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Document 61997CJ0104

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 ottobre 1999.
Atlanta AG e altri contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso per risarcimento dei danni - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Regime d'importazione.
Causa C-104/97 P.

European Court Reports 1999 I-06983

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:498

61997J0104

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 ottobre 1999. - Atlanta AG e altri contro Commissione delle Comunità europee e Consiglio dell'Unione europea. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso per risarcimento dei danni - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Regime d'importazione. - Causa C-104/97 P.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-06983


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Mezzo sollevato per la prima volta nella replica e legato indissolubilmente ad un mezzo respinto dal Tribunale - Irricevibilità

(Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, n. 2, e 118)

2. Procedura - Deduzione di motivi nuovi in corso di causa - Ricorso per risarcimento danni - Argomento che modifica il fondamento della responsabilità della Comunità - Decadenza

(Regolamento di procedura della Corte, art. 42, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)

3. Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Rispetto nell'ambito di procedimenti amministrativi - Limiti

4. Diritto comunitario - Principi - Diritti fondamentali - Accertamento da parte della Corte della validità di un atto normativo - Messa in discussione della validità al momento dell'atto della sua applicazione - Irricevibilità

5. Diritto comunitario - Principi - Tutela del legittimo affidamento - Limiti - Modifica della disciplina di un'organizzazione comune dei mercati - Potere discrezionale delle istituzioni - Entità del danno asserito da un operatore economico - Irrilevanza sulla nascita in capo all'operatore di un legittimo affidamento

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93]

6. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illiceità - Danno - Nesso causale - Mancanza di uno di tali presupposti - Rigetto del ricorso per risarcimento danni nel suo complesso

[Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]

7. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Regolamento n. 404/93 - Nozione di operatore - Definizione sufficientemente precisa - Delega della competenza esecutiva alla Commissione - Validità

[Trattato CE, art. 145 (divenuto art. 202 CE); regolamento del Consiglio n. 404/93]

Massima


1. Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, è irricevibile il motivo sollevato per la prima volta nella replica e basato su un elemento necessariamente e direttamente legato al motivo che il ricorrente aveva sollevato dinanzi al Tribunale, ma non ribadito nei motivi del ricorso dinanzi alla Corte. Ammettere un simile motivo significherebbe in realtà consentire al ricorrente di criticare per la prima volta nella replica il rigetto, da parte del Tribunale, di un motivo da esso dedotto davanti a questo, mentre niente gli impediva di formulare tale motivo nella fase del ricorso dinanzi alla Corte.

2. Nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni, basato sulla responsabilità della Comunità a causa di un atto illegittimo, un argomento che modifica lo stesso fondamento della responsabilità sostenendo che essa deriva da un atto normativo legittimo costituisce un motivo nuovo, la cui deduzione è vietata in corso di giudizio, poiché il fatto che un tale motivo sia anch'esso basato sull'art. 215 del Trattato (divenuto art. 288 CE) non gli toglie tale natura.

3. Nell'ambito di una procedura di adozione di un atto comunitario basata su un articolo del Trattato, i soli obblighi di consultazione che il legislatore comunitario deve rispettare sono quelli imposti dall'articolo di cui trattasi. Al riguardo, non può desumersi dall'art. 173, quarto comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE) un qualsivoglia diritto ad essere sentiti prima dell'adozione di un atto di natura normativa, né può venire estesa ad una procedura legislativa culminante nell'adozione di provvedimenti normativi che implicano scelte di politica economica e si applicano alla generalità degli operatori interessati la giurisprudenza relativa al diritto di essere sentiti in merito ad atti che riguardano i ricorrenti direttamente ed individualmente.

4. Se è vero che l'osservanza dei diritti fondamentali è doverosa non soltanto per il legislatore comunitario, ma anche per le autorità incaricate dell'esecuzione degli atti normativi da esso adottati, l'accertamento da parte della Corte della validità di un atto normativo con riguardo ai diritti fondamentali comprende l'ipotesi dell'applicazione individuale e concreta dello stesso, di guisa che la validità di tale atto non può essere rimessa in discussione al momento della sua applicazione in casi concreti.

5. Se il principio della tutela del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, in particolare in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica. A questo proposito, l'entità del danno asserito da un operatore economico, che deriverebbe dall'applicazione di un regolamento adottato nel suddetto settore, non può, comunque, rimettere in discussione il giudizio secondo cui il comportamento della competente autorità non ha ingenerato negli interessati un legittimo affidamento nella conservazione di una data situazione o nell'adozione di determinate misure.

6. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato (divenuto art. 288, secondo comma, CE), è subordinato alla sussistenza di un insieme di presupposti riguardanti l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'istituzione e il danno lamentato. Se non sussiste uno di tali presupposti, il ricorso dev'essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni da cui dipende la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

7. Adottando il regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, il Consiglio ha definito con sufficiente precisione la nozione di «operatore» ai sensi di tale regolamento, per cui ha potuto validamente delegare alla Commissione la competenza necessaria al fine di garantire l'attuazione delle norme così stabilite, come lo autorizza a fare l'art. 145 del Trattato (divenuto art. 202 CE).

Parti


Nel procedimento C-104/97 P,

Atlanta AG, società di diritto tedesco, con sede in Brema, con gli avv.ti E.A. Undritz e G. Schohe, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Baden, 34, rue Philippe II,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) l'11 dicembre 1996, nella causa T-521/93, Atlanta e a./Comunità europea (Racc. pag. II-1707),

procedimento in cui le altre parti sono:

Comunità europea, e per essa:

1) Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor J. Huber, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

2) Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor K.-D. Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuti in primo grado,

Atlanta Handelsgesellschaft Harder & Co. GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Brema,

Afrikanische Frucht-Compagnie GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo,

Cobana Bananeneinkaufsgesellschaft mbH & Co. KG, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo,

Edeka Fruchtkontor GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo,

Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co., società di diritto tedesco, con sede in Amburgo,

Pacific Fruchtimport GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Amburgo,

ricorrenti in primo grado,

Repubblica francese, rappresentata dalla signora K. Rispal-Bellanger, vicedirettore per il diritto internazionale economico e diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor G. Mignot, segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

e

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, L. Sevón, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 25 marzo 1999, nella quale l'Atlanta AG è stata rappresentata dall'avv. G. Schohe, il Consiglio dal signor J. Huber, la Commissione dal signor K.-D. Borchardt e la Repubblica francese dalla signora C. Vasak, segretaria aggiunta agli Affari esteri presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 maggio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 marzo 1997, l'Atlanta AG (in prosieguo: l'«Atlanta»), ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 1996, causa T-521/93, Atlanta e a./Comunità europea (Racc. pag. II-1707; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui questo ha respinto il suo ricorso diretto alla condanna della Comunità europea, e per essa del Consiglio e della Commissione, al risarcimento del danno subìto a seguito dell'emanazione del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1).

Contesto giuridico

2 Per quanto riguarda il contesto giuridico, il Tribunale ha rilevato:

«1 Prima dell'istituzione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, il consumo di banane negli Stati membri era coperto da tre fonti di approvvigionamento: le banane prodotte nella Comunità (in particolare nelle isole Canarie e nei dipartimenti francesi d'oltremare), che rappresentavano il 20% circa del consumo comunitario (in prosieguo: le banane comunitarie), le banane prodotte in alcuni degli Stati con i quali la Comunità aveva concluso la Convenzione di Lomé (in particolare taluni Stati africani e talune isole del Mar dei Caraibi), che rappresentavano il 20% circa del consumo comunitario (in prosieguo: le banane ACP), e le banane prodotte in altri Stati (principalmente in taluni paesi dell'America centrale e dell'America del Sud), che costituivano il 60% circa del consumo comunitario (in prosieguo: le banane dei paesi terzi).

2 Ai sensi del Protocollo allegato alla Convenzione di applicazione relativa all'associazione tra i paesi e territori d'oltremare e la Comunità, prevista all'art. 136 del Trattato CE (in prosieguo: il Protocollo banane), la Germania gode di un regime particolare che le consente di importare un contingente annuale di banane a dazio zero, calcolato in riferimento alla quantità importata nel 1956. Questo contingente base doveva essere gradatamente ridotto in funzione della progressiva realizzazione del mercato comune.

Il regolamento n. 404/93

3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404 (GU L 47, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 404/93"), modificato da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105), ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. La versione che si applica nella fattispecie è quella del 13 febbraio 1993.

4 Ai sensi del terzo considerando del regolamento n. 404/93, "fermi restando la preferenza comunitaria e gli obblighi internazionali della Comunità, [l']organizzazione comune dei mercati deve consentire lo smaltimento sul mercato comunitario, a prezzi equi tanto per i produttori quanto per i consumatori, delle banane di produzione interna e di quelle originarie dei paesi ACP fornitori tradizionali, senza recare pregiudizio alle importazioni di banane originarie di altri paesi terzi fornitori e garantendo al contempo proventi sufficienti per i produttori".

5 In base al regime degli scambi con i paesi terzi, che è disciplinato dal titolo IV, le importazioni tradizionali di banane ACP possono continuare ad essere effettuate nella Comunità a dazio zero. Un allegato fissa tale quantità a 857 700 tonnellate, ripartendola tra gli Stati ACP fornitori tradizionali.

6 Ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 404/93:

"1. Per ogni anno è aperto un contingente tariffario di due milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali.

Nell'ambito di questo contingente tariffario le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette ad un'imposizione pari a 100 ECU/t, le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette a dazio zero.

(...)

2. Al di fuori del contingente di cui al paragrafo 1:

- le importazioni di banane ACP non tradizionali sono soggette ad un'imposizione pari a 750 ECU/t,

- le importazioni di banane di paesi terzi sono soggette ad un'imposizione pari a 850 ECU/t

(...)".

7 A tenore dell'art. 19, n. 1,

"Il contingente tariffario è aperto, a decorrere dal 1° luglio 1993, secondo la seguente ripartizione:

a) il 66,5% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali;

b) il 30% per la categoria degli operatori che hanno commercializzato banane comunitarie e/o ACP tradizionali;

c) il 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che hanno iniziato, a decorrere dal 1992, a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali.

(...)".

8 Ai sensi dell'art. 16, ogni anno viene elaborato un bilancio di previsione della produzione e del consumo della Comunità, nonché delle importazioni ed esportazioni; questo bilancio può essere riveduto durante la campagna in caso di necessità.

9 L'art. 18, n. 1, quarto comma, prevede la possibilità di un aumento di volume del contingente annuale in base al bilancio di previsione previsto all'art. 16.

10 L'art. 20 conferisce alla Commissione il potere di deliberare le condizioni di trasmissibilità dei certificati d'importazione.

11 A norma dell'art. 21, n. 2, il contingente tariffario previsto dal Protocollo banane è soppresso».

Situazione delle ricorrenti in primo grado

3 Per quanto riguarda la situazione delle ricorrenti in primo grado, il Tribunale ha accertato:

«12 Le ricorrenti sono operatori la cui attività consiste nell'importazione di banane da paesi terzi nella Comunità. La prima e la seconda delle società ricorrenti fanno parte del gruppo Atlanta: la prima è una holding intermediaria, la seconda una controllata della prima. La prima società ricorrente, sola interessata alla domanda di risarcimento dei danni oggetto del presente ricorso (v. infra, punti 16 e 28), sostiene che un'altra delle sue controllate, la Atlanta Handels- und Schiffahrts-Gesellschaft mbH, incaricata di organizzare i trasporti in navi frigorifero, ha subito un danno per il fatto dell'entrata in vigore del regolamento n. 404/93. La Atlanta Handels- und Schiffahrts-Gesellschaft mbH aveva preso a nolo tre navi, che aveva messo successivamente a disposizione di una società americana. Quest'ultima risolveva il contratto prima della scadenza prevista, per il motivo che le navi non erano più necessarie a seguito delle restrizioni all'importazione di banane derivanti dal regolamento n. 404/93. La Atlanta Handels- und Schiffahrts-Gesellschaft mbH, che deve continuare a versare all'armatore il nolo convenuto, ha ceduto i suoi diritti al risarcimento vantati nei confronti della Comunità alla sua società controllante, la prima ricorrente».

Procedimento seguito anteriormente al ricorso

4 Quanto al procedimento svoltosi dinanzi ai giudici comunitari, dalla sentenza impugnata risulta:

«13 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 14 marzo 1993, le ricorrenti chiedevano, da un lato, in forza dell'art. 173, secondo comma, del Trattato CEE (divenuto art. 173, quarto comma, del Trattato CE; in prosieguo: il Trattato), l'annullamento parziale del regolamento n. 404/93 e, dall'altro, in forza degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, la condanna della Comunità europea al risarcimento dei danni subiti dalla prima società ricorrente o, eventualmente, dalla Atlanta Handels- und Schiffahrts-Gesellschaft mbH. La seconda parte di questo ricorso, registrato dapprima con il numero C-286/93, poi con il numero T-521/93 (v. infra, punto 21), costituisce oggetto della presente sentenza.

14 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, la Repubblica federale di Germania domandava, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato, l'annullamento del titolo IV e dell'art. 21, n. 2, del regolamento n. 404/93 (causa C-280/93).

15 Il 4 giugno 1993 le ricorrenti depositavano inoltre nella cancelleria della Corte una domanda di provvedimenti urgenti, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato, diretta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell'esecuzione del titolo IV del regolamento n. 404/93, in particolare dei suoi artt. 17-20, e, dall'altro, l'adozione di qualsiasi altra misura che il presidente della Corte o la Corte considerasse opportuna (causa C-286/93 R).

16 Con ordinanza 21 giugno 1993 la Corte dichiarava irricevibile il ricorso, nella parte in cui era diretto all'annullamento di determinate disposizioni del regolamento n. 404/93, ma lo lasciava sussistere nella parte in cui era diretto ad ottenere la condanna della Comunità europea al risarcimento del danno causato dall'emanazione dello stesso regolamento. La Corte riservava inoltre la decisione sulle spese (causa C-286/93, attualmente causa T-521/93).

17 Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 28 giugno 1993 e il 12 luglio 1993, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica francese chiedevano di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni dei convenuti.

18 Con ordinanza 6 luglio 1993 la Corte dichiarava irricevibile la domanda di provvedimenti urgenti presentata dalle società ricorrenti e riservava la decisione sulle spese (causa C-286/93 R).

19 Con atti depositati nella cancelleria della Corte tra il 29 giugno 1993 e il 12 luglio 1993, la Repubblica della Costa d'Avorio, la società Terres Rouges Consultant, la società España e figli e la società Cobana Import chiedevano di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni dei convenuti.

20 Con decisione 15 luglio 1993 la Corte decideva di sospendere il procedimento nella presente causa, ai sensi dell'art. 82 bis, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura, fino alla definizione della causa C-280/93.

21 A seguito dell'entrata in vigore, il 1° agosto 1993, della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), la presente causa veniva rinviata al Tribunale con ordinanza della Corte 27 settembre 1993.

22 Il 5 ottobre 1994 la Corte respingeva il ricorso d'annullamento proposto dalla Repubblica federale di Germania (sentenza Germania/Consiglio, causa C-280/93, Racc. pag. I-4973). A seguito di tale sentenza, veniva posto termine alla sospensione del procedimento nella presente causa e riprendeva la fase scritta.

23 Con ordinanze del presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale 9 marzo 1995, la Repubblica francese e il Regno Unito venivano ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni dei convenuti.

24 Con ordinanza 14 luglio 1995, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale respingeva le istanze d'intervento della Repubblica della Costa d'Avorio, della società Terres Rouges Consultant, della società España e figli e della società Cobana Import e condannava le istanti alle spese relative alla loro domanda di intervento.

25 Con ordinanza 1° dicembre 1993, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno sottoponeva alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative alla validità del titolo IV e dell'art. 21, n. 2, del regolamento n. 404/93. Tali questioni venivano sollevate nell'ambito di una controversia tra, da un lato, l'Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH ed altre diciassette società del gruppo Atlanta e, dall'altro, il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Ufficio federale per l'alimentazione e la silvicoltura), relativa all'assegnazione di contingenti d'importazione di banane di paesi terzi.

26 Il 9 novembre 1995 la Corte, pronunciandosi sulle questioni poste dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, dichiarava che dall'esame del titolo IV e dell'art. 21, n. 2, del regolamento n. 404/93, alla luce della motivazione dell'ordinanza di rinvio, non erano emersi elementi tali da inficiare la validità delle disposizioni in essi contenute (sentenza nella causa C-466/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a., Racc. pag. I-3799).

27 Fra l'8 dicembre 1994 e il 6 gennaio 1995, rispondendo a un quesito del Tribunale, le parti hanno presentato le loro osservazioni sulle eventuali conseguenze, per la presente controversia, della citata sentenza Germania/Consiglio. Fra il 4 e il 16 gennaio 1996, rispondendo a un quesito del Tribunale, le parti hanno presentato le loro osservazioni sulle eventuali conseguenze, per la presente controversia, della citata sentenza Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a.».

La sentenza impugnata

5 Al punto 28 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che, alla luce dell'ordinanza della Corte 21 giugno 1993, che dichiarava irricevibile il ricorso nella parte in cui era diretto all'annullamento delle disposizioni del regolamento n. 404/93, esso avrebbe preso in considerazione soltanto la domanda di risarcimento dei danni presentata dalle ricorrenti.

6 Dal punto 34 della sentenza impugnata risulta che, a sostegno della loro domanda di risarcimento, le ricorrenti avevano fatto valere quattordici motivi per dimostrare l'illegittimità del comportamento del Consiglio e della Commissione. Nelle osservazioni relative alle conseguenze da trarre dalla citata sentenza Germania/Consiglio e nella replica le ricorrenti avevano precisato di tenere fermi tutti i motivi dedotti nel ricorso, concentrandosi tuttavia sui quattro motivi seguenti: violazione del principio della parità di trattamento; violazione del principio di tutela del legittimo affidamento; violazione del diritto fondamentale al libero esercizio di un'attività economica e violazione dei diritti della difesa. Risulta inoltre da questo stesso punto della sentenza impugnata che nella replica, nonché nelle osservazioni presentate il 16 gennaio 1996 in relazione alle conseguenze da trarre dalla citata sentenza Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (II), le ricorrenti avevano altresì fatto valere che, anche qualora il Tribunale considerasse valide le controverse disposizioni del regolamento n. 404/93, l'Atlanta avrebbe avuto tuttavia diritto a un risarcimento ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE).

7 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti.

8 Nell'ambito del suo ricorso dinanzi alla Corte l'Atlanta contesta sostanzialmente l'iter logico seguito dal Tribunale relativamente ai motivi qui di seguito menzionati.

9 Per quanto riguarda, in primo luogo, il motivo relativo alla responsabilità del Consiglio per un atto normativo, il Tribunale ha rilevato:

«39 Risulta sia dall'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, dinanzi alla quale il ricorso è stato proposto, sia dall'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Il Tribunale ricorda a questo proposito che, secondo costante giurisprudenza, una sentenza della Corte che conferma la validità di un atto delle istituzioni comunitarie non può essere considerata un elemento che permetta la deduzione di un motivo nuovo, dato che tali atti godono di una presunzione di validità e che le citate sentenze Germania/Consiglio e Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. non fanno che confermare una situazione giuridica di cui le ricorrenti erano a conoscenza nel momento in cui hanno proposto il ricorso (v. sentenza della Corte 1° aprile 1982, causa 11/81, Dürbeck/Commissione, Racc. pag. 1251, punto 17).

40 Nel caso di specie, poiché le ricorrenti non hanno fatto valere alcun elemento che possa giustificare la deduzione di un motivo nuovo relativo alla responsabilità del Consiglio per un atto normativo, il Tribunale dichiara che questo motivo è stato dedotto tardivamente ed è pertanto irricevibile».

10 In secondo luogo, quanto al motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, il Tribunale ha rilevato:

«46 Il Tribunale ricorda che, secondo costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario (v. la citata sentenza Germania/Consiglio, punto 67). Tale principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata. Come è stato già rilevato nella citata sentenza Germania/Consiglio, la situazione delle categorie di operatori economici tra le quali viene operata la ripartizione del contingente tariffario non era comparabile prima dell'adozione del regolamento n. 404/93. I provvedimenti adottati incidevano inoltre sulle categorie di operatori economici in modo diverso, e la Corte ha specificamente riconosciuto che gli operatori che tradizionalmente si rifornivano essenzialmente di banane di paesi terzi si sono visti imporre restrizioni alle loro possibilità d'importazione. La Corte ha tuttavia considerato che un trattamento differenziato di questo genere appariva inerente all'obiettivo dell'integrazione di mercati fino ad allora isolati ed allo scopo di garantire lo smaltimento della produzione comunitaria e della produzione tradizionale ACP (punto 74). La Corte ha inoltre rilevato che il meccanismo di ripartizione del contingente tariffario tra le diverse categorie di operatori economici era volto a indurre gli operatori di banane comunitarie e ACP tradizionali a rifornirsi di banane dei paesi terzi, tendendo contestualmente a spingere gli importatori di banane dei paesi terzi a distribuire banane comunitarie e ACP (punto 83). Essa ha quindi riconosciuto che il regolamento n. 404/93 non mirava a istituire un trattamento identico tra le diverse categorie di operatori.

47 La Corte ha del pari considerato necessario che il regolamento n. 404/93 limitasse il volume delle importazioni di banane di paesi terzi nella Comunità nell'ambito dell'instaurazione di un'organizzazione comune di mercato (punto 82).

48 La Corte ha infine ritenuto che non fosse stato dimostrato che il Consiglio avesse adottato provvedimenti manifestamente inidonei a realizzare l'obiettivo perseguito dal regolamento n. 404/93 (punto 95).

49 E' opportuno aggiungere che la Corte ha precisato, nella citata sentenza Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a., che le difficoltà di applicazione del regolamento n. 404/93 fatte valere dalle ricorrenti non potevano incidere sulla validità del detto regolamento (punto 11). Analogamente, le conseguenze concrete dell'emanazione del regolamento n. 404/93 fatte valere dalle ricorrenti non possono essere prese in considerazione, nel caso di specie, dal Tribunale, che deve esaminare la questione della legittimità del regolamento n. 404/93 in relazione ai soli motivi prospettati dalle ricorrenti.

50 Il Tribunale conclude, di conseguenza, che le ricorrenti non hanno dimostrato che le istituzioni convenute abbiano posto in non cale il principio della parità di trattamento; occorre pertanto disattendere questo motivo».

11 Per quanto riguarda, in terzo luogo, il motivo relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, il Tribunale ha affermato:

«55 Il Tribunale ricorda che il principio della tutela del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità. Occorre tuttavia ricordare anche che gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, in particolare in un settore, come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica (v. in particolare sentenza della Corte 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni, Racc. pag. I-4863, punto 57). Il Tribunale rileva che, pur se la Germania non ha invocato il principio della tutela del legittimo affidamento tra i motivi fatti valere nella citata causa Germania/Consiglio, la Corte ha tuttavia confermato anche in tale sentenza che un operatore economico non può vantare un diritto quesito, o anche un legittimo affidamento, sul mantenimento di una situazione in atto che può essere modificata da decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie nell'ambito del loro potere discrezionale (punto 80).

56 Inoltre, la possibilità di una violazione di tale principio è stata prospettata nelle questioni pregiudiziali dal giudice nazionale nella citata causa Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. Ora, la Corte, rilevando che il giudice nazionale non aveva fatto riferimento a motivi tali da modificare il giudizio sulla validità del regolamento n. 404/93, ha considerato che detta violazione non sussistesse.

57 Il Tribunale ricorda che nessuno può dedurre una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione (v. sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, causa T-571/93, Lefebvre e a./Commissione, Racc. pag. II-2379, punto 72). Ora, le ricorrenti non hanno fornito prove dell'esistenza di assicurazioni in questo senso, né nella precedente prassi della Commissione né nel contesto specifico dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati di cui si tratta.

58 Ne consegue che le ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento nel caso di specie e che il motivo relativo alla violazione di questo principio dev'essere disatteso».

12 Per quanto riguarda, in quarto luogo, il motivo relativo alla violazione del diritto fondamentale al libero esercizio di un'attività economica, il Tribunale ha rilevato:

«62 Il Tribunale ricorda che, secondo giurisprudenza costante, la libertà di esercizio di un'attività economica fa parte dei principi generali del diritto comunitario, ma, lungi dal costituire una prerogativa assoluta, va considerata alla luce della sua funzione sociale. Essa implica che un operatore economico non può essere arbitrariamente privato del diritto di esercitare la sua attività, ma non gli garantisce un volume d'affari particolare o una specifica quota di mercato. Le garanzie conferite agli operatori economici non possono in nessun caso essere estese alla protezione di semplici interessi o possibilità d'indole commerciale, la cui natura aleatoria è insita nell'essenza stessa dell'attività economica (v. sentenza della Corte 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold/Commissione, Racc. pag. 491, punto 14). Ne consegue che è lecito imporre restrizioni al libero esercizio di un'attività economica, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v. sentenza della Corte 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder, Racc. pag. 2237, punto 15).

63 A questo proposito occorre ricordare che la Corte ha già statuito, nella citata sentenza Germania/Consiglio, che il pregiudizio al libero esercizio dell'attività professionale degli operatori tradizionali di banane dei paesi terzi conseguente al regolamento n. 404/93 rispondeva ad obiettivi di interesse generale comunitario e non incideva sull'essenza stessa del diritto (punto 87). Si deve poi ricordare ancora una volta che nella citata sentenza Atlanta Fruchthandelsgesellschaft la Corte ha rilevato, a proposito del richiamo delle ricorrenti a talune difficoltà di applicazione del regolamento e alle conseguenze che ne derivavano per la loro attività, che circostanze del genere non potevano avere influenza sulla validità del regolamento stesso (punto 11).

64 Occorre quindi disattendere il motivo attinente alla violazione del diritto fondamentale al libero esercizio di un'attività economica».

13 In quinto luogo, sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa, il Tribunale ha affermato:

«70 Il Tribunale considera che, contrariamente all'argomento svolto dalle ricorrenti, il diritto di audizione nel contesto di un procedimento amministrativo che riguarda un soggetto determinato non può essere trasposto nel contesto di una procedura legislativa che conduce all'adozione di misure di carattere generale. Il Tribunale rileva al riguardo che la citata sentenza CB e Europay/Commissione si colloca nell'ambito di una costante giurisprudenza in materia di concorrenza, secondo la quale le imprese cui viene contestata la violazione di norme del Trattato devono essere sentite prima che vengano adottati provvedimenti, in particolare sanzioni, nei loro riguardi. Tuttavia, questa giurisprudenza dev'essere valutata nel suo contesto appropriato e non può venire estesa alle procedure legislative comunitarie, che culminano nell'adozione di provvedimenti normativi che implicano scelte di politica economica e si applicano alla generalità degli operatori interessati.

71 Occorre aggiungere che, nell'ambito della procedura di adozione di un atto comunitario basato su un articolo del Trattato, i soli obblighi di consultazione che il legislatore comunitario deve rispettare sono quelli imposti dall'articolo di cui trattasi. Il Tribunale rammenta che, nella sentenza della Corte 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio (Racc. pag. 3333), la Corte ha statuito che l'obbligo di consultare il Parlamento, previsto da diverse disposizioni del Trattato, è il riflesso, a livello comunitario, di un principio democratico fondamentale secondo cui i popoli partecipano all'esercizio del potere per il tramite di un'assemblea rappresentativa.

72 Il Tribunale rammenta inoltre che una consultazione dei rappresentanti dei vari gruppi economici e sociali avviene nel corso dell'iter legislativo comunitario sotto forma di consultazione del Comitato economico e sociale. Nel caso presente il Parlamento e il detto Comitato sono stati consultati prima dell'adozione del regolamento n. 404/93, come previsto dal Trattato.

73 Il Tribunale ritiene che, contrariamente alla tesi prospettata dalle ricorrenti, la Commissione non avesse l'obbligo di consultare anche le varie categorie di operatori interessati dal mercato comunitario della banana. E' senz'altro possibile, per il legislatore comunitario, prendere in considerazione la situazione particolare di distinte categorie di operatori economici senza sentire individualmente tutti questi operatori. A questo proposito, il Tribunale ricorda che, nella citata sentenza Germania/Consiglio, la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato che il Consiglio avesse emanato provvedimenti manifestamente inidonei, ovvero avesse compiuto una valutazione manifestamente erronea degli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione della normativa (punto 95). Quindi, poiché il regolamento n. 404/93 contiene disposizioni relative agli operatori che mettono in commercio banane di paesi terzi, la Corte ha già riconosciuto implicitamente che il legislatore comunitario non ha omesso di prendere in considerazione gli interessi di questa categoria di operatori.

74 Dalle considerazioni precedenti risulta che il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa dev'essere disatteso».

14 Da ultimo, sui motivi attinenti alla violazione delle disposizioni relative alla procedura legislativa e alla violazione dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il «GATT»), il Tribunale ha rilevato, al punto 77 della sentenza impugnata, che tali motivi erano stati respinti nella citata sentenza Germania/Consiglio, punti 27-43 e, rispettivamente, 103-112, e quindi, al punto 78 della sentenza impugnata, esso ha affermato che, per le stesse ragioni esposte dalla Corte in tale sentenza, occorreva respingere tutti questi motivi.

15 Concludendo, il Tribunale ha rilevato:

«83 Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, risulta dall'art. 215, secondo comma, del Trattato che la responsabilità extracontrattuale della Comunità e l'effettività del diritto al risarcimento del danno subito dipendono dal sussistere di un complesso di presupposti, vale a dire l'illegittimità del comportamento imputato alle istituzioni, l'attualità del danno e l'esistenza di un nesso causale tra detto comportamento e il pregiudizio lamentato. Inoltre, nel caso di atti normativi che implicano scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità sorge solo in caso di violazione grave di una norma giuridica di rango superiore che tutela i singoli. In un contesto normativo come quello della fattispecie, la responsabilità della Comunità può sorgere solo se l'istituzione interessata ha travalicato, in modo palese e grave, i limiti che s'impongono all'esercizio dei suoi poteri (v. sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione, citata, punto 12).

84 Risulta da quanto precede che ai convenuti non può addebitarsi nessun comportamento illegittimo tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità. Di conseguenza, e senza che sia necessario verificare se siano dati gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità, si deve respingere il ricorso».

Il ricorso dinanzi alla Corte

16 A sostegno del ricorso dinanzi alla Corte l'Atlanta deduce sette motivi. Il primo si basa su una decisione dell'organo di composizione delle controversie (dispute settlement body) dell'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«OMC») del 25 settembre 1997 (in prosieguo: la «decisione dell'OMC»). Col secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver dichiarato irricevibile il motivo relativo alla responsabilità per un atto normativo lecito. Secondo il terzo, il quarto e il quinto motivo, il Tribunale avrebbe travisato la portata dei diritti della difesa (terzo motivo), dei principi di parità di trattamento e di libero esercizio di un'attività economica (quarto motivo) e del principio della tutela del legittimo affidamento (quinto motivo). Il sesto motivo è relativo ad una delega assertivamente illegittima del potere legislativo del Consiglio alla Commissione. Infine, col settimo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di non avere esaminato tutti i presupposti per la responsabilità per un atto illecito.

Sul primo motivo

17 Col primo motivo, sollevato per la prima volta nella fase della replica dinanzi alla Corte, la ricorrente sostiene che la decisione dell'OMC stabilisce in modo definitivo l'incompatibilità delle parti essenziali dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (in prosieguo: l'«OCM») con il diritto dell'OMC, di guisa che sarebbe pacifica l'illegittimità dell'OCM con riguardo al diritto comunitario.

18 La ricorrente precisa di aver avuto conoscenza dell'illegittimità del regolamento n. 404/93 mediante la pubblicazione della decisione dell'OMC, ossia sei mesi prima della proposizione del ricorso, avvenuta il 10 marzo 1997. Tale decisione costituirebbe quindi un fatto nuovo decisivo ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica alle impugnazioni ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento. L'Atlanta asserisce in proposito che la Corte, invitata a statuire nell'ambito di un ricorso contro una decisione del Tribunale, non si pronuncia sui fatti, ma procede ad un controllo in diritto della sentenza impugnata. Essa chiede quindi che la Corte annulli la sentenza impugnata e rinvii la causa al Tribunale.

19 In proposito occorre rilevare che la decisione dell'OMC è necessariamente e direttamente legata al motivo relativo alla violazione delle norme del GATT, che la ricorrente ha sollevato dinanzi al Tribunale e non ha ribadito nei motivi del ricorso dinanzi alla Corte.

20 Infatti, una decisione del genere può essere presa in considerazione solo nel caso in cui l'effetto diretto del GATT sia stato dichiarato dalla Corte nell'ambito di un motivo relativo all'invalidità dell'OCM.

21 Ora, come la Commissione ha giustamente fatto presente, la ricorrente avrebbe potuto tenere fermo il suo motivo deducendo, in particolare, per un riconoscimento dell'effetto diretto delle norme del GATT, il sistema della composizione delle controversie nell'ambito dell'OMC, istituito nel 1995.

22 Ammettere in tale situazione la ricevibilità di un motivo basato sulla decisione dell'OMC significherebbe in realtà consentire alla ricorrente di criticare per la prima volta nella replica il rigetto, da parte del Tribunale, di un motivo ch'essa aveva dedotto davanti a questo, mentre niente le impediva di formulare tale motivo nella fase del ricorso dinanzi alla Corte.

23 Il primo motivo deve quindi essere dichiarato irricevibile.

Sul secondo motivo

24 Col secondo motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver dichiarato irricevibile per tardività il motivo relativo alla responsabilità per un atto normativo lecito.

25 L'Atlanta sostiene di aver già fatto valere questa tesi nel ricorso dinanzi al Tribunale deducendo l'esistenza di un danno speciale e grave («Sonderopfer»). Comunque, non si tratterebbe di un motivo nuovo, bensì di un argomento a sostegno di quello relativo alla responsabilità extracontrattuale della Comunità. Infine, secondo l'Atlanta, il divieto di motivi nuovi non deve applicarsi in un caso come quello di specie giacché, in primo luogo, essa non potrebbe comunque proporre un nuovo ricorso per responsabilità extracontrattuale basato questa volta sulla responsabilità per un atto lecito e, in secondo luogo, l'ammissione, nel presente procedimento, di tale motivo dedotto nella fase della replica non pregiudicherebbe i diritti della difesa delle parti che hanno potuto efficacemente prendere posizione nei confronti di esso.

26 Si deve anzitutto rilevare, come ha fatto l'avvocato generale nei paragrafi 35-37 delle sue conclusioni, che la nozione di danno speciale e grave è stata richiamata nel procedimento dinanzi al Tribunale nel solo contesto della responsabilità per un atto illegittimo.

27 In secondo luogo, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, un argomento che modifica lo stesso fondamento della responsabilità della Comunità va considerato costituire un motivo nuovo, la cui deduzione è vietata in corso di giudizio. Ciò vale tanto più in quanto, come ha con pertinenza rilevato il governo francese, la norma che vieta i motivi nuovi osta già, nell'ambito di un ricorso basato sulla sola responsabilità per un atto illegittimo, alla deduzione nella fase della replica di una violazione di una norma giuridica di rango superiore che non sia stata menzionata nel ricorso (sentenza 11 marzo 1987, cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84, Rau e a./Commissione, Racc. pag. 1069, punto 38). Come il Consiglio ha giustamente rilevato, il fatto che il motivo sia, proprio come quello basato sulla responsabilità per un atto illegittimo, basato sull'art. 215 del Trattato, non gli toglie quindi la sua natura di nuovo motivo.

28 Infine, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, considerazioni di economia procedurale o di rispetto dei diritti della difesa non possono giustificare un'estensione dell'ambito delle eccezioni alla regola che vieta motivi nuovi oltre a quelle espressamente previste nel regolamento di procedura della Corte ed in quello del Tribunale.

29 Giustamente quindi il Tribunale ha ricordato, al punto 39 della sentenza impugnata, che risulta sia dall'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, sia dall'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, ed ha concluso, al punto 40 della stessa sentenza, che la ricorrente non poteva dedurre nella fase della replica il motivo relativo alla responsabilità per un atto legittimo.

30 Il secondo motivo è quindi infondato.

Sul terzo motivo

31 Col terzo motivo la ricorrente addebita al Tribunale di aver a torto considerato che il diritto di audizione nel contesto di un procedimento amministrativo che riguarda un determinato soggetto non può essere trasposto nel contesto di una procedura legislativa che conduce, come nel caso del regolamento n. 404/93, all'adozione di misure di carattere generale. Dal punto di vista dell'interessato, infatti, sarebbe indifferente che l'atto che pregiudica la sua posizione giuridica sia il risultato di un procedimento amministrativo e di un procedimento legislativo.

32 L'Atlanta menziona, al riguardo, l'art. 173, n. 4, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, n. 4, CE), nonché la giurisprudenza della Corte, in particolare quella relativa all'adozione di regolamenti antidumping (v., in particolare, sentenza 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I-3187, punti 15 e 16), dalla quale risulterebbe che la mancanza di disposizioni del Trattato che prevedano una consultazione nell'ambito del procedimento legislativo non autorizza a fare a meno di detta audizione (v. pure, in particolare, sentenza 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag. I-2885, punto 39).

33 La ricorrente addebita inoltre al Tribunale di aver violato il principio generale che impone a qualsiasi giudice l'obbligo di motivare le sue decisioni, indicando in particolare i motivi che l'hanno indotto a non accogliere la censura formalmente dedotta dinanzi ad esso.

34 Ai sensi dell'art. 173, n. 4, del Trattato, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro quelle che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

35 Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, da tale disposizione non può desumersi un qualsivoglia diritto ad essere sentiti prima dell'adozione di un atto di natura normativa.

36 Per quanto riguarda la giurisprudenza citata dall'Atlanta, essa si riferisce a taluni atti che riguardavano direttamente ed individualmente i ricorrenti, mentre, nel caso di specie, dalla citata ordinanza della Corte 21 giugno 1993 risulta che la ricorrente non era direttamente ed individualmente riguardata dal regolamento n. 404/93.

37 Quindi giustamente il Tribunale ha rilevato, al punto 70 della sentenza impugnata, che tale giurisprudenza non può venire estesa alle procedure legislative comunitarie culminanti nell'adozione di provvedimenti normativi che implicano scelte di politica economica e si applicano alla generalità degli operatori interessati.

38 Di conseguenza, il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando poi, al punto 71 della sentenza impugnata, che, nell'ambito della procedura di adozione di un atto comunitario basato su un articolo del Trattato, i soli obblighi di consultazione che il legislatore comunitario deve rispettare sono quelli imposti dall'articolo di cui trattasi.

39 Alla luce di queste considerazioni occorre rilevare altresì che il Tribunale, contrariamente alle asserzioni della ricorrente, ha motivato sufficientemente in diritto il rigetto del motivo.

40 Il terzo motivo va quindi disatteso.

Sul quarto motivo

41 Secondo la ricorrente, il Tribunale, pur ammettendo la validità generale e astratta del regolamento n. 404/93 con riguardo ai principi di parità di trattamento e di libero esercizio di un'attività economica, avrebbe dovuto concludere, nell'ambito del ricorso di danni, che l'applicazione di questo regolamento alla situazione concreta dell'Atlanta ledeva i suoi diritti.

42 In proposito, si deve anzitutto ricordare che l'osservanza dei diritti fondamentali è doverosa non soltanto per il legislatore comunitario, ma anche per l'autorità incaricata dell'esecuzione degli atti normativi da esso adottati (v., in particolare, sentenza 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port, Racc. pag. I-6065, punti 39 e 40).

43 Tuttavia, contrariamente alle asserzioni della ricorrente, l'accertamento da parte della Corte della validità di un atto normativo con riguardo ai diritti fondamentali comprende l'ipotesi dell'applicazione individuale e concreta dello stesso, di guisa che la validità di tale atto non può essere rimessa in discussione al momento della sua applicazione in casi concreti.

44 Giustamente, quindi, il Tribunale ha ricordato, ai punti 49 e 63 della sentenza impugnata, che la Corte aveva precisato, nella citata sentenza Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (II), che le difficoltà di applicazione del regolamento n. 404/93 fatte valere dalle ricorrenti non potevano incidere sulla validità del detto regolamento.

45 E' vero che, come la Commissione ha giustamente rilevato, allorquando l'attuazione della normativa generale richiede l'adozione di atti d'esecuzione, questi ultimi possono essere dichiarati invalidi con riguardo agli stessi principi nel caso in cui una violazione dei diritti fondamentali sia direttamente imputabile a tali atti (v., in particolare, sentenza T. Port, citata, punti 39 e 40).

46 Tuttavia, nel caso di specie è pacifico che l'asserita violazione dedotta dalla ricorrente riguarda direttamente il regolamento n. 404/93, la cui validità alla luce dei detti principi è stata confermata dalla Corte nelle citate sentenze Germania/Consiglio e Atlanta Fruchhandelsgesellschaft e a. (II).

47 Giustamente il Tribunale si è basato su tale sentenza per disattendere i motivi relativi alla violazione dei principi di parità di trattamento e di libero esercizio di un'attività economica.

48 Di conseguenza, il quarto motivo va respinto.

Sul quinto motivo

49 Col quinto motivo la ricorrente assume che, contrariamente a quanto il Tribunale ha dichiarato ai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, la Corte non ha avuto finora l'occasione di pronunciarsi sulla questione se il regolamento n. 404/93, in quanto non prevede adeguati provvedimenti transitori, trasgredisca il principio della tutela del legittimo affidamento.

50 La ricorrente aggiunge che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rigettando il motivo relativo alla violazione di tale principio affermando che, in mancanza di «assicurazioni precise» fornitegli dall'amministrazione, nessuno può dedurre una violazione di tale principio (punto 57 della sentenza impugnata). Infatti, la Corte non ha mai sostenuto un'interpretazione così restrittiva di tale principio e lo stesso Tribunale aveva fino ad allora enunciato il requisito relativo alle «assicurazioni precise» solo nei confronti di dipendenti comunitari. Esso aveva ritenuto sufficienti, nei confronti degli altri soggetti, «aspettative fondate» (v., in particolare, sentenza del Tribunale 17 dicembre 1992), causa T-20/91, Holtbecker/Commissione (Racc. pag. II-2599, punto 53).

51 Comunque, a torto il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'argomento della ricorrente secondo il quale la mancanza di regime transitorio le aveva provocato ingenti danni.

52 Occorre anzitutto rilevare che il Tribunale ha esattamente richiamato, al punto 55 della sentenza impugnata, la costante giurisprudenza secondo cui il principio della tutela del legittimo affidamento è uno dei principi fondamentali della Comunità, ma gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, in particolare, in un settore, come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica.

53 Al punto 55 della sentenza impugnata il Tribunale ha inoltre rilevato a buon diritto che la Corte aveva confermato, al punto 80 della citata sentenza Germania/Consiglio, che un operatore economico non può vantare un diritto quesito, o anche un legittimo affidamento, sul mantenimento di una situazione in atto che può essere modificata da decisioni adottate dalle istituzioni comunitarie nell'ambito del loro potere discrezionale. D'altra parte, il Tribunale ha giustamente osservato, al punto 56 della sentenza impugnata, che, nella citata sentenza Atlanta/Fruchthandelsgesellschaft e a. (II), la Corte, rilevando che il giudice a quo non aveva fatto riferimento a motivi tali da modificare il giudizio sulla validità del regolamento n. 404/93, aveva considerato che detta violazione non sussistesse.

54 La censura mossa in tale contesto dalla ricorrente, secondo cui il Tribunale non avrebbe, a torto, preso in considerazione l'entità dei danni provocatile dal regolamento n. 404/93, è infondata. Infatti, l'entità dell'asserito danno non può, comunque, rimettere in discussione il giudizio del Tribunale secondo cui il comportamento della competente autorità non ha ingenerato negli interessati un legittimo affidamento nella conservazione di una data situazione o nell'adozione di determinate misure.

55 Infine, in quanto la ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di concludere che il comportamento del legislatore avesse potuto farle nutrire fondate aspettative nella conservazione di una data situazione o nell'adozione di determinate misure transitorie, è privo d'interesse esaminare l'argomento dell'Atlanta secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto richiedendo come condizione per l'applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento che il legislatore abbia fornito precise assicurazioni, invece di limitarsi ad accertare se il comportamento del legislatore avesse fatto nascere legittime aspettative negli interessati.

56 Giustamente quindi il Tribunale ha potuto concludere che la ricorrente non aveva provato una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

57 Questo motivo va quindi disatteso.

Sul sesto motivo

58 Col sesto motivo l'Atlanta addebita al Tribunale di non aver preso posizione sulla sua censura relativa ad una delega illegittima del potere legislativo alla Commissione in quanto il Consiglio non avrebbe direttamente definito nel regolamento n. 404/93 la nozione di operatore ai sensi dell'OCM.

59 Dal punto 75 della sentenza impugnata risulta che, secondo il Tribunale, le ricorrenti hanno fatto valere in sostanza davanti ad esso che nella procedura d'adozione del regolamento n. 404/93 il Consiglio non ha rispettato il diritto d'iniziativa della Commissione ed il diritto del Parlamento europeo di essere consultato. Questa affermazione non consente di concludere che il Tribunale abbia preso in considerazione la censura riferentesi ad una delega illegittima del potere legislativo alla Commissione.

60 D'altra parte, per respingere le censure attinenti alla violazione delle disposizioni relative alla procedura di adozione del regolamento n. 404/93, il Tribunale, ai punti 77 e 78 della sentenza impugnata, si è richiamato alla motivazione figurante ai punti 27-43 nella citata sentenza Germania/Consiglio. Ora, risulta da questi ultimi punti che essi rispondevano unicamente all'argomento relativo alla violazione del diritto d'iniziativa della Commissione, al difetto di motivazione e alla mancanza di una nuova consultazione del Parlamento.

61 Infine, dal punto 34 della sentenza impugnata risulta che le ricorrenti dinanzi al Tribunale, pur concentrando le loro argomentazioni su diversi motivi, non avevano rinunciato a dedurre altri motivi, fra i quali figurava quello relativo all'asserita delega illegittima del potere legislativo alla Commissione.

62 Quindi, giustamente la ricorrente addebita al Tribunale di non aver risposto alla censura relativa ad una delega illegittima del potere legislativo alla Commissione.

63 Questo motivo è quindi fondato.

Sul settimo motivo

64 Col settimo motivo l'Atlanta addebita al Tribunale di non aver esaminato tutte le condizioni della responsabilità per atto illecito, anche se tali condizioni sarebbero soddisfatte. La ricorrente rileva, in proposito, che il regolamento n. 404/93 comporta una violazione grave e manifesta di una norma giuridica di rango superiore che tutela i singoli, che il legislatore comunitario ha gravemente e manifestamente ecceduto i suoi poteri, che il danno va molto oltre i rischi economici normalmente inerenti alla commercializzazione di banane e che il danno, principalmente collegato ai contratti di navigazione che hanno perduto il loro oggetto, è stato provocato dall'illecito comportamento del legislatore comunitario.

65 In proposito è sufficiente rilevare che, secondo una costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 19), il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato, è subordinato alla sussistenza di un insieme di presupposti riguardanti l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'istituzione e il danno lamentato. Se non sussiste uno di tali presupposti, il ricorso dev'essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni da cui dipende la responsabilità extracontrattuale della Comunità (punto 81 della citata sentenza KYDEP/Consiglio e Commissione).

66 Di conseguenza, il Tribunale ha esattamente applicato questa giurisprudenza affermando al punto 84 della sentenza impugnata che, in quanto ai convenuti non poteva addebitarsi nessun comportamento illegittimo tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità, si doveva respingere il ricorso senza che fosse necessario accertare se fossero dati gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità.

67 Il settimo motivo va quindi disatteso.

68 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare fondato il sesto motivo e, pertanto, annullare la sentenza impugnata in quanto il Tribunale ha respinto il ricorso dell'Atlanta senza pronunciarsi sulla censura relativa alla delega illegittima del potere legislativo alla Commissione.

69 A termini dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo. Dato che il fascicolo è sufficientemente completo per consentire alla Corte di statuire direttamente in via definitiva, non occorre rinviare la causa al Tribunale.

Sul ricorso per risarcimento danni

70 L'Atlanta addebita al Consiglio di aver illegittimamente delegato il suo potere legislativo alla Commissione in quanto avrebbe lasciato a questa il compito di definire la nozione di operatore ai sensi dell'OCM.

71 In proposito occorre rilevare che, come il Consiglio e il governo francese hanno giustamente osservato, il regolamento n. 404/93 contiene importanti precisazioni sugli operatori contemplati dall'OCM.

72 In primo luogo, l'art. 19, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 404/93 precisa che gli operatori ai sensi di detta normativa devono essere «stabiliti nella Comunità» ed avere «commercializzato in proprio un quantitativo minimo, da determinare, di banane delle provenienze sopracitate».

73 In secondo luogo, per quanto riguarda le origini delle banane, nel tredicesimo considerando del regolamento n. 404/93 si rileva che la gestione del contingente tariffario dev'essere effettuata distinguendo tra operatori che hanno in precedenza commercializzato banane dei paesi terzi e banane ACP non tradizionali, da un lato, e operatori che hanno in precedenza commercializzato banane prodotte nella Comunità e banane ACP tradizionali, dall'altro, riservando un quantitativo disponibile per i nuovi operatori che hanno recentemente intrapreso o che intraprenderanno un'attività commerciale in questo settore.

74 Inoltre la nozione di «commercializzazione» è definita all'art. 15, punto 5, del regolamento n. 404/93 come consistente nell'immissione sul mercato, esclusa la fase in cui il prodotto viene messo a disposizione del consumatore finale.

75 Infine, nel quindicesimo considerando del suddetto regolamento si precisa che, nell'adottare i criteri complementari ai quali dovranno attenersi gli operatori, la Commissione deve tener conto del principio del rilascio dei certificati alle persone fisiche o giuridiche che si sono assunte il rischio commerciale della commercializzazione delle banane e della necessità di evitare di perturbare le normali relazioni commerciali tra le persone che rappresentano i diversi anelli della catena della commercializzazione.

76 Alla luce di queste precisazioni, e ammettendo che la nozione di operatore rientri negli elementi che presentano un carattere essenziale per la materia considerata e che, pertanto, devono essere riservati alla competenza del Consiglio (v., in particolare, sentenza 27 ottobre 1992, causa C-240/90, Germania/Commissione, Racc. pag. I-5383, punti 35 e 36), va rilevato che il Consiglio ha definito con sufficiente precisione la nozione di cui trattasi, per cui ha potuto validamente delegare alla Commissione la competenza necessaria al fine di garantire l'attuazione delle norme così stabilite, come lo autorizza a fare l'art. 145 del Trattato CE (divenuto art. 202 CE).

77 Di conseguenza, il motivo relativo all'asserita delega illegittima del potere legislativo alla Commissione dev'essere disatteso.

78 Alla luce di quanto sopra, il ricorso per risarcimento dei danni dev'essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

79 Ai sensi dell'art. 122, n. 1, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il n. 4 dello stesso articolo dispone, nella prima frase, che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

80 Dato che il ricorso per risarcimento proposto dall'Atlanta è stato respinto, i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata vanno confermati.

81 Poiché è rimasta essenzialmente soccombente nell'ambito del procedimento d'impugnazione, l'Atlanta dev'essere condannata alle spese relative al presente giudizio.

82 La Repubblica francese sopporterà le proprie spese relative al presente giudizio.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado 11 dicembre 1996, nella causa T-521/93, Atlanta e a./Comunità europea, è annullata in quanto, senza pronunciarsi sulla censura relativa ad una delega illegittima del potere legislativo della Commissione, ha respinto il ricorso per risarcimento danni dell'Atlanta AG.

2) Il ricorso per risarcimento danni proposto dall'Atlanta AG è respinto.

3) I punti 2 e 3 del dispositivo della citata sentenza del Tribunale nella causa Atlanta e a./Comunità europea sono confermati.

4) L'Atlanta AG è condannata alle spese relative al presente giudizio.

5) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese relative al presente giudizio.

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