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Document 62011TJ0487

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2014.
(pubblicazione per estratto) Banco Privado Português, SA e Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA contro Commissione europea.
Aiuti di Stato – Settore finanziario – Garanzia di Stato che accompagna un mutuo bancario – Aiuto destinato a porre rimedio ad una perturbazione grave dell’economia di uno Stato membro – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà – Conformità alle comunicazioni della Commissione concernenti gli aiuti al settore finanziario nel contesto della crisi finanziaria – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione.
Causa T‑487/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:1077

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 dicembre 2014 ( *1 )

«Aiuti di Stato — Settore finanziario — Garanzia di Stato che accompagna un mutuo bancario — Aiuto destinato a porre rimedio ad una perturbazione grave dell’economia di uno Stato membro — Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà — Conformità alle comunicazioni della Commissione concernenti gli aiuti al settore finanziario nel contesto della crisi finanziaria — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑487/11,

Banco Privado Português, SA, con sede in Lisbona (Portogallo),

Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA, con sede in Lisbona,

rappresentate da C. Fernández Vicién, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, T. Mafalda Santos, R. Leandro Vasconcelos e A. Kéri, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn e M. Afonso, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2011/346/UE della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP (GU 2011, L 159, pag. 95),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka e V. Kreuschitz (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 marzo 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

Fatti

1

La Banco Privado Português, SA (in prosieguo: la «BPP») è un istituto finanziario avente sede a Lisbona (Portogallo), che presta servizi di private banking, corporate advisor e private equity [amministrazione fiduciaria personalizzata di patrimoni, consulenza a società, investimenti in titoli non quotati in Borsa] in Portogallo, in Spagna e in minor misura in Brasile e in Sudafrica. I depositanti presso la BPP sono, segnatamente, singoli individui e istituzioni, tra cui cinque casse di mutuo credito agricolo, una cassa di risparmio, vari fondi pensionistici e compagnie assicurative. Le azioni della BPP non sono quotate in Borsa. In data 30 giugno 2008, gli attivi iscritti nel bilancio della BPP ammontavano a EUR 2,9 miliardi, ossia a meno dell’1% del totale degli attivi del settore bancario portoghese. Le quote societarie della BPP sono detenute al 100% dal gruppo Privado Holding SGPS SA (sociedade gestora de participações sociais), SA (in prosieguo: la «holding»).

2

A partire dal settembre 2008, la BPP ha avuto problemi di tesoreria a causa del deterioramento della situazione economica mondiale. Pertanto, il 24 novembre 2008, essa ha informato formalmente la Banca centrale del Portogallo (in prosieguo: la «Banca del Portogallo») che la stessa correva il rischio di non essere in grado di adempiere ai suoi obblighi in materia di pagamenti. Con decorrenza dal 1o dicembre 2008, la Banca del Portogallo ha deciso, segnatamente, di «dispensare la BPP, per un periodo di tre mesi, dal rispetto puntuale degli obblighi contratti in precedenza, in particolare nel quadro dell’attività di private banking, nella misura in cui ciò appariva necessario alla [s]ua ristrutturazione e al [suo] risanamento».

3

Con ordinanza 31268‑A/2008, del 1o dicembre 2008, pubblicata sul Diário da República, seconda serie, n. 235, del 4 dicembre 2008, le autorità portoghesi hanno deciso di accordare alla BPP una garanzia di Stato in forza della legge del 16 settembre 1997, n. 112/97, ossia al di fuori dell’ambito del regime portoghese delle garanzie risultante dalla legge del 20 ottobre 2008, n. 60‑A/2008, quale approvata dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C (2008) 6527, del 29 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato NN 60/08 concesso dal Portogallo – Regime di garanzie a favore degli istituti di credito in Portogallo (GU 2009, C 9, pag. 2). Tale garanzia di Stato è stata concessa il 5 dicembre 2008 ed era intesa a garantire un mutuo pari a EUR 450 milioni che doveva essere accordato alla BPP da un consorzio composto da sei banche portoghesi, ossia la Banco Comercial Português, SA, la Caixa Geral de Depósitos, SA, la Banco Espírito Santo, SA, la Banco BPI, SA, la Banco Santander Totta, SA e la Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL (in prosieguo: le «banche creditrici»). In conformità delle clausole rilevanti dei contratti di mutuo e della garanzia di Stato, la somma prestata era destinata esclusivamente a coprire le passività della BPP iscritte in bilancio al 24 novembre 2008, e doveva servire soltanto a rimborsare i titolari di conti e gli altri creditori, e non a coprire i debiti delle altre controllate della holding. La durata del mutuo era limitata ad un periodo di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Il tasso d’interesse fissato era pari al tasso Euribor, maggiorato di 100 punti base. La remunerazione della garanzia di Stato è stata fissata a 20 punti base, tenuto conto delle controgaranzie presentate dalla BPP.

4

In forza di un contratto di pegno concluso il 5 dicembre 2008 fra la BPP, lo Stato portoghese e la Banca del Portogallo, la BPP ha costituito, a titolo di controgaranzie a favore dello Stato portoghese, un diritto di garanzia prioritaria relativa a vari suoi attivi, fra cui valori mobiliari e beni mobili, nonché un’ipoteca di primo grado su beni immobiliari appartenenti a controllate della holding. In tale fase, il valore di siffatte controgaranzie era stimato a EUR 672 milioni, mentre, alla data del 7 maggio 2010, la Banca del Portogallo le ha valutate in EUR 582 milioni.

5

Il 5 dicembre 2008, le autorità portoghesi hanno notificato alla Commissione la concessione della garanzia di Stato a favore della BPP.

6

Con la decisione C (2009) 1892 definitivo, del 13 marzo 2009, relativa all’aiuto di Stato NN 1/08 – Portugal, Auxílio estatal ao Banco Privado Português – BPP (GU C 174, pag. 1; in prosieguo: la «decisione del 13 marzo 2009»), la Commissione, a titolo di misura urgente, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della concessione della garanzia di Stato alla BPP, sulla base del rilievo che essa era compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), CE.

7

Con ordinanza 13364‑A/2009, pubblicata sul Diário da República, seconda serie, n. 109, del 5 giugno 2009, le autorità portoghesi hanno prorogato di sei mesi la garanzia di Stato in questione. Esse hanno informato al riguardo la Commissione con messaggio di posta elettronica del 23 giugno 2009, senza tuttavia notificarle formalmente tale proroga ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE.

8

Il 23 dicembre 2008, il 12 gennaio 2009, il 19 febbraio 2009, il 24 aprile 2009 e il 10 luglio 2009, la BPP ha rispettivamente presentato alla Banca del Portogallo piani di riassetto, nessuno dei quali è stato notificato dalle autorità portoghesi alla Commissione.

[omissis]

10

Con lettera del 23 giugno 2009 indirizzata alla Commissione, le autorità portoghesi hanno affermato che la proroga di sei mesi della garanzia di Stato era intesa a consentire alla BPP di portare a termine un piano di ristrutturazione e di risanamento, nonché a concretizzare, in un breve lasso di tempo, una soluzione per la salvaguardia degli interessi dei suoi clienti, segnatamente di coloro che avevano investito in un prodotto a rendimento garantito.

11

Il 15 luglio 2009, la Commissione ha invitato le autorità portoghesi a presentare senza indugio il piano di ristrutturazione della BPP, anche a titolo provvisorio, ricordando loro che l’aiuto in questione era considerato illegittimo dal 6 giugno 2009. In assenza di risposta da parte delle autorità portoghesi, la Commissione ha inviato loro un sollecito il 6 ottobre 2009, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1).

12

Con decisione del 10 novembre 2009 e con una lettera dello stesso giorno, inviate alla Repubblica portoghese, la Commissione ha avviato il procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE concernente la concessione della garanzia di Stato alla BPP, e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni (GU C 56, pag. 10; in prosieguo: la «decisione di apertura»). Con la decisione di apertura, la Commissione ha parimenti ingiunto alla Repubblica portoghese, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, di presentare il piano di ristrutturazione della BPP entro un termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della sua lettera, ossia entro il 22 dicembre 2009.

[omissis]

14

Il 3 dicembre 2009, le autorità portoghesi hanno informato la Commissione che la garanzia di Stato sarebbe stata prorogata di sei mesi, ossia fino al 5 giugno 2010, adducendo che, segnatamente, la «perturbazione immediata dell’attività del[la] BPP avrebbe certamente compromesso la soluzione che era in esame in quel momento» e che le banche creditrici avevano «accordato una proroga della scadenza [del mutuo] di altri sei mesi, senza modificare le condizioni cui era subordinato il mutuo e senza erogare un finanziamento supplementare, purché fosse prorogata anche la relativa garanzia statale». Tale proroga della garanzia di Stato è avvenuta tramite l’ordinanza 26556‑B/2009, pubblicata nel Diário da República, seconda serie, n. 236, del 7 dicembre 2009, senza tuttavia la notifica formale alla Commissione da parte delle autorità portoghesi ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

15

In un documento inviato alla Commissione il 25 febbraio 2010, le autorità portoghesi hanno illustrato gli elementi sui quali esse ritenevano che si dovesse imperniare una soluzione dei problemi che la BPP aveva causato a un numero considerevole dei suoi clienti, ossia agli investitori nei «fondi speculativi»; ciò ha comportato, fra le altre misure, la creazione, il 30 marzo 2010, di un Fundo Especial de Investimento (FEI) (fondo speciale di investimento).

16

Nel medesimo documento, oltre alle misure previste per apportare una soluzione a favore dei clienti della BPP, le autorità portoghesi hanno ribadito la necessità di concedere e prorogare la garanzia di Stato, dal momento che l’operazione di finanziamento della BPP aveva costituito uno strumento di breve durata necessario per mantenere il suo finanziamento e per rendere possibile l’ulteriore realizzazione di uno studio di redditività, nonché per stabilizzare il sistema finanziario nazionale. Inoltre, le autorità portoghesi hanno sottolineato, in tale documento, l’obiettivo esclusivo della garanzia di Stato, consistente nel consentire alla BPP di presentare un piano di ristrutturazione e, da ultimo, l’attuazione di una soluzione destinata a garantire la protezione dei suoi investitori. Infine, nel documento in questione, le autorità portoghesi hanno descritto il contenuto dei piani di ristrutturazione e di risanamento della BPP del 12 gennaio, del «27 aprile» e del 10 giugno 2009, nonché il rigetto di detti piani da parte della Banca del Portogallo e del governo portoghese.

17

Con decisione del 15 aprile 2010, entrata in vigore il 16 aprile 2010 alle ore 12, la Banca del Portogallo ha revocato alla BPP la licenza bancaria, data l’impossibilità di ristrutturare o ricapitalizzare tale banca.

18

Il 21 aprile 2010, le banche creditrici hanno chiesto l’esecuzione della garanzia di Stato e, il 7 maggio 2010, lo Stato portoghese ha rimborsato loro l’importo totale del mutuo oggetto di tale garanzia.

19

Il 22 aprile 2010, la Banca del Portogallo ha chiesto l’apertura di una procedura di liquidazione della BPP (causa 519/10.5TYLSB) presso il Tribunale di commercio di Lisbona, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del decreto legge del 25 ottobre 2006, n. 199/2006, e ha presentato una proposta di designazione della commissione liquidatrice. Con ordinanza del 23 aprile 2010, il Tribunale di commercio di Lisbona ha deciso di proseguire nella liquidazione, designando una commissione liquidatrice e fissando un termine di 30 giorni per l’insinuazione dei crediti.

20

Il 20 luglio 2010, la Commissione ha adottato la decisione 2011/346/UE, riguardante l’aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del[la] BPP (GU 2011, L 159, pag. 95; in prosieguo: la «decisione impugnata»), che dichiara tale aiuto incompatibile con il mercato interno (articolo 1) e ordina alla Repubblica portoghese il suo recupero immediato ed effettivo (articoli 2 e 3).

[omissis]

22

Con lettera del 23 febbraio 2011, a seguito di una domanda delle autorità portoghesi, la commissione liquidatrice ha riconosciuto il credito dello Stato portoghese fino a concorrenza dell’importo del mutuo in forza del quale esso ha beneficiato di una surroga.

Procedimento e conclusioni delle parti

23

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 settembre 2011, la BPP e la Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA (in prosieguo, congiuntamente: la «ricorrente») hanno presentato il presente ricorso.

24

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’aiuto in questione illegittimo e incompatibile con il mercato interno per il periodo dal 5 dicembre 2008 al 5 giugno 2009;

in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ordina il recupero dell’aiuto in questione;

in ancora ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ordina il recupero dell’aiuto in questione per il periodo dal 5 dicembre 2008 al 5 giugno 2009;

condannare la Commissione alle spese.

[omissis]

29

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere le domande proposte in via principale e in subordine;

condannare la ricorrente alle spese.

[omissis]

32

A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

33

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

34

Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 14 marzo 2014. In udienza, in risposta ad un quesito orale del Tribunale, la ricorrente ha affermato di accettare la decisione del Tribunale di versare agli atti il controricorso, malgrado il suo carattere tardivo, e di ciò si è preso atto nel verbale di udienza.

In diritto

Sintesi dei motivi di annullamento

35

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

[omissis]

43

Conformemente alla struttura delle disposizioni di cui all’articolo 107 TFUE, il Tribunale ritiene necessario esaminare, anzitutto, il terzo motivo, attinente ad un manifesto errore di valutazione dei fatti e ad una violazione della nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Verranno poi esaminati il secondo motivo, attinente ad una violazione della disposizione derogatoria prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, nonché i motivi dal quarto al settimo, e solo da ultimo il primo motivo, attinente ad un difetto di motivazione.

Sul terzo motivo, attinente ad un manifesto errore di valutazione dei fatti e ad una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

Osservazioni preliminari

44

Secondo la ricorrente, se la Commissione dispone di un ampio potere «discrezionale» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essa ha cionondimeno l’obbligo di esaminare in maniera accurata e imparziale tutti gli elementi rilevanti di una causa. In tal senso, essa è tenuta ad effettuare un’analisi corretta della situazione del mercato, della posizione del beneficiario e dei suoi concorrenti in seno a tale mercato, delle condizioni degli scambi tra Stati membri e ad «indicare il vantaggio conferito dalla misura [di aiuto] negli scambi [suddetti]» alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data di adozione della sua decisione. Orbene, nella specie, la Commissione avrebbe proceduto ad una qualificazione giuridica erronea dei fatti, e non avrebbe tenuto conto del fatto che la BPP non esercitava più attività che corrispondevano al suo oggetto sociale normale a partire dal 24 novembre 2008, né del fatto che la garanzia di Stato era unicamente intesa a far fronte a talune passività anteriori alla data di concessione di detta garanzia. In tal senso, da un lato, la Commissione non avrebbe preso in considerazione il fatto che, a partire da tale data, la BPP non era più un concorrente degli altri istituti di credito, benché, rilevando che la BPP «sarebbe potut[a] entrare o tornare sul mercato a breve termine», la Commissione avrebbe essa stessa ammesso che la BPP non operava più sul mercato. Dall’altro, la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che la garanzia di Stato mirava esclusivamente a far fronte a talune passività iscritte nel bilancio della BPP alla data del 24 novembre 2008, e che essa poteva essere utilizzata soltanto per rimborsare i titolari di conti e altri creditori, e non per operare sul mercato o per coprire i debiti delle altre controllate della holding o le responsabilità extrapatrimoniali o di altro tipo risultanti da altre attività o servizi finanziari forniti, direttamente o indirettamente, dalla BPP. Di conseguenza, la concessione di detta garanzia non sarebbe servita a consentire alla BPP l’esercizio di un’attività normale di istituto di credito sul mercato, come concorrente attuale o potenziale, né sarebbe stata idonea a conferirle un vantaggio che falsa la concorrenza rispetto ad altri istituti di credito o a pregiudicare gli scambi fra Stati membri. Il punto 72 della decisione impugnata confermerebbe tale conclusione, in quanto la Commissione ha ivi rilevato che la liquidazione della BPP aveva dimostrato che non esisteva una distorsione della concorrenza.

[omissis]

46

Quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale «la Commissione dispone di ampi poteri discrezionali» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è sufficiente rammentare che tale argomento travisa manifestamente la giurisprudenza costante che ha riconosciuto che la nozione di aiuto ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi, cosicché, da un lato, il giudice dell’Unione europea deve esercitare, in linea di principio, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, dall’altro, salvo eccezioni, la Commissione non gode di un margine di discrezionalità a tal riguardo (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, Racc. pag. I-10515, punti da 111 a 113). Di conseguenza, tale argomento deve essere respinto.

47

Occorre cionondimeno verificare se le valutazioni della Commissione concernenti l’esistenza di un aiuto di Stato, come illustrate ai punti da 56 a 60 della decisione impugnata, siano inficiate o meno da errori di fatto o di diritto, dal momento che il ragionamento della ricorrente, nella parte in cui rimanda ad una «qualificazione giuridica erronea dei fatti», deve essere inteso come riferito sia al criterio del vantaggio sia ai criteri del pregiudizio degli scambi fra Stati membri e di distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

48

Di conseguenza, occorre valutare anzitutto se, nella decisione impugnata, la Commissione abbia correttamente qualificato la garanzia di Stato come misura di aiuto che concede un vantaggio economico alla BPP.

Sull’esistenza di un vantaggio economico a favore della BPP

49

Ai termini dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

50

Pertanto, solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Emerge infatti dal tenore stesso di tale disposizione e dalle norme procedurali di cui all’articolo 108 TFUE che i vantaggi concessi con mezzi diversi dalle risorse statali esulano dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui trattasi (sentenza della Corte del 19 marzo 2013, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a., C‑399/10 P e C‑401/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 99 e la giurisprudenza citata).

51

Sono in particolare considerati aiuti gli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti, dal momento che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE definisce gli interventi statali in funzione dei loro effetti (v., in tal senso, sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a., cit. al punto 50 supra, punti 101 e 102 nonché la giurisprudenza citata).

52

Inoltre, un intervento statale che può, al tempo stesso, collocare le imprese alle quali si applica in una situazione più favorevole rispetto ad altre e creare un rischio sufficientemente concreto che si realizzi, in futuro, un onere supplementare per lo Stato può gravare sulle risorse statali. In particolare, vantaggi conferiti sotto forma di una garanzia statale possono comportare un onere supplementare per lo Stato (v., in tal senso, sentenza Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a., cit. al punto 50 supra, punti 106 e 107 nonché la giurisprudenza citata).

53

Nella specie, per quanto riguarda la qualificazione della garanzia di Stato come aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, si deve rammentare che, al punto 24 della decisione del 13 marzo 2009, la Commissione aveva essenzialmente ritenuto che, grazie alla garanzia di Stato, la BPP avesse ottenuto un finanziamento che la stessa non sarebbe stata capace di ottenere sul mercato e che, pertanto, ad essa sarebbe stato attribuito un vantaggio economico che ne rafforzava la posizione rispetto ai suoi concorrenti e comportava una distorsione della concorrenza nonché un pregiudizio degli scambi fra Stati membri. Al punto 38 di detta decisione, la Commissione ha precisato, in sostanza, che un premio di 20 punti base era inferiore al livello da fissare attenendosi alla raccomandazione della BCE del 20 ottobre 2008, la quale indicava un premio fisso di 50 punti base per garanzie concesse a banche solventi per un periodo inferiore ad un anno. Al punto 39 della stessa decisione, la Commissione aveva segnatamente aggiunto che, «[n]onostante il valore elevato delle controgaranzie offerte, la remunerazione della garanzia di Stato continua[va] ad essere sostanzialmente inferiore a quanto sarebbe ritenuto adeguato, in generale, per banche in difficoltà».

[omissis]

55

Si evince chiaramente dalle considerazioni che precedono che, da un lato, a partire dalla decisione del 13 marzo 2009, la Commissione ha effettuato una valutazione constante e coerente della garanzia di Stato quale misura di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che, dall’altro, al punto 59 della decisione impugnata, essa ha risposto all’argomento delle autorità portoghesi, come reiterato, in sostanza, dalla ricorrente nell’ambito del presente giudizio, secondo il quale la BPP avrebbe cessato di operare sul mercato a partire dal 1o dicembre 2008.

56

Per quanto riguarda l’esistenza di un vantaggio, occorre sottolineare che la ricorrente non contesta, né nell’ambito del presente motivo né in quello degli altri motivi dedotti a sostegno del proprio ricorso, la valutazione della Commissione secondo la quale, da un lato, senza la garanzia di Stato, ossia in circostanze «normali» di mercato, la BPP non sarebbe stata in grado di ottenere il mutuo alle condizioni finanziarie vantaggiose accordate dalle banche creditrici e, dall’altro, la remunerazione della garanzia di Stato in quanto tale era considerevolmente inferiore a quanto sarebbe ritenuto adeguato, in generale, per le banche in difficoltà (v. punto 57 della decisione impugnata). La ricorrente non contesta neanche che tale vantaggio economico sia stato finanziato mediante risorse statali, poiché quest’ultimo criterio era stato soddisfatto al più tardi a seguito del rimborso del mutuo da parte dello Stato portoghese alle banche creditrici in esecuzione della garanzia di Stato (v. punto 56, in fine, della decisione impugnata).

57

Infatti, la ricorrente contesta unicamente che la concessione di tale vantaggio sia stata collegata ad un’attività concorrenziale della BPP sul mercato nei confronti di altri istituti finanziari. Orbene, anche qualora si ritenesse che tale argomento possa essere accolto, esso non può incidere sulla qualificazione come vantaggio della garanzia di Stato.

58

Di conseguenza, la Commissione ha correttamente concluso, nella decisione impugnata, che la BPP aveva beneficiato di un vantaggio proveniente da risorse statali.

Sui criteri di attività economica, di pregiudizio degli scambi e di distorsione della concorrenza

59

Per quanto attiene all’argomento secondo il quale, a partire dal 24 novembre 2008, la BPP non era più operante sul mercato quale concorrente attuale o potenziale di altri istituti finanziari, si deve rilevare, in primo luogo, che la ricorrente non contesta che, in tale fase, la BPP conservava il proprio status di impresa ai sensi dell’articolo 107 TFUE in quanto essa continuava ad esercitare un’attività economica, seppur ridotta (v., in tal senso, sentenze della Corte del 3 marzo 2011, AG2R Prévoyance, C-437/09, Racc. pag. I-973, punti 41 e 42 nonché la giurisprudenza citata, e del Tribunale del 12 settembre 2013, Germania/Commissione, T‑347/09, punti 25 e 26 nonché la giurisprudenza citata).

60

In secondo luogo, quanto al criterio del pregiudizio degli scambi fra Stati membri, è stato statuito che, quando l’aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell’ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi devono ritenersi influenzati dall’aiuto. A tale proposito, il fatto che un settore economico, come quello dei servizi finanziari, sia stato oggetto di un rilevante processo di liberalizzazione a livello comunitario, che ha accentuato la concorrenza che già poteva derivare dalla libera circolazione dei capitali prevista dal Trattato, è idoneo a configurare un’incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza, nonché gli effetti di tali aiuti sugli scambi fra Stati membri (v., in tal senso, sentenza della Corte del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e a., C-222/04, Racc. pag. I-289, punti 141, 142 e 145, primo trattino, nonché la giurisprudenza citata).

61

In terzo luogo, quanto al criterio della distorsione della concorrenza, occorre ricordare che gli aiuti diretti a sgravare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività falsano, in linea di principio, le condizioni di concorrenza (sentenza della Corte del 30 aprile 2009, Commissione/Italia e Wam, C-494/06 P, Racc. pag. I-3639, punto 54; v., in tal senso, sentenza della Corte del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, Racc. pag. I-6857, punto 30).

62

In quarto luogo, si evince da una giurisprudenza costante che, ai fini della qualificazione di una misura di Stato, la Commissione non è tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenza della Corte del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, Racc. pag. I-4727, punto 134).

63

Nella specie, alla BPP è stata ritirata la licenza bancaria solo il 16 aprile 2010, ed essa è stata messa in liquidazione solo il 22 e 23 aprile 2010. Di conseguenza, fra il 24 novembre 2008 e le summenzionate date, essa continuava ad essere un operatore presente sul mercato. In tal senso, al momento della concessione della garanzia di Stato, la BPP costituiva non solo un’«impresa» beneficiaria ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ma esercitava parimenti, durante tale periodo, quantomeno un’attività commerciale ridotta che consisteva nell’offrire o nel gestire taluni prodotti o servizi finanziari, gestione la cui continuità è stata resa possibile dal mutuo e dalla garanzia di Stato.

64

A tal riguardo, la ricorrente non è riuscita a dimostrare che una siffatta attività commerciale della BPP fosse assente.

65

In tal senso, in primo luogo, il 1o dicembre 2008 la Banca del Portogallo ha segnatamente deciso di «dispensare [la] BPP, per un periodo di tre mesi, dal rispetto puntuale degli obblighi contratti in precedenza, in particolare nel quadro dell’attività di private banking, nella misura in cui ciò appariva necessario alla [s]ua ristrutturazione e al [suo] risanamento», il che implica necessariamente la continuità della sua presenza sul mercato nel periodo in questione.

66

In secondo luogo, sia il contratto di mutuo sia quello avente ad oggetto la garanzia di Stato, come autorizzata dall’ordinanza 31268‑A/2008, del 1o dicembre 2008, rano intesi a coprire le passività della BPP iscritte nel suo bilancio alla data del 24 novembre 2008, nonché il rimborso dei suoi titolari di conti e altri suoi creditori che si erano fatti vivi a tale data. Poiché il problema del finanziamento di tali debiti era stato dunque provvisoriamente risolto, tale circostanza indica di per sé che la BPP ha potuto continuare, in una certa misura, la propria attività commerciale.

67

In terzo luogo, è pacifico che, fra il 23 dicembre 2008 e il 10 luglio 2009, la BPP ha sottoposto vari piani di ristrutturazione alla Banca del Portogallo, che quest’ultima non ha accettato, ragion per cui nessuno di essi è stato notificato alla Commissione dalle autorità portoghesi (v. punto 8 supra). Orbene, tali piani di ristrutturazione potevano avere come obiettivo ultimo soltanto il risanamento e il riassetto della BPP, affinché essa potesse riprendere pienamente la propria attività commerciale normale. A tal riguardo occorre parimenti fare riferimento, anzitutto, ai paragrafi 2, 30 e 31 della comunicazione della Commissione intitolata «L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale» (GU 2008, C 270, pag. 8; in prosieguo: la «comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie»), la quale instaura un collegamento fra la ristrutturazione e il ripristino della redditività delle istituzioni finanziarie di cui trattasi; poi, al punto 4 della comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e [sulla] valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU 2009, C 195, pag. 9), e, infine, al paragrafo 17 della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (GU 2004, C 244, pag. 2; in prosieguo: «orientamenti di salvataggio e ristrutturazione»). In questo stesso senso, la Commissione ha giustamente fatto valere che la lettera delle autorità portoghesi del 23 giugno 2009 nonché il documento inviato da dette autorità alla Commissione il 25 febbraio 2010 confermavano che dette autorità avevano collegato la concessione nonché la proroga della garanzia di Stato alla necessità di consentire alla BPP, segnatamente, di elaborare un piano di ristrutturazione e, pertanto, di mantenere provvisoriamente la sua presenza sul mercato.

68

In quarto luogo, come si evince dal paragrafo 15 degli orientamenti di salvataggio e ristrutturazione, i cui principi generali sono dichiarati applicabili ai sensi del paragrafo 10 della comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie, si ritiene che gli aiuti per il salvataggio, come le garanzie di Stato, siano unicamente, per loro stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile, limitata ad un massimo di sei mesi, e avente come «obiettivo principale» quello di «consentire di mantenere in attività un’impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione». Analogamente, il paragrafo 30 della comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie enuncia che, «[q]ualora sia necessario fare ricorso al regime di garanzia a favore di singole istituzioni finanziarie, è indispensabile che tale misura di salvataggio di emergenza destinata a mantenere a galla l’istituzione insolvente (...) sia seguita (...) da passi adeguati verso una ristrutturazione o una liquidazione del beneficiario» che comportano «l’esigenza della notifica di un progetto di ristrutturazione o di liquidazione per i beneficiari di pagamenti nell’ambito della garanzia». Pertanto, nella specie, in conformità di tali principi, la garanzia di Stato, come autorizzata nella decisione del 13 marzo 2009 per un periodo di sei mesi, mirava principalmente, se non esclusivamente, a mantenere temporaneamente l’attività commerciale della BPP fino alla presentazione, da parte delle autorità portoghesi, del piano di ristrutturazione previsto.

69

Nessuno degli argomenti fatti valere dalla ricorrente è in grado di dimostrare l’assenza di continuità dell’attività commerciale della BPP fino al 16 aprile 2010, data della revoca effettiva della sua licenza bancaria.

[omissis]

72

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale la BPP non esercitava più, dal 24 novembre 2008, attività commerciali che le consentivano di sottrarsi all’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dal momento che la Commissione aveva dimostrato, nella decisione impugnata, che, in tale fase, la BPP costituiva un’impresa che svolgeva una siffatta attività commerciale, seppur ridotta, e che beneficiava di un vantaggio economico.

73

Da quanto precede risulta inoltre che, alla luce della giurisprudenza menzionata ai punti da 60 a 62 supra, la ricorrente non può fare valere che la concessione del vantaggio in questione non era idonea ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare le condizioni di concorrenza. Infatti, consentendo alla BPP di proseguire per un certo periodo di tempo e in una certa misura la propria attività commerciale, l’aiuto in questione, da un lato, ha rafforzato la sua posizione economica rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari e, dall’altro, l’ha provvisoriamente liberata da costi – ossia da costi di finanziamento più elevati per onorare i propri obblighi di pagamento – che essa avrebbe normalmente dovuto sostenere nell’ambito della gestione corrente del suo patrimonio o delle sue attività commerciali quotidiane.

74

Infine, poiché la ricorrente fa valere che il punto 72 della decisione impugnata constata, in maniera contraddittoria, che non esistevano distorsioni della concorrenza, è sufficiente rilevare che tale punto si limita a fare riferimento alla situazione futura della BPP dopo la revoca della sua licenza bancaria e la sua messa in liquidazione; ciò ha portato la Commissione a concludere, in maniera compatibile con la sua valutazione precedente concernente la situazione esistente prima di detta revoca, che in futuro «non vi sarà un rischio di distorsione della concorrenza provocato dal[la] BPP».

75

Di conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto in toto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

Richiamo degli argomenti delle parti

76

Secondo la ricorrente, la decisione impugnata non tiene conto né del fatto che la garanzia di Stato soddisfa le condizioni derogatorie previste all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, nei limiti in cui detta garanzia era destinata «a porre rimedio ad una perturbazione grave dell’economia di uno Stato membro», segnatamente nel corso del periodo che va dal 5 giugno 2009 al 15 aprile 2010, né delle condizioni di compatibilità precisate nella comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie al titolo «3. Garanzie a copertura delle passività delle istituzioni finanziarie». A tal riguardo, la ricorrente precisa, in sostanza, che il contesto in cui la Commissione aveva autorizzato la garanzia di Stato con la sua decisione del 13 marzo 2009 non è mutato e si è protratto fino al 15 aprile 2010. Pertanto, tale misura avrebbe continuato ad essere giustificata e la sua proroga sarebbe persino stata indispensabile per controllare il rischio sistemico connesso ad un fallimento della BPP. Orbene, nella decisione impugnata, la Commissione, non prendendo in considerazione tale aspetto e omettendo di pronunciarsi sulla compatibilità dell’asserito aiuto in questione con il mercato interno, avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

[omissis]

Richiamo del contenuto della decisione del 13 marzo 2009

[omissis]

Richiamo del contenuto della decisione impugnata

[omissis]

Valutazione

82

Con il presente motivo, la ricorrente addebita, in sostanza, alla Commissione di non aver mantenuto, nella decisione impugnata, la sua valutazione iniziale, nei termini in cui figurava nella decisione del 13 marzo 2009, quanto alla compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e dei criteri illustrati nella comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie, sebbene la proroga della garanzia di Stato, i cui termini e condizioni non sarebbero stati modificati, sarebbe stata necessaria per «porre rimedio ad una perturbazione grave dell’economia» portoghese. Occorre pertanto verificare se, così facendo, la Commissione sia incorsa in un manifesto errore di valutazione o in un errore di diritto in sede di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

83

Occorre ricordare, anzitutto, che, da un lato, la deroga prevista all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e, dunque, la nozione di «perturbazione grave dell’economia di uno Stato membro» devono essere interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenza della Corte del 30 settembre 2003, Freistaat Sachsen e a./Commissione, C-57/00 P e C-61/00 P, Racc. pag. I-9975, punto 98). Dall’altro, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in sede di applicazione di tale disposizione, il cui esercizio implica valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario. Il giudice dell’Unione, nell’effettuare il sindacato di legittimità sull’esercizio di tale libertà, non può sostituire la propria valutazione in materia a quella dell’autorità competente, ma deve limitarsi a esaminare se quest’ultima non sia viziata da errore manifesto o da sviamento di potere (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano, C-148/04, Racc. pag. I-11137, punto 71, e Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, cit. al punto 62 supra, punto 176).

84

Occorre poi rilevare che è pacifico fra le parti che la decisione del 13 marzo 2009 conteneva soltanto una valutazione provvisoria e d’urgenza sulla compatibilità dell’aiuto in questione, e che l’autorizzazione della Commissione era chiaramente limitata nel tempo e corredata della condizione del rispetto, da parte delle autorità portoghesi, del loro impegno di presentare, entro un termine di sei mesi, ossia entro il 5 giugno 2009, un piano di ristrutturazione della BPP. Inoltre, detta decisione riconosce esplicitamente l’obbligo di tali autorità di notificare alla Commissione ogni eventuale proroga della garanzia di Stato al di là del periodo iniziale di sei mesi, in conformità dell’autorizzazione provvisoria (v. punti 39, 41 e 44 della decisione del 13 marzo 2009). In tale contesto, è irrilevante che tali elementi essenziali figurino esplicitamente solo nella motivazione di detta decisione e non nel suo dispositivo, il quale si limita ad esporre la decisione di non sollevare obiezioni, e che deve essere letto alla luce di detta motivazione (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 30 aprile 2007, EnBW Energie Baden‑Württemberg/Commissione, T-387/04, Racc. pag. II-1195, punto 127 e la giurisprudenza citata).

85

Occorre precisare che, ai punti 31 e 32 della decisione del 13 marzo 2009, la Commissione si è fondata sulla comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie, la quale, al suo paragrafo 10, richiama i principi generali enunciati negli orientamenti di salvataggio e ristrutturazione. In tal senso, al paragrafo 30 di detta comunicazione, si richiede, in sostanza, indubbiamente per quanto attiene all’applicazione di un regime di garanzia a casi individuali, che la misura di salvataggio di emergenza destinata a mantenere in attività l’istituzione finanziaria insolvente sia seguita da passi adeguati verso una ristrutturazione o una liquidazione del beneficiario, il che comporta l’esigenza della notifica di un progetto di ristrutturazione inteso a garantire il ripristino della sua redditività a lungo termine o di un piano di liquidazione. Inoltre, si evince dal paragrafo 10 della medesima comunicazione, in combinato disposto con il paragrafo 15 degli orientamenti di salvataggio e ristrutturazione, che misure eccezionali di salvataggio, come una garanzia di Stato, non devono, in linea di principio, eccedere una durata di sei mesi. Analogamente, si evince dal paragrafo 25, lettere a) e c), di detti orientamenti che gli aiuti per il salvataggio sotto forma di garanzia devono «cessare entro un termine non superiore a 6 mesi» ed «essere corredati, all’atto della notificazione, di un impegno dello Stato membro interessato a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall’autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio (...), un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova (…) che la garanzia è stata revocata». Infine, ai paragrafi 28 e 29 dei medesimi orientamenti, viene precisato, da un lato, che «la Commissione può decidere di avviare il procedimento, qualora ritenga che vi sia stato un abuso nella concessione (…) della garanzia o che, dopo la scadenza del termine di 6 mesi, il mancato rimborso dell’aiuto non sia più giustificato» e, dall’altro, che «[l]’autorizzazione di aiuti per il salvataggio non comporta la successiva automatica autorizzazione degli aiuti concessi nel quadro di un piano di ristrutturazione. Tali aiuti dovranno essere valutati autonomamente».

86

Inoltre, la ricorrente non ha rimesso in discussione la competenza della Commissione, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, a limitare la sua autorizzazione nel tempo e a corredarla della condizione del rispetto degli impegni presi dallo Stato membro in applicazione della comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie e degli orientamenti di salvataggio e ristrutturazione, né tantomeno il fatto che, nella specie, le autorità portoghesi si sono effettivamente impegnate nel modo descritto nella decisione del 13 marzo 2009.

87

In primo luogo, si evince pertanto dalle considerazioni che precedono che, ai punti 31 e 32 della decisione del 13 marzo 2009, la Commissione ha seguito fedelmente i criteri rilevanti enunciati nella sua comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie, in combinato disposto con gli orientamenti di salvataggio e ristrutturazione, dal momento che il limite temporale e le condizioni alle quali era subordinata l’autorizzazione provvisoria della Commissione poggiano su un’applicazione di detta comunicazione.

88

In secondo luogo, è giocoforza constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha correttamente ritenuto che, a partire dal 5 giugno 2009, i criteri rilevanti dell’autorizzazione provvisoria dell’aiuto in questione, come accordato nella decisione del 13 marzo 2009, non fossero soddisfatti, o non lo fossero più, in quanto le autorità portoghesi, contrariamente ai loro impegni, da un lato, anche successivamente alla scadenza del termine previsto a tal fine, hanno omesso di presentare un piano di ristrutturazione della BPP e, dall’altro, hanno prorogato la garanzia di Stato in due occasioni al di là del termine massimo di sei mesi, come autorizzato da tale decisione e dalla comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie, in combinato disposto con gli orientamenti di salvataggio e ristrutturazione, senza tuttavia notificare formalmente tali proroghe alla Commissione.

89

In terzo luogo, quanto alla valutazione della compatibilità dell’aiuto in questione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, si deve ricordare che, già al punto 39 della sua decisione del 13 marzo 2009, la Commissione aveva ritenuto, in sostanza, che, da un lato, nonostante il valore elevato delle controgaranzie offerte, la remunerazione della garanzia di Stato fosse considerevolmente inferiore a quanto sarebbe ritenuto adeguato, in generale, per banche in difficoltà, e che, dall’altro, solo in via eccezionale essa avrebbe potuto accettare una siffatta remunerazione in quanto adeguata nei limiti in cui essa assicura la sopravvivenza della BPP per un breve periodo di salvataggio, e ciò unicamente a condizione che fosse presentato un piano di ristrutturazione entro un termine di sei mesi. Tale valutazione è conforme ai requisiti previsti al paragrafo 30 della comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie, in combinato disposto con i paragrafi 15 e 25 degli orientamenti di salvataggio e ristrutturazione, secondo i quali un aiuto per il salvataggio non può che essere temporaneo e reversibile, limitato ad un periodo di sei mesi, e deve essere seguito dalla presentazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione oppure dalla prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e, nel caso di una garanzia di Stato, che tale garanzia è stata revocata. Inoltre, è in maniera coerente rispetto a tali considerazioni che la Commissione, al punto 71 della decisione impugnata, ha ricordato che la remunerazione della garanzia di Stato era inferiore al livello normalmente richiesto dalla comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie per considerare compatibile un aiuto, e che l’autorizzazione di questo livello di remunerazione nella sua decisione del 13 marzo 2009 era subordinata alla presentazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

90

Si evince parimenti dalle considerazioni che precedono che la ricorrente non può legittimamente sostenere che il contesto in cui la Commissione aveva provvisoriamente autorizzato la garanzia di Stato con la sua decisione del 13 marzo 2009 non sarebbe mutato e sarebbe rimasto valido fino al 15 aprile 2010.

91

Infine, la ricorrente non può addebitare alla Commissione di essere incorsa in un manifesto errore di valutazione o di avere violato i limiti del suo ampio potere discrezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, come definito dalla comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie, ovvero di essersi discostata illegittimamente dalle norme che essa stessa si era imposta a tal riguardo (v. sentenza della Corte dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance, C-75/05 P e C-80/05 P, Racc. pag. I-6619, punto 60 e la giurisprudenza citata), dal momento che la Commissione aveva fedelmente seguito, nella specie, le norme di detta comunicazione per dichiarare l’incompatibilità con il mercato interno dell’aiuto in questione.

92

Pertanto, è senza commettere un manifesto errore di valutazione né un errore di diritto in sede di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE che la Commissione ha concluso che, in assenza di presentazione di un tale piano di ristrutturazione o di liquidazione alla data del 5 giugno 2009, la garanzia di Stato nonché la sua proroga al di là del 5 giugno 2009 dovevano essere dichiarate incompatibili con il mercato interno.

93

Di conseguenza, il presente motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE

94

Nell’ambito del presente motivo, in primo luogo, la ricorrente addebita alla Commissione, in sostanza, di non avere preso in considerazione il fatto che la garanzia di Stato non ha procurato alla BPP alcun vantaggio economico che abbia potuto giustificare un ordine di recupero. La concessione di tale garanzia, infatti, non sarebbe sfociata né in una diminuzione delle perdite della BPP né in una modifica della situazione di squilibrio finanziario in cui essa si trovava. Pertanto, l’ordine di recupero non sarebbe adeguato all’obiettivo principale che deve essere perseguito, ossia l’eliminazione della distorsione della concorrenza causata dal vantaggio economico procurato. Di conseguenza, la decisione impugnata violerebbe l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

95

È sufficiente richiamare le considerazioni svolte ai punti da 56 a 58 supra per concludere che questa prima parte del quarto motivo deve essere respinta in quanto infondata. Nei limiti in cui la ricorrente aggiunge che la concessione della garanzia di Stato non è sfociata né in una diminuzione delle perdite della BPP né in una modifica della situazione di squilibrio in cui essa si trovava, tale argomento è inconferente. Infatti, da un lato, è soltanto grazie a detta garanzia che la BPP è stata in grado di ottenere il mutuo alle condizioni finanziarie vantaggiose accordate dalle banche creditrici e, dall’altro, la remunerazione di tale garanzia era considerevolmente inferiore a quanto sarebbe ritenuto adeguato, in generale, per le banche in difficoltà (v. punto 57 della decisione impugnata e punto 89 supra); tale constatazione non viene realmente contestata dalla ricorrente.

96

In secondo luogo, la ricorrente sostiene, in via principale, che la Commissione, ordinando il recupero dell’aiuto in questione per motivi esclusivamente procedurali, ossia la mancata presentazione di un piano di ristrutturazione e la mancata notifica delle proroghe della garanzia di Stato, ha violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. In tal senso, la decisione impugnata violerebbe i «principi di giustizia materiale, di proporzionalità e di adeguatezza». In subordine, la ricorrente addebita alla Commissione di avere illegittimamente ordinato il recupero per il periodo dal 5 dicembre 2008 al 5 giugno 2009, sebbene, durante tale periodo, la BPP avrebbe beneficiato dell’autorizzazione di detto aiuto, accordato nella decisione del 13 marzo 2009.

97

Quanto alla censura principale di questa seconda parte, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, inteso ad attuare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario, a meno che tale recupero non sia in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione. Inoltre, conformemente a una giurisprudenza constante, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità. Pertanto, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare aiuti illegittimi è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione A tal riguardo, lo Stato interessato deve giungere ad un’effettiva ripetizione delle somme dovute (v. sentenza della Corte del 29 marzo 2012, Commissione/Italia, C‑243/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 35 e la giurisprudenza citata).

98

Inoltre, tale obbligo di recupero mira a ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell’aiuto. Più precisamente, il recupero di aiuti incompatibili con il mercato interno è diretto a eliminare la distorsione di concorrenza provocata dal vantaggio concorrenziale di cui il beneficiario di tale aiuto gode sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, ripristinando così la situazione anteriore al versamento di detto aiuto (v., in tal senso, sentenze della Corte del 4 aprile 1995, Commissione/Italia, C-348/93, Racc. pag. I-673, punto 27, e del 17 novembre 2011, Commissione/Italia, C-496/09, Racc. pag. I-11483, punto 61). Tali principi sono parimenti menzionati ai paragrafi 13 e 14 della comunicazione della Commissione intitolata «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili [con il mercato interno]» (GU 2007, C 272, pag. 4).

99

Alla luce di tali principi e del fatto che, nella specie, la Commissione ha correttamente concluso, nella decisione impugnata, per l’esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e, pertanto, per la sua illegittimità, si deve ritenere che essa abbia giustamente ordinato allo Stato portoghese il recupero dell’aiuto di cui trattasi, incluso il vantaggio collegato alla concessione della garanzia di Stato. Infatti, come è stato illustrato ai punti 56, 73 e 95 supra, grazie alla concessione di detta garanzia, la BPP ha beneficiato di un vantaggio economico idoneo ad incidere sugli scambi fra Stati membri e a falsare la concorrenza, il quale giustifica l’ordine di recuperare tale vantaggio concorrenziale al fine di ripristinare sul mercato rilevante la situazione anteriore al versamento di detto aiuto. Di conseguenza, la censura principale della ricorrente, secondo la quale la Commissione avrebbe ordinato il recupero dell’aiuto in questione per motivi esclusivamente procedurali, è privo di fondamento e deve essere respinto.

100

Quanto alla questione sussidiaria se la Commissione fosse legittimata ad ordinare il recupero del vantaggio economico conferito dalla garanzia di Stato durante il periodo dal 5 dicembre 2008 al 5 giugno 2009 (v. punto 71 e 85 della decisione impugnata), come prevista dall’autorizzazione provvisoria accordata nella decisione del 13 marzo 2009, occorre richiamare, anzitutto, le considerazioni svolte ai punti 88 e 89 supra.

101

A tal riguardo occorre precisare che il paragrafo 15 e il paragrafo 25, lettere a) e c), degli orientamenti di salvataggio e ristrutturazione, i cui principi generali sono applicabili in forza del paragrafo 10 della comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie, non si pronunciano né sull’oggetto né sulla portata sostanziale o temporale né sulle modalità di un ordine di recupero. In tal senso, il paragrafo 25, lettere a) e c), di detti orientamenti si limita a descrivere le condizioni di un’eventuale autorizzazione di un aiuto per il salvataggio. Ai sensi delle disposizioni figuranti al paragrafo 25, lettera a), di tali orientamenti, viene richiesto che, alla scadenza del termine massimo di sei mesi, in linea di principio, «i prestiti de[bbano] essere rimborsati e le garanzie de[bbano] cessare» e, ai sensi delle disposizioni figuranti al paragrafo 25, lettera c), dei medesimi orientamenti, si richiede parimenti che venga apportata «la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata». Detto paragrafo 25 non definisce dunque né il vantaggio connesso alla concessione di un tale prestito o di una tale garanzia, il quale potrebbe costituire l’oggetto di un ordine di recupero, né il modo in cui il suo importo debba essere calcolato, il che, nel caso delle garanzie, è oggetto del punto 4.2 della comunicazione [della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 (…) CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU 2008, C 155, pag. 10; in prosieguo: la «comunicazione relativa alle garanzie»], nonché della comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14, pag. 6; in prosieguo: la «comunicazione sulla fissazione dei tassi di riferimento»).

102

Cionondimeno, limitando la possibilità di autorizzare aiuti per il salvataggio «in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti» a quelli che presentano una natura «temporanea e reversibile», i paragrafi 15 e 25 degli orientamenti di salvataggio e ristrutturazione poggiano sulla premessa generale secondo la quale ogni vantaggio concesso provvisoriamente a titolo di un aiuto per il salvataggio, a prescindere dalla forma, deve essere restituito se le condizioni di autorizzazione alle quali la sua concessione provvisoria è subordinata non ricorrono o non ricorrono più. Tale interpretazione è conforme al carattere reversibile e alla ratio dell’aiuto per il salvataggio, il quale mira unicamente a consentire all’impresa in difficoltà di attraversare un breve periodo di crisi, al termine del quale essa o riesce essa stessa a riprendersi, il che comporta il suo obbligo di rimborsare l’aiuto, oppure presenta un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Nel caso di una garanzia di Stato, tale principio esige necessariamente la restituzione del vantaggio economico che detta garanzia comportava per il beneficiario per la durata della sua concessione, mentre la sua semplice abrogazione con effetto ex nunc non è sufficiente a tal fine ed è, inoltre, contraria alla nozione di recupero, come richiamata ai punti 97 e 98 supra.

103

Orbene, dato che, nella specie, le autorità portoghesi non hanno rispettato i loro impegni di cui alla decisione del 13 marzo 2009, la quale poggiava su un’applicazione fedele e coerente del paragrafo 30 della comunicazione relativa alle istituzioni finanziarie, in combinato disposto con i paragrafi 15 e 25 degli orientamenti di salvataggio e ristrutturazione, la Commissione era legittimata ad includere tale periodo nell’ordine di recupero, ai fini di una restituzione completa del vantaggio concesso.

104

Pertanto, la ricorrente non può addebitare alla Commissione di aver violato l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE ordinando il recupero del vantaggio connesso alla concessione della garanzia di Stato nella parte che copriva il periodo dal 5 dicembre 2008 al 5 giugno 2009.

105

Di conseguenza, anche la censura sussidiaria di questa seconda parte deve essere respinta.

106

In terzo luogo, per quanto attiene al calcolo dell’importo da recuperare, la ricorrente addebita alla Commissione la violazione, segnatamente al punto 82 della decisione impugnata, in primo luogo, del punto 4.2 della comunicazione relativa alle garanzie; in secondo luogo, delle condizioni di remunerazione previste dal regime speciale di garanzie a favore degli istituti di credito aventi la propria sede in Portogallo, in forza della legge portoghese 60‑A/2008, del 20 ottobre 2008, attuata dal decreto 1219‑A/2008, del 23 ottobre 2008, come approvate dalla decisione C (2008) 6527, e, in terzo luogo, degli «spreads» (differenziali di tasso) praticati in Portogallo fra il dicembre 2008 e l’aprile 2010 per nuove operazioni di mutui accordati da istituti finanziari nazionali.

107

Quanto alla prima censura, la ricorrente precisa che i criteri di cui al punto 4.2 della comunicazione relativa alle garanzie corrisponderebbero ad un «criterio principale» e ad un «criterio sussidiario». Pertanto, la Commissione non avrebbe dovuto calcolare l’importo dell’aiuto dedotto fondandosi sulla «differenza tra il tasso teorico d’interesse del mercato e il tasso d’interesse ottenuto grazie alla garanzia statale, dopo la detrazione degli eventuali premi pagati», in quanto sarebbero sussistiti elementi comparabili sul mercato che non sono stati analizzati.

108

A tal riguardo occorre rammentare che il punto 4.2 della comunicazione relativa alle garanzie prevede che «[p]er una garanzia ad hoc l’equivalente sovvenzione dovrebbe essere calcolato come la differenza tra il prezzo di mercato della garanzia ed il prezzo effettivamente pagato». Tale punto precisa inoltre quanto segue:

«Qualora il mercato non fornisca garanzie per il tipo di operazione in questione, non è disponibile alcun prezzo di mercato per la garanzia. In tal caso, l’elemento di aiuto va calcolato allo stesso modo dell’equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, ossia come la differenza tra il tasso di interesse di mercato specifico che l’impresa avrebbe dovuto sostenere in assenza di garanzia e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei premi versati. In mancanza di tasso d’interesse di mercato e se lo Stato membro intende utilizzare al suo posto il tasso di riferimento, la Commissione sottolinea che le condizioni stabilite nella comunicazione sui tassi di riferimento (…) sono valide per calcolare l’intensità di aiuto di una garanzia ad hoc. Questo significa che occorre tenere in debito conto il supplemento da aggiungere al tasso di base per considerare il relativo profilo di rischio connesso all’operazione coperta, all’impresa garantita e alle garanzie fornite».

109

Risulta da tali disposizioni che, se la Commissione conclude per l’assenza di prezzo di mercato della garanzia in questione, essa è obbligata a calcolare l’elemento di aiuto «allo stesso modo dell’equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati», non potendo, per il fatto di essersi autolimitata nell’esercizio del suo potere discrezionale (v. la giurisprudenza citata al punto 91 supra), discostarsi da tale obbligo o metodo di calcolo.

110

Si evince tuttavia dalla formulazione dei punti 81 e 82 della decisione impugnata che, nonostante il riferimento corretto alla comunicazione relativa alle garanzie, nei termini in cui figura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile nella specie, la Commissione ha, per errore, menzionato le disposizioni della sua comunicazione precedente, concernente l’«applicazione degli articoli 87 e 88 (…) CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie» (GU 2000, C 71, pag. 14) e, in particolare, il suo punto 3.2, primo trattino, secondo il quale «[p]er le garanzie sui prestiti l’equivalente sovvenzione erogato nell’arco di un anno può essere (…) calcolato allo stesso modo dell’equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati, assumendo come contributo in conto interessi la differenza tra il tasso di mercato e quello conseguito grazie alla garanzia statale, previa deduzione dei corrispettivi versati». Infatti, al punto 82 della decisione impugnata, la Commissione ha ricordato, in sostanza, che era impossibile determinare un adeguato prezzo di mercato per la remunerazione della garanzia di Stato, cosicché doveva essere definito un valore ragionevole di riferimento. Orbene, senza tuttavia riferirsi al suo obbligo assoluto e incondizionato di cui al punto 108 supra, la Commissione ha precisato quanto segue:

«Come è stabilito al primo comma del punto 3.2 della comunicazione (…) sulle garanzie, “l’equivalente sovvenzione” della garanzia di un mutuo in un determinato anno può esser calcolato allo stesso modo dell’equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati. In questo caso, l’importo dell’aiuto può esser calcolato come la differenza tra il tasso teorico d’interesse del mercato e il tasso d’interesse ottenuto grazie alla garanzia statale, dopo la detrazione degli eventuali premi pagati».

111

Cionondimeno, è giocoforza constatare che, nella specie, la Commissione ha scelto il metodo di calcolo dell’importo del vantaggio economico inerente alla garanzia di cui trattasi, che, in ogni caso, essa avrebbe dovuto scegliere ai sensi del punto 4.2 della comunicazione relativa alle garanzie, ossia quello del calcolo dell’equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati. Orbene, in tali circostanze, il mero fatto di avere erroneamente menzionato le disposizioni contenute nella comunicazione precedente e di essere ricorsa al termine «può» al posto del termine «deve» non è idoneo a inficiare l’approccio adottato nella decisione impugnata.

112

Di conseguenza, la prima censura deve essere respinta, in quanto essa fa valere una violazione del punto 4.2 della comunicazione relativa alle garanzie, dal momento che l’eventuale esistenza di elementi paragonabili sul mercato per determinare un prezzo di mercato della garanzia di Stato deve essere valutata nell’ambito della seconda e della terza censura.

113

Con la seconda e con la terza censura, la ricorrente addebita alla Commissione di non avere tenuto conto né della remunerazione prevista dal regime speciale delle garanzie a favore degli istituti di credito aventi la propria sede in Portogallo, come approvato dalla decisione della Commissione C (2008) 6527, né degli «spreads» praticati in Portogallo fra il dicembre 2008 e l’aprile 2010 nell’ambito di nuove operazioni di mutui accordati da istituti finanziari nazionali, i quali sarebbero stati significativamente inferiori al tasso di cui alla decisione impugnata, alla luce, segnatamente, del valore elevato delle controgaranzie fornite.

114

Quanto alla seconda censura, è sufficiente rilevare che, come fatto valere dalla Commissione, tale regime speciale prendeva in considerazione unicamente istituti finanziari portoghesi che soddisfacevano i criteri di solvibilità della legge in questione, circostanza della quale il punto 39 della summenzionata decisione della Commissione ha tenuto conto. Giustamente la Commissione ha dunque ritenuto che un istituto in difficoltà e sull’orlo del fallimento, come la BPP al momento della concessione della garanzia di Stato, non potesse beneficiare di detto regime speciale e, pertanto, dei tassi d’interesse ivi previsti. La Commissione è parimenti legittimata a rilevare che, in ogni caso, i tassi di remunerazione di cui a detto regime speciale non corrispondono, per definizione, alle condizioni di mercato.

115

Quanto alla terza censura, relativa al fatto che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto degli «spreads» praticati in Portogallo fra il dicembre 2008 e l’aprile 2010, ossia dei tassi di mercato, è giocoforza rilevare che, alla luce della situazione finanziaria della BPP al momento della concessione dell’aiuto in questione, la Commissione era legittimata a ritenere che fosse poco probabile che la BPP fosse in grado di ottenere un mutuo bancario sul mercato senza l’intervento dello Stato portoghese, e che fosse impossibile determinare un prezzo di mercato adeguato per la remunerazione della garanzia di Stato (punti 81 e 82 della decisione impugnata). Infatti, le circostanze all’origine della concessione di detta garanzia, in particolare, in primo luogo, le difficoltà finanziarie della BPP che avevano richiesto una dispensa di pagamento temporanea da parte della Banca del Portogallo; in secondo luogo, l’importo molto elevato dei capitali necessari per mantenere la presenza della BPP sul mercato, ossia EUR 450 milioni, e, in terzo luogo, la crisi dei mercati finanziari nazionale, europeo e internazionale, erano tali da consentire alla Commissione di concludere, senza incorrere in un errore, che, a dispetto del volume delle controgaranzie offerte, la BPP non sarebbe stata in grado di ottenere sul mercato una garanzia comparabile per un sostegno finanziario di tale importo. Di conseguenza, la Commissione era legittimata a fondarsi, in conformità del punto 4.2 della comunicazione relativa alle garanzie, sul metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione dei prestiti agevolati.

116

In tali condizioni, il motivo in esame dev’essere respinto in toto in quanto infondato.

Sul quinto motivo, attinente ad una violazione del diritto ad una «buona amministrazione »

[omissis]

Sul sesto motivo, attinente ad una violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento

122

Con il presente motivo, la ricorrente sostiene, in sostanza, che i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento ostano all’ordine di recupero dell’aiuto in questione, perlomeno per quanto riguarda il recupero ordinato per il periodo dal 5 dicembre 2008 al 5 giugno 2009, coperto dall’autorizzazione pronunciata nella decisione del 13 marzo 2009. Secondo la ricorrente, la BPP poteva legittimamente credere, da un lato, che il procedimento «seguisse il suo corso legale» e, dall’altro e in subordine, che la garanzia di Stato fosse compatibile con il mercato interno durante tale periodo.

[omissis]

124

In via preliminare, occorre precisare che il ragionamento della ricorrente illustrato nell’ambito del presente motivo si fonda unicamente su argomenti intesi a far valere la frustrazione delle sue asserite aspettative o speranze legittime, e non una violazione del principio della certezza del diritto, come interpretato dalla giurisprudenza (sentenze della Corte del 29 aprile 2004, Sudholz, C-17/01, Racc. pag. I-4243, punto 34, e del 7 giugno 2005, VEMW e a., C-17/03, Racc. pag. I-4983, punto 80). Di conseguenza, occorre limitare l’analisi all’asserita violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

125

Tale principio tutela qualsiasi amministrato nel quale un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione abbia ingenerato fondate aspettative fornendogli precise assicurazioni. Può parlarsi di assicurazioni siffatte quando vengano fornite informazioni precise, incondizionate e concordanti, quale che sia la forma in cui queste vengono comunicate (v., in tal senso, sentenze della Corte del 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, C-537/08 P, Racc. pag. I-12917, punto 63, e del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 132). Inoltre, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti di Stato svolto dalla Commissione, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, fare legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 108 TFUE, considerato che un operatore economico diligente deve di norma essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata. In particolare, quando un aiuto è stato versato senza previa notifica alla Commissione, ed è pertanto illegale in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario dell’aiuto non può riporre, a quel punto, nessun legittimo affidamento sulla regolarità della concessione dello stesso (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59 e la giurisprudenza citata).

126

È alla luce di tali principi giurisprudenziali che occorre verificare la fondatezza delle diverse censure e argomenti fatti valere dalla ricorrente a sostegno del presente motivo.

127

In primo luogo, la ricorrente non ha affermato che la Commissione le avrebbe fornito, in una qualsivoglia fase del procedimento amministrativo, assicurazioni precise idonee a ingenerare nei suoi confronti fondate aspettative. Infatti, come è già stato illustrato al punto 119 supra, la decisione del 13 marzo 2009 aveva unicamente ad oggetto un provvedimento provvisorio e d’urgenza sulla compatibilità dell’aiuto in questione, corredato della condizione del rispetto, da parte delle autorità portoghesi, dei loro impegni di presentare, entro un termine di sei mesi, ossia entro il 5 giugno 2009, un piano di ristrutturazione della BPP, nonché di notificare alla Commissione ogni eventuale proroga della garanzia di Stato al di là del periodo iniziale di sei mesi. Inoltre, si evince già dalla lettura congiunta dei punti 39, 41 e 44 della decisione del 13 marzo 2009, la cui conoscenza da parte della BPP nel corso del procedimento amministrativo non viene contestata dalla ricorrente, nonché dai punti da 8 a 10 della decisione di apertura (v. punto 13 supra), che la BPP non poteva riporre un legittimo affidamento nel fatto che, al termine di detto procedimento, l’aiuto in questione venisse alla fine dichiarato compatibile con il mercato interno.

128

In secondo luogo, per quanto attiene al periodo intercorso fra l’adozione della decisione del 13 marzo 2009 e quella della decisione impugnata, la ricorrente non fa valere alcun argomento idoneo a dimostrare che tale periodo era irragionevole o idoneo a ingenerare fondate aspettative in capo alla BPP. Al contrario, nella specie, la Commissione ha ricordato alle autorità portoghesi, il 15 luglio e il 6 ottobre 2009, ossia poco dopo la scadenza del 5 giugno 2009, la necessità di presentare un piano di ristrutturazione della BPP (v. punto 11 supra). Inoltre, è solo un mese più tardi circa, ossia il 10 novembre 2009, che la Commissione ha adottato la decisione di apertura, pur pubblicata nella Gazzetta ufficiale solo il 6 marzo 2010, la quale illustra le ragioni alla base dei suoi dubbi quanto alla compatibilità della garanzia di Stato con il mercato interno (punti da 8 a 10 della decisione di apertura). Inoltre, al punto 9 di detta decisione, la Commissione ha chiaramente indicato che, in assenza di un piano di ristrutturazione, essa non poteva «valutare se la garanzia di Stato accordata il 5 dicembre 2008 e la sua proroga del 5 giugno 2009 [fossero] compatibili con il mercato [interno] dal punto di vista sia della durata che della remunerazione della garanzia». Infine, tale decisione era combinata ad un’ingiunzione indirizzata alle autorità portoghesi di presentare un piano di ristrutturazione della BPP entro il 22 dicembre 2009 (v. punto 12 supra) e la ricorrente non afferma neppure che la BPP non ne era a conoscenza in tale fase.

129

Ne consegue che, nella decisione di apertura, la Commissione ha rimesso in discussione la compatibilità della garanzia di Stato con il mercato interno per tutto il periodo di cui trattasi, incluso quello che va dal 5 dicembre 2008 al 5 giugno 2009, e ciò sul fondamento dei motivi illustrati al punto 127 supra. In tali circostanze, la ricorrente non può far valere che il decorso di un periodo di quindici mesi fra la decisione del 13 marzo 2009 e la data di adozione della decisione impugnata è idoneo a fondare aspettative legittime a che la Commissione dichiari l’aiuto in questione cionondimeno compatibile con il mercato interno. A tal riguardo, il mero fatto che la decisione del 13 marzo 2009 non abbia espressamente menzionato la possibilità di una successiva dichiarazione di incompatibilità che possa dar luogo ad un recupero ex tunc del vantaggio concesso non è sufficiente a fondare siffatte legittime aspettative, dal momento che l’approccio successivo della Commissione ha rispettato le norme pertinenti richiamate ai punti 85, 101 e 102 supra e che la decisione di apertura ha indicato in maniera univoca che, in assenza di un piano di ristrutturazione della BPP, l’autorizzazione provvisoria dell’aiuto in questione, come rilasciata nella decisione del 13 marzo 2009, non poteva essere confermata o perpetuata dalla decisione che doveva essere adottata al termine del procedimento amministrativo.

130

In terzo luogo, deve essere respinto in quanto infondato e, in ogni caso, inconferente l’argomento della ricorrente secondo il quale la mancata presentazione di un piano di ristrutturazione della BPP è interamente imputabile alle autorità portoghesi. Infatti, anche ammesso che sia questo il caso e a prescindere dalle ragioni per le quali un tale piano non è stato notificato alla Commissione, essa non può essere considerata responsabile di tale omissione o di aver ingenerato una qualsivoglia legittima aspettativa della BPP in tale contesto. Al contrario, come è stato ricordato al punto 128 supra, dopo la scadenza del 5 giugno 2009 la Commissione ha adottato tutte le misure adeguate per indurre le autorità portoghesi a sottoporle quanto prima un piano di ristrutturazione della BPP.

131

In quarto luogo, per quanto attiene all’argomento secondo il quale la Commissione avrebbe creato, con la sua prassi decisionale anteriore nei confronti di altri istituti finanziari colpiti dalla crisi finanziaria, una legittima aspettativa della BPP a che l’aiuto in questione venisse alla fine dichiarato compatibile con il mercato interno, è sufficiente rilevare che la ricorrente non ha né affermato né dimostrato che, in queste altre cause, la Commissione si sarebbe trovata di fronte ad una situazione paragonabile a quella all’origine del caso in esame. Inoltre, la ricorrente non ha contraddetto l’affermazione della Commissione secondo la quale, in queste altre cause, gli Stati membri hanno presentato piani di ristrutturazione o di liquidazione degli istituti finanziari interessati. In ogni caso, nei limiti in cui la ricorrente intende far valere, in tale contesto, una violazione del principio della parità di trattamento a suo svantaggio, tale aspetto è affrontato nell’ambito del settimo motivo, attinente ad una violazione del diritto ad un «trattamento equo» (v. punti da 136 a 143 supra).

132

In quinto luogo, è inconferente e, in ogni caso, privo di ogni fondamento giuridico l’argomento della ricorrente secondo il quale l’ordine di recupero sarebbe una «sanzione» nei confronti della BPP e nuocerebbe seriamente agli interessi dei suoi investitori e creditori. Infatti, si evince da una giurisprudenza costante che un ordine di recupero di un aiuto illegittimo non costituisce una sanzione in senso stretto, ma mira unicamente a ripristinare la situazione anteriore alla concessione dell’aiuto (v., in tal senso, sentenza della Corte del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C-74/00 P e C-75/00 P, Racc. pag. I-7869, punti da 178 a 182; sentenza del Tribunale del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a., da T‑230/01 a T‑232/01 e da T‑267/01 a T‑269/01, non pubblicata nella Raccolta, punto 377). Inoltre, la ricorrente non spiega se e in che misura la qualificazione come «sanzione» di un ordine di recupero sia idonea ad incidere sulla portata della tutela della quale la BPP avrebbe potuto beneficiare in forza del principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto difettano, nella specie, i criteri di applicazione rilevanti di tale principio.

133

In sesto luogo, alla luce delle considerazioni svolte ai punti 89 e 99 supra, a torto la ricorrente sostiene che la decisione impugnata ordinerebbe il recupero per motivi esclusivamente procedurali. Inoltre, i beneficiari di un aiuto non possono, in linea di principio, riporre un legittimo affidamento sulla regolarità di un aiuto, quando esso è stato versato, come la reiterata proroga della garanzia di Stato nella specie, in violazione dell’obbligo di previa notifica alla Commissione nonché del divieto di esecuzione di detto aiuto ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ed è, pertanto, illegittimo (v., in tal senso, sentenza France Télécom/Commissione, cit. al punto 125 supra, punto 59 e la giurisprudenza citata).

134

Infine, la Commissione sostiene giustamente che l’obbligo degli Stati membri di recuperare gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno non è limitato o rimesso in discussione dal fatto che il beneficiario è insolvente (sentenza della Corte del 14 settembre1994, Spagna/Commissione, C-42/93, Racc. pag. I-4175, punto 33).

135

Ciò premesso, il presente motivo deve essere respinto in toto in quanto in parte infondato e in parte inconferente.

Sul settimo motivo, attinente ad una violazione del diritto ad un «trattamento equo »

136

A sostegno del presente motivo, la ricorrente fa valere varie decisioni in materia di aiuti concessi ad istituti finanziari che la Commissione avrebbe adottato nel contesto della crisi finanziaria. Essa ne deduce, in sostanza, che la BPP è stata trattata in maniera diseguale o iniqua. Secondo la ricorrente, in particolare nella sua decisione 2012/660/UE, del 27 marzo 2012, riguardante la misura SA.26909 (2011/C) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la ristrutturazione di Banco Português de Negócios (BPN) (GU L 301, pag. 1), la Commissione ha dato prova di una maggiore «tolleranza» nei confronti delle autorità portoghesi rispetto alla causa in esame, sebbene, in primo luogo, le due misure in questione fossero state notificate quasi contemporaneamente; in secondo luogo, nel caso della BPN, le autorità portoghesi avessero parimenti tardato a presentare un piano di ristrutturazione e, in terzo luogo, le misure di sostegno a vantaggio della BPN, inclusa una garanzia statale, fossero state «incomparabilmente più significative sotto il profilo finanziario».

[omissis]

138

Alla luce dell’argomento della ricorrente, sintetizzato al punto 136 supra, il presente motivo deve essere inteso nel senso che esso ha ad oggetto una violazione del principio della parità di trattamento.

139

Il principio generale della parità di trattamento, quale principio generale del diritto dell’Unione, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. La comparabilità di situazioni diverse è valutata alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono, inoltre, essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (sentenze della Corte del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique e Lorraine e a., C-127/07, Racc. pag. I-9895, punti 23, 25 e 26 nonché la giurisprudenza citata, e del 12 maggio 2011, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, C-176/09, Racc. pag. I-3727, punti 31 e 32).

140

Occorre pertanto verificare se la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato che le situazioni all’origine delle altre decisioni adottate dalla Commissione nel contesto della crisi finanziaria erano perlomeno comparabili a quella all’origine della decisione impugnata.

141

Per quanto riguarda, in particolare, la comparabilità della situazione all’origine della decisione concernente la BPN con quella oggetto della decisione impugnata, i fatti dedotti dalla ricorrente non sono sufficienti a dimostrare che la BPN e la BPP si trovassero in una situazione comparabile ai fini dell’applicazione del principio della parità di trattamento, dal momento che la mera notifica più o meno parallela delle misure di aiuto previste dalle autorità portoghesi a favore di queste due banche non è determinante al riguardo. In tal senso, da un lato, si evince dai punti da 9 a 14 della decisione concernente la BPN che, a differenza del caso in oggetto, le autorità portoghesi avevano effettivamente sottoposto alla Commissione un piano di ristrutturazione della BPN, seppur in maniera tardiva e fornendo successivamente, su richiesta della Commissione, informazioni supplementari. Dall’altro, nel caso della BPN, la Commissione aveva avviato, con decisione di apertura del 24 ottobre 2011 (GU C 371, pagg. 14 e 15), il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, non in quanto mancava completamente un piano di ristrutturazione, ma in quanto il piano di ristrutturazione presentato inizialmente era divenuto obsoleto a causa della vendita della BPN, e la presentazione di un piano riveduto doveva fare oggetto di un’ulteriore valutazione della Commissione. Orbene, alla luce del carattere decisivo della mancata presentazione, da parte delle autorità portoghesi, di un piano di ristrutturazione della BPP per la dichiarazione di incompatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno (v., segnatamente, punto 71 della decisione impugnata), tali differenze essenziali nelle rispettive situazioni della BPN e della BPP giustificavano di per sé la conclusione che dette situazioni non erano paragonabili e che, pertanto, il principio della parità di trattamento, come fatto valere dalla ricorrente, non era applicabile al caso in oggetto.

142

Per quanto riguarda le altre decisioni fatte valere dalla ricorrente, è sufficiente constatare che essa ha omesso di fornire precisazioni che consentano di statuire sull’eventuale comparabilità delle situazioni in questione, cosicché tale argomento non può essere accolto per le ragioni esposte al punto 131 supra.

143

Pertanto, il presente motivo dev’essere respinto in toto in quanto infondato.

Sul primo motivo, attinente ad un difetto di motivazione

[omissis]

162

Si evince dall’insieme delle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere respinto in toto, senza che sia necessario esaminare la domanda con cui la ricorrente chiede che alla Commissione venga ordinato, quale misura istruttoria ai sensi dell’articolo 65 del regolamento di procedura, di versare agli atti una versione completa del documento prodotto come allegato B.2 del controricorso, inclusi alcuni dei documenti allegati a detto documento.

Sulle spese

163

Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

164

La ricorrente, rimasta integralmente soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Banco Privado Português, SA e la Massa Insolvente do Banco Privado Português, SA sono condannate a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione europea.

 

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2014.

Firme

Indice

 

Fatti

 

Procedimento e conclusioni delle parti

 

In diritto

 

Sintesi dei motivi di annullamento

 

Sul terzo motivo, attinente ad un manifesto errore di valutazione dei fatti e ad una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

 

Osservazioni preliminari

 

Sull’esistenza di un vantaggio economico a favore della BPP

 

Sui criteri di attività economica, di pregiudizio degli scambi e di distorsione della concorrenza

 

Sul secondo motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE

 

Richiamo degli argomenti delle parti

 

Richiamo del contenuto della decisione del 13 marzo 2009

 

Richiamo del contenuto della decisione impugnata

 

Valutazione

 

Sul quarto motivo, attinente ad una violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE

 

Sul quinto motivo, attinente ad una violazione del diritto ad una «buona amministrazione»

 

Sul sesto motivo, attinente ad una violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento

 

Sul settimo motivo, attinente ad una violazione del diritto ad un «trattamento equo»

 

Sul primo motivo, attinente ad un difetto di motivazione

 

Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il portoghese.

( 1 ) Sono riprodotti unicamente i punti della presente sentenza dei quali il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.

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