SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
20 settembre 2018 ( *1 )
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Televisione digitale – Aiuto alla diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, Spagna) – Sovvenzione concessa a operatori di piattaforme di televisione digitale terrestre – Decisione che dichiara le misure d’aiuto parzialmente incompatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Vantaggio – Servizio di interesse economico generale – Definizione – Margine discrezionale degli Stati membri»
Nella causa C‑114/17 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 marzo 2017,
Regno di Spagna, rappresentato da M. J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata da E. Gippini Fournier, B. Stromsky e P. Němečková, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 marzo 2018,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 maggio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
Con l’impugnazione, il Regno di Spagna chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 dicembre 2016, Spagna/Commissione (T‑808/14, non pubblicata, EU:T:2016:734; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2014) 6846 final della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.27408 [(C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09)] concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della regione Castiglia-La Mancha. |
Contesto normativo
2 |
L’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale, nella sua versione applicabile al procedimento sfociato nella sentenza impugnata (in prosieguo: il «regolamento di procedura del Tribunale»), rubricato «Motivi nuovi», dispone: «1. È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. 2. Se del caso, i motivi nuovi sono dedotti in occasione del secondo scambio di memorie e individuati come tali. Quando gli elementi di diritto e di fatto che giustificano la deduzione dei motivi nuovi sono noti dopo il secondo scambio di memorie o dopo la decisione di non autorizzare un siffatto scambio di memorie, la parte principale interessata presenta i motivi nuovi non appena è a conoscenza di questi elementi. 3. Il presidente pone le altre parti in condizione di rispondere ai motivi nuovi, lasciando impregiudicata la futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità dei medesimi». |
3 |
L’articolo 86 di tale regolamento, intitolato «Adattamento del ricorso», così dispone: «1. Quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo. 2. L’adattamento del ricorso è effettuato con atto separato ed entro il termine previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE entro il quale può essere chiesto l’annullamento dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso. (…) 4. La memoria di adattamento contiene:
5. La memoria di adattamento è corredata dell’atto che giustifica l’adattamento del ricorso. Se quest’atto non è prodotto, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato ai fini della sua produzione. In difetto di detta regolarizzazione alla scadenza del termine impartito, il Tribunale decide se l’inosservanza di tale obbligo comporti l’irricevibilità della memoria di adattamento del ricorso. 6. Senza che ciò influisca sulla futura decisione del Tribunale in merito alla ricevibilità della memoria di adattamento del ricorso, il presidente assegna un termine al convenuto per rispondere alla memoria di adattamento. (…)». |
Fatti
4 |
I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati dal Tribunale ai punti da 1 a 24 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue. |
5 |
La presente causa riguarda una serie di misure adottate dalle autorità spagnole nell’ambito della transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale in Spagna nella Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, Spagna) (in prosieguo: la «misura in questione»). |
6 |
Il Regno di Spagna ha istituito un quadro normativo per promuovere il processo di transizione dalla radiodiffusione analogica alla radiodiffusione digitale, promulgando, in particolare, la Ley 10/2005 de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo (legge 10/2005, che stabilisce misure urgenti ai fini dello sviluppo della televisione digitale terrestre, della liberalizzazione della televisione via cavo e che promuove il pluralismo), del 14 giugno 2005 (BOE n. 142, del 15 giugno 2005, pag. 20562), e il Real Decreto 944/2005 por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre (regio decreto 944/2005 recante approvazione del piano tecnico nazionale per la televisione digitale terrestre), del 29 luglio 2005 (BOE n. 181, del 30 luglio 2005, pag. 27006). Tale regio decreto ha imposto alle emittenti nazionali pubbliche e private di garantire che rispettivamente il 96% e il 98% della popolazione ricevano la televisione digitale terrestre (in prosieguo: la «TDT»). |
7 |
Per consentire la transizione dalla televisione analogica alla TDT, le autorità spagnole hanno suddiviso il territorio spagnolo in tre zone, rispettivamente denominate «zona I», «zona II» e «zona III». La zona II, oggetto della presente causa, comprende regioni remote e meno urbanizzate, costituenti il 2,5% della popolazione spagnola. In tale zona, le emittenti, per mancanza di interesse commerciale, non hanno investito nella digitalizzazione, il che ha indotto le autorità spagnole a predisporre un finanziamento pubblico. |
8 |
Nel mese di settembre 2007 il Consejo de Ministros (Consiglio dei Ministri, Spagna) ha adottato il piano nazionale per la transizione alla TDT, il cui obiettivo era di raggiungere un tasso di copertura della popolazione spagnola, da parte del servizio di TDT, analogo a quello della copertura di tale popolazione da parte della televisione analogica nel 2007, ossia più del 98% di detta popolazione e il 99,96% della popolazione della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. |
9 |
Per conseguire gli obiettivi di copertura fissati per la TDT, le autorità spagnole hanno previsto di concedere un finanziamento pubblico, in particolare per sostenere il processo di digitalizzazione terrestre nella zona II, e più precisamente nelle aree della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia contemplate da questa zona. |
10 |
Nel mese di febbraio 2008 il Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio, Spagna) (in prosieguo: il «MITC») ha adottato una decisione intesa a migliorare le infrastrutture di telecomunicazione e a stabilire i criteri nonché la distribuzione dei finanziamenti delle azioni dirette allo sviluppo della società dell’informazione, nell’ambito di un piano intitolato «Plan Avanza». Il bilancio approvato con tale decisione è stato in parte assegnato alla digitalizzazione della televisione nella zona II. |
11 |
Tale digitalizzazione è stata realizzata tra il luglio e il novembre 2008. Il MITC ha successivamente trasferito fondi alle comunità autonome, le quali si sono impegnate a coprire i costi restanti dell’operazione attingendo ai propri bilanci. |
12 |
Nell’ottobre 2008 il Consiglio dei ministri ha deciso di assegnare fondi supplementari per estendere e completare la copertura della TDT nell’ambito dei progetti di transizione al digitale da attuare nel corso del primo semestre del 2009. |
13 |
In seguito, le comunità autonome si sono fatte carico del processo di estensione. A tal fine, esse hanno organizzato gare d’appalto oppure hanno incaricato imprese private di tale estensione. In taluni casi, le comunità autonome hanno chiesto ai comuni di farsi carico dell’estensione. |
14 |
A differenza della maggior parte delle altre comunità autonome spagnole, la Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia non ha organizzato gare d’appalto per l’estensione della copertura della televisione digitale. Le autorità di tali comunità autonome hanno applicato una procedura speciale, stabilita dal Decreto 347/2008 por el que se regula la concesión de subvenciones directas para la ejecución del plan de transición a la televisión digital terrestre en Castilla-La Mancha (decreto 347/2008, che disciplina la concessione di sovvenzioni dirette per l’esecuzione del piano di transizione alla televisione digitale terrestre in Castiglia-La Mancia), del 2 dicembre 2008 (Diario oficial de Castilla-La Mancha n. 250, del 5 dicembre 2008, pag. 38834). |
15 |
Il decreto 347/2008 prevedeva l’assegnazione diretta dei fondi necessari per la digitalizzazione ai titolari dei centri di trasmissione esistenti. Laddove i centri di trasmissione appartenevano a una collettività locale, era quest’ultima che stipulava una convenzione con il governo di Castiglia-La Mancia per ottenere il finanziamento di tali centri. Gli enti locali hanno in seguito acquistato l’apparecchiatura digitale per il loro operatore di telecomunicazioni e hanno subappaltato l’installazione, il funzionamento e la manutenzione a tale operatore. Laddove tali centri di trasmissione appartenevano a un operatore di telecomunicazioni privato, quest’ultimo concludeva una convenzione con il governo per ottenere i fondi necessari alla digitalizzazione dell’apparecchiatura. Essendo stato necessario costruire 20 nuovi centri di trasmissione, 14 sono stati costruiti sulla base di convenzioni concluse tra detto governo e gli enti locali, mentre 6 sulla base di una convenzione conclusa tra il governo stesso e un operatore di telecomunicazioni. |
16 |
Il governo di Castiglia-La Mancia ha sostenuto i costi di acquisizione e installazione delle apparecchiature digitali oltre ai loro costi di funzionamento e manutenzione per i primi due anni per ciascuno centro di trasmissione digitalizzato. Pertanto, 475 centri di trasmissione erano detenuti dagli enti locali, mentre 141 erano stati destinatari dei fondi concessi a due operatori di telecomunicazioni, cioè la Telecom CLM e l’Abertis Telecom Terrestre SA (in prosieguo: la «Abertis»). |
17 |
Il 14 gennaio e il 18 maggio 2009 la Commissione europea ha ricevuto due denunce, da un lato, dalla Radiodifusión Digital SL, operatore locale di telecomunicazioni e di televisione terrestre, e, dall’altro, dalla SES Astra SA. Tali denunce riguardavano un regime di aiuti delle autorità spagnole a favore del passaggio dalla televisione analogica alla TDT nella zona II. Secondo le denuncianti, tale misura comprendeva un aiuto non notificato che poteva determinare una distorsione della concorrenza tra la piattaforma di radiodiffusione terrestre e quella di radiodiffusione satellitare. Inoltre, la Radiodifusión Digital ha sostenuto che la misura in questione creava una distorsione della concorrenza tra gli operatori nazionali e gli operatori locali. |
18 |
Con lettera del 29 settembre 2010 la Commissione ha informato il Regno di Spagna della decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE per quanto riguarda la misura in questione nella Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. Lo stesso giorno, la Commissione ha informato tale Stato membro dell’avvio di una procedura distinta in relazione a tale regime di aiuti per tutto il territorio spagnolo, ad eccezione della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia (GU 2010, C 337, pag. 17). |
19 |
Il 19 giugno 2013 la Commissione ha adottato la decisione 2014/489/UE relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [(C 23/10) (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GU 2014, L 217, pag. 52). |
20 |
La Commissione, in seguito, ha adottato la decisione C(2014) 6846 final, il cui articolo 1, al primo comma, dispone che l’aiuto di Stato concesso agli operatori della piattaforma di televisione terrestre, Telecom CLM e Abertis, per l’ammodernamento dei centri di trasmissione, la costruzione di nuovi centri di trasmissione e la fornitura di apparecchiature digitali e/o il funzionamento e la manutenzione nella zona II della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancha è stato eseguito in violazione delle disposizioni dell’articolo 108, paragrafo 3 [TFUE], e che è incompatibile con il mercato interno. Il secondo comma dell’articolo 1 di tale decisione dichiara illegittimo e incompatibile l’aiuto di Stato concesso per l’installazione dei ricevitori satellitari al fine di trasmettere il segnale della Hispasat SA in tale zona. |
21 |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione C(2014) 6846 final, la Commissione ha ordinato al Regno di Spagna di recuperare presso la Telecom CLM, l’Abertis e la Hispasat l’aiuto incompatibile concesso nell’ambito della misura in questione. |
22 |
Nella motivazione di tale decisione, la Commissione ha ritenuto, in primo luogo, che i vari atti adottati a livello centrale e le convenzioni concluse tra il MITC e le comunità autonome costituissero la base del regime di aiuti per l’estensione della TDT nella zona II. In pratica, le comunità autonome avrebbero applicato le linee guida del governo spagnolo sull’estensione della TDT. |
23 |
In secondo luogo, la Commissione ha dichiarato che la misura in questione doveva essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Seconda tale istituzione, l’Abertis e la Telecom CLM sono le beneficiarie dirette dell’aiuto interessato, dal momento che esse beneficiano di un vantaggio economico ricevendo fondi pubblici per digitalizzare le proprie apparecchiature o per costruire nuovi centri di trasmissione. Laddove le municipalità hanno agito in qualità di operatore di rete, esse avrebbero altresì beneficiato direttamente di tale aiuto. Il vantaggio sarebbe selettivo, poiché esso riguarderebbe solamente le imprese attive sul mercato della piattaforma terrestre e gli operatori di rete sarebbero stati selezionati non già in base a gare d’appalto, bensì in base a una procedura speciale. La selezione diretta di tali operatori avrebbe determinato l’esclusione di tutti gli altri potenziali concorrenti che propongono la tecnologia terrestre. Tenuto conto del fatto che la piattaforma satellitare e la piattaforma terrestre sarebbero concorrenti, la misura in questione comporterebbe, segnatamente, una distorsione della concorrenza tra queste due piattaforme. |
24 |
In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto che la misura in questione non potesse essere considerata un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, nonostante il fatto che tale misura fosse destinata a conseguire un obiettivo di interesse comune ben definito e che vi fosse una carenza del mercato interessato. A suo avviso, poiché tale misura non rispettava il principio di neutralità tecnologica, essa non era proporzionata e non costituiva uno strumento adeguato per garantire la copertura dei canali in chiaro ai residenti della zona II della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. |
25 |
In quarto luogo, la Commissione ha ritenuto che, mancando una definizione sufficientemente precisa della gestione di una piattaforma terrestre quale servizio pubblico e di un atto di affidamento del servizio pubblico a un operatore di una piattaforma determinata, la misura in questione non potesse essere giustificata ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE. |
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
26 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2014, il Regno di Spagna ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2014) 6846 final. |
27 |
A sostegno del proprio ricorso, il Regno di Spagna ha dedotto cinque motivi. Il primo motivo verteva sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nella parte in cui la Commissione avrebbe erroneamente constatato l’esistenza di un aiuto di Stato. Il secondo motivo, dedotto in subordine, riguardava la compatibilità della misura in questione con il mercato interno. Tale motivo verteva sulla violazione dei presupposti per l’autorizzazione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, e all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Con il terzo motivo, il Regno di Spagna faceva valere una violazione delle norme procedurali. Il quarto motivo, dedotto in subordine, riguardava la domanda di recupero dell’aiuto e verteva sulla violazione dei principi della certezza del diritto, della parità di trattamento, di proporzionalità e di sussidiarietà. Con il quinto motivo, il Regno di Spagna faceva valere, in subordine, la violazione del diritto fondamentale all’informazione. |
28 |
La Commissione ha adottato la decisione C(2015) 7193 final, del 20 ottobre 2015, al fine di correggere errori contenuti nella decisione C(2014) 6846 final, per quanto riguarda la Hispasat. A seguito di tale correzione, all’articolo 1, primo comma, della decisione C(2014) 6846 final, i termini «fornitura di servizi» sono stati sostituiti dai termini «fornitura di apparecchiature». Inoltre, la Commissione ha soppresso il secondo comma dell’articolo 1 della decisione C(2014) 6846 final e ha modificato l’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione. Essa ha abbandonato la dichiarazione dell’esistenza di un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno concesso per l’installazione di ricevitori satellitari ai fini della trasmissione di segnali della Hispasat nella zona II della Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia e che doveva essere recuperato presso tale operatore dallo Stato membro interessato. |
29 |
Con lettera depositata presso la Cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2015 il Regno di Spagna ha dedotto un nuovo motivo in seguito alla modifica dell’articolo 1, primo comma, della decisione C(2014) 6846 final da parte della decisione C(2015) 7193 final, conformemente all’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione ha trasmesso le sue osservazioni riguardanti tale lettera il 28 gennaio 2016. |
30 |
Nella sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver dichiarato ricevibile tale nuovo motivo, lo ha respinto in quanto non fondato. Esso ha altresì respinto i cinque motivi del ricorso di annullamento presentati dal Regno di Spagna nel suo ricorso del 12 dicembre 2014. |
Conclusioni delle parti
31 |
Con la sua impugnazione, il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:
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32 |
La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare il Regno di Spagna alle spese. |
Sul ricorso
33 |
A sostegno della sua impugnazione, il Regno di Spagna deduce tre motivi. |
34 |
Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, il Regno di Spagna ha dedotto un motivo nuovo, sulla base dell’articolo 127 del regolamento di procedura della Corte. |
Sulla ricevibilità del motivo dedotto in udienza
35 |
Con il motivo nuovo, dedotto in udienza, il Regno di Spagna sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non valutando d’ufficio il difetto di motivazione della decisione C(2014) 6846 final in merito al carattere selettivo della misura in questione. |
36 |
Il Regno di Spagna basa tale motivo nuovo sulla sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione (C‑70/16 P, EU:C:2017:1002), e ritiene che tale sentenza costituisca un elemento di diritto che è emerso durante il procedimento, a norma dell’articolo 127 del regolamento di procedura della Corte, che giustifica così la deduzione di detto motivo in corso di causa. |
37 |
La Commissione ritiene irricevibile tale motivo nuovo. |
38 |
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. |
39 |
Orbene, nel caso di specie, la sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal/Commissione (C‑70/16 P, EU:C:2017:1002), non può essere considerata un elemento di diritto emerso durante il procedimento. Infatti, come emerge in particolare dai punti da 59 a 61 di tale sentenza, quest’ultima conferma unicamente i requisiti relativi alla motivazione dell’esame della condizione relativa alla selettività di una misura di aiuto, scaturiti dalle sentenze del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck (C‑524/14 P, EU:C:2016:971), e Commissione/World Duty Free Group e a. (C‑20/15 P e C‑21/15 P, EU:C:2016:981), pronunciate prima dell’introduzione dell’impugnazione del Regno di Spagna. Orbene, una sentenza che unicamente conferma una situazione giuridica nota del ricorrente al momento dell’introduzione della sua impugnazione non può essere ritenuta un elemento che permetta di sollevare un motivo nuovo. |
40 |
Di conseguenza, il motivo nuovo presentato dal Regno di Spagna deve essere respinto in quanto irricevibile. |
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
41 |
Con il primo motivo, il Regno di Spagna sostiene che il punto 48 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto, nella parte in cui, a tale punto, il Tribunale ha indicato che la decisione C(2015) 7193 final non ha comportato alcun nuovo obbligo per tale Stato membro. Detta valutazione sarebbe contraria all’articolo 1 della decisione C(2014) 6846 final prima della sua modifica e implicherebbe un errore di diritto con riferimento ai principi di buona amministrazione e di certezza del diritto, nonché della nozione di aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107 TFUE. |
42 |
In primo luogo, il Regno di Spagna ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto la decisione C(2015) 7193 final implica una modifica sostanziale della decisione C(2014) 6846 final, di modo che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la decisione C(2015) 7193 final aveva comportato un nuovo obbligo in capo al Regno di Spagna. |
43 |
A tal proposito, tale Stato membro fa valere che gli elementi sui quali si è basato il Tribunale non permettevano di giungere alla conclusione a cui quest’ultimo è pervenuto. Innanzitutto, dal punto di vista terminologico, la «fornitura di apparecchiature digitali» non rientra né nella nozione di «ammodernamento dei centri di trasmissione» né in quella di «costruzione di nuovi centri di trasmissione». Poi, dato che la nozione di «fornitura di apparecchiature digitali» non sarebbe stata definita nella decisione C(2014) 6846 final, sarebbe impossibile quantificare il vantaggio che gli operatori interessati avrebbero ricevuto a tale titolo. Infine, tale conclusione non risulterebbe dal considerando 197 di detta decisione. |
44 |
In secondo luogo, il Regno di Spagna ritiene che il Tribunale abbia violato i principi di buona amministrazione e di certezza del diritto concludendo che la modifica in questione non comportasse alcun nuovo obbligo per tale Stato membro. Il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la Commissione era tenuta a rispettare il diritto di tale Stato membro di presentare osservazioni prima dell’adozione della decisione C(2015) 7193 final, dal momento che la Commissione avrebbe modificato la descrizione della misura in questione e che l’importo da recuperare sarebbe passato da EUR 11,3 a 43,8 milioni. Inoltre, contrariamente alla regola del parallelismo delle forme ricordata al punto 45 della sentenza impugnata, la Commissione non avrebbe adottato la decisione C(2015) 7193 final sulla base delle stesse regole di forma seguite per l’adozione della decisione C(2014) 6846 final. |
45 |
In terzo luogo, il Regno di Spagna afferma che detta modifica ha gravemente leso la sostanza stessa della misura in questione, qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi dell’articolo 107 TFUE. |
46 |
La Commissione sostiene che tale motivo è inconferente, dal momento che non potrebbe condurre all’annullamento della sentenza impugnata. Questo motivo potrebbe tutt’al più comportare l’annullamento della decisione C(2015) 7193 final, il che lascerebbe intatta la decisione C(2014) 6846 final nella sua versione iniziale. |
Giudizio della Corte
47 |
Ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. |
48 |
Trattandosi di una questione che riguarda la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale, essa deve essere sollevata d’ufficio (v., per analogia, sentenza del 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e a./Commissione, C‑176/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:730, punto 18). Inoltre, le parti sono state invitate a presentare le loro osservazioni su tale questione sollevata d’ufficio dalla Corte. |
49 |
La Corte ha già statuito che l’esame relativo al rispetto dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte necessita la valutazione dell’estensione delle conclusioni presentate in primo grado e dell’oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punto 54). |
50 |
Infatti, nei limiti in cui, nel suo atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale, il Regno di Spagna aveva chiesto l’annullamento della decisione C(2014) 6846 final e la decisione C(2015) 7193 final è stata adottata successivamente a tale richiesta, si deve stabilire se tale Stato membro mirasse ad ottenere altresì l’annullamento della decisione C(2015) 7193 final mediante l’adattamento del suo atto introduttivo del giudizio. |
51 |
Al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, con il motivo nuovo, presentato a norma dell’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale, il Regno di Spagna aveva impugnato la modifica stessa della decisione C(2014) 6846 final da parte della decisione C(2015) 7193 final. Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, il Regno di Spagna ha affermato che, con la presentazione del motivo nuovo dinanzi al Tribunale, esso aveva inteso adattare le conclusioni del suo ricorso di annullamento della decisione C(2014) 6846 final per estendere l’oggetto del ricorso all’annullamento di tale decisione come modificata dalla decisione C(2015) 7193 final. |
52 |
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che le conclusioni delle parti sono caratterizzate, in linea di principio, dalla loro immutabilità. L’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, relativo all’adattamento dell’atto introduttivo del giudizio, costituisce una codificazione di una giurisprudenza preesistente relativa alle eccezioni cui tale principio di invariabilità può andare soggetto (sentenza del 9 novembre 2017, HX/Conseil, C‑423/16 P, EU:C:2017:848, punto 18 e giurisprudenza ivi citata). |
53 |
Detto articolo 86 dispone che quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, prima della chiusura della fase orale o prima della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo. |
54 |
In quanto eccezione al principio di invariabilità dell’istanza, detto articolo 86 deve, di conseguenza, essere interpretato restrittivamente. |
55 |
Nel caso di specie, dal punto 33 della sentenza impugnata emerge che, in seguito all’adozione della decisione C(2015) 7193 final, il Regno di Spagna ha dedotto un motivo nuovo, a norma dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Tuttavia, è pacifico che tale Stato membro non ha chiesto l’adattamento del suo ricorso sulla base dell’articolo 86 di tale regolamento. |
56 |
Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, mentre l’articolo 84 consente unicamente al ricorrente di dedurre motivi nuovi, l’articolo 86 del medesimo regolamento consente invece di adattare l’oggetto del ricorso, vale a dire di riformulare le sue conclusioni, qualora, come nel caso di specie, l’atto di cui si chiede l’annullamento sia sostituito o modificato da un altro atto avente lo stesso oggetto. |
57 |
Di conseguenza, ammettere che il Regno di Spagna abbia adattato il suo ricorso, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, con la presentazione di un motivo nuovo a norma dell’articolo 84 di tale regolamento, svuoterebbe la prima di tali disposizioni del suo contenuto. |
58 |
Tale conclusione non può essere rimessa in questione dall’argomento, formulato in udienza dal Regno di Spagna, secondo il quale tale motivo nuovo rispettava, in ogni caso, i requisiti di forma relativi all’adattamento del ricorso, di cui all’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale. |
59 |
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, l’adattamento del ricorso esige che il ricorrente indichi, inequivocabilmente e in modo sufficientemente chiaro e preciso, l’oggetto della controversia nonché le relative conclusioni al fine di evitare che il Tribunale statuisca ultra petita. A tal proposito, una memoria di adattamento, a norma dell’articolo 86, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale, deve contenere, segnatamente, le conclusioni adattate. |
60 |
Orbene, il motivo nuovo dedotto dal Regno di Spagna dinanzi al Tribunale, che è esplicitamente basato sull’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale e non sull’articolo 86 di tale regolamento, non risponde, con ogni evidenza, ai requisiti di cui al punto precedente della presente sentenza. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, nella lettera del 23 dicembre 2015 che introduce il motivo nuovo, il Regno di Spagna ha mantenuto esplicitamente le conclusioni iniziali, vale a dire l’annullamento della decisione C(2014) 6846 final. |
61 |
Da quanto precede, risulta che, anzitutto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 36 della sentenza impugnata, che con la presentazione di un motivo nuovo sulla base dell’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale, il Regno di Spagna aveva chiesto l’annullamento della decisione C(2015) 7193 final. Esso ne ha dedotto, errando, al punto 37 della sentenza impugnata, che tale motivo nuovo fosse ricevibile. |
62 |
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un errore di diritto commesso dal Tribunale non comporta l’annullamento della sentenza impugnata qualora il dispositivo della stessa appaia fondato per altri motivi di diritto (sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punto 73 e giurisprudenza citata). |
63 |
Nel caso di specie, poiché il Regno di Spagna non poteva adattare il suo ricorso sulla base dell’articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale, il motivo nuovo che ha dedotto dinanzi al Tribunale, che riguardava la decisione C(2015) 7193 final, avrebbe dovuto essere respinto da quest’ultimo in quanto irricevibile, dato che tale motivo nuovo non è stato dedotto a sostegno di conclusioni validamente adattate. Ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata appare fondato per altri motivi di diritto. |
64 |
In secondo luogo, dato che il Regno di Spagna non ha adattato le conclusioni di annullamento formulate dinanzi al Tribunale per estenderle alla decisione C(2015) 7193 final, il primo motivo di impugnazione, che mira, in sostanza, a censurare il Tribunale per non aver annullato tale decisione, estende l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale in violazione dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. |
65 |
Pertanto, il primo motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto irricevibile. |
Sul secondo motivo
66 |
Il secondo motivo d’impugnazione si divide in due capi. |
Sul primo capo
– Argomenti delle parti
67 |
Con il primo capo del secondo motivo di impugnazione, il Regno di Spagna adduce che l’analisi del Tribunale di cui ai punti da 89 a 107 della sentenza impugnata è errata, nella parte in cui quest’ultimo è giunto alla conclusione che la prima condizione stabilita dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) (in prosieguo: la «prima condizione Altmark») non era soddisfatta. |
68 |
Il Regno di Spagna ritiene, in primo luogo, che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che la normativa spagnola non definiva in maniera chiara il servizio di interesse economico generale (SIEG) di cui trattasi. A tale riguardo, il Tribunale avrebbe analizzato il quadro giuridico, ma la sua valutazione sarebbe manifestamente errata, poiché la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones (legge generale 32/2003 sulle telecomunicazioni), del 3 novembre 2003 (BOE n. 264, del 4 novembre 2003, pag. 38890; in prosieguo: la «legge 32/2003»), qualifica espressamente lo sfruttamento delle reti di diffusione della radio e della televisione come «servizio di interesse generale». |
69 |
Anzitutto, l’affermazione contenuta al punto 102 della sentenza impugnata, secondo cui la definizione del servizio di cui trattasi come SIEG non sarebbe sufficientemente chiara poiché tale definizione si applicherebbe a tutti gli operatori del settore delle telecomunicazioni e non ad alcuni tra essi, sarebbe errata. Tale affermazione sarebbe contraria alla giurisprudenza del Tribunale che ammette la possibilità di affidare un servizio simile a tutti gli operatori di un settore. Inoltre, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione l’insieme degli atti con i quali le autorità spagnole hanno affidato agli operatori interessati obblighi di servizio pubblico, in particolare il decreto 347/2008 e le convenzioni di partenariato che stabiliscono gli obblighi di servizio pubblico nella Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. Il Tribunale, infine, avrebbe erroneamente concluso, al punto 102 della sentenza impugnata, che la responsabilità della gestione del SIEG avrebbe dovuto essere affidata a determinate imprese, poiché la designazione di tali imprese può avvenire posteriormente, in un atto distinto. Inoltre, vi sarebbe una contraddizione tra il punto 104 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale avrebbe dichiarato che la definizione come SIEG di una piattaforma particolare costituirebbe un errore manifesto di valutazione, e il punto 105 di tale sentenza, nella parte in cui il Tribunale avrebbe avallato la valutazione della Commissione circa l’assenza di definizione chiara del servizio di cui trattasi come SIEG. |
70 |
In secondo luogo, al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe interpretato in maniera eccessivamente formalistica la sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), nella parte in cui ha ritenuto che fosse necessario verificare l’esistenza di un atto ufficiale, che determini espressamente l’esistenza di un servizio pubblico e che indichi la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico nonché le imprese e il territorio interessati da tali obblighi. Ne deriverebbe un’interpretazione errata di tale sentenza, che richiederebbe unicamente che gli obblighi di servizio pubblico «risultino chiaramente» dal diritto nazionale. Inoltre, l’approccio formalistico del Tribunale snaturerebbe il margine di valutazione di cui dispongono gli Stati membri ai fini della definizione di un SIEG. |
71 |
Il Regno di Spagna sottolinea che, in ogni caso, spetta allo Stato membro interessato determinare le modalità di fornitura di un SIEG, conformemente al margine di valutazione di cui esso dispone. La definizione di un SIEG potrebbe pertanto essere effettuata tramite uno o più atti distinti e successivi. |
72 |
In terzo luogo, il Tribunale non avrebbe esaminato tutti gli elementi pertinenti della controversia e non avrebbe motivato sufficientemente la sentenza impugnata. Esso non avrebbe considerato il fatto che, nell’ambito dell’esame della misura in questione, la Commissione avrebbe essa stessa ritenuto che le convenzioni concluse dalla Consejería de industria, energía y medio ambiente (Assessorato all’Industria, all’Energia e all’Ambiente) di Castiglia-La Mancia fossero parte integrante di tale misura, come emergerebbe dal punto 39 della decisione della Commissione. Un esame meticoloso e imparziale di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie avrebbe richiesto che la Commissione valutasse altresì tali convenzioni. Di conseguenza, l’affermazione di cui al punto 100 della sentenza impugnata costituirebbe un errore di diritto. Inoltre, sebbene il Tribunale abbia statuito, al punto 106 della sentenza impugnata, che una carenza del mercato era insufficiente ai fini dell’accertamento dell’esistenza di un SIEG, secondo il Regno di Spagna, esso non era esonerato dall’obbligo di effettuare un esame dettagliato della questione dell’esistenza di un SIEG. |
73 |
La Commissione ritiene tale primo capo del secondo motivo di impugnazione irricevibile e inconferente. |
– Giudizio della Corte
74 |
Con il primo capo del suo secondo motivo di impugnazione, il Regno di Spagna fa valere, in sostanza, che l’esame condotto dal Tribunale, per quanto riguarda la prima condizione Altmark, è viziato da vari errori di diritto. |
75 |
In primo luogo, quanto all’asserito errore commesso dal Tribunale nella valutazione del diritto nazionale, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, qualora il Tribunale abbia constatato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, a effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte. Di conseguenza, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, la Corte è competente soltanto a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto. A questo proposito, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 26 aprile 2018, Cellnex Telecom e Telecom Castilla-La Mancha/Commissione, C‑91/17 P e C‑92/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:284, punti da 67 a 69, nonché giurisprudenza ivi citata). |
76 |
Anzitutto, con riferimento alla valutazione della legge 32/2003, il Tribunale, al punto 102 della sentenza impugnata, ha rilevato che la qualificazione di servizio di interesse generale contenuta in tale legge riguarda tutti i servizi di telecomunicazioni, comprese le reti di diffusione della radio e della televisione. Esso ha dichiarato che il solo fatto che un servizio sia designato come di interesse generale nel diritto nazionale non implica che qualunque operatore che lo effettui sia incaricato dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415). Inoltre, esso ha rilevato, da un lato, che dalla legge 32/2003 non emerge che, in Spagna, tutti i servizi di telecomunicazione si configurano come SIEG ai sensi di tale sentenza e, dall’altro, che detta legge dispone espressamente che i servizi di interesse generale ai sensi della legge medesima devono essere forniti nell’ambito di un regime di libera concorrenza. |
77 |
Occorre rilevare, da un lato, che il Regno di Spagna non ha fornito elementi da cui risulti in modo manifesto che il Tribunale avrebbe, in tal modo, snaturato il contenuto della legge 32/2003. Dall’altro, laddove tale Stato membro censura la conclusione che il Tribunale ha tratto dal carattere generale di tale legge, ossia che la medesima non consentirebbe di concludere che gli operatori che gestiscono una rete terrestre sono stati incaricati dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, conformemente alla prima condizione Altmark, occorre rilevare che, alla luce degli elementi ambigui di detta legge richiamati al punto 76 della presente sentenza, questa conclusione non è viziata da errori di diritto (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2018, Cellnex Telecom e Telecom Castilla-La Mancha/Commissione, C‑91/17 P e C‑92/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:284, punti da 71 a 72). |
78 |
In secondo luogo, l’argomento vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe snaturato il diritto nazionale non prendendo in considerazione il decreto 347/2008 e le convenzioni di cui al punto 72 della presente sentenza non può essere accolto. |
79 |
Infatti, anzitutto, sebbene il Regno di Spagna, nella sua impugnazione, fornisca una sintesi molto generale del contenuto di tale decreto e delle convenzioni, esso non indica in cosa sarebbe consistito concretamente lo snaturamento del diritto nazionale. Peraltro, tale sintesi non fa emergere in maniera manifesta che il Tribunale abbia snaturato le disposizioni della legge 32/2003. |
80 |
Inoltre, nei limiti in cui l’argomento del Regno di Spagna deve essere inteso nel senso che esso censura il Tribunale per non aver indicato le ragioni per le quali non si è riferito agli elementi di diritto nazionale di cui al punto 78 della presente sentenza, occorre ricordare che spetta esclusivamente al Tribunale valutare gli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso. Quest’ultimo, fatto salvo sia l’obbligo di rispettare i principi generali e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova sia di non snaturare gli elementi di prova, non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di pertinenza per la soluzione della controversia (sentenza del 26 aprile 2018, Cellnex Telecom e Telecom Castilla-La Mancha/Commissione, C‑91/17 P e C‑92/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:284, punto 76, nonché giurisprudenza ivi citata). |
81 |
Orbene, il Regno di Spagna non sostiene affatto che il Tribunale ha violato l’obbligo di rispettare i principi generali e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova riguardo gli elementi di cui al punto 78 della presente sentenza. |
82 |
Infine, l’argomento del Regno di Spagna vertente sull’errore di diritto che avrebbe commesso il Tribunale al punto 100 della sentenza impugnata deve essere anch’esso respinto. |
83 |
Infatti, da un lato, il fatto che, nel caso di specie, esisterebbe una carenza del mercato interessato non è, contrariamente a quanto sostiene il Regno di Spagna, una circostanza in grado di incidere sul margine di discrezionalità di cui dispone il Tribunale nella valutazione della pertinenza degli elementi di prova che gli sono sottoposti, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 80 della presente sentenza. |
84 |
Dall’altro, l’esistenza di una simile carenza non è pertinente per determinare se le imprese interessate siano effettivamente state incaricate dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico con un atto pubblico, e se detti obblighi vi siano chiaramente definiti (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco e a./Commissione, da C‑66/16 P a C‑69/16 P, EU:C:2017:999, punto 75). |
85 |
In secondo luogo, occorre rilevare che l’argomento del Regno di Spagna vertente sul fatto che, al punto 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha fornito un’interpretazione errata della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), non è fondato. |
86 |
Infatti, la Corte ha statuito che la prima condizione Altmark richiede di determinare non solo se l’impresa beneficiaria sia stata effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, ma altresì se tali obblighi siano chiaramente definiti nel diritto nazionale. Detta condizione persegue un obiettivo di trasparenza e di certezza del diritto che richiede la compresenza di criteri minimi relativi all’esistenza di uno o più atti di esercizio del potere pubblico che definiscano in maniera sufficientemente precisa almeno la natura, la durata e la portata degli obblighi di servizio pubblico gravanti sulle imprese incaricate dell’adempimento di tali obblighi. In mancanza di definizione chiara di detti criteri obiettivi, non sarebbe possibile controllare se una specifica attività possa ricadere nella nozione di SIEG (sentenza del 26 aprile 2018, Cellnex Telecom e Telecom Castilla-La Mancha/Commissione, C‑91/17 P e C‑92/17 P, non pubblicata, EU:C:2018:284, punto 44, nonché giurisprudenza ivi citata). |
87 |
Orbene, ne consegue che il Regno di Spagna non può addebitare al Tribunale di aver adottato un approccio formalistico al punto 98 della sentenza impugnata, esigendo la presenza di un atto di esercizio del potere pubblico che incaricasse gli operatori di cui trattasi di una funzione di SIEG e l’universalità e obbligatorietà di detta funzione, nonché l’indicazione della natura e della durata degli obblighi di servizio pubblico e delle imprese e del territorio interessati. |
88 |
In terzo luogo, con riferimento all’argomento del Regno di Spagna vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale al punto 102 della sentenza impugnata, in quanto esso avrebbe trascurato il fatto che il mandato che conferisce la funzione di servizio pubblico può essere definito da più atti distinti, detto argomento si basa su una lettura errata di tale punto. Infatti, da detto punto non emerge in alcun modo che il Tribunale abbia escluso tale possibilità. |
89 |
Parimenti, il Regno di Spagna ha frainteso il punto 104 della sentenza impugnata, poiché il Tribunale, in tale punto, si limita a constatare che il punto 183 della decisione controversa, riguardo l’esistenza di un errore manifesto delle autorità spagnole nella selezione di una piattaforma determinata, non è stato contestato da tale Stato membro. Pertanto, l’argomento del Regno di Spagna vertente su un’asserita contraddizione tra i punti 104 e 105 della sentenza impugnata non è fondato. |
90 |
Conseguentemente, il primo capo del secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato. |
Sul secondo capo
– Argomenti delle parti
91 |
Il secondo capo del secondo motivo di impugnazione verte sull’analisi della quarta condizione stabilita dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) (in prosieguo: la «quarta condizione Altmark»), di cui ai punti da 108 a 113 della sentenza impugnata. Il Regno di Spagna ritiene che il punto 110 della sentenza impugnata sia viziato da un errore di diritto nei limiti in cui il Tribunale ha dichiarato che la comparazione con le tecnologie satellitari non era sufficiente a dimostrare che l’impresa pubblica in questione era la più efficiente. |
92 |
Il Tribunale avrebbe omesso di verificare, come postulato dalla giurisprudenza della Corte, se la Commissione avesse esaminato, in maniera diligente ed imparziale, tutti gli elementi pertinenti della procedura amministrativa, ai fini di dare un fondamento alla sua affermazione circa il mancato rispetto della quarta condizione Altmark. In particolare, il Regno di Spagna afferma di aver fatto valere dinanzi al Tribunale che le conclusioni tratte dalla Commissione dallo studio socio-economico comparativo delle opzioni tecnologiche relative all’estensione della copertura del segnale TDT nella Comunità autonoma di Castiglia-La Mancha, del 9 settembre 2008 (in prosieguo: lo «studio comparativo del 2008»), erano errate, dal momento che, secondo tale Stato membro, detto studio aveva concluso che appariva ragionevole che l’estensione del servizio della TDT in tale comunità autonoma fosse realizzata attraverso la tecnologia terrestre. Inoltre, tale Stato membro sostiene che il corretto controllo del suo margine di valutazione, riguardo la definizione del servizio pubblico di cui trattasi, consisteva nel verificare se gli aggiudicatari non fossero stati selezionati nell’ambito di una gara d’appalto pubblica e se il livello di compensazione fosse adeguato. |
93 |
Infine, il Regno di Spagna rileva una contraddizione tra la sentenza impugnata e le sentenze del 26 novembre 2015, Abertis Telecom e Retevisión I/Commissione (T‑541/13, non pubblicata, EU:T:2015:898), nonché Comunidad Autónoma de Cataluña e CTTI/Commissione (T‑465/13, non pubblicata, EU:T:2015:900), nelle quali il Tribunale ha statuito che la Commissione non aveva giustificato adeguatamente il mancato rispetto della quarta condizione Altmark. Ne discenderebbe una violazione, da parte del Tribunale, del principio di buona amministrazione della giustizia. |
94 |
La Commissione afferma che, se il primo capo del secondo motivo di impugnazione deve essere respinto dalla Corte, il secondo capo di quest’ultimo diverrebbe, in ogni caso, inconferente, dal momento che le condizioni stabilite dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), sono cumulative. |
– Giudizio della Corte
95 |
Dato che il presente capo del secondo motivo verte su un asserito errore commesso dal Tribunale per quanto riguarda l’esame della quarta condizione Altmark, occorre rilevare che, alla luce del carattere cumulativo delle condizioni scaturite dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), il fatto che la valutazione del Tribunale, secondo cui una di tali condizioni non è soddisfatta, sia errata non può determinare l’annullamento della sentenza impugnata se, per il resto, quest’ultima è esente da errori di diritto per quanto riguarda la valutazione di un’altra di queste condizioni (sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Commissione, C‑81/16 P, EU:C:2017:1003, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). |
96 |
Orbene, dall’esame del primo capo del secondo motivo di impugnazione emerge che il Tribunale non ha commesso errori di diritto respingendo gli argomenti del Regno di Spagna volti a censurare i punti della decisione controversa, secondo i quali la Commissione ha concluso che la prima condizione Altmark non era soddisfatta. |
97 |
Ciò considerato, il secondo capo del secondo motivo dev’essere respinto in quanto inconferente. |
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
98 |
Con il terzo motivo, il Regno di Spagna afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, al punto 139 della sentenza impugnata, che la misura in questione non era compatibile con il mercato interno, per il motivo che essa non rispettava il principio di neutralità tecnologica. Il Tribunale sarebbe giunto in maniera errata a tale conclusione, dato che lo studio comparativo del 2008 effettuerebbe invece una comparazione tra i costi della piattaforma satellitare e quelli della piattaforma terrestre. |
99 |
Come emergerebbe dai punti da 132 a 138 della sentenza impugnata, la Commissione avrebbe ritenuto che tale studio non dimostrasse una significativa differenza di costo tra tali due piattaforme e che i risultati di detto studio non fossero attendibili. Confermando la valutazione della Commissione riguardo all’inosservanza del principio di neutralità tecnologica, il Tribunale non avrebbe svolto il proprio controllo giurisdizionale in conformità con la giurisprudenza tratta dalla sentenza del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 39). In particolare, il Regno di Spagna sostiene, in sostanza, che le «carenze» dello studio comparativo del 2008 che il Tribunale ha individuato ai punti 143, 145 e 148 della sentenza impugnata derivano in realtà dagli errati presupposti metodologici della Commissione, che il Tribunale non ha verificato. Pertanto tale Stato membro conclude che l’approccio adottato da tale studio era corretto e che esso era fondamentale ai fini di comprendere le ragioni per le quali la piattaforma satellitare era più costosa della piattaforma terrestre, segnatamente a causa della presenza di un’infrastruttura terrestre già esistente. |
100 |
La Commissione fa valere che gli argomenti invocati a sostegno del terzo motivo di impugnazione sono irricevibili e inconferenti e, in ogni caso, infondati. |
Giudizio della Corte
101 |
Con il terzo motivo di impugnazione, il Regno di Spagna ritiene che il Tribunale non abbia correttamente esercitato il proprio controllo giurisdizionale dichiarando, al punto 139 della sentenza impugnata, che l’argomento di tale Stato membro vertente sullo studio comparativo del 2008 non dimostrava che la Commissione fosse giunta, in maniera errata, alla conclusione che la misura in questione era incompatibile con il mercato interno. |
102 |
Si deve constatare che, con gli argomenti presentati a sostegno di tale motivo, il Regno di Spagna ha fatto valere, in realtà, che il Tribunale non ha debitamente tenuto conto dello studio comparativo del 2008, il che equivale a contestare la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale. |
103 |
Orbene, secondo costante giurisprudenza della Corte, la valutazione dei fatti ed elementi di prova non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (sentenza del 20 dicembre 2017, Comunidad Autónoma de Galicia e Retegal/Commissione, C‑70/16 P, EU:C:2017:1002, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). |
104 |
In ogni caso, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito del controllo esercitato dai giudici dell’Unione sulle valutazioni economiche complesse effettuate dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, non spetta al giudice dell’Unione sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione. Tuttavia, il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Commissione, C‑81/16 P, EU:C:2017:1003, punto 70 e giurisprudenza ivi citata). |
105 |
Orbene, se il Regno di Spagna sostiene che il Tribunale non ha effettuato il suo controllo della valutazione della Commissione, per quanto riguarda l’affidabilità dello studio comparativo del 2008, conformemente a tale giurisprudenza, è giocoforza constatare che, limitandosi ad affermare che le carenze dello studio comparativo del 2008 rispondevano a un scelta metodologica delle autorità spagnole, tale Stato membro non ha apportato alcun elemento concreto tale da corroborare la sua affermazione. |
106 |
Ne consegue che il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile e, comunque, infondato. |
107 |
Atteso che nessuno dei motivi dedotti dal Regno di Spagna a sostegno della propria impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere respinta integralmente. |
Sulle spese
108 |
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è respinta, statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. |
109 |
Il Regno di Spagna, rimasto soccombente in sede di impugnazione, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione. |
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.