SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

7 maggio 2009 ( *1 )

«Concorrenza — Concentrazioni — Mercati dell’acquisto di suini e di scrofe vivi destinati alla macellazione — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune — Definizione del mercato geografico rilevante — Obbligo di diligenza — Obbligo di motivazione»

Nella causa T-151/05,

Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), con sede in Lunteren (Paesi Bassi),

Marius Schep, residente in Lopik (Paesi Bassi),

Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV), con sede a L’Aia (Paesi Bassi),

rappresentati inizialmente dagli avv.ti J. Kneppelhout e M. van der Kaden, successivamente dall’avv. Kneppelhout,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. A. Whelan e S. Noë, successivamente dai sigg. A. Bouquet e Noë, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Sovion NV, con sede in Best (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti J. de Pree e W. Geursen,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2004 che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e il funzionamento dell’accordo SEE (caso COMP/M.3605),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 maggio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1

Il regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1), prevede un sistema di controllo ad opera della Commissione delle operazioni di concentrazione che hanno una dimensione comunitaria, come quelle definite agli artt. 1 e 3 di detto regolamento. Tali operazioni devono essere notificate alla Commissione prima della loro realizzazione (art. 4 del regolamento n. 139/2004). La Commissione esamina la loro compatibilità con il mercato comune (art. 2 del regolamento n. 139/2004).

2

L’art. 2 del regolamento n. 139/2004 dispone quanto segue:

«1.   Le concentrazioni di cui al presente regolamento sono valutate conformemente agli obiettivi del presente regolamento e alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

(…)

2.   Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune.

3.   Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato comune.

(…)».

3

Il procedimento di controllo delle concentrazioni si svolge in due fasi. La prima fase, in cui si effettua un esame preliminare del progetto di concentrazione, si conclude con una decisione ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 139/2004.

4

Conformemente all’art. 6, nn. 1 e 3, del regolamento n. 139/2004:

«1.   La Commissione procede all’esame della notificazione non appena questa le è pervenuta:

a)

se essa conclude che la concentrazione notificata non rientra nel presente regolamento, lo constata mediante decisione;

b)

se essa constata che la concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune;

(…)

c)

(…) se la Commissione constata che la concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare il procedimento.

(…)

3.   La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 1, lettera a) o b):

a)

quando la decisione sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o sia stata ottenuta con frode;

(…)».

5

Solamente quando l’esame preliminare effettuato nell’ambito della prima fase mostra seri dubbi circa la compatibilità della concentrazione con il mercato comune la Commissione avvia un esame approfondito (seconda fase) a norma dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 139/2004.

6

I poteri di decisione della Commissione nell’ambito del procedimento d’esame approfondito sono definiti all’art. 8 del regolamento n. 139/2004, che così recita:

«1.   Se la Commissione accerta che una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 2, (…), essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

(…)

2.   Se la Commissione accerta che, a seguito di modifiche apportate dalle imprese interessate una concentrazione notificata soddisfa il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 2, (…), essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione compatibile con il mercato comune.

(…)

3.   Se la Commissione accerta che una concentrazione soddisfa il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 3, (…), essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

(…)

6.   La Commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 o 2:

a)

quando la dichiarazione di compatibilità sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o sia stata ottenuta con frode (…)».

7

A termini dell’art. 14, n. 1, del regolamento n. 139/2004:

«1.   La Commissione può, mediante decisione, infliggere (…) alle imprese o alle associazioni di imprese ammende il cui importo può giungere fino all’1% del fatturato totale dell’impresa o associazione di imprese interessata (…) quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

forniscano indicazioni inesatte o fuorvianti in una richiesta, dichiarazione, notificazione o integrazione ad una notificazione (…);

(…)».

8

L’art. 18, n. 4, del regolamento n. 139/2004 stabilisce che, «[o]ve lo ritengano necessario, la Commissione o le autorità competenti degli Stati membri possono sentire anche altre persone fisiche o giuridiche» e che «[q]ualora persone fisiche o giuridiche che dimostrino di avervi interesse (…) chiedano di essere sentit[e], la loro domanda viene accolta».

9

Ai sensi del quinto ‘considerando’ del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 802, di esecuzione del regolamento n. 139/2004 (GU L 133, pag. 1), «[s]petta alle parti notificanti informare la Commissione in modo completo e veritiero dei fatti e delle circostanze rilevanti per la decisione sulla concentrazione notificata». In proposito, l’art. 4 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«1.   Le notificazioni contengono le informazioni e i documenti richiesti nei formulari applicabili di cui agli allegati. Le informazioni devono essere corrette e complete.

(…)».

10

L’art. 6, n. 2, del regolamento n. 802/2004 è così formulato:

«(…) l’art. 4 (…) del presente regolamento si applic[a], per analogia, alle notificazioni integrative (…)».

11

L’art. 16 del regolamento n. 802/2004, intitolato «Audizione di terzi», stabilisce quanto segue:

«1.   La Commissione informa per iscritto della natura e dell’oggetto del procedimento i terzi che chiedono per iscritto di essere sentiti, a norma dell’articolo 18, paragrafo 4 del regolamento […] n. 139/2004 e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni.

2.   I terzi di cui al paragrafo 1 presentano le loro osservazioni scritte entro il termine assegnato. Se del caso, la Commissione può dare ai terzi che ne abbiano fatto domanda nelle osservazioni scritte la possibilità di partecipare ad un’audizione ufficiale. Essa può dare ai terzi la possibilità di esporre oralmente il proprio punto di vista anche in altri casi.

3.   La Commissione può allo stesso modo invitare qualsiasi altra persona fisica o giuridica a presentare osservazioni, per iscritto o oralmente, anche in una audizione ufficiale».

Fatti

I — Parti nel procedimento e partecipanti all’operazione di concentrazione

12

Il presente ricorso è stato proposto, congiuntamente, dalla Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), dal sig. Marius Schep e dalla Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti»).

13

La NVV è un sindacato olandese, costituito al fine di rappresentare e tutelare gli interessi degli allevatori di suini, cui aderiscono circa 3000 membri e che rappresenta approssimativamente il 50% dell’insieme degli allevamenti di suini nei Paesi Bassi.

14

Il sig. Schep è un allevatore di suini ed è membro della NVV.

15

La NBHV è un’associazione che rappresenta e tutela gli interessi dei commercianti di bestiame, ivi inclusi gli interessi dei commercianti di suini. I suoi membri sono le associazioni provinciali dei commercianti di bestiame e rappresenta circa il 70% dei commercianti di suini registrati nei Paesi Bassi.

16

La Sovion NV è un’impresa olandese attiva nella macellazione di bestiame e suini, nella produzione, lavorazione e vendita di prodotti a base di carne e nella lavorazione di sottoprodotti animali.

17

La Hendrix Meat Group (HMG) è un’impresa, attiva principalmente nei Paesi Bassi, anch’essa nel settore della macellazione di suini e in quello della produzione, lavorazione e vendita di carni.

II — Procedimento amministrativo

18

Il 18 novembre 2004 la Commissione ha ricevuto una notificazione, a norma dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 139/2004, di un progetto di concentrazione (in prosieguo: la «concentrazione»), che indicava l’intenzione della Sovion di acquisire il controllo esclusivo della totalità della HMG (in prosieguo, congiuntamente: le «partecipanti alla concentrazione»).

19

Il 24 novembre 2004 la Commissione ha inviato ai soggetti coinvolti del mercato (concorrenti, acquirenti, fornitori, associazioni di settore) in vari paesi europei un questionario dettagliato per sondare gli effetti in termini di concorrenza della concentrazione.

20

Il 25 novembre 2004 la NVV ha ricevuto detto questionario in inglese, ottenendone poi, il , una versione in olandese su sua espressa richiesta.

21

Tramite comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 novembre 2004, la Commissione ha invitato i terzi interessati ad esprimere il loro parere sulla concentrazione entro dieci giorni.

22

Con lettera del 30 novembre 2004 la NBHV ha reso note le sue riserve circa la concentrazione.

23

Il 2 dicembre 2004, in risposta al questionario inviatole dalla Commissione, la NVV ha osservato che una decisione di compatibilità della concentrazione con il mercato comune condurrebbe al risultato dell’acquisizione da parte della Sovion di una posizione dominante sul mercato geografico rilevante limitatamente al territorio dei Paesi Bassi.

24

Il 10 dicembre 2004 si è svolta una riunione fra, da un lato, la Commissione e, dall’altro, la NVV e la NBHV, durante la quale queste ultime hanno nuovamente manifestato le loro riserve rispetto alla concentrazione. In seguito a detta riunione la Commissione ha fatto pervenire, il giorno stesso, domande ai rappresentanti dei partecipanti alla concentrazione relativamente ai punti oggetto di discussione con la NVV e la NBHV.

25

IL 16 dicembre 2004 la NBHV ha inviato una lettera alla Commissione con cui le trasmetteva una sintesi della sua posizione e delle sue obiezioni rispetto alla concentrazione.

26

Con lettere del 21 dicembre 2004 la NVV e la NBHV hanno contestato il contenuto di uno dei documenti inviati alla Commissione dalle partecipanti alla concentrazione nel corso del procedimento amministrativo, ossia una dichiarazione del sig. S.B.M.J. (in prosieguo: il «sig. J.»), segretario generale della Productschappen Vee, Vlees en Eieren (organismi di diritto pubblico per il mercato del bestiame, della carne e delle uova; in prosieguo: la «PVVE»).

27

Con decisione 21 dicembre 2004, che dichiarava un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune (caso COMP/M. 3605 — Sovion/HMG) (GU C 28, pag. 2; in prosieguo: la «decisione impugnata»), adottata a norma dell’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 139/2004, la Commissione ha autorizzato la concentrazione senza avviare la seconda fase del procedimento.

Procedimento e conclusioni delle parti

28

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 aprile 2005, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

29

Con lettera del 13 luglio 2005 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale, conformemente all’art. 64, n. 3, lett. d), del suo regolamento di procedura, di ordinare alla Commissione, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, di produrre tutta la documentazione relativa alla presente controversia e di fornirne loro copia.

30

Il 5 agosto 2005 la Commissione ha depositato il suo controricorso e, con atto separato, le sue osservazioni sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento.

31

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2005 la Sovion ha chiesto di intervenire nell’ambito del presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

32

Con ordinanza 13 ottobre 2005 il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha accolto l’istanza di intervento della Sovion, che ha depositato la sua memoria d’intervento il . La Commissione e i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sulla memoria d’intervento, rispettivamente, il 30 marzo e l’.

33

Con telefax del 10 maggio 2006 la Commissione ha rilevato che le osservazioni presentate dai ricorrenti circa la memoria d’intervento non si limitavano al contenuto della stessa, in quanto riguardavano altresì la controreplica. La Commissione ha quindi chiesto al Tribunale o di non inserire nel fascicolo le osservazioni concernenti la controreplica, o di concederle la possibilità di esprimersi, per iscritto, sulle osservazioni in parola.

34

Con lettera della cancelleria del Tribunale del 9 giugno 2006, e con riserva circa l’ammissibilità dei punti in questione nelle dette osservazioni, la Commissione è stata invitata a presentare per iscritto le sue osservazioni.

35

La fase scritta del procedimento si è conclusa con il deposito delle menzionate osservazioni della Commissione il 30 giugno 2006.

36

Con una misura di organizzazione del procedimento notificata il 1o aprile 2008, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di presentare un elenco dei soggetti cui aveva inviato il questionario dettagliato in data , un elenco dei soggetti che avevano risposto a tale questionario e copia di tutte le risposte alle domande del punto 8 del questionario di cui trattasi. Il la Commissione ha trasmesso al Tribunale i documenti richiesti.

37

Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 22 maggio 2008. I documenti prodotti dall’interveniente in udienza non sono stati acquisiti al fascicolo.

38

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

39

La Commissione e l’interveniente concludono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile per quanto concerne il sig. Schep e la NBHV;

respingere il ricorso per quanto concerne la NVV;

condannare i ricorrenti alle spese.

In diritto

I — Sulla ricevibilità

A — Argomenti delle parti

40

La Commissione fa valere due eccezioni di irricevibilità, relative, rispettivamente, alla mancanza di legittimazione ad agire del sig. Schep e alla tardività del ricorso della NBHV. Preliminarmente, tuttavia, la Commissione analizza la questione se, nel caso di un ricorso proposto da più ricorrenti, come nella presente fattispecie, qualora uno dei ricorrenti sia legittimato a ricorrere, sia ciò nondimeno necessario verificare la legittimazione ad agire degli altri ricorrenti.

41

La Commissione sostiene che, quando un medesimo ricorso sia proposto da una pluralità di ricorrenti, può essere dichiarato irricevibile per la parte concernente uno di essi (sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T-131/99, Shaw e Falla/Commissione, Racc. pag. II-2023, punto 12). Tale istituzione riconosce tuttavia che, nella sentenza del Tribunale , causa T-374/00, Verband der freien Rohrwerken e a. (Racc. pag. II-2275, punto 57), laddove un ricorso era stato presentato da più ricorrenti avverso una decisione della Commissione adottata in forza del regolamento sul controllo delle concentrazioni, il Tribunale, dopo aver constatato che uno dei ricorrenti era direttamente ed individualmente interessato dalla decisione in parola, aveva dichiarato che non occorreva esaminare la legittimazione degli altri ricorrenti.

42

Ciononostante, secondo la Commissione, nel caso di specie, anche se il ricorso della NVV è probabilmente ricevibile, la legittimazione dovrebbe essere dimostrata individualmente per ognuno dei ricorrenti. A sostegno di siffatta posizione essa fa riferimento, in primis, al carattere necessariamente soggettivo della censura contenuta nel secondo motivo, relativo alla circostanza che i ricorrenti non sarebbero stati in grado di esporre sufficientemente il loro punto di vista nel corso del procedimento amministrativo, in secondo luogo, alla circostanza che la valutazione individuale della legittimazione dei ricorrenti consentirebbe di statuire debitamente sulle spese e, in terzo luogo, alla necessità di evitare la fattispecie in cui, nell’ambito di un’eventuale impugnazione proposta da uno dei ricorrenti mancante di legittimazione, la Commissione sarebbe nell’impossibilità d’invocare per la prima volta la mancanza di legittimazione di quest’ultimo.

43

I ricorrenti ribattono che non occorre dimostrare la legittimazione individuale di ciascuno di loro e che, in ogni caso, nella fattispecie in esame, il complesso dei ricorrenti, così come ognuno di loro è legittimato ad agire nell’ambito del presente ricorso.

B — Giudizio del Tribunale

44

Si deve, innanzitutto, rilevare che la legittimazione della NVV nell’ambito del presente ricorso non è in discussione. Infatti, come riconosciuto dalla Commissione nelle sue memorie, poiché rappresenta imprese che forniscono suini vivi per la macellazione alle partecipanti alla concentrazione e poiché ha preso parte attivamente al procedimento amministrativo, la NVV è direttamente ed individualmente interessata dalla decisione impugnata. Circa la ricevibilità del suo ricorso non sussiste dunque alcun dubbio.

45

Orbene, secondo giurisprudenza consolidata, trattandosi di un unico ricorso proposto da più ricorrenti, qualora sia ricevibile per quanto concerne uno dei ricorrenti, non occorre esaminare la legittimazione degli altri ricorrenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 31; sentenze del Tribunale Verband der freien Rohrwerke e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 57, e , causa T-282/06, Sun Chemical Group e a./Commissione, Racc. pag. II-2149, punti 49 e segg.).

46

Detta giurisprudenza è basata su ragioni di economia procedurale e sulla circostanza che, generalmente, nel caso di un unico ricorso proposto da più ricorrenti, anche volendo supporre che uno di questi ultimi non sia legittimato, il Tribunale deve ciò nondimeno esaminare nel merito integralmente tutti i motivi di annullamento e gli argomenti dedotti (v., in tal senso, sentenza Sun Chemical Group e a./Commissione, cit. al punto 45 supra, punti 51 e 52).

47

Se è ben vero che il Tribunale, in talune cause, ha differenziato i ricorrenti rispetto alla ricevibilità del ricorso (v., in tal senso, sentenza Shaw e Falla/Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 12; ordinanza del Tribunale 10 marzo 2005, cause riunite T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, da T-245/00 a T-248/00, T-250/00, T-252/00, da T-256/00 a T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, da T-274/00 a T-276/00, T-281/00, T-287/00 e T-296/00, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./Commissione, Racc. pag. II-787, punto 38), tali differenziazioni erano tuttavia basate, esattamente come la giurisprudenza citata al precedente punto 45, su considerazioni di economia procedurale (sentenza Sun Chemical Group e a./Commissione, cit. al punto 45 supra, punto 51).

48

Orbene, nella presente causa, un esame separato della ricevibilità del ricorso per quanto riguarda ciascuno dei ricorrenti si scontrerebbe con tali considerazioni. Si deve, infatti, constatare che il ricorso proposto congiuntamente dalla NVV, dal sig. Schep e dalla NBHV non contiene motivi o argomenti concernenti esclusivamente uno solo fra loro, sicché, qualora il ricorso fosse dichiarato irricevibile relativamente ad uno dei ricorrenti, l’analisi di uno o più motivi o argomenti potrebbe non avere luogo. Dunque, dal momento che il ricorso è ricevibile per quanto concerne la NVV, anche se dovesse essere dichiarato irricevibile relativamente al sig. Schep e alla NBHV, l’esame del Tribunale dovrebbe vertere, in ogni caso, sul complesso dei motivi e degli argomenti dedotti nell’ambito della presente controversia. Tenuto conto di tali considerazioni, non occorre esaminare la ricevibilità del ricorso per quanto riguarda la NBHV e il sig. Schep.

II — Nel merito

49

A sostegno del loro ricorso i ricorrenti deducono due motivi, il primo relativo ad una violazione degli artt. 2, 6 e 8 del regolamento n. 139/2004 e il secondo relativo alla violazione da parte della Commissione dei suoi obblighi di motivazione (art. 253 CE) e di diligenza.

A — Sul primo motivo, relativo ad una violazione degli artt. 2, 6 e 8 del regolamento n. 139/2004

50

Il primo motivo, relativo ad una violazione degli artt. 2, 6 e 8 del regolamento n. 139/2004, si suddivide in quattro parti, benché la prima e la quarta, tuttavia, secondo i ricorrenti stessi, debbano essere analizzate congiuntamente. Nella seconda e terza parte i ricorrenti mettono in discussione la definizione dei mercati geografici rilevanti adottata nella decisione impugnata, secondo cui la dimensione geografica dei due mercati di prodotti rilevanti, ossia i mercati per l’acquisto di suini vivi e per l’acquisto di scrofe vive destinati alla macellazione, corrisponde ai territori posti nel raggio di 150 km attorno alle tre principali zone di allevamento dei suini dei Paesi Bassi (Twente, Achterhoek, e Brabante Settentrionale) considerando come punto centrale di detti tre cerchi le tre città situate nel cuore delle tre regioni menzionate, rispettivamente, Enschede, Doetinchen e Eindhoven (punti 25 e 44 della decisione impugnata). Nella prima e nella quarta parte i ricorrenti fanno valere che, sulla base di siffatta scorretta definizione del mercato geografico, la Commissione, nella decisione impugnata, ha operato un’analisi errata sulla concorrenza, che l’ha condotta a concludere, a torto, che non sussistesse una posizione dominante e che la concentrazione fosse compatibile con il mercato comune.

51

A tale riguardo occorre, innanzitutto, ricordare che, per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni relative al controllo comunitario delle concentrazioni, prospettata nel caso in esame, l’adeguata definizione del mercato rilevante è una condizione necessaria e previa alla valutazione degli effetti sulla concorrenza della concentrazione di imprese notificata (v., in tal senso, sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e a./Commissione, detta «Kali & Salz», Racc. pag. I-1375, punto 143, e sentenza del Tribunale , causa T-342/99, Airtours/Commissione, Racc. pag. II-2585, punto 19).

52

Come risulta sia dall’art. 9, n. 7, del regolamento n. 139/2004 che dal punto 8 della Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione sul mercato rilevante»), il mercato geografico rilevante comprende l’area nella quale le imprese interessate forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue, segnatamente in quanto le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse da quelle prevalenti in dette zone. Nell’ambito della definizione del mercato geografico va tenuto conto di una pluralità di elementi, quali la natura e le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di ostacoli all’entrata, le preferenze dei consumatori, nonché l’esistenza, tra il territorio in esame e quelli vicini, di differenze notevoli nelle quote di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi (sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T-346/02 e T-347/02, Cableuropa e a./Commissione, Racc. pag. II-4251, punto 115).

53

Secondo costante giurisprudenza, le norme sostanziali relative al controllo comunitario delle concentrazioni e, in particolare, quelle concernenti la valutazione delle concentrazioni, come l’art. 2 del regolamento n. 139/2004, attribuiscono alla Commissione un certo potere discrezionale, segnatamente in tema di valutazioni di ordine economico. Di conseguenza, il controllo da parte del giudice comunitario sull’esercizio di tale potere, che è essenziale per la determinazione delle regole in materia di concentrazioni, dev’essere effettuato tenendo conto del margine di valutazione discrezionale che è implicito nelle regole di carattere economico facenti parte del regime delle concentrazioni (sentenze della Corte Kali & Salz, punto 51 supra, punti 223 e 224, e 15 febbraio 2005, causa C-12/03 P, Commissione/Tetra Laval, Racc. pag. I-987, punto 38; sentenze del Tribunale , causa T-102/96, Gencor/Commissione, Racc. pag. II-753, punti 164 e 165; Airtours/Commissione, punto 51 supra, punto 64, e , causa T-210/01, General Electric/Commissione, Racc. pag. II-5575, punto 60). In particolare, la definizione del mercato rilevante, implicando valutazioni economiche complesse da parte della Commissione, può essere soggetta solo ad un controllo limitato da parte del giudice comunitario (v., in tal senso, sentenza del Tribunale , causa T-201/04, Microsoft/Commissione, Racc. pag. II-3601, punto 482).

54

Tuttavia, sebbene la Commissione disponga di un potere discrezionale in materia economica, ciò non implica che il giudice comunitario debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della Commissione, di dati di natura economica. Infatti, detto giudice è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (sentenza Commissione/Tetra Laval, punto 53 supra, punto 39).

55

È quindi alla luce di siffatte considerazioni che vanno esaminati gli argomenti prospettati dai ricorrenti.

1. Sulla mancanza di chiarezza del primo motivo

a) Argomenti delle parti

56

In via preliminare la Commissione, sostenuta dall’interveniente, afferma che il presente motivo manca di chiarezza.

57

A tale proposito essa fa valere in primo luogo che, nel ricorso, i ricorrenti fanno riferimento in termini eccessivamente generici, da un lato, a «loro scambi di corrispondenza con [la Commissione]», così come a circostanze ed argomenti ivi descritti (allegati da A.6 a A.24), e, dall’altro, a taluni «documenti complementari» (allegati da A.26 a A.39) che avrebbero la funzione di «delucidare ulteriormente» la posizione già formulata nel corso del procedimento amministrativo. Tali riferimenti non sarebbero conformi all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il quale richiede che l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti siano contenuti nel ricorso. Il Tribunale non dovrebbe pertanto tenerne conto.

58

In secondo luogo la Commissione sostiene che gli allegati da A.26 a A.38 e gli allegati da C.4 a C.7 non dovrebbero parimenti essere considerati, dal momento che non sono stati prodotti nel corso del procedimento amministrativo. Secondo la Commissione, infatti, dalla giurisprudenza risulta che la legittimità di una decisione dev’essere valutata in funzione degli elementi disponibili al momento dell’adozione della medesima (sentenza della Corte 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione, Racc. pag. 321, punto 7, e sentenza del Tribunale , cause riunite T-79/95 e T-80/95, SNCF e British Railways/Commissione, Racc. pag. II-1491, punto 48) e che un ricorrente quindi non può avvalersi dinanzi al giudice comunitario di elementi di fatto che non siano stati portati a conoscenza di detta istituzione nel corso del procedimento amministrativo (sentenze della Corte , cause riunite da C-278/92 a C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 31, e , causa C-382/99, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-5163, punti 49 e 76).

59

I ricorrenti ribattono che, nell’ambito del loro ricorso, espongono in maniera più che sommaria, e in modo coerente e comprensibile, gli elementi sostanziali di fatto e di diritto dedotti a sostegno del medesimo. Essi sostengono inoltre che alla Commissione sono stati resi noti i punti di vista prospettati dagli stessi durante il procedimento amministrativo. La circostanza che la Commissione non fosse al corrente di taluni documenti al momento dell’adozione della decisione impugnata non inciderebbe minimamente. Il Tribunale sarebbe pertanto tenuto ad esaminare tutti gli allegati.

b) Giudizio del Tribunale

60

In primo luogo, per quanto concerne i riferimenti agli allegati, va ricordato che, a termini dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Secondo una costante giurisprudenza, affinché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali lo stesso è basato risultino, quantomeno sommariamente, ancorché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso medesimo. Se il testo di quest’ultimo può essere corroborato e completato, su punti specifici, tramite rinvii a passaggi determinati di documenti ad esso allegati, un rinvio complessivo ad altra documentazione, anche se allegata al ricorso, non può supplire alla mancanza di elementi essenziali dell’argomentazione in diritto, i quali, a norma delle disposizioni rilevanti in precedenza ricordate, devono comparire nel ricorso (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, da C-205/02 P a C-208/02 P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punti 93-100; v. altresì, in materia di controllo delle concentrazioni, sentenze del Tribunale , causa T-87/05, EDP/Commissione, Racc. pag. II-3745, punto 155, e , causa T-209/01, Honeywell/Commissione, Racc. pag. II-5527, punti 56 e 57, e giurisprudenza ivi citata).

61

Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono una funzione meramente probatoria e strumentale (citate sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 60 supra, punto 97, e Honeywell/Commissione, punto 60 supra, punto 57). Detta funzione meramente probatoria e strumentale degli allegati implica che, nella parte in cui l’allegato comporta elementi di diritto sui quali si fondano alcuni motivi formulati nel ricorso, siffatti elementi devono figurare nel testo stesso della memoria alla quale tale documento è allegato o, almeno, essere sufficientemente individuati in tale memoria (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 60 supra, punto 99).

62

Alla luce della giurisprudenza appena ricordata, i riferimenti agli allegati verranno presi in considerazione dal Tribunale solo in quanto, in primis, diretti a suffragare o a completare motivi o argomenti espressamente invocati dai ricorrenti nel testo dei loro atti e, inoltre, solo se sia possibile per il Tribunale stabilire con precisione quali sono gli elementi in essi contenuti destinati a suffragare o ad integrare i suddetti motivi o argomenti (v., in tal senso, sentenza Microsoft/Commissione, punto 53 supra, punto 99).

63

Relativamente, in secondo luogo, agli allegati non prodotti nel corso del procedimento amministrativo, il Tribunale osserva che, in tale contesto, la Commissione non può far valere nei confronti del complesso di questi ultimi, in modo generale, la giurisprudenza citata al precedente punto 58. Si deve infatti rilevare che, nella misura in cui la produzione di un allegato non costituisce un tentativo di modificare il contesto di diritto e di fatto precedentemente sottoposto alla Commissione ai fini dell’emanazione della decisione impugnata, ma appartiene all’attività di sviluppo di una serie di argomenti nel semplice esercizio del diritto di difesa, tale allegato è da considerarsi ricevibile (v., in tal senso, sentenza EDP/Commissione, punto 60 supra, punto 158).

64

È quindi alla luce di siffatte osservazioni che gli allegati che non sono stati prodotti nel corso del procedimento amministrativo, nel caso di specie, saranno presi in considerazione dal Tribunale.

2. Sulla violazione dell’art. 8 del regolamento n. 139/2004

65

La Commissione fa poi valere che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto relativo ad una violazione dell’art. 8 del regolamento n. 139/2004, mentre la decisione impugnata sarebbe stata adottata esclusivamente sulla base dell’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 139/2004. I ricorrenti ribattono che il richiamo all’art. 8 del regolamento n. 139/2004 sarebbe giustificato poiché la Commissione avrebbe dovuto avviare la seconda fase del procedimento, che si conclude con l’adozione di una decisione ex art. 8, n. 3, del regolamento n. 139/2004.

66

In proposito occorre ricordare che, come menzionato sopra ai punti 3 e segg., la procedura di controllo comunitaria delle concentrazioni d’imprese, così come concepita nel regolamento n. 139/2004, è composta di due fasi. La prima fase del procedimento si conclude con una decisione adottata sulla base dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 139/2004, rispettivamente lett. a), lett. b), o lett. c), conformemente alle diverse conclusioni cui la Commissione giunga al termine della fase in questione. Solamente qualora la Commissione constati che la concentrazione notificata rientra nel regolamento di cui trattasi e che suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune si avvia la seconda fase del procedimento, che, ai sensi della seconda frase dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 139/2004, «(…) si conclude mediante una decisione conformemente all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, a meno che le imprese interessate non abbiano dimostrato, in maniera soddisfacente per la Commissione, di aver abbandonato la concentrazione».

67

È quindi giocoforza constatare che, nel sistema del regolamento n. 139/2004, il fondamento giuridico delle decisioni adottate dalla Commissione nell’ambito della prima fase del procedimento è l’art. 6 del regolamento n. 139/2004, mentre il fondamento giuridico delle decisioni adottate nell’ambito della seconda fase del procedimento è l’art. 8 di detto regolamento, tenendo presente che i due articoli citati sono da interpretare alla luce dei criteri menzionati all’art. 2 del regolamento in parola.

68

Nella fattispecie in esame la Commissione, considerando, al termine della prima fase, che la concentrazione non suscitasse seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, ha correttamente basato la sua decisione di autorizzazione sull’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 139/2004. Del resto, anche qualora la Commissione fosse giunta alla conclusione opposta e avesse deciso di avviare la seconda fase del procedimento, avrebbe comunque dovuto adottare una decisione basata sull’art. 6 di detto regolamento, in particolare sul suo art. 6, n. 1, lett. c), e non sull’art. 8 del medesimo regolamento. Tale istituzione non avrebbe quindi potuto adottare in nessun caso, al termine della prima fase del procedimento, una decisione basata sull’art. 8 del regolamento n. 139/2004. Non risulta di conseguenza rilevante invocare l’articolo di cui trattasi nel contesto in questione. Ciò posto, si deve concludere che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto relativo ad una violazione dell’art. 8 del regolamento n. 139/2004.

3. Sulla seconda parte del primo motivo, relativa alla pretesa inclusione delle scrofe nella definizione del mercato geografico per quanto concerne l’acquisto di suini vivi per la macellazione

a) Argomenti delle parti

69

Nella seconda parte del primo motivo i ricorrenti osservano, innanzitutto, che la Commissione, definendo il mercato dei prodotti rilevante, ha, correttamente, distinto nella decisione impugnata il mercato dell’acquisto di suini vivi per la macellazione da quello dell’acquisto di scrofe vive parimenti destinate alla macellazione. Detta istituzione, tuttavia, avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione, poiché avrebbe erratamente preso in considerazione le scrofe nella definizione del mercato geografico relativo all’acquisto di suini, così come nell’analisi degli effetti della concentrazione in tale mercato sotto il profilo della concorrenza.

70

Secondo i ricorrenti, infatti, dopo aver stabilito i mercati di prodotti rilevanti, la Commissione avrebbe dovuto esaminare il mercato geografico rilevante in modo disgiunto per ognuno dei mercati di prodotti. Essa avrebbe dovuto pertanto prendere in esame separatamente il mercato geografico dell’acquisto di scrofe e il mercato geografico dell’acquisto di suini vivi per la macellazione, dal momento che detti due prodotti non sono intercambiabili. A sostegno delle loro affermazioni i ricorrenti rinviano ai punti 44 e 53 della decisione impugnata e alla nota a pié di pagina n. 6 inserita alla pagina 4 di quest’ultima.

71

La Commissione asserisce che la presente censura è basata su di una errata interpretazione della decisione impugnata e che, pertanto deve essere respinta.

b) Giudizio del Tribunale

72

Occorre innanzitutto analizzare le parti rilevanti della decisione impugnata. Ai punti 13-16 della decisione in parola, per quanto concerne la definizione dei mercati di prodotti, la Commissione ha affermato che, in seguito all’indagine di mercato e contrariamente al parere delle partecipanti alla concentrazione, l’acquisto di suini e l’acquisto di scrofe per la macellazione costituivano due diversi mercati di prodotti.

73

Per quanto riguarda, poi, la definizione di mercato geografico, la Commissione afferma che, «[a]i fini della definizione di mercato geografico, i suini e le scrofe sono considerati congiuntamente, dal momento che la medesima analisi può essere applicata ai due mercati di prodotti» (v. la nota à pié di pagina n. 6 inserita alla pagina 4 della decisione impugnata). In base a tale considerazione, la Commissione, ai punti 17-43 della decisione impugnata, sviluppa la sua analisi relativa alla definizione di mercato geografico esclusivamente con riguardo al mercato dell’acquisto di suini. A seguito di detta analisi la Commissione, al punto 44 della decisione impugnata, conclude, facendo espressamente riferimento alla menzionata nota a pié di pagina n. 6, che la definizione accolta per il mercato geografico dell’acquisto di suini si applica parimenti al mercato dell’acquisto di scrofe.

74

Per contro, relativamente all’esame degli effetti della concentrazione sulla concorrenza, la Commissione elabora la sua analisi separatamente per i due mercati, distinguendo, da un lato, l’analisi sulla concorrenza per il mercato dell’acquisto di suini (punti 46-51 della decisione impugnata) e, dall’altro, l’analisi sulla concorrenza per il mercato dell’acquisto di scrofe (punti 52 e 53 della decisione impugnata). In esito a siffatta analisi essa conclude che la concentrazione non è tale da creare problemi di concorrenza in nessuno dei due mercati di cui trattasi (punto 54 della decisione impugnata).

75

L’analisi delle parti pertinenti della decisione impugnata mostra che la Commissione non ha confuso il mercato dell’acquisto di suini e quello dell’acquisto di scrofe e che nemmeno ha considerato il mercato dell’acquisto di scrofe come un sottoinsieme del mercato dell’acquisto di suini, e ciò né nell’ambito della definizione del mercato geografico né nell’ambito dell’analisi concorrenziale degli effetti della concentrazione.

76

Per quanto concerne la definizione del mercato geografico, sulla base della considerazione secondo cui l’analisi poteva essere la stessa per i due mercati di prodotti, la Commissione ha elaborato esplicitamente le considerazioni relative alla dimensione geografica del mercato dell’acquisto di suini, applicandole poi al mercato dell’acquisto di scrofe. In proposito si deve osservare che i ricorrenti non hanno minimamente dimostrato che, così operando, la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione. Inoltre, non hanno nemmeno spiegato in qual modo la Commissione avrebbe tenuto conto dell’acquisto di scrofe nell’ambito della definizione del mercato geografico dell’acquisto di suini, né la ragione per cui ciò avrebbe viziato la sua valutazione rispetto alla definizione dei mercati geografici in parola.

77

Relativamente alla pretesa confusione fra i due mercati di prodotti rilevanti operata dalla Commissione nell’ambito dell’analisi concorrenziale degli effetti della concentrazione, dalla decisione impugnata risulta molto chiaramente che la Commissione ha effettuato due analisi completamente distinte per i due mercati rilevanti. I ricorrenti non possono pertanto addebitare alla Commissione di avere operato una confusione fra i due mercati sotto tale aspetto. È ben vero che, al punto 53 della decisione impugnata, la frase ove è indicato che «l’analisi sulla concorrenza per il mercato dei suini si applica quindi a fortiori per il mercato delle scrofe» avrebbe potuto essere meglio formulata. Tuttavia, dal contesto in cui tale frase è collocata risulta che la Commissione ha ritenuto che, tenuto conto delle quote di mercato molto limitate delle partecipanti alla concentrazione sui mercati rilevanti — meno del 20% — e dal momento che la concentrazione non era quindi tale da ostacolare la concorrenza effettiva (trentaduesimo ‘considerando’ del regolamento n. 139/2004), non occorresse svolgere un’analisi sulla concorrenza quale quella effettuata ai punti 48-51 della decisione impugnata relativamente al mercato dell’acquisto di suini.

78

Tutto ciò premesso, si deve respingere la seconda parte del primo motivo.

4. Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla mancata considerazione di elementi essenziali per la definizione del mercato geografico o alle conclusioni erronee ad esso riferite

79

I ricorrenti addebitano alla Commissione di avere commesso vari errori manifesti di valutazione nell’ambito della definizione del mercato geografico rilevante, come quello menzionato al precedente punto 50, in quanto detta istituzione non avrebbe preso in considerazione taluni elementi che sono stati fatti valere nel corso del procedimento amministrativo, o, perlomeno, in quanto essa ne avrebbe tratto conclusioni errate. Secondo i ricorrenti tali elementi risultavano invece essenziali alla definizione del mercato geografico e consentivano di dimostrare la dimensione nazionale, corrispondente al territorio dei Paesi Bassi, dei mercati di prodotti rilevanti. Gli elementi in parola, che saranno esaminati in seguito, sono, in primo luogo, la non intercambiabilità fra i suini tedeschi e i suini olandesi, in secondo luogo, la mancanza di correlazione fra le variazioni nella differenza di prezzo d’acquisto dei suini in Germania e nei Paesi Bassi e le esportazioni fra detti due paesi, in terzo luogo, le conseguenze delle epizoozie, che comporterebbero una nazionalizzazione del mercato, in quarto luogo, l’esistenza di prescrizioni veterinarie supplementari e altri ostacoli all’esportazione, in quinto luogo, le distanze di trasporto generalmente più brevi del raggio di 150 km considerato dalla Commissione, in sesto luogo, la presenza di pressioni politiche e, in settimo luogo, la prassi decisionale anteriore alla Nederlandse Mededingingsautoriteit (autorità olandese della concorrenza).

80

A tale proposito giova ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale delle valutazioni della Commissione in materia di definizione dei mercati di riferimento ha ad oggetto l’errore manifesto (sentenza Cableuropa e a./Commissione, cit. al punto 52 supra, punto 119; v. altresì, in tal senso, sentenza Airtours/Commissione, cit. al punto 51 supra, punti 26 e 32). Inoltre, da un punto di vista economico, per la definizione del mercato rilevante, la sostituibilità sul versante della domanda costituisce il vincolo più immediato e più efficace (sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T-177/04, easyJet/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 99; punto 13 della comunicazione sul mercato rilevante).

81

Prima di analizzare le censure dei ricorrenti relative ad ognuno degli elementi menzionati al precedente punto 79, occorre esaminare l’argomento della Commissione secondo cui, poiché i ricorrenti, nelle loro memorie, fanno riferimento unicamente al mercato geografico dell’acquisto di suini, i loro addebiti riguarderebbero solamente detto mercato e non quello dell’acquisto di scrofe. A tale proposito il Tribunale osserva che le censure dei ricorrenti concernono l’analisi relativa alla definizione del mercato geografico accolta nella decisione impugnata, la quale, così come è stata esposta nell’ambito della seconda parte del presente motivo, è stata applicata dalla Commissione ai due mercati di prodotti rilevanti. Dalle memorie dei ricorrenti non emerge che abbiano inteso limitare le loro censure a uno dei due mercati di prodotti. Detto argomento della Commissione dev’essere pertanto respinto.

a) Non intercambiabilità fra i suini destinati al mercato tedesco e quelli destinati al mercato olandese

Argomenti delle parti

82

Secondo i ricorrenti la Commissione ha commesso un errore non prendendo in considerazione, nell’ambito della definizione del mercato geografico, la circostanza che i suini da macello destinati al mercato tedesco e quelli destinati al mercato olandese non erano intercambiabili. Detta mancanza di intercambiabilità sarebbe dovuta alla differenza di peso fra i suini olandesi e quelli tedeschi, nonché alle differenze di tipo o di razza di suini. Tenuto conto di tali differenze, i macelli tedeschi preferirebbero i suini tedeschi a quelli provenienti dall’estero. Un allevatore olandese non potrebbe pertanto sostituire un macello tedesco a un macello olandese e, infatti, solo una parte alquanto limitata di suini olandesi sarebbe importata da macelli tedeschi.

83

Orbene, per raggiungere la differenza di prezzo ottimale per i suini olandesi venduti in Germania, questi ultimi dovrebbero corrispondere totalmente alle necessità dei macelli tedeschi e quindi dovrebbero essere allevati, tramite selezione genetica, specificamente per soddisfare le esigenze del mercato tedesco. Se detti suini non corrispondono alle necessità del mercato tedesco, allora risulterà vantaggioso sotto il profilo economico per gli allevatori olandesi vendere i loro suini sul mercato tedesco solamente quando la differenza di prezzo fra i Paesi Bassi e la Germania sia superiore alla media. I suini olandesi non sarebbero pertanto intercambiabili con i suini tedeschi, rispetto ai quali sarebbero, al massimo, complementari. Le caratteristiche specifiche distinte dei suini olandesi sarebbero state evidenziate in alcuni articoli prodotti in allegato al ricorso, nei quali si afferma che i suini da macello destinati alla macellazione in Germania devono soddisfare caratteristiche precise, mentre, per il mercato olandese, le caratteristiche di detti suini risulterebbero essere diverse.

84

I ricorrenti contestano inoltre la pertinenza di dichiarazioni di terzi sulle quali la Commissione ha basato la sua analisi nella decisione impugnata. Da un lato, i ricorrenti mettono in dubbio l’affidabilità delle menzionate dichiarazioni, che proverrebbero«quasi senza alcuna eccezione da soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, alla sfera d’influenza della Sovion e/o della HMG». In particolare, quanto alla dichiarazione del sig. J., i ricorrenti asseriscono che quest’ultimo ha redatto il memorandum a titolo personale, e non per riportare la posizione della PVVE, e che successivamente si è manifestamente pentito delle sue dichiarazioni, come emergerebbe da un articolo di stampa prodotto in allegato al controricorso.

85

D’altro canto, i ricorrenti sostengono che parecchie delle dichiarazioni in parola, segnatamente quelle di cui agli allegati B.4 d), B.6 a) e B.6 b), non consentirebbero di suffragare le conclusioni della Commissione, ma confermerebbero piuttosto la loro tesi, secondo cui i macelli tedeschi importano suini olandesi solo in misura alquanto limitata.

86

La Commissione, sostenuta dall’interveniente, contesta gli argomenti dei ricorrenti. Essa fa valere, in particolare, che solo una delle dichiarazioni, ossia quella della Hypor BV, proviene da un’impresa legata alle partecipanti alla concentrazione.

Giudizio del Tribunale

87

Ai punti 31 e 32 della decisione impugnata la Commissione ha esaminato le questioni relative alle presunte differenze di peso e differenze genetiche fra i suini tedeschi e quelli olandesi. Relativamente alla differenza di peso, dalla decisione impugnata risulta che, nell’ambito di ciò che la Commissione chiama «complemento d’indagine» (punto 30 della decisione impugnata), le partecipanti alla concentrazione hanno sostenuto che l’unica differenza fra i suini macellati in Germania e quelli macellati nei Paesi Bassi era il peso, dato che i suini olandesi pesano 2 kg meno dei suini tedeschi, ma che tale fatto non costituiva ostacolo all’esportazione dei suini olandesi verso il mercato tedesco, poiché era sufficiente che gli allevatori olandesi attendessero circa due giorni affinché i loro suini raggiungessero il peso ottimale per i macelli tedeschi. Ciò è stato confermato da allevatori di suini e da macelli. Relativamente alle differenze genetiche, secondo il punto 32 della decisione impugnata, le partecipanti alla concentrazione hanno affermato che non vi sarebbero differenze fondamentali dal punto di vista genetico fra i suini macellati nei Paesi Bassi e quelli macellati in Germania, circostanza parimenti confermata dai terzi.

88

Orbene, si deve constatare che dal fascicolo risulta effettivamente che, nel corso del procedimento amministrativo, la Commissione, in seguito agli argomenti dedotti dai ricorrenti, ha appositamente chiesto informazioni supplementari concernenti specificamente le differenze fra il tipo di suini macellati in Germania e quello dei suini macellati nei Paesi Bassi. Le partecipanti alla concentrazione hanno sostenuto che non sussistevano differenze fra i suini tedeschi e i suini olandesi, che il peso medio dei suini macellati in macelli tedeschi e olandesi era rispettivamente di 93 e di 90 o 91 kg, ossia una differenza minima, e che, in ogni caso, tenuto conto che, al termine della fase d’ingrasso, un suino aumenta mediamente di circa 750 g al giorno, l’allevatore olandese doveva attendere solamente due o tre giorni per poter fornire un suino con il peso ottimale per un macello tedesco.

89

Dal fascicolo si rileva che, nel contesto di svariate dichiarazioni, alcuni terzi hanno effettivamente confermato tali asserzioni delle partecipanti alla concentrazione. Ad esempio, due macelli tedeschi hanno affermato, rispettivamente, l’uno, che non faceva «alcuna differenza che i suini macellati provenissero dai Paesi Bassi o dalla Germania», persino che «ultimamente i suini olandesi [erano] più adeguati al [su]o portafoglio di clienti» [allegato B.6 a)] e, l’altro, che, «per [lui], i suini olandesi e tedeschi [erano] equivalenti sotto il profilo qualitativo» [allegato B.6 b)]. Inoltre, un commerciante olandese di suini ha anche affermato che, per le esportazioni verso la Germania, non richiedeva agli allevatori di suini di soddisfare «alcun requisito supplementare», precisando che potevano «limitarsi ad impiegare le razze genetiche comuni, il mangime comune e i normali sistemi di allevamento», e ciò anche se talvolta era loro richiesto d’«ingrassare i suini di qualche kilo supplementare» [allegato B.4 e)]. Un altro commerciante olandese di suini ha parimenti confermato di avere esportato suini allevati nei Paesi Bassi senza assoggettare i suini destinati all’esportazione verso la Germania a necessità supplementari [allegato B.4 d)]. Infine, un’associazione d’imprese olandesi ha asserito che «[i]l suino ideale nei Paesi Bassi non sembra[va] molto diverso dal suino ideale in Germania», il che è altresì confermato dalla dichiarazione del sig. J., secondo cui «l’intercambiabilità di lattonzoli e suini (destinati alla macellazione) olandesi e tedeschi si spiega soprattutto con le loro caratteristiche genetiche largamente equivalenti».

90

I ricorrenti contestano, da un lato, l’indipendenza dei terzi che hanno reso le citate dichiarazioni e, dall’altro, l’interpretazione data dalla Commissione al contenuto di tali dichiarazioni, che, a loro parere, confermano la loro tesi piuttosto che quella della Commissione.

91

A tale riguardo, in primo luogo, il Tribunale constata che i ricorrenti non dimostrano affatto la loro affermazione secondo cui le dichiarazioni proverrebbero quasi senza eccezione da soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, alla sfera d’influenza della Sovion o della HMG. Infatti, relativamente a quattro delle dichiarazioni in parola, segnatamente quelle contenute negli allegati B.4 b), B.4 d), B.6 a) e B.6 b), i ricorrenti si limitano ad asserire che non vi sono «commenti di sorta» da fare riguardo alla loro origine. Quanto alle dichiarazioni delle due associazioni d’imprese olandesi, contenute negli allegati B.4 a) e B.6 c), i ricorrenti asseriscono pretesi «intrecci d’interessi» con le partecipanti alla concentrazione, senza tuttavia suffragare le loro affermazioni con elementi probatori. Quanto alla dichiarazione contenuta nell’allegato B.4 e), i ricorrenti si sono limitati a produrre in allegato alla replica un comunicato stampa che, al massimo, potrebbe dimostrare l’esistenza di rapporti commerciali fra l’autore della dichiarazione e la HMG e, per di più, solo dopo l’approvazione della concentrazione, dal momento che il documento in parola si riferisce al 13 giugno 2005. L’unica dichiarazione che è risultata provenire da un’impresa legata alle partecipanti alla concentrazione è quella della Hypor BV. Benché, infatti, i ricorrenti non apportino elementi probatori a riguardo, la Commissione ha riconosciuto l’appartenenza di detta impresa al gruppo Nutreco, di cui faceva parte HMG.

92

Relativamente, infine, alla dichiarazione del sig. J., il Tribunale osserva che, poiché il memorandum era redatto su carta da lettera intestata della PVVE e poiché la PVVE non aveva mai informato la Commissione che il sig. J. aveva agito a titolo personale, detta organizzazione non aveva motivo di ritenere che il memorandum in parola non fosse stato redatto in nome della PVVE. Inoltre, dall’articolo prodotto dai ricorrenti non emerge che il sig. J. avesse preso le distanze dal contenuto di tale dichiarazione e ne avesse segnalato l’inesattezza.

93

In secondo luogo, relativamente al contenuto delle dichiarazioni in questione, la Commissione non ha commesso errori di valutazione nella loro interpretazione. Infatti, come emerge dal precedente punto 89, tali dichiarazioni confermano interamente le conclusioni della Commissione. Invece, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, dalle dichiarazioni dei macelli tedeschi non risulta affatto che «una parte molto limitata dei loro suini proviene dai Paesi Bassi», né dalle dichiarazioni dei commercianti olandesi che «solo una parte “molto limitata” dei suini è esportata verso la Germania».

94

Si deve quindi concludere che i ricorrenti non hanno dimostrato nella misura richiesta dal diritto nel caso specifico che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione non avendo preso in considerazione, nell’ambito della definizione del mercato geografico, la circostanza che i suini da macello destinati al mercato tedesco e quelli destinati al mercato olandese non fossero intercambiabili a causa dell’esistenza di asserite differenze genetiche e di peso che ostacolerebbero le esportazioni.

95

Siffatta conclusione non è inficiata dai documenti prodotti dai ricorrenti in allegato al ricorso. Occorre, infatti, rilevare che da detti articoli non si può dedurre né che i suini allevati in Germania o quelli allevati nei Paesi Bassi non sono sostituibili fra loro a causa di differenze di peso o di differenze genetiche, né che, per tale ragione, i macelli tedeschi non possono costituire une pressione concorrenziale per i macelli olandesi. Inoltre, per quanto concerne specificamente gli allegati A.34 e A.35, si deve altresì rilevare che i ricorrenti si limitano ad effettuare riferimenti molto generali agli articoli che detti allegati contengono. Occorre pertanto constatare che gli elementi dedotti dai ricorrenti non consentono di rimettere in discussione l’analisi contenuta nella decisione impugnata, basata sui risultati dell’indagine condotta dalla Commissione (v. precedente punto 60 e segg.).

96

Tutto ciò premesso, si deve concludere che la Commissione non ha commesso errori manifesti di valutazione a tale proposito.

b) Mancanza di correlazione fra le variazioni nella differenza di prezzo d’acquisto dei suini nei Paesi Bassi e in Germania e il volume delle esportazioni fra detti due paesi

Argomenti delle parti

97

I ricorrenti asseriscono che le variazioni nella differenza di prezzo d’acquisto dei suini fra i Paesi Bassi e la Germania, anche volendo ipotizzare che fossero considerevoli, non hanno l’effetto di provocare un aumento delle esportazioni di suini dei Paesi Bassi verso la Germania. A sostegno della loro argomentazione i ricorrenti, in primo luogo, fanno valere che, come risulterebbe dalla relazione della PVVE intitolata «Comparazione dei prezzi della carne suina nei Paesi Bassi, in Germania e in Belgio», prodotta in allegato al ricorso, al fine di rendere utilmente paragonabili le quotazioni correnti nei Paesi Bassi e in Germania, vanno operate talune correzioni ai diversi prezzi praticati a livello internazionale, per tenere conto dei costi e dei vari supplementi applicati, così come delle differenze di definizione.

98

In secondo luogo, ad avviso dei ricorrenti, alcuni dati trasmessi dalla PVVE e prodotti in allegato alla replica, relativi alle esportazioni settimanali di suini e di lattonzoli dai Paesi Bassi verso la Germania nel 2004, nonché ai prezzi di base applicati in ciascuno dei due Stati membri durante le settimane considerate, dimostrano parimenti che la correlazione fra le variazioni nella differenza di prezzo e le esportazioni è molto labile. Al riguardo i ricorrenti fanno riferimento ai dati relativi alle settimane nn. 3 e 4, 9 e 10 e, da ultimo, alle settimane nn. 49 e 50.

99

La Commissione, sostenuta dall’interveniente, contesta gli argomenti dei ricorrenti.

Giudizio del Tribunale

100

La questione dell’esistenza, in primo luogo, di una correlazione fra il prezzo dei suini in Germania e quello dei suini nei Paesi Bassi e, in secondo luogo, di una correlazione fra le variazioni nella differenza di questi due prezzi e le esportazioni fra i due paesi è affrontata ai punti 37 e 38 della decisione impugnata. Stando alla decisione impugnata, sebbene i prezzi d’acquisto dei suini vivi in Germania siano tradizionalmente più elevati che nei Paesi Bassi, sussiste una forte correlazione fra detti due prezzi, nella misura in cui seguono un’evoluzione parallela nel medio e lungo periodo. Inoltre, secondo la decisione in parola, l’indagine di mercato ha confermato le affermazioni e le prove fornite dalle partecipanti alla concentrazione in base alle qauali esiste anche una relazione diretta fra le variazioni dei prezzi dei suini nei Paesi Bassi e in Germania e le esportazioni di suini, in quanto un aumento (o una diminuzione) nella differenza fra i due prezzi comporta un aumento (o una diminuzione) delle esportazioni di suini dai Paesi Bassi verso la Germania.

101

I ricorrenti non contestano né l’esistenza di una differenza di prezzo fra la Germania e i Paesi Bassi, né l’esistenza di una correlazione fra i due prezzi di cui trattasi. Essi contestano l’esistenza di una correlazione fra le variazioni nella differenza di prezzo nei Paesi Bassi e in Germania e le esportazioni fra questi due paesi. A loro parere, infatti, le variazioni nella differenza di prezzo d’acquisto dei suini nei Paesi Bassi e in Germania, sebbene considerevoli, non hanno l’effetto di aumentare le esportazioni di suini dei Paesi Bassi verso la Germania.

102

Orbene, si deve innanzitutto osservare che dal fascicolo emerge che le partecipanti alla concentrazione, nel corso del procedimento amministrativo, hanno effettivamente fornito dati che attestano l’esistenza di un parallelismo fra l’evoluzione dei prezzi d’acquisto dei suini vivi in Germania e nei Paesi Bassi. Le partecipanti alla concentrazione hanno anche fornito dati a sostegno della sussistenza di un’evoluzione parallela fra l’aumento o la diminuzione della differenza di prezzo fra la Germania e i Paesi Bassi, da un lato, e l’aumento o la diminuzione delle esportazioni di suini fra questi due paesi, dall’altro.

103

Analogamente, nel corso del procedimento amministrativo, alcuni terzi hanno di fatto confermato l’esistenza di una correlazione del genere. Un commerciante olandese di suini ha in effetti affermato che, «quando il prezzo dei suini [era] più elevato in Germania che nei Paesi Bassi, […] il numero di animali esportati in Germania aument[ava]» [allegato B.4. e)]. A proposito dei suoi acquisti di suini olandesi per la macellazione, un macello tedesco ha dal canto suo segnalato che, «se il prezzo dei suini nei Paesi Bassi [era] inferiore a quello in Germania, il numero di suini olandesi aument[ava]» e che, «[p]er considerazioni di natura puramente economica, [era] quindi interessante acquistare piuttosto suini olandesi» [allegato B.6. b)]. Il sig. J. ha parimenti asserito che «[s]costamenti di prezzo limitati comporta[va]no in effetti un aumento delle esportazioni provenienti dai Paesi Bassi» [allegato B.5. b)].

104

Oltre a ciò, i ricorrenti stessi riconoscono l’esistenza di una siffatta correlazione fra le variazioni nella differenza di prezzo ed il volume delle esportazioni quando affermano, nella replica, che «è solamente allorché la differenza di prezzo fra i Paesi Bassi e la Germania è superiore alla media che vendere ad un macello tedesco suini che non soddisfano al 100% i requisiti tedeschi diviene interessante» (v. precedente punto 83).

105

Del resto, persino i dati comunicati dalla PVVE e prodotti dai ricorrenti in allegato alla replica a sostegno dei loro argomenti dimostrano piuttosto l’esistenza che la mancanza di correlazione diretta fra le variazioni nella differenza dei prezzi e il volume delle esportazioni e corroborano quindi le conclusioni della Commissione. Allo stesso modo, le settimane cui fanno riferimento i ricorrenti tendono a provare l’esistenza di una siffatta correlazione, in quanto, in due casi sui tre menzionati dai ricorrenti, un aumento (settimane nn. 9 e 10), o una diminuzione (settimane nn. 49 e 50), dello scostamento fra il prezzo praticato in Germania e quello chiesto nei Paesi Bassi ha comportato, rispettivamente, un aumento e una diminuzione delle esportazioni. Ordunque, se l’evoluzione parallela fra le variazioni nella differenza di prezzo ed il volume delle esportazioni può non verificarsi rigorosamente tutte le settimane, ciò non è sufficiente, di per sé, ad inficiare la constatazione della Commissione secondo cui una correlazione diretta del genere fra i due fattori in parola esiste. Tale evoluzione mostra, tutt’al più che siffatta correlazione non è perfettamente lineare.

106

Si deve pertanto concludere che i ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione considerando che esistesse una correlazione fra lo scostamento dei prezzi dei suini in Germania e nei Paesi Bassi e il volume delle esportazioni dei suini fra detti due paesi. Tale constatazione non può essere invalidata dall’argomento dei ricorrenti secondo cui, per rendere utilmente paragonabili le quotazioni correnti nei Paesi Bassi e in Germania, vanno operate talune correzioni ai diversi prezzi praticati a livello internazionale, per tenere conto dei diversi costi e dei vari supplementi applicati, nonché delle differenze di definizione. Al riguardo, infatti, il Tribunale osserva che basta constatare che i ricorrenti non spiegano minimamente come la necessità di effettuare asserite correzioni potrebbe avere la conseguenza di rimettere in discussione la constatazione della Commissione secondo cui sussiste una correlazione fra le variazioni nella differenza dei prezzi nei Paesi Bassi e in Germania e il volume delle esportazioni fra questi due paesi.

107

Alla luce di quanto precede, occorre respingere l’argomento dei ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione considerando, nell’ambito della definizione del mercato geografico rilevante, che esisteva una correlazione diretta fra le variazioni nella differenza dei prezzi dei suini nei Paesi Bassi e in Germania e il volume delle esportazioni dei suini fra questi due paesi.

c) Effetti sulle esportazioni delle misure di carattere veterinario adottate in seguito ad epizoozie

Argomenti delle parti

108

I ricorrenti fanno valere che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione poiché non avrebbe preso in considerazione la circostanza che le misure di carattere veterinario adottate in seguito ad epizoozie comportavano una regionalizzazione o una nazionalizzazione dei mercati. Secondo i ricorrenti, infatti, le conseguenze dell’adozione di misure di carattere veterinario in caso di epizoozie si fanno sentire su tutto il territorio nazionale e hanno ripercussioni sugli scambi commerciali con l’estero, a prescindere dal fatto che, di solito, solo determinate regioni sono chiuse all’esportazione. Dal momento che il commercio di suini nei Paesi Bassi è concentrato attorno a tre regioni principali, dedite alla macellazione dei suini, l’apparizione di una malattia animale in una di dette tre regioni causerebbe la sua chiusura immediata, impedendo agli allevatori di suini della regione interessata di trasportare i loro animali verso altre regioni. Il che andrebbe ad incidere sulla totalità del mercato nazionale.

109

Per quanto concerne specificamente le esportazioni, i ricorrenti fanno osservare che, al comparire di un’epizoozia in una parte del territorio nazionale, gli scambi commerciali con l’estero sono di norma temporaneamente sospesi, il che può arrecare un danno considerevole agli allevatori di suini che abbiano orientato la loro produzione verso l’esportazione. Siffatta circostanza, a parere dei ricorrenti, spiega perché gli allevatori e i commercianti di suini sono restii ad organizzare la loro produzione in funzione dell’esportazione.

110

La Commissione, sostenuta dall’interveniente, contesta gli argomenti dei ricorrenti.

Giudizio del Tribunale

111

Come emerge dal punto 43 della decisione impugnata, la Commissione ha preso in considerazione gli effetti delle epizoozie sulle esportazioni e ha ritenuto che, dal momento che i dati sulle esportazioni indicavano che la sospensione delle esportazioni risultante da malattie animali non aveva impedito l’esportazione di un gran numero di suini dai Paesi Bassi verso la Germania e che le misure di carattere veterinario adottate a livello nazionale incidevano sia sul commercio interno dei Paesi Bassi sia sulle esportazioni, l’esistenza di dette misure non potesse essere considerata un elemento determinante per la definizione del mercato geografico.

112

Il Tribunale rileva che l’analisi dei vari dati allegati al fascicolo mostra che la sospensione delle esportazioni risultante da epizoozie ha avuto in generale effetti che si sono verificati solamente per periodi circoscritti, e che, dopo ogni crisi di epizoozie, le esportazioni si sono normalizzate velocemente, con un rapido ritorno a valori normali. Alla luce di siffatte constatazioni, non è minimamente dimostrato che un errore manifesto di valutazione vizi la conclusione della Commissione secondo cui la sospensione o la limitazione provvisoria delle esportazioni risultante da epizoozie non comporta una nazionalizzazione o una regionalizzazione del mercato rilevante e non costituisce quindi una circostanza determinante per la definizione del mercato geografico.

113

La presente censura dev’essere di conseguenza parimenti respinta.

d) Esistenza di altri ostacoli all’esportazione

Argomenti delle parti

114

Nel ricorso i ricorrenti fanno valere che l’esistenza di ostacoli finanziari o di un altro genere fanno parimenti nascere l’esigenza di operare una distinzione fra il mercato olandese e il mercato tedesco. Fra tali ostacoli essi individuano un controllo veterinario ulteriore subito dai suini olandesi destinati ad essere venduti sul mercato tedesco nonché alcuni «costi aggiuntivi» legati all’esportazione. Nella replica, i ricorrenti sostengono che detti costi aggiuntivi legati all’esportazione sono stati spiegati in dettaglio dalla NVV nella sua risposta al questionario inviato dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo e specificano che si tratta, segnatamente, di ostacoli che concernono i prezzo dei suini, il rendimento delle aziende suinicole, la concorrenza sul mercato europeo della carne, i requisiti qualitativi del prodotto per i suini, i costi di trasporto aggiuntivi, le autorizzazioni all’esportazione e i costi per gli esami sierologici del sangue (relativamente alla malattia di Aujeszki).

115

Per quanto riguarda, in particolare, gli «ostacoli che concernono il prezzo dei suini», i ricorrenti sostengono che dalla risposta della NVV al questionario della Commissione e dalla relazione della PVVE (v. precedente punto 97) emerge che, dopo aver tenuto conto di tutta una serie di elementi correttivi, vi è una differenza di prezzo pari a EUR 0,08 per chilogrammo fra il prezzo dei suini in Germania e quello dei suini nei Paesi Bassi, il che comporterebbe un ostacolo pari a EUR 7,20 per suino, considerando che il peso medio di un suino da macello macellato è di circa 90 kg.

116

La Commissione afferma che, nel ricorso, rispetto al presente argomento, i ricorrenti si sono limitati a rilevare l’esistenza di un controllo veterinario ulteriore per i suini destinati all’esportazione verso la Germania. Detta istituzione contesta quindi, sostenuta dall’interveniente, la ricevibilità del richiamo agli altri asseriti ostacoli all’esportazione, dal momento che, in primo luogo, l’esistenza di tali altri ostacoli sarebbe stata dedotta tardivamente, nella fase della replica, e, in secondo luogo, a parte i costi di trasporto, non sarebbero nemmeno stati chiariti dettagliatamente nella risposta al questionario cui rinviano i ricorrenti. In ogni caso, la Commissione, sostenuta dall’interveniente, contesta la fondatezza di tutti gli argomenti dei ricorrenti.

Giudizio del Tribunale

117

Occorre innanzitutto prendere in esame l’argomento relativo all’ulteriore controllo veterinario che i suini destinati all’esportazione in Germania sarebbero obbligati a subire. A tal proposito la Commissione, ai punti 33 e 34 della decisione impugnata, asserisce che le partecipanti alla concentrazione avevano sostenuto — come confermato da svariati terzi — che tutti i suini vivi destinati alla macellazione dovevano essere esaminati, a prescindere dal luogo in cui venivano macellati, e l’unico requisito ulteriore legato all’esportazione sarebbe stato la presenza di un veterinario in loco nell’azienda suinicola o al centro di raccolta, ciò che provocherebbe un costo aggiuntivo pari circa a EUR 1-1,25 per suino, costo peraltro compensato dal prezzo di vendita tradizionalmente più elevato in Germania.

118

Il Tribunale constata a detto riguardo che i ricorrenti non hanno affatto corroborato, né nelle loro memorie, né in udienza, l’affermazione relativa all’esistenza di un preteso controllo veterinario ulteriore per i suini destinati all’esportazione in Germania che sarebbe diverso da quello menzionato nella decisione impugnata. La presente censura dev’essere pertanto respinta.

119

Per quanto concerne gli altri asseriti ostacoli all’esportazione, va osservato che, effettivamente, sono stati specificati solo nella replica e che il ricorso non contiene in proposito qualsivoglia riferimento, né specifico, né generale, alla risposta della NVV al questionario della Commissione. Ciò nondimeno, occorre ricordare che, se ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, è tuttavia giurisprudenza costante che un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile (v. sentenze del Tribunale 19 settembre 2000, causa T-252/97, Dürbeck/Commissione, Racc. pag. II-3031, punto 39, e Cableuropa e a./Commissione, punto 52 supra, punti 109 e 111 e giurisprudenza ivi citata).

120

Orbene, si deve rilevare che, nel ricorso, i ricorrenti addebitano alla Commissione, a più riprese, di non avere adeguatamente considerato elementi di fatto dedotti nel corso del procedimento amministrativo rinviando, benché in termini generali, agli argomenti sviluppati nelle memorie depositate durante il procedimento in parola. Va parimenti osservato che, nel ricorso, i ricorrenti citano «ostacoli finanziari o altri» e «costi aggiuntivi legati all’esportazione» che differenzierebbero i mercati olandese e tedesco dell’acquisto di suini destinati alla macellazione. Ne consegue che le specificazioni dei ricorrenti contenute nella replica possono essere ritenute come ampliamento di un motivo già dedotto nell’atto introduttivo. Pertanto, alla luce della giurisprudenza citata al punto precedente, devono essere considerati ricevibili (v., in tal senso, sentenza Tribunale 17 luglio 1998, causa T-118/96, Thai Bicycle/Consiglio, Racc. pag. II-2991, punti 144 e 145).

121

Ciò nondimeno gli argomenti dei ricorrenti a tale riguardo sono infondati.

122

Relativamente, infatti, in primo luogo, agli asseriti «ostacoli che concernono il prezzo dei suini», si deve ricordare che l’oggetto principale della definizione di mercato, sia di quella di mercato di prodotti sia di quella di mercato geografico, è individuare sistematicamente i vincoli che la concorrenza fa pesare sulle imprese rilevanti e determinare se vi siano concorrenti effettivi, in grado di incidere sul comportamento delle imprese rilevanti o di impedire loro di agire indipendentemente dalle pressioni che una concorrenza effettiva esercita. La questione fondamentale per la definizione del mercato geografico nella fattispecie in esame era, quindi, se, in caso di diminuzione leggera ma costante dei prezzi d’acquisto dei suini o delle scrofe sui territori interessati, i clienti delle partecipanti alla concentrazione, segnatamente gli allevatori di suini, si sarebbero rivolti a macelli stabiliti altrove (v. precedente punto 80 e punti 2 e 17 della comunicazione sul mercato rilevante).

123

Orbene, occorre rilevare che vari elementi nel fascicolo depongono a favore della constatazione della Commissione secondo cui non solamente i macelli situati nei Paesi Bassi, ma anche taluni macelli situati in Germania, costituiscono vincoli concorrenziali idonei ad incidere sul comportamento delle partecipanti alla concentrazione (v. precedenti punti 102-104). Inoltre, i dati comunicati dalla PVVE relativamente alle esportazioni di suini dai Paesi Bassi verso la Germania, e prodotti in allegato alla replica dai ricorrenti medesimi (v. precedente punto 105), mostrano che un volume d’esportazioni costantemente non trascurabile è transitato fra i due paesi, e ciò anche quando la differenza fra il prezzo in Germania e quello nei Paesi Bassi era inferiore ad EUR 7,20 per suino. Siffatti elementi dimostrano che eventuali «ostacoli che concernono il prezzo dei suini», anche volendo ipotizzare che fossero esistiti, il che, del resto, non è stato sufficientemente provato, non costituivano, di per sé, che un ostacolo debole alle esportazioni e che la Commissione non ha quindi commesso errori nella sua valutazione. Di conseguenza la presente censura va respinta.

124

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il preteso ostacolo legato agli asseriti costi aggiuntivi di trasporto, la Commissione afferma, al punto 20 della decisione impugnata, che, secondo le partecipanti alla concentrazione e in base ai risultati dell’indagine di mercato, i costi di trasporto non sono determinanti nella misura in cui hanno un impatto marginale sul prezzo dei suini per la macellazione. I ricorrenti non contestano siffatte conclusioni né nel ricorso né nella replica. A suffragio della loro posizione si limitano ad operare un riferimento, del resto di natura alquanto generica, alla risposta della NVV al questionario della Commissione. Orbene, benché detta risposta menzioni, in effetti, i costi di trasporto, non consente affatto di corroborare le affermazioni dei ricorrenti e non è nemmeno idonea a fondare le loro pretese né a dimostrare un errore manifesto di valutazione della Commissione a tale riguardo (v. precedente punto 60 e segg.). La censura in parola dev’essere quindi parimenti respinta.

125

Infine, in terzo luogo, relativamente agli altri asseriti ostacoli all’esportazione, menzionati al precedente punto 114, questi ultimi non sono delucidati né nel ricorso, né nella risposta della NVV al questionario della Commissione, e la loro esistenza non è suffragata da alcun elemento probatorio. A ciò si aggiunga che i ricorrenti non chiariscono come il rendimento delle aziende suinicole e la concorrenza sul mercato europeo della carne possano costituire ostacoli all’esportazione o comportare costi aggiuntivi legati alle esportazioni.

126

Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che la Commissione non ha commesso errori manifesti di valutazione nella definizione del mercato geografico con riferimento agli asseriti altri ostacoli all’esportazione menzionati dai ricorrenti.

e) Distanze di trasporto inferiori al raggio di 150 km preso in considerazione dalla Commissione ed esistenza di pressioni politiche

Argomenti delle parti

127

I ricorrenti fanno notare che più del 70% del trasporto di carni suine verso i macelli viene effettuato su distanze inferiori a 50 km, l’85% su distanze inferiori a 70 km e il 95% su distanze inferiori a 95 km. Ne risulta che la maggior parte dei suini da macello sono trasportati verso il macello su distanze nettamente più corte del raggio di 150 km che è servito da base alla definizione del mercato geografico rilevante nella decisione impugnata. Detto raggio sarebbe quindi stato fissato dalla Commissione in modo arbitrario. A causa dell’esistenza di ostacoli all’esportazione sarebbe molto improbabile, persino inconcepibile, nella fattispecie che i fornitori di suini vivi per la macellazione, in seguito alla diminuzione continua ma debole del prezzo d’acquisto applicata dall’entità risultante dalla concentrazione, siano indotti a trasportare i loro animali su una distanza di 150 km verso macelli concorrenti.

128

I ricorrenti asseriscono, inoltre, che l’esistenza di pressioni politiche crescenti, dirette a ridurre la lunghezza del trasporto di animali vivi, dimostra altresì che sarebbe opportuno limitare il mercato geografico rilevante nel caso di specie al territorio nazionale olandese.

129

La Commissione contesta gli argomenti dei ricorrenti.

Giudizio del Tribunale

130

Occorre innanzitutto rilevare che, come sottolineato al precedente punto 122, la questione decisiva per la definizione del mercato geografico rilevante è, nel caso di specie, se i fornitori di suini destinati alla macellazione sarebbero disposti, a seguito di un’ipotetica leggera ma costante diminuzione dei prezzi d’acquisto dei suini, a trasportare i loro animali su una distanza di 150 km verso macelli concorrenti, cosicché una siffatta riduzione dei prezzi non sarebbe redditizia per l’entità nata dalla concentrazione. La circostanza che la maggioranza dei suini destinati alla macellazione sia di solito trasportata su distanze inferiori a 150 km non costituisce quindi, di per sé, un elemento decisivo per definire il mercato rilevante.

131

Inoltre, l’indagine di mercato condotta dalla Commissione e gli elementi di prova allegati al fascicolo e presentati in precedenza hanno confermato che i macelli situati in un raggio di 150 km erano idonei a costituire una soluzione alternativa in caso di diminuzione dei prezzi d’acquisto dei suini causato dalla concentrazione (v. precedente punto 102 e segg.). Si deve pertanto concludere che la Commissione non ha commesso errori manifesti di valutazione a tale riguardo.

132

Relativamente all’esistenza di asserite pressioni politiche, occorre rilevare che i ricorrenti stessi riconoscono che si tratta di un argomento complementare, che quindi non costituisce una circostanza decisiva per la definizione del mercato geografico. In ogni caso, i ricorrenti non hanno benché minimamente corroborato le loro affermazioni a tale proposito.

133

Alla luce di dette considerazioni occorre respingere anche la presente censura.

f) Prassi decisionale anteriore

Argomenti delle parti

134

I ricorrenti addebitano alla Commissione di essersi discostata senza una valida ragione dalla sua prassi decisionale anteriore in materia di definizione del mercato geografico per l’acquisto di suini vivi destinati alla macellazione nonché da quella dell’autorità olandese della concorrenza. A parere dei ricorrenti, sebbene la Commissione debba definire il mercato geografico rilevante in funzione degli elementi rilevanti di ogni caso di specie, ciò nondimeno essa non può farlo discostandosi repentinamente, e senza addurre ragioni valide, dalla sua prassi anteriore. Inoltre, le decisioni prese dalla Commissione relativamente al mercato geografico dell’acquisto di suini vivi destinati alla macellazione in altri Stati membri costituirebbero parimenti dei precedenti.

135

La Commissione contesta gli argomenti dei ricorrenti.

Giudizio del Tribunale

136

Occorre innanzitutto rilevare che sebbene, in base alla giurisprudenza, la Commissione sia tenuta a motivare esplicitamente una decisione nell’ipotesi in cui essa vada notevolmente al di là della sua prassi decisionale anteriore (sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31), gli operatori economici non possono legittimamente confidare nel mantenimento di una prassi decisionale anteriore che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie (v. sentenza General Electric/Commissione, cit. al punto 53 supra, punto 512 e giurisprudenza ivi citata). I ricorrenti, segnatamente, non potevano invocare un legittimo affidamento derivante dal fatto che in una precedente decisione la Commissione ha definito alcuni mercati in una particolare maniera, in quanto detta istituzione e, a fortiori, il Tribunale non sono vincolati dalle osservazioni svolte in una siffatta decisione (v., in tal senso, sentenza General Electric/Commissione, cit. al punto 53 supra, punto 514).

137

In proposito si deve constatare, anzitutto, che i ricorrenti non hanno richiamato alcun caso in cui la Commissione avrebbe esaminato i mercati dell’acquisto di suini e di scrofe vivi per la macellazione nei Paesi Bassi. Non possono pertanto fare valere che essa si sarebbe discostata dalla sua prassi decisionale anteriore nella decisione impugnata. Se è vero che, in talune decisioni, la Commissione ha esaminato il mercato dell’acquisto di suini vivi destinati alla macellazione in altri Stati membri, segnatamente in Danimarca [v. decisione della Commissione 9 marzo 1999, 2000/42/CE, relativa ad un procedimento a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (caso n. IV/M.1313 — Danish Crown/Vestjyske Slagterier) (GU 2000, L 20, pag. 1), e decisione , relativa ad un procedimento a norma del regolamento n. 4064/89 (caso n. COMP/M.2662 — Danish Crown/Steff-Houlberg)], e in Germania [decisione della Commissione , relativa ad un procedimento a norma del regolamento n. 4064/89 (caso n. COMP/M.3337 — Best Agrifund/Nordfleisch)], l’analisi operata nelle decisioni in parola non è necessariamente applicabile ad altri mercati geografici, nella misura in cui le condizioni della concorrenza nei vari Stati membri possono essere diverse in modo sostanziale.

138

Per quanto concerne il mercato danese, infatti, benché la Commissione, nelle sue precedenti decisioni, abbia concluso che il mercato di suini vivi per la macellazione aveva una dimensione nazionale, una comparazione fra le decisioni mostra tuttavia che le condizioni del mercato olandese e quelle del mercato danese sono diverse in modo sostanziale. Da un lato, difatti, in Danimarca, contrariamente ai Paesi Bassi, il mercato è caratterizzato da un’organizzazione dei macelli secondo una struttura cooperativa, che vincola gli allevatori ai macelli di suini tramite obblighi di fornitura esclusiva, estesi periodi di preavviso per la risoluzione e premi. D’altro canto, le esportazioni verso la Germania di suini olandesi sono considerevolmente più importanti di quelle di suini danesi, mentre il divario fra il prezzo danese e tedesco è significativamente più elevato di quello fra il prezzo olandese e quello tedesco. Peraltro, relativamente al mercato tedesco, nella sentenza Best Agrifund/Nordfleisch citata dai ricorrenti, la Commissione ha lasciato aperta la questione della definizione del mercato geografico.

139

Per quanto riguarda la divergenza della valutazione della Commissione nella decisione impugnata e quella dell’autorità olandese della concorrenza, giova innanzitutto ricordare che, tenuto conto della precisa ripartizione delle competenze su cui si basa il regolamento n. 139/2004, le decisioni delle autorità nazionali non possono vincolare la Commissione nell’ambito dei procedimenti di controllo delle concentrazioni [v., in tal senso, riguardo al regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990, L 257, pag. 13), sentenza della Corte , causa C-202/06 P, Cementbouw Handel & Industrie/Commissione, Racc. pag. I-12129, punto 56]. Inoltre, la Commissione e l’autorità olandese della concorrenza si pronunciano, nei rispettivi settori di competenza, alla luce di criteri diversi (v., in tal senso, sentenza Cementbouw Handel & Industrie/Commissione, cit., punto 57). In ogni caso, i ricorrenti medesimi hanno riconosciuto che l’autorità olandese della concorrenza aveva tenuto conto, nell’ambito della definizione del mercato geografico, della pressione concorrenziale esercitata dai macelli esteri situati nelle zone frontaliere.

140

Alla luce di quanto precede occorre respingere anche la censura di cui trattasi.

141

In considerazione di tutto quanto precede, si deve concludere che, in quanto i ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione nell’ambito della definizione del mercato geografico di cui alla decisione impugnata, occorre respingere la terza parte del primo motivo.

5. Sulla prima e sulla quarta parte, relative all’analisi della concentrazione alla luce del diritto della concorrenza

a) Argomenti delle parti

142

I ricorrenti fanno valere che, contrariamente al risultato dell’analisi cui la Commissione è giunta nella decisione impugnata, la concentrazione creava una posizione dominante della nuova entità sui mercati dell’acquisto di suini e di scrofe vivi destinati alla macellazione, ostacolando una concorrenza effettiva e, perciò, avrebbe dovuto essere dichiarata incompatibile con il mercato comune.

143

In primo luogo, ad avviso dei ricorrenti, l’analisi economica della Commissione si basa su di un presupposto errato, collegato alla definizione scorretta dei mercati geografici rilevanti. Quindi, se la Commissione avesse considerato la dimensione nazionale dei mercati geografici rilevanti, sarebbe giunta ad una conclusione diversa, ossia nel senso che la concentrazione avrebbe creato una «posizione particolarmente dominante» sui mercati in parola. I ricorrenti fanno valere che, nel caso di specie, le partecipanti alla concentrazione, dopo l’operazione controversa, detengono una quota di mercato del 65% sul mercato olandese dell’acquisto di suini vivi per la macellazione, mentre, come emerge dai dati presentati dalla NVV, gli altri macelli rappresentano ciascuno una quota di mercato pari, tutt’al più, all’8%.

144

In secondo luogo, i ricorrenti criticano la constatazione di cui al punto 50 della decisione impugnata, in base alla quale l’eccesso di capacità medio dei macelli di suini nei Paesi Bassi giungerebbe al 12%. Essi ritengono, invece, che, nel caso di specie, non sussista capacità eccedentaria, poiché la capacità di un macello non sarebbe ogni volta utilizzata totalmente, al fine di garantire la buona gestione dell’impresa. Vi sarebbe sempre un margine corrispondente approssimativamente al 10% della capacità di un macello che non è impiegato, in modo da poter rispondere correttamente alle fluttuazioni dell’offerta dei suini da macello. L’utilizzo al 100% della capacità di un macello, per contro, avrebbe come risultato un mercato in cui gli allevatori o i commercianti di suini non avrebbero più la libera scelta di rivolgersi ad un dato macello, il che potrebbe causare perturbazioni sul mercato.

145

In terzo luogo, i ricorrenti addebitano alla Commissione di avere ignorato vari elementi nell’analisi degli effetti sulla concorrenza della concentrazione, e segnatamente, in primis, il fatto che le esportazioni dei suini da macello dai Paesi Bassi verso la Germania non supererebbero mai il 10-15% della produzione totale, in secundis, la circostanza che il mercato all’esportazione sarebbe di natura complementare, poiché i bisogni del mercato olandese assorbirebbero circa l’85-90% della capacità di produzione, inoltre, il mercato dell’importazione sarebbe un mercato complementare in Germania, poi, ancora, il fatto che le importazioni in Germania di suini provenienti dai Paesi Bassi sarebbero oggetto di concorrenza da parte delle importazioni dalla Danimarca e, infine, la circostanza che tutti detti elementi sarebbero rafforzati dagli ostacoli finanziari e dagli altri ostacoli all’esportazione menzionati nell’ambito della terza parte del primo motivo.

146

In quarto luogo, i ricorrenti sostengono che la posizione dominante creatasi in seguito all’operazione controversa non deriva solamente dalle quote di mercato molto ampie delle partecipanti alla concentrazione, ma altresì dall’«intreccio significativo d’interessi in varie organizzazioni con un certo potere sul mercato rilevante», come la Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), la PVVE, la Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), la Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) e la Noord- Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB).

147

La Commissione, sostenuta dall’interveniente, contesta gli argomenti prospettati dai ricorrenti.

b) Giudizio del Tribunale

148

Va ricordato che, ai sensi dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 139/2004, le operazioni di concentrazione che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato comune.

149

Occorre anche ricordare che, se l’esistenza di una posizione dominante deve essere stabilita individualmente, è vero che caso per caso, in funzione delle circostanze specifiche (v., in tal senso, sentenza Sun Chemical Group e a./Commissione, cit. al punto 45 supra, punto 136), secondo il trentaduesimo ‘considerando’ del regolamento n. 139/2004, le concentrazioni che, data la modesta quota di mercato delle imprese interessate, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva, possono essere presunte compatibili con il mercato comune. Un’indicazione in tal senso sussiste in particolare qualora le quote di mercato delle imprese interessate non siano superiori al 25% né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale.

150

Nel caso di specie la Commissione ha constatato che, relativamente ai mercati dell’acquisto di suini per la macellazione, in seguito alla concentrazione, le partecipanti a quest’ultima si troverebbero a detenere, complessivamente, quote di mercato inferiori al 30% in ciascuno dei tre mercati rilevanti (punto 47 della decisione impugnata). Operata detta constatazione, la Commissione, ai punti 48-51 della decisione impugnata, ha svolto la sua analisi della concorrenza osservando che, in seguito alla concentrazione, i mercati resterebbero sufficientemente frammentati in presenza di più concorrenti che detengono quote di mercato comprese fra il 4 e il 16% (punto 49 della decisione impugnata) e con una capacità eccedentaria dei macelli di circa il 12% nei Paesi Bassi, del 14% in Belgio e del 28% nelle regioni occidentali della Germania.

151

Per quanto concerne i mercati dell’acquisto di scrofe per la macellazione, nella decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che, in seguito alla concentrazione, le quote di mercato sarebbero ancora meno ampie, essendo inferiori al 20% in ognuno dei tre mercati rilevanti (punto 52 della decisione impugnata). Considerata la debolezza delle quote di mercato detenute, largamente al di sotto della soglia indicata al trentaduesimo ‘considerando’ del regolamento n. 139/2004, la Commissione non ha ritenuto necessario sviluppare maggiormente l’analisi della concorrenza (punto 53 della decisione impugnata).

152

Al termine di detta analisi, la Commissione è quindi giunta alla conclusione che la concentrazione non sollevava problemi di natura concorrenziale sui mercati dell’acquisto di suini e di scrofe vivi destinati alla macellazione (punto 54 della decisione impugnata).

153

Il Tribunale rileva che gli argomenti dei ricorrenti non sono tali da rimettere in discussione l’analisi della concorrenza della Commissione contenuta nella decisione impugnata.

154

Infatti, in primo luogo, va ricordato che l’argomentazione relativa alla scorretta definizione dei mercati rilevanti è già stata respinta nell’ambito dell’esame della seconda e della terza parte del primo motivo (v., rispettivamente, precedenti punti 69 e segg. e 79 e segg.).

155

In secondo luogo, riguardo alla constatazione, al punto 50 della decisione impugnata, relativa all’esistenza di un eccesso di capacità pari a circa il 12% nei macelli olandesi, si deve constatare che i ricorrenti stessi, nel ricorso e nella replica, riconoscono l’esistenza di siffatta capacità eccedentaria quando affermano che «un certo margine di capacità (10% circa) è necessario per poter assorbire l’offerta alquanto fluttuante di suini da macello». In ogni caso, l’eventuale esistenza di una siffatta capacità eccedentaria sul mercato costituisce unicamente, per quanto importante, un fattore complementare nell’analisi della concorrenza, tale da relativizzare la posizione delle partecipanti alla concentrazione sul mercato in seguito alla concentrazione.

156

In terzo luogo, relativamente agli elementi menzionati al precedente punto 145 e che la Commissione avrebbe ignorato nella sua analisi della concorrenza, occorre constatare, senza nemmeno affrontare la questione della loro ricevibilità sollevata dalla Commissione, che i ricorrenti non chiariscono né le ragioni né in che maniera l’analisi di detti elementi avrebbe dovuto indurre la Commissione a concludere che la concentrazione ostacolerebbe significativamente una concorrenza effettiva nel mercato comune o in parti sostanziali dello stesso, né in quale altro modo la Commissione avrebbe commesso un errore di valutazione nella sua analisi della concorrenza rispetto alla concentrazione per avere omesso di considerare gli elementi di cui trattasi. Inoltre, i ricorrenti non corroborano affatto le loro asserzioni, mentre l’esistenza dei pretesi ostacoli all’esportazione da loro citati è già stata esclusa nell’ambito dell’esame della terza parte del primo motivo.

157

Infine, riguardo alla censura relativa all’asserito «intreccio di interessi» in organizzazioni detentrici di un certo potere sul mercato rilevante, si deve notare che non è stata suffragata da qualsivoglia prova da parte dei ricorrenti e, pertanto, va respinta.

158

Tutto ciò premesso, dal momento che i ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione aveva commesso errori nella sua analisi concorrenziale degli effetti della concentrazione, la prima e la quarta parte del primo motivo devono essere respinte.

159

Alla luce di quanto precede, il primo motivo dev’essere integralmente respinto.

B — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’obbligo di diligenza

160

Il secondo motivo, relativo alla violazione da parte della Commissione del suo obbligo di motivazione (art. 253 CE) e del suo obbligo di diligenza, può essere suddiviso in tre parti.

1. Sulla prima parte del secondo motivo, relativa alla violazione dell’obbligo di diligenza

a) Argomenti delle parti

161

In primo luogo, i ricorrenti lamentano che la Commissione avrebbe violato il suo obbligo di diligenza, in quanto avrebbe ignorato le informazioni e gli argomenti presentati a sostegno delle loro argomentazioni nel corso del procedimento amministrativo, tralasciandoli completamente o, comunque, non integrandoli nella sua analisi, quando invece si trattava di elementi sui quali occorreva basare la definizione del mercato geografico rilevante. In secondo luogo, i ricorrenti contestano alla Commissione di avere basato la decisione impugnata su informazioni fornite dalle partecipanti alla concentrazione e da terzi legati a queste ultime, o da terzi senza professionalità o rappresentatività sufficiente, o di averla basata su ipotesi personali non corroborate in modo appropriato, senza avere effettuato uno studio di mercato indipendente sulla scorta degli argomenti prospettati dai ricorrenti, e che vi sono incoerenze nelle informazioni di cui l’istituzione in questione disponeva. Dal che sarebbe conseguito che la Commissione sarebbe giunta a risultati e conclusioni scorretti. Per quanto concerne, in particolare, la dichiarazione del sig. J., i ricorrenti addebitano alla Commissione di non aver chiesto loro alcuna informazione riguardo al suo contenuto e di non avere preso in considerazione le loro lettere del 21 dicembre 2004 (v. precedente punto 26).

162

La Commissione contesta tutti gli argomenti dei ricorrenti a tale proposito.

b) Giudizio del Tribunale

Sull’obbligo di diligenza

163

Occorre subito ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongono di un potere discrezionale, come nell’ambito del controllo delle concentrazioni (v. la giurisprudenza citata al precedente punto 53), il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi ha un’importanza ancora più fondamentale. Tra queste garanzie, vi è in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi del caso, il diritto dell’interessato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata (v. sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I-5469, punto 14; sentenze del Tribunale , causa T-167/94, Nölle/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2589, punto 73, e , cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93 e T-546/93, Métropole télévision e a./Commissione, Racc. pag. II-649, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

164

Nell’ambito del controllo delle concentrazioni, la Commissione dispone, secondo una giurisprudenza consolidata, di un margine di valutazione, segnatamente riguardo a valutazioni di ordine economico (v. la giurisprudenza citata al precedente punto 53). Il rispetto da parte di detta istituzione delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi, fra cui l’obbligo di diligenza che le impone di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, acquista quindi, in tale ambito, un’importanza ancora maggiore (sull’importanza del rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico comunitario nell’ambito del controllo delle concentrazioni, v. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella sentenza della Corte 10 luglio 2008, causa C-413/06 P, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, Racc. pag. I-4951, paragrafo 126).

165

Considerato che la Commissione, nell’ambito di cui trattasi, è soggetta al rispetto dell’obbligo di diligenza nella sua sfera d’azione, le incombe constatare, con la cura necessaria, gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende l’esercizio del suo potere discrezionale, raccogliendo gli elementi fattuali indispensabili all’esercizio di detto potere e tali da incidere significativamente sull’esito del processo decisionale. L’obbligo in parola comporta, in primis, che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione sia gli elementi fattuali e le informazioni ad essa sottoposte dalle parti notificanti, sia quelli presentati da qualunque altro terzo che partecipi attivamente al procedimento e, in secundis, che detta istituzione è tenuta, eventualmente, a cercare tali elementi fattuali tramite indagini di mercato o richieste di informazioni rivolte agli operatori del mercato.

166

Si deve tuttavia rilevare che, nell’ambito del controllo delle concentrazioni, il requisito del rispetto da parte della Commissione delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi, e quindi parimenti quello del rispetto dell’obbligo di diligenza, sono da interpretare, come il rispetto dell’obbligo di motivazione (v. seguente punto 192), in modo compatibile con l’esigenza di celerità che caratterizza l’economia generale del regolamento n. 139/2004 e che impone alla Commissione di rispettare termini rigorosi quando esercita il suo potere discrezionale (v., in tal senso, relativamente al regolamento n. 4064/89, sentenza Cementbouw Handel & Industrie/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 39).

167

È alla luce di detti principi che occorre esaminare le critiche formulate dai ricorrenti riguardo alle asserite violazioni della Commissione dell’obbligo di diligenza.

Sulle asserite violazioni dell’obbligo di diligenza

168

I ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la Commissione ha violato il suo obbligo di diligenza, in primo luogo, poiché non avrebbe preso in considerazione gli argomenti e le informazioni da loro presentati nel corso del procedimento amministrativo, e, in secondo luogo, poiché avrebbe basato la decisione impugnata su informazioni provenienti essenzialmente dalle partecipanti alla concentrazione o da terzi a queste ultime legati e, in ogni caso, su informazioni non sufficientemente verificate con un’indagine di mercato adeguata ed indipendente.

169

Per quanto riguarda il primo modulo della parte di cui trattasi, occorre anzitutto rilevare che, nell’ambito del secondo motivo, i ricorrenti si limitano a lamentare, in termini generici, che la Commissione non avrebbe tenuto conto degli elementi e delle informazioni da essi forniti nel corso del procedimento amministrativo, senza specificare con precisione quali elementi o informazioni rilevanti del caso quest’ultima avrebbe omesso di analizzare con la cura e l’imparzialità necessarie.

170

Peraltro, l’analisi del fascicolo e le considerazioni svolte ai precedenti punti 79 e segg., relativamente alla terza parte del primo motivo, mostrano, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che la Commissione non ha ignorato gli elementi e le informazioni da essi presentati nel corso del procedimento amministrativo, ma che, ben al contrario, ha preso in considerazione detti elementi e informazioni e li ha inseriti nell’ambito della sua analisi. Tale constatazione è confermata dalla circostanza che, nella decisione impugnata, la Commissione ha analizzato espressamente, in sostanza, tutti gli elementi che i ricorrenti, nell’ambito del presente ricorso, pretendono aver fatto valere durante il procedimento amministrativo e che, a loro parere, la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione nell’ambito della sua analisi.

171

Infatti, nella decisione impugnata, la censura relativa alla mancanza di intercambiabilità fra i suini tedeschi e olandesi è analizzata ai punti 27 (primo trattino) nonché 31 e 32; la censura relativa alla mancanza di correlazione fra le variazioni nella differenza di prezzo d’acquisto e il volume delle esportazioni è affrontato ai punti 36-38; le conseguenze delle epizoozie sono analizzate ai punti 27 (terzo trattino) e 43; le pretese esigenze di carattere veterinario e gli altri asseriti costi aggiuntivi per le esportazioni sono analizzati ai punti 27 (secondo trattino) e 33-35; la questione delle distanze di trasporto è trattata al punto 26; i precedenti della Commissione nel settore rilevante sono presi in considerazione al punto 17; la questione riguardante la capacità eccedentaria è svolta al punto 50, nella parte relativa all’analisi della concorrenza degli effetti della concentrazione. Infine, ai punti 29, 39 e 40 della decisione impugnata, la Commissione affronta l’argomento concernente la durata dei contratti di fornitura, menzionata dai ricorrenti in occasione della riunione del 10 dicembre 2004, e non sollevata nell’ambito della presente causa. Per contro, né dal fascicolo né dalle asserzioni dei ricorrenti risulta che questi ultimi avrebbero avanzato esplicitamente nel corso del procedimento amministrativo le censure relative alle distanze di trasporto inferiori al raggio di 150 km preso in considerazione dalla Commissione e all’esistenza di pressioni politiche per diminuire la durata del trasporto di animali vivi.

172

Le censure dei ricorrenti a tale riguardo devono pertanto essere respinte.

173

Per quanto concerne il secondo modulo della parte di cui trattasi, occorre rilevare che i ricorrenti mettono in discussione sia la prima «indagine di mercato», menzionata al punto 26 della decisione impugnata, effettuata dalla Commissione inviando un questionario a vari operatori dei mercati, sia quella che la Commissione definisce «complemento d’indagine» ai punti 30 e segg. della decisione impugnata, condotta al fine di valutare la pertinenza degli elementi e degli argomenti dedotti dai ricorrenti. In particolare, il complemento d’indagine, a parere dei ricorrenti, sarebbe «viziato» e «non rappresentativo» nella misura in cui sarebbe stato effettuato esclusivamente a partire dalle dichiarazioni prodotte dalle partecipanti alla concentrazione o da terzi a queste ultime legati.

174

Relativamente alla prima «indagine di mercato», si deve rilevare, innanzitutto, che, nei procedimenti di controllo delle concentrazioni, la Commissione, in seguito alla notifica, avvia solitamente un’indagine, in applicazione dei poteri conferitile dal regolamento n. 139/2004, al fine di comprendere meglio il funzionamento dei mercati rilevanti e acquisire informazioni sulla situazione della concorrenza in tali mercati. Siffatta indagine può consistere segnatamente nell’invio di un questionario alle imprese o ad altre entità, come associazioni d’imprese o associazioni professionali, che posseggono una conoscenza approfondita dei mercati in questione.

175

Orbene, dal fascicolo emerge che, nel caso di specie, l’indagine condotta dalla Commissione ha avuto una portata non trascurabile, in quanto sono stati coinvolti quasi 200 operatori di mercato. Inoltre, il questionario inviato ai vari operatori di mercato comprendeva 36 domande molto dettagliate riguardanti i mercati rilevanti e l’analisi degli effetti della concentrazione sotto il profilo della concorrenza. Fra i quesiti in parola 14 concernevano il mercato dell’acquisto di suini vivi destinati alla macellazione e altri 6 trattavano specificamente dell’estensione del mercato geografico e, in particolare, delle questioni della distanza di trasporto, della dimensione nazionale del mercato, delle regioni proposte dalle partecipanti alla concentrazione come centro del raggio di 150 km e dei costi di trasporto. La NVV ha ricevuto detto questionario e vi ha risposto.

176

Tenuto conto di tali constatazioni, i ricorrenti non possono pertanto sostenere che la Commissione non abbia effettuato un’indagine adeguata per constatare gli elementi rilevanti del caso di specie, riguardo segnatamente alla definizione del mercato geografico per i mercati dell’acquisto di suini e di scrofe destinati alla macellazione. Quanto all’affermazione dei ricorrenti secondo cui nulla nella decisione impugnata consentiva di determinare su quali elementi vertesse l’indagine di mercato, si deve osservare, in primo luogo, che la Commissione, in vari punti di detta decisione, fa riferimento in modo preciso agli operatori che hanno fornito le informazioni rilevanti (v., in particolare, i punti 32, 38 e 42 della decisione impugnata) e, in secondo luogo, che, in ogni caso, nell’ambito di una decisione adottata ex art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 139/2004, la Commissione non è tenuta a esporre in dettaglio i documenti e le fonti su cui basa la sua analisi, purché non siano necessari rinvii specifici affinché il suo ragionamento possa apparire in modo chiaro e inequivocabile (v., in tal senso, relativamente al regolamento n. 4064/89, sentenza Verband der freien Rohrwerke e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 185).

177

Gli argomenti dei ricorrenti coinvolgono, peraltro, anche il «complemento d’indagine», menzionato al punto 30 della decisione impugnata, che la Commissione ha effettuato per valutare la validità e la pertinenza degli argomenti e degli elementi dedotti dai ricorrenti medesimi nel corso del procedimento.

178

In proposito, dal fascicolo emerge che, a seguito delle risposte al questionario e della riunione con i ricorrenti, la Commissione ha condotto un complemento d’indagine specifico focalizzato su argomenti ed elementi prospettati dai ricorrenti. Dagli atti risulta altresì che in tale «complemento d’indagine» la Commissione, in realtà, si è limitata a inviare, lo stesso giorno della riunione con i ricorrenti, un messaggio di posta elettronica ai rappresentanti delle partecipanti alla concentrazione contenente una richiesta di informazioni sugli elementi di fatto dedotti dai ricorrenti durante la riunione, che, secondo questi ultimi, costituivano ostacoli all’esportazione. Dati i termini procedurali estremamente brevi, la Commissione aveva impartito un termine alquanto ridotto alle partecipanti alla concentrazione per rispondere (gli ultimi due giorni della settimana).

179

Il giorno seguente all’invio di detta richiesta di informazioni i rappresentanti delle partecipanti alla concentrazione hanno trasmesso un memorandum in cui hanno risposto punto per punto alle domande della Commissione, fornendo documenti aggiuntivi a sostegno delle loro affermazioni. Due giorni dopo, i rappresentanti delle partecipanti alla concentrazione hanno a loro volta inviato, a sostegno delle loro argomentazioni, diverse dichiarazioni di «parti terze» che confermavano le loro affermazioni contenute nel memorandum. Considerate le informazioni e dichiarazioni in parola, la Commissione non ha ritenuto necessario operare ulteriori controlli.

180

Orbene, i ricorrenti contestano lo svolgimento del «complemento d’indagine» di cui trattasi, sostenendo che la Commissione si sarebbe basata esclusivamente su informazioni provenienti, sostanzialmente, dalle partecipanti alla concentrazione. Il Tribunale deve pertanto accertare se la Commissione, conducendo il complemento d’indagine secondo le modalità sopra descritte, abbia commesso una violazione del suo obbligo di diligenza, che le impone di esaminare, con la cura e l’imparzialità necessarie, gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende il suo potere discrezionale.

181

A tal proposito occorre rilevare che, nel caso di specie, sebbene il «complemento d’indagine» della Commissione si fosse effettivamente limitato all’invio da parte di quest’ultima di una richiesta di informazioni aggiuntiva alle partecipanti alla concentrazione, tuttavia detto complemento d’indagine concerneva un’unica questione, ossia la definizione del mercato geografico, sulla quale la Commissione aveva già svolto un’indagine di mercato approfondita e che, come risulta dagli atti, aveva dato risultati preliminari sostanzialmente compatibili con la definizione proposta dalle partecipanti alla concentrazione e poi adottata nella decisione impugnata. È precisamente perché alcuni terzi qualificati, segnatamente i ricorrenti, avevano espresso posizioni divergenti che la Commissione ha ritenuto necessario svolgere detto complemento d’indagine, al fine di valutare la pertinenza degli elementi dedotti dai terzi in parola.

182

In tale contesto, la circostanza che la Commissione si sia rivolta alle partecipanti alla concentrazione per raccogliere la loro opinione sui punti sollevati non è sorprendente, dal momento che queste ultime non solo disponevano di una conoscenza approfondita dei mercati, ma erano altresì le prime interessate nell’operazione in questione e, in ogni caso, dovevano essere messe in grado, nell’ambito dei loro diritti della difesa, di esprimersi riguardo le questioni rilevanti sollevate dai terzi nel corso del procedimento.

183

Orbene, nella presente fattispecie, le partecipanti alla concentrazione non si sono limitate a confutare gli argomenti dei ricorrenti, ma hanno anche prodotto, a sostegno dei loro argomenti, dichiarazioni di terzi attivi nei settori rilevanti, soggetti che erano quindi verosimilmente al corrente della situazione sui mercati interessati. A tale riguardo, è giocoforza constatare che dal fascicolo non risulta che la Commissione abbia controllato l’indipendenza dei terzi che hanno fornito le informazioni a sostegno delle posizioni delle partecipanti alla concentrazione. Tuttavia, relativamente alla questione se la Commissione abbia, per la citata ragione, violato il suo obbligo di diligenza, quale definito ai precedenti punti 163 e segg., occorre svolgere le seguenti considerazioni.

184

Innanzitutto, occorre rilevare che, tenuto conto dell’esigenza di celerità e dei termini rigorosi che s’impongono alla Commissione nell’ambito del procedimento di controllo delle concentrazioni, detta istituzione, in mancanza di indizi nel senso dell’inesattezza delle informazioni fornite, non può essere tenuta ad effettuare verifiche riguardo a tutte le informazioni che riceve. Infatti, sebbene l’obbligo di esame diligente ed imparziale che incombe alla Commissione, nell’ambito di un procedimento del genere, non le consenta di basarsi su elementi o informazioni che non possono essere considerati veritieri, la menzionata esigenza di celerità presuppone, ciò nondimeno, che l’istituzione in parola non possa verificare essa stessa, nei minimi dettagli, l’autenticità e l’affidabilità di tutte le comunicazioni che le pervengono, in quanto il procedimento di controllo delle concentrazioni si basa necessariamente e in certa misura sulla fiducia.

185

A tal proposito occorre ricordare che, nell’ambito della normativa in materia di controllo delle concentrazioni, sono previste varie misure dirette a scoraggiare e a punire la trasmissione d’informazioni inesatte o mendaci. Difatti, non solo, come correttamente segnala la Commissione, le parti notificanti sono soggette all’obbligo espresso di fornirle in modo completo e veritiero i fatti e le circostanze rilevanti per la decisione (quinto ‘considerando’, artt. 4, n. 1, e 6, n. 2, del regolamento n. 802/2004), essendo detto obbligo sanzionato all’art. 14 del regolamento n. 139/2004, ma la Commissione può anche revocare la decisione di compatibilità quando questa sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o quando sia stata ottenuta con frode [v. artt. 6, n. 3, lett. a), e 8, n. 6, lett. a), del regolamento n. 139/2004].

186

Ad ogni modo, si deve constatare che, nel caso di specie, come emerge dalle considerazioni formulate ai precedenti punti 91 e segg., i ricorrenti non hanno benché minimamente dimostrato le loro asserzioni secondo cui le dichiarazioni prodotte durante il «complemento d’indagine» proverrebbero quasi senza eccezione da soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, alla sfera d’influenza delle partecipanti alla concentrazione e sono quindi totalmente inadempienti nel provare che la Commissione, non avendo svolto un controllo specifico relativamente all’indipendenza dei terzi di cui trattasi, ha violato il suo obbligo di diligenza, che le impone di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi rilevanti del caso di specie.

187

Per quanto concerne specificamente la dichiarazione del sig. J., va osservato, da un lato, che, come risulta segnatamente dalle constatazioni operate al precedente punto 92, la Commissione non aveva alcun obbligo di sentire i ricorrenti riguardo alla dichiarazione del segretario della PVVE e, d’altro canto, che, in ogni caso, le lettere del 21 dicembre 2004 non sarebbero state idonee, di per sé, a rimettere in discussione l’analisi della Commissione, poiché la dichiarazione del sig. J. rappresentava solo uno dei numerosi elementi probatori a sostegno delle conclusioni della Commissione, e il suo contenuto corrispondeva del resto ad altri elementi di prova.

188

Alla luce di quanto precede si deve concludere che la Commissione, nel caso di specie, non ha violato il suo obbligo di diligenza e che la presente parte del secondo motivo, di conseguenza, deve essere respinta.

2. Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione

a) Argomenti delle parti

189

I ricorrenti sostengono altresì che la Commissione non ha sufficientemente motivato la decisione impugnata, né il rigetto degli argomenti e degli elementi dedotti nel corso del procedimento amministrativo. A tale ultimo riguardo i ricorrenti, più precisamente, addebitano alla Commissione, da un lato, di avere esposto troppo succintamente e in modo insufficiente i loro argomenti ai punti 27-29 della decisione impugnata e, dall’altro, di non avere indicato in modo chiaro, comprensibile e sufficientemente dettagliato i motivi del rigetto di detti argomenti o, almeno, i motivi su cui essa si basava nella decisione in questione.

190

La Commissione contesta gli argomenti dei ricorrenti.

b) Giudizio del Tribunale

191

Come risulta da una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui al citato art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s Francia, Racc. pag. I-1719, punto 63, e , causa C-42/01, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-6079, punto 66).

192

Tuttavia, l’autore dell’atto non è tenuto a prendere posizione su elementi che sono chiaramente secondari né ad anticipare potenziali obiezioni (sentenza della Corte 25 ottobre 2005, cause riunite C-465/02 e C-466/02, Germania e Danimarca/Commissione, detta «Feta», Racc. pag. I-9115, punto 106). Inoltre il grado di precisione della motivazione di una decisione dev’essere proporzionato alle possibilità materiali ed alle condizioni tecniche o al tempo disponibile per la sua adozione (sentenza della Corte , causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 16; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte , causa 16/65, Schwarze, Racc. pag. 909, in particolare pag. 924). Pertanto, la Commissione non viola l’obbligo di motivazione ad essa incombente se, quando esercita il suo potere di controllo delle operazioni di concentrazione, non include nella sua decisione motivazioni precise in merito alla valutazione di un certo numero di aspetti della concentrazione che appaiano ad essa manifestamente fuori luogo, privi di significato o chiaramente secondari ai fini della valutazione di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s Francia, cit. al punto 191, punto 64). Un obbligo del genere sarebbe infatti difficilmente compatibile con il dovere imperativo di celerità e con i termini di procedura ristretti imposti alla Commissione nell’esercizio del suo potere di controllo delle operazioni di concentrazione e che rientrano fra gli aspetti specifici di una procedura di controllo di tali operazioni (sentenze Cementbouw Handel & Industrie/Commissione, cit. al punto 139 supra, punto 39, e Verband der freien Rohrwerke e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 186).

193

Ne deriva che, quando la Commissione dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune sulla base dell’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento n. 139/2004, l’obbligo di motivazione è soddisfatto se questa decisione espone con chiarezza le ragioni per le quali la Commissione ritiene che la concentrazione di cui trattasi, eventualmente in seguito a modifiche apportate dalle imprese interessate, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune (sentenza Verband der freien Rohrwerke e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 185).

194

A tal riguardo, sebbene la Commissione non sia obbligata, nella motivazione delle decisioni adottate in applicazione del regolamento n. 139/2004, a prendere posizione su tutti gli elementi ed argomenti presentati dinanzi ad essa, ivi compresi quelli chiaramente secondari per la valutazione da effettuare, ciò nondimeno essa deve esporre i fatti e le riflessioni giuridiche che rivestono un’importanza essenziale nell’economia della decisione (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte 18 maggio 1962, causa 13/60, Geitling e a./Alta Autorità, Racc. pag. 163, in particolare pag. 218; , causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 78, e , causa 158/80, Rewe-Handelsgesellschaft Nord e Rewe-Markt Steffen, Racc. pag. 1805, punto 26).

195

Nella fattispecie in esame occorre constatare che la lettura dei punti 12-54 della decisione impugnata, relativi ai mercati dell’acquisto di suini e di scrofe destinati alla macellazione, fa apparire in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto che la concentrazione non suscitasse, sui mercati in questione, seri dubbi quanto alla compatibilità con il mercato comune. Tali punti hanno consentito al Tribunale di operare il suo controllo in seguito alle varie contestazioni dei ricorrenti nell’ambito del presente ricorso.

196

Si deve inoltre osservare che, come emerge dal precedente punto 171, ai punti 26-43 della decisione impugnata, la Commissione ha riportato la totalità degli elementi e degli argomenti dedotti dai ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo, prendendo sostanzialmente a riguardo posizione dettagliata e spiegando per ognuno degli argomenti in parola il relativo contenuto e il motivo per cui veniva respinto.

197

Da ciò discende che la parte relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione deve essere respinta in quanto infondata.

3. Sulla terza parte del secondo motivo, relativa alla violazione del diritto d’essere sentiti

a) Argomenti delle parti

198

Nell’ambito del secondo motivo i ricorrenti sostengono, a più riprese, che la Commissione non ha consentito loro di illustrare sufficientemente il loro punto di vista nel corso del procedimento amministrativo. I ricorrenti affermano, in particolare, che, nel corso della riunione del 10 dicembre 2004, non sono stati sentiti con sufficiente attenzione, che non hanno realmente avuto l’occasione di esporre le loro posizioni, che i rappresentanti della Commissione comunicavano solamente in inglese e che, di conseguenza, non sono stati posti in condizione di difendere il loro punto di vista in maniera completa e comprensibile.

199

La Commissione contesta gli argomenti dei ricorrenti.

b) Giudizio del Tribunale

200

Occorre rilevare che, asserendo che la Commissione non ha concesso loro l’occasione di esporre sufficientemente i loro argomenti nel corso del procedimento amministrativo, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, una violazione del loro diritto di essere sentiti.

201

In proposito va ricordato che, nell’ambito del procedimento di controllo comunitario delle concentrazioni, il diritto di essere sentiti è esplicitamente attribuito ai terzi, come i ricorrenti, che dimostrino di avervi interesse, dall’art. 18, n. 4, del regolamento n. 139/2004 e dall’art. 16, n. 1, del regolamento n. 802/2004.

202

I terzi in parola dispongono del diritto di essere sentiti dalla Commissione, a loro domanda, onde presentare il loro punto di vista sugli effetti nocivi del progetto di concentrazione notificato per quel che li riguarda; detto diritto deve però essere conciliato, da una parte, con il rispetto dei diritti della difesa delle partecipanti alla concentrazione e, dall’altra, con lo scopo principale del regolamento, che è quello di garantire l’efficacia del controllo e la certezza del diritto delle imprese soggette alla sua applicazione. È pertanto nell’ambito di siffatto sistema di tutela dei diritti rispettivi degli interessati e dei terzi che si deve determinare se, nella fattispecie, i diritti procedurali dei ricorrenti siano stati lesi (v., in tal senso, sentenza Tribunale 27 novembre 1997, causa T-290/94, Kayserberg/Commissione, Racc. pag. II-2137, punti 109 e 110).

203

A tale riguardo dal fascicolo risulta che la NVV e la NBHV hanno utilizzato pienamente la possibilità offerta ai terzi di partecipare al procedimento amministrativo e di esprimere il loro punto di vista sulla concentrazione.

204

Relativamente, infatti, alla NVV, essa ha ricevuto il questionario inviato dalla Commissione nell’ambito della sua indagine di mercato, questionario che detta istituzione ha parimenti trasmesso, come le è stato richiesto, in versione olandese. Il 2 dicembre 2004 la NVV ha inviato la sua risposta al questionario in parola, illustrando approfonditamente i propri argomenti, e producendo vari allegati a sostegno dei medesimi. Inoltre, il , l’organizzazione di cui trattasi ha preso parte ad una riunione alla quale era stata invitata dalla Commissione, con la NBHV, allo scopo di svolgere oralmente i loro argomenti. Il , infine, ha indirizzato un’altra lettera alla Commissione, contestando il contenuto della dichiarazione del sig. J.

205

La NBHV, dal canto suo, ha inviato un primo reclamo con lettera del 30 novembre 2004, in seguito alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale e tramite la quale la Commissione aveva invitato i terzi interessati ad esprimere il loro parere sulla concentrazione (v. precedente punto 21). Successivamente ha partecipato alla riunione del con la Commissione, dopo la quale ha inviato un’altra lettera, il , al fine di chiarire ulteriormente le obiezioni avverso la concentrazione formulate nel corso del procedimento amministrativo, e in particolare durante la riunione in parola. La NBHV, infine, ha parimenti trasmesso, il , una lettera alla Commissione per contestare il contenuto della dichiarazione del sig. J.

206

In tale contesto la NVV e la NBHV non possono lamentare che la Commissione non abbia consentito loro di spiegare sufficientemente il proprio punto di vista nel corso del procedimento amministrativo.

207

Malgrado ciò, i ricorrenti rimettono in discussione, specificamente, lo svolgimento della riunione del 10 dicembre 2004. Essi sostengono che, durante tale riunione, non sono stati sentiti con sufficiente attenzione e che non hanno realmente avuto l’occasione di esporre il loro punto di vista in modo completo e comprensibile, anche a causa della circostanza che i rappresentanti della Commissione parlavano unicamente inglese.

208

A tale riguardo, in primo luogo, il Tribunale constata che le asserzioni dei ricorrenti sono alquanto generiche e che questi ultimi non suffragano adeguatamente né precisano quali siano gli argomenti che la Commissione non avrebbe inteso correttamente e che non hanno avuto l’occasione di sviluppare sufficientemente.

209

In secondo luogo, un’analisi approfondita degli atti di causa mostra che la Commissione ha ben tenuto conto degli argomenti fatti valere dai ricorrenti nel corso della riunione del 10 dicembre 2004. Di fatti, come emerge dai precedenti punti 25 e 205, dopo la riunione in parola, la NBHV ha inviato, il , una lettera diretta appunto a chiarire le obiezioni formulate nel corso del procedimento amministrativo rispetto alla concentrazione e, in particolare, durante la riunione di cui trattasi.

210

Orbene, bisogna constatare che i temi affrontati nella lettera citata corrispondono in larga parte a quelli per i quali la Commissione ha chiesto un complemento d’informazioni nel messaggio di posta elettronica inviato alle parti il giorno stesso della riunione del 10 dicembre 2004, al fine di ottenere delucidazioni sui punti sollevati dai ricorrenti nelle loro lettere e da essi spiegati oralmente durante detta riunione (v. precedenti punti 24, 204 e 205). Tali temi, inoltre, corrispondono largamente agli elementi che, secondo i ricorrenti, la Commissione non ha preso in considerazione nell’ambito della sua analisi.

211

Quanto alla circostanza che la riunione del 10 dicembre 2004 si sia svolta in inglese piuttosto che in olandese, si osservi che i ricorrenti non sono stati in grado di precisare, né nelle loro memorie, né nelle loro risposte a varie domande poste dal Tribunale in udienza, gli argomenti e gli elementi che non sarebbero stati messi in condizione di esprimere nel corso della riunione in parola, a causa della circostanza che essa avrebbe avuto luogo in inglese, e che la Commissione non avrebbe pertanto preso in considerazione nella sua analisi. Inoltre, dalla lettera del , inviata dalla NBHV a seguito di tale riunione, non risulta che i ricorrenti si siano lamentati dello svolgimento di detta riunione. Di conseguenza, benché sia deprecabile che la Commissione non abbia concesso ai ricorrenti la possibilità di esprimersi in olandese nel corso di tale riunione, si deve concludere, alla luce delle considerazioni precedenti, che siffatta circostanza non ha avuto conseguenze dannose che potessero viziare il procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza ACF Chemiefarma/Commissione, cit. al punto 194 supra, punto 52).

212

Tutto ciò premesso, ne risulta che la NVV e la NBHV non possono addebitare alla Commissione di non averle sentite con sufficiente attenzione o di non avere dato loro l’occasione di difendere il loro punto di vista in modo completo e comprensibile.

213

Infine, relativamente al sig. Schep, il quale è comunque membro della NVV, contrariamente alla NBHV, egli non ha reagito alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale (v. precedente punto 21) e nemmeno ha chiesto di essere sentito ai sensi dell’art. 18, n. 4, del regolamento n. 139/2004 e dell’art. 16, n. 1, del regolamento n. 802/2004. Non si può quindi addebitare alla Commissione di non avergli offerto l’occasione di esporre sufficientemente i propri argomenti nel corso del procedimento amministrativo.

214

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la presente parte del secondo motivo dev’essere parimenti respinta.

215

In conclusione, il secondo motivo dev’essere integralmente respinto.

Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento formulata dai ricorrenti

216

Con lettera del 13 luglio 2005, i ricorrenti hanno domandato al Tribunale, conformemente all’art. 64, n. 3, lett. d), del regolamento di procedura, di ingiungere alla Commissione di presentare tutti i documenti o atti concernenti la causa e d’inviarne loro una copia. La Commissione sostiene che tale domanda dovrebbe essere respinta.

217

In proposito, e fatta salva la misura di organizzazione del procedimento ordinata il 1o aprile 2008 (v. precedente punto 36), occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo l’art. 49 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in qualsiasi fase del procedimento, disporre qualsiasi misura di organizzazione del procedimento o qualsiasi mezzo istruttorio ai sensi degli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura. La domanda di produrre dei documenti ne fa parte.

218

Orbene, per consentire al Tribunale di valutare se sia utile ai fini del corretto svolgimento del procedimento disporre la produzione di determinati documenti, la parte che ne fa domanda deve identificare i documenti sollecitati e fornire al Tribunale un minimo di elementi idonei ad accreditare la rilevanza di tali documenti ai fini del procedimento (sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 93). Del resto, se è vero che la Commissione non può fondarsi su documenti ai quali né il Tribunale né i ricorrenti hanno avuto accesso, occorre tuttavia rilevare che questa sola circostanza, di per sé, non giustifica che il Tribunale ordini la produzione di documenti in base dell’art. 64 del regolamento di procedura. Una siffatta misura di organizzazione del procedimento può infatti essere ordinata dal Tribunale solo se i ricorrenti argomentano in maniera plausibile che tali documenti sono necessari e pertinenti ai fini del giudizio (sentenza Verband der freien Rohrwerke e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 201).

219

Orbene, è necessario constatare che, nel modo in cui è stata formulata, la domanda di misure di organizzazione del procedimento dei ricorrenti non identifica i documenti sollecitati con sufficiente precisione da consentire al Tribunale di valutare la loro utilità ai fini del procedimento, né precisa in maniera plausibile il perché tali documenti siano necessari e pertinenti ai fini del giudizio. Occorre pertanto respingere la domanda di misure di organizzazione del procedimento.

Sulle spese

220

Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti, questi vanno condannati alle spese conformemente alla domanda della Commissione e dell’interveniente.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), il sig. Marius Schep e la Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV) sopporteranno le loro spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla Sovion NV.

 

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 maggio 2009.

Firme

Indice

 

Contesto normativo

 

Fatti

 

I — Parti nel procedimento e partecipanti all’operazione di concentrazione

 

II — Procedimento amministrativo

 

Procedimento e conclusioni delle parti

 

In diritto

 

I — Sulla ricevibilità

 

A — Argomenti delle parti

 

B — Giudizio del Tribunale

 

II — Nel merito

 

A — Sul primo motivo, relativo ad una violazione degli artt. 2, 6 e 8 del regolamento n. 139/2004

 

1. Sulla mancanza di chiarezza del primo motivo

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio del Tribunale

 

2. Sulla violazione dell’art. 8 del regolamento n. 139/2004

 

3. Sulla seconda parte del primo motivo, relativa alla pretesa inclusione delle scrofe nella definizione del mercato geografico per quanto concerne l’acquisto di suini vivi per la macellazione

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio del Tribunale

 

4. Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla mancata considerazione di elementi essenziali per la definizione del mercato geografico o alle conclusioni erronee ad esso riferite

 

a) Non intercambiabilità fra i suini destinati al mercato tedesco e quelli destinati al mercato olandese

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

b) Mancanza di correlazione fra le variazioni nella differenza di prezzo d’acquisto dei suini nei Paesi Bassi e in Germania e il volume delle esportazioni fra detti due paesi

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

c) Effetti sulle esportazioni delle misure di carattere veterinario adottate in seguito ad epizoozie

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

d) Esistenza di altri ostacoli all’esportazione

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

e) Distanze di trasporto inferiori al raggio di 150 km preso in considerazione dalla Commissione ed esistenza di pressioni politiche

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

f) Prassi decisionale anteriore

 

Argomenti delle parti

 

Giudizio del Tribunale

 

5. Sulla prima e sulla quarta parte, relative all’analisi della concentrazione alla luce del diritto della concorrenza

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio del Tribunale

 

B — Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’obbligo di diligenza

 

1. Sulla prima parte del secondo motivo, relativa alla violazione dell’obbligo di diligenza

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio del Tribunale

 

Sull’obbligo di diligenza

 

Sulle asserite violazioni dell’obbligo di diligenza

 

2. Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio del Tribunale

 

3. Sulla terza parte del secondo motivo, relativa alla violazione del diritto d’essere sentiti

 

a) Argomenti delle parti

 

b) Giudizio del Tribunale

 

Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento formulata dai ricorrenti

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.