SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

25 gennaio 2018 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Timore di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale – Articolo 4 – Esame dei fatti e delle circostanze – Ricorso a una perizia – Test psicologici»

Nella causa C‑473/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria), con decisione dell’8 agosto 2016, pervenuta in cancelleria il 29 agosto 2016, nel procedimento

F

contro

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: R. Șereș, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 luglio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per F, da T. Fazekas e Z.B. Barcza-Szabó, ügyvédek;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, G. Koós e M.M. Tátrai, in qualità di agenti;

per il governo francese, da D. Colas, E. de Moustier ed E. Armoët, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Gijzen e M. Bulterman, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Condou-Durande e A. Tokár, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 ottobre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra F, cittadino nigeriano, e il Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (ufficio per l’immigrazione e la cittadinanza, Ungheria) (in prosieguo: l’«Ufficio») in merito alla decisione con la quale quest’ultimo respingeva la domanda di asilo presentata da F e constatava che non vi erano ostacoli al suo respingimento.

Contesto normativo

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

3

L’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, così dispone:

«Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza».

Diritto dell’Unione

Direttiva 2005/85/CE

4

L’articolo 2, lettera e), della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13, e rettifica in GU 2006, L 236, pag. 36), è così redatto:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

e)

“autorità accertante”: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l’allegato I».

5

L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, di detta direttiva dispone quanto segue:

«Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva (…)».

6

L’articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva afferma quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell’autorità accertante relative alle domande di asilo siano adottate previo congruo esame (…)».

7

L’articolo 13, paragrafo 3, della stessa direttiva così prevede:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:

a)

provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza sufficiente per tener conto del contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l’origine culturale o la vulnerabilità del richiedente, per quanto ciò sia possibile; (…)».

8

L’articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2005/85 è redatto nei seguenti termini:

«1.   Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a)

la decisione sulla sua domanda di asilo, (…)

(…)

2.   Gli Stati membri prevedono i termini e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un mezzo di impugnazione efficace di cui al paragrafo 1».

Direttiva 2011/95

9

Il considerando 30 della direttiva 2011/95 è formulato come segue:

«È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall’“appartenenza ad un determinato gruppo sociale”. Per la definizione di un determinato gruppo sociale, occorre tenere debito conto degli aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l’identità di genere e l’orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l’aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni».

10

L’articolo 4 della medesima direttiva così dispone:

«1.   Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

2.   Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d’asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3.   L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a)

di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine al momento dell’adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione;

b)

delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c)

della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l’estrazione, il sesso e l’età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d)

dell’eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d’origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

e)

dell’eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

(…)

5.   Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;

b)

tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c)

le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;

d)

il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e

e)

è accertato che il richiedente è in generale attendibile».

11

L’articolo 10 di detta direttiva così dispone:

«1.   Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

(…)

d)

si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

In funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale. L’interpretazione dell’espressione “orientamento sessuale” non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. (…)

(…)

2.   Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni».

12

L’articolo 39, paragrafo 1, primo comma, della stessa direttiva così prevede:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 entro 21 dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni».

13

L’articolo 40, primo comma, della direttiva 2011/95 così recita:

«La direttiva 2004/83/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto a decorrere da[l] 21 dicembre 2013 (…)».

Direttiva 2013/32/UE

14

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60), dispone quanto segue:

«Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva».

15

L’articolo 10, paragrafo 3, della medesima direttiva enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell’autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

(…)

d)

che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d’ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori».

16

L’articolo 15, paragrafo 3, di tale direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:

a)

provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l’origine culturale, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente;

(…)».

17

L’articolo 46, paragrafi 1 e 4, della medesima direttiva così dispone:

«1.   Gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a)

la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i)

di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria;

(…)

4.   Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. (…)

(…)».

18

L’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 30, all’articolo 31, paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, agli articoli da 32 a 46, agli articoli 49 e 50 e all’allegato I entro il 20 luglio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni».

19

L’articolo 52, primo comma, di tale direttiva è del seguente tenore:

«Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 1, alle domande di protezione internazionale presentate e alle procedure di revoca della protezione internazionale avviate dopo il 20 luglio 2015 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima del 20 luglio 2015 e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi della direttiva 2005/85/CE».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20

F ha proposto, nel corso del mese di aprile 2015, una domanda di asilo presso le autorità ungheresi.

21

A sostegno di tale domanda ha fatto valere, fin dal primo colloquio condotto dall’Ufficio, che aveva motivo di temere una persecuzione nel suo paese d’origine a causa della propria omosessualità.

22

Con decisione del 1o ottobre 2015, l’Ufficio ha respinto detta domanda. Al riguardo esso considerava che le dichiarazioni di F. non presentavano contraddizioni fondamentali, ma concludeva che quest’ultimo non era credibile sulla base di una perizia effettuata da uno psicologo. Questa perizia comprendeva un esame esplorativo, un esame della personalità e vari test di personalità, vale a dire un esame effettuato in base al disegno di una persona sotto la pioggia e i test di Rorschach e Szondi, e conteneva la conclusione che non era possibile confermare l’affermazione di F relativa al suo orientamento sessuale.

23

F ha impugnato la decisione dell’Ufficio dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo in particolare che i test psicologici da lui subiti avevano gravemente violato i suoi diritti fondamentali, senza consentire di valutare l’attendibilità del suo orientamento sessuale.

24

Il giudice del rinvio rileva che il ricorrente nel procedimento principale non è stato in grado di indicare concretamente in che modo tali test violassero i diritti fondamentali garantiti dalla Carta. Esso precisa inoltre che il ricorrente ha dichiarato di non essere stato sottoposto ad alcun esame fisico, né di essere stato costretto a guardare immagini o filmati di contenuto pornografico.

25

A seguito di una misura istruttoria disposta dal giudice del rinvio, l’Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézet (Istituto degli esperti e ricercatori giudiziari, Ungheria) ha redatto una relazione peritale da cui risulta che i metodi utilizzati nel corso del procedimento di esame di domanda di asilo non ledono la dignità umana e possono, a fianco di una «ricerca adeguata», dare un’immagine dell’orientamento sessuale di una persona, nonché, se del caso, rimettere in discussione la fondatezza delle affermazioni di una persona al riguardo. Il giudice del rinvio precisa che si considera vincolato dalle conclusioni contenute in tale relazione.

26

Date tali circostanze, lo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 4 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato, alla luce dell’articolo 1 della Carta, nel senso che esso non osta a che, in relazione a richiedenti asilo appartenenti alla comunità lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), si richieda e si valuti la perizia di uno psicologo forense, basata su test proiettivi della personalità, quando per la sua elaborazione non si pongano domande sui comportamenti sessuali del richiedente asilo, né tantomeno si sottoponga quest’ultimo a un esame fisico.

2)

Qualora la perizia di cui alla prima questione non possa essere utilizzata come elemento di prova, se l’articolo 4 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato, alla luce dell’articolo 1 della Carta, nel senso che, quando la domanda di asilo si fonda sulla persecuzione basata sull’orientamento sessuale, né le autorità amministrative nazionali, né quelle giurisdizionali possono esaminare, attraverso metodi peritali, la veridicità delle affermazioni del richiedente asilo, a prescindere dalle peculiarità di detti metodi».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla seconda questione

27

Con la sua seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità competente per l’esame delle domande di protezione internazionale o i giudici aditi, se del caso, di un ricorso contro una decisione di tale autorità, dispongano una perizia nell’ambito dell’esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l’asserito orientamento sessuale di un richiedente.

28

È importante sottolineare che le dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale relative al suo orientamento sessuale costituiscono, tenuto conto del contesto particolare in cui si inseriscono le domande di protezione internazionale, soltanto il punto di partenza nel processo di esame dei fatti e delle circostanze previsto all’articolo 4 della direttiva 2011/95 (v., per analogia, sentenza del 2 dicembre 2014, A e a., da C‑148/13 a C‑150/13, EU:C:2014:2406, punto 49).

29

Ne consegue che, benché spetti al richiedente protezione internazionale identificare tale orientamento, che costituisce un elemento rientrante nella sua sfera personale, le domande di protezione internazionale motivate da un timore di persecuzione a causa di detto orientamento, così come le domande fondate su altri motivi di persecuzione, possono essere oggetto del processo di valutazione previsto all’articolo 4 della medesima direttiva (v., per analogia, sentenza del 2 dicembre 2014, A e a., da C‑148/13 a C‑150/13, EU:C:2014:2406, punto 52).

30

A tale riguardo, occorre ricordare che l’orientamento sessuale è un elemento idoneo a dimostrare l’appartenenza del richiedente ad un particolare gruppo sociale, ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, quando il gruppo delle persone i cui membri condividono lo stesso orientamento sessuale è percepito dalla società circostante come diverso (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, X e a., da C‑199/12 a C‑201/12, EU:C:2013:720, punti 4647), come conferma del resto l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva.

31

Tuttavia, risulta dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva che, quando gli Stati membri valutano se un richiedente ha un fondato timore di essere perseguitato, è irrilevante se egli possegga effettivamente la caratteristica relativa all’appartenenza a un determinato gruppo sociale all’origine della persecuzione, sempre che tale caratteristica gli sia attribuita dall’autore della persecuzione.

32

Pertanto, non è sempre necessario, per pronunciarsi su una domanda di protezione internazionale motivata da un timore di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale, valutare l’attendibilità dell’orientamento sessuale del richiedente nell’ambito dell’esame dei fatti e delle circostanze previsto all’articolo 4 di detta direttiva.

33

Ciò considerato, si deve rilevare che l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 elenca gli elementi di cui le autorità competenti devono tener conto al momento dell’esame individuale di una domanda di protezione internazionale e che l’articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva precisa le condizioni nelle quali uno Stato membro, che applica il principio secondo cui spetta al richiedente motivare la domanda, deve considerare che taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non richiedono conferma. Tali condizioni comprendono, in particolare, il fatto che le dichiarazioni del richiedente siano ritenute coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche note e pertinenti alla sua domanda, e la circostanza che abbia potuto essere accertata la generale credibilità del richiedente.

34

A tale proposito, occorre constatare che tali disposizioni non limitano i mezzi di cui possono disporre tali autorità e, in particolare, non escludono il ricorso alle perizie nell’ambito del processo di valutazione dei fatti e delle circostanze al fine di stabilire con maggiore precisione le reali esigenze di protezione internazionale del richiedente.

35

Tuttavia, le modalità di un eventuale ricorso, in tale contesto, a una perizia, devono essere conformi alle altre disposizioni di diritto dell’Unione pertinenti, in particolare ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, quali il diritto al rispetto della dignità umana, sancito all’articolo 1 della Carta, nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’articolo 7 della medesima (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2014, A e a., da C‑148/13 a C‑150/13, EU:C:2014:2406, punto 53).

36

Anche se le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 2011/95 sono applicabili a tutte le domande di protezione internazionale, a prescindere dai motivi di persecuzione addotti a sostegno di tali domande, spetta alle autorità competenti adeguare le loro modalità di valutazione delle dichiarazioni e degli elementi di prova documentali o di altro tipo in funzione delle caratteristiche proprie di ciascuna categoria di domanda di protezione internazionale nel rispetto dei diritti garantiti dalla Carta (v., per analogia, sentenza del 2 dicembre 2014, A e a., da C‑148/13 a C‑150/13, EU:C:2014:2406, punto 54).

37

Non si può escludere che, nel particolare contesto della valutazione delle dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale relative al suo orientamento sessuale, alcune forme di consulenza si rivelino utili per l’esame dei fatti e delle circostanze e si possa ricorrere ad esse senza compromettere i diritti fondamentali di tale richiedente.

38

Infatti, come sottolineato dai governi francese e dei Paesi Bassi, il ricorso a un esperto può, in particolare, consentire di raccogliere informazioni più complete sulla situazione delle persone che condividono un determinato orientamento sessuale nel paese terzo di cui è originario il richiedente.

39

L’articolo 10, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2013/32, che doveva, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, essere recepito entro il 20 luglio 2015, prevede peraltro specificamente che gli Stati membri assicurano che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come le questioni legate al genere, le quali specificamente comprendono, come risulta dal considerando 30 della direttiva 2011/95, le questioni relative all’identità di genere e all’orientamento sessuale.

40

Tuttavia, occorre rilevare, da un lato, che tanto dagli articoli 4, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, della direttiva 2005/85, quanto dagli articoli 4, paragrafo 1, e 10, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, risulta che l’autorità accertante è competente a procedere ad un esame adeguato delle domande, in esito al quale essa prenderà una decisione sulle stesse. Spetta, pertanto, solo a tali autorità procedere, sotto il controllo del giudice, all’esame dei fatti e delle circostanze previsto all’articolo 4 della direttiva 2011/95 (v., in tale senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Shepherd, C‑472/13, EU:C:2015:117, punto 40).

41

Risulta, d’altro canto, dall’articolo 4 di tale direttiva che l’esame della domanda di protezione internazionale deve comprendere una valutazione individuale di tale domanda, tenendo conto, in particolare, di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine dell’interessato al momento di statuire sulla domanda, informazioni e documenti pertinenti presentati da quest’ultimo e lo status individuale e la situazione personale di quest’ultimo. Se necessario, l’autorità competente deve inoltre prendere in considerazione le spiegazioni fornite in merito alla mancanza di elementi probanti e l’attendibilità generale del richiedente (v., per analogia, sentenze del 26 febbraio 2015, Shepherd, C‑472/13, EU:C:2015:117, punto 26, e del 9 febbraio 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, punto 36).

42

Ne consegue che l’autorità accertante non può fondare la propria decisione solo sulle conclusioni di una relazione peritale e che tale autorità non può, a fortiori, essere vincolata da tali conclusioni nel valutare le dichiarazioni di un richiedente relative al suo orientamento sessuale.

43

Per quanto riguarda la possibilità, per un giudice investito di un ricorso diretto contro una decisione dell’autorità accertante recante rigetto della domanda di protezione internazionale, di disporre una perizia, occorre aggiungere che sia l’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2005/85, sia l’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, prevedono che il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso tale decisione, senza delimitare specificamente i mezzi istruttori che tale giudice ha il diritto di disporre.

44

L’articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2005/85 e l’articolo 46, paragrafo 4, della direttiva 2013/32 precisano, peraltro, che spetta agli Stati membri stabilire le norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo.

45

Se tali disposizioni non escludono pertanto che un giudice disponga una perizia al fine di procedere a un controllo effettivo della decisione dell’autorità accertante, ciò non toglie che, tenuto conto, da un lato, del ruolo specifico assegnato ai giudici dall’articolo 39 della direttiva 2005/85 e dall’articolo 46 della direttiva 2013/32 e, dall’altro, delle considerazioni relative all’articolo 4 della direttiva 2011/95, figuranti al punto 41 della presente sentenza, il giudice adito non può fondare la propria decisione solo sulle conclusioni di una perizia e non può, a fortiori, essere vincolato dalla valutazione delle dichiarazioni di un richiedente relative al proprio orientamento sessuale contenuta in tali conclusioni.

46

Alla luce di tali elementi, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 4 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che non osta a che l’autorità competente per l’esame delle domande di protezione internazionale o i giudici aditi, se del caso, con un ricorso contro una decisione di tale autorità, dispongano una perizia nell’ambito dell’esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l’asserito orientamento sessuale di un richiedente, purché le modalità di tale perizia siano conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, detta autorità e tali giudici non fondino la loro decisione esclusivamente sulle conclusioni della relazione peritale e non siano vincolati da tali conclusioni nella valutazione delle dichiarazioni di tale richiedente relative al suo orientamento sessuale.

Sulla prima questione

47

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 della direttiva 2011/95, letto alla luce della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta all’esecuzione e all’utilizzo, al fine di valutare la veridicità dell’orientamento sessuale dichiarato da un richiedente protezione internazionale, di una perizia psicologica, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un’immagine dell’orientamento sessuale di tale richiedente.

48

Emerge dalla risposta fornita alla seconda questione e dalle considerazioni esposte al punto 35 della presente sentenza che, se è vero che l’articolo 4 della direttiva 2011/95 non osta a che l’autorità accertante o i giudici cui è presentato un ricorso contro una decisione di tale autorità dispongano, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, una perizia, le modalità di ricorso a tale perizia devono essere conformi, in particolare, ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

49

Tra i diritti fondamentali che presentano una rilevanza specifica, nell’ambito della valutazione delle dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale, relative all’orientamento sessuale di quest’ultimo, figura in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito all’articolo 7 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2014, A e a., da C‑148/13 a C‑150/13, EU:C:2014:2406, punto 64).

50

L’articolo 4 della direttiva 2011/95 deve, pertanto, essere interpretato alla luce dell’articolo 7 della Carta (v., per analogia, sentenza del 21 aprile 2016, Khachab, C‑558/14, EU:C:2016:285, punto 28).

51

A tale riguardo, occorre rilevare che una perizia psicologica, come quella di cui al procedimento principale, è disposta dall’autorità accertante nell’ambito del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale presentata dalla persona interessata.

52

Ne consegue che tale perizia è realizzata in un contesto in cui la persona chiamata a sottoporsi a test proiettivi della personalità si trova in una situazione in cui il suo futuro è fortemente dipendente dall’esito riservato da tale autorità alla sua domanda di protezione internazionale e in cui un eventuale rifiuto di sottoporsi a tali test può costituire un elemento importante su cui detta autorità si baserà allo scopo di stabilire se detta domanda sia stata sufficientemente motivata.

53

Pertanto, anche nel caso in cui l’esecuzione dei test psicologici su cui basare una perizia, come quella di cui al procedimento principale, sia formalmente subordinata al consenso della persona interessata, si deve considerare che tale consenso non è necessariamente libero, ma di fatto imposto dalla pressione delle circostanze in cui si trovano i richiedenti protezione internazionale (v., per analogia, sentenza del 2 dicembre 2014, A e a., da C‑148/13 a C‑150/13, EU:C:2014:2406, punto 66).

54

In tali circostanze, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, la realizzazione e l’utilizzo di una perizia psicologica come quella di cui trattasi nel procedimento principale costituisce un’ingerenza nel diritto della persona in questione al rispetto della sua vita privata.

55

Conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla medesima devono essere previste dalla legge e rispettare il loro contenuto essenziale. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni all’esercizio di tali diritti e libertà solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione europea o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

56

Relativamente, in particolare, alla proporzionalità dell’ingerenza constatata, va rammentato che il principio di proporzionalità, richiede, secondo una costante giurisprudenza della Corte, che gli atti adottati non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che gli inconvenienti causati dalla stessa non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal senso, sentenze del 10 marzo 2005, Tempelman e van Schaijk, C‑96/03 e C‑97/03, EU:C:2005:145, punto 47; del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, punto 123, nonché del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 54).

57

In questo contesto, se un’ingerenza nella vita privata di un richiedente può essere giustificata dalla ricerca di elementi che consentano di valutarne le reali esigenze di protezione internazionale, spetta all’autorità accertante di valutare, sotto il controllo del giudice, il carattere appropriato e necessario alla realizzazione di tale obiettivo di una perizia psicologica che essa intende ordinare o di cui desidera tenere conto.

58

A tale riguardo, si deve sottolineare che il carattere appropriato di una perizia come quella di cui trattasi nel procedimento principale può essere ammesso solo se quest’ultima è fondata su metodi e principi sufficientemente affidabili alla luce degli standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale. Si deve rilevare al riguardo che, se è vero che non spetta alla Corte pronunciarsi su tale questione, che risulta, comportando una valutazione dei fatti, di competenza del giudice nazionale, l’affidabilità di tale perizia è stata fortemente contestata dai governi francese e dei Paesi Bassi, nonché dalla Commissione.

59

In ogni caso, l’impatto di una perizia come quella di cui al procedimento principale sulla vita privata del richiedente appare sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito, dal momento che la gravità dell’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata che essa integra non può essere considerata proporzionata all’utilità che tale perizia potrebbe eventualmente presentare per l’esame dei fatti e delle circostanze previsto all’articolo 4 della direttiva 2011/95.

60

Infatti, in primo luogo, l’ingerenza nella vita privata del richiedente protezione internazionale costituita dall’esecuzione e dall’utilizzo di una perizia, come quella di cui al procedimento principale, presenta, alla luce della natura e della finalità di quest’ultima, una particolare gravità.

61

Infatti, tale perizia si basa in particolare sul fatto che la persona interessata si sottopone a una serie di test psicologici volti ad accertare un elemento essenziale dell’identità di tale persona, che riguarda la sua sfera personale, poiché si riferisce ad aspetti intimi della vita della stessa (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2013, X e a., da C‑199/12 a C‑201/12, EU:C:2013:720, punto 46, nonché del 2 dicembre 2014, A e a., da C‑148/13 a C‑150/13, EU:C:2014:2406, punti 5269).

62

Occorre inoltre tenere conto, al fine di valutare la gravità dell’ingerenza costituita dall’esecuzione e dall’utilizzo di una perizia psicologica come quella di cui al procedimento principale, del principio 18 dei principi di Yogyakarta sull’applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani in tema di orientamento sessuale e di identità di genere, a cui hanno fatto riferimento i governi francese e dei Paesi Bassi, che precisa, in particolare, che nessuno può essere costretto a subire una qualsiasi forma di test psicologico a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere.

63

Risulta dal combinato disposto di tali elementi che la gravità dell’ingerenza nella vita privata costituita dall’esecuzione e dall’utilizzo di una perizia, come quella di cui al procedimento principale, va oltre quanto implicano la valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale relative a un timore di persecuzione a causa del suo orientamento sessuale o il ricorso ad una perizia psicologica avente uno scopo diverso da quello di stabilire l’orientamento sessuale di tale richiedente.

64

In secondo luogo, si deve ricordare che una perizia quale quella di cui trattasi nel procedimento principale rientra nell’ambito dell’esame dei fatti e delle circostanze previsto all’articolo 4 della direttiva 2011/95.

65

In questo contesto, tale perizia non può essere considerata indispensabile per confermare le dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale relative al proprio orientamento sessuale, al fine di pronunciarsi su una domanda di protezione internazionale motivata da un timore di persecuzione a causa di tale orientamento.

66

Infatti, da una parte, lo svolgimento di un colloquio individuale condotto dal personale dell’autorità accertante è tale da contribuire alla valutazione di tali dichiarazioni, dal momento che sia l’articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 sia l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/32 stabiliscono che gli Stati membri provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale in cui è presentata la domanda, in particolare dell’orientamento sessuale del richiedente.

67

Più in generale, risulta dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva che gli Stati membri sono tenuti a provvedere a che l’autorità accertante disponga di mezzi appropriati, in particolare di personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti. Ne consegue che il personale di tale autorità deve in particolare disporre delle competenze adeguate per valutare le richieste di protezione internazionale che sono motivate da un timore di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale.

68

Dall’altro lato, risulta dall’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2011/95 che, quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale incombe al richiedente motivare la propria domanda, le dichiarazioni del richiedente relative al suo orientamento sessuale che non sono suffragate da prove documentali o di altro tipo non necessitano di conferma se le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatte, dato che tali condizioni si riferiscono, in particolare, alla coerenza e plausibilità di tali dichiarazioni e non si riferiscono in alcun modo all’esecuzione o all’impiego di una perizia.

69

Inoltre, anche supponendo che una perizia basata su testi proiettivi della personalità, come quella di cui al procedimento principale, possa contribuire a determinare con una certa affidabilità l’orientamento sessuale dell’interessato, dalle enunciazioni del giudice del rinvio risulta che le conclusioni di una siffatta perizia possono soltanto fornire un’immagine di tale orientamento sessuale. Pertanto, tali conclusioni sono, in ogni caso, approssimative e quindi di interesse limitato al fine di valutare le dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale, in particolare quando, come nel procedimento principale, tali dichiarazioni sono prive di contraddizioni.

70

In tali circostanze, non è necessario, per rispondere alla prima questione, interpretare l’articolo 4 della direttiva 2011/95 anche alla luce dell’articolo 1 della Carta.

71

Risulta da quanto precede che occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 4 della direttiva 2011/95, letto alla luce dell’articolo 7 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che osta all’esecuzione e all’utilizzo, al fine di valutare la veridicità dell’orientamento sessuale dichiarato da un richiedente protezione internazionale, di una perizia psicologica, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un’immagine dell’orientamento sessuale di tale richiedente.

Sulle spese

72

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 4 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che non osta a che l’autorità competente per l’esame delle domande di protezione internazionale o i giudici eventualmente aditi con un ricorso contro una decisione di tale autorità, dispongano una perizia nell’ambito dell’esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l’asserito orientamento sessuale di un richiedente, purché le modalità di tale perizia siano conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, detta autorità e tali giudici non fondino la loro decisione esclusivamente sulle conclusioni contenute nella relazione peritale e non siano vincolati da tali conclusioni nella valutazione delle dichiarazioni di tale richiedente relative al suo orientamento sessuale.

 

2)

L’articolo 4 della direttiva 2011/95, letto alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che osta all’esecuzione e all’utilizzo, al fine di valutare la veridicità dell’orientamento sessuale dichiarato da un richiedente protezione internazionale, di una perizia psicologica, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un’immagine dell’orientamento sessuale di tale richiedente.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.