SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

16 novembre 2017 ( *1 )

«Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità – Responsabilità extracontrattuale – Riforma dello Statuto e del RAA – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Irregolarità nel corso del procedimento di adozione degli atti – Omessa consultazione del comitato dello Statuto e delle organizzazioni sindacali – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

Nella causa T‑75/14,

Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI), con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata inizialmente da J.‑N. Louis e D. de Abreu Caldas, successivamente da J.-N. Louis, avocats,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da A. Troupiotis e E. Taneva, in qualità di agenti,

e

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da M. Bauer e A. Bisch, successivamente da M. Bauer e M. Veiga, in qualità di agenti,

convenuti,

sostenuti da

Commissione europea, rappresentata inizialmente da G. Gattinara e J. Currall, successivamente da G. Gattinara e G. Berscheid, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafi 27, 32, 46, 61, paragrafo 64, lettera b), paragrafo 65, lettera b), e paragrafo 67, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15), e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente afferma di aver subito a seguito dell’adozione del regolamento n. 1023/2013 in violazione dell’accordo relativo alla riforma del 2004, degli articoli 12 e 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 10 dello Statuto e della procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981.

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A. M. Collins, presidente, M. Kancheva (relatore) e J. Passer, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Fatti

1

Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e il Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA») sono allegati al regolamento n. 31 (CEE)/11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 1962, 45, pag. 1385).

2

Lo Statuto e il RAA sono stati modificati a più riprese a seguito della loro adozione, segnatamente dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).

3

In particolare, l’articolo 1, paragrafi 27, 32, 46, 61, paragrafo 64, lettera b), paragrafo 65, lettera b), e paragrafo 67, lettera d), del regolamento n. 1023/2013 ha modificato gli articoli 45, 52 e 66 bis dello Statuto nonché l’articolo 7 dell’allegato V e l’articolo 8 dell’allegato VII del medesimo Statuto.

4

La procedura che ha condotto all’adozione del regolamento n. 1023/2013 è iniziata il 7 settembre 2011, con la consultazione delle organizzazioni sindacali o professionali (in prosieguo: le «OSP») su un progetto di revisione dello Statuto. A tal proposito hanno successivamente avuto luogo concertazioni amministrative, tecniche e politiche tra la Commissione europea e le OSP, rispettivamente il 6 ottobre, il 28 ottobre e il 7 novembre 2011.

5

Con lettera del 21 novembre 2011 la Commissione ha presentato al comitato dello Statuto una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica dello Statuto e del RAA (in prosieguo: la «proposta di modifica dello Statuto»).

6

Con lettera del 12 dicembre 2011 il comitato dello Statuto ha informato la Commissione che esso aveva effettivamente esaminato la proposta di modifica dello Statuto, ma che, in considerazione dei voti espressi, non era stata raggiunta la maggioranza richiesta dall’articolo 20 del suo regolamento interno affinché lo stesso potesse emettere un parere su tale proposta.

7

Con lettera del 13 dicembre 2011 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea la proposta di modifica dello Statuto.

8

Il 25 aprile 2012 la commissione giuridica del Parlamento ha adottato la sua relazione sulla proposta di modifica dello Statuto.

9

Con lettera del 24 gennaio 2013 il presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha chiesto al Parlamento di chiarire la sua posizione in merito alla sua possibile partecipazione, in qualità di colegislatore, alla procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, che istituisce una procedura di concertazione trilaterale nelle relazioni con il personale.

10

Con lettera del 4 marzo 2013 il presidente del Parlamento ha declinato l’invito a partecipare alla procedura di concertazione di cui alla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, ritenendo che spetterebbe al solo Consiglio adeguare il dialogo sociale previsto da tale decisione alla nuova situazione risultante dal passaggio alla procedura legislativa ordinaria per la revisione dello Statuto, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In tale lettera, egli precisava che la commissione di concertazione istituita da detta decisione aveva l’obiettivo di assicurarsi che il parere dei funzionari fosse conosciuto dai rappresentanti degli Stati membri prima che questi ultimi legiferassero e che il Consiglio ricevesse le informazioni che gli consentissero di adottare le sue decisioni con piena cognizione dei fatti pertinenti. A suo avviso, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tale decisione era diventata, se non obsoleta, quanto meno un tema di natura puramente interna. Egli aggiungeva di non vedere come il Parlamento potesse partecipare alla commissione di concertazione, e ciò per due ragioni. La prima consisteva nell’assenza di una base giuridica di siffatta partecipazione. La seconda era la superfluità di una tale partecipazione, dato che l’obiettivo di ascoltare il parere dei rappresentanti del personale prima di legiferare era stato raggiunto con modalità più dirette e flessibili nel Parlamento. A tale ultimo riguardo, il presidente del Parlamento segnalava che, in seno al Parlamento, le discussioni erano pubbliche, le informazioni facilmente disponibili e i relatori quali i «relatori ombra» per la revisione dello Statuto mantenevano e continuavano a mantenere un dialogo costante con le OSP e le altre parti interessate in ogni fase della redazione e dell’adozione della relazione della commissione giuridica. Precisava ancora che il vicepresidente del Parlamento, il segretario generale del Parlamento nonché il capo di gabinetto del presidente del Parlamento e il direttore generale del personale del Parlamento avevano, congiuntamente, preso la parola dinanzi all’assemblea generale del personale del Parlamento in merito allo stato del fascicolo della revisione dello Statuto e che, in tale contesto, il vicepresidente del Parlamento aveva risposto dettagliatamente a tutte le criticità che erano state sollevate. Indicava inoltre che alla riunione avevano assistito, non solo membri del personale del Parlamento, ma anche membri del personale di altre istituzioni, ivi incluso del Consiglio.

11

Il 25 aprile 2013 il Consiglio ha informato le OSP di tutte le istituzioni della risposta del Parlamento del 4 marzo 2013 nonché del dibattito su un progetto di dichiarazione interpretativa della sua decisione del 23 giugno 1981.

12

Il 6 maggio 2013 il Consiglio ha adottato una dichiarazione interpretativa della sua decisione del 23 giugno 1981, ai fini della sua applicazione nell’ambito della procedura legislativa ordinaria relativa alla proposta di modifica dello Statuto.

13

Il medesimo giorno, su richiesta di due OSP, si è tenuta una riunione della commissione di concertazione. Non è stato redatto alcun resoconto di tale riunione, ma il segretario generale del Consiglio ha informato il personale del segretariato generale del Consiglio con messaggio di posta elettronica del 6 maggio 2013 di tale riunione e dello scambio di opinioni che era ivi avvenuto. Il segretario generale del Consiglio ha altresì fornito un resoconto orale di detta riunione al Coreper in data 8 maggio 2013.

14

Il 13 maggio 2013 ha avuto luogo la prima negoziazione in sede di trilogo tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. In pari data, il presidente del Coreper ha incontrato i rappresentanti delle OSP del Consiglio. Egli le ha informate degli esiti della riunione del Coreper dell’8 maggio 2013 e ha preso contezza delle loro posizioni.

15

Il 27 maggio 2013 l’assemblea generale del personale del segretariato generale del Consiglio ha chiesto al segretario generale del Consiglio di convocare la commissione di concertazione. Tale richiesta è stata confermata dall’Union syndicale fédérale il 7 giugno 2013.

16

Diverse altre riunioni di negoziazione in sede di trilogo si sono tenute sul piano politico il 28 maggio, il 3, l’11 e il 19 giugno 2013. Nel corso di tale periodo, hanno avuto luogo riunioni tecniche di esperti e riunioni informali tra il presidente del Coreper, il vicepresidente della Commissione e il relatore del Parlamento. Alla riunione del 19 giugno 2013, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sono giunti a un compromesso provvisorio sui principali elementi della riforma.

17

Il 20 giugno 2013 in risposta alla domanda dell’Union syndicale fédérale, si è tenuta una riunione della commissione di concertazione. Il presidente del Coreper ha illustrato i principali elementi del compromesso, inclusa la limitazione delle carriere all’interno del gruppo di funzioni AD ai gradi AD 12/13, e ha risposto alle domande riguardanti il pacchetto, in particolare quanto alla soppressione dell’obiettivo dell’equivalenza delle carriere prima e dopo la riforma del 2004. Il medesimo giorno, egli ha informato il Coreper degli esiti della negoziazione in sede di trilogo del 19 giugno 2013.

18

Il 21 giugno 2013 in occasione di un’assemblea generale del personale del segretariato generale del Consiglio, il direttore generale della direzione generale (DG) «Amministrazione» del Consiglio ha esposto i principali elementi del compromesso.

19

Il 25 giugno 2013 il testo provvisorio del compromesso tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione è stato inviato simultaneamente alle delegazioni degli Stati membri e ai membri della commissione di concertazione, nonché all’assemblea del personale del segretariato generale del Consiglio. Lo stesso giorno, si è tenuta un’altra riunione di negoziazione in trilogo per esaminare tale testo.

20

Il 26 giugno 2013 il Coreper ha esaminato il risultato delle negoziazioni in sede di trilogo e ha ascoltato la relazione orale del segretario generale del Consiglio sulla riunione della commissione di concertazione del 20 giugno 2013.

21

Il 27 giugno 2013 il testo del compromesso è stato votato dalla commissione giuridica del Parlamento.

22

Il mattino del 28 giugno 2013 una OSP, l’Union syndicale-Bruxelles, ha richiesto una riunione della commissione di concertazione al segretario generale del Consiglio, il quale ha respinto tale domanda con la motivazione che, da un lato, conformemente alla dichiarazione allegata alla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, la commissione di concertazione era sospesa a causa di rilevanti perturbazioni della normale attività lavorativa del Consiglio dovute a tre giorni consecutivi di sciopero e, dall’altro, la commissione giuridica del Parlamento aveva già approvato il testo del compromesso finale.

23

Lo stesso giorno il Coreper ha proceduto all’esame finale del compromesso vertente sulla modifica dello Statuto e l’ha approvato e il segretario generale del Consiglio ne ha informato tutto il personale del segretariato generale del Consiglio.

24

Con lettera del 28 giugno 2013 il presidente del Coreper ha informato il presidente della commissione giuridica del Parlamento dell’approvazione da parte del Coreper del testo del compromesso provvisorio. In tale stessa lettera, egli precisava di «essere in grado di confermare che, se il [Parlamento] adotta[sse] la sua posizione in prima lettura, conformemente all’articolo 294, paragrafo 3, TFUE, nella forma stabilita nel compromesso provvisorio contenuto nell’allegato di tale lettera (soggetto a revisione da parte dei giuristi linguisti delle due istituzioni), il Consiglio approver[ebbe], ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 4, TFUE, la posizione del [Parlamento] e l’atto sarebbe adottato nel testo corrispondente alla posizione del Parlamento, sottoposto, ove necessario, agli esperti giuridici e linguistici delle due istituzioni».

25

Il 2 luglio 2013 in seduta plenaria, il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura corrispondente al testo del compromesso convenuto con il Consiglio e la Commissione in occasione dei loro contatti informali.

26

Con lettera del 5 luglio 2013 la Commissione ha trasmesso al comitato dello Statuto la posizione in prima lettura del Parlamento del 2 luglio 2013, con la precisazione che, a suo avviso, la proposta di modifica dello Statuto, che la stessa aveva sottoposto al comitato dello Statuto il 21 novembre 2011, non era stata sostanzialmente modificata nell’ambito della procedura legislativa ordinaria. In tale lettera essa precisava altresì che, in tale fase della procedura legislativa ordinaria, l’articolo 10 dello Statuto non trovava applicazione, ma che la stessa intendeva nondimeno conoscere eventuali osservazioni dei copresidenti del comitato dello Statuto. A tale fine, essa chiedeva di farle pervenire il parere del comitato dello Statuto, entro un termine di 15 giorni lavorativi, ossia entro il 26 luglio 2013.

27

Il 17 luglio 2013 i rappresentanti del comitato del personale in seno al comitato dello Statuto hanno replicato alla Commissione mediante una dichiarazione in cui gli stessi hanno preso atto dell’impossibilità di raggiungere un accordo con i rappresentanti delle amministrazioni dell’Unione europea all’interno del comitato dello Statuto in merito alla variazione dell’ordine del giorno della riunione di quest’ultimo nell’ottica di adottare osservazioni anziché un parere. Essi hanno invero constatato la tardività della consultazione del comitato dello Statuto e l’utilità, in tali circostanze, di un parere del comitato dello Statuto sulla posizione in prima lettura del Parlamento e hanno denunciato la violazione dei principi del dialogo sociale.

28

Il 10 ottobre 2013 il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento e, conformemente all’articolo 294, paragrafo 4, TFUE, ha adottato il regolamento n. 1023/2013 nel testo corrispondente alla posizione del Parlamento.

29

A seguito della firma dell’atto legislativo da parte del presidente del Parlamento e del presidente del Consiglio il 22 ottobre 2013, il regolamento n. 1023/2013 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 29 ottobre 2013.

II. Procedimento e conclusioni delle parti

30

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 gennaio 2014, la ricorrente, l’Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI), ha proposto il presente ricorso.

31

Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 6 e il 10 giugno 2014, il Parlamento e il Consiglio hanno, ciascuno, sollevato un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.

32

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 giugno 2014, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Parlamento e del Consiglio.

33

Il 1o agosto 2014 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento e dal Consiglio.

34

Con ordinanza del 5 dicembre 2014 il presidente dell’Ottava Sezione (vecchia composizione) ha unito le eccezioni di irricevibilità al merito.

35

Il 9 dicembre 2014 il Tribunale ha posto un quesito alle parti. Il Consiglio, il Parlamento e la ricorrente hanno risposto a tale quesito, rispettivamente, il 18 dicembre 2014, il 6 e il 7 gennaio 2015.

36

Con ordinanza del 28 gennaio 2015 il presidente dell’Ottava Sezione ha ammesso l’intervento della Commissione.

37

La Commissione ha depositato la sua memoria di intervento il 12 marzo 2015. La ricorrente e il Consiglio hanno depositato le loro osservazioni sulla memoria di intervento, rispettivamente, il 1o e il 10 giugno 2015.

38

Il 14 gennaio 2016 il presidente dell’Ottava Sezione ha deciso, ai sensi dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, di sospendere la presente causa fino alla decisione che definisce il giudizio nella causa all’origine della successiva sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489).

39

A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione (nuova composizione), alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa in data 6 ottobre 2016.

40

Il 24 ottobre 2016 il Tribunale ha invitato le parti a prendere posizione sulle conseguenze che le stesse traevano nella presente causa dai punti da 144 a 171 della sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489). Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno risposto al quesito posto dal Tribunale l’8 novembre 2016. La ricorrente ha risposto a tale quesito il 18 novembre 2016.

41

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafi 27, 32, 46, 61, paragrafo 64, lettera b), paragrafo 65, lettera b), e paragrafo 67, lettera d), del regolamento n. 1023/2013;

condannare il Parlamento e il Consiglio a versarle EUR 1 simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito;

condannare il Parlamento e il Consiglio alle spese.

42

Il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Commissione, chiedono che il Tribunale voglia:

in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile;

in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

43

Nel suo ricorso, la ricorrente, federazione di organizzazioni sindacali delle istituzioni e degli organismi dell’Unione, formula sia una domanda di annullamento del regolamento n. 1023/2013, sia una domanda di risarcimento.

44

Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di annullamento, questa è volta ad ottenere l’annullamento dell’articolo 1, paragrafi 27, 32, 46, 61, paragrafo 64, lettera b), paragrafo 65, lettera b), e paragrafo 67, lettera d), del regolamento n. 1023/2013 (in prosieguo: le «disposizioni impugnate»), nei limiti in cui tali disposizioni modificano gli articoli 45, 52 e 66 bis dello Statuto nonché l’articolo 7 dell’allegato V e l’articolo 8 dell’allegato VII dello stesso Statuto. Inoltre, la ricorrente chiede l’annullamento del prelievo di solidarietà introdotto dall’articolo 46 del regolamento n. 1023/2013 per l’anno 2014, poiché lo stesso era collegato all’applicazione del metodo di adeguamento delle retribuzioni e quest’ultimo non era stato applicato nel 2014.

45

A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente deduce, in sostanza, quattro motivi vertenti, rispettivamente, il primo, sulla violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 21 della Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961, come modificata, dell’articolo 10 dello Statuto e della procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, il secondo, sulla violazione dell’accordo sulla riforma del 2004 e del principio dei diritti quesiti, il terzo, sulla violazione dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e, il quarto, sulla violazione del principio di proporzionalità.

46

Quanto, in secondo luogo, alla domanda di risarcimento, questa è volta a ottenere dal Tribunale la riparazione del danno morale che la ricorrente afferma di aver subito a causa degli illeciti amministrativi commessi dalle istituzioni nell’ambito dell’adozione del regolamento n. 1023/2013. In udienza, la ricorrente è stata invitata dal Tribunale a precisare se essa richiamasse a sostegno della sua domanda di risarcimento, oltre alla violazione dell’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali, l’insieme delle censure di illegittimità che la stessa deduceva a sostegno della domanda di annullamento. In risposta a tale quesito, la ricorrente ha precisato che essa richiamava a sostegno della sua domanda di risarcimento le censure di illegittimità vertenti sulla violazione di forme sostanziali nell’adozione del regolamento n. 1023/2013, in ragione del fatto che i rappresentanti del personale non hanno potuto essere informati e non hanno potuto essi stessi informare gli Stati membri di taluni elementi nell’ambito della riunione di concertazione, nonché della violazione dell’accordo del 2004.

A. Sulla domanda di annullamento

47

Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione affermano che, considerato che il ricorso è stato trasmesso alla cancelleria del Tribunale il 23 gennaio 2014, la domanda volta a ottenere l’annullamento delle disposizioni impugnate deve essere respinta in quanto irricevibile, poiché il termine di cui all’articolo 263 TFUE è scaduto il 22 gennaio 2014. Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sostengono, inoltre, che la ricorrente non soddisfa le condizioni di incidenza diretta e individuale alle quali l’articolo 263, quarto comma, TFUE subordina la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da persone fisiche o giuridiche avverso atti di portata generale adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.

48

A tale riguardo, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, i termini di ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne (v. ordinanza del 19 aprile 2016, Portogallo/Commissione, T‑556/15, non pubblicata, EU:T:2016:239, punto 22 e giurisprudenza citata).

49

A norma dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, il ricorso previsto da tale disposizione deve essere proposto nel termine di due mesi, a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui questo ne ha avuto conoscenza.

50

Nel caso di specie, occorre rilevare che il regolamento n. 1023/2013 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 ottobre 2013.

51

Quanto alle regole di computo dei termini, si deve rammentare che, conformemente all’articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, un termine espresso in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell’ultimo mese, ha lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l’evento o è stato compiuto l’atto a partire dal quale il termine deve essere calcolato.

52

L’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 prevede che, se il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo, tenuto conto del fatto che la lista dei giorni festivi legali stabilita dalla Corte di giustizia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea vale anche per il Tribunale.

53

Tuttavia, a mente dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine deve essere calcolato, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

54

Inoltre, l’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 prevede che i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

55

La ricorrente sostiene che l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 non precisa se tale disposizione si riferisca a giorni lavorativi o a giorni di calendario e che, pertanto, si deve accogliere l’interpretazione più favorevole alla ricorrente e dunque considerare che il termine di ricorso iniziava a decorrere dalla fine del quattordicesimo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del regolamento n. 1023/2013, vale a dire il 18 novembre 2013. A parere della ricorrente, il termine di ricorso di cui all’articolo 263 TFUE scadrebbe quindi il 18 gennaio 2014. Tuttavia, atteso che il 18 gennaio 2014 era un sabato, la scadenza del termine di ricorso sarebbe prorogata a lunedì 20 gennaio 2014, data a cui occorrerebbe aggiungere il termine in ragione della distanza di 10 giorni. Secondo la ricorrente, ne discende che il termine di ricorso è scaduto il 30 gennaio 2014 e che il ricorso è stato così proposto prima della scadenza di tale termine.

56

La ricorrente sostiene altresì che, anche nell’ipotesi in cui l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 dovesse essere interpretato nel senso che il termine di ricorso iniziava a decorrere dalla fine del quattordicesimo giorno di calendario successivo alla data di pubblicazione del regolamento n. 1023/2013, ossia il 12 novembre 2013, il ricorso sarebbe ben stato proposto entro detto termine. Infatti, ad avviso della ricorrente, in tale ipotesi, il termine di ricorso di due mesi di cui all’articolo 263 TFUE sarebbe scaduto il 12 gennaio 2014. Ciò nondimeno, poiché il 12 gennaio 2014 era una domenica, la scadenza del termine sarebbe prorogata alla fine del primo giorno lavorativo successivo, ossia il 13 gennaio 2013, data a cui occorrerebbe aggiungere il termine di dieci giorni per il viaggio. Il termine di ricorso sarebbe quindi, infine, scaduto il 23 gennaio 2014.

57

A tale riguardo, si deve ricordare che, a mente dell’articolo 101, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, i termini di procedura previsti dai Trattati, dallo Statuto e da detto regolamento di procedura «comprendono i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati». Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il termine di quattordici giorni «successiv[i] alla data di pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» a cui si riferisce l’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 comprende, senza alcun dubbio, i giorni festivi legali, le domeniche e i sabati. Occorre altresì rammentare che, conformemente a una giurisprudenza ben consolidata, l’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, che fa esclusivamente riferimento al caso in cui il termine scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, si applica solo nel caso in cui il termine complessivo, incluso il termine per la distanza, scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale (v. ordinanza del 20 novembre 1997, Horeca-Wallonie/Commissione, T‑85/97, EU:T:1997:180, punto 25 e giurisprudenza citata).

58

Ne consegue che, nel caso di specie, in considerazione del fatto che il regolamento n. 1023/2013 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 ottobre 2013, il termine di ricorso di cui all’articolo 263 TFUE ha iniziato a decorrere il 12 novembre 2013 ed è giunto a scadenza il 22 gennaio 2014. Considerato che il ricorso è stato proposto il 23 gennaio 2014, esso è stato dunque depositato presso la cancelleria del Tribunale dopo la scadenza del termine di ricorso.

59

Orbene, si deve ricordare che la rigorosa applicazione delle norme di procedura risponde all’esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Così, conformemente all’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, è possibile derogare ai termini di procedura solo in circostanze del tutto eccezionali di caso fortuito o di forza maggiore [v. sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P, EU:C:2011:612, punto 43 e giurisprudenza citata; ordinanze del 30 settembre 2014, Faktor B. i W. Gęsina/Commissione, C‑138/14 P, non pubblicata, EU:C:2014:2256, punto 17, e del 28 novembre 2014, Quanzhou Wouxun Electronics/UAMI – Locura Digital (WOUXUN), T‑345/14, non pubblicata, EU:T:2014:1048, punto 17].

60

Nella fattispecie, la ricorrente non ha allegato nel ricorso, né nella sua risposta a un quesito scritto del Tribunale, l’esistenza delle circostanze summenzionate.

61

Pertanto, occorre constatare che il ricorso è irricevibile nella parte in cui è volto a ottenere l’annullamento delle disposizioni impugnate, senza che sia neppure necessario esaminare i capi di irricevibilità vertenti sul difetto di legittimazione ad agire della ricorrente sollevati dal Parlamento e dal Consiglio nelle loro eccezioni di irricevibilità.

B. Sulle conclusioni risarcitorie

1.   Sulla ricevibilità

62

Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione rilevano che, conformemente alla giurisprudenza, dato che, da un lato, la domanda di risarcimento della ricorrente presenta uno stretto collegamento con la domanda di annullamento e poggia su censure identiche a quest’ultima e, dall’altro, la domanda di annullamento della ricorrente è irricevibile, occorre altresì respingere la domanda di risarcimento in quanto irricevibile.

63

A tal riguardo, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione, nella sentenza del 4 luglio 2002, Arne Mathisen/Consiglio (T‑340/99, EU:T:2002:174), a cui essi si riferiscono, il Tribunale non ha dichiarato l’irricevibilità della domanda di risarcimento in ragione dello stretto collegamento con la domanda di annullamento la cui irricevibilità era stata previamente accertata.

64

Infatti, in tale sentenza, il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento a causa del suo stretto collegamento con la domanda di annullamento poiché l’esame dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento non aveva rivelato alcun illecito commesso dall’istituzione da cui promanava l’atto e, quindi, alcuna mancanza tale da far sorgere la sua responsabilità (sentenza del 4 luglio 2002, Arne Mathisen/Consiglio, T‑340/99, EU:T:2002:174, punto 135).

65

Dalla soluzione elaborata dal Tribunale nella sentenza del 4 luglio 2002, Arne Mathisen/Consiglio (T‑340/99, EU:T:2002:174) discende che, in talune circostanze, vale a dire allorché la domanda di risarcimento si fonda esclusivamente sull’adozione dell’atto di cui è richiesto l’annullamento e il ricorrente non presenta a sostegno della domanda di risarcimento nuove censure rispetto a quelle avanzate a sostegno della domanda di annullamento, l’accertamento dell’assenza di illecito in esito all’esame dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento consente subito di escludere una delle condizioni da cui dipende la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ossia la sussistenza di un fatto illecito dell’istituzione da cui promana l’atto.

66

Orbene, nel caso di specie, se è vero che la domanda di risarcimento trova origine nell’adozione delle disposizioni del regolamento n. 1023/2013, il cui annullamento è peraltro richiesto dalla ricorrente, tuttavia, da un lato, il rigetto della domanda di annullamento non consegue all’accertamento di assenza di illecito, ma alla constatazione della sua irricevibilità, e, dall’altro, la ricorrente deduce a sostegno della sua domanda di risarcimento una censura nuova rispetto a quelle presentate a sostegno della domanda di annullamento, vale a dire la violazione dell’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali.

67

Inoltre, conformemente al principio di autonomia dei mezzi di ricorso, l’accertamento dell’irricevibilità della domanda di annullamento, tanto in ragione della relativa decadenza o di difetto di legittimazione ad agire della ricorrente, non è, in linea di principio, idoneo a incidere sulla ricevibilità della domanda di risarcimento [v., in tal senso, ordinanza del 4 maggio 2005, Holcim (Francia)/Commissione, T‑86/03, EU:T:2005:157, punti 4850].

68

Occorre infatti ricordare che le condizioni di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, non si applicano ai ricorsi per risarcimento proposti ai sensi dell’articolo 340 TFUE e che, conformemente all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le azioni di risarcimento contro l’Unione si prescrivono in cinque anni.

69

Quanto all’argomento riguardante la giurisprudenza in materia di funzione pubblica europea richiamata dal Parlamento e dal Consiglio, si deve rilevare che tale giurisprudenza è limitata alle controversie pecuniarie tra i funzionari e gli agenti dell’Unione e l’istituzione da cui dipendono (v., in tal senso, ordinanza del 29 novembre 1994, Bernardi/Commissione, T‑479/93 e T‑559/93, EU:T:1994:277, punto 39). Orbene, la presente controversia intercorre tra una federazione di organizzazioni sindacali i cui membri sono organizzazioni sindacali che difendono gli interessi dei funzionari e degli agenti dell’Unione e il Parlamento e il Consiglio, nella loro qualità di colegislatori.

70

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di risarcimento è ricevibile. Occorre quindi respingere le eccezioni di irricevibilità sollevate nei suoi confronti dal Parlamento e dal Consiglio.

2.   Sul merito

71

Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

72

Secondo una giurisprudenza costante, risulta dall’articolo 340, secondo comma, TFUE che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e l’attuazione del diritto al risarcimento del danno subito dipendono dalla compresenza di un insieme di condizioni, ossia l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (sentenze del 29 settembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, punto 16, e del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 106).

73

Se non sussiste uno di tali presupposti, il ricorso dev’essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni da cui dipende la responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, punto 65; v. altresì, in tal senso, sentenza del 15 settembre 1994, KYDEP/Consiglio e Commissione, C‑146/91, EU:C:1994:329, punto 81). Inoltre, il giudice dell’Unione non è tenuto a esaminare tali condizioni in un ordine determinato (sentenza del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/ Consiglio e Commissione, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, punto 42; v. parimenti, in tal senso, sentenza del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 13).

74

Nella fattispecie, si deve rilevare che la ricorrente fonda la sua domanda di risarcimento sull’esistenza di illeciti amministrativi. Benché non esista una definizione precisa della nozione di illecito amministrativo, è generalmente ammesso che esso corrisponda a una azione o omissione di uno o più dipendenti dell’amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni che comporta un inadempimento degli obblighi di servizio. Tale illecito, al contrario della colpa personale, non è imputabile ai dipendenti del servizio ma al servizio in quanto tale e, dunque, all’amministrazione.

75

Tuttavia, nel caso di specie, si deve constatare che gli illeciti a cui si riferisce la ricorrente afferiscono all’attività normativa dell’Unione. Lo stesso vale per l’asserita violazione dell’accordo sulla riforma del 2004. La ricorrente infatti sostiene che questa derivi dall’adozione di talune specifiche disposizioni del regolamento n. 1023/2013.

76

Lo stesso vale per l’asserita violazione della procedura di concertazione. Invero, emerge dalla sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 96), che le norme derivanti dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, che prevedono la procedura di concertazione, rientrano tra le norme di procedura riguardanti l’adozione del regolamento n. 1023/2013, la cui eventuale inosservanza costituisce una violazione delle forme sostanziali di detto regolamento. In tali circostanze, è proprio la responsabilità dell’Unione per la sua attività normativa che è fatta valere dalla ricorrente piuttosto che la sua responsabilità per illiceità amministrative che sarebbero state commesse dal Consiglio e dal Parlamento nell’ambito della procedura di adozione del regolamento n. 1023/2013.

77

Inoltre, non occorre interrogarsi sulla natura dell’illecito derivante dall’asserita violazione dell’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali, che sancisce la libertà di associazione e di riunione, atteso che la ricorrente non presenta il benché minimo argomento per provare l’esistenza di siffatta violazione.

78

Orbene, per quanto riguarda specificamente la responsabilità derivante dall’attività legislativa, la Corte ha già rilevato che, se è vero che i principi che, negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, disciplinano la responsabilità dei pubblici poteri per i danni recati ai singoli da atti normativi variano considerevolmente da uno Stato membro all’altro, era tuttavia possibile affermare che per gli atti normativi nei quali si traducono scelte di politica economica la responsabilità dei pubblici poteri sussiste solo eccezionalmente ed in circostanze particolari (sentenza del 25 maggio 1978, Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe e a./Consiglio e Commissione, 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, EU:C:1978:113, punto 5).

79

La Corte ha anche segnatamente statuito che la responsabilità dell’Unione per un atto normativo che implica scelte di politica economica può sussistere, alla luce di quanto dispone l’articolo 340, secondo comma, TFUE, unicamente in caso di violazione sufficientemente qualificata di una norma superiore intesa a tutelare i singoli (sentenze del 13 giugno 1972, Compagnie d’approvisionnement, de transport et de crédit e Grands Moulins de Paris/Commissione, 9/71 e 11/71, EU:C:1972:52, punto 13; del 25 maggio 1978, Bayerische HNL Vermehrungsbetriebe e a./Consiglio e Commissione, 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, EU:C:1978:113, punto 4; e dell’8 dicembre 1987, Les Grands Moulins de Paris/CEE, 50/86, EU:C:1987:527, punto 8).

80

Inoltre la Corte ha precisato, a tal riguardo, che la norma di diritto la cui violazione deve essere così accertata doveva avere ad oggetto il conferimento di diritti ai singoli [v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punti 4142, e del 19 aprile 2007, Holcim (Germania)/Commissione, C‑282/05 P, EU:C:2007:226, punto 47].

81

La Corte ha, d’altronde, dichiarato che la concezione restrittiva della responsabilità dell’Unione derivante dall’esercizio delle sue attività normative si spiega con la considerazione che, da un lato, l’esercizio del potere legislativo, anche nei casi in cui esiste un controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti, non deve essere ostacolato dalla prospettiva di azioni risarcitorie ogni volta che l’interesse generale dell’Unione richiede di adottare provvedimenti normativi che possono ledere interessi di singoli e che, dall’altro, in un contesto normativo caratterizzato dall’esistenza di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l’attuazione di una politica dell’Unione, la responsabilità di quest’ultima può sussistere solo se l’istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all’esercizio dei suoi poteri (sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 45).

82

È dunque alla luce dei principi giurisprudenziali precedentemente richiamati che occorre valutare se le condizioni per la sussistenza della responsabilità dell’Unione siano soddisfatte nel caso di specie.

a)   Sulla violazione dell’accordo sulla riforma del 2004

83

La ricorrente sostiene di avere partecipato quale rappresentante di tutto il personale con le altre OSP alla procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 nell’ambito della riforma dello Statuto e del RAA che ha condotto all’adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo Statuto e il RAA (GU 2004, L 124, pag. 1). È nel contesto di tale procedura di concertazione che sarebbe stato concluso un accordo con il Consiglio sulla riforma in questione. Ad avviso della ricorrente, tale accordo verteva sull’accettazione da parte delle OSP di una pluralità di misure di modernizzazione della carriera dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione nonché di un prelievo speciale per riflettere i costi della politica sociale, del miglioramento delle condizioni di lavoro e delle scuole europee e della garanzia di mantenimento della pace sociale, senza pretendere adeguamenti salariali e pensionistici superiori a quelli derivanti dal meccanismo di adeguamento pluriennale. Citando, in particolare, i considerando 11 e 12 del regolamento n. 723/2004, la ricorrente sostiene che le misure di modernizzazione consistevano nella riclassificazione del personale in due gruppi di funzioni, gli amministratori (AD) e gli assistenti (AST), nell’introduzione di una carriera lineare e nell’applicazione di un principio di equivalenza delle carriere nonché nell’agevolazione del passaggio dal primo gruppo di funzioni al secondo gruppo di funzioni grazie a un nuovo meccanismo di certificazione. Ad avviso della ricorrente, tali misure consistevano altresì nell’alleggerimento delle condizioni di lavoro e includevano, segnatamente, a determinate condizioni, il diritto al lavoro a tempo parziale nonché la possibilità di avvalersi della formula del lavoro condiviso o di ottenere la concessione di un’aspettativa prolungata per motivi personali, la previsione di nuove disposizioni in materia di congedi per motivi familiari e, più in particolare, una maggiore flessibilità del diritto al congedo di maternità, un diritto al congedo di paternità, un congedo di adozione e un congedo parentale nonché un congedo per malattia grave di un membro della famiglia. L’accettazione da parte delle OSP, tra cui la ricorrente, delle misure di modernizzazione cui si riferirebbe il considerando 38 del regolamento n. 723/2004, avrebbe rappresentato la contropartita della codificazione nello Statuto e nel RAA del metodo di adeguamento annuale delle retribuzioni e la garanzia della sua applicazione sino al 31 dicembre 2012.

84

Ne deriverebbe che il consenso espresso dalla ricorrente alla riforma dello Statuto e del RAA introdotta dal regolamento n. 723/2004 coinvolge la sua credibilità tanto verso tutto il personale quanto nei confronti del legislatore e delle altre istituzioni dell’Unione. Orbene, secondo la ricorrente, la circostanza che il regolamento n. 1023/2013 ritorni sui termini dell’accordo in questione, in particolare con la modifica dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto e l’introduzione di un nuovo gruppo di funzioni, nonché sui principi di carriera lineare e di equivalenza di carriera, minerebbe la sua credibilità.

85

Inoltre, a dire della ricorrente, in assenza di misure transitorie, le modifiche apportate all’articolo 45, paragrafo 1, e all’articolo 52 dello Statuto nonché all’articolo 4 dell’allegato IV bis dello Statuto mediante l’articolo 1, paragrafi 27, 32 e 64, del regolamento n. 1023/2013 avrebbero violato il principio dei diritti quesiti dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione derivanti dall’accordo sulla riforma del 2004.

86

A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che la tesi della ricorrente si fonda sull’errata premessa secondo cui l’accordo sulla riforma del 2004 concluso tra il Consiglio e le OSP nell’ambito dell’adozione del regolamento n. 723/2004 può essere assimilato a una norma giuridica superiore il cui rispetto si imponeva al legislatore dell’Unione in sede di adozione del regolamento n. 1023/2013.

87

Infatti, senza che occorra pronunciarsi sul punto se l’accordo intercorso tra le OSP e il Consiglio nell’ambito della procedura di concertazione vincolasse giuridicamente quest’ultimo quando lo stesso ha adottato il regolamento n. 723/2004, si deve constatare che tale accordo riguardava soltanto la riforma del 2004. Gli effetti di tale accordo non possono dunque estendersi a tutte le successive modifiche dello Statuto da parte del legislatore dell’Unione, salvo privare quest’ultimo della possibilità di esercitare la competenza che gli è conferita dall’articolo 336 TFUE.

88

È inoltre opportuno rammentare che la Corte ha già dichiarato che, dato che il rapporto giuridico tra i funzionari e l’amministrazione è di natura statutaria, i diritti e gli obblighi dei funzionari possono essere modificati in qualsiasi momento dal legislatore (sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punto 60).

89

Ne consegue che, tenuto conto dell’oggetto dell’accordo del 2004, l’adozione del regolamento n. 1023/2013 non avrebbe potuto costituirne una violazione.

90

In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio dei diritti quesiti, da un canto, occorre osservare che, se e in quanto un tale illecito sia constatato, esso non costituirebbe una violazione propriamente detta dell’accordo 2004, così come definito dalla ricorrente. L’asserita violazione dell’accordo del 2004 che discenderebbe dalla modifica di un certo numero di disposizioni dello Statuto ad opera del regolamento n. 1023/2013 deve infatti essere distinta dalla violazione del principio dei diritti quesiti riconosciuto in favore dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione.

91

Dall’altro canto, occorre rilevare che le disposizioni in questione non ledono nel caso di specie il principio dei diritti quesiti. Infatti, costituisce un principio che le leggi modificative di un’altra legge, come i regolamenti di modifica dello Statuto, si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni nate nella vigenza della vecchia legge. Una soluzione diversa è ammissibile solo per le situazioni nate e definitivamente concluse nella vigenza della norma precedente, che danno luogo a diritti quesiti. Così, un diritto è considerato quesito qualora il fatto generatore del medesimo si sia prodotto prima della modifica legislativa. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di un diritto la cui fattispecie costitutiva non si sia realizzata nella vigenza della normativa che è stata modificata (v. sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti da 61 a 63 e giurisprudenza citata).

92

Orbene, anzitutto, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui i funzionari di grado AD 12 e AD 13 che avevano accumulato meriti sufficienti per essere promossi al grado superiore nel 2011 o nel 2012, ma che non lo sono stati per ragioni di budget, si vedono ormai privati di tale possibilità dall’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, come modificato dall’articolo 1, paragrafo 27, del regolamento n. 1023/2013, con la sola motivazione che essi non ricoprono uno degli impieghi di cui all’allegato I, sezione A, di detto Statuto, occorre rilevare che tale argomento equivale a considerare che i funzionari di cui trattasi hanno perso, non già il diritto di essere promossi, ma il diritto di essere promuovibili. Tuttavia, come correttamente sottolineato dal Parlamento, i funzionari in questione non erano titolari di un diritto quesito al mantenimento del sistema di promozione esistente prima della riforma introdotta dal regolamento n. 1023/2013.

93

Inoltre, occorre del pari respingere la tesi della ricorrente secondo cui, da un lato, l’articolo 1, paragrafo 32, del regolamento n. 1023/2013 e, dall’altro, l’articolo 1, paragrafo 64, lettera b), del medesimo regolamento, che hanno modificato, rispettivamente, l’articolo 52 dello Statuto, che prevede le condizioni a cui un funzionario può essere collocato a riposo, e l’articolo 4 dell’allegato IV bis dello Statuto, relativo al calcolo del trattamento del funzionario di età superiore a 55 anni autorizzato a lavorare a metà tempo in preparazione del suo collocamento a riposo, hanno privato i funzionari di età pari o superiore a 55 anni, che potevano chiedere di beneficiare di tali misure prima del 1o gennaio 2014, data dell’entrata in vigore di dette disposizioni, di tali diritti a partire da detta data e sino al giorno del compimento del loro 58o anno.

94

Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, è necessario constatare che l’articolo 1, paragrafo 34, del regolamento n. 1023/2013, che modifica l’articolo 55 bis, paragrafo 2, dello Statuto, a cui rinvia l’articolo 4, dell’allegato IV bis del medesimo Statuto, che ha innalzato a 58 anni l’età a partire dalla quale un funzionario può chiedere di esercitare la sua attività a metà tempo in preparazione del suo collocamento a riposo. Occorre, ancora, osservare che, in vigenza dello Statuto nella sua versione applicabile al 31 dicembre 2014, il diritto di un funzionario di beneficiare di un pensionamento anticipato nonché il diritto di lavorare a metà tempo in preparazione del suo collocamento a riposo richiedevano il soddisfacimento di un insieme di condizioni, il cui rispetto doveva essere valutato dall’autorità investita del potere di nomina, nonché una domanda in tal senso da parte del funzionario. Soltanto la decisione favorevole di tale autorità poteva far sorgere un diritto quesito per i funzionari. La modifica di tali disposizioni non ha quindi, in quanto tale, pregiudicato i diritti quesiti dei funzionari di cui trattasi.

95

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la responsabilità dell’Unione non può derivare dall’asserita violazione dell’accordo sulla riforma del 2004.

b)   Sulla violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 10 dello Statuto e della procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981

96

La ricorrente afferma che il regolamento n. 1023/2013 è stato adottato in violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali, che sancisce il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione. Tale violazione deriverebbe dall’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 10 dello Statuto e della procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981.

1) Sulla violazione dell’articolo 10 dello Statuto

97

La ricorrente sostiene, segnatamente, che, tenuto conto del carattere sostanziale delle modifiche apportate dal Parlamento e dal Consiglio alla proposta di revisione dello Statuto inizialmente presentata al comitato dello Statuto, in sede di trilogo, la Commissione era tenuta, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, a sottoporre nuovamente la proposta, come emendata, al comitato dello Statuto in condizioni tali da consentire a quest’ultimo di dare il suo parere in maniera appropriata e in tempo utile. Ora, la Commissione si sarebbe limitata a sottoporre al comitato dello Statuto la versione modificata della sua proposta iniziale di revisione dello Statuto a titolo informativo senza dargli la possibilità di prendere posizione in tempo utile.

98

A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, il comitato dello Statuto è consultato dalla Commissione su ogni proposta di revisione dello Statuto.

99

L’articolo 10 dello Statuto impone alla Commissione un obbligo di consultazione che si estende, oltre alle proposte formali, alle modifiche sostanziali di proposte già esaminate alle quali essa proceda, a meno che, in quest’ultimo caso, le modifiche siano sostanzialmente corrispondenti a quelle proposte dal comitato dello Statuto (sentenze dell’11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione, T‑58/05, EU:T:2007:218, punto 35, e del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 129).

100

Una tale interpretazione è resa necessaria sia dal testo della disposizione dell’articolo 10 dello Statuto che dal ruolo assunto dal comitato dello Statuto. Infatti, da un lato, dato che tale disposizione prevede la consultazione senza riserve né eccezioni del comitato dello Statuto su qualsiasi proposta di revisione dello Statuto, la stessa conferisce una portata ampia all’obbligo da essa definito. I suoi termini sono quindi manifestamente inconciliabili con un’interpretazione restrittiva della sua portata. Dall’altro lato, il comitato dello Statuto, in quanto organo paritetico che riunisce rappresentanti delle amministrazioni e del personale di tutte le istituzioni, considerato che questi ultimi sono democraticamente eletti, deve tenere conto ed esprimere gli interessi del pubblico impiego dell’Unione nel suo complesso (sentenze dell’11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione, T‑58/05, EU:T:2007:218, punto 36, e del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 130).

101

Ne consegue che, allorché la Commissione procede a una modifica della sua proposta di revisione dello Statuto nel corso della procedura legislativa ordinaria, essa ha l’obbligo di consultare nuovamente il comitato dello Statuto prima dell’adozione da parte del Consiglio delle disposizioni regolamentari interessate, qualora tale modifica incida in modo sostanziale sull’economia della proposta (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 135).

102

Orbene, nella fattispecie, si deve osservare che, se è vero che la Commissione si è avvalsa del suo potere di iniziativa legislativa nel presentare la proposta di modifica dello Statuto al Parlamento e al Consiglio il 13 dicembre 2011, essa non ha esercitato tale potere per emendare detta proposta (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 136).

103

Certamente, la Commissione ha partecipato alle negoziazioni in sede di trilogo tenutesi in occasione della procedura legislativa ordinaria in questione. Orbene, ai sensi del punto 13 della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE) (GU 2007, C 145, pag. 5), resa dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione il 13 giugno 2007 e che disciplina tali riunioni informali, nella fase di prima lettura del Parlamento, il ruolo della Commissione si riduce a favorire i contatti stabiliti «per agevolare lo svolgimento della procedura in prima lettura» e a esercitare il «proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento (…) e del Consiglio, nel rispetto dell’equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato» (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 137).

104

Così, il fatto che i negoziati in trilogo svoltisi, nel caso di specie, in fase di prima lettura del Parlamento hanno condotto, con la partecipazione della Commissione il cui ruolo è richiamato al precedente punto 103, a un compromesso tra il Parlamento e il Consiglio volto a emendare la proposta di modifica dello Statuto, non può essere considerato come integrante una modifica di detta proposta da parte della Commissione stessa (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 138).

105

Inoltre, l’adozione in prima lettura, da parte del Parlamento, di un testo che ha emendato la proposta di modifica dello Statuto non può più essere assimilato a una modifica da parte della Commissione stessa della sua proposta iniziale (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 139).

106

Discende da quanto precede che la Commissione non era tenuta a consultare nuovamente il comitato dello Statuto ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto né dopo la conclusione dei negoziati in trilogo avvenuti in fase di prima lettura del Parlamento, né successivamente all’adozione, da parte di quest’ultimo, della sua proposta in prima lettura (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 140).

107

Conseguentemente, a prescindere dal carattere sostanziale degli emendamenti adottati dal Parlamento in prima lettura, occorre respingere gli argomenti della ricorrente vertenti sulla violazione dell’articolo 10 dello Statuto.

2) Sulla violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali e della procedura di concertazione

108

La ricorrente sostiene che, nella fattispecie, la procedura di concertazione era viziata da illegittimità nei limiti in cui essa non era stata adeguata, a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, per prevedere la partecipazione del Parlamento, divenuto colegislatore, per quanto riguarda l’adozione dello Statuto dei funzionari dell’Unione.

109

La ricorrente asserisce altresì, contrariamente a quanto emerge dal punto 170 della sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489), che una OSP, l’Union syndicale-Bruxelles, aveva sì richiesto, il 28 giugno 2013, prima dell’inizio dell’esame finale del testo del compromesso definitivo da parte del Coreper, una riunione della commissione di concertazione, ma che tale domanda era stata respinta dal segretario generale del Consiglio poiché, da un lato, conformemente alla dichiarazione allegata alla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, la commissione di concertazione era sospesa in ragione di rilevanti perturbazioni della normale attività lavorativa del Consiglio causate da tre giorni consecutivi di sciopero e, dall’altro, la commissione giuridica del Parlamento aveva già approvato il testo. La ricorrente soggiunge che il presidente dell’Union syndicale-Bruxelles ha contestato dinanzi al segretario generale del Consiglio la decisione di quest’ultimo di non convocare la commissione di concertazione, rilevando che il punto 4 dell’«accordo del 24 maggio 2004 tra il Segretario Generale aggiunto del Consiglio e le OSP sulle disposizioni da applicare in caso di cessazione concertata del lavoro del personale del Segretariato Generale del Consiglio», che stabilisce che il preavviso di sciopero è posto a beneficio delle due parti al fine di negoziare una soluzione del conflitto, eventualmente mediante la designazione di un mediatore, non è mai stato attuato nel caso di specie e non ha dunque permesso di evitare lo sciopero. La ricorrente sottolinea altresì che, conformemente all’accordo in questione, «lo sciopero non può ostare allo svolgimento delle sessioni del Consiglio» e «il Segretario Generale aggiunto redige l’elenco degli agenti tenuti a entrare in servizio in base a un elenco di posti di lavoro fondamentali per il processo decisionale dell’istituzione». Secondo la ricorrente, ne deriva che il segretario generale del Consiglio ha a torto rifiutato di organizzare la riunione della commissione di concertazione con la motivazione che la normale attività lavorativa del Consiglio era perturbata.

110

La ricorrente afferma ancora che la decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 era stata adottata sulla base di un accordo con le OSP, circostanza che sarebbe dimostrata dal fatto che il Consiglio aveva in passato sottoposto modifiche di detta decisione alle OSP, e che quest’ultimo non poteva pertanto emendare la medesima in modo unilaterale, come il Consiglio ha fatto con la decisione interpretativa del 6 maggio 2013. La ricorrente sottolinea altresì che il testo della dichiarazione interpretativa è stato comunicato alle OSP solo il 26 maggio 2013, vale a dire tre settimane dopo la riunione della commissione di concertazione del 6 maggio 2013.

111

La ricorrente sostiene per giunta che, nonostante l’assenza di un testo disponibile in occasione delle due riunioni della commissione di concertazione il 6 maggio e il 20 giugno 2013, le stesse avrebbero potuto comunque essere utili se fosse stato rispettato l’articolo 8 della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, che prevede che, «nello svolgimento dei lavori i membri della commissione di concertazione si sforzeranno, nella misura più ampia possibile, di allineare le loro posizioni e di permettere quindi che sia sottoposta al Consiglio una relazione che esponga posizioni comuni» e che, «qualora ciò non sarà possibile, la relazione esporrà le differenti posizioni». Orbene, ad avviso della ricorrente, nel corso di tali due riunioni, il presidente della commissione di concertazione si è limitato a consentire al presidente del Coreper di esporre sommariamente le intenzioni del Consiglio, il 6 maggio 2013, o del Parlamento, il 20 giugno 2013, poi a permettere ai rappresentanti delle OSP di chiarire le loro posizioni. Non sarebbe stato così compiuto alcun tentativo di far convergere le posizioni e non esisterebbe alcuna relazione scritta di tali riunioni.

112

A tale riguardo, in primo luogo, per quanto riguarda l’assenza di partecipazione del Parlamento alla procedura di concertazione di cui alla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, questa non costituisce una violazione del diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori contemplato all’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali.

113

È invero necessario ricollocare la procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 nel contesto giuridico in cui essa è stata introdotta. Infatti, la decisione in parola è stata adottata dal Consiglio in un’epoca in cui esso era la sola istituzione competente ad adottare lo Statuto dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione. Una procedura di tal genere non era quindi, per natura, adeguata nell’ambito della revisione dello Statuto secondo la procedura legislativa ordinaria. Tale è la ragione per cui il Consiglio, come indicato al precedente punto 12, ha reso una dichiarazione interpretativa della sua decisione del 23 giugno 1981, a seguito del rifiuto del Parlamento di partecipare in qualità di colegislatore alla procedura di concertazione prevista da detta decisione (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punti 145146).

114

Il rifiuto del Parlamento di partecipare alla procedura di concertazione di cui alla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, potrebbe integrare una violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali esclusivamente nel caso in cui, da un lato, tale disposizione imponesse alle istituzioni dell’Unione l’obbligo di consultare le OSP in merito alle proposte di revisione dello Statuto e, dall’altro, il Parlamento non avesse, nel caso di specie, proceduto ad alcuna consultazione di tal genere (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 147).

115

Orbene, occorre rammentare che, secondo lo stesso articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali, l’esercizio dei diritti che esso consacra è limitato ai casi e alle condizioni definiti dal diritto dell’Unione. Nella fattispecie, emerge dall’articolo 10 ter dello Statuto che le proposte di revisione dello Statuto possono essere oggetto di consultazione delle OSP rappresentative. Le istituzioni che non vi si sono unilateralmente impegnate non sono quindi tenute a effettuare una tale consultazione (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 148).

116

Pertanto, anche supponendo che, contrariamente a quanto poteva lasciare intendere la lettera del 4 marzo 2013 – indirizzata dal presidente del Parlamento al Consiglio in risposta all’invito fatto da quest’ultimo al Parlamento di partecipare alla procedura di concertazione di cui alla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 – le OSP non siano state consultate dal Parlamento sulle modifiche dello Statuto introdotte con le disposizioni impugnate, tale circostanza non costituirebbe una violazione del diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori di cui all’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 149).

117

In secondo luogo, quanto alla modifica della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, da un lato, si deve rilevare che, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, il Consiglio aveva diritto a modificare unilateralmente detta decisione con la dichiarazione interpretativa del 6 maggio 2013. Infatti, emerge dalla clausola di revisione della decisione del 23 giugno 1981, che «[il]Consiglio può esaminare in qualsiasi momento, di sua iniziativa o a richiesta dei membri della commissione di concertazione che rappresentano il personale o dei capi dell’amministrazione di cui alla sezione I, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino, i risultati dell’applicazione delle presenti disposizioni per decidere se occorra modificarle». Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dall’affermazione della ricorrente secondo cui il Consiglio ha in precedenza presentato progetti di modifica della decisione del 23 giugno 1981 alle OSP al fine di raccogliere il loro consenso. Infatti, non risulta in alcun modo dal documento prodotto dalla ricorrente a sostegno di tale affermazione che il Consiglio richiedeva alle OSP il loro accordo sulle modifiche che lo stesso intendeva apportare alla decisione del 23 giugno 1981, ma soltanto che auspicava raccogliere le loro osservazioni a tale proposito. Ne consegue che tale documento non dimostra che il Consiglio si considerava vincolato da simili osservazioni, ma che esso desiderava conoscere la posizione delle OSP sulle modifiche previste.

118

Dall’altro, emerge dagli elementi di prova offerti dal Consiglio che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’amministrazione del segretariato generale del Consiglio ha dato la possibilità alle OSP di fornire il loro parere sulle modifiche previste dalla decisione del 23 giugno 1981, in occasione di una riunione in data 23 aprile 2013, e che il testo del progetto di dichiarazione interpretativa è stato trasmesso alle OSP partecipanti alla commissione di concertazione il 30 aprile 2013, prima di essere sottoposto al Coreper il 2 maggio 2013 e adottato dal Consiglio il 6 maggio 2013.

119

In terzo luogo, quanto all’argomento della ricorrente secondo il quale il segretario generale del Consiglio ha a torto rifiutato di rispondere positivamente alla richiesta dell’Union syndicale-Bruxelles del 28 giugno 2013 di organizzare una riunione della commissione di concertazione, occorre, dapprima, rilevare che, conformemente all’orientamento 7 della dichiarazione interpretativa della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, la dichiarazione allegata a detta decisione secondo cui, «in caso di perturbazione della normale attività del Consiglio, la procedura di concertazione sarà automaticamente sospesa» rimaneva pienamente applicabile. Orbene, emerge da numerosi elementi di prova prodotti dal Consiglio che, a seguito del preavviso di sciopero depositato dalle tre OSP del Consiglio il 20 giugno 2013, per il 26, il 27 e il 28 giugno 2013, si sono effettivamente verificate azioni di sciopero nei tre giorni indicati. Tali azioni, cui ha partecipato un numero considerevole di funzionari pari a un terzo del personale, hanno comportato la cancellazione di 19 riunioni di gruppi di lavoro del Consiglio. Giova altresì sottolineare che, come osservato dal Consiglio, il segretariato generale del Consiglio doveva comunque garantire l’organizzazione del Consiglio europeo per il 27 e il 28 giugno 2013. Orbene, emerge dagli elementi di prova prodotti dal Consiglio che, il 25 giugno 2013, le tre OSP del Consiglio avevano depositato un preavviso di sciopero definitivo riguardante le prestazioni del fine settimana, dei giorni festivi, nonché delle ore straordinarie per il periodo dal 25 giugno all’11 luglio 2013.

120

Alla luce di tali circostanze, occorre considerare che, alla data in cui l’Union syndicale-Bruxelles ha domandato l’organizzazione di una riunione della commissione di concertazione, la normale attività lavorativa del Consiglio era perturbata dalle azioni di sciopero e la procedura di concertazione era, dunque, automaticamente sospesa. Tale constatazione non può essere rimessa in questione dall’argomento della ricorrente secondo cui il Consiglio non si sarebbe avvalso delle possibilità di cui all’accordo del 24 maggio 2004 tra il segretario generale aggiunto del Consiglio e le OSP sulle disposizioni da applicare in caso di cessazione concertata del lavoro del personale del segretariato generale del Consiglio, per evitare azioni di sciopero o limitarne gli effetti. Tale accordo è infatti privo di connessione con le disposizioni della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 che stabiliscono le condizioni in base a cui è organizzata la procedura di concertazione.

121

Si deve, poi, rilevare che, secondo il punto d) della dichiarazione interpretativa della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981, l’applicazione di quest’ultima «non pregiudica le disposizioni dei trattati e in particolare i termini e il funzionamento della procedura legislativa ordinaria a norma dell’articolo 294 del TFUE». Ora, è opportuno ricordare che, sebbene il testo del compromesso provvisorio sia stato comunicato alle OSP partecipanti alla commissione di concertazione la sera del24 giugno 2013, l’Union syndicale-Bruxelles ha atteso il 28 giugno alle ore 12:39 per domandare la riunione della commissione di concertazione, mentre l’esame definitivo del testo del compromesso da parte del Coreper doveva iniziare lo stesso giorno alle ore 15:00. L’organizzazione di una riunione della commissione di concertazione prima dell’esame del testo del compromesso da parte del Coreper avrebbe richiesto di posticipare quest’ultimo. Orbene, come rilevato dal Consiglio, la presidenza irlandese era riuscita a raggiungere un compromesso politico con il Parlamento in circostanze politiche particolarmente difficili e in una dinamica accelerata nell’ottica di un accordo politico prima del termine della sua presidenza a fine giugno 2013. La riunione del Coreper nel pomeriggio di venerdì 28 giugno 2013 si era tenuta nelle ore conclusive della presidenza irlandese ed era dunque l’ultima possibilità per questa di convincere il Coreper ad accettare il compromesso che essa aveva negoziato. Inoltre, come altresì fatto osservare dal Consiglio, lo svolgimento della procedura legislativa era caratterizzato da un nesso politico tra, da un lato, l’accordo politico tra il Parlamento e il Consiglio sulla riforma dello Statuto e, dall’altro, l’accordo politico con il Parlamento sul quadro finanziario pluriennale, un altro documento particolarmente difficile sul piano politico che era stato negoziato nell’ambito della presidenza irlandese. Tale nesso politico consentiva al Coreper di accettare, immediatamente a seguito dell’accordo politico sul quadro finanziario pluriennale, il compromesso sulla riforma dello Statuto. Un ritardo nelle deliberazioni del Coreper avrebbe rischiato di comportare il rigetto del compromesso sulla riforma dello Statuto.

122

Si deve considerare che siffatte circostanze sono altresì atte a giustificare il rifiuto del segretario generale del Consiglio di organizzare una riunione della commissione di concertazione il 28 giugno 2013.

123

In quarto luogo, per quanto concerne l’argomento della ricorrente secondo cui le riunioni della commissione di concertazione del 6 maggio e del 20 giugno 2013 non erano conformi alla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981 poiché, sebbene le parti non si fossero adoperate per far convergere le loro posizioni, non era stata redatta alcuna relazione scritta delle loro posizioni divergenti, si deve rilevare che non è possibile contestare al Consiglio di non avere redatto una relazione scritta delle posizioni divergenti delle parti, in particolare di quelle delle OSP, allorché queste, inclusa la ricorrente, affermano di non essere state in grado di fornire utilmente il loro punto di vista in occasione di tali riunioni a causa della presentazione troppo generale che era stata fatta della riforma.

124

Dalle considerazioni che precedono discende che la responsabilità dell’Unione non può derivare dall’asserita violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 10 dello Statuto o della decisione del Consiglio del 23 giugno 1981.

c)   Sulla violazione dell’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali

125

La ricorrente sostiene, nella parte del suo ricorso dedicata alla domanda di risarcimento, che la responsabilità dell’Unione per l’adozione del regolamento n. 1023/2013 deriva, segnatamente, dalla violazione dell’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali, che sancisce la libertà di riunione e di associazione. Tuttavia, come già sottolineato al precedente punto 77, la ricorrente non solleva alcun argomento specifico a tale proposito, sicché, conformemente alla giurisprudenza relativa all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, applicabile alla data del deposito del ricorso, un tale argomento deve essere respinto come irricevibile [sentenza del 7 novembre 2013, Budziewska/UAMI – Puma (Felino balzante), T‑666/11, non pubblicata, EU:T:2013:584, punto 34].

126

Dalle considerazioni che precedono discende che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sarebbero, nel caso di specie, incorsi in una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica avente ad oggetto il conferimento di diritti ai singoli ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 79.

127

Poiché, dunque, la prima condizione dalla quale dipende la responsabilità extracontrattuale dell’Unione non è soddisfatta nel caso di specie, occorre respingere la domanda di risarcimento, senza che sia necessario verificare se le altre due condizioni per la sussistenza di detta responsabilità siano integrate.

128

Pertanto, occorre respingere il presente ricorso in quanto, in parte, irricevibile, laddove è diretto all’annullamento delle disposizioni impugnate e, in parte, infondato, laddove è diretto ad ottenere il risarcimento di un pregiudizio causato alla ricorrente.

IV. Sulle spese

129

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, la ricorrente dev’essere condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio, conformemente alla domanda in tal senso di questi ultimi. In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la Commissione sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

L’Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI) è condannata a pagare, oltre alle proprie spese, quelle del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea.

 

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

 

Collins

Kancheva

Passer

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 novembre 2017.

Firme

Indice

 

I. Fatti

 

II. Procedimento e conclusioni delle parti

 

III. In diritto

 

A. Sulla domanda di annullamento

 

B. Sulle conclusioni risarcitorie

 

1. Sulla ricevibilità

 

2. Sul merito

 

a) Sulla violazione dell’accordo sulla riforma del 2004

 

b) Sulla violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 10 dello Statuto e della procedura di concertazione prevista dalla decisione del Consiglio del 23 giugno 1981

 

1) Sulla violazione dell’articolo 10 dello Statuto

 

2) Sulla violazione dell’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali e della procedura di concertazione

 

c) Sulla violazione dell’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali

 

IV. Sulle spese


( *1 ) Lingua processuale: il francese.