SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

27 aprile 2017 ( *1 )

«Impugnazione — Intese — Mercati europei degli stabilizzatori a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri — Fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni commerciali sensibili — Imputabilità alla società controllante del comportamento illecito delle controllate — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 25, paragrafo 1 — Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni nei confronti delle controllate — Effetti sulla situazione giuridica della controllante»

Nella causa C‑516/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 settembre 2015,

Akzo Nobel NV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi),

Akzo Nobel Chemicals GmbH, con sede in Düren (Germania),

Akzo Nobel Chemicals BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi),

rappresentate da C. Swaak e R. Wesseling, advocaten,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Akcros Chemicals Ltd, con sede in Warwickshire (Regno Unito),

ricorrente in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da V. Bottka e P. Rossi, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con le loro impugnazioni, la Akzo Nobel NV, la Akzo Nobel Chemicals GmbH e la Akzo Nobel Chemicals BV chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 luglio 2015, Akzo Nobel e a./Commissione (T‑47/10, EU:T:2015:506; in prosieguo «la sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha accolto solo parzialmente il loro ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione C(2009) 8682 definitivo della Commissione, dell’11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38589 – Stabilizzanti termici) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende loro irrogate.

Contesto normativo

2

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), intitolato «Constatazione ed eliminazione delle infrazioni», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 o all’articolo 82 [CE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata. (…) Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un’infrazione già cessata».

3

L’articolo 23 di tale regolamento, intitolato «Ammende», al suo paragrafo 2 dispone quanto segue:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)

commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 o dell’articolo 82 [CE] (…)

(…)».

4

L’articolo 25 di detto regolamento, intitolato «Prescrizione in materia di imposizione di sanzioni», prevede, ai paragrafi da 1 a 3, quanto segue:

«1.   I poteri conferiti alla Commissione in virtù [dell’articolo 23] sono soggetti ai termini di prescrizione seguenti:

a)

tre anni per le infrazioni alle disposizioni relative alla richiesta di informazioni o all’esecuzione di accertamenti;

b)

cinque anni per le altre infrazioni.

2.   La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione.

3.   La prescrizione riguardante l’imposizione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione o dell’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione. (…)».

Fatti

5

I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 50 della sentenza impugnata. Ai fini della comprensione della presente controversia, occorre richiamare i seguenti elementi.

6

Nella decisione controversa, la Commissione ha ritenuto che un certo numero di imprese avesse violato l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) partecipando a due complessi di accordi e di pratiche anticoncorrenziali concertate che coprivano il territorio dello Spazio economico europeo e riguardavano, da un lato, il settore degli stabilizzanti a base di stagno e, dall’altro, il settore dell’olio di soia epossidato e degli esteri (in prosieguo: il «settore ESBO/esteri»).

7

Ai sensi dell’articolo 1 della decisione controversa, le due infrazioni accertate dalla Commissione, relative a tali due categorie di stabilizzanti termici, consistevano nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione dei mercati per mezzo di quote di vendita, nella ripartizione dei clienti e nello scambio di informazioni commerciali sensibili, in particolare sui clienti, sulla produzione e sulle vendite.

8

La decisione controversa afferma che le imprese interessate hanno partecipato a tali infrazioni nel corso di vari periodi compresi tra il 24 febbraio 1987 e il 21 marzo 2000, per il settore degli stabilizzanti a base di stagno, e tra l’11 settembre 1991 e il 22 marzo 2000, per il settore ESBO/esteri.

9

La decisione controversa è stata indirizzata, per quanto concerne ciascuna infrazione, a venti società che avevano, vuoi partecipato direttamente alle infrazioni in questione, vuoi, in quanto società controllanti, visto accertare la loro responsabilità.

10

Per quanto riguarda l’imputazione delle infrazioni, l’articolo 1 della decisione controversa considera la Akzo Nobel, la Akzo Nobel Chemicals GmbH e la Akcros Chemicals Ltd responsabili per la loro partecipazione ad un’infrazione relativa agli stabilizzanti a base di stagno, dal 24 febbraio 1987 al 21 marzo 2000 per quanto riguarda la Akzo Nobel, dal 24 febbraio 1987 al 28 giugno 1993 per quanto riguarda la Akzo Nobel Chemicals GmbH e dal 28 giugno 1993 al 21 marzo 2000 per quanto riguarda la Akcros Chemicals.

11

Analogamente, l’articolo 1 della decisione controversa considera la Akzo Nobel, la Akzo Nobel Chemicals BV e la Akcros Chemicals responsabili per la loro partecipazione all’infrazione riguardante il settore ESBO/esteri, dall’11 settembre 1991 al 22 marzo 2000 per quanto riguarda la Akzo Nobel, dall’11 settembre 1991 al 28 giugno 1993 per quanto riguarda la Akzo Nobel Chemicals BV e dal 28 giugno 1993 al 22 marzo 2000 per quanto riguarda la Akcros Chemicals.

12

Inoltre, la partecipazione della Akzo Nobel, della Akzo Nobel Chemicals GmbH, della Akzo Nobel Chemicals BV e della Akcros Chemicals alle infrazioni è stata ripartita dalla Commissione in tre distinti periodi dell’infrazione.

13

Per il periodo dell’infrazione anteriore al 28 giugno 1993 (in prosieguo: il «primo periodo dell’infrazione»), la Commissione ha considerato che alcune società detenute al 100%, indirettamente, dalla Akzo NV, divenuta Akzo Nobel, avevano partecipato direttamente alle infrazioni, vale a dire la Akzo Nobel Chemicals GmbH, per l’infrazione riguardante gli stabilizzanti a base di stagno, e la Akzo Nobel Chemicals BV, per l’infrazione riguardante il settore ESBO/esteri.

14

Per il secondo periodo dell’infrazione, compreso tra il 28 giugno 1993 ed il 2 ottobre 1998, la Commissione ha considerato che la partecipante diretta alle infrazioni fosse stata la partnership Akcros Chemicals, che aveva centralizzato le attività di produzione e di vendita di stabilizzanti termici del gruppo Akzo, che era priva di personalità giuridica propria.

15

Per il terzo periodo dell’infrazione, compreso tra il 2 ottobre 1998 ed il 21 marzo 2000, per quanto riguarda gli stabilizzanti a base di stagno, e tra il 2 ottobre 1998 ed il 22 marzo 2000, per il settore ESBO/esteri, la Commissione ha considerato che la Akcros Chemicals, che aveva assorbito l’attività della partnership Akcros Chemicals, aveva partecipato direttamente alle infrazioni.

16

Così, nella decisione controversa, la responsabilità della Akzo Nobel, come società capogruppo di un gruppo di società di cui alcune avevano partecipato direttamente alle intese, è stata dichiarata per tutto il periodo dell’infrazione, vale a dire dal 24 febbraio 1987 al 22 marzo 2000.

17

Per quanto riguarda l’imputazione delle ammende, l’articolo 2 della decisione controversa enuncia quanto segue:

«Per [l’infrazione] nel mercato degli stabilizzanti a base di stagno (…), sono irrogate le seguenti ammende:

(…)

4)

[Akzo Nobel], [Akzo Nobel Chemicals GmbH] e [Akcros Chemicals] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 1580000;

(…)

6)

[Akzo Nobel] e [Akzo Nobel Chemicals GmbH] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 9820000;

7)

[Akzo Nobel] è responsabile per l’importo di EUR 1432700;

(…)

Per [l’infrazione] nel [settore ESBO/esteri] (…), sono irrogate le seguenti ammende:

(…)

21)

[Akzo Nobel], [Akzo Nobel Chemicals BV] e [Akcros Chemicals] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 2033000;

(…)

23)

[Akzo Nobel] e [Akzo Nobel Chemicals BV] sono responsabili in solido per l’importo di EUR 3467000;

24)

[Akzo Nobel] è responsabile per l’importo di EUR 2215303 (…)».

18

Con decisione della Commissione del 30 giugno 2011, la decisione controversa è stata modificata nella parte in cui era indirizzata alla Akzo Nobel ed alla Akcros Chemicals (in prosieguo: la «decisione di modifica»).

19

Al punto 1 della decisione di modifica, la Commissione ha ricordato che, nella decisione controversa, essa aveva inflitto ammende alla Akzo Nobel e alla Akcros Chemicals, «in solido» con la Elementis plc, la Elementis Holdings Limited e la Elementis Services Limited.

20

Al punto 2 della decisione di modifica, la Commissione ha dichiarato che, a seguito della sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190), essa aveva deciso di revocare la decisione controversa nella parte in cui era indirizzata, in particolare, alla Elementis e alla Elementis Holdings Limited.

21

Di conseguenza, la Commissione ha modificato la decisione controversa, nella parte in cui era indirizzata alla Akzo Nobel e alla Akcros Chemicals, nei limiti in cui queste ultime erano state considerate responsabili in solido, con la Elementis, per le ammende inflitte.

22

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2011, la Akzo Nobel e la Akcros Chemicals hanno proposto ricorso avverso la decisione di modifica. Quest’ultima è stata annullata dal Tribunale con la sentenza del 15 luglio 2015, Akzo Nobel e Akcros Chemicals/Commissione (T‑485/11, EU:T:2015:517).

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

23

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2010, la Akzo Nobel, la Akzo Nobel Chemicals GmbH, la Akzo Nobel Chemicals BV e la Akcros Chemicals hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa e, in subordine, la riduzione dell’importo delle ammende loro inflitte.

24

A sostegno del loro ricorso, tali società hanno dedotto cinque motivi, il primo dei quali verteva su violazioni delle regole di prescrizione. Nell’ambito della prima parte del primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003, esse hanno sostenuto che la Commissione non poteva agire nei confronti della Akzo Nobel Chemicals GmbH e della Akzo Nobel Chemicals BV a partire dal 28 giugno 1998, dato che queste ultime avevano cessato di partecipare alle infrazioni il 28 giugno 1993. Di conseguenza, non poteva essere addebitata alcuna responsabilità né a loro né alla Akzo Nobel, quale società controllante di dette società, per il primo periodo dell’infrazione

25

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato, per intervenuta prescrizione, l’articolo 2, punti 4, 6, 21 e 23 della decisione controversa, nella parte in cui erano state inflitte ammende alla Akzo Nobel Chemicals GmbH ed alla Akzo Nobel Chemicals BV per il primo periodo dell’infrazione, ed ha respinto il ricorso quanto al resto.

Conclusioni delle parti

26

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

in via principale, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui considera che la responsabilità per le ammende originariamente irrogate alla Akzo Nobel Chemicals GmbH ed alla Akzo Nobel Chemicals BV per la loro partecipazione alle infrazioni possa ancora essere attribuita alla Akzo Nobel dopo l’annullamento di tali ammende da parte del Tribunale;

annullare la decisione controversa nella parte in cui accerta la partecipazione della Akzo Nobel Chemicals GmbH e della Akzo Nobel Chemicals BV alle infrazioni, e in particolare gli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e l, paragrafo 2, lettera b);

annullare la decisione controversa nella parte in cui attribuisce responsabilità e/o infligge un’ammenda alla Akzo Nobel sulla base del comportamento illecito della Akzo Nobel Chemicals GmbH e della Akzo Nobel Chemicals BV, e, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), per il periodo dal 24 febbraio 1987 al 28 giugno 1993, e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), per il periodo dall’11 settembre 1991 al 28 giugno 1993 e/o l’articolo 2, paragrafi 6 e 23;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione alle spese.

27

La Commissione chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna delle ricorrenti alle spese.

Sull’impugnazione

28

Con il loro motivo unico, le ricorrenti contestano in sostanza al Tribunale di aver violato le regole in materia di responsabilità delle società controllanti per il comportamento illecito delle loro controllate.

Argomenti delle parti

29

Le ricorrenti rilevano che la Corte ha recentemente confermato, nella sentenza del 17 settembre 2015, Total/Commissione (C‑597/13 P, EU:C:2015:613), che, quando la responsabilità di una società controllante sia interamente derivata da quella della sua controllata, la responsabilità della prima non può eccedere quella della seconda. In una fattispecie di tal genere, qualora la società controllante proponga un ricorso avente il medesimo oggetto di quello proposto dalla controllata, la società controllante deve beneficiare dell’annullamento parziale o totale dell’ammenda inflitta alla controllata.

30

Pertanto, l’annullamento delle ammende inflitte alla Akzo Nobel Chemicals GmbH ed alla Akzo Nobel Chemicals BV avrebbe dovuto comportare l’annullamento dell’ammenda inflitta alla Akzo Nobel, in qualità di società controllante, per il primo periodo dell’infrazione, in quanto detta ammenda le era stata inflitta unicamente a causa della partecipazione diretta delle sue controllate alle infrazioni. La responsabilità della Akzo Nobel era dunque puramente derivata da quella delle sue controllate ai sensi della sentenza del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2013:29).

31

A tale riguardo, esse sottolineano che il principio secondo il quale la responsabilità di una società controllante non può eccedere quella della sua controllata sembra essere stato ignorato nelle sentenze del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione (C‑50/12 P, EU:C:2013:771), e del 30 aprile 2014, FLSmidth/Commissione (C‑238/12 P, EU:C:2014:284). Tuttavia, in linea generale, il ragionamento della Corte si fonderebbe sulla premessa che nell’ipotesi in cui la responsabilità della società controllante sia puramente derivata dagli atti commessi dalla sua controllata, mantenere per la controllante un livello dell’ammenda superiore a quello di cui è in definitiva debitrice la sua controllata equivale a infliggere una parte di ammenda che non è basata su alcun fondamento giuridico.

32

Le ricorrenti ritengono che l’applicazione del principio secondo il quale la responsabilità di una società controllante non può eccedere quella della sua controllata è particolarmente rilevante nel caso di specie, poiché l’annullamento delle ammende inflitte alla Akzo Nobel Chemicals GmbH ed alla Akzo Nobel Chemicals BV avrebbe dovuto comportare l’annullamento in toto della decisione controversa nei confronti di tali due società.

33

A tale riguardo, le ricorrenti rilevano che, in seguito alla pronuncia della sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a. (C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190), la Commissione si è confrontata con il fatto che il suo diritto di imporre un’ammenda alla Elementis e alla Ciba/BASF fosse prescritto. Come risultava dalla decisione di modifica, la Commissione ha quindi non solo revocato le ammende, ma ha inoltre mutato avviso circa la constatazione di una qualsivoglia partecipazione di tali imprese alle infrazioni.

34

In virtù del principio della parità di trattamento, e al fine di trarre tutte le conseguenze dalla sentenza impugnata, ai sensi dell’articolo 266, primo comma, TFUE, la Commissione avrebbe dovuto adottare il medesimo approccio nei confronti della Akzo Nobel Chemicals GmbH e della Akzo Nobel Chemicals BV. Ebbene, la decisione controversa includeva ancora una constatazione di infrazione per quanto riguarda queste ultime. Inoltre, sebbene l’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 richieda che la Commissione abbia un legittimo interesse a tale tipo di constatazione, la Commissione non dimostrerebbe, nel caso di specie, un interesse in tal senso.

35

La Commissione sostiene che il motivo unico dedotto dalle ricorrenti deve essere respinto.

Giudizio della Corte

Sulla ricevibilità

36

Per quanto riguarda le censure delle ricorrenti vertenti, da un lato, sulla violazione, da parte della Commissione, del principio della parità di trattamento e, dall’altro, sull’assenza di un legittimo interesse, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento n. 1/2003, in grado di giustificare la constatazione secondo cui la Akzo Nobel Chemicals GmbH e la Akzo Nobel Chemicals BV hanno partecipato alle infrazioni in questione, dall’esame del fascicolo a disposizione della Corte risulta che tali censure non sono state presentate in primo grado.

37

Le ricorrenti si sono infatti limitate a sostenere dinanzi al Tribunale che, tenuto conto della scadenza del termine di prescrizione nei confronti della Akzo Nobel Chemicals GmbH e della Akzo Nobel Chemicals BV, nessuna responsabilità poteva essere loro addebitata.

38

Ebbene, da una costante giurisprudenza risulta che il fatto di consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte motivi e argomenti che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata all’esame della valutazione del Tribunale dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi ad esso (v., in particolare, sentenza del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commissione, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 54).

39

Le censure così formulate dalle ricorrenti devono pertanto essere respinte in quanto irricevibili.

Nel merito

40

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto l’argomento delle ricorrenti, nella parte in cui esse sostenevano che l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003 ostava a che la Commissione infliggesse ammende alla Akzo Nobel Chemicals GmbH ed alla Akzo Nobel Chemicals BV. Il Tribunale ha quindi annullato, per intervenuta prescrizione, l’articolo 2, punti 4, 6, 21 e 23, della decisione controversa nella parte in cui erano state inflitte ammende a tali società per quanto riguarda il primo periodo dell’infrazione.

41

A tale riguardo, il Tribunale ha in sostanza rilevato, ai punti 121, 123 e 124 della sentenza impugnata, che i primi atti della Commissione destinati all’accertamento o alla repressione delle infrazioni, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, erano stati adottati all’inizio del 2003, e quindi dopo la scadenza, per la Akzo Nobel Chemicals GmbH e la Akzo Nobel Chemicals BV, del termine di cinque anni previsto all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, dato che dette società avevano cessato di partecipare alle intese il 28 giugno 1993.

42

Per contro, il Tribunale ha in sostanza ritenuto, ai punti 125 e 126 della sentenza impugnata, che, sebbene la maturazione della prescrizione poteva essere invocata dalla Akzo Nobel Chemicals GmbH e dalla Akzo Nobel Chemicals BV e aveva l’effetto di sottrarle alle sanzioni, essa era irrilevante ai fini della responsabilità della società controllante per quanto riguarda il primo periodo dell’infrazione.

43

In particolare, il Tribunale ha dichiarato, al punto 126 della sentenza impugnata, che «la sola circostanza, per una società controllata di un gruppo di società intesa come unità economica, di beneficiare del decorso del termine di prescrizione non aveva come conseguenza di mettere in discussione la responsabilità della società controllante e di impedire sanzioni nei suoi confronti».

44

Le ricorrenti contestano, in sostanza, la fondatezza di tali considerazioni del Tribunale.

45

Occorre pertanto esaminare se la prescrizione del potere della Commissione di comminare sanzioni alla Akzo Nobel Chemicals GmbH ed alla Akzo Nobel Chemicals BV ostava, contrariamente alle conclusioni cui è giunto il Tribunale al punto 126 della sentenza impugnata, a che venga riconosciuta la responsabilità della Akzo Nobel per quanto riguarda il primo periodo dell’infrazione.

46

A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che gli autori dei trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di impresa per designare l’autore – sanzionabile in applicazione degli articoli 81 o 82 CE, divenuti articoli 101 o 102 TFUE – di un’infrazione al diritto della concorrenza (sentenza del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 102).

47

Dalla giurisprudenza della Corte si evince che il diritto dell’Unione in materia di concorrenza riguarda le attività delle imprese e che il concetto di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, EU:C:2007:775, punto 38).

48

La Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C‑90/09 P, EU:C:2011:21, punto 35).

49

Tale entità economica, laddove violi le regole dettate in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190, punto 95).

50

In secondo luogo, l’infrazione al diritto dell’Unione in materia di concorrenza deve essere imputata in maniera inequivocabile alla persona giuridica alla quale potranno essere inflitte ammende e alla quale deve essere inviata la comunicazione degli addebiti (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punto 57).

51

Né l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, né la giurisprudenza determinano quale persona giuridica o fisica la Commissione abbia l’obbligo di ritenere responsabile dell’infrazione e di sanzionare con l’irrogazione di un’ammenda (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 159).

52

Per contro, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il comportamento illecito di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono le due entità giuridiche (v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, EU:C:1972:70, punti da 131 a 133; del 25 ottobre 1983, AEG-Telefunken/Commissione, 107/82, EU:C:1983:293, punti da 49 a 53; dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 157, nonché del 17 settembre 2015, Total/Commissione, C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punto 35).

53

Ciò si verifica perché, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza (sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione, C‑444/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:464, punto 157).

54

A tale riguardo, nella particolare ipotesi in cui una società controllante detenga la totalità o la quasi totalità del capitale della sua controllata che ha commesso un’infrazione alle norme in materia di concorrenza dell’Unione, sussiste una presunzione relativa secondo cui tale società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante nei confronti della sua controllata (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 38).

55

Siffatta presunzione implica, salvo la sua inversione, che l’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della società controllante sulla propria controllata sia considerato accertato e autorizza la Commissione a ritenere la prima responsabile del comportamento della seconda, senza dover fornire prove supplementari (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, punto 30).

56

Occorre sottolineare, in terzo luogo, che, ai sensi di una giurisprudenza consolidata della Corte, la società controllante cui è stato imputato il comportamento illecito della sua controllata viene personalmente condannata per un’infrazione alle norme in materia di concorrenza dell’Unione che si ritiene abbia commesso essa stessa, a causa dell’influenza determinante che essa esercitava sulla controllata, che le consentiva di determinare il comportamento di quest’ultima sul mercato (v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, EU:C:1972:70, punti 140141; del 16 novembre 2000, Metsä-Serla e a./Commissione, C‑294/98 P, EU:C:2000:632, punti 2834; del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, punto 55; del 10 aprile 2014, Commissione e a./Siemens Österreich e a., da C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, punto 49, nonché dell’8 maggio 2014, Bolloré/Commissione, C‑414/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:301, punto 44).

57

Come è stato ricordato al punto 49 della presente sentenza, il diritto dell’Unione in materia di concorrenza si fonda sul principio della responsabilità personale dell’unità economica che ha commesso l’infrazione. Pertanto, se la società controllante rientra in tale unità economica, è considerata responsabile personalmente e in solido, unitamente alle altre persone giuridiche che formano tale unità, dell’infrazione commessa (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, punto 77).

58

Per tale motivo, il rapporto di solidarietà sussistente tra due società che costituiscono un’unità economica non può ridursi, per quanto riguarda il pagamento dell’ammenda, ad una forma di cauzione fornita dalla società controllante per garantire il pagamento dell’ammenda inflitta alla controllata (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2013, Kendrion/Commissione, C‑50/12 P, EU:C:2013:771, punti 5556, nonché del 19 giugno 2014, FLS Plast/Commissione, C‑243/12 P, EU:C:2014:2006, punto 107).

59

In quarto luogo, secondo la giurisprudenza della Corte, nell’ipotesi in cui la responsabilità della società controllante risulti esclusivamente dalla partecipazione diretta della sua controllata all’infrazione e in cui tali due società abbiano proposto ricorsi paralleli aventi il medesimo oggetto, il Tribunale può, senza per questo statuire ultra petita, tener conto dell’annullamento della constatazione che la controllata ha commesso un’infrazione per un determinato periodo di tempo e ridurre in maniera corrispondente l’importo dell’ammenda inflitta alla società controllante in solido con la propria controllata (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punti 34, 38, 3949).

60

A tale riguardo, la Corte ha rilevato, da un lato, che, per riconoscere la responsabilità ad una qualsiasi entità di un’unità economica, occorre che sia prodotta la prova che almeno un’entità ha commesso un’infrazione delle regole dell’Unione in materia di concorrenza e che tale circostanza sia rilevata in una decisione divenuta definitiva e, dall’altro, che la ragione per la quale è stata accertata l’assenza di un comportamento illegittimo da parte della controllata è irrilevante (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punti 3738).

61

È in questo contesto che la Corte ha fatto riferimento al carattere interamente derivato della responsabilità della società controllante per il solo fatto della partecipazione diretta di una controllata all’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punti 34, 38, 4349). In questo caso, infatti, la responsabilità della società controllante trae la propria origine nel comportamento illegittimo della sua controllata, che è stato attribuito alla controllante in considerazione dell’unità economica che costituiscono tali società. Di conseguenza, la responsabilità della società controllante dipende necessariamente dai fatti costitutivi dell’infrazione commessa dalla sua controllata, ai quali la sua responsabilità è inscindibilmente connessa.

62

Per ragioni identiche, la Corte ha precisato che, in una situazione in cui nessun fattore caratterizzi individualmente il comportamento contestato alla controllante, la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla controllata in solido con la controllante deve in linea di principio, allorché le condizioni procedurali richieste sono soddisfatte, essere estesa alla controllante (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Total/Commissione, C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punti 10, 37, 38, 4144).

63

In quinto luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che la prescrizione dell’esercizio del potere della Commissione in materia di imposizione di sanzioni può maturare nei confronti della controllata, ma non della sua controllante, anche qualora la responsabilità di quest’ultima sia interamente fondata sul comportamento illegittimo della controllata (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commissione e Commissione/ArcelorMittal Luxembourg e a., C‑201/09 P e C‑216/09 P, EU:C:2011:190, punti 102, 103, 148149).

64

Nel caso di specie, è pacifico, come emerge dall’articolo 1 della decisione controversa, che la Akzo Nobel Chemicals GmbH e la Akzo Nobel Chemicals BV abbiano partecipato direttamente alle intese in questione, dal 24 febbraio 1987 al 28 giugno 1993, per quanto riguarda la prima società, e dall’11 settembre 1991 al 28 giugno 1993, nel caso della seconda.

65

Risulta inoltre pacifico che, durante il primo periodo dell’infrazione, la Akzo Nobel deteneva indirettamente l’intero capitale della Akzo Nobel Chemicals GmbH e della Akzo Nobel Chemicals BV ed esercitava su di esse un’influenza determinante, cosicché tali tre società costituivano, nel corso di detto periodo dell’infrazione, una sola ed unica impresa ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza.

66

Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti da 52 a 58 della presente sentenza, gli atti illeciti commessi dalla Akzo Nobel Chemicals GmbH e dalla Akzo Nobel Chemicals BV nel corso del primo periodo dell’infrazione sono stati attribuiti alla Akzo Nobel. Quest’ultima è stata così personalmente condannata per comportamenti contrari alle regole dell’Unione in materia di concorrenza che si riteneva avesse essa stessa adottato durante tale periodo.

67

Peraltro, è ugualmente pacifico nel caso di specie che la responsabilità dell’Akzo Nobel è stata riconosciuta per la sua partecipazione alle infrazioni in questione per l’intera durata dei tre periodi di infrazione, ossia, dal 24 febbraio 1987 al 21 marzo 2000, per quanto riguarda l’infrazione relativa agli stabilizzanti a base di stagno, e dall’11 settembre 1991 al 22 marzo 2000, per quanto riguarda l’infrazione relativa al settore ESBO/esteri, come società capogruppo dell’impresa Akzo, della quale diverse entità giuridiche, tra cui la Akzo Nobel Chemicals GmbH e la Akzo Nobel Chemicals BV, avevano partecipato direttamente alle intese.

68

A tale riguardo, occorre rilevare che, dinanzi al Tribunale, le ricorrenti in primo grado avevano invocato la scadenza del termine di prescrizione previsto all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003 unicamente nei confronti della Akzo Nobel Chemicals GmbH e della Akzo Nobel Chemicals BV, adducendo che queste ultime avevano cessato il loro comportamento illecito il 28 giugno 1993.

69

Come è stato ricordato ai punti 40 e 41 della presente sentenza, il Tribunale ha accolto l’argomentazione delle ricorrenti in primo grado, dichiarando che il potere della Commissione di irrogare ammende alla Akzo Nobel Chemicals GmbH ed alla Akzo Nobel Chemicals BV era prescritto.

70

È vero che, come ha sostanzialmente rilevato il Tribunale ai punti 125 e 126 della sentenza impugnata, il fatto che il potere della Commissione di infliggere sanzioni sia prescritto in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003 implica che nessuna sanzione possa essere inflitta alle società nei confronti delle quali è maturata la prescrizione.

71

Tuttavia, la circostanza che a talune società non possano più essere inflitte sanzioni a causa dell’intervenuta prescrizione non osta a che venga perseguita un’altra società considerata responsabile a titolo personale e in solido con esse per i medesimi comportamenti anticoncorrenziali, e nei confronti della quale la prescrizione non è maturata.

72

Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il fatto che la responsabilità della Akzo Nobel per il primo periodo dell’infrazione risulti esclusivamente dalla partecipazione diretta delle sue controllate alle intese non può rimettere in discussione siffatta conclusione.

73

Infatti, da un lato, i comportamenti anticoncorrenziali relativi al primo periodo dell’infrazione sono comunque considerati commessi dalla stessa Akzo Nobel, dato che quest’ultima costituiva un’unità economica, ai sensi della giurisprudenza dell’Unione, insieme alla Akzo Nobel Chemicals GmbH ed alla Akzo Nobel Chemicals BV.

74

Dall’altro, come ha sostanzialmente rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 58 e 59 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza della Corte citata al punto 62 della presente sentenza risulta che fattori propri della società controllante possono giustificare una valutazione differenziata della sua responsabilità e di quella della controllata, anche laddove la responsabilità della prima fosse fondata esclusivamente sul comportamento illecito della seconda.

75

Ebbene, è questo il caso nella fattispecie in esame, poiché, contrariamente alla Akzo Nobel Chemicals GmbH ed alla Akzo Nobel Chemicals BV, che hanno cessato la loro partecipazione alle intese il 28 giugno 1993, la Akzo Nobel, come è stato rilevato al punto 67 della presente sentenza, è stata implicata nelle infrazioni in causa oltre tale data, sino al 21 ed al 22 marzo 2000, per quanto riguarda, rispettivamente, l’infrazione relativa al settore dei stabilizzanti a base di stagno e l’infrazione riguardante il settore ESBO/esteri.

76

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre concludere che il Tribunale ha giustamente considerato, al punto 126 della sentenza impugnata, che la prescrizione del potere della Commissione di irrogare sanzioni alla Akzo Nobel Chemicals GmbH ed alla Akzo Nobel Chemicals BV non ostava a che la responsabilità della Akzo Nobel fosse riconosciuta per il primo periodo dell’infrazione.

77

Occorre, pertanto, respingere il motivo unico di impugnazione in quanto in parte irricevibile ed in parte infondato.

78

Da tutto quanto precede risulta che l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

Sulle spese

79

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è infondata, statuisce sulle spese.

80

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese della presente impugnazione, conformemente alla domanda della Commissione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Akzo Nobel NV, la Akzo Nobel Chemicals GmbH e la Akzo Nobel Chemicals BV sono condannate alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.