SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

22 ottobre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 67 — Regolamento (CE) n. 987/2009 — Articolo 60, paragrafo 1 — Erogazione di prestazioni familiari in caso di divorzio — Nozione di “interessato” — Normativa di uno Stato membro che prevede il versamento di assegni familiari al genitore convivente con il figlio — Residenza di tale genitore in un altro Stato membro — Astensione del medesimo genitore dalla richiesta di assegni familiari — Eventuale diritto dell’altro genitore a richiedere tali assegni»

Nella causa C‑378/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania), con decisione dell’8 maggio 2014, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2014, nel procedimento

Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen

contro

Tomislaw Trapkowski,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, F. Biltgen, A. Borg Barthet, M. Berger e S. Rodin (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per T. Trapkowski, da C. Rebber, Rechtsanwalt;

per il governo dei Paesi Bassi, da B. Koopman e M. Bulterman, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, da V. Kaye, in qualità di agente, assistita da J. Holmes, barrister;

per la Commissione europea, da S. Grünheid e D. Martin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 60, paragrafo 1, secondo e terzo periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1).

2

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen (Agenzia federale per l’impiego – Cassa per gli assegni familiari della Sassonia; in prosieguo: la «BfA») e il sig. Trapkowski in merito al rifiuto della prima di versare al secondo assegni familiari per il figlio che convive con la madre in Polonia.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

Il regolamento (CE) n. 883/2004

3

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1, e rettifica GU L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU L 149, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), così dispone:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

i)

“familiare”:

1)

i)

qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;

(...)».

4

L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento enuncia quanto segue:

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».

5

L’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, di detto regolamento è formulato nei seguenti termini:

«1.   Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

2.   Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro [o] malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

3.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a)

una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

(...)».

6

L’articolo 67 del medesimo regolamento così recita:

«Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita».

7

L’articolo 68, paragrafo 1, del medesimo regolamento, intitolato «Regole di priorità in caso di cumulo», stabilisce le «regole di priorità» qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri.

Il regolamento n. 987/2009

8

Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009:

«La domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente. Ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base, si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli».

Il diritto tedesco

9

L’articolo 64, paragrafi 1 e 2, della legge relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz; in prosieguo: l’«EStG») stabilisce quanto segue:

«1)   Gli assegni familiari sono erogati, per ciascun figlio, a un solo avente diritto.

2)   In caso di pluralità di aventi diritto, l’assegno familiare è erogato a colui che convive con il figlio. Se tale figlio convive con entrambi i genitori, con un genitore e il suo coniuge, con genitori adottivi o con i nonni, questi devono decidere tra di loro chi percepisce l’assegno. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10

Il sig. Trapkowski, residente in Germania, è divorziato dalla moglie, la quale vive in Polonia unitamente al loro figlio, nato nel mese di aprile 2000.

11

Da gennaio 2011 a ottobre 2012, il sig. Trapkowski ha percepito per un certo periodo indennità di disoccupazione. Tuttavia, dal mese di novembre 2011 al mese di gennaio 2012, nonché dal 1o al 22 febbraio 2012, egli ha svolto attività di lavoro dipendente in Germania, a seguito della quale gli sono state erogate prestazioni sulla base del diritto tedesco di previdenza sociale.

12

Nel mese di agosto 2012, il sig. Trapkowski ha chiesto alla BfA di beneficiare di assegni familiari per il figlio, per il periodo compreso tra gennaio 2011 e ottobre 2012. Durante tale periodo, la madre del bambino, la quale esercitava attività professionale in Polonia, non ha percepito, e neppure richiesto, assegni familiari, ai sensi vuoi della normativa tedesca vuoi della normativa polacca.

13

Con decisione del 3 settembre 2012, la BfA ha respinto la domanda del sig. Trapkowski rilevando che in base al diritto tedesco legittimata agli assegni familiari era primariamente la madre. L’opposizione proposta contro tale decisione restava senza esito.

14

Il Finanzgericht Düsseldorf (tribunale tributario di Düsseldorf) ha, invece, accolto il ricorso proposto dal sig. Trapkowski avverso, da un lato, la decisione del 3 settembre 2012 della BfA e, dall’altro, la decisione di rigetto dell’opposizione. Tale giudice ha, infatti, ritenuto che questi avesse diritto agli assegni familiari in base al diritto tedesco, quale applicabile alla situazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 1 e 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004.

15

Inoltre, sempre secondo il Finanzgericht Düsseldorf (tribunale tributario di Düsseldorf), in forza della fictio di cui all’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 987/2009, occorreva considerare la famiglia del sig. Trapkowski come residente in Germania. Di conseguenza, nel procedimento principale, non vi sarebbe stato conflitto di diritti ai sensi dell’articolo 68 del regolamento n. 883/2004, non avendo la madre diritto ad assegni familiari in Polonia.

16

Il Finanzgericht Düsseldorf (tribunale tributario di Düsseldorf) ha concluso che l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 intendeva unicamente impedire che una persona che lasci uno Stato membro per trasferirsi in un altro Stato membro perda i propri diritti, e non limitare o estinguere i diritti di una persona residente sul territorio nazionale.

17

La BfA ha proposto ricorso per cassazione («Revision») avverso la decisione del Finanzgericht Düsseldorf (tribunale tributario di Düsseldorf) deducendo che le persone alle quali si applica il regolamento n. 883/2004 sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Ai sensi della legislazione tedesca, le prestazioni familiari sarebbero dovute a chi convive con il figlio.

18

Secondo la BfA, il combinato disposto dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, nonché la giurisprudenza della Corte, consentirebbero di concludere che, nel procedimento principale, l’avente diritto alle prestazioni familiari era, conformemente alla legislazione tedesca, primariamente la madre e non il sig. Trapkowski.

19

Il giudice del rinvio sottolinea che il diritto tedesco prevede che gli assegni familiari siano versati unicamente a un beneficiario identificabile. Secondo detto diritto, tali assegni vanno erogati al genitore che convive con il figlio, poiché l’esperienza generale mostra che è la persona alla quale è affidato il figlio che fa fronte alle spese di mantenimento più elevate. A tale proposito, esso domanda se l’applicazione del diritto dell’Unione nel procedimento principale possa sfociare nella soppressione del diritto agli assegni familiari del sig. Trapkowski.

20

Il medesimo giudice osserva che il fatto che l’ex coniuge del resistente non goda di un diritto alle prestazioni familiari polacche non è rilevante per decidere se il regolamento n. 883/2004 sia applicabile nel procedimento principale. Esso osserva altresì che, in base alla legislazione tedesca, la circostanza che i genitori siano divorziati non può togliere agli stessi la qualità di familiari ai quali possono essere erogate le prestazioni familiari.

21

Poiché è applicabile la fictio di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, il giudice del rinvio considera che non può essere esclusa a priori, in particolare alla luce dell’articolo 68 bis del regolamento n. 883/2004, un’interpretazione secondo la quale alle prestazioni familiari sarebbe legittimata la madre, atteso che la stessa deve essere considerata come residente in Germania in virtù di tale fictio e che il figlio vive con lei.

22

Orbene, qualora fosse ammessa una simile interpretazione, il giudice del rinvio domanda se l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 osti a che nel procedimento principale si applichi l’articolo 64, paragrafo 2, dell’EStG, secondo il quale solo il genitore convivente con il figlio ha diritto agli assegni familiari, o se sia più opportuno distinguere tra il diritto di richiedere gli assegni familiari – diritto che potrebbe essere riconosciuto al sig. Trapkowski – e il diritto di percepire effettivamente tali assegni – diritto che sarebbe riservato esclusivamente all’ex coniuge di quest’ultimo, poiché è con lei che vive il bambino.

23

In ultimo, nel caso in cui l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 dovesse essere interpretato nel senso che il diritto alle prestazioni familiari è trasferito al genitore residente sul territorio nazionale quando il primo beneficiario delle prestazioni, residente in un altro Stato membro, non le abbia richieste, il giudice del rinvio vuol sapere quale sia il periodo di inerzia da assumere per ritenere che il primo beneficiario non abbia presentato domanda di prestazioni familiari.

24

Alla luce di quanto precede, il Bundesfinanzhof (Corte federale tributaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, nell’ipotesi in cui una persona residente sul territorio nazionale di uno Stato membro abbia diritto agli assegni familiari per figli conviventi con l’ex coniuge residente in un altro Stato membro, trovi applicazione l’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 987/2009, con la conseguenza che la fictio secondo cui, ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004, deve essere tenuto conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto a richiedere le prestazioni familiari, comporti che il diritto agli assegni familiari spetti esclusivamente al genitore residente nell’altro Stato membro (estero), poiché la normativa nazionale del primo Stato membro prevede che, in presenza di più persone legittimate al percepimento di assegni familiari, questi ultimi spettino al genitore convivente con il figlio.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Nella fattispecie descritta sub 1), se l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che legittimato al percepimento degli assegni familiari è, in base alla normativa nazionale di uno Stato membro, il genitore residente sul suo territorio nazionale, non avendo il genitore residente sul territorio dell’altro Stato membro (estero) presentato domanda di prestazioni familiari.

3)

Nell’ipotesi in cui la seconda questione, a fronte della fattispecie descritta sub 1), debba essere risolta nel senso che l’omessa richiesta di assegni familiari da parte del genitore residente all’estero (nell’Unione) determina il trasferimento del diritto di richiedere gli assegni familiari al genitore residente sul territorio nazionale:

quale sia il periodo di inerzia da assumere nel senso che il genitore residente all’estero (Unione) non ha esercitato il diritto agli assegni familiari, come pone il caso l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009, affinché tale diritto si trasferisca in capo all’altro genitore».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

25

Per rispondere alle questioni pregiudiziali, occorre constatare, in via preliminare, che una persona, come il sig. Trapkowski, periodicamente impiegata in uno Stato membro, nella specie, la Repubblica federale di Germania, e avente, inoltre, la residenza in tale Stato, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004, in forza degli articoli 2, paragrafo 1, e 11, paragrafo 3, lettera a), dello stesso.

26

Non è contestato, poi, che la prestazione di cui trattasi nel procedimento principale, che persegue l’obiettivo di compensare i carichi familiari, rientri nella nozione di «prestazione familiare» ai sensi del regolamento n. 883/2004 (v. sentenze Offermanns, C‑85/99, EU:C:2001:166, punto 41, e Lachheb, C‑177/12, EU:C:2013:689, punto 35).

27

Inoltre, per quanto riguarda la nozione di «familiare», dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera i), 1), i), del regolamento n. 883/2004 si apprende che essa designa «qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni».

28

Nella specie, dalla decisione di rinvio risulta che la legislazione tedesca determina le persone aventi diritto agli assegni familiari senza definire espressamente la nozione di «familiare».

29

Tuttavia, come ha fatto notare il giudice del rinvio, il diritto alle prestazioni familiari per un figlio è riconosciuto, conformemente al diritto tedesco, ai genitori di tale figlio, coniugati o no.

30

Su tale base, detto giudice considera che il bambino di cui trattasi nel procedimento principale e la di lui madre devono essere ritenuti familiari del sig. Trapkowski ai sensi del diritto tedesco per quanto riguarda il diritto alle prestazioni familiari.

31

Orbene, la Corte non può rimettere in discussione una tale constatazione, che è fondata sul diritto nazionale come interpretato dal giudice a quo (v., in tal senso, sentenza Slanina, C‑363/08, EU:C:2009:732, punto 27).

32

Per quanto riguarda l’applicabilità delle regole di priorità di cui all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 in caso di cumulo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, per ritenere sussistente una tale situazione di cumulo in un determinato caso, non è sufficiente che prestazioni siano dovute nello Stato membro di residenza del figlio di cui trattasi e, parallelamente, siano solo suscettibili di esserlo in un altro Stato membro, dove lavora uno dei genitori di tale figlio (sentenza Schwemmer, C‑16/09, EU:C:2010:605, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

33

Di conseguenza, poiché la madre non aveva diritto alle prestazioni familiari in Polonia per il figlio di cui al procedimento principale, tali regole di priorità non si applicano nel caso di specie.

Sulla prima questione

34

Con la prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che la fictio prevista da tale disposizione possa portare a riconoscere il diritto alle prestazioni familiari a una persona che non risieda sul territorio dello Stato membro competente a erogare tali prestazioni.

35

Per rispondere a tale questione, si deve in primo luogo ricordare che, per effetto della fictio di cui all’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, una persona ha diritto alle prestazioni familiari per i familiari che risiedano in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni, come se essi risiedessero in quest’ultimo Stato membro.

36

In secondo luogo, l’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 987/2009 prevede che, ai fini dell’applicazione, segnatamente, del regolamento n. 883/2004, si tenga conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere prestazioni familiari.

37

In terzo luogo, dall’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 risulta che, nell’ipotesi in cui l’avente diritto alle prestazioni familiari non eserciti il proprio diritto, l’«altro genitore» rientra nel novero delle persone e istituzioni legittimate a introdurre una domanda di concessione di tali prestazioni.

38

Dalla lettura combinata dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 emerge, da un lato, che una persona ha diritto alle prestazioni familiari per i familiari che risiedano in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni e, dall’altro, che la possibilità di presentare una domanda di prestazioni familiari è riconosciuta non solo alle persone che risiedano sul territorio dello Stato membro tenuto a corrispondere le prestazioni familiari, ma altresì all’insieme degli «interessati» legittimati a richiedere tali prestazioni, fra i quali figurano i genitori del figlio per il quale le prestazioni siano richieste.

39

Di conseguenza, siccome i genitori del figlio per il quale siano richieste le prestazioni familiari rientrano nella nozione di «interessati» ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, legittimati a richiedere l’erogazione di tali prestazioni, non può essere escluso che un genitore che risieda sul territorio di uno Stato membro diverso da quello tenuto all’erogazione sia l’avente diritto alle prestazioni, una volta soddisfatte tutte le altre condizioni stabilite dal diritto nazionale.

40

Orbene, spetta all’autorità nazionale competente determinare quali siano le persone che, conformemente al diritto nazionale, hanno diritto alle prestazioni familiari.

41

Risulta da quanto precede che l’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che la fictio di cui a tale disposizione può portare a riconoscere il diritto alle prestazioni familiari a una persona che non risieda sul territorio dello Stato membro competente a erogare tali prestazioni, allorché tutte le altre condizioni per l’erogazione di dette prestazioni, stabilite dal diritto nazionale, siano soddisfatte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulla seconda questione

42

Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che al genitore del figlio per il quale siano erogate le prestazioni familiari, residente nello Stato membro tenuto a corrispondere dette prestazioni, deve essere riconosciuto il diritto a queste ultime per il fatto che l’altro genitore, che risieda in un altro Stato membro, non abbia presentato domanda di prestazioni familiari.

43

Per rispondere a tale questione, si deve ricordare, in limine, che i regolamenti nn. 987/2009 e 883/2004 non indicano gli aventi diritto alle prestazioni familiari, ma stabiliscono le regole che consentono di determinare le persone legittimate a richiedere tali prestazioni.

44

Infatti, come emerge chiaramente dall’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, gli aventi diritto alle prestazioni familiari sono determinati in conformità al diritto nazionale.

45

Inoltre, si deve rilevare che l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 prevede che, qualora l’avente diritto alle prestazioni familiari non eserciti il proprio diritto, le istituzioni competenti degli Stati membri prendano in considerazione le domande di erogazione di tali prestazioni presentate dalle persone o istituzioni di cui a tale disposizione, fra le quali rientra l’«altro genitore».

46

In primo luogo, tanto dalla formulazione quanto dall’economia dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 risulta che si deve distinguere tra la presentazione di una domanda di prestazioni familiari e il diritto a percepire simili prestazioni.

47

In secondo luogo, dalla formulazione di detto articolo risulta altresì che è sufficiente che una delle persone legittimate al beneficio delle prestazioni familiari presenti una domanda di erogazione di tali prestazioni affinché l’istituzione competente dello Stato membro sia tenuta a prendere in considerazione tale domanda.

48

Il diritto dell’Unione non osta, tuttavia, a che una tale istituzione, applicando il diritto nazionale, giunga alla conclusione che l’avente diritto a percepire le prestazioni familiari per un figlio è una persona diversa da quella che abbia presentato la domanda di erogazione di tali prestazioni.

49

Di conseguenza, allorché siano soddisfatte tutte le condizioni per l’erogazione di prestazioni familiari per un figlio e tali prestazioni siano effettivamente erogate, la questione di quale genitore sia, in applicazione del diritto nazionale, l’avente diritto a percepire tali prestazioni non ha alcuna rilevanza (v., in tal senso, sentenza Hoever e Zachow, C‑245/94 e C‑312/94, EU:C:1996:379, punto 37).

50

Risulta da tutto quanto precede che l’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che esso non implica che al genitore del figlio per il quale siano erogate le prestazioni familiari, residente nello Stato membro tenuto a corrispondere dette prestazioni, debba essere riconosciuto il diritto a queste ultime per il fatto che l’altro genitore, che risieda in un altro Stato membro, non abbia presentato domanda di prestazioni familiari.

51

Alla luce della risposta fornita alla seconda questione, non è necessario risolvere la terza questione.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che la fictio di cui a tale disposizione può portare a riconoscere il diritto alle prestazioni familiari a una persona che non risieda sul territorio dello Stato membro competente a erogare tali prestazioni, allorché tutte le altre condizioni per l’erogazione di dette prestazioni, stabilite dal diritto nazionale, siano soddisfatte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

2)

L’articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 deve essere interpretato nel senso che esso non implica che al genitore del figlio per il quale siano erogate le prestazioni familiari, residente nello Stato membro tenuto a corrispondere dette prestazioni, debba essere riconosciuto il diritto a queste ultime per il fatto che l’altro genitore, che risieda in un altro Stato membro, non abbia presentato domanda di prestazioni familiari.

 

Firme


( * )   Lingua processuale: il tedesco.