SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

13 dicembre 2018 ( *1 )

«Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 340, secondo comma, TFUE – Durata eccessiva del procedimento nell’ambito di due cause dinanzi al Tribunale dell’Unione europea – Risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti – Danno patrimoniale – Spese di garanzia bancaria – Nesso causale – Interessi di mora – Danno non patrimoniale»

Nelle cause riunite C‑138/17 P e C‑146/17 P,

aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte rispettivamente il 17 e il 22 marzo 2017,

Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata da J. Inghelram e Á.M. Almendros Manzano, in qualità di agenti (C‑138/17 P),

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Gascogne Sack Deutschland GmbH, già Sachsa Verpackung GmbH, con sede in Wieda (Germania),

Gascogne SA, con sede in Saint-Paul-lès-Dax (Francia),

rappresentate da F. Puel ed E. Durand, avocats,

ricorrenti in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da C. Urraca Caviedes, S. Noë e F. Erlbacher, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

e

Gascogne Sack Deutschland GmbH, con sede in Wieda,

Gascogne SA, con sede in Saint-Paul-lès-Dax,

rappresentate da F. Puel ed E. Durand, avocats (C‑146/17 P),

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata da J. Inghelram e Á.M Almendros Manzano, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Commissione europea,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.‑C. Bonichot, E. Regan, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro rispettive impugnazioni, l’Unione europea, da un lato, e la Gascogne Sack Deutschland GmbH nonché la Gascogne SA, dall’altro, chiedono l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 gennaio 2017, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T‑577/14, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2017:1), con cui esso ha condannato l’Unione europea a pagare alla Gascogne un risarcimento di importo pari a EUR 47064,33 per il danno patrimoniale subito da tale società a causa della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674) (in prosieguo, congiuntamente: le «cause T‑72/06 e T‑79/06»), nonché un risarcimento di EUR 5000 alla Gascogne Sack Deutschland e un risarcimento di EUR 5000 alla Gascogne per il danno non patrimoniale che dette società hanno rispettivamente subito a causa di tale violazione, e ha respinto il ricorso quanto al resto.

Fatti

2

Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2006, la Sachsa Verpackung GmbH, divenuta Gascogne Sack Deutschland, da una parte, e la Groupe Gascogne SA, divenuta Gascogne, dall’altra, hanno proposto, ciascuna, un ricorso avverso la decisione C(2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo [101 TFUE] (caso COMP/F/38.354 – Sacchi industriali) [in prosieguo: la «decisione C(2005) 4634»]. Nei loro ricorsi, esse chiedevano, in sostanza, che il Tribunale annullasse tale decisione nella parte che le riguardava o, in subordine, riducesse l’importo dell’ammenda loro inflitta.

3

Con sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674), il Tribunale ha respinto tali ricorsi.

4

Con atti introduttivi depositati il 27 gennaio 2012, la Gascogne Sack Deutschland e la Groupe Gascogne hanno proposto impugnazioni avverso le sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674).

5

Con sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), e del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), la Corte ha respinto tali impugnazioni.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

6

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2014, la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne hanno proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 268 TFUE contro l’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, per il risarcimento del danno che tali società ritengono di aver subito a causa dell’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale nell’ambito delle cause T‑72/06 e T‑79/06.

7

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato e statuito quanto segue:

«1)

L’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a pagare un’indennità di EUR 47064,33 alla Gascogne per il danno materiale subìto da tale società in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze [T‑72/06 e T‑79/06]. Tale indennità sarà rivalutata con interessi compensativi, a decorrere dal 4 agosto 2014 e fino alla pronuncia della presente sentenza, al tasso d’inflazione annuo constatato, per il periodo di riferimento, da Eurostat (Ufficio Statistico dell’Unione europea) nello Stato membro di stabilimento della medesima società.

2)

[L’Unione europea], rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a pagare un’indennità di EUR 5000 alla Gascogne Sack Deutschland e un’indennità di EUR 5000 alla Gascogne per il danno morale che tali società hanno rispettivamente subìto in conseguenza della violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06.

3)

Ciascuna delle indennità menzionate ai precedenti punti 1) e 2) sarà maggiorata di interessi di mora, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino a pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, aumentato di due punti percentuali.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

[L’Unione europea], rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle che sono state esposte dalla Gascogne Sack Deutschland e dalla Gascogne e che afferiscono all’eccezione di irricevibilità che ha dato luogo all’ordinanza del 2 febbraio 2015, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T‑577/14, non pubblicata, EU:T:2015:80).

6)

La Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne, da una parte, e [l’Unione europea], rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’altra, sopporteranno le proprie spese afferenti al ricorso che ha dato luogo alla presente sentenza.

7)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese».

Conclusioni delle parti

8

Con la sua impugnazione nella causa C‑138/17 P, l’Unione europea chiede che la Corte voglia:

annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata;

respingere, in quanto infondata, la domanda proposta in primo grado dalla Gascogne Sack Deutschland e dalla Gascogne volta a ottenere l’importo di EUR 187571 per le presunte perdite subite a causa dei pagamenti aggiuntivi della garanzia bancaria oltre un termine ragionevole, e

condannare la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne alle spese.

9

La Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne chiedono che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione, e

condannare la ricorrente alle spese.

10

La Commissione europea chiede alla Corte di accogliere l’impugnazione sotto tutti questi profili.

11

Con la loro impugnazione nella causa C‑146/17 P, la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne chiedono che la Corte voglia:

annullare parzialmente la sentenza impugnata;

statuire in via definitiva, in forza della sua competenza estesa al merito, sulle compensazioni finanziarie per i danni patrimoniale e non patrimoniale subiti dalle ricorrenti, conformemente alle loro domande, e

condannare l’Unione europea alle spese.

12

L’Unione europea chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione in quanto parzialmente inoperante e parzialmente infondata e, in ogni caso, in quanto infondata;

condannare le ricorrenti alle spese.

13

Con ordinanza del presidente della Prima Sezione della Corte, del 17 aprile 2018, le cause C‑138/17 P e C‑146/17 P sono state riunite ai fini delle conclusioni e della sentenza.

Sulle impugnazioni

14

L’Unione europea deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑138/17 P.

15

L’impugnazione nella causa C‑146/17 P si fonda su sette motivi.

Sul primo motivo di impugnazione nella causa C‑138/17 P

Argomenti delle parti

16

Con il suo primo motivo, l’Unione europea, ricorrente in sede di impugnazione nella causa C‑138/17 P, sostiene che il Tribunale, ravvisando un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 e la perdita subita dalla Gascogne a causa del pagamento di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente al superamento di tale termine, ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «nesso causale».

17

In particolare, l’Unione europea ritiene che il Tribunale si sia basato sull’errata premessa secondo cui la scelta di costituire una garanzia bancaria si esercita in un solo e unico momento nel tempo, ossia nel momento della «scelta iniziale» di costituire tale garanzia. Orbene, dato che l’obbligo di pagare l’ammenda sussisteva durante l’intero procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, e persino oltre tale periodo, poiché l’ammenda non è stata annullata, le ricorrenti di primo grado avevano la possibilità di pagare l’ammenda e di dare quindi esecuzione all’obbligo sulle stesse gravante a tale riguardo. Avendo la possibilità di pagare, in ogni momento, l’ammenda, la scelta di tali ricorrenti di sostituire detto pagamento con una garanzia bancaria sarebbe una scelta continuata, compiuta dalle stesse nel corso dell’intero procedimento. Pertanto, la causa determinante del pagamento delle spese di garanzia bancaria risiederebbe nella loro scelta personale di non pagare l’ammenda e di sostituire tale pagamento con una garanzia bancaria, e non nella violazione del termine ragionevole di giudizio.

18

La Commissione condivide gli argomenti dedotti dall’Unione europea.

19

La Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne, convenute in sede di impugnazione nella causa C‑138/17 P, sostengono, da un lato, che correttamente il Tribunale non ha applicato al caso di specie la giurisprudenza derivante, segnatamente, dalla sentenza del 21 aprile 2005, Holcim (Deutschland)/Commissione (T‑28/03, EU:T:2005:139, punti da 121 a 123), nonché dall’ordinanza del 12 dicembre 2007, Atlantic Container Line e a./Commissione (T‑113/04, non pubblicata, EU:T:2007:377, punti 3940), dato che i fatti del caso in esame differiscono in modo sostanziale da quelli delle cause cui tale giurisprudenza si riferisce, come rilevato dal Tribunale al punto 121 della sentenza impugnata, e, dall’altro, che tale sentenza ha individuato in modo giuridicamente adeguato l’esistenza di un nesso causale tra l’illecito commesso dal Tribunale e il danno subito dalla Gascogne.

20

Peraltro, la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne sottolineano che il fatto che l’Unione europea rimetta in discussione il principio stesso di un risarcimento, escludendo che esse abbiano subito un qualunque tipo di danno, sebbene la Corte stessa, nelle sue sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), e del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), abbia riconosciuto al contempo il carattere eccessivo della durata del procedimento e il principio dell’esistenza di un danno derivante da tale durata, costituisca un «abuso procedurale».

21

La Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne chiedono quindi il rigetto di tale motivo.

Giudizio della Corte

22

Occorre ricordare che, come già sottolineato dalla Corte, il presupposto relativo al nesso causale richiesto dall’articolo 340, secondo comma, TFUE concerne l’esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni dell’Unione e il danno, nesso di cui spetta al ricorrente fornire la prova, di modo che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno (ordinanza del 31 marzo 2011, Mauerhofer/Commissione, C‑433/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:204, punto 127 e giurisprudenza ivi citata).

23

Occorre quindi valutare se la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 sia la causa determinante del danno derivante dal pagamento di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente al superamento di detto termine per stabilire l’esistenza di un nesso diretto di causa-effetto tra il comportamento addebitato alla Corte di giustizia dell’Unione europea e il danno lamentato.

24

A tale riguardo, occorre osservare che, nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni proposto contro la Commissione, ai fini, segnatamente, del rimborso delle spese di garanzia sostenute dalle ricorrenti onde ottenere la sospensione delle decisioni di recupero delle restituzioni discusse nel procedimento principale, decisioni successivamente oggetto di revoca, la Corte ha dichiarato che, quando una decisione che impone il pagamento di un’ammenda riconosce la facoltà di costituire una garanzia destinata a garantire tale pagamento e gli interessi moratori, in attesa dell’esito di un ricorso proposto avverso detta decisione, il danno che consiste nelle spese per la costituzione della garanzia non deriva da tale decisione, bensì dalla scelta personale dell’interessato di costituire una garanzia piuttosto che di dare immediatamente esecuzione all’obbligo di rimborso. In tali circostanze, la Corte ha dichiarato che non vi era alcun nesso causale diretto tra il comportamento addebitato alla Commissione e il danno lamentato (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2013, Inalca e Cremonini/Commissione, C‑460/09 P, EU:C:2013:111, punti 118120).

25

Orbene, il Tribunale ha dichiarato, al punto 121 della sentenza impugnata, che il nesso tra il superamento del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 e il pagamento di spese di garanzia bancaria nel periodo corrispondente a tale superamento non poteva essere stato interrotto dalla scelta iniziale della Gascogne di non pagare immediatamente l’ammenda inflitta con la decisione C(2005) 4634 della Commissione e di costituire una garanzia bancaria.

26

In particolare, come emerge dai punti 119 e 120 della sentenza impugnata, le due circostanze su cui il Tribunale si è basato per giungere alla conclusione enunciata al punto 121 di tale sentenza sono, da un lato, che, nel momento in cui la Gascogne ha costituito una garanzia bancaria, la violazione del termine ragionevole di giudizio non era prevedibile e che tale società poteva legittimamente attendersi che detti ricorsi fossero esaminati entro un termine ragionevole e, dall’altro, che il superamento del termine ragionevole di giudizio si è verificato dopo la scelta iniziale della Gascogne di costituire detta garanzia.

27

Orbene, le due circostanze prospettate dal Tribunale ai punti 119 e 120 della sentenza impugnata non possono assumere rilevanza per ritenere che il nesso causale tra la violazione del termine ragionevole di giudizio, nell’ambito delle cause T‑72/06 e T‑79/06, e il danno subito dalla Gascogne, a causa del pagamento di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente al superamento di detto termine, non possa essere stato interrotto dalla scelta di detta impresa di costituire tale garanzia.

28

Infatti, ciò varrebbe solo nel caso in cui il mantenimento della garanzia bancaria rivestisse carattere obbligatorio, con la conseguenza che l’impresa che avesse proposto ricorso avverso una decisione della Commissione che le infliggeva un’ammenda, e che avesse scelto di costituire una garanzia bancaria al fine di non dare immediata esecuzione a tale decisione, non avrebbe avuto il diritto, prima della data di pronuncia della sentenza nell’ambito di detto ricorso, di pagare tale ammenda e di porre fine alla garanzia bancaria da essa costituita.

29

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 37, 49 e 50 delle sue conclusioni, così come la costituzione della garanzia bancaria, il mantenimento della stessa rientra nella libera discrezionalità dell’impresa interessata alla luce dei suoi interessi finanziari. Infatti, nessuna disposizione del diritto dell’Unione impedisce a tale impresa di porre fine, in qualsiasi momento, alla garanzia bancaria che essa ha costituito e di pagare l’ammenda inflitta, quando, alla luce dell’evoluzione delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento della costituzione di detta garanzia, detta impresa consideri tale opzione più vantaggiosa per se stessa. Ciò potrebbe avvenire, in particolare, qualora lo svolgimento del procedimento dinanzi al Tribunale induca l’impresa in questione a ritenere che la sentenza sarà pronunciata in data successiva a quella da essa inizialmente preventivata e che, di conseguenza, il costo della garanzia sarà superiore a quello da essa inizialmente previsto, al momento della costituzione di tale garanzia.

30

Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che, da un lato, nel mese di settembre 2009, ossia 43 mesi dopo la presentazione del ricorso nell’ambito della cause T‑72/06 e T‑79/06, l’apertura della fase orale in dette cause non era ancora neppure avvenuta, come emerge da quanto constatato dal Tribunale al punto 63 della sentenza impugnata, e che, dall’altro, il termine che la Gascogne stessa ha considerato, nel suo ricorso di primo grado, quale termine normale per l’esame dei ricorsi di annullamento in materia di concorrenza è precisamente di 43 mesi, è necessario constatare che, al più tardi, nel mese di settembre 2009, la Gascogne non poteva ignorare che la durata dei procedimenti nelle summenzionate cause avrebbe ampiamente superato quella da essa inizialmente prevista e che essa poteva riconsiderare l’opportunità di mantenere la garanzia bancaria alla luce delle spese supplementari che il mantenimento di tale garanzia avrebbe potuto comportare.

31

Ciò considerato, la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 non può essere la causa determinante del danno subito dalla Gascogne a causa del pagamento di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente al superamento di tale termine. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, tale danno è il risultato della scelta personale compiuta dalla Gascogne di mantenere la garanzia bancaria nel corso dell’intero procedimento in dette cause, nonostante le conseguenze finanziarie che ciò comportava.

32

Dalle suesposte considerazioni consegue che, ravvisando un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06 e la perdita subita dalla Gascogne a causa del pagamento di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente al superamento di tale termine, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «nesso causale».

33

Infine, l’argomentazione delle convenute secondo cui, nell’ambito della causa C‑138/17 P, l’azione della ricorrente potrebbe essere qualificata come «abuso procedurale» non può rimettere in discussione tale valutazione.

34

Sebbene, infatti, nelle sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punto 102), e del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 96), la Corte abbia dichiarato che il Tribunale aveva disatteso i requisiti connessi con il rispetto del termine ragionevole di giudizio nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, resta il fatto che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, e contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, in tali sentenze la Corte non ha tuttavia riconosciuto l’esistenza di un danno derivante da una simile violazione.

35

Al contrario, la Corte ha dichiarato che la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole di giudizio doveva essere proposta dinanzi al Tribunale stesso, e che spettava al Tribunale valutare tanto la materialità del danno invocato quanto il suo nesso causale con l’eccessiva durata del procedimento giurisdizionale controverso procedendo all’esame degli elementi di prova forniti a tal fine (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punti 9094, nonché del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punti 8488).

36

Di conseguenza, dato che questo motivo deve essere accolto, occorre annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, senza che sia necessario pronunciarsi sul secondo e sul terzo motivo dedotti dall’Unione europea a sostegno della propria impugnazione nella causa C‑138/17 P.

Sui primi tre motivi di impugnazione nella causa C‑146/17 P

37

Con i primi tre motivi di impugnazione nella causa C‑146/17 P, si sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del divieto di statuire ultra petita, in una doppia motivazione contraddittoria per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale subito nonché in una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti.

38

Dato che tali motivi si riferiscono all’importo del risarcimento concesso dal Tribunale per il danno patrimoniale subito a causa del pagamento, da parte della Gascogne, di spese di garanzia bancaria nel corso del periodo corrispondente al superamento del termine ragionevole di giudizio, e che, come emerge dal punto 36 della presente sentenza, il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata è stato annullato, non è più necessario esaminare tali motivi.

Sul quarto e sul quinto motivo d’impugnazione nella causa C‑146/17 P

Argomenti delle parti

39

Con il loro quarto motivo, la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne, ricorrenti in sede di impugnazione nella causa C‑146/17 P, sostengono che il Tribunale – ritenendo che la loro domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito non dovesse essere accolta, sulla base del rilievo che, secondo la giurisprudenza della Corte derivante dalle sentenze del 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commissione (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), e del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), il giudice dell’Unione chiamato a pronunciarsi su un ricorso per risarcimento danni non può rimettere in discussione l’importo dell’ammenda a motivo del mancato rispetto di un termine ragionevole di giudizio – è incorso in un errore di diritto manifesto nell’interpretazione di tale giurisprudenza.

40

Secondo le ricorrenti, risulta dalle sentenze della Corte citate al punto 39 della presente sentenza che la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale non è idonea a consentire un annullamento o una riduzione dell’ammenda nell’ambito di un ricorso riguardante anche il merito, dato che il risarcimento del danno connesso a tale durata dev’essere oggetto di un procedimento ad hoc, poiché la durata eccessiva è indipendente dalle ragioni alla base della sanzione. Tali sentenze non stabilirebbero dunque alcun nesso tra l’importo del risarcimento che può essere concesso per danni subiti a causa della durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale, nell’ambito del ricorso per risarcimento danni, e l’importo dell’ammenda inflitta per pratiche anticoncorrenziali. Al contrario, il fondamento stesso della posizione adottata nelle suddette sentenze della Corte risiederebbe nella «impermeabilità assoluta» tra questi due elementi.

41

Con il loro quinto motivo, la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne ritengono che, rifiutando di accogliere la loro domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subìto, con la motivazione che, tenuto conto del suo livello, la concessione di un simile risarcimento avrebbe condotto, di fatto, a rimettere in discussione l’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime, il Tribunale ha privato di effetto utile e violato l’articolo 256, paragrafo 1, e l’articolo 340, paragrafo 2, TFUE, che sono precisamente volti a istituire un rimedio giurisdizionale effettivo per le vittime di danni causati dalle istituzioni dell’Unione, e, in particolare, quelli cagionati dalla durata eccessiva del procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale dell’Unione, e a consentire a dette vittime di ottenere un risarcimento adeguato e integrale dei danni subiti, nonché il diritto a un ricorso effettivo.

42

L’Unione europea, convenuta in sede di impugnazione nella causa C‑146/17 P, sostiene che tali motivi sono inoperanti e, in ogni caso, infondati.

Giudizio della Corte

43

Con i loro motivi quarto e quinto, le ricorrenti contestano la valutazione effettuata dal Tribunale al punto 163 della sentenza impugnata.

44

Orbene, come emerge dai punti da 155 a 165 della sentenza impugnata, una simile valutazione costituisce una motivazione ultronea di tale sentenza, dato che la decisione del Tribunale di non accogliere la domanda di risarcimento danni per un importo di EUR 500000 a titolo del danno non patrimoniale subìto risulta sufficientemente giustificata dal punto 160 di detta sentenza, il cui contenuto non è contestato dalle ricorrenti.

45

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, le censure dirette contro motivazioni ultronee di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento di tale decisione e sono, quindi, inoperanti (sentenza del 14 dicembre 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

46

Di conseguenza, il quarto e il quinto motivo devono essere respinti in quanto inoperanti.

Sul sesto motivo di impugnazione nella causa C‑146/17 P

Argomenti delle parti

47

Con il loro sesto motivo, la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne sostengono che il Tribunale – riconoscendo a ciascuna di esse un risarcimento pari a EUR 5000 a titolo del danno non patrimoniale subìto, pur avendo, da un lato, considerato che il risarcimento del danno non patrimoniale non poteva rimettere in discussione, neanche parzialmente, l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione, e, dall’altro, espressamente riconosciuto l’esistenza di un danno non patrimoniale subìto dalle ricorrenti, che doveva essere risarcito, come indicato al punto 165 della sentenza impugnata, in considerazione dell’«entità della violazione del termine ragionevole» e dell’«efficacia del presente ricorso» – è caduto formalmente in contraddizione.

48

L’Unione europea ritiene che questo motivo sia inoperante e, in ogni caso, infondato.

Giudizio della Corte

49

Con il loro sesto motivo, le ricorrenti sostengono che la motivazione della sentenza impugnata si contraddice in due occasioni.

50

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo cui esisterebbe una contraddizione tra, da un lato, i punti da 161 a 164 della sentenza impugnata e, dall’altro, il punto 165 di detta sentenza, è sufficiente osservare che il dispositivo della medesima, per quanto riguarda il riconoscimento alle ricorrenti di un risarcimento inferiore a EUR 500000, è sufficientemente giustificato dal punto 160 della sentenza impugnata, come risulta dal punto 44 della presente sentenza. Pertanto, tale argomentazione, diretta a contestare i punti da 161 a 165 della sentenza impugnata, è inoperante, e deve pertanto essere respinta conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 45 della presente sentenza,.

51

Quanto, in secondo luogo, all’argomento secondo cui vi sarebbe una contraddizione al punto 165 della sentenza impugnata, occorre rilevare che il fatto che il risarcimento riconosciuto dal Tribunale per il danno non patrimoniale subìto dalle ricorrenti a causa dell’incertezza nella pianificazione delle decisioni da assumere e nella gestione delle società ammonti solo a EUR 5000 non esclude che il Tribunale abbia preso in conto l’entità della violazione del termine ragionevole di giudizio e l’efficacia del presente ricorso.

52

Il punto 165 della sentenza impugnata non contiene quindi alcuna contraddizione.

53

Di conseguenza, occorre respingere il sesto motivo poiché in parte inoperante e in parte infondato.

Sul settimo motivo di impugnazione nella causa C‑146/17 P

Argomenti delle parti

54

Con il loro settimo motivo, la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne sostengono che il Tribunale, limitandosi ad affermare, senza fornire elementi giustificativi, in primo luogo, al punto 154 della sentenza impugnata, che «la constatazione della violazione del termine ragionevole di giudizio (…), alla luce dell’oggetto e della gravità di tale violazione, sarebbe sufficiente per risarcire la lesione della reputazione asserita» e, in secondo luogo, al punto 165 della sentenza impugnata, che «un’indennità di EUR 5000, riconosciuta ad ognuna delle ricorrenti, costituisce un congruo risarcimento del danno che esse hanno subìto a causa dello stato di prolungata incertezza in cui hanno rispettivamente versato durante il procedimento», il Tribunale è incontestabilmente venuto meno al proprio obbligo di motivazione.

55

L’Unione europea chiede il rigetto di tale motivo.

Giudizio della Corte

56

Con il loro settimo motivo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver motivato sufficientemente la sentenza impugnata.

57

Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura diretta a contestare il punto 154 della sentenza impugnata, dai punti da 151 a 154 di detta sentenza, relativi a un’asserita lesione della reputazione lamentata dalle ricorrenti, e, in particolare, dai termini «[i]n ogni caso» utilizzati al punto 154 della medesima sentenza, emerge che la valutazione espressa in quest’ultimo punto costituisce una motivazione ultronea, dato che quella esposta al punto 153 della sentenza impugnata è sufficiente per respingere la domanda di risarcimento per quanto riguarda una simile asserita lesione della reputazione.

58

Conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 45 della presente sentenza, tale censura è inoperante e deve pertanto essere respinta.

59

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura volta a contestare il punto 165 della sentenza impugnata, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione di una sentenza deve far apparire in modo chiaro e inequivocabile l’iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo giurisdizionale (sentenza del 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione, C‑202/07 P, EU:C:2009:214, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

60

Peraltro, occorre ricordare che, nel particolare contesto dei ricorsi per risarcimento danni, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, qualora il Tribunale abbia constatato l’esistenza di un danno, esso è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda proposta, le modalità e l’entità del risarcimento del danno. Tuttavia, affinché la Corte possa esercitare il proprio controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale, queste ultime devono essere sufficientemente motivate e, per quanto riguarda la valutazione di un danno, indicare i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell’importo (sentenza del 30 maggio 2017, Safa Nicu Sepahan/Consiglio, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, punti 5051 e giurisprudenza ivi citata).

61

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 100 delle sue conclusioni, il Tribunale ha, anzitutto, sufficientemente illustrato, ai punti da 147 a 157 della sentenza impugnata, la ragioni che lo hanno indotto a ritenere che taluni tipi di danno non patrimoniale lamentati dalle ricorrenti fossero stati adeguatamente dimostrati da queste ultime, al contrario di altri. Inoltre, al punto 158 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, alla luce delle circostanze del caso di specie, il danno non patrimoniale, vale a dire il danno subìto a causa del prolungato stato d’incertezza in cui le ricorrenti sono state poste durante il procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06, non poteva essere pienamente risarcito dalla constatazione di una violazione del termine ragionevole di giudizio. Infine, ai punti da 159 a 164 della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell’importo del risarcimento.

62

Ciò considerato, le ricorrenti non possono addebitare al Tribunale di essere venuto meno al proprio obbligo di motivazione quando ha dichiarato, al punto 165 della sentenza impugnata, che un risarcimento di EUR 5000, riconosciuto ad ognuna delle ricorrenti, costituiva – tenuto conto, in particolare, dell’entità della violazione del termine ragionevole di giudizio, del loro comportamento, della necessità di far rispettare le norme sulla concorrenza e dell’efficacia del ricorso di primo grado – un congruo risarcimento del danno che esse hanno subìto a causa dello stato di prolungata incertezza in cui hanno rispettivamente versato durante il procedimento nelle cause T‑72/06 e T‑79/06.

63

Di conseguenza, il settimo motivo deve essere respinto perché in parte inoperante e in parte infondato.

64

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che l’impugnazione nella causa C‑146/17 P deve essere integralmente respinta.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

65

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

66

Nella fattispecie, la Corte ritiene che occorra pronunciarsi definitivamente sul ricorso per risarcimento danni presentato dalla Gascogne Sack Deutschland e dalla Gascogne dinanzi al Tribunale nella parte in cui è volto a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto a causa del pagamento delle spese di garanzia bancaria al di là del termine ragionevole di giudizio nell’ambito delle cause T‑72/06 e T‑79/06.

67

A tale riguardo, occorre rammentare che, secondo giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione dell’Unione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato (sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

68

Come ricordato dal Tribunale al punto 53 della sentenza impugnata, quando uno di questi presupposti non è soddisfatto, il ricorso deve essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, punto 65 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il giudice dell’Unione non è obbligato a esaminare tali presupposti in un determinato ordine (sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

69

Per i motivi esposti ai punti da 22 a 32 della presente sentenza, il ricorso per risarcimento danni proposto dalla Gascogne Sack Deutschland e dalla Gascogne dinanzi al Tribunale, nella parte in cui è diretto ad ottenere un risarcimento di importo pari a EUR 187571 a titolo dell’asserito danno patrimoniale consistente nel pagamento di spese di garanzia bancaria al di là del termine ragionevole di giudizio nell’ambito delle cause T‑72/06 e T‑79/06, deve essere respinto.

Sulle spese

70

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.

71

A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

72

Poiché l’Unione europea ha chiesto la condanna alle spese della Gascogne Sack Deutschland e della Gascogne e queste ultime sono rimaste soccombenti tanto nell’ambito dell’impugnazione nella causa C‑138/17 P quanto in quello della causa C‑146/17 P, dette società devono essere condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, tutte quelle sostenute dall’Unione europea nell’ambito di queste due impugnazioni.

73

Conformemente all’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, l’Unione europea, da un lato, e la Gascogne Sack Deutschland nonché la Gascogne, dall’altro, si faranno carico delle proprie spese relative al procedimento di primo grado.

74

L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. Peraltro, conformemente all’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, qualora una parte interveniente in primo grado che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione partecipi alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte, quest’ultima può decidere che le spese sostenute da detta parte interveniente restino a suo carico.

75

La Commissione, che era parte interveniente in primo grado e ha partecipato alla fase scritta del procedimento di impugnazione nella causa C‑138/17 P, si farà carico delle proprie spese sostenute sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione nella causa C‑138/17 P.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 10 gennaio 2017, Gascogne Sack Deutschland e Gascogne/Unione europea (T‑577/14, EU:T:2017:1), è annullato.

 

2)

L’impugnazione nella causa C‑146/17 P proposta dalla Gascogne Sack Deutschland GmbH e dalla Gascogne SA è respinta.

 

3)

Il ricorso per risarcimento danni proposto dalla Gascogne Sack Deutschland GmbH e dalla Gascogne SA, nella parte in cui è diretto a ottenere un risarcimento di importo pari a EUR 187571 a titolo dell’asserito danno patrimoniale consistente nel pagamento di spese di garanzia bancaria al di là del termine ragionevole di giudizio nell’ambito delle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione (T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671), e del 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commissione (T‑79/06, non pubblicata, EU:T:2011:674), è respinto.

 

4)

La Gascogne Sack Deutschland GmbH e la Gascogne SA si fanno carico, oltre che delle proprie spese, di tutte quelle sostenute dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nell’ambito delle presenti impugnazioni, nonché delle proprie spese sostenute in primo grado.

 

5)

L’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, si fa carico delle proprie spese sostenute in primo grado.

 

6)

La Commissione europea si fa carico delle proprie spese sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione nella causa C‑138/17 P.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese