SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

27 gennaio 2021 ( *1 )

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Imputabilità del comportamento illecito di una società a un’altra – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Ente che controlla il 100% dei diritti di voto associati alle azioni di un’altra società»

Nella causa C‑595/18 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 settembre 2018,

The Goldman Sachs Group Inc., con sede in New York (Stati Uniti), rappresentata da A. Mangiaracina, avvocatessa, e J. Koponen, advokat,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da P. Rossi, C. Sjödin, T. Vecchi e J. Norris, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Prysmian SpA, con sede in Milano (Italia),

Prysmian Cavi e Sistemi Srl, con sede in Milano,

rappresentate da C. Tesauro e L. Armati, avvocati,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, A. Kumin, T. von Danwitz, P.G. Xuereb (relatore) e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, The Goldman Sachs Group Inc. chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2018, The Goldman Sachs Group/Commissione (T‑419/14, EU:T:2018:445; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha respinto il suo ricorso inteso ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39610 – Cavi elettrici) (in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte che la riguarda, e, dall’altro lato, la riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta.

Contesto normativo

2

L’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), dispone quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE] (...)

(...)».

Fatti e decisione controversa

3

I fatti della controversia, che figurano ai punti da 1 a 22 e 47 della sentenza impugnata, possono, ai fini del presente procedimento, essere riassunti come segue.

4

La ricorrente, The Goldman Sachs Group, è una società con sede negli Stati Uniti che agisce in qualità di banca d’affari e società di collocamento sulle principali piazze finanziarie mondiali. Dal 29 luglio 2005 al 28 gennaio 2009 è stata società controllante (indiretta) (cd. «società madre»), attraverso il fondo GS Capital Partners V (in prosieguo: il «fondo GSCP V») e altre società interposte, della Prysmian SpA, nonché della società controllata detenuta al 100% da quest’ultima, la Prysmian Cavi e Sistemi Srl (in prosieguo: la «PrysmianCS»), già Pirelli Cavi e Sistemi Energia SpA, poi Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl. La Prysmian e la PrysmianCS, due società con sede in Italia, costituiscono assieme il gruppo Prysmian, un attore mondiale del settore dei cavi elettrici sottomarini e sotterranei.

5

Sebbene la partecipazione della ricorrente nel capitale della Prysmian fosse inizialmente del 100% delle azioni, il livello di tale partecipazione è diminuito, in seguito a due cessioni di azioni effettuate il 7 settembre 2005 e il 21 luglio 2006, per diventare, in un primo tempo, pari al 91,1%, poi, in un secondo tempo, pari all’84,4% fino al 3 maggio 2007, data in cui una parte delle azioni della Prysmian è stata quotata alla Borsa di Milano attraverso un’offerta pubblica iniziale (in prosieguo: l’«IPO»).

6

All’esito di un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), la Commissione ha adottato, il 2 aprile 2014, la decisione controversa.

7

All’articolo 1 di tale decisione, la Commissione ha constatato che la ricorrente e altre 25 società, ivi comprese la Prysmian e la PrysmianCS, avevano partecipato a un’intesa, configurante un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, nel settore dei cavi elettrici ad alta (altissima) tensione sotterranei e/o sottomarini (in prosieguo: l’«infrazione in questione»).

8

All’articolo 1, paragrafo 5, lettera c), della decisione controversa, la ricorrente è stata riconosciuta responsabile dell’infrazione in questione, in quanto società madre della Prysmian e della Prysmian Cavi e Sistemi Energia, per il periodo dal 29 luglio 2005 al 28 gennaio 2009 (in prosieguo: il «periodo dell’infrazione»).

9

A tale riguardo, la Commissione ha presunto, da un lato, che la Prysmian avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento della Prysmian Cavi e Sistemi Energia sul mercato durante tale periodo e, dall’altro, che la ricorrente avesse esercitato, tra il 29 luglio 2005 e il 3 maggio 2007, un’influenza determinante sul comportamento della Prysmian e, di conseguenza, della Prysmian Cavi e Sistemi Energia sul mercato.

10

Inoltre, la Commissione ha concluso, in base a un’analisi dei legami economici, organizzativi e giuridici tra la ricorrente e tali società, che essa aveva effettivamente esercitato un’influenza determinante sul comportamento sul mercato della Prysmian e, di conseguenza, della Prysmian Cavi e Sistemi Energia nel periodo dell’infrazione.

11

In tale contesto, come risulta dall’articolo 2, lettera f), della decisione controversa, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un’ammenda dell’ammontare di EUR 37303000, in solido con la Prysmian e con la PrysmianCS.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

12

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2014, la ricorrente ha proposto un ricorso volto, da un lato, all’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui questa la riguardava, e, dall’altro, alla riduzione dell’importo dell’ammenda che le era stata inflitta.

13

A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione controversa, la ricorrente ha dedotto dinanzi al Tribunale cinque motivi, tra cui segnatamente il primo, vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nonché su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione.

14

Con ordinanza del 25 giugno 2015, il Tribunale ha autorizzato l’intervento della Prysmian e della PrysmianCS a sostegno delle conclusioni della Commissione.

15

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

16

Il Tribunale ha considerato, in sostanza, che la Commissione si era correttamente basata, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 29 luglio 2005 e il 3 maggio 2007, su una presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della ricorrente sul comportamento della Prysmian e della Prysmian Cavi e Sistemi Energia sul mercato.

17

Secondo il Tribunale, quando una società madre detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della propria controllata, in particolare in combinazione con una partecipazione largamente maggioritaria al capitale di detta controllata, come nel caso di specie, tale società madre si trova in una situazione analoga a quella del proprietario esclusivo della controllata, di modo che la società madre è in grado di determinare la strategia economica e commerciale della controllata, pur non detenendo la totalità o la quasi totalità del capitale sociale di quest’ultima.

18

Il Tribunale ha inoltre dichiarato che la Commissione aveva potuto ritenere, senza incorrere in errore, che la ricorrente avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento della Prysmian e della Prysmian Cavi e Sistemi Energia sul mercato durante tutto il periodo dell’infrazione in ragione, sotto un primo profilo, del potere, detenuto dalla ricorrente, di nominare i membri dei diversi consigli di amministrazione della Prysmian, sotto un secondo profilo, del potere della ricorrente di convocare gli azionisti della Prysmian alle assemblee e di proporre la revoca degli amministratori o dei consigli di amministrazione di quest’ultima, sotto un terzo profilo, delle deleghe di poteri degli amministratori del ramo di investimento diretto della divisione «Merchant Banking» («Principal Investment Area»; in prosieguo: la «PIA») della ricorrente in seno ai consigli di amministrazione della Prysmian e della loro partecipazione al comitato strategico di quest’ultima, sotto un quarto profilo, del fatto che la ricorrente riceveva regolari aggiornamenti e relazioni mensili da parte della Prysmian, sotto un quinto profilo, delle misure elencate dalla Commissione nella decisione controversa, volte a garantire la prosecuzione di un controllo decisivo da parte della ricorrente dopo l’IPO e, sotto un sesto profilo, della prova che la ricorrente si era comportata come un proprietario industriale.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

19

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare, in tutto o in parte (ad esempio, da maggio 2007 o da novembre 2007, quando la ricorrente e le sue controllate detenevano rispettivamente solo il 45% e il 26% delle azioni della Prysmian) gli articoli da 1 a 4 della decisione controversa, nella parte in cui riguardano la ricorrente, e/o

ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente ai sensi dell’articolo 2 della decisione controversa, nonché

condannare la Commissione alle spese del procedimento in primo grado e del procedimento di impugnazione.

20

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese.

21

La Prysmian e la PrysmianCS chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle afferenti al loro intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

Sull’impugnazione

22

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nella parte in cui la ricorrente è stata ritenuta responsabile di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione commessa dalla Prysmian e dalla PrysmianCS nel periodo compreso tra il 29 luglio 2005 e il 3 maggio 2007 (in prosieguo: il «periodo precedente all’IPO»). Il secondo motivo verte su una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, nella parte in cui la ricorrente è stata ritenuta responsabile della medesima violazione nel periodo compreso tra il 3 maggio 2007 e il 28 gennaio 2009 (in prosieguo: il «periodo successivo all’IPO»). La ricorrente chiede inoltre alla Corte di concederle il beneficio di qualsiasi riduzione di ammenda accordata alla Prysmian e alla PrysmianCS, riducendo l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta in solido con queste ultime, per il caso in cui la Corte accogliesse l’impugnazione proposta da dette società contro la sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018, Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi/Commissione (T‑475/14, EU:T:2018:448).

Sul primo motivo

23

Il primo motivo è suddiviso in tre parti.

Sulla prima parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

24

Con la prima parte del suo primo motivo, che riguarda i punti 49, 50 e 52 della sentenza impugnata, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che la Commissione non fosse incorsa in errore nel ritenere la ricorrente responsabile dell’infrazione in questione, per il periodo precedente all’IPO, basandosi su una presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della ricorrente sulla Prysmian e sulla PrysmianCS.

25

A tale riguardo, la ricorrente sostiene che la sua partecipazione nel fondo GSCP V ammontava ad appena il 33% circa, mentre il resto del capitale era detenuto da investitori terzi indipendenti. Inoltre, la partecipazione di tale fondo al capitale della Prysmian sarebbe stata pari, durante il periodo precedente all’IPO, e ad eccezione dei primi 41 giorni, inizialmente al 91% circa, poi all’84% circa. Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante sarebbe applicabile solo quando la società madre detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata. Il Tribunale avrebbe a torto ritenuto che, quando una società madre detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della sua controllata, in particolare in combinazione con una partecipazione altamente maggioritaria nel capitale di tale controllata, detta società madre si trovi in una situazione analoga a quella del proprietario esclusivo di tale controllata.

26

Secondo la ricorrente, la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante non può essere applicata in siffatte circostanze, conformemente al principio fondamentale secondo cui le presunzioni devono essere applicate in maniera restrittiva. A tale riguardo, l’approccio del Tribunale non sarebbe conforme alla sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), nella quale la Corte ha riconosciuto l’esistenza di una siffatta presunzione. Inoltre, l’interpretazione data dal Tribunale sarebbe erronea alla luce dell’obiettivo di detta presunzione, dato che essa sostituirebbe la prova agevole dell’esistenza di una partecipazione relativa alla totalità delle quote, ottenibile con una rapida consultazione del registro delle imprese e delle società, che garantirebbe la certezza del diritto e sarebbe facilmente applicabile, con una dimostrazione approfondita dell’esistenza di elementi propri del caso di specie che consentirebbero alla società madre di esercitare effettivamente un’influenza determinante. Infine, il Tribunale avrebbe adottato un’interpretazione diametralmente opposta riguardo alla medesima controllata e alla medesima infrazione nella sua sentenza del 12 luglio 2018, Pirelli & C./Commissione (T‑455/14, non pubblicata, EU:T:2018:450).

27

La Commissione, sostenuta dalla Prysmian e dalla PrysmianCS, contesta tale argomentazione. Essa fa valere che l’argomento della ricorrente secondo cui, poiché essa deteneva soltanto il 33% del capitale del fondo GSCP V, la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie deve essere respinto in quanto irricevibile, poiché non è stato dedotto dinanzi al Tribunale. In ogni caso, tale argomento sarebbe privo di fondamento, dato che la ricorrente controllava da sola e totalmente le decisioni relative agli investimenti del fondo GSCP V.

28

Nella sua replica, la ricorrente sostiene che, dinanzi al Tribunale, essa avrebbe esplicitamente fatto valere che la proprietà effettiva da essa detenuta sul fondo GSCP V era insufficiente a consentire alla Commissione di basarsi sulla presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante al riguardo.

– Giudizio della Corte

29

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo il quale la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante, riconosciuta dalla giurisprudenza, non sarebbe stato applicabile nel caso di specie, dato che la sua partecipazione al fondo GSCP V ammontava ad appena il 33% circa, mentre il resto del capitale era detenuto da investitori terzi indipendenti, occorre ricordare che, come rilevato dal Tribunale ai punti 48 e 64 della sentenza impugnata, nella decisione controversa la Commissione si è basata una presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante della ricorrente sul comportamento della Prysmian e, indirettamente, della PrysmianCS, fondandosi non sul livello di partecipazione indiretta della ricorrente al capitale della Prysmian, ma sulla constatazione secondo cui la ricorrente controllava tutti i diritti di voto associati alle azioni della Prysmian.

30

Orbene, nella sua impugnazione, la ricorrente non contesta né tale rilievo del Tribunale, né che essa continuasse a controllare il 100% dei suddetti diritti di voto, per tutto il periodo precedente all’IPO, anche dopo le cessioni di azioni della Prysmian effettuate il 7 settembre 2005 e il 21 luglio 2006. In tali circostanze, l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la sua partecipazione al fondo GSCP V si sarebbe collocata soltanto intorno al 33% deve, in ogni caso, essere respinto in quanto inconferente.

31

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento della ricorrente relativo all’affermazione del Tribunale secondo cui la Commissione era legittimata a basarsi su una presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante della società madre sul comportamento della sua controllata, occorre ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che il comportamento di una controllata può essere imputato alla società madre in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società madre, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici (sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2015:416, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

32

Emerge parimenti da una giurisprudenza costante che, per il caso particolare in cui una società madre detenga, direttamente o indirettamente, la totalità o la quasi totalità del capitale della propria controllata responsabile di una violazione delle norme in materia di concorrenza, da un lato, tale società madre è in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società madre esercita effettivamente un’influenza siffatta. Date tali circostanze, è sufficiente che la Commissione provi che la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata è detenuto dalla sua società madre per potersi presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata medesima. La Commissione potrà quindi ritenere la società madre solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che detta società madre, cui incombe l’onere di rovesciare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la sua controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (sentenza del 28 ottobre 2020, Pirelli & C./Commissione, C‑611/18 P, non pubblicata, EU:C:2020:868, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).

33

Pertanto, a meno che non venga smentita, una presunzione siffatta implica che l’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della società madre sulla propria controllata si considera dimostrato e legittima la Commissione a ritenere la prima società responsabile del comportamento della seconda, senza necessità di produrre una qualsivoglia prova supplementare. L’applicazione della presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante non è quindi subordinata alla produzione di indizi supplementari relativi all’esercizio effettivo di un’influenza della società madre (sentenza del 26 ottobre 2017, Global Steel Wire e a./Commissione, C‑457/16 P e da C‑459/16 P a C‑461/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:819, punti 8586 nonché giurisprudenza ivi citata).

34

Certamente, è pacifico che la ricorrente non deteneva, durante il periodo precedente all’IPO, la totalità del capitale della Prysmian, dato che la partecipazione del fondo GSCP V al capitale della Prysmian, come risulta dal punto 47 della sentenza impugnata, ammontava, durante tale periodo e ad eccezione dei primi 41 giorni, inizialmente al 91% circa, poi all’84% circa. È altresì pacifico che, nella decisione controversa, la Commissione non ha ritenuto che tale partecipazione significasse che la ricorrente avesse detenuto la quasi totalità del capitale della Prysmian.

35

Tuttavia, dalla giurisprudenza citata ai punti da 31 a 33 della presente sentenza risulta che non è la semplice detenzione della totalità o della quasi totalità del capitale della controllata a fondare di per sé la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante, bensì il grado di controllo della società madre sulla propria controllata. Di conseguenza, il Tribunale ha potuto, senza incorrere in alcun errore di diritto, considerare, in sostanza, al punto 50 della sentenza impugnata, che una società madre che detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della propria controllata si trova, al riguardo, in una situazione analoga a quella di una società che detiene la totalità o la quasi totalità del capitale della controllata, cosicché la società madre è in grado di determinare la strategia economica e commerciale della controllata. Infatti, una società madre che detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della sua controllata può, al pari di una società madre che detiene la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima.

36

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel considerare che, dal momento che una società madre detiene tutti i diritti di voto associati alle azioni della sua controllata, la Commissione è legittimata a basarsi su una presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante di detta società madre sul comportamento della sua controllata sul mercato.

37

Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti avanzati dalla ricorrente.

38

Infatti, in primo luogo, la presunzione di un’influenza determinante esercitata sulla controllata dalla sua società madre mira in particolare a raggiungere un equilibrio tra, da un lato, l’importanza dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme in materia di concorrenza, segnatamente all’articolo 101 TFUE, e a prevenirne la ripetizione e, dall’altro, i vincoli posti da taluni principi generali del diritto dell’Unione come, in particolare, quelli della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché i diritti della difesa, compreso il principio della parità delle armi (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 108 nonché giurisprudenza ivi citata).

39

È vero che, come sostenuto dalla ricorrente, l’identificazione dei soggetti che detengono i voti associati alle azioni di una società può risultare, all’occorrenza, più difficile della determinazione dei soggetti a cui appartengono tali azioni. Tuttavia, da un lato, nulla indica che tali difficoltà possano essere tali da pregiudicare la certezza del diritto. Infatti, una società madre che, senza detenere la totalità o la quasi totalità delle azioni della sua controllata, si sia riservata o abbia acquisito tutti i diritti di voto associati a tali azioni non può evidentemente ignorare tale circostanza.

40

Dall’altro lato, occorre ricordare che la Commissione non è affatto tenuta a fondarsi esclusivamente su detta presunzione. Infatti, nulla impedisce a tale istituzione di accertare l’esercizio effettivo, da parte di una società madre, di un’influenza determinante sulla sua controllata attraverso altri elementi di prova o attraverso una combinazione di siffatti elementi con detta presunzione (sentenza del 26 ottobre 2017, Global Steel Wire e a./Commissione, C‑457/16 P e da C‑459/16 P a C‑461/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:819, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

41

In secondo luogo, non solo la ricorrente non chiarisce in che modo l’interpretazione del Tribunale nel caso di specie sarebbe contraddittoria rispetto a quella da esso adottata in una precedente sentenza, ma un siffatto argomento è inconferente, in quanto il Tribunale ha correttamente ritenuto, come risulta dai punti da 31 a 36 della presente sentenza, che la Commissione potesse basarsi sulla presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante.

42

Ne consegue che la prima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

Sulla seconda parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

43

Con la seconda parte del suo primo motivo, che riguarda i punti da 71 a 78 della sentenza impugnata, la ricorrente addebita al Tribunale, da un lato, di aver erroneamente ritenuto che spettasse ad essa confutare, per quanto riguarda il periodo precedente all’IPO, la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata sul mercato, dato che quest’ultimo non poteva pretendere che essa rovesciasse una presunzione che non trovava applicazione.

44

Dall’altro lato, e in ogni caso, il Tribunale, nell’interpretare erroneamente i requisiti giuridici applicabili nel caso di specie, avrebbe omesso di valutare correttamente gli argomenti dedotti e gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente al fine di confutare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante.

45

A tale riguardo, la ricorrente rileva, in primo luogo, che i pochi elementi di prova citati dal Tribunale non sarebbero idonei a dimostrare che il fondo GSCP V avesse un comportamento diverso da quello di un semplice investitore finanziario. In secondo luogo, respingendo l’argomento della ricorrente secondo cui la politica commerciale della Prysmian era determinata dai suoi amministratori, in quanto la ricorrente non avrebbe fornito alcun messaggio di posta elettronica o verbale specifico che confermasse tale argomento, il Tribunale le avrebbe imposto una probatio diabolica. In terzo luogo, il Tribunale, a torto, non avrebbe attribuito alcuna importanza all’assenza di qualsiasi riferimento al fondo GSCP V o alla ricorrente nella risposta della Prysmian a una richiesta di informazioni della Commissione. In quarto luogo, il Tribunale avrebbe ritenuto, senza giustificarlo, che le dichiarazioni pubbliche di indipendenza e di assenza di controllo effettuate all’epoca dal consiglio di amministrazione della Prysmian fossero mendaci e che fossero state effettuate in violazione del diritto italiano. In quinto luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto il suo argomento secondo cui il fondo GSCP V non aveva impartito istruzioni alla Prysmian, con la motivazione che tale argomento sarebbe stato presentato in modo incoerente.

46

La Commissione, sostenuta dalla Prysmian e dalla PrysmianCS, contesta tali argomenti. A suo avviso, l’argomento della ricorrente relativo all’esame delle prove da essa prodotte per confutare l’applicazione della presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante mirerebbe, in realtà, ad ottenere che la Corte proceda a una nuova valutazione di tali prove e sarebbe quindi irricevibile.

– Giudizio della Corte

47

Occorre rilevare, in primo luogo, che l’argomento della ricorrente relativo alla presunta inversione, da parte del Tribunale, dell’onere della prova si fonda sulla premessa secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare che la Commissione poteva fondarsi, nel caso di specie, su una presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante al fine di ritenere la ricorrente responsabile dell’infrazione in questione per quanto riguarda il periodo precedente all’IPO. Orbene, dato che, come risulta dal punto 36 della presente sentenza, la sentenza impugnata non è viziata da alcun errore di diritto al riguardo, tale argomento deve essere respinto.

48

In secondo luogo, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a vagliare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce dunque, salvo il caso di loro snaturamento, una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 26 settembre 2018, Philips e Philips France/Commissione, C‑98/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:774, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

49

Per contro, il potere di controllo della Corte sugli accertamenti di fatto operati dal Tribunale si estende, in particolare, alla questione del rispetto delle norme in materia di onere e di produzione della prova (sentenze del 18 gennaio 2017, Toshiba/Commissione, C‑623/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:21, punto 39, e del 14 giugno 2018, Makhlouf/Consiglio, C‑458/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:441, punto 57).

50

Dato che, nel caso di specie, la ricorrente non ha invocato alcuno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova da parte del Tribunale, gli argomenti di quest’ultima riguardanti l’esame delle prove invocate per confutare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante devono essere respinti in quanto irricevibili.

51

In terzo luogo, nei limiti in cui gli argomenti sollevati nell’ambito della seconda parte del primo motivo possano essere considerati ricevibili in forza della giurisprudenza richiamata ai punti 48 e 49 della presente sentenza, occorre rilevare, in primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che il Tribunale, ai punti 70 e 71 della sentenza impugnata, non ha imposto una probatio diabolica a quest’ultima ma si è limitato, in sostanza, a ricordare che l’onere della prova per confutare la presunzione di cui trattasi incombeva alla ricorrente.

52

In secondo luogo, il Tribunale non ha affatto affermato, ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, che le dichiarazioni pubbliche di indipendenza effettuate dal consiglio di amministrazione della Prysmian fossero mendaci e contrarie al diritto italiano. Infatti, il Tribunale ha soltanto constatato che tali dichiarazioni non erano, di per sé, idonee a dimostrare la veridicità del loro contenuto e che l’esercizio di un’influenza determinante doveva essere valutato sulla base di elementi di prova concreti.

53

In terzo luogo, sebbene la ricorrente addebiti al Tribunale di aver erroneamente respinto il suo argomento di cui al punto 50 dell’atto introduttivo del giudizio, secondo il quale il fondo GSCP V non avrebbe impartito istruzioni alla Prysmian, occorre rilevare che essa non chiarisce in che modo il Tribunale avrebbe potuto coglierne la portata in modo diverso da quanto indicato al punto 76 della sentenza impugnata, né quali elementi o prove avrebbe omesso di esaminare a tale titolo, tenuto conto che esso ha risposto all’argomento al quale la ricorrente rinviava, in tale punto del ricorso, nell’ambito della seconda parte del motivo in questione.

54

Ne consegue che la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in parte come irricevibile e in parte come infondata.

Sulla terza parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

55

Con la terza parte del suo primo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto confermando la conclusione cui è giunta la Commissione, nella decisione controversa, secondo cui essa avrebbe effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla Prysmian nel periodo precedente all’IPO.

56

La Commissione, la Prysmian e la PrysmianCS ritengono che tale parte sia irricevibile, poiché con essa si chiede alla Corte di procedere a una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova esaminati in primo grado. In ogni caso, tale parte sarebbe infondata.

– Giudizio della Corte

57

Occorre ricordare al riguardo che, nella decisione controversa, come risulta dai punti 9 e 10 della presente sentenza, la Commissione si è basata su un duplice fondamento per considerare la ricorrente responsabile dell’infrazione in questione durante il periodo precedente all’IPO. Da un lato, la Commissione si è basata sulla presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante, fondandosi sul fatto che la ricorrente deteneva tutti i diritti di voto associati alle azioni della Prysmian. Dall’altro, essa ha ritenuto che la ricorrente avesse effettivamente esercitato una siffatta influenza sulla Prysmian.

58

Orbene, come risulta dall’esame della prima parte di tale motivo, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel considerare che, nel caso di specie, la Commissione era legittimata a basarsi sulla presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante per dimostrare la responsabilità della ricorrente per l’infrazione in questione per quanto riguarda il periodo precedente all’IPO. Inoltre, dall’esame della seconda parte di tale motivo emerge che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel concludere, nel caso di specie, che la ricorrente non era riuscita a confutare tale presunzione.

59

In tali circostanze, la terza parte del primo motivo, che riguarda le conclusioni del Tribunale relative al secondo fondamento sul quale la Commissione si è basata per ritenere la ricorrente responsabile dell’infrazione in questione nel periodo precedente all’IPO, deve essere respinta in quanto inconferente.

60

Occorre, pertanto, respingere il primo motivo in parte come irricevibile e in parte come infondato.

Sul secondo motivo

61

Il secondo motivo, che riguarda i punti da 81 a 144 della sentenza impugnata, si articola in tre parti.

Sulla prima parte del secondo motivo

– Argomenti delle parti

62

Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, in primo luogo, quando, per confermare la valutazione della Commissione secondo cui la responsabilità della ricorrente poteva essere ritenuta sussistente anche per il periodo successivo all’IPO, si è fondato su elementi applicabili al periodo precedente all’IPO, in secondo luogo, limitandosi ad affermare che l’IPO non aveva cambiato nulla e, in terzo luogo, invertendo, in pratica, l’onere della prova a danno della ricorrente. Orbene, l’IPO della Prysmian avrebbe costituito una svolta decisiva per tale società. A partire dal 3 maggio 2007, il fondo GSCP V avrebbe detenuto appena il 46% circa del capitale della Prysmian e tale partecipazione avrebbe raggiunto appena il 26% circa il 12 novembre 2007. Inoltre, a partire dal 3 maggio 2007, la Prysmian sarebbe stata soggetta a un obbligo di trasparenza rispetto al mercato.

63

L’approccio adottato dal Tribunale sarebbe altresì in contraddizione con gli insegnamenti derivanti, in particolare, dal punto 34 della sentenza del 16 giugno 2016, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione (C‑155/14 P, EU:C:2016:446), secondo i quali, da un lato, spetta a tale giudice, al fine di valutare se la controllata determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato o si attenga, in sostanza, alle istruzioni impartitele dalla propria società madre, effettuare una valutazione riguardante fatti contemporanei al periodo dell’infrazione e, dall’altro lato, elementi concernenti un periodo diverso possono essere presi in considerazione soltanto a condizione che il Tribunale sia in grado di comprovare la rilevanza di detti elementi per il periodo dell’infrazione, e non estenda automaticamente a tale periodo le conclusioni derivanti dalla valutazione di tali elementi.

64

Ad avviso della ricorrente, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente tale giurisprudenza facendo riferimento, ai punti 93, 94 e 133 della sentenza impugnata, da un lato, alla sola occasione, intervenuta dopo il periodo dell’infrazione, in cui il fondo GSCP V ha revocato la nomina di membri del consiglio di amministrazione della Prysmian e, dall’altro, al fatto che il consiglio di amministrazione nominato prima dell’IPO si è mantenuto senza variazioni dopo l’IPO, dato che nessuno di questi due elementi inciderebbe sul presunto esercizio effettivo di una successiva influenza da parte della Prysmian nel periodo successivo all’IPO. Analogamente, il Tribunale non avrebbe dovuto basarsi, al punto 92 della sentenza impugnata, su un controllo sui diritti di voto o su una partecipazione maggioritaria in seno all’assemblea degli azionisti della Prysmian, poiché questi elementi non sarebbero più esistiti nel periodo successivo all’IPO. Inoltre, pur ammettendo che, per poter imputare il comportamento di una controllata alla società madre, la Commissione non può limitarsi a constatare che la società madre è in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata, ma deve altresì verificare se tale influenza sia stata effettivamente esercitata, il Tribunale avrebbe basato le sue conclusioni su elementi idonei, tutt’al più, a rivelare un potere di esercitare una certa influenza e avrebbe convalidato le conclusioni che si fondano sulle comunicazioni di parte della Prysmian.

65

La Commissione fa valere che il secondo motivo sarebbe irricevibile poiché con esso si chiede alla Corte di procedere a una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova esaminati in primo grado. In ogni caso, tale motivo sarebbe infondato.

66

La Prysmian e la PrysmianCS sostengono che la prima parte del secondo motivo sarebbe infondata.

– Giudizio della Corte

67

Per quanto riguarda la ricevibilità della prima parte del secondo motivo, occorre ricordare che da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, ai fini dell’esame della questione se la società madre possa esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata sul mercato, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata alla sua società madre e, pertanto, tener conto della realtà economica. Peraltro, l’effettivo esercizio di un’influenza determinante della società madre sul comportamento della controllata può essere dedotto da un complesso di elementi concordanti, ancorché nessuno di tali elementi, isolatamente considerato, sia sufficiente per dimostrare l’esistenza di una tale influenza (sentenza del 18 gennaio 2017, Toshiba/Commissione, C‑623/15 P, non pubblicata, EU:C:2017:21, punti 4647 nonché giurisprudenza ivi citata).

68

Risulta altresì dalla giurisprudenza che, nell’ambito di detto esercizio, spetta al Tribunale effettuare una valutazione riguardante fatti contemporanei al periodo dell’infrazione, lasciando impregiudicata, tuttavia, la possibilità di basarsi su elementi concernenti un periodo precedente a quest’ultimo, purché esso sia in grado di comprovare la rilevanza di detti elementi per il periodo dell’infrazione e non applichi automaticamente a tale periodo le conclusioni derivanti dalla valutazione di elementi precedenti a quest’ultimo (sentenza del 16 giugno 2016, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, punto 34).

69

Orbene, nei limiti in cui, con i suoi argomenti nell’ambito della prima parte del secondo motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di essersi basato, in tale esame, su elementi irrilevanti per il periodo di cui trattasi e di aver invertito l’onere della prova, tali argomenti riguardano questioni di diritto che possono essere sollevate nell’ambito di un’impugnazione.

70

Per contro, gli argomenti diretti a rimettere in discussione la valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale nell’ambito di tale esame, tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 48 e 49 della presente sentenza, non sono ricevibili nell’ambito di un’impugnazione, in quanto la ricorrente non ha dedotto alcuno snaturamento di tali elementi di prova da parte di quest’ultimo.

71

Nel merito, occorre constatare che, ai punti da 81 a 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la questione se la ricorrente avesse, da un lato, durante il periodo precedente all’IPO e, dall’altro, durante il periodo successivo all’IPO, esercitato un’influenza determinante sul comportamento della Prysmian sul mercato. In tale contesto, esso ha esaminato dettagliatamente gli otto elementi sui quali la Commissione si era basata al riguardo. Tra gli elementi relativi a tutto il periodo dell’infrazione, il Tribunale ha segnatamente esaminato il potere di nominare i membri dei diversi consigli di amministrazione della Prysmian nonché quello di convocare gli azionisti alle assemblee e proporre la revoca degli amministratori o dell’intero consiglio di amministrazione.

72

Da tale esame non risulta in alcun modo che, per verificare se la ricorrente avesse esercitato un’influenza determinante sul comportamento della Prysmian sul mercato durante il periodo successivo all’IPO, il Tribunale si sia basato su elementi applicabili al periodo precedente all’IPO o che abbia invertito l’onere della prova a danno della ricorrente. Infatti, da tale esame e, in particolare, dai punti 93, 94 e 133 della sentenza impugnata risulta che, lungi dall’aver considerato che l’IPO non avesse apportato modifiche al riguardo, il Tribunale ha accuratamente preso in considerazione gli elementi invocati dalla Commissione nella decisione controversa, distinguendo chiaramente il periodo precedente all’IPO da quello successivo ad essa. Pertanto, l’argomento della ricorrente, menzionato al punto 62 della presente sentenza, deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata e deve quindi essere respinto in quanto infondato.

73

Ciò premesso, la prima parte del secondo motivo deve essere respinta in parte come irricevibile e in parte come infondata.

Sulla seconda e sulla terza parte del secondo motivo

– Argomenti delle parti

74

Con la seconda parte del suo secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che essa disponeva, all’interno del consiglio di amministrazione della Prysmian, del livello di rappresentanza necessario per influenzare il comportamento di quest’ultima sul mercato.

75

In primo luogo, sarebbe del tutto erronea l’affermazione del Tribunale, secondo cui il mantenimento della stessa composizione del consiglio di amministrazione della Prysmian durante il periodo successivo all’IPO costituirebbe un indizio del fatto che essa avrebbe continuato ad esercitare un controllo su tale consiglio dopo l’IPO. Tale consiglio, nominato in occasione dell’assemblea degli azionisti del 28 febbraio 2007, comprendeva dieci amministratori, di cui solo tre erano amministratori con deleghe della PIA. Dato che l’adozione di una risoluzione da parte di detto consiglio richiedeva il raggiungimento di una maggioranza semplice, gli amministratori con deleghe della PIA, che sedevano il tale consiglio, non sarebbero quindi mai stati in grado di controllare effettivamente tutto il consiglio di amministrazione della Prysmian. Inoltre, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente gli elementi di prova del fascicolo non tenendo conto del fatto che a ciascuno degli amministratori con deleghe della PIA, parimenti membri del consiglio di amministrazione della Prysmian, era vietato agire, nel corso del periodo successivo all’IPO, unicamente o essenzialmente a favore di altre parti, compresa la ricorrente.

76

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto per quanto riguarda il ruolo di due amministratori non esecutivi indipendenti (in prosieguo: gli «amministratori di cui trattasi»), che sedevano nel consiglio di amministrazione della Prysmian.

77

A tal proposito, la ricorrente fa valere, in primo luogo, che, per quanto riguarda l’affermazione del Tribunale secondo cui la ricorrente aveva rapporti con almeno il 50% dei membri del consiglio di amministrazione della Prysmian, alla luce dei legami intrattenuti con gli amministratori di cui trattasi, questi asseriti legami, in particolare in virtù di «servizi di consulenza precedenti» o di «contratti di consulenza», non sarebbero stati oggetto di alcun esame e non sarebbero stati correttamente descritti nella sentenza impugnata. Il Tribunale non avrebbe neppure dimostrato che tali asseriti legami avrebbero potuto prevalere o che abbiano prevalso sull’obbligo di indipendenza che incombeva agli amministratori di cui trattasi nei confronti di tutti gli azionisti.

78

Dalla giurisprudenza risulterebbe che solo un cumulo di funzioni porrebbe necessariamente la società madre in condizione di influenzare in maniera determinante il comportamento della sua controllata sul mercato. Orbene, nel caso di specie, gli amministratori di cui trattasi non sarebbero stati né membri del consiglio di amministrazione della ricorrente, né agenti, né dirigenti di quest’ultima. Inoltre, nessuno di essi avrebbe ricoperto un posto direttivo all’interno della ricorrente.

79

Considerando, poi, che la ricorrente non aveva fornito la prova dell’assenza di legami con gli amministratori di cui trattasi, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova.

80

Infine, anche supponendo che gli amministratori in questione siano presi in considerazione congiuntamente con gli amministratori con deleghe della PIA, essi avrebbero rappresentato, congiuntamente, non la maggioranza del consiglio di amministrazione della Prysmian, ma solo cinque su dieci dei membri e quindi la metà di tale consiglio, il che significherebbe che essi non avrebbero potuto adottare da soli le risoluzioni del consiglio di amministrazione.

81

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, costitutivo di uno snaturamento degli elementi di prova in questione, respingendo il valore probatorio delle dichiarazioni effettuate dal consiglio di amministrazione della Prysmian che confermavano l’indipendenza dei suoi membri indipendenti, invertendo così nuovamente l’onere della prova. Successivamente all’IPO, la Prysmian sarebbe stata obbligata a nominare un certo numero di amministratori indipendenti in seno al suo consiglio di amministrazione. A tale riguardo, sarebbe stata esclusa qualsiasi forma di parentela o di rapporto professionale tra un amministratore e la società, comprese le altre imprese del gruppo o gli azionisti principali. Orbene, il consiglio di amministrazione della Prysmian avrebbe confermato formalmente, in più occasioni, che gli amministratori indipendenti erano effettivamente tali. Se la Prysmian avesse avuto il minimo dubbio quanto all’esattezza di tali conferme, effettuandole sarebbe incorsa in sanzioni civili, amministrative ed eventualmente penali, in forza del diritto italiano.

82

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione incoerente degli elementi di prova nella sentenza impugnata, concludendo, da un lato, al punto 108 della sentenza impugnata, che il semplice fatto che il consiglio di amministrazione della Prysmian abbia valutato taluni suoi amministratori come indipendenti non sarebbe idoneo a dimostrare l’assenza di legami con la ricorrente e, di conseguenza, la vera indipendenza di tali amministratori e, dall’altro, al punto 136 di tale sentenza, che, trattandosi di un verbale di una riunione di tale consiglio che riproduceva le osservazioni dei partecipanti, era onere della ricorrente produrre elementi di prova che dimostrassero il contrario.

83

Con la terza parte del suo secondo motivo, la ricorrente fa valere che nessuno degli altri elementi dedotti dal Tribunale sarebbe sufficiente, da solo o insieme ad altri elementi, a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della ricorrente sulla Prysmian nel corso del periodo successivo all’IPO.

84

In primo luogo, il potere detenuto dal fondo GSCP V, di nominare membri del consiglio di amministrazione della Prysmian, e il potere detenuto da tale fondo, di convocare gli azionisti alle assemblee nonché di proporre la revoca degli amministratori o di tutto il consiglio di amministrazione, non dimostrerebbero che la ricorrente fosse in grado, tramite lo stesso fondo, di esercitare un’influenza determinante sulla Prysmian. Infatti, per quanto riguarda i diritti di nomina, la giurisprudenza del Tribunale imporrebbe di dimostrare che i membri del consiglio di amministrazione così nominati dispongono del potere di imporre un controllo effettivo a tutto il consiglio di amministrazione.

85

In secondo luogo, per quanto riguarda i poteri delegati agli amministratori con deleghe della PIA prima dell’IPO, la loro nomina in seno al comitato strategico della Prysmian dopo l’IPO, il ricevimento di regolari aggiornamenti e di relazioni mensili nonché le altre misure adottate a seguito dell’IPO e menzionate al punto 130 della sentenza impugnata, nessuno di essi, considerato singolarmente o congiuntamente, costituirebbe un elemento di prova dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sulla Prysmian.

86

In terzo luogo, l’affermazione del Tribunale, ai punti da 140 a 142 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente ha adottato nei confronti della Prysmian un comportamento tipico di un proprietario industriale, sarebbe errata. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un manifesto errore di diritto ignorando la giurisprudenza secondo cui la responsabilità per le infrazioni al diritto della concorrenza non può essere imputata a un mero investitore finanziario quale la ricorrente.

87

La Commissione sostiene che la seconda e la terza parte del secondo motivo sarebbero irricevibili per le ragioni già esposte al punto 65 della presente sentenza. La seconda parte sarebbe, inoltre, inconferente. In subordine, la Commissione sostiene che tali motivi sarebbero infondati.

88

La Prysmian e la PrysmianCS sostengono che tali due parti sarebbero irricevibili e, in subordine, infondate.

– Giudizio della Corte

89

In primo luogo, nei limiti in cui la ricorrente contesta al Tribunale di non aver risposto ai suoi argomenti relativi all’esistenza e alla rilevanza di legami tra quest’ultima e i membri del consiglio di amministrazione della Prysmian, occorre rilevare che, basandosi e facendo riferimento, al punto 106 della sentenza impugnata, ai punti 761 e 762 della decisione controversa nonché alle loro rispettive note a piè di pagina, il Tribunale ha individuato sufficientemente i legami in questione. Inoltre, dai punti da 106 a 108 di tale sentenza risulta che il Tribunale ha considerato che, nel caso di specie, tali legami erano tali da poter essere considerati uno degli elementi sui quali la Commissione poteva basarsi per dimostrare che la ricorrente aveva esercitato un’influenza determinante sul comportamento della Prysmian.

90

Occorre ricordare, al riguardo, che dalla giurisprudenza citata al punto 67 della presente sentenza risulta che l’esercizio effettivo di un’influenza determinante della società madre sul comportamento della controllata può essere dedotto da un insieme di elementi concordanti, anche se nessuno di tali elementi, considerato isolatamente, sia sufficiente a dimostrare l’esistenza di una siffatta influenza.

91

In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita valutazione incoerente degli elementi di prova da parte del Tribunale, occorre rilevare che l’argomentazione della ricorrente riguarda i punti 108 e 136 della sentenza impugnata. Al punto 108 di tale sentenza il Tribunale ha dichiarato che il mero fatto che detto consiglio di amministrazione abbia valutato taluni propri amministratori come indipendenti, o addirittura che abbia pubblicato una simile valutazione in relazioni sulla direzione dell’impresa, come affermato dalla ricorrente, non è di per sé idoneo a rimettere in discussione la constatazione della Commissione secondo cui questi stessi amministratori non hanno effettivamente smesso di mantenere legami con la ricorrente. Pertanto, il Tribunale ha in sostanza affermato che le valutazioni del consiglio di amministrazione potevano essere smentite dagli accertamenti della Commissione. Orbene, tale valutazione non è in alcun modo incoerente con la considerazione, formulata al punto 136 della sentenza impugnata, e riguardante un’osservazione descritta in un verbale formale del consiglio di amministrazione della Prysmian, secondo la quale si poteva ritenere che un siffatto documento riproducesse le osservazioni che i partecipanti a detto consiglio avevano voluto esprimere.

92

In terzo luogo, quanto alla presunta inversione dell’onere della prova riguardo al ruolo degli amministratori di cui trattasi, è sufficiente rilevare che l’argomento della ricorrente si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, al punto 106 di tale sentenza, il Tribunale, dopo aver esaminato le prove invocate dalla Commissione e concluso che i rapporti personali suffragati da tali prove costituivano un elemento rilevante nell’ambito dell’esame della questione se la ricorrente esercitasse un controllo effettivo sulla Prysmian, si è limitato, in sostanza, a constatare che la ricorrente non era riuscita a rimettere in discussione tale conclusione.

93

In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente, secondo il quale dalla giurisprudenza risulta che solo un cumulo di funzioni pone necessariamente la società madre in condizione di influenzare in maniera determinante il comportamento della sua controllata sul mercato, e che una tale situazione non sussisterebbe nel caso di specie, occorre ricordare che dalla giurisprudenza risulta che, come rilevato dal Tribunale al punto 107 della sentenza impugnata, l’esistenza di un’unità economica costituita dalla società madre e dalla sua controllata può sorgere non solo sulla base di rapporti formali tra le due, ma anche in modo informale, segnatamente a motivo dell’esistenza di rapporti personali sussistenti fra gli enti giuridici che compongono una tale unità economica (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, EU:C:2013:514, punto 68).

94

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte non risulta che legami personali tra due società possano essere rilevanti, a tale riguardo, soltanto nel caso di un cumulo di funzioni. Infatti, la rilevanza di tali legami personali risiede nel fatto che essi possono suggerire che una persona, pur essendo attiva per una determinata società, persegua effettivamente, alla luce dei suoi legami con un’altra società, gli interessi di quest’ultima. Orbene, ciò può verificarsi anche nel caso in cui una persona, che siede nel consiglio di amministrazione di una società, sia legata a un’altra società per mezzo di «servizi di consulenza precedenti» o di «contratti di consulenza», come rilevato dal Tribunale al punto 106 della sentenza impugnata.

95

Ne consegue che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere che siffatti legami personali possano, in linea di principio, essere rilevanti al fine di stabilire se una società madre possa esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata sul mercato.

96

In quinto luogo, per quanto riguarda gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente nell’ambito della seconda e della terza parte del secondo motivo, risulta che, con tutti questi argomenti, la ricorrente si limita in realtà a rimettere in discussione le valutazioni di natura materiale del Tribunale nell’ambito della sua analisi degli elementi di prova rilevanti nel caso di specie, e mira quindi ad ottenere che la Corte sostituisca la propria valutazione a quella del Tribunale.

97

Orbene, come ricordato ai punti 48 e 49 della presente sentenza, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare i fatti rilevanti nonché a valutare gli elementi di prova e la valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce, dunque, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

98

La Corte ha altresì precisato che, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenza del 28 novembre 2019, Brugg Kabel e Kabelwerke Brugg/Commissione, C‑591/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:1026, punto 63 nonché giurisprudenza ivi citata).

99

È vero che la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe snaturato il senso delle dichiarazioni rese dal consiglio di amministrazione della Prysmian, nella quali si confermava che gli amministratori indipendenti che sedevano in tale consiglio erano realmente indipendenti. Tuttavia, la ricorrente non dimostra come il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova in questione.

100

Infatti, occorre ricordare che, a tale riguardo, il Tribunale ha affermato, al punto 108 della sentenza impugnata, che il mero fatto che detto consiglio di amministrazione abbia valutato taluni propri amministratori come indipendenti, o addirittura che abbia pubblicato una simile valutazione in relazioni sulla direzione dell’impresa, come affermato dalla ricorrente, non è di per sé idoneo a rimettere in discussione la constatazione della Commissione secondo cui questi stessi amministratori non hanno effettivamente smesso di mantenere legami con la ricorrente.

101

Dato che, di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova, il suo argomento diretto a rimettere in discussione la valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova da parte del Tribunale deve essere respinto in quanto irricevibile.

102

Occorre, pertanto, respingere il secondo motivo in parte come irricevibile e in parte come infondato.

103

Quanto alla domanda della ricorrente, di concederle il beneficio di una qualsiasi riduzione di ammenda accordata alla Prysmian e alla PrysmianCS, riducendo l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta in solido con queste ultime, per il caso in cui la Corte accogliesse l’impugnazione proposta da dette società contro la sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018, Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi/Commissione (T‑475/14, EU:T:2018:448), è sufficiente rilevare che la Corte ha respinto tale impugnazione con sentenza del 24 settembre 2020 (Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi/Commissione, C‑601/18 P, EU:C:2020:751).

104

Pertanto, poiché non può essere accolto nessuno dei motivi di gravame dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione, occorre respingere quest’ultima nella sua interezza.

Sulle spese

105

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

106

Poiché la ricorrente è rimasta soccombente nei motivi proposti e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, la ricorrente deve essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione.

107

A norma dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte. In tal caso, la Corte può decidere che le spese da essa sostenute restino a suo carico.

108

Poiché la Prysmian e la PrysmianCS hanno partecipato al procedimento dinanzi alla Corte, occorre decidere, nelle circostanze del caso di specie, che esse sopporteranno le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

The Goldman Sachs Group Inc. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

3)

La Prysmian SpA e la Prysmian Cavi e Sistemi Srl sopporteranno le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.