CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 21 luglio 2016 ( 1 )

Causa C‑162/15 P

Evonik Degussa GmbH

contro

Commissione

«Impugnazione — Applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Pubblicazione delle decisioni della Commissione — Articolo 30 — Mandato del consigliere-auditore nei procedimenti in materia di concorrenza — Decisione 2011/695/UE — Articolo 8 — Tutela del segreto professionale — Articolo 339 TFUE — Nozione di “segreti aziendali o altre informazioni riservate” — Informazioni provenienti dalla dichiarazione di un’impresa effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole — Rigetto della domanda di trattamento riservato — Legittimo affidamento»

Indice

 

I – Introduzione

 

II – Contesto normativo

 

III – Fatti

 

IV – Decisione controversa

 

V – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

 

VI – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

 

VII – Analisi dell’impugnazione

 

A – Sul primo motivo

 

1. Sentenza impugnata

 

2. Argomenti delle parti

 

3. Analisi

 

a) Sulla prima parte

 

i) Osservazioni preliminari

 

ii) Sulla portata del controllo del consigliere-auditore

 

iii) Analisi delle constatazioni del Tribunale

 

b) Sulla seconda parte

 

B – Sul secondo motivo

 

1. Sentenza impugnata

 

2. Argomenti delle parti

 

3. Analisi

 

a) Osservazioni preliminari

 

i) Sulla riservatezza delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole

 

ii) Conseguenze della tutela delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole sulla pubblicazione delle decisioni della Commissione

 

b) Sulla prima parte

 

c) Sulla seconda parte

 

d) Sulla terza parte

 

e) Sulla quarta parte

 

C – Sul terzo motivo

 

1. Sentenza impugnata

 

2. Argomenti delle parti

 

3. Analisi

 

a) Sulla prima parte

 

b) Sulla seconda parte

 

D – Osservazioni finali

 

VIII – Conclusione

I – Introduzione

1.

Con la presente impugnazione la Evonik Degussa GmbH chiede l’annullamento della sentenza del 28 gennaio 2015, Evonik Degussa/Commissione ( 2 ), con cui il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso volto all’annullamento della decisione C (2012) 3534 della Commissione europea ( 3 ) recante rigetto della domanda di trattamento riservato proposta dalla ricorrente.

2.

Le censure sollevate dalla ricorrente nei confronti della sentenza impugnata vertono in particolare sulla questione – per la prima volta nella giurisprudenza della Corte ( 4 ) – riguardante la portata della tutela che deve essere concessa alle informazioni provenienti da una dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole, nell’ambito della pubblicazione delle decisioni della Commissione relative all’applicazione dell’articolo 101 TFUE ( 5 ).

II – Contesto normativo

3.

L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] ( 6 ), intitolato «Pubblicazione delle decisioni», così dispone:

«1.   La Commissione pubblica le decisioni adottate in applicazione degli articoli da 7 a 10 e degli articoli 23 e 24.

2.   La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali».

4.

L’articolo 8 della decisione 2011/695/UE relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza ( 7 ), intitolato «Segreti aziendali e altre informazioni riservate», prevede quanto segue:

«1.   Quando la Commissione intende rendere pubbliche informazioni che possono costituire un segreto aziendale o altre informazioni riservate di qualsiasi impresa o persona, la direzione generale della Concorrenza informa queste ultime per iscritto di tale intenzione e dei motivi della stessa. Viene inoltre fissato un termine entro il quale l’impresa o la persona può presentare eventuali osservazioni scritte.

2.   Qualora si opponga alla divulgazione delle informazioni, l’impresa o la persona interessata può deferire la questione al consigliere-auditore. Se ritiene che le informazioni possano essere divulgate perché non costituiscono un segreto aziendale o altre informazioni riservate o perché esiste un interesse prevalente alla loro divulgazione, il consigliere-auditore adotta un’apposita decisione motivata da notificare all’impresa o alla persona interessata. La decisione specifica il termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a una settimana dalla notifica.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(…)».

III – Fatti

5.

I fatti all’origine della controversia, come risultano dalla sentenza impugnata, possono essere descritti nel modo seguente.

6.

Il 3 maggio 2006 la Commissione ha adottato la decisione C (2006) 1766 definitivo, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato; in prosieguo: la «decisione sul perossido di idrogeno e perborato»).

7.

Nella decisione sul perossido di idrogeno e perborato la Commissione ha constatato che la ricorrente aveva partecipato a un’infrazione all’articolo 81 CE nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE) con altre sedici società operanti nel settore del perossido di idrogeno e del perborato. Alla ricorrente, in applicazione della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002») ( 8 ), è stato concesso il beneficio della totale immunità dalle ammende.

8.

Nel 2007 è stata pubblicata sul sito Internet della Commissione una prima versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato.

9.

In una lettera inviata alla ricorrente il 28 novembre 2011 la Commissione ha comunicato a quest’ultima la sua intenzione di pubblicare una nuova versione non riservata, più dettagliata, della decisione sul perossido di idrogeno e perborato, che riprendeva integralmente il contenuto della predetta decisione ad eccezione delle informazioni riservate. In tale occasione la Commissione ha chiesto alla ricorrente di individuare, nella decisione sul perossido di idrogeno e perborato, le informazioni in relazione alle quali essa intendeva richiedere il trattamento riservato.

10.

Ritenendo che tale versione non riservata più dettagliata contenesse informazioni riservate o segreti aziendali, la ricorrente ha comunicato alla Commissione, in una lettera datata 23 dicembre 2011, che essa si opponeva alla pubblicazione prevista. A sostegno di tale opposizione la ricorrente ha fatto valere, più in particolare, che la predetta versione non riservata conteneva numerose informazioni che essa aveva trasmesso alla Commissione a titolo del programma di trattamento favorevole, nonché il nome di molti dei suoi collaboratori e indicazioni relative ai suoi rapporti commerciali. Ad avviso della ricorrente la pubblicazione prevista violerebbe in tal modo, segnatamente, i principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento e potrebbe pregiudicare le attività di indagine della Commissione.

11.

Con lettera del 15 marzo 2012 la Commissione ha comunicato alla ricorrente che accettava di eliminare dalla nuova versione non riservata destinata alla pubblicazione tutte le informazioni che consentivano di individuare, direttamente o indirettamente, la fonte delle informazioni trasmesse ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002, nonché i nomi dei collaboratori della ricorrente. Per contro, la Commissione ha ritenuto che non fosse giustificato concedere il beneficio della riservatezza alle altre informazioni per le quali la ricorrente aveva richiesto il trattamento riservato.

12.

Esercitando la facoltà prevista dalla decisione 2011/695, la ricorrente ha adito il consigliere-auditore affinché quest’ultimo escludesse dalla versione non riservata da pubblicare qualsiasi informazione da essa fornita ai sensi della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

IV – Decisione controversa

13.

Con la decisione controversa il consigliere‑auditore ha respinto, a nome della Commissione, la domanda della ricorrente.

14.

Il consigliere-auditore ha anzitutto posto in evidenza i limiti del suo mandato, che gli avrebbe consentito soltanto di stabilire se un’informazione dovesse essere considerata riservata e non di porre rimedio a un’asserita violazione delle legittime aspettative della ricorrente.

15.

Esso ha peraltro rilevato che la ricorrente si opponeva alla pubblicazione di una nuova versione non riservata, più dettagliata, della decisione sul perossido di idrogeno e perborato per il solo motivo che quest’ultima conteneva informazioni fornite in applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e che la divulgazione a terzi di siffatte informazioni avrebbe potuto arrecarle pregiudizio nell’ambito di ricorsi per risarcimento del danno proposti dinanzi a giudici nazionali.

16.

Orbene, secondo il consigliere-auditore la ricorrente non ha dimostrato che la pubblicazione di tali informazioni poteva arrecarle un danno grave. L’interesse di un’impresa, che ha violato il diritto della concorrenza, a che non siano resi pubblici i dettagli della propria condotta illecita non sarebbe, in ogni caso, meritevole di alcuna particolare tutela. Il consigliere-auditore ha ricordato, in proposito, che le azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali costituivano parte integrante della politica dell’Unione in materia di concorrenza e che, dunque, la ricorrente non poteva far valere un legittimo interesse a essere tutelata contro azioni di tal genere.

17.

Il consigliere-auditore ha altresì ritenuto di non avere competenza a rispondere all’argomento della ricorrente, secondo il quale la divulgazione controversa pregiudicherebbe il programma di trattamento favorevole, in quanto siffatta problematica eccederebbe i limiti del suo mandato.

18.

Infine, il consigliere-auditore ha rilevato che, poiché il suo mandato era limitato alle domande di trattamento riservato, egli non era competente a pronunciarsi sull’asserita violazione del principio della parità di trattamento derivante dalla circostanza che la pubblicazione prevista comporterebbe la collocazione della ricorrente in una posizione meno favorevole rispetto ad altri destinatari della decisione sul perossido di idrogeno e perborato che non hanno collaborato con la Commissione.

V – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

19.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2012, la ricorrente ha proposto ricorso di annullamento della decisione controversa.

20.

Nell’ambito del ricorso la ricorrente ha presentato domanda di provvedimenti provvisori volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione controversa. Con ordinanza del 16 novembre 2012, Evonik Degussa/Commissione (T‑341/12 R, EU:T:2012:604), il presidente del Tribunale ha accolto tale domanda.

21.

A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto, in sostanza, cinque motivi. I primi quattro vertevano sulla violazione, rispettivamente, dell’articolo 8 della decisione 2011/695 (primo motivo), dell’obbligo di motivazione (secondo motivo), dell’obbligo di segreto professionale di cui all’articolo 339 TFUE (terzo motivo) e dei principi della tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della parità di trattamento (quarto motivo) ( 9 ).

22.

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese.

VI – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

23.

Con la sua impugnazione la Evonik Degussa chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di annullare la decisione controversa e di condannare la Commissione alle spese. La Commissione chiede che l’impugnazione sia respinta e che la ricorrente sia condannata alle spese.

24.

Nell’ambito dell’impugnazione la ricorrente ha presentato domanda di provvedimenti provvisori volta alla sospensione, da parte della Corte, dell’esecuzione della decisione controversa. Con ordinanza del 2 marzo 2016, Evonik Degussa/Commissione (C‑162/15 P-R, EU:C:2016:142), il vicepresidente della Corte ha accolto tale domanda.

VII – Analisi dell’impugnazione

25.

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce tre motivi vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione 2011/695, relativo alla competenza del consigliere-auditore, il secondo, sulla violazione dell’articolo 339 TFUE e dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, concernente l’asserita riservatezza delle informazioni di cui trattasi e, il terzo, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

A – Sul primo motivo

26.

Con il suo primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione 2011/695, in quanto ha dichiarato, ai punti da 31 a 44 della sentenza impugnata, che il consigliere-auditore non era competente a esaminare le obiezioni vertenti sui principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento.

1. Sentenza impugnata

27.

Dinanzi al Tribunale la ricorrente ha dedotto un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 8 della decisione 2011/695, sostenendo che il consigliere-auditore aveva indebitamente limitato la portata del suo controllo. Il Tribunale ha respinto tale motivo, in quanto infondato, ai punti da 23 a 44 della sentenza impugnata.

28.

Al punto 26 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente contestava al consigliere-auditore di essersi astenuto dal rispondere ai distinti argomenti vertenti, segnatamente, sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento.

29.

Al punto 33 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che, secondo la sua giurisprudenza relativa all’articolo 9, terzo comma, della decisione 2001/462/CE, CECA ( 10 ), che rimane pertinente per l’articolo 8 della decisione 2011/695, il consigliere-auditore è tenuto non soltanto a stabilire se la versione destinata alla pubblicazione contenga segreti aziendali o altre informazioni riservate che beneficiano di un’analoga tutela, ma altresì a verificare se tale versione contenga altre informazioni che non possono essere rese pubbliche perché protette specificamente da norme del diritto dell’Unione o perché rientrano tra quelle informazioni che, per la loro natura, sono tutelate dal segreto professionale ( 11 ).

30.

Al punto 42 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che, nel caso di specie, i principi giuridici fatti valere dalla ricorrente non si configuravano quali siffatte norme volte a tutelare specificamente dalla divulgazione. Secondo il Tribunale, contrariamente in particolare alle norme in materia di trattamento dei dati personali o ancora alle eccezioni al diritto di accesso del pubblico ai documenti ( 12 ), tali principi non hanno lo scopo specifico di tutelare la riservatezza di informazioni o di documenti. Poiché le obiezioni vertenti su tali principi eccedevano, dunque, la portata del compito affidato al consigliere-auditore ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695 (punto 43 della sentenza impugnata), il consigliere-auditore ha correttamente declinato la propria competenza (punto 44 della sentenza impugnata).

31.

Il Tribunale ha, poi, respinto l’argomento della ricorrente secondo cui nessun servizio della Commissione aveva esaminato le obiezioni di cui trattasi, constatando che i servizi della direzione generale «Concorrenza» avevano preso una posizione motivata su tali obiezioni, nelle lettere inviate alla ricorrente il 28 novembre 2011 e il 15 marzo 2012, prima di adire il consigliere-auditore (punti da 45 a 49 della sentenza impugnata).

32.

Il Tribunale ha dichiarato in proposito che, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva alla ricorrente, occorreva prendere in considerazione la decisione controversa nel contesto che ha portato alla sua adozione e, pertanto, ritenere che detta decisione comprendesse implicitamente, ma necessariamente, le prese di posizione della Commissione espresse nelle lettere del 28 novembre 2011 e del 15 marzo 2012, in quanto queste ultime vertevano su aspetti che non rientravano nel mandato del consigliere-auditore (punti 60 e 132 della sentenza impugnata).

2. Argomenti delle parti

33.

Nella sua impugnazione la ricorrente fa valere che il consigliere-auditore è l’organo della Commissione che statuisce in ultima istanza sulla pubblicazione di informazioni che l’impresa interessata considera riservate. Il consigliere-auditore dovrebbe, dunque, essere competente a esaminare tutte le motivazioni che possono ostare a una pubblicazione. La ricorrente sostiene che, anche se il consigliere-auditore era competente solo a verificare la riservatezza delle informazioni, egli avrebbe ciononostante dovuto tener conto nella sua decisione di tutti i requisiti rilevanti, compresi i diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell’Unione, i quali fanno parte degli interessi legittimi che possono ostare alla pubblicazione.

34.

La ricorrente sostiene, quindi, che il ragionamento di cui ai punti da 42 a 44 della sentenza impugnata deriva da un errore di diritto.

35.

Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto constatare che il consigliere-auditore non aveva esaminato le sue obiezioni vertenti sui principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento e, di conseguenza, avrebbe dovuto annullare la decisione controversa per tale motivo. Avendo dichiarato, ai punti da 58 a 60 e da 132 a 133 della sentenza impugnata, che la decisione controversa comprendeva «implicitamente, ma necessariamente» le prese di posizione della Commissione contenute nella corrispondenza preliminarmente scambiata con la ricorrente, il Tribunale avrebbe snaturato il contenuto di tale decisione.

36.

La Commissione contesta tali argomenti rinviando, essenzialmente, alla pertinente motivazione della sentenza impugnata.

3. Analisi

37.

Il primo motivo di impugnazione comprende essenzialmente due parti.

38.

La prima parte verte sulla portata della competenza del consigliere-auditore ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, della decisione 2011/695 (punti da 42 a 44 della sentenza impugnata). La seconda parte concerne il rigetto, da parte del Tribunale, della censura vertente sul difetto di motivazione della decisione controversa (punti 60 e 67 della predetta sentenza).

a) Sulla prima parte

i) Osservazioni preliminari

39.

Ai sensi dell’articolo 339 TFUE, i membri delle istituzioni e i funzionari e gli agenti dell’Unione sono tenuti a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale. Ai fini dell’applicazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, tale obbligo è ribadito all’articolo 28 del regolamento n. 1/2003 e all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 773/2004 ( 13 ) e si applica, ai sensi di quest’ultimo atto, ai «segreti aziendali o ad altre informazioni riservate».

40.

La giurisprudenza della Corte consente di definire i limiti delle predette nozioni.

41.

In particolare, da essa risulta che il diritto alla tutela dei segreti aziendali costituisce un principio generale del diritto dell’Unione ( 14 ). L’ambito contemplato da tale principio non è circoscritto ai segreti aziendali propriamente detti, vale a dire alle informazioni commerciali sensibili ( 15 ), ma comprende anche altre informazioni riservate ( 16 ).

42.

Inoltre, la riservatezza di una informazione può risultare sia dal suo contenuto intrinsecamente sensibile, come nel caso delle informazioni commerciali, sia dalla combinazione tra il contenuto e le circostanze riguardanti la comunicazione delle informazioni alla pubblica autorità.

43.

Quest’ultima ipotesi concerne, da un lato, le informazioni comunicate alla Commissione in circostanze che impongono un obbligo di riservatezza, in particolare quelle trasmesse volontariamente da una persona che ha la legittima aspettativa di restare anonima, come un informatore o un denunciante ( 17 ), nonché, dall’altro, altre informazioni comunicate alla Commissione a condizione di rispettarne la riservatezza ( 18 ).

44.

La Commissione ha preso in considerazione tale giurisprudenza nella sua comunicazione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio, distinguendo due categorie di informazioni il cui accesso può essere soggetto a restrizione, ossia, da un lato, quella relativa ai segreti aziendali, che comprende le informazioni riguardanti le attività commerciali di un’impresa la cui divulgazione può causarle un grave danno, e, dall’altro, quella relativa alle altre informazioni riservate, che comprende le informazioni «diverse dai segreti aziendali, che si possono considerare riservate perché, rendendole pubbliche, si danneggerebbe gravemente una persona o un’impresa». Infine, le informazioni riservate possono includere sia le informazioni protette nell’interesse pubblico, come i segreti militari, sia quelle protette nell’interesse privato, come i dati personali ( 19 ).

45.

Il Tribunale, da parte sua, ha interpretato la nozione di «informazioni protette dal segreto professionale» individuando tre criteri. Secondo esso, ai fini di tale qualificazione è necessario, in primo luogo, che le informazioni siano conosciute soltanto da un numero ristretto di persone, in secondo luogo, che la loro divulgazione possa causare un danno grave alla persona che le ha fornite o a terzi e, infine, in terzo luogo, che gli interessi che possono essere lesi dalla divulgazione di siffatte informazioni siano oggettivamente meritevoli di tutela ( 20 ). La Corte non ha avuto ancora l’occasione di pronunciarsi in merito a tali criteri ( 21 ).

ii) Sulla portata del controllo del consigliere-auditore

46.

Il ruolo del consigliere-auditore in seno alla Commissione, che è cambiato in modo considerevole a partire dalla sua creazione, consiste nel controllare il rispetto dei diritti procedurali nei procedimenti in materia di concorrenza. È stato ritenuto necessario affidare tale compito a un soggetto indipendente rispetto ai servizi della direzione generale della concorrenza ( 22 ).

47.

Le competenze del consigliere-auditore sono definite nella decisione 2011/695.

48.

Gli articoli 7 e 8 di tale decisione conferiscono al consigliere-auditore alcune competenze in merito alle domande di trattamento riservato. Il consigliere-auditore si pronuncia su tali domande, da un lato, nel contesto dell’accesso al fascicolo e, dall’altro, nell’ipotesi di divulgazione di informazioni da parte della Commissione.

49.

In tale seconda ipotesi, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/695 dispone che l’interessato deve essere preventivamente informato dalla Commissione e, quando si tratta di informazioni che possono costituire segreto aziendale o altre informazioni riservate, che egli può opporsi alla loro divulgazione deferendo la questione al consigliere-auditore. Quando il consigliere-auditore ritiene che le informazioni di cui trattasi possano essere divulgate perché non costituiscono un segreto aziendale o altre informazioni riservate o perché esiste un interesse prevalente alla loro divulgazione, egli adotta una decisione motivata che specifica il termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate, che non può essere inferiore a una settimana.

50.

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2011/695, tali disposizioni si applicano, mutatis mutandis, alla pubblicazione delle decisioni della Commissione.

iii) Analisi delle constatazioni del Tribunale

51.

Nel caso di specie la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/695, il consigliere-auditore è competente a pronunciarsi su tutte le obiezioni alla pubblicazione, comprese quelle vertenti sui principi generali del diritto.

52.

Rilevo che, qualora tale affermazione della ricorrente dovesse essere intesa nel senso che la competenza del consigliere-auditore verte su obiezioni diverse da quelle legate alla riservatezza delle informazioni, essa non è suffragata né dal tenore letterale né dall’impianto sistematico dell’articolo 8 della decisione 2011/695.

53.

Per quanto riguarda il tenore letterale, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/695 è chiaramente circoscritta all’ipotesi in cui le informazioni da divulgare «possono costituire un segreto aziendale o altre informazioni riservate di qualsiasi impresa o persona».

54.

Per quanto riguarda l’impianto sistematico di tali disposizioni, rilevo che esse rientrano nel più ampio compito del consigliere-auditore volto a garantire il rispetto dei diritti procedurali delle parti e degli altri interessati nell’ambito dei procedimenti in materia di concorrenza. Tenuto conto della sua indipendenza, il consigliere-auditore si trova nella posizione ideale per pronunciarsi su un disaccordo tra l’interessato e i servizi della Commissione in merito alla riservatezza di una informazione, se del caso bilanciando gli opposti interessi.

55.

Orbene, a mio parere tali considerazioni valgono solo per l’esame delle domande di trattamento riservato.

56.

Infatti, anche se è vero che si possono prendere in considerazione altre obiezioni alla pubblicazione di una decisione, ad esempio, vertenti su un danno ai diritti di proprietà intellettuale o al diritto all’immagine, esse non sarebbero legate allo svolgimento del procedimento in materia di concorrenza, dal momento che il loro esame non concorda, quindi, con il ruolo del consigliere-auditore.

57.

Lo stesso vale, nel caso di specie, per le obiezioni dedotte dalla ricorrente sulla base dei principi generali di diritto, in modo autonomo rispetto alla sua domanda di riservatezza.

58.

Come risulta dal punto 26 della sentenza impugnata, con il primo motivo del ricorso in primo grado la ricorrente ha contestato al consigliere-auditore di essersi astenuto dal rispondere a tre distinti argomenti vertenti, in primo luogo, sull’inosservanza del principio di finalità sancito all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 (tale argomento non è stato riproposto nell’impugnazione), in secondo luogo, sul venir meno del legittimo affidamento che essa avrebbe riposto nel fatto che le informazioni di cui trattasi non sarebbero state pubblicate e, in terzo luogo, sulla violazione del principio della parità di trattamento derivante dalla circostanza che tale pubblicazione comporterebbe la sua collocazione in una posizione meno favorevole rispetto ad altri destinatari della decisione sul perossido di idrogeno e perborato.

59.

Risulta, altresì, dall’argomentazione della ricorrente nell’ambito della sua impugnazione che tali obiezioni sono state dedotte in modo autonomo rispetto alla domanda di trattamento riservato delle informazioni provenienti dalle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole.

60.

Orbene, dal momento che si trattava di obiezioni formulate in modo autonomo rispetto alla domanda di trattamento riservato, a mio avviso il Tribunale ha dichiarato correttamente, al punto 44 della sentenza impugnata, che il consigliere-auditore non era competente a rispondere ad esse.

61.

Desidero chiarire che l’argomento dedotto dalla ricorrente dinanzi al consigliere-auditore sulla base dei principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento può essere inteso in due modi differenti.

62.

Da un lato, lo si può intendere nel senso che è volto ad affermare che le informazioni contenute in una dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole devono essere qualificate come riservate, tenuto conto della legittima aspettativa del richiedente di non essere collocato, in controversie civili, in una posizione meno favorevole rispetto ad altri partecipanti all’infrazione che hanno deciso di non cooperare. I principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento sarebbero, quindi, dedotti solo indirettamente a sostegno dell’argomento vertente sulla riservatezza delle informazioni di cui trattasi. Orbene, è pacifico che il consigliere-auditore ha esaminato e respinto tale argomento nella decisione controversa.

63.

Dall’altro lato, tale medesimo argomento della ricorrente potrebbe essere inteso nel senso che esso è volto ad affermare che i principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento sarebbero violati, a prescindere dalla circostanza che le informazioni di cui trattasi debbano essere qualificate come riservate. Siffatto distinto argomento può essere ricavato dall’inosservanza dei requisiti relativi alla revoca di atti amministrativi o dalla modifica della precedente prassi della Commissione ( 23 ). Orbene, ritengo che tali argomenti, dal momento che non fanno valere la riservatezza delle informazioni, non rientrino nella competenza del consigliere-auditore.

64.

Peraltro, non sono persuaso dall’argomentazione della ricorrente secondo cui riconoscere la limitazione della competenza del consigliere-auditore violerebbe il suo diritto alla tutela giurisdizionale.

65.

Ricordo che il procedimento in cui è coinvolto il consigliere-auditore sospende la divulgazione delle informazioni e consente, quindi, all’interessato di adire il Tribunale di un ricorso di annullamento e di una domanda di provvedimenti provvisori, conformemente alla sentenza AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione ( 24 ).

66.

La necessità di un siffatto controllo giurisdizionale preliminare alla divulgazione è giustificata, tuttavia, dalla circostanza che la divulgazione di informazioni riservate può causare un danno grave e irreparabile all’interessato. Orbene, tale giustificazione si applica soltanto nei limiti in cui l’interessato fa valere la riservatezza delle informazioni e non può essere estesa alle altre obiezioni sollevate nei confronti della pubblicazione.

67.

Pertanto, considero che il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 44 della sentenza impugnata, che la competenza del consigliere-auditore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2011/695 non include le obiezioni dedotte dalla ricorrente sulla base dei principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento.

68.

Rilevo, infine, che una delle motivazioni poste dal Tribunale alla base della predetta conclusione è ambigua.

69.

Il Tribunale ha dichiarato, ai punti 42 e 43 della sentenza impugnata, che i principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento fatti valere dalla ricorrente non rientravano nella competenza del consigliere-auditore in quanto, contrariamente alle regole relative al trattamento dei dati personali o a quelle che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, tali principi non costituivano «regole volte a proteggere specificamente dalla divulgazione» e non avevano «lo scopo specifico di tutelare la riservatezza di informazioni o di documenti».

70.

Il Tribunale non ha specificato che cosa intendesse allorché ha fatto riferimento alle regole volte a proteggere specificamente dalla divulgazione ( 25 ). Se tale motivazione della sentenza impugnata dovesse essere intesa nel senso che il principio del legittimo affidamento non può, in nessun caso, costituire il fondamento per la qualificazione di una informazione come riservata, tale motivazione sarebbe, a mio parere, giuridicamente errata.

71.

Certamente, come osserva la Commissione, la domanda di trattamento riservato deve essere debitamente suffragata dall’interessato ma, come risulta dalla giurisprudenza della Corte ( 26 ), tale domanda può essere basata sull’argomento secondo cui le informazioni di cui trattasi sono state trasmesse nella legittima aspettativa che la Commissione avrebbe rispettato la loro riservatezza. A mio parere i requisiti di tutela del legittimo affidamento di un soggetto possono in via di principio giustificare il trattamento riservato, indipendentemente dall’esistenza di una specifica normativa.

72.

Tuttavia, anche se i punti 42 e 43 della sentenza impugnata dovessero esser intesi in tal senso, siffatto errore non sarebbe tale da determinare l’annullamento della sentenza impugnata, dal momento che il suo dispositivo risulta fondato sulla base di altri motivi di diritto ( 27 ). Infatti, per tali motivi il Tribunale si è limitato a constatare che il consigliere-auditore aveva correttamente declinato la sua competenza a rispondere a «distinti» argomenti basati sui principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento (punti 26 e 44 della sentenza impugnata).

73.

Orbene, tale constatazione, in quanto tale, è giuridicamente fondata. Infatti, nei limiti in cui la ricorrente ha dedotto siffatti argomenti in modo autonomo rispetto alla sua domanda di trattamento riservato, la loro valutazione non rientrava nella competenza del consigliere-auditore. Di conseguenza, ritengo che la constatazione del Tribunale di cui al punto 44 della sentenza impugnata debba, in ogni caso, essere confermata.

74.

Pertanto, propongo di respingere la prima parte del primo motivo.

b) Sulla seconda parte

75.

Con la seconda parte del primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver respinto la sua censura vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

76.

Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che le prese di posizione dei servizi della Commissione, contenute nelle lettere del 28 novembre 2011 e del 15 marzo 2012, fanno parte della motivazione della decisione controversa (punti 60 e 132 della sentenza impugnata).

77.

Rilevo che la constatazione del Tribunale, che figura ai punti 60 e 132 della sentenza impugnata, secondo cui la motivazione della decisione controversa deve essere presa in considerazione nel contesto della corrispondenza preliminare con la ricorrente, non è censurabile di per sé.

78.

Infatti, secondo una costante giurisprudenza, il carattere sufficiente della motivazione di una decisione è valutato non solo alla luce del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto, quando quest’ultimo è conosciuto dall’interessato e gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti ( 28 ).

79.

Inoltre, nei limiti in cui la decisione di una istituzione dell’Unione conferma puramente e semplicemente la posizione espressa in via preliminare, anche da un altro servizio, il contenuto di tale posizione può essere considerato nel senso che esso costituisce il contesto rilevante ai fini della motivazione di tale decisione ( 29 ). Tale approccio vale anche nel caso in cui una domanda è esaminata da due organi amministrativi indipendenti ( 30 ).

80.

L’applicazione di tale medesima considerazione nel caso di specie non è, a mio avviso, inconciliabile con il fatto che il consigliere-auditore beneficia di indipendenza in seno alla Commissione ( 31 ).

81.

Quando due organi della Commissione adottano la medesima posizione per quanto concerne la divulgazione di un documento e la portata della riservatezza, l’insieme delle motivazioni espresse costituisce il contesto rilevante ai fini dell’esame della legittimità della decisione definitiva.

82.

Pertanto, nel caso di specie il Tribunale, esaminando la motivazione della decisione controversa, ha potuto tener conto della posizione espressa dai servizi della direzione generale «Concorrenza» nella corrispondenza preliminare con la ricorrente.

83.

A tal riguardo rilevo che, come risulta dal punto 65 della sentenza impugnata, la decisione controversa indica le motivazioni del rigetto della domanda di riservatezza formulata dalla ricorrente. Infatti, il consigliere-auditore, richiamati i limiti della propria competenza, ha risposto alle obiezioni della ricorrente, nella misura in cui erano basate sulla riservatezza delle informazioni contenute nella sua dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole, constatando che siffatte informazioni non dovevano essere qualificate come riservate o nel senso che erano protette dal segreto professionale per il solo motivo che erano trasmesse nell’ambito della cooperazione con la Commissione (punti 12, 14 e da 18 a 21 della decisione controversa).

84.

Respingendo integralmente la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente, il consigliere-auditore ha confermato la posizione di cui alle lettere della Commissione del 28 novembre 2011 e del 15 marzo 2012, descritte ai punti 47 e 48 della sentenza impugnata. Tale posizione è, quindi, rilevante ai fini della valutazione della motivazione della decisione controversa.

85.

Inoltre, per quanto concerne la posizione conosciuta dalla ricorrente anteriormente al deferimento al consigliere-auditore, essa non può legittimamente sostenere che la presa in considerazione di essa, da parte del Tribunale, ha violato il suo diritto di essere ascoltata per il motivo che essa non avrebbe potuto contestare le argomentazioni fatte valere in tali lettere.

86.

Alla luce dell’insieme di tali osservazioni propongo di respingere la seconda parte e, di conseguenza, il primo motivo in toto.

B – Sul secondo motivo

87.

Con il presente motivo, che concerne i punti da 76 a 127 della sentenza impugnata, la ricorrente sostiene in sostanza che, avendo respinto la sua argomentazione secondo cui le informazioni contenute nella sua dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole dovevano essere qualificate come riservate, il Tribunale ha violato l’articolo 339 TFUE, l’articolo 30 del regolamento n. 1/2003 e il suo diritto alla tutela della vita privata.

1. Sentenza impugnata

88.

Ai punti da 76 a 127 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato e respinto il terzo motivo del ricorso in primo grado, che comprendeva in sostanza tre parti, riguardanti, la prima, la violazione dei segreti aziendali della ricorrente, la seconda, la violazione della riservatezza delle informazioni comunicate nell’ambito del programma di trattamento favorevole e, la terza, la violazione del diritto alla tutela della vita privata (punto 76 della sentenza impugnata).

89.

Per quanto riguarda la prima parte, il Tribunale ha dichiarato che, anche supponendo che alcune delle informazioni commerciali di cui trattasi avessero potuto costituire segreti aziendali, esse dovevano in ogni caso essere considerate storiche, dal momento che risalivano a cinque anni addietro o più e che la ricorrente non aveva dimostrato che, malgrado fossero datate, esse costituivano ancora elementi essenziali della sua posizione commerciale (punti da 84 a 86 della sentenza impugnata).

90.

Per quanto riguarda la seconda parte, il Tribunale ha esaminato se, come sosteneva la ricorrente, talune informazioni dovevano beneficiare di tutela a titolo del segreto professionale per il mero fatto che erano state volontariamente comunicate da un’impresa alla Commissione al fine di beneficiare del trattamento favorevole (punto 88 della sentenza impugnata).

91.

Il Tribunale ha respinto la tesi secondo cui la portata della tutela contro la divulgazione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 sarebbe rilevante nel caso di specie. Considerare l’articolo 4 di tale regolamento in modo tale da vietare alla Commissione di pubblicare qualsiasi informazione protetta da un’eccezione al diritto di accesso ai documenti avrebbe l’effetto di privare la Commissione della possibilità di pubblicare anche il contenuto essenziale della sua decisione, dal momento che un’eccezione di tal genere tutela, conformemente alla presunzione stabilita dalla Corte nella sentenza Commissione/EnBW ( 32 ), l’insieme degli elementi del fascicolo di indagine (punti 91 e 92 della sentenza impugnata).

92.

La divulgazione di informazioni riguardanti un’infrazione al diritto della concorrenza mediante la pubblicazione di una decisione della Commissione che sanziona la predetta infrazione non può essere confusa, in via di principio, con l’accesso da parte di terzi a documenti contenuti nel fascicolo di indagine della Commissione. La pubblicazione di tali informazioni non determinerebbe la comunicazione a terzi delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole (punto 93 della sentenza impugnata).

93.

Il Tribunale ha, poi, esaminato le tre condizioni relative alla nozione di «segreto professionale» stabilite dalla sua giurisprudenza ( 33 ).

94.

Con riferimento alle prime due condizioni, il Tribunale ha considerato che esse erano soddisfatte, dal momento che le informazioni di cui trattasi erano conosciute soltanto da un numero ristretto di persone e che la loro divulgazione poteva causare alla ricorrente un danno grave. Il Tribunale ha constatato che le informazioni di cui trattasi consistevano, essenzialmente, nella descrizione di elementi costitutivi dell’infrazione. Numerosi passaggi della decisione sul perossido di idrogeno e perborato, di cui era prevista la pubblicazione, mettevano in luce in modo notevolmente più dettagliato la condotta illecita della ricorrente, potendo, dunque, consentire ai terzi lesi di provare più agevolmente le condizioni e la portata della sua responsabilità civile (punti da 96 a 105 della sentenza impugnata).

95.

Invece, con riferimento alla terza condizione, il Tribunale ha dichiarato che gli interessi della ricorrente che potevano essere lesi dalla divulgazione non erano oggettivamente meritevoli di tutela e che, quindi, le informazioni di cui trattasi non erano protette dal segreto professionale. Il Tribunale ha ricordato che la condizione in esame richiedeva un bilanciamento tra l’interesse generale della trasparenza e gli interessi legittimi che ostavano alla divulgazione. Orbene, al fine di opporsi alla pubblicazione delle informazioni relative all’infrazione, la ricorrente non poteva legittimamente far valere né l’interesse alla tutela della sua reputazione, né il suo interesse a proteggersi da una condanna al risarcimento del danno, né l’interesse pubblico all’efficacia dei programmi di trattamento favorevole (punti da 106 a 122 della sentenza impugnata).

96.

Per quanto riguarda, infine, la terza parte, il Tribunale ha dichiarato che anche se le informazioni acquisite nell’ambito di un’indagine vertente su un’infrazione al diritto dell’Unione in materia di intese devono essere in via di principio considerate nel senso che rientrano nell’attività privata di una persona, quest’ultima non può far valere il proprio diritto a tutelarle al fine di lamentare un danno alla sua reputazione che risulterebbe prevedibilmente da proprie azioni (punti da 124 a 126 della sentenza impugnata).

97.

In risposta agli argomenti della ricorrente riguardanti la violazione del legittimo affidamento dedotti a sostegno del terzo motivo del ricorso in primo grado, il Tribunale ha considerato che tali argomenti si confondevano con l’argomentazione sviluppata ai sensi del quarto motivo e dovevano essere esaminati nel quadro di quest’ultimo (punto 77 della sentenza impugnata). Il Tribunale ha esaminato tali argomenti nei punti da 134 a 158 della sentenza impugnata.

2. Argomenti delle parti

98.

Il presente motivo si articola in quattro parti.

99.

Con la prima parte la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente constatato che le informazioni di cui trattasi avevano perduto la loro riservatezza per il mero fatto che risalivano a più di cinque anni (punti da 84 a 86 della sentenza impugnata).

100.

Con la seconda parte la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che le informazioni provenienti dalle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole dovevano essere qualificate come riservate.

101.

Secondo la ricorrente il Tribunale ha erroneamente rifiutato di applicare nel caso di specie gli stessi criteri applicabili all’accesso ai documenti, di cui all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 (punti 92 e 93 della sentenza impugnata). La distinzione effettuata dal Tribunale tra l’accesso ai documenti e la pubblicazione delle informazioni in essi contenuti sarebbe artificiosa.

102.

La ricorrente afferma che le dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole sono effettuate ai soli fini del procedimento della Commissione e facendo affidamento sul rispetto, da parte della Commissione, delle garanzie date al punto 32 della comunicazione sulla cooperazione del 2002 e al punto 40 della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006») ( 34 ).

103.

La ricorrente ritiene che le motivazioni di cui ai punti 93, 117, 138, da 140 a 150, 155 e 161 della sentenza impugnata siano, quindi, erronee, in quanto si basano sulla constatazione secondo cui la divulgazione del contenuto di dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole, nella versione pubblica della decisione sul perossido di idrogeno e perborato, non può essere equiparata alla parziale divulgazione delle stesse dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente constatato che la Commissione era libera di pubblicare qualsiasi tipo di informazione proveniente dalle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole, anche quando si trattava di citazioni di esse, dirette o indirette.

104.

In subordine, con la terza parte la ricorrente fa valere che le informazioni di cui trattasi sono in ogni caso riservate ai sensi dei criteri di cui alla sentenza Bank Austria Creditanstalt/Commissione ( 35 ). Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale ai punti da 107 a 111 della sentenza impugnata, gli interessi della ricorrente sarebbero oggettivamente meritevoli di tutela ai sensi di tale giurisprudenza.

105.

Con la quarta parte la ricorrente critica i punti da 121 a 126 della sentenza impugnata, relativi all’asserita violazione del suo diritto alla tutela della vita privata. Essa sostiene che la divulgazione del contenuto delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, non può essere considerata come una conseguenza prevedibile della sua partecipazione all’intesa.

106.

La Commissione contesta tali argomenti rinviando, in sostanza, alle pertinenti motivazioni della sentenza impugnata.

3. Analisi

a) Osservazioni preliminari

i) Sulla riservatezza delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole

107.

L’argomentazione principale della ricorrente nel quadro del presente motivo riguarda l’asserita riservatezza delle informazioni provenienti dalle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole, nonché la loro tutela contro la divulgazione nell’ambito della pubblicazione delle decisioni della Commissione.

108.

Rilevo che le dichiarazioni di un’impresa effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole differiscono da qualsiasi altro documento acquisito dalla Commissione nel corso di un’indagine, dal momento che esse contengono una dettagliata descrizione delle infrazioni fornita volontariamente da colui che ha direttamente partecipato ad esse ( 36 ). A differenza degli altri elementi del fascicolo della Commissione, si tratta quindi di un documento di valutazione, volontariamente comunicato, volto in particolare a essere redatto nel quadro del programma di trattamento favorevole e con il quale il suo autore riconosce l’infrazione, rinunciando, così, al suo diritto di non autoincriminarsi.

109.

La natura di tale documento giustifica alcune riserve in merito alla sua divulgazione.

110.

Conformemente alle comunicazioni sulla cooperazione del 2002 e sulla cooperazione del 2006, la divulgazione pubblica delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole, nonché di altri documenti ottenuti nel quadro di un programma di trattamento favorevole, è in via di principio esclusa, anche successivamente all’adozione della decisione della Commissione, alla luce delle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relative alla tutela degli interessi commerciali e alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive e di indagine ( 37 ). Siffatte dichiarazioni non dovrebbero essere interessate dalla comunicazione di documenti nei procedimenti civili. Per contro, la tutela delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole non osta alla loro divulgazione alle altre parti che esercitano i loro diritti di difesa nel quadro dell’accesso al fascicolo ( 38 ). I documenti relativi alla rete europea di concorrenza prevedono riserve sullo scambio di dichiarazioni tra le autorità garanti della concorrenza ( 39 ).

111.

La prassi della Commissione che risulta da tali documenti si basa su una distinzione tra le dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole e i preesistenti documenti forniti dal richiedente il trattamento favorevole. Le dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole beneficiano di una tutela in via di principio assoluta contro la divulgazione al pubblico e la trasmissione ai giudici nazionali.

112.

La Commissione ha difeso tale prassi, in modo costante, dinanzi alla Corte ( 40 ) e, in qualità di amicus curiae, dinanzi ai giudici nazionali ( 41 ).

113.

Nella sentenza Pfleiderer ( 42 ), la Corte ha riconosciuto la possibilità di divulgare i documenti relativi a un programma di trattamento favorevole nell’ambito di una controversia civile. Esaminando una domanda di accesso a documenti di tal genere, i giudici nazionali devono effettuare un bilanciamento, caso per caso, tra gli interessi che giustificano la comunicazione delle informazioni fornite volontariamente dal richiedente il trattamento favorevole e quelli posti a tutela delle informazioni stesse. Occorre, quindi, garantire un equilibrio tra il diritto dei terzi, lesi dall’intesa, di esercitare le azioni civili per il risarcimento del danno ( 43 ) e la tutela dell’efficacia delle azioni promosse dalle pubbliche autorità. La Corte non si è, tuttavia, pronunciata sulla particolare natura delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole ( 44 ).

114.

Nella sentenza Commissione/EnBW ( 45 ), la Corte ha constatato l’esistenza di una presunzione generale, secondo cui la divulgazione di documenti contenuti in un fascicolo relativo a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE pregiudica, in via di principio, la tutela degli interessi commerciali delle imprese coinvolte in siffatto procedimento nonché la tutela degli obiettivi delle attività di indagine relative a quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

ii) Conseguenze della tutela delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole sulla pubblicazione delle decisioni della Commissione

115.

Occorre determinare se la tutela concessa alle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole debba tradursi in taluni limiti all’utilizzo delle informazioni provenienti da tali dichiarazioni nelle motivazioni delle decisioni della Commissione che constatano una infrazione.

116.

Rilevo, a tal riguardo, che la tutela contro la divulgazione riguarda le informazioni sensibili, a prescindere dal supporto su cui esse sono presentate. Ne consegue che se le dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole sono protette, tale tutela si estende, in via di principio, anche alla loro trascrizione contenuta in altri documenti.

117.

Tale considerazione sembra essere condivisa dalla Commissione. Nel suo intervento in qualità di amicus curiae dinanzi a un giudice del Regno Unito nel novembre 2011 ( 46 ), la Commissione ha sostenuto che le riserve attinenti alla divulgazione delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole si applicano anche nel caso della divulgazione della versione riservata della sua decisione in una controversia civile, dal momento che tale decisione contiene le citazioni delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole.

118.

Il fatto che le informazioni contenute nelle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole debbano essere protette anche quando sono trascritte in un altro documento implica che la Commissione deve esercitare una certa cautela in merito al loro utilizzo nella versione pubblica delle sue decisioni.

119.

Ciononostante rilevo che la tutela delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole è giustificata dall’interesse pubblico di garantire l’attrattività dei programmi di trattamento favorevole, strumento essenziale per l’individuazione delle intese ( 47 ). Orbene, la ricorrente non può far valere siffatto interesse pubblico contro la Commissione.

120.

Non è certo se la tutela in esame si basi anche sullo specifico interesse del richiedente il programma di trattamento favorevole ( 48 ).

121.

A mio parere, la sussistenza di un interesse di tal genere può essere dedotta dal funzionamento dei programmi di trattamento favorevole.

122.

Infatti, quando l’autorità pubblica stabilisce il programma di trattamento favorevole, essa crea un quadro giuridico che incentiva una impresa a denunciare volontariamente la propria partecipazione all’infrazione e, quindi, a rinunciare al proprio diritto di non autoincriminarsi. Ne consegue un nesso di fiducia tra il richiedente e la Commissione, simile a quello esistente tra quest’ultima e l’informatore o il denunciante nei procedimenti in materia di concorrenza ( 49 ). L’impresa che decide di rinunciare al proprio diritto di non autoincriminarsi deve poter adottare tale decisione in piena cognizione di causa. Pertanto, essa può prevedere che la Commissione, nell’usare informazioni comunicate in tale specifico contesto, terrà conto dei suoi interessi.

123.

Tuttavia, anche supponendo che se ne possa dedurre un legittimo affidamento in merito al trattamento riservato, tale affidamento riguarderebbe solo la divulgazione delle informazioni ottenute nel quadro della cooperazione in un contesto che consente di risalire alla loro fonte e non riguarderebbe la tutela di dette informazioni in quanto tali.

124.

La predetta considerazione deriva dal fatto che la tutela delle informazioni di cui trattasi non consegue dal loro contenuto intrinsecamente sensibile, bensì dalla combinazione tra il contenuto e le circostanze riguardanti la comunicazione alla Commissione ( 50 ).

125.

Pertanto, a mio parere, anche se la Commissione deve esercitare una certa cautela quanto all’uso di tali informazioni allorché pubblica le sue decisioni, i limiti alla divulgazione che derivano dall’interesse legittimo del richiedente il trattamento favorevole riguardano solo le informazioni che consentono di individuare il loro nesso con la dichiarazione effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole. Solo la divulgazione di tali informazioni consentirebbe al lettore di ricostruire l’esatto contenuto dei passaggi delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole, il che equivarrebbe alla loro parziale divulgazione.

126.

Invece, ritengo che la Commissione debba disporre di un potere discrezionale per quanto concerne l’uso, nelle versioni pubbliche delle sue decisioni, degli altri elementi provenienti dalle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole.

127.

Da un lato, la Commissione deve beneficiare di un ampio margine discrezionale quando descrive il funzionamento dell’intesa nella sua decisione, compreso nella versione pubblica. In numerose indagini le dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole costituiscono, almeno per alcuni episodi dell’infrazione e a condizione di essere suffragate da altri elementi indipendenti, la principale fonte di prova. Se dalla decisione dovesse essere eliminata qualsiasi informazione proveniente da tali dichiarazioni, la decisione potrebbe risultare inutile in quanto fonte di informazione in merito a una infrazione. Orbene, occorre prendere in considerazione il fatto che, tenuto conto della circostanza che il fascicolo della Commissione è protetto dalla presunzione generale di cui alla sentenza Commissione/EnBW ( 51 ), la versione non riservata della decisione della Commissione costituisce una importante fonte di informazioni per i terzi che si ritengono lesi dall’intesa ( 52 ). La possibilità, per tali terzi, di proporre azioni civili potrebbe, così, essere indebitamente limitata.

128.

Dall’altro lato, decidendo di denunciare l’intesa, il richiedente il trattamento favorevole deve essere consapevole del fatto che le informazioni trasmesse nel quadro della sua cooperazione costituiranno una importante fonte di informazioni e che saranno ampiamente utilizzate dalla Commissione per constatare e descrivere i fatti, anche nella versione non riservata della decisione. Pertanto, esso deve accettare che, salve le citazioni dirette delle sue dichiarazioni e altre informazioni che consentono di individuarlo come fonte, le informazioni trasmesse alla Commissione siano riprese nella decisione di quest’ultima, compresa la versione pubblica.

129.

Rilevo che, decidendo di cooperare con la Commissione, il richiedente può ragionevolmente prevedere che la riservatezza della sua cooperazione non può essere pienamente protetta. L’identità del richiedente il trattamento favorevole sarà conosciuta dal pubblico a partire dall’adozione della decisione della Commissione. Inoltre, anche se è possibile prevedere che la Commissione adotti ragionevoli misure al fine di eliminare la fonte delle prove ottenute nel quadro della cooperazione, è inevitabile che chi legga la decisione e sia a conoscenza dell’identità del richiedente o dei richiedenti il trattamento favorevole possa essere indotto a speculare sul fatto che una o alcune delle informazioni derivano dalla loro cooperazione.

b) Sulla prima parte

130.

Con la prima parte la ricorrente contesta l’applicazione, ai punti da 84 a 86 della sentenza impugnata, della presunzione dei cinque anni basata sul fatto che le informazioni commerciali erano datate.

131.

Secondo la prassi della Commissione ( 53 ) e la giurisprudenza del Tribunale sviluppata nel quadro delle domande di riservatezza ( 54 ), le informazioni commerciali che risalgono a cinque anni addietro o più devono, di norma, essere considerate non riservate, a meno che, eccezionalmente, l’impresa interessata non dimostri che tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della sua posizione commerciale.

132.

Tale prassi si basa sulla considerazione generale secondo cui le informazioni commerciali perdono il loro carattere sensibile con il decorso del tempo. La predetta considerazione giustifica, a mio parere, l’applicazione di una presunzione legata a un periodo fisso ricavato dall’esperienza, presunzione che l’impresa interessata può rovesciare mediante prova contraria.

133.

Rilevo che la predetta presunzione non esclude che la riservatezza di talune informazioni commerciali sia mantenuta oltre tale periodo di cinque anni. La sua applicazione resta, quindi, conforme alla considerazione secondo cui le eccezioni in materia di accesso ai documenti possono potenzialmente applicarsi per un periodo di trent’anni, ovvero, se necessario, anche oltre ( 55 ).

134.

Preciso che tutte tali considerazioni riguardano le informazioni commerciali sensibili e non si applicano alle informazioni la cui riservatezza sia rivendicata sulla base di un altro motivo.

135.

Nella fattispecie la ricorrente critica i punti da 84 a 86 della sentenza impugnata, sostenendo che le informazioni provenienti da una dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole non perdono la loro riservatezza a causa del mero corso del tempo. Essa ritiene che la tutela di siffatte informazioni non possa essere limitata a un periodo stabilito in modo rigido.

136.

Tale critica deriva, a mio parere, da una erronea lettura della sentenza impugnata.

137.

Ai punti da 84 a 86 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui la pubblicazione prevista conteneva informazioni commerciali riservate, relative ai suoi rapporti d’affari e alla sua politica dei prezzi (prima parte del terzo motivo del ricorso in primo grado).

138.

Il rigetto di tale argomento non pregiudica l’esame, da parte del Tribunale, del distinto argomento della ricorrente vertente sul fatto che le informazioni di cui trattasi devono essere protette contro la divulgazione per il motivo che esse provengono da una dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole (seconda parte del terzo motivo, punti da 88 a 122 della sentenza impugnata).

139.

Sostenendo che la presunzione di cinque anni non può applicarsi alle informazioni contenute nella dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole la ricorrente non tiene conto, quindi, del fatto che l’applicazione di tale presunzione, ai punti da 84 a 86 della sentenza impugnata, concerne soltanto il suo argomento vertente sulle informazioni commerciali sensibili.

140.

Pertanto, ritengo che la prima parte del motivo sia infondata.

c) Sulla seconda parte

141.

La ricorrente sostiene che le informazioni di cui trattasi, contenute nella sua dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole, beneficiano della tutela del segreto professionale, cosicché, tenuto conto dell’articolo 339 TFUE e dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, la Commissione non può includerle nella versione pubblica della sua decisione, salvo in presenza di un interesse pubblico prevalente, il che non sarebbe stato dimostrato nel caso di specie.

142.

Tale argomentazione si basa sulla premessa secondo cui l’utilizzo delle informazioni provenienti da una dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole nella versione pubblica della decisione della Commissione equivale alla parziale divulgazione della stessa dichiarazione.

143.

Orbene, tenuto conto delle mie precedenti osservazioni ( 56 ), tale premessa è inesatta.

144.

Infatti, se è vero che la Commissione deve prendere in considerazione la riservatezza della dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole quando utilizza, nella versione pubblica della sua decisione, le informazioni in essa contenute, le limitazioni a tal riguardo concernono le informazioni che consentono di dedurre la loro provenienza, vale a dire, principalmente, le citazioni dirette della dichiarazione e i riferimenti alle fonti.

145.

Pertanto, anche supponendo che la ricorrente benefici di un particolare interesse alla riservatezza delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole, il che è contestato dalla Commissione nel caso di specie, il predetto interesse potrebbe solo ostare alla pubblicazione dei passaggi della decisione che contengono le citazioni dirette della dichiarazione o i riferimenti alla fonte.

146.

Orbene, la divulgazione di siffatte informazioni non è oggetto della presente causa.

147.

Infatti, la Commissione afferma di aver eliminato, nella versione non riservata più dettagliata, di cui è prevista la pubblicazione, tutte le informazioni da cui era possibile dedurre che esse provenivano da dichiarazioni o da documenti trasmessi alla Commissione nel quadro della cooperazione a titolo del programma di trattamento favorevole, eliminando nel testo principale e nelle note a piè di pagina qualsiasi nesso tra le informazioni e il fatto che esse provenivano dal richiedente il trattamento favorevole.

148.

Pertanto, come risulta dal punto 139 della sentenza impugnata, sono state eliminate tutte le informazioni che potevano consentire di individuare direttamente o indirettamente la fonte delle informazioni provenienti dalla dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole della ricorrente.

149.

Nei limiti in cui la ricorrente sostiene, nel quadro dell’impugnazione, che i passaggi non eliminati contengono ancora citazioni letterali della sua dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole, occorre esaminare tale argomento alla luce di ciò che la ricorrente intende per «citazione letterale».

150.

Infatti, la ricorrente sostiene che tale nozione include non soltanto le «citazioni parola per parola e indicate come tali», bensì anche «i passaggi che riproducono letteralmente, ma (i) senza essere indicati come citazione o (ii) utilizzando il discorso diretto, il tenore letterale delle dichiarazioni ufficiali d’impresa», e afferma che, a tal riguardo, non è sufficiente che la Commissione elimini il nome dell’impresa citata o il riferimento concreto al documento contenuto nel fascicolo della Commissione. La ricorrente fa valere che, dal momento che essa è ritenuta, al punto 85 della decisione sul perossido di idrogeno e perborato, come la principale fonte delle informazioni della Commissione, i terzi la considereranno a priori come la fonte di almeno un numero elevato delle citazioni contenute nella decisione.

151.

Orbene, come ho già affermato ( 57 ), se è vero che si può prevedere che la Commissione adotterà misure ragionevoli al fine di eliminare la fonte delle prove ottenute nel quadro della cooperazione, è inevitabile che chi legga la decisione e sia a conoscenza dell’identità del richiedente o dei richiedenti il trattamento favorevole possa essere indotto a speculare sul fatto che una o alcune delle informazioni derivano dalla loro cooperazione. Tale considerazione non è sufficiente a mantenere una legittima riserva in merito alla pubblicazione dei passaggi di cui trattasi. Pertanto, ad eccezione delle citazioni dirette delle dichiarazioni e delle altre informazioni che consentono di individuare la fonte, che non sono interessate dall’argomentazione fatta valere dalla ricorrente, quest’ultima non può validamente opporsi alla pubblicazione, nella decisione della Commissione, delle informazioni relative all’infrazione contenute nella sua dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole.

152.

Non sono altresì persuaso dalla tesi della ricorrente, secondo cui il Tribunale ha violato i criteri relativi all’accesso ai documenti, contemplati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

153.

È vero che la Corte ha dichiarato che, per quanto concerne l’accesso pubblico ai documenti contenuti nel suo fascicolo relativo al procedimento in materia di concorrenza, la Commissione ha potuto far valere una presunzione generale di contrarietà di tale divulgazione agli interessi contemplati all’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 ( 58 ).

154.

Tuttavia, la predetta presunzione, stabilita in favore della Commissione e che consente a quest’ultima di rinunciare all’esame individuale dei documenti contenuti nel suo fascicolo, non può, a mio parere, essere fatta valere contro la stessa Commissione. Infatti, quando essa espone, nella versione pubblica della sua decisione, lo svolgimento delle infrazioni, la Commissione non può muovere dalla presunzione secondo cui tutto il suo fascicolo è riservato. Come dichiarato dal Tribunale al punto 92 della sentenza impugnata, siffatta interpretazione non solo priverebbe del suo contenuto l’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, ma avrebbe anche l’effetto pratico di rovesciare l’onere della prova che, in materia di trattamento riservato, incombe al richiedente.

155.

La ricorrente non può, dunque, far valere utilmente la giurisprudenza del Tribunale secondo cui le informazioni devono essere ritenute protette dal segreto professionale, nei limiti in cui la loro riservatezza risulta da un’eccezione al diritto di accesso ai documenti prevista all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 ( 59 ).

156.

Infine, la ricorrente sostiene, a mio parere erroneamente, che la soluzione adottata dal Tribunale consente alla Commissione di pubblicare liberamente qualsiasi informazione proveniente da una dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole.

157.

Rilevo che risulta dalla decisione controversa che la Commissione ha accolto talune richieste della ricorrente, in particolare quelle vertenti sull’eliminazione dei riferimenti alla fonte delle informazioni. Tali richieste non erano, quindi, più oggetto della controversia dinanzi al Tribunale.

158.

In proposito, ai punti da 136 a 139 della sentenza impugnata il Tribunale ha effettuato una distinzione tra la pubblicazione delle informazioni provenienti dalle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole e la divulgazione delle stesse dichiarazioni, facendo riferimento al fatto che la Commissione ha eliminato tutte le informazioni tali da consentire di individuare direttamente o indirettamente la fonte delle informazioni comunicate nel quadro del programma di trattamento favorevole ( 60 ). Inoltre, risulta dal punto 141 della sentenza impugnata che la tutela concessa alla versione riservata di una decisione della Commissione è giustificata, segnatamente, dalla circostanza che essa contiene indicazioni relative alla fonte delle informazioni comunicate nel quadro del programma di trattamento favorevole e che tale versione riservata può, quindi, riportare dichiarazioni autoincriminanti formulate da tali imprese. Se ne può dedurre che la medesima riserva si applica alla versione non riservata di una decisione della Commissione, da cui dovrebbero essere eliminate siffatte indicazioni relative alla fonte delle informazioni.

159.

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalle predette motivazioni della sentenza impugnata non risulta che il margine di valutazione della Commissione in materia di pubblicazione delle informazioni ottenute nel quadro della cooperazione sia illimitato.

160.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritengo che il Tribunale abbia correttamente respinto l’argomento della ricorrente relativo alla riservatezza delle informazioni comunicate a titolo del programma di trattamento favorevole.

d) Sulla terza parte

161.

In subordine rispetto alle precedenti parti, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale ai punti da 106 a 111 della sentenza impugnata, la terza condizione relativa alla qualificazione in quanto segreto professionale contemplata dalla giurisprudenza di cui alla sentenza Bank Austria Creditanstalt/Commissione ( 61 ), ossia quella relativa alla sussistenza di interessi oggettivamente meritevoli di tutela, sarebbe soddisfatta nel caso di specie.

162.

La ricorrente contesta il rigetto della sua argomentazione secondo cui la pubblicazione prevista interferirebbe in modo ingiustificato nei ricorsi civili pendenti o futuri. In proposito essa afferma che il Tribunale ha distorto la sua argomentazione constatando che essa mirava, in sostanza, a proteggersi da un’eventuale condanna, da parte di un giudice nazionale, al risarcimento del danno, il che non costituisce un interesse meritevole di tutela (punti 109 e 110 della sentenza impugnata). La ricorrente ritiene che il suo interesse non consiste nell’evitare il pagamento del risarcimento del danno, ma nell’evitare di subire un trattamento discriminatorio nel quadro di tali azioni per il risarcimento del danno, in quanto la divulgazione di informazioni provenienti dalla sua dichiarazione le arrecherebbe uno svantaggio rispetto agli altri partecipanti all’intesa.

163.

Rilevo che, come risulta in particolare dai punti 103 e 104 della sentenza impugnata, la pubblicazione, più dettagliata, prevista dalla Commissione riguardava segnatamente le motivazioni della decisione sul perossido di idrogeno e perborato relative al funzionamento dell’intesa e sarebbe, quindi, stata tale da consentire a terzi lesi di provare più agevolmente la responsabilità civile tanto della ricorrente che delle altre imprese che hanno partecipato all’infrazione. Si tratta, dunque, di informazioni che facilitano l’accertamento della responsabilità di tutti i partecipanti all’intesa.

164.

A tal riguardo, anche supponendo che la ricorrente possa legittimamente far valere il suo interesse ad evitare che sia dimostrato un nesso tra le informazioni fornite e se stessa, in quanto fonte di informazioni, tale interesse è garantito mediante l’eliminazione delle citazioni dirette e delle altre informazioni che consentono di individuare la fonte.

165.

Qualora, invece, la ricorrente intendesse far valere il suo interesse ad occultare l’importanza del ruolo che essa ha giocato nell’organizzazione dell’infrazione, che si evince dalle informazioni di cui trattasi, affinché tale elemento non sia fatto valere nel quadro di azioni per il risarcimento del danno o di azioni di regresso, non si tratta, dunque, come afferma la Commissione facendo riferimento ai punti 107 e 110 della sentenza impugnata e alla giurisprudenza della Corte ivi citata, di un interesse meritevole di tutela, tenuto conto del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da una condotta lesiva della concorrenza.

166.

Ritengo, pertanto, che la terza parte sia infondata.

e) Sulla quarta parte

167.

Con la quarta parte la ricorrente critica i punti da 124 a 126 della sentenza impugnata, facendo valere la violazione del suo diritto al rispetto della vita privata sancito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

168.

Come rilevato dal Tribunale al punto 124 della sentenza impugnata, le informazioni fornite alla Commissione dalle imprese fanno parte della loro attività privata e sono in quanto tali soggette al rispetto della vita privata.

169.

Il Tribunale ha, poi, dichiarato che, sebbene siffatto rispetto si imponga alle informazioni acquisite nell’ambito di un’indagine riguardante un’infrazione al diritto dell’Unione in materia di intese, il soggetto interessato non può farlo valere per lamentare un danno alla sua reputazione che risulterebbe prevedibilmente da proprie azioni (punto 125 della sentenza impugnata). Il rispetto della vita privata non può, dunque, ostare alla divulgazione di informazioni attinenti alla partecipazione di un’impresa a un’infrazione al diritto della concorrenza constatata dalla Commissione (punto 126 della sentenza impugnata).

170.

La ricorrente sostiene che la predetta considerazione non si applica nel caso di specie, dal momento che la divulgazione delle informazioni di cui trattasi non risulterebbe prevedibilmente dalla sua partecipazione all’infrazione.

171.

Rilevo che la ricorrente non contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui essa non può legittimamente far valere un danno alla sua reputazione derivante dalla pubblicazione delle informazioni attinenti alle sue attività illecite, dal momento che tale danno è prevedibile e risulta dalle sue azioni. Tale affermazione si basa, peraltro, sulla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, con la quale il Tribunale ha tracciato un parallelo ( 62 ).

172.

Orbene, fatta salva la prospettazione di un danno al diritto alla reputazione, prospettazione esaminata e respinta dal Tribunale, la ricorrente non indica in che modo la divulgazione delle informazioni di cui trattasi si ripercuoterebbe sul suo diritto al rispetto della vita privata.

173.

Ritengo, dunque, che la quarta parte debba essere respinta e, conseguentemente, il secondo motivo nel suo insieme.

C – Sul terzo motivo

174.

Con il suo terzo motivo la ricorrente fa valere l’errore di diritto asseritamente commesso dal Tribunale nella valutazione dei principi di certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

175.

La ricorrente contesta, in sostanza, il rigetto della sua argomentazione secondo cui la nuova pubblicazione della decisione sul perossido di idrogeno e perborato lederebbe gravemente il suo legittimo affidamento, segnatamente in quanto essa equivarrebbe, da un lato, alla revoca di una decisione favorevole adottata in occasione della prima pubblicazione nel 2007 e, dall’altro, alla modifica della precedente prassi della Commissione.

1. Sentenza impugnata

176.

Ai punti da 159 a 163 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato e respinto, in quanto infondata, l’argomentazione della ricorrente, fatta valere nell’ambito del quarto motivo, secondo cui la pubblicazione di una prima versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato nel 2007 costituisce la fonte delle sue legittime aspettative.

177.

Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione disponeva della libertà di pubblicare volontariamente una versione della sua decisione sul perossido di idrogeno e perborato più completa rispetto al minimo necessario e di includervi anche informazioni la cui pubblicazione non è richiesta, nei limiti in cui la loro divulgazione non sia incompatibile con la tutela del segreto professionale. In tale contesto, la mera circostanza che la Commissione abbia pubblicato una prima versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato nel 2007 e che non abbia qualificato quest’ultima come provvisoria non ha potuto fornire alla ricorrente alcuna precisa garanzia quanto al fatto che non sarebbe stata successivamente pubblicata una nuova versione non riservata, più dettagliata, di tale medesima decisione. La predetta successiva pubblicazione poteva in particolare tener conto del fatto che, con il decorso del tempo, le informazioni commerciali sensibili erano divenute storiche.

2. Argomenti delle parti

178.

La ricorrente critica il rigetto, ai punti da 136 a 165 della sentenza impugnata, del suo argomento vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

179.

In primo luogo, la ricorrente considera che il Tribunale ha violato la giurisprudenza della Corte secondo cui gli atti amministrativi leciti, favorevoli a un singolo, non possono in via di principio essere ritirati o revocati ( 63 ). La ricorrente sostiene a tal riguardo che, pubblicando nel 2007 la prima versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato, la Commissione ha accettato le eliminazioni richieste dalla ricorrente e ha posto fine alla procedura di pubblicazione, adottando una decisione favorevole alla ricorrente – la cui revoca, prevista dalla decisione controversa, violerebbe i requisiti fissati dalla giurisprudenza.

180.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto il suo argomento vertente sulla modifica della precedente prassi della Commissione. Secondo la ricorrente, anche supponendo che la Commissione sia libera di modificare la propria prassi derivante dalla comunicazione sulla cooperazione del 2006 e di abbassare il livello di tutela delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole – per i casi futuri – essa non può, invece, intervenire, a discapito della ricorrente, su una situazione di fatto in ordine alla quale ha già statuito mediante la pubblicazione del 2007.

181.

La Commissione contesta tali argomentazioni rinviando, in sostanza, alla rilevante motivazione della sentenza impugnata.

3. Analisi

182.

L’argomentazione sviluppata dalla ricorrente in seno al presente motivo comprende, essenzialmente, due parti vertenti, con riferimento alla prima, sulla violazione delle condizioni di revoca di un atto amministrativo e, con riferimento alla seconda, sulla violazione del legittimo affidamento a causa dell’asserita modifica, da parte della Commissione, della sua prassi.

a) Sulla prima parte

183.

Conformemente a una costante giurisprudenza, la revoca retroattiva di un atto amministrativo individuale è generalmente soggetta a condizioni molto restrittive. La Corte ha riconosciuto il diritto delle istituzioni dell’Unione alla revoca di un atto illegittimo, a condizione che tale revoca avvenga entro un termine ragionevole e nel rispetto del legittimo affidamento del beneficiario ( 64 ). Se ne può dedurre che la revoca di un atto individuale legittimo, generatore di diritti, è in via di principio esclusa ( 65 ).

184.

Le garanzie concesse all’interessato in tale contesto sono riconosciute unicamente nella misura in cui l’atto di cui trattasi è generatore di diritti, nel senso che esso incide sulla situazione giuridica dell’interessato ( 66 ).

185.

Nel caso di specie la ricorrente sostiene che, pubblicando nel 2007 una prima versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato, la Commissione ha accettato le eliminazioni richieste dalla ricorrente e che siffatta decisione non può essere revocata.

186.

Al fine di rispondere a tale argomentazione occorre stabilire se, nell’ambito della pubblicazione del 2007, la Commissione si sia pronunciata sulla riservatezza delle informazioni che non sono state incluse nella versione della decisione sul perossido di idrogeno e perborato all’epoca pubblicata.

187.

Rilevo che, come risulta dal punto 163 della sentenza impugnata, la Commissione non ha adottato alcuna specifica decisione tale da essere esaminata in quanto impegno nei confronti della ricorrente a non pubblicare in futuro nessuna delle informazioni eliminate nel 2007.

188.

L’argomentazione della ricorrente solleva, quindi, la questione se la Commissione si sia pronunciata implicitamente sulla riservatezza delle informazioni non pubblicate nel 2007 per il mero fatto di non averle incluse nella versione non riservata all’epoca pubblicata.

189.

A mio parere la sussistenza di siffatta decisione implicita non può essere dedotta dalle circostanze relative alla pubblicazione effettuata nel 2007. Infatti, come constatato al punto 161 della sentenza impugnata, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale al fine di definire la portata delle informazioni pubblicate in applicazione dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Non si può in alcun modo dedurre da tale disposizione che la Commissione deve prendere una posizione definitiva a tal riguardo in occasione della prima pubblicazione.

190.

Vi sono, per contro, numerosi motivi idonei a giustificare la nuova pubblicazione, più dettagliata, di una decisione.

191.

Infatti, al fine di consentire al pubblico di essere a conoscenza della motivazione della sua decisione, la Commissione deve tener conto del principio di trasparenza e deve redigere con prontezza una versione non riservata, perlomeno provvisoria, della sua decisione contenente gli elementi non contemplati dalle richieste di riservatezza in ordine alle quali non è possibile statuire immediatamente ( 67 ). La necessità di trasparenza, tenuto conto dei termini rigorosi di cui al regolamento n. 1049/2001, può quindi giustificare più pubblicazioni successive della medesima decisione.

192.

Inoltre, come rilevato dal Tribunale al punto 162 della sentenza impugnata, la nuova pubblicazione può essere giustificata dalla circostanza che talune informazioni riservate possono perdere il loro carattere sensibile con il decorso del tempo.

193.

In tali condizioni, come constatato correttamente dal Tribunale ai punti 106 e 161 della sentenza impugnata, la mera circostanza che la versione non riservata della decisione sul perossido di idrogeno e perborato pubblicata nel 2007 non fosse qualificata come «provvisoria» non è sufficiente a dimostrare che la Commissione ha adottato una posizione definitiva sulla portata della pubblicazione, impegnandosi implicitamente a non pubblicare in futuro una nuova versione non riservata, più dettagliata, della predetta decisione.

194.

Propongo, dunque, di respingere la prima parte.

b) Sulla seconda parte

195.

Dalle argomentazioni della ricorrente risulta che essa fa valere la violazione del principio del legittimo affidamento asseritamente derivante dalla modifica della prassi della Commissione, a prescindere dalla riservatezza o meno delle informazioni di cui trattasi.

196.

Ricordo che, secondo una consolidata giurisprudenza, il diritto di avvalersi della tutela del legittimo affidamento presuppone che rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all’interessato dalle autorità competenti dell’Unione ( 68 ).

197.

Rilevo che gli impegni della Commissione contenuti nelle comunicazioni sulla cooperazione del 2002 e sulla cooperazione del 2006 riguardano soltanto la divulgazione delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole e di altri documenti nell’ambito del programma di trattamento favorevole (punti 137 e 138 della sentenza impugnata).

198.

Pertanto, a mio parere, anche supponendo che tali comunicazioni costituiscano la fonte delle legittime aspettative in merito al rispetto della riservatezza delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole, siffatte aspettative non riguardano in ogni caso il fatto che le informazioni relative all’infrazione contenute in tali dichiarazioni non saranno incluse nella versione pubblica della decisione della Commissione.

199.

Ritengo, quindi, che l’argomentazione della ricorrente vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento derivante dalla modifica della prassi della Commissione non possa essere accolta.

200.

Rilevo che è chiaramente auspicabile che il funzionamento del programma di trattamento favorevole sia attorniato da condizioni chiare e prevedibili per i richiedenti ( 69 ). Osservo del pari che, all’epoca, la Commissione non aveva stabilito precisi orientamenti relativi alla preparazione delle versioni pubbliche delle sue decisioni, facendo riferimento in proposito alla problematica dell’uso delle informazioni acquisite nel quadro del programma di trattamento favorevole. Tuttavia, tale mera circostanza non è in grado di fondare la constatazione secondo cui la Commissione ha violato precise rassicurazioni date alla ricorrente.

201.

Pertanto, propongo di respingere il terzo motivo e, quindi, l’impugnazione nel suo insieme.

D – Osservazioni finali

202.

Alla fine della mia analisi desidero formulare qualche osservazione di ordine generale sul sistema di divulgazione delle prove istituito dalla direttiva 2014/104. È vero che tale direttiva è successiva ai fatti di cui al procedimento principale, tuttavia, a mio parere, essa dovrebbe cionondimeno essere presa in considerazione dalla Commissione qualora quest’ultima effettuasse la prevista pubblicazione in esito alla presente impugnazione.

203.

La direttiva 2014/104 pone fine al dibattito sulla portata della tutela delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole. Essa impone la tutela assoluta di tali dichiarazioni contro la divulgazione nelle azioni per il risarcimento del danno, effettuando in particolare una distinzione tra tali dichiarazioni e le preesistenti informazioni, che possono essere divulgate. Pertanto, la predetta soluzione garantisce, per via legislativa, il giusto equilibrio tra gli opposti interessi ( 70 ).

204.

A mio parere la tutela assoluta delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole non impone il medesimo livello di tutela alle informazioni di fatto sull’infrazione che sono in esse contenute, nel contesto della pubblicazione delle decisioni della Commissione. L’accesso del pubblico alle informazioni relative ai fatti integranti l’infrazione è un elemento essenziale delle azioni per il risarcimento del danno, in quanto consente ai terzi lesi di informarsi sullo svolgimento dell’intesa e facilita l’accertamento dei fatti relativi alla sussistenza e alla portata della responsabilità, nei confronti di tutti i partecipanti ad essa.

205.

Se la tutela assoluta concessa dalla direttiva 2014/104 alle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole dovesse essere estesa alle informazioni relative ai fatti integranti l’infrazione, contenute in tali dichiarazioni, il delicato equilibrio istituito da tale direttiva potrebbe essere rimesso in discussione. Una così ampia tutela dei documenti relativi a un programma di trattamento favorevole non può essere dedotta dalla direttiva 2014/104, in mancanza di esplicite disposizioni in tal senso. Per contro, tale direttiva prevede specificamente, al considerando 26, che le limitazioni applicabili alla divulgazione delle prove non dovrebbero impedire alle autorità garanti della concorrenza di pubblicare le loro decisioni conformemente al diritto dell’Unione o al diritto nazionale applicabile.

206.

Pertanto, a mio parere le informazioni contenute nelle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole possono essere utilizzate nelle versioni pubbliche delle decisioni della Commissione solo a condizione che in esse sia eliminato il nesso che consente di individuare la loro fonte ( 71 ).

207.

Infatti, anche supponendo che un richiedente il trattamento favorevole possa legittimamente nutrire un’aspettativa in merito al trattamento riservato della sua dichiarazione effettuata al fine di beneficiare del trattamento favorevole, tenuto conto del fatto che la sua partecipazione al programma di trattamento favorevole comporta la rinuncia al suo diritto di non autoincriminarsi, tale aspettativa riguarderebbe soltanto la tutela della dichiarazione in quanto tale, delle sue citazioni letterali nonché di altre informazioni la cui fonte potrebbe essere direttamente ricollegata a tale dichiarazione. Tale aspettativa non comprende, invece, la divulgazione delle informazioni di fatto relative all’infrazione.

208.

Infine, osservo che la tensione tra l’applicazione del diritto della concorrenza da parte delle autorità pubbliche e il ruolo delle azioni per il risarcimento del danno è evidente in diversi contesti. Gli interessi dei richiedenti il trattamento favorevole sono del pari tutelati mediante altri strumenti, che pregiudicano in modo inferiore gli interessi dei terzi lesi, in particolare limitando la loro responsabilità in solido ( 72 ).

VIII – Conclusione

209.

Alla luce delle suesposte considerazioni propongo alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Evonik Degussa GmbH alle spese, comprese quelle del procedimento sommario.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) T‑341/12, EU:T:2015:51; in prosieguo: la «sentenza impugnata».

( 3 ) Decisione della Commissione, del 24 maggio 2012, recante rigetto della domanda di trattamento riservato proposta dalla Evonik Degussa, in applicazione dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere‑auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (caso COMP/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato; in prosieguo: la «decisione controversa»).

( 4 ) Rilevo che la questione relativa alla divulgazione e alla riservatezza nel contesto del contenzioso in materia di risarcimento danni è di recente stata oggetto dei dibattiti nel quadro del XXVII congresso FIDE (FIDE XXVII Congress Proceedings Vol. 2. Private Enforcement and Collective Redress in European Competition Law, Budapest 2016, v. domande da 44 a 55).

( 5 ) Oltre a quella pronunciata nella presente causa, tre sentenze del Tribunale hanno affrontato la medesima questione, una delle quali è stata impugnata: sentenze del 28 gennaio 2015, Akzo Nobel e a./Commissione (T‑345/12, EU:T:2015:50); del 15 luglio 2015, AGC Glass Europe e a./Commissione (T‑465/12, EU:T:2015:505, sottoposta a impugnazione nella causa pendente C‑517/15 P), e del 15 luglio 2015, Pilkington Group/Commissione (T‑462/12, EU:T:2015:508).

( 6 ) Regolamento del Consiglio del 16 dicembre 2002 (GU 2003, L 1, pag. 1).

( 7 ) Decisione del presidente della Commissione europea del 13 ottobre 2011 (GU 2011, L 275, pag. 29).

( 8 ) GU 2002, C 45, pag. 3.

( 9 ) Il quinto motivo verteva sulla violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, nonché sulla violazione della comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE], degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU 2005, C 325, pag. 7; in prosieguo: la «comunicazione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio»).

( 10 ) Decisione della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU 2001, L 162, pag. 21).

( 11 ) V. sentenze del Tribunale del 30 maggio 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commissione (T‑198/03, EU:T:2006:136, punto 34), e del 12 ottobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione (T‑474/04, EU:T:2007:306, punto 66).

( 12 ) V., rispettivamente, regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1) e articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43),

( 13 ) Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18).

( 14 ) V. sentenze del 24 giugno 1986, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione (53/85, EU:C:1986:256, punto 28); del 19 maggio 1994, SEP/Commissione (C‑36/92 P, EU:C:1994:205, punto 37); del 14 febbraio 2008, Varec (C‑450/06, EU:C:2008:91, punto 49), nonché del 29 marzo 2012, Interseroh Scrap and Metals Trading (C‑1/11, EU:C:2012:194, punto 43).

( 15 ) L’ambito dell’appropriazione illecita di segreti aziendali è stato recentemente armonizzato dalla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti aziendali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1). Tale direttiva non pregiudica le norme relative alla trasmissione di informazioni alle autorità amministrative [articolo 1, paragrafo 2, lettera b)].

( 16 ) La Corte ha dichiarato che si tratta di un principio generale che si applica anche alle informazioni fornite da persone fisiche, qualora tali informazioni siano per loro natura riservate. V. sentenza del 7 novembre 1985, Adams/Commissione (145/83, EU:C:1985:448, punto 34) e conclusioni che l’avvocato generale Lenz ha presentato nella causa AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/Commissione (53/85, EU:C:1986:25).

( 17 ) Nel caso di informazioni fornite a titolo puramente volontario, ma unitamente a una domanda di trattamento riservato al fine di proteggere l’anonimato dell’informatore, l’istituzione che accetta di ricevere tali informazioni è tenuta a rispettare una condizione di tal genere (v. sentenza del 7 novembre 1985, Adams/Commissione, 145/83, EU:C:1985:448, punto 34; del 18 settembre 1996, Postbank/Commissione, T‑353/94, EU:T:1996:119, punto 86; del 6 luglio 2000, Volkswagen/Commissione, T‑62/98, EU:T:2000:180, punto 279, e del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione, T‑279/02, EU:T:2006:103, punto 409).

( 18 ) V., per quanto riguarda l’accesso al fascicolo, sentenze del 1o aprile 1993, BPB Industries e British Gypsum/Commissione (T‑65/89, EU:T:1993:31, punto 33), nonché del 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione (C‑310/93 P, EU:C:1995:101, punto 26). La Corte ha dichiarato che le imprese terze che consegnano alla Commissione documenti di cui esse ritengano che la consegna possa provocare rappresaglie nei loro confronti, possono farlo solo sapendo che la loro domanda di trattamento riservato sarà presa in considerazione. V., del pari, sentenze del 28 aprile 1999, Endemol/Commissione (T‑221/95, EU:T:1999:85, punto 66), e del 25 ottobre 2002, Tetra Laval/Commissione (T‑5/02, EU:T:2002:264, punto 98).

( 19 ) V. comunicazione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio, punti da 17 a 20.

( 20 ) Sentenze del Tribunale del 30 maggio 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commissione (T‑198/03, EU:T:2006:136, punto 71), e del 12 ottobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione (T‑474/04, EU:T:2007:306, punto 65).

( 21 ) Rilevo che la Corte ha già avuto l’occasione di interpretare l’obbligo di segreto professionale nel contesto del segreto prudenziale (v. sentenza del 12 novembre 2014, Altmann e a., C‑140/13, EU:C:2014:2362). Una causa pendente verte sulla questione delle condizioni in cui le informazioni comunicate all’autorità di sorveglianza dei mercati finanziari rientrino nella nozione di «informazioni riservate» (causa pendente Baumeister, C‑15/16).

( 22 ) V. considerando 3 e 8 della decisione 2011/695. Un’analoga funzione è stata introdotta in taluni Stati membri, in particolare il Procedural Adjudicator (conciliatore per le questioni procedurali) all’Office of Fair Trading (OFT) nel Regno Unito.

( 23 ) V. paragrafo 182 delle presenti conclusioni.

( 24 ) Sentenza del 24 giugno 1986 (53/85, EU:C:1986:256, punto 29).

( 25 ) In una successiva sentenza, del 15 luglio 2015, AGC Glass Europe e a./Commissione (T‑465/12, EU:T:2015:505, punto 59), il Tribunale ha dichiarato, facendo riferimento al punto 43 della sentenza impugnata, che la competenza del consigliere-auditore, per quanto concerne le informazioni riservate, si limita alle obiezioni relative «all’applicazione delle norme di diritto relative alla riservatezza delle informazioni in quanto tali» e non si estende a quelle «invocate al fine di ottenere un trattamento riservato delle informazioni lasciando impregiudicata la questione se le stesse siano per loro natura riservate».

( 26 ) V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni.

( 27 ) Sentenze del 9 giugno 1992, Lestelle/Commissione (C‑30/91 P, EU:C:1992:252, punto 28), e del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione (C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 187).

( 28 ) V., in tal senso, sentenze del 14 febbraio 1990, Delacre e a./Commissione (C‑350/88, EU:C:1990:71, punto 16), e del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba (C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punti 5354 nonché giurisprudenza ivi citata).

( 29 ) V., in tal senso, sentenze del 6 novembre 2014, Italia/Commissione (C‑385/13 P, EU:C:2014:2350, punto 116) e, per quanto riguarda la giurisprudenza del Tribunale, sentenze del 18 dicembre 2003, Olivieri/Commissione e EMEA (T‑326/99, EU:T:2003:351, punto 55); del 27 giugno 2007, Nuova Gela Sviluppo/Commissione (T‑65/04, EU:T:2007:189, punto 49); del 19 aprile 2013, Italia/Commissione (T‑99/09 e T‑308/09, EU:T:2013:200, punti da 69 a 72); del 13 dicembre 2013, Ungheria/Commissione (T‑240/10, EU:T:2013:645, punto 91), nonché dell’11 giugno 2015, Laboratoires CTRS/Commissione (T‑452/14, EU:T:2015:373, punto 60).

( 30 ) V., per un esempio nel diritto dei marchi dell’Unione, la giurisprudenza secondo cui, quando una commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) conferma la decisione dell’organo di grado inferiore, sono prese in considerazione le motivazioni delle due decisioni. V. sentenze del 17 marzo 2016, Naazneen Investments/UAMI (C‑252/15 P, EU:C:2016:178, punto 31); del 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/UAMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT) (T‑111/06, EU:T:2007:352, punto 64), e del 18 marzo 2016, El Corte Inglés/UAMI – STD Tekstil (MOTORTOWN) (T‑785/14, EU:T:2016:160, punto 42).

( 31 ) V. considerando 8 e 15 nonché articolo 1 della decisione 2011/695.

( 32 ) Sentenza del 27 febbraio 2014 (C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punto 86).

( 33 ) Sentenze del Tribunale del 30 maggio 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commissione (T‑198/03, EU:T:2006:136, punto 71), e del 12 ottobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione (T‑474/04, EU:T:2007:306, punto 65).

( 34 ) GU 2006, C 298, pag. 17.

( 35 ) Sentenza del 30 maggio 2006 (T‑198/03, EU:T:2006:136).

( 36 ) La comunicazione sulla cooperazione del 2002, applicabile all’epoca dei fatti, si riferisce, senza ulteriori precisazioni, a «qualsiasi dichiarazione scritta» fatta alla Commissione (punto 33). La nozione di «dichiarazione ufficiale d’impresa» legata a un programma di trattamento favorevole è, per contro, esplicitata ai punti da 6 a 9 e 31 della comunicazione sulla cooperazione del 2006, nonché all’articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004, modificato dal regolamento (UE) 2015/1348. V., del pari, la definizione dei termini «dichiarazione legata a un programma di clemenza» di cui all’articolo 2, punto 16, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).

( 37 ) Comunicazioni sulla cooperazione del 2002 (punti 32 e 33) e del 2006 (punto 40).

( 38 ) Comunicazione sulla cooperazione del 2006 (punti 6 e 33) e comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2004, C 101, pag. 54, punto 26; in prosieguo: la «comunicazione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE»).

( 39 ) V. comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU 2004, C 101, pag. 43, punti 40 e 41) e programma di clemenza modello della Rete europea della concorrenza (punto 30).

( 40 ) In particolare nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze del 14 giugno 2011, Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:389; v. paragrafo 17 delle conclusioni che l’avvocato generale Mazák ha presentato in tale causa, C‑360/09, EU:C:2010:782), e del 27 febbraio 2014, Commissione/EnBW (C‑365/12 P, EU:C:2014:112; v. paragrafo 31 delle conclusioni che l’avvocato generale Cruz Villalón, ha presentato in tale causa, C‑365/12 P, EU:C:2013:643).

( 41 ) V. punto 141 della sentenza impugnata.

( 42 ) Sentenza del 14 giugno 2011 (C‑360/09, EU:C:2011:389, punti 3031).

( 43 ) Sentenze del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 91), nonché del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 27).

( 44 ) Nelle sue conclusioni nella causa Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2010:782, paragrafo 44), l’avvocato generale Mazák ha proposto di limitare la possibilità di divulgare le dichiarazioni di autoincriminazione, rese volontariamente da un richiedente il trattamento favorevole.

( 45 ) Sentenza del 27 febbraio 2014 (C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punti 9293).

( 46 ) V. punto 145 della sentenza impugnata e il documento accessibile sul sito Internet della Commissione (http://ec.europa.eu/competition/court/amicus_curiae_2011_national_grid_en.pdf).

( 47 ) Infatti, la divulgazione di tali dichiarazioni rischierebbe di implicare la responsabilità civile dei richiedenti il trattamento favorevole in condizioni più sfavorevoli di quelle degli altri partecipanti all’infrazione e l’interesse a denunciare l’intesa potrebbe, in tal modo, essere compromesso. V. comunicazione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE (punto 45), comunicazione sulla cooperazione del 2006 (punto 6), e sentenza del 14 giugno 2011, Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:389, punti 2627).

( 48 ) Al paragrafo 45 delle sue conclusioni nella causa Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2010:782), l’avvocato generale Mazak ha rilevato che i richiedenti il trattamento favorevole potevano nutrire una legittima aspettativa in base alla prassi del Bundeskartellamt (Autorità federale garante della concorrenza, Germania).

( 49 ) V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni.

( 50 ) V., anche, paragrafo 42 delle presenti conclusioni.

( 51 ) Sentenza del 27 febbraio 2014 (C‑365/12 P, EU:C:2014:112).

( 52 ) Il Tribunale ha fatto riferimento a tale aspetto nella sua giurisprudenza. V. sentenza del 7 ottobre 2014, Schenker/Commissione (T‑534/11, EU:T:2014:854, punti 114115).

( 53 ) Comunicazione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio, punto 23.

( 54 ) V. ordinanze citate al punto 84 della sentenza impugnata: ordinanze del 15 novembre 1990, Rhône-Poulenc e a./Commissione (da T‑1/89 a T‑4/89 e da T‑6/89 a T‑15/89, EU:T:1990:69, punto 23); del 22 febbraio 2005, Hynix Semiconductor/Consiglio (T‑383/03, EU:T:2005:57, punto 60 e giurisprudenza ivi citata); dell’8 maggio 2012, Spira/Commissione (T‑108/07, EU:T:2012:226, punto 65), e del 10 maggio 2012, Spira/Commissione (T‑354/08, EU:T:2012:231, punto 47).

( 55 ) V. articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1049/2001 e sentenza del 28 giugno 2012, Commissione/Éditions Odile Jacob (C‑404/10 P, EU:C:2012:393, punti da 124 a 126).

( 56 ) V. paragrafi da 115 a 129 delle presenti conclusioni.

( 57 ) V. paragrafo 129 delle presenti conclusioni.

( 58 ) Sentenza del 27 febbraio 2014, Commissione EnBW (C‑365/12 P, EU:C:2014:112, punti 9293).

( 59 ) Sentenze del Tribunale del 30 maggio 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commissione (T‑198/03, EU:T:2006:136, punto 75), e del 12 ottobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commissione (T‑474/04, EU:T:2007:306, punto 64).

( 60 ) Risulta dal documento di orientamento adottato dalla Commissione successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata che quest’ultima eliminerà d’ufficio, abitualmente, nelle versioni pubbliche delle sue decisioni relative all’applicazione dell’articolo 101 TFUE, le citazioni delle dichiarazioni effettuate al fine di beneficiare del trattamento favorevole nonché le informazioni che potrebbero, direttamente o indirettamente, consentire di individuare il richiedente in quanto fonte di una data informazione trasmessa nel quadro del programma di trattamento favorevole. V. «Guidance on the preparation of public versions of Commission Decisions adopted under Articles 7 to 10, 23 and 24 of Regulation 1/2003» (26 maggio 2015), (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/guidance_on_preparation_of_public_versions_antitrust_04062015.pdf, punto 22, lettera c).

( 61 ) Sentenza del 30 maggio 2006 (T‑198/03, EU:T:2006:136).

( 62 ) V. punto 125 della sentenza impugnata.

( 63 ) Sentenza del 17 aprile 1997, de Compte/Parlamento (C‑90/95 P, EU:C:1997:198, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

( 64 ) V., in tal senso, sentenze del 3 marzo 1982, Alpha Steel/Commissione (14/81, EU:C:1982:76, punti da 10 a 12); del 26 febbraio 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Commissione (15/85, EU:C:1987:111, punti da 12 a 17); del 20 giugno 1991, Cargill/Commissione (C‑248/89, EU:C:1991:264, punto 20), e del 20 giugno 1991, Cargill (C‑365/89, EU:C:1991:266, punto 35).

( 65 ) Sentenza del 22 marzo 1961, Snupat/Alta Autorità (42/59 e 49/59, EU:C:1961:5, pag. 145).

( 66 ) Sentenze del 22 marzo 1961, Snupat/Alta Autorità (42/59 e 49/59, EU:C:1961:5, pag. 145); del 24 gennaio 2002, Conserve Italia/Commissione (C‑500/99 P, EU:C:2002:45, punto 90); del 16 dicembre 2010, Athinaïki Techniki/Commissione (C‑362/09 P, EU:C:2010:783, punto 79), nonché paragrafo 75 delle conclusioni che l’avvocato generale Bot ha presentato nella causa Jager & Polacek/UAMI (C‑402/11 P, EU:C:2012:424). V. anche, in tal senso, sentenze del 10 luglio 1997, AssiDomän Kraft Products e a./Commissione (T‑227/95, EU:T:1997:108, punto 41), nonché del 12 maggio 2011, Région Nord-Pas-de-Calais e Communauté d’Agglomération du Douaisis/Commissione (T‑267/08 e T‑279/08, EU:T:2011:209, punto 190).

( 67 ) Sentenza del 7 ottobre 2014, Schenker/Commissione (T‑534/11, EU:T:2014:854, punto 137).

( 68 ) Sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione (da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punto 132 e giurisprudenza ivi citata).

( 69 ) Nelle sue conclusioni nella causa Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2010:782, paragrafo 32), l’avvocato generale Mazák ha rilevato che la trasparenza e la prevedibilità sono necessarie ai fini dell’efficace funzionamento del programma di trattamento favorevole.

( 70 ) V. articolo 2, punti 16 e 17, e articolo 6, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2014/104. La comunicazione sulla cooperazione del 2006 e la comunicazione sulla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE sono state modificate di conseguenza (GU 2015, C 256, pag. 1 e pag. 5).

( 71 ) Anche se la direttiva 2014/104 indica, al suo considerando 26, che la deroga alla divulgazione si applica alle «citazioni letterali di una dichiarazione», ritengo che tale motivo debba essere inteso nel senso che esso tutela le dichiarazioni dalla loro parziale divulgazione in un contesto che consente di individuare la fonte della citazione.

( 72 ) V. articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2014/104.