SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

6 ottobre 2021 ( *1 )

«Aiuti di Stato – Mercato polacco dell’energia elettrica – Meccanismo di capacità – Decisione di non sollevare obiezioni – Regime di aiuti – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Nozione di dubbi – Articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 – Serie difficoltà – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 – Diritti procedurali delle parti interessate – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑167/19,

Tempus Energy Germany GmbH, con sede in Berlino (Germania),

T Energy Sweden AB, con sede in Göteborg (Svezia),

rappresentate da D. Fouquet e J. Derenne, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da K. Herrmann e P. Němečková, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente;

da

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., con sede in Varsavia (Polonia), rappresentata da A. Ryan, A. Klosok, solicitors, T. Janssens e K. Bojarojć-Bartnicka, avvocati;

da

Enel X Polska z o.o., con sede in Varsavia, rappresentata da V. Cannizzaro, S. Ventura e L. Caroli, avvocati,

e da

Enspirion sp. z o.o., con sede in Danzica (Polonia), rappresentata da A. Czech, avvocato,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 601 final della Commissione, del 7 febbraio 2018, di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti relativo al meccanismo di capacità in Polonia, per il fatto che tale regime è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE [aiuto di Stato SA.46100 (2017/N)],

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, V. Kreuschitz (relatore) e G. Steinfatt, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

I. Fatti

A. Sulle ricorrenti

1

Le società Tempus Energy Germany GmbH e T Energy Sweden AB (in prosieguo, congiuntamente: la «Tempus»), ricorrenti, commercializzano una tecnologia di gestione del consumo di energia elettrica, in altri termini della «gestione della domanda», presso privati e professionisti, in particolare sui mercati dell’energia elettrica della Repubblica federale di Germania e del Regno di Svezia.

2

L’offerta proposta dalla Tempus ai suoi clienti mira a generare riduzioni di costi nella catena dell’offerta di energia elettrica abbinando la tecnologia di gestione della domanda ai servizi proposti da un fornitore di energia elettrica. La Tempus vende energia elettrica e aiuta i suoi clienti a differire il loro consumo di energia elettrica non soggetto a vincoli di tempo per periodi in cui i prezzi all’ingrosso sono bassi o perché la domanda è scarsa o perché l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è abbondante e quindi meno costosa.

B. Sul procedimento amministrativo e sulla decisione impugnata

3

Con il suo ricorso, la Tempus chiede l’annullamento della decisione C(2018) 601 final della Commissione europea, del 7 febbraio 2018, di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti relativo al meccanismo di capacità in Polonia (in prosieguo: il «regime di aiuti»), che prevede il versamento annuo ai fornitori di capacità di quattro miliardi di zloty polacchi (PLN), distribuito su un periodo di dieci anni, per il motivo che tale regime è compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE [aiuto di Stato SA.46100 (2017/N)] (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

[omissis]

D. Sul regime di aiuti

10

Il regime di aiuti istituisce un meccanismo o un mercato delle capacità destinato a colmare il divario atteso tra la domanda e la capacità e, pertanto, a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in modo sostenibile nel mercato dell’energia elettrica in Polonia, tenuto conto della stima delle autorità polacche in base alla quale tale mercato può raggiungere nel 2020 un livello critico di adeguatezza delle risorse o della capacità di produzione. Più in particolare, tali autorità sostengono che a causa del vasto programma di eliminazione graduale e di messa fuori servizio di vecchie unità di produzione fino al 2020, sono previste carenze di capacità che le forze di mercato non possono colmare da sole, situazione descritta come il «problema del deficit di rendite» (punti da 6 a 8 della decisione impugnata). Per dimostrare tale carenza di mercato le autorità polacche si sono basate, tra l’altro, sui dati e sulle previsioni a medio termine del PSE relative all’adeguatezza della capacità (in prosieguo: la «valutazione del PSE dell’adeguatezza della capacità»), anticipando, in sostanza, per gli anni 2020, 2025 e 2030, una perdita di carico superiore alla norma di affidabilità di tre ore di perdita di carico all’anno (in prosieguo: la «norma di affidabilità controversa») che rappresenta un livello di sicurezza del sistema del 99,97% (punto 31 della decisione impugnata). I dati alla base di tale valutazione sono stati comunicati alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica (in prosieguo: la «ENTSO-E») ai fini della redazione della sua relazione per l’anno 2017, intitolata «Mid-term Adequacy Forecast (MAF) 2017» (in prosieguo: la «relazione MAF 2017») e le previsioni del PSE sono state soggette a una revisione contabile indipendente effettuata da una società di consulenza (punti da 9 a 13 della decisione impugnata). Come risulta dai punti 15 e 16 della decisione impugnata, le autorità polacche si sono impegnate a migliorare i segnali di prezzo nei periodi di penuria attraverso una serie di misure, inclusa la garanzia che, dal 1o gennaio 2021, gli operatori di gestione della domanda avrebbero potuto partecipare ai mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e di bilanciamento, in modo equivalente a quello degli altri partecipanti di mercato [punto 16, lettera f), della decisione impugnata].

11

La gestione del mercato delle capacità spetta al PSE e uno dei compiti principali di quest’ultimo è quello di organizzare aste centralizzate per la fornitura delle capacità richieste. Tali aste sono, in linea di principio, aperte ai produttori, agli operatori di gestione della domanda e agli operatori di stoccaggio esistenti e nuovi, aventi sede in Polonia o nella zona di controllo dei [gestori dei sistemi di trasmissione (in prosieguo: i «GST»)] europei vicini (punto 4 della decisione impugnata). I fornitori selezionati ricevono un pagamento fisso durante il periodo dell’accordo di capacità concesso (in prosieguo: i «pagamenti di capacità») a fronte dell’impegno di fornire capacità, su richiesta del PSE, quando la rete è soggetta a tensioni (in prosieguo: l’«obbligo di capacità»). In mancanza di fornitura del volume di energia corrispondente al loro obbligo di capacità, i fornitori selezionati sono esposti a sanzioni finanziarie. I pagamenti di capacità sono finanziati mediante un canone sugli approvvigionamenti di energia elettrica (in prosieguo: il «corrispettivo di capacità»), riscosso presso il consumatore finale, in base al consumo di energia elettrica annuo o durante le «ore scelte della giornata».

[omissis]

13

Il meccanismo di capacità polacco è stato introdotto dall’Ustawa o rynku mocy (legge polacca sul mercato delle capacità dell’8 dicembre 2017; in prosieguo: la «legge») (Dz. U. del 2018, posizione 9), che è entrata in vigore il 18 gennaio 2018. Sulla base dell’articolo 34 di tale legge, il Ministro polacco dell’Energia ha adottato regolamenti di esecuzione che precisano le disposizioni che disciplinano il funzionamento del mercato delle capacità. Il 30 marzo 2018 il presidente dell’Urzęd Regulacji Energetyki (Autorità di regolamentazione dell’energia, Polonia) ha approvato tali regolamenti di esecuzione. Il 24 agosto 2018 il Ministro polacco dell’Energia ha adottato il decreto di esecuzione relativo ai parametri di asta per il periodo di fornitura dal 2021 al 2023.

14

La legge mira a garantire ai consumatori la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica a medio e lungo termine, al miglior costo e in modo non discriminatorio e sostenibile (articolo 1, paragrafo 2). Obiettivo del mercato polacco delle capacità è creare e negoziare obblighi di capacità, vale a dire l’obbligo di un operatore di garantire la fornitura di capacità durante i periodi di fornitura nonché la loro fornitura effettiva durante i periodi d’urgenza. Tali capacità possono essere messe a disposizione o generando e fornendo energia elettrica, o, nel caso della gestione della domanda, riducendo la domanda in periodo di tensione sulla rete. Le aste che concedono gli obblighi di capacità sono precedute da una procedura di registrazione e di certificazione (articoli da 11 a 28 della legge; punti da 20 a 26 della decisione impugnata), con peculiarità per quanto concerne la certificazione degli operatori di gestione della domanda (punti 27 e 28 della decisione impugnata). I fornitori di capacità partecipano alle aste e al mercato polacco delle capacità sotto forma di unità del mercato delle capacità (in prosieguo: le «CMU») che possono, in particolare, essere CMU di produzione o di gestione della domanda ed essere composte da una o più unità fisiche riunite in uno stesso gruppo per partecipare a una gara d’appalto (articolo 16 della legge; punto 17 della decisione impugnata). Per essere ammissibili come CMU, le unità fisiche di produzione o di gestione della domanda, incluse quelle straniere, devono raggiungere una soglia minima di capacità (net) di 2 megawatt (MW) [articolo 16, paragrafo 1, numeri 1), 2), 5) e 6), della legge]. Per i gruppi di unità fisiche di produzione o di gestione della domanda, anche straniere, la capacità massima è di 50 MW e ciascuna delle unità fisiche non può superare la capacità massima (netta) di 10 MW [articolo 16, paragrafo 1, numeri 3), 4), 7) e 8), della legge].

[omissis]

[omissis]

III. In diritto

A. Sulla ricevibilità

[omissis]

35

In via preliminare si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53 di tale Statuto, le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. Inoltre, conformemente all’articolo 142, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’interveniente accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all’atto del suo intervento. In tal senso, se è vero che tali disposizioni non ostano a che un interveniente presenti argomenti nuovi o diversi da quelli della parte sostenuta, tali argomenti non devono modificare l’ambito della controversia (v. sentenza del 20 marzo 2013, Andersen/Commissione, T‑92/11, non pubblicata, EU:T:2013:143, punto 31 e giurisprudenza citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 36 e giurisprudenza citata).

36

Invero, la questione se una parte interveniente abbia il diritto di eccepire l’irricevibilità del ricorso qualora la parte principale non l’abbia fatto, e se una tale eccezione esuli o meno dall’ambito della controversia determinato dalle conclusioni della parte principale non è stata ancora decisa dalla Corte (sentenze del 10 novembre 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, punto 121, e del 4 giugno 2020, Ungheria/Commissione, C‑456/18 P, EU:C:2020:421, punti da 22 a 24). Tuttavia, dato che l’irricevibilità fa parte dei motivi di irricevibilità di ordine pubblico, spetta in ogni caso al Tribunale esaminarla d’ufficio (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2016, Magic Mountain Kletterhallen e a./Commissione, T‑162/13, non pubblicata, EU:T:2016:341, punto 38 e giurisprudenza citata, e del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 36 e giurisprudenza citata).

37

Per quanto riguarda la legittimazione ad agire, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è giocoforza rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica di Polonia, dalla PGE e dalla Enspirion, la Tempus costituisce un «interessat[o]» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE o un «interessat[o]» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. Pertanto, il suo ricorso, incluso l’insieme dei motivi e delle censure dedotti a sostegno di quest’ultimo per dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi o avere serie difficoltà che l’obbligavano ad avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, è ricevibile in quanto mira a tutelare i diritti procedurali di cui la Tempus avrebbe beneficiato ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenze del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punti 59 e da 63 a 65 e giurisprudenza citata; del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 81, e del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punti 45, 4649).

38

Infatti, l’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 definisce la nozione di «interessati», equivalente di quella di «interessati» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nel senso che essa riguarda, in particolare, «qualsiasi persona, impresa o associazione d’imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali». L’utilizzo della formulazione «in particolare» indica che tale disposizione contiene solo un’elencazione non esaustiva delle persone che possono essere qualificate come interessati, sicché la nozione in esame si riferisce a un insieme indeterminato di destinatari (v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione, 323/82, EU:C:1984:345, punto 16; del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 63, e del 13 giugno 2019, Copebi, C‑505/18, EU:C:2019:500, punto 34).

39

Alla luce di tale definizione, la nozione di interessati è stata interpretata in senso ampio dal giudice dell’Unione. In tal senso, dalla giurisprudenza risulta che l’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 non esclude che un’impresa che non sia diretta concorrente del beneficiario dell’aiuto venga qualificata come interessata, ove essa affermi che i suoi interessi potrebbero essere lesi dalla concessione dell’aiuto, e che, a tal fine, basta che essa dia sufficiente dimostrazione che l’aiuto rischia di avere concrete ripercussioni sulla sua situazione (v., in tal senso, sentenza del24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punti da 63 a 65 e giurisprudenza citata). Del pari, un’associazione sindacale di lavoratori può essere qualificata come «interessat[a]» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, quando dimostri che i suoi stessi interessi o quelli dei suoi aderenti sarebbero eventualmente pregiudicati dalla concessione di un aiuto, a condizione che detta associazione sindacale dimostri, nella misura che il diritto richiede nel caso specifico, che l’aiuto rischia di incidere concretamente sulla sua situazione o su quella dei suoi aderenti che rappresenta (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, punto 33).

40

Pertanto, l’argomento della PGE e della Repubblica di Polonia in base al quale la Tempus non integra la qualità di interessata sulla base del rilievo che essa non costituisce una «diretta concorrente» presente nel mercato polacco delle capacità o non avrebbe dimostrato progetti sufficientemente concreti di entrare in detto mercato non può essere accolto. La Tempus ha dato sufficiente dimostrazione del fatto che i suoi interessi possono essere pregiudicati dal regime di aiuti e che la concessione tanto degli accordi quanto dei pagamenti di capacità rischia di incidere concretamente sulla sua situazione. Essa ha quindi spiegato, in modo plausibile, di essere quantomeno una potenziale concorrente nel mercato polacco delle capacità, dal momento che ha la ferma intenzione nonché la capacità propria di entrarvi in un futuro prossimo e che il regime di aiuti pone ostacoli che rendono tale ingresso più difficile [v., per quanto riguarda la nozione di «concorrenza potenziale», sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a., C‑307/18, EU:C:2020:52, punti da 36 a 58]. Inoltre, lo status di interessata della Tempus è corroborato dalla sua qualità di operatore attivo sui mercati dell’energia elettrica adiacenti tedesco e svedese, che le consente, tramite interconnettori, o addirittura nel caso del mercato svedese tramite un meccanismo di accoppiamento dei mercati (v. precedente punto 9), di partecipare al mercato polacco delle capacità. Tale valutazione non è inficiata dal fatto che la Tempus non è intervenuta né nelle procedure nazionali di consultazione né nelle procedure di pre-notifica e preliminare di esame dinanzi alla Commissione: nell’ambito di queste ultime, essa non dispone in ogni caso, come giustamente sottolineato dalla Commissione, di diritti procedurali propri che le avrebbero consentito di presentare osservazioni.

41

In ogni caso, il solo fatto che l’atto costitutivo della Tempus Energy Germany sia datato 26 luglio 2018, ossia più di cinque mesi dopo l’adozione della decisione impugnata, sicché essa necessariamente non avrebbe potuto partecipare a un procedimento di indagine formale a seguito di una decisione di avvio adottata alla stessa data, non incide sulla ricevibilità del suo ricorso. Dato che la T Energy Sweden, unitamente alla quale essa ha proposto il ricorso in esame, dispone della qualità di interessata e della legittimazione ad agire ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 39, non è necessario esaminare la legittimazione ad agire della Tempus Energy Germany separatamente (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2016, Magic Mountain Kletterhallen e a./Commissione, T‑162/13, non pubblicata, EU:T:2016:341, punti 4041 e giurisprudenza citata, e del 20 settembre 2019, Le Port de Bruxelles e Région de Bruxelles-Capitale/Commissione, T‑674/17, non pubblicata, EU:T:2019:651, punto 36).

42

Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.

B. Nel merito

1.   Sull’oggetto della controversia e sul controllo di legittimità sostanziale

43

A sostegno del suo ricorso la Tempus deduce due motivi di annullamento.

44

Il primo motivo verte sull’inadempimento da parte della Commissione del suo obbligo di avviare il procedimento di indagine formale e, pertanto, sulla violazione dei diritti procedurali di cui la Tempus beneficia, in quanto interessata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589. Tale motivo è suddiviso in due parti principali, la seconda delle quali include più parti, sottoparti e censure volte a dimostrare la sussistenza di serie difficoltà, ai sensi della giurisprudenza, o di dubbi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento 2015/1589, che la Commissione avrebbe dovuto nutrire in occasione del suo esame preliminare.

45

Il secondo motivo verte sulla violazione da parte della Commissione del suo obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, secondo comma, TFUE.

46

Per quanto riguarda il primo motivo e la portata del controllo di legittimità che il Tribunale è chiamato a esercitare a tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 4 del regolamento 2015/1589 istituiscono una fase di esame preliminare delle misure di aiuto notificate. A conclusione di tale fase, la Commissione constata o che tale misura non costituisce un aiuto oppure che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In quest’ultima ipotesi, la predetta misura può non suscitare dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno o, al contrario, può suscitarne (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2011, Commissione/Kronoply e Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, punto 43).

47

Quando, in esito alla fase di esame preliminare, la Commissione adotta, come nel caso di specie, una decisione con la quale constata che una misura statale non costituisce un aiuto incompatibile con il mercato interno, essa rifiuta implicitamente di avviare il procedimento d’indagine formale. Tale principio si applica sia nel caso in cui la decisione sia adottata per il motivo che la Commissione ritiene che l’aiuto sia compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, cosiddetta «decisione di non sollevare obiezioni», sia qualora essa sia del parere che la misura non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non costituisca quindi un aiuto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del medesimo regolamento (v. sentenza del 19 giugno 2019, Ja zum Nürburgring/Commissione, T‑373/15, EU:T:2019:432, punto 111 e giurisprudenza citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2021, Commissione/Polonia, C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punto 50 e giurisprudenza citata).

48

Per contro, da una giurisprudenza costante risulta che qualora la Commissione, al termine di un primo esame condotto nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, non possa acquisire la convinzione che una misura di aiuto di Stato non costituisce un «aiuto» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o che tale misura, se qualificata come aiuto, è compatibile con il Trattato FUE, oppure qualora tale procedimento non le abbia consentito di superare tutte le serie difficoltà sollevate dalla valutazione della compatibilità della misura in esame, tale istituzione è tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, senza disporre a tal proposito di alcun margine di discrezionalità. Tale obbligo corrisponde a quello sancito dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, ai sensi del quale la Commissione è tenuta ad avviare il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE quando sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno della misura in esame (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 57 e giurisprudenza citata).

49

La nozione di serie difficoltà coincide con quella di dubbi (v. sentenza del 9 settembre 2020, Kerkosand/Commissione, T‑745/17, EU:T:2020:400, punto 106 e giurisprudenza citata) e ha carattere oggettivo. La sussistenza di simili difficoltà deve essere ricercata non soltanto nelle circostanze dell’adozione della decisione della Commissione in esito all’esame preliminare, ma anche nelle valutazioni sulle quali si è fondata la Commissione. Ne consegue che la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni, fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, dipende dallo stabilire se la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva o poteva disporre, al momento della fase di esame preliminare della misura notificata, avrebbe dovuto oggettivamente far sorgere dubbi circa la compatibilità di tale misura con il mercato interno, dato che simili dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento d’indagine formale a cui possono partecipare gli interessati menzionati all’articolo 1, lettera h), del medesimo regolamento (v. sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punti 7980 e giurisprudenza citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 58 e giurisprudenza citata).

50

Infatti, la giurisprudenza ha chiarito in proposito anche che la legittimità di una tale decisione deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l’ha adottata, ove gli elementi d’informazione di cui essa «poteva disporre» sono quelli che risultavano pertinenti ai fini della valutazione da compiere e di cui essa avrebbe potuto, su richiesta, ottenere la produzione nel corso della fase di esame preliminare (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2017, Commissione/Frucona Košice, C‑300/16 P, EU:C:2017:706, punti 7071).

51

La prova della sussistenza di serie difficoltà o di dubbi deve essere fornita dal richiedente. Quest’ultimo può fornire tale prova sulla base di un insieme di indizi concordanti, in particolare facendo valere e dimostrando l’insufficienza o l’incompletezza dell’esame svolto dalla Commissione nel corso del procedimento di esame preliminare (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a/Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 82 e giurisprudenza citata, e del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T‑578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punti 5960 e giurisprudenza citata).

52

È alla luce di tali principi giurisprudenziali che occorre esaminare la fondatezza del primo motivo di ricorso.

2.   Sul primo motivo di ricorso, vertente sull’inadempimento da parte della Commissione del suo obbligo di avviare il procedimento d’indagine formale conformemente all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE

[omissis]

a)   Sulla prima parte del primo motivo, vertente sulla sussistenza di dubbi concernenti lo svolgimento e la durata del procedimento

[omissis]

2) Giudizio del Tribunale

63

In via preliminare, è importante rilevare che l’argomento sviluppato dalla Tempus nell’ambito di questa prima parte del suo primo motivo di ricorso si ispira in larga misura alle considerazioni esposte ai punti da 78 a 115 della sentenza del 15 novembre 2018, Tempus Energy e Tempus Energy Technology/Commissione (T‑793/14, EU:T:2018:790). È vero che ai punti 90 e 91 di detta sentenza il Tribunale ha ritenuto che la fase di pre-notifica non avesse per oggetto di valutare la compatibilità con il mercato interno di una misura importante, complessa e nuova e che la Commissione non potesse confondere tale fase, eventualmente preliminare, d’istruzione nella notifica con quella del suo esame, inizialmente preliminare e, se del caso, successivamente formale, se si rivelasse necessario permetterle di raccogliere tutte le informazioni di cui aveva bisogno per valutare la compatibilità dell’aiuto e raccogliere, a tal fine, le osservazioni delle parti interessate.

64

Orbene, dalle suesposte considerazioni non risulta, tuttavia, che la Commissione sia in generale tenuta ad astenersi da qualsiasi valutazione, anche provvisoria, in merito alla compatibilità di un progetto di aiuti nell’ambito della fase di pre-notifica. Tale constatazione corrisponde al contenuto dei paragrafi 11, 12 e 16 del codice delle migliori pratiche [applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (in prosieguo: il «codice delle migliori pratiche»)], con la redazione e la pubblicazione del quale la Commissione si è autolimitata nell’esercizio del suo potere discrezionale con riferimento all’organizzazione dei suoi procedimenti (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a /Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 100 e giurisprudenza citata). In base a tali paragrafi, in sostanza, la fase di pre-notifica è volta proprio a consentire ai servizi della Commissione e allo Stato membro interessato, incluso in casi particolarmente nuovi o complessi, di risolvere problemi di concorrenza importanti, di effettuare un’analisi economica e, se del caso, di richiedere una consulenza esterna necessaria per dimostrare «la compatibilità di un progetto previsto con il mercato comune». In proposito la Repubblica di Polonia e la Enel X fanno giustamente valere che, nel corso di tale fase, la Commissione deve necessariamente poter valutare tali informazioni al fine di determinare se, a seguito della notifica formale, esse siano sufficienti a consentirle di svolgere un esame completo della compatibilità del progetto di aiuti con il mercato interno. Ciò a maggior ragione in quanto, in caso contrario, in contrasto con il paragrafo 16 del suddetto codice, alla fine della fase di pre-notifica la Commissione non sarebbe neppure in grado di fornire alle autorità nazionali una valutazione provvisoria informale e non vincolante di detto progetto a tal fine.

65

La Tempus ammette di non addebitare alla Commissione di aver svolto un esame troppo lungo del regime di aiuti notificato nell’ambito del procedimento di esame preliminare avviato a seguito della sua notifica completa da parte delle autorità polacche, esame che è durato solo due mesi, come previsto all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento 2015/1589, ma ritiene che la lunghezza asseritamente eccessiva della fase di pre-notifica sia un indizio della sussistenza di dubbi o di serie difficoltà. Orbene, è giocoforza constatare che, anche se la Commissione non può abusare della fase di pre-notifica per sottrarsi agli obblighi, segnatamente temporali, del procedimento di esame preliminare, o addirittura per eluderlo (v. giurisprudenza citata al precedente punto 63 relativa a una ipotesi in cui il progetto di decisione era già pronto al momento della notifica), nei casi complessi, in via eccezionale, i contatti pre-notifica possono durare vari mesi (v. paragrafo 14 del codice delle migliori pratiche).

66

Il Tribunale considera che, nel caso di specie, non è possibile ritenere che dalla durata di una fase di pre-notifica pari a circa un anno si possa ricavare l’esistenza di un siffatto abuso o di uno sviamento, né che tale durata costituisca un indizio di dubbi, sebbene si tratti di un caso complesso. Paradossalmente, la Tempus stessa ritiene che il regime di aiuti presentasse una complessità tale da richiedere un esame approfondito nell’ambito di un procedimento di indagine formale. Tuttavia, conformemente al paragrafo 14 del codice delle migliori pratiche, in un tale caso complesso la Commissione poteva legittimamente andare oltre il termine indicativo di due mesi e proseguire la fase di pre-notifica per «vari mesi», al fine di garantire che lo Stato membro presentasse una notifica completa che le consentisse di svolgere il suo esame preliminare in piena cognizione di causa. Infatti, nel caso di specie, come rilevato dalla Commissione, in occasione della pre-notifica il progetto di legge non era ancora definitivo e doveva ancora superare varie fasi dell’iter legislativo in Polonia, tra cui una consultazione pubblica, per essere infine adottato dal Parlamento polacco l’8 dicembre 2017, vale a dire solo due giorni dopo la sua notifica formale. Pertanto, al fine di conformarsi alle norme in materia di aiuti di Stato e seguendo le raccomandazioni illustrate ai paragrafi da 10 a 18 del codice delle migliori pratiche, le autorità polacche avevano avviato i contatti pre-notifica con la Commissione in una fase precoce dell’iter decisionale interno al fine di poter tenere conto delle posizioni provvisorie di detta istituzione nel corso di tale processo e di garantire che il progetto infine notificato potesse soddisfare i criteri di compatibilità previsti dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU 2014, C 200, pag. 1; in prosieguo: la «disciplina»). Pertanto, in mancanza di altri elementi che indichino il suo carattere abusivo, elementi non riscontrati nel caso di specie (v. precedenti punti 67 e 68), non si può ritenere che un tale approccio collaborativo delle autorità polacche e della Commissione, ispirato al principio di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dia di per sé luogo a dubbi o a serie difficoltà.

67

Inoltre, la Commissione e le intervenienti sostengono giustamente che, a differenza del procedimento relativo al mercato delle capacità del Regno Unito oggetto della sentenza del 15 novembre 2018, Tempus Energy e Tempus Energy Technology/Commissione (T‑793/14, EU:T:2018:790, punti da 101 a 105), nel caso di specie non esiste alcun indizio del fatto che, nel corso del procedimento tanto a livello nazionale quanto dinanzi alla Commissione, in particolare in occasione della consultazione pubblica sul progetto di legge avviata dalle autorità polacche a seguito della sua pre-notifica, il regime di aiuti previsto sia stato rimesso in discussione da taluni interessati e, in particolare, da alcuni operatori di gestione della domanda. La Tempus stessa non fa valere di aver partecipato a tale consultazione, né di aver presentato osservazioni o una denuncia alla Commissione, a differenza dell’approccio seguito dalle parti ricorrenti nella suddetta causa relativa al mercato delle capacità del Regno Unito, in quanto membri dell’UK Demand Response Association (UKDRA, Associazione per la gestione della domanda del Regno Unito).

68

A tal riguardo, la Tempus non può legittimamente invocare l’assenza di garanzie procedurali degli interessati durante le fasi di pre-notifica e di esame preliminare, dal momento che un operatore prudente e diligente che intenda entrare in un mercato dell’energia elettrica nazionale oggetto di una riforma importante è tenuto ad espletare, al pari delle parti ricorrenti nella causa relativa al mercato delle capacità del Regno unito, tutte le procedure necessarie per difendere i suoi interessi commerciali dinanzi alle autorità competenti. Pertanto, nell’ambito del suo esame preliminare, la Commissione poteva basarsi non solo sui risultati della sua indagine settoriale relativa ai mercati delle capacità di undici Stati membri, la quale includeva già la Polonia, ma anche, in mancanza di obiezioni circostanziate, fare affidamento sui risultati della consultazione pubblica che aveva dato luogo a numerose osservazioni da parte degli interessati, inclusi alcuni operatori di gestione della domanda polacchi come le intervenienti Enel X e Enspirion. A ciò si aggiungeva la sua esperienza nella valutazione del mercato delle capacità del Regno Unito, la cui configurazione presenta, secondo quanto affermato dalla Tempus, talune analogie con quella del mercato polacco delle capacità.

[omissis]

71

Infine, contrariamente a quanto sostiene la Tempus, l’ampiezza o il volume degli aiuti da concedere sulla base del regime di aiuti non può di per sé essere qualificata come indizio di dubbi o di serie difficoltà. In proposito, la Commissione sostiene giustamente che, come risulta anche dai paragrafi da 10 a 18 del codice delle migliori pratiche, anche i progetti di aiuto di una certa portata, complessità o novità devono, in linea di principio, ricevere lo stesso trattamento procedurale di altri progetti meno importanti, dato che le disposizioni del Trattato FUE, del regolamento 2015/1589 e di detto codice non operano alcuna distinzione in proposito.

72

Di conseguenza, occorre respingere in quanto infondata la prima parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla sussistenza di dubbi concernenti lo svolgimento e la durata del procedimento.

[omissis]

b)   Sulla seconda parte del primo motivo di ricorso, vertente sulla sussistenza di dubbi riguardo al contenuto della decisione impugnata

1) Osservazioni preliminari

i) Sugli asseriti dubbi o serie difficoltà alla luce delle disposizioni della disciplina

75

Nell’ambito della seconda parte del primo motivo di ricorso la Tempus fa valere, in sostanza, che, come dimostrato da un confronto tra la motivazione della decisione impugnata e le informazioni disponibili sul mercato polacco delle capacità, la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi o serie difficoltà con riferimento alla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con le disposizioni pertinenti, in particolare della sezione 3.9 della disciplina. Orbene, essa non avrebbe né esaminato né richiesto con diligenza e imparzialità tutte le informazioni rilevanti al fine di dissipare tali dubbi. In particolare, la valutazione della Commissione sarebbe insufficiente e incompleta per quanto riguarda, in primo luogo, l’obiettivo di interesse comune e la necessità di un intervento dello Stato (prima parte); in secondo luogo, l’adeguatezza del regime di aiuti (seconda parte); in terzo luogo, l’effetto di incentivazione (terza parte); in quarto luogo, la proporzionalità degli aiuti (quarta parte) e, in quinto luogo, la prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (quinta parte).

ii) Sulla natura giuridica della disciplina e sulla portata del controllo della legittimità del giudice dell’Unione a tal riguardo

76

Per quanto riguarda la natura giuridica della disciplina e la portata del controllo della legittimità che il giudice dell’Unione è tenuto ad esercitare alla luce delle disposizioni della disciplina, occorre ricordare che, adottando simili norme di comportamento e annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio di detto potere discrezionale e non può, in linea di principio, discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v. sentenza del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./Commissione, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, punto 100 e giurisprudenza citata).

77

È alla luce di tali principi giurisprudenziali che occorre esaminare le diverse articolazioni della seconda parte del primo motivo di ricorso.

2) Sulla prima parte, vertente sull’asserita incompletezza della valutazione dell’obiettivo di interesse comune e sulla necessità di un intervento dello Stato

i) Sulla prima sottoparte, concernente l’obiettivo di interesse comune

78

La Tempus sostiene che diversi elementi avrebbero dovuto far sorgere dubbi alla Commissione alla luce del paragrafo 220 della disciplina. Essa precisa di non contestare l’obiettivo di interesse comune perseguito dal meccanismo di capacità polacco, ossia quello di garantire un approvvigionamento di energia elettrica sufficiente ai consumatori finali in Polonia. Tuttavia, l’obiettivo generale della disciplina sarebbe «garantire un sistema energetico competitivo, sostenibile e sicuro in un efficiente mercato dell’energia dell’Unione» (paragrafo 30) e riconoscerebbe che «[l’]aiuto per l’adeguatezza della capacità di produzione può contrapporsi all’obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l’ambiente, anche per quanto riguarda i combustibili fossili» (paragrafo 220). Ne deriverebbe la necessità che gli Stati membri non considerino l’adeguatezza delle capacità produttive come un obiettivo di interesse comune isolato, ma come un obiettivo che rientra in quello più generale «al fine di agevolare la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva e a basse emissioni di CO2» (paragrafo 30). Tale interpretazione si imporrebbe anche alla luce dell’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, che enuncia come obiettivi perseguiti dall’Unione il funzionamento del mercato dell’energia, l’efficienza energetica, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e la promozione dell’interconnessione, unitamente alla sicurezza dell’approvvigionamento.

– Sulla prima censura

[omissis]

88

La Tempus fonda la sua contestazione sulla premessa principale in base alla quale l’obiettivo di interesse comune dell’adeguatezza della capacità di produzione, come enunciato al paragrafo 220 della disciplina, non costituisce un obiettivo isolato, ma rientra in un obiettivo più generale, ossia quello del sostegno alla «transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva e a basse emissioni di CO2», previsto al paragrafo 30 della disciplina, che corrisponde agli obiettivi dell’Unione enunciati all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, tra cui il funzionamento del mercato dell’energia, l’efficienza energetica, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e la promozione dell’interconnessione, che dovrebbero andare di pari passo con quello della sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

89

A tal riguardo, la Tempus sostiene invero giustamente che gli obiettivi di interesse comune che gli aiuti per l’ambiente devono perseguire risultano dal combinato disposto dei paragrafi 30 e 220 della disciplina.

90

Infatti, nell’ambito delle «[d]isposizioni generali di compatibilità», di cui al sottotitolo «Condizioni generali» del titolo «Contributo al raggiungimento di un obiettivo di interesse comune», il paragrafo 30 della disciplina riconosce un «obiettivo generale» degli aiuti per l’ambiente, incluso nel settore energetico, che consiste nel «produrre un livello di tutela dell’ambiente più elevato di quanto sarebbe possibile in assenza degli aiuti». A tal riguardo, è fatto riferimento alla «strategia Europa 2020» che «stabilisce traguardi e obiettivi che mirano in particolare alla crescita sostenibile, al fine di agevolare la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva e a basse emissioni di CO2». L’obiettivo principale degli aiuti concessi nel settore dell’energia è ivi precisato come volto a «garantire un sistema energetico competitivo, sostenibile e sicuro in un efficiente mercato dell’energia dell’Unione». Conformemente al paragrafo 31 della disciplina, gli Stati membri che intendono concedere aiuti per l’ambiente o l’energia sono tenuti a «definire con precisione l’obiettivo perseguito e [a] illustrare il contributo atteso della misura a tale obiettivo». Tale obbligo di definire con precisione gli obiettivi è ricordato al paragrafo 221 della disciplina per quanto riguarda gli aiuti per l’adeguatezza della capacità di produzione.

91

Alla luce delle suesposte definizioni più generali, i paragrafi 219 e 220 della disciplina precisano il contenuto dell’obiettivo di interesse comune che gli aiuti per l’adeguatezza della capacità di produzione, come quelli oggetto del caso di specie, sono destinati a perseguire. Il paragrafo 219 riconosce che siffatti aiuti «possono perseguire obiettivi diversi», tra cui mirare ad affrontare «le preoccupazioni in un’ottica a breve termine legate all’insufficienza di una capacità di produzione flessibile in grado di soddisfare improvvise oscillazioni nella produzione eolica e solare variabile» o definire un «obiettivo di adeguatezza della capacità di produzione che gli Stati membri intendono garantire a prescindere da considerazioni a breve termine». Ciò indica di per sé che gli Stati membri dispongono di un certo potere discrezionale nella definizione di tali sotto-obiettivi, che si ritiene equivalgano a un obiettivo di interesse comune.

92

Tale potere discrezionale degli Stati membri nella definizione di detti sotto-obiettivi e nella ponderazione di essi è confermato al paragrafo 220 della disciplina, in base al quale l’aiuto per l’adeguatezza della capacità di produzione «può contrapporsi all’obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l’ambiente, anche per quanto riguarda i combustibili fossili» e quindi derogare all’obiettivo di interesse comune generale di cui al paragrafo 30 della disciplina di «produrre un livello di tutela dell’ambiente più elevato». L’esercizio di detto potere è tuttavia limitato dall’auspicio, del pari contenuto al paragrafo 220 della disciplina, secondo cui «[g]li Stati membri dovrebbero (…) prendere in considerazione metodi alternativi che non incidano negativamente sull’obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose a livello ambientale o economico, ad esempio agevolando la gestione della domanda e aumentando la capacità di interconnessione».

93

Ne consegue che si presume che gli Stati membri soppesino gli obiettivi potenzialmente contraddittori della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e della tutela dell’ambiente, rispettando nel contempo il principio di proporzionalità in senso stretto, al fine di ridurre l’impatto ambientale degli aiuti al minimo necessario e accettabile. Inoltre, il suddetto requisito di ponderazione di tali obiettivi è perfettamente compatibile, da un lato, con gli obiettivi, anch’essi potenzialmente divergenti, enunciati all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, che mirano tanto a garantire il funzionamento del mercato dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione quanto a promuovere l’efficienza energetica, il risparmio energetico, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili e l’interconnessione delle reti energetiche, e, dall’altro lato, con i requisiti del principio di proporzionalità, quale previsto all’articolo 5, paragrafo 4, TUE. In tal senso il suddetto requisito è richiamato ai paragrafi 42 e 43 della disciplina, contenuti nel titolo «Adeguatezza dell’aiuto», conformemente ai quali, in particolare, «[u]na misura volta a risolvere un problema legato all’adeguatezza della capacità di produzione va soppesata nei confronti dell’obiettivo ambientale che consiste nell’eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose a livello ambientale o economico, tra cui quelle per i combustibili fossili».

94

Ne consegue che, sul piano dei principi, la Tempus rileva giustamente che, ai sensi del paragrafo 220 della disciplina, quando uno Stato membro introduce un meccanismo di capacità, è tenuto a prendere in considerazione l’obiettivo di interesse comune di tutela dell’ambiente astenendosi dall’incidere negativamente su tale obiettivo favorendo unilateralmente capacità di produzione a base di combustibili fossili, e promuovendolo, in particolare, «agevolando la gestione della domanda».

95

Tuttavia, è giocoforza constatare che, considerato il potere discrezionale dello Stato membro richiamato ai precedenti punti 91 e 92, ivi incluso per quanto riguarda la sua scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico al fine di garantire la sua sicurezza (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, punto 48 e giurisprudenza citata), non ne risulta però, né in capo a tale Stato membro (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a., C‑526/14, EU:C:2016:570, punto 44) né in capo alla Commissione, un obbligo chiaro e preciso per quanto concerne il modo in cui occorre valutare il potenziale della gestione della domanda o promuoverla. Del pari, come rilevato dalla Commissione e dalle intervenienti, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che vieta misure di aiuto a favore di centrali di produzione convenzionali, incluse quelle a base di combustibili fossili, qualora esse si rivelino necessarie a garantire l’adeguatezza della capacità di produzione e quindi la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, né nel senso che impone di accordare una priorità assoluta a tecniche alternative, come la gestione della domanda o le capacità di interconnessione.

96

Orbene, la Tempus non fa valere che, nel caso di specie, adottando la legge, il legislatore polacco abbia omesso di esercitare tale potere discrezionale o di effettuare una ponderazione degli obiettivi potenzialmente divergenti ricordati ai precedenti punti 93 e 94, ma si limita ad affermare che la valutazione esposta ai punti 138 e 163 della decisione impugnata è fondata sul «criterio errato» in quanto essa ha omesso di valutare, come asseritamente richiesto dal paragrafo 220 della disciplina, il potenziale reale della gestione della domanda sul mercato «puro» dell’energia elettrica polacco, ossia nell’ipotesi di assenza del mercato delle capacità.

97

Tuttavia, un tale obbligo di esame controfattuale del potenziale della gestione della domanda non può essere dedotto né da tale paragrafo né da un’altra disposizione pertinente della disciplina. Anche se il paragrafo 30 di quest’ultima dispone che gli aiuti per l’ambiente mirano a «produrre un livello di tutela dell’ambiente più elevato di quanto sarebbe possibile in assenza degli aiuti», da ciò non deriva tuttavia un obbligo di quantificare in modo preciso un siffatto aumento del livello di tutela, in particolare, mediante la gestione della domanda come tecnica di utilizzo economico ed efficiente dell’energia e, pertanto, di tutela dell’ambiente. Contrariamente a quanto sostiene la Tempus, un tale obbligo non risulta neppure dal tenore letterale della seconda frase del paragrafo 220 della disciplina, la quale prevede che «gli Stati membri dovrebbero (…) prendere in considerazione metodi alternativi [per pervenire all’adeguatezza delle capacità di produzione] che non incidano negativamente sull’obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose a livello ambientale o economico». Tale frase determina solo un requisito rivolto agli Stati membri e consistente nel procedere alla ponderazione degli obiettivi potenzialmente divergenti, menzionata ai precedenti punti 93 e 94, nell’ambito della quale si raccomanda di non promuovere più sovvenzioni di tal genere e di ricorrere piuttosto a misure di sostegno destinate, in particolare, ad agevolare la gestione della domanda e ad aumentare le capacità di interconnessione. Infatti, è solo nell’ambito dell’esame della proporzionalità dell’aiuto in quanto tale che i paragrafi 69 e 70 della disciplina prevedono uno scenario controfattuale, al pari di quello fatto valere dalla Tempus.

98

Pertanto, nel caso di specie, era sufficiente che la Commissione valutasse se il regime di aiuti fosse idoneo ad agevolare la gestione della domanda in base alle informazioni di cui disponeva, nella fase dell’adozione della decisione impugnata, in merito alla situazione in fatto e in diritto degli operatori di gestione della domanda, al loro potenziale di sviluppo e alla loro evoluzione prospettica nel mercato dell’energia elettrica o di capacità polacco. Su tale fondamento la Commissione poteva validamente prendere in considerazione il potenziale della gestione della domanda per valutare le sue prospettive probabili di crescita e per assicurarsi che non subisse un trattamento discriminatorio rispetto ad altri fornitori di capacità tradizionali (v. infra l’esame della seconda censura), senza dover nutrire dubbi in proposito.

99

Di conseguenza, occorre respingere la prima censura in quanto infondata.

[omissis]

ii) Sulla seconda sottoparte, concernente la necessità di un intervento dello Stato polacco

[omissis]

– Sulla seconda censura

[omissis]

132

È importante notare che i paragrafi da 222 a 224 della disciplina, che fanno parte del titolo «Necessità dell’intervento statale», non prevedono alcun obbligo specifico in capo agli Stati membri di promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma richiedono solo che sia dimostrata la necessità di introdurre un regime di aiuti per l’adeguatezza della capacità di produzione alla luce, tra l’altro, dell’impatto di determinate tecnologie, come quella della gestione della domanda e dell’esistenza effettiva o potenziale di interconnessioni [paragrafo 224, lettere b) e c), della disciplina]. Tale asserito obbligo non discende neppure dall’«[o]biettivo di interesse comune», come descritto ai paragrafi 219 e 220 della disciplina, alla luce dei quali la Tempus cerca nuovamente di contestare i punti da 134 a 143 della decisione impugnata (v., altresì, la prima censura). Invero, tali disposizioni enunciano l’obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l’ambiente, segnatamente per quanto riguarda i combustibili fossili, ma non determinano alcun obiettivo preciso, in termini di volumi di capacità, di promuovere, come contropartita, fonti di energia rinnovabili, come previsto dalla direttiva 2009/28. Lo stesso vale per l’argomento vago e poco circostanziato che la Tempus trae dalla promozione della tecnologia di co-combustione di biomassa solida nelle centrali polacche a carbone. Ciò non comporta tuttavia un giudizio anticipato sulla questione se tali elementi possano incidere su altri criteri della disciplina, come l’adeguatezza degli aiuti ai sensi del paragrafo 225 di quest’ultima (v. successivo punto 235 e seguenti).

[omissis]

3) Sulla seconda parte, vertente sull’asserita incompletezza della valutazione dell’adeguatezza del regime di aiuti

[omissis]

ii) Sulla seconda sottoparte, concernente una discriminazione della gestione della domanda

[omissis]

– Sulla prima censura

[omissis]

161

Occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, applicabile in materia di aiuti di Stato, il principio generale di parità di trattamento, quale principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 66). La comparabilità di situazioni diverse è valutata alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (sentenza del 12 dicembre 2014, Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português/Commissione, T‑487/11, EU:T:2014:1077, punto 139).

162

Inoltre, è importante rilevare che, indipendentemente dal fatto che la decisione impugnata sia una decisione di non sollevare obiezioni soggetta a un controllo della legittimità volto a valutare la sussistenza di dubbi o di serie difficoltà (v. precedenti punti da 48 a 51), il rispetto da parte della Commissione del principio di parità di trattamento è una questione di diritto che non implica alcuna discrezionalità da parte di quest’ultima ed è quindi soggetto a un controllo pieno da parte del giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2007, Lindorfer/Consiglio, C‑227/04 P, EU:C:2007:490, punto 63 e giurisprudenza citata, e del 17 settembre 2009, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, C‑519/07 P, EU:C:2009:556, punti da 100 a 103 e giurisprudenza citata). È alla luce di tale premessa che occorre esaminare se la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi in merito al rispetto, in particolare, del principio di parità di trattamento che essa era tenuta a osservare anche nell’applicare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 1993, Matra/Commissione, C‑225/91, EU:C:1993:239, punto 41), e le norme contenute nella disciplina che mira ad attuare tale disposizione.

163

In tal senso, nel caso di specie, il rispetto del principio di parità di trattamento deve essere valutato alla luce degli obiettivi riconosciuti dalla disciplina (v. sezione 3.9.1 intitolata «Obiettivo di interesse comune») che mirano ad attuare, segnatamente, l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 194, paragrafo 1, TFUE (v. precedenti punti 88 e 93).

164

Tra tali obiettivi figura, in particolare, quello dell’adeguatezza della capacità di produzione definito dallo Stato membro a prescindere da qualsiasi considerazione a breve termine (paragrafo 219 della disciplina). A tal riguardo, è vero che gli Stati membri possono essere autorizzati a concedere aiuti che possono «contrapporsi all’obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l’ambiente, anche per quanto riguarda i combustibili fossili», ma «dovrebbero (…) prendere in considerazione metodi alternativi [per pervenire all’adeguatezza delle capacità di produzione] che non incidano negativamente su[ tale] obiettivo (…), ad esempio agevolando la gestione della domanda e aumentando la capacità di interconnessione» (paragrafo 220 della disciplina). Inoltre, alla luce di tali obiettivi, abbinati a quello di compensare mediante aiuti «unicamente il servizio di disponibilità offerto dal produttore (...)» e non la vendita di energia elettrica (v. sezione 3.9.3, intitolata «Adeguatezza dell’aiuto»), una tale misura di aiuto «dovrebbe essere aperta e fornire adeguati incentivi sia ai produttori esistenti sia a quelli futuri, così come agli operatori che utilizzano tecnologie sostitutive, quali soluzioni legate a un intervento sul fronte della domanda o soluzioni di stoccaggio» (paragrafi 225 e 226 della disciplina).

165

È giocoforza constatare che le CMU di gestione della domanda e le CMU di produzione, in particolare nuove e da modernizzare, si trovano, in considerazione degli obiettivi perseguiti dal mercato polacco delle capacità, in situazioni di fatto e di diritto distinte per quanto concerne l’applicazione dei criteri CAPEX che determinano la durata degli accordi di capacità, circostanza che non è contestata in quanto tale dalla Tempus.

[omissis]

– Sulla seconda censura

[omissis]

180

Laddove la Tempus invoca il paragrafo 43 della disciplina, si deve ricordare che tale disposizione tiene conto dell’eventuale necessità di soppesare «[u]na misura volta a risolvere un problema legato all’adeguatezza della capacità di produzione (…) nei confronti dell’obiettivo ambientale che consiste nell’eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose a livello ambientale o economico, tra cui quelle per i combustibili fossili». Pertanto, non ne consegue la priorità assoluta dell’obiettivo ambientale in quanto tale che sarebbe inerente al bonus ecologico, nel senso che quest’ultimo dovrebbe essere generalmente disponibile per qualsiasi operatore che utilizzi tecnologie che emettono poca CO2, come la gestione della domanda. Del pari, il paragrafo 221 della disciplina si limita ad enunciare il requisito che lo Stato membro interessato definisca in modo chiaro l’obiettivo preciso che le misure di aiuto all’adeguatezza della produzione perseguono, il che avviene nel caso di specie per quanto concerne tanto l’obiettivo di interesse comune (v. precedente punto 89 e seguenti) quanto il bonus ecologico (v. precedente punto 171). Infine, neppure la necessità di accordare, attraverso tali misure, preferenza ai produttori che emettono poco carbonio, con parametri tecnici ed economici equivalenti [paragrafo 233, lettera e), della disciplina], deve essere intesa in senso assoluto, ma è del pari soggetta al requisito di ponderazione summenzionato.

[omissis]

– Sulla quinta censura

[omissis]

196

Dal paragrafo 226 della disciplina risulta in particolare che «[l]a misura dovrebbe essere aperta e fornire adeguati incentivi sia ai produttori esistenti sia a quelli futuri, così come agli operatori che utilizzano tecnologie sostitutive, quali soluzioni legate a un intervento sul fronte della domanda o soluzioni di stoccaggio» e che essa «deve essere erogat[a] attraverso un meccanismo che consenta, potenzialmente, diversi tempi di realizzazione, corrispondenti ai tempi necessari per i relativi investimenti da parte di nuovi produttori che si avvalgono di tecnologie diverse». Del pari, il paragrafo 232, lettera a), della disciplina, che rientra nel titolo «Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi» di quest’ultima, stabilisce che tale misura «dovrebbe essere concepita in modo da consentire la partecipazione di tutte le capacità che possono contribuire efficacemente a risolvere un problema di adeguatezza della capacità di produzione, in particolare tenendo in considerazione (…) la partecipazione di produttori che si avvalgono di tecnologie diverse e di produttori che offrono misure con prestazioni tecniche equivalenti, ad esempio la gestione della domanda, interconnessioni e stoccaggio».

197

Come sostenuto dalla Commissione e dalle intervenienti, tali disposizioni sono espressione del principio di neutralità tecnologica, il quale richiede che un meccanismo di capacità non favorisca unilateralmente una determinata tecnologia di erogazione o di produzione di energia, tra cui quella a base di combustibili fossili o di fonti di energia rinnovabili (v. precedente punto 90 e seguenti nonché successivo punto 205). È in tale spirito di neutralità tecnologica che, al fine di porre rimedio a un problema di adeguatezza della capacità, dette disposizioni richiedono che siano introdotti adeguati incentivi a ricorrere maggiormente a tecnologie sostituibili con prestazioni tecniche equivalenti, come la gestione della domanda, le interconnessioni e le soluzioni di stoccaggio.

[omissis]

iv) Sulla quarta sottoparte, vertente sull’insufficiente partecipazione di capacità straniera

[omissis]

219

La questione dell’accesso equo e non discriminatorio di capacità straniera, inclusa di gestione della domanda, a un mercato delle capacità nazionale è disciplinata in modo specifico nella sezione 3.9.6, intitolata «Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi» e, in particolare, al paragrafo 232, lettera b), della disciplina, conformemente al quale «[l]a misura dovrebbe essere concepita in modo da consentire la partecipazione di tutte le capacità che possono contribuire efficacemente a risolvere un problema di adeguatezza della capacità di produzione, in particolare tenendo in considerazione [l]a partecipazione da parte di gestori di altri Stati membri laddove tale partecipazione è materialmente possibile in particolare in un contesto regionale, ossia quando la capacità può essere materialmente fornita allo Stato membro in attuazione della misura e gli obblighi stabiliti nella misura possono essere rispettati». Ne risulta che uno Stato membro che istituisce un mercato delle capacità non è tenuto ad aprire immediatamente tale mercato alla capacità straniera e a trattarla su un piano di parità con quella nazionale, ma è soltanto tenuto a rendere possibile l’accesso di detta capacità straniera laddove ciò è necessario per risolvere un problema di adeguatezza delle capacità e «laddove tale partecipazione è materialmente possibile», segnatamente quando «gli obblighi stabiliti ne[l regime di aiuti] possono essere rispettati». Nemmeno il paragrafo 233, lettera a), della disciplina prevede il requisito di trattare in modo perfettamente identico la capacità nazionale e straniera, ma si limita a richiedere, in termini negativi, che il regime di aiuti non riduca «gli incentivi ad investire in capacità di interconnessione».

220

È alla luce di tali obblighi di apertura graduale del mercato nazionale delle capacità che occorre esaminare se la contestazione della Tempus vertente sull’introduzione da parte dello Stato polacco di una soluzione transitoria e di una soluzione obiettivo (v. articolo 6 della legge), le quali sono volte ad attuare tali obblighi, avrebbe dovuto suscitare dubbi in capo alla Commissione.

[omissis]

226

Con la seconda parte della quarta sottoparte, la Tempus censura la Commissione per aver accettato, in via provvisoria, la soluzione transitoria, sebbene essa fosse tanto inappropriata quanto illegittima. In primo luogo, in quanto «custodi» delle CMU che partecipano alle aste del mercato polacco dell’energia elettrica, i GST limitrofi si troverebbero di fronte a gravi conflitti di interessi, in quanto sarebbero anzitutto incoraggiati a tutelare l’adeguatezza delle risorse sulla loro rete o sul loro mercato nazionale e non a giungere rapidamente ad un accordo con il PSE, che farebbe perdere loro tale ruolo di custode. In secondo luogo, un GST non preferirebbe una CMU di gestione della domanda, dal momento che quest’ultima riduce i vincoli sulla rete e, pertanto, la redditività di un’espansione del trasferimento di capacità. In terzo luogo, la Commissione avrebbe accettato una violazione delle norme dell’Unione che disciplinano la separazione dei GST, dato che un GST separato non può, neppure per un periodo transitorio, svolgere in parallelo il ruolo di produttore e quello di operatore di gestione della domanda che partecipa attivamente alle aste del meccanismo di capacità polacco.

[omissis]

228

Per quanto concerne l’asserito ruolo dei GST come «custodi» delle CMU, è sufficiente rilevare che il primo argomento della Tempus, vertente sull’asserito conflitto di interessi dei GST, non è né plausibile né suffragato, tenuto conto delle dettagliate spiegazioni in senso contrario fornite dalla Commissione e dalle intervenienti, anche in risposta al quesito scritto posto dal Tribunale. In tal senso, risulta illogico, o addirittura contraddittorio, ritenere che un GST straniero, nella sua qualità di interconnettore soggetto agli obblighi previsti all’articolo 12 della direttiva 2009/72 e di offerente partecipante alle aste del meccanismo di capacità polacco, non miri ad agevolare la partecipazione di capacità straniera al mercato polacco delle capacità. Per contro, il volume di capacità assegnato a tale GST nell’ambito di dette aste è destinato proprio ad essere riservato a detta capacità straniera, il cui accesso non discriminatorio a tale volume deve essere garantito [articolo 12, lettere d) e f), in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, di detta direttiva]. Inoltre, le rendite derivanti da una siffatta partecipazione sono tali da rafforzare la posizione di mercato di detta capacità straniera nell’interesse tanto della sicurezza dell’approvvigionamento nei mercati interconnessi quanto della gestione sicura, affidabile ed efficiente dei flussi di energia elettrica sulla rete, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse, conformemente all’obiettivo previsto all’articolo 12, lettera d), della direttiva 2009/72. Del pari, aumentando gli scambi transfrontalieri che sono idonei ad influenzare, in maniera positiva, l’adeguatezza della capacità nelle reti interconnesse, la partecipazione di capacità straniera tramite un GST straniero è piuttosto favorevole all’accoppiamento dei mercati previsto al punto 232, lettera d), della disciplina nonché alla liberalizzazione del mercato interno dell’energia elettrica, e non l’inverso. In ogni caso, la Tempus non è stata in grado di dimostrare che una partecipazione siffatta sarebbe tale da impedire o ridurre il contributo delle capacità straniere alla sicurezza dell’approvvigionamento sulle loro reti o sui rispettivi mercati nazionali.

229

Pertanto, il primo argomento non può essere accolto.

230

È giocoforza constatare che il secondo argomento della Tempus, vago e succinto, in base al quale un GST non preferisce una CMU di gestione della domanda, sulla base del rilievo che essa riduce i vincoli sulla rete e, quindi, la redditività di un’espansione del trasferimento di capacità, non è convincente e non può essere accolto. In primo luogo, l’argomento vertente sull’economia di capacità sulla rete che sono, quindi, disponibili all’esportazione verso zone transfrontaliere, contraddice il primo argomento della Tempus, come respinto ai precedenti punti 228 e 229, in base al quale i GST sarebbero anzitutto incoraggiati a tutelare l’adeguatezza delle risorse sulla loro rete o sul loro mercato nazionale. In secondo luogo, una discriminazione tra la capacità di produzione e gli operatori di gestione della domanda per quanto riguarda il volume di capacità assegnato a un GST straniero in un’asta del meccanismo di capacità polacco è esplicitamente vietata dall’articolo 12, lettera f), letto in combinato disposto con l’articolo 2, punto 18, della direttiva 2009/72. In terzo luogo, la Repubblica di Polonia e la PGE hanno sostenuto, in modo plausibile, che la gestione della domanda non incide sulla necessità di sviluppare le infrastrutture di rete, in quanto essa riduce il fabbisogno energetico sulla rete solo durante i periodi di insufficienza che determinano in parallelo un aumento dei prezzi del mercato dell’energia elettrica e che, durante gli altri periodi, gli operatori di gestione della domanda gestiscono i loro clienti in modo normale, il che richiede, quindi, una disponibilità adeguata di infrastrutture di rete. Infatti, la Tempus non sostiene che la gestione della domanda contribuisce a ridurre il fabbisogno di infrastrutture di rete in ipotesi di utilizzo stabile e continuativo dei suoi metodi da parte dei clienti, a prescindere dai segnali di prezzo del mercato dell’energia elettrica. Non risulta che una tale riduzione del fabbisogno di infrastrutture sia oggetto del loro modello commerciale attuale, circostanza che potrebbe spiegare, in parte, il loro potenziale limitato nel mercato delle capacità polacco (v. precedente punto 103 e seguenti). Infine, come giustamente ricordano tali intervenienti, non è possibile separare completamente i produttori di energia elettrica e gli operatori di gestione della domanda dall’attività dei GST, segnatamente nell’ambito degli scambi transfrontalieri (v. precedente punto 228).

231

Pertanto, anche il secondo argomento dev’essere respinto in quanto infondato.

232

Per quanto riguarda il terzo argomento della Tempus, vertente su una violazione delle norme dell’Unione che disciplinano la separazione dei GST e sull’asserito divieto di svolgere in parallelo il ruolo di produttore e quello di operatore di gestione della domanda che partecipa alle aste dal meccanismo di capacità polacco, risulta dalle osservazioni dettagliate trasmesse dalla Commissione, dalla Enel X, dalla PGE e dalla Repubblica di Polonia in risposta al quesito scritto del Tribunale, osservazioni che la Tempus ha contestato solo in modo molto vago e succinto, che tale argomento si fonda su una premessa erronea.

233

Infatti, l’obbligo di separazione previsto all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a separare, nei loro mercati energetici nazionali, le reti di trasporto e la gestione delle attività di generazione e fornitura, lascia impregiudicati i compiti incombenti ai GST, in qualità di interconnettori, ai sensi dell’articolo 12 della medesima direttiva, che corrispondono a quelli attribuiti alla PSE e ai GST stranieri nell’ambito della soluzione transitoria (v. precedente punto 228). Inoltre, la Commissione e tali intervenienti hanno chiarito, in modo convincente, che, in tale qualità, detti GST si limitano a svolgere un’attività di intermediazione e di facilitatore, consentendo alla capacità straniera di avere un accesso non discriminatorio al volume di capacità attribuito a un GST straniero in occasione delle aste del meccanismo di capacità polacco. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Tempus, per un GST non sussiste confusione tra la sua qualità di gestore di rete e di interconnettore, da un lato, e attività di generazione o fornitura di energia elettrica della capacità di produzione e di gestione della domanda, dall’altro lato.

234

Di conseguenza, anche il terzo argomento della seconda parte della quarta sottoparte deve essere respinto in quanto infondato, così come tale sottoparte nella sua integralità.

[omissis]

4) Sulla terza parte, vertente sull’asserita incompletezza della valutazione e sull’asserita inosservanza dell’effetto di incentivazione dell’aiuto

i) Sulla prima sottoparte, concernente l’asserita retroattività del regime di aiuti

[omissis]

245

In via preliminare occorre ricordare che, per quanto riguarda l’effetto di incentivazione degli aiuti, devono essere prese in considerazione le disposizioni della sezione 3.2.4 (segnatamente i paragrafi da 49 a 52) della disciplina. Conformemente al paragrafo 49 della disciplina, il regime di aiuti può essere considerato compatibile con il mercato interno solo se comporta un effetto di incentivazione. Ciò si verifica «quando l’aiuto stimola il beneficiario a cambiare comportamento, inducendolo a garantire un livello maggiore di tutela dell’ambiente o a migliorare il funzionamento di un mercato [europeo] dell’energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile, ossia un cambiamento di comportamento che non si verificherebbe senza l’aiuto». Inoltre, «[g]li aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica». Conformemente al paragrafo 50 della disciplina, in sostanza, gli aiuti sono considerati come privi di effetto di incentivazione per il beneficiario e, quindi, come incompatibili con il mercato interno se, nel momento in cui tale beneficiario inoltra la domanda di aiuto alle autorità nazionali, le attività legate al progetto hanno già avuto inizio.

246

Per quanto concerne il paragrafo 49 della disciplina, risulta dal passaggio «inducendolo a garantire un livello maggiore di tutela dell’ambiente o a migliorare il funzionamento di un mercato dell’energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile» che l’effetto di incentivazione dell’aiuto per l’adeguatezza della capacità può essere collegato a uno o all’altro di tali obiettivi, in funzione della ponderazione che lo Stato membro deve effettuare alla luce dei criteri e degli obiettivi generali previsti ai paragrafi 30, 219 e 220 di tale disciplina (v. precedente punto 89 e seguenti). Ciò è confermato dal paragrafo 69 della disciplina, in base al quale gli «aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia sono considerati proporzionati se l’importo dell’aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per ottenere il livello di tutela dell’ambiente o l’obiettivo in materia di energia perseguiti». Di conseguenza, quando, come nel caso di specie, lo Stato membro persegue anzitutto, tramite un meccanismo di capacità, l’obiettivo di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e, quindi, di «migliorare il funzionamento di un mercato [europeo] dell’energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile», detto effetto di incentivazione è legato, in via principale, agli incentivi per gli operatori a mettere a disposizione la capacità di produzione necessaria a tal fine e, solo in subordine, all’obiettivo di tutela dell’ambiente. Come esposto al precedente punto 117 e seguenti, nell’ambito del meccanismo di capacità polacco, tali incentivi si fondano sui criteri CAPEX che consentono agli operatori di ottenere accordi di capacità pluriennali, circostanza che conferisce loro la necessaria stabilità sotto il profilo del reddito, anche per finanziare o ammortizzare i loro investimenti nella creazione o nella modernizzazione di capacità di produzione.

[omissis]

252

In primo luogo, tale argomento non tiene conto del fatto che gli aiuti in esame, ossia i pagamenti di capacità, potevano essere concessi solo a seguito dell’autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione, intervenuta il 7 febbraio 2018, dell’entrata in vigore della legge e della chiusura della primissima asta, prevista per il 2018, che ha determinato l’attribuzione dei primi accordi di capacità per il primo anno di consegna nel 2021. Pertanto, la data di concessione degli aiuti non può essere anteriore a quella di chiusura della prima asta il cui risultato attribuisce al partecipante scelto, in base alla legge, il diritto di beneficiare di pagamenti di capacità (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 21 marzo 2013, Magdeburger Mühlenwerke, C‑129/12, EU:C:2013:200, punti 4041; del 6 luglio 2017, Nerea, C‑245/16, EU:C:2017:521, punti 3233, e del 28 ottobre 2020, INAIL, C‑608/19, EU:C:2020:865, punti da 30 a 34). Inoltre, anche supponendo che la Tempus miri a far valere che l’effetto di incentivazione deve essere legato all’entrata in vigore del regime di aiuti, ossia nel dicembre 2017, un siffatto argomento contraddirebbe la sua stessa constatazione in base alla quale la presa in considerazione di spese di investimento anteriori, per un periodo di cinque anni, era possibile e comportava un tale effetto di incentivazione.

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Tempus Energy Germany GmbH e la T Energy Sweden AB sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., dalla Enel X Polska z o.o. e dalla Enspirion sp. z o.o.

 

3)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.

 

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2021.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.