. Occorre infatti osservare che il metodo adottato dalla Commissione comporta che l’imputazione di tali costi sia compiuta in funzione del fatto che i prezzi nel corso di un determinato periodo, in particolare nella prima fase di commercializzazione dei chip, sono relativamente alti e, quindi, lo sono anche i ricavi. Il metodo proposto dalla ricorrente, per contro, comporta un’imputazione dei costi uniforme, proporzionale, cosicché ciascuna unità deve recuperare la medesima quota di costi (a prescindere dal momento all’interno del ciclo di vita del chip in cui essa è venduta). Come indica correttamente la Commissione al punto 917 della decisione impugnata, tenuto conto dell’evoluzione dei prezzi dei chip, nel caso di specie un siffatto approccio non era adeguato, poiché avrebbe comportato il trasferimento di una parte importante dei costi di sviluppo verso la fine del ciclo di vita dei prodotti, in cui i prezzi e i margini tendono ad essere deboli, generando così un ampio numero di falsi positivi nel criterio prezzi-costi.

511

In terzo luogo, per quanto attiene all’utilizzo, da parte della Commissione, dell’espressione «proxy for the price evolution of a chipset» per definire il metodo adottato, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe in tal modo mancato di considerare che i LRAIC erano una misura dei costi e non del prezzo, non può essere accolto poiché detta espressione si riferisce semplicemente al fatto che tale metodo cerca di tener conto dell’andamento dei prezzi nel tempo, cosicché i periodi in cui si presume che i chip possano generare ricavi superiori sopportano anche una quota superiore dei costi.

512

In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui il metodo adottato dalla Commissione rappresenta un «obiettivo mobile», va osservato che, come indicato al punto 935 della decisione impugnata, il metodo proposto dalla ricorrente presenta il medesimo errore nel senso che, ogni volta che i prezzi aumentano in determinati trimestri o in tutti i trimestri del ciclo di vita di un prodotto, i volumi venduti di detto prodotto calano, cosicché ciascuna unità venduta deve sopportare una quota maggiore di costi fissi di sviluppo del prodotto. Così, prezzi più elevati possono non essere ancora sufficientemente alti da superare il costo di riferimento ottenuto mediante un’imputazione dei costi di sviluppo fondata sul volume.

513

In quinto luogo, non è fondato l’argomento della ricorrente secondo cui l’adozione di una ripartizione basata sul volume non sfocerebbe, in pratica, in una tariffazione inferiore ai costi. Infatti, come sottolinea la Commissione, la tabella 13 di cui all’allegato A.2.4.5 del ricorso mostra che è così per i chip MDM8200A, ma non per i chip MDM8200 e per i chip MDM6200. Le vendite predatorie di chip MDM6200 dalla Qualcomm alla ZTE presentavano, infatti, un prezzo talmente basso, inferiore agli AVC, che una semplice ripartizione dei costi sulla base di un volume piuttosto che sulla base dei ricavi non inciderebbe minimamente sul fatto che la Qualcomm applicava sempre prezzi inferiori ai costi (punto 891 della decisione impugnata). Lo stesso vale per i chip MDM8200. La ripartizione dei costi in funzione del volume invece che dei ricavi non porta a risultati sensibilmente diversi per la Qualcomm. La presente censura deve, pertanto, essere respinta.

514

Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre respingere la terza parte del settimo motivo. Di conseguenza, posto che le altre parti di tale motivo sono state anch’esse respinte (v. punti 424 e 444 supra), occorre respingere detto motivo nella sua interezza.

Sul nono motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione» e di diritto per quanto attiene alla conclusione secondo cui i prezzi praticati dalla ricorrente hanno escluso l’Icera e arrecato un danno ai consumatori

515

Il presente motivo si fonda su quattro parti. La prima verte sulla mancata analisi, da parte della Commissione, del concorrente detto «altrettanto efficiente». La seconda verte su una contraddizione tra l’accertamento del blocco enunciato nella decisione impugnata e i reali risultati dell’Icera nel corso del periodo in esame. La terza verte sulla mancata prova di un’asserita predazione finanziaria, alla luce del fatto che, nel periodo di cui trattasi, l’Icera ha raccolto fondi aggiuntivi, è stata acquisita dalla NVidia ed è rimasta attiva sul mercato. La quarta riguarda l’impossibilità per la ricorrente di eliminare la concorrenza esercitata dalla tecnologia dell’Icera.

516

Posto che la seconda, la terza e la quarta parte riguardando tutte e tre, sostanzialmente, un’asserita mancanza di effetti del comportamento contestato, saranno esaminate insieme.

Sulla prima parte, vertente sulla mancata analisi, da parte della Commissione, del concorrente detto «altrettanto efficiente»

517

Secondo la ricorrente, la Commissione non ha effettuato un’analisi del concorrente detto «altrettanto efficiente» sia sul mercato rilevante che nel segmento di punta di detto mercato e non ha, in tal modo, rispettato la disposizione giuridica applicabile, come emerge dagli argomenti sviluppati a sostegno del terzo motivo. Così facendo, la Commissione non avrebbe quindi esaminato se il tasso di copertura del mercato da parte della pratica contestata fosse sufficiente a produrre effetti anticoncorrenziali come imposto dalla Corte nella sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C‑413/14 P, EU:C:2017:632).

518

La ricorrente ritiene inoltre che l’Icera non fosse in ogni caso un concorrente «altrettanto efficiente», poiché, non essendo competitiva al di fuori del segmento di punta del mercato dei chip UMTS, quest’ultima non sarebbe stata in grado di soddisfare una parte importante della domanda sul mercato interessato. A suo avviso, un concorrente «altrettanto efficiente» dovrebbe, quantomeno, essere in grado di riprodurre l’insieme dell’offerta dell’impresa dominante.

519

La Commissione e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

520

Secondo la giurisprudenza in materia di prezzi predatori, i prezzi inferiori agli AVC devono ritenersi abusivi, poiché un’impresa dominante non ha alcun interesse a praticare simili prezzi se non quello di eliminare i propri concorrenti. Inoltre, prezzi inferiori agli ATC, ma superiori agli AVC, sono da considerare abusivi allorché sono fissati nell’ambito di un disegno inteso a eliminare un concorrente, posto che tali prezzi possono estromettere dal mercato imprese le quali potrebbero essere altrettanto efficienti dell’impresa dominante, ma che, per via delle loro più modeste capacità finanziarie, sono incapaci di resistere alla concorrenza che viene esercitata nei loro confronti (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione, C‑62/86, EU:C:1991:286, punti da 70 a 72).

521

Ne consegue, da un lato, che sussiste una presunzione di abuso quando un’impresa in posizione dominante applica prezzi inferiori agli AVC, senza che la Commissione debba compiere un’analisi diversa da una comparazione dei prezzi applicati dall’impresa dominante e taluni dei suoi costi. Dall’altro lato, quando un’impresa in posizione dominante applica prezzi inferiori agli ATC, ma superiori agli AVC, la Commissione è tenuta, per dimostrare l’esistenza di un abuso, a compiere una comparazione dei prezzi applicati dall’impresa dominante e di taluni suoi costi e a dimostrare l’esistenza di un disegno inteso a eliminare un concorrente, posto che tali prezzi sono, per definizione, idonei in quanto tali a estromettere dal mercato concorrenti altrettanto efficienti. Pertanto, la Commissione non è assolutamente tenuta a compiere altre analisi, oltre a tale dimostrazione, nell’ottica, in particolare, di fornire la prova di effetti anticoncorrenziali prodotti dalla pratica contestata.

522

Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, la Commissione non è quindi tenuta, nell’ambito del suo esame dell’eventuale esistenza di prezzi predatori applicati da un’impresa che occupa una posizione dominante, a verificare se il tasso di copertura del mercato da parte della pratica contestata sia sufficiente affinché detta pratica produca effetti anticoncorrenziali. Pertanto, nella specie, non può validamente contestarsi alla Commissione di non aver compiuto un siffatto esame.

523

A tal proposito, dai punti 72 e 73 della comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione dell’articolo [102 TFUE] al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti (GU 2009, C 45, pag. 7; in prosieguo: la «comunicazione sulle priorità»), emerge che per l’impresa dominante può essere più facile adottare un comportamento predatorio selettivo destinato a clienti specifici con prezzi bassi, in quanto questo consente di limitare le sue perdite e che è meno probabile che l’impresa dominante adotti un comportamento predatorio se esso riguarda un prezzo basso applicato in generale per un lungo periodo di tempo. Ne consegue che, in materia di prezzi predatori, il tasso di copertura del mercato della pratica contestata è generalmente debole e che, se potessero essere sanzionati unicamente comportamenti predatori riguardanti una parte sufficientemente ampia del mercato, tutte le pratiche predatorie selettive rischierebbero di sfuggire al divieto di cui all’articolo 102 TFUE, e ciò benché esse siano idonee a estromettere un concorrente altrettanto efficiente. Orbene, dalla giurisprudenza si evince che una pratica di prezzi predatori deve potersi sanzionare non appena sussista il rischio di eliminazione dei concorrenti (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commissione, C‑333/94 P, EU:C:1996:436, punto 44).

524

Inoltre, dalla giurisprudenza emerge altresì che l’applicazione del criterio del concorrente «altrettanto efficiente» consiste nell’esaminare se le pratiche tariffarie di un’impresa in posizione dominante rischino di precludere il mercato ad un concorrente avente le medesime capacità di prestazione di detta impresa e che tale criterio si fonda su un raffronto tra i prezzi applicati da un’impresa che occupa una posizione dominante e determinati costi sostenuti da tale impresa nonché sull’analisi della strategia di quest’ultima (sentenze del 27 marzo 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU:C:2012:172, punto 28, e del 6 ottobre 2015, Post Danmark, C‑23/14, EU:C:2015:651, punti 5354).

525

Ne consegue che, nell’ambito di un’indagine relativa a potenziali prezzi predatori, l’analisi con cui la Commissione confronta i prezzi praticati da un’impresa in posizione dominante con taluni dei suoi costi al fine di stabilire se quest’ultima abbia applicato prezzi inferiori agli ATC, ma superiori agli AVC, include già un’analisi del concorrente «altrettanto efficiente».

526

Infatti, nella misura in cui l’impresa in posizione dominante fissa i suoi prezzi a un livello inferiore agli ATC, ma superiore agli AVC, un concorrente «altrettanto efficiente» di detta impresa non avrà, in linea di principio, la possibilità, in ragione delle sue più modeste capacità finanziarie, di concorrere con tali prezzi senza patire, alla lunga, perdite insostenibili. Tali prezzi sono quindi idonei a estromettere dal mercato un concorrente «altrettanto efficiente», il che corrisponde alla dimostrazione che la Commissione è chiamata a compiere nell’ambito dell’applicazione del criterio del concorrente «altrettanto efficiente» per dimostrare l’effetto preclusivo potenziale di una pratica anticoncorrenziale.

527

Pertanto, allorquando la Commissione ha validamente dimostrato, come nel caso di specie, che l’impresa in posizione dominante ha applicato prezzi inferiori agli ATC, ma superiori agli AVC, essa ha, così facendo, implicitamente applicato il criterio del concorrente «altrettanto efficiente», il che è sufficiente per respingere la prima parte del nono motivo.

Sulle altre parti, vertenti, in sostanza, sull’assenza di effetti del comportamento contestato

528

A sostegno della seconda parte, la ricorrente afferma che l’Icera ha in realtà prosperato nel corso del periodo in esame, il che metterebbe in discussione l’affermazione della Commissione secondo cui il comportamento contestato ha avuto l’effetto di impedire all’Icera, in una fase essenziale del suo sviluppo, di accedere alla Huawei o alla ZTE, da cui dipendevano le sue prospettive di sviluppo nel segmento di punta del mercato dei chip UMTS.

529

A sostegno della terza parte, la ricorrente deduce che, nel periodo in esame, l’Icera ha raccolto fondi aggiuntivi, segnatamente grazie alla sua acquisizione da parte della Nvidia, il che metterebbe in discussione l’affermazione della Commissione secondo cui il comportamento contestato ha avuto l’effetto di obbligare l’Icera a realizzare vendite in perdita e ad esaurire il suo capitale di rischio.

530

A sostegno della quarta parte, la ricorrente afferma che il comportamento contestato non avrebbe avuto l’effetto di eliminare la concorrenza esercitata dalla tecnologia dell’Icera. A suo avviso, il ritiro dal mercato dell’Icera avrebbe avuto un impatto limitato, se non addirittura nullo, sui prezzi che essa fatturava per i suoi chip UMTS «di punta» o per tutti gli altri chip UMTS, in particolare poiché la tecnologia e il know‑how dell’Icera erano trasferibili, cosicché l’uscita dal mercato di quest’ultima non avrebbe avuto alcun impatto sulla concorrenza.

531

La Commissione e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

532

Si deve necessariamente constatare che, come osserva la Commissione nelle sue memorie, è solo a fini di completezza che quest’ultima ha dimostrato, nella sezione 12.7.4 della decisione impugnata, che il comportamento contestato aveva prodotto effetti anticoncorrenziali, circostanza contestata dalla ricorrente nell’ambito delle presenti parti. Orbene, da una giurisprudenza consolidata emerge che censure vertenti su punti della motivazione di una decisione della Commissione ultronei devono essere subito respinte come inoperanti, poiché non possono comportare l’annullamento di tale atto (sentenze dell’8 maggio 2003, T. Port/Commissione, C‑122/01 P, EU:C:2003:259, punto 17, e dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione, T‑50/00, EU:T:2004:220, punto 146), il che rende dette parti in ogni caso inoperanti (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, T‑336/07, EU:T:2012:172, punto 283).

533

Ne consegue che le parti dalla seconda alla quarta del nono motivo sollevato dalla ricorrente devono essere respinte. Di conseguenza, posto che la prima parte di detto motivo è stata anch’essa respinta (v. punto 527 supra), occorre respingere il suddetto motivo nella sua interezza.

Sul decimo motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione», in fatto e in diritto, su un difetto di motivazione e su una violazione del diritto di essere ascoltato e del principio di buona amministrazione, nella misura in cui la Commissione ha concluso che le pratiche tariffarie della ricorrente assicuravano l’attuazione di un disegno volto a escludere l’Icera

534

Il decimo motivo si fonda su tre parti. La prima verte sul carattere incoerente della «teoria del pregiudizio» sviluppata dalla Commissione sulla base dei documenti menzionati nella decisione impugnata. La seconda verte su un’errata interpretazione e su un’illustrazione errata di taluni documenti interni su cui la Commissione si è fondata in detta decisione per dimostrare l’intenzione di eliminare un concorrente. La terza è relativa al livello non apicale e privo di potere decisionale sui prezzi, di un dipendente della ricorrente autore di numerosi documenti menzionati dalla Commissione per dimostrare l’esistenza di una strategia predatoria.

535

La Commissione e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

536

Al punto 1118 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che, per dimostrare l’intenzione della ricorrente di eliminare un concorrente, essa si era fondata non soltanto sui documenti espressamente menzionati nell’ambito della sezione 12.8 di detta decisione, specificamente dedicata a tale intenzione, ma anche sugli altri elementi di prova illustrati nella sezione 12.4.2 di detta decisione e sui legami che essa aveva potuto accertare tra detti elementi e la sua analisi prezzi-costi all’interno della medesima decisione con riferimento al chip MDM8200 (punti da 954 a 956 della decisione impugnata), al chip MDM6200 (punti da 968 a 971 della decisione impugnata) e al chip MDM8200A (punti da 977 a 978 della decisione impugnata). A tal proposito, al punto 1118 della decisione impugnata, essa ha osservato, senza essere contraddetta al riguardo dalla ricorrente, che tutti detti elementi e punti erano parte integrante della sua analisi diretta a dimostrare l’intento preclusivo della ricorrente.

537

Fondandosi su elementi di prova sia diretti, vale a dire documenti interni della ricorrente (sezione 12.8.1 della decisione impugnata), che indiretti, vale a dire elementi contestuali (sezione 12.8.2 della decisione impugnata), la Commissione ha poi dimostrato l’esistenza di un’intenzione della ricorrente di eliminare un concorrente, volontà questa alla base dell’applicazione di prezzi predatori alla Huawei e alla ZTE per i chip MDM8200, MDM6200 e MDM8200A.

538

Per quanto concerne, più in particolare, gli elementi di prova diretti, dal punto 1120 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha selezionato, tra gli elementi di prova sintetizzati alla sezione 12.4.2 di detta decisione, nove scambi interni di messaggi di posta elettronica particolarmente indicativi, a suo avviso, dell’esistenza di un disegno per estromettere l’Icera dal mercato predisposto dall’alta dirigenza della ricorrente e che la Commissione ha illustrato ai punti da 1121 a 1137 di detta decisione.

539

Si tratta, più nello specifico, dei seguenti scambi di messaggi di posta elettronica:

uno scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2008 contenente, in particolare, le seguenti indicazioni: «non dobbiamo dare all’Icera strategicamente alcuna possibilità presso la Huawei», «[n]el caso in cui l’Icera otteng[a] la ZTE, possiamo contrastare la ZTE lavorando con la Huawei sul mercato» e «[p]revedete di riconoscere un 2‑3% [di riduzione del prezzo] aggiuntiva per essere cert[i] di avere una quota del 100% presso la Huawei» (punto 1121 della decisione impugnata);

uno scambio di messaggi di posta elettronica del febbraio 2009 che menziona azioni preventive finalizzate a impedire all’Icera di raggiungere un volume sufficiente, una guerra dei prezzi, la minaccia rappresentata dall’Icera, la necessità di evitare che l’Icera facesse progressi presso uno dei principali fabbricanti di apparecchiature originali e la necessità di sopraffare l’Icera presso la ZTE (punto 1122 di detta decisione);

uno scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2009 nell’ambito del quale si discute di una riduzione del prezzo del chip MDM6200 per la ZTE e del fatto che la ricorrente non poteva consentire all’Icera di acquisire un ampio numero di contratti, il che l’avrebbe aiutata a rafforzarsi (punto 1124 di detta decisione);

uno scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2009 in cui si discute di non badare a spese per consentire al chip MDM8200 di «riempire il vuoto» (punto 1125 della decisione impugnata);

uno scambio di messaggi di posta elettronica del gennaio 2010 nel quale il chip 8042 dell’Icera è presentato come la minaccia principale per la ricorrente e viene proposto, segnatamente, di collaborare con la Huawei per superare l’Icera con il chip MDM6200, di prosciugare i fondi limitati dell’Icera provenienti dal suo capitale di rischio e di estromettere il chip ICE8042 dal mercato per la ZTE (punto 1127 della decisione impugnata);

uno scambio di messaggi di posta elettronica del gennaio 2010 contenente le seguenti indicazioni: «dobbiamo proteggere quanto da noi acquisito presso i clienti importanti», «la ZTE e la Huawei sono le principali priorità e il team cinese lavora sui problemi che ci sono con quei clienti» e, «[a] breve termine, deve essere effettuato l’aggiustamento della tariffazione dei chip MDM6200 e MDM8200A per contenere la crescita di volume dell’Icera nel 2010», oltre a una presentazione allegata in cui si suggerisce di spremere l’Icera per un periodo di circa sei mesi per prosciugarne i fondi molto limitati provenienti dal capitale di rischio [Venture Capital] (punto 1128 della decisione impugnata);

uno scambio di messaggi di posta elettronica del giugno 2010 contenente l’indicazione secondo cui «la strategia consistente nell’esercitare pressione sul chip ICE8042 con i due chip MDM6200 e MDM8200A ha dato buoni risultati» (punto 1132 della decisione impugnata);

uno scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2010 concernente la strategia relativa al chip MDM8200A presso la Huawei e la ZTE, in cui viene stimato il volume di vendite dell’Icera presso la ZTE nel caso in cui la ricorrente non adotti nessuna misura e non conceda alla ZTE un sostegno speciale diverso dai normali adeguamenti di prezzo (punto 1134 della decisione impugnata);

uno scambio di messaggi di posta elettronica del maggio 2011 in cui un dipendente senior della ricorrente manifesta le sue perplessità, considerate le difficoltà finanziarie dell’Icera, in merito alla concessione di riduzioni di prezzo aggiuntive per il chip MDM8200A (punto 1136 della decisione impugnata).

540

Per quanto attiene agli elementi di prova indiretti, la Commissione si è basata sui seguenti cinque elementi contestuali: il carattere fortemente mirato del comportamento contestato, la portata significativa delle vendite sottocosto realizzate dalla ricorrente sul segmento di punta, altamente strategico, del mercato dei chip UMTS, il carattere continuativo del comportamento contestato nel periodo in esame, i due pagamenti NRE diretti a garantire una riduzione occulta del prezzo dei chip MDM8200 e MDM6200 e i sacrifici finanziari della ricorrente in materia di prezzo e di approvvigionamento. A tal proposito, la Commissione ha precisato, al punto 1138 della decisione impugnata, che detti elementi di prova indiretti erano, di per sé, sufficienti per dimostrare l’esistenza di un’intenzione da parte della ricorrente di eliminare l’Icera dal mercato rilevante.

541

Secondo una giurisprudenza consolidata, qualora taluni punti della motivazione di una decisione siano, di per sé, idonei a giustificarla adeguatamente, i vizi di cui potrebbero essere inficiati altri punti della motivazione dell’atto sono, comunque, ininfluenti sul suo dispositivo (sentenze del 21 settembre 2005, EDP/Commissione, T‑87/05, EU:T:2005:333, punto 144, e del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, T‑336/07, EU:T:2012:172, punto 283).

542

Nel caso di specie, occorre quindi verificare se il presente motivo sia pertinente nella misura in cui la ricorrente contesta alla Commissione di aver commesso errori nel concludere che le sue pratiche tariffarie assicuravano l’attuazione di un progetto diretto a estromettere l’Icera dal mercato.

543

Occorre anzitutto constatare che, per quanto concerne gli elementi di prova diretti, la ricorrente contesta espressamente, nell’ambito della seconda parte del presente motivo, solo l’interpretazione data dalla Commissione di quattro dei nove scambi di messaggi di posta elettronica presi in considerazione nella decisione impugnata come particolarmente indicativi dell’esistenza di un’intenzione di estromettere l’Icera, vale a dire lo scambio del febbraio 2009 (ovvero il secondo elemento di prova diretto), gli scambi del gennaio 2010 (ovvero il quinto e il sesto elemento di prova diretto) e lo scambio del giugno 2010 (ovvero il secondo elemento di prova diretto).

544

Quanto al dipendente, asseritamente di livello non apicale, di cui si discute nell’ambito della terza parte del presente motivo, questi interviene soltanto negli scambi di messaggi di posta elettronica del febbraio 2009 (vale a dire il secondo elemento di prova diretto), nello scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2009 (vale a dire il quarto elemento di prova diretto) e nei due scambi di messaggi di posta elettronica del gennaio 2010 (vale a dire il quinto e il sesto elemento di prova diretti), ma non negli scambi di messaggi di posta elettronica intervenuti nel dicembre 2008 (vale a dire il primo elemento di prova diretto), nel primo scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2009 (vale a dire il terzo elemento di prova diretto), nello scambio di messaggi di posta elettronica del giugno 2010 (vale a dire il settimo elemento di prova diretto), nello scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2010 (vale a dire l’ottavo elemento di prova diretto) e nello scambio di messaggi di posta elettronica del maggio 2011 (vale a dire il nono elemento di prova diretto).

545

Ne consegue che, nel ricorso, la ricorrente non formula, a fondamento del presente motivo, alcuna critica quanto all’interpretazione data dalla Commissione nella decisione impugnata ai messaggi di posta elettronica scambiati nel dicembre 2008 (vale a dire il primo elemento di prova diretto), al primo scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2009 (vale a dire il terzo elemento di prova diretto), allo scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2010 (vale a dire l’ottavo elemento di prova diretto) e allo scambio di messaggi di posta elettronica del maggio 2011 (vale a dire il nono elemento di prova diretto).

546

Orbene, i succitati scambi di messaggi di posta elettronica attestano, di per sé, l’esistenza di una strategia della ricorrente diretta a estromettere l’Icera dal mercato.

547

Infatti, come emerge dal precedente punto 539, lo scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2008 (vale a dire il primo elemento di prova diretto) fa riferimento alla volontà di non lasciare alcuna «possibilità» all’Icera presso la Huawei, di lavorare con la Huawei per contrastare la ZTE ove l’Icera ottenga la ZTE e di riconoscere una riduzione aggiuntiva di prezzo del 2‑3% alla Huawei per assicurarsi di detenere una quota del 100% presso detto cliente. Ne consegue che l’Icera è chiaramente identificata all’interno di detto scambio, al pari della necessità per la ricorrente di agire rispetto ad essa, collaborando con la Huawei e concedendo a quest’ultima una riduzione aggiuntiva del prezzo per non lasciare nessuna «possibilità» all’Icera presso tale cliente.

548

Occorre altresì osservare che la Commissione poteva fondarsi sullo scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2008, anche se intervenuto qualche mese prima dell’inizio del periodo in esame. Dalla giurisprudenza emerge infatti che la Commissione può tener conto di elementi costituiti al fuori del periodo di infrazione qualora tali elementi facciano parte del complesso di indizi fatto valere dalla Commissione per provare detta infrazione (v., in tal senso, sentenze del 2 febbraio 2012, Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, T‑83/08, non pubblicata, EU:T:2012:48, punto 193, e del 16 giugno 2015, FSL e a./Commissione, T‑655/11, EU:T:2015:383, punto 178). Del resto, sembra del tutto ipotizzabile che l’attuazione concreta di una strategia volta a estromettere un concorrente possa richiedere del tempo e possa, quindi, avvenire qualche mese dopo la sua ideazione.

549

Il primo scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2009 (vale a dire il terzo elemento di prova diretto) fa riferimento a una riduzione del prezzo del chip MDM6200 per la ZTE e al fatto che la ricorrente non può consentire all’Icera di acquisire un ampio numero di contratti, il che l’aiuterebbe a rafforzarsi. Ne consegue che l’Icera è chiaramente identificata all’interno di detto scambio, al pari della necessità per la ricorrente di agire rispetto ad essa, concedendo alla ZTE uno sconto sul prezzo per evitare che l’Icera si rafforzi acquisendo contratti, segnatamente, presso detto cliente.

550

Lo scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2010 (vale a dire l’ottavo elemento di prova diretto) riferisce di un sostegno speciale alla ZTE, diverso dai normali adeguamenti di prezzo. Nello stesso ordine di idee, da detto scambio emerge che l’Icera è chiaramente identificata, al pari delle previsioni circa le forniture dell’Icera alla ZTE in caso di mancata concessione a quest’ultima di un sostegno speciale diverso dai normali adeguamenti di prezzo.

551

Lo scambio di messaggi di posta elettronica del maggio 2011 (vale a dire il nono elemento di prova diretto) fa riferimento alle difficoltà finanziarie dell’Icera, che avrebbero fatto dubitare un dipendente senior della ricorrente della concessione di riduzioni di prezzo aggiuntive per il chip MDM8200A e che dimostra come la situazione finanziaria dell’Icera abbia influenzato la politica dei prezzi della ricorrente nel corso del periodo in esame.

552

Il fatto che la ricorrente non contesti l’interpretazione data dalla Commissione nella decisione impugnata degli scambi di messaggi di posta elettronica menzionati al precedente punto 545 rende, quindi, inoperante il presente motivo nella misura in cui la ricorrente invoca errori commessi dalla Commissione nel riconoscere che le pratiche tariffarie assicuravano l’attuazione di un disegno diretto a estromettere l’Icera dal mercato. Infatti, quand’anche si dovesse concordare con la critica mossa dalla ricorrente all’interpretazione data dalla Commissione di taluni scambi di messaggi di posta elettronica su cui quest’ultima si fonda quali elementi di prova diretti, ciò non toglie che gli elementi di prova non contestati dalla ricorrente consentono, da soli, di dimostrare la sua intenzione di estromettere l’Icera.

553

In ogni caso, per dimostrare l’intenzione della ricorrente di estromettere un concorrente, la Commissione si è fondata, nella decisione impugnata, anche su elementi di prova indiretti.

554

Orbene, come emerge dal punto 1138 della decisione impugnata, non contestato dalla ricorrente, gli elementi di prova indiretti sono sufficienti per dimostrare l’intenzione della ricorrente di estromettere l’Icera.

555

Inoltre, a sostegno del presente motivo, la ricorrente deduce tre parti, nessuna delle quali critica l’insieme di elementi di prova indiretti di cui alla sezione 12.8.2 della decisione impugnata, poiché la prima verte sulla «teoria del pregiudizio» sviluppata dalla Commissione, la seconda rimette in discussione l’interpretazione e la presentazione da parte della Commissione di alcuni elementi di prova diretti, vale a dire taluni documenti interni della ricorrente, e la terza eccepisce la posizione non apicale di un dipendente, autore di alcuni documenti citati dalla Commissione quali elementi di prova diretti.

556

Pertanto, posto che l’insieme degli elementi di prova indiretti su cui la Commissione si fonda alla sezione 12.8.2 della decisione impugnata sono, da soli, sufficienti per dimostrare l’intenzione della ricorrente di estromettere l’Icera, il fatto che la ricorrente non rimetta in discussione tali elementi nell’ambito del presente motivo lo rende inoperante nella misura in cui la ricorrente contesta alla Commissione di aver commesso errori nel concludere che le sue pratiche tariffarie assicuravano l’attuazione di un disegno diretto a estromettere l’Icera dal mercato.

557

In ogni caso, secondo la giurisprudenza, in caso di applicazione da parte di un’impresa in posizione dominante di prezzi inferiori agli ATC, la Commissione è tenuta, per dimostrare l’esistenza di un abuso, a basarsi su una serie di indizi gravi e concordanti che consentano di dimostrare l’intenzione di detta impresa di eliminare un concorrente (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1994, Tetra Pak/Commissione, T‑83/91, EU:T:1994:246, punto 151, e del 30 gennaio 2007, France Télécom/Commissione, T‑340/03, EU:T:2007:22, punto 197). Tale dimostrazione deve essere volta ad attestare, sulla base di elementi di analisi e di prova precisi e concreti, che detto comportamento ha, in ogni caso, la capacità di produrre effetti preclusivi (v. sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 130).

558

Di fronte a un insieme di indizi a prima vista sufficienti, spetta alla ricorrente fornire nel ricorso un’altra spiegazione, completa e coerente, idonea ad attribuire un altro significato ai diversi elementi invocati nella decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2012, Almamet/Commissione, T‑410/09, non pubblicata, EU:T:2012:676, punto 145).

559

Nella specie, la Commissione ha, in particolare, riconosciuto a carico della ricorrente l’applicazione di prezzi inferiori ai LRAIC, ma superiori agli AVC. Nel caso di specie, al fine di dimostrare un’infrazione, la Commissione era quindi tenuta a fornire, segnatamente, indizi gravi quanto all’esistenza di un’intenzione da parte della ricorrente di estromettere l’Icera, come essa ha fatto alla sezione 12.8 della decisione impugnata.

560

Come risulta dal precedente punto 538, alla sezione 12.8.1 della decisione impugnata, la Commissione cita numerosi documenti interni della ricorrente, vale a dire nove scambi di messaggi di posta elettronica, che, a suo avviso, attestano in maniera particolarmente chiara l’esistenza di una strategia volta a estromettere l’Icera dal mercato rilevante.

561

Come osservato al precedente punto 545, la ricorrente non ha formulato, a sostegno del presente motivo, alcuna critica quanto all’interpretazione data dalla Commissione nella decisione impugnata ai messaggi di posta elettronica scambiati nel dicembre 2008 (vale a dire il primo elemento di prova diretto), al primo scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2009 (vale a dire il terzo elemento di prova diretto), allo scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2010 (vale a dire l’ottavo elemento di prova diretto) e allo scambio di messaggi di posta elettronica del maggio 2011 (vale a dire il nono elemento di prova diretto). Orbene, come dichiarato al precedente punto 546, detti scambi di messaggi di posta elettronica attestano, di per sé, l’esistenza di una strategia volta a estromettere l’Icera, in particolare, alla luce dei documenti menzionati alla sezione 12.4.2 di detta decisione.

562

Per quanto attiene agli altri cinque scambi di messaggi di posta elettronica, la cui interpretazione da parte della Commissione è, questa volta, espressamente contestata nel ricorso, essi costituiscono una serie di indizi gravi e concordanti che consentono di dimostrare l’intenzione della ricorrente di estromettere l’Icera.

563

Anzitutto, occorre ricordare, a tal proposito, che ciò che la Commissione ha cercato di dimostrare, alla sezione 12.8.1 della decisione impugnata, fondandosi su questi elementi di prova diretti, è l’intenzione della ricorrente di estromettere l’Icera e non gli altri elementi costitutivi dell’infrazione, come, segnatamente, l’esistenza di prezzi predatori con riferimento ai tre chip considerati, che sono oggetto di altre sezioni di detta decisione. Di conseguenza, nel caso di specie occorre verificare se i documenti interni su cui la Commissione si fonda integrino effettivamente un insieme di indizi gravi e concordanti che consentono, nel loro insieme, di dimostrare l’intenzione della ricorrente di estromettere l’Icera, fermo restando che qualsiasi altra considerazione non è, a tal fine, pertinente.

564

A tal riguardo, i termini impiegati in ciascuno degli scambi di messaggi di posta elettronica sono particolarmente rivelatori dell’intenzione della ricorrente di estromettere l’Icera.

565

In primo luogo, lo scambio di messaggi di posta elettronica del febbraio 2009 qualifica espressamente l’Icera come una «minaccia» e riferisce di misure preventive che devono essere adottate per impedire che quest’ultima raggiunga un livello di volumi sufficiente e compia progressi presso i principali fabbricanti di apparecchiature originali. In detto scambio di messaggi di posta elettronica si suggerisce inoltre di «sopraffare» l’Icera presso la ZTE e di non lasciare all’Icera alcuna «possibilità» presso la Huawei. Ne consegue che l’Icera è chiaramente identificata all’interno di detto scambio, al pari della necessità per la ricorrente di adottare misure volte a impedirle di raggiungere volumi sufficienti e a estrometterla, in particolare, presso i due clienti Huawei e ZTE.

566

La ricorrente contesta le conclusioni tratte dalla Commissione dallo scambio di messaggi di posta elettronica del febbraio 2009, sostenendo che esso è intercorso tre mesi prima dell’avvio dell’infrazione, che non conterrebbe alcun riferimento alla tariffazione dei tre chip considerati e che minerebbe la «teoria della predazione indiretta».

567

A tal riguardo, occorre ricordare che, come emerge dalla giurisprudenza citata al precedente punto 548, la Commissione può tener conto di elementi costituiti al di fuori del periodo di infrazione qualora tali elementi facciano parte del complesso di indizi fatto valere dalla Commissione per provare detta infrazione. Inoltre, l’intenzione di estromettere un concorrente può ben essere manifestata vari mesi prima dell’attuazione concreta della strategia avente ad oggetto una tale estromissione. Peraltro, il fatto che lo scambio di messaggi di posta elettronica del febbraio 2009 non contenga alcun riferimento alla tariffazione dei tre chip di cui trattasi o che esso contrasterebbe con la «teoria della predazione indiretta» non è pertinente, poiché tali elementi non sono idonei a rimettere in discussione l’esistenza di un’intenzione, da parte della ricorrente, di escludere l’Icera. Non solo, anche se detto scambio non illustra i dettagli delle misure che dovrebbero essere assunte nei confronti dell’Icera, ciò non toglie che l’adozione di misure preventive nei suoi confronti è ivi espressamente suggerita.

568

In secondo luogo, il primo scambio di messaggi di posta elettronica del gennaio 2010 (vale a dire il quinto elemento di prova diretto) identifica ancora una volta l’Icera e, più in particolare, il suo chip ICE8042 come la minaccia principale per la ricorrente e menziona altresì azioni che la ricorrente dovrebbe compiere per escluderla, vale a dire collaborare con la Huawei e prosciugare i fondi limitati di cui l’Icera dispone. Ne consegue che l’Icera è chiaramente identificata all’interno di detto scambio, al pari della necessità per la ricorrente di agire al fine di eliminarla, in particolare presso la Huawei.

569

Quanto al secondo scambio di messaggi di posta elettronica del gennaio 2010 (vale a dire il sesto elemento di prova diretto), esso indica misure da adottare per contenere la crescita in termini di volumi dell’Icera e per tutelare i risultati ottenuti dalla ricorrente presso la Huawei e la ZTE, suoi importanti clienti, qualificati a tal riguardo come «prioritari», segnatamente, un adeguamento del prezzo dei chip MDM6200 e MDM8200A. In una presentazione allegata a detto scambio viene fatto altresì riferimento al fatto di «spremere» l’Icera per sei mesi per prosciugare i suoi fondi limitati. Ne consegue che l’Icera è, ancora una volta, chiaramente identificata all’interno di detto scambio, al pari della necessità per la ricorrente di agire al fine di estrometterla presso la Huawei e la ZTE, in particolare, attraverso un adeguamento del prezzo dei chip MDM6200 e MDM8200A.

570

La ricorrente tenta di rimettere in discussione le conclusioni tratte dalla Commissione con riferimento agli scambi di messaggi di posta elettronica del gennaio 2010 fondandosi su una lunga serie di affermazioni diverse, quali la mancata presa in considerazione, da parte della Commissione nella «teoria del pregiudizio» che essa avrebbe sviluppato, della concorrenza esercitata dalla HiSilicon benché vi si faccia riferimento nel messaggio di posta elettronica del 1o gennaio 2010, la mancata menzione del chip MDM8200 o il fatto che l’obiettivo principale di detti messaggi di posta elettronica sarebbe stata la concorrenza della Vodafone. Tuttavia, tali affermazioni devono essere considerate non pertinenti poiché non possono rimettere in discussione l’esistenza di un’intenzione da parte della ricorrente di estromettere l’Icera.

571

Inoltre, la ricorrente non nega che gli scambi di messaggi di posta elettronica del gennaio 2010 menzionino talune misure, segnatamente di carattere tariffario, che devono essere adottate con riferimento alla Huawei e alla ZTE al fine di contenere la crescita dell’Icera e di obbligarla a prosciugare i suoi fondi limitati. A tal riguardo, benché la ricorrente contesti l’interpretazione data dalla Commissione all’espressione «spremere» che, a suo avviso, non significherebbe «tagliare i viveri», resta il fatto che la frase in cui tale espressione è inserita, vale a dire «spremere l’Icera per un periodo di circa [sei] mesi per prosciugarne i fondi molto limitati provenienti dal capitale di rischio [Venture Capital]», fa riferimento, inequivocabilmente, a una strategia volta a privare l’Icera di risorse finanziarie. Occorre altresì osservare che la ricorrente non deduce nessun’altra interpretazione da dare all’espressione «spremere» che consentirebbe di rimettere in discussione la dannosità di una siffatta strategia per l’Icera.

572

In terzo luogo, lo scambio di messaggi di posta elettronica del giugno 2010 (vale a dire il settimo elemento di prova diretto) fa espressamente riferimento al fatto che il chip ICE8042 dell’Icera sarebbe in declino presso la Huawei e la ZTE e al fatto che la «strategia consistente nell’esercitare pressione sul chip ICE8042 con due chip MDM6200 e MDM8200A» avrebbe «dato buoni risultati». Ne consegue che, con riferimento alla Huawei e alla ZTE, una strategia fondata sui chip MDM6200 e MDM8200A e diretta contro l’Icera è già stata posta in essere dalla ricorrente.

573

A tal proposito, la ricorrente si fonda su una serie di affermazioni diverse non pertinenti, poiché non rimettono in discussione l’esistenza, in quanto tale, di un’intenzione da parte sua di estromettere l’Icera, quali la mancata menzione del chip MDM8200, l’accordo relativo alle spese di ingegneria non ricorrenti concluso con la ZTE o i finanziamenti aggiuntivi nel suo capitale annunciati dall’Icera nel maggio 2010. Orbene, così facendo, la ricorrente non contesta che lo scambio di messaggi di posta elettronica del giugno 2010 evochi una strategia riferita alla Huawei e alla ZTE attuata contro l’Icera attraverso i chip MDM6200 e MDM8200A, strategia questa che è stata effettivamente attuata, avendo dato buoni risultati.

574

In quarto luogo, a sostegno, più in particolare, della terza parte del presente motivo, la ricorrente afferma che la Commissione si fonda su documenti redatti da un dipendente in posizione non apicale, senza competenza né influenza sui prezzi e, quindi, incapace di svolgere un ruolo essenziale nell’attuazione della strategia volta a estromettere l’Icera. A tal riguardo, dalla sezione 12.8.1 della decisione impugnata emerge che detto dipendente è coinvolto nell’ambito degli scambi di messaggi di posta elettronica del febbraio 2009, del dicembre 2009 e del gennaio 2010.

575

Per quanto concerne lo scambio di messaggi di posta elettronica del febbraio 2009 (vale a dire il secondo elemento di prova diretto), dal punto 1122 della decisione impugnata emerge che il dipendente di cui trattasi ha trasmesso la sua «analisi della minaccia rappresentata dall’Icera» a un membro dell’alta dirigenza della ricorrente, che ha approvato detta analisi e l’ha trasmessa ad altri membri di detta alta dirigenza.

576

Quanto al secondo scambio di messaggi di posta elettronica del dicembre 2009 (vale a dire il quarto elemento di prova diretto), la ricorrente non contesta che è stato un membro della sua alta dirigenza a proporre di non badare a spese per far sì che il chip MDM8200 «riempia il vuoto».

577

Quanto, infine, agli scambi di messaggi di posta elettronica del gennaio 2010 (vale a dire il quinto e il sesto elemento di prova diretti), contenenti la proposta del dipendente di cui trattasi di «spremere» l’Icera per prosciugare i suoi fondi limitati, è pacifico che numerosi membri dell’alta dirigenza della ricorrente ne erano destinatari. Inoltre, tale proposta è stata ribadita in una presentazione preparata da detto dipendente, allegata a un resoconto vertente sull’«esame dell’Icera» inviato da un membro di detta alta dirigenza ai quadri superiori della ricorrente.

578

Ne consegue che membri dell’alta dirigenza della ricorrente, dotati di poteri e influenza sui prezzi, sono stati effettivamente coinvolti in detti scambi di messaggi di posta elettronica, da cui emerge l’intenzione di estromettere l’Icera.

579

Dalle considerazioni che precedono si evince che la Commissione ha sufficientemente dimostrato, alla sezione 12.8.1 della decisione impugnata, attraverso elementi di prova diretti che costituiscono un insieme di indizi gravi e concordanti, l’esistenza di un’intenzione della ricorrente di estromettere l’Icera e, in tal modo, che la Commissione non ha violato il suo obbligo di motivazione.

580

Occorre infine osservare che la ricorrente non deduce il benché minimo elemento per dimostrare che la Commissione, riconoscendo che le sue pratiche tariffarie assicuravano l’attuazione di un disegno diretto a estromettere l’Icera, abbia violato il diritto di essere ascoltati e il principio di buona amministrazione.

581

Il presente motivo deve pertanto essere respinto.

Sull’undicesimo motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione», in fatto e in diritto, e su un difetto di motivazione per quanto attiene al rigetto, da parte della Commissione, della giustificazione oggettiva dedotta dalla ricorrente

582

A fondamento dell’undicesimo motivo la ricorrente deduce i seguenti argomenti.

583

In primo luogo, la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia tenuto conto del fatto che, concedendo le contestate riduzioni dei prezzi, essa si è limitata ad allinearsi ai prezzi «aggressivi» praticati dalla sua concorrente Icera, nonché del fatto che i prezzi da essa praticati erano superiori ai suoi AVC e, quindi, redditizi e giustificati. Richiamando il quarto, l’ottavo, il nono e il decimo motivo, essa ribadisce di non aver in nessun caso e in tal modo attuato un «disegno» diretto a estromettere l’Icera.

584

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che le riduzioni di prezzo per il chip MDM8200 erano state concesse alla Huawei in risposta a una forte pressione esercitata da quest’ultima nei suoi confronti e miravano, da un lato, ad aiutare la Huawei a smaltire i suoi ordini inevasi e le sue scorte in eccesso ed obsolete, e dall’altro, a competere in termini di prezzo con i dispositivi della ZTE contenenti un chip Icera.

585

In terzo luogo, la ricorrente afferma che, nel corso del procedimento amministrativo, essa ha spiegato in maniera dettagliata alla Commissione che essa considerava le proprie scorte di chip MDM8200 come eccedentarie e obsolete. Secondo quanto da essa sostenuto, è per tale ragione che avrebbe ridotto il prezzo di detto chip per tutti i propri clienti importanti, il che ha svantaggiato la Huawei e l’ha indotta alla fine a concedere a quest’ultima una riduzione del prezzo per gli ordini effettuati in precedenza. Essa sostiene che il fatto che ordini di detti chip fossero stati effettuati in precedenza, nel 2010 e nel 2011, non pregiudica in alcun modo il carattere oggettivamente giustificato della sua decisione di ridurre il prezzo di detto chip nell’ottica di stimolare nuove richieste. Essa sottolinea, infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, di aver concesso riduzioni di prezzo a tutti gli altri suoi clienti importanti, i quali hanno in realtà beneficiato di prezzi in linea con i prezzi di vendita medi riconosciuti alla Huawei.

586

Alla luce di quanto precede, la ricorrente sostiene che il comportamento contestato era oggettivamente giustificato e che la Commissione è giunta, erroneamente e senza una valida motivazione, alla conclusione contraria nella decisione impugnata.

587

La Commissione e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

588

Dall’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 si evince in sostanza che, in tutti i procedimenti relativi all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, l’onere della prova di un’infrazione di dette disposizioni incombe alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione, ma incombe invece all’impresa che invoca una giustificazione oggettiva fornirne la prova.

589

Inoltre, dal considerando 5 del regolamento n. 1/2003 risulta sostanzialmente che, benché spetti alla parte o all’autorità che asserisce un’infrazione agli articoli 101 o 102 TFUE provare l’esistenza di tale infrazione, spetta invece all’impresa che invoca il beneficio della difesa contro l’esistenza di un’infrazione l’onere di provare al livello giuridico richiesto, che le condizioni per l’applicazione di detta difesa sono soddisfatte.

590

Ne consegue che un’impresa, come la ricorrente, che invoca una giustificazione oggettiva per un comportamento a priori contrario all’articolo 102 TFUE, ivi compresi degli incrementi di efficienza, deve fornire essa stessa idonea prova.

591

Nella specie, grava pertanto sulla ricorrente l’onere di provare adeguatamente che un siffatto comportamento deve essere comunque considerato come oggettivamente giustificato.

592

A tal proposito, da una giurisprudenza consolidata emerge che un comportamento non è abusivo se è giustificato da vantaggi pro concorrenza o se soddisfa legittimi interessi. In particolare, l’impresa che occupa una posizione dominante può dimostrare, a tal fine, o che il suo comportamento è obiettivamente necessario, o che l’effetto preclusivo che ne deriva può essere controbilanciato, se non addirittura superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno anche a beneficio dei consumatori. A tal fine, spetta all’impresa dominante interessata dimostrare, in primo luogo, che il suo comportamento può consentire di realizzare incrementi di efficienza, dimostrandone l’effettività e la portata; in secondo luogo, che detti incrementi di efficienza neutralizzano i probabili effetti svantaggiosi di detto comportamento per la concorrenza e per gli interessi dei consumatori sul mercato o sui mercati interessati; in terzo luogo, che detto comportamento è indispensabile per la realizzazione di detti incrementi di efficienza e, in quarto luogo, che esso non elimina una concorrenza effettiva sopprimendo la totalità o la maggior parte delle fonti esistenti di concorrenza attuale o potenziale (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2012, Post Danmark, C‑209/10, EU:C:2012:172, punti da 40 a 42 e giurisprudenza citata). È alla luce di questi principi che occorre valutare le giustificazioni addotte dalla ricorrente.

593

Occorre anzitutto osservare che la ricorrente non spiega affatto perché il comportamento predatorio che le viene contestato sarebbe stato «oggettivamente necessario» o quali vantaggi ne avrebbero potuto trarre i consumatori idonei a controbilanciare l’effetto preclusivo effettivo o potenziale dell’Icera dal mercato, o il carattere «indispensabile» di detto comportamento nell’ottica di ottenere asseriti incrementi di efficienza per i consumatori, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 592.

594

Le tre giustificazioni dedotte dalla ricorrente per il suo comportamento predatorio, vale a dire, in primo luogo, un allineamento sui prezzi «aggressivi» dell’Icera e l’applicazione di prezzi superiori agli AVC, in secondo luogo, riduzioni del prezzo del chip MDM8200 concesse alla Huawei al fine di aiutarla a smaltire le sue scorte in eccesso ed obsolete di detto chip e, in terzo luogo, riduzioni del prezzo di detto chip concesse alla Huawei al fine di smaltire le proprie scorte in eccesso ed obsolete di detto chip, non dimostrano né il carattere oggettivamente necessario del comportamento contestato, né la possibilità che l’effetto preclusivo che esso comporta nei confronti dell’Icera possa essere controbilanciato, se non addirittura superato, da vantaggi in termini di efficienza che vanno anche a beneficio dei consumatori.

595

Sentita a tal riguardo in udienza, la ricorrente si è limitata a far riferimento alla pressione esercitata dalla Huawei per ottenere prezzi inferiori per il chip MDM8200 e al rischio che quest’ultima annulli determinati ordinativi, se necessario per via giudiziaria. Orbene, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 592, tali elementi non consentono di giustificare oggettivamente un abuso rientrante nel divieto di cui all’articolo 102 TFUE.

596

Ne consegue che la ricorrente non ha fornito prova sufficiente, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 e della giurisprudenza citata al precedente punto 592, che il comportamento contestato era oggettivamente giustificato, il che è sufficiente per respingere l’undicesimo motivo senza che sia necessario esaminare se la Commissione, respingendo le giustificazioni addotte dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, abbia commesso errori di fatto, di diritto e di valutazione e violato il suo obbligo di motivazione.

597

In ogni caso, la motivazione di cui alla sezione 12.9 della decisione impugnata è sufficientemente fondata e non è viziata da errori di valutazione o di fatto.

598

Per quanto concerne l’allineamento sui prezzi «aggressivi» dell’Icera, basti osservare che la giurisprudenza non riconosce a un’impresa in posizione dominante alcun diritto assoluto ad allineare i suoi prezzi sui prezzi della concorrenza, in particolare quando tale diritto conduca a giustificare il ricorso a prezzi predatori, peraltro vietati dal Trattato (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2007, France Télécom/Commissione, T‑340/03, EU:T:2007:22, punto 182).

599

Inoltre, anche se per la ricorrente era asseritamente «razionale» allineare i propri prezzi a quelli dell’Icera, ciò non significa che un siffatto comportamento sia oggettivamente «giustificato» ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 592, in quanto realizzerebbe incrementi di efficienza. La mera possibilità di qualificare un determinato comportamento come economicamente «razionale» agli occhi dell’impresa che lo pone in essere non è sufficiente per giustificarlo oggettivamente ai sensi del diritto della concorrenza.

600

Per quanto attiene all’applicazione di prezzi superiori agli AVC, va ricordato che, secondo la giurisprudenza tratta dalla sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione, (C‑62/86, EU:C:1991:286, punti 7172), un’impresa in posizione dominante, anche se applica prezzi inferiori agli ATC, ma superiori agli AVC, commette un abuso di posizione dominante se agisce in tal modo nell’ambito di un disegno inteso a eliminare un concorrente. In presenza di una tale strategia escludente, come nel caso di specie, poco importa quindi che i prezzi praticati siano asseritamente «redditizi e giustificati» in quanto superiori agli AVC.

601

Per quanto attiene alle riduzioni di prezzo del chip MDM8200 concesse alla Huawei nell’ottica di aiutarla a smaltire le scorte in eccesso e obsolete di detto chip, si deve constatare che esse riguardano unicamente i prezzi offerti alla Huawei e per il chip MDM8200. Con le spiegazioni da essa formulate, la ricorrente non cerca quindi di giustificare i prezzi predatori concessi alla ZTE o i prezzi predatori concessi per i chip MDM6200 e MDM8200A.

602

Occorre altresì osservare, per quanto concerne le riduzioni di prezzo per il chip MDM8200 concesse alla Huawei per aiutarla a smaltire le sue scorte in eccesso ed obsolete di detto prodotto, che, come indica la Commissione al punto 1185 della decisione impugnata, la Huawei ha ordinato di nuovo alla Qualcomm chip di tale tipologia nel 2010 e nel 2011, circostanza questa confermata dalla ricorrente, sentita al riguardo in udienza. La Commissione ha pertanto ritenuto, senza commettere errori, che fosse difficilmente credibile che dette riduzioni avessero potuto essere concesse al fine di aiutare la Huawei a smaltire le sue scorte in eccesso di un chip obsoleto.

603

Parimenti, per quanto attiene alle riduzioni di prezzo del chip MDM8200 accordate alla Huawei dalla ricorrente al fine di smaltire le proprie scorte in eccesso ed obsolete di detto chip, è difficilmente credibile che dette riduzioni perseguissero tale obiettivo. Infatti, come sostiene correttamente la Commissione, se così fosse stato, la ricorrente avrebbe concesso riduzioni di prezzo per detto chip a tutti i propri clienti. Orbene, dalla tabella 74 della decisione impugnata emerge che solo la Huawei ha beneficiato di tali riduzioni e si è vista offrire prezzi sostanzialmente inferiori a quelli applicati dalla ricorrente agli altri suoi principali clienti. Inoltre, dal punto 1185 di detta decisione emerge che la ricorrente ha dovuto, nell’agosto 2010, produrre nuove unità di chip MDM8200 per far fronte alla domanda della Huawei, circostanza questa che la ricorrente, sentita al riguardo in udienza, ha altresì confermato. Infine, l’argomento della ricorrente secondo cui riduzioni di prezzo sarebbero state concesse alla Huawei anche al fine di fronteggiare i dispositivi ZTE integranti un chip dell’Icera non fa altro che confermare la predazione indiretta rilevata dalla Commissione.

604

Occorre pertanto respingere, in ogni caso, l’undicesimo motivo.

Sul terzo motivo, vertente su un «errore di diritto risultante dalla mancata applicazione della norma giuridica corretta»

605

Il terzo motivo si fonda su tre parti. La prima verte su un «manifesto errore di diritto» e su una violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, a causa della mancata applicazione, da parte della Commissione, della «norma giuridica corretta» come definita nella comunicazione sulle priorità. La seconda verte su un’errata applicazione della giurisprudenza relativa ai comportamenti predatori e, più in generale, alle pratiche tariffarie. La terza concerne una violazione dei principi di certezza del diritto e di prevedibilità.

Sulla prima parte, vertente sulla mancata applicazione della «norma giuridica corretta» come definita nella comunicazione sulle priorità

606

Secondo la ricorrente, dalla comunicazione sulle priorità emerge che la questione pertinente in sede di esame di una potenziale pratica di esclusione attuata da un’impresa dominante è stabilire se una siffatta pratica possa portare all’estromissione dal mercato del concorrente «altrettanto efficiente». Conformemente a detta comunicazione, la Commissione dovrebbe inoltre, in occasione di un siffatto esame, fornire la prova, da un lato, che l’impresa in posizione dominante, adottando tale pratica, ha deliberatamente sostenuto perdite o rinunciato a profitti a breve termine e, dall’altro, che poteva sperare di recuperare tali perdite dopo il periodo di presunta predazione. Orbene, posto che la Commissione si è pubblicamente impegnata a rispettare detta comunicazione, quest’ultima ha creato legittime aspettative in capo alle imprese interessate.

607

Inoltre, la comunicazione sulle priorità non consentirebbe alla Commissione di sanzionare un’impresa che abbia attuato in buona fede un comportamento che, alla fine, sia risultato meno redditizio di quanto inizialmente previsto. Infine, dal punto 66 della comunicazione sulle priorità emergerebbe che la Commissione può solo eccezionalmente fondarsi su prove documentali, a condizione che queste ultime dimostrino in maniera sufficientemente chiara l’esistenza di una strategia predatoria.

608

Orbene, nella specie, la Commissione non avrebbe applicato la comunicazione sulle priorità, come attestato dall’assenza di riferimenti a detto documento sia nella CA che nella CA complementare e nella lettera di esposizione dei fatti. Rinviando al quarto, all’ottavo, al nono e al decimo motivo, la ricorrente sostiene quindi che la Commissione non ha assolutamente dimostrato, nella decisione impugnata, un qualche sacrificio da parte sua, non ha effettuato l’analisi del concorrente «altrettanto efficiente» e non ha tenuto conto di elementi di prova che dimostrano come, in assenza del comportamento contestato, la Huawei e la ZTE non si sarebbero in nessun caso rifornite dall’Icera. Rinviando, inoltre, all’undicesimo motivo, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione e di fatto respingendo la giustificazione oggettiva da essa dedotta. Richiamando, infine, il decimo e l’undicesimo motivo, essa sostiene di aver attuato il comportamento contestato in buona fede dal momento che non avrebbe potuto prevedere il metodo di ripartizione dei costi di R&S applicato dalla Commissione in detta decisione e che poteva ragionevolmente attendersi che le sue pratiche tariffarie fossero redditizie.

609

Pertanto, la Commissione avrebbe commesso un «manifesto errore di diritto» e violato i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, oltre al principio di buona amministrazione e all’obbligo di motivazione.

610

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

611

In via preliminare, occorre osservare che la comunicazione sulle priorità si limita a circoscrivere l’approccio della Commissione quanto alla scelta dei casi che essa intende perseguire in modo prioritario, cosicché la prassi amministrativa seguita da quest’ultima non ha effetto vincolante né per le autorità della concorrenza, né per i giudici nazionali (sentenza del 6 ottobre 2015, Post Danmark, C‑23/14, EU:C:2015:651, punto 52), e non è destinata ad avere valenza giuridica (sentenza del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione, T‑827/14, EU:T:2018:930, punto 114).

612

Ne consegue che, come ogni altro documento che, benché privo di forza vincolante, definisce il quadro generale di analisi che la Commissione utilizza per stabilire la necessità di intervenire, la comunicazione sulle priorità limita il potere discrezionale di quest’ultima. Ne consegue che la Commissione non può, in un particolare caso, discostarsene senza fornirne le ragioni. Infatti, in un tal caso, il rispetto, da parte della Commissione, nei procedimenti amministrativi, delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione, tra cui l’obbligo di motivazione riveste un’importanza ancor più fondamentale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 novembre 2017, Icap e a./Commissione, T‑180/15, EU:T:2017:795, punto 289 e giurisprudenza citata).

613

Occorre quindi esaminare se, come sostiene la ricorrente, la Commissione si sia nella specie discostata dal quadro generale di analisi fissato nella comunicazione sulle priorità, senza fornire giustificazioni.

614

Per quanto attiene, in primo luogo, all’argomento della ricorrente secondo cui, in sostanza, la Commissione non ha esaminato se la pratica incriminata potesse portare all’esclusione del concorrente «altrettanto efficiente» conformemente alla comunicazione sulle priorità, dall’esame della prima parte del nono motivo e, più in particolare, dai precedenti punti da 524 a 527, emerge che l’analisi con cui la Commissione confronta i prezzi praticati da un’impresa in posizione dominante con taluni dei suoi costi ai fini di valutare se quest’ultima abbia applicato prezzi predatori comprende un’analisi del concorrente «altrettanto efficiente» e che, posto che la Commissione ha dimostrato, come nel caso di specie, che l’impresa in posizione dominante aveva praticato tali prezzi, essa ha, in tal modo, implicitamente effettuato una siffatta analisi, il che è sufficiente per respingere detto argomento.

615

Inoltre, dal punto 26 della comunicazione sulle priorità emerge che la mancata copertura dei LRAIC, circostanza questa dimostrata nel caso di specie dalla Commissione nella decisione impugnata, indica che l’impresa dominante non copre tutti i costi fissi (imputabili) della produzione dei beni o servizi di cui trattasi e che un concorrente «altrettanto efficiente» potrebbe essere estromesso dal mercato, il che conferma che, nell’ambito della comparazione dei prezzi e dei costi dell’impresa dominante, la Commissione ha implicitamente, ma necessariamente, proceduto all’analisi del concorrente «altrettanto efficiente».

616

Per quanto attiene, in secondo luogo, all’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione era tenuta, in applicazione della comunicazione sulle priorità, a fornire la prova che l’impresa in posizione dominante aveva deliberatamente sopportato perdite o rinunciato a benefici a breve termine, dal punto 66 di detta comunicazione emerge che la Commissione può, in taluni casi, al fine di dimostrare l’esistenza di un siffatto sacrificio, fondarsi su prove dirette, consistenti in documenti dell’impresa dominante che dimostrano chiaramente una strategia predatoria, come un progetto dettagliato che preveda, segnatamente, di affrontare sacrifici con l’obiettivo di estromettere un concorrente.

617

Orbene, come emerge dall’esame del decimo motivo, la Commissione si è effettivamente fondata, alla sezione 12.8.1 della decisione impugnata, su documenti della ricorrente che dimostrano chiaramente l’esistenza di un’intenzione, da parte di quest’ultima, di estromettere l’Icera, attuata attraverso riduzioni di prezzi concesse alla Huawei e alla ZTE, il che è sufficiente per respingere il presente argomento, vertente, in sostanza, sulla mancata prova, nella decisione impugnata, del sacrificio. A tal riguardo, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, dal punto 66 della comunicazione sulle priorità non emerge assolutamente che la Commissione può fondarsi solo in casi eccezionali su prove documentali che attestano l’esistenza di una strategia predatoria. Al contrario, in tale punto, la Commissione utilizza l’espressione «in alcuni casi», e non l’espressione «in taluni casi eccezionali» o «eccezionalmente», o l’espressione «in circostanze eccezionali», utilizzata nella nota 50 della comunicazione sulle priorità. Nella nota 44 di detta comunicazione, riferendosi al punto 66 della medesima comunicazione, la Commissione si riferisce, inoltre, a due sentenze in cui Tribunale ha confermato che la Commissione poteva basarsi su tali prove documentali, vale a dire le sentenze del 6 ottobre 1994, Tetra Pak/Commissione (T‑83/91, EU:T:1994:246, punti 151171), e del 30 gennaio 2007, France Télécom/Commissione (T‑340/03, EU:T:2007:22, punti da 198 a 215).

618

Per quanto concerne, in terzo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione, in applicazione della comunicazione sulle priorità, era tenuta a dimostrare che l’impresa in posizione dominante poteva sperare di recuperare le perdite accettate nel periodo di predazione successivamente ad esso, dal punto 70 di detta comunicazione si evince soltanto che l’impresa dominante può ragionevolmente prevedere che il suo potere di mercato, una volta concluso il comportamento predatorio, sarà maggiore di quanto sarebbe stato se essa non avesse adottato detto comportamento e che è probabile che l’impresa sia in grado di trarre un vantaggio dal sacrificio fatto. Inoltre, secondo la giurisprudenza, un comportamento può integrare gli estremi dell’abuso senza che sia necessario accertare, in modo specifico, se l’impresa considerata potesse ragionevolmente supporre di recuperare le perdite volontariamente riportate (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 1994, Tetra Pak/CommissioneT‑83/91, EU:T:1994:246, punto 150), il che è sufficiente per respingere il presente argomento.

619

Per quanto attiene, in quarto luogo, all’argomento della ricorrente secondo cui, non avendo potuto prevedere il metodo di ripartizione dei costi di R&S applicato dalla Commissione nella decisione impugnata e avendo, pertanto, agito in buona fede, essa non può, ai sensi della comunicazione sulle priorità, essere sanzionata dalla Commissione, occorre osservare che, nel quadro dell’esame del decimo motivo, si è constatato che la Commissione non aveva commesso alcun errore riconoscendo che le pratiche tariffarie della ricorrente assicuravano l’attuazione di un disegno diretto a escludere l’Icera, il che è sufficiente a respingere il presente argomento.

620

Per quanto concerne, in quinto luogo, l’argomento della ricorrente vertente sulla mancanza di un riferimento alla comunicazione sulle priorità all’interno della CA, della CA complementare e della lettera di esposizione dei fatti, la ricorrente non spiega affatto in che modo ciò significherebbe che le Commissione ha violato il quadro generale di analisi da essa utilizzato per stabilire se vi sia necessità di intervento, illustrato nella suddetta comunicazione. Peraltro, quest’ultima non impone affatto alla Commissione di farvi riferimento nelle sue decisioni in materia di abuso di posizione dominante. Occorre quindi respingere il presente argomento.

621

Per quanto attiene, in sesto luogo, all’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la Huawei e la ZTE non si sarebbero comunque rifornite dall’Icera in assenza del comportamento contestato e avrebbe, a torto, respinto le ragioni oggettive dedotte al fine di giustificare il suo comportamento, va osservato che la ricorrente non spiega in che modo la Commissione avrebbe, per tale ragione, violato il quadro generale di analisi che essa utilizza per stabilire se vi sia necessità di intervento, illustrato nella comunicazione sulle priorità.

622

Alla luce di quanto precede, la prima parte del terzo motivo dev’essere respinta.

Sulla seconda parte, vertente su un’errata applicazione della giurisprudenza relativa a comportamenti predatori e, più in generale, alle pratiche tariffarie

623

La ricorrente deduce che la Commissione disattenderebbe la giurisprudenza in materia di comportamenti predatori e, più in generale, di pratiche tariffarie, vale a dire quella che stabilisce la norma giuridica applicabile. A fondamento di tale affermazione, essa riproduce numerosi estratti da sentenze che considera pertinenti e contesta alla Commissione di non aver effettuato, nella decisione impugnata, un’analisi del concorrente «altrettanto efficiente», benché detta analisi sia imposta dalla giurisprudenza.

624

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

625

Va osservato che la ricorrente si limita a riprodurre degli estratti tratti dalla giurisprudenza, senza spiegare in che modo la decisione impugnata si discosterebbe dalla norma giuridica ivi sancita, salvo per quanto attiene all’analisi del concorrente «altrettanto efficiente», in merito alla quale, dopo aver citato la sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C‑413/14 P, EUC:2017:632), contesta alla Commissione, nella specie, da un lato, di non aver compiuto una tale analisi e, dall’altro, di non aver verificato l’ampiezza del tasso di copertura del mercato ad opera della pratica contestata.

626

Orbene, da un lato, dall’esame della prima parte del nono motivo e, più in particolare, dai precedenti punti da 524 a 527, emerge che l’analisi con cui la Commissione confronta i prezzi praticati da un’impresa in posizione dominante con taluni dei suoi costi ai fini di valutare se quest’ultima abbia applicato prezzi predatori comprende già un’analisi del concorrente «altrettanto efficiente» e che, dal momento che la Commissione ha provato, nel caso di specie, che l’impresa in posizione dominante aveva praticato tali prezzi, essa ha, in tal modo, implicitamente effettuato la suddetta analisi, il che è sufficiente per respingere la censura della ricorrente vertente sull’assenza di una siffatta analisi nella decisione impugnata.

627

Dall’altro, come risulta dai precedenti punti da 521 a 523, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 520, la Commissione non è tenuta, nell’ambito del suo esame dell’eventuale esistenza di prezzi predatori applicati da un’impresa che occupa una posizione dominante, a esaminare anche se il tasso di copertura del mercato da parte della pratica contestata sia sufficiente a far sì che detta pratica produca effetti anticoncorrenziali, il che è sufficiente per respingere la censura della ricorrente vertente sull’assenza di una siffatta verifica.

628

La seconda parte del terzo motivo deve quindi essere respinta.

Sulla terza parte, vertente su una violazione dei principi di certezza del diritto e di prevedibilità

629

Riferendosi al settimo e all’ottavo motivo, la ricorrente afferma che, nella decisione impugnata, la Commissione ha compiuto un’analisi prezzi-costi artificiosa e inedita, diversa da quella sviluppata nella CA, per quanto concerne due dei chip interessati e imprevedibile per quanto riguarda il terzo. A suo avviso, così facendo, la Commissione ha leso i principi della certezza del diritto e di prevedibilità.

630

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

631

Occorre osservare che, a fondamento della presente parte, la ricorrente si limita a ribadire in maniera generica affermazioni formulate nell’ambito della prima parte del presente motivo, nonché del settimo e dell’ottavo motivo, cui essa si riferisce espressamente, senza sviluppare alcun argomento specifico.

632

La terza parte del terzo motivo deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile.

633

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni il terzo motivo dev’essere respinto.

Sul quarto motivo, vertente sul «carattere illogico e non suffragato da prove della “teoria della predazione”»

634

Il quarto motivo si fonda su tredici parti. La prima verte sul fatto che la «teoria della predazione» della Commissione, che sarebbe «mirata e selettiva», è scollegata dalla definizione del mercato ed è stata adattata nell’ottica di pervenire a una conclusione predeterminata. La seconda verte sul carattere intrinsecamente incoerente e insufficientemente motivato di detta teoria. La terza si riferisce alla mancata dimostrazione, da parte della Commissione, del carattere irrazionale della condotta della ricorrente e della sua strategia predatoria. La quarta verte sulla superiorità dei prezzi della ricorrente rispetto a quelli dell’Icera e, quindi, sull’assenza di blocco del mercato. La quinta verte sulla mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, di prove a discarico essenziali. La sesta verte sulla mancanza di prova della predazione finanziaria. La settima concerne la novità, erroneità e infondatezza della «teoria della predazione». L’ottava verte su «manifesti errori di valutazione» per quanto attiene alla predazione diretta tra il terzo trimestre del 2010 e il secondo trimestre del 2011. La nona si riferisce al misconoscimento, da parte della Commissione, della realtà economica del chip MDM8200. La decima è relativa al carattere illogico e contrario alle regole elementari dell’economia di detta teoria. L’undicesima verte sulla mancata dimostrazione, da parte della Commissione, di un recupero delle perdite subite nel corso del periodo in esame, nonché sulla mancata indicazione del momento in cui la predazione sarebbe cessata. La dodicesima concerne la non applicazione del criterio del concorrente «altrettanto efficiente» e i buoni risultati dell’Icera nel corso di detto periodo che confutano la teoria stessa. La tredicesima parte riguarda un errore della Commissione che sanzionerebbe la vera concorrenza.

Osservazioni preliminari

635

Va osservato che, alla sezione 12 della decisione impugnata, la Commissione presenta la propria analisi dell’abuso commesso dalla ricorrente.

636

Più in particolare, alla sezione 12.1 della decisione impugnata, la Commissione inizia ricordando i principi generali applicabili, in particolare, in materia di prezzi predatori. Alla sezione 12.2 di detta decisione, essa riassume poi l’applicazione da parte sua di tali principi generali alle sezioni da 12.3 a 12.11 della decisione di cui trattasi, che la ricorrente qualifica come «teoria della predazione».

637

In tale contesto, al punto 334 della decisione impugnata la Commissione spiega di essere giunta alla conclusione che, tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2011, la ricorrente aveva venduto determinati quantitativi di tre dei suoi chip UMTS, vale a dire i chip MDM8200, MDM6200 e MDM8200A, a due dei suoi principali clienti, la Huawei e la ZTE, a prezzi inferiori ai suoi costi nell’intento di eliminare l’Icera, sua principale concorrente sul segmento di punta del mercato dei chip UMTS. A suo avviso, agendo in tal modo, la ricorrente ha voluto impedire all’Icera, una piccola start-up con limitate disponibilità finanziarie, di acquisire reputazione e dimensioni sufficienti per sfidare la sua posizione dominante su detto mercato. La Commissione indica di aver concluso, in considerazione del fatto chela ricorrente non aveva dedotto una valida giustificazione oggettiva per detto comportamento, che, così facendo, quest’ultima aveva commesso nel corso di detto periodo un abuso di posizione dominante lesivo dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE.

Sulla prima parte, vertente sul fatto che la «teoria della predazione» della Commissione, che sarebbe «mirata e selettiva», è scollegata dalla definizione di mercato ed è stata adattata nell’ottica di pervenire a una conclusione predeterminata

638

La ricorrente, rinviando al decimo motivo, sostiene che il comportamento contestato non era né mirato, né selettivo e che la «teoria della predazione» della Commissione è scollegata dalla definizione del mercato rilevante, poiché, riferendosi al solo segmento di punta di detto mercato, peraltro mal definito, taluni chip considerati dalla ricorrente come «di punta» sono stati esclusi da detto segmento.

639

La ricorrente sostiene altresì che la «teoria della predazione» è stata sviluppata per convenienza dalla Commissione, dal momento che tale teoria non presentava alcun collegamento con la denuncia. Secondo quanto da essa sostenuto, i chip MDM8200 e MDM8200A sono stati venduti a clienti diversi dalla Huawei e dalla ZTE prima e dopo il periodo in esame, a prezzi inferiori ai LRAIC calcolati dalla Commissione, il che rimetterebbe in discussione detta teoria.

640

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

641

Anzitutto, per quanto attiene all’affermazione della ricorrente secondo cui il comportamento contestato non era né mirato, né selettivo, occorre ricordare che dagli elementi di prova diretti su cui si è fondata la Commissione, esaminati più in dettaglio ai precedenti punti 538 e 539 nell’ambito dell’esame del decimo motivo, emerge che la ricorrente ha concesso riduzioni di prezzo alla Huawei e alla ZTE, chiaramente identificate in detti documenti, nell’ottica di impedire all’Icera di raggiungere questi due clienti essenziali e, in tal modo, di estrometterla dal mercato. La ricorrente non può quindi sostenere validamente che il suo comportamento non era né mirato, né selettivo.

642

Inoltre, non può essere accolta nemmeno l’affermazione della ricorrente secondo cui la «teoria della predazione» della Commissione, riferendosi al solo segmento di punta, è scollegata dalla definizione del mercato. Dal punto 64 della comunicazione sulle priorità emerge infatti che, in materia di predazione, un comportamento comporta un sacrificio se l’impresa dominante applica un prezzo più basso per tutta la sua produzione o per una sua parte particolare. Ne consegue che il comportamento predatorio può assolutamente riguardare un segmento limitato del mercato interessato e non la sua totalità. A tal riguardo, dalla giurisprudenza emerge che il comportamento predatorio può persino essere tenuto su un mercato diverso da quello interessato, che non deve dal canto suo essere interpretato restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione, C‑62/86, EU:C:1991:286, punti 3545).

643

Ne consegue che la Commissione aveva, da un lato, il diritto di sanzionare, nella decisione impugnata, un comportamento circoscritto a un segmento del mercato rilevante e non era, dall’altro, tenuta a definire con esattezza i contorni di detto segmento, come è tenuta a fare con riferimento al mercato rilevante al fine di verificare l’esistenza di una posizione dominante.

644

Inoltre, per quanto attiene all’asserita mancanza di collegamento tra la «teoria della predazione» della Commissione e la denuncia, va osservato che dal punto 55 della comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli [101] e [102] TFUE (GU 2004, C 101, pag. 65), emerge che, nella prima fase, dopo la presentazione della denuncia, la Commissione esamina la denuncia stessa e può raccogliere ulteriori informazioni per decidere quale seguito darvi, fermo restando che in questa fase può svolgersi uno scambio di opinioni informale tra la Commissione e il denunciante per chiarire gli elementi di fatto e di diritto attinenti alla denuncia e che, sempre in questa fase, la Commissione può dare una prima risposta al denunciante per consentirgli di integrare quanto già esposto nella denuncia alla luce di tale risposta.

645

Nella specie, dai punti da 11 a 13 della decisione impugnata si evince che, a seguito dell’aggiornamento e della revisione della denuncia, sono intervenuti numerosi scambi tra l’Icera e la Commissione, il che ha portato, alla fine, nel giugno 2012, alle accuse di predazione formulate dall’Icera, circostanza questa riconosciuta dalla ricorrente stessa. Alla luce del punto 55 della comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli [101] e [102] TFUE, occorre ritenere che il fatto che un denunciante, come accaduto nel caso di specie, sviluppi le accuse formulate nella denuncia per tener conto della prima risposta della Commissione rappresenti una prassi abituale. Inoltre, dalla necessità di vigilare efficacemente sull’applicazione delle norme in materia di concorrenza risulta che la Commissione non può essere vincolata dal contesto e dalle valutazioni in punto di diritto formulate da un denunciante. Si osserva, in ogni caso, che la ricorrente non spiega in che modo il fatto che l’Icera ha sviluppato le sue accuse di predazione solo in una fase relativamente avanzata possa rimettere in discussione quella che essa qualifica come «teoria della predazione» in detta decisione, a seguito di un’indagine approfondita condotta dalla Commissione.

646

Infine, per quanto attiene all’affermazione della ricorrente secondo cui, con riferimento ai chip MDM8200 e MDM8200A, essa ha applicato prezzi inferiori ai LRAIC a clienti diversi dalla Huawei e dalla ZTE, prima e dopo il periodo in esame, va osservato che la ricorrente non spiega minimamente in che modo ciò possa rimettere in discussione quella che essa qualifica come «teoria della predazione» nella decisione impugnata. Al contrario, sembra piuttosto che, se la Commissione avesse scoperto prove dell’applicazione, da parte della ricorrente, di prezzi predatori nei confronti di altri clienti al di fuori di detto periodo, essa avrebbe potuto tenerne conto per rafforzare detta teoria o estenderla temporalmente.

647

Alla luce di quanto precede, la prima parte del quarto motivo dev’essere respinta.

Sulla seconda parte, vertente sul carattere intrinsecamente incoerente e insufficientemente motivato della «teoria della predazione» della Commissione

648

La ricorrente deduce numerose contraddizioni e incoerenze che vizierebbero la decisione impugnata.

649

In primo luogo, la ricorrente ritiene che la «teoria della predazione», che risulterebbe anche dal punto 993 della decisione impugnata, secondo cui essa avrebbe in un primo momento utilizzato i chip MDM8200 per far spostare i suoi clienti Huawei e ZTE da detti chip verso i chip MDM6200 e MDM8200A, più avanzati, per poi concentrare la sua strategia tariffaria sul chip MDM8200A, in ragione del mancato successo iniziale del chip MDM6200, non è compatibile con una «teoria del pregiudizio» fondata sui comportamenti predatori, poiché un siffatto accertamento rispecchierebbe unicamente l’esistenza di un’accesa concorrenza esercitata dalla ricorrente grazie al lancio di nuovi prodotti.

650

In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che la Commissione le contesta nella decisione impugnata di aver attuato il comportamento controverso al fine di impedire all’Icera di farsi una reputazione, benché da un documento interno, menzionato nella stessa decisione, risulti che, a parere della ricorrente, l’Icera fosse riuscita, molti mesi prima del periodo in esame, a superare gli ostacoli legati alla reputazione, il che rimetterebbe in discussione la «teoria della predazione» della Commissione.

651

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non può, senza contraddirsi, da un lato, indicare ai punti da 411 a 419 della decisione impugnata che il chip MDM6200 non aveva avuto alcun successo commerciale nel periodo in esame e, dall’altro, asserire al punto 420 della medesima decisione che la ricorrente si è fondata su detto chip nella sua strategia nei confronti della ZTE. Allo stesso modo, essa ritiene che la Commissione non possa, da un lato, sostenere, al punto 959 di detta decisione, che il chip MDM8200 ha conservato la sua importanza concorrenziale anche dopo l’immissione sul mercato del chip MDM8200A e, dall’altro, affermare, al punto 420 della medesima decisione, che quest’ultimo chip era divenuto il prodotto essenziale su cui essa si era fondata per attuare la sua strategia nel 2010 e nel 2011.

652

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

653

Occorre anzitutto constatare che la presente parte deve essere respinta come inoperante, poiché, quand’anche i tre argomenti dedotti a suo sostegno fossero fondati, ciò non pregiudicherebbe la legittimità della decisione impugnata.

654

Infatti, il fatto che la ricorrente abbia asseritamente esercitato una forte concorrenza grazie al lancio di nuovi prodotti, che l’Icera sia riuscita a farsi una reputazione o che la ricorrente non abbia potuto fondare la sua strategia predatoria sul chip MDM6200 a causa del suo mancato successo commerciale o sul chip MDM8200 dopo il lancio del chip MDM8200A, non consente di confutare l’accertamento, da parte della Commissione, dell’applicazione, da parte della ricorrente di prezzi predatori con l’intento di eliminare la sua concorrente Icera, il che è sufficiente per dimostrare l’esistenza di un abuso commesso dalla ricorrente (sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione, C‑62/86, EU:C:1991:286, punti 7071).

655

Occorre pertanto respingere la seconda parte del quarto motivo.

Sulla terza parte, vertente sulla mancata dimostrazione, da parte della Commissione, del carattere irrazionale della condotta della ricorrente e della sua strategia predatoria

656

La ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha dimostrato che la sua condotta era stata irrazionale, se non diretta a estromettere l’Icera, e che i prezzi da essa applicati rappresentavano l’attuazione di un disegno volto a escludere l’Icera. A suo parere, i pochi documenti su cui la Commissione si fonda per tentare di dimostrare l’esistenza di un siffatto disegno provengono da dipendenti in posizione non apicale, privi di poteri decisionali sui prezzi. Essa aggiunge che la Commissione non fornisce alcuna prova di un sacrificio da parte sua, benché essa fosse tenuta a dimostrarne la sussistenza, in applicazione della comunicazione sulle priorità.

657

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

658

Occorre osservare che, a sostegno della presente parte, la ricorrente si limita a ribadire argomenti da essa già invocati nell’ambito della prima parte del terzo motivo, per quanto attiene all’asserita mancanza di prova dell’esistenza di un sacrificio, o nell’ambito del decimo motivo, quanto all’asserita mancanza di prova dell’esistenza di una strategia volta a estromettere l’Icera.

659

Orbene, tali argomenti, che sono stati rigettati nell’ambito dell’esame della prima parte del terzo motivo e nell’ambito del decimo motivo, devono essere respinti per le medesime ragioni nella misura in cui sono sollevati a sostegno della terza parte del quarto motivo, circostanza questa sufficiente per respingere quest’ultimo motivo.

Sulla quarta parte, vertente sulla superiorità dei prezzi della ricorrente rispetto a quelli dell’Icera

660

La ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione, da un lato, riconosce che i prezzi della ricorrente erano superiori a quelli dell’Icera e, dall’altro, afferma che i chip di quest’ultima erano di qualità migliore. A suo parere, se così fosse, sarebbe stato quindi logico che essa diminuisse il prezzo dei suoi chip per compensare la qualità inferiore dei suoi prodotti, circostanza questa di cui la Commissione non avrebbe tenuto conto.

661

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

662

Occorre ricordare che un’impresa in posizione dominante abusa di detta posizione se applica prezzi inferiori agli AVC o prezzi inferiori agli ATC ma superiori agli AVC, quando tali prezzi sono fissati nell’ambito di una a strategia volta a estromettere un concorrente (sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione, C‑62/86, EU:C:1991:286, punti da 70 a 72).

663

Nella specie, dall’esame dei motivi dal quinto all’ottavo e dall’esame del decimo motivo emerge che la Commissione ha debitamente dimostrato che la ricorrente aveva applicato prezzi predatori nell’intenzione di eliminare la sua concorrente Icera, il che è sufficiente per dimostrare l’esistenza di un abuso di posizione dominante commesso dalla ricorrente.

664

Inoltre, dall’esame dell’undicesimo motivo si evince che la Commissione non ha commesso alcun errore e non ha violato il proprio obbligo di motivazione rigettando le giustificazioni oggettive dedotte dalla ricorrente, ivi compresa la sua affermazione secondo cui i suoi prezzi predatori erano stati applicati in reazione ai prezzi aggressivi dell’Icera.

665

Pertanto, non può contestarsi validamente alla Commissione di non aver tenuto conto del fatto che i prezzi predatori praticati dalla ricorrente erano stati giustificati dai prezzi inferiori dell’Icera o dalla qualità inferiore dei suoi prodotti. Peraltro, il criterio di riferimento per valutare l’esistenza di pratiche tariffarie predatorie si fonda non sui prezzi e suoi costi dell’impresa destinataria di tali pratiche o sulla qualità dei prodotti interessati, bensì sui prezzi e sui costi dell’impresa in posizione dominante.

666

Occorre quindi respingere la quarta parte del quarto motivo.

Sulla quinta parte, vertente sulla mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, di prove a discarico essenziali

667

La ricorrente afferma che la Commissione non ha tenuto conto di numerosi elementi di prova a discarico «essenziali», vale a dire, in primo luogo, del fatto che la Huawei e la ZTE avevano dichiarato che non si sarebbero rifornite dall’Icera in mancanza del comportamento contestato, in secondo luogo, che i chip dell’Icera erano tecnicamente superati e che l’Icera non sarebbe stata in nessun caso in grado di sviluppare un chip LTE prima della ricorrente e, in terzo luogo, che, nel periodo in esame, l’Icera non era stata esclusa dal mercato poiché era riuscita ad attirare importanti investimenti esterni ed era stata acquisita dalla Nvidia.

668

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

669

Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, un’impresa in posizione dominante abusa di detta posizione se applica prezzi inferiori agli AVC o prezzi inferiori agli ATC ma superiori agli AVC quando tali prezzi sono fissati nell’ambito di una strategia volta a estromettere un concorrente (sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione, C‑62/86, EU:C:1991:286, punti da 70 a 72). Orbene, nella specie, emerge, in particolare dall’esame dei motivi dal quinto all’ottavo e del decimo motivo, che la Commissione ha debitamente dimostrato che la ricorrente aveva applicato tali prezzi predatori nell’intento di eliminare la sua concorrente Icera, il che è sufficiente per dimostrare l’esistenza di un abuso di posizione dominante commesso dalla ricorrente.

670

Pertanto, il fatto che i due clienti interessati dal comportamento contestato non si sarebbero in ogni caso più riforniti dall’Icera in mancanza di tale comportamento, che la tecnologia di quest’ultima fosse stata superata o che, nel corso del periodo in esame, l’Icera avesse attirato finanziamenti esterni e fosse stata acquisita, quand’anche corrispondenti al vero, non avrebbero potuto influenzare la conclusione della Commissione quanto all’esistenza di un abuso, fondata sull’accertamento dell’applicazione, da parte della ricorrente, di prezzi inferiori ai suoi costi al fine di eliminare la sua concorrente Icera. Tanto più che questi tre elementi, invocati dalla ricorrente, sono elementi esterni ad essa, su cui non aveva alcuna influenza e che non possono, pertanto, sottrarla da ogni sanzione per l’infrazione da commessa.

671

In ogni caso, occorre altresì osservare che la ricorrente si limita a qualificare come «essenziali» i tre elementi di cui trattasi senza tuttavia spiegare in che modo essi avrebbero potuto, in caso di loro considerazione da parte della Commissione, rimettere in discussione quella che essa qualifica come «teoria della predazione».

672

Occorre quindi respingere la quinta parte del quarto motivo.

Sulla sesta parte, vertente sulla mancanza di prova della predazione finanziaria

673

La ricorrente afferma che la predazione dedotta nella decisione impugnata non è stata supportata da prove credibili ed è contraddetta dal fatto che l’Icera è stata acquisita dalla Nvidia nel corso del periodo in esame. Essa aggiunge di aver contestato nel corso del procedimento amministrativo l’esistenza di una «predazione finanziaria», il che ha indotto la Commissione ad abbandonare tale tesi all’interno della decisione di cui trattasi e a limitarsi a invocare una «predazione tradizionale».

674

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

675

Per rigettare la presente parte è sufficiente osservare che, secondo la ricorrente stessa, la Commissione non ha fondato la decisione impugnata su un’ipotesi di predazione finanziaria, ma piuttosto su una predazione tradizionale, vale a dire su un caso di applicazione, da parte di un’impresa in posizione dominante, di prezzi inferiori ai suoi costi con l’intenzione di estromettere un concorrente.

676

L’argomento della ricorrente relativo alla mancata prova dell’esistenza di una predazione finanziaria deve, quindi, essere dichiarato inoperante e la sesta parte del quarto motivo deve essere respinta.

Sulla settima parte, vertente sulla novità, erroneità e infondatezza della «teoria della predazione»

677

La ricorrente spiega che la «teoria della predazione» della Commissione, secondo cui essa avrebbe fornito alla Huawei dei chip MDM8200 a prezzi predatori affinché quest’ultima potesse convincere gli operatori di rete mobile a preferire i suoi dispositivi, dotati dei suoi chip ai dispositivi della ZTE muniti di chip dell’Icera, è insostenibile.

678

Secondo la ricorrente, la Commissione ha elaborato la «teoria della predazione» in ragione del sol fatto che, per il periodo compreso tra luglio 2009 e giugno 2010, essa aveva rinvenuto prove di prezzi predatori sui chip MDM8200 solo con riferimento alla Huawei, e non con riferimento alla ZTE.

679

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

680

Occorre ricordare che dall’esame, in particolare, dei motivi dal quinto all’ottavo e del decimo motivo emerge che la Commissione ha debitamente dimostrato che la ricorrente aveva applicato prezzi predatori, segnatamente, nei confronti della Huawei per quanto riguardava il chip MDM8200, con l’intenzione di eliminare la sua concorrente Icera, circostanza questa che la ricorrente non contesta nell’ambito della presente parte.

681

Pertanto, l’argomento opposto dalla ricorrente all’accertamento compiuto dalla Commissione, secondo cui, in un primo momento, essa avrebbe offerto prezzi predatori soltanto alla Huawei, e non ancora alla ZTE, affinché i dispositivi della Huawei muniti di uno dei suoi chip fossero preferiti a quelli della ZTE dotati di un chip Icera, deve essere dichiarato inoperante poiché non consente di rimettere in discussione quella che essa qualifica come «teoria della predazione».

682

La ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione avrebbe sviluppato la «teoria della predazione» poiché, per il periodo compreso tra luglio 2009 e giugno 2010, avrebbe rinvenuto prove di prezzi predatori sui chip MDM8200 unicamente con riferimento alla Huawei, e non con riferimento alla ZTE. Orbene, la prova dell’applicazione, da parte della ricorrente, di prezzi predatori con riferimento alla Huawei con l’intenzione di estromettere l’Icera dal mercato era sufficiente per dimostrare l’esistenza di un abuso. Per sanzionare la ricorrente, la Commissione non era, pertanto, assolutamente tenuta a dimostrare anche l’esistenza di prezzi predatori con riferimento alla ZTE.

683

La settima parte del quarto motivo deve quindi essere respinta.

Sull’ottava parte, vertente su «manifesti errori di valutazione» per quanto attiene alla predazione diretta tra il terzo trimestre del 2010 e il secondo trimestre del 2011

684

Richiamandosi al sesto e al settimo motivo, la ricorrente invoca tre errori commessi dalla Commissione, di cui due riguardano l’imputazione dei costi di R&S e uno l’imputazione del pagamento NRE alla ZTE.

685

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

686

Va ricordato che questi argomenti sono stati esaminati e respinti nell’ambito dell’esame del sesto e del settimo motivo, circostanza questa sufficiente per rigettare l’ottava parte del quarto motivo.

Sulla nona parte, vertente sul misconoscimento, da parte della Commissione, della realtà economica del chip MDM8200

687

La ricorrente sostiene che il chip MDM8200 ha presentato problemi a livello tecnico, cosicché la Huawei ha accumulato riserve in eccesso di detto prodotto; era quindi del tutto logico, per la ricorrente, concedere per tale ragione riduzioni di prezzo per detto chip. A suo parere, tali riduzioni di prezzo non sono state concesse con un intento preclusivo.

688

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

689

Come emerge, in particolare dall’esame dei motivi dal quinto all’ottavo e del decimo motivo, la Commissione ha debitamente dimostrato che la ricorrente aveva applicato prezzi predatori con l’intenzione di eliminare la sua concorrente Icera. Inoltre, come si evince dall’esame dell’undicesimo motivo, la Commissione non ha commesso alcun errore e non ha violato il proprio obbligo di motivazione rigettando le giustificazioni oggettive dedotte dalla ricorrente, ivi compresa la sua affermazione secondo cui i suoi prezzi predatori erano stati applicati al fine di aiutare la Huawei a riassorbire la sua riserva in eccesso di chip MDM8200. E altresì, in linea con quanto correttamente osservato dalla Commissione nelle sue memorie, il fatto che un comportamento predatorio sia potenzialmente razionale non lo rende tuttavia legale.

690

Non è pertanto possibile validamente contestare alla Commissione di non aver tenuto conto della realtà commerciale del chip MDM8200, vale a dire dei problemi tecnici presentati da detto prodotto.

691

Occorre quindi respingere la nona parte del quarto motivo.

Sulla decima parte, vertente sul carattere illogico e contrario alle regole elementari dell’economia della «teoria della predazione»

692

Al fine di dimostrare il carattere illogico e contrario alle regole dell’economia della «teoria della predazione», la ricorrente sostiene che i suoi prezzi erano superiori a quelli dell’Icera e che i volumi di chip commercializzati a prezzi predatori erano, nel corso del periodo in esame, trascurabili rispetto ai volumi di chip commercializzati sul mercato rilevante e nel segmento di punta di detto mercato.

693

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

694

Come emerge, in particolare, dall’esame dei precedenti motivi dal quinto all’ottavo e del decimo motivo, la Commissione ha debitamente dimostrato che la ricorrente aveva applicato prezzi predatori ai sensi della sentenza del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione (C‑62/86, EU:C:1991:286) con l’intenzione di eliminare la sua concorrente Icera, il che è sufficiente per dimostrare l’esistenza di un abuso commesso dalla ricorrente. Pertanto, come osservato nell’ambito dell’esame della quarta parte del presente motivo, non può validamente contestarsi alla Commissione di non aver tenuto conto del fatto che i prezzi predatori praticati dalla ricorrente erano superiori ai prezzi dell’Icera.

695

Inoltre, come emerge dall’analisi della prima parte del nono motivo e, più in particolare, dai precedenti punti da 521 a 523, la Commissione non è tenuta, nell’ambito del suo esame dell’eventuale esistenza di prezzi predatori applicati da un’impresa che occupa una posizione dominante, a verificare se il tasso di copertura del mercato da parte della pratica contestata sia sufficiente affinché detta pratica produca effetti anticoncorrenziali.

696

Ne consegue che occorre respingere la decima parte del quarto motivo.

Sull’undicesima parte, vertente sulla mancata dimostrazione, da parte della Commissione, di un recupero delle perdite subite nel corso del periodo in esame, nonché sulla mancata indicazione del momento in cui la predazione sarebbe cessata

697

Richiamandosi al terzo motivo, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la Commissione non ha fornito la prova di un recupero, da parte sua, delle perdite subite nel corso del periodo successivo al periodo dell’infrazione, benché essa fosse tenuta a fornire una siffatta prova, conformemente alla comunicazione sulle priorità. Essa contesta, in secondo luogo, alla Commissione di non aver fornito, nella decisione impugnata, la prova della data in cui l’intento asseritamente predatorio sarebbe cessato.

698

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

699

Come si evince dall’esame del terzo motivo e, più in particolare, dal precedente punto 618, la Commissione non è tenuta, in applicazione, segnatamente, della comunicazione sulle priorità, a dimostrare un recupero da parte dell’impresa in posizione dominante delle perdite subite nel corso del periodo predatorio.

700

Si deve, quindi, constatare che nulla obbliga la Commissione a individuare una fase conclusiva che segna la fine della predazione e che il fatto che, nella decisione impugnata, essa non compia più alcuna analisi per il periodo successivo al 30 giugno 2011 significa semplicemente che, a partire da detta data, essa non ha più reperito prove sufficienti dell’esistenza di un comportamento predatorio attuato dalla ricorrente.

701

L’undicesima parte del quarto motivo deve, pertanto, essere respinta.

Sulla dodicesima parte, concernente la non applicazione del criterio del concorrente «altrettanto efficiente» e i buoni risultati ottenuti dell’Icera nel corso di detto periodo che confutano la «teoria della predazione»

702

Richiamandosi al nono motivo, la ricorrente sostiene anzitutto che la Commissione non ha compiuto l’analisi del concorrente «altrettanto efficiente». Essa spiega poi che la Commissione non ha tenuto conto delle prove che dimostrano come l’Icera non fosse stata esclusa dal mercato nel periodo in esame e avesse addirittura realizzato dei buoni risultati, il che rimetterebbe in discussione la «teoria della predazione».

703

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

704

Occorre anzitutto ricordare che dall’esame della prima parte del nono motivo e, più in particolare, dai precedenti punti da 524 a 527, emerge che l’analisi con cui la Commissione confronta i prezzi praticati da un’impresa in posizione dominante con taluni dei suoi costi al fine di valutare se quest’ultima abbia applicato prezzi predatori comprende un’analisi del concorrente «altrettanto efficiente» e che, dal momento che la Commissione ha provato, nel caso di specie, che l’impresa in posizione dominante aveva praticato tali prezzi, essa ha, così facendo, implicitamente effettuato una siffatta analisi, il che è sufficiente per respingere la censura della ricorrente vertente sull’assenza dell’analisi del concorrente «altrettanto efficiente» nella decisione impugnata.

705

Va poi ricordato che, come risulta dai precedenti punti 520 e 521, la Commissione non è tenuta a dimostrare che un comportamento predatorio ha effettivamente prodotto effetti anticoncorrenziali, il che è sufficiente per rigettare la censura relativa all’assenza di un’effettiva estromissione dell’Icera dal mercato nel corso del periodo in esame.

706

La dodicesima parte del quarto motivo deve, pertanto, essere respinta.

Sulla tredicesima parte, vertente su un errore della Commissione che sanzionerebbe la vera concorrenza

707

La ricorrente sostiene di aver esclusivamente esercitato una «concorrenza per meriti», forte ma usuale, e che l’applicazione di prezzi bassi, sanzionata nel caso di specie, ha invece effetti favorevoli per la concorrenza. A suo avviso, si tratterebbe del primo caso in cui la Commissione accerta una predazione in ragione della mancata copertura dei costi di R&S.

708

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

709

Come emerge dall’esame del decimo motivo, la Commissione ha debitamente dimostrato, nella decisione impugnata, fondandosi sia su elementi di prova diretti, vale a dire documenti interni della ricorrente, sia su elementi di prova indiretti, vale a dire elementi contestuali, che la ricorrente aveva applicato prezzi predatori con riferimento alla Huawei e alla ZTE per i chip MDM8200, MDM6200 e MDM8200A nell’intento di estromettere l’Icera dal mercato. Ne consegue che la ricorrente non può validamente sostenere di aver, così facendo, in realtà agito a favore della concorrenza.

710

Per quanto attiene, inoltre, all’affermazione della ricorrente secondo cui la Commissione accerta nella specie, per la prima volta, una predazione in forza della mancata copertura dei costi di R&S, va osservato che un tale argomento è stato esaminato e rigettato nell’ambito dell’esame del settimo motivo e deve essere respinto, per le medesime ragioni, nella misura in cui è sollevato a sostegno della presente parte.

711

La tredicesima parte del quarto motivo deve pertanto essere respinta. Di conseguenza, posto che le altre dodici parti di tale motivo sono state anch’esse respinte, occorre respingere detto motivo nella sua interezza.

Sull’ottavo motivo, vertente sul «carattere manifestamente errato dell’analisi prezzo/costo effettuata»

712

L’ottavo motivo si fonda su tre parti. La prima verte sul periodo di inizio dell’analisi prezzi-costi. La seconda si riferisce agli errori essenziali commessi nell’analisi prezzi-costi. La terza è relativa alla mancata rettifica di detti errori nella decisione impugnata.

713

Posto che la seconda e la terza parte del presente motivo si riferiscono entrambe, in sostanza, a errori che la Commissione avrebbe commesso nell’analisi prezzi-costi e che essa non avrebbe rettificato nella decisione impugnata, esse saranno esaminate insieme.

Osservazioni preliminari

714

Alla sezione 12.7.1 della decisione impugnata, la Commissione ha compiuto un’analisi prezzi-costi trimestrale relativa ai tre chip interessati con riferimento ai due clienti di cui trattasi, al fine di verificare se la ricorrente avesse applicato prezzi inferiori agli AVC o ai LRAIC.

715

Alla sezione 12.7.1.1 della decisione impugnata, la Commissione ha iniziato spiegando che, all’inizio del ciclo commerciale di un chip, il suo AVC era particolarmente elevato e solo al raggiungimento di una produzione su ampia scala detto AVC si stabilizzava. Per tale ragione, la Commissione ha poi precisato di non aver tenuto conto, nella sua analisi prezzi-costi, dei trimestri anteriori alla fase di produzione su ampia scala e che detto approccio andava a vantaggio della ricorrente, poiché la suddetta analisi sarebbe sfociata, per tali trimestri, nell’accertamento di prezzi predatori, tenuto conto di tali costi di produzione artificialmente elevati all’inizio del ciclo (punto 940 della decisione impugnata). Essa ha infine determinato il trimestre in cui ciascuno dei tre chip interessati aveva raggiunto, a suo avviso, una siffatta produzione su ampia scala e che rappresenterebbe il punto di partenza della sua analisi, vale a dire il terzo trimestre del 2009 per il chip MDM8200 e il terzo trimestre del 2010 per i chip MDM6200 e MDM8200A (punti da 941 a 943 della decisione impugnata).

716

La Commissione ha poi compiuto la sua analisi prezzi-costi e ha concluso che la ricorrente aveva praticato prezzi predatori, per i tre chip interessati e con riferimento ai due clienti di cui trattasi, tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2011, come risulta, segnatamente, dalle tabelle da 55 a 57 della decisione impugnata.

Sulla prima parte, vertente sul periodo di inizio dell’analisi prezzi-costi

717

La ricorrente sostiene che la Commissione ha determinato il periodo di inizio dell’analisi prezzi-costi erroneamente e in maniera insufficientemente motivata.

718

Più in particolare, la ricorrente contesta alla Commissione di aver ritenuto, in maniera arbitraria e senza adeguata motivazione, che un chip raggiungeva una produzione su ampia scala quando si osservava un aumento significativo del suo volume di produzione. A suo avviso, la Commissione avrebbe dovuto piuttosto tener conto del momento in cui si osserva una diminuzione significativa e duratura dell’AVC di tale chip, poiché solo quando l’AVC si è stabilizzato, detto chip raggiunge la sua piena capacità produttiva.

719

In applicazione del suo approccio fondato su una riduzione significativa degli AVC, la ricorrente sostiene che il MDM8200 ha raggiunto una produzione su vasta scala solo nel secondo trimestre del 2010, mentre i chip MDM8200A e MDM6200 l’hanno raggiunta solo nel primo trimestre del 2011.

720

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

721

In via preliminare, va osservato che le parti non contestano che l’AVC di un chip sia, in generale, molto elevato all’inizio del suo ciclo commerciale, scenda poi in maniera significativa mano a mano che la produzione aumenta e si stabilizzi nell’ultima parte del suo ciclo. Tuttavia, le posizioni delle parti divergono quando si tratta di stabilire a partire da quale momento del ciclo commerciale di un chip la Commissione possa validamente effettuare la sua analisi prezzi-costi al fine di verificare se siano stati applicati prezzi predatori.

722

A tal riguardo, si deve constatare che la ricorrente si limita a proporre un altro approccio, senza tuttavia spiegare in cosa l’approccio seguito dalla Commissione nella decisione impugnata sarebbe errato, né per quali ragioni il punto di partenza dell’analisi prezzi-costi dovrebbe corrispondere al momento in cui si osserva una diminuzione significativa e duratura dell’AVC di un chip. Inoltre, il fatto che l’approccio adottato dalla Commissione non sia più favorevole alla ricorrente di quello proposto da quest’ultima o che i due approcci non siano analoghi non comporta l’erroneità dei rilievi della Commissione (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2012, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, T‑336/07, EU:T:2012:172, punto 225), il che è sufficiente per rigettare questa prima parte.

723

Alla luce delle considerazioni che precedono, la prima parte deve essere respinta.

Sulle altre parti, vertenti sugli errori essenziali commessi nell’analisi prezzi-costi non rettificati nella decisione impugnata

724

A fondamento della seconda parte, la ricorrente sostiene che, se gli errori essenziali che viziano l’analisi prezzi-costi venissero corretti, tale analisi consentirebbe unicamente di accertare prezzi inferiori ai LRAIC per il chip MDM8200 in tre trimestri, quanto alla Huawei, e in un solo trimestre quanto alla ZTE. Riferendosi, rispettivamente, al quarto, al sesto e al settimo motivo, essa spiega che questi errori essenziali riguardano la «teoria della predazione», il calcolo dei prezzi e il calcolo dei costi.

725

A fondamento della terza parte, la ricorrente sostiene che la Commissione ha, erroneamente e in maniera insufficientemente motivata, respinto le rettifiche da essa proposte per questi errori essenziali gravanti sull’analisi prezzi-costi. Più in particolare, richiamando, da un lato, il nono motivo, essa contesta alla Commissione di non aver compiuto un’analisi del concorrente «altrettanto efficiente», il che distorcerebbe la sua analisi prezzi-costi, e richiamando, dall’altro, il sesto e il settimo motivo, essa contesta le affermazioni formulate ai punti 994 e seguenti della decisione impugnata.

726

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

727

Si deve constatare che la ricorrente non deduce alcun elemento nuovo a fondamento della seconda e della terza parte dell’ottavo motivo e si limita a richiamare, in maniera peraltro relativamente vaga, taluni altri motivi, segnatamente, per quanto attiene all’esistenza di errori che viziano la «teoria della predazione» sviluppata nella decisione impugnata, al calcolo dei prezzi e dei costi compiuto dalla Commissione e alla mancata analisi del concorrente «altrettanto efficiente». Orbene, tali elementi sono stati respinti nell’ambito dell’esame del quarto motivo per quanto atteneva agli asseriti errori gravanti sulla «teoria della predazione» sviluppata in detta decisione, nell’ambito dell’esame del sesto e del settimo motivo per quanto riguardava gli asseriti errori gravanti sul calcolo dei prezzi e dei costi compiuto dalla Commissione e nell’ambito della prima parte del nono motivo quanto all’asserita mancata analisi del concorrente «altrettanto efficiente», il che è sufficiente per rigettare la seconda e la terza parte dell’ottavo motivo.

728

Occorre, quindi, rigettare la seconda e la terza parte dell’ottavo motivo. Di conseguenza, posto che la prima parte di detto motivo è stata anch’essa respinta (v. punto 723 supra), occorre respingere il suddetto motivo nella sua interezza.

Sul dodicesimo motivo, vertente su un’insufficiente motivazione della decisione controversa

729

La ricorrente invoca una violazione dell’articolo 41 della Carta e dell’articolo 296 TFUE, in ragione di una insufficienza di motivazione della decisione impugnata.

730

Più in particolare, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che la decisione impugnata contiene contraddizioni, valutazioni incomplete e dichiarazioni vaghe, rinviando a tal riguardo all’allegato A.12 del ricorso in cui essa ha redatto un elenco di dette incoerenze.

731

In secondo luogo, la ricorrente afferma che, nella decisione impugnata, la Commissione ha reso dichiarazioni infondate e ripreso, senza analisi critica, le affermazioni della denunciante.

732

In terzo luogo, la ricorrente cita una serie di casi in cui la Commissione non ha affrontato, né tanto meno esaminato seriamente, taluni argomenti sollevati nel procedimento amministrativo, vale a dire, anzitutto, l’argomento relativo al carattere inappropriato dei quesiti posti nell’ambito delle richieste di informazioni al fine di delimitare il mercato interessato; a seguire, l’argomento relativo al carattere marginale per la Huawei e la ZTE dei costi di sviluppo dei chip di cui trattasi; l’argomento poi relativo al fatto che nessuno dei documenti utilizzati dalla Commissione per dimostrare l’intento preclusivo della ricorrente conterrebbe un riferimento al chip MDM8200; l’argomento, quindi, relativo alla predazione indiretta e, infine, l’argomento secondo cui essa si sarebbe limitata ad allineare i propri prezzi a quelli dell’Icera.

733

In quarto luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha menzionato il metodo di calcolo del costo di riferimento che aveva proposto nel procedimento amministrativo e, senza fornire alcuna spiegazione, non ne ha tenuto conto nella decisione impugnata.

734

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

735

Occorre osservare che l’articolo 41, paragrafo 1, lettera c), della Carta impone all’amministrazione l’obbligo di motivare le sue decisioni. Analogamente, l’articolo 296 TFUE sancisce che gli atti dell’Unione devono essere motivati.

736

Secondo una giurisprudenza consolidata, la motivazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e all’organo giurisdizionale competente di esercitare il proprio controllo. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o i terzi da esso interessati direttamente e individualmente possano avere nel ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione di un atto, degli obblighi imposti dall’articolo 296 TFUE dev’essere effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 10 marzo 2016, HeidelbergCement/Commissione, C‑247/14 P, EU:C:2016:149, punto 16 e giurisprudenza citata).

737

Va ricordato altresì che l’esistenza di una motivazione deve essere distinta dalla questione della fondatezza di detta motivazione. Ne consegue che, nell’ambito di un motivo vertente su un difetto o su un’insufficienza di motivazione, le censure e gli argomenti diretti a contestare la fondatezza della decisione impugnata sono inoperanti (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2018, Nexans France e Nexans/Commissione, T‑449/14, EU:T:2018:456, punto 164).

738

Per quanto concerne la prima censura, vertente su contraddizioni, valutazioni incomplete e dichiarazioni vaghe contenute nella decisione impugnata, occorre osservare che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la decisione impugnata non è viziata da nessuna delle contraddizioni, valutazioni incomplete e dichiarazioni vaghe elencate nell’allegato A.12 del ricorso, il che è sufficiente per respingere la presente censura.

739

Per quanto concerne la seconda censura, vertente su dichiarazioni infondate e riproposizioni, non accompagnate da un’analisi critica, di affermazioni della denunciante presenti nella decisione impugnata, occorre osservare che tale censura mira a contestare la fondatezza della decisione impugnata ed è quindi inoperante nel quadro del presente motivo.

740

Quanto alla terza censura, vertente sulla mancata trattazione, da parte della Commissione, nella decisione impugnata, di determinati argomenti dedotti nel corso del procedimento amministrativo, occorre osservare che la ricorrente ha sollevato, nell’ambito del secondo motivo (con riferimento ai quesiti posti nell’ambito di richieste di informazioni volte a delimitare il mercato interessato), del quarto motivo (per quanto attiene alla predazione indiretta), del settimo motivo (per quanto concerne i costi di sviluppo), del decimo motivo (con riferimento all’intento preclusivo) e dell’undicesimo motivo (per quanto riguarda l’allineamento sui prezzi dell’Icera), ciascuno di detti argomenti, i quali sono stati oggetto di un esame specifico da parte del Tribunale nell’ambito dell’analisi dei suddetti motivi, sfociata nel loro rigetto, circostanza questa sufficiente per respingere la presente censura.

741

Peraltro, nella misura in cui la ricorrente contesta alla Commissione di non aver esaminato seriamente gli argomenti di cui trattasi, tale critica mira a mettere in discussione la fondatezza della decisione impugnata ed è quindi inoperante nell’ambito del presente motivo.

742

Per quanto concerne la quarta censura, vertente sulla mancata menzione nella decisione impugnata del metodo di calcolo del costo di riferimento che la Commissione aveva proposto nel corso del procedimento amministrativo e sulla mancata presa in considerazione di detto metodo, occorre osservare che la Commissione non ha violato il suo obbligo di motivazione per aver applicato nella specie il proprio metodo di calcolo del costo di riferimento, senza asseritamente tener conto del metodo proposto dalla ricorrente. Si deve inoltre necessariamente constatare che, nella specie, la Commissione ha spiegato in dettaglio, in maniera chiara e non equivoca, alla sezione 12.6 di detta decisione, il suo metodo di calcolo, oltre alle ragioni per cui detto metodo le sembrava essere il più adeguato. La presente censura dev’essere pertanto respinta.

743

Il dodicesimo motivo deve quindi essere respinto.

Sul tredicesimo motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione», sulla mancanza di fondamento e su un difetto di motivazione della decisione impugnata quanto alla durata dell’infrazione

744

Nell’ambito del tredicesimo motivo, la ricorrente critica sia la data di inizio dell’infrazione, sia la data di cessazione della medesima, come fissate dalla Commissione.

745

Per quanto attiene alla data di inizio dell’infrazione, richiamandosi agli argomenti sviluppati a sostegno dell’ottavo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione non poteva fissare tale data al 1o luglio 2009, posto che il chip MDM8200 aveva raggiunto una produzione su ampia scala solo nel corso del secondo trimestre del 2010 e i chip MDM6200 e MDM8200A avevano raggiunto tale produzione solo nel corso del primo trimestre del 2011.

746

Quanto alla data di cessazione dell’infrazione, riferendosi agli argomenti sviluppati a sostegno del quarto e del decimo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non poteva fissare tale data al 30 giugno 2011.

747

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

748

Va osservato che, nell’ambito del presente motivo, la ricorrente si limita a rinviare agli argomenti sviluppati a sostegno del quarto, dell’ottavo e del decimo motivo. Sentita a tal proposito in udienza, la ricorrente ha espressamente confermato che il presente motivo non si fondava su alcun argomento specifico che non fosse stato già sviluppato a sostegno di un altro motivo.

749

Orbene, gli argomenti sviluppati a sostegno del quarto, dell’ottavo e del decimo motivo, cui la ricorrente rinvia nell’ambito del presente motivo, sono stati tutti respinti, il che è sufficiente per respingere il tredicesimo motivo.

Sul quattordicesimo motivo, vertente sul carattere «manifestamente erroneo» della decisione impugnata per quanto attiene all’imposizione e al calcolo dell’ammenda

750

Il presente motivo si articola in sette parti. La prima verte sulla mancanza di carattere doloso o colposo dell’infrazione commessa. La seconda è relativa a errori di valutazione e di diritto, a una violazione del principio della certezza del diritto e a un difetto di motivazione con riferimento alla determinazione del valore delle vendite. La terza si riferisce a «manifesti errori di valutazione» e di diritto quanto alla mancata valutazione degli effetti dell’infrazione. La quarta verte su errori di valutazione e di diritto, nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto attiene alla gravità dell’infrazione. La quinta verte su «manifesti errori di valutazione» e di diritto, nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto attiene all’importo addizionale dell’infrazione. La sesta è relativa a errori di valutazione e di diritto con riferimento all’assenza di circostanze attenuanti in applicazione degli orientamenti del 2006 e a una violazione dell’obbligo di motivazione con riferimento al dolo o alla colpa. La settima verte su una violazione del principio di proporzionalità.

Osservazioni preliminari

751

Nella decisione impugnata, la Commissione ha deciso di imporre un’ammenda alla ricorrente, calcolata sulla base dei principi enunciati negli orientamenti del 2006.

752

Anzitutto, fondandosi sui dati forniti dalla ricorrente, la Commissione ha determinato l’ammontare del valore delle vendite dirette e indirette di chip UMTS, vale a dire i beni interessati dall’infrazione, realizzate da quest’ultima all’interno del SEE. In tale contesto, essa si è fondata sul valore effettivo delle vendite effettuate, sommando il valore delle vendite di chip UMTS realizzate dalla ricorrente nel periodo in esame, vale a dire nel secondo trimestre del 2009, nell’intero 2010 e nel primo trimestre del 2011. Per pervenire all’importo di base dell’ammenda, essa ha applicato un fattore di gravità pari a [riservato], illustrando nella decisione impugnata gli elementi di cui aveva tenuto conto per giungere a tale percentuale.

753

La Commissione ha poi aggiunto all’importo di base dell’ammenda un importo supplementare a fini dissuasivi fissato nel [riservato] della media del valore delle vendite di chip UMTS realizzate dalla ricorrente all’interno del SEE nel periodo in esame, vale a dire [riservato] della metà del valore effettivo delle vendite effettuate, come precedentemente determinate. Ai punti da 1274 a 1278 della decisione impugnata, essa ha altresì spiegato i fattori presi in considerazione per pervenire a tale percentuale.

754

Infine, la Commissione ha ritenuto che, in mancanza di circostanze aggravanti o attenuanti, non si rendesse necessario apportare adattamenti all’importo dell’ammenda.

755

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ha fissato l’importo dell’ammenda imposta alla ricorrente a EUR 242042000, precisando che, visto il volume d’affari di EUR 19105 milioni realizzato da quest’ultima nel corso dell’ultimo esercizio finanziario anteriore all’adozione della decisione impugnata, un siffatto importo resterebbe al di sotto della soglia del 10% prevista dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003.

756

Nella specie, il Tribunale ritiene opportuno iniziare con l’esame della seconda parte del presente motivo.

Sulla seconda parte, vertente su errori di valutazione e di diritto, su una violazione del principio della certezza del diritto e su un difetto di motivazione con riferimento alla determinazione del valore delle vendite

757

A sostegno della seconda parte, la ricorrente adduce tre argomenti. In primo luogo, essa sostiene che, nel valutare il valore delle sue vendite indirette di chip UMTS all’interno del SEE, la Commissione ha derogato al punto 15 degli orientamenti del 2006 servendosi dei dati relativi all’anno civile e non di quelli relativi all’ultimo esercizio fiscale.

758

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha derogato ai punti 13 e 24 degli orientamenti del 2006 utilizzando le vendite realizzate nel corso di tutto il periodo in esame, e non le vendite realizzate nel corso dell’ultimo esercizio fiscale completo, senza fornire la benché minima spiegazione al riguardo.

759

In terzo luogo, la ricorrente lamenta di non aver avuto la possibilità di comunicare alla Commissione le sue osservazioni quanto al metodo che quest’ultima intendeva applicare per stimare il valore delle sue vendite.

760

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente. Essa replica, in primo luogo, che, al fine di determinare il valore delle vendite della ricorrente, essa ha dovuto utilizzare i dati relativi all’anno civile forniti dalla ricorrente nel 2015, vale a dire in tempore non suspecto, in un momento in cui non si trattava ancora di calcolare l’ammenda, piuttosto che i dati relativi all’ultimo esercizio fiscale, forniti nel 2019 dalla ricorrente, poi corretti in più occasioni a causa di molteplici errori e considerati, per tale ragione, poco attendibili. Essa aggiunge di non aver potuto stimare le vendite realizzate nel corso dell’ultimo esercizio fiscale sulla base dei dati forniti per l’anno civile, poiché la ricorrente non le ha mai trasmesso la ripartizione per trimestre di dette vendite che le avrebbe consentito di farlo.

761

In secondo luogo, per quanto concerne l’utilizzo del valore delle vendite relative a tutto il periodo in esame, la Commissione spiega, in fase di controreplica, di non aver potuto basare i suoi calcoli sull’ultimo anno completo dell’infrazione, poiché i dati di ricostruzione del mercato trasmessi dalla ricorrente contenevano cifre aggregate per l’anno civile. Essa aggiunge, a tal riguardo, che a partire dalla prima richiesta di informazioni del 5 febbraio 2019, ha chiesto alla ricorrente di comunicarle il valore delle vendite di chip UMTS per ciascun esercizio completo, dal 2009 al 2011, vale a dire per la totalità di detto periodo, e che, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto comprendere che essa intendeva utilizzare tutto detto periodo e non soltanto l’ultimo esercizio.

762

In terzo luogo, la Commissione sostiene che la ricorrente ha avuto la possibilità di formulare osservazioni sul metodo che essa intendeva applicare, poiché essa l’aveva informata al riguardo il 13 giugno 2019 e la ricorrente avrebbe pertanto potuto comunicare le sue considerazioni.

763

Per quanto attiene al primo argomento della ricorrente, relativo all’utilizzo, da parte della Commissione, di dati relativi all’anno civile invece che di dati relativi all’ultimo esercizio fiscale, dal punto 13 degli orientamenti del 2006 si evince che, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite di beni o di servizi, alle quali l’infrazione è direttamente o indirettamente collegata, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE e che, in linea di massima, prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione.

764

Il punto 15 degli orientamenti del 2006 precisa che, per determinare il valore delle vendite di un’impresa la Commissione si avvarrà dei migliori dati disponibili di tale impresa e il punto 16 di detti orientamenti prevede che, qualora i dati resi disponibili da un’impresa non siano completi o attendibili, la Commissione può determinare il valore delle vendite di tale impresa sulla base dei dati parziali ottenuti e/o di qualsiasi altra informazione che essa ritenga pertinente o appropriata.

765

Ne consegue che la Commissione non è tenuta a utilizzare le vendite realizzate nel corso dell’ultimo esercizio fiscale, trattandosi soltanto di una possibilità ad essa offerta, fermo restando che l’impiego dell’espressione «in linea di massima» al punto 13 degli orientamenti del 2006 conferma l’esistenza di una possibilità e non di un obbligo. Inoltre, in caso di dubbio quanto all’affidabilità dei dati forniti dall’impresa interessata, il punto 16 di detti orientamenti consente alla Commissione di utilizzare qualsiasi altra informazione che essa ritenga pertinente o appropriata per determinare il valore delle vendite dell’impresa interessata.

766

Nella specie, è pacifico che la Commissione si è avvalsa, per calcolare l’importo di base dell’ammenda, dei dati delle vendite realizzate dalla ricorrente per anno civile, invece che dei dati relativi alle vendite realizzate per esercizio fiscale, e che essa ha spiegato in maniera dettagliata ai punti da 1246 a 1266 della decisione impugnata le ragioni che l’avevano indotta ad agire in tal senso, vale a dire, segnatamente, un problema di affidabilità dei dati trasmessi dalla ricorrente in merito alle sue vendite per esercizio fiscale.

767

Occorre altresì osservare che, quando la Commissione ha comunicato alla ricorrente, il 13 giugno 2019, la sua intenzione di utilizzare i dati relativi alle sue vendite realizzate per anno civile, quest’ultima avrebbe ben potuto fornire i dati relativi alle vendite realizzate per anno civile, ripartite questa volta per trimestre, il che avrebbe consentito alla Commissione di calcolare, sulla base di detta informazione, il valore delle vendite realizzate dalla ricorrente nel corso dell’esercizio fiscale 2010. La ricorrente non lo ha fatto e non può quindi contestare validamente alla Commissione di non aver utilizzato dati di cui essa non disponeva.

768

Di conseguenza, è senza violare il suo obbligo di motivazione e senza commettere alcun errore che la Commissione ha deciso di utilizzare i dati forniti dalla ricorrente relativi al valore delle sue vendite presentati per anno civile, e non per esercizio fiscale.

769

Per quanto attiene al secondo argomento della ricorrente, relativo all’utilizzo da parte della Commissione delle vendite realizzate nel corso dell’intera durata dell’infrazione, invece che vendite realizzate nel corso dell’ultimo esercizio fiscale, dal punto 24 degli orientamenti del 2006 emerge che, per tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione.

770

Nella specie, è pacifico che la Commissione ha calcolato l’importo di base dell’ammenda sommando il valore delle vendite realizzate dalla ricorrente nel corso del periodo in esame, vale a dire nel secondo semestre del 2009, nel corso del 2010 e nel primo semestre del 2011, invece di moltiplicare il valore delle vendite realizzate nel corso dell’ultimo anno civile per il numero di anni di partecipazione all’infrazione, vale a dire due.

771

Orbene, contrariamente al punto 13 degli orientamenti, che accorda alla Commissione la possibilità di utilizzare un altro valore delle vendite rispetto a quello dell’ultimo esercizio fiscale, il punto 24 di detti orientamenti non prevede alcuna possibile deroga.

772

Benché il punto 37 degli orientamenti del 2006 consenta alla Commissione, in termini generali, di discostarsi dal metodo prescritto da detti orientamenti, ciò non toglie che, in un tal caso, la Commissione è tenuta a motivare specificamente le ragioni che l’hanno indotta a farlo.

773

Infatti, dalla giurisprudenza emerge, da un lato, che, qualora la Commissione decida di discostarsi dal metodo generale previsto negli orientamenti del 2006, con i quali essa si è limitata nell’esercizio del proprio potere discrezionale relativamente alla fissazione dell’importo delle ammende, basandosi sul punto 37 di tali orientamenti, tale obbligo di motivazione si impone ancora di più e, dall’altro, che gli orientamenti prevedono una norma di condotta indicativa della prassi da seguire da cui la Commissione non può discostarsi, in un caso particolare, senza fornire ragioni compatibili, segnatamente, con il principio di parità di trattamento. Tale motivazione deve essere specificata a maggior ragione dal momento che detto punto contiene unicamente un generico riferimento alle «specificità di un determinato caso» e lascia, dunque, un ampio margine di discrezionalità alla Commissione affinché proceda ad un adeguamento eccezionale degli importi di base delle ammende delle imprese interessate. Infatti, in un caso di tal genere, il rispetto, da parte della Commissione, nei procedimenti amministrativi, delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione, tra cui l’obbligo di motivazione, riveste un’importanza ancor più fondamentale (v. sentenza del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punto 48 e giurisprudenza citata).

774

Tuttavia, la Commissione, pur spiegando effettivamente perché ha utilizzato il valore delle vendite relative all’anno civile 2010 e non all’ultimo esercizio fiscale, non giustifica l’utilizzo del valore delle vendite relative alla durata complessiva dell’infrazione (e non di quello delle vendite realizzate nel corso dell’ultimo anno dell’infrazione moltiplicate poi per due, tenuto conto del periodo di infrazione di due anni), poiché si limita a sostenere che non avrebbe potuto basare i suoi calcoli sull’ultimo anno completo dell’infrazione, disponendo soltanto di cifre aggregate per l’anno civile. La Commissione avrebbe allora ben potuto, infatti, utilizzare il valore delle vendite realizzate nel corso dell’ultimo anno civile dell’infrazione, di cui essa disponeva e che considerava come affidabile, e moltiplicare detto valore per la durata in anni dell’infrazione, vale a dire per due.

775

Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che, in linea di principio, la motivazione deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La carenza di motivazione non può essere regolarizzata dal fatto che l’interessato apprende i motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione (sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 149; del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P, EU:C:2012:479, punto 74, e del 13 dicembre 2016, Printeos e a./Commissione, T‑95/15, EU:T:2016:722, punto 46). Ne consegue che la spiegazione fornita dalla Commissione nell’ambito del presente procedimento e, più in particolare, in fase di controreplica, quanto alle ragioni che l’hanno condotta a discostarsi dal punto 24 degli orientamenti del 2006, quand’anche fosse convincente, non potrebbe in ogni caso sanare la mancanza di motivazione sul punto nella decisione impugnata.

776

Nella decisione impugnata, la Commissione si è pertanto discostata, senza giustificazione, dal metodo prescritto dagli orientamenti del 2006 fondandosi, nell’ambito del presente procedimento e in fase di controreplica, su una giustificazione insufficiente.

777

Per quanto attiene al terzo argomento della ricorrente, relativo all’impossibilità di far valere il suo punto di vista quanto al metodo che la Commissione intendeva applicare per fissare l’importo di base dell’ammenda, è pacifico che la ricorrente è stata informata il 13 giugno 2019 di detto metodo e, più in particolare, del fatto che la Commissione contava di utilizzare i dati relativi alle vendite per anno civile. La ricorrente ha pertanto avuto la possibilità di comunicare le sue eventuali osservazioni al riguardo.

778

Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, la ricorrente non poteva validamente attendersi che essa calcolasse l’importo di base dell’ammenda sulla base del valore delle vendite realizzate nel corso di tutto il periodo in esame, semplicemente perché la Commissione le aveva chiesto di comunicarle il valore delle vendite di chip UMTS per ciascuno esercizio completo, dal 2009 al 2011, vale a dire per tutto detto periodo.

779

Dalle considerazioni che precedono consegue che la presente parte e, quindi, il quattordicesimo motivo, devono essere parzialmente accolti. Occorre pertanto annullare l’articolo 2 della decisione impugnata, senza che si renda necessario esaminare le altre parti del presente motivo, dirette tutte ad ottenere l’annullamento di detta disposizione.

Sul quindicesimo motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione», in fatto e in diritto, e su un difetto di motivazione della decisione impugnata, nella misura in cui riconosce la competenza della Commissione e il pregiudizio per il commercio

780

Il presente motivo si fonda su due parti. La prima verte su una carenza di competenza della Commissione per applicare l’articolo 102 TFUE. La seconda riguarda l’esistenza di effetti sugli scambi tra gli Stati membri causati del comportamento contestato.

Sulla prima parte, vertente su una carenza di competenza della Commissione per applicare l’articolo 102 TFUE

781

La ricorrente sostiene che la Commissione si è dichiarata erroneamente competente per applicare l’articolo 102 TFUE nella decisione impugnata, per le ragioni di seguito indicate.

782

In primo luogo, il comportamento contestato non sarebbe stato attuato nel SEE, tenuto conto dell’assenza di vendite dirette dei chip interessati all’interno o verso di esso.

783

In secondo luogo, per le ragioni illustrate a sostegno del nono motivo, il comportamento contestato non avrebbe potuto produrre effetti preclusivi anticoncorrenziali in seno al SEE. E quand’anche fosse stato così, tali effetti non sarebbero stati in nessun caso sostanziali, immediati e prevedibili.

784

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

785

Occorre ricordare che, per quanto attiene a un comportamento adottato al di fuori del territorio del SEE, la competenza della Commissione, sotto il profilo del diritto internazionale pubblico, ad accertare e sanzionare una violazione dell’articolo 102 TFUE può essere dimostrata vuoi alla luce del criterio dell’attuazione, vuoi alla luce del criterio degli effetti qualificati (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punti da 40 a 47; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza del 12 luglio 2018, Brugg Kabel e Kabelwerke Brugg/Commissione, T‑441/14, EU:T:2018:453, punti da 95 a 97).

786

A tal riguardo, occorre altresì sottolineare che i criteri dell’attuazione e degli effetti qualificati sono alternativi e non cumulativi (v., in tal senso, sentenze del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C‑413/14 P, EU:C:2017:632, punti da 62 a 64, e del 12 luglio 2018, Brugg Kabel e Kabelwerke Brugg/Commissione, T‑441/14, EU:T:2018:453, punto 98).

787

Nel caso di specie, occorre osservare che, nella sezione 13 della decisione impugnata, nell’ottica di stabilire la sua competenza alla luce del diritto internazionale pubblico per accertare e sanzionare un’infrazione all’articolo 102 TFUE, la Commissione si è fondata sia sul criterio dell’attuazione (punto 1203 della decisione impugnata) sia sul criterio degli effetti qualificati (punto da 1204 a 1210 della decisione impugnata).

788

Per quanto concerne il criterio dell’attuazione, al punto 1203 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato che esso era soddisfatto poiché la ricorrente sapeva o doveva sapere che i dispositivi assemblati dalla Huawei e dalla ZTE, contenenti uno dei suoi chip di banda di base, sarebbero stati commercializzati anche all’interno del SEE, circostanza questa comprovata da numerosi elementi di prova contemporanei ai fatti contestati e, più in particolare, da una risposta della ricorrente formulata nel corso del procedimento amministrativo e da numerosi documenti interni della ricorrente.

789

Orbene, la ricorrente non contesta assolutamente che la Huawei e la ZTE, cui ha venduto chip a prezzi predatori, li abbiano inseriti in dispositivi commercializzati all’interno del SEE, né il fatto che essa lo sapeva o doveva saperlo, ragion per cui la Commissione ha ritenuto, nella decisione impugnata, che il criterio dell’attuazione fosse soddisfatto.

790

Inoltre, la ricorrente non può utilmente far valere l’assenza di vendite dirette all’interno del SEE, poiché tale elemento non è stato invocato dalla Commissione nella decisione impugnata per dimostrare il soddisfacimento del criterio dell’attuazione.

791

La Commissione non ha pertanto commesso alcun errore concludendo che il criterio dell’attuazione era, nel caso di specie, soddisfatto.

792

Inoltre, alla luce del carattere alternativo del criterio dell’attuazione e del criterio degli effetti qualificati, come emerge dalla giurisprudenza citata al precedente punto 786, posto che la ricorrente non è riuscita a confutare la conclusione della Commissione secondo cui il criterio dell’attuazione era soddisfatto, non è necessario esaminare se la Commissione abbia correttamente ritenuto che l’altro criterio, vale a dire, quello degli effetti qualificati era anch’esso soddisfatto poiché il criterio dell’attuazione consente, da solo, di fondare la competenza della Commissione per applicare l’articolo 102 TFUE.

793

Alla luce di quanto precede, la prima parte del quindicesimo motivo dev’essere respinta.

Sulla seconda parte, concernente l’esistenza di effetti sugli scambi tra gli Stati membri causati dal comportamento contestato

794

La ricorrente, rinviando agli argomenti da essa sviluppati a fondamento del nono motivo, sostiene che la Commissione ha ritenuto a torto, al punto 1216 della decisione impugnata, che il comportamento contestato abbia avuto un effetto notevole sugli scambi tra gli Stati membri.

795

La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

796

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, per stabilire se il commercio fra Stati membri possa essere leso dall’abuso di una posizione dominante, si devono prendere in considerazione le conseguenze che ne derivano per la struttura della concorrenza effettiva nel mercato interno (v. sentenza del 4 maggio 1988, Bodson, 30/87, EU:C:1988:225, punto 24 e giurisprudenza citata).

797

Di conseguenza, pratiche che hanno l’obiettivo di eliminare dal mercato il principale concorrente stabilito nel mercato interno sono, per natura, atte a pregiudicare la struttura della concorrenza nel mercato comune e, quindi, a pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell’articolo 102 TFUE (sentenza dell’8 ottobre 1996, Compagnie maritime belge transports e a./Commissione, da T‑24/93 a T‑26/93 e T‑28/93, EU:T:1996:139, punto 203).

798

Dalla giurisprudenza emerge inoltre che una pratica anticoncorrenziale vertente su un prodotto semifinito può pregiudicare il commercio nel mercato interno, anche se questo prodotto semifinito non costituisce come tale oggetto di scambi fra gli Stati membri qualora un siffatto prodotto sia la materia prima di un altro prodotto commercializzato altrove nell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 1985, Clair, 123/83, EU:C:1985:33, punto 29).

799

Nella specie, dall’esame del decimo motivo emerge che la Commissione ha adeguatamente dimostrato che il comportamento contestato aveva l’obiettivo di eliminare l’Icera, la principale concorrente della ricorrente, stabilita all’epoca dei fatti all’interno dell’Unione, circostanza questa che l’interveniente ha espressamente confermato in occasione dell’udienza di discussione. Inoltre, detto comportamento verteva su chip UMTS, vale a dire prodotti semifiniti, destinati ai dispositivi MBB commercializzati, segnatamente, all’interno dell’Unione, aspetto questo che la ricorrente non ha validamente contestato.

800

Pertanto, nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto, senza violare il suo obbligo di motivazione e senza commettere errori, che il comportamento contestato potesse pregiudicare il commercio tra Stati membri. La seconda parte del quindicesimo motivo deve dunque essere respinta.

801

In considerazione di tutte le suesposte considerazioni, il quindicesimo motivo dev’essere respinto.

Sulla domanda di soppressione o di riduzione dell’importo dell’ammenda

802

La competenza estesa al merito autorizza il Tribunale, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, che consente unicamente di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, al fine, segnatamente, di modificare l’importo dell’ammenda, sia per ridurlo che per aumentarlo (v., in tal senso, sentenze dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punti 6162, e del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, punto 86).

803

Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito spetta al Tribunale determinare l’importo dell’ammenda tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie. Tale esercizio presuppone, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, che siano prese in considerazione la gravità dell’infrazione commessa nonché la sua durata, nel rispetto dei principi, in particolare, di proporzionalità e di individualizzazione delle sanzioni (v. sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 90 e giurisprudenza citata).

804

Nell’ambito del suo obbligo di motivazione, grava altresì sul Tribunale illustrare in maniera dettagliata i fattori di cui tiene conto nel fissare l’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2016, Trafilerie Meridionali/Commissione, C‑519/15 P, EU:C:2016:682, punto 52).

805

Nel caso di specie, per determinare l’importo dell’ammenda volta a sanzionare la ricorrente per aver applicato, nel corso di due anni, prezzi predatori selettivi con l’obiettivo di eliminare il suo principale concorrente, il Tribunale ritiene occorra, per tener conto del suo esame della seconda parte del quattordicesimo motivo, procedere con le modalità di seguito illustrate.

Osservazione preliminare

806

Pur non essendo vincolato dagli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 2016, Trafilerie Meridionali/Commissione, C‑519/15 P, EU:C:2016:682, punti da 52 a 55), il Tribunale ritiene che, nella specie, occorra applicare il metodo prescritto dagli orientamenti del 2006, il quale non è contestato dalla ricorrente.

Determinazione dell’importo di base dell’ammenda

807

Alla luce del fatto che il punto 13 degli orientamenti del 2006 non prevede alcun obbligo di utilizzare il valore delle vendite realizzate nel corso dell’ultimo esercizio fiscale, come risulta dai precedenti punti da 763 a 765, occorre tener conto nel caso di specie del valore delle vendite sul mercato dei chip UMTS realizzate dalla ricorrente all’interno del SEE nel corso dell’ultimo anno civile dell’infrazione, vale a dire l’anno civile 2010. Infatti, detta scelta è giustificata dal fatto che, nella specie, i dati presentati dalla ricorrente per esercizio fiscale non sono attendibili, per le ragioni illustrate ai punti da 1246 a 1266 della decisione impugnata.

808

A tal proposito, dalla tabella 75 della decisione impugnata, non contestata dalle parti, emerge che, nel corso dell’anno civile 2010, il valore delle vendite di chip UMTS realizzate all’interno del SEE dalla ricorrente era di [riservato].

Livello di gravità dell’infrazione

809

Per quanto attiene alla percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione, occorre tener conto di tutte le circostanze pertinenti nel caso di specie e, segnatamente, dell’importanza economica del mercato dei chip UMTS a livello mondiale, della natura dell’infrazione commessa dalla ricorrente, del fatto che la pratica contestata riguardava la sola concorrente in grado di sfidare la ricorrente sul segmento di punta di detto mercato e che detto comportamento ha altresì potuto dissuadere altri potenziali entranti, nonché della copertura geografica dell’infrazione, di portata mondiale e comprensiva dell’intero SEE.

810

Occorre pertanto applicare un fattore di gravità dell’11%, con un importo pari quindi a [riservato].

Numero di anni di infrazione

811

Dal punto 24 degli orientamenti del 2006 emerge che per tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione.

812

Nel caso di specie, posto che la misura o l’infrazione si è protratta per due anni (punto 1295 della decisione impugnata), l’importo determinato in funzione del valore delle vendite deve essere moltiplicato per due, giungendo così a un importo di [riservato].

Importo supplementare

813

Dal punto 25 degli orientamenti del 2006 emerge che, al fine di dissuadere imprese di una stessa dimensione e con risorse identiche dall’attuare pratiche anticoncorrenziali simili a quelle sanzionate nel caso di specie, una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite può essere inclusa nell’importo di base dell’ammenda.

814

Nella specie, il Tribunale ritiene che l’obiettivo di dissuasione possa essere garantito applicando un’aliquota inferiore a quella, puramente indicativa, prevista al punto 25 degli orientamenti del 2006.

815

Per tali ragioni, occorre includere nell’importo di base dell’ammenda una somma corrispondente all’11% del valore delle vendite di chip UMTS realizzate all’interno del SEE dalla ricorrente nel corso dell’anno civile 2010, come risulta dalla tabella 75 della decisione impugnata, non contestata dalle parti, giungendo così a un importo di [riservato].

Circostanze attenuanti o aggravanti

816

Nella specie, nessuno degli elementi cui la ricorrente rinvia in termini generali può portare a una riduzione dell’importo dell’ammenda ai sensi del punto 29 di detti orientamenti e, tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti, non è opportuno procedere ad alcun adeguamento dell’importo di base dell’ammenda.

817

Il Tribunale ritiene quindi, in linea con la Commissione nella decisione impugnata, che, nel caso di specie, non sia indicato maggiorare l’importo dell’ammenda in ragione di circostanze aggravanti.

818

Ne consegue che l’importo dell’ammenda non dovrebbe essere adeguato in ragione di circostanze attenuanti o aggravanti.

Conclusione sull’importo dell’ammenda

819

Da quanto precede risulta che l’importo dell’ammenda imposto alla ricorrente è fissato a EUR 238732659,33.

Sulle spese

820

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte.

821

Nella specie, sia la ricorrente che la Commissione sono parzialmente soccombenti.

822

In tali circostanze, si deve condannare la ricorrente a sopportare nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese della Commissione oltre alla totalità delle spese dell’interveniente. La Commissione si farà carico di un decimo delle proprie spese e di un decimo di quelle della ricorrente.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

L’articolo 2 della decisione C(2019) 5361 final della Commissione, del 18 luglio 2019, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39711 – Qualcomm (comportamento predatorio)] è annullato.

 

2)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Qualcomm Inc. all’articolo 2 di detta decisione è fissato, per l’infrazione da essa commessa quale risulta dall’articolo 1 di tale decisione, a EUR 238732659,33.

 

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

 

4)

La Qualcomm si farà carico di nove decimi delle proprie spese, nonché di nove decimi delle spese della Commissione europea e della totalità delle spese della Nvidia Corp.

 

5)

La Commissione si farà carico di un decimo delle proprie spese, nonché di un decimo delle spese della Qualcomm.

 

Spielmann

Mastroianni

Gâlea

Così pronunciato a Lussemburgo il 18 settembre 2024.

Il cancelliere

V. Di Bucci

Il presidente

D. Spielmann

Indice

 

Fatti

 

Contesto del caso

 

Procedimento amministrativo

 

Contenuto della decisione impugnata

 

Prodotti interessati

 

Mercato rilevante

 

Posizione dominante

 

Abuso di posizione dominante

 

– Assenza di giustificazione

 

– Infrazione unica e continuata

 

– Competenza della Commissione

 

– Sanzione

 

Procedimento e conclusioni delle parti

 

Procedimento

 

Conclusioni delle parti

 

In diritto

 

Sul primo motivo, vertente su irregolarità procedurali

 

Sulla prima parte, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

 

– Osservazioni preliminari

 

– Sulla prima censura relativa alla durata eccessiva dell’indagine

 

– Sulla seconda censura, relativa al carattere insufficientemente completo e preciso del fascicolo

 

– Sulla terza censura, relativa a un’indagine di parte

 

Sulla seconda parte, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del principio della parità delle armi

 

– Osservazioni preliminari

 

– Sulla prima censura, vertente sull’accesso insufficiente al fascicolo

 

– Sulla seconda censura, vertente sul contenuto insufficiente del fascicolo trasmesso

 

Sul secondo motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione», in fatto e in diritto, e su una violazione dell’obbligo di motivazione per quanto attiene alla definizione del mercato rilevante e della posizione dominante della ricorrente nel periodo in esame

 

Sulla prima parte, vertente su lacune nella decisione impugnata quanto alla definizione del mercato rilevante

 

– Osservazioni preliminari

 

– Sulla prima censura, vertente su manifesti errori di valutazione e di diritto nella misura in cui la Commissione si è fondata su una selezione di risposte vaghe a quesiti poco chiari

 

– Sulla seconda censura, vertente su manifesti errori di valutazione e di diritto nella misura in cui la Commissione non ha esaminato l’esistenza di una catena di sostituzione

 

– Sulla terza censura, vertente su manifesti errori di valutazione e di diritto nella misura in cui la Commissione ha concluso che non era tenuta ad applicare il test SSNIP

 

Sulla seconda parte, relativa alle pressioni concorrenziali esercitate direttamente dall’offerta vincolata sul mercato libero

 

Sulla terza parte, relativa alle pressioni concorrenziali esercitate indirettamente dall’offerta vincolata sul mercato libero

 

Sulla quarta parte, vertente sulla posizione dominante della ricorrente nel corso del periodo in esame

 

Sulla quinta parte, vertente sulla definizione del segmento di punta del mercato dei chip UMTS su cui la Commissione avrebbe fondato la propria analisi

 

Sul quinto motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione» e su una violazione dell’obbligo di motivazione con riferimento alla ricostruzione dei prezzi «effettivamente pagati»

 

Sulla prima parte, vertente sull’inutilità della «rideterminazione dei prezzi» compiuta nella decisione impugnata

 

Sulla seconda parte, vertente su errori commessi nella decisione impugnata con riferimento alla «rideterminazione» compiuta

 

Sul sesto motivo, vertente sull’«errata imputazione delle spese di ingegneria non ricorrenti»

 

Sulla prima parte, relativa al pagamento NRE alla ZTE

 

Sulla seconda parte, relativa al pagamento NRE alla Huawei

 

Sul settimo motivo, vertente sulla «mancanza di un parametro di riferimento adeguato in materia di costi di riferimento»

 

Osservazioni preliminari

 

Sulla prima parte, vertente su una violazione del principio di certezza del diritto e del principio in dubio pro reo

 

Sulla seconda parte, vertente sul fatto che il criterio dei LRAIC non è il costo di riferimento adeguato

 

Sulla terza parte, vertente sul fatto che i LRAIC calcolati dalla Commissione non corrisponderebbero ai LRAIC «reali»

 

Sul nono motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione» e di diritto per quanto attiene alla conclusione secondo cui i prezzi praticati dalla ricorrente hanno escluso l’Icera e arrecato un danno ai consumatori

 

Sulla prima parte, vertente sulla mancata analisi, da parte della Commissione, del concorrente detto «altrettanto efficiente»

 

Sulle altre parti, vertenti, in sostanza, sull’assenza di effetti del comportamento contestato

 

Sul decimo motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione», in fatto e in diritto, su un difetto di motivazione e su una violazione del diritto di essere ascoltato e del principio di buona amministrazione, nella misura in cui la Commissione ha concluso che le pratiche tariffarie della ricorrente assicuravano l’attuazione di un disegno volto a escludere l’Icera

 

Sull’undicesimo motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione», in fatto e in diritto, e su un difetto di motivazione per quanto attiene al rigetto, da parte della Commissione, della giustificazione oggettiva dedotta dalla ricorrente

 

Sul terzo motivo, vertente su un «errore di diritto risultante dalla mancata applicazione della norma giuridica corretta»

 

Sulla prima parte, vertente sulla mancata applicazione della «norma giuridica corretta» come definita nella comunicazione sulle priorità

 

Sulla seconda parte, vertente su un’errata applicazione della giurisprudenza relativa a comportamenti predatori e, più in generale, alle pratiche tariffarie

 

Sulla terza parte, vertente su una violazione dei principi di certezza del diritto e di prevedibilità

 

Sul quarto motivo, vertente sul «carattere illogico e non suffragato da prove della “teoria della predazione”»

 

Osservazioni preliminari

 

Sulla prima parte, vertente sul fatto che la «teoria della predazione» della Commissione, che sarebbe «mirata e selettiva», è scollegata dalla definizione di mercato ed è stata adattata nell’ottica di pervenire a una conclusione predeterminata

 

Sulla seconda parte, vertente sul carattere intrinsecamente incoerente e insufficientemente motivato della «teoria della predazione» della Commissione

 

Sulla terza parte, vertente sulla mancata dimostrazione, da parte della Commissione, del carattere irrazionale della condotta della ricorrente e della sua strategia predatoria

 

Sulla quarta parte, vertente sulla superiorità dei prezzi della ricorrente rispetto a quelli dell’Icera

 

Sulla quinta parte, vertente sulla mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, di prove a discarico essenziali

 

Sulla sesta parte, vertente sulla mancanza di prova della predazione finanziaria

 

Sulla settima parte, vertente sulla novità, erroneità e infondatezza della «teoria della predazione»

 

Sull’ottava parte, vertente su «manifesti errori di valutazione» per quanto attiene alla predazione diretta tra il terzo trimestre del 2010 e il secondo trimestre del 2011

 

Sulla nona parte, vertente sul misconoscimento, da parte della Commissione, della realtà economica del chip MDM8200

 

Sulla decima parte, vertente sul carattere illogico e contrario alle regole elementari dell’economia della «teoria della predazione»

 

Sull’undicesima parte, vertente sulla mancata dimostrazione, da parte della Commissione, di un recupero delle perdite subite nel corso del periodo in esame, nonché sulla mancata indicazione del momento in cui la predazione sarebbe cessata

 

Sulla dodicesima parte, concernente la non applicazione del criterio del concorrente «altrettanto efficiente» e i buoni risultati ottenuti dell’Icera nel corso di detto periodo che confutano la «teoria della predazione»

 

Sulla tredicesima parte, vertente su un errore della Commissione che sanzionerebbe la vera concorrenza

 

Sull’ottavo motivo, vertente sul «carattere manifestamente errato dell’analisi prezzo/costo effettuata»

 

Osservazioni preliminari

 

Sulla prima parte, vertente sul periodo di inizio dell’analisi prezzi-costi

 

Sulle altre parti, vertenti sugli errori essenziali commessi nell’analisi prezzi-costi non rettificati nella decisione impugnata

 

Sul dodicesimo motivo, vertente su un’insufficiente motivazione della decisione controversa

 

Sul tredicesimo motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione», sulla mancanza di fondamento e su un difetto di motivazione della decisione impugnata quanto alla durata dell’infrazione

 

Sul quattordicesimo motivo, vertente sul carattere «manifestamente erroneo» della decisione impugnata per quanto attiene all’imposizione e al calcolo dell’ammenda

 

Osservazioni preliminari

 

Sulla seconda parte, vertente su errori di valutazione e di diritto, su una violazione del principio della certezza del diritto e su un difetto di motivazione con riferimento alla determinazione del valore delle vendite

 

Sul quindicesimo motivo, vertente su «manifesti errori di valutazione», in fatto e in diritto, e su un difetto di motivazione della decisione impugnata, nella misura in cui riconosce la competenza della Commissione e il pregiudizio per il commercio

 

Sulla prima parte, vertente su una carenza di competenza della Commissione per applicare l’articolo 102 TFUE

 

Sulla seconda parte, concernente l’esistenza di effetti sugli scambi tra gli Stati membri causati dal comportamento contestato

 

Sulla domanda di soppressione o di riduzione dell’importo dell’ammenda

 

Osservazione preliminare

 

Determinazione dell’importo di base dell’ammenda

 

Livello di gravità dell’infrazione

 

Numero di anni di infrazione

 

Importo supplementare

 

Circostanze attenuanti o aggravanti

 

Conclusione sull’importo dell’ammenda

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Dati riservati omessi.