SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

14 maggio 2020 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Articolo 6 – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico – Procedimenti penali per guida di un autoveicolo senza patente – Interdizione alla guida risultante da un precedente decreto penale di cui l’interessato non ha preso conoscenza – Notifica di tale decreto all’interessato esclusivamente presso un domiciliatario obbligatorio – Acquisizione dell’autorità di cosa giudicata – Eventuale negligenza dell’interessato»

Nella causa C‑615/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Amtsgericht Kehl (Tribunale circoscrizionale di Kehl, Germania), con decisione del 24 settembre 2018, pervenuta in cancelleria il 28 settembre 2018, nel procedimento penale contro

UY

con l’intervento di:

Staatsanwaltschaft Offenburg,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič e C. Lycourgos (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 ottobre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo tedesco, da M. Hellmann, T. Henze e A. Berg, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da S. Grünheid, R. Troosters e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), e degli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale avviato, in Germania, contro UY per guida imprudente senza patente.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 14, 27 e 41 della direttiva 2012/13 enunciano quanto segue:

«(14)

La presente direttiva si riferisce alla misura B [(misura relativa al diritto a informazioni relative ai diritti e all’accusa)] della tabella di marcia [per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali]. Essa stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea], in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,] come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nella presente direttiva il termine “accusa” è utilizzato per descrivere lo stesso concetto del termine “accusa” utilizzato nell’articolo 6, paragrafo 1, di [detta Convenzione].

(…)

(27)

Le persone accusate di aver commesso un reato dovrebbero ricevere tutte le informazioni sull’accusa necessarie per consentire loro di preparare la difesa e garantire l’equità del procedimento.

(…)

(41)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla [Carta dei diritti fondamentali]. In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto a un equo processo e i diritti della difesa e dovrebbe essere attuata di conseguenza».

4

L’articolo 6 della direttiva 2012/13, intitolato «Diritto all’informazione sull’accusa», dispone quanto segue:

«1.   Gli Stati membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

2.   Gli Stati membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

3.   Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.

4.   Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento».

Diritto tedesco

5

L’articolo 44 dello Strafgesetzbuch (codice penale), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: lo «StGB»), intitolato «Interdizione alla guida», così dispone:

«(1)   Se un soggetto viene condannato ad una pena detentiva o ad un’ammenda per un reato commesso guidando un autoveicolo o violando gli obblighi di chi guida un autoveicolo, il giudice può vietargli di guidare qualsiasi tipo di autoveicolo o un tipo specifico di autoveicolo su strade pubbliche per una durata da uno a tre mesi. L’interdizione alla guida viene di regola irrogata in caso di condanna ai sensi degli articoli 315c, paragrafo 1, comma 1, lettera a) o 316, se il permesso di guida non è stato revocato ai sensi dell’articolo 69.

(2)   Gli effetti dell’interdizione alla guida decorrono dal momento in cui la sentenza diventa definitiva. Durante il suo periodo di applicazione, le patenti di guida nazionali e internazionali sono conservate da un’autorità tedesca. Lo stesso vale qualora la patente di guida sia stata rilasciata da un’autorità di uno Stato membro dell’Unione europea o di un altro Stato contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, purché il suo titolare abbia la residenza abituale in Germania. Il provvedimento relativo all’interdizione alla guida sarà annotato nelle altre patenti di guida straniere.

(3)   Se una patente di guida deve essere conservata dai servizi ufficiali o se il provvedimento relativo all’interdizione alla guida deve essere annotato in una patente di guida estera, il periodo di interdizione è calcolato solo a decorrere dal giorno in cui ciò avviene. Il periodo di interdizione non comprende il periodo durante il quale l’imputato è stato posto in stato di detenzione in un istituto per ordine delle autorità».

6

L’articolo 44 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale; in prosieguo: la «StPO») così recita:

«Chi non ha potuto, senza sua colpa, rispettare un termine deve ottenere, su sua richiesta, la rimessione in termini. L’inosservanza del termine per proporre un’impugnazione non dà luogo a responsabilità se non sono state fornite le indicazioni di cui all’articolo 35a, prima e seconda frase, all’articolo 319, paragrafo 2, terza frase, oppure all’articolo 346, paragrafo 2, terza frase».

7

L’articolo 45 della StPO stabilisce quanto segue:

«(1)   La richiesta di rimessione in termini deve essere proposta entro una settimana dal venir meno dell’impedimento, al giudice dinanzi al quale il termine avrebbe dovuto essere rispettato. Ai fini del rispetto del termine è sufficiente che l’istanza sia presentata tempestivamente al giudice chiamato a pronunciarsi su di essa.

(2)   Le circostanze a fondamento della domanda devono essere comprovate all’atto della presentazione della domanda o durante il procedimento vertente sulla domanda. L’atto omesso deve essere successivamente compiuto entro il termine per la presentazione dell’istanza. Ove ciò sia accaduto, la rimessione in termini può essere concessa anche in mancanza di richiesta».

8

L’articolo 132 della StPO dispone quanto segue:

«(1)   Qualora l’imputato, a fronte di forte sospetto di reato, non disponga di domicilio o di residenza abituale nel territorio di vigenza della presente legge, ma non sussistano i presupposti per un ordine di carcerazione, può essere disposto, al fine di assicurare la conduzione del procedimento penale, che l’imputato:

1. presti adeguata garanzia a copertura della prevedibile pena pecuniaria e delle spese giudiziali e

2. deleghi al ricevimento delle notifiche una persona residente nel circondario del giudice competente.

L’articolo 116a, paragrafo 1, si applica per analogia.

(2)   L’ordinanza può essere adottata solo dal giudice e, in caso di pericolo imminente, dal pubblico ministero e dai suoi inquirenti [articolo 152 del Gerichtsverfassungsgesetz (legge sul sistema giudiziario)].

(3)   Se l’imputato non adempie a tale ingiunzione possono essere sottoposti a sequestro i mezzi di trasporto e altri beni di sua proprietà che egli ha con sé. Gli articoli 94 e 98 si applicano per analogia».

9

L’articolo 407 della StPO prevede quanto segue:

«(1)   Nel procedimento dinanzi al giudice penale e nel procedimento che rientra nella competenza del giudice popolare, per i reati, le conseguenze di legge del reato possono, su richiesta scritta del pubblico ministero, essere stabilite senza dibattimento mediante un decreto penale scritto. Il pubblico ministero presenta tale richiesta qualora, dalle risultanze dell’istruttoria, non consideri necessario il dibattimento. La richiesta deve essere diretta a specifiche conseguenze di legge. Essa promuove l’azione penale.

(…)

(3)   Non è necessaria la preventiva audizione dell’accusato da parte del giudice (articolo 33, paragrafo 3)».

10

Ai sensi dell’articolo 410 della StPO:

«(1)   L’imputato può proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna entro due settimane dalla notifica, dinanzi al giudice che ha emesso il decreto, per iscritto o con dichiarazione verbalizzata dal cancelliere. Gli articoli da 297 a 300 e l’articolo 302, paragrafo 1, prima frase, paragrafo 2, si applicano per analogia.

(2)   L’opposizione può essere limitata a determinati addebiti.

(3)   Il decreto penale di condanna acquisisce, in assenza di tempestiva opposizione, carattere di decisione avente autorità di cosa giudicata».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

UY svolge l’attività di autotrasportatore, è cittadino polacco e ha residenza permanente in Polonia.

12

Con decreto penale del 21 agosto 2017, l’Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen (Tribunale circoscrizionale di Garmisch-Partenkirchen, Germania) condannava UY ad un’ammenda e gli imponeva un’interdizione alla guida per tre mesi a causa di un reato commesso l’11 luglio 2017 e consistente nell’allontanamento illecito dal luogo di un incidente.

13

Il 30 agosto 2017 tale decreto, accompagnato da una traduzione in lingua polacca, veniva notificato al domiciliatario di UY. Infatti, quest’ultimo, in applicazione dell’articolo 132 della StPO e su ordine del pubblico ministero, aveva provveduto all’elezione di domicilio per ricevere le notifiche. Il domiciliatario di UY, un dipendente dell’Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen (Tribunale circoscrizionale di Garmisch-Partenkirchen), gli era stato indicato dalla polizia.

14

Dalla decisione di rinvio risulta che il modulo per l’elezione di domicilio con conferimento del mandato a ricevere notifiche, redatto in lingua tedesca e tradotto a UY per telefono da un suo parente, conteneva il nome e l’indirizzo professionale del domiciliatario nonché l’indicazione che i termini legali avrebbero iniziato a decorrere dal giorno della notifica al domiciliatario dell’emananda decisione penale. Per contro, esso non conteneva alcuna indicazione sulle conseguenze giuridiche e fattuali del mandato, in particolare sugli eventuali obblighi dell’interessato di informarsi presso il suo domiciliatario. UY riceveva un duplicato della procura in tedesco.

15

Il domiciliatario inoltrava il decreto penale di condanna per posta ordinaria all’indirizzo conosciuto di UY in Polonia, senza che fosse possibile stabilire se tale lettera gli fosse pervenuta.

16

Non essendo stata proposta opposizione avverso il decreto penale di condanna, quest’ultimo passava in giudicato il 14 settembre 2017.

17

Il 14 dicembre 2017 UY veniva fermato dalla polizia tedesca alla guida di un autocarro sul territorio del comune di Kehl (Germania).

18

A seguito di tale fermo, il pubblico ministero di Offenburg (Germania) adiva l’Amtsgericht Kehl (Tribunale circoscrizionale di Kehl, Germania) affinché condannasse UY per guida imprudente senza patente, avendo condotto un autocarro sul territorio tedesco malgrado fosse stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di interdizione alla guida su tale territorio, di cui avrebbe potuto e dovuto essere a conoscenza.

19

Il giudice del rinvio parte dal principio che, fino alla data del suo fermo da parte della polizia, il 14 dicembre 2017, UY non era a conoscenza del decreto penale di condanna pronunciato dall’Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen (Tribunale circoscrizionale di Garmisch-Partenkirchen) e, di conseguenza, del provvedimento di interdizione alla guida emesso nei suoi confronti.

20

Il giudice del rinvio rileva che, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, dello StGB, l’interdizione alla guida entra in vigore con il passaggio in giudicato della sentenza, e precisa, al riguardo, che un decreto penale di condanna equivale a una sentenza definitiva, a meno che non venga proposta opposizione entro due settimane dalla notifica di detto decreto, la quale può essere effettuata presso il domiciliatario nominato dall’interessato.

21

Esso sottolinea inoltre che, nel diritto tedesco, il fatto che, come nel caso di specie, la persona del domiciliatario sia indicata dalla polizia e che il modulo per l’elezione di domicilio con conferimento del mandato non contenga informazioni sulla possibilità di contattare telefonicamente il domiciliatario né istruzioni circa l’obbligo per l’interessato di informarsi presso il suo domiciliatario non osta, in linea generale, all’effettività del mandato. Lo stesso vale per la circostanza che tale modulo sia redatto esclusivamente in lingua tedesca, purché, nell’ipotesi in cui l’imputato non padroneggi tale lingua, il contenuto di detto modulo sia spiegato oralmente a quest’ultimo.

22

Inoltre, secondo il giudice del rinvio, all’imputato che sia a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale avviato nei suoi confronti può essere contestata una negligenza qualora non cerchi di ottenere, presso il suo domiciliatario, informazioni concrete sull’esito di detto procedimento. In un’ipotesi del genere, tale persona non può avvalersi del fatto che i documenti che le sono stati trasmessi da detto domiciliatario non le sono pervenuti.

23

Il giudice del rinvio dubita tuttavia della compatibilità dell’autorità di cosa giudicata, che, in forza del diritto tedesco, deve essere riconosciuta al decreto penale di condanna dell’Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen (Tribunale circoscrizionale di Garmisch-Partenkirchen), con la direttiva 2012/13, come interpretata dalla Corte nelle sue sentenze del 15 ottobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686), e del 22 marzo 2017, Tranca e a. (C‑124/16, C‑188/16 e C‑213/16, EU:C:2017:228), nonché con gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE. Secondo il giudice del rinvio, da tali sentenze risulta che l’imputato non deve, in generale, subire, a causa dell’obbligo impostogli di nominare un domiciliatario con mandato ai fini della notifica del decreto emesso nei suoi confronti, alcuno svantaggio connesso al fatto che il suo domicilio non si trova in Germania, ma in un altro Stato membro. Orbene, tali svantaggi, non altrimenti compensati, esisterebbero nel caso di specie per UY.

24

Infatti, secondo il giudice del rinvio, poiché la notifica del decreto penale di condanna è effettuata presso un domiciliatario, è probabile che la persona che ne è oggetto e che risiede all’estero non ne venga a conoscenza o che ne venga a conoscenza solo molto più tardi, rispetto a quando ciò accadrebbe se fosse residente in Germania.

25

In proposito, il giudice del rinvio rileva che i decreti penali di condanna possono certamente essere notificati in Germania con mandato inviato per posta, e che, in tal caso, la consegna personale del decreto penale di condanna al destinatario non è obbligatoria, in quanto la notifica può aver luogo presso il domicilio di quest’ultimo con la consegna di detto decreto a un familiare adulto, a una persona che vi lavora o ad altro adulto che vi abiti stabilmente, inserendolo nella cassetta postale del destinatario o lasciandovi un avviso di deposito, purché un attestato ufficiale sia redatto come prova della notifica. Secondo il giudice del rinvio, i rigidi requisiti che disciplinano tale procedura, la cui sussistenza dev’essere esaminata d’ufficio dal giudice, nonché la vicinanza geografica e personale del luogo di notifica e dell’effettivo consegnatario rispetto all’interessato consentono tuttavia, di regola, di garantire che, in presenza del minimo dubbio sulla sua regolarità, la notifica sia considerata invalida.

26

Per contro, quando il decreto penale di condanna è notificato al domiciliatario dell’imputato, quest’ultimo, di norma, non è in grado di determinare le modalità di trasmissione di tale decreto, anche se il domiciliatario è un dipendente del Tribunale. Tale domiciliatario non è obbligato per legge a effettuare l’inoltro di detto decreto in modo tale da garantire che l’imputato riceverà effettivamente tale decreto, ad esempio tramite lettera raccomandata. L’inoltro di un decreto all’estero potrebbe inoltre richiedere molto più tempo e il rischio di perdita della lettera sarebbe maggiore.

27

Secondo il giudice del rinvio, tali inconvenienti non sono compensati, nel diritto tedesco, dal procedimento di rimessione in termini di cui all’articolo 44 della StPO, che consente, a determinate condizioni, di annullare l’autorità di cosa giudicata del decreto penale di condanna e di riaprire un termine di opposizione contro quest’ultimo.

28

Al riguardo esso rileva, in primo luogo, che, al fine di ottenere l’eliminazione retroattiva dell’autorità di cosa giudicata del decreto emesso nei suoi confronti, l’interessato è tenuto, anche se non contesta l’infrazione e le conseguenze giuridiche che ne derivano, a presentare una richiesta motivata di rimessione in termini e a proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna, per poi ritirare la sua opposizione una volta ottenuta la rimessione in termini.

29

Il giudice del rinvio sottolinea, in secondo luogo, che la richiesta di rimessione in termini deve essere presentata entro una settimana dalla rimozione dell’ostacolo a causa del quale l’interessato non ha rispettato il termine procedurale impostogli.

30

Tale giudice rileva, in terzo luogo, che la persona interessata deve dimostrare di non essere responsabile dell’inosservanza del termine. Al riguardo, essa non può limitarsi a invocare il fatto di non essere venuta a conoscenza della notifica presso il domiciliatario del decreto penale di condanna di cui è destinataria, poiché tale persona è tenuta a informarsi tempestivamente presso il suo domiciliatario di qualsiasi eventuale missiva a lei indirizzata, e ciò senza che occorra prendere in considerazione le difficoltà linguistiche che possono sorgere nella comunicazione con il suo domiciliatario. Inoltre, una rimessione in termini può essere concessa d’ufficio solo se dagli atti risulta chiaramente che l’inosservanza del termine non è attribuibile a colpa.

31

In quarto luogo, detto giudice fa inoltre valere che la richiesta di rimessione in termini non ha effetto sospensivo.

32

In tali circostanze, il giudice del rinvio ritiene di poter considerare che, nonostante il suo diritto interno, il decreto penale di condanna emesso dall’Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen (Tribunale circoscrizionale di Garmisch-Partenkirchen) contro UY ha acquisito forza di giudicato solo alla scadenza di un termine di due settimane a decorrere dal giorno in cui quest’ultimo ne ha avuto effettiva conoscenza, vale a dire in una data successiva al suo fermo per guida imprudente senza patente.

33

In subordine, il giudice del rinvio ritiene necessario, al fine di evitare un’ingiustificata disparità di trattamento determinata unicamente dalla residenza di UY in Polonia, non imporre all’imputato, per quanto riguarda la presa di conoscenza degli atti processuali a lui destinati, obblighi di diligenza, la cui violazione motivi l’azione penale dinanzi ad esso, più gravosi di quelli che gli sarebbero imposti se il decreto penale di condanna gli fosse stato notificato in Germania mediante il consueto mandato.

34

In tale contesto, l’Amtsgericht Kehl (Tribunale circoscrizionale di Kehl) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il diritto dell’Unione europea, in particolare la direttiva 2012/13 e gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che consente, nell’ambito di un procedimento penale, solo perché l’imputato non è residente in tale Stato membro ma in un altro Stato membro, di disporre che l’imputato debba nominare un domiciliatario ai fini della notifica del decreto penale di condanna di cui è destinatario, con la conseguenza che tale decreto diventerà definitivo, creandosi così il presupposto giuridico per la punibilità di una successiva azione dell’imputato (effetto del giudicato), anche quando l’imputato non sia stato effettivamente a conoscenza di detto decreto e l’effettiva presa di conoscenza del decreto da parte dell’imputato non è garantita quanto lo sarebbe in caso di notifica del decreto penale di condanna a un imputato residente nel medesimo Stato membro.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto dell’[Unione], in particolare la direttiva 2012/13 e gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro che consente, nell’ambito di un procedimento penale, solo perché l’imputato non è residente in tale Stato membro ma in un altro Stato membro, di disporre che l’imputato debba nominare un domiciliatario ai fini della notifica del decreto penale di condanna di cui è destinatario, con la conseguenza che tale decreto diventerà definitivo, creandosi così il presupposto giuridico per la punibilità di una successiva azione dell’imputato (effetto del giudicato) e, nel perseguire tale reato, all’imputato siano imposti obblighi più gravosi, sul piano soggettivo, in termini di diligenza richiesta per acquisire effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, rispetto a quelli che gli sarebbero imposti se fosse residente nel medesimo Stato membro, di modo che sia possibile procedere penalmente nei confronti dell’imputato per negligenza di quest’ultimo».

Sulle questioni pregiudiziali

35

Con le sue due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 21, 45, 49 e 56 TFUE nonché l’articolo 6 della direttiva 2012/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale una persona residente in un altro Stato membro incorre in una sanzione penale qualora non rispetti, a partire dalla data in cui passa in giudicato, un decreto che l’ha condannata a un’interdizione alla guida, anche se, da un lato, il termine di due settimane per proporre opposizione contro tale decreto inizia a decorrere dalla notifica di detto decreto non alla persona interessata, bensì al suo domiciliatario, e, dall’altro, tale persona ignorava l’esistenza di siffatto decreto quando ha violato l’interdizione alla guida che ne deriva.

36

In via preliminare occorre rilevare, in primo luogo, che l’Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen (Tribunale circoscrizionale di Garmisch-Partenkirchen) ha imposto a UY un’interdizione temporanea alla guida mediante un decreto adottato in forza dell’articolo 407 della StPO.

37

Come la Corte ha già avuto occasione di rilevare, il procedimento per l’emissione di un siffatto decreto penale è semplificato e non prevede né udienza né dibattito in contraddittorio. Emesso da un giudice su richiesta del pubblico ministero per reati minori, tale decreto costituisce una decisione provvisoria. Ai sensi dell’articolo 410 della StPO, il decreto penale di condanna acquisisce autorità di cosa giudicata alla scadenza del termine di due settimane a decorrere dalla sua notifica, se del caso, ai domiciliatari dell’interessato, a meno che quest’ultimo non proponga opposizione avverso detto decreto prima della scadenza di tale termine (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punto 20).

38

Nel caso particolare in cui l’interessato non abbia la residenza o il domicilio permanente sul territorio tedesco, può essergli ordinato, in forza dell’articolo 132, paragrafo 1, della StPO, di nominare un domiciliatario presso il quale sarà notificato il decreto emesso nei suoi confronti, e questa notifica fa allora decorrere il termine di opposizione.

39

Ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, dello StGB, l’interdizione alla guida pronunciata con tale decreto produce effetti alla data in cui esso diventa definitivo.

40

Occorre rilevare, in secondo luogo, che il procedimento principale riguarda nuovi procedimenti penali avviati contro UY per guida imprudente senza patente. Dalla decisione di rinvio risulta che l’elemento materiale di tale reato consiste nel mancato rispetto di un’interdizione alla guida pronunciata con un decreto passato in giudicato e che il suo elemento soggettivo è caratterizzato dalla negligenza dell’interessato.

41

Nel caso di specie, per quanto riguarda, anzitutto, l’elemento materiale del reato per il quale UY è perseguito dinanzi ad esso, il giudice del rinvio rileva che quest’ultimo è stato fermato nel territorio tedesco alla guida di un autocarro il 14 dicembre 2017, vale a dire dopo che la prima condanna pronunciata nei suoi confronti dall’Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen (Tribunale circoscrizionale di Garmisch-Partenkirchen) ha acquisito carattere definitivo, dal momento che UY non ha proposto opposizione contro tale decreto penale entro il termine di due settimane dalla notifica dello stesso al suo domiciliatario.

42

Il giudice del rinvio precisa poi, per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato per il quale UY è perseguito dinanzi ad esso, che il domiciliatario di UY, un dipendente dell’Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen (Tribunale circoscrizionale di Garmisch-Partenkirchen), ha inoltrato il decreto penale di condanna riguardante l’interessato per posta ordinaria all’indirizzo conosciuto di quest’ultimo in Polonia. Ritenendo che non possa dimostrarsi che tale lettera sia effettivamente pervenuta a UY, il giudice del rinvio parte dalla premessa secondo cui quest’ultimo ha avuto effettiva conoscenza di detto decreto penale solo quando è stato fermato dalla polizia il 14 dicembre 2017.

43

Alla luce di tali precisazioni, occorre, in primo luogo, esaminare se l’articolo 6 della direttiva 2012/13 osti a che il termine di due settimane per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna come quello di cui trattasi nel procedimento principale inizi a decorrere dalla sua notifica al domiciliatario della persona che ne è destinataria.

44

Al riguardo, occorre sottolineare, in primo luogo, che detto articolo 6 stabilisce norme specifiche relative al diritto delle persone indagate o imputate di essere informate del reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso, tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. Il paragrafo 3 di detto articolo 6 prevede inoltre che gli Stati membri assicurino che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa.

45

È vero che, in considerazione del carattere sommario e semplificato del procedimento che ha dato luogo al decreto penale di condanna oggetto del procedimento principale, la notifica di tale decreto è effettuata soltanto dopo che il giudice si sia pronunciato sulla fondatezza dell’accusa.

46

Tuttavia, la Corte ha rilevato che, in un decreto di tale natura, il giudice si pronuncia soltanto in via provvisoria e che la notifica di quest’ultimo costituisce la prima occasione per l’imputato di essere informato in merito all’accusa formulata a suo carico, il che è confermato dal fatto che tale persona è legittimata a proporre non un ricorso avverso detto decreto dinanzi ad altro giudice, bensì un’opposizione che le consente di beneficiare, dinanzi al medesimo giudice, del procedimento in contraddittorio ordinario, nell’ambito del quale essa potrà esercitare appieno il proprio diritto di difesa, prima che tale giudice si pronunci nuovamente sulla fondatezza dell’accusa formulata a suo carico (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punto 60).

47

Di conseguenza, la notifica di un siffatto decreto deve essere considerata, conformemente all’articolo 6 della direttiva 2012/13, una forma di comunicazione dell’accusa a carico dell’imputato, per cui essa deve rispettare i requisiti stabiliti da tale articolo (sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punto 61).

48

In secondo luogo, la Corte ha parimenti constatato che la direttiva 2012/13 non disciplina le modalità di comunicazione all’imputato dell’informazione sull’accusa, prevista al suo articolo 6, e che, pertanto, quest’ultimo articolo non osta, in linea di principio, a che, nell’ambito di un procedimento penale, l’imputato che non risieda nello Stato membro interessato sia tenuto a nominare un domiciliatario ai fini della notifica di un decreto come quello di cui trattasi nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punti 6268).

49

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che le modalità di comunicazione dell’informazione sull’accusa, stabilite dal diritto degli Stati membri, non possono pregiudicare l’obiettivo perseguito, in particolare, dall’articolo 6 della direttiva 2012/13, che consiste, come emerge altresì dal considerando 27 di tale direttiva, nel consentire alle persone indagate o imputate per aver commesso un reato di predisporre la propria difesa e nel garantire l’equità del procedimento (v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punto 63, nonché del 22 marzo 2017, Tranca e a., C‑124/16, C‑188/16 e C‑213/16, EU:C:2017:228, punto 38).

50

Orbene, un siffatto obiettivo, così come la necessità di evitare qualsiasi discriminazione tra, da un lato, gli imputati che possiedano la propria residenza nella sfera di applicazione territoriale della legge nazionale di cui trattasi e, dall’altro, quelli la cui residenza non rientri nella sfera medesima, che sono i soli a dover nominare un domiciliatario ai fini della notifica dei provvedimenti giudiziari, esigono che l’imputato disponga in toto del termine di due settimane, riconosciuto dal diritto nazionale, per proporre opposizione contro un decreto come quello di cui trattasi nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 2015, Covaci, C‑216/14, EU:C:2015:686, punto 65, e del 22 marzo 2017, Tranca e a., C‑124/16, C‑188/16 e C‑213/16, EU:C:2017:228, punto 40).

51

Pertanto, a decorrere dalla data in cui ha avuto effettiva conoscenza di un siffatto decreto, l’imputato deve essere messo, per quanto possibile, nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se detto decreto gli fosse stato notificato personalmente e deve, in particolare, poter disporre in toto del termine di opposizione (v., in tal senso, sentenza del 22 marzo 2017, Tranca e a., C‑124/16, C‑188/16 e C‑213/16, EU:C:2017:228, punto 47).

52

Al riguardo, se è vero che un decreto come quello di cui trattasi nel procedimento principale diventa definitivo qualora l’imputato non proponga opposizione avverso il medesimo entro un termine di due settimane dalla notifica di tale decreto al suo domiciliatario, e non dalla presa di conoscenza effettiva di tale decreto da parte dell’imputato, resta il fatto che, come rileva il giudice del rinvio, gli articoli 44 e 45 della StPO prevedono un procedimento di rimessione in termini che consente di annullare l’autorità di cosa giudicata del decreto e di proporre opposizione contro quest’ultimo nonostante la scadenza del termine di opposizione iniziale.

53

Ciò premesso, occorre esaminare, in terzo luogo, se il procedimento di rimessione in termini, previsto nel diritto nazionale, e le condizioni alle quali tale diritto subordina l’esercizio di tale procedimento siano conformi ai requisiti posti dall’articolo 6 della direttiva 2012/13 e, in particolare, se consentano alla persona interessata di beneficiare, di fatto, di un termine di due settimane per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti a decorrere dal momento in cui ne ha preso effettivamente conoscenza.

54

In proposito occorre anzitutto sottolineare che, tenuto conto delle indicazioni contenute nella decisione di rinvio e dell’udienza dinanzi alla Corte, non è escluso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il diritto nazionale pertinente imponga all’imputato di proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna entro una settimana a decorrere dalla sua effettiva presa di conoscenza di detto decreto. Infatti, l’articolo 45 della StPO sembra poter essere interpretato nel senso che l’opposizione deve essere proposta entro il termine di una settimana che tale disposizione prevede per la presentazione della richiesta di rimessione in termini.

55

Un obbligo del genere, supponendolo accertato, sarebbe contrario all’articolo 6 della direttiva 2012/13, in quanto ridurrebbe della metà la durata del termine di opposizione che, conformemente a quanto esposto ai punti 50 e 51 della presente sentenza, deve essere riconosciuta all’imputato a partire dal momento in cui ha preso effettiva conoscenza del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti.

56

Occorre inoltre rilevare che, secondo il giudice del rinvio, l’imputato può presentare una richiesta di rimessione in termini solo se è in grado di dimostrare di essersi informato tempestivamente presso il suo domiciliatario dell’esistenza di un decreto emesso nei suoi confronti.

57

Orbene, un obbligo del genere è parimenti incompatibile con i requisiti di cui all’articolo 6 della direttiva 2012/13. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, tanto dal tenore letterale di tale disposizione quanto dal suo impianto sistematico e dalla finalità perseguita da detta direttiva risulta che spetta alle autorità degli Stati membri informare le persone imputate dei fatti loro contestati e che tali persone non sono tenute ad informarsi tempestivamente degli eventuali sviluppi del procedimento penale che le riguarda.

58

Infine, il giudice del rinvio osserva che la richiesta di rimessione in termini non ha effetto sospensivo.

59

Orbene, poiché dall’articolo 44, paragrafo 2, dello StGB sembra emergere che, fintantoché non è scaduto il termine di opposizione, l’interdizione alla guida che accompagna un decreto come quello di cui trattasi nel procedimento principale non produce effetti, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, da quanto esposto al punto 51 della presente sentenza discende che l’articolo 6 della direttiva 2012/13 impone che tale interdizione alla guida sia altresì sospesa durante il periodo di due settimane a decorrere dal momento in cui la persona interessata ha preso effettiva conoscenza del decreto che la condanna e durante il quale tale persona deve essere in grado di proporre opposizione avverso detto decreto.

60

Ne consegue che l’articolo 6 della direttiva 2012/13 non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale il termine di due settimane per proporre opposizione avverso un decreto come quello di cui trattasi nel procedimento principale inizia a decorrere dalla sua notifica al domiciliatario della persona destinataria del decreto, a condizione che, una volta che tale persona ne abbia preso conoscenza, quest’ultima disponga effettivamente di un termine di due settimane per proporre opposizione avverso tale decreto, se del caso a seguito o nell’ambito di un procedimento di rimessione in termini, senza dover dimostrare di aver intrapreso le azioni necessarie per informarsi tempestivamente presso il suo domiciliatario dell’esistenza di detto decreto, e purché gli effetti di quest’ultimo siano sospesi durante tale periodo.

61

Occorre, in secondo luogo, esaminare se l’articolo 6 della direttiva 2012/13 osti a che una persona possa essere condannata penalmente per aver violato un’interdizione alla guida in un momento in cui il decreto che dispone tale interdizione aveva autorità di cosa giudicata, qualora detta persona ignorasse, in tale momento, l’esistenza di un siffatto decreto.

62

Al riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che il diritto sancito all’articolo 6 della direttiva 2012/13 mira a garantire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa delle persone indagate o imputate. L’effetto utile di tale diritto sarebbe pertanto gravemente compromesso se fosse possibile fondarsi su un decreto penale di condanna, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, per constatare la commissione da parte della stessa persona di un nuovo reato, in un momento in cui, non essendo informata dei primi procedimenti penali avviati nei suoi confronti, tale persona non sia stata ancora in grado di contestare la fondatezza di detta accusa.

63

Ne consegue che detto articolo 6 osta a che l’inosservanza di un decreto come quello di cui trattasi nel procedimento principale possa essere penalmente contestata a una persona qualora non le sia stato comunicato tale decreto, nel rispetto dei requisiti previsti in tale disposizione, ed essa non abbia potuto, se del caso, contestare, secondo i mezzi di ricorso previsti dal diritto dello Stato membro interessato e nel rispetto del diritto dell’Unione, i fatti di cui è accusata in detto decreto.

64

Orbene, come sottolineato al punto 57 della presente sentenza, sarebbe contrario allo stesso articolo 6 esigere che la persona interessata provveda ad intraprendere le azioni necessarie presso il suo domiciliatario al fine di assicurarsi che quest’ultimo le abbia correttamente comunicato il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti.

65

Pertanto, l’articolo 6 della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che osta a che una persona sia condannata per violazione di un decreto, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, in un momento in cui non si può stabilire che le autorità nazionali competenti abbiano provveduto a portare effettivamente a sua conoscenza il contenuto di detto decreto.

66

Tale interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2012/13 si applica anche quando il decreto penale di condanna è divenuto definitivo nel momento in cui si presume che la persona che ne è la destinataria lo abbia violato, e ciò anche se tale persona non ha avviato, a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tale decreto, un procedimento di rimessione in termini diretto all’annullamento dell’autorità di cosa giudicata di cui detto decreto era rivestito.

67

Infatti, un’interpretazione del genere non pregiudica il rispetto dovuto al principio dell’autorità di cosa giudicata. È sufficiente rilevare, in proposito, che l’autorità di cosa giudicata di cui è rivestita la condanna di una persona ad un’interdizione alla guida non è violata per il solo motivo che l’inosservanza da parte di tale persona di detta interdizione non comporta necessariamente l’applicazione di una nuova sanzione penale.

68

In secondo luogo, occorre sottolineare che il principio del primato del diritto dell’Unione, che sancisce la preminenza di tale diritto su quello degli Stati membri, impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell’Unione, dato che il diritto degli Stati membri non può sminuire l’efficacia riconosciuta a tali differenti norme nel territorio di detti Stati [v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 5354, nonché del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 157158].

69

Al riguardo, occorre, in particolare, ricordare che il principio di interpretazione conforme del diritto interno, in forza del quale il giudice nazionale è tenuto a dare al diritto interno, per quanto possibile, un’interpretazione conforme ai requisiti del diritto dell’Unione, attiene al sistema dei trattati, in quanto consente al giudice nazionale di assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolve la controversia ad esso sottoposta. Inoltre, ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell’ambito delle proprie competenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito [sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 5561, nonché del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 159161].

70

In terzo luogo, occorre rilevare che, come indicato, in sostanza, nei considerando 14 e 41 della direttiva 2012/13, quest’ultima muove dai diritti enunciati segnatamente dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta») e intende promuovere tali diritti (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 88).

71

Più in particolare, come sottolineato al punto 49 della presente sentenza, l’articolo 6 di detta direttiva ha lo scopo di garantire l’effettivo esercizio dei diritti della difesa nonché l’equità del procedimento. Tale disposizione sancisce quindi espressamente un aspetto del diritto ad un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 47 della Carta.

72

Ne consegue che, al pari dell’articolo 47 della Carta, che è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale, si deve ritenere che l’articolo 6 della direttiva 2012/13 abbia effetto diretto [v., per analogia, sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 162163].

73

Pertanto, spetta al giudice del rinvio, nell’ambito delle proprie competenze, adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire la piena efficacia di tale articolo 6.

74

Orbene, come sottolineato ai punti 62 e 63 della presente sentenza, l’effetto utile dell’articolo 6 della direttiva 2012/13 sarebbe gravemente compromesso se una persona subisse una condanna per aver violato un’interdizione pronunciata con un decreto penale di condanna, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che non le sia stato comunicato nel rispetto dei requisiti previsti in detto articolo.

75

In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio fornire, nell’ambito delle sue competenze, al proprio diritto nazionale, per quanto possibile, un’interpretazione che preservi l’effetto utile dell’articolo 6 della direttiva 2012/13 e, in mancanza, disapplicare qualsiasi disposizione nazionale ad esso contraria.

76

Occorre aggiungere che il governo tedesco ha fatto valere dinanzi alla Corte che era possibile adottare un’interpretazione del diritto nazionale conforme ai requisiti dell’articolo 6 della direttiva 2012/13 per quanto riguarda l’obbligo di diligenza incombente a un imputato che non risieda nel territorio nazionale, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.

77

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 6 della direttiva 2012/13 deve essere interpretato nel senso che:

non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale il termine di due settimane per proporre opposizione contro un decreto che ha condannato una persona ad un’interdizione alla guida inizia a decorrere dalla sua notifica al domiciliatario di tale persona, a condizione che, una volta che tale persona ne abbia preso conoscenza, quest’ultima disponga effettivamente di un termine di due settimane per proporre opposizione contro tale decreto, se del caso a seguito o nell’ambito di un procedimento di rimessione in termini, senza dover dimostrare di aver intrapreso le azioni necessarie per informarsi tempestivamente presso il suo domiciliatario dell’esistenza di detto decreto, e purché gli effetti di quest’ultimo siano sospesi durante tale periodo,

osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale una persona residente in un altro Stato membro incorre in una sanzione penale se non rispetta, a decorrere dal momento in cui ha acquisito autorità di cosa giudicata, un decreto che l’ha condannata ad un’interdizione alla guida, anche se tale persona ignorava l’esistenza di siffatto decreto nel momento in cui ha violato l’interdizione alla guida che ne deriva.

78

Alla luce delle considerazioni che precedono, non occorre esaminare se le altre disposizioni del diritto dell’Unione menzionate dal giudice del rinvio ostino a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

Sulle spese

79

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 6 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, dev’essere interpretato nel senso che:

 

non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale il termine di due settimane per proporre opposizione contro un decreto che ha condannato una persona ad un’interdizione alla guida inizia a decorrere dalla sua notifica al domiciliatario di tale persona, a condizione che, una volta che tale persona ne abbia preso conoscenza, quest’ultima disponga effettivamente di un termine di due settimane per proporre opposizione contro tale decreto, se del caso a seguito o nell’ambito di un procedimento di rimessione in termini, senza dover dimostrare di aver intrapreso le azioni necessarie per informarsi tempestivamente presso il suo domiciliatario dell’esistenza di detto decreto, e purché gli effetti di quest’ultimo siano sospesi durante tale periodo,

osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale una persona residente in un altro Stato membro incorre in una sanzione penale se non rispetta, a decorrere dal momento in cui ha acquisito autorità di cosa giudicata, un decreto che l’ha condannata ad un’interdizione alla guida, anche se tale persona ignorava l’esistenza di siffatto decreto nel momento in cui ha violato l’interdizione alla guida che ne deriva.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.